Assegno sociale: importo 2026, a chi spetta, gli obblighi

2 Ottobre 2026 in Speciali

L'Assegno sociale è una prestazione economica rivolta  a chi ha un reddito inferiore al minimo  definito ogni anno per legge (dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale).

L'importo è adeguato ogni anno con decreto del Ministero del lavoro .

L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini che:

  • abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni), 
  • risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e 
  • possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge, annualmente rivalutati.

Possono richiederlo anche i:

a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);

b) cittadini della Repubblica di San Marino;

c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;

d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;

e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.

che siano anche residenti  continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il termine massimo per la definizione del provvedimento è  fissato in 45 giorni  dal momento della domanda.

ATTENZIONE : 

La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge, attualmente fissato al 67° anno di età

L'assegno sociale   non è reversibile ai familiari superstiti.

Assegno sociale: Importo – soglie di reddito e obbligo di comunicazione. Come fare

L'importo dell'Assegno sociale INPS per il 2026 è pari a 546,24 euro al mese per 13 mensilità, per un totale annuo di 7.101,12 euro e spettta:

  • in misura piena  in presenza di zero redditi.
  • in misura ridotta  in caso di redditi inferiori alle soglie limite, coprendo la differenza rispetto all'importo massimo.

I Limiti di reddito annuo per il 2026 sono:

  •      per  Richiedente non coniugato:  7.101,12 euro.
  •     per  Richiedente coniugato 14.202,24 euro (cumulando i redditi della coppia)

vedi sotto le modalita di calcolo

Obbligo di comunicazione redditi – Modello RED

Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce il limite reddituale, ma impone anche ai  beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale , se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria, con il Modello RED.

La comunicazione  può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata “MyINPS”, raggiungibile al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Aree Tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci" > "Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008".

In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso gli Istituti di patronato o da altri soggetti abilitati 

Soggiorno continuativo di 10 anni per l’assegno sociale: chiarimenti

Come detto, per  il diritto all'assegno sociale i requisiti necessari a beneficiare della prestazione:   residenza decennale, maggiorazione dell'importo e  modalità di autocertificazione erano stati chiariti dall'INPS con la circolare 131 2022.

 A parziale rettifica è stato pubblicato il messaggio 1268 del 3 aprile 2023 in particolare sui periodi di interruzione della residenza.

Con la  Circolare 131 2022 è stato chiarito che : 

Per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trovano applicazione  i criteri del  “Testo unico" sul  rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Quindi “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo  quando :

  • sono inferiori a sei mesi consecutivi e 
  • non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio,

salvo che detta interruzione sia dipesa da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.

In pratica spiega la circolare, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi  la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio.

Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.

Per la verifica del requisito di dieci anni  è fondamentale  individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio,  indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.

Il requisito  è  autocertificabile dall'interessato  e viene  verificata dagli uffici INPS attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.

Resta fermo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. 

AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2023 

A seguito delle  sentenze della Corte di Cassazione  n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020,  a parziale rettifica  INPS ha precisato che  il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)). 

Anche in caso di continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi  soddisfatto in sè,  ma è comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS.

Assegno sociale: come funziona l’autocertificazione dei requisiti

Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Al fine della verifica gli operatori possono  utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019).

  • I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  ma SOLO  per i  fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea legalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi  siano previste da  convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza.

 In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, le Strutture territoriali richiederanno:

  •  per i cittadini dei paesi elencati nell'allegato 1 una certificazione rilasciata dallo Stato estero e
  •  per i cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco,  i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo 

Maggiorazione dell’assegno sociale: requisiti e calcolo redditi

I requisiti per  il riconoscimento delle maggiorazioni  all'assegno sociale ono i seguenti 

  • – età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
  • – età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.

La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti 

La maggiorazione non è soggetta a perequazione e viene incrementata ogni anno per  coloro che hanno almeno 70 anni di età. Questo limite viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni) (figurativa, volontaria e da riscatto)  che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.

L'incremento è concesso d’ufficio dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. 

ATTENZIONE Questo incremento è soggetto a perequazione.

Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura,  sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.

Sono esclusi i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • il reddito delle pensioni di guerra;
  • l’indennizzo legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie e  trasfusioni;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
  • i trattamenti di famiglia;
  • eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.

 AGGIORNAMENTO 2 OTTOBRE 2026

L’INPS, con il Messaggio interno  n. 3056 del 30 settembre 2026, ha chiarito che l’Assegno di Inclusione (ADI), introdotto dal D.L. n. 48/2023,  non è rilevante ne calcolo del  reddito per l’Assegno sociale, in quanto  l’Assegno sociale viene già computato  nella  determinazione dell’ADI e concorre alla riduzione dell’importo di quest’ultimo.

Assegno sociale: come si richiede, tempi di risposta e integrazione documenti

L'assegno sociale si puo richiedere online  sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al link:  https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html,  previo accesso con identità digitale:

  • SPID almeno di livello 2 o
  • CIE 3.0 oppure 
  • CNS

I cittadini possono anche rivolgersi  al Contact center telefonico.

La procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico con l’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:

  •     cittadinanza;
  •     residenza;
  •    trattamenti erogati dall’INPS.

I primi due aspetti sono modificabili  dall'utente mentre è fissa la parte delle prestazioni INPS 

Resta necessario  l’inserimento delle informazioni seguenti:

  • – Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”
  • – Cittadini extracomunitari (occorre allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso).
  •   requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato.
  •   possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 131/2022).

