Enti del Terzo settore e 5 per mille 2026: entro il 10 aprile invio istanza

26 Marzo 2026 in Speciali

Il 10 aprile 2026 è la scadenza ordinaria per l’accreditamento degli enti al cinque per mille 2026, come previsto dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.

L’adempimento riguarda principalmente gli enti che intendono accedere per la prima volta al beneficio o che devono completare le procedure tramite il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Enti del Terzo Settore: come accreditarsi entro il 10 aprile

Per gli Enti del Terzo Settore, l’accesso al cinque per mille è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), divenuto operativo dal 23 novembre 2021. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 111/2017, a partire dall’anno successivo all’operatività del RUNTS, il contributo è riservato esclusivamente agli enti iscritti nel Registro.

Per il 2026, gli enti che intendono accreditarsi devono:

  • presentare domanda di iscrizione al RUNTS in modalità telematica;
  • compilare, in sede di iscrizione, l’apposito campo dedicato al “Cinque per mille”;
  • selezionare la voce “Accreditamento del 5/1000”;
  • indicare il proprio IBAN per l’accredito del contributo.

Gli enti accreditati entro il 10 aprile saranno inseriti nell’elenco pubblicato entro il 20 aprile 2026 dal Ministero del Lavoro.

Accreditamento tardivo

È possibile accreditarsi entro il 30 settembre 2026 tramite:

  • remissione in bonis;
  • versamento di 250,00 euro (F24 ELIDE, codice tributo 8115).

ETS già iscritti (ex ODV e APS): cosa fare

Gli enti già trasmigrati al RUNTS e presenti nell’elenco permanente risultano automaticamente accreditati anche per il 2026. Tuttavia devono:

  • accedere al RUNTS;
  • compilare la pratica “Cinque per mille”;
  • inserire o aggiornare l’IBAN.

Senza IBAN, il contributo non può essere erogato.

Onlus: obbligo di iscrizione al RUNTS entro marzo 2026

Dal 1° gennaio 2026, è stata soppressa l’Anagrafe unica delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, le organizzazioni che intendono continuare a operare nel perimetro del Terzo Settore devono completare la transizione al RUNTS.

In particolare:

  • le Onlus devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026;
  • in alternativa, possono optare per l’iscrizione come impresa sociale presso il Registro delle imprese.

Solo dopo l’iscrizione al RUNTS, l’ente potrà:

  • comunicare i dati necessari per il pagamento del cinque per mille;
  • inserire le coordinate bancarie tramite il sistema RUNTS.

Anche in questo caso, l’indicazione dell’IBAN è condizione indispensabile per la percezione del contributo.

Le Onlus che non intendono iscriversi al RUNTS devono invece procedere alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997, previa autorizzazione ministeriale.

Cooperative sociali e imprese sociali: regole e scadenze

Possono accedere al cinque per mille le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma societaria. Sono escluse le imprese sociali in forma di società. Le modalità di accreditamento sono le stesse degli ETS:

  • entro il 10 aprile 2026 (termine ordinario);
  • oppure entro il 30 settembre 2026 con sanzione.

Gli enti già presenti nell’elenco permanente:

  • sono accreditati automaticamente;
  • devono comunque inserire l’IBAN nel RUNTS.

Elenchi e verifica dei requisiti: le date da ricordare

Per il cinque per mille 2026 è fondamentale tenere a mente alcune scadenze chiave e adempiere correttamente agli obblighi previsti.

In primo luogo, il 20 aprile 2026 verrà pubblicato l’elenco degli enti che hanno presentato la domanda nei termini, mentre il 31 dicembre 2026 sarà disponibile l’elenco definitivo degli ammessi ed esclusi.

Solo in un momento successivo l’Agenzia delle Entrate renderà noti gli importi spettanti e le preferenze espresse dai contribuenti. 

Come ottenere il pagamento del cinque per mille

Per poter effettivamente ricevere il contributo, gli enti devono comunicare i dati necessari tramite il RUNTS, indicando obbligatoriamente l’IBAN per importi pari o superiori a 1.000 euro, oppure, per somme inferiori, l’ufficio postale presso cui riscuotere.

Tale comunicazione deve avvenire entro il 30 settembre 2029, in mancanza, si perde definitivamente il diritto al beneficio. 

Verifica dei requisiti: attenzione alla data del 31 dicembre 2026

Particolare attenzione va inoltre posta alla verifica dei requisiti, che il Ministero effettua con riferimento alla data del 31 dicembre 2026: per essere ammessi è indispensabile aver richiesto l’accreditamento nei termini e risultare iscritti al RUNTS entro la fine dell’anno.

Un eventuale accreditamento tardivo, infatti, non garantisce l’accesso al contributo se l’iscrizione al Registro non si perfeziona entro il 2026.

Concorso Marche 2026 per 35 Assistenti Amministrativi: bando e FAQ

19 Marzo 2026 in Speciali

È stato pubblicato il nuovo concorso pubblico 2026 per Assistenti Amministrativi nel Servizio Sanitario Regionale delle Marche, una selezione molto attesa che prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 35 unità. La procedura è gestita in forma aggregata dagli enti del SSR Marche, con AST Ancona nel ruolo di ente capofila .

Il concorso è suddiviso per ambiti territoriali e consente ai candidati di scegliere una sola azienda sanitaria tra quelle partecipanti. 

I posti sono distribuiti tra Aziende Sanitarie Territoriali e strutture ospedaliere, con una concentrazione maggiore presso AST Macerata, AST Fermo e Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

Si tratta di un’opportunità rilevante per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione sanitaria, con contratto stabile e prospettive di carriera. È prevista inoltre la presenza di quote di riserva per volontari delle Forze Armate e del Servizio Civile, secondo la normativa vigente

Requisiti, titoli e mansioni preiste

Per partecipare al concorso è necessario possedere specifici requisiti generali e un titolo di studio minimo. In particolare, è richiesto il  diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale)

Tra i requisiti generali figurano: 

cittadinanza italiana o equivalente, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne incompatibili con l’impiego pubblico e idoneità fisica alla mansione. Sono ammessi anche cittadini UE e alcune categorie di cittadini extra UE con regolare permesso.

Vedi qui i requisiti generali per tutti i concorsi pubblici 

Nel concorso è prevista anche la valutazione dei titoli, per un totale di 30 punti su 100 complessivi . Ecco come sono suddivisi:

Categoria titoli Punteggio massimo Descrizione
Titoli di carriera 15 punti Esperienze lavorative presso PA, enti sanitari o strutture convenzionate
Titoli accademici e di studio 6 punti Diplomi, lauree e altri titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto
Pubblicazioni e titoli scientifici 2 punti Pubblicazioni attinenti al profilo professionale
Curriculum formativo e professionale 7 punti Corsi, formazione, esperienze professionali e competenze acquisite

Dal punto di vista operativo, l’Assistente Amministrativo svolge attività di supporto gestionale e operativo  all’interno delle strutture sanitarie. Le mansioni generalmente comprendono:

  • gestione pratiche amministrative e documentali;
  • supporto agli uffici contabili e amministrativi;
  • attività di front office e back office;
  • gestione di atti, protocolli e procedure interne.

Il ruolo richiede quindi competenze organizzative, conoscenze giuridiche di base e buone  capacità di utilizzo degli strumenti informatici.

Utilissimo per prepararsi alle prove il  libro di carta , con sezione aggiuntiva online e tutor digitale:  Concorso collaboratore e assistente amministrativo Aziende sanitarie (ASL e aziende ospedaliere) di Fosco Foglietta

Il Manuale è un ottimo  strumento di supporto per la preparazione a tutte le prove concorsuali proponendo un’approfondita trattazione delle principali materie richieste dai bandi.Questa sesta edizione contiene tutti gli aggiornamenti normativi commentati legati al Covid-19, al D.M. 77/2022, ai progetti di sviluppo del S.S.N. (Documento AGENAS e Missioni 5 e 6 PNRR), al Decreto Correttivo del Codice dei Contratti (D.lgs. 209/2024) e alle ultime evoluzioni della sanità digitale.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata, accessibile dal sito dell’AST Ancona. 

Non sono ammesse altre modalità di invio .

Il candidato deve compilare il form telematico, allegare i documenti richiesti e firmare la domanda. È inoltre obbligatorio indicare una sola azienda per la quale si concorre: questa scelta è vincolante e non modificabile successivamente.

È previsto anche il pagamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro, da versare tramite bonifico e allegare alla domanda.

La scadenza è fissata al 16 aprile 2026, termine perentorio oltre il quale non sarà più possibile inviare la candidatura .

Dopo l’invio, il sistema rilascia una ricevuta con codice identificativo, che servirà per seguire le fasi del concorso. È fondamentale conservare tale codice.

Invia QUI  la domanda per il concorso Assistenti Amministrativi Marche 2026 

Le prove e materie da studiare – Il Bando

l concorso prevede una selezione per titoli ed esami articolata in più fasi. In presenza di un elevato numero di candidati può essere introdotta una prova preselettiva con quiz a risposta multipla .

Le prove ufficiali sono tre:

  1. prova scritta;
  2. prova pratica;
  3. prova orale.

La prova scritta può consistere in quesiti o tema su materie giuridiche e amministrative. La prova pratica riguarda la predisposizione di atti amministrativi, mentre l’orale approfondisce le stesse materie e verifica anche informatica e lingua inglese.

Di seguito una sintesi delle prove e delle materie richieste:

Prova Contenuto Materie principali
Preselettiva (eventuale) Quiz a risposta multipla Materie del profilo amministrativo
Prova scritta Tema o quesiti Diritto amministrativo, costituzionale, penale (reati PA), pubblico impiego, legislazione sanitaria
Prova pratica Redazione atti Attività amministrativa e documentale
Prova orale Colloquio Materie della scritta + informatica + inglese

Per superare le prove è necessario ottenere almeno 21/30 nella prova scritta e 14/20 nelle successive prove pratica e orale

Per ulteriori dettagli si raccomanda di verificare il bando integrale Scarica QUI  il bando in PDF.

Utilissimo per prepararsi alle prove il  libro di carta con sezione aggiuntiva online:  Concorso collaboratore e assistente amministrativo Aziende sanitarie (ASL e aziende ospedaliere) di Fosco Foglietta

Il Manuale è un ottimo  strumento  per la preparazione a tutte le prove concorsuali proponendo un’approfondita trattazione delle principali materie richieste dai bandi.Questa sesta edizione contiene tutti gli aggiornamenti normativi commentati legati al Covid-19, al D.M. 77/2022, ai progetti di sviluppo del S.S.N. (Documento AGENAS e Missioni 5 e 6 PNRR), al Decreto Correttivo del Codice dei Contratti (D.lgs. 209/2024) e alle ultime evoluzioni della sanità digitale.

Domande frequenti sul concorso Assistenti Amministrativi Marche 2026

Quali diplomi sono ammessi?

È richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità quinquennale), indipendentemente dall’indirizzo di studi. Sono quindi validi tutti i diplomi di scuola superiore, sia tecnici che liceali o professionali, purché conseguiti al termine di un corso di 5 anni .

Si può scegliere la sede di lavoro?

Sì, ma con limitazioni. In fase di domanda il candidato deve indicare una sola Azienda del Servizio Sanitario Regionale per cui concorrere. Questa scelta è obbligatoria e non modificabile. Inoltre, una volta assunti, si può essere assegnati a qualsiasi sede dell’azienda scelta, in base alle esigenze organizzative .

Quanto tempo è previsto per la prova scritta?

Il bando non indica una durata precisa della prova scritta. Il tempo a disposizione sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice e comunicato ai candidati insieme alla convocazione ufficiale pubblicata sul sito dell’ente .

Quali titoli vengono valutati?

Nel concorso è prevista anche la valutazione dei titoli, per un totale di 30 punti su 100 complessivi .

Vengono premiate soprattutto le esperienze lavorative nella PA o nel settore sanitario

  • Hanno valore anche titoli di studio aggiuntivi e formazione professionale
  • Le pubblicazioni incidono meno, ma possono comunque contribuire al punteggio finale
  • La valutazione dei titoli si somma al punteggio delle prove d’esame, contribuendo alla posizione finale in graduatoria.

Tassa vidimazione libri sociali: entro il 16 marzo

3 Marzo 2026 in Speciali

Le società di capitali quali: S.p.a., S.r.l.,  S.a.p.a. comprese quelle consortili,  devono versare, entro il 16 marzo di ciascun anno, una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

Attenzione al fatto che l’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

I termini e le modalità di versamento sono i seguenti:

  • il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Bollatura numerazione libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva,       
  • il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il Modello F24 esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Tassa vidimazione libri sociali: per chi è obbligatoria

La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 2421 del codice civile e in particolare:

  • libro dei soci,      
  • libro delle obbligazioni, 
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,      
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,      
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale,        
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo,         
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti,
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Tali scritture vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio, invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile quali libro giornale e libro degli inventari e quelli previsti dalle norme fiscali quali registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc. non devono essere vidimati. Attenzione al fatto che per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

Tassa annuale vidimazione libri sociali: importi da pagare e sanzioni per inadempimento

Per le S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., comprese quelle consortili anche se in liquidazione resta in vigore l’applicazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, con obbligo di versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a:

  • 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro       
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

Occorre precisare che la data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.
Inoltre, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.

Tassa vidimazione obbligatoria anche per i libri tenuti in digitale

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 42/2025, relativa a libri, repertori e scritture tenuti in modalità digitale ha replicato al quesito di una società istante sulla tenuta digitale dei libri sociali, chiarendo che 

“a norma dell’articolo 2215-­bis del codice civile, la diversa modalità di tenuta con strumenti informatici dei libri, repertori e scritture previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che, pertanto, permangono e sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.”

Leggi anche: Tasse libri sociali sociali: calcolo sulle righe per approfondire il chiarimento.

Reddito di libertà vittime di violenza: importo in aumento

7 Gennaio 2026 in Speciali

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 il decreto 17 settembre 202e emanato dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, at per il rifinanziamento del Reddito di liberta previsto dall’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).

Il fondo dedicato al Reddito di libertà dispone di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinati a coprire l’erogazione del contributo su tutto il territorio nazionale.

Le somme vengono attribuite alle Regioni, che partecipano all’attuazione della misura coordinandosi con i Comuni, i servizi sociali territoriali e i centri antiviolenza riconosciuti.

Tra le novità più rilevanti introdotte dal decreto vi è l’aumento dell’importo del sostegno economico.da 500 a  530 euro mensili.

Resta invariata la durata massima di 12 mesi.

Si ricorda che il reddito di libertà è una misura a favore delle donne vittime di violenza istituito dal decreto Rilancio 2020 . Prevede un contributo economico mensile  erogato dall'INPS alle donne ospiti di centri di violenza per favorire l'uscita e un nuovo inizio in autonomia all'esterno.  Il contributo intende infatti aiutare nelle spese di affitto,  oltre che nelle spese necessarie per la vita quotidiana e  per la scuola dei figli eventualmente presenti.

Le piu  indicazioni operative INPS sono state pubblicate il 5 marzo nella circolare 54 2025 e il 7 maggio nel messaggio 1429 2025.

Si segnala che la legge di bilancio 2026 ha stabilito un ulteriore potenziamento dei fondi disponibili 

Reddito di libertà 2025: nuovo importo, cumulabità

Come detto il reddito di libertà è un contributo economico per le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali  .

L'importo è pari  a euro 530 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità  e ha l 'obiettivo di garantire una maggiore autonomia  nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza anche  di fuori dei centri di protezione.

Il Reddito di libertà  è destinato in particolare al 

  1. riacquisto di una autonomia personale ( spese di affitto per un alloggio autonomo,  per l'uscita dal Centro antiviolenza ) e 
  2. spese per  il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.

Va sottolineato che:

  • il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione ,  NASPI e altre  misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni
  • l'Inps può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento .

Attenzione il DPCM  2024 specificava la richiesta puo essere effettuata  una sola volta da ogni  donna interessata. 

