Canone speciale RAI 2026: tariffe per alberghi, residence, studi, mense

5 Febbraio 2026 in Speciali

Pubblicato nella GU n 29 del 5 febbraio il Decreto 23 dicembre 2025  con Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno  2026.

Nel dettaglio, per  l'anno  2026  i  canoni  di  abbonamento  speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto  ministeriale  29  dicembre  2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015.
Le disposizioni contenute nel decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2026

Ricordiamo che dal 2024 è possibile pagare il canone speciale utilizzando il VIRTUAL Iban personalizzato, ovvero un Iban che è associato ad ogni singolo cliente, così da facilitare la rendicontazione contabile. La RAI precisa che nel preavviso di rinnovo è stato indicato, per ogni cliente, l’Iban personalizzato.

L' iban generico: IT75O0760101000000000002105 risulta comunque ancora attivo.

Il pagamento potrà quindi essere effettuato utilizzando il virtual Iban ma, qualora fosse stato usato il precedente iban generico, il versamento è comunque valido.

Vediamo gli importi da pagare per il canone speciale.

Canone speciale RAI 2026: chi deve pagarlo

Devono pagare il canone speciale RAI coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. 

Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse, ad esempio è il caso delle catene alberghiere.
Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate. 

Canone speciale RAI 2026: gli importi per le strutture ricettive

Come specificato sul sito RAI il Canone Speciale per alberghi e strutture ricettive è dovuto per l'anno 2025 nelle misure di seguito indicate:

A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 6.789,40
Euro 3.463,98 
Euro 1.801,28

B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 2.036,83
Euro 1.039,20
Euro 540,38

            

C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 1.018,40
Euro 519,58
Euro 270,18

             

D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 407,35  
Euro 207,82 
Euro 108,07

            

E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 203,70  
Euro 103,93
Euro 54,03

(*) sono: Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)

Canone speciale RAI 2026: come pagare

La RAI, sulla pagina dedicata al canone speciale, evidenzia che è possibile effettuare il pagamento del Canone Radiotelevisivo Speciale con carte di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico di Rai.

Il servizio è fornito da INTESA SAN PAOLO S.p.A. La procedura da seguire prevede di contattare il Call Center Rai, al numero verde 800.938.362 (per tutti i paesi al di fuori dell'Italia la numerazione è 0039 06-87408198).

Occorrerà fornire i dati relativi all’intestazione del nuovo abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un LINK (valido 15 gg).

Cliccando sul link e seguendo le istruzioni, si potrà procedere al pagamento con carta di credito direttamente sulla piattaforma della banca e senza necessità di fornire all’operatore telefonico i dati delle carte di credito.

Il servizio è attivo per le seguenti tipologie di carte:

Visa credito consumer, Visa debito consumer, Visa credito commercial, Visa debito commercial, MasterCard credito consumer, MasterCard debito consumer, MasterCard credito commercial, MasterCard debito commercial, Maestro debito consumer, Maestro debito commercial.

Al termine delle operazioni, con pagamento andato a buon fine, il sistema invierà una ricevuta di pagamento via mail

Canone speciale RAI 2026: esonero da fatturazione elettronica

Viene infine specificato che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la normativa sulla fatturazione elettronica non trova applicazione in materia di canone speciale.

Pertanto la Rai continuerà a riscuotere il canone speciale con le modalità sinora adottate.

Canone speciale RAI 2026: le sanzioni per chi non paga

I titolari di canone speciale non in regola con i pagamenti sono tenuti a pagare il relativo canone maggiorato degli interessi al tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria (ai sensi dell'art 1284 c.c.) 

Il versamento deve essere effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI o con le altre modalità di pagamento indicate.

Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45 (ai sensi dell'art 19, comma 3, D.Lgs.18 dicembre 1997, n.473)

Allegati:

Bonus mobili 2025-2026: regole in vigore e novità

26 Dicembre 2025 in Speciali

La Legge di Bilancio 2026 proroga del bonus mobili anche per il 2026. Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2025 aveva esteso al 2025 il bonus.

Si stabilisce che la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici in caso di interventi di ristrutturazione si applica anche per le spese sostenute nel 2026 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2025. 

Vediamo tutte le regole e quesiti a domande frequenti come pubblicati dall'ADE nella propria guida.

Bonus mobili 2025-2026: i beneficiari

Può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31 dicembre 2025 mobili ed elettrodomestici nuovi di classe non inferiore:

  • alla classe A per i forni, 
  • alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, 
  • alla classe F per i frigoriferi e i congelatori

e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni. 

Pertanto i lavori devono essere iniziati nel 2024 e i beni mobili possono essere acquistati dal 1° gennaio 2024 e per tutto il 2025, vista la proroga inserita in legge di bilancio.

A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili:

  • letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione 
  • che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).

La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Relativamente al 2026 la Legge di Bilancio proroga il c.d. bonus mobili anche per l'anno entrante. Si evidenzia che per beneficiare del “bonus mobili” per le spese sostenute nel 2026, in particolare, gli interventi di recupero edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2025

Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato all’unità immobiliare acquistata da un’impresa di costruzione o ristrutturazione con le caratteristiche per beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR, la data di “inizio lavori” è la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

Si attendono comunque eventuali ulteriori istruzioni ade, successive alla entrata in vigore della proroga.

Bonus mobili 2025-2026: vantaggi

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. 

L'agevolazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 8.000 euro per l’anno 2023
  • 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025, 2026 (Con proroga dalla Legge di Bilancio 2026 in fase di definitiva approvazione).

Per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a 16.000 euro, mentre per l’anno 2022 era pari a 10.000 euro.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. 

La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000).

Bonus mobili 2025-2026: adempimenti

Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.

Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. 

Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

I documenti da conservare sono:

  • l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
  • le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.

Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.

Bonus mobili 2025-2026: risposte ADE a domande frequenti

In data 10 gennaio l'Agenzia ha aggiornato la propria guida dedicata alla agevolazione, nella quale oltre al riepilogo delle norme per la spettanza di questo bonus, sono indicati anche dei quesiti frequenti, dei quali alcuni vengono qui riportati:

  1. Posso usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell’edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%? No, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
  2. Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all’estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito? Si, se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.
  3. Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili? Si, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria”. È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
  4. Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile? No, la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte.
  5. Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l’applicazione della ritenuta? Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016).
  6. Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili? No, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all’abitazione principale.
  7. Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente, può quest’ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili? Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
  8. È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici? La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2025. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni. Tuttavia, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.
  9. Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è possibile considerare per l’anno 2024 come limite di spesa massima l’importo di 10.000 euro (5.000 per appartamento)? Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
  10. Può richiedere il bonus mobili il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione relativi all’intervento di recupero del patrimonio edilizio? Sì, può usufruire dell’agevolazione anche il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi realizzati o anche solo una parte delle spese dei lavori o solo il compenso del professionista.

Finanza agevolata e reshoring

4 Dicembre 2025 in Speciali

Il tema del reshoring – ovvero il ritorno in patria di attività produttive precedentemente delocalizzate – è tornato con forza al centro dell’agenda economica europea a seguito della pandemia e delle recenti crisi geopolitiche.

Il blocco delle filiere internazionali, l’aumento dei costi logistici, la vulnerabilità in settori strategici (microchip, farmaceutica, energia) e la volontà di rafforzare l’autonomia industriale dell’Unione Europea hanno spinto governi ad adottare politiche di incentivazione al rientro con l’immediato effetto di indurre le aziende a ripensare le proprie scelte di localizzazione, valutando il rientro produttivo, bilanciando costi e benefici.

In questo scenario, la finanza agevolata rappresenta una leva chiave per attrarre investimenti manifatturieri e tecnologici verso l’Italia. Negli ultimi anni sono stati introdotti o potenziati strumenti per sostenere concretamente il rientro produttivo. 

L’obiettivo non è solo “riportare a casa” gli impianti, ma generare valore aggiunto in termini di occupazione, know-how, innovazione e sostenibilità.

Il quadro normativo: dai Contratti di Sviluppo ai bandi regionali

Tra le misure più importanti oggi disponibili per favorire il reshoring vi sono:

  • Contratti di Sviluppo (Invitalia) – Il principale incentivo nazionale per investimenti produttivi di grande dimensione. Finanzia programmi d’impresa strategici e innovativi (tipicamente oltre 20 milioni di euro, soglia ridotta a 7,5 milioni per il settore agroindustriale) attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Di recente sono stati introdotti criteri premianti per progetti che riportano in Italia linee produttive considerate strategiche (reshoring).
  • Accordi per l’Innovazione – Incentivi dedicati a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza nazionale, spesso in partenariato con centri di ricerca. Si rivolgono a imprese con iniziative di R&S di ampia portata (durata fino a 36 mesi e spese ammissibili almeno 5 milioni di euro) finalizzate a realizzare nuovi prodotti, processi o servizi innovativi. Le agevolazioni combinano contributi diretti alla spesa (fino al 50% dei costi ammissibili per la parte di ricerca) ed eventualmente finanziamenti agevolati. La procedura negoziale tra Ministero, azienda ed enti locali co-finanziatori permette di adattare il sostegno alle esigenze specifiche, favorendo anche reshoring tecnologici (es. rientro di centri R&S specializzati).
  • Incentivo fiscale per il reshoring – Introdotto di recente, prevede un’agevolazione tributaria per le imprese che riportano in Italia attività economiche da Paesi extra-UE. I redditi generati dalle attività d’impresa rimpatriate non concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES (o IRPEF) e IRAP per il 50% nel periodo d’imposta del trasferimento e nei cinque successivi (estesi a dieci periodi per le grandi imprese). Questa detassazione del 50% per sei anni rappresenta un forte incentivo fiscale al rimpatrio produttivo, purché l’attività non fosse già esercitata in Italia nei due anni precedenti e rimanga nel territorio nazionale per almeno dieci anni.
  • Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate (ZES/ZLS) – Aree geografiche delimitate (in prevalenza nel Mezzogiorno e in alcune zone portuali) dove le imprese insediate godono di vantaggi peculiari. In particolare, sono previsti crediti d’imposta sugli investimenti fino a 100 milioni di euro e significative semplificazioni amministrative per l’avvio e la gestione delle attività. Questi benefici mirano ad attrarre nuovi insediamenti produttivi (anche dall’estero) nelle aree meno sviluppate e a favorire il rientro di aziende italiane.
  • Bandi regionali (fondi FESR) – Molte Regioni, nei Programmi 2021–2027 cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, hanno attivato bandi per sostenere il rientro di produzioni delocalizzate. Ad esempio, la Regione Veneto incentiva espressamente il ritorno di attività manifatturiere precedentemente delocalizzate, offrendo contributi a fondo perduto alle imprese che investono sul territorio. In generale, i bandi regionali mirano a rendere più conveniente investire in nuovi impianti in Italia piuttosto che mantenere le attività all’estero, con intensità di aiuto variabili in base alla zona e alla dimensione aziendale.

A chi si rivolge il reshoring incentivato

Dal punto di vista operativo, noto che gli incentivi al reshoring risultano particolarmente efficaci per imprese che:

  • hanno delocalizzato parte della produzione (soprattutto verso Paesi extra-UE) in passato e stanno valutando di rientrare;
  • puntano a riportare in Italia funzioni ad alto valore aggiunto – ad esempio linee produttive tecnologicamente avanzate, centri di R&S, produzioni strategiche;
  • hanno maturato esperienza internazionale, ma vogliono ridurre la dipendenza da filiere estere complesse riportando in house segmenti critici della supply chain per migliorarne controllo e resilienza;
  • presentano progetti coerenti con la transizione ecologica e digitale, ossia investimenti che introducono tecnologie “verdi” e digitali in linea con il Green Deal europeo e i programmi industriali nazionali.

In generale, sono premiati i progetti di rientro che comportano investimenti in nuove tecnologie, creazione di posti di lavoro qualificati, valorizzazione del know-how nazionale e miglioramenti nella sostenibilità ambientale (es. processi a basse emissioni, economia circolare, impianti intelligenti). 

Più il piano di reshoring punta su innovazione e qualità, maggiori saranno le chance di ottenere supporto pubblico.

Il business plan per la rilocalizzazione

Uno snodo cruciale è la preparazione di un solido business plan a supporto della domanda di agevolazione.

Il piano di rilocalizzazione deve evidenziare con chiarezza:

  • la convenienza economico-industriale del rientro (sostenibilità produttiva in Italia rispetto all’estero);
  • il vantaggio competitivo apportato dal ritorno (miglioramenti in qualità, innovazione, servizio, flessibilità, ecc.);
  • l’impatto occupazionale e territoriale (posti di lavoro creati e ricadute sull’indotto locale);
  • la sostenibilità finanziaria e ambientale del nuovo assetto produttivo nel medio-lungo periodo;
  • l’allineamento con le politiche pubbliche di settore (es. obiettivi del Green Deal, Transizione 4.0, autonomia strategica europea).

È fondamentale allegare alla richiesta tutta la documentazione di supporto: prove della precedente delocalizzazione (dati produttivi esteri, localizzazioni, comunicazioni ufficiali) e analisi che quantifichino gli impatti attesi del rientro.

Inoltre è consigliabile prevedere fin da subito un sistema di monitoraggio e rendicontazione dei costi e dei risultati, così da dimostrare puntualmente l’uso corretto dei fondi e facilitare l’erogazione dei contributi.

Le criticità da affrontare

Nonostante i nuovi incentivi, il reshoring presenta ancora diverse criticità pratiche da considerare:

  • costi del lavoro e fiscali elevati – Il costo di lavoro e tasse in Italia rimane superiore a quello di molti paesi esteri e gli incentivi finanziari possono solo in parte compensare questo divario nei margini;
  • infrastrutture e logistica – In alcune aree del Paese le carenze infrastrutturali (trasporti, energia, digitale) possono frenare il reinsediamento produttivo, soprattutto per aziende abituate a contesti più efficienti;
  • burocrazia e tempi autorizzativi – Iter autorizzativi complessi e lenti (permessi ambientali, urbanistici, di sicurezza) possono ritardare l’avvio di nuovi impianti, incidendo sui costi e sull’efficacia degli incentivi;
  • reperimento di competenze – La delocalizzazione prolungata ha ridotto la presenza di maestranze specializzate in alcuni territori. Un’azienda che rientra deve spesso investire in formazione o ricerca di personale qualificato, integrando questo aspetto nel piano industriale.

Su questi fronti la finanza agevolata riesce a migliorare la sostenibilità del progetto, mitigando i problemi strutturali sopra citati. Per un reshoring di successo, gli incentivi vanno affiancati da interventi su formazione, infrastrutture e semplificazioni, in un approccio coordinato tra istituzioni centrali e locali che crei un ecosistema davvero favorevole al rientro.

Conclusioni

Il reshoring, se ben guidato, rappresenta un’enorme opportunità per rigenerare il tessuto manifatturiero italiano, innovare le filiere produttive e aumentare la resilienza industriale del Paese.

Le misure di finanza agevolata disponibili devono essere interpretate come strumenti abilitanti, da utilizzare in sinergia con le politiche per la formazione, le infrastrutture e l’innovazione. Non basta ottenere un contributo: bisogna trasformarlo in innovazione reale, valore duraturo e nuova occupazione qualificata. Lungo questo percorso, competenze, sostenibilità e tecnologia devono procedere di pari passo affinché il rientro produca benefici concreti e duraturi.