Infine l'istituto  sottolinea l'obbligo prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e  dare il consenso prima di procedere.

La procedura telematica consente  anche di consultare una dichiarazione già presentata .

Il “Regolamento Inps sui tempi dei procedimenti amministrativi” fissa in  45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.

Nel caso in cui la  documentazione allegata alla domanda non sia completa  il termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni  per consentire l’integrazione  necessaria.

La mancata integrazione della documentazione  nei 30 giorni comporta il rigetto della domanda   e non è ammesso il riesame. Il cittadino dovrà  quindi  presentare una nuova domanda.

Allegati:

Cas.Sa.Colf: obblighi del datore di lavoro domestico e prestazioni

29 Settembre 2026 in Speciali

Con il rinnovo del CCNL del 16 febbraio 2007 è stata introdotta la Cas.Sa.Colf, la cassa sanitaria di categoria. È un organismo paritetico: per metà è composto da Fidaldo e Domina (associazioni dei datori di lavoro), per l'altra metà da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS e Federcolf. Offre a lavoratori e datori di lavoro prestazioni sanitarie e assicurative che integrano quelle pubbliche.

L'applicazione del CCNL comporta l'obbligo di iscrizione di dipendenti e datori di lavoro, a partire dalla data di assunzione. L'obbligo vale per tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalla durata.

Quanto costa e Come si versa

Il contributo è di 0,06 euro per ogni ora retribuita (art. 53 del CCNL), in vigore dal 1° gennaio 2021, quando è raddoppiato rispetto ai precedenti 0,03 euro:

  • 0,04 euro a carico del datore di lavoro;
  • 0,02 euro a carico del lavoratore, che il datore trattiene in busta paga.

L'importo trimestrale si calcola moltiplicando le ore retribuite per 0,06. Con 95 ore, ad esempio, il contributo è di 5,70 euro.

Come si versa

Il versamento spetta sempre al datore di lavoro, anche per la quota del dipendente. La Cassa non risponde dei danni subiti dal lavoratore per versamenti omessi, parziali o irregolari: se il lavoratore perde il diritto alle prestazioni, la responsabilità ricade sul datore.

La procedura è questa:

  • il contributo si versa ogni trimestre insieme ai contributi INPS, con il codice F2 (Fondo Colf);
  • l'avviso PagoPA generato dall'INPS non include automaticamente la quota Cassacolf: va rielaborato sul Portale dei Pagamenti INPS, aggiungendo il codice F2 e l'importo (ore × 0,06);
  • il pagamento va fatto entro le scadenze dei contributi previdenziali;
  • se si paga oltre i termini, il contributo va ripagato per intero. In caso di mancato pagamento, la richiesta di prestazione viene respinta.

Il lavoratore risulta iscritto dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versamento a suo nome.

Versamento integrativo. Per raggiungere la soglia minima di 25 euro, necessaria per accedere alle prestazioni, si può aumentare volontariamente la quota oraria. Chi ha poche ore settimanali può, ad esempio, versare circa 6,25 euro a trimestre per arrivare a 25 euro in un anno.

Quando si ha diritto alle prestazioni

Le regole sono le stesse per lavoratori e datori di lavoro. Si ha diritto alle prestazioni se risultano versati con continuità i contributi (anche da datori di lavoro o per dipendenti diversi) e:

  • nei quattro trimestri precedenti quello dell'evento, oppure
  • nei tre trimestri precedenti più quello dell'evento,
  • la somma dei contributi è di almeno 25 euro. La continuità sussiste se in ogni trimestre è stato versato il contributo con codice F2, qualunque ne sia l'importo.

Carenza del primo versamento. Gli eventi avvenuti nel primo trimestre di versamento non sono coperti. Per quelli avvenuti nel secondo, terzo o quarto trimestre, la prestazione viene erogata solo dopo quattro trimestri consecutivi di versamenti regolari e il raggiungimento dei 25 euro.

Omissioni che non fanno perdere il diritto (lavoratori)

Il diritto non viene meno se il versamento manca, per un massimo di due trimestri consecutivi, a causa di:

  • malattia o infortunio, certificati dal Servizio Sanitario Nazionale o da un sanitario convenzionato;
  • disoccupazione, volontaria o involontaria, debitamente documentata;
  • gravidanza e maternità (nel limite di tre mensilità), certificate dal SSN o da un sanitario convenzionato.

In tutti i casi il diritto si mantiene solo se viene poi versato il trimestre successivo all'omissione. Ai fini dei 25 euro non si contano i trimestri non versati, ma solo quelli di versamento precedenti l'evento che ha causato l'omissione.

Come si recuperano i versamenti omessi

Dal 15 maggio 2024 è possibile sanare la posizione contributiva:

  • fino a due trimestri omessi (anche non consecutivi): si può sanare senza perdere il diritto. La verifica riguarda gli ultimi cinque anni di contribuzione dal momento della richiesta;
  • più di due trimestri omessi: il diritto viene meno, ma si può comunque sanare. Il diritto riparte dal secondo trimestre e la prestazione viene rimborsata dopo il versamento dei tre trimestri successivi;
  • versamenti errati (per esempio inferiori a 0,06 euro per ogni ora retribuita) si correggono con la stessa procedura.

Il datore scrive a [email protected] indicando nome, cognome e codice fiscale delle parti del rapporto, e allegando gli avvisi PagoPA dei trimestri da recuperare e la denuncia INPS del rapporto. La Cassa calcola la differenza da versare, che si paga con bonifico al FondoCOLF. Dopo il pagamento la posizione viene aggiornata e ne viene data notizia a datore e lavoratore.

