Canone speciale RAI 2026: tariffe per alberghi, residence, studi, mense

5 Febbraio 2026 in Speciali

Pubblicato nella GU n 29 del 5 febbraio il Decreto 23 dicembre 2025  con Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno  2026.

Nel dettaglio, per  l'anno  2026  i  canoni  di  abbonamento  speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto  ministeriale  29  dicembre  2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015.
Le disposizioni contenute nel decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2026

Ricordiamo che dal 2024 è possibile pagare il canone speciale utilizzando il VIRTUAL Iban personalizzato, ovvero un Iban che è associato ad ogni singolo cliente, così da facilitare la rendicontazione contabile. La RAI precisa che nel preavviso di rinnovo è stato indicato, per ogni cliente, l’Iban personalizzato.

L' iban generico: IT75O0760101000000000002105 risulta comunque ancora attivo.

Il pagamento potrà quindi essere effettuato utilizzando il virtual Iban ma, qualora fosse stato usato il precedente iban generico, il versamento è comunque valido.

Vediamo gli importi da pagare per il canone speciale.

Canone speciale RAI 2026: chi deve pagarlo

Devono pagare il canone speciale RAI coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. 

Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse, ad esempio è il caso delle catene alberghiere.
Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate. 

Canone speciale RAI 2026: gli importi per le strutture ricettive

Come specificato sul sito RAI il Canone Speciale per alberghi e strutture ricettive è dovuto per l'anno 2025 nelle misure di seguito indicate:

A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 6.789,40
Euro 3.463,98 
Euro 1.801,28

B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 2.036,83
Euro 1.039,20
Euro 540,38

            

C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 1.018,40
Euro 519,58
Euro 270,18

             

D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 407,35  
Euro 207,82 
Euro 108,07

            

E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 203,70  
Euro 103,93
Euro 54,03

(*) sono: Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)

Canone speciale RAI 2026: come pagare

La RAI, sulla pagina dedicata al canone speciale, evidenzia che è possibile effettuare il pagamento del Canone Radiotelevisivo Speciale con carte di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico di Rai.

Il servizio è fornito da INTESA SAN PAOLO S.p.A. La procedura da seguire prevede di contattare il Call Center Rai, al numero verde 800.938.362 (per tutti i paesi al di fuori dell'Italia la numerazione è 0039 06-87408198).

Occorrerà fornire i dati relativi all’intestazione del nuovo abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un LINK (valido 15 gg).

Cliccando sul link e seguendo le istruzioni, si potrà procedere al pagamento con carta di credito direttamente sulla piattaforma della banca e senza necessità di fornire all’operatore telefonico i dati delle carte di credito.

Il servizio è attivo per le seguenti tipologie di carte:

Visa credito consumer, Visa debito consumer, Visa credito commercial, Visa debito commercial, MasterCard credito consumer, MasterCard debito consumer, MasterCard credito commercial, MasterCard debito commercial, Maestro debito consumer, Maestro debito commercial.

Al termine delle operazioni, con pagamento andato a buon fine, il sistema invierà una ricevuta di pagamento via mail

Canone speciale RAI 2026: esonero da fatturazione elettronica

Viene infine specificato che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la normativa sulla fatturazione elettronica non trova applicazione in materia di canone speciale.

Pertanto la Rai continuerà a riscuotere il canone speciale con le modalità sinora adottate.

Canone speciale RAI 2026: le sanzioni per chi non paga

I titolari di canone speciale non in regola con i pagamenti sono tenuti a pagare il relativo canone maggiorato degli interessi al tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria (ai sensi dell'art 1284 c.c.) 

Il versamento deve essere effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI o con le altre modalità di pagamento indicate.

Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45 (ai sensi dell'art 19, comma 3, D.Lgs.18 dicembre 1997, n.473)

Allegati:

Fondo Metasalute Metalmeccanici: adesione familiari entro il 10 dicembre

3 Dicembre 2025 in Speciali

Il Fondo Metasalute comunica a tutti gli Iscritti,  dipendenti delle aziende aderenti al CCNL Metalmeccanici industria e installazione impianti , che

  • dal 10 novembre 
  • al 10 dicembre 2025 è  disponibile in Area Riservata la procedura per l’iscrizione a pagamento dei familiari non a carico per l’anno 2026. 

Possono procedere  sia i lavoratori “in copertura” che  “in attesa di copertura”. 

Per avviare la procedura di iscrizione, occorre accedere al menu “Familiari – Gestione familiari” oppure utilizzare il tasto di accesso rapido “Gestione familiari” e cliccare sul pulsante “Attiva copertura a pagamento”. Al termine della procedura verrà generato un bollettino MAV, che dovrà essere scaricato dalla sezione “Pagamenti – MAV” e pagato entro il 10 dicembre 2025. La contribuzione da versare è la seguente:

 Piani Sanitari 2026 familiari non a carico 

  • Piano Base 361 € 
  • Piano MS1 513 €
  •  Piano MS2 783 € 
  • Piano MS3 1.088 € 
  • Piano MS4  2.555 €

Prima di effettuare la scelta  si consiglia la consultazione delle relative schede  sintetiche e del documento Nuovo Piano Sanitario 2024 2026 – Confronto breve, disponibili sul sito del  Fondo . QUI il testo del Manuale operativo

In azienda possono essere attivati – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre piani sanitari l’anno. 

La contribuzione va  versata dall’Azienda secondo i termini e le modalità  previste dall‘art. 10 del Regolamento vigente QUI IL TESTO(ottobre 2024). 

Fondo Metasalute: quali sono i familiari compresi

 Si ricorda che dal 1 ottobre 2017 è prevista una contribuzione minima annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156€ (suddivisi in 12 quote mensili da 13 € cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.

Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:

  •  i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al  compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
  •  il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non  legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che  tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non  superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni.

I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano  “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti  reddituali di cui al periodo precedente.

Iscrizione e trasferimenti lavoratori Fondo Metasalute

Si ricorda che l’adesione al Fondo MètaSalute  di assistenza sanitaria integrativa  è assicurata gratuitamente dal 1° ottobre 2017 dalle aziende che applicano ai propri lavoratori il CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti  del comparto Industria.

 A decorrere dal 1° aprile 2018 anche  le aziende che applicano il CCNL del settore  orafo, argentiero e della gioielleria sono  tenute ad aderire al Fondo MètaSalute.

Sono iscritti  tutti i lavoratori dipendenti, non in prova,  a cui vengano  applicate le seguenti forme contrattuali:

  •  con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time,
  •  con contratto di apprendistato;
  •  con contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;

 i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficiano della NASPI.

I dipendenti che non vogliono aderire al Fondo devono  comunicarlo alla propria azienda  tramite apposita rinuncia scritta.

I lavoratori iscritti possono estendere GRATUITAMENTE la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.

E’ possibile estendere la copertura sanitaria ai familiari NON fiscalmente a carico attraverso una adesione a pagamento.

L’iscrizione dei NUOVI lavoratori avviene esclusivamente on-line mediante trasmissione da parte dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori che dovranno essere iscritti.

Sul sito www.fondometasalute.it è   disponibile una Area Riservata appositamente dedicata alle aziende all’interno della quale – dopo essersi registrate – potranno inserire l’ultimo UNIEMENS disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche fornite dal Fondo. Tale modalità è stata scelta per rendere più veloce ed agevole l’acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti. I dati anagrafici dei lavoratori estratti dai flussi UNIEMENS saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL.

Dopo aver depositato i dati le aziende dovranno aggiornare mensilmente le anagrafiche trasmesse al Fondo eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo i neo-assunti. Le aziende dovranno, inoltre, eliminare dall’elenco i dipendenti che avranno comunicato la volontà di non aderire al Fondo. L’iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite consulenti.

TRASFERIMENTI LAVORATORI INFRAGRUPPO 

Si ricorda inoltre che nel caso di trasferimenti di lavoratori tra Aziende appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale, per garantire la continuità di copertura sanitaria dei lavoratori, occorre richiedere al Fondo il trasferimento delle anagrafiche dei lavoratori dall’Azienda di origine a quella di destinazione

Le istruzioni ai datori per il versamento al fondo Metasalute

 L’INPS, con la Circolare 2 del 10.1.2024  ha ricordato  che i piani sanitari integrativi validi dal 01 gennaio 2024 passano da 6 a 4 ed hanno una diversa identificazione e una differente contribuzione.

Le codifiche da inserire nell’Uniemens per identificare i piani sanitari per ciascun lavoratore a partire dalla  competenza di gennaio 2024 (scadenza febbraio 2024) sono di seguito riportate, e si dovranno ancora  utilizzare alcuni dei vecchi codici Uniemens per Mètasalute (Circolare INPS n.189/2017) che però saranno  rapportati ai nuovi piani sanitari integrativi:

  • “MET1” per il piano Base;
  • “META” per il piano integrativo MS1;
  • “METB” per il piano integrativo MS2;
  • “METC” per il piano integrativo MS3;
  • “METD” per il piano integrativo MS4.

A partire dalla competenza di gennaio 2024, i codici Uniemens METE e METF non dovranno essere più  utilizzati poiché non corrispondenti a nessun piano integrativo attivo.

Le attuali modalità di pagamento che prevedono che il versamento della contribuzione mensile dovuta per  ciascun lavoratore iscritto al Fondo venga effettuata dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a  quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, Codice MET1, restano invariate.

RICORDA quindi che tutte le Aziende sono tenute a compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici  indicati coerentemente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari e che il flusso  Uniemens dovrà essere congruente con il versamento effettuato tramite F24, come indicato nel  Regolamento del Fondo (art. 3.2), pena l’impossibilità di acquisire correttamente i pagamenti e di garantire le coperture sanitarie ai lavoratori.

Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center amministrativo del Fondo:

  • al  numero 800-189671 (dalle 9 alle 18) o 
  • aprendo una segnalazione con categoria “Contribuzione” nella sezione “Contatta il Fondo” disponibile nell’Area Riservata.

Regolamento e piani sanitari Mètasalute 2025 per i lavoratori iscritti

I lavoratori vengono informati e iscritti al Fondo dai datori di lavoro automaticamente con il contratto di assunzione  che fa riferimento ai CCNL citati sopra.

Dal  10 ottobre  2024 è in vigore il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Per il triennio 2024-2026 il Fondo Metasalute prevede i seguenti Piani Sanitari e relativi costi:

– Piano BASE con contribuzione mensile pari a euro 13,00 su base annua;

– Piano MS1 con contribuzione mensile pari a euro 16,67 su base annua;

– Piano MS2 con contribuzione mensile pari a euro 23,34 su base annua;

– Piano MS3 con contribuzione mensile pari a euro 34,00 su base annua;

– Piano MS4 con contribuzione mensile pari a euro 75,00 su base annua.

Le prestazioni sanitarie sono garantite attraverso due regimi di erogazione:

  1.  assistenza sanitaria diretta: gli Assistiti  possono accedere  alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate con il  Fondo MètaSalute da Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata  che paga direttamente  per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti  a suo carico;
  2. assistenza sanitaria rimborsuale: è  possibile per gli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture  sanitarie liberamente scelte dai medesimi nei limiti prestabiliti dal  proprio Piano Sanitario.

Non sono ammesse prestazioni eseguite presso le case di convalescenza e di soggiorno, case di cura dietologiche ed estetiche o  per  lungodegenze (RSA),  palestre, club ginnico-sportivi,  studi estetici, centri benessere anche se con annesso centro medico.
Nel caso in cui l’Assistito decida di utilizzare strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o strutture private accreditate dal S.S.N con spese a carico del S.S.N., verrà corrisposta un’indennità sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento (si intende escluso il pernottamento in pronto soccorso), nei termini previsti dal solo Piano Sanitario.
In ogni caso, tutte le informazioni relative al Piano Sanitario sono disponibili e costantemente aggiornate sul sito internet www.fondometasalute.it.

Allegati:

Le festività in busta paga

2 Dicembre 2025 in Speciali

 Ai fini del calcolo della busta paga sono considerate giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge durante le quali il dipendente solitamente non lavora, ma percepisce ugualmente  la retribuzione.

Ad oggi, dopo varie modifiche normative all' articolo 2 della legge 27  maggio  1949,  n.  260, (da ultimo, l'introduzione della festività di san Francesco con la legge 151 2025 del 8.10.2025, che entrerà in vigore dal 2026) sono considerati giorni festivi per tutti i lavoratori i seguenti:

1) Capodanno                  

  1° Gennaio

2) Epifania                          

 6 Gennaio

3) Giorno dell'Angelo          

  Lunedì di Pasqua

4) Anniversario della Liberazione   

    25 Aprile

5) Festa dei Lavoratori                        

     1 maggio     

6) Assunzione Beata Vergine                           

    15 Agosto

7) San Francesco –  patrono d'Italia 

    4 Ottobre  (DAL 2026)

8) Ognissanti                 

    1° Novembre

9) Immacolata Concezione               

    8 Dicembre

10) Santo Natale                 

    25 Dicembre

11 Santo Stefano                 

   26 Dicembre

12) Santo Patrono del comune sede di lavoro

13) Festa della repubblica          

  2 giugno

Per il giorno di Pasqua è prevista la retribuzione soltanto da alcuni contratti collettivi.

Un breve accenno meritano le festività soppresse che sono:

  •  il 19 marzo San Giuseppe,
  •  l'Ascensione e il Corpus domini (con date variabili) e
  •  il 29 giugno – San Pietro e Paolo;

 per questo  i contratti collettivi di solito compensano la mancata fruizione delle 4 festività soppresse con permessi retribuiti di 32 ore.

Trattamento economico previdenziale e fiscale delle festività

La retribuzione durante le festività è la normale retribuzione globale di fatto giornaliera. L’entità varia a seconda del giorno in cui cade la festività.

Festività infrasettimanale: per gli impiegati e operai retribuiti in misura fissa (mensilizzati), la festività è compresa nella retribuzione globale di fatto (26 gg).

Per gli operai retribuiti in misura oraria : si considera la retribuzione globale di fatto oraria.

Festività cadente di domenica: per gli impiegati ed operai retribuiti in misura fissa spetta un importo aggiuntivo (un giorno in più).

Per gli operai retribuiti in misura oraria: 6 ore e 40 minuti (40 ore settimanali : 6 giorni) (N.B. Se il contratto prevede 5 giorni settimanali, 40:5 = 8 ore). Nel cedolino 6 ore e 40 minuti diventeranno 6,67;

Attenzione! è interessante fare caso a questa particolarità: se si scrive 6,50 è chiaro che sono 6 ore e 30 minuti, mentre,  se si scrive 6,67 non è così intuitivo capire che si tratta di 6 ore e 40 minuti perchè si dovrà fare la seguente proporzione :

60 minuti : 1 ora = 40 minuti : x (60 minuti stanno ad 1 ora come 40 minuti stanno ad x)

x = 40*1/60 = 0,67

Ma che cos'è l'incognita x? Sono i centesimi, perchè i computer adottano il sistema decimale e non del tempo. Quindi ogni volta che parliamo di minuti dobbiamo fare una conversione da minuti dell'orologio a centesimi.