Le risorse del fondo sono  ripartite tra le Regioni in base ai dati Istat sulla popolazione femminile residente tra i 18 e i 67 anni, con la possibilità di ulteriori  incrementi da parte delle regioni stesse o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Reddito di libertà: requisiti , come si ottiene

Sono destinatarie del reddito di liberta le 

  • donne vittime di violenza e accolte nei centri riconosciuti dalle Regioni
  • residenti in Italia
  • con cittadinanza italiana, comunitaria o
  • extracomunitaria con permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Il dpcm 2024 precisa che Il reddito di liberta' e' riconosciuto, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di poverta', con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di  sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l'emancipazione economica. La condizione di poverta', legata ad uno  stato di bisogno straordinario o urgente, e' dichiarata dal servizio sociale

Reddito di liberta: sportelli straordinari e grauatorie

Dal 5 marzo  2025 era stata aperta UNA   finestra temporale straordinaria,  fino al 18 aprile 2025 e poi 

dal 12 maggio e fino al 31 dicembre 2025 

si è aperta  una seconda fase dedicata alle domande che in passato non erano state accolte per mancanza di fondi. Infatti il decreto ha previsto che  le domande presentate all'INPS in precedenza  e non accolte  conservano priorita', a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di comprovare l'attuale sussistenza dei requisiti.  Secondo i dati forniti dal Dipartimento per le Pari Opportunità, tra il 2020 e il 2024 sono state presentate 6.079 richieste all’INPS, delle quali ben 3.006 erano rimaste senza risposta a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Nel messaggio del 7 maggio 2025 INPS comunica che è stAta definita la graduatoria delle domande  ripresentate nella fase transitoria  perche inizialmente non accolte per incapienza dei fondi 

I Comuni possono consultare l’esito delle domande ripresentate nell’anno 2025 accedendo alla sezione “Reddito di Libertà” del servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Il servizio, inoltre, consente ai Comuni di modificare l’IBAN delle domande nello stato “Accolta in attesa IBAN” per le quali il controllo dell’IBAN ha dato esito negativo.

L’esito delle domande ripresentate è comunicato dall’INPS alle interessate utilizzando i dati di contatto presenti in procedura. Nel caso in cui i dati di contatto non siano presenti, il Comune dovrà  informare l’interessata sull’esito della domanda.

ATTENZIONE : DIVERSAMENTE da quanto riportato nella circolare 54 le domande ripresentate nella fase transitoria e non accolte per insufficienza delle risorse regionali  NON decadono ma restano valide fino al 31 dicembre 2025 e conservano la priorità rispetto alle nuove domande dell’anno 2025.

Reddito di libertà 2025: la procedura di domanda

Rivediamo la procedura di domanda per il Reddito di Libertà:

  •  va presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, a proprio Comune, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.
  • I Comuni provvedono a inviare la domanda all’INPS per l’acquisizione  del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale
  • I Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda che riporta nel campo  “N. domanda” il numero d indicato dal Comune e il codice univoco rilasciato dal sistema informativo INPS

COME SI INVIA LA DOMANDA

Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile nel portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali” Nel menzionato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.

Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

ATTENZIONE:   Dal 2026 in poi, la presentazione delle domande sarà consentita in via ordinaria durante tutto l’anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Anche in futuro, le richieste eventualmente non accolte per esaurimento dei fondi potranno essere ripresentate.

Finanza agevolata e reshoring

4 Dicembre 2025 in Speciali

Il tema del reshoring – ovvero il ritorno in patria di attività produttive precedentemente delocalizzate – è tornato con forza al centro dell’agenda economica europea a seguito della pandemia e delle recenti crisi geopolitiche.

Il blocco delle filiere internazionali, l’aumento dei costi logistici, la vulnerabilità in settori strategici (microchip, farmaceutica, energia) e la volontà di rafforzare l’autonomia industriale dell’Unione Europea hanno spinto governi ad adottare politiche di incentivazione al rientro con l’immediato effetto di indurre le aziende a ripensare le proprie scelte di localizzazione, valutando il rientro produttivo, bilanciando costi e benefici.

In questo scenario, la finanza agevolata rappresenta una leva chiave per attrarre investimenti manifatturieri e tecnologici verso l’Italia. Negli ultimi anni sono stati introdotti o potenziati strumenti per sostenere concretamente il rientro produttivo. 

L’obiettivo non è solo “riportare a casa” gli impianti, ma generare valore aggiunto in termini di occupazione, know-how, innovazione e sostenibilità.

Il quadro normativo: dai Contratti di Sviluppo ai bandi regionali

Tra le misure più importanti oggi disponibili per favorire il reshoring vi sono:

  • Contratti di Sviluppo (Invitalia) – Il principale incentivo nazionale per investimenti produttivi di grande dimensione. Finanzia programmi d’impresa strategici e innovativi (tipicamente oltre 20 milioni di euro, soglia ridotta a 7,5 milioni per il settore agroindustriale) attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Di recente sono stati introdotti criteri premianti per progetti che riportano in Italia linee produttive considerate strategiche (reshoring).
  • Accordi per l’Innovazione – Incentivi dedicati a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza nazionale, spesso in partenariato con centri di ricerca. Si rivolgono a imprese con iniziative di R&S di ampia portata (durata fino a 36 mesi e spese ammissibili almeno 5 milioni di euro) finalizzate a realizzare nuovi prodotti, processi o servizi innovativi. Le agevolazioni combinano contributi diretti alla spesa (fino al 50% dei costi ammissibili per la parte di ricerca) ed eventualmente finanziamenti agevolati. La procedura negoziale tra Ministero, azienda ed enti locali co-finanziatori permette di adattare il sostegno alle esigenze specifiche, favorendo anche reshoring tecnologici (es. rientro di centri R&S specializzati).
  • Incentivo fiscale per il reshoring – Introdotto di recente, prevede un’agevolazione tributaria per le imprese che riportano in Italia attività economiche da Paesi extra-UE. I redditi generati dalle attività d’impresa rimpatriate non concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES (o IRPEF) e IRAP per il 50% nel periodo d’imposta del trasferimento e nei cinque successivi (estesi a dieci periodi per le grandi imprese). Questa detassazione del 50% per sei anni rappresenta un forte incentivo fiscale al rimpatrio produttivo, purché l’attività non fosse già esercitata in Italia nei due anni precedenti e rimanga nel territorio nazionale per almeno dieci anni.
  • Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate (ZES/ZLS) – Aree geografiche delimitate (in prevalenza nel Mezzogiorno e in alcune zone portuali) dove le imprese insediate godono di vantaggi peculiari. In particolare, sono previsti crediti d’imposta sugli investimenti fino a 100 milioni di euro e significative semplificazioni amministrative per l’avvio e la gestione delle attività. Questi benefici mirano ad attrarre nuovi insediamenti produttivi (anche dall’estero) nelle aree meno sviluppate e a favorire il rientro di aziende italiane.
  • Bandi regionali (fondi FESR) – Molte Regioni, nei Programmi 2021–2027 cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, hanno attivato bandi per sostenere il rientro di produzioni delocalizzate. Ad esempio, la Regione Veneto incentiva espressamente il ritorno di attività manifatturiere precedentemente delocalizzate, offrendo contributi a fondo perduto alle imprese che investono sul territorio. In generale, i bandi regionali mirano a rendere più conveniente investire in nuovi impianti in Italia piuttosto che mantenere le attività all’estero, con intensità di aiuto variabili in base alla zona e alla dimensione aziendale.

A chi si rivolge il reshoring incentivato

Dal punto di vista operativo, noto che gli incentivi al reshoring risultano particolarmente efficaci per imprese che:

  • hanno delocalizzato parte della produzione (soprattutto verso Paesi extra-UE) in passato e stanno valutando di rientrare;
  • puntano a riportare in Italia funzioni ad alto valore aggiunto – ad esempio linee produttive tecnologicamente avanzate, centri di R&S, produzioni strategiche;
  • hanno maturato esperienza internazionale, ma vogliono ridurre la dipendenza da filiere estere complesse riportando in house segmenti critici della supply chain per migliorarne controllo e resilienza;
  • presentano progetti coerenti con la transizione ecologica e digitale, ossia investimenti che introducono tecnologie “verdi” e digitali in linea con il Green Deal europeo e i programmi industriali nazionali.

In generale, sono premiati i progetti di rientro che comportano investimenti in nuove tecnologie, creazione di posti di lavoro qualificati, valorizzazione del know-how nazionale e miglioramenti nella sostenibilità ambientale (es. processi a basse emissioni, economia circolare, impianti intelligenti). 

Più il piano di reshoring punta su innovazione e qualità, maggiori saranno le chance di ottenere supporto pubblico.

Il business plan per la rilocalizzazione

Uno snodo cruciale è la preparazione di un solido business plan a supporto della domanda di agevolazione.

Il piano di rilocalizzazione deve evidenziare con chiarezza:

  • la convenienza economico-industriale del rientro (sostenibilità produttiva in Italia rispetto all’estero);
  • il vantaggio competitivo apportato dal ritorno (miglioramenti in qualità, innovazione, servizio, flessibilità, ecc.);
  • l’impatto occupazionale e territoriale (posti di lavoro creati e ricadute sull’indotto locale);
  • la sostenibilità finanziaria e ambientale del nuovo assetto produttivo nel medio-lungo periodo;
  • l’allineamento con le politiche pubbliche di settore (es. obiettivi del Green Deal, Transizione 4.0, autonomia strategica europea).

È fondamentale allegare alla richiesta tutta la documentazione di supporto: prove della precedente delocalizzazione (dati produttivi esteri, localizzazioni, comunicazioni ufficiali) e analisi che quantifichino gli impatti attesi del rientro.

Inoltre è consigliabile prevedere fin da subito un sistema di monitoraggio e rendicontazione dei costi e dei risultati, così da dimostrare puntualmente l’uso corretto dei fondi e facilitare l’erogazione dei contributi.

Le criticità da affrontare

Nonostante i nuovi incentivi, il reshoring presenta ancora diverse criticità pratiche da considerare:

  • costi del lavoro e fiscali elevati – Il costo di lavoro e tasse in Italia rimane superiore a quello di molti paesi esteri e gli incentivi finanziari possono solo in parte compensare questo divario nei margini;
  • infrastrutture e logistica – In alcune aree del Paese le carenze infrastrutturali (trasporti, energia, digitale) possono frenare il reinsediamento produttivo, soprattutto per aziende abituate a contesti più efficienti;
  • burocrazia e tempi autorizzativi – Iter autorizzativi complessi e lenti (permessi ambientali, urbanistici, di sicurezza) possono ritardare l’avvio di nuovi impianti, incidendo sui costi e sull’efficacia degli incentivi;
  • reperimento di competenze – La delocalizzazione prolungata ha ridotto la presenza di maestranze specializzate in alcuni territori. Un’azienda che rientra deve spesso investire in formazione o ricerca di personale qualificato, integrando questo aspetto nel piano industriale.

Su questi fronti la finanza agevolata riesce a migliorare la sostenibilità del progetto, mitigando i problemi strutturali sopra citati. Per un reshoring di successo, gli incentivi vanno affiancati da interventi su formazione, infrastrutture e semplificazioni, in un approccio coordinato tra istituzioni centrali e locali che crei un ecosistema davvero favorevole al rientro.

Conclusioni

Il reshoring, se ben guidato, rappresenta un’enorme opportunità per rigenerare il tessuto manifatturiero italiano, innovare le filiere produttive e aumentare la resilienza industriale del Paese.

Le misure di finanza agevolata disponibili devono essere interpretate come strumenti abilitanti, da utilizzare in sinergia con le politiche per la formazione, le infrastrutture e l’innovazione. Non basta ottenere un contributo: bisogna trasformarlo in innovazione reale, valore duraturo e nuova occupazione qualificata. Lungo questo percorso, competenze, sostenibilità e tecnologia devono procedere di pari passo affinché il rientro produca benefici concreti e duraturi.

Le imprese che sapranno coniugare visione strategica, attenzione alla sostenibilità e rigorosa gestione finanziaria saranno le protagoniste di una nuova stagione di rinascita industriale in Italia.

Il successo del reshoring passa proprio da questo approccio integrato e metodico: solo così gli incentivi pubblici potranno diventare il volano di una crescita competitiva e sostenibile, proiettando il Made in Italy verso il futuro.

Tredicesima 2025 dipendenti: come si calcola, tassazione, bonus Natale

25 Novembre 2025 in Speciali

L'istituto della “tredicesima mensilità” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuslavoristico  dal regime fascista  con il contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dell'industria  datato 05 agosto 1937.   Inizialmente questa  mensilità aggiuntiva non era u obbligatorio per il datore di lavoro, e  solamente con l'accordo Interconfederale per l'industria del 27.10.1946  l'istituto  venne reso obbligatorio per il settore  dei lavoratori dell'industria;  in seguito il  D.P.R. n. 1070 del 1960 estese tale diritto ai lavoratori dipendenti di qualsiasi settore assumendo il nome di “Gratifica Natalizia”.

La tredicesima mensilità rientra nel concetto della “retribuzione differita” ovvero quella parte di  retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno e che percepisce una sola volta.

Nel 2024 era stato previsto un bonus aggiuntivo di 100 euro ai dipendenti con redditi piu bassi  ma si è trattato di una misura termporanea, che non è stata rinnovata per il 2025.(vedi ultimo paragrafo)

Elementi per il calcolo della tredicesima

Al lavoratore , in presenza di un intero anno di lavoro ( 12 mesi di presenza) spetta  solitamente una mensilità aggiuntiva calcolata sull’ultima retribuzione percepita.

L’erogazione della tredicesima deve essere effettuata  sulla base della retribuzione globale di fatto (Cassazione  24.06.1981 n. 4119) e, al fine di identificare al meglio gli elementi da prendere a base per il calcolo, è d'obbligo  consultare  il CCNL  di riferimento.

In generale gli elementi principali  da considerare  per la determinazione della retribuzione  utile  per il calcolo della tredicesima sono: 

  • paga base;
  • indennità di contingenza;
  • terzi elementi nazionali o provinciali;
  • scatti di anzianità (tale casistica rientra nel concetto della “retribuzione diretta“ovvero quella parte della retribuzione che viene percepita dal lavoratore a scadenze periodiche, che normalmente coincidono con il mese ;

Sono inoltre elementi  da considerare se  erogati con continuità:

  • super minimo,
  • assegno ad personam,
  • straordinari forfetizzati o continuativi,
  • provvigioni,
  • cottimo,
  • indennità sostitutiva di mensa,
  • indennità per maneggio denaro,
  • premi di produttività annuali.
  • In via generale, sempre nel rispetto di quanto disposto dai vari CCNL, non fanno parte invece della retribuzione utile le seguenti voci retributive:  
  • lavoro straordinario,
  • lavoro notturno e  lavoro festivo effettuati in via occasionale, 
  • somme concesse una tantum e 
  • rimborsi spese erogati nel mese.

Di fatto, l''importo della “ tredicesima“ corrisponde dunque:

  • ad una retribuzione fissa mensile globale di fatto per i lavoratori mensilizzati ovvero
  • ad un importo determinato dalla paga oraria moltiplicata per il divisore orario mensile previsto dal contratto, peri lavoratori retribuiti ad ore.

Il lavoratore part-time ha  diritto alla tredicesima   in proporzione all’orario di lavoro  prestato.

Per chi ha lavorato meno di un anno va divisa per 12 e moltiplicata per il numero di mesi lavorati.

Tredicesima e assenze

Le assenze dal lavoro da parte del lavoratore possono influire o meno sul calcolo della tredicesima  e pesare quindi  sull'ammontare spettante al dipendente . 

Nello specifico le “assenze dal lavoro” si devono distinguere con le seguenti modalità:

  • assenze utili per la maturazione della tredicesima: – congedo matrimoniale;- ferie;- festività;- permessi riduzione orario;- preavviso non lavorato;
  • assenze non utili per la maturazione della  tredicesima:   congedo parentale;- malattia e infortunio oltre il periodo previsto dal contratto;- malattia bambino;- congedo straordinario biennale;-  congedo per gravi e documentati motivi familiari;- sciopero;- servizio militare;- sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare;- aspettative e permessi non retribuiti;- assenze non giustificate.

Come noto molte assenze del lavoratore prevedono un intervento da parte degli Istituti previdenziali  e assistenziali  Inps e Inail  (ad es.  malattia;  congedo di maternità e paternità; infortunio sul lavoro per inabilità temporanea; cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad orario ridotto; permessi per allattamento; permessi retribuiti per familiari con handicap; indennità per richiamo alle armi). 