Le imprese che sapranno coniugare visione strategica, attenzione alla sostenibilità e rigorosa gestione finanziaria saranno le protagoniste di una nuova stagione di rinascita industriale in Italia.

Il successo del reshoring passa proprio da questo approccio integrato e metodico: solo così gli incentivi pubblici potranno diventare il volano di una crescita competitiva e sostenibile, proiettando il Made in Italy verso il futuro.

Fondo Metasalute Metalmeccanici: adesione familiari entro il 10 dicembre

3 Dicembre 2025 in Speciali

Il Fondo Metasalute comunica a tutti gli Iscritti,  dipendenti delle aziende aderenti al CCNL Metalmeccanici industria e installazione impianti , che

  • dal 10 novembre 
  • al 10 dicembre 2025 è  disponibile in Area Riservata la procedura per l’iscrizione a pagamento dei familiari non a carico per l’anno 2026. 

Possono procedere  sia i lavoratori “in copertura” che  “in attesa di copertura”. 

Per avviare la procedura di iscrizione, occorre accedere al menu “Familiari – Gestione familiari” oppure utilizzare il tasto di accesso rapido “Gestione familiari” e cliccare sul pulsante “Attiva copertura a pagamento”. Al termine della procedura verrà generato un bollettino MAV, che dovrà essere scaricato dalla sezione “Pagamenti – MAV” e pagato entro il 10 dicembre 2025. La contribuzione da versare è la seguente:

 Piani Sanitari 2026 familiari non a carico 

  • Piano Base 361 € 
  • Piano MS1 513 €
  •  Piano MS2 783 € 
  • Piano MS3 1.088 € 
  • Piano MS4  2.555 €

Prima di effettuare la scelta  si consiglia la consultazione delle relative schede  sintetiche e del documento Nuovo Piano Sanitario 2024 2026 – Confronto breve, disponibili sul sito del  Fondo . QUI il testo del Manuale operativo

In azienda possono essere attivati – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre piani sanitari l’anno. 

La contribuzione va  versata dall’Azienda secondo i termini e le modalità  previste dall‘art. 10 del Regolamento vigente QUI IL TESTO(ottobre 2024). 

Fondo Metasalute: quali sono i familiari compresi

 Si ricorda che dal 1 ottobre 2017 è prevista una contribuzione minima annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156€ (suddivisi in 12 quote mensili da 13 € cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.

Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:

  •  i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al  compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
  •  il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non  legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che  tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non  superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni.

I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano  “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti  reddituali di cui al periodo precedente.

Iscrizione e trasferimenti lavoratori Fondo Metasalute

Si ricorda che l’adesione al Fondo MètaSalute  di assistenza sanitaria integrativa  è assicurata gratuitamente dal 1° ottobre 2017 dalle aziende che applicano ai propri lavoratori il CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti  del comparto Industria.

 A decorrere dal 1° aprile 2018 anche  le aziende che applicano il CCNL del settore  orafo, argentiero e della gioielleria sono  tenute ad aderire al Fondo MètaSalute.

Sono iscritti  tutti i lavoratori dipendenti, non in prova,  a cui vengano  applicate le seguenti forme contrattuali:

  •  con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time,
  •  con contratto di apprendistato;
  •  con contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;

 i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficiano della NASPI.

I dipendenti che non vogliono aderire al Fondo devono  comunicarlo alla propria azienda  tramite apposita rinuncia scritta.

I lavoratori iscritti possono estendere GRATUITAMENTE la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.

E’ possibile estendere la copertura sanitaria ai familiari NON fiscalmente a carico attraverso una adesione a pagamento.

L’iscrizione dei NUOVI lavoratori avviene esclusivamente on-line mediante trasmissione da parte dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori che dovranno essere iscritti.

Sul sito www.fondometasalute.it è   disponibile una Area Riservata appositamente dedicata alle aziende all’interno della quale – dopo essersi registrate – potranno inserire l’ultimo UNIEMENS disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche fornite dal Fondo. Tale modalità è stata scelta per rendere più veloce ed agevole l’acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti. I dati anagrafici dei lavoratori estratti dai flussi UNIEMENS saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL.

Dopo aver depositato i dati le aziende dovranno aggiornare mensilmente le anagrafiche trasmesse al Fondo eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo i neo-assunti. Le aziende dovranno, inoltre, eliminare dall’elenco i dipendenti che avranno comunicato la volontà di non aderire al Fondo. L’iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite consulenti.

TRASFERIMENTI LAVORATORI INFRAGRUPPO 

Si ricorda inoltre che nel caso di trasferimenti di lavoratori tra Aziende appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale, per garantire la continuità di copertura sanitaria dei lavoratori, occorre richiedere al Fondo il trasferimento delle anagrafiche dei lavoratori dall’Azienda di origine a quella di destinazione

Le istruzioni ai datori per il versamento al fondo Metasalute

 L’INPS, con la Circolare 2 del 10.1.2024  ha ricordato  che i piani sanitari integrativi validi dal 01 gennaio 2024 passano da 6 a 4 ed hanno una diversa identificazione e una differente contribuzione.

Le codifiche da inserire nell’Uniemens per identificare i piani sanitari per ciascun lavoratore a partire dalla  competenza di gennaio 2024 (scadenza febbraio 2024) sono di seguito riportate, e si dovranno ancora  utilizzare alcuni dei vecchi codici Uniemens per Mètasalute (Circolare INPS n.189/2017) che però saranno  rapportati ai nuovi piani sanitari integrativi:

  • “MET1” per il piano Base;
  • “META” per il piano integrativo MS1;
  • “METB” per il piano integrativo MS2;
  • “METC” per il piano integrativo MS3;
  • “METD” per il piano integrativo MS4.

A partire dalla competenza di gennaio 2024, i codici Uniemens METE e METF non dovranno essere più  utilizzati poiché non corrispondenti a nessun piano integrativo attivo.

Le attuali modalità di pagamento che prevedono che il versamento della contribuzione mensile dovuta per  ciascun lavoratore iscritto al Fondo venga effettuata dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a  quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, Codice MET1, restano invariate.

RICORDA quindi che tutte le Aziende sono tenute a compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici  indicati coerentemente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari e che il flusso  Uniemens dovrà essere congruente con il versamento effettuato tramite F24, come indicato nel  Regolamento del Fondo (art. 3.2), pena l’impossibilità di acquisire correttamente i pagamenti e di garantire le coperture sanitarie ai lavoratori.

Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center amministrativo del Fondo:

  • al  numero 800-189671 (dalle 9 alle 18) o 
  • aprendo una segnalazione con categoria “Contribuzione” nella sezione “Contatta il Fondo” disponibile nell’Area Riservata.

Regolamento e piani sanitari Mètasalute 2025 per i lavoratori iscritti

I lavoratori vengono informati e iscritti al Fondo dai datori di lavoro automaticamente con il contratto di assunzione  che fa riferimento ai CCNL citati sopra.

Dal  10 ottobre  2024 è in vigore il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Per il triennio 2024-2026 il Fondo Metasalute prevede i seguenti Piani Sanitari e relativi costi:

– Piano BASE con contribuzione mensile pari a euro 13,00 su base annua;

– Piano MS1 con contribuzione mensile pari a euro 16,67 su base annua;

– Piano MS2 con contribuzione mensile pari a euro 23,34 su base annua;

– Piano MS3 con contribuzione mensile pari a euro 34,00 su base annua;

– Piano MS4 con contribuzione mensile pari a euro 75,00 su base annua.

Le prestazioni sanitarie sono garantite attraverso due regimi di erogazione:

  1.  assistenza sanitaria diretta: gli Assistiti  possono accedere  alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate con il  Fondo MètaSalute da Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata  che paga direttamente  per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti  a suo carico;
  2. assistenza sanitaria rimborsuale: è  possibile per gli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture  sanitarie liberamente scelte dai medesimi nei limiti prestabiliti dal  proprio Piano Sanitario.

Non sono ammesse prestazioni eseguite presso le case di convalescenza e di soggiorno, case di cura dietologiche ed estetiche o  per  lungodegenze (RSA),  palestre, club ginnico-sportivi,  studi estetici, centri benessere anche se con annesso centro medico.
Nel caso in cui l’Assistito decida di utilizzare strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o strutture private accreditate dal S.S.N con spese a carico del S.S.N., verrà corrisposta un’indennità sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento (si intende escluso il pernottamento in pronto soccorso), nei termini previsti dal solo Piano Sanitario.
In ogni caso, tutte le informazioni relative al Piano Sanitario sono disponibili e costantemente aggiornate sul sito internet www.fondometasalute.it.

Allegati:

Le festività in busta paga

2 Dicembre 2025 in Speciali

 Ai fini del calcolo della busta paga sono considerate giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge durante le quali il dipendente solitamente non lavora, ma percepisce ugualmente  la retribuzione.

Ad oggi, dopo varie modifiche normative all' articolo 2 della legge 27  maggio  1949,  n.  260, (da ultimo, l'introduzione della festività di san Francesco con la legge 151 2025 del 8.10.2025, che entrerà in vigore dal 2026) sono considerati giorni festivi per tutti i lavoratori i seguenti:

1) Capodanno                  

  1° Gennaio

2) Epifania                          

 6 Gennaio

3) Giorno dell'Angelo          

  Lunedì di Pasqua

4) Anniversario della Liberazione   

    25 Aprile

5) Festa dei Lavoratori                        

     1 maggio     

6) Assunzione Beata Vergine                           

    15 Agosto

7) San Francesco –  patrono d'Italia 

    4 Ottobre  (DAL 2026)

8) Ognissanti                 

    1° Novembre

9) Immacolata Concezione               

    8 Dicembre

10) Santo Natale                 

    25 Dicembre

11 Santo Stefano                 

   26 Dicembre

12) Santo Patrono del comune sede di lavoro

13) Festa della repubblica          

  2 giugno

Per il giorno di Pasqua è prevista la retribuzione soltanto da alcuni contratti collettivi.

Un breve accenno meritano le festività soppresse che sono:

  •  il 19 marzo San Giuseppe,
  •  l'Ascensione e il Corpus domini (con date variabili) e
  •  il 29 giugno – San Pietro e Paolo;

 per questo  i contratti collettivi di solito compensano la mancata fruizione delle 4 festività soppresse con permessi retribuiti di 32 ore.

Trattamento economico previdenziale e fiscale delle festività

La retribuzione durante le festività è la normale retribuzione globale di fatto giornaliera. L’entità varia a seconda del giorno in cui cade la festività.

Festività infrasettimanale: per gli impiegati e operai retribuiti in misura fissa (mensilizzati), la festività è compresa nella retribuzione globale di fatto (26 gg).

Per gli operai retribuiti in misura oraria : si considera la retribuzione globale di fatto oraria.

Festività cadente di domenica: per gli impiegati ed operai retribuiti in misura fissa spetta un importo aggiuntivo (un giorno in più).

Per gli operai retribuiti in misura oraria: 6 ore e 40 minuti (40 ore settimanali : 6 giorni) (N.B. Se il contratto prevede 5 giorni settimanali, 40:5 = 8 ore). Nel cedolino 6 ore e 40 minuti diventeranno 6,67;

Attenzione! è interessante fare caso a questa particolarità: se si scrive 6,50 è chiaro che sono 6 ore e 30 minuti, mentre,  se si scrive 6,67 non è così intuitivo capire che si tratta di 6 ore e 40 minuti perchè si dovrà fare la seguente proporzione :

60 minuti : 1 ora = 40 minuti : x (60 minuti stanno ad 1 ora come 40 minuti stanno ad x)

x = 40*1/60 = 0,67

Ma che cos'è l'incognita x? Sono i centesimi, perchè i computer adottano il sistema decimale e non del tempo. Quindi ogni volta che parliamo di minuti dobbiamo fare una conversione da minuti dell'orologio a centesimi.

Festività cadenti di sabato: è inclusa nei mensilizzati; corrisponde ad 8 ore per gli operai pagati a ore.

Attenzione! se il dipendente lavora in un giorno festivo e non è previsto un riposo compensativo, la retribuzione sarà considerata di lavoro straordinario, quindi (è qui che bisogna fare attenzione) oltre a pagare la festività, deve essere pagato anche il lavoro svolto + la maggiorazione per lavoro straordinario festivo. Se invece è previsto un riposo compensativo in un'altra giornata deve essere pagata la festività + la maggiorazione ma non la retribuzione base.

Gli elementi retributivi  correlati  ai giorni di festività sono imponibili interamente sia  dal punto di vista  dei contributi previdenziali che delle trattenute fiscali.

Festività: esempi di compilazione della busta paga

1. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria con riposo compensativo:

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CALCOLO BUSTA PAGA :

paga oraria (p.h.) 8,49523 * 176 ore = 1.495,16

festività 6,67 * 8,49523 =                          56,66

8,49523 * 15% * 8 ore =                                  10,19

Totale                                                        1.562,01

 

2. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria senza riposo compensativo:

LIBRO UNICO DEL LAVORO

 

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CALCOLO BUSTA PAGA :

paga oraria (p.h.) 8,49523 * 168 ore = 1.495,16

festività 6,67 * 8,49523 =                          56,66

8,49523 * 50% = 4,25                                     

4,25 + 8,49523 = 12,75                                

12,75 * 8 ore (FS) =                                 102,00

Totale                                                     1.653,82

Festivita e Cassa integrazione

Per i giorni festivi che cadono in periodi di utilizzo di  Cig /Fis/Cigd, come molto probabile in questo anno di pandemia, il compenso  viene gestito in maniera diversa:

  1. rimane a carico del datore di lavoro, cioe non rientra fra gli elementi integrabili ,  per   i lavoratori retribuiti a  ore e sospesi da non più di due settimane a orario ridotto  oppure sospesi a zero ore settimanali,
  2. è a carico della Cassa invece:
  •   per i lavoratori retribuiti a ore  e  sospesi a zero ore settimanali,  da oltre due settimane;
  •   per i lavoratori retribuiti con fisso  mensile sospesi a zero ore settimanali,   anche da non più di due settimane.

 Si ricorda infine che  i giorni di festività sono conteggiati ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare ANF. 

Tredicesima 2025 dipendenti: come si calcola, tassazione, bonus Natale

25 Novembre 2025 in Speciali

L'istituto della “tredicesima mensilità” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuslavoristico  dal regime fascista  con il contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dell'industria  datato 05 agosto 1937.   Inizialmente questa  mensilità aggiuntiva non era u obbligatorio per il datore di lavoro, e  solamente con l'accordo Interconfederale per l'industria del 27.10.1946  l'istituto  venne reso obbligatorio per il settore  dei lavoratori dell'industria;  in seguito il  D.P.R. n. 1070 del 1960 estese tale diritto ai lavoratori dipendenti di qualsiasi settore assumendo il nome di “Gratifica Natalizia”.

La tredicesima mensilità rientra nel concetto della “retribuzione differita” ovvero quella parte di  retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno e che percepisce una sola volta.

Nel 2024 era stato previsto un bonus aggiuntivo di 100 euro ai dipendenti con redditi piu bassi  ma si è trattato di una misura termporanea, che non è stata rinnovata per il 2025.(vedi ultimo paragrafo)

Elementi per il calcolo della tredicesima

Al lavoratore , in presenza di un intero anno di lavoro ( 12 mesi di presenza) spetta  solitamente una mensilità aggiuntiva calcolata sull’ultima retribuzione percepita.