Festività cadenti di sabato: è inclusa nei mensilizzati; corrisponde ad 8 ore per gli operai pagati a ore.

Attenzione! se il dipendente lavora in un giorno festivo e non è previsto un riposo compensativo, la retribuzione sarà considerata di lavoro straordinario, quindi (è qui che bisogna fare attenzione) oltre a pagare la festività, deve essere pagato anche il lavoro svolto + la maggiorazione per lavoro straordinario festivo. Se invece è previsto un riposo compensativo in un'altra giornata deve essere pagata la festività + la maggiorazione ma non la retribuzione base.

Gli elementi retributivi  correlati  ai giorni di festività sono imponibili interamente sia  dal punto di vista  dei contributi previdenziali che delle trattenute fiscali.

Festività: esempi di compilazione della busta paga

1. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria con riposo compensativo:

LIBRO UNICO DEL LAVORO

 

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CALCOLO BUSTA PAGA :

paga oraria (p.h.) 8,49523 * 176 ore = 1.495,16

festività 6,67 * 8,49523 =                          56,66

8,49523 * 15% * 8 ore =                                  10,19

Totale                                                        1.562,01

 

2. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria senza riposo compensativo:

LIBRO UNICO DEL LAVORO

 

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CALCOLO BUSTA PAGA :

paga oraria (p.h.) 8,49523 * 168 ore = 1.495,16

festività 6,67 * 8,49523 =                          56,66

8,49523 * 50% = 4,25                                     

4,25 + 8,49523 = 12,75                                

12,75 * 8 ore (FS) =                                 102,00

Totale                                                     1.653,82

Festivita e Cassa integrazione

Per i giorni festivi che cadono in periodi di utilizzo di  Cig /Fis/Cigd, come molto probabile in questo anno di pandemia, il compenso  viene gestito in maniera diversa:

  1. rimane a carico del datore di lavoro, cioe non rientra fra gli elementi integrabili ,  per   i lavoratori retribuiti a  ore e sospesi da non più di due settimane a orario ridotto  oppure sospesi a zero ore settimanali,
  2. è a carico della Cassa invece:
  •   per i lavoratori retribuiti a ore  e  sospesi a zero ore settimanali,  da oltre due settimane;
  •   per i lavoratori retribuiti con fisso  mensile sospesi a zero ore settimanali,   anche da non più di due settimane.

 Si ricorda infine che  i giorni di festività sono conteggiati ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare ANF. 

Tredicesima 2025 dipendenti: come si calcola, tassazione, bonus Natale

25 Novembre 2025 in Speciali

L'istituto della “tredicesima mensilità” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuslavoristico  dal regime fascista  con il contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dell'industria  datato 05 agosto 1937.   Inizialmente questa  mensilità aggiuntiva non era u obbligatorio per il datore di lavoro, e  solamente con l'accordo Interconfederale per l'industria del 27.10.1946  l'istituto  venne reso obbligatorio per il settore  dei lavoratori dell'industria;  in seguito il  D.P.R. n. 1070 del 1960 estese tale diritto ai lavoratori dipendenti di qualsiasi settore assumendo il nome di “Gratifica Natalizia”.

La tredicesima mensilità rientra nel concetto della “retribuzione differita” ovvero quella parte di  retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno e che percepisce una sola volta.

Nel 2024 era stato previsto un bonus aggiuntivo di 100 euro ai dipendenti con redditi piu bassi  ma si è trattato di una misura termporanea, che non è stata rinnovata per il 2025.(vedi ultimo paragrafo)

Elementi per il calcolo della tredicesima

Al lavoratore , in presenza di un intero anno di lavoro ( 12 mesi di presenza) spetta  solitamente una mensilità aggiuntiva calcolata sull’ultima retribuzione percepita.

L’erogazione della tredicesima deve essere effettuata  sulla base della retribuzione globale di fatto (Cassazione  24.06.1981 n. 4119) e, al fine di identificare al meglio gli elementi da prendere a base per il calcolo, è d'obbligo  consultare  il CCNL  di riferimento.

In generale gli elementi principali  da considerare  per la determinazione della retribuzione  utile  per il calcolo della tredicesima sono: 

  • paga base;
  • indennità di contingenza;
  • terzi elementi nazionali o provinciali;
  • scatti di anzianità (tale casistica rientra nel concetto della “retribuzione diretta“ovvero quella parte della retribuzione che viene percepita dal lavoratore a scadenze periodiche, che normalmente coincidono con il mese ;

Sono inoltre elementi  da considerare se  erogati con continuità:

  • super minimo,
  • assegno ad personam,
  • straordinari forfetizzati o continuativi,
  • provvigioni,
  • cottimo,
  • indennità sostitutiva di mensa,
  • indennità per maneggio denaro,
  • premi di produttività annuali.
  • In via generale, sempre nel rispetto di quanto disposto dai vari CCNL, non fanno parte invece della retribuzione utile le seguenti voci retributive:  
  • lavoro straordinario,
  • lavoro notturno e  lavoro festivo effettuati in via occasionale, 
  • somme concesse una tantum e 
  • rimborsi spese erogati nel mese.

Di fatto, l''importo della “ tredicesima“ corrisponde dunque:

  • ad una retribuzione fissa mensile globale di fatto per i lavoratori mensilizzati ovvero
  • ad un importo determinato dalla paga oraria moltiplicata per il divisore orario mensile previsto dal contratto, peri lavoratori retribuiti ad ore.

Il lavoratore part-time ha  diritto alla tredicesima   in proporzione all’orario di lavoro  prestato.

Per chi ha lavorato meno di un anno va divisa per 12 e moltiplicata per il numero di mesi lavorati.

Tredicesima e assenze

Le assenze dal lavoro da parte del lavoratore possono influire o meno sul calcolo della tredicesima  e pesare quindi  sull'ammontare spettante al dipendente . 

Nello specifico le “assenze dal lavoro” si devono distinguere con le seguenti modalità:

  • assenze utili per la maturazione della tredicesima: – congedo matrimoniale;- ferie;- festività;- permessi riduzione orario;- preavviso non lavorato;
  • assenze non utili per la maturazione della  tredicesima:   congedo parentale;- malattia e infortunio oltre il periodo previsto dal contratto;- malattia bambino;- congedo straordinario biennale;-  congedo per gravi e documentati motivi familiari;- sciopero;- servizio militare;- sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare;- aspettative e permessi non retribuiti;- assenze non giustificate.

Come noto molte assenze del lavoratore prevedono un intervento da parte degli Istituti previdenziali  e assistenziali  Inps e Inail  (ad es.  malattia;  congedo di maternità e paternità; infortunio sul lavoro per inabilità temporanea; cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad orario ridotto; permessi per allattamento; permessi retribuiti per familiari con handicap; indennità per richiamo alle armi). 

 Tali Istituti  corrispondono al lavoratore una quota della tredicesima mensilità che verrà detratta in un secondo momento a cura del datore di lavoro al momento dell'erogazione della gratifica stessa .Ai fini del calcolo il datore di lavoro dovrà anche applicare le percentuali di lordizzazione previste dalla norma in vigore in quanto le quote corrisposte dagli istituti  non sono  soggette a contributi previdenziali.

  • per le aziende fino a 15 dipendenti la percentuale di lordizzazione da applicare è 1,101201;
  • per le aziende con più di 15 dipendenti si applica la percentuale di 1,104851;
  • per gli apprendisti la percentuale è  di 1,062022.

Il trattamento fiscale e previdenziale della tredicesima

Dal punto di vista previdenziale e fiscale la tredicesima è soggetta a contributi previdenziali ed alla tassazione ordinaria fiscale  a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (entrerà pertanto a far parte del conguaglio fiscale di fine anno del lavoratore). 

 La tredicesima, o la mensilità aggiuntiva, non dà diritto ad alcuna detrazione ulteriore per lavoro dipendente o a quelle per  carichi familiari. 

Inoltre viene conteggiata anche ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 2120 del codice civile.

Per questi motivi la tredicesima mensilità non sarà quasi mai pari alla retribuzione mensile base perché  viene maggiormente tassata.

Tredicesima e Bonus Natale 2024

Il Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024 ha introdotto per il 2024  una nuove indennità una tantum  esentasse cd. Bonus Natale ,  per i lavoratori con contratto di lavoro dipendente che dovrebbe essere erogata in concomitanza con la tredicesima.

Il bonus riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari, ovvero 

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, 
  • che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato. 
  • con imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.

Le istruzioni operative sono state fornite dalla Agenzia delle entrate con la circolare 20/e 2024

Per richiederlo il lavoratore deve fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico. 

Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite  conguaglio fiscale.

Il bonus è parametrato ai giorni lavorativi del 2024, e va anche a coloro che hanno perso il lavoro durante l'anno, può dunque essere anche ottenuto tramite la dichiarazione dei redditi 2025.

Salario minimo e contrattazione, legge in Gazzetta: ecco cosa cambia

6 Ottobre 2025 in Speciali

Il testo della proposta di legge sul salario minimo  firmato da PD e M5S aveva  iniziato lo scorso 11 luglio 2023  l'iter dell' esame parlamentare in Commissione alla Camera in abbinamento ad altre proposte.  

Sul tema il dibattito è stato molto ampio   con posizioni  favorevoli e contrarie abbastanza trasversali tra maggioranza, opposizioni e parti sociali (sindacati, e associazioni dei datori di lavoro). 

La Camera a dicembre 2024  ha  votato a maggioranza, con 153 sì, 3 astenuti e 118 no,  in una seduta di confronto aspro, un testo radicalmente modificato con gli emendamenti di maggioranza che svuotano  la proposta iniziale e affidano  due deleghe al governo in materia di “retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”, con 6 mesi di tempo per l'attuazione dopo l'approvazione definitiva 

Il disegno di legge è stato approvato il 23 settembre 2025   e pubblicato in Gazzetta Ufficilae il 3 ottobre 2025  Qui il testo definitivo della legge 144 2025.

Si ricorda che altre proposte di legge (Qui il testo 2019) erano state presentate negli anni scorsi ma si sono sempre arenate in Parlamento, da ultimo per la caduta del Governo Draghi.

Vediamo nei paragrafi seguenti in sintesi, le principali previsioni della proposta di legge iniziale,  le osservazioni della Fondazione studi  del Consiglio nazionale CDL, gl iinterventi sul DDL delega e la sintesi della legge pubblicata in GU.

Proposta di legge sul salario minimo 2023

La proposta a firma Conte, Fratoianni, Richetti ecc. definisce  per tutti i rapporti di lavoro  il diritto a un   trattamento economico di  retribuzione proporzionata e sufficiente, che  non sia inferiore al trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, valido sia 

  • per i lavoratori subordinati, che 
  • per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela .

Nel contempo introduce  anche una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro all’ora.

La soglia si applicherebbe soltanto alle clausole relative ai cosiddetti « minimi », lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci  retributive.

 Garantisce inoltre  l’ultrattività dei contratti  scaduti o disdettati;  conformemente a quanto previsto anche nella Direttiva (UE) 2022/2041, che è stata  approvata definitivamente nell'ottobre scorso (Qui il testo)

La proposta di legge istituisce una commissione tripartita, composta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, cui spetta il compito dell’aggiornamento periodico del trattamento economico minimo  orario.

Il salario minimo secondo la direttiva UE

L'approfondimento dei Consulenti  del 12 luglio 2023 richiama la  recente direttiva UE  sottolineando il fatto che  la stessa NON indica un valore minimo di salario applicabile a tutti i lavoratori né tantomeno obbliga gli Stati membri a definire una legge sul salario minimo legale, ma privilegia il  criterio della contrattazione.

 La Direttiva specifica infatti che "Qualora uno Stato sia al di sotto della quota del 80% dei lavoratori coperti da

contrattazione collettiva, questo dovrà definire un piano di azione per promuovere la contrattazione o per arrivare alla definizione di un salario minimo. "

I consulenti del lavoro osservano quindi  come   l’Italia presenti un tasso di copertura contrattuale superiore al livello

minimo previsto dalla direttiva e che guardando ai CCNL maggiormente rappresentativi, in molti casi questi prevedono soglie minime retributive inferiori ai 9 euro, valore indicato dalle principali proposte di legge di introduzione di un salario minimo legale. 

La Fondazione Studi Consulenti del lavoro  elenca i risultati di uno studio in cui ha analizzato 63 contratti collettivi, individuati tra i più rappresentativi, indicando per ciascuno il minimo retributivo previsto per il livello di inquadramento più basso e a questo sono stati sommati i ratei di mensilità aggiuntiva (13a mensilità ed eventuale 14a  ) nonché la quota di trattamento di fine  rapporto (retribuzione differita).

Lo studio evidenzia che: 

  •  39 CCNL presentano livelli minimi retributivi superiori ai 9 euro, 
  • 22 sono al di sotto di tale soglia. 

Questi ultimi, nella gran parte dei casi, hanno  livelli che oscillano tra gli 8 e gli 8,9 euro (18 CCNL). Solo 4 prevedono livelli minimi  retributivi al di sotto degli 8 euro.

Ricorda infine che l’Istat nella recente audizione in Parlamento  dell’11 luglio 2023 ha  stimato in 3 milioni i lavoratori con retribuzioni minime inferiori ai 9 euro. 

Lo stesso istituto di statistica ha  evidenziato però, nell'analizzare le cause del cosiddetto "lavoro povero" che  la retribuzione annuale di un individuo è una  combinazione di fattori differenti,  che comprendono oltre alla  retribuzione oraria, l’intensità mensile dell’occupazione e la durata del contratto nell’anno  (ovvero il numero di mesi con almeno un giorno di copertura contrattuale).

Tutti questi fattori agiscono nel determinare le disuguaglianze retributive per effetto della loro variabilità interna e per il diverso modo di combinarsi a seconda della natura della  posizione lavorativa.

L’analisi svolta dall’Istat evidenzia come a determinare la condizione di dipendente a bassa retribuzione siano soprattutto gli effetti legati a 

  •  ridotta durata dei contratti di  lavoro e 
  •  numero contenuto di ore lavorabili, 

oltre a quelli – pur rilevanti – legati a un  basso livello di retribuzione oraria. 