 Tali Istituti  corrispondono al lavoratore una quota della tredicesima mensilità che verrà detratta in un secondo momento a cura del datore di lavoro al momento dell'erogazione della gratifica stessa .Ai fini del calcolo il datore di lavoro dovrà anche applicare le percentuali di lordizzazione previste dalla norma in vigore in quanto le quote corrisposte dagli istituti  non sono  soggette a contributi previdenziali.

  • per le aziende fino a 15 dipendenti la percentuale di lordizzazione da applicare è 1,101201;
  • per le aziende con più di 15 dipendenti si applica la percentuale di 1,104851;
  • per gli apprendisti la percentuale è  di 1,062022.

Il trattamento fiscale e previdenziale della tredicesima

Dal punto di vista previdenziale e fiscale la tredicesima è soggetta a contributi previdenziali ed alla tassazione ordinaria fiscale  a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (entrerà pertanto a far parte del conguaglio fiscale di fine anno del lavoratore). 

 La tredicesima, o la mensilità aggiuntiva, non dà diritto ad alcuna detrazione ulteriore per lavoro dipendente o a quelle per  carichi familiari. 

Inoltre viene conteggiata anche ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 2120 del codice civile.

Per questi motivi la tredicesima mensilità non sarà quasi mai pari alla retribuzione mensile base perché  viene maggiormente tassata.

Tredicesima e Bonus Natale 2024

Il Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024 ha introdotto per il 2024  una nuove indennità una tantum  esentasse cd. Bonus Natale ,  per i lavoratori con contratto di lavoro dipendente che dovrebbe essere erogata in concomitanza con la tredicesima.

Il bonus riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari, ovvero 

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, 
  • che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato. 
  • con imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.

Le istruzioni operative sono state fornite dalla Agenzia delle entrate con la circolare 20/e 2024

Per richiederlo il lavoratore deve fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico. 

Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite  conguaglio fiscale.

Il bonus è parametrato ai giorni lavorativi del 2024, e va anche a coloro che hanno perso il lavoro durante l'anno, può dunque essere anche ottenuto tramite la dichiarazione dei redditi 2025.

Salario minimo e contrattazione, legge in Gazzetta: ecco cosa cambia

6 Ottobre 2025 in Speciali

Il testo della proposta di legge sul salario minimo  firmato da PD e M5S aveva  iniziato lo scorso 11 luglio 2023  l'iter dell' esame parlamentare in Commissione alla Camera in abbinamento ad altre proposte.  

Sul tema il dibattito è stato molto ampio   con posizioni  favorevoli e contrarie abbastanza trasversali tra maggioranza, opposizioni e parti sociali (sindacati, e associazioni dei datori di lavoro). 

La Camera a dicembre 2024  ha  votato a maggioranza, con 153 sì, 3 astenuti e 118 no,  in una seduta di confronto aspro, un testo radicalmente modificato con gli emendamenti di maggioranza che svuotano  la proposta iniziale e affidano  due deleghe al governo in materia di “retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”, con 6 mesi di tempo per l'attuazione dopo l'approvazione definitiva 

Il disegno di legge è stato approvato il 23 settembre 2025   e pubblicato in Gazzetta Ufficilae il 3 ottobre 2025  Qui il testo definitivo della legge 144 2025.

Si ricorda che altre proposte di legge (Qui il testo 2019) erano state presentate negli anni scorsi ma si sono sempre arenate in Parlamento, da ultimo per la caduta del Governo Draghi.

Vediamo nei paragrafi seguenti in sintesi, le principali previsioni della proposta di legge iniziale,  le osservazioni della Fondazione studi  del Consiglio nazionale CDL, gl iinterventi sul DDL delega e la sintesi della legge pubblicata in GU.

Proposta di legge sul salario minimo 2023

La proposta a firma Conte, Fratoianni, Richetti ecc. definisce  per tutti i rapporti di lavoro  il diritto a un   trattamento economico di  retribuzione proporzionata e sufficiente, che  non sia inferiore al trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, valido sia 

  • per i lavoratori subordinati, che 
  • per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela .

Nel contempo introduce  anche una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro all’ora.

La soglia si applicherebbe soltanto alle clausole relative ai cosiddetti « minimi », lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci  retributive.

 Garantisce inoltre  l’ultrattività dei contratti  scaduti o disdettati;  conformemente a quanto previsto anche nella Direttiva (UE) 2022/2041, che è stata  approvata definitivamente nell'ottobre scorso (Qui il testo)

La proposta di legge istituisce una commissione tripartita, composta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, cui spetta il compito dell’aggiornamento periodico del trattamento economico minimo  orario.

Il salario minimo secondo la direttiva UE

L'approfondimento dei Consulenti  del 12 luglio 2023 richiama la  recente direttiva UE  sottolineando il fatto che  la stessa NON indica un valore minimo di salario applicabile a tutti i lavoratori né tantomeno obbliga gli Stati membri a definire una legge sul salario minimo legale, ma privilegia il  criterio della contrattazione.

 La Direttiva specifica infatti che "Qualora uno Stato sia al di sotto della quota del 80% dei lavoratori coperti da

contrattazione collettiva, questo dovrà definire un piano di azione per promuovere la contrattazione o per arrivare alla definizione di un salario minimo. "

I consulenti del lavoro osservano quindi  come   l’Italia presenti un tasso di copertura contrattuale superiore al livello

minimo previsto dalla direttiva e che guardando ai CCNL maggiormente rappresentativi, in molti casi questi prevedono soglie minime retributive inferiori ai 9 euro, valore indicato dalle principali proposte di legge di introduzione di un salario minimo legale. 

La Fondazione Studi Consulenti del lavoro  elenca i risultati di uno studio in cui ha analizzato 63 contratti collettivi, individuati tra i più rappresentativi, indicando per ciascuno il minimo retributivo previsto per il livello di inquadramento più basso e a questo sono stati sommati i ratei di mensilità aggiuntiva (13a mensilità ed eventuale 14a  ) nonché la quota di trattamento di fine  rapporto (retribuzione differita).

Lo studio evidenzia che: 

  •  39 CCNL presentano livelli minimi retributivi superiori ai 9 euro, 
  • 22 sono al di sotto di tale soglia. 

Questi ultimi, nella gran parte dei casi, hanno  livelli che oscillano tra gli 8 e gli 8,9 euro (18 CCNL). Solo 4 prevedono livelli minimi  retributivi al di sotto degli 8 euro.

Ricorda infine che l’Istat nella recente audizione in Parlamento  dell’11 luglio 2023 ha  stimato in 3 milioni i lavoratori con retribuzioni minime inferiori ai 9 euro. 

Lo stesso istituto di statistica ha  evidenziato però, nell'analizzare le cause del cosiddetto "lavoro povero" che  la retribuzione annuale di un individuo è una  combinazione di fattori differenti,  che comprendono oltre alla  retribuzione oraria, l’intensità mensile dell’occupazione e la durata del contratto nell’anno  (ovvero il numero di mesi con almeno un giorno di copertura contrattuale).

Tutti questi fattori agiscono nel determinare le disuguaglianze retributive per effetto della loro variabilità interna e per il diverso modo di combinarsi a seconda della natura della  posizione lavorativa.

L’analisi svolta dall’Istat evidenzia come a determinare la condizione di dipendente a bassa retribuzione siano soprattutto gli effetti legati a 

  •  ridotta durata dei contratti di  lavoro e 
  •  numero contenuto di ore lavorabili, 

oltre a quelli – pur rilevanti – legati a un  basso livello di retribuzione oraria. 

Salario minimo: le controindicazioni secondo i CDL

In questo quadro  la Fondazione afferma quindi  che l'introduzione di un salario minimo :

  1. – priverebbe la contrattazione collettiva di quel ruolo di interprete e garante delle esigenze dei lavoratori rispetto ai diversi settori di appartenenza,
  2. – risulterebbe essere troppo semplicistica e limitativa rispetto all’effettiva tutela del  trattamento globale, economico e normativo dei lavoratori, che è ben al di sopra  della retribuzione minima tabellare.
  3. – sarebbe comunque  limitante in quanto non riguarda  anche quella componente di  lavoratori – i collaboratori domestici – che oggi più faticano a raggiungere una  retribuzione dignitosa, anche alla luce della rilevanza sociale del lavoro che  svolgono. 
  4.  – determinerebbe un innalzamento del costo del lavoro a carico delle aziende  su tutti i livelli retributivi più elevati del minimo;
  5. – rischierebbe di determinare un effetto  negativo  in quei settori/realtà  aziendali non in grado di assorbire l’incremento retributivo previsto (vedi il caso delle cooperative).

DDL delega su retribuzione e contrattazione collettiva

Riportiamo la sintesi dei principali interventi dopo l' approvazione del Senato:

il Rel. Sen. Zaffini (FDI) il quale ha svolto le seguenti osservazioni:

Il disegno di legge Atto Senato 957, trasmesso dalla Camera dei deputati, reca due discipline di delega al Governo in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva. A seconda di tali deleghe, l'articolo 2 concerne specificatamente, nell'ambito delle suddette materie, il perfezionamento della disciplina dei controlli e lo sviluppo di procedure di informazioni pubbliche e trasparenti. Nell'ambito delle due deleghe sono esclusi all'articolo 4 i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi ad essi applicabili.

Riguardo alla delega dell'articolo 1, i principi e i criteri generali ivi posti sono la definizione per ciascuna categoria di lavoratori dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti e richiama l'articolo 36 della Costituzione, il quale, nel primo comma, afferma che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Il successivo articolo 39 della Costituzione ha previsto la possibilità – mai attuata – della registrazione delle organizzazioni sindacali e della stipulazione mediante rappresentanza unitaria, in proporzione agli iscritti, delle organizzazioni registrate di contratti collettivi nazionali di lavoro, con efficacia obbligatoria per gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

All'articolo 2, i relativi principi e criteri direttivi sono: 

  • la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e l'applicazione della contrattazione collettiva, con la definizione di strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale; 
  • il perfezionamento, anche con la previsione del ricorso a strumenti tecnologici evoluti, e la realizzazione di banche dati condivisa delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli, in modo da aumentare l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare;
  •  l'introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio sulla base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro;
  •  la previsione che le suddette forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali, nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica e alla correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva.

Si è svolta quindi la discussione generale nel corso della quale sono intervenuti i seguenti senatori:

  • Il Sen. Mazzella (M5S), il quale ha accusato l’Esecutivo di aver solo modificato il reddito di cittadinanza restringendone la platea, senza abolirlo, colpendo così i più fragili. Ha citato dati Istat secondo cui nel 2024 il 23,1% della popolazione era a rischio di povertà o esclusione sociale, evidenziando come il problema dei bassi salari sia strutturale. Ha sottolineato che i redditi da lavoro spesso non eliminano il rischio di povertà, soprattutto per donne, giovani e stranieri. Ha ribadito la necessità di introdurre un salario minimo legale di 9 euro l’ora, ricordando che 4 milioni di lavoratori percepiscono paghe da fame. Ha evidenziato che 22 Paesi UE su 27 hanno già un salario minimo, mentre quelli senza presentano comunque stipendi medi molto più alti.
  • Il Sen. Misiani (PD), il quale ha denunciato che la maggioranza ha svuotato la proposta originaria sul salario minimo, cancellando l’iniziativa unitaria delle opposizioni costruita con il contributo di sindacati, categorie ed esperti (…)
  • Il Sen. Russo (FDI) ha difeso la legge delega sul lavoro, sostenendo che il provvedimento affronta in modo organico e realistico il tema del lavoro povero. Ha sottolineato che l’obiettivo era creare lavoro e sviluppo valorizzando la contrattazione collettiva, potenziando vigilanza e applicazione dei contratti, regolando subappalti e nuove forme di lavoro. Ha ribadito che salari giusti favoriscono coesione sociale e crescita economica, e che la delega fornisce strumenti di prevenzione, monitoraggio e adeguamento retributivo. Ha concluso che la legge rappresenta un impegno politico per la dignità del lavoro e la competitività del sistema produttivo, basato sulla libertà d’impresa e sul rifiuto di logiche assistenzialistiche.

Legge 144 2025 Cosa cambia

In sintesi, gli aspetti piu operativi previsti dalla legge sono:

  • Indicazione obbligatoria del contratto collettivo: Inserimento del codice CCNL nei flussi UniEmens, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, per favorire i controlli e l’accesso a eventuali agevolazioni.
  • Intervento nei settori scoperti: Possibilità per il Ministero del Lavoro di stabilire i trattamenti economici minimi nei settori privi di contrattazione o con contratti scaduti, utilizzando come riferimento i CCNL più rappresentativi dei settori affini.
  • Rinnovo dei contratti collettivi: Previsione di strumenti per favorire il rinnovo tempestivo dei contratti, anche con incentivi ai lavoratori per compensare la perdita di potere d’acquisto.
  • Controlli e trasparenza: Razionalizzazione delle comunicazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni.
  • Potenziamento delle ispezioni attraverso banche dati condivise e strumenti tecnologici evoluti.
  • Rendicontazione pubblica semestrale sui fenomeni di dumping contrattuale, evasione e lavoro irregolare;
  • Vigilanza sulle cooperative:   Rafforzamento dei controlli per verificare l’effettiva natura mutualistica e contrastare abusi.

Fondo EST nel Regolamento 2025 le tutele gratuite per i figli

6 Ottobre 2025 in Speciali

E' stato aggiornato il Regolamento del Fondo Est, Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, Turismo, Servizi e dei settori affini,  ne da notizia la circolare 1 2025

Qui il testo del regolamento aggiornato con le modifiche introdotte dai recenti rinnovi contrattuali.

Si ricorda che il Fondo è nato da un accordo tra i firmatari dei CCNL del Terziario e Turismo parte speciale “Pubblici esercizi” e parte speciale “Imprese di viaggi” , successivamente adottato da

  •  CCNL delle aziende Ortofrutticole e Agrumarie,
  •  Aziende farmaceutiche Speciali, 
  • degli Impianti Sportivi, 
  • delle Autoscuole dal 2018, 
  • da Agenzie Funebri, e 
  • CCNL sociosanitario Confcommercio dal 2023.

Fornisce servizi di assistenza sanitaria integrativa a quella del  Servizio Sanitario Nazionale, e si rivolge  tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti. L'adesione era inizialmente facoltativa ma è divenuta obbligatoria per le aziende che applicano i  citati  contratti collettivi nazionali .

L’iscrizione di un’azienda e dei dipendenti si effettua on line sul sito FondoEst. 

I contributi a carico dell’azienda o  del lavoratore  versati a Fondo Est dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) fino ad  un importo di euro 3.615,20 annui.

Nella circolare 3 2025 il Fondo informa che dal 1° settembre in via sperimentale, Fondo Est ha allargato la copertura sanitaria ai figli degli iscritti senza alcuna contribuzione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dai CCNL.

In questa prima fase potranno usufruire di alcune prestazioni, i minori fiscalmente a carico delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti con coperture a Fondo Est, a prescindere dal contratto collettivo  applicato .Le prestazioni previste riguardano:

  1. • Rimborso di lenti ed occhiali con un massimale di spesa di 90 euro che potranno essere richiesti ogni 18 mesi.
  2. • Prestazioni di ortodonzia, erogate per il tramite di UniSalute o Mutual Help (per gli iscritti della P.A. di Bolzano) con un massimale di 350 euro dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre  2025, che diventerà biennale a far data dal 1° gennaio 2026.

 Le prestazioni potranno essere  fruite a partire da settembre 2025.

 Necessario per le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo ed in copertura, , tramite  la propria area riservata, censire e quindi iscrivere i propri figli minori fiscalmente a carico

Nei prossimi paragrafi ulteriori dettagli sulle novità Fondo Est 2025.

Regolamento 2025, quote contributive ccnl Terziario e imprese funebri

Con Circolare n. 1 del 10 aprile 2025, l'ente comunica la pubblicazione del nuovo  Regolamento delle Attività aggiornato con  le modifiche contributive previste  Nello specifico:

  • dal 1° aprile 2025, i contributi mensili da versare al Fondo Est per i contratti del 
  • Terziario, distribuzione e servizi, e
  •  Distribuzione moderna e organizzata 

passano a 12,00 a 15,00 euro per dipendente (di cui 13,00 a carico azienda e 2,00 a carico lavoratore); 

Inoltre ,  in data 9 dicembre 2024 è stato rinnovato il Contratto Integrativo Territoriale Terziario Confcommercio che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2025, l’aumento della quota mensile Sanimpresa da 11 euro a 14 euro a dipendente.