L’erogazione della tredicesima deve essere effettuata  sulla base della retribuzione globale di fatto (Cassazione  24.06.1981 n. 4119) e, al fine di identificare al meglio gli elementi da prendere a base per il calcolo, è d'obbligo  consultare  il CCNL  di riferimento.

In generale gli elementi principali  da considerare  per la determinazione della retribuzione  utile  per il calcolo della tredicesima sono: 

  • paga base;
  • indennità di contingenza;
  • terzi elementi nazionali o provinciali;
  • scatti di anzianità (tale casistica rientra nel concetto della “retribuzione diretta“ovvero quella parte della retribuzione che viene percepita dal lavoratore a scadenze periodiche, che normalmente coincidono con il mese ;

Sono inoltre elementi  da considerare se  erogati con continuità:

  • super minimo,
  • assegno ad personam,
  • straordinari forfetizzati o continuativi,
  • provvigioni,
  • cottimo,
  • indennità sostitutiva di mensa,
  • indennità per maneggio denaro,
  • premi di produttività annuali.
  • In via generale, sempre nel rispetto di quanto disposto dai vari CCNL, non fanno parte invece della retribuzione utile le seguenti voci retributive:  
  • lavoro straordinario,
  • lavoro notturno e  lavoro festivo effettuati in via occasionale, 
  • somme concesse una tantum e 
  • rimborsi spese erogati nel mese.

Di fatto, l''importo della “ tredicesima“ corrisponde dunque:

  • ad una retribuzione fissa mensile globale di fatto per i lavoratori mensilizzati ovvero
  • ad un importo determinato dalla paga oraria moltiplicata per il divisore orario mensile previsto dal contratto, peri lavoratori retribuiti ad ore.

Il lavoratore part-time ha  diritto alla tredicesima   in proporzione all’orario di lavoro  prestato.

Per chi ha lavorato meno di un anno va divisa per 12 e moltiplicata per il numero di mesi lavorati.

Tredicesima e assenze

Le assenze dal lavoro da parte del lavoratore possono influire o meno sul calcolo della tredicesima  e pesare quindi  sull'ammontare spettante al dipendente . 

Nello specifico le “assenze dal lavoro” si devono distinguere con le seguenti modalità:

  • assenze utili per la maturazione della tredicesima: – congedo matrimoniale;- ferie;- festività;- permessi riduzione orario;- preavviso non lavorato;
  • assenze non utili per la maturazione della  tredicesima:   congedo parentale;- malattia e infortunio oltre il periodo previsto dal contratto;- malattia bambino;- congedo straordinario biennale;-  congedo per gravi e documentati motivi familiari;- sciopero;- servizio militare;- sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare;- aspettative e permessi non retribuiti;- assenze non giustificate.

Come noto molte assenze del lavoratore prevedono un intervento da parte degli Istituti previdenziali  e assistenziali  Inps e Inail  (ad es.  malattia;  congedo di maternità e paternità; infortunio sul lavoro per inabilità temporanea; cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad orario ridotto; permessi per allattamento; permessi retribuiti per familiari con handicap; indennità per richiamo alle armi). 

 Tali Istituti  corrispondono al lavoratore una quota della tredicesima mensilità che verrà detratta in un secondo momento a cura del datore di lavoro al momento dell'erogazione della gratifica stessa .Ai fini del calcolo il datore di lavoro dovrà anche applicare le percentuali di lordizzazione previste dalla norma in vigore in quanto le quote corrisposte dagli istituti  non sono  soggette a contributi previdenziali.

  • per le aziende fino a 15 dipendenti la percentuale di lordizzazione da applicare è 1,101201;
  • per le aziende con più di 15 dipendenti si applica la percentuale di 1,104851;
  • per gli apprendisti la percentuale è  di 1,062022.

Il trattamento fiscale e previdenziale della tredicesima

Dal punto di vista previdenziale e fiscale la tredicesima è soggetta a contributi previdenziali ed alla tassazione ordinaria fiscale  a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (entrerà pertanto a far parte del conguaglio fiscale di fine anno del lavoratore). 

 La tredicesima, o la mensilità aggiuntiva, non dà diritto ad alcuna detrazione ulteriore per lavoro dipendente o a quelle per  carichi familiari. 

Inoltre viene conteggiata anche ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 2120 del codice civile.

Per questi motivi la tredicesima mensilità non sarà quasi mai pari alla retribuzione mensile base perché  viene maggiormente tassata.

Tredicesima e Bonus Natale 2024

Il Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024 ha introdotto per il 2024  una nuove indennità una tantum  esentasse cd. Bonus Natale ,  per i lavoratori con contratto di lavoro dipendente che dovrebbe essere erogata in concomitanza con la tredicesima.

Il bonus riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari, ovvero 

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, 
  • che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato. 
  • con imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.

Le istruzioni operative sono state fornite dalla Agenzia delle entrate con la circolare 20/e 2024

Per richiederlo il lavoratore deve fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico. 

Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite  conguaglio fiscale.

Il bonus è parametrato ai giorni lavorativi del 2024, e va anche a coloro che hanno perso il lavoro durante l'anno, può dunque essere anche ottenuto tramite la dichiarazione dei redditi 2025.

Rinnovo CCNL Metalmeccanici firmato: aumento di 205 euro

23 Novembre 2025 in Speciali

E' stato firmato  il 22 novembre 2025 il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei metalmeccanici,  da Fim, Fiom, Uilm e Federmeccanica-Assistal dopo quattro giorni di trattativa non stop.

L'accordo  introduce significativi aumenti salariali e importanti tutele contro la precarietà per i circa 1,5 milioni di addetti: 

  • un incremento dei minimi retributivi pari a 205 euro sul livello C3 nell’arco di quattro anni, mantenendo intatta la struttura economica del CCNL;
  •  confermate la garanzia di adeguamento all’Ipca-nei, una quota aggiuntiva di salario e soprattutto una clausola di salvaguardia per proteggere i lavoratori da eventuali picchi inflattivi.

Sul fronte normativo, è prevista l’introduzione delle causali  specifiche per i contratti a termine e una quota obbligatoria di stabilizzazione del 20% per le aziende che intendono prorogare i contratti oltre i 12 mesi. Una novità rilevante riguarda anche i lavoratori in staff leasing, per i quali viene riconosciuto il diritto alla stabilizzazione a tempo indeterminato dopo 48 mesi di missione.

Il rinnovo introduce inoltre una sperimentazione sulla riduzione dell’orario di lavoro, che sarà affidata a una commissione dedicata, e migliora la disciplina sui turni più gravosi prevedendo riduzioni orarie specifiche. Viene anche ampliata la possibilità di utilizzare fino a tre giornate di PAR senza preavviso in caso di necessità.

Sono rafforzate le norme sulle relazioni sindacali, sull’informazione e partecipazione, sulla formazione continua, sulla salute e sicurezza e sulle misure di contrasto alla violenza contro le donne. Miglioramenti anche per la tutela dei lavoratori con malattie gravi o disabilità e regole più solide per i cambi di appalto privati e la gestione dei PAR.

I segretari generali delle tre sigle sindacali hanno espresso soddisfazione, definendo l’accordo “sofferto ma positivo”, in grado di proteggere salari, diritti e la centralità del CCNL in un contesto di forte incertezza industriale.

In attesa del testo ufficiale, ricordiamo di seguito le richieste  che erano state presentate dai lavoratori e la proposta di Federmeccanica

Rinnovo CCNL Metalmeccanici: le richieste per il rinnovo del contratto

 Come è noto le posizioni  delle due parti restano lontane:

  • le associazioni datoriali puntano su un modello basato su sostenibilità, competitività e welfare aziendale, proponendo l’aumento dei flexible benefit fino a 400 euro e nuove tutele come una rendita per la non autosufficienza. 
  • I sindacati, invece, insistono su un incremento salariale di 280 euro lordi, giudicato insostenibile dalle imprese.

Si era  svolto ormai   piu di  12 mesi fa,  il  30 maggio  2024 in Confindustria  il primo incontro tra Federmeccanica e Assistal per la parte datoriale e FIM, FIOM e UILM per la parte sindacale,  per il rinnovo del contratto, che  riguarda piu di un milione di lavoratori  che producono  l’8% del Pil,  e il 50% circa dell’export nazionale.

Nel secondo incontro svoltosi il 27 giugno   si sono affrontati  i temi della formazione, dell’inquadramento professionale e della salute e sicurezza sul lavoro.

Il rappresentante della FIOM CGIL De Palma ha rilasciato una dichiarazione che ha delineato le difficolta sul tavolo  pur  confermando l'impegno a proseguire con forza le trattative Vedi qui il documento integrale

La parte sindacale ha presentato la propria piattaforma di richieste  ( vedi sotto ) e non ha mancato di sottolineare la distanza "siderale"  con le considerazioni di Confindustria che , a  titolo di esempio, ha respinto con forza  la richiesta di aumenti retributivi per 280 euro nel triennio, ribadendo la necessita di «preservare e difendere un modello che funziona, che non può essere alterato in nessuna delle parti che lo compongono».

Secondo Federmeccanica e Assistal, nel contratto nel 2016 e 2021  sono  già state date «risposte sostanziose» nel periodo di alta inflazione;  e non si puo dimenticare  che applicato «il principio della distribuzione della ricchezza dove viene prodotta e dopo che è stata prodotta ».

Secondo il presidente di Federmeccanica  il contesto è difficile, con una produzione molto rallentata,  e con  margini di profitto molto ridotti . "La realtà,  non va mai persa di vista –  e ha concluso affermando l'intenzione di fare la propria  parte "come sempre, con spirito positivo e costruttivo".

Nell'incontro del 10 ottobre 2024 Federmeccanica e  Assistal hanno presentato la loro controproposta in un documento  denominato CCNL ESG  in cui si propone: 

  •  una durata  di quattro anni (2024-2028)
  • UNA TANTUM di 700 euro  per le aziende che non hanno contratti integrativi 
  •   nessun aumento salariale   se non quello  definito in base all’andamento dell’inflazione (IPCA NEI). 
  • se la cifra dell’adeguamento, tra previsione e consuntivo, risultasse superiore all’1%, il differenziale verrà riconosciuto a partire dal mese di dicembre di quello stesso anno e non più a giugno. 

(ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo)

Nel comunicato  sindacale unificato  di pubblicazione della piattaforma del 20 febbraio 2024 si leggeva:

La piattaforma per rinnovare il contratto collettivo nazionale metalmeccanico punta ad estendere i diritti all'insieme dei metalmeccanici e delle metalmeccaniche, un CCNL di tutte e di tutti, per tutte e tutti. Ci proponiamo di :

  • aumentare i salari con una richiesta di 280 euro di aumento sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex 5º livello), un aumento che va oltre l’Ipca  (indice dei prezzi al consumo)  depurata dai costi energetici importati, e con la previsione del premio perequativo per coloro che non hanno un contratto aziendale.
  • (…) il contrasto alla precarietà, per stabilizzare il lavoro e ridurre la competizione tra lavoratori e garantire pari diritti e migliori condizioni di lavoro in tutto il sistema degli appalti.

I diritti che abbiamo possono aumentare e migliorare solo se ci uniamo e siamo solidali tra di noi. Diversi ma uniti operai con impiegati, tempi indeterminati con precari, informatici con siderurgici, turnisti e smart worker, donne e uomini. Per noi la contrattazione collettiva corrisponde ad un elemento di solidarietà tra le lavoratrici e i lavoratori."

Scarica qui il testo integrale della piattaforma sindacale FIM FIOM UILM  per il rinnovo del contratto metalmeccanici industria.

Le richieste sindacali per il CCNL metalmeccanici industria

WELFARE

In tema di welfare contrattuale si chiede:

  •  un aumento dell’importo a 250 euro annui e
  • l' istituzione di una «Piattaforma metalmeccanica Welfare» unica nazionale a gestione delle parti per garantire a tutti la possibile  conversione del Premio di risultato in welfare, con ulteriori convenzioni e forme di  sostegno ai dipendenti.

 Fondi  Meta salute e Cometa:

  • Adeguamento progressivo del contributo mensile  del fondo Metasalute a carico aziendale di 4 euro a dipendente, 
  • Al fine di incrementare il numero di aderenti al Fondo previdenziale (Cometa) occorre prevedere forme di premialità straordinarie per nuovi aderenti accompagnate da campagne informative condivise tra le parti  attraverso una comunicazione nel cedolino paga.
  • Prevedere la contribuzione aziendale al fondo previdenziale anche per i  periodi di non attività lavorativa o di sospensioni del rapporto di lavoro per
  • qualsiasi causa (cassa integrazione, congedo parentale ecc.

RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO

Si chiede:

  • una riduzione dell'orario di lavoro che implementi quanto già previsto per il lavoro a turni e che si applichi anche in settori/aziende coinvolti in processi di transizione, riorganizzazione o crisi e di  consistente riqualificazione professionale e 
  •  che si avvii una fase di sperimentazione contrattuale con l'obiettivo di raggiungere progressivamente una riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, facendo salve le intese aziendali esistenti.

CCNL metalmeccanici: le richieste per salute e sicurezza

Sui temi : AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

  • Viene chiesto di prevedere che negli incontri periodici tra Rspp e Rls si discuta, alla presenza anche della direzione aziendale e della Rsu, delle tematiche ambientali e si individuino e sviluppino specifici progetti di sostenibilità ambientale che coinvolgano tutti o parte dei lavoratori.
  • Incremento di 36 ore del permesso retribuito per ogni Rls, per rafforzare  la formazione specifica e l’operatività preventiva.
  • Nelle piccole realtà dove non è insediato l’Rls, è necessario individuare specifiche soluzioni volte alla regolamentazione a copertura.
  • Prevedere che nei casi di infortunio e di mancato infortunio, nell’ambito  del reparto/ufficio, il break formativo deve essere attivato entro le 48 ore  su richiesta Rsu, Rls o Rspp. Nelle aziende con più di 200 dipendenti si  richiede comunque siano previste almeno tre convocazioni annue

Dichiarazioni incontro del 27 giugno: formazione e inquadramento

La maggiore organizzazione dei lavoratori metalmeccanici FIOM CGIL ha commentato :

"Nonostante il diritto soggettivo alla formazione sia stato introdotto con il contratto del 2016, riscontriamo ancora un limitato utilizzo delle 24 ore formative. Pertanto si è ritenuto di rendere permanente lo strumento di MetApprendo di recente avvio che dovrebbe erogare servizi e registrare la formazione effettuata dai lavoratori. La fase di transizione ecologica e industriale sta portando a cambiamenti repentini e radicali, in passato abbiamo utilizzato strumenti come il fondo nuove competenze che adeguava le capacità e professionalità dei lavoratori e implementava la produttività per le imprese. Ma ora è diventato necessario rafforzare e rendere effettivamente attuato il diritto alla formazione per tutti i lavoratori.

Alla formazione è legato anche il tema dell'inquadramento. La recente riforma introdotta con il Ccnl del 2021 ha rappresentato un punto di innovazione contrattuale rilevante d ma  sono ancora poche le esperienze  che hanno  portato ad un'applicazione della riforma. E' per questa ragione che in piattaforma abbiamo chiesto in aziende con oltre 150 dipendenti l'insediamento di un gruppo di lavoro (RSU-azienda), per definire i profili professionali in funzione delle declaratorie del Ccnl.