Salario minimo: le controindicazioni secondo i CDL

In questo quadro  la Fondazione afferma quindi  che l'introduzione di un salario minimo :

  1. – priverebbe la contrattazione collettiva di quel ruolo di interprete e garante delle esigenze dei lavoratori rispetto ai diversi settori di appartenenza,
  2. – risulterebbe essere troppo semplicistica e limitativa rispetto all’effettiva tutela del  trattamento globale, economico e normativo dei lavoratori, che è ben al di sopra  della retribuzione minima tabellare.
  3. – sarebbe comunque  limitante in quanto non riguarda  anche quella componente di  lavoratori – i collaboratori domestici – che oggi più faticano a raggiungere una  retribuzione dignitosa, anche alla luce della rilevanza sociale del lavoro che  svolgono. 
  4.  – determinerebbe un innalzamento del costo del lavoro a carico delle aziende  su tutti i livelli retributivi più elevati del minimo;
  5. – rischierebbe di determinare un effetto  negativo  in quei settori/realtà  aziendali non in grado di assorbire l’incremento retributivo previsto (vedi il caso delle cooperative).

DDL delega su retribuzione e contrattazione collettiva

Riportiamo la sintesi dei principali interventi dopo l' approvazione del Senato:

il Rel. Sen. Zaffini (FDI) il quale ha svolto le seguenti osservazioni:

Il disegno di legge Atto Senato 957, trasmesso dalla Camera dei deputati, reca due discipline di delega al Governo in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva. A seconda di tali deleghe, l'articolo 2 concerne specificatamente, nell'ambito delle suddette materie, il perfezionamento della disciplina dei controlli e lo sviluppo di procedure di informazioni pubbliche e trasparenti. Nell'ambito delle due deleghe sono esclusi all'articolo 4 i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi ad essi applicabili.

Riguardo alla delega dell'articolo 1, i principi e i criteri generali ivi posti sono la definizione per ciascuna categoria di lavoratori dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti e richiama l'articolo 36 della Costituzione, il quale, nel primo comma, afferma che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Il successivo articolo 39 della Costituzione ha previsto la possibilità – mai attuata – della registrazione delle organizzazioni sindacali e della stipulazione mediante rappresentanza unitaria, in proporzione agli iscritti, delle organizzazioni registrate di contratti collettivi nazionali di lavoro, con efficacia obbligatoria per gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

All'articolo 2, i relativi principi e criteri direttivi sono: 

  • la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e l'applicazione della contrattazione collettiva, con la definizione di strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale; 
  • il perfezionamento, anche con la previsione del ricorso a strumenti tecnologici evoluti, e la realizzazione di banche dati condivisa delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli, in modo da aumentare l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare;
  •  l'introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio sulla base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro;
  •  la previsione che le suddette forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali, nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica e alla correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva.

Si è svolta quindi la discussione generale nel corso della quale sono intervenuti i seguenti senatori:

  • Il Sen. Mazzella (M5S), il quale ha accusato l’Esecutivo di aver solo modificato il reddito di cittadinanza restringendone la platea, senza abolirlo, colpendo così i più fragili. Ha citato dati Istat secondo cui nel 2024 il 23,1% della popolazione era a rischio di povertà o esclusione sociale, evidenziando come il problema dei bassi salari sia strutturale. Ha sottolineato che i redditi da lavoro spesso non eliminano il rischio di povertà, soprattutto per donne, giovani e stranieri. Ha ribadito la necessità di introdurre un salario minimo legale di 9 euro l’ora, ricordando che 4 milioni di lavoratori percepiscono paghe da fame. Ha evidenziato che 22 Paesi UE su 27 hanno già un salario minimo, mentre quelli senza presentano comunque stipendi medi molto più alti.
  • Il Sen. Misiani (PD), il quale ha denunciato che la maggioranza ha svuotato la proposta originaria sul salario minimo, cancellando l’iniziativa unitaria delle opposizioni costruita con il contributo di sindacati, categorie ed esperti (…)
  • Il Sen. Russo (FDI) ha difeso la legge delega sul lavoro, sostenendo che il provvedimento affronta in modo organico e realistico il tema del lavoro povero. Ha sottolineato che l’obiettivo era creare lavoro e sviluppo valorizzando la contrattazione collettiva, potenziando vigilanza e applicazione dei contratti, regolando subappalti e nuove forme di lavoro. Ha ribadito che salari giusti favoriscono coesione sociale e crescita economica, e che la delega fornisce strumenti di prevenzione, monitoraggio e adeguamento retributivo. Ha concluso che la legge rappresenta un impegno politico per la dignità del lavoro e la competitività del sistema produttivo, basato sulla libertà d’impresa e sul rifiuto di logiche assistenzialistiche.

Legge 144 2025 Cosa cambia

In sintesi, gli aspetti piu operativi previsti dalla legge sono:

  • Indicazione obbligatoria del contratto collettivo: Inserimento del codice CCNL nei flussi UniEmens, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, per favorire i controlli e l’accesso a eventuali agevolazioni.
  • Intervento nei settori scoperti: Possibilità per il Ministero del Lavoro di stabilire i trattamenti economici minimi nei settori privi di contrattazione o con contratti scaduti, utilizzando come riferimento i CCNL più rappresentativi dei settori affini.
  • Rinnovo dei contratti collettivi: Previsione di strumenti per favorire il rinnovo tempestivo dei contratti, anche con incentivi ai lavoratori per compensare la perdita di potere d’acquisto.
  • Controlli e trasparenza: Razionalizzazione delle comunicazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni.
  • Potenziamento delle ispezioni attraverso banche dati condivise e strumenti tecnologici evoluti.
  • Rendicontazione pubblica semestrale sui fenomeni di dumping contrattuale, evasione e lavoro irregolare;
  • Vigilanza sulle cooperative:   Rafforzamento dei controlli per verificare l’effettiva natura mutualistica e contrastare abusi.

Fondo EST nel Regolamento 2025 le tutele gratuite per i figli

6 Ottobre 2025 in Speciali

E' stato aggiornato il Regolamento del Fondo Est, Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, Turismo, Servizi e dei settori affini,  ne da notizia la circolare 1 2025

Qui il testo del regolamento aggiornato con le modifiche introdotte dai recenti rinnovi contrattuali.

Si ricorda che il Fondo è nato da un accordo tra i firmatari dei CCNL del Terziario e Turismo parte speciale “Pubblici esercizi” e parte speciale “Imprese di viaggi” , successivamente adottato da

  •  CCNL delle aziende Ortofrutticole e Agrumarie,
  •  Aziende farmaceutiche Speciali, 
  • degli Impianti Sportivi, 
  • delle Autoscuole dal 2018, 
  • da Agenzie Funebri, e 
  • CCNL sociosanitario Confcommercio dal 2023.

Fornisce servizi di assistenza sanitaria integrativa a quella del  Servizio Sanitario Nazionale, e si rivolge  tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti. L'adesione era inizialmente facoltativa ma è divenuta obbligatoria per le aziende che applicano i  citati  contratti collettivi nazionali .

L’iscrizione di un’azienda e dei dipendenti si effettua on line sul sito FondoEst. 

I contributi a carico dell’azienda o  del lavoratore  versati a Fondo Est dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) fino ad  un importo di euro 3.615,20 annui.

Nella circolare 3 2025 il Fondo informa che dal 1° settembre in via sperimentale, Fondo Est ha allargato la copertura sanitaria ai figli degli iscritti senza alcuna contribuzione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dai CCNL.

In questa prima fase potranno usufruire di alcune prestazioni, i minori fiscalmente a carico delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti con coperture a Fondo Est, a prescindere dal contratto collettivo  applicato .Le prestazioni previste riguardano:

  1. • Rimborso di lenti ed occhiali con un massimale di spesa di 90 euro che potranno essere richiesti ogni 18 mesi.
  2. • Prestazioni di ortodonzia, erogate per il tramite di UniSalute o Mutual Help (per gli iscritti della P.A. di Bolzano) con un massimale di 350 euro dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre  2025, che diventerà biennale a far data dal 1° gennaio 2026.

 Le prestazioni potranno essere  fruite a partire da settembre 2025.

 Necessario per le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo ed in copertura, , tramite  la propria area riservata, censire e quindi iscrivere i propri figli minori fiscalmente a carico

Nei prossimi paragrafi ulteriori dettagli sulle novità Fondo Est 2025.

Regolamento 2025, quote contributive ccnl Terziario e imprese funebri

Con Circolare n. 1 del 10 aprile 2025, l'ente comunica la pubblicazione del nuovo  Regolamento delle Attività aggiornato con  le modifiche contributive previste  Nello specifico:

  • dal 1° aprile 2025, i contributi mensili da versare al Fondo Est per i contratti del 
  • Terziario, distribuzione e servizi, e
  •  Distribuzione moderna e organizzata 

passano a 12,00 a 15,00 euro per dipendente (di cui 13,00 a carico azienda e 2,00 a carico lavoratore); 

Inoltre ,  in data 9 dicembre 2024 è stato rinnovato il Contratto Integrativo Territoriale Terziario Confcommercio che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2025, l’aumento della quota mensile Sanimpresa da 11 euro a 14 euro a dipendente.

L’aumento della quota relativa a Sanimpresa riguarderà il solo CCNL Terziario (codice contratto Cnel H011), mentre per tutti gli altri il contributo resta invariato .

 in seguito al recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre (Codice Cnel IB11), sono state

stabilite modifiche alla contribuzione ordinaria mensile a favore del Fondo Est.

La circolare 2 del 9 giugno 2025 ha comunicato che dal 1 luglio 2025  per le imprese funebri   i contributi ordinari mensili passeranno dagli attuali 12 euro a 15 euro  per dipendente.

La nuova ripartizione sarà la seguente:

• 13 euro a carico dell'azienda

• 2 euro a carico del lavoratore

Si precisa inoltre che, sempre dal 1° luglio 2025, anche i versamenti volontari mensili effettuati dai dipendenti a cui viene applicato il suddetto contratto saranno adeguati a 15 euro

Iscrizioni – Tabella quote

Le modalità di iscrizione delle aziende  sono disponibili nell’area dedicata sul sito internet www.fondoest.it. 

Al termine della procedura, all’indirizzo  dichiarato, arriva un link per le impostazioni delle proprie credenziali.

L’iscrizione vera e propria si renderà effettiva dopo l’invio della prima lista coerente con i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti dal Fondo e/o un pagamento.

Nel caso in cui questo non avvenga dopo sei mesi i dati anagrafici verranno cancellati ed, eventualmente, si dovrà procedere con una nuova iscrizione.

Per l’invio delle liste di contribuzione, oltre al file Xml, è possibile anche utilizzare Excel oppure effettuare  un “caricamento manuale”, possibile sempre dall’area riservata alle aziende e ai loro gestori.

Nel caso in cui l’iscrizione avvenga d’ufficio (ossia nel caso in cui venga effettuato un versato e compilati gli Uniemens individuali dei dipendenti) verrà inviata una comunicazione di avvenuta iscrizione  all’indirizzo mail dichiarato nella denuncia. In caso contrario la comunicazione verrà inviata tramite posta ordinaria.

LE QUOTE

Il versamento del Fondo Est si compone di un contributo ordinario (mensile o annuale) e di una quota Una Tantum (o quota di iscrizione). I contributi possono essere versati con cadenza mensile posticipata o annuale anticipata, previo caricamento del relativo file  e sono diversificate in base alla tipologia di contratto applicato .

Le quote  di contribuzione a  Fondo Est  aggiornate   sono le seguenti:

CCNL

Importo

TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (Part time – Full time)

15 Euro*

DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (Part time – Full time)

15 Euro*

IMPIANTI SPORTIVI (Part time – Full time)

12 Euro*

AUTOSCUOLE (Part time – Full time)

12 Euro*

ATTIVITA' FUNEBRE (Part time – Full time)

12 Euro fino al 30 giugno – 

5 euro dal 1 luglio 2025 *

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (Part time – Full time)

Dal 1° Febbraio 2018 al 31 Dicembre 2018                                             

11 Euro

Dal 1° Gennaio 2019                                                     

12 Euro

IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR (Part time – Full time)

Dal 1° Luglio 2019 al 30 Ottobre 2019                                             

11 Euro*

Dal 1° Novembre 2019                                                     

12 Euro*

FIORI RECISI (Part time – Full time)

Dal 1° Luglio 2020                                       

12 Euro*

FARMACIE SPECIALI (Part time – Full time)

10 Euro

ORTOFRUTTA (Part time – Full time)

10 Euro

 * di cui € 2,00 a carico dipendente

Di seguito la tabella  delle Quote una tantum

CCNL

Importo part Time

Importo full Time

TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

30 Euro

30 Euro

DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA

30 Euro

30 Euro

IMPIANTI SPORTIVI

30 Euro

30 Euro

AUTOSCUOLE

30 Euro

30 Euro

ATTIVITA' FUNEBRE

30 Euro

30 Euro

FARMACIE SPECIALI

30 Euro

30 Euro

FIORI RECISI

30 Euro

30 Euro

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA

8 Euro

15 Euro

IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR

8 Euro

15 Euro

ORTOFRUTTA

15 Euro

15 Euro

ATTENZIONE ove previsto dagli accordi sindacali l'azienda deve versare con la quota Fondo Est anche la Quota Sanimpresa,  come  dettagliato nella circolare 1/ 2025.

Fondo EST Compilazione Uniemens e Modello F24 aziende

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari> valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat>inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di il valore EST1 e in corrispondenza dell’elemento <Importo>l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice. L’elemento contiene l’attributo <Periodo>

in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.”

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

I contributi relativi al Fondo Est anno indicati nella sezione Inps del modello F24 nel seguente modo:

    Codice sede: il codice della sede Inps di competenza;

    Causale contributo: EST1;

    Matricola Inps: la matricola Inps dell’azienda;

    Periodo di riferimento: nel campo “da” indicare il mese e l’anno di competenza secondo il formato mese/anno (es: gennaio 2011 sarà 01/2011). Non inserire alcun valore nel campo “a”;

    Importo a debito versati: inserire l’importo presente nella distinta del Fondo Est generata dall’invio del file xml.

Fondo Est Modalità di pagamento

Dal 5 giugno 2023 la contribuzione può essere versata tramite 

  1. F24 ,
  2. carta di credito;
  3. MAV elettronico stampabile dal sistema Co.Re (dal 1 giugno non è piu possibile utilizzare il bonifico bancario) che può essere pagato  in qualsiasi istituto bancario o tramite home banking

In caso di versamento anticipato si può scegliere il numero di mensilità da versare 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente a cui sia stato pagato in anticipo il contributo, si procederà alla restituzione o alla compensazione, purché la cessazione venga comunicata prima che gli importi siano utilizzati per le coperture assicurative.

Le novità 2025 per i dipendenti

Il fondo fornisce direttamente le prestazioni di assistenza sanitaria riassunte in questo Piano sanitario.