L’aumento della quota relativa a Sanimpresa riguarderà il solo CCNL Terziario (codice contratto Cnel H011), mentre per tutti gli altri il contributo resta invariato .

 in seguito al recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre (Codice Cnel IB11), sono state

stabilite modifiche alla contribuzione ordinaria mensile a favore del Fondo Est.

La circolare 2 del 9 giugno 2025 ha comunicato che dal 1 luglio 2025  per le imprese funebri   i contributi ordinari mensili passeranno dagli attuali 12 euro a 15 euro  per dipendente.

La nuova ripartizione sarà la seguente:

• 13 euro a carico dell'azienda

• 2 euro a carico del lavoratore

Si precisa inoltre che, sempre dal 1° luglio 2025, anche i versamenti volontari mensili effettuati dai dipendenti a cui viene applicato il suddetto contratto saranno adeguati a 15 euro

Iscrizioni – Tabella quote

Le modalità di iscrizione delle aziende  sono disponibili nell’area dedicata sul sito internet www.fondoest.it. 

Al termine della procedura, all’indirizzo  dichiarato, arriva un link per le impostazioni delle proprie credenziali.

L’iscrizione vera e propria si renderà effettiva dopo l’invio della prima lista coerente con i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti dal Fondo e/o un pagamento.

Nel caso in cui questo non avvenga dopo sei mesi i dati anagrafici verranno cancellati ed, eventualmente, si dovrà procedere con una nuova iscrizione.

Per l’invio delle liste di contribuzione, oltre al file Xml, è possibile anche utilizzare Excel oppure effettuare  un “caricamento manuale”, possibile sempre dall’area riservata alle aziende e ai loro gestori.

Nel caso in cui l’iscrizione avvenga d’ufficio (ossia nel caso in cui venga effettuato un versato e compilati gli Uniemens individuali dei dipendenti) verrà inviata una comunicazione di avvenuta iscrizione  all’indirizzo mail dichiarato nella denuncia. In caso contrario la comunicazione verrà inviata tramite posta ordinaria.

LE QUOTE

Il versamento del Fondo Est si compone di un contributo ordinario (mensile o annuale) e di una quota Una Tantum (o quota di iscrizione). I contributi possono essere versati con cadenza mensile posticipata o annuale anticipata, previo caricamento del relativo file  e sono diversificate in base alla tipologia di contratto applicato .

Le quote  di contribuzione a  Fondo Est  aggiornate   sono le seguenti:

CCNL

Importo

TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (Part time – Full time)

15 Euro*

DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (Part time – Full time)

15 Euro*

IMPIANTI SPORTIVI (Part time – Full time)

12 Euro*

AUTOSCUOLE (Part time – Full time)

12 Euro*

ATTIVITA' FUNEBRE (Part time – Full time)

12 Euro fino al 30 giugno – 

5 euro dal 1 luglio 2025 *

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (Part time – Full time)

Dal 1° Febbraio 2018 al 31 Dicembre 2018                                             

11 Euro

Dal 1° Gennaio 2019                                                     

12 Euro

IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR (Part time – Full time)

Dal 1° Luglio 2019 al 30 Ottobre 2019                                             

11 Euro*

Dal 1° Novembre 2019                                                     

12 Euro*

FIORI RECISI (Part time – Full time)

Dal 1° Luglio 2020                                       

12 Euro*

FARMACIE SPECIALI (Part time – Full time)

10 Euro

ORTOFRUTTA (Part time – Full time)

10 Euro

 * di cui € 2,00 a carico dipendente

Di seguito la tabella  delle Quote una tantum

CCNL

Importo part Time

Importo full Time

TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

30 Euro

30 Euro

DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA

30 Euro

30 Euro

IMPIANTI SPORTIVI

30 Euro

30 Euro

AUTOSCUOLE

30 Euro

30 Euro

ATTIVITA' FUNEBRE

30 Euro

30 Euro

FARMACIE SPECIALI

30 Euro

30 Euro

FIORI RECISI

30 Euro

30 Euro

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA

8 Euro

15 Euro

IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR

8 Euro

15 Euro

ORTOFRUTTA

15 Euro

15 Euro

ATTENZIONE ove previsto dagli accordi sindacali l'azienda deve versare con la quota Fondo Est anche la Quota Sanimpresa,  come  dettagliato nella circolare 1/ 2025.

Fondo EST Compilazione Uniemens e Modello F24 aziende

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari> valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat>inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di il valore EST1 e in corrispondenza dell’elemento <Importo>l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice. L’elemento contiene l’attributo <Periodo>

in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.”

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

I contributi relativi al Fondo Est anno indicati nella sezione Inps del modello F24 nel seguente modo:

    Codice sede: il codice della sede Inps di competenza;

    Causale contributo: EST1;

    Matricola Inps: la matricola Inps dell’azienda;

    Periodo di riferimento: nel campo “da” indicare il mese e l’anno di competenza secondo il formato mese/anno (es: gennaio 2011 sarà 01/2011). Non inserire alcun valore nel campo “a”;

    Importo a debito versati: inserire l’importo presente nella distinta del Fondo Est generata dall’invio del file xml.

Fondo Est Modalità di pagamento

Dal 5 giugno 2023 la contribuzione può essere versata tramite 

  1. F24 ,
  2. carta di credito;
  3. MAV elettronico stampabile dal sistema Co.Re (dal 1 giugno non è piu possibile utilizzare il bonifico bancario) che può essere pagato  in qualsiasi istituto bancario o tramite home banking

In caso di versamento anticipato si può scegliere il numero di mensilità da versare 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente a cui sia stato pagato in anticipo il contributo, si procederà alla restituzione o alla compensazione, purché la cessazione venga comunicata prima che gli importi siano utilizzati per le coperture assicurative.

Le novità 2025 per i dipendenti

Il fondo fornisce direttamente le prestazioni di assistenza sanitaria riassunte in questo Piano sanitario.

Gli iscritti hanno accesso anche alle prestazioni fornite indirettamente da UNISALUTE qui il piano 2025

Si segnalano in particolare per il 2025 le seguenti novità:

PACCHETTO MATERNITA'

  • Eliminazione del limite del numero delle visite rimborsabili
  • Rimborso di tutte le visite specialistiche finalizzate al monitoraggio/controllo della salute della gestante e del feto, indipendentemente dalla tipologia di visita effettuata  

DIAGNOSTICA

  • Aggiunta delle ecografie osteoarticolari (erogazione diretta e rimborso del Ticket SSN) 

FISIOTERAPIA

  • Inserimento delle patologie Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Distrofia muscolare (Duchenne e Becker) e amputazioni arti o segmenti di arti tra le patologie per cui è ammesso il rimborso.  

PRESIDI E AUSILI MEDICI ORTOPEDICI

  • Inserimento dei presidi elastocompressivi antitrombo e per linfedema per arto superiore

INVALIDITA'

  • Dal 1 gennaio 2025 per accedere ai plafond la copertura sanitaria deve essere attiva alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura). I rimborsi saranno erogati in base alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura) anche per patologie o infortuni insorti precedentemente al 2014
  • Erogazione delle prestazioni dalla data di insorgenza della patologia a condizione che sia stata presentata la domanda per il riconoscimento dell’invalidità nei sessanta giorni successivi alla certificazione dell’insorgenza della patologia
  • Erogazione delle prestazioni entro un anno dalla data della cessazione della copertura sanitaria
  • Inserimento delle prestazioni odontoiatriche tra quelle previste purché siano collegate alla patologia che ha causato l’invalidità
  • Inserimento del trasporto sanitario tra le prestazioni previste

ATTENZIONE  Il fondo  ricorda  che 

  • Dal 15 luglio è possibile effettuare il censimento del nucleo familiare nell’Area Riservata  per attivare, a partire dal 1° settembre 2025, la copertura sanitaria anche per i figli fiscalmente a carico degli iscritti.
  • Dal 1 settembre non sarà più possibile inoltrare richieste di rimborso in formato cartaceo tramite posta. L’unica modalità che Fondo Est potrà ricevere sarà quella online, attraverso l’Area Riservata MyFondoEst.

Mala gestione dell’amministratore di condomino: si può chiedere il risarcimento

6 Agosto 2025 in Speciali

Si parla di mala gestio in riferimento ad una condotta gestionale imprudente, negligente o contraria agli interessi dell’ente o del gruppo rappresentato. Tale espressione assume rilievo quando chi esercita funzioni gestionali o di direzione (in una società, un’associazione o un condominio) viola i doveri di diligenza, trasparenza e correttezza imposti dalla legge o dallo statuto.

In ambito condominiale la mala gestio dell’amministratore si configura, indipendentemente dalle ipotesi specifiche previste dall’art. 1129 c.c., ogni qualvolta l’attività svolta si discosti dall’interesse collettivo dei condomini

Tali condotte integrano una violazione del dovere di diligenza e possono dar luogo a un obbligo di risarcimento per i danni derivanti dalla sua condotta negligente. 

Mancanza di regolare contabilità e credito per compenso dell’amministratore

È essenziale evidenziare che il diritto dell’amministratore a percepire il compenso, nonché al rimborso delle anticipazioni e delle spese sostenute, è subordinato alla presentazione al condominio di un rendiconto dettagliato della propria gestione.

In altre parole il credito per il compenso di detto professionista non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose – analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società – deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo. Recentemente è stato chiaramente affermato che l'amministratore non ha diritto al compenso se non è stato approvato il rendiconto di gestione, ossia il cosiddetto “bilancio consuntivo” (Cass. civ., sez. II, 21/06/23, n. 17713). 

In mancanza di regolare rendiconto approvato la domanda dell'amministratore tesa ad ottenere il compenso maturato negli anni in cui ha gestito il condominio va rigettata perché il credito non è munito del necessario requisito di liquidità ed esigibilità (Trib. Napoli Nord 24 aprile 2025, n. 1567). 

La mala gestio: esempi pratici

La cosiddetta mala gestio si configura ogniqualvolta l’amministratore condominiale adotti condotte non conformi all’interesse collettivo dei rappresentati. 

Ciò si verifica, ad esempio, quando omette di mettere a disposizione dei condomini la documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo, oppure non fornisce un rendiconto chiaro e trasparente della propria gestione. Una responsabilità — sia civile che penale — può sorgere in capo all’amministratore in presenza di una mala gestio contabile tale da provocare un dissesto nella contabilità condominiale. Tale dissesto può derivare da incongruenze tra i dati riportati nei consuntivi e le somme effettivamente versate dai condomini, nonché dall’appropriazione indebita di parte di tali somme, utilizzate dall’amministratore per fini personali anziché per adempiere ai debiti del condominio verso terzi.

Il risarcimento danni: casi in cui è previsto

Gli addebiti di "mala gestio" mossi all'ex amministratore non fanno sorgere, in modo automatico, obbligazioni risarcitorie di danni (patrimoniali) a favore dei condomini.

È stato affermato che non è sufficiente limitarsi ad affermazioni generiche, come sostenere che “le somme si sarebbero potute evitare” o che la gestione è stata “opaca” (Trib. Monza 17 giugno 2025, n. 1229). 

Il condominio che agisce contro l'ex amministratore per far valere la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. deve allegare e provare, oltre alla fonte negoziale del proprio diritto, di avere subito pregiudizi, causalmente ricollegabili alla condotta inadempiente tenuta dall'amministratore.

Per configurare una responsabilità civile, perciò, il condominio è tenuto a allegare in modo preciso e documentato l’entità del danno subito, la sua origine e il nesso causale con le condotte gestionali contestate. Solo attraverso questa ricostruzione puntuale è possibile superare il livello della mera critica contabile e accedere al piano della responsabilità risarcitoria. L'amministratore, invece, qualora sia citato in giudizio per mala gestio, è onerato della prova della corretta amministrazione e, perciò, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta preventivate o imposte dall'urgenza (previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso – con la relativa provenienza – e di ogni singolo esborso – in corrispondenza di adeguata documentazione giustificativa). In ogni caso, va ricordato che è nulla per eccesso di potere la delibera dell’assemblea condominiale che, a maggioranza, decide di non promuovere un’azione legale nei confronti dell’amministratore responsabile di atti di mala gestio suscettibili di arrecare danni ai condomini. Tale principio è stato affermato dal Tribunale di Milano con sentenza del 24 giugno 1991, sottolineando come una simile delibera comprometta il diritto alla tutela giurisdizionale e si ponga in contrasto con i principi di corretto esercizio del potere assembleare.

CCNL somministrazione 2025: in vigore i testi definitivi

24 Luglio 2025 in Speciali

Le Associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm   e sindacali NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp  hanno firmato il 22 luglio, a Roma il testo definitivo del CCNL Somministrazione, per i  dipendenti delle Agenzie per il Lavoro che occupa, in Italia, circa un milione di persone l’anno. 

L'accordo precisa che alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi e fermo restando quanto previsto dall'Accordo sulle decorrenze sottoscritto in data 13 febbraio 2025, le Parti concordano che il  CCNL decorre dal 21 luglio 2025 e sarà in vigore fino al 20 luglio 2028 salvo quanto di seguito specificato:  la disciplina di cui all'art. 10, par. EBITEMP lettera h) nonché dell'Accordo delle Parti sociali del 3 febbraio 2025 "Welfare sanitario", di cui all'allegato n. 15, decorrono dal. 1°giugno 2025.

Il comunicato stampa sindacale evidenzia in particolare il miglioramento delle condizioni economiche  con 

  • aumenti   superiori al 15% per  l’indennità di disponibilità e 
  • aumenti del 20% sulle prestazioni erogate dalla bilateralità,
  • l’introduzione di una specifica assicurazione sanitaria di settore.

Dal punto di vista normativo, la principale novità è il preavviso  di 3 giorni in caso di proroga per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi  con indennizzo in caso di violazione 

 razionalizzato e potenziato lo strumento della clausola sociale per i cambi appalto.

Vengono anche migliorate le tutele individuali, con una particolare attenzione alla maternità, sia sui rapporti di lavoro a termine sia a tempo indeterminato, alle malattie ingravescenti, alle persone migranti, al contrasto alle molestie e alle donne vittime di violenza con l’introduzione di uno specifico sostegno economico.

In tema di formazione si introduce le possibilita di FAD  con indennità di frequenza e  formazione continua di alta specializzazione, oltre ad un rafforzamento del diritto mirato.

Introdotta, inoltre, la contrattazione di secondo livello con le Agenzie per il Lavoro; 

sul fronte delle relazioni sindacali, decentramento  dei percorsi di gestione anche sui singoli siti per monitorare le condizioni di lavoro e il rispetto della parità di trattamento.

Introdotta anche la nuova Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP) per i casi di  fuoriuscite plurime dalle aziende utilizzatrici per assicurare  maggiori tutele anche ai lavoratori e alle lavoratrici in somministrazione.

SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOSOMM

SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOLAVORO.

CCNL agenzie di somministrazione la firma del 3 febbraio 2025

Il 3 febbraio 2025, Assolavoro e Assosomm, le principali associazioni di categoria del settore della somministrazione di lavoro, hanno firmato due accordi identici con i sindacati Nidil-Cgil, Felsa CISL e Uiltemp. Questi accordi stabiliscono il rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2019 (vedi ultimo paragrafo), applicabile ai lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro.

Tra le novità più rilevanti vi sono l’aumento dell’indennità di disponibilità e il rafforzamento del welfare, inclusi miglioramenti nell’assistenza sanitaria e nei sistemi di ammortizzatori sociali.

L'accordo non prevede interventi sulle retribuzioni in quanto la legge prevede che i lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell’azienda presso cui prestano la propria attività.

Un accordo separato ha definito la nuova aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), fissata allo 0,60% delle retribuzioni imponibili. 

La ripartizione prevede :

  • un contributo dello 0,45% a carico del datore di lavoro e 
  • dello 0,15% a carico del lavoratore.

Il rinnovo introduce anche aggiornamenti sulle normative contrattuali.

 Il periodo di prova per i contratti a tempo determinato passa da 1 a 2 giorni, mentre per i contratti di durata inferiore a 3 giorni rimane di 1 giorno. 

Cambiano anche le regole per il Monte Ore Garantito (MOG), con una durata minima di 4 mesi e una retribuzione minima del 

  • 35% per i lavoratori in missione e del 
  • 50% per quelli in attesa di missione.