Inoltre, sul tema della salute e della sicurezza c'è da troppo tempo una situazione grave e inaccettabile, in cui si riscontrano continuamente infortuni e morti sul lavoro. (…)Sono necessari tutti gli strumenti utili alla prevenzione, all'informazione e alla formazione. Il registro dei quasi infortuni e i break formativi devono diventare pratiche consolidate nelle imprese, come da noi richiesto.Le distanze anche su questi temi continuano ad essere importanti, per questo per quanto ci riguarda è necessario intensificare il confronto, superare la fase delle valutazioni e dei bilanci per entrare nel merito della trattativa”.

La controproposta di Federmeccanica CCNL ESG

Riportiamo dal documento CCNL ESG alcuni  dettagli  sugli aspetti economici:

RETRIBUZIONE

  • Nel caso in cui non sia già presente un premio di risultato e/o altri elementi economici collettivi, a partire dal mese di giugno del 2026 verrà riconosciuto un importo pari a 700€ lordi annui ai dipendenti occupati in aziende con un rapporto tra margine operativo lordo e fatturato superiore al 10%, che sia incrementale rispetto all’anno precedente.
  • • Nel caso in cui i lavoratori abbiano già riconoscimenti individuali l’importo sarà pari a 350€ lordi annui.
  • Più disponibilità finanziaria per le persone, anticipando competenze e valorizzando la continuità professionale 
  • • Passare dall’attuale sistema degli aumenti periodici di anzianità (APA) ad un nuovo elemento economico,  denominato Elemento di Continuità Professionale (ECP).
  • • A far data dal 1° gennaio 2026 con la maturazione del biennio, considerando mese e anno di assunzione, sarà anticipata al lavoratore, unitamente alla retribuzione del mese successivo, una somma pari al totale degli importi mensili che sarebbero stati erogati nel corso dei due anni successivi a titolo di APA.
  • • Sarà prevista la possibilità di maturare, al termine di un ulteriore biennio, un sesto biennio che determinerà per tutti i lavoratori e le lavoratrici un’erogazione aggiuntiva per il livello medio C3 pari a 520 euro lordi biennali (tabella in calce). Tali importi non saranno assorbibili.
  • • Nel passaggio dagli APA all’elemento di continuità professionale si opereranno arrotondamenti in eccesso allo 0,50 centesimi, che per un livello C3 determineranno a regime un incremento dell’importo pari a circa 46,80 euro lordi nel biennio rispetto all’attuale sistema.

SANITA INTEGRATIVA

  •  Migliorare le prestazioni per le lavoratrici e i lavoratori con RAL inferiore ai 35mila euro, in particolare ridurre le franchigie e/o gli scoperti sulle spese odontoiatriche per i dipendenti e i loro familiari.
  •  A partire dal 2026 verrà introdotta una copertura assicurativa gratuita per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici che garantirà una rendita pari a 600 euro mensili netti in caso di insorgenza di non autosufficienza.

 Inoltre, saranno previsti servizi a supporto delle persone non autosufficienti come ad esempio:

– Sportello di orientamento

– Convenzioni con RSA

– Convenzioni con assistenti familiari

PREVIDENZA INTEGRATIVA 

Più previdenza complementare per tutti i lavoratori e ancora di più per neoassunti giovani e donne

  •  A decorrere dal 1° giugno 2025 per tutte le lavoratrici e i lavoratori passare dall’attuale contributo a carico azienda del 2,0% al 2,2% (finora previsto solo per gli under 35).
  • Per le nuove iscrizioni successive alla data di firma del CCNL di under 35 e delle donne aumentare la contribuzione a 2,5% a decorrere dal 1° giugno 2025 come azione positiva di riequilibrio della composizione delle adesioni per genere ed età.

WELFARE

  • Più flexible benefits con valore sociale e ambientale
  •  Innalzamento a 400 € a regime (50 euro il 1° anno, 100 euro il 2° anno, 150 euro il 3° anno e 200 euro il 4° anno) dei flexible benefits esistenti,nel caso in cui gli attuali 200 € annuali vengano destinati:
    • − al rimborso delle rette degli asili nido;
    • − al rimborso delle spese di acquisto di libri di testo scolastici, borse di studio, ecc.;

Forfettari e quadro LM del modello Redditi PF 2025: novità e guida alla compilazione

16 Giugno 2025 in Speciali

Il quadro LM del modello Redditi PF 2025 raccoglie la dichiarazione dei redditi conseguiti dalle persone fisiche, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nell’anno fiscale 2024, che aderiscono al regime forfettario (ex articolo 1, commi da 54 a 59, della Legge 190/2014).

Anche se i redditi d’impresa o di lavoro autonomo dei contribuenti cosiddetti forfettari confluiscono per intero nel quadro LM, questo, a seconda delle situazioni, può interagire con altri quadri del modello Redditi PF 2025, la cui compilazione sarà richiesta, ad esempio, per assolvere gli obblighi contributivi o quelli di integrazione informativa del quadro RS.

Le principali novità del quadro LM del modello Redditi PF 2024

Numerose sono le novità del quadro LM del modello Redditi PF 2025 che interessano i contribuenti in regime forfettario. 

In modo particolare vanno segnalate:

  • l’abolizione della sezione II dedicata alla “Tassa piatta incrementale”, di cui all’articolo 1 commi da 55 a 57 della Legge 197/2022: la sezione, presente sul modello dichiarativo dell’anno precedente, è stata per intero eliminata, in quanto non interessa più i contribuenti in questo regime fiscale;
  • l’inserimento sulla sezione III, la sezione principale dedicata ai contribuenti in regime forfettario:
    1. della colonna 4 al rigo LM21, con la quale indicare il codice ATECO dell’attività principale del contribuente secondo la classificazione del 2025;
    2. della colonna 7 al rigo LM22 (e successivi), per la dichiarazione di quei componenti positivi di reddito, che pur confluendo nella base imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del totale dei ricavi previsto per la permanenza nel regime;
    3. dei due nuovi righi LM32 e LM33, dedicati  al “Reddito CPB”, di cui si dirà più approfonditamente nel seguito;
  • l’eliminazione dal rigo LM40 della sezione V, quella dedicata ai “Crediti d’imposta”, delle colonne 18 e 19, dedicate rispettivamente ai “Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 – Beneficiario” e “Canoni locaz. impr. turistiche – art. 5 DL 4/2022”, presenti sul modello dichiarativo dell’anno precedente ma non più sul modello Redditi PF 2025;
  • l’eliminazione dell’intera sezione VI, denominata “Concordato preventivo regime forfetario”, presente sul modello Redditi PF 2024 ma non più sul modello di quest’anno.

Per un approfondimento delle novità del quadro LM del modello Redditi PF 2025, con dettaglio delle istruzioni per la compilazione, è possibile leggere l’articolo Forfettari: approfondimento su novità del quadro LM Modello Redditi PF 2025. 

I redditi nel regime forfettario

Il regime forfettario rappresenta una modalità semplificata di determinazione del reddito, determinata, con modalità appunto forfetarie, applicando una imposta sostitutiva, a regime del 15%, al reddito scaturente dall’applicazione dei coefficienti di redditività (prestabiliti e diversi in base alla tipologia d’attività svolta) ai ricavi del contribuente, al netto delle deduzioni concesse.

Il regime forfetario, se pur con delle limitazioni, costituisce il regime naturale di ogni attività di lavoro autonomo e d’impresa svolta in forma individuale da una persona fisica, e non ha un termine, al perdurare delle condizioni previste.

Due sono i requisiti richiesti alla persona fisica per poter applicare il regime in questione, in base all’articolo 1 comma 54 della Legge 190/2014:

  • che, nell’anno fiscale precedente, questi non abbia conseguito ricavi o compensi per un ammontare superiore a 85 mila euro, ragguagliato ad anno, e riferito a tutte le attività (nel caso in cui siano più d’una);
  • che, lo stesso, non abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori o assimilati, per un ammontare superiore a 20 mila euro.

La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato la soglia di ricavi da rispettare per la permanenza nel regime, che è passata da 65 mila euro a 85 mila euro, con decorrenza dall’anno fiscale 2023.

Il contribuente dichiarerà di possedere i requisiti richiesti barrando la casella in colonna 1 del rigo LM21.

L’accesso e la permanenza nel regime forfettario è condizionato, inoltre, da cause ostative che ne precludono l’utilizzo: l’elenco analitico delle fattispecie è indicato all’articolo 1 comma 57 della Legge 190/2014. Il contribuente dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste barrando l’apposita casella in colonna 2 del rigo LM21.

Per il periodo d’imposta in cui il contribuente ha iniziato l’attività, e per i quattro successivi, è prevista la possibilità di usufruire di una aliquota agevolata del 5%, a condizione che questi non abbia esercitato altra attività nei tre anni precedenti e che l’attività intrapresa non costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta.

Per usufruire del beneficio il contribuente dovrà attestare l’esistenza delle condizioni che gli permettono d’accedere all’aliquota agevolata barrando la casella in colonna 3 del rigo LM21.

Si segnala la nuova introduzione, sul medesimo rigo, della colonna 4 denominata “ATECO 2025”: qui va indicato il codice ATECO rappresentativo dell’attività principale del contribuente secondo la classificazione del 2025. Va però segnalato che per l’anno d’imposta 2024, i cui redditi sono da dichiararsi con il modello Redditi PF 2025, valgono ancora i codici ATECO 2007 (nell’ultima versione aggiornata), con i relativi coefficienti di redditività ancora in vigore. L’indicazione del codice ATECO 2025 sulla dichiarazione di quest’anno serve da raccordo con la dichiarazione del prossimo anno fiscale, con finalità solo espositiva: infatti i codici ATECO da indicare sui righi LM22 e successivi sono ancora quelli precedenti.

Il rigo LM22 (e i seguenti fino al rigo LM27) è dedicato alla determinazione del reddito: nel caso in cui il contribuente eserciti più di una attività dovrà indicarle distintamente, una per rigo, e, per ognuna, esporre il codice attività ATECO (per quest’anno ancora secondo la classificazione precedente), il coefficiente di redditività, i ricavi e il reddito imponibile.

Da segnalare la colonna 4 del rigo LM22, sulla quale saranno indicati i compensi percepiti in seguito a cessione di diritti d’autore o a utilizzo di opere dell’ingegno correlate all’attività svolta dagli esercenti arti e professioni, previamente abbattuti del 25% (o del 40% se il contribuente ha meno di 35 anni d’età) a titolo di deduzione forfetaria dei costi. Tale previsione, introdotta sul quadro LM per la prima volta per l’anno fiscale 2019, ha la caratteristica di portare a imposizione sostitutiva questa tipologia di redditi (generalmente, per i contribuenti non forfetari, confluenti tra i redditi diversi), per i quali non si dovranno trascurare le conseguenze di questa classificazione reddituale, specie in termini previdenziali.

Sulla colonna 7, denominata “Casi particolari”, andrà inserito il codice 1 per esporre in dichiarazione, con modalità separata quelle componenti positive di reddito, come l’indennità di maternità, che costituiscono reddito imponibile, ma che non vanno sommate al totale dei ricavi utile per la verifica del requisito di permanenza nel regime fiscale.

Il rigo LM34 è dedicato, nello specifico della colonna 3, all’esposizione del reddito lordo; ma il contribuente dovrà fare attenzione a indicare in colonna 1 il reddito forfetario afferente la Gestione previdenziale artigiani e commercianti e in colonna 2 l’ammontare soggetto a Gestione separata, che dovrà essere coerente con quanto dichiarato sul quadro RR del medesimo modello Redditi PF 2023.

Si ricorda che i contribuenti forfetari, su istanza da presentare annualmente all’Inps, possono usufruire di una riduzione delle aliquote contribuite.

Sul rigo LM35 saranno indicati in colonna 1 l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nell’anno fiscale 2024 e in colonna 2 l’importo dedotto dal reddito imponibile, fino alla sua totale capienza; l’eventuale eccedenza, da indicare sul rigo LM49, è deducibile dal reddito complessivo. Nel 2019, con risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli eventuali contributi previdenziali dedotti in anni precedenti e successivamente rimborsati dall’Inps sono assoggettati a imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione, concorrendo, con segno meno, alla determinazione dell’importo da indicare in colonna 1. Ancora oggi non è ancora chiaro, però, come compilare la colonna nel caso in cui l’importo rimborsato superi d’importo quello versato nel medesimo anno, determinando un saldo negativo del valore.

Sul rigo LM39, denominato “Imposta sostitutiva”, deve essere esposta l’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente; questa, sul modello Redditi PF 2025, può essere di due diverse tipologie, che devono essere indicate separatamente:

  • in colonna 1 sarà indicata l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB, dovuta sulla quota incrementale del reddito concordato (di cui si approfondirà nel seguito);
  • in colonna 2 sarà indicata l’imposta sostitutiva ordinaria prevista per i redditi conseguiti dai contribuenti in regime forfettario.

La determinazione dell’imposta dovuta

L’imposta sostitutiva, così determinata, potrà essere ridotta di eventuali crediti di imposta, da indicare analiticamente sul rigo LM40, suddiviso in 23 colonne specifiche per altrettanti crediti di imposta e una colonna, la 40, per quelli non precedentemente indicati; dal risultato saranno scomputati gli acconti versati, indicati sul rigo LM45, ed eventuali eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione, indicate sul rigo LM43, al fine di determinare l’effettiva imposta a debito (o a credito).

Il Concordato preventivo biennale (CPB)

I righi LM32 e LM33 della sezione III sono dedicati ai contribuenti che l’anno scorso hanno aderito alla proposta di CPB: con l’adesioneinfatti il contribuente si è impegnato a dichiarare il reddito concordato sulla successiva dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “i contribuenti che aderiscono al CPB possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta”; a tal fine va compilato il rigo LM32 denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)”:

  • sulla colonna 1Reddito concordato” va indicato il reddito derivante dall’adesione al CPB, quello indicato sul rigo LM63 della dichiarazione dello scorso anno;
  • sulla colonna 2Reddito effettivo anno precedente” va indicato il reddito effettivamente prodotto in regime forfettario, dichiarato nell’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, già indicato sulla colonna 3 del rigo LM34 del modello dell’anno precedente;
  • sulla colonna 3Quota incrementale imponibile” va indicata la quota di reddito incrementale da assoggettare a imposta sostitutiva (è costituito dalla differenza tra l’importo inserito in colonna 1 e quello in colonna 2).

Si ricorda che l’imposta sostitutiva prevista è pari al 10% del reddito eccedente o al 3% in caso di nuove attività. L’aliquota agevolata richiede che sia stata barrata la casella “Nuova attività” in colonna 3 del rigo LM21. L’importo dell’imposta sostitutiva dovuta sarà indicato in colonna 1 del rigo LM39.

La compilazione del rigo LM33, denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)”, si concretizza con l’indicazione in colonna 1, denominata a sua volta “Reddito CPB al netto della quota in incrementale”, del reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB, da assoggettare all’ordinaria imposta sostitutiva prevista per i contribuenti in regime forfetario.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “qualora sia stato compilato il rigo LM32, tale importo è pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 3 del predetto rigo”.

Nel caso in cui invece il contribuente non abbia compilato il rigo LM32, perché non si avvale dell’imposta sostitutiva prevista dal decreto CPB, in colonna 1 “va indicato direttamente l’importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB presente nel quadro LM, rigo LM63 della dichiarazione Redditi PF 2024”.