Gli iscritti hanno accesso anche alle prestazioni fornite indirettamente da UNISALUTE qui il piano 2025

Si segnalano in particolare per il 2025 le seguenti novità:

PACCHETTO MATERNITA'

  • Eliminazione del limite del numero delle visite rimborsabili
  • Rimborso di tutte le visite specialistiche finalizzate al monitoraggio/controllo della salute della gestante e del feto, indipendentemente dalla tipologia di visita effettuata  

DIAGNOSTICA

  • Aggiunta delle ecografie osteoarticolari (erogazione diretta e rimborso del Ticket SSN) 

FISIOTERAPIA

  • Inserimento delle patologie Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Distrofia muscolare (Duchenne e Becker) e amputazioni arti o segmenti di arti tra le patologie per cui è ammesso il rimborso.  

PRESIDI E AUSILI MEDICI ORTOPEDICI

  • Inserimento dei presidi elastocompressivi antitrombo e per linfedema per arto superiore

INVALIDITA'

  • Dal 1 gennaio 2025 per accedere ai plafond la copertura sanitaria deve essere attiva alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura). I rimborsi saranno erogati in base alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura) anche per patologie o infortuni insorti precedentemente al 2014
  • Erogazione delle prestazioni dalla data di insorgenza della patologia a condizione che sia stata presentata la domanda per il riconoscimento dell’invalidità nei sessanta giorni successivi alla certificazione dell’insorgenza della patologia
  • Erogazione delle prestazioni entro un anno dalla data della cessazione della copertura sanitaria
  • Inserimento delle prestazioni odontoiatriche tra quelle previste purché siano collegate alla patologia che ha causato l’invalidità
  • Inserimento del trasporto sanitario tra le prestazioni previste

ATTENZIONE  Il fondo  ricorda  che 

  • Dal 15 luglio è possibile effettuare il censimento del nucleo familiare nell’Area Riservata  per attivare, a partire dal 1° settembre 2025, la copertura sanitaria anche per i figli fiscalmente a carico degli iscritti.
  • Dal 1 settembre non sarà più possibile inoltrare richieste di rimborso in formato cartaceo tramite posta. L’unica modalità che Fondo Est potrà ricevere sarà quella online, attraverso l’Area Riservata MyFondoEst.

Rendicontazione volontaria di sostenibilità con lo standard VSME

7 Agosto 2025 in Speciali

Quello di effettuare la rendicontazione di sostenibilità è un obbligo imposto alle grandi imprese quotate e non quotate sui mercati regolamentati (quelle non quotate devono superare determinati limiti dimensionali), alle PMI quotate sui mercati regolamentati, oltre che alle aziende extra-UE che generano un fatturato significativo nell’Unione Europea.

Per soddisfare quest’obbligo, le imprese devono comunicare informazioni essenziali per comprendere impatti, rischi e opportunità (reali e potenziali) in materia di sostenibilità.

Per fare ciò, i soggetti interessati devono richiedere le medesime informazioni alle PMI non quotate e alle microimprese inserite nella propria catena del valore, anche se non soggette al medesimo obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità.

Oltre alle aziende più grandi, anche banche e investitori richiedono spesso queste stesse informazioni sulla sostenibilità alle aziende di minore dimensione.

Per limitare l’impatto della rendicontazione di sostenibilità su queste imprese, non soggette all’obbligo di rendicontazione, la Commissione UE ha chiesto all'EFRAG di elaborare uno standard semplificato, destinato all'uso volontario da parte delle PMI non quotate e delle microimprese.

A tale scopo è stato promulgato lo standard VSME: un sistema semplificato che ha l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle PMI, fornendo un quadro semplice e standardizzato per la rendicontazione delle questioni ESG.

Lo standard VSME

La Commissione Europea, il 30 luglio 2025 , ha divulgato una Raccomandazione che incoraggia la divulgazione dello standard VSME, acronimo di Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs, per la rendicontazione volontaria della sostenibilità per PMI non quotate e microimprese.

Questo sistema fornisce delle linee guida operative alle imprese di minore dimensione, limitando le informazioni che queste debbano fornire, ed evitando così il rischio che gli obblighi di divulgazione richiesti alle imprese di maggiore dimensione si riversino sulle PMI non quotate e sulle microimprese.

Adottando volontariamente lo standard VSME, le imprese fuori dell’obbligo di applicazione degli standard europei di rendicontazione (ESRS) possono:

  • migliorare le condizioni di accesso al credito e alla finanza sostenibile;
  • facilitare la transizione verso un'economia sostenibile;
  • facilitare il dialogo tra banca e impresa;
  • comprendere e monitorare le performance ESG;
  • semplificare il processo di rendicontazione e limitare la quantità di informazioni da fornire.

Il nuovo eBook teorico e pratico sullo standard VSME

Per orientarsi e approfondire lo standard VSME prima, e poi per applicarlo per la redazione della rendicontazione della sostenibilità delle PMI non quotate e delle microimprese, è arrivato il nuovo eBook, teorico e pratico, “Rendicontazione volontaria di sostenibilità – lo standard VSME nel dialogo tra PMI e banche” della dottoressa Monica Peta, dottore commercialista e apprezzata autrice di numerose pubblicazioni in tema di rendicontazione della sostenibilità.

Dopo aver spiegato che lo standard di rendicontazione volontaria VSME:

  • è pensato per regolamentare la richiesta di informazioni ESG di aziende con meno di 250 dipendenti;
  • mira a semplificare il processo di rendicontazione mantenendo il criterio entity-specific per settore di appartenenza e tematica;
  • distingue due moduli: Modulo Base e Modulo Completo, con metriche specifiche per ciascuna informazione divulgata, secondo un formato standardizzato per facilitarne l’interpretazione;
  • fa attenzione all’uniformità della richiesta dei dati da parte degli istituti bancari;

l’ebook intende guidare il lettore ai contenuti dello standard di rendicontazione volontario VSME e alle sue implicazioni, anche rilevanti, sotto diversi profili, sia da un punto di vista teorico che pratico. Il testo infatti è correlato da numerose tabelle per agevolare il lavoro degli operatori.

L’indice

Riportiamo nel seguito l’indice dell’eBook “Rendicontazione volontaria di sostenibilità – lo standard VSME nel dialogo tra PMI e banche” per maggiore approfondimento:

 

CAPITOLO 1       

LO STANDARD VOLONTARIO VSME PER PMI E MICROIMPRESE 

1.1 Lo standard VSME: punti chiave         

1.1.1 VSME: soggetti destinatari e requisiti del report     

1.1.2 Modello Base (B) e Modello Completo (C) 

1.1.3 Conformità al VSME            

1.1.4 Le circostanze specifiche    

1.1.4  La struttura della dichiarazione di sostenibilità       

1.1.5 Questioni rilevanti e principio entity-specific           

1.1.6  Guida alla rendicontazione volontaria: la struttura del VSME           

1.2 Le informazioni ambientali, formato e calcoli               

1.3 Le informazioni sociali, formato e calcolo      

1.4 Le informazioni di governance e condotta aziendale 

CAPITOLO 2       

GLI INDICATORI DI SOSTENIBILITA’  VSME  NEL DIALOGO TRA PMI E BANCA       

2.1 VSME, Regolamento di finanza sostenibile (SFDR) e Pillar 3 EBA          

2.1.1 La sostenibilità ESG nel dialogo tra dialogo tra banca e PMI               

2.1.2 La raccolta di documenti, dati e il calcolo degli indicatori    

CAPITOLO 3       

DIGITALIZZAZIONE E  VSME NEL FORMATO XBRL – LE RACCOMANDAZIONI DELL’ UE       

3.1 Il VSME tradotto in XBRL per una maggiore visibilità 

3.2 La Raccomandazione UE del 30 luglio 2025 e i passi successivi

Microcredito autoimprenditorialità: bando FUSESE Calabria 2025

2 Maggio 2025 in Speciali

L’intervento prevede incentivi per sostenere e promuovere la nascita di attività imprenditoriali da parte di categorie di disoccupati, disoccupati di lunga durata e di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo.

Il sostegno è concesso sia sotto forma di prestito agevolato (microcredito) che sotto forma di sovvenzione (contributo a fondo perduto) in conformità con le disposizioni di cui all’art. 58(5) RDC. Al fine di assicurare efficacia alla misura di sostegno, il Gestore del Fondo assicura le necessarie attività di tutoraggio e mentoring specialistico in fase esecuzione del progetto di investimento e di servizio del debito per 24 mesi.

Bando incentivi autoimprenditorialità Fusese Calabria 2025: destinatari

I fondi sono destinati a lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui all’art. 2 (4 e 99) del Reg. 651/14 (di seguito anche GBER) con lo status di disoccupati che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale. I destinatari si impegnano alla costituzione di un’impresa rientrante nella definizione di Piccola Impresa di cui all’Allegato 1 del Reg. 651/2014.

Beneficiari

  • Nel caso di società:

– Imprese costituite sotto forma di società di persona e che non abbiano emesso la prima fattura di vendita/scontrino/ricevuta. Le società di persone dovranno esser composte per almeno la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati nella sezione destinatari.

– Imprese non costituite, composte per almeno la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati nella sezione destinatari.

  • Nel caso di Lavoro autonomo/ditte individuali:

– titolari di partita iva che non abbiano emesso la prima fattura di vendita/scontrino/ricevuta, fermo restando i requisiti indicati nella sezione destinatari.

Le attività imprenditoriali dovranno:

– avere sede operativa in Calabria;

– essere operanti in tutti i settori economici, con le esclusioni fissate dalle norme applicabili in materia di aiuti di stato e/o dal Regolamento operativo del Fondo.

Bando microcredito FUSESE Calabria: contributo concedibile

L’intervento finanziario complessivo (Finanziamento a tasso agevolato + Sovvenzione) è concedibile nella misura massima del 100% dell’importo ammissibile dell’investimento, ripartito secondo le seguenti percentuali:

  • – 50% dell’intervento finanziario complessivo a titolo di Finanziamento a tasso agevolato;
  • – 50% dell’Intervento finanziario complessivo a titolo di Sovvenzione a fondo perduto.

L’intervento finanziario complessivo, è concedibile nelle seguenti misure:

Lavoro autonomo/Ditte individuali massimo euro 78.000 così ripartito:

  • – Prestito Importo massimo ¬ 40.000;
  • – Sovvenzione a fondo perduto importo massimo ¬ 38.000;

Società di persone massimo 148.000 euro cosi ripartito:

  • – Prestito Importo massimo ¬ 75.000
  • – Sovvenzione a fondo perduto importo massimo ¬ 73.000

In entrambi i casi è previsto un supporto specialistico per attività di tutorship e mentorship per un importo massimo pari a ¬ 2.000 per singola azienda finanziata.

Dotazione Finanziaria complessiva:  € 43.135.700.00.

Bando microcredito FUSESE Calabria: le spese ammissibili

Gli Investimenti ammissibili sono:

  • opere murarie ed assimilate;
  • – macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
  • – attivi immateriali: brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
  • – spese per capitale circolante:

1.    spese di costituzione così come definite dal Codice Civile,

2.    costi di locazione;

3.    utenze;

4.    costi generali;

5.    costi di consulenza;

6.    materie prime;

7.    scorte.

Bando microcredito FUSESE Calabria: Domanda e valutazione

Le domande potranno essere presentate a sportello fino ad esaurimento delle risorse. La data di apertura dello sportello è il 16 aprile alle ore 10.00.

la piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo:   https://bandifincalabra.it/ secondo le indicazioni fornite nella Guida Utente.

L’esame delle domande è effettuato con modalità valutative a sportello in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande di contributo come stabilito dall’art. 4.5 “Modalità di valutazione della domanda” dell’Avviso pubblico.

Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sull’ Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare: Indirizzo mail: [email protected]

QUI TUTTE LE INFORMAZIONI E L'AVVISO COMPLETO

Codici ATECO 2025: operativi dal 1° aprile

16 Aprile 2025 in Speciali

Dal 1° aprile è operativa la nuova classificazione degli ATECO 2025 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.

L'Istat rende e renderà disponibili gli strumenti per:

  • navigare all’interno della classificazione, 
  • ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa.

Dal 15 aprile, come evidenziato da Unioncamere, si può se necessario, rettificare il proprio codice ATECO con un servizio gratuito online, legge qui le istruzioni.

Si ricorda che il codice ottenuto non ha valore legale ma può essere utilizzato in sede di registrazione di una partita IVA presso le Amministrazioni di riferimento (ad esempio, Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate).

Per richieste di chiarimenti e assistenza l'Istituto di statistica ISTAT mette a disposizione  la casella di posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected]

Leggi anche Codici ATECO 2025 per iscrizioni  INPS dal 1 aprile             

E' bene evidenziare che dal sito Istat è possibile consultare delle FAQ in risposta ai dubbi frequenti aggiornate all'8 aprile.

ATECO 2025: cosa c’è da sapere

La classificazione  ATECO 2025, risultato di  un processo di valutazione e integrazione delle richieste di modifica alla vigente classificazione ATECO, costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1 adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (successivamente oggetto della rettifica 2024/90720  nella sua  versione in  lingua  italiana),  che modifica il  regolamento (CE) n. 1893/200 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali. 

La gestione della classificazione è affidata all’Istat nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta sia a livello nazionale che internazionale. 

A livello nazionale, la classificazione è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa (ad esempio fiscali).

La nuova classificazione ATECO 2025 è adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025.

Nuovi ATECO 2025: la tabella operativa di riclassificazione

Per semplificare il processo di transizione, è stata elaborata una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 e Ateco 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate. 

La tabella è disponibile a tutti gli utenti sul sito dell’Istat.

Imprese e liberi professionisti, dal 1° aprile possono verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica utilizzando gli strumenti di seguito illustrati.

Ogni ente sarà impegnato a realizzare le azioni di ricodifica all’interno dei rispettivi registri sulla base delle procedure e metodologie più appropriate per il raggiungimento delle peculiari finalità istituzionali.  

Nuovi ATECO 2025: gli adempimenti

Vediamo sinteticamente gli adempimenti di passaggio ai nuovi codici ADECO 2025, come anche evidenziati dalla Rivista Online delle Entrate Fiscoggi.

In ambito fiscale

Gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali. Come precisato nella Risoluzione ADE n. 262/2008, l’adozione della riclassificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto Iva. Tuttavia, Ateco 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. 

Di conseguenza, nel caso in cui, il contribuente ritenesse necessario comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, dovrà:

  • se iscritto nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, effettuare la dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere
  • se non iscritto al Registro delle imprese delle Camere di commercio, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).

Ai fini statistici

Riguardo alle finalità statistiche di competenza dell’Istat, dal 1° aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” possono verificare l'attività economica svolta, tramite l’accesso al link dedicato: https://imprese.istat.it/. Dopo l'autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in Ateco 2025.Attraverso le nuove funzionalità, l’utente potrà o confermare la proposta di riclassificazione oppure non confermare se ritenuta non adeguata. In tal caso, l’utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà richiedere una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel portale.