Le prestazioni per i lavoratori

La Cassa garantisce le seguenti prestazioni:

  • Ricovero (malattia, infortunio, parto): 30 euro al giorno per un massimo di 30 giorni per anno civile. Vale anche per day hospital e OBI, ma non per interventi ambulatoriali né per l'accesso al solo pronto soccorso.
  • Convalescenza dopo ricovero con intervento chirurgico: 30 euro al giorno, per i giorni certificati dal medico, fino a 30 giorni l'anno.
  • Forme oncologiche maligne: le stesse indennità da 30 euro, con massimo di 60 giorni l'anno sia per il ricovero sia per la convalescenza.
  • Grandi interventi e gravi eventi morbosi in strutture pubbliche o convenzionate: 1.000 euro per un solo intervento l'anno (l'elenco è nel regolamento).
  • Ticket sanitari: rimborso integrale fino a 500 euro l'anno (1.000 euro per le forme oncologiche). Sono esclusi ticket per analisi ematiche e di laboratorio, farmaci e ticket generici privi di specifica.
  • Ausili ortopedici prescritti dal medico: fino a 1.000 euro l'anno, con franchigia del 20% su ogni fattura.
  • Fisioterapia e cure termali prescritte: fino a 500 euro l'anno, con franchigia del 15% nei centri privati.
  • Psicoterapia: fino a 400 euro l'anno per sedute con psicoterapeuta iscritto all'albo.
  • Spese sanitarie in gravidanza (esclusi i farmaci): fino a 2.000 euro l'anno.
  • Contributo una tantum per la nascita di un figlio: 500 euro per neonato.
  • Interventi chirurgici sul neonato nel primo anno di vita per malformazioni congenite: fino a 5.000 euro per neonato, con un tetto di 100 euro al giorno per vitto e pernottamento dell'accompagnatore.
  • Oneri funerari. In caso di decesso del lavoratore, contributo di 1.000 euro agli eredi per le spese funerarie o il rimpatrio della salma.

Prestazioni in convenzione UniSalute. Con prescrizione medica e in strutture convenzionate, con pagamento diretto e senza scoperti né franchigie:  consulenza e prenotazioni tramite la Centrale Operativa UniSalute (numero verde 800 00 96 38) e l'app UniSalute.

Come chiedere le prestazioni

Il lavoratore può presentare la richiesta:

  • online, dall'area riservata MyCassacolf, dopo la registrazione;
  • per posta elettronica o ordinaria, con il "Modulo richiesta prestazioni ordinarie" compilato e firmato.

Vanno allegati un documento d'identità in corso di validità, la prova dei versamenti e la documentazione dell'evento. La Cassa può chiedere la cartella clinica e gli originali o le copie autentiche dei documenti.

Termini. La domanda va inviata entro 12 mesi dalla conclusione dell'evento, a pena di decadenza. Se la documentazione è insufficiente, ci sono altri 12 mesi per integrarla.

Pagamento. I rimborsi arrivano solo con bonifico su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario. I libretti postali non sono accettati.

Le prestazioni per i datori di lavoro

Anche il datore di lavoro ha diritto a prestazioni proprie, se ha versato con regolarità. Per tutte, tranne la non autosufficienza, i beneficiari possono essere anche gli eredi.

1. Non autosufficienza permanente del datore

Cosa rimborsa. Le spese documentate per contributi previdenziali e/o retribuzione dei lavoratori domestici alle proprie dipendenze.

Importo. 300 euro al mese per un massimo di 12 mesi consecutivi (fino a 3.600 euro). La prestazione non è ripetibile.

Requisiti:

  • almeno un anno di contribuzione alla Cassa;
  • stato di non autosufficienza maturato dopo il 1° luglio 2021, con punteggio di almeno 40 punti nel questionario di valutazione funzionale;
  • nessuna non autosufficienza pregressa al momento dell'iscrizione;
  • la persona non autosufficiente deve coincidere con il titolare del rapporto di lavoro;
  • nessun limite di età.

 Un medico incaricato dalla Cassa esamina la documentazione e completa l'accertamento entro 60 giorni dalla denuncia.

Come si chiede. Con il modulo "Richiesta prestazioni datore di lavoro" (Allegato B) o dall'area MyCassacolf, allegando documento d'identità, prova dei versamenti e il questionario (Allegato A) compilato, timbrato e firmato dal medico curante, con la relativa documentazione clinica.

Termini. Domanda entro 12 mesi dall'evento che ha causato la non autosufficienza (altri 12 mesi per integrare la documentazione). Ogni richiesta di rimborso mensile va inviata entro 60 giorni dalla fine del mese di competenza (con cedolino paga o PagoPA INPS), altrimenti le somme non si recuperano. La prestazione decorre dal mese successivo alla domanda.

2. Sostituzione della lavoratrice in maternità

Cosa rimborsa. Contributi previdenziali e/o retribuzione del lavoratore assunto in sostituzione.

Importo. 300 euro annui per ogni lavoratore assunto in sostituzione.

Requisiti. Un anno di contribuzione; lettera di assunzione, denuncia di instaurazione del rapporto INPS, prospetti paga o ricevute del bollettino INPS del sostituto; certificato di gravidanza INPS della lavoratrice sostituita.

Termini. Domanda entro 12 mesi dalla fine del contratto a termine del sostituto.

