DIRITTO » Societa', Enti e Professionisti » Enti no-profit

Codice del Terzo settore: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella circolare 1/E

19 Febbraio 2026 in Normativa

Con la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti organici sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale dal periodo d’imposta 2026. 

Il documento di prassi, articolato in oltre 100 pagine, affronta in modo sistematico:

  • i criteri di non commercialità delle attività di interesse generale, 
  • la qualificazione fiscale degli Enti del Terzo settore (ETS),
  • le modalità di iscrizione al RUNTS 
  • e i nuovi regimi forfettari per Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni di promozione sociale (APS).

Si tratta di una circolare attesa, che tiene conto anche dei contributi pervenuti nella consultazione pubblica conclusasi il 23 gennaio 2026, e che segna un passaggio decisivo verso la piena operatività del nuovo impianto fiscale del Terzo settore.

La circolare 1/E del 19 febbraio 2026 rappresenta il primo documento interpretativo organico sul nuovo regime fiscale del Terzo settore.

In breve sintesi vediamo alcuni chiarimenti chiave forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Iscrizione al RUNTS e fine dell’Anagrafe ONLUS: le scadenze

Uno dei punti centrali riguarda il passaggio definitivo dalle ONLUS al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La circolare ricorda che:

  • l’Anagrafe delle ONLUS è cessata al 31 dicembre 2025;
  • gli enti già iscritti all’Anagrafe al 31 dicembre 2025 che intendono acquisire la qualifica di ETS devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026;
  • alla domanda devono essere allegati:
    • atto costitutivo;
    • statuto adeguato al Codice del Terzo settore;
    • ultimi due bilanci approvati.

Se l’iscrizione viene accolta, l’ente acquisisce la qualifica di ETS senza soluzione di continuità, con effetto dall’inizio del periodo d’imposta (per gli enti “solari”, dal 1° gennaio 2026).

La circolare ribadisce inoltre un principio fondamentale: l’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo, ed è condizione necessaria per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dal Codice.

Il “test di non commercialità”: come funziona davvero

Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda il nuovo criterio di distinzione tra attività commerciale e non commerciale ai fini IRES.

Il principio base

Le attività di interesse generale (art. 5 CTS) si considerano non commerciali quando:

  • sono svolte gratuitamente; oppure
  • i corrispettivi non superano i costi effettivi.

Per “costi effettivi” si intendono:

  • costi diretti;
  • costi indiretti e generali;
  • costi finanziari e tributari;
  • esclusi i costi figurativi.

La tolleranza del 6%

La circolare chiarisce il meccanismo della cosiddetta “clausola di tolleranza”.

L’attività resta non commerciale anche se:

  • i ricavi superano i costi,
  • ma non oltre il 6%,
  • e per non più di tre periodi d’imposta consecutivi.

Se lo scostamento supera il 6%, oppure si verifica un avanzo anche nel quarto anno consecutivo, l’attività assume natura commerciale.

Il documento fornisce esempi numerici dettagliati (tabelle esemplificative a pag. 41 della circolare) che aiutano a comprendere quando scatta la riqualificazione.

ETS sotto i 300.000 euro

Importante semplificazione per gli enti di minori dimensioni:

Gli ETS con ricavi inferiori a 300.000 euro possono valutare la non commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività di interesse generale svolte, evitando una segmentazione troppo analitica.

Attività diverse e raccolte fondi: quando scatta la commercialità

La circolare distingue con chiarezza:

  • attività di interesse generale (art. 5 CTS),
  • attività diverse (art. 6),
  • raccolte fondi (art. 7).

Le attività diverse devono essere:

  • previste dallo statuto,
  • secondarie e strumentali,
  • nei limiti del 30% delle entrate complessive oppure del 66% dei costi complessivi.

Le raccolte fondi occasionali:

  • non concorrono alla formazione del reddito,
  • se effettuate in concomitanza con celebrazioni o campagne di sensibilizzazione,
  • con obbligo di rendiconto specifico.

Diversamente, le raccolte fondi continuative con cessione di beni o servizi possono assumere natura commerciale secondo i criteri del TUIR.