Per il sistema camerale

Le Camere di commercio hanno sviluppato soluzioni ad hoc per attivare la nuova codifica nel Registro delle imprese.

La riclassificazione prende il via d’ufficio dal 1° aprile e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio

La visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti. 

La comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app impresa Italia, scaricabile dai principali app store online.

Sul sito impresa.italia.it sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare l’app.

Si ricorda infine che sarà possibile contattare l’Istat esclusivamente scrivendo a: [email protected] a partire dal 1° aprile 2025, mentre segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione possono essere inviate a [email protected].

Ateco 2025: classifica le professioni?

Con una faq pubblicata sul proprio sito istituzionale, l'Istat, chiarisce che l’ATECO è una classificazione di attività economiche e non di professioni. 

I due concetti, speiga l'istituto, assumono significato differente da un punto di vista statistico:

  • il concetto di “professione” si riferisce al modo con il quale si applicano alla produzione i singoli individui. Il criterio fondante della classificazione delle professioni (anch’essa di competenza dell’Istat) è quello del livello skill level e del campo di applicazione skill specialization delle competenze richieste per eseguire in modo appropriato i compiti associati alla professione; il diverso livello di competenza messo in gioco dalle professioni dipende dalla complessità e dall’estensione dei compiti connessi;
  • la classificazione delle attività economiche ATECO, invece, è una classificazione di tipo output-oriented cioè si rivolge al tipo di prodotto ottenuto o servizio offerto. Un’attività economica, inoltre, non è una disciplina. 

Di conseguenza, da un punto di vista statistico l’obiettivo è cogliere sia la professione esercitata dagli individui sia le categorie di attività economiche nelle quali il lavoro viene esercitato. 

In presenza di imprese individuali (imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi) questa distinzione a volte rischia di confondersi ma è assolutamente necessario fare in modo che le due classificazioni rispettino ognuna i propri criteri metodologici di base e vengano utilizzate in modo corretto.

Per le classificare le professioni l’Istat utilizza la classificazione delle professioni.

Fondo innovazione agricoltura 2024: tutte le regole

3 Aprile 2025 in Speciali

Il Fondo innovazione agricoltura, come da avviso ISMEA è stato rifinanziato con lo scorrimento delle risorse 2025.

Ovvero il bando 2024 ha a disposizione anche i 75 milioni stanziati per il 2025 con un totale di 175 milioni da destinare alle imprese.

Tutte le regole per aderire e ricevere le agevolazioni per le imprese agricole sono state pubblicate nell'Avviso ISMEA del 6 novembre 2024.

Vediamo il riepilogo della misura.

Fondo Innovazione Agricoltura 2024: che cos’è

L’articolo 1, comma 428, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, con Legge 31 luglio 2023, n. 100, per gli interventi in favore delle imprese con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, sono riservate, nell’ambito della dotazione complessiva di cui al capoverso che precede, risorse pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, 30 milioni di euro per l’anno 2024 e 35 milioni di euro per l’anno 2025.

Ai sensi dell’art.23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009, nel bilancio finanziario dello Stato 2024-2026 è stato disposto il rifinanziamento del capitolo 7728 – Fondo Innovazione in agricoltura – con una disponibilità di ulteriori 25 milioni per l’anno 2024.

ISMEA soggetto gestore della misura ha pubblicato l'avviso (ai sensi del predetto articolo 7 del Decreto 9 agosto 2023) con le Istruzioni Operative per il funzionamento del Fondo Innovazione a valere sulla dotazione finanziaria per l’anno 2024, pari a complessivi 100 milioni di euro di cui 30 milioni destinati alle PMI con sede operativa nei territori di cui al comma 8, art. 12, del decreto-legge 61/2023.

Fondo Innovazione Agricoltura 2024: i beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:

  • 1. risultano iscritte come attive al registro delle imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di “impresa agromeccanica”, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; 
  • 2. risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda. In caso di svolgimento di più attività, il requisito deve sussistere per ogni specifica attività alla quale è destinato l’investimento per il quale si richiede il contributo ai sensi del Decreto; 
  • 3. hanno sede operativa nel territorio nazionale; 
  • 4. rientrano nella categoria di micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dall’Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 ovvero del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Fondo Innovazione Agricoltura 2024: importo dell’aiuto

L’importo complessivo dei costi ammissibili per singola domanda di agevolazioni deve essere compreso tra 70.000 euro (10.000 euro per le PMI della pesca) e 500.000 euro.

Sono ammissibili alle agevolazioni i costi, al netto dell’IVA, per l’acquisto dei beni dettagliatamente indicati all’articolo 5 del Decreto, con le seguenti precisazioni: 

  1. è esclusa l’acquisizione tramite locazione finanziaria (leasing), 
  2. i beni agevolabili devono essere nuovi di fabbrica, 
  3. gli aiuti non possono essere concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea in vigore. 

Fondo Innovazione Agricoltura 2024: gli investimenti ammessi

Per gli investimenti in innovazione tecnologica, ai sensi del Decreto, sono concessi: 

  1. per le PMI Agricole o della Pesca e per le PMI Agromeccaniche, un contributo a fondo perduto, quantificato nella percentuale massima graduata in base all’importo ammissibile, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto, così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica 11 ottobre 2024 
  2. e per le sole PMI Agricole e della Pesca, in aggiunta al suddetto contributo a fondo perduto, una garanzia ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con abbattimento del costo della commissione mediante contributo quantificato nei limiti indicati dall’articolo 4 del Decreto così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica 11 ottobre 2024.

Si specifica che, per le PMI agricole, la garanzia ISMEA è rilasciata fino all’80% del finanziamento bancario mentre, per le PMI della pesca, la garanzia ISMEA è rilasciata con copertura fino al 70% del finanziamento bancario, elevabile all’80% nel caso di giovani imprenditori ittici come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Fondo Innovazione Agricoltura 2024: l’accreditamento e le domande

Gli interventi sono attuati con una procedura valutativa a sportello. 

Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. 

L’Utente, per presentare la domanda deve:

  1. Accreditarsi al portale dedicato ISMEA, 
  2. Compilare e preconvalidare la domanda durante il periodo di preconvalida, 
  3. Convalidare la domanda durante il periodo di presentazione. In nessun caso, una domanda che non è stata precedentemente preconvalidata può essere poi presentata ad ISMEA nel corso del periodo di presentazione. La preconvalida e la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni devono essere effettuate presso il portale dedicato ISMEA all’indirizzo http://strumenti.ismea.it.

L’accreditamento, la compilazione e la preconvalida delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2024, data di apertura dello sportello telematico fino alle ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2024. 

Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell’ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere preconvalidata. 

Conseguentemente, il sistema restituisce all’Utente un codice univoco di preconvalida che dovrà essere utilizzato per effettuare la presentazione della domanda durante il periodo di presentazione.
La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni del Fondo Innovazione 2024. 

Non è possibile preconvalidare due domande riferite alla medesima PMI.

In nessun caso, la data e l’ora della preconvalida della domanda costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande da parte di ISMEA che terrà esclusivamente conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Il momento della preconvalida è quindi irrilevante ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

Una domanda preconvalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall’Utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il periodo di preconvalida.

Attenzione al fatto che la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2024, data di apertura dello sportello telematico. 

Per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni, l’Utente dovrà disporre del codice univoco di preconvalida, che sarà richiesto dal sistema al momento della presentazione della domanda stessa.

Ad oggi 23 dicembre ISMEA ha comunicato che le domande sono state circa 6500 e gli impreditori riceveranno a breve una pec di convalida delle domande.

Allegati:

Polizza catastrofale imprese: tutte le regole

3 Aprile 2025 in Speciali

Pubblicato in GU n 75 del 31 marzo il Decreto-legge n 39/2025  con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.

In particolare è stato previsto che:

  • per le PMI l'obbligo slitta al 1° gennaio 2026,
  • per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
  • rimane al 31 marzo l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.

Leggi anche:  Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata

Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.

Il diecreto sinteticamente disciplina:

  • a) le modalità  di  individuazione  degli  eventi  calamitosi  e catastrofali di  cui  all'articolo  1,  comma  101  della  legge  30 dicembre 2023, n. 213;
  • b) le modalità di determinazione  e  adeguamento  periodico  dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
  • c) i limiti alla capacità di assunzione  del  rischio da  parte delle imprese assicuratrici, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1,  comma  104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • e) le modalità  di  coordinamento  in  relazione  agli  atti  di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS. 

Attenzione al fatto che chi non dovesse adeguarsi all'obbligo assicurativo introdotto, non sarà soggetto a sanzioni dirette. 

Relativamente ai dubbi frequenti su questo adempimento il MIMIT in data 2 aprile ha pubblicato una serie di risposte.

Per una sintesi leggi qui i chiarimenti del Ministero: Polizza catastrofale imprese: quali sono i dubbi frequenti?

Polizza catastrofale imprese: gli eventi climatici rilevanti

Nel decreto viene previsto che ai fini dell'articolo 1, comma  101,  della  legge  30  dicembre 2023, n. 213, si intende per

  • a) alluvione, inondazione ed  esondazione:  fuoriuscita  d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche  ad  alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali  o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini,  anche  a  carattere  temporaneo,  da   reti   di   drenaggio artificiale, derivanti  da   eventi   atmosferici   naturali.   Sono considerate come singolo evento  le  prosecuzioni  di  tali  fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
  • b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta  terrestre dovuto a cause endogene, purché' i  beni assicurati  si  trovino  in un'area  individuata   tra   quelle   interessate   dal   sisma   nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti,  localizzati  dalla Rete  sismica  nazionale  dell'Istituto  nazionale  di  geofisica   e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.  Le  scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo  evento  che  ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite  a  uno  stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  • c) frana: movimento, scivolamento o distacco  rapido  di  roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto  l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni  d'acqua. Sono  considerate  come  singolo  evento  le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue  ore  dalla  prima manifestazione. 

Polizza catastrofale imprese: il calcolo dei premi assicurativi

Relativamente ai premi assicurativi si prevede che conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma  104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il  premio  è  determinato  in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Si tiene conto, altresì,  in  misura  proporzionale  alla conseguente  riduzione  del   rischio,  delle  misure    adottate dall'impresa, anche per il tramite  delle  organizzazioni  collettive cui aderisce, per prevenire i rischi  e  proteggere  i  beni  di  cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2)  e  3),  del  codice  civile,  da calamità  naturali  ed  eventi catastrofali.
I premi sono aggiornati periodicamente, anche in  considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione  dei valori economici e di conoscenza e modellazione del  rischio,  tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi  di  solvibilità dell'impresa di assicurazione.

Polizza rischi catastrofali imprese: il danno indennizzabile

Il decreto prevede che ai sensi dell'articolo 1, comma 104,  della  legge  30  dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30  milioni  di  euro  di  somma assicurata, avuto riguardo al  totale  complessivo  delle  ubicazioni assicurate,  le polizze  assicurative  possono  prevedere,   qualora convenuto  dalle  parti,  uno   scoperto, che rimane a   carico dell'assicurato,  non  superiore  al  15   per   cento del danno indennizzabile.
Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per  la  fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le  grandi imprese di cui all'articolo 1, comma  1, lettera  o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno  indennizzabile che  rimane  a  carico dell'assicurato è  rimessa  alla libera negoziazione delle parti.

Polizza rischi catastrofali imprese: massimali di indennizzo

Ai sensi dell'articolo 1, comma 105,  della  legge  30  dicembre 2023,   n.   213,   le   polizze   assicurative   possono   prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

  • a) per la fascia fino a 1 milione di  euro  di  somma  assicurata trova  applicazione  un  limite  di  indennizzo   pari   alla   somma assicurata;
  • b) per la fascia da 1 milione a  30  milioni  di  euro  di  somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo  non  inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

Fermo  l'obbligo  di  copertura  assicurativa,  per  la  fascia superiore a 30 milioni di euro di  somma  assicurata  ovvero per  le grandi imprese di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  o),  la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa  alla libera negoziazione delle parti.

Fermo quanto disposto  dai  commi  1  e  2,  per  i  terreni  la copertura e' prestata nella forma a primo rischio  assoluto, fino  a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in  misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Per le polizze di cui al comma 1, lettera  a),  i  contratti  di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il  tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in  relazione alle specifiche esigenze di copertura. 

Polizza catastrofali imprese: c’è sanzione per chi non la stipula?

Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.

In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.

In base all'art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. 

Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.

Relativamente invece alle compagnie abilitate ad operare nel ramo 8 danni, con in corso un’attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.

 

Incentivo “Donne e Impresa” per PMI nel Lazio

31 Marzo 2025 in Speciali

La Regione Lazio ha lanciato il bando “Donne e Impresa” con un fondo di 3 milioni di euro, mirato a sostenere lo sviluppo delle PMI femminili.

L’iniziativa si inserisce nell’obiettivo strategico di rafforzare la competitività e la crescita sostenibile delle imprese. 

Il bando prevede  contributi a fondo perduto per la creazione di nuove imprese femminili e per l’ampliamento o la modernizzazione di quelle esistenti, anche attraverso l’adozione di soluzioni digitali. 

Le domande possono essere presentate dal 15 aprile al 3 giugno 2025 sulla piattaforma GeCoWEB Plus. 

Vediamo meglio i requisiti per partecipare e la misura dei finanziamenti

Bando Donne e impresa Lazio: requisiti e finanziamento

L’incentivo è destinato alle imprese che rispettano i criteri di PMI femminili, ovvero attività individuali, cooperative o società con una significativa partecipazione femminile.

 L’agevolazione prevede un contributo massimo di 100.000 euro per impresa, coprendo tra il 30% e il 60% dei costi ammissibili. 

Le spese finanziabili includono investimenti materiali e immateriali, adeguamenti dei locali e servizi strategici. Inoltre, sono riconosciuti costi del personale e spese generali pari al 20% delle spese rendicontabili.

La selezione dei progetti avverrà secondo criteri oggettivi come la percentuale di contributo richiesta, l’anzianità dell’impresa, il numero di addetti e il possesso di certificazioni ambientali. 

L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione a seguito della rendicontazione delle spese. 

Bando “Donne e Impresa” -Tabella di riepilogo

 Tabella di riepilogo 

Requisiti Dettagli
Tipologia di imprese PMI femminili: lavoratrici autonome, imprese individuali con titolare donna, società cooperative e di persone con almeno il 60% di donne, società di capitale con almeno 2/3 di quote e organi di amministrazione femminili.
Localizzazione Sede operativa nel Lazio al momento della richiesta di erogazione a saldo.
Importo massimo finanziabile 100.000 euro per impresa.
Percentuale copertura costi Dal 30% al 60% dei costi ammissibili.
Spesa minima rendicontabile 30.000 euro.
Spese ammissibili Investimenti materiali e immateriali, soluzioni digitali, adeguamento locali (max 20%), servizi strategici (max 20%), costi del personale e spese generali (20% forfettario).
Durata progetto 12 mesi dalla data di approvazione.