3. Rivalsa INAIL (responsabilità civile verso i prestatori di lavoro)

Cosa copre. Il rimborso al datore quando l'INAIL agisce in rivalsa per un infortunio da cui sia derivata la morte o un'invalidità permanente del dipendente. Il rischio in itinere è coperto se riconosciuto dall'INAIL. Le malattie professionali sono escluse.

Importo. Fino a 25.000 euro per ogni sinistro e per anno civile.

Condizioni. Al momento del sinistro il datore deve essere in regola con l'assicurazione obbligatoria di legge per il dipendente infortunato, e per lo stesso dipendente deve essere stato versato il contributo Cassacolf.

Documenti. Documento d'identità, prova dei versamenti, denuncia e verbale INAIL, certificato di decesso o di invalidità permanente.

Termini. Domanda entro 12 mesi dalla data in cui il datore risarcisce l'INAIL.

4. Responsabilità civile verso terzi

Cosa copre. Quanto il datore deve pagare a terzi, come civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni a persone o cose causati involontariamente dal dipendente durante il lavoro e nell'orario di lavoro.

Massimale. 25.000 euro annui per datore, di cui 5.000 euro per danni a cose e 20.000 euro per danni alle persone.

Requisiti. Un anno di contribuzione. Non sono considerati terzi i componenti dello stato di famiglia, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del datore e del lavoratore.

Come si chiede. Il sinistro va comunicato per iscritto alla Cassa, descrivendo i fatti. Alla richiesta vanno allegati: documento d'identità, prova dei versamenti, denuncia del danneggiato, eventuali dichiarazioni di testimoni, referto ospedaliero per i danni alle persone, denuncia del richiedente ed eventuale preventivo di spesa per i danni alle cose.

Termini. Domanda entro 12 mesi dalla data in cui il datore risarcisce il terzo. Sono rimborsabili solo il danno a cose o persone, non altre spese.

Esclusioni (rivalsa INAIL e responsabilità civile verso terzi): armi da fuoco non in regola; cavalli o altri animali che non siano domestici o da cortile; danni da energia nucleare, amianto o campi elettromagnetici legati a radio, tv e telefonia; atti dolosi del datore o del lavoratore.

Pagamento

Le prestazioni sono pagate con bonifico su conto corrente bancario o postale intestato al datore di lavoro.

TFR: coefficiente Agosto 2026 – Regole, tabelle e istruzioni

16 Settembre 2026 in Speciali

Per le quote di  trattamento di fine rapporto  accantonate a dicembre 2025, il coefficiente di rivalutazione del TFR  relativo ad agosto è 3,710988. 

L’ISTAT ha reso noto infatti,  che l'indice  di variazione dei prezzi al consumo è stato  pari a 103,7%, in deciso rialzo rispetto a luglio.

Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.  

Nei successivi paragrafi  disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.

TFR,  cos'è, quando spetta

Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297,  la quale  ha modificato l’articolo 2120 c.c.,  variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità")  e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:
  • l' anticipazione di una parte degli importi  in corso di rapporto,
  • la  costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
  •  alcune disposizioni in materia pensionistica.
 L'art.  2120 c.c., così  riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui  è stato assunto.  
Il trattamento viene costituito con  gli accantonamenti mensili  di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.
 Il TFR ha  natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto  ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale  è stata aggiunta successivamente,  infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.
Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma  cessata dal 1 luglio 2018.

Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale

Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:
  • per ciascun anno di lavoro 
  • una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,  a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
  •   divisa per 13,5.

ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che  l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.

Il TFR  cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:

  1.  dall'1.5% in misura fissa annua e 
  2. dal 75%  dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.

Si ricorda che:

  • In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
  • Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare. 
  • Deve essere rivalutata  la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
 ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
  •  Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente  si rivalutano  utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione 
  •  Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva   
  •  Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
  •  si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199)
 N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015)  per cui la rivalutazione  è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.
Il versamento deve essere effettuato:
  1.  con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
  2.  a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il  16 febbraio in caso di  cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.
Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa

Il lavoratore che abbia  almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:

  • 1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
  • 3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
  •  4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperative 
In caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.

Coefficienti rivalutazione TFR 2026

RIVALUTAZIONE TFR 2026

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso  annuo 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio 15-1 14-2 100,4 0,125 0,363025
Febbraio 15-2 14-3 10093 0,250  0,862716.
Marzo 15-3 14-4 101,5 0,325 1,437346
Aprile  15-4 14-5 102,5 0,450 2,311729
Maggio  15-5 14-6 102,8 0,625 2,661543
Giugno  15-6 14-7 102,8 0,750 2,786543
Luglio  15-7 14-8 103,1 0,825 3,015144
Agosto  15-8 14-9 103,7 0,900 3,710988

Scarica qui le tabelle 2017 2018

SCARICA QUI LE TABELLE 2017 – 2018

Scarica le tabelle dei coefficienti di rivalutazione 2019 – 2025

SCARICA QUI le Tabelle coefficienti di rivalutazione TFR 2019 –  2025

Omaggi natalizi ai clienti: il punto sul trattamento fiscale

1 Settembre 2026 in Speciali

Con l'avvicinarsi delle festività di fine 2026, la disciplina sostanziale degli omaggi resta impostata sugli stessi criteri consolidati già illustrati per il 2025 (destinatario, natura del bene, soglia di 50 euro, percentuali di deducibilità). 