A margine dei righi LM32 e LM33 sono presenti due caselle denominate “Cessazione” e “Decadenza” che devono essere flaggate nel caso in cui il contribuente si trovi in presenza di una delle cause di cessazione o di decadenza previste per il Concordato Preventivo Biennale.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che sulla casella “Cessazione” dovrà essere inserito uno di questi codici:

  • codice 1: se il contribuente ha modificato l’attività svolta nel corso del periodo d’imposta oggetto di concordato, rispetto al periodo di imposta precedente;
  • codice 2: se il contribuente ha cessato l’attività;
  • codice 3: se il contribuente ha superato il limite di ricavi di 150 mila euro (si ricorda che se i ricavi hanno superato il limite di 100 mila euro, ma non quello di 150 mila, si realizza la fuoriuscita dal regime forfetario, ma non la decadenza dal CPB);
  • codice 4: se il contribuente si è ritrovato in una delle circostanze eccezionali previste dal MEF che hanno comportato nell’anno fiscale 2024 una riduzione di oltre il 30% del reddito imponibile.

La casella “Decadenza” riguarda invece il realizzarsi una delle cause di decadenza previste per il CPB; anche in questo caso le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che dovrà essere inserito uno dei seguenti codici:

  • codice 1: se, a seguito di accertamento fiscale, sono stati rilevati ricavi non dichiarati (oppure costi inesistenti o indeducibili) per un ammontare pari al 30% dei ricavi dichiarati nel periodo d’imposta oggetto di concordato;
  • codice 2: se, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, risulti una qualificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli per i quali è avvenuta l’accettazione della proposta di CPB;
  • codice 3: se nella dichiarazione dei redditi sono indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB;
  • codice 4: se si realizza una delle cause di esclusione previste dall’articolo 11 del decreto CPB o vengono meno i requisiti richiesti dall’articolo 10 comma 2 del medesimo decreto;
  • codice 5: se è stato omesso il versamento delle somme dovute per il CPB.

Infine, sempre in relazione al CPB, va segnalato che è stata eliminata l’intera sezione VI del modello Redditi PF 2024, denominata “Concordato preventivo regime forfetario”, non più presente sul modello di quest’anno; la motivazione si riconduce al fatto che il CPB, per i contribuenti in regime forfettario, è stato appena abrogato.

Forfettari: approfondimento su novità del quadro LM Modello Redditi PF 2025

3 Giugno 2025 in Speciali

Il quadro LM della dichiarazione annuale dei redditi è quel quadro della dichiarazione che interessa i contribuenti, titolari di partita IVA (professionisti o esercenti attività di impresa), che aderiscono al regime dei minimi e al regime forfetario.

Il cosiddetto regime dei minimi o regime di vantaggio è un regime fiscale agevolato in esaurimento a cui è dedicata la sezione I del quadro LM, che non presenta novità rispetto all’anno passato.

Il resto del quadro è invece dedicato ai contribuenti in regime forfetario, per i quali la dichiarazione dei redditi presenta diverse novità.

Tassa piatta incrementale

Il modello Redditi PF 2024 presentava una sezione II dedicata alla “Tassa piatta incrementale”, di cui all’articolo 1 commi da 55 a 57 della Legge 197/2022; questa sezione sul modello Redditi PF 2025 risulta abolita per intero, dato che non interessa più i contribuenti in questo regime fiscale.

Regime forfetario

Dedicata in modo specifico ai contribuenti in regime forfetario è la sezione III del quadro LM, denominata appunto  “Regime forfetario”. La sezione presenta alcune novità:

  • sul rigo LM21 è stata aggiunta la colonna 4 denominata “ATECO 2025”: va indicato il codice Ateco in vigore dal 2025 che identifica l’attività prevalente esercitata dal contribuente;
  • sul rigo LM22 e successivi è stata aggiunta la colonna 7 denominata “Casi particolari”: le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che su questa colonna va indicato “il codice 1 in caso di componenti positivi, quali le indennità di maternità, percepiti nell’ambito del presente regime che, pur concorrendo alla base imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del limite, pari a 85.000 e 100.000 euro, previsto […] per la permanenza nel regime”, e che “tali componenti vanno indicati in un distinto rigo rispetto ai ricavi ed ai compensi percepiti nello svolgimento dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo”.

Va precisato che per l’anno d’imposta 2024, i cui redditi sono da dichiararsi con il modello Redditi PF 2025, valgono ancora i codici Ateco 2007, con i relativi coefficienti di redditività ancora in vigore. L’indicazione del codice Ateco 2025 sulla dichiarazione di quest’anno serve da raccordo con la dichiarazione del prossimo anno fiscale, con finalità solo espositiva: infatti i codici Ateco da indicare sui righi LM22 e successivi sono ancora quelli del 2007.

Va segnalata la modifica del rigo LM39 denominato “Imposta sostitutiva”: su questo rigo va esposta l’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente, che però sul modello Redditi PF 2025 può essere di due diverse tipologie, da indicare separatamente:

  • in colonna 1 sarà indicata l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB, dovuta sulla quota incrementale del reddito concordato (di cui si dirà più approfonditamente nel seguito);
  • in colonna 2 sarà indicata l’imposta sostitutiva ordinariamente prevista per i contribuenti in regime forfetario.

 

Concordato Preventivo Biennale

I successivi righi LM32 e LM33 sono dedicati ai contribuenti che l’anno scorso hanno aderito alla proposta di CPB: con l’adesione il contribuente si è impegnato a dichiarare il reddito concordato sulla successiva dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 ricordano che “i contribuenti che aderiscono al CPB possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta”; a tal fine va compilato il rigo LM32 denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)”, più precisamente:

  • sulla colonna 1Reddito concordato” va indicato il reddito derivante dall’adesione al CPB, presente sul rigo LM63 della dichiarazione dello scorso anno;
  • sulla colonna 2Reddito effettivo anno precedente” va indicato il reddito effettivamente prodotto in regime forfetario, dichiarato nell’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, indicato sulla colonna 3 del rigo LM34 del modello Reddito PF 2024;
  • sulla colonna 3Quota incrementale imponibile” va indicata la quota di reddito incrementale da assoggettare a imposta sostitutiva (la differenza tra l’importo inserito in colonna 1 e quello in colonna 2).

Si ricorda che l’imposta sostitutiva è pari al 10% del reddito eccedente o al 3% in caso di nuove attività. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata è necessario che sia stata barrata la casella “Nuova attività” presente in colonna 3 del rigo LM21.

L’importo dell’imposta sostitutiva sarà indicato in colonna 1 del rigo LM39.

La compilazione del rigo LM33 denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)”, si riassume nella valorizzazione della colonna 1, denominata a sua volta “Reddito CPB al netto della quota in incrementale”: qui va indicato il reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB, da assoggettare all’ordinaria imposta sostitutiva prevista per i contribuenti in regime forfetario.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “qualora sia stato compilato il rigo LM32, tale importo è pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 3 del predetto rigo”.

Nel caso in cui invece il contribuente non abbia compilato il rigo LM32, perché non si avvale dell’imposta sostitutiva prevista dal decreto CPB, in colonna 1 “va indicato direttamente l’importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB presente nel quadro LM, rigo LM63 della dichiarazione Redditi PF 2024”.

La sottosezione denominata “Reddito CPB”, consistente nei righi LM32 e LM33, presenta a margine anche due caselle denominate “Cessazione” e “Decadenza” che devono essere valorizzate nel caso in cui il contribuente si trovi in presenza di una delle cause di cessazione o di decadenza previste dal decreto CPB.

Con maggiore precisione sulla casella “Cessazione” sarà inserito uno di questi codici numerici:

  • codice 1: se il contribuente ha modificato l’attività svolta nel corso del periodo d’imposta oggetto di concordato, rispetto al periodo di imposta precedente;
  • codice 2: se il contribuente ha cessato l’attività;
  • codice 3: se il contribuente ha superato il limite di ricavi di 150 mila euro (si ricorda che se i ricavi hanno superato il limite di 100 mila euro, ma non quello di 150 mila, si realizza la fuoriuscita dal regime forfetario, ma non la decadenza dal CPB);
  • codice 4: se il contribuente si è ritrovato in una delle circostanze eccezionali previste dal MEF che hanno comportato nell’anno fiscale 2024 una riduzione di oltre il 30% del reddito imponibile.

La casella “Decadenza” riguarda più in generale il realizzarsi una delle cause di decadenza previste per il CPB; con maggiore precisione dovrà essere inserito uno dei seguenti codici numerici:

  • codice 1: se, a seguito di accertamento fiscale, sono stati rilevati ricavi non dichiarati (oppure costi inesistenti o indeducibili) per un ammontare pari al 30% dei ricavi dichiarati nel periodo d’imposta oggetto di concordato;
  • codice 2: se, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, risulti una qualificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli per i quali è avvenuta l’accettazione della proposta di CPB;
  • codice 3: se nella dichiarazione dei redditi sono indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB;
  • codice 4: se si realizza una delle cause di esclusione previste dall’articolo 11 del decreto CPB o vengono meno i requisiti richiesti dall’articolo 10 comma 2 del medesimo decreto;
  • codice 5: se è stato omesso il versamento delle somme dovute per il CPB.

Ancora in relazione al CPB, va segnalato che è stata eliminata l’intera sezione VI, denominata “Concordato preventivo regime forfetario”, presente sul modello Redditi PF 2024 ma non più sul modello di quest’anno; la motivazione va ricondotta al fatto che il CPB, nato in via sperimentale per i contribuenti in regime forfettario, è stato recentemente abrogato per gli aderenti a questo regime fiscale.

Crediti d’imposta

Il rigo LM40 della sezione V è dedicato ai “Crediti d’imposta” che possono essere utilizzati ai fini della determinazione dell’imposta effettivamente dovuta.

Le novità di quest’anno sono molto poche, riassumibili nell’eliminazione delle colonne 18 e 19, dedicate rispettivamente ai “Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 – Beneficiario” e “Canoni locaz. impr. turistiche – art. 5 DL 4/2022”, presenti sul modello dichiarativo dell’anno scorso ma non più sul modello Redditi PF2025.

Va segnalato infine un refuso del modello ministeriale: la colonna 22 non presenta l’indicazione del nome del credito di imposta a cui si riferisce, ma le istruzioni del medesimo modello Redditi PF 2025 precisano che la colonna va utilizzata per esporre il credito d’imposta spettante per le “erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy al 30%”, come in effetti era già sul modello dell’anno scorso.

Redditi PF 2025: il cartaceo entro il 30 giugno

26 Maggio 2025 in Speciali

Entro il 31 ottobre è possibile inviare il Modello Redditi PF 2025 in modalità telematica, per il cartaceo l'arco temporale è dal 2 maggio al 30 giugno con presentazione presso gli uffici postali.

A tal proposito le Entrate hanno pubblicato le regole da seguire con il Provvedimento n 131076 del 17 marzo 2025 con cui sono stati pubblicati anche Modello e relative istuzioni. 

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
  • dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Attenzione al fatto che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

Invece quelle presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione del-

l’imposta che ne risulti dovuta.

La dichiarazione REDDITI Persone Fisiche 2025 può essere presentata:

  • a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
  • b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  • c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale.

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte

dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Redditi PF 2025: soggetti obbligati

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle;
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2025), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2025);
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
  • i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2025;

Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per

far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spet-

tante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2024 o da

acconti versati nello stesso anno.

Redditi PF 2025: come è composto

Il Modello Redditi PF 2025 è composto da:

FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:

  • FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
  • prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione), la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due del mille dell'IRPEF.

FASCICOLO 2 che contiene:

  • I quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
  • le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;

FASCICOLO 3 che contiene:

  • i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Assegno sociale, a chi spetta: requisiti e obblighi

7 Aprile 2025 in Speciali

L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini che:

  • abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni), 
  • risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e 
  • possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge, annualmente rivalutati.

Possono richiederlo anche i:

a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);

b) cittadini della Repubblica di San Marino;

c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;

d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;

e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.

che siano anche residenti  continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il termine massimo per la definizione del provvedimento è  fissato in 45 giorni  dal momento della domanda.

Assegno sociale 2023: requisiti 

L'Assegno sociale è una prestazione economica rivolta  a chi ha un reddito inferiore al minimo  definito ogni anno per legge (dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale).

I requisiti per l'assegno sociale sono:

67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);

stato di bisogno economico;

cittadinanza italiana e situazioni equiparate  ( cittadini italiani; cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza; cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario ; cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria).

residenza effettiva in Italia;

requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

ATTENZIONE  : 

 La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge attualmente fissato al 67° anno di età

L'assegno sociale   non è reversibile ai familiari superstiti.

Assegno sociale: obbligo di comunicazione del reddito. Come fare

Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai  beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale , se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria.

Nel messaggio 1173 del  4 aprile 2025  INPS comunica che sono stati individuati i  titolari dell'assegno sociale che non hanno adempiuto a tale obbligo per l'anno 2020  e che riceveranno  una  raccomandata A/R,  che ricorda l’obbligo di comunicazione reddituale.

ATTENZIONE : In caso di ulteriore inadempimento verrà avviato  un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.

La comunicazione  può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata “MyINPS”, raggiungibile al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Aree Tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci" > "Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008".

In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso gli Istituti di patronato o da altri soggetti abilitati 

Soggiorno continuativo di 10 anni per l’assegno sociale: chiarimenti

Come detto, per  il diritto all'assegno sociale i requisiti necessari a beneficiare della prestazione:   residenza decennale, maggiorazione dell'importo e  modalità di autocertificazione erano stati chiariti dall'INPS con la circolare 131 2022.

 A parziale rettifica è stato pubblicato il messaggio 1268 del 3 aprile 2023 in particolare sui periodi di interruzione della residenza.

Con la  Circolare 131 2022 è stto chiarito che : 

Per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trovano applicazione  i criteri del  “Testo unico" sul  rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Quindi le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo  quando :

  • sono inferiori a sei mesi consecutivi e 
  • non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio,

salvo che detta interruzione sia dipesa da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.

In pratica spiega la circolare, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi  la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio.

Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.

Per la verifica del requisito di dieci anni  è fondamentale  individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio,  indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.

Il requisito  è  autocertificabile dall'interessato  e viene  verificata dagli uffici INPS attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.

Resta fermo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. 

AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2023 

A seguito delle  sentenze della Corte di Cassazione  n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020,  a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, INPS ha precisato che  il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)). 

Anche in caso di continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi  soddisfatto in sè,  ma è comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS.

Assegno sociale: come funziona l’autocertificazione dei requisiti

Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Al fine della verifica gli operatori possono  utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019).

  • I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  ma SOLO  per i  fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea legalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi  siano previste da  convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza.

 In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, le Strutture territoriali richiederanno:

  •  per i cittadini dei paesi elencati nell'allegato 1 una certificazione rilasciata dallo Stato estero e
  •  per i cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco,  i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo 

Maggiorazione dell’assegno sociale: requisiti e redditi

Come  illustrato nelle circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002,  i requisiti per  il riconoscimento delle maggiorazioni sono i seguenti 

  • – età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
  • – età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.

La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa.

La maggiorazione non è soggetta a perequazione e viene incrementata ogni anno per  coloro che hanno almeno 70 anni di età. Questo limite viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni) (figurativa, volontaria e da riscatto)  che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.

L'incremento è concesso d’ufficio dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. 

ATTENZIONE Questo incremento è soggetto a perequazione.

Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura,  sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.