Enasarco: FIRR in scadenza il 31 marzo

12 Marzo 2025 in Speciali

La Fondazione Enasarco  ricorda la scadenza  del 31 marzo per il  pagamento del Firr  Fondo indennità risoluzione rapporto  2024 per gli Agenti e Rappresentanti da parte delle ditte preponenti.

Ma attenzione  Il termine è  di fatto anticipato  di 5 giorni per le ditte che utilizzano l’addebito bancario Sepa, al fine di non sforare i tempi di trasferimento bancario e incorrere in possibili sanzioni.

Vediamo di seguito maggiori dettagli sul contributo al fondo e sulle modalità per effettuare l'adempimento.

FIRR cos’è – calcolo e versamento contributo

Tutte le aziende  aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi economici collettivi (AEC).che  hanno conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale  sono  tenute ad accantonare ogni anno  presso ENASARCO una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, FIRR.. 

L’importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:

  • importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;
  • tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario);
  • numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).

Con la prima iscrizione alla Fondazione ENASARCO  si ottiene il “numero di posizione” identificativo e, nella propria area riservata inEnasarco, è disponibile la distinta Firr che propone la somma delle provvigioni inserite nelle distinte del fondo previdenza/assistenza per ciascun agente mentre sono esclusi gli importi eventualmente indicati nelle distinte integrative 

Prima di procedere con la compilazione, è indispensabile che la ditta mandante verifichi, tramite la funzione “Gestione mandati online”, che tutti i mandati di agenzia siano aggiornati.

Nella distinta Firr non compaiono i mandati cessati nel corso dell’anno solare

Dopo aver cliccato su “Genera la distinta corrente”, la ditta mandante quindi dovrà semplicemente verificare la correttezza delle provvigioni proposte, tuttavia se alcuni importi non fossero corretti è possibile modificarli.

Il sistema, a questo punto, calcolerà in automatico il contributo dovuto.

Per il versamento, l’azienda mandante potrà scegliere tra:

  • Addebito su c/c bancario SEPA (che va sempre anticipato rispetto alla scadenza finale)
  • versamento tramite PAGOPA

Aliquote FIRR 2025

Le aliquote FIRR sono  ancora  stabilite nelle seguenti misure:

MONOMANDATARI PLURIMANDATARI
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno    4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno
 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l’anno 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l’anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300,01 euro l’anno.

ATTENZIONE : se il rapporto di agenzia  inizia nel corso dell’anno  gli scaglioni vanno proporzionalmente ridotti in proporzione ai mesi di durata 

Comunicazione cessazione e liquidazione FIRR

Nel caso di cessazione del rapporto il preponente deve comunicare a Enasarco entro 30 giorni dall'evento per ottenere la liquidazione delle somme accantonate presso il FIRR,sempre  utilizzando la funzione  “Gestione mandati” e indicato come data di cessazione tenendo conto del preavviso, l'ultimo giorno di collaborazione effettiva con l'agente. 

La liquidazione delle somme spettanti all’agente può avvenire mediante accredito su c/c bancario o postale o somma a disposizione presso Banca Nazionale del Lavoro (per importi fino a 1.000 euro), con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone (sas, snc).

Infine, occorre ricordare che se il rapporto di agenzia termina nel corso dell’anno solare, il contributo FIRR dell’ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente all’agente dal preponente al momento della cessazione.

FIRR online: disponibile l’applicazione

Si ricorda che dal 2021 è online la funzionalità per richiedere il Firr direttamente su AppEnasarco, per dispositivi mobili che permette agli iscritti di consultare l’area riservata e rimanere aggiornati sulle novità più rilevanti . 

La AppEnasarco è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play 

Lipe: come ravvedersi

3 Marzo 2025 in Speciali

Attenzione al fatto che la Riforma Fiscale con il DLgs. 87/2024 non ha previsto novità sulla comunicazione Lipe.

Pertanto, continua a rendersi applicabile il previgente regime sanzionatorio in caso di ritardi e omissioni, ma sono cambiate le regole del ravvedimento operoso.

Leggi anche: Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?

Comunicazione Lipe: chi riguarda

I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

Attenzione al fatto che l’obbligo di invio della Comunicazione Lipe non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Ai fini della Lipe il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Comunicazione Lipe: regole di invio

Per trasmettere la comunicazione trimestrale Iva, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga: 

  • I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione,
  • I dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento,
  • I dati dell’eventuale dichiarante.

L'agenzia delle entrate mette a disposizione un software specifico oppure si può ricorrere ad un software di mercato, purché il risultato sia conforme alle regole previste dalle specifiche tecniche (approvate con provvedimento del 21 marzo 2018). 

Il file con la comunicazione trimestrale Iva deve essere firmato digitalmente. 

Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi: 

  • un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta
  • il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile
  • la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Un file comunicazione trimestrale Iva, può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.

Le Entrate mettono anche a disposizione un software di controllo, disponbile, dall’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Lipe: come ravvedere il mancato invio

Come detto, la misura della sanzione per la Lipe non è stata modificata, ma ci sono alcune novità in merito al ravvedimento operoso.

Il Decreto sulle sanzioni n 87/2024 in vigore dal 1° settembre, rende applicabili novità in tema di ravvedimento anche alle Lipe.

Nel caso in cui, per regolarizzare l’omessa o errata comunicazione, ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, la riduzione delle sanzioni è attualmente pari a:

  • 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo alla violazione ossia 55,56 euro;
  • 1/8 del minimo, se la regolarizzazione è dal 91° giorno successivo alla violazione sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, ossia 62,50 euro;
  • 1/7 del minimo, se la regolarizzazione è successiva al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, ossia 71,43 euro;
  • 1/6 del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio non preceduto da PVC e senza domanda di adesione, ossia 83,33 euro;
  • 1/5 del minimo, dopo il PVC, senza comunicazione di adesione e prima dello schema di atto strumentale al contradditorio, ossia 100 euro;
  • 1/4 del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio, preceduto da PVC e senza domanda di adesione, ossia 125 euro.

Le regole per il ravvedimento operoso per le LIPE sono state dettate dall'Ade con la Risoluzione n 104/2017.

La regolarizzazione può essere effettuata:

  1. con il ravvedimento prima dell’invio del Modello di dichiarazione IVA annuale. In questo caso è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione Lipe;
  2. con la correzione direttamente in sede di predisposizione del Modello di dichiarazione IVA. In questo caso non è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione.

Allegati:

Imprese editoria ipovedenti: domande di contributi entro il 31 marzo

27 Febbraio 2025 in Speciali

Con Avviso del 26 febbraio il Dipartimento per l'Editoria informa del termine di scadenza al 31 marzo per i contributi per le imprese di editoria speciale.

In particolare il contributo è volto a sostenere:

  • imprese editrici, 
  • enti e associazioni,

che editano periodici per non vedenti e ipovedenti destinati a tali soggetti o ad enti ed istituzioni che operano per finalità a sostegno del settore.

Editoria ipovedenti e non vedenti: i beneficiari del contributo 2024

Possono accedere al contributo imprese, enti ed associazioni che editano periodici prodotti con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o supporti informatici, registrati presso il competente Tribunale e iscritti al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Per avere accesso ai contributi sono necessari:

  • anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
  • obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il finanziamento;
  • obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
  • periodicità della testata almeno quadrimestrale nell’anno di riferimento del contributo.

Contributo Editoria ipovedenti e non vedenti: le domande 2024

Le domande di contributo per l'editoria per gli ipovedenti e i non vedenti devono essere inviate, corredate dalla relativa documentazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo ed inviate, in regola con le disposizioni in materia di bollo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

Entro lo stesso termine del 31 marzo, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell’editore, un campione dei numeri della testata all’indirizzo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Ufficio per il sostegno all'editoria
Servizio per il sostegno diretto alla stampa
UFFICIO ACCETTAZIONE
Via dell’Impresa 90
00187 – Roma

Scarica qui il modello per le domande 2025.

Attenzione al fatto che, nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.

Per tutta l'altra modulistica e la normativa di riferimento accedi al sito del dipartimento per l'editoria.

Credito transizione 5.0: faq aggiornate al 21 febbraio

24 Febbraio 2025 in Speciali

Il MIMIT con un avviso pubblicato sulla pagina dedicata al Piano Transizione 5.0, informa degli aggiornamenti relativi al relativo credito di imposta.

In particolare, viene evidenziato che è disponibile per il download la versione aggiornata in data 21 febbraio 2025 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0 concernenti:

  • le caratteristiche generali del Piano, 
  • la procedura per l’accesso all’agevolazione,
  • i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232,
  • il calcolo del risparmio energetico, 
  • la determinazione dell’importo del credito d’imposta, 
  • gli impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
  • la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, 
  • i controlli e le verifiche.

In particolare, l’aggiornamento riguarda:

  • nuovo capitolo "Procedura semplificata (comma 9-bis dell'art. 38)" con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
  • FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
  • FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
  • FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
  • revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
  • FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Leggi anche: Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?

Vediamo alcune delle faq su questa agevolazione

Transizione 5.0: come si calcola il risparmio energetico del nuovo investimento?

Veniva domandato come si calcoli il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto d’investimento è localizzato all’interno di una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa.

Il GSE ha evidenziato che a tal proposito è utile ricordare che, come indicato nella FAQ n. 4.9, qualora il progetto di innovazione riguardi l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo. 

Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l’integrazione del processo produttivo con una nuova linea in funzione all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo

Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:

  • Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa;
  • il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una linea all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa.

Transizione 5.0: processo e struttura produttivi nelle imprese agricole

Veniva domandato quali siano le definizioni di “struttura produttiva” e “processo produttivo" nel settore agricolo.

Il GSE con FAQ del 2.11.2024 ha evedenziato che per le imprese operanti nel settore agricolo, è possibile definire: 

  • “processo produttivo”: la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la concimazione o la raccolta. Il singolo processo produttivo può essere eseguito da una macchina operatrice semovente specificamente progettata per quell’obiettivo (ad esempio la mietitrebbia per la raccolta del grano o la barra irroratrice semovente per i trattamenti) oppure da un’attrezzatura trainata, semi-portata o portata da una trattrice agricola (ad esempio la seminatrice trainata da una trattrice agricola).
  • “struttura produttiva”: il terreno agricolo, di appartenenza dell’impresa agricola che realizza il progetto di investimento – nonché gestito o lavorato dalla stessa secondo contratti di aƯitto o comodato d’uso – in cui sono svolti tutti i processi produttivi connessi a una specifica coltivazione o attività zootecnica.

Transizione 5.0: come soddisfare i requisiti per i moduli fotovoltaici

Veniva domandato, nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024, come sia possibile soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione.

La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181 da parte di ENEA, ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla misura Transizione 5.0: 

  • la conformità ad alcune specifiche norme tecniche;
  • la garanzia di esecuzione delle prestazioni minime così come previste rispettivamente per le tre sezioni a), b) e c) del Registro; 
  • a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, la dotazione di: 
    • un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei Paesi UE; 
    • di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.

Fermo restando l’obbligo di dotarsi, in ogni caso, dell’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (c.d. “Factory Inspection Attestation”) ai fini dell’identificazione territoriale dei moduli e, ove previsto, delle celle, le imprese che richiedono l’accesso al beneficio certificano il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli fotovoltaici ammessi, mediante la trasmissione di un’attestazione rilasciata dal produttore, ex art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19. 

Detta attestazione, da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione, dovrà, in ogni caso, assicurare il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 181/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024,e dovrà contenere, in particolare, una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni ISO.

Il GSE si riserva di poter effettuare accertamenti di merito circa la rispondenza dell’attestazione con i requisiti indicati dal legislatore.

Nelle more dell’adozione del Registro, il rispetto dei richiamati requisiti ISO potrà essere altresì provato dagli operatori attraverso il possesso di certificazioni di qualità aziendale equipollenti, rilasciate per le medesime finalità di cui alle menzionate certificazioni ISO.

Milleproroghe 2025: tutte le novità in vigore dal 25 febbraio

24 Febbraio 2025 in Speciali

La legge di conversione n 15/2025 del Dl n 202/2024 noto come Milleproroghe è in vigore dal 25 febbraio. 

Diverse le novità introdotte nell'iter presso Camera e Senato.

Tra tutte spicca la riammissione dei decaduti per la Rottamazione quater.

Dalla sua approvazione e pubblicazione in GU n 302 del 27 dicembre 2024 il Decreto Milleproroghe, DL n 202/2024 ha visto un susseguirsi di novità con emendamenti al testo originario.

Tra le altre novità emendative ve ne sono anche per i termini dei dichiarativi e in particolare, per il solo anno 2025:

  • sono prorogati dal 28 febbraio al 17 marzo i termini per l’approvazione e la messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche;
  • è prorogata dal 15 al 30 aprile la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
  • è prorogato dal 15 al 30 aprile il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – “ISA”84 e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024.

Relativamente alle polizze catastrofali per le imprese tanto discusse nei mesi passati del 2024, rimane confermata la data del 31 marzo per adeguarsi all'obbligo, tranne che per le imprese della pesca e acquacoltura e per le assemblee societarie a distanza utilizzabili ancora per tutto il 2025.

Altra norma che ha subito una ulteriore modifica è quella per lo slittamento del termine delle e-fatture per le prestazioni sanitarie inizialmente previsto al 31 marzo, ora ulteriormente esteso per tutto il 2025.

Inoltre sono introdotte novità per i crediti transizione 5.0 e ZLS rivolti agli investimenti delle imprese in beni strumentali e a particolari condizioni.

Vediamo il ripilogo di cosa contiene il Dl Milleproroghe convertito in legge n 15/2025

Milleproroghe: le proroghe per l’Economia. Proroga esenzione IVA del terzo settore

Si prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). 

Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU).

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all’Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15 per cento del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell’elenco Istat, dalle autorità indipendenti (Consob inclusa) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.

Inoltre, si proroga all’anno 2028 la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.a. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT.

Si proroga per tutto il 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

Sono prorogati al 31 dicembre 2025: gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività; i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa.

Si introduce una sospensione di 24 mesi del procedimento di revoca dell’autorizzazione per il confidi in conseguenza del venir meno del requisito di attività finanziaria di almeno 150 milioni di euro a condizione che il confidi comunichi alla Banca d’Italia l’avvio di un processo di integrazione finalizzato al rispetto di tale soglia, fornendo idonea documentazione.

Si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria sono autorizzati ad approvare i bilanci aziendali relativi agli anni precedenti il 2022.