La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025) non ha modificato l'impianto introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di spese di rappresentanza, omaggi e tracciabilità dei pagamenti, né le soglie di esenzione dei fringe benefit per i dipendenti: le regole descritte di seguito sono quindi pienamente in vigore anche per gli omaggi natalizi 2026.

Nel corso del 2025 l'Agenzia delle Entrate è inoltre intervenuta con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, che ha fornito un quadro sistematico dei nuovi obblighi di tracciabilità applicabili alle spese di rappresentanza (e quindi agli omaggi), utile riferimento operativo per la campagna omaggi 2026.

In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti. In questo approfondimento dopo aver ripreso le caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza, vengono evidenziati i trattamenti fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi per imprese e professionisti.

In pratica si tratta di un utile riepilogo per non commettere errori, precisando che nel corso del 2024 non è intervenuta nessuna variazione normativa, di conseguenza, la disciplina risulta essere la stessa applicata nel 2023.

Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa

In base alla prassi consolidata (a partire dalla C.M. n. 188/E/1998), gli acquisti di beni destinati a essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, continuano a costituire "spese di rappresentanza", indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per la definizione di "spese di rappresentanza", sia ai fini della deducibilità dalle imposte dirette sia della detraibilità dell'IVA, resta il riferimento ai requisiti dell'art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008: si considerano "inerenti" le spese di rappresentanza effettivamente sostenute e documentate, che riguardino erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con le pratiche commerciali di settore.

Resta fermo che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:

  • costituisce spesa di rappresentanza se destinato ai clienti;
  • non costituisce spesa di rappresentanza, per mancanza del requisito dell'inerenza, se destinato ai dipendenti, ipotesi in cui va qualificato come spesa per prestazioni di lavoro (art. 95, comma 1, TUIR).

Onere della prova rafforzato (confermato anche per il 2026)
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26553 del 2 ottobre 2025, ha ribadito che il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla norma non è di per sé sufficiente a garantire la deducibilità: il contribuente deve dimostrare, con elementi oggettivi, la concreta destinazione della spesa a finalità promozionali o di pubbliche relazioni, escludendo ogni utilizzo personale. Il principio non è stato smentito da interventi successivi e resta quindi pienamente valido per la campagna omaggi 2026. È opportuno conservare un supporto documentale che colleghi ciascun omaggio al destinatario e alla finalità commerciale perseguita (ad esempio un registro degli omaggi o una scheda interna).

Omaggi natalizi ai clienti: la deducibilità da reddito

Ai fini reddituali, i costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati a omaggio ai clienti restano ricompresi tra le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, TUIR e sono deducibili secondo gli stessi limiti percentuali introdotti dal 2016: 

Soggetto
Ricavi/proventi gestione caratteristica
Importo massimo deducibile
Limite di spesa deducibile
Impresa Fino a € 10 milioni
1,5%
150.000
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni
0,6%
150.000 + 240.000
Per la parte eccedente € 50 milioni
0,4%
390.000 + 0,4% dell'eccedenza
Impresa 100% se di valore unitario non superiore a € 50
—
Lavoratore autonomo Nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario

In merito al valore di 50,00 euro, resta fermo che, nel caso di un omaggio composto da più beni (ad esempio un cesto natalizio), la soglia va riferita al valore complessivo dell'omaggio e non ai singoli componenti.

Obbligo di pagamento tracciabile (in vigore dal 2025, confermato per il 2026)

L'art. 1, comma 81, lett. d), Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi dal 2025 per i soggetti "solari"), la condizione della tracciabilità del pagamento ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza — categoria in cui rientrano gli omaggi ai clienti. Si considerano mezzi di pagamento tracciati, tra gli altri: bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, nonché le app di pagamento riconosciute tramite IBAN. Il pagamento in contanti comporta l'indeducibilità del costo, indipendentemente dal rispetto degli altri requisiti (valore unitario, inerenza, limiti percentuali). La Legge di Bilancio 2026 non ha modificato questa disciplina, che resta quindi pienamente applicabile agli omaggi natalizi 2026.

Con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro organico dei nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di rappresentanza (oltre che di trasferta), chiarendo tra l'altro che l'obbligo si applica anche agli omaggi acquistati all'estero, mentre resta escluso per le spese di pubblicità e sponsorizzazione, che continuano a essere integralmente deducibili senza vincoli di tracciabilità.

con riferimento alle spese di rappresentanza e agli omaggi, dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 17.6.2025, n. 84 (convertito con modificazioni dalla L. 108/2025), che ha modificato l'art. 54-septies TUIR: anche per i professionisti, dal 2025 e senza variazioni per il 2026, la deducibilità nel limite dell'1% dei compensi percepiti è subordinata al pagamento con strumenti tracciabili.

Si segnala inoltre che, diversamente da quanto previsto per le imprese, per i lavoratori autonomi manca un riferimento al costo minimo del bene: anche gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro non sono quindi deducibili integralmente, ma concorrono a formare il plafond dell'1% dei compensi.

Omaggi natalizi ai clienti: il trattamento fiscale ai fini Iva

Restano invariate le regole sulla detraibilità dell'IVA relativa ai beni che costituiscono spese di rappresentanza: la detrazione è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 (art. 19-bis1, comma 1, lett. h), DPR 633/1972).

Considerato che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono cessioni gratuite, resta applicabile anche l'art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni rilevante ai fini IVA (operazione fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell'attività, di costo unitario non superiore a € 50, così come la cessione di beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'IVA.