 Inoltre, la procedura per la mancanza di occasioni di lavoro (MOL) è stata semplificata e rinominata "procedura di ricollocazione individuale", con regole specifiche per missioni collettive di almeno 30 lavoratori e per lavoratrici in gravidanza

CCNL Agenzie somministrazione: Formatemp – Ebitemp

Sono state  introdotte misure di potenziamento del welfare sanitario per migliorare il benessere e la fidelizzazione dei lavoratori somministrati e per la formazione.

In particolare , il Fondo FormaTemp  si occupa delle  attività formative con un'indennità di frequenza oraria.  Nel testo sono definiti  i contenuti della formazione per  i candidati a missione e lavoratori in missione, nonché per le attività formative dei lavoratori a tempo indeterminato e in apprendistato e per le procedure di ricollocazione, riolti anche ai lavoratori in part time verticale 

E' possibile svolgere i corsi anche a distanza con specifiche modalita 

Prestazioni Ebitemp

Si prevedono in caso di malattia anche servizi di medicina digitale.

In caso di maternità, sono previste specifiche tutele per le lavoratrici in gravidanza e per le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione. Sono garantiti importi una tantum in caso di maternità e integrazioni salariali in caso di maternità anticipata e obbligatoria.

Il contributo di sostegno al reddito è destinato ai lavoratori in somministrazione con specifici requisiti e ai lavoratori disoccupati al termine della procedura di ricollocazione.

CCNL 2019 Assolavoro

Il Ccnl  firmato da Assolavoro nel 2019 incrementava il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018  che prevede di norma  sei proroghe per ogni contratto di somministrazione .  

Sono ammesse però otto proroghe  nei casi seguenti:

  • se il Ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima superiore a 24 mesi.
  • lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi,
  • lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl,
  • casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e
  • impiego di disabili assunti in base alla legge 68/1999.

Altri aspetti dell'accordo riguardavano il  welfare di settore ,  la formazione e il MOG (contratto a monte ore garantito):

  • si prevede il “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”
  • una disciplina puntuale dell’apprendistato tramite Agenzia per il Lavoro,
  • Contratto a  Monte Ore Garantito (MOG)  riservato ai settori più esposti alla frammentazione contrattuale, (turismo,  grande dstribuzione, logistica, alimentare, agricoltura, telecomunicazioni e servizi alla persona individuati mediante i codici Ateco) che era sperimentale nell'accordo del 2014, diventa un istituto strutturale del contratto 
  • incentivi e premialità per i contratti di lunga durata: pari ad esempio a mille euro se almeno di dodici mesi;
  • per i lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente a tempo determinato in somministrazione per  almeno 90 giornate nell’arco nell'anno  viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro, che sale a mille euro se le giornate di lavoro arrivano a 110.

 Si riconfermava  la possibilità di ricorrere alla somministrazione anche per il  lavoro domestico. Il  sistema della bilateralità è esteso quindi a Colf e badanti.

 Una particolare tutela per le lavoratrici madri prevede il diritto di precedenza al termine del godimento dei benefici legati  alla maternit, per l'avvio in missione a determinate condizioni, nei 30 giorni successivi alla cessazione dell'evento.

 

Allegati:

Forfettari e quadro LM del modello Redditi PF 2025: novità e guida alla compilazione

16 Giugno 2025 in Speciali

Il quadro LM del modello Redditi PF 2025 raccoglie la dichiarazione dei redditi conseguiti dalle persone fisiche, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nell’anno fiscale 2024, che aderiscono al regime forfettario (ex articolo 1, commi da 54 a 59, della Legge 190/2014).

Anche se i redditi d’impresa o di lavoro autonomo dei contribuenti cosiddetti forfettari confluiscono per intero nel quadro LM, questo, a seconda delle situazioni, può interagire con altri quadri del modello Redditi PF 2025, la cui compilazione sarà richiesta, ad esempio, per assolvere gli obblighi contributivi o quelli di integrazione informativa del quadro RS.

Le principali novità del quadro LM del modello Redditi PF 2024

Numerose sono le novità del quadro LM del modello Redditi PF 2025 che interessano i contribuenti in regime forfettario. 

In modo particolare vanno segnalate:

  • l’abolizione della sezione II dedicata alla “Tassa piatta incrementale”, di cui all’articolo 1 commi da 55 a 57 della Legge 197/2022: la sezione, presente sul modello dichiarativo dell’anno precedente, è stata per intero eliminata, in quanto non interessa più i contribuenti in questo regime fiscale;
  • l’inserimento sulla sezione III, la sezione principale dedicata ai contribuenti in regime forfettario:
    1. della colonna 4 al rigo LM21, con la quale indicare il codice ATECO dell’attività principale del contribuente secondo la classificazione del 2025;
    2. della colonna 7 al rigo LM22 (e successivi), per la dichiarazione di quei componenti positivi di reddito, che pur confluendo nella base imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del totale dei ricavi previsto per la permanenza nel regime;
    3. dei due nuovi righi LM32 e LM33, dedicati  al “Reddito CPB”, di cui si dirà più approfonditamente nel seguito;
  • l’eliminazione dal rigo LM40 della sezione V, quella dedicata ai “Crediti d’imposta”, delle colonne 18 e 19, dedicate rispettivamente ai “Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 – Beneficiario” e “Canoni locaz. impr. turistiche – art. 5 DL 4/2022”, presenti sul modello dichiarativo dell’anno precedente ma non più sul modello Redditi PF 2025;
  • l’eliminazione dell’intera sezione VI, denominata “Concordato preventivo regime forfetario”, presente sul modello Redditi PF 2024 ma non più sul modello di quest’anno.

Per un approfondimento delle novità del quadro LM del modello Redditi PF 2025, con dettaglio delle istruzioni per la compilazione, è possibile leggere l’articolo Forfettari: approfondimento su novità del quadro LM Modello Redditi PF 2025. 

I redditi nel regime forfettario

Il regime forfettario rappresenta una modalità semplificata di determinazione del reddito, determinata, con modalità appunto forfetarie, applicando una imposta sostitutiva, a regime del 15%, al reddito scaturente dall’applicazione dei coefficienti di redditività (prestabiliti e diversi in base alla tipologia d’attività svolta) ai ricavi del contribuente, al netto delle deduzioni concesse.

Il regime forfetario, se pur con delle limitazioni, costituisce il regime naturale di ogni attività di lavoro autonomo e d’impresa svolta in forma individuale da una persona fisica, e non ha un termine, al perdurare delle condizioni previste.

Due sono i requisiti richiesti alla persona fisica per poter applicare il regime in questione, in base all’articolo 1 comma 54 della Legge 190/2014:

  • che, nell’anno fiscale precedente, questi non abbia conseguito ricavi o compensi per un ammontare superiore a 85 mila euro, ragguagliato ad anno, e riferito a tutte le attività (nel caso in cui siano più d’una);
  • che, lo stesso, non abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori o assimilati, per un ammontare superiore a 20 mila euro.

La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato la soglia di ricavi da rispettare per la permanenza nel regime, che è passata da 65 mila euro a 85 mila euro, con decorrenza dall’anno fiscale 2023.

Il contribuente dichiarerà di possedere i requisiti richiesti barrando la casella in colonna 1 del rigo LM21.

L’accesso e la permanenza nel regime forfettario è condizionato, inoltre, da cause ostative che ne precludono l’utilizzo: l’elenco analitico delle fattispecie è indicato all’articolo 1 comma 57 della Legge 190/2014. Il contribuente dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste barrando l’apposita casella in colonna 2 del rigo LM21.

Per il periodo d’imposta in cui il contribuente ha iniziato l’attività, e per i quattro successivi, è prevista la possibilità di usufruire di una aliquota agevolata del 5%, a condizione che questi non abbia esercitato altra attività nei tre anni precedenti e che l’attività intrapresa non costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta.

Per usufruire del beneficio il contribuente dovrà attestare l’esistenza delle condizioni che gli permettono d’accedere all’aliquota agevolata barrando la casella in colonna 3 del rigo LM21.

Si segnala la nuova introduzione, sul medesimo rigo, della colonna 4 denominata “ATECO 2025”: qui va indicato il codice ATECO rappresentativo dell’attività principale del contribuente secondo la classificazione del 2025. Va però segnalato che per l’anno d’imposta 2024, i cui redditi sono da dichiararsi con il modello Redditi PF 2025, valgono ancora i codici ATECO 2007 (nell’ultima versione aggiornata), con i relativi coefficienti di redditività ancora in vigore. L’indicazione del codice ATECO 2025 sulla dichiarazione di quest’anno serve da raccordo con la dichiarazione del prossimo anno fiscale, con finalità solo espositiva: infatti i codici ATECO da indicare sui righi LM22 e successivi sono ancora quelli precedenti.

Il rigo LM22 (e i seguenti fino al rigo LM27) è dedicato alla determinazione del reddito: nel caso in cui il contribuente eserciti più di una attività dovrà indicarle distintamente, una per rigo, e, per ognuna, esporre il codice attività ATECO (per quest’anno ancora secondo la classificazione precedente), il coefficiente di redditività, i ricavi e il reddito imponibile.

Da segnalare la colonna 4 del rigo LM22, sulla quale saranno indicati i compensi percepiti in seguito a cessione di diritti d’autore o a utilizzo di opere dell’ingegno correlate all’attività svolta dagli esercenti arti e professioni, previamente abbattuti del 25% (o del 40% se il contribuente ha meno di 35 anni d’età) a titolo di deduzione forfetaria dei costi. Tale previsione, introdotta sul quadro LM per la prima volta per l’anno fiscale 2019, ha la caratteristica di portare a imposizione sostitutiva questa tipologia di redditi (generalmente, per i contribuenti non forfetari, confluenti tra i redditi diversi), per i quali non si dovranno trascurare le conseguenze di questa classificazione reddituale, specie in termini previdenziali.

Sulla colonna 7, denominata “Casi particolari”, andrà inserito il codice 1 per esporre in dichiarazione, con modalità separata quelle componenti positive di reddito, come l’indennità di maternità, che costituiscono reddito imponibile, ma che non vanno sommate al totale dei ricavi utile per la verifica del requisito di permanenza nel regime fiscale.

Il rigo LM34 è dedicato, nello specifico della colonna 3, all’esposizione del reddito lordo; ma il contribuente dovrà fare attenzione a indicare in colonna 1 il reddito forfetario afferente la Gestione previdenziale artigiani e commercianti e in colonna 2 l’ammontare soggetto a Gestione separata, che dovrà essere coerente con quanto dichiarato sul quadro RR del medesimo modello Redditi PF 2023.

Si ricorda che i contribuenti forfetari, su istanza da presentare annualmente all’Inps, possono usufruire di una riduzione delle aliquote contribuite.

Sul rigo LM35 saranno indicati in colonna 1 l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nell’anno fiscale 2024 e in colonna 2 l’importo dedotto dal reddito imponibile, fino alla sua totale capienza; l’eventuale eccedenza, da indicare sul rigo LM49, è deducibile dal reddito complessivo. Nel 2019, con risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli eventuali contributi previdenziali dedotti in anni precedenti e successivamente rimborsati dall’Inps sono assoggettati a imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione, concorrendo, con segno meno, alla determinazione dell’importo da indicare in colonna 1. Ancora oggi non è ancora chiaro, però, come compilare la colonna nel caso in cui l’importo rimborsato superi d’importo quello versato nel medesimo anno, determinando un saldo negativo del valore.

Sul rigo LM39, denominato “Imposta sostitutiva”, deve essere esposta l’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente; questa, sul modello Redditi PF 2025, può essere di due diverse tipologie, che devono essere indicate separatamente:

  • in colonna 1 sarà indicata l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB, dovuta sulla quota incrementale del reddito concordato (di cui si approfondirà nel seguito);
  • in colonna 2 sarà indicata l’imposta sostitutiva ordinaria prevista per i redditi conseguiti dai contribuenti in regime forfettario.

La determinazione dell’imposta dovuta

L’imposta sostitutiva, così determinata, potrà essere ridotta di eventuali crediti di imposta, da indicare analiticamente sul rigo LM40, suddiviso in 23 colonne specifiche per altrettanti crediti di imposta e una colonna, la 40, per quelli non precedentemente indicati; dal risultato saranno scomputati gli acconti versati, indicati sul rigo LM45, ed eventuali eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione, indicate sul rigo LM43, al fine di determinare l’effettiva imposta a debito (o a credito).

Il Concordato preventivo biennale (CPB)

I righi LM32 e LM33 della sezione III sono dedicati ai contribuenti che l’anno scorso hanno aderito alla proposta di CPB: con l’adesioneinfatti il contribuente si è impegnato a dichiarare il reddito concordato sulla successiva dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “i contribuenti che aderiscono al CPB possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta”; a tal fine va compilato il rigo LM32 denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)”:

  • sulla colonna 1Reddito concordato” va indicato il reddito derivante dall’adesione al CPB, quello indicato sul rigo LM63 della dichiarazione dello scorso anno;
  • sulla colonna 2Reddito effettivo anno precedente” va indicato il reddito effettivamente prodotto in regime forfettario, dichiarato nell’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, già indicato sulla colonna 3 del rigo LM34 del modello dell’anno precedente;
  • sulla colonna 3Quota incrementale imponibile” va indicata la quota di reddito incrementale da assoggettare a imposta sostitutiva (è costituito dalla differenza tra l’importo inserito in colonna 1 e quello in colonna 2).

Si ricorda che l’imposta sostitutiva prevista è pari al 10% del reddito eccedente o al 3% in caso di nuove attività. L’aliquota agevolata richiede che sia stata barrata la casella “Nuova attività” in colonna 3 del rigo LM21. L’importo dell’imposta sostitutiva dovuta sarà indicato in colonna 1 del rigo LM39.

La compilazione del rigo LM33, denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)”, si concretizza con l’indicazione in colonna 1, denominata a sua volta “Reddito CPB al netto della quota in incrementale”, del reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB, da assoggettare all’ordinaria imposta sostitutiva prevista per i contribuenti in regime forfetario.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “qualora sia stato compilato il rigo LM32, tale importo è pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 3 del predetto rigo”.

Nel caso in cui invece il contribuente non abbia compilato il rigo LM32, perché non si avvale dell’imposta sostitutiva prevista dal decreto CPB, in colonna 1 “va indicato direttamente l’importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB presente nel quadro LM, rigo LM63 della dichiarazione Redditi PF 2024”.

A margine dei righi LM32 e LM33 sono presenti due caselle denominate “Cessazione” e “Decadenza” che devono essere flaggate nel caso in cui il contribuente si trovi in presenza di una delle cause di cessazione o di decadenza previste per il Concordato Preventivo Biennale.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che sulla casella “Cessazione” dovrà essere inserito uno di questi codici:

  • codice 1: se il contribuente ha modificato l’attività svolta nel corso del periodo d’imposta oggetto di concordato, rispetto al periodo di imposta precedente;
  • codice 2: se il contribuente ha cessato l’attività;
  • codice 3: se il contribuente ha superato il limite di ricavi di 150 mila euro (si ricorda che se i ricavi hanno superato il limite di 100 mila euro, ma non quello di 150 mila, si realizza la fuoriuscita dal regime forfetario, ma non la decadenza dal CPB);
  • codice 4: se il contribuente si è ritrovato in una delle circostanze eccezionali previste dal MEF che hanno comportato nell’anno fiscale 2024 una riduzione di oltre il 30% del reddito imponibile.

La casella “Decadenza” riguarda invece il realizzarsi una delle cause di decadenza previste per il CPB; anche in questo caso le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che dovrà essere inserito uno dei seguenti codici:

  • codice 1: se, a seguito di accertamento fiscale, sono stati rilevati ricavi non dichiarati (oppure costi inesistenti o indeducibili) per un ammontare pari al 30% dei ricavi dichiarati nel periodo d’imposta oggetto di concordato;
  • codice 2: se, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, risulti una qualificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli per i quali è avvenuta l’accettazione della proposta di CPB;
  • codice 3: se nella dichiarazione dei redditi sono indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB;
  • codice 4: se si realizza una delle cause di esclusione previste dall’articolo 11 del decreto CPB o vengono meno i requisiti richiesti dall’articolo 10 comma 2 del medesimo decreto;
  • codice 5: se è stato omesso il versamento delle somme dovute per il CPB.