Contributi pubblici: quando non sono imponibili

Altro chiarimento di rilievo riguarda i contributi pubblici. Il Codice del Terzo settore (art. 79, comma 4, lett. b) prevede una regola di favore molto importante: i contributi e gli apporti economici erogati da amministrazioni pubbliche non concorrono alla formazione del reddito IRES degli ETS, a condizione che siano rispettati determinati requisiti. Non concorrono alla formazione del reddito:

  • contributi e apporti erogati da amministrazioni pubbliche,
  • per attività di interesse generale, svolte anche in convenzione o accreditamento,
  • purché l’ente sia qualificato come ETS non commerciale. Il beneficio spetta solo se l’ente si qualifica come ETS non commerciale, secondo il test previsto dall’art. 79, comma 5 CTS.
    Quindi l’ordine corretto è:

    • prima si verifica la natura delle attività (test di non commercialità);
    • poi si verifica se l’ente è soggettivamente “non commerciale”;
    • solo dopo si applica l’esenzione sui contributi pubblici.

La circolare precisa un aspetto molto importante, non si fa distinzione tra:

  • contributi a fondo perduto
  • contributi aventi natura di corrispettivo (cioè pagamenti per servizi resi)

Anche se il contributo ha natura “corrispettiva”, resta non imponibile, purché l’ente sia ETS non commerciale.

Il nuovo regime forfetario per APS e OdV: chi può accedere e come funziona

La circolare dedica ampio spazio al regime forfetario previsto dall’articolo 86 del Codice del Terzo settore, riservato esclusivamente alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Organizzazioni di Volontariato (OdV). A differenza del regime di cui all’articolo 80, applicabile a tutti gli ETS non commerciali, questo regime speciale è accessibile solo alle APS e OdV iscritte nella specifica sezione del RUNTS, anche qualora abbiano natura commerciale.

Il requisito fondamentale è che, nel periodo d’imposta precedente, l’ente abbia conseguito ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro (soglia fissata dal d.lgs. 186/2025), rapportati ad anno.

Per il primo anno di applicazione (2026) e per gli enti di nuova costituzione, l’accesso è consentito se si prevede di non superare tale limite; in caso di attività iniziata in corso d’anno, la soglia va proporzionata ai giorni effettivi di attività.

Nel calcolo del limite rientrano tutti i ricavi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali, dalle attività diverse esercitate in forma d’impresa e dalle raccolte fondi continuative con cessione di beni o servizi. Restano invece esclusi i proventi occasionali qualificati come “redditi diversi” e le componenti straordinarie (plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi, proventi immobiliari), che non concorrono al plafond e sono tassate con le regole ordinarie.

Il regime è opzionale e deve essere comunicato in dichiarazione; il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi un coefficiente di redditività particolarmente ridotto: 1% per le OdV e 3% per le APS. In caso di superamento della soglia o perdita dei requisiti, l’uscita dal regime avviene dall’anno successivo. Sono inoltre previste regole specifiche per evitare salti o duplicazioni d’imposta nel passaggio da un regime all’altro, nonché criteri particolari per il calcolo delle plusvalenze sui beni strumentali.

Sotto il profilo degli adempimenti, il regime comporta significative semplificazioni: esonero dalla tenuta delle scritture contabili fiscali, esclusione dagli ISA, niente obbligo di operare ritenute (salvo scelta volontaria), esonero dalla certificazione dei corrispettivi e, in generale, dall’emissione di fattura, salvo specifiche eccezioni. In ambito IVA, le APS e OdV in regime forfetario non addebitano l’imposta in rivalsa, non esercitano il diritto alla detrazione e sono esonerate da versamenti, dichiarazione annuale e comunicazioni periodiche, con limitati obblighi di numerazione e conservazione dei documenti. Rimangono tuttavia tenute a versare l’imposta nelle operazioni in cui risultano debitrici per legge (ad esempio reverse charge), e a rispettare le regole ordinarie in caso di superamento delle soglie per acquisti intracomunitari o operazioni con l’estero.

Nel complesso, il regime dell’articolo 86 si configura come una misura fortemente agevolativa e semplificata, pensata per gli enti di minori dimensioni del Terzo settore che svolgono attività commerciale in modo limitato e accessorio rispetto alla loro missione istituzionale.

Allegati:

I commenti sono chiusi