Dalla lettura combinata delle due disposizioni deriva quindi che:

  • per i beni di costo unitario superiore a € 50: l'IVA assolta sull'acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
  • per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 50: l'IVA assolta sull'acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita resta comunque irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

Questa impostazione vale anche per gli omaggi costituiti da alimenti e bevande (spumante, panettoni, torrone), per i quali non opera la limitazione generale alla detrazione prevista dall'art. 19-bis1, lett. f), DPR 633/1972, purché il costo unitario non superi i 50 euro.

Nessun impatto diretto della tracciabilità sull'IVA, ma attenzione alla documentazione (regole confermate per il 2026)
L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 incide sulla deducibilità ai fini delle imposte dirette (e, in via indiretta, sull'IRAP), non sui criteri di detraibilità IVA sopra descritti, che restano legati esclusivamente al costo unitario del bene. Resta comunque opportuno, ai fini della prova dell'inerenza, documentare la consegna dell'omaggio (ad esempio con un DDT o un documento di consegna recante la causale "omaggio"), pur non essendo richiesta l'emissione di fattura al momento della consegna.

Omaggi natalizi ai clienti: riepilogo del trattamento fiscale

Imprese – Omaggi ai clienti di beni non oggetto dell'attività

Destinatario Detrazione IVA a credito Cessione gratuita Deducibilità della spesa Pagamento tracciabile
Clienti SÌ se costo unitario ≤ € 50,00
NO se costo unitario > € 50,00
Esclusa da IVA Nel limite annuo deducibile (1,5% – 0,6% – 0,4% dei ricavi); per intero nell'esercizio se valore unitario ≤ € 50 Obbligatorio dal 2025, confermato per il 2026, a pena di indeducibilità

Lavoratori autonomi – Omaggi ai clienti di beni non oggetto dell'attività

Destinatario Detrazione IVA a credito Cessione gratuita Deducibilità della spesa Pagamento tracciabile
Clienti SÌ se costo unitario ≤ € 50,00 (salvo la scelta di non detrarre l'IVA per non assoggettare a IVA la cessione gratuita)
NO se costo unitario > € 50,00
Imponibile IVA se detratta l'IVA a credito; esclusa da IVA in caso contrario Nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Obbligatorio dal 2025, confermato per il 2026 (art. 54-septies TUIR, come modificato dal D.L. 84/2025), a pena di indeducibilità

Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell’attività

Trattamento ai fini IVA
Restano invariate le regole generali: quando il bene omaggiato è oggetto dell'attività d'impresa e l'IVA è stata detratta all'acquisto, si applica la regola generale dell'imponibilità della cessione gratuita, indipendentemente dal costo unitario del bene, salvo che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta.

La base imponibile è determinata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), DPR 633/72, in misura pari al prezzo di acquisto o al prezzo di costo dei beni. La rivalsa dell'IVA non è obbligatoria (art. 18, comma 4, DPR 633/72): l'impresa può quindi farsi carico dell'imposta senza addebitarla al cliente, documentando l'operazione mediante:

  • autofattura per omaggi, in formato elettronico con tipo documento TD27, singola per ciascuna cessione oppure riepilogativa mensile;
  • annotazione nell'apposito registro degli omaggi, se compatibile con il regime del cedente (non utilizzabile dai commercianti soggetti all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi).

Trattamento ai fini IRPEF/IRES
Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, TUIR, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell'attività dell'impresa: si applicano quindi le stesse regole illustrate al paragrafo 2, incluso l'obbligo di tracciabilità del pagamento in vigore dal 2025 e confermato per il 2026.

Destinatario Detrazione IVA a credito Cessione gratuita Deducibilità della spesa Pagamento tracciabile
Clienti Se la spesa non è qualificata di rappresentanza: IVA a credito detraibile.
Se qualificata di rappresentanza: detraibile solo se costo ≤ € 50,00 (salvo scelta di non detrarre l'IVA)
Imponibile IVA
(salvo scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto)
Nel limite annuo deducibile; per intero nell'esercizio se valore unitario ≤ € 50 Obbligatorio dal 2025, confermato per il 2026, a pena di indeducibilità

Sintesi degli elementi vigenti per la campagna omaggi natalizi 2026

Elemento Situazione fino al 2024 Situazione dal 2025 Situazione per il 2026
Soglia di 50 euro (IVA e imposte dirette) Invariata dal 2014 Confermata, nessuna modifica Confermata, nessuna modifica
Limiti percentuali di deducibilità (1,5% – 0,6% – 0,4%) In vigore dal 2016 Confermati, nessuna modifica Confermati, nessuna modifica
Tracciabilità del pagamento (imprese) Non richiesta Obbligatoria a pena di indeducibilità (art. 1, comma 81, lett. d, L. 207/2024) Invariata; chiarimenti operativi con la circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 22.12.2025
Tracciabilità del pagamento (lavoratori autonomi) Non richiesta Obbligatoria a pena di indeducibilità (art. 54-septies TUIR, come modif. da D.L. 84/2025) Invariata
Tracciabilità per pubblicità e sponsorizzazioni Non prevista Espressamente esclusa dall'obbligo Esclusione confermata
Onere della prova dell'inerenza Criteri del DM 19.11.2008 Rafforzato dalla Cassazione, ord. n. 26553/2025: necessaria prova concreta della finalità promozionale Principio non superato, resta il riferimento operativo
Fringe benefit per omaggi/erogazioni ai dipendenti € 1.000 / € 2.000 (a seconda dei figli a carico) già previsti dal 2024 Soglie confermate per il triennio 2025-2027 (art. 1, commi 390-391, L. 207/2024) Confermate senza modifiche dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025)

Nota operativa: per il Modello Redditi e il Modello IRAP 2026 (riferiti al periodo d'imposta 2025, primo anno di applicazione piena dell'obbligo di tracciabilità) sono segnalate in dottrina alcune incertezze dichiarative, in particolare sull'individuazione del rigo/codice con cui esporre l'indeducibilità da mancata tracciabilità. È opportuno monitorare eventuali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in prossimità delle scadenze dichiarative.