Si proroga al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Milleproroghe: le proroghe per il Turismo

Si differisce al 31 marzo 2025 il termine per l’erogazione di risorse a favore dei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di specifici interventi realizzati dagli operatori turistico-ricettivi per il potenziamento dell’offerta turistica nazionale che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per specifici interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.

Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di taluni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

Si proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi.

Milleproroghe: le proroghe per lo Sport

Si proroga al 31 dicembre 2025 la disposizione che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

Si proroga al 31 dicembre 2027 la facoltà per l’Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell’aerea destinata alla «Città dello sport».

Milleproroghe: le proroghe per l’Agricoltura

Si mette a regime l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio xylella fastidiosa, che autorizzano il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere, previa comunicazione alla regione, all’estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Si precisa la prosecuzione puntuale di determinate misure di sostegno e attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina. 

Con una o più ordinanze di protezione civile da adottarsi entro il 31 gennaio 2025 e in deroga alle disposizioni vigenti sono regolati il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere da ricondurre in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

Milleproroghe: le proroghe per l’editoria e la pubblica amminsitrazione

Si prorogano alcune disposizioni introdotte dai provvedimenti adottati per l’emergenza Covid-19: per le annualità 2025 e 2026 l’abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite e l’applicazione della "clausola di salvaguardia"; per le annualità 2024 e 2025 il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo.

Vediamo infine tutte le altre proroghe:

  • Pubblica amministrazione Il decreto stabilisce una razionalizzazione e un efficientamento del sistema delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Mentre fino a oggi il problema dei tempi necessari per bandire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla p.a., era gestito tramite proroghe annuali, che sono venute a protrarsi fino a 11 anni, con il provvedimento si introduce una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Viene al riguardo stabilito un termine massimo di tre anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dalla p.a., senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà assunzionale assegnata e dei relativi stanziamenti. La nuova norma si applicherà a decorrere dal 2025 ed è previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure assunzionali a oggi non concluse. 
  • Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della p.a. Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si proroga di un anno il termine entro il quale le p.a. possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici e all’INPS l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle p.a. in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori). Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario. Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è "dolosamente voluta" dal soggetto.
  • Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuoco Si proroga al 30 giugno 2025 la decorrenza per l’applicazione della previsione che disciplina il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato e fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si proroga al 31 dicembre 2025 la validità di specifiche graduatorie relative a concorsi banditi per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si autorizza l’impiego fino al 30 aprile 2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell’azione di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.
  • Salute Si sopprime il termine vigente del 31 dicembre 2024 entro il quale gli organi liquidatori della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa dovrebbero concludere le loro attività. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine che consente l’esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di:
    • procedere al reclutamento di medici specializzandi, dal secondo anno, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili, anche in deroga alle normative vigenti;
    • conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate, qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore;
    • conferire incarichi a tempo determinato, con le medesime procedure semplificate, per la durata di sei mesi, anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, anche in assenza di un diploma di specializzazione. Si proroga al 30 aprile 2025 del termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC (Autorizzazione immissione in commercio) sulla base dei dati delle fatture elettroniche. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN. Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dell’efficacia delle disposizioni regolamentari in materia di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni e delle province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni sull’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie autorizzate, pubbliche o private e per i professionisti che ne facciano richiesta, nonché per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, nonché la stipula di accordi contrattuali. Si proroga al 31 dicembre 2025 l’applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di dolo e colpa grave (prevista nel periodo di emergenza COVID-19), in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale – omicidio colposo e lesioni personali colpose – commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per ottenere gli incentivi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. Si modificano, in modo da mandarle a regime senza ulteriori proroghe, le disposizioni che consentono ai medici iscritti al Corso di formazione in medicina generale di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali. Si prevede la possibilità di mantenere gli incarichi già assegnati al momento dell’iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale e si specifica che tra gli incarichi convenzionali assegnabili sono inclusi quelli provvisori e di sostituzione, anche ai fini del riconoscimento delle ore di formazione. Si portano a regime le disposizioni che permettono agli specializzandi in medicina generale e in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, consentendo di valorizzare l’attività svolta quale attività pratica ai fini della formazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 lo stanziamento per i piani regionali per il recupero delle liste d’attesa incrementandolo fino ad un massimo dello 0,7% del fondo sanitario.
  • Istruzione e merito Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per accedere al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico con il titolo di studio previsto dall’ordinamento previgente. Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito, nelle more dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici. Si prorogano i termini in materia di reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo. Si proroga all’anno scolastico 2025/2026 la misura relativa alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione.
  • Cultura Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Si proroga dal 2024 al 2025 il termine di durata della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l’ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
  • Infrastrutture e trasporti Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Vengono inoltre prorogati alla medesima data del 31 dicembre 2025 i termini relativi all’obbligo di notifica della proposta di alienazione all’assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione. Infine, vengono rinnovati fino al 31 dicembre 2025 i contratti scaduti, al fine di consentire l’esercizio del suddetto diritto di prelazione. Si estendono per ulteriori sei mesi, per un totale di 36 mesi, i termini di inizio e ultimazione dei lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali. Si prorogano dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 i termini relativi all’adeguamento ai criteri di sicurezza, rispettivamente, del materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie.
  • Affari esteri e cooperazione internazionale Si proroga per tutto il 2025 l’autorizzazione di spesa per l’invio di militari dell’Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all’estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell’Est Europa.
  • Difesa Si prorogano per tutto il 2025 i termini di applicazione del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, per il progressivo conseguimento dei volumi organici di Ufficiali e Marescialli. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità di depositare atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari attraverso invio da indirizzo di posta elettronica certificata.
  • Giustizia Si proroga la riduzione del termine del tirocinio previsto per i magistrati ordinari (da 18 a 12 mesi) anche ai magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Si proroga fino al 31 dicembre 2025, per il personale del Ministero della giustizia, l’esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria che limita l’esigenza del previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nei soli casi in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento. Si proroga al 31 dicembre 2025 l’operatività delle Sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria in corso presso le stesse. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale le intercettazioni verranno effettuate attraverso le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate. Si proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.
  • Ambiente e della sicurezza energetica Si differisce al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore dell’obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui. Si elimina il termine ordinatorio previsto per l’adozione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti.
  • Lavoro e politiche sociali Si proroga il periodo di transitorietà del cinque per mille dell’IRPEF, limitatamente alle ONLUS, per consentire a dette organizzazioni di essere interessate inter alia, anche per il 2025, dal riparto del beneficio del cinque per mille dell’IRPEF.
  • Imprese e Made in Italy Si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale
  • LEP Si assegna al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio l’attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 5 dicembre 2024.
  • Sistema di informazione per la sicurezza Si proroga fino al 30 giugno 2025 la possibilità di estendere le condotte scriminabili con garanzie funzionali a ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, utilizzare l’identità di copertura nei procedimenti penali per reati scriminati con garanzie funzionali e deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura. Si proroga, fino al 30 giugno 2025, la norma che disciplina la possibilità per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti e internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.

Registro Tracciabilità dei Rifiuti: dal 13 febbraio RENTRI in vigore

13 Febbraio 2025 in Speciali

Parte dal 13 febbraio la tracciabilità dei rifiuti con il Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) e debuttano i modelli allegati al DM n 59/2023.

Ricordiamo che, le regole per il RENTRI sono state dettate nell'Allegato al Decreto n. 143 del 06.11.2023 ed hanno definito: 

  • le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI),
  • le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI,
  • i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità 
  • le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

Ricordiamo inoltre che con il Decreto n 59 del 4 aprile 2023 pubblicato in GU n 121 del 31 maggio sono disciplinate le regole operative del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità (ai sensi dell'art.188 bis del DLgs n 151/2006).

Con il provvedimento oltre ad assicurare l’attività di controllo sui rifiuti, si intende mettere a disposizione di imprese e settore pubblico:

  • dati, servizi e informazioni,
  • per promuovere l’economia circolare,
  • e il recupero di materia. 

Il RENTRI è gestito dal MASE con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

Scarica qui le slide del RENTRI con tutte le regole.

RENTRI Registro nazionale Tracciabilità dei Rifiuti: che cos’è

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento disciplina il sistema di tracciabilita' dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Il regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di  tracciabilita', definendo:

  • a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152  del  2006 con  l'indicazione  altresi'   delle   modalita'   di   compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi,
  • b) le modalita' di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei  soggetti  obbligati  ovvero  di  coloro  che  intendano volontariamente aderirvi,
  • c) il funzionamento del  RENTRI,  ivi  incluse  le  modalita'  di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);
  • d) le modalità per la  condivisione dei  dati  del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al  fine del loro inserimento nel Catasto di  cui  all'articolo  189  del  decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le  modalita'  di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e  gli adempimenti trasmessi al  RENTRI,  garantendone,  ove  possibile,  la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • e) le modalita' di  interoperabilita'  per  l'acquisizione  della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo  alle  spedizioni di rifiuti;
  • f)  le  modalita' di svolgimento  delle funzioni di  supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali  ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n.  152 del 2006;
  • g) le modalita' di accesso ai dati del  RENTRI  da  parte  degli organi di controllo;
  • h) le modalita' per la verifica  e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui  all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  152  del 2006, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario.

Gli allegati I e  II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del  2006. 

L'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l'iscrizione al RENTRI ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge  n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  12  del 2019. Gli allegati I, II e III sono  parte  integrante  del  presente regolamento. 

Scarica qui le slide del RENTRI con tutte le regole.

RENTRI: le imprese che devono iscriversi

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI,  mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:

  • a) gli enti e  le  imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei rifiuti;
  • b)  i  produttori  di  rifiuti  pericolosi,  fatto  salvo  quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;
  • c) gli enti e le imprese che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti pericolosi a titolo  professionale  o  che  operano  in  qualita'  di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  • d) i Consorzi istituiti per  il  recupero  e  il  riciclaggio  di particolari tipologie di rifiuti
  • e) i soggetti di cui  all'articolo  189,  comma  3,  del  decreto legislativo  n.  152  del  2006,  con  riferimento  ai  rifiuti   non pericolosi.

A copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico  degli iscritti  di  un contributo annuale e  di  un  diritto di  segreteria,  ai   sensi dell'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135  del  2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  12  del  2019,  nella misura e con le modalita' indicate nell'allegato III.

Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unita'  locale, come  individuata  ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione.

Per gli  anni successivi al primo, il contributo annuale è versato  entro il  30 aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.

Ogni variazione all'iscrizione è soggetta  al  pagamento  del diritto di segreteria, secondo le modalita' di cui all'allegato II

Scarica qui le slide del RENTRI con tutte le regole.

RENTRI: modello di registro di carico e scarico rifiuti

E' approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190,  comma  2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I.

Nel registro cronologico di  carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
Il registro cronologico di carico e  scarico è tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:

  • a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile  mediante  il portale del RENTRI, compilato e vidimato da  parte  delle  camere  di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita' previste dalla normativa sui registri IVA;
  • b) a partire dalla data di iscrizione  al  RENTRI,  in  modalita' digitale, con vidimazione  digitale  mediante  l'assegnazione  di  un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle  camere  di commerciotramite apposita applicazione  utilizzabile  attraverso  il RENTRI; la compilazione  in  modalita'  digitale è effettuata  nel rispetto delle seguenti disposizioni:
    • 1) le registrazioni  sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione  dall'operatore, che ne deve assicurare  il corretto funzionamento e  costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilita' di riproduzione dei documenti  posti  in conservazione  e  l'estrazione  delle  informazioni  dagli  archivi informatici, relativamente alla serie di dati  trasmessi al  RENTRI, qualora cio' sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da  parte degli organi di controllo;
    • 2)  i  numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi  e  non  modificabili e garantiscono l'identificabilita' dell'utente;
    • 3) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata  con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata r l'identificativo temporale con data ed ora;
    • 4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

Il registro cronologico è tenuto in modalita' digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei  servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20. 

Scarica qui le slide del RENTRI con tutte le regole.

RENTRI: modello di registro di identificazione rifiuti

E' approvato il modello di  formulario di  identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell'allegato II.
Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformita' al modello riportato nell'allegato II ed e' integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
Ferma restando la responsabilita' del produttore o del detentore con  riferimento  alle  informazioni  di   propria   competenza,   il formulario puo' essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
Il formulario  di  identificazione  del  rifiuto  e'  vidimato digitalmente con le modalita' indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le  modalita'  di  cui  all'articolo  7, comma 2, se in formato digitale.
L'acquisizione da parte del produttore del formulario  compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo  188-bis,  comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Scarica qui le slide del RENTRI con tutte le regole.

Allegati:

Guide turistiche: nuovo regolamento e bando 2025

1 Febbraio 2025 in Speciali

La riforma della professioni di guida turistica  che prevede un elenco nazionale delle guide turistiche con esame unico di accesso  e  nuove specifiche  modalità di svolgimento della professione  è apparsa in GU a novembre 2023 (legge 190 2023)

E' stato pubblicato il 28 giugno il decreto del ministero del turismo (DECRETO 26 giugno 2024, n. 88 Regolamento recante disposizioni applicative per  l'attuazione  degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre  2023,  n.  190, recante:  «Disciplina  della   professione   di   guida   turistica» con ulteriori dettagli sull'istituzione dell'albo nazionale e sugli obblighi di aggiornamento)  entrato il vigore il 13 luglio 2024. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data  di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo (quindi entro dicembre 2025)  le guide  turistiche già abilitate possono continuare a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.  Successivamente si potra esercitare solo dopo aver superato  il nuovo esame di abilitazione ed essersi iscritti al nuovo elenco.

Il bando per l'esame di abilitazione   è stato pubblicato il 28 gennaio. Le domande di ammissione possono essere inviate dal 28 gennaio al 27 febbraio 2025  sul portale di Reclultamento della pubblica amministrazione INPA,cui si accede con SPID, CIE o CNS.

Vediamo nei paragrafi seguenti la nuova disciplina con le novità del DL PNRR 19 2024  e del Decreto ministeriale attuativo .

SCARICA QUI IL TESTO DEL BANDO 

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Professione guida turistica: l’esame di accesso regionale e il nuovo Regolamento

Per poter svolgere professione ad oggi era previsto il conseguimento di una abilitazione a livello regionale attraverso il superamento di un Esame di Stato , norma contenuta nel Decreto  del Ministero del Turismo  dell’11.12.2015. 

I requisiti per sostenere l'esame di accesso agli albi regionali delle guide turistiche  erano  i seguenti:

  • maggiore età 
  • possesso del diploma di laurea triennale oppure 
  • possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione Europea  la preveda.

ATTENZIONE La legge di conversione  del DL 19 2024 aggiunge che il divieto di avvalersi di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche e il conseguente obbligo di indicare il numero di iscrizione all’elenco della guida turistica che presta la propria attività professionale, si riferiscono ad  intermediari turistici e non a piattaforme digitali in quanto a tali realtà non possono essere imposti obblighi informativi non previsti dal diritto UE.