Infine, sempre in relazione al CPB, va segnalato che è stata eliminata l’intera sezione VI del modello Redditi PF 2024, denominata “Concordato preventivo regime forfetario”, non più presente sul modello di quest’anno; la motivazione si riconduce al fatto che il CPB, per i contribuenti in regime forfettario, è stato appena abrogato.

Dichiarazione 2025 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte dopo la proroga

16 Giugno 2025 in Speciali

Recentemente, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 12 giugno 2025, ha approvato un decreto-legge (c.d. Decreto Fiscale) che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale, con il quale per il 2025 è stato disposto, per i Soggetti ISA, minimi e forfettari, la proroga del termine di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto:

  • al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) senza alcuna maggiorazione,
  • al 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,40%.

Di conseguenza, i professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), potranno usufruire della proroga dei termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, ed effettuare il versamento:

  • entro il 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione;
  • oppure entro il 20 agosto 2025 applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:

  • saldo 2024 per IRPEF / IRES / IVA
  • acconto 2025 IRPEF / IRES
  • addizionali IRPEF;
  • cedolare secca;
  • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
  • IVIE / IVAFE;
  • Imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato;
  • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
  • Diritto CCIAA.

Redditi PF 2025 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte e date da ricordare

Tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, hanno la possibilità di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi, compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato per intero entro il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica). 

Già dall’anno scorso, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, è stato uniformato il termine di scadenza del versamento delle singole rate sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati, i quali dovranno effettuare i versamenti ratealientro il giorno 16 di ciascun mese, in ogni caso da completarsi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Per i soggetti ISA che usufruiscono della proroga e che optano per la rateizzazione delle imposte, pertanto viene ridefinito il calendario dei versamenti delle rate nel modo seguente:

RATA

VERSAMENTO
primo versamento il 21.07.2025
senza maggiorazione

INTERESSI %

VERSAMENTO
primo versamento il 20.08.2025 con maggiorazione

In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40% in ragione di giorno

INTERESSI %

21 luglio 2025

20 agosto 2025

20 agosto 2025

0,28

16 settembre 2025

0,29

16 settembre 2025

0,61

16 ottobre 2025

0,62

16 ottobre 2025

0,94

17 novembre 2025

0,95

17 novembre 2025

1,27

16 dicembre 2025

1,28

6ª

16 dicembre 2025

1,60

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Di conseguenza, le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Per il calendario delle scadenze secondo i termini ordinari, dei versamenti delle rate per i contribuenti che non hanno usufruito della proroga, leggi l'articolo "Dichiarazione redditi persone fisiche 2025: rateazione delle imposte e date da ricordare".

Forfettari: approfondimento su novità del quadro LM Modello Redditi PF 2025

3 Giugno 2025 in Speciali

Il quadro LM della dichiarazione annuale dei redditi è quel quadro della dichiarazione che interessa i contribuenti, titolari di partita IVA (professionisti o esercenti attività di impresa), che aderiscono al regime dei minimi e al regime forfetario.

Il cosiddetto regime dei minimi o regime di vantaggio è un regime fiscale agevolato in esaurimento a cui è dedicata la sezione I del quadro LM, che non presenta novità rispetto all’anno passato.

Il resto del quadro è invece dedicato ai contribuenti in regime forfetario, per i quali la dichiarazione dei redditi presenta diverse novità.

Tassa piatta incrementale

Il modello Redditi PF 2024 presentava una sezione II dedicata alla “Tassa piatta incrementale”, di cui all’articolo 1 commi da 55 a 57 della Legge 197/2022; questa sezione sul modello Redditi PF 2025 risulta abolita per intero, dato che non interessa più i contribuenti in questo regime fiscale.

Regime forfetario

Dedicata in modo specifico ai contribuenti in regime forfetario è la sezione III del quadro LM, denominata appunto  “Regime forfetario”. La sezione presenta alcune novità:

  • sul rigo LM21 è stata aggiunta la colonna 4 denominata “ATECO 2025”: va indicato il codice Ateco in vigore dal 2025 che identifica l’attività prevalente esercitata dal contribuente;
  • sul rigo LM22 e successivi è stata aggiunta la colonna 7 denominata “Casi particolari”: le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che su questa colonna va indicato “il codice 1 in caso di componenti positivi, quali le indennità di maternità, percepiti nell’ambito del presente regime che, pur concorrendo alla base imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del limite, pari a 85.000 e 100.000 euro, previsto […] per la permanenza nel regime”, e che “tali componenti vanno indicati in un distinto rigo rispetto ai ricavi ed ai compensi percepiti nello svolgimento dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo”.

Va precisato che per l’anno d’imposta 2024, i cui redditi sono da dichiararsi con il modello Redditi PF 2025, valgono ancora i codici Ateco 2007, con i relativi coefficienti di redditività ancora in vigore. L’indicazione del codice Ateco 2025 sulla dichiarazione di quest’anno serve da raccordo con la dichiarazione del prossimo anno fiscale, con finalità solo espositiva: infatti i codici Ateco da indicare sui righi LM22 e successivi sono ancora quelli del 2007.

Va segnalata la modifica del rigo LM39 denominato “Imposta sostitutiva”: su questo rigo va esposta l’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente, che però sul modello Redditi PF 2025 può essere di due diverse tipologie, da indicare separatamente:

  • in colonna 1 sarà indicata l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB, dovuta sulla quota incrementale del reddito concordato (di cui si dirà più approfonditamente nel seguito);
  • in colonna 2 sarà indicata l’imposta sostitutiva ordinariamente prevista per i contribuenti in regime forfetario.

 

Concordato Preventivo Biennale

I successivi righi LM32 e LM33 sono dedicati ai contribuenti che l’anno scorso hanno aderito alla proposta di CPB: con l’adesione il contribuente si è impegnato a dichiarare il reddito concordato sulla successiva dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 ricordano che “i contribuenti che aderiscono al CPB possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta”; a tal fine va compilato il rigo LM32 denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)”, più precisamente:

  • sulla colonna 1Reddito concordato” va indicato il reddito derivante dall’adesione al CPB, presente sul rigo LM63 della dichiarazione dello scorso anno;
  • sulla colonna 2Reddito effettivo anno precedente” va indicato il reddito effettivamente prodotto in regime forfetario, dichiarato nell’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, indicato sulla colonna 3 del rigo LM34 del modello Reddito PF 2024;
  • sulla colonna 3Quota incrementale imponibile” va indicata la quota di reddito incrementale da assoggettare a imposta sostitutiva (la differenza tra l’importo inserito in colonna 1 e quello in colonna 2).

Si ricorda che l’imposta sostitutiva è pari al 10% del reddito eccedente o al 3% in caso di nuove attività. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata è necessario che sia stata barrata la casella “Nuova attività” presente in colonna 3 del rigo LM21.

L’importo dell’imposta sostitutiva sarà indicato in colonna 1 del rigo LM39.

La compilazione del rigo LM33 denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)”, si riassume nella valorizzazione della colonna 1, denominata a sua volta “Reddito CPB al netto della quota in incrementale”: qui va indicato il reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB, da assoggettare all’ordinaria imposta sostitutiva prevista per i contribuenti in regime forfetario.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “qualora sia stato compilato il rigo LM32, tale importo è pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 3 del predetto rigo”.

Nel caso in cui invece il contribuente non abbia compilato il rigo LM32, perché non si avvale dell’imposta sostitutiva prevista dal decreto CPB, in colonna 1 “va indicato direttamente l’importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB presente nel quadro LM, rigo LM63 della dichiarazione Redditi PF 2024”.

La sottosezione denominata “Reddito CPB”, consistente nei righi LM32 e LM33, presenta a margine anche due caselle denominate “Cessazione” e “Decadenza” che devono essere valorizzate nel caso in cui il contribuente si trovi in presenza di una delle cause di cessazione o di decadenza previste dal decreto CPB.

Con maggiore precisione sulla casella “Cessazione” sarà inserito uno di questi codici numerici:

  • codice 1: se il contribuente ha modificato l’attività svolta nel corso del periodo d’imposta oggetto di concordato, rispetto al periodo di imposta precedente;
  • codice 2: se il contribuente ha cessato l’attività;
  • codice 3: se il contribuente ha superato il limite di ricavi di 150 mila euro (si ricorda che se i ricavi hanno superato il limite di 100 mila euro, ma non quello di 150 mila, si realizza la fuoriuscita dal regime forfetario, ma non la decadenza dal CPB);
  • codice 4: se il contribuente si è ritrovato in una delle circostanze eccezionali previste dal MEF che hanno comportato nell’anno fiscale 2024 una riduzione di oltre il 30% del reddito imponibile.

La casella “Decadenza” riguarda più in generale il realizzarsi una delle cause di decadenza previste per il CPB; con maggiore precisione dovrà essere inserito uno dei seguenti codici numerici:

  • codice 1: se, a seguito di accertamento fiscale, sono stati rilevati ricavi non dichiarati (oppure costi inesistenti o indeducibili) per un ammontare pari al 30% dei ricavi dichiarati nel periodo d’imposta oggetto di concordato;
  • codice 2: se, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, risulti una qualificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli per i quali è avvenuta l’accettazione della proposta di CPB;
  • codice 3: se nella dichiarazione dei redditi sono indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB;
  • codice 4: se si realizza una delle cause di esclusione previste dall’articolo 11 del decreto CPB o vengono meno i requisiti richiesti dall’articolo 10 comma 2 del medesimo decreto;
  • codice 5: se è stato omesso il versamento delle somme dovute per il CPB.

Ancora in relazione al CPB, va segnalato che è stata eliminata l’intera sezione VI, denominata “Concordato preventivo regime forfetario”, presente sul modello Redditi PF 2024 ma non più sul modello di quest’anno; la motivazione va ricondotta al fatto che il CPB, nato in via sperimentale per i contribuenti in regime forfettario, è stato recentemente abrogato per gli aderenti a questo regime fiscale.

Crediti d’imposta

Il rigo LM40 della sezione V è dedicato ai “Crediti d’imposta” che possono essere utilizzati ai fini della determinazione dell’imposta effettivamente dovuta.

Le novità di quest’anno sono molto poche, riassumibili nell’eliminazione delle colonne 18 e 19, dedicate rispettivamente ai “Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 – Beneficiario” e “Canoni locaz. impr. turistiche – art. 5 DL 4/2022”, presenti sul modello dichiarativo dell’anno scorso ma non più sul modello Redditi PF2025.

Va segnalato infine un refuso del modello ministeriale: la colonna 22 non presenta l’indicazione del nome del credito di imposta a cui si riferisce, ma le istruzioni del medesimo modello Redditi PF 2025 precisano che la colonna va utilizzata per esporre il credito d’imposta spettante per le “erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy al 30%”, come in effetti era già sul modello dell’anno scorso.

Sconto IMU 2025 immobili in comodato a parenti di primo grado

29 Aprile 2025 in Speciali

La base imponibile IMU è ridotta al 50% per alcune categorie di immobili e tra questi:

  • gli immobili, esclusi quelli “di lusso” (A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
    • il contratto sia registrato;
    • il comodante:
      • possieda un solo immobile in Italia;
      • risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 quindi di lusso.

La riduzione del 50% si applica anche al coniuge del comodatario nel caso di decesso di quest’ultimo e presenza di figli minori.

Ai fini della agevolazione, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale vi è obbligo dichiarativo.

Viene specificato anche che, per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, il principio generale prevede che tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.

Contratto di comodato: che cos’è

Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.

Esso è un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta.

Il comodato di un bene immobile va registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto, se in forma scritta. 

Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.

Contratto di comodato: come si registra

La registrazione del contratto di comodato può essere effettuata telematicamente avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

In alternativa, la registrazione del contratto di comodato può essere effettuata presentando, presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il modello di richiesta di registrazione atti privati modello RAP.

Leggi anche: Modello RAP 2025: registrazione atti privati tutte le regole.

Disoccupazione agricola: domande entro il 31 marzo – le regole

10 Marzo 2025 in Speciali

Il 31 marzo 2025 rappresenta il termine ultimo per i lavoratori agricoli che intendono presentare la domanda di disoccupazione agricola all’INPS da parte dei lavoratori agricoli che hanno attraversato un periodo di disoccupazione nel 2024. 

Vediamo  qui di seguito,  in sintesi , come funziona la disoccupazione agricola,  quali sono i requisiti richiesti, importi e durata dell'indennità. 

Indennità disoccupazione agricola: a chi spetta, esclusi, requisiti

Va specificato innanzitutto che la disoccupazione agricola a differenza delle altre indennita di disoccupazione copre i periodi  di mancata occupazione dei lavoratori nell'anno  precedente a  quello della domanda Questa misura quindi  è retroattiva e copre un periodo già trascorso.

Hanno diritto alla disoccupazione agricola:

  • Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD);
  • Gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) assunti o licenziati durante l’anno di riferimento dell’indennità;
  • Piccoli coloni e compartecipanti familiari;
  • Piccoli coltivatori diretti che, tramite versamenti volontari, raggiungono almeno 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi.

Non possono accedere quindi all’indennità:

  • Coloro che presentano la domanda oltre la scadenza;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni autonome per l’intero anno (o per parte di esso, se le giornate lavorate in tale regime superano quelle come lavoratore dipendente);
  • Chi è già titolare di pensione diretta al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  • Chi si dimette volontariamente, salvo le eccezioni previste per le madri in puerperio o per chi lascia il lavoro per giusta causa.

Dal 2022, sono esclusi  anche gli OTI delle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci. Questi lavoratori rientrano ora nella NASpI, come stabilito dalla legge di bilancio 2022.

Per ottenere l’indennità di disoccupazione è necessario che i lavoratori agricoli,  rispondano ai seguenti  requisiti:

  • iscrizione  negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria 
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente .(Per il calcolo possono essere utilizzati anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio.

Hanno diritto anche le  lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino)

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'INPS si è adeguato  alla   sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 e prevede l'indennità  di disoccupazione anche nei  casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un'altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Indennità disoccupazione agricola: importo, come funziona

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione e  determina automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

L'interessato, contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, puo  richiedere l'ANF (Assegno al Nucleo Familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di cinque anni. I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

La misura dell’indennità di disoccupazione agricola dipende dalla tipologia di lavoratore, infatti l'importo è pari a

  1. 40% della retribuzione  di riferimento per gli OTD e al 
  2. 30% della retribuzione  di riferimento  per gli OTI 

Da ricordare che per questi ultimi  non è prevista la trattenuta per il contributo di solidarietà.

Per il 2025, il limite massimo dell’indennità (calcolato sulla base del 2024) è di 1.392,89 euro, come indicato nella circolare INPS n. 25/2025.

ATTENZIONE  Con sentenze nn. 438, 439 e 440 del 10 gennaio 2022 la Cassazione ha  affermato che l’importo della disoccupazione agricola deve essere determinato, per gli operai agricoli a tempo determinato, sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale  e non sul salario medio convenzionale .

Disoccupazione agricola: come fare domanda

Le domande possono essere trasmesse online all’INPS tramite:

  1. il servizio online accessibile direttamente al cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, PIN o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  2. gli enti di patronato;
  3. il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

L'interessato dovrà indicare come intende ricevere il  pagamento:

  1. con accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell' IBAN) o 
  2. con bonifico presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente), previo accertamento dell'identità del percettore.

Disoccupazione agricola novità 2024

Nel provvedimento INPS  ad oggi piu recente  circolare 22 del 26 gennaio 2024  in tema di indennità di disoccupazione  per gli agricoltori riferita ai periodi di competenza 2023  INPS ha specificato la  cumulabilità con l’ammortizzatore sociale unico previsto per gli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna 

Si ricorda infatti che l'articolo 7 del 61/2023, convertito in legge 100/2023 ha previsto una speciale forma di ammortizzatore sociale, con relativa contribuzione figurativa, per i lavoratori subordinati del settore privato, compreso quello agricolo, che hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa  per gli eventi sopracitati.

L'istituto precisa che per gli operai agricoli è prevista l’equiparazione  dei periodi indennizzati per l’alluvione  con i periodi di lavoro effettivo.