Quattordicesima 2026, regole e guida al calcolo

29 Luglio 2026 in Speciali

Come noto, alcuni contratti collettivi prevedono l’erogazione, oltre che della tredicesima mensilità, di un’ulteriore mensilità, che solitamente prende il nome di “quattordicesima” o “premio feriale”. 

La quattordicesima mensilità rientra tra quelli che sono definiti “compensi a periodicità plurimensile”, ovvero quei compensi che hanno una periodicità superiore a quella del normale periodo di paga.

Solitamente la contrattazione collettiva regolamenta l’entità della retribuzione lorda a cui parametrare la mensilità aggiuntiva, la maturazione ed il suo pagamento.

In assenza di precisa regolamentazione da parte del CCNL applicato, valgono le seguenti regole generali:

Quattordicesima come si calcola l'importo 

Solitamente, per stabilire l’ammontare della quattordicesima, il CCNL fa riferimento al concetto di normale mensilità o retribuzione di fatto mensile. Normalmente la retribuzione da prendere in considerazione è quella relativa al mese di Giugno.
Per stabilire l’ammontare della mensilità aggiuntiva, quindi, si dovranno prendere in considerazione i soli elementi che abbiano natura retributiva con carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza.
Alla luce di ciò, devono essere esclusi dal calcolo della retribuzione utile ai fini della quattordicesima, elementi quali gli ANF (assegni per il nucleo familiare) e la maggiorazione per lavoro straordinario.

Maturazione della Mensilità Aggiuntiva:

Generalmente, il periodo di maturazione della quattordicesima mensilità non è coincidente con l’anno solare, e viene stabilito dalla contrattazione collettiva tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo.
Pertanto, il lavoratore che abbia prestato servizio ininterrottamente per tutto l’arco temporale di maturazione, avrà diritto di ricevere la mensilità aggiuntiva in misura piena.
In caso contrario, quindi per i lavoratori assunti nel corso del periodo di maturazione, la mensilità aggiuntiva dovrà essere riparametrata in base ai mesi di anzianità, tenendo presente che, nella generalità dei casi, la frazione di mese si considera come mese intero solo nel caso in cui sia pari ad almeno 15 giorni.

L'importo viene erogato con nella busta paga di luglio.

Quattordicesima e assenze

Alcune tipologie di assenza dal lavoro consentono comunque  la maturazione della quattordicesima mensilità, altre no ,  come illustrato nella seguente tabella:

Tipo di Assenza

Maturazione Quattordicesima Mensilità

Congedo di Maternità o Paternità

SI

Congedo Parentale

NO

Congedo Matrimoniale

SI

Infortunio e/o Malattia

SI

Sciopero

NO

Ferie, Permessi e Festività

SI

Malattia del bambino (art. 48 D. Lgs. 151/2001)

NO

Aspettativa non retribuita

NO

Periodi di Cassa integrazione  a orario parziale

SI

Periodi di Cassa integrazione  a zero ore 

SI

Trattamento fiscale e previdenziale della quattordicesima e sgravio contributivo

Imponibile Previdenziale:

Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

ATTENZIONE   dal 2023 sono stati previsti  dalle leggi di bilancio  prima in via sperimentale e poi a regime gli esoneri contributivo  parziali  sui redditi da lavoro dipendente pari al  

  1. 6%  per i redditi fino a 35mila euro (1923 euro mensili) o 
  2. 7% per i redditi fino a 25 mila euro (2692 euro mensili).

 Lo sgravio però NON si applica pero ai ratei di tredicesima e quattordicesima.

 Le istruzioni  dettagliate in merito  sono state fornite dall' INPS  con la circolare n. 7/2023 e  n. 11 2024

 Imponibile Fiscale:

Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte del reddito imponibile ai fini fiscali, ma senza fare cumulo con le somme erogate nel periodo di paga in cui viene erogata la quattordicesima.

Formula di calcolo della quattordicesima

In pratica per il calcolo della quattordicesima  si procede  moltiplicando l'importo della retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati tra 

  • il 1 luglio dell'anno precedente e 
  • il 30 giugno dell'anno corrente

e poi si divide la somma per 12. 

Retribuzione lorda mensile  X numero di mesi lavorati 

——————————————————————————-

     12

ATTENZIONE  vanno considerati  come lavorativi i mesi nei quali sia presente un contratto di almeno 15 giorni (anche non interamente lavorati)

ESEMPIO 

RETRIBUZIONE MEDIA LORDA 2000  euro

ASSUNZIONE 1 OTTOBRE 2021 = MESI LAVORATI 8 

2000 X 8 = 16000 : 12 =  

16000:12 = 1333,33 importo quattordicesima

Per avere l'ìimporto netto si sottraggono poi il 9,19 per cento di contributi a carico del lavoratore e l'IRPEF

Sport dei figli nel 730/2026: la detrazione max, regole e documenti

24 Luglio 2026 in Speciali

Le spese sostenute nel 2025 per palestre, piscine, associazioni e impianti sportivi possono essere inserite nella dichiarazione dei redditi 2026. 