Sono esclusi i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • il reddito delle pensioni di guerra;
  • l’indennizzo legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie e  trasfusioni;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
  • i trattamenti di famiglia;
  • eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.

Assegno sociale : come si richiede , tempi di risposta e integrazione documenti

L'assegno sociale si puo richiedere online  sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al link:  https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html,  previo accesso con identità digitale:

 SPID almeno di livello 2 o

CIE 3.0 oppure 

CNS

I cittadini possono anche rivolgersi  al Contact center telefonico.

La procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico con l’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:

  •     cittadinanza;
  •     residenza;
  •    trattamenti erogati dall’INPS.

I primi due aspetti sono modificabili  dall'utente mentre è fissa la parte delle prestazioni INPS 

Resta necessario  l’inserimento delle informazioni seguenti:

– Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”

– Cittadini extracomunitari (occorre allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso).

  requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato.

  possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 131/2022).

Infine l'istituto  sottolinea l'obbligo prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e  dare il consenso prima di procedere.

La procedura telematica consente  anche di consultare una dichiarazione già presentata .

Come deliberato dal  Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020,  il “Regolamento Inps sui tempi dei procedimenti amministrativi” fissa in  45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.

Nel caso in cui la  documentazione allegata alla domanda non sia completa  il termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni  per consentire l’integrazione  necessaria.

La mancata integrazione della documentazione  nei 30 giorni comporta il rigetto della domanda di assegno sociale  e non è ammesso il riesame.

Il cittadino dovrà  quindi  presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.

Allegati:

Polizza catastrofale imprese: tutte le regole

3 Aprile 2025 in Speciali

Pubblicato in GU n 75 del 31 marzo il Decreto-legge n 39/2025  con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.

In particolare è stato previsto che:

  • per le PMI l'obbligo slitta al 1° gennaio 2026,
  • per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
  • rimane al 31 marzo l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.

Leggi anche:  Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata

Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.

Il diecreto sinteticamente disciplina:

  • a) le modalità  di  individuazione  degli  eventi  calamitosi  e catastrofali di  cui  all'articolo  1,  comma  101  della  legge  30 dicembre 2023, n. 213;
  • b) le modalità di determinazione  e  adeguamento  periodico  dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
  • c) i limiti alla capacità di assunzione  del  rischio da  parte delle imprese assicuratrici, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1,  comma  104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • e) le modalità  di  coordinamento  in  relazione  agli  atti  di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS. 

Attenzione al fatto che chi non dovesse adeguarsi all'obbligo assicurativo introdotto, non sarà soggetto a sanzioni dirette. 

Relativamente ai dubbi frequenti su questo adempimento il MIMIT in data 2 aprile ha pubblicato una serie di risposte.

Per una sintesi leggi qui i chiarimenti del Ministero: Polizza catastrofale imprese: quali sono i dubbi frequenti?

Polizza catastrofale imprese: gli eventi climatici rilevanti

Nel decreto viene previsto che ai fini dell'articolo 1, comma  101,  della  legge  30  dicembre 2023, n. 213, si intende per

  • a) alluvione, inondazione ed  esondazione:  fuoriuscita  d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche  ad  alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali  o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini,  anche  a  carattere  temporaneo,  da   reti   di   drenaggio artificiale, derivanti  da   eventi   atmosferici   naturali.   Sono considerate come singolo evento  le  prosecuzioni  di  tali  fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
  • b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta  terrestre dovuto a cause endogene, purché' i  beni assicurati  si  trovino  in un'area  individuata   tra   quelle   interessate   dal   sisma   nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti,  localizzati  dalla Rete  sismica  nazionale  dell'Istituto  nazionale  di  geofisica   e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.  Le  scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo  evento  che  ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite  a  uno  stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  • c) frana: movimento, scivolamento o distacco  rapido  di  roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto  l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni  d'acqua. Sono  considerate  come  singolo  evento  le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue  ore  dalla  prima manifestazione. 

Polizza catastrofale imprese: il calcolo dei premi assicurativi

Relativamente ai premi assicurativi si prevede che conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma  104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il  premio  è  determinato  in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Si tiene conto, altresì,  in  misura  proporzionale  alla conseguente  riduzione  del   rischio,  delle  misure    adottate dall'impresa, anche per il tramite  delle  organizzazioni  collettive cui aderisce, per prevenire i rischi  e  proteggere  i  beni  di  cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2)  e  3),  del  codice  civile,  da calamità  naturali  ed  eventi catastrofali.
I premi sono aggiornati periodicamente, anche in  considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione  dei valori economici e di conoscenza e modellazione del  rischio,  tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi  di  solvibilità dell'impresa di assicurazione.

Polizza rischi catastrofali imprese: il danno indennizzabile

Il decreto prevede che ai sensi dell'articolo 1, comma 104,  della  legge  30  dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30  milioni  di  euro  di  somma assicurata, avuto riguardo al  totale  complessivo  delle  ubicazioni assicurate,  le polizze  assicurative  possono  prevedere,   qualora convenuto  dalle  parti,  uno   scoperto, che rimane a   carico dell'assicurato,  non  superiore  al  15   per   cento del danno indennizzabile.
Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per  la  fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le  grandi imprese di cui all'articolo 1, comma  1, lettera  o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno  indennizzabile che  rimane  a  carico dell'assicurato è  rimessa  alla libera negoziazione delle parti.

Polizza rischi catastrofali imprese: massimali di indennizzo

Ai sensi dell'articolo 1, comma 105,  della  legge  30  dicembre 2023,   n.   213,   le   polizze   assicurative   possono   prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

  • a) per la fascia fino a 1 milione di  euro  di  somma  assicurata trova  applicazione  un  limite  di  indennizzo   pari   alla   somma assicurata;
  • b) per la fascia da 1 milione a  30  milioni  di  euro  di  somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo  non  inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

Fermo  l'obbligo  di  copertura  assicurativa,  per  la  fascia superiore a 30 milioni di euro di  somma  assicurata  ovvero per  le grandi imprese di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  o),  la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa  alla libera negoziazione delle parti.

Fermo quanto disposto  dai  commi  1  e  2,  per  i  terreni  la copertura e' prestata nella forma a primo rischio  assoluto, fino  a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in  misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Per le polizze di cui al comma 1, lettera  a),  i  contratti  di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il  tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in  relazione alle specifiche esigenze di copertura. 

Polizza catastrofali imprese: c’è sanzione per chi non la stipula?

Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.

In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.

In base all'art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. 

Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.

Relativamente invece alle compagnie abilitate ad operare nel ramo 8 danni, con in corso un’attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.

 

Incentivo “Donne e Impresa” per PMI nel Lazio

31 Marzo 2025 in Speciali

La Regione Lazio ha lanciato il bando “Donne e Impresa” con un fondo di 3 milioni di euro, mirato a sostenere lo sviluppo delle PMI femminili.

L’iniziativa si inserisce nell’obiettivo strategico di rafforzare la competitività e la crescita sostenibile delle imprese. 

Il bando prevede  contributi a fondo perduto per la creazione di nuove imprese femminili e per l’ampliamento o la modernizzazione di quelle esistenti, anche attraverso l’adozione di soluzioni digitali. 

Le domande possono essere presentate dal 15 aprile al 3 giugno 2025 sulla piattaforma GeCoWEB Plus. 

Vediamo meglio i requisiti per partecipare e la misura dei finanziamenti

Bando Donne e impresa Lazio: requisiti e finanziamento

L’incentivo è destinato alle imprese che rispettano i criteri di PMI femminili, ovvero attività individuali, cooperative o società con una significativa partecipazione femminile.

 L’agevolazione prevede un contributo massimo di 100.000 euro per impresa, coprendo tra il 30% e il 60% dei costi ammissibili. 

Le spese finanziabili includono investimenti materiali e immateriali, adeguamenti dei locali e servizi strategici. Inoltre, sono riconosciuti costi del personale e spese generali pari al 20% delle spese rendicontabili.

La selezione dei progetti avverrà secondo criteri oggettivi come la percentuale di contributo richiesta, l’anzianità dell’impresa, il numero di addetti e il possesso di certificazioni ambientali. 

L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione a seguito della rendicontazione delle spese. 

Bando “Donne e Impresa” -Tabella di riepilogo

 Tabella di riepilogo 

Requisiti Dettagli
Tipologia di imprese PMI femminili: lavoratrici autonome, imprese individuali con titolare donna, società cooperative e di persone con almeno il 60% di donne, società di capitale con almeno 2/3 di quote e organi di amministrazione femminili.
Localizzazione Sede operativa nel Lazio al momento della richiesta di erogazione a saldo.
Importo massimo finanziabile 100.000 euro per impresa.
Percentuale copertura costi Dal 30% al 60% dei costi ammissibili.
Spesa minima rendicontabile 30.000 euro.
Spese ammissibili Investimenti materiali e immateriali, soluzioni digitali, adeguamento locali (max 20%), servizi strategici (max 20%), costi del personale e spese generali (20% forfettario).
Durata progetto 12 mesi dalla data di approvazione.

Enasarco: FIRR in scadenza il 31 marzo

12 Marzo 2025 in Speciali

La Fondazione Enasarco  ricorda la scadenza  del 31 marzo per il  pagamento del Firr  Fondo indennità risoluzione rapporto  2024 per gli Agenti e Rappresentanti da parte delle ditte preponenti.

Ma attenzione  Il termine è  di fatto anticipato  di 5 giorni per le ditte che utilizzano l’addebito bancario Sepa, al fine di non sforare i tempi di trasferimento bancario e incorrere in possibili sanzioni.

Vediamo di seguito maggiori dettagli sul contributo al fondo e sulle modalità per effettuare l'adempimento.

FIRR cos’è – calcolo e versamento contributo

Tutte le aziende  aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi economici collettivi (AEC).che  hanno conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale  sono  tenute ad accantonare ogni anno  presso ENASARCO una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, FIRR.. 

L’importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:

  • importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;
  • tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario);
  • numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).

Con la prima iscrizione alla Fondazione ENASARCO  si ottiene il “numero di posizione” identificativo e, nella propria area riservata inEnasarco, è disponibile la distinta Firr che propone la somma delle provvigioni inserite nelle distinte del fondo previdenza/assistenza per ciascun agente mentre sono esclusi gli importi eventualmente indicati nelle distinte integrative 

Prima di procedere con la compilazione, è indispensabile che la ditta mandante verifichi, tramite la funzione “Gestione mandati online”, che tutti i mandati di agenzia siano aggiornati.

Nella distinta Firr non compaiono i mandati cessati nel corso dell’anno solare

Dopo aver cliccato su “Genera la distinta corrente”, la ditta mandante quindi dovrà semplicemente verificare la correttezza delle provvigioni proposte, tuttavia se alcuni importi non fossero corretti è possibile modificarli.

Il sistema, a questo punto, calcolerà in automatico il contributo dovuto.

Per il versamento, l’azienda mandante potrà scegliere tra:

  • Addebito su c/c bancario SEPA (che va sempre anticipato rispetto alla scadenza finale)
  • versamento tramite PAGOPA

Aliquote FIRR 2025

Le aliquote FIRR sono  ancora  stabilite nelle seguenti misure:

MONOMANDATARI PLURIMANDATARI
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno    4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno
 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l’anno 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l’anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300,01 euro l’anno.

ATTENZIONE : se il rapporto di agenzia  inizia nel corso dell’anno  gli scaglioni vanno proporzionalmente ridotti in proporzione ai mesi di durata 

Comunicazione cessazione e liquidazione FIRR

Nel caso di cessazione del rapporto il preponente deve comunicare a Enasarco entro 30 giorni dall'evento per ottenere la liquidazione delle somme accantonate presso il FIRR,sempre  utilizzando la funzione  “Gestione mandati” e indicato come data di cessazione tenendo conto del preavviso, l'ultimo giorno di collaborazione effettiva con l'agente. 

La liquidazione delle somme spettanti all’agente può avvenire mediante accredito su c/c bancario o postale o somma a disposizione presso Banca Nazionale del Lavoro (per importi fino a 1.000 euro), con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone (sas, snc).

Infine, occorre ricordare che se il rapporto di agenzia termina nel corso dell’anno solare, il contributo FIRR dell’ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente all’agente dal preponente al momento della cessazione.

FIRR online: disponibile l’applicazione

Si ricorda che dal 2021 è online la funzionalità per richiedere il Firr direttamente su AppEnasarco, per dispositivi mobili che permette agli iscritti di consultare l’area riservata e rimanere aggiornati sulle novità più rilevanti . 

La AppEnasarco è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play 

Disoccupazione agricola: domande entro il 31 marzo – le regole

10 Marzo 2025 in Speciali

Il 31 marzo 2025 rappresenta il termine ultimo per i lavoratori agricoli che intendono presentare la domanda di disoccupazione agricola all’INPS da parte dei lavoratori agricoli che hanno attraversato un periodo di disoccupazione nel 2024. 

Vediamo  qui di seguito,  in sintesi , come funziona la disoccupazione agricola,  quali sono i requisiti richiesti, importi e durata dell'indennità. 

Indennità disoccupazione agricola: a chi spetta, esclusi, requisiti

Va specificato innanzitutto che la disoccupazione agricola a differenza delle altre indennita di disoccupazione copre i periodi  di mancata occupazione dei lavoratori nell'anno  precedente a  quello della domanda Questa misura quindi  è retroattiva e copre un periodo già trascorso.

Hanno diritto alla disoccupazione agricola:

  • Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD);
  • Gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) assunti o licenziati durante l’anno di riferimento dell’indennità;
  • Piccoli coloni e compartecipanti familiari;
  • Piccoli coltivatori diretti che, tramite versamenti volontari, raggiungono almeno 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi.

Non possono accedere quindi all’indennità:

  • Coloro che presentano la domanda oltre la scadenza;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni autonome per l’intero anno (o per parte di esso, se le giornate lavorate in tale regime superano quelle come lavoratore dipendente);
  • Chi è già titolare di pensione diretta al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  • Chi si dimette volontariamente, salvo le eccezioni previste per le madri in puerperio o per chi lascia il lavoro per giusta causa.

Dal 2022, sono esclusi  anche gli OTI delle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci. Questi lavoratori rientrano ora nella NASpI, come stabilito dalla legge di bilancio 2022.

Per ottenere l’indennità di disoccupazione è necessario che i lavoratori agricoli,  rispondano ai seguenti  requisiti:

  • iscrizione  negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria 
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente .(Per il calcolo possono essere utilizzati anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio.

Hanno diritto anche le  lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino)

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'INPS si è adeguato  alla   sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 e prevede l'indennità  di disoccupazione anche nei  casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un'altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Indennità disoccupazione agricola: importo, come funziona

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione e  determina automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

L'interessato, contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, puo  richiedere l'ANF (Assegno al Nucleo Familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di cinque anni. I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

La misura dell’indennità di disoccupazione agricola dipende dalla tipologia di lavoratore, infatti l'importo è pari a

  1. 40% della retribuzione  di riferimento per gli OTD e al 
  2. 30% della retribuzione  di riferimento  per gli OTI 

Da ricordare che per questi ultimi  non è prevista la trattenuta per il contributo di solidarietà.

Per il 2025, il limite massimo dell’indennità (calcolato sulla base del 2024) è di 1.392,89 euro, come indicato nella circolare INPS n. 25/2025.