Regolamento  professione guida turistica dal 13 luglio 2024 

Le guide turistiche che 

  • avranno  superato l'esame di abilitazione (vedi sotto i dettagli), ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, o 
  • che fossero già abilitate alla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2023, possono richiedere l'iscrizione all'elenco nazionale.

L'elenco include dati come il numero di iscrizione, nome, cognome, codice fiscale, data di abilitazione, specializzazioni, lingue straniere conosciute e titoli di studio.

L'elenco nazionale è suddiviso in due sezioni:

  1. Guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale o già abilitate.
  2. Guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero

I candidati devono versare un contributo di 10 euro per la partecipazione all'esame di abilitazione e di 30 euro per il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, che include fotografia, numero di iscrizione e codice univoco di identificazione

In alternativa alla prova attitudinale, i candidati possono scegliere un tirocinio di adattamento sotto la supervisione di una guida turistica abilitata da almeno tre anni. Questo tirocinio può essere accompagnato da formazione complementare per garantire l'acquisizione delle conoscenze specifiche necessarie(dm-guida-tur).

L'elenco nazionale è realizzato e gestito attraverso una piattaforma informatica dal Ministero del Turismo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo www.turismo.gov.it

Disposizioni Transitorie

Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica, le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione o utilizzando il tesserino personale di riconoscimento già in loro possesso

Guida turistica: definizione, attività, assicurazione

La nuova legge   definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo o il riconoscimento della qualifica professionale 

Costituiscono  attività proprie della professione di guida turistica: l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto  del  valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano

Si specifica che la visita guidata, ha il fine di: 

  • a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici,  religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, e degli ulteriori elementi di identità locali;
  • b)  trasmettere la conoscenza, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e della  necessità di rispettarlo;
  • c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità. 

L’esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione , o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita  all’estero a  alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale.

Solo una attività su base temporanea e occasionale , per siti non culturali e aperture straordinarie  senza  pagamento o  iscrizione può svolgersi senza il possesso della qualifica .

Viene inoltre specificato che  nei luoghi della cultura aperti al pubblico,  anche appartenenti a soggetti privati, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

ATTENZIONE: Con le ultime modifiche è stato eliminato l’obbligo di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale – previsto dall’articolo 3,comma 4, L. n. 190/2023, così soppresso in quanto nelle interlocuzioni con la Commissione europea,  è emerso come  sproporzionato l’obbligo di copertura assicurativa personale in  assenza di rischi diretti e specifici per la salute dei destinatari  con effetto di  aumentare gli oneri amministrativi a carico dei  professionisti senza offrire però un concreto ed effettivo beneficio a  favore dei consumatori.

Elenco nazionale guide turistiche, aggiornamento e abilitazione cittadini stranieri

Come detto, la legge di riforma della professione di guida turistica  prevede l'istituzione di un elenco nazionale presso il Ministero del Turismo al quale avranno accesso, previa domanda,  coloro che 

  • hanno superato lo specifico esame di abilitazione  nazionale  (di cui si attende il bando al massimo  entro la fine del 2025)
  • hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, 
  • sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica   e iscritti agli albi regionali alla data di entrata in vigore della  legge, ovvero  alla data del 17 dicembre 2023

L’elenco nazionale sarà pubblico,    distinto in due   sezioni  e conterrà, oltre ai dati anagrafici e al numero di iscrizione,  i dati  relativi alle  specializzazioni e alle  ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, su una apposita piattaforma informatica per la quale sono stati stanziati i fondi necessari 

Gli iscritti potranno svolgere la  professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale e riceveranno  dal Ministero del turismo un tesserino  di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione. 

Nella conversione del DL 19 si prevede che  tale elenco dia conto anche della data di ultimo adempimento dell’obbligo di aggiornamento  da parte del professionista.

OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Il decreto del 26 giugno 2024 precisa che i corsi di aggiornamento  destinati alle guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale gestito dal Ministero del Turismo sono obbligatori  e devono comprendere almeno cinquanta ore di formazione ogni tre anni , con  contenuti sia  teorici che pratici, mirati ad approfondire le esperienze maturate e le conoscenze acquisite. I corsi possono essere tenuti da docenti ed esperti delle materie rilevanti e sono organizzati da enti autorizzati e in convenzione con le regioni o le province autonome.

In caso di impedimenti per malattia o altre cause di forza maggiore, la guida deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento

Le guide turistiche devono comunicare al Ministero del Turismo l'avvenuta partecipazione ai corsi, trasmettendo l'attestazione di frequenza attraverso la piattaforma informatica, al fine di aggiornare le informazioni contenute nell'elenco nazionale.

ABILITAZIONE CITTADINI STRANIERI 

I cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità   alla normativa di un altro Stato  potranno svolgere  loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale previa integrazione della formazione e  superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, costituita da  una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali 

ATTENZIONE:  L'espletamento della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale)  potrà essere effettuato solo  nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione del professionista richiedente debba essere  opportunamente integrata, con una misura  rimessa alla scelta del richiedente.

Il tirocinio di adattamento abbia una durata massima di ventiquattro mesi,(non piu  pari e non inferiore a ventiquattro mesi.)

Inoltre,  non sarà quindi più richiesta la qualifica professionale di guida turistica  a chi  ne abbia fatto richiesta sulla base di titoli conseguiti all’estero.

Con un prossimo decreto del Ministro del turismo, d’intesa con la Conferenza  stato-regioni e il  Ministro per gli affari europei,  saranno definite  le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale,  e  le modalità di svolgimento della prova attitudinale, 

L’esame di accesso all’elenco guide turistiche: requisiti, materie e prove

Il nuovo esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica,  avrà cadenza almeno annuale e sarà indetto dal  Ministero del turismo. 

Consisterà nello svolgimento di:

  1.  una prova scritta, 
  2. una prova orale e 
  3. una prova tecnico-pratica

 riguardanti le materie di storia  dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, oltre all’accertamento delle competenze linguistiche. 

Necessari i seguenti requisiti:

  • a) avere compiuto la maggiore età;
  • b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea,  in regola con le disposizioni  sull'immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
  • c) godere dei diritti civili e politici;
  • d) non aver subìto condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto;
  • e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere;
  • f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; Su questo punto interviene la modifica della nuova legge  d i conversione del DL 19 2024, per cui la partecipazione  è consentita anche a chi sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente
  • g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di una  lingua straniera al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: per i cittadini di un  altro Stato richiesta la conoscenza della lingua italiana  non inferiore al livello C1 e potrà comunque essere richiesto l’accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame.

Si introduce al contempo l’esonero dal suddetto accertamento in favore di coloro che abbiano  conseguito il proprio titolo di studio proprio nella lingua che sarebbe  oggetto di accertamento..

 Ulteriori materie  d'esame e modalità di svolgimento saranno definite con  decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge, d’intesa con la Conferenza permanente  Stato Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Guide turistiche: Obbligo di aggiornamento – Deontologia- Sanzioni

Prevista l'istituzione di una  specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica con l ’attribuzione del relativo codice ATECO.

Le guide turistiche avranno accesso gratuito agli istituti e luoghi di cultura  italiani statali e privati , e diritto ad un compenso equo per la loro prestazione 

Obbligo di aggiornamento 

Le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale potranno acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, anche in materia di  turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo, della durata minima di cinquanta ore.

Le guide avranno l’obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento continuo delle proprie competenze mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, 

Anche in questo caso il Ministero provvederà a dettagliare le specializzazioni e le modalità di svolgimento e relative  sanzioni ,  con decreti DA adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Obblighi di comportamento

 Nell’esercizio della propria attività, la guida turistica  dovrà 

  • esporre il modo visibile il tesserino di riconoscimento , da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale,e di ogni altro soggetto autorizzato;
  • fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

 È fatto divieto :

  • a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della legge 
  • ad agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario, anche telematico  avvalersi,  per attività di  guida turistica, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale

In caso di violazioni  agli obblighi sopracitati si applicano  le seguenti sanzioni:

  • da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale e 
  • da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura e  alle imprese.

 In caso di violazione degli obblighi  relativi all'esibizione del tesserino di riconoscimento  si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

Il controllo e l’applicazione delle sanzioni  sono demandate ai  Comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato con Ministero del Turismo.

Fondo Solimare: domande solo su Omnia IS dal 1 gennaio

23 Dicembre 2024 in Speciali

Con il decreto del Ministero del lavoro 8 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2023 sono state approvate  le modifiche del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE per l'adeguamento alla normativa vigente, .

In particolare si tratta del recepimento nella disciplina del Fondo di  sostanziali modifiche  riguardanti:

  • la platea dei  datori  di  lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo  
  • l'importo, la durata e  le  causali  di  accesso  alla  normativa  in  materia di assegno di integrazione salariale – AIS – di cui alla riforma  della Cassa integrazione contenuta nella legge  n. 234 del 2021
  • la disciplina  del  Comitato  amministratore,   che   garantisce la rappresentanza di tutte le parti sociali.

Il 22 gennaio INPS ha pubblicato le istruzioni operative. nella circolare 16 2024.

Il 25 settembre sono state fornite   con il messaggio  3158 anche le istruzioni sulle modalità di richiesta dell'assegno di solidarietà tramite la piattaforma OMNIA IS, a partire dal 30 settembre 2024.

L'istituto ha precisato con il messaggio 4386 del 20 dicembre che la  modalità precedente verrà dismessa a partire dal 1 gennaio 2025. 

Vediamo le principali novità e indicazioni per le domande  di AIS all'ultimo paragrafo. 

Fondo Solimare marittimi: scopo e prestazioni

La principale novità è l'estensione del campo di applicazione che non prevede più limitazioni legate al numero di lavoratori occupati nè di inquadramento. 

Il decreto prevede precisamente che: 

"il Fondo ha lo scopo  di  attuare interventi a tutela del reddito dei  lavoratori  marittimi  e  del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere  dal numero dei  dipendenti,  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione  dell'attivita' lavorativa in relazioni alle  causali  previste  dalla  normativa in materia  di  cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  e  straordinaria». 

Fondo Solimare le prestazioni di integrazione salariale

 Per gli assegno di integrazione salariale  si prevedono le seguenti modifiche 

  •  importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente come previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 148/2015 e  versamento della  contribuzione correlata (v. ultimo paragrafo)
  • durata almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale  differenziate in base alla causale invocata:
  • per causali ordinarie, pari alle durate previste dall' articolo 12 del Dlgs 148/2015 ( fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
  • causali straordinarie,  e  contratto di solidarietà,  durata massima di  ventiquattro mesi in un quinquennio mobile, salvo alcune eccezioni.

La circolare INPS riepiloga con la seguente tabella:

ART. 11 Causali ordinarie

ART. 12 Durata garantita dal Fondo

Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

fino a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane

Situazioni temporanee di mercato

ART. 21 Causali straordinarie

ART. 22 Durata garantita dal Fondo

Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione

12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile

Crisi aziendale

12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione

Contratto di solidarietà

12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 la durata dei trattamenti per la causale contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente

L'istituto specifica inoltre che:

  • a seguito dell’ampliamento della platea dei datori di lavoro ricompresi nel Fondo, per quanto concerne il computo della durata della prestazione nell’arco temporale del biennio e del quinquennio mobile, dovranno considerarsi anche i periodi già autorizzati dal FIS 
  •  i periodi richiesti e autorizzati per le causali ordinarie e per le causali straordinarie saranno computati rispettivamente nell’arco temporale del biennio mobile e del quinquennio mobile , considerando  tutte le prestazioni autorizzate nel periodo di riferimento, compresi gli interventi  per eventi oggettivamente non evitabili, a eccezione delle prestazioni di assegno ordinario autorizzato con causali COVID-19,e dell' assegno di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’articolo 44, comma 11–sexies, del decreto legislativo n. 148/2015, introdotto dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Fondo Solimare: regime transitorio per le aziende di nuova iscrizione ecomitato amministratore

Con riguardo al limite di accesso alla prestazione di integrazione salariale il decreto prevede che «In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al  Fondo  con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il limite  e' modificato come segue: 

  • nessun limite per  le  prestazioni  erogate  nel 2023; 
  • dieci volte nell'anno  2024;  
  • otto  volte  nell'anno  2025;
  • sette volte nell'anno 2026; 
  • sei volte nell'anno 2027 e 
  • cinque  volte  nell'anno 2028.». 

Modificata anche la composizione del   comitato  amministratore   che sarà composto  da  quattordici  esperti  di  cui  

  • sette  designati   unitariamente dalle Segreterie  nazionali  delle  organizzazioni   sindacali   Filt-CIGL, Fit-CISL  e  Uiltrasporti  e 
  •  sette  designati   dalle   Associazioni  datoriali    Confitarma,     Assarmatori,     Assorimorchiatori     e Federimorchiatori.

Fondo Solimare importo integrazione salariale 2023

Per quanto concerne la misura della prestazione di integrazione salariale, la circolare richiama  quanto illustrato nella circolare n. 18/2022, per cui per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione/riduzione decorrenti dal 1° gennaio 2022, viene eliminato il massimale inferiore, applicando esclusivamente il massimale superiore.

Si ricorda che la misura della prestazione è pari a quanto garantito dal trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate.

 Per l’anno 2024 l’importo è pari a  1.392,89 euro lordi (1.311,56 netti)

A seguito  delle modifiche non è più applicabile all’importo lordo della prestazione la riduzione del 5,84%, prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Assegno integrazione Fondo Solimare: nuova domanda su Omnia IS

Nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) affidati all’INPS, prosegue il rilascio dei servizi legati alla nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”, sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell’Istituto.

L'istituto informa che a decorrere dal 30 settembre 2024 sarà rilasciato sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo – SOLIMARE.

Si ricorda che la piattaforma consente agli utenti  di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di prestazione richiedibile in base all’inquadramento della posizione contributiva risultante dalle banche dati dell’Istituto. La prestazione richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario.

La domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo – SOLIMARE può essere presentata sia per le causali ordinarie che per le causali straordinarie, ai sensi della normativa vigente.

Modalità di accesso 

La domanda di assegno di integrazione salariale per il Fondo di solidarietà per il settore marittimo – SOLIMARE può essere presentata, dal 30 settembre 2024, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nel campo “Ricerca” presente nella home page, l“Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 nel menù deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e poi  “OMNIA Integrazioni Salariali”.

Fino al 31 dicembre è ancora possibile utilizzare  l’applicativo “CIFWEB” che poi verrà dismesso

A partire dal 1° gennaio 2025, le domande di  dovranno  essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”.