Con una interpretazione estensiva della norma  del DL Alluvione 61 2023  Inps afferma che sono beneficiari  della agevolazione  

  • sia  gli operai agricoli già in possesso del requisito contributivo  per l'indennità  di disoccupazione agricola (102 giornate di lavoro nel biennio)
  •  che i lavoratori che  lo conseguono computando anche  periodi indennizzati, 
  • he ai lavoratori “misti”, ossia a quelli che nel 2023 hanno prestato attività sia in agricoltura, sia in altri settori produttivi, purché abbiano la prevalenza di lavoro in agricoltura; in tal caso la sommatoria riguarderà solo i periodi di fruizione dell’ammortizzatore unico su richiesta di imprese agricole.

Inoltre si precisa che 

  • in caso di superamento del  limite di 182 giornate  annue il beneficio della equiparazione verrebbe neutralizzato, perche deve essere comunque rispettato  il limite di 365 giornate totali nel 2023 tra quelle lavorate, quelle indennizzate ad altro titolo (es.malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola.

Lipe: come ravvedersi

3 Marzo 2025 in Speciali

Attenzione al fatto che la Riforma Fiscale con il DLgs. 87/2024 non ha previsto novità sulla comunicazione Lipe.

Pertanto, continua a rendersi applicabile il previgente regime sanzionatorio in caso di ritardi e omissioni, ma sono cambiate le regole del ravvedimento operoso.

Leggi anche: Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?

Comunicazione Lipe: chi riguarda

I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

Attenzione al fatto che l’obbligo di invio della Comunicazione Lipe non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Ai fini della Lipe il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Comunicazione Lipe: regole di invio

Per trasmettere la comunicazione trimestrale Iva, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga: 

  • I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione,
  • I dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento,
  • I dati dell’eventuale dichiarante.

L'agenzia delle entrate mette a disposizione un software specifico oppure si può ricorrere ad un software di mercato, purché il risultato sia conforme alle regole previste dalle specifiche tecniche (approvate con provvedimento del 21 marzo 2018). 

Il file con la comunicazione trimestrale Iva deve essere firmato digitalmente. 

Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi: 

  • un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta
  • il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile
  • la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Un file comunicazione trimestrale Iva, può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.

Le Entrate mettono anche a disposizione un software di controllo, disponbile, dall’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Lipe: come ravvedere il mancato invio

Come detto, la misura della sanzione per la Lipe non è stata modificata, ma ci sono alcune novità in merito al ravvedimento operoso.

Il Decreto sulle sanzioni n 87/2024 in vigore dal 1° settembre, rende applicabili novità in tema di ravvedimento anche alle Lipe.

Nel caso in cui, per regolarizzare l’omessa o errata comunicazione, ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, la riduzione delle sanzioni è attualmente pari a:

  • 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo alla violazione ossia 55,56 euro;
  • 1/8 del minimo, se la regolarizzazione è dal 91° giorno successivo alla violazione sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, ossia 62,50 euro;
  • 1/7 del minimo, se la regolarizzazione è successiva al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, ossia 71,43 euro;
  • 1/6 del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio non preceduto da PVC e senza domanda di adesione, ossia 83,33 euro;
  • 1/5 del minimo, dopo il PVC, senza comunicazione di adesione e prima dello schema di atto strumentale al contradditorio, ossia 100 euro;
  • 1/4 del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio, preceduto da PVC e senza domanda di adesione, ossia 125 euro.

Le regole per il ravvedimento operoso per le LIPE sono state dettate dall'Ade con la Risoluzione n 104/2017.

La regolarizzazione può essere effettuata:

  1. con il ravvedimento prima dell’invio del Modello di dichiarazione IVA annuale. In questo caso è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione Lipe;
  2. con la correzione direttamente in sede di predisposizione del Modello di dichiarazione IVA. In questo caso non è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione.

Allegati:

Milleproroghe 2025: tutte le novità in vigore dal 25 febbraio

24 Febbraio 2025 in Speciali

La legge di conversione n 15/2025 del Dl n 202/2024 noto come Milleproroghe è in vigore dal 25 febbraio. 

Diverse le novità introdotte nell'iter presso Camera e Senato.

Tra tutte spicca la riammissione dei decaduti per la Rottamazione quater.

Dalla sua approvazione e pubblicazione in GU n 302 del 27 dicembre 2024 il Decreto Milleproroghe, DL n 202/2024 ha visto un susseguirsi di novità con emendamenti al testo originario.

Tra le altre novità emendative ve ne sono anche per i termini dei dichiarativi e in particolare, per il solo anno 2025:

  • sono prorogati dal 28 febbraio al 17 marzo i termini per l’approvazione e la messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche;
  • è prorogata dal 15 al 30 aprile la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
  • è prorogato dal 15 al 30 aprile il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – “ISA”84 e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024.

Relativamente alle polizze catastrofali per le imprese tanto discusse nei mesi passati del 2024, rimane confermata la data del 31 marzo per adeguarsi all'obbligo, tranne che per le imprese della pesca e acquacoltura e per le assemblee societarie a distanza utilizzabili ancora per tutto il 2025.

Altra norma che ha subito una ulteriore modifica è quella per lo slittamento del termine delle e-fatture per le prestazioni sanitarie inizialmente previsto al 31 marzo, ora ulteriormente esteso per tutto il 2025.

Inoltre sono introdotte novità per i crediti transizione 5.0 e ZLS rivolti agli investimenti delle imprese in beni strumentali e a particolari condizioni.

Vediamo il ripilogo di cosa contiene il Dl Milleproroghe convertito in legge n 15/2025

Milleproroghe: le proroghe per l’Economia. Proroga esenzione IVA del terzo settore

Si prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). 

Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU).

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all’Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15 per cento del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell’elenco Istat, dalle autorità indipendenti (Consob inclusa) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.

Inoltre, si proroga all’anno 2028 la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.a. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT.

Si proroga per tutto il 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

Sono prorogati al 31 dicembre 2025: gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività; i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa.

Si introduce una sospensione di 24 mesi del procedimento di revoca dell’autorizzazione per il confidi in conseguenza del venir meno del requisito di attività finanziaria di almeno 150 milioni di euro a condizione che il confidi comunichi alla Banca d’Italia l’avvio di un processo di integrazione finalizzato al rispetto di tale soglia, fornendo idonea documentazione.

Si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria sono autorizzati ad approvare i bilanci aziendali relativi agli anni precedenti il 2022.

Si proroga al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Milleproroghe: le proroghe per il Turismo

Si differisce al 31 marzo 2025 il termine per l’erogazione di risorse a favore dei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di specifici interventi realizzati dagli operatori turistico-ricettivi per il potenziamento dell’offerta turistica nazionale che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per specifici interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.

Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di taluni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

Si proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi.

Milleproroghe: le proroghe per lo Sport

Si proroga al 31 dicembre 2025 la disposizione che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

Si proroga al 31 dicembre 2027 la facoltà per l’Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell’aerea destinata alla «Città dello sport».

Milleproroghe: le proroghe per l’Agricoltura

Si mette a regime l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio xylella fastidiosa, che autorizzano il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere, previa comunicazione alla regione, all’estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Si precisa la prosecuzione puntuale di determinate misure di sostegno e attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina. 

Con una o più ordinanze di protezione civile da adottarsi entro il 31 gennaio 2025 e in deroga alle disposizioni vigenti sono regolati il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere da ricondurre in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

Milleproroghe: le proroghe per l’editoria e la pubblica amminsitrazione

Si prorogano alcune disposizioni introdotte dai provvedimenti adottati per l’emergenza Covid-19: per le annualità 2025 e 2026 l’abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite e l’applicazione della "clausola di salvaguardia"; per le annualità 2024 e 2025 il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo.

Vediamo infine tutte le altre proroghe:

  • Pubblica amministrazione Il decreto stabilisce una razionalizzazione e un efficientamento del sistema delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Mentre fino a oggi il problema dei tempi necessari per bandire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla p.a., era gestito tramite proroghe annuali, che sono venute a protrarsi fino a 11 anni, con il provvedimento si introduce una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Viene al riguardo stabilito un termine massimo di tre anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dalla p.a., senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà assunzionale assegnata e dei relativi stanziamenti. La nuova norma si applicherà a decorrere dal 2025 ed è previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure assunzionali a oggi non concluse. 
  • Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della p.a. Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si proroga di un anno il termine entro il quale le p.a. possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici e all’INPS l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle p.a. in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori). Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario. Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è "dolosamente voluta" dal soggetto.
  • Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuoco Si proroga al 30 giugno 2025 la decorrenza per l’applicazione della previsione che disciplina il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato e fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si proroga al 31 dicembre 2025 la validità di specifiche graduatorie relative a concorsi banditi per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si autorizza l’impiego fino al 30 aprile 2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell’azione di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.
  • Salute Si sopprime il termine vigente del 31 dicembre 2024 entro il quale gli organi liquidatori della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa dovrebbero concludere le loro attività. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine che consente l’esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di:
    • procedere al reclutamento di medici specializzandi, dal secondo anno, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili, anche in deroga alle normative vigenti;
    • conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate, qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore;
    • conferire incarichi a tempo determinato, con le medesime procedure semplificate, per la durata di sei mesi, anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, anche in assenza di un diploma di specializzazione. Si proroga al 30 aprile 2025 del termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC (Autorizzazione immissione in commercio) sulla base dei dati delle fatture elettroniche. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN. Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dell’efficacia delle disposizioni regolamentari in materia di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni e delle province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni sull’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie autorizzate, pubbliche o private e per i professionisti che ne facciano richiesta, nonché per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, nonché la stipula di accordi contrattuali. Si proroga al 31 dicembre 2025 l’applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di dolo e colpa grave (prevista nel periodo di emergenza COVID-19), in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale – omicidio colposo e lesioni personali colpose – commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per ottenere gli incentivi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. Si modificano, in modo da mandarle a regime senza ulteriori proroghe, le disposizioni che consentono ai medici iscritti al Corso di formazione in medicina generale di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali. Si prevede la possibilità di mantenere gli incarichi già assegnati al momento dell’iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale e si specifica che tra gli incarichi convenzionali assegnabili sono inclusi quelli provvisori e di sostituzione, anche ai fini del riconoscimento delle ore di formazione. Si portano a regime le disposizioni che permettono agli specializzandi in medicina generale e in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, consentendo di valorizzare l’attività svolta quale attività pratica ai fini della formazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 lo stanziamento per i piani regionali per il recupero delle liste d’attesa incrementandolo fino ad un massimo dello 0,7% del fondo sanitario.
  • Istruzione e merito Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per accedere al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico con il titolo di studio previsto dall’ordinamento previgente. Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito, nelle more dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici. Si prorogano i termini in materia di reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo. Si proroga all’anno scolastico 2025/2026 la misura relativa alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione.
  • Cultura Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Si proroga dal 2024 al 2025 il termine di durata della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l’ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
  • Infrastrutture e trasporti Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Vengono inoltre prorogati alla medesima data del 31 dicembre 2025 i termini relativi all’obbligo di notifica della proposta di alienazione all’assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione. Infine, vengono rinnovati fino al 31 dicembre 2025 i contratti scaduti, al fine di consentire l’esercizio del suddetto diritto di prelazione. Si estendono per ulteriori sei mesi, per un totale di 36 mesi, i termini di inizio e ultimazione dei lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali. Si prorogano dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 i termini relativi all’adeguamento ai criteri di sicurezza, rispettivamente, del materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie.
  • Affari esteri e cooperazione internazionale Si proroga per tutto il 2025 l’autorizzazione di spesa per l’invio di militari dell’Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all’estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell’Est Europa.
  • Difesa Si prorogano per tutto il 2025 i termini di applicazione del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, per il progressivo conseguimento dei volumi organici di Ufficiali e Marescialli. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità di depositare atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari attraverso invio da indirizzo di posta elettronica certificata.
  • Giustizia Si proroga la riduzione del termine del tirocinio previsto per i magistrati ordinari (da 18 a 12 mesi) anche ai magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Si proroga fino al 31 dicembre 2025, per il personale del Ministero della giustizia, l’esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria che limita l’esigenza del previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nei soli casi in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento. Si proroga al 31 dicembre 2025 l’operatività delle Sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria in corso presso le stesse. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale le intercettazioni verranno effettuate attraverso le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate. Si proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.
  • Ambiente e della sicurezza energetica Si differisce al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore dell’obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui. Si elimina il termine ordinatorio previsto per l’adozione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti.
  • Lavoro e politiche sociali Si proroga il periodo di transitorietà del cinque per mille dell’IRPEF, limitatamente alle ONLUS, per consentire a dette organizzazioni di essere interessate inter alia, anche per il 2025, dal riparto del beneficio del cinque per mille dell’IRPEF.
  • Imprese e Made in Italy Si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale
  • LEP Si assegna al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio l’attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 5 dicembre 2024.
  • Sistema di informazione per la sicurezza Si proroga fino al 30 giugno 2025 la possibilità di estendere le condotte scriminabili con garanzie funzionali a ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, utilizzare l’identità di copertura nei procedimenti penali per reati scriminati con garanzie funzionali e deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura. Si proroga, fino al 30 giugno 2025, la norma che disciplina la possibilità per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti e internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.

Credito transizione 5.0: faq aggiornate al 21 febbraio

24 Febbraio 2025 in Speciali

Il MIMIT con un avviso pubblicato sulla pagina dedicata al Piano Transizione 5.0, informa degli aggiornamenti relativi al relativo credito di imposta.

In particolare, viene evidenziato che è disponibile per il download la versione aggiornata in data 21 febbraio 2025 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0 concernenti:

  • le caratteristiche generali del Piano, 
  • la procedura per l’accesso all’agevolazione,
  • i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232,
  • il calcolo del risparmio energetico, 
  • la determinazione dell’importo del credito d’imposta, 
  • gli impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
  • la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, 
  • i controlli e le verifiche.

In particolare, l’aggiornamento riguarda:

  • nuovo capitolo "Procedura semplificata (comma 9-bis dell'art. 38)" con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
  • FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
  • FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
  • FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
  • revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
  • FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Leggi anche: Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?

Vediamo alcune delle faq su questa agevolazione

Transizione 5.0: come si calcola il risparmio energetico del nuovo investimento?

Veniva domandato come si calcoli il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto d’investimento è localizzato all’interno di una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa.

Il GSE ha evidenziato che a tal proposito è utile ricordare che, come indicato nella FAQ n. 4.9, qualora il progetto di innovazione riguardi l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo. 

Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l’integrazione del processo produttivo con una nuova linea in funzione all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo

Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:

  • Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa;
  • il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una linea all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa.

Transizione 5.0: processo e struttura produttivi nelle imprese agricole

Veniva domandato quali siano le definizioni di “struttura produttiva” e “processo produttivo" nel settore agricolo.

Il GSE con FAQ del 2.11.2024 ha evedenziato che per le imprese operanti nel settore agricolo, è possibile definire: 

  • “processo produttivo”: la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la concimazione o la raccolta. Il singolo processo produttivo può essere eseguito da una macchina operatrice semovente specificamente progettata per quell’obiettivo (ad esempio la mietitrebbia per la raccolta del grano o la barra irroratrice semovente per i trattamenti) oppure da un’attrezzatura trainata, semi-portata o portata da una trattrice agricola (ad esempio la seminatrice trainata da una trattrice agricola).
  • “struttura produttiva”: il terreno agricolo, di appartenenza dell’impresa agricola che realizza il progetto di investimento – nonché gestito o lavorato dalla stessa secondo contratti di aƯitto o comodato d’uso – in cui sono svolti tutti i processi produttivi connessi a una specifica coltivazione o attività zootecnica.

Transizione 5.0: come soddisfare i requisiti per i moduli fotovoltaici

Veniva domandato, nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024, come sia possibile soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione.

La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181 da parte di ENEA, ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla misura Transizione 5.0: 

  • la conformità ad alcune specifiche norme tecniche;
  • la garanzia di esecuzione delle prestazioni minime così come previste rispettivamente per le tre sezioni a), b) e c) del Registro; 
  • a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, la dotazione di: 
    • un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei Paesi UE; 
    • di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.

Fermo restando l’obbligo di dotarsi, in ogni caso, dell’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (c.d. “Factory Inspection Attestation”) ai fini dell’identificazione territoriale dei moduli e, ove previsto, delle celle, le imprese che richiedono l’accesso al beneficio certificano il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli fotovoltaici ammessi, mediante la trasmissione di un’attestazione rilasciata dal produttore, ex art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19. 