ATTENZIONE  Con sentenze nn. 438, 439 e 440 del 10 gennaio 2022 la Cassazione ha  affermato che l’importo della disoccupazione agricola deve essere determinato, per gli operai agricoli a tempo determinato, sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale  e non sul salario medio convenzionale .

Disoccupazione agricola: come fare domanda

Le domande possono essere trasmesse online all’INPS tramite:

  1. il servizio online accessibile direttamente al cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, PIN o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  2. gli enti di patronato;
  3. il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

L'interessato dovrà indicare come intende ricevere il  pagamento:

  1. con accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell' IBAN) o 
  2. con bonifico presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente), previo accertamento dell'identità del percettore.

Disoccupazione agricola novità 2024

Nel provvedimento INPS  ad oggi piu recente  circolare 22 del 26 gennaio 2024  in tema di indennità di disoccupazione  per gli agricoltori riferita ai periodi di competenza 2023  INPS ha specificato la  cumulabilità con l’ammortizzatore sociale unico previsto per gli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna 

Si ricorda infatti che l'articolo 7 del 61/2023, convertito in legge 100/2023 ha previsto una speciale forma di ammortizzatore sociale, con relativa contribuzione figurativa, per i lavoratori subordinati del settore privato, compreso quello agricolo, che hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa  per gli eventi sopracitati.

L'istituto precisa che per gli operai agricoli è prevista l’equiparazione  dei periodi indennizzati per l’alluvione  con i periodi di lavoro effettivo.

Con una interpretazione estensiva della norma  del DL Alluvione 61 2023  Inps afferma che sono beneficiari  della agevolazione  

  • sia  gli operai agricoli già in possesso del requisito contributivo  per l'indennità  di disoccupazione agricola (102 giornate di lavoro nel biennio)
  •  che i lavoratori che  lo conseguono computando anche  periodi indennizzati, 
  • he ai lavoratori “misti”, ossia a quelli che nel 2023 hanno prestato attività sia in agricoltura, sia in altri settori produttivi, purché abbiano la prevalenza di lavoro in agricoltura; in tal caso la sommatoria riguarderà solo i periodi di fruizione dell’ammortizzatore unico su richiesta di imprese agricole.

Inoltre si precisa che 

  • in caso di superamento del  limite di 182 giornate  annue il beneficio della equiparazione verrebbe neutralizzato, perche deve essere comunque rispettato  il limite di 365 giornate totali nel 2023 tra quelle lavorate, quelle indennizzate ad altro titolo (es.malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola.

Imprese editoria ipovedenti: domande di contributi entro il 31 marzo

27 Febbraio 2025 in Speciali

Con Avviso del 26 febbraio il Dipartimento per l'Editoria informa del termine di scadenza al 31 marzo per i contributi per le imprese di editoria speciale.

In particolare il contributo è volto a sostenere:

  • imprese editrici, 
  • enti e associazioni,

che editano periodici per non vedenti e ipovedenti destinati a tali soggetti o ad enti ed istituzioni che operano per finalità a sostegno del settore.

Editoria ipovedenti e non vedenti: i beneficiari del contributo 2024

Possono accedere al contributo imprese, enti ed associazioni che editano periodici prodotti con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o supporti informatici, registrati presso il competente Tribunale e iscritti al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Per avere accesso ai contributi sono necessari:

  • anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
  • obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il finanziamento;
  • obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
  • periodicità della testata almeno quadrimestrale nell’anno di riferimento del contributo.

Contributo Editoria ipovedenti e non vedenti: le domande 2024

Le domande di contributo per l'editoria per gli ipovedenti e i non vedenti devono essere inviate, corredate dalla relativa documentazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo ed inviate, in regola con le disposizioni in materia di bollo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

Entro lo stesso termine del 31 marzo, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell’editore, un campione dei numeri della testata all’indirizzo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Ufficio per il sostegno all'editoria
Servizio per il sostegno diretto alla stampa
UFFICIO ACCETTAZIONE
Via dell’Impresa 90
00187 – Roma

Scarica qui il modello per le domande 2025.

Attenzione al fatto che, nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.

Per tutta l'altra modulistica e la normativa di riferimento accedi al sito del dipartimento per l'editoria.

Credito transizione 5.0: faq aggiornate al 21 febbraio

24 Febbraio 2025 in Speciali

Il MIMIT con un avviso pubblicato sulla pagina dedicata al Piano Transizione 5.0, informa degli aggiornamenti relativi al relativo credito di imposta.

In particolare, viene evidenziato che è disponibile per il download la versione aggiornata in data 21 febbraio 2025 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0 concernenti:

  • le caratteristiche generali del Piano, 
  • la procedura per l’accesso all’agevolazione,
  • i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232,
  • il calcolo del risparmio energetico, 
  • la determinazione dell’importo del credito d’imposta, 
  • gli impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
  • la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, 
  • i controlli e le verifiche.

In particolare, l’aggiornamento riguarda:

  • nuovo capitolo "Procedura semplificata (comma 9-bis dell'art. 38)" con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
  • FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
  • FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
  • FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
  • revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
  • FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Leggi anche: Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?

Vediamo alcune delle faq su questa agevolazione

Transizione 5.0: come si calcola il risparmio energetico del nuovo investimento?

Veniva domandato come si calcoli il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto d’investimento è localizzato all’interno di una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa.

Il GSE ha evidenziato che a tal proposito è utile ricordare che, come indicato nella FAQ n. 4.9, qualora il progetto di innovazione riguardi l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo. 

Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l’integrazione del processo produttivo con una nuova linea in funzione all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo

Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:

  • Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa;
  • il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una linea all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa.

Transizione 5.0: processo e struttura produttivi nelle imprese agricole

Veniva domandato quali siano le definizioni di “struttura produttiva” e “processo produttivo" nel settore agricolo.

Il GSE con FAQ del 2.11.2024 ha evedenziato che per le imprese operanti nel settore agricolo, è possibile definire: 

  • “processo produttivo”: la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la concimazione o la raccolta. Il singolo processo produttivo può essere eseguito da una macchina operatrice semovente specificamente progettata per quell’obiettivo (ad esempio la mietitrebbia per la raccolta del grano o la barra irroratrice semovente per i trattamenti) oppure da un’attrezzatura trainata, semi-portata o portata da una trattrice agricola (ad esempio la seminatrice trainata da una trattrice agricola).
  • “struttura produttiva”: il terreno agricolo, di appartenenza dell’impresa agricola che realizza il progetto di investimento – nonché gestito o lavorato dalla stessa secondo contratti di aƯitto o comodato d’uso – in cui sono svolti tutti i processi produttivi connessi a una specifica coltivazione o attività zootecnica.

Transizione 5.0: come soddisfare i requisiti per i moduli fotovoltaici

Veniva domandato, nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024, come sia possibile soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione.

La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181 da parte di ENEA, ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla misura Transizione 5.0: 

  • la conformità ad alcune specifiche norme tecniche;
  • la garanzia di esecuzione delle prestazioni minime così come previste rispettivamente per le tre sezioni a), b) e c) del Registro; 
  • a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, la dotazione di: 
    • un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei Paesi UE; 
    • di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.

Fermo restando l’obbligo di dotarsi, in ogni caso, dell’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (c.d. “Factory Inspection Attestation”) ai fini dell’identificazione territoriale dei moduli e, ove previsto, delle celle, le imprese che richiedono l’accesso al beneficio certificano il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli fotovoltaici ammessi, mediante la trasmissione di un’attestazione rilasciata dal produttore, ex art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19. 

Detta attestazione, da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione, dovrà, in ogni caso, assicurare il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 181/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024,e dovrà contenere, in particolare, una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni ISO.

Il GSE si riserva di poter effettuare accertamenti di merito circa la rispondenza dell’attestazione con i requisiti indicati dal legislatore.

Nelle more dell’adozione del Registro, il rispetto dei richiamati requisiti ISO potrà essere altresì provato dagli operatori attraverso il possesso di certificazioni di qualità aziendale equipollenti, rilasciate per le medesime finalità di cui alle menzionate certificazioni ISO.

Milleproroghe 2025: tutte le novità in vigore dal 25 febbraio

24 Febbraio 2025 in Speciali

La legge di conversione n 15/2025 del Dl n 202/2024 noto come Milleproroghe è in vigore dal 25 febbraio. 

Diverse le novità introdotte nell'iter presso Camera e Senato.

Tra tutte spicca la riammissione dei decaduti per la Rottamazione quater.

Dalla sua approvazione e pubblicazione in GU n 302 del 27 dicembre 2024 il Decreto Milleproroghe, DL n 202/2024 ha visto un susseguirsi di novità con emendamenti al testo originario.

Tra le altre novità emendative ve ne sono anche per i termini dei dichiarativi e in particolare, per il solo anno 2025:

  • sono prorogati dal 28 febbraio al 17 marzo i termini per l’approvazione e la messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche;
  • è prorogata dal 15 al 30 aprile la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
  • è prorogato dal 15 al 30 aprile il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – “ISA”84 e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024.

Relativamente alle polizze catastrofali per le imprese tanto discusse nei mesi passati del 2024, rimane confermata la data del 31 marzo per adeguarsi all'obbligo, tranne che per le imprese della pesca e acquacoltura e per le assemblee societarie a distanza utilizzabili ancora per tutto il 2025.

Altra norma che ha subito una ulteriore modifica è quella per lo slittamento del termine delle e-fatture per le prestazioni sanitarie inizialmente previsto al 31 marzo, ora ulteriormente esteso per tutto il 2025.

Inoltre sono introdotte novità per i crediti transizione 5.0 e ZLS rivolti agli investimenti delle imprese in beni strumentali e a particolari condizioni.

Vediamo il ripilogo di cosa contiene il Dl Milleproroghe convertito in legge n 15/2025

Milleproroghe: le proroghe per l’Economia. Proroga esenzione IVA del terzo settore

Si prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). 

Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU).

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all’Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15 per cento del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell’elenco Istat, dalle autorità indipendenti (Consob inclusa) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.

Inoltre, si proroga all’anno 2028 la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.a. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT.

Si proroga per tutto il 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

Sono prorogati al 31 dicembre 2025: gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività; i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa.

Si introduce una sospensione di 24 mesi del procedimento di revoca dell’autorizzazione per il confidi in conseguenza del venir meno del requisito di attività finanziaria di almeno 150 milioni di euro a condizione che il confidi comunichi alla Banca d’Italia l’avvio di un processo di integrazione finalizzato al rispetto di tale soglia, fornendo idonea documentazione.

Si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria sono autorizzati ad approvare i bilanci aziendali relativi agli anni precedenti il 2022.

Si proroga al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Milleproroghe: le proroghe per il Turismo

Si differisce al 31 marzo 2025 il termine per l’erogazione di risorse a favore dei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di specifici interventi realizzati dagli operatori turistico-ricettivi per il potenziamento dell’offerta turistica nazionale che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per specifici interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.

Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di taluni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

Si proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi.

Milleproroghe: le proroghe per lo Sport

Si proroga al 31 dicembre 2025 la disposizione che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

Si proroga al 31 dicembre 2027 la facoltà per l’Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell’aerea destinata alla «Città dello sport».

Milleproroghe: le proroghe per l’Agricoltura

Si mette a regime l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio xylella fastidiosa, che autorizzano il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere, previa comunicazione alla regione, all’estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Si precisa la prosecuzione puntuale di determinate misure di sostegno e attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina. 

Con una o più ordinanze di protezione civile da adottarsi entro il 31 gennaio 2025 e in deroga alle disposizioni vigenti sono regolati il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere da ricondurre in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

Milleproroghe: le proroghe per l’editoria e la pubblica amminsitrazione

Si prorogano alcune disposizioni introdotte dai provvedimenti adottati per l’emergenza Covid-19: per le annualità 2025 e 2026 l’abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite e l’applicazione della "clausola di salvaguardia"; per le annualità 2024 e 2025 il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo.

Vediamo infine tutte le altre proroghe:

  • Pubblica amministrazione Il decreto stabilisce una razionalizzazione e un efficientamento del sistema delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Mentre fino a oggi il problema dei tempi necessari per bandire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla p.a., era gestito tramite proroghe annuali, che sono venute a protrarsi fino a 11 anni, con il provvedimento si introduce una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Viene al riguardo stabilito un termine massimo di tre anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dalla p.a., senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà assunzionale assegnata e dei relativi stanziamenti. La nuova norma si applicherà a decorrere dal 2025 ed è previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure assunzionali a oggi non concluse. 
  • Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della p.a. Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si proroga di un anno il termine entro il quale le p.a. possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici e all’INPS l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle p.a. in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori). Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario. Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è "dolosamente voluta" dal soggetto.
  • Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuoco Si proroga al 30 giugno 2025 la decorrenza per l’applicazione della previsione che disciplina il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato e fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si proroga al 31 dicembre 2025 la validità di specifiche graduatorie relative a concorsi banditi per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si autorizza l’impiego fino al 30 aprile 2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell’azione di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.
  • Salute Si sopprime il termine vigente del 31 dicembre 2024 entro il quale gli organi liquidatori della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa dovrebbero concludere le loro attività. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine che consente l’esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di:
    • procedere al reclutamento di medici specializzandi, dal secondo anno, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili, anche in deroga alle normative vigenti;
    • conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate, qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore;
    • conferire incarichi a tempo determinato, con le medesime procedure semplificate, per la durata di sei mesi, anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, anche in assenza di un diploma di specializzazione. Si proroga al 30 aprile 2025 del termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC (Autorizzazione immissione in commercio) sulla base dei dati delle fatture elettroniche. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN. Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dell’efficacia delle disposizioni regolamentari in materia di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni e delle province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni sull’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie autorizzate, pubbliche o private e per i professionisti che ne facciano richiesta, nonché per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, nonché la stipula di accordi contrattuali. Si proroga al 31 dicembre 2025 l’applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di dolo e colpa grave (prevista nel periodo di emergenza COVID-19), in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale – omicidio colposo e lesioni personali colpose – commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per ottenere gli incentivi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. Si modificano, in modo da mandarle a regime senza ulteriori proroghe, le disposizioni che consentono ai medici iscritti al Corso di formazione in medicina generale di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali. Si prevede la possibilità di mantenere gli incarichi già assegnati al momento dell’iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale e si specifica che tra gli incarichi convenzionali assegnabili sono inclusi quelli provvisori e di sostituzione, anche ai fini del riconoscimento delle ore di formazione. Si portano a regime le disposizioni che permettono agli specializzandi in medicina generale e in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, consentendo di valorizzare l’attività svolta quale attività pratica ai fini della formazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 lo stanziamento per i piani regionali per il recupero delle liste d’attesa incrementandolo fino ad un massimo dello 0,7% del fondo sanitario.
  • Istruzione e merito Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per accedere al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico con il titolo di studio previsto dall’ordinamento previgente. Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito, nelle more dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici. Si prorogano i termini in materia di reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo. Si proroga all’anno scolastico 2025/2026 la misura relativa alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione.
  • Cultura Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Si proroga dal 2024 al 2025 il termine di durata della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l’ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
  • Infrastrutture e trasporti Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Vengono inoltre prorogati alla medesima data del 31 dicembre 2025 i termini relativi all’obbligo di notifica della proposta di alienazione all’assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione. Infine, vengono rinnovati fino al 31 dicembre 2025 i contratti scaduti, al fine di consentire l’esercizio del suddetto diritto di prelazione. Si estendono per ulteriori sei mesi, per un totale di 36 mesi, i termini di inizio e ultimazione dei lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali. Si prorogano dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 i termini relativi all’adeguamento ai criteri di sicurezza, rispettivamente, del materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie.
  • Affari esteri e cooperazione internazionale Si proroga per tutto il 2025 l’autorizzazione di spesa per l’invio di militari dell’Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all’estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell’Est Europa.
  • Difesa Si prorogano per tutto il 2025 i termini di applicazione del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, per il progressivo conseguimento dei volumi organici di Ufficiali e Marescialli. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità di depositare atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari attraverso invio da indirizzo di posta elettronica certificata.
  • Giustizia Si proroga la riduzione del termine del tirocinio previsto per i magistrati ordinari (da 18 a 12 mesi) anche ai magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Si proroga fino al 31 dicembre 2025, per il personale del Ministero della giustizia, l’esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria che limita l’esigenza del previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nei soli casi in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento. Si proroga al 31 dicembre 2025 l’operatività delle Sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria in corso presso le stesse. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale le intercettazioni verranno effettuate attraverso le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate. Si proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.
  • Ambiente e della sicurezza energetica Si differisce al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore dell’obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui. Si elimina il termine ordinatorio previsto per l’adozione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti.
  • Lavoro e politiche sociali Si proroga il periodo di transitorietà del cinque per mille dell’IRPEF, limitatamente alle ONLUS, per consentire a dette organizzazioni di essere interessate inter alia, anche per il 2025, dal riparto del beneficio del cinque per mille dell’IRPEF.
  • Imprese e Made in Italy Si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale
  • LEP Si assegna al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio l’attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 5 dicembre 2024.
  • Sistema di informazione per la sicurezza Si proroga fino al 30 giugno 2025 la possibilità di estendere le condotte scriminabili con garanzie funzionali a ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, utilizzare l’identità di copertura nei procedimenti penali per reati scriminati con garanzie funzionali e deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura. Si proroga, fino al 30 giugno 2025, la norma che disciplina la possibilità per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti e internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.