Detta attestazione, da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione, dovrà, in ogni caso, assicurare il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 181/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024,e dovrà contenere, in particolare, una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni ISO.

Il GSE si riserva di poter effettuare accertamenti di merito circa la rispondenza dell’attestazione con i requisiti indicati dal legislatore.

Nelle more dell’adozione del Registro, il rispetto dei richiamati requisiti ISO potrà essere altresì provato dagli operatori attraverso il possesso di certificazioni di qualità aziendale equipollenti, rilasciate per le medesime finalità di cui alle menzionate certificazioni ISO.

Ticket licenziamento NASPI: guida e importi 2025

10 Febbraio 2025 in Speciali

In quali casi di cessazione del rapporto di lavoro c'è  l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) e come si calcola? Qual'è l'importo minimo 2025?

Vediamo di seguito una sintesi dell'obbligo  e riportiamo gli importi del ticket calcolato sulla base dell'importo  Naspi 2025   comunicato dall'INPS nella circolare 25 2025 e riepiloghiamo la normativa in merito (v. circolare INPS n. 40 2020 ).

Calcolo del contributo per NASPI: “Ticket licenziamento” 2025

Il contributo  CD " TICKET LICENZIAMENTO" e' interamente  a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

Il contributo  va calcolato  sulla prima fascia di  retribuzione convenzionale (pari a 1.436,61 euro per il 2025), mentre l’importo massimo mensile  della NASPI  per il 2025 è pari a  1.562,82 euro (importo  2024 aggiornato al tasso di inflazione 2024:0,8%).

Il totale per il 2025 secondo le istruzioni date dall'Inps risulta pari a:

  •   640,76 euro (il 41% di 1.562,82 euro) per ogni anno 
  •  con importo massimo del contributo pari a 1.922,28 euro (640,76 euro moltiplicato per 3).

Per il calcolo dell'importo del contributo licenziamento,  va tenuto conto che 

  • l'importo non è collegato  alla retribuzione individuale ma  è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro,  sia part-time o full-time. La legge n. 92/2012,  stabilisce  infatti che il contributo  dovuto è pari al “41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
  •  Se la prestazione lavorativa è stata inferiore all’annualità   il ticket va  riparametrato in base agli effettivi mesi di lavoro 
  • Va considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni ma i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate, 

Inoltre, per quanto riguarda il computo dell’anzianità aziendale va considerato che:

  • non si deve tener conto dei periodi di congedo per maternità né dei periodi di aspettativa non retribuita.
  • devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale, 
  • se il lavoratore è passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie , nell’anzianità aziendale  si considera anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.

Tipologie e codici Uniemens cessazioni incluse ed escluse dal ticket

Il contributo è dovuto  "in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa ", e cioè nei casi di:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”)
  • licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”);
  • per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23
  • dimissioni per giusta causa o di dimissioni  durante il periodo tutelato di maternità;( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”).
  • dimissioni rassegnate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda  per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro
  • interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede  oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico
  • recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista (codice cessazione di nuova istituzione “1T” e “1V”),
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con accettazione dell'offerta di conciliazione ( codice Tipo cessazione “1H”).
  • Interruzioni di rapporto di lavoro intervenute nell’ambito  di contratto di espansione (DL  34 2019).

 Il c.d. ticket di licenziamento NON è dovuto nel caso di:

  • dimissioni volontarie del lavoratore (codice Tipo cessazione “1B”).
  • cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell’articolo 4 della legge n. 92/2012  "Isopensione" (codice Tipo cessazione “1L”).
  • cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell'ambito di licenziamento collettivo, o di riduzione di personale dirigente 
  •  interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi di incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs n. 148/2015.
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  in aziende con  meno di quindici dipendenti , nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.”(codice Tipo cessazione “1G”).
  • interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello- codice Tipo lavoratore “PA”).
  • interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato non comporta l’obbligo contributivo in argomento.
  • interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale  negli anni 2019 e 2020 (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 19/2018).
  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione ( codice Tipo cessazione “1M”).
  • interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (codice Tipo cessazione “1N”). Questo caso  pero non trova applicazione   se il  lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale. (Maggiori dettagli  riguardo l'obbligo contributivo per licenziamenti nelle attività di cantiere nella circolare INPS 19.3.2020)
  • licenziamenti per i quali  i datori di lavoro siano tenuti al versamento del contributo di ingresso alla procedura di mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91.

Cumulabilità Ticket licenziamento e pensioni

In generale il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può accedere alla NASpI (art. 2, comma 40, lett. c), della legge n. 92/2012).   Se il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo all’interruzione del rapporto di lavoro,  non  c'è l'obbligo di pagamento del c.d. ticket di licenziamento 

Al contrario, qualora sussista per il lavoratore,  per una delle situazioni di interruzione del rapporto di lavoro citate nel primo paragrafo il teorico diritto alla NASpI sino alla decorrenza della pensione, il datore di lavoro è tenuto all’obbligo contributivo.

Ad esempio,  nei casi di opzione per il regime sperimentale donna, totalizzazione, ricongiunzione o totalizzazione di periodi contributivi esteri pensione quota 103) in cui il sistema delle finestre  consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva,   è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione fino alla decorrenza delle pensione  (v. circolare n. 88/2019 ) il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo  cd Ticket licenziamento. 

Misura del contributo NASPI nel licenziamento collettivo

Va ricordato infine che dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo  senza accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.

 Inoltre per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per la CIGS  l'aliquota  di calcolo del contributo è pari all'82% del massimale mensile (tali  cessazioni  vanno esposte nel flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1Q”).

 Se si verificano contemporaneamente entrambi i casi precedenti  (licenziamento collettivo senza accordo sindacale, dal 1.1.2018 da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per CIGS ) il c.d. ticket di licenziamento, pari all'82% del massimale mensile, è moltiplicato per tre volte.

Guide turistiche: nuovo regolamento e bando 2025

1 Febbraio 2025 in Speciali

La riforma della professioni di guida turistica  che prevede un elenco nazionale delle guide turistiche con esame unico di accesso  e  nuove specifiche  modalità di svolgimento della professione  è apparsa in GU a novembre 2023 (legge 190 2023)

E' stato pubblicato il 28 giugno il decreto del ministero del turismo (DECRETO 26 giugno 2024, n. 88 Regolamento recante disposizioni applicative per  l'attuazione  degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre  2023,  n.  190, recante:  «Disciplina  della   professione   di   guida   turistica» con ulteriori dettagli sull'istituzione dell'albo nazionale e sugli obblighi di aggiornamento)  entrato il vigore il 13 luglio 2024. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data  di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo (quindi entro dicembre 2025)  le guide  turistiche già abilitate possono continuare a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.  Successivamente si potra esercitare solo dopo aver superato  il nuovo esame di abilitazione ed essersi iscritti al nuovo elenco.

Il bando per l'esame di abilitazione   è stato pubblicato il 28 gennaio. Le domande di ammissione possono essere inviate dal 28 gennaio al 27 febbraio 2025  sul portale di Reclultamento della pubblica amministrazione INPA,cui si accede con SPID, CIE o CNS.

Vediamo nei paragrafi seguenti la nuova disciplina con le novità del DL PNRR 19 2024  e del Decreto ministeriale attuativo .

SCARICA QUI IL TESTO DEL BANDO 

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Professione guida turistica: l’esame di accesso regionale e il nuovo Regolamento

Per poter svolgere professione ad oggi era previsto il conseguimento di una abilitazione a livello regionale attraverso il superamento di un Esame di Stato , norma contenuta nel Decreto  del Ministero del Turismo  dell’11.12.2015. 

I requisiti per sostenere l'esame di accesso agli albi regionali delle guide turistiche  erano  i seguenti:

  • maggiore età 
  • possesso del diploma di laurea triennale oppure 
  • possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione Europea  la preveda.

ATTENZIONE La legge di conversione  del DL 19 2024 aggiunge che il divieto di avvalersi di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche e il conseguente obbligo di indicare il numero di iscrizione all’elenco della guida turistica che presta la propria attività professionale, si riferiscono ad  intermediari turistici e non a piattaforme digitali in quanto a tali realtà non possono essere imposti obblighi informativi non previsti dal diritto UE.

Regolamento  professione guida turistica dal 13 luglio 2024 

Le guide turistiche che 

  • avranno  superato l'esame di abilitazione (vedi sotto i dettagli), ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, o 
  • che fossero già abilitate alla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2023, possono richiedere l'iscrizione all'elenco nazionale.

L'elenco include dati come il numero di iscrizione, nome, cognome, codice fiscale, data di abilitazione, specializzazioni, lingue straniere conosciute e titoli di studio.

L'elenco nazionale è suddiviso in due sezioni:

  1. Guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale o già abilitate.
  2. Guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero

I candidati devono versare un contributo di 10 euro per la partecipazione all'esame di abilitazione e di 30 euro per il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, che include fotografia, numero di iscrizione e codice univoco di identificazione

In alternativa alla prova attitudinale, i candidati possono scegliere un tirocinio di adattamento sotto la supervisione di una guida turistica abilitata da almeno tre anni. Questo tirocinio può essere accompagnato da formazione complementare per garantire l'acquisizione delle conoscenze specifiche necessarie(dm-guida-tur).

L'elenco nazionale è realizzato e gestito attraverso una piattaforma informatica dal Ministero del Turismo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo www.turismo.gov.it

Disposizioni Transitorie

Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica, le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione o utilizzando il tesserino personale di riconoscimento già in loro possesso

Guida turistica: definizione, attività, assicurazione

La nuova legge   definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo o il riconoscimento della qualifica professionale 

Costituiscono  attività proprie della professione di guida turistica: l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto  del  valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano

Si specifica che la visita guidata, ha il fine di: 

  • a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici,  religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, e degli ulteriori elementi di identità locali;
  • b)  trasmettere la conoscenza, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e della  necessità di rispettarlo;
  • c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità. 

L’esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione , o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita  all’estero a  alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale.

Solo una attività su base temporanea e occasionale , per siti non culturali e aperture straordinarie  senza  pagamento o  iscrizione può svolgersi senza il possesso della qualifica .

Viene inoltre specificato che  nei luoghi della cultura aperti al pubblico,  anche appartenenti a soggetti privati, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

ATTENZIONE: Con le ultime modifiche è stato eliminato l’obbligo di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale – previsto dall’articolo 3,comma 4, L. n. 190/2023, così soppresso in quanto nelle interlocuzioni con la Commissione europea,  è emerso come  sproporzionato l’obbligo di copertura assicurativa personale in  assenza di rischi diretti e specifici per la salute dei destinatari  con effetto di  aumentare gli oneri amministrativi a carico dei  professionisti senza offrire però un concreto ed effettivo beneficio a  favore dei consumatori.

Elenco nazionale guide turistiche, aggiornamento e abilitazione cittadini stranieri

Come detto, la legge di riforma della professione di guida turistica  prevede l'istituzione di un elenco nazionale presso il Ministero del Turismo al quale avranno accesso, previa domanda,  coloro che 

  • hanno superato lo specifico esame di abilitazione  nazionale  (di cui si attende il bando al massimo  entro la fine del 2025)
  • hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, 
  • sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica   e iscritti agli albi regionali alla data di entrata in vigore della  legge, ovvero  alla data del 17 dicembre 2023

L’elenco nazionale sarà pubblico,    distinto in due   sezioni  e conterrà, oltre ai dati anagrafici e al numero di iscrizione,  i dati  relativi alle  specializzazioni e alle  ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, su una apposita piattaforma informatica per la quale sono stati stanziati i fondi necessari 

Gli iscritti potranno svolgere la  professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale e riceveranno  dal Ministero del turismo un tesserino  di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione. 

Nella conversione del DL 19 si prevede che  tale elenco dia conto anche della data di ultimo adempimento dell’obbligo di aggiornamento  da parte del professionista.

OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Il decreto del 26 giugno 2024 precisa che i corsi di aggiornamento  destinati alle guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale gestito dal Ministero del Turismo sono obbligatori  e devono comprendere almeno cinquanta ore di formazione ogni tre anni , con  contenuti sia  teorici che pratici, mirati ad approfondire le esperienze maturate e le conoscenze acquisite. I corsi possono essere tenuti da docenti ed esperti delle materie rilevanti e sono organizzati da enti autorizzati e in convenzione con le regioni o le province autonome.

In caso di impedimenti per malattia o altre cause di forza maggiore, la guida deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento

Le guide turistiche devono comunicare al Ministero del Turismo l'avvenuta partecipazione ai corsi, trasmettendo l'attestazione di frequenza attraverso la piattaforma informatica, al fine di aggiornare le informazioni contenute nell'elenco nazionale.

ABILITAZIONE CITTADINI STRANIERI 

I cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità   alla normativa di un altro Stato  potranno svolgere  loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale previa integrazione della formazione e  superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, costituita da  una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali 

ATTENZIONE:  L'espletamento della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale)  potrà essere effettuato solo  nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione del professionista richiedente debba essere  opportunamente integrata, con una misura  rimessa alla scelta del richiedente.

Il tirocinio di adattamento abbia una durata massima di ventiquattro mesi,(non piu  pari e non inferiore a ventiquattro mesi.)

Inoltre,  non sarà quindi più richiesta la qualifica professionale di guida turistica  a chi  ne abbia fatto richiesta sulla base di titoli conseguiti all’estero.

Con un prossimo decreto del Ministro del turismo, d’intesa con la Conferenza  stato-regioni e il  Ministro per gli affari europei,  saranno definite  le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale,  e  le modalità di svolgimento della prova attitudinale, 

L’esame di accesso all’elenco guide turistiche: requisiti, materie e prove

Il nuovo esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica,  avrà cadenza almeno annuale e sarà indetto dal  Ministero del turismo. 

Consisterà nello svolgimento di:

  1.  una prova scritta, 
  2. una prova orale e 
  3. una prova tecnico-pratica

 riguardanti le materie di storia  dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, oltre all’accertamento delle competenze linguistiche. 

Necessari i seguenti requisiti:

  • a) avere compiuto la maggiore età;
  • b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea,  in regola con le disposizioni  sull'immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
  • c) godere dei diritti civili e politici;
  • d) non aver subìto condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto;
  • e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere;
  • f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; Su questo punto interviene la modifica della nuova legge  d i conversione del DL 19 2024, per cui la partecipazione  è consentita anche a chi sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente
  • g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di una  lingua straniera al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: per i cittadini di un  altro Stato richiesta la conoscenza della lingua italiana  non inferiore al livello C1 e potrà comunque essere richiesto l’accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame.

Si introduce al contempo l’esonero dal suddetto accertamento in favore di coloro che abbiano  conseguito il proprio titolo di studio proprio nella lingua che sarebbe  oggetto di accertamento..

 Ulteriori materie  d'esame e modalità di svolgimento saranno definite con  decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge, d’intesa con la Conferenza permanente  Stato Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Guide turistiche: Obbligo di aggiornamento – Deontologia- Sanzioni

Prevista l'istituzione di una  specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica con l ’attribuzione del relativo codice ATECO.

Le guide turistiche avranno accesso gratuito agli istituti e luoghi di cultura  italiani statali e privati , e diritto ad un compenso equo per la loro prestazione 

Obbligo di aggiornamento 

Le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale potranno acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, anche in materia di  turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo, della durata minima di cinquanta ore.

Le guide avranno l’obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento continuo delle proprie competenze mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, 

Anche in questo caso il Ministero provvederà a dettagliare le specializzazioni e le modalità di svolgimento e relative  sanzioni ,  con decreti DA adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Obblighi di comportamento

 Nell’esercizio della propria attività, la guida turistica  dovrà 

  • esporre il modo visibile il tesserino di riconoscimento , da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale,e di ogni altro soggetto autorizzato;
  • fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

 È fatto divieto :

  • a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della legge 
  • ad agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario, anche telematico  avvalersi,  per attività di  guida turistica, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale

In caso di violazioni  agli obblighi sopracitati si applicano  le seguenti sanzioni:

  • da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale e 
  • da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura e  alle imprese.

 In caso di violazione degli obblighi  relativi all'esibizione del tesserino di riconoscimento  si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

Il controllo e l’applicazione delle sanzioni  sono demandate ai  Comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato con Ministero del Turismo.