Bando Imprese Borghi: SAL richiedibili con una ft quietanzata

17 Febbraio 2025 in Speciali

Il Ministero della Cultura con una Circolare del 20 gennaio 2025 ha fornito un importante chiarimento per gli assegnatari della misura di sostegno Imprese Borghi.

Ricordiamo che le regole della misura sono state dettate con l’Avviso pubblico del Ministero della Cultura del 16 maggio 2023 per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione europea – NextGeneration EU nell’ambito del PNRR, M1C3, Investimento 2.1 "Attivita dei borghi" .

L’Avviso Imprese Borghi ha lo scopo di favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei 294 borghi assegnatari delle risorse di cui al precedenteAvviso pubblico per la presentazione di progetti di rigenerazione culturale e sociale.

Si assegnano circa 200 milioni di euro dei fondi previsti dal MiC per il Piano nazionale borghi, finanziato con il PNRR, al sostegno di:

  • micro, piccole e medie imprese
  • interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli Comuni 
  • attraverso l’offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale,
  • proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare.

Le domande potevano essere presentate al Soggetto gestore Invitalia a partire dal giorno 8 giugno 2023, alle ore 12.00 e sino alle ore 18.00 del 11 settembre 2023 (termine prorogato al 29 settembre).

A partire dalla data di chiusura della presentazione delle domande, sarà avviata la valutazione delle proposte progettuali pervenute secondo le modalità descritte nell'art. 11 dell'avviso e sulla base della griglia di cui all’Allegato 2 allo stesso Avviso e sarà stilata conseguentemente una graduatoria di merito su base regionale e per singolo Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale.

Leggi qui la graduatoria.

Leggi qui le proposte ammesse a finanziamento.

Bando Imprese Borghi: che cos’è

L'avviso specifica che, con DM 112 del 18.03.2022 sono state ripartite le risorse dell’investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” compreso nel PNRR-M1C3, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”.

L’Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi” è articolato nelle seguenti componenti:

  • (i) linea di intervento A, finalizzata alla realizzazione di 21 Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, (uno per regione o provincia autonoma), già ammessi a finanziamento con DSG 453/2022 per un ammontare complessivo pari a 398,42 milioni di euro (escluso assegnazioni al Borgo del Molise); 
  • (ii) linea di intervento B finalizzata alla realizzazione di 207 Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale che interessano 289 borghi storici, già ammessi a finanziamento con DSG 453/2022 per un ammontare complessivo pari a 363,45 milioni di euro, integrato dal Decreto del Segretario Generale n. 381 del 20/04/2023 con cui sono ammessi a finanziamento ulteriori 4 Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, che interessano ulteriori 5 borghi storici, per un importo complessivo pari a 6,82 milioni di euro;
  • (iii) regime di aiuto a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei comuni/borghi selezionati con la Linea B, per un ammontare complessivo pari a 200 milioni di euro.

L'Avviso è finalizzato a sostenere:

  • le iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici(PNRR-M1C3-Inv.2.1 Linea B); 
  • le iniziative imprenditoriali, in sinergia con i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, finalizzati al rilancio economico e occupazionale e al contrasto dello spopolamento, attraverso interventi che promuovono nuova residenzialità, e incentivano lacreazione di servizi diversificati per la popolazione, oggi carenti o assenti, dovranno concorrere adare risposta a specifici fabbisogni territoriali, favorendo la ricostruzione del tessuto economicolocale in modo tale che l’iniziativa imprenditoriale proposta metta radici solide e prosegua nel tempo.

Bando Imprese Borghi: chi può partecipare

Possono presentare domanda di finanziamento:

  • le micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le ditte individuali e le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile, 
  • le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del Dlgs n. 117/2017 ss.mm.ii., iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”.

Possono richiedere il contributo di cui al presente Avviso le persone fisiche che intendono realizzare un’attività da localizzare nei comuni/borghi storici assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, purché esse, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal Soggetto gestore ai sensi dell’articolo 12, comma 1, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni ai sensi del successivo comma 3. 

Nel caso in cui i predetti soggetti non dimostrino l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

Possono altresì richiedere il contributo di cui al presente Avviso, le imprese agricole per iniziative non riconducibili ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (art. 1 comma 1b, Reg. 1407/2013).

Bando Imprese Borghi: i contributi

Fermo restando il contributo massimo di cui al successivo articolo 8, pari a 75.000,00 euro, i progetti proposti possono avere un valore massimo di 150.000,00 euro e dovranno essere avviati dopo la presentazione della domanda.
La durata massima prevista è di 18 mesi per ciascun progetto ammesso, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione e, comunque, tutti i progetti dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2025.
Ciascuna domanda deve essere correlata a una sola iniziativa ed una stessa iniziativa non può essere suddivisa in più domande

Le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 90% dell’iniziativa imprenditoriale ammissibile e, comunque, per un importo massimo del contributo pari a 75.000,00 (settantacinquemila/00) euro, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis. 

Tale percentuale è elevabile al 100%, fermo sempre il limite massimo, nel caso di:

  • nuove imprese, da costituirsi entro 60 giorni dal provvedimento di concessione del contributo;
  • imprese come identificate all’art. 5 c.1 già costituite a prevalente titolarità giovanili e/o femminili.

I contributi sull’iniziativa imprenditoriale non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per le medesime spese rientranti nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ivi inclusi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

I soggetti realizzatori devono garantire la copertura finanziaria residua dell’iniziativa imprenditoriale di spesa apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie, per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile (più IVA) non coperta dal contributo, purché non oggetto di precedenti agevolazioni.

Bando Imprese Borghi: le spese ammissibili

Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, sostenute direttamente dai soggetti realizzatori a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, concernenti le seguenti voci di investimento, riferite alle tipologie di investimento di cui all’articolo 6 paragrafi 7 e 8.:

  • a) impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;
  • b) beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, correlate all’iniziativa da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all’ordine di riferimento avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa. La perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo;
  • c) opere murarie fino al limite massimo del 40% dell’iniziativa di spesa ammissibile, per l’adeguamento alle condizioni necessarie alla realizzazione dell’investimento proposto e finanziato, delle sedi operative dei soggetti realizzatori. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all’immobile fatto salvo il caso di quelli strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell’iniziativa agevolato rientranti nella lettera a).

Sono, altresì, ammissibili, le seguenti spese di capitale circolante, fino al limite massimo del 20% della spesa ammissibile:

  • a. materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti connessi al processo produttivo;
  • b. utenze relative alle unità locali oggetto dell’iniziativa imprenditoriale di investimento;
  • c. canoni di locazione relativi alle unità locali oggetto dell’iniziativa imprenditoriale;
  • d. prestazioni di servizi connesse all’attività agevolata;
  • e. costo del lavoro dipendente da assumere a seguito della realizzazione dell’iniziativa
  • imprenditoriale che non benefici di altre agevolazioni.

Imprese borghi: SAL richiedibili con una sola fattura quietanzata

Con un avviso pubblicato il 10 febbraio sul sito di Invitalia, si apprende che il Ministero della Cultura ha introdotto una significativa novità per i beneficiari dell’incentivo Imprese Borghi, che promuove l’avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali nei borghi a rischio abbandono o abbandonati.

Una nuova Circolare del 20 gennaio 2025 esplicativa chiarisce che è ora possibile richiedere un primo stato avanzamento lavori (SAL) anche con una sola fattura di investimento quietanzata. Questo permette alle imprese di ricevere non solo la quota di agevolazione relativa alla spesa sostenuta ma anche l'intera quota di agevolazione a valere sul capitale circolante come definita dal provvedimento di concessione.

Per ottenere l'erogazione del SAL e il capitale circolante le imprese devono includere nella richiesta uno o più documenti che attestino l'assunzione di impegni per spese e costi legati al funzionamento dell'attività imprenditoriale. Ad esempio, questi documenti possono includere contratti di affitto a titolo oneroso, contratti per la fornitura di utenze e altri impegni finanziari simili.

La documentazione necessaria per le verifiche propedeutiche all'erogazione dei contributi rimane invariata. Le imprese dovranno quindi continuare a inviare tutta la modulistica richiesta per la presentazione del primo SAL.

Ticket licenziamento NASPI: guida e importi 2025

10 Febbraio 2025 in Speciali

In quali casi di cessazione del rapporto di lavoro c'è  l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) e come si calcola? Qual'è l'importo minimo 2025?

Vediamo di seguito una sintesi dell'obbligo  e riportiamo gli importi del ticket calcolato sulla base dell'importo  Naspi 2025   comunicato dall'INPS nella circolare 25 2025 e riepiloghiamo la normativa in merito (v. circolare INPS n. 40 2020 ).

Calcolo del contributo per NASPI: “Ticket licenziamento” 2025

Il contributo  CD " TICKET LICENZIAMENTO" e' interamente  a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

Il contributo  va calcolato  sulla prima fascia di  retribuzione convenzionale (pari a 1.436,61 euro per il 2025), mentre l’importo massimo mensile  della NASPI  per il 2025 è pari a  1.562,82 euro (importo  2024 aggiornato al tasso di inflazione 2024:0,8%).

Il totale per il 2025 secondo le istruzioni date dall'Inps risulta pari a:

  •   640,76 euro (il 41% di 1.562,82 euro) per ogni anno 
  •  con importo massimo del contributo pari a 1.922,28 euro (640,76 euro moltiplicato per 3).

Per il calcolo dell'importo del contributo licenziamento,  va tenuto conto che 

  • l'importo non è collegato  alla retribuzione individuale ma  è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro,  sia part-time o full-time. La legge n. 92/2012,  stabilisce  infatti che il contributo  dovuto è pari al “41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
  •  Se la prestazione lavorativa è stata inferiore all’annualità   il ticket va  riparametrato in base agli effettivi mesi di lavoro 
  • Va considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni ma i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate, 

Inoltre, per quanto riguarda il computo dell’anzianità aziendale va considerato che:

  • non si deve tener conto dei periodi di congedo per maternità né dei periodi di aspettativa non retribuita.
  • devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale, 
  • se il lavoratore è passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie , nell’anzianità aziendale  si considera anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.

Tipologie e codici Uniemens cessazioni incluse ed escluse dal ticket

Il contributo è dovuto  "in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa ", e cioè nei casi di:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”)
  • licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”);
  • per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23
  • dimissioni per giusta causa o di dimissioni  durante il periodo tutelato di maternità;( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”).
  • dimissioni rassegnate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda  per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro
  • interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede  oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico
  • recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista (codice cessazione di nuova istituzione “1T” e “1V”),
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con accettazione dell'offerta di conciliazione ( codice Tipo cessazione “1H”).
  • Interruzioni di rapporto di lavoro intervenute nell’ambito  di contratto di espansione (DL  34 2019).

 Il c.d. ticket di licenziamento NON è dovuto nel caso di:

  • dimissioni volontarie del lavoratore (codice Tipo cessazione “1B”).
  • cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell’articolo 4 della legge n. 92/2012  "Isopensione" (codice Tipo cessazione “1L”).
  • cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell'ambito di licenziamento collettivo, o di riduzione di personale dirigente 
  •  interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi di incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs n. 148/2015.
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  in aziende con  meno di quindici dipendenti , nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.”(codice Tipo cessazione “1G”).
  • interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello- codice Tipo lavoratore “PA”).
  • interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato non comporta l’obbligo contributivo in argomento.
  • interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale  negli anni 2019 e 2020 (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 19/2018).
  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione ( codice Tipo cessazione “1M”).
  • interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (codice Tipo cessazione “1N”). Questo caso  pero non trova applicazione   se il  lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale. (Maggiori dettagli  riguardo l'obbligo contributivo per licenziamenti nelle attività di cantiere nella circolare INPS 19.3.2020)
  • licenziamenti per i quali  i datori di lavoro siano tenuti al versamento del contributo di ingresso alla procedura di mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91.

Cumulabilità Ticket licenziamento e pensioni

In generale il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può accedere alla NASpI (art. 2, comma 40, lett. c), della legge n. 92/2012).   Se il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo all’interruzione del rapporto di lavoro,  non  c'è l'obbligo di pagamento del c.d. ticket di licenziamento 

Al contrario, qualora sussista per il lavoratore,  per una delle situazioni di interruzione del rapporto di lavoro citate nel primo paragrafo il teorico diritto alla NASpI sino alla decorrenza della pensione, il datore di lavoro è tenuto all’obbligo contributivo.

Ad esempio,  nei casi di opzione per il regime sperimentale donna, totalizzazione, ricongiunzione o totalizzazione di periodi contributivi esteri pensione quota 103) in cui il sistema delle finestre  consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva,   è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione fino alla decorrenza delle pensione  (v. circolare n. 88/2019 ) il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo  cd Ticket licenziamento. 

Misura del contributo NASPI nel licenziamento collettivo

Va ricordato infine che dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo  senza accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.

 Inoltre per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per la CIGS  l'aliquota  di calcolo del contributo è pari all'82% del massimale mensile (tali  cessazioni  vanno esposte nel flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1Q”).

 Se si verificano contemporaneamente entrambi i casi precedenti  (licenziamento collettivo senza accordo sindacale, dal 1.1.2018 da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per CIGS ) il c.d. ticket di licenziamento, pari all'82% del massimale mensile, è moltiplicato per tre volte.