La detrazione è pari al 19% su un massimo di 210 euro per ragazzo: il recupero fiscale può quindi arrivare a 39,90 euro. 

Le spese sostenute per lo sport dei figli possono ridurre l’IRPEF dovuta con il modello 730/2026 o con il modello Redditi Persone fisiche.

Per ogni ragazzo di età compresa tra 5 e 18 anni è riconosciuta una detrazione del 19% su una spesa massima di 210 euro. Il beneficio fiscale massimo è quindi pari a 39,90 euro per ciascun ragazzo.

Non tutte le iscrizioni e gli abbonamenti, però, danno diritto allo sconto fiscale. La spesa deve riguardare attività sportiva dilettantistica, essere sostenuta presso una struttura ammessa e risultare da un pagamento tracciabile e da una ricevuta contenente tutti i dati richiesti..

Spese sportive 2026: strutture che consentono la detrazione

In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, nelle ultime guide sui dichiarativi 2025 e si attendono quelle aggiornate, le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono:

  • associazioni sportive,
  • palestre,
  • piscine
  • altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal d.m. 28 marzo 2007 che
ha definito:

  • cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine, ecc.;
  • la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.

In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.
Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

  • destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
  • gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:

  • le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non risultano iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • le società sportive professionistiche di cui al d.lgs. n. 36 del 2021 (sport professionistico);
  • le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

Leggi anche Spese centri estivi: quando sono detraibili nel 730             

Detrazione spese sportive 2026: età dei ragazzi

In generale la detrazione spetta per le spese sostenute durante tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo ha tra i 5 e i 18 anni. 

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate il requisito dell'età ricorre anche se sussiste per una sola parte del periodo d’imposta.

Si ritiene, pertanto, che la detrazione spetti anche per tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo compie i 18 o i 5 anni, indipendentemente dal fatto che le spese sportive siano state sostenute prima o dopo il compimento.

Spese sportive: limite di detrazione 2026

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 210 Euro per:

  • il contribuente, se in possesso dei requisiti (minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori);
  • ogni soggetto fiscalmente a carico. Il limite di 210 Euro è il limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.

Nell'importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352), con il codice 16.

Spese sportive: documenti da conservare ai fini della detrazione

La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.
Ai sensi dell’art. 2 del citato d.m. 28 marzo 2007, la documentazione attestante la spesa deve riportare:

  • la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
  •  la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);
  • l’attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, ecc.)
  • l’importo pagato
  •  i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.9.

Spese sportive: indicazione nel 730 o Redditi PF 2026

La spesa sostenuta, nel limite di 210 Euro per ragazzo, va indicata:

  • nei righi E8-E10 del modello 730;
  • nei righi RP8-RP13 del modello Redditi cod. 16

Se il soggetto ha sostenute spese per più di un ragazzo, compilerà più righi, indicando in ognuno di essi il codice 16, e riportando separatamente la spesa sostenuta per ciascun ragazzo.

Incentivo assunzione disabili 2026: requisiti, misura e domanda

14 Luglio 2026 in Speciali

Anche nel 2026 le imprese che assumono lavoratori con disabilità possono contare su un incentivo economico corrisposto dall'INPS fino al 70% della retribuzione mensile lorda, per periodi che arrivano fino a 60 mesi. Lo conferma il decreto interministeriale del 5 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2026, che ha assegnato al Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 76,1 milioni di euro per l'annualità 2025, garantendo continuità a una misura ormai consolidata nel panorama delle agevolazioni all'occupazione.

L'incentivo, introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015 che ha riscritto l'art. 13 della Legge n. 68/1999, resta disciplinato nelle sue modalità operative dalla Circolare INPS n. 99 del 13 giugno 2016, ancora oggi il riferimento tecnico per la gestione delle domande e delle procedure di conguaglio.

La continuità della misura è legata alla disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, istituito dall'art. 13, comma 4, della Legge n. 68/1999. Il decreto interministeriale del 5 giugno 2026 ha ripartito, per l'annualità 2025, risorse complessive per 76,1 milioni di euro, di cui:

  • 21,9 milioni dallo stanziamento ordinario;
  • circa 7,7 milioni dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro;
  • 46,6 milioni a valere sulle risorse dell'annualità 2025.

L'INPS assicura un monitoraggio trimestrale sull'andamento delle domande e sull'erogazione delle risorse.

Chi può richiedere l’incentivo e per quali lavoratori

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, compresi gli studi professionali, gli enti pubblici economici, le cooperative e le agenzie di somministrazione. L'incentivo spetta sia ai datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione previsto dall'art. 3 della Legge n. 68/1999 per la copertura della quota di riserva, sia a quelli che assumono lavoratori disabili senza esservi tenuti.

Il beneficio riguarda tre categorie di lavoratori:

  • lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/1978;
  • lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle medesime tabelle;
  • lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Restano escluse dall'incentivo le altre categorie protette che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano in queste tre fattispecie.

 

Quali requisiti servono per mantenere il beneficio e la cumulabitlita

Oltre alla condizione di disabilità del lavoratore assunto, la fruizione dell'incentivo richiede:

  •  il rispetto della regolarità contributiva, delle norme sulla sicurezza sul lavoro e dei contratti collettivi applicati, nonché
  •  la realizzazione di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, calcolato in unità di lavoro-anno. 
  • Va inoltre rispettata la normativa europea sugli aiuti di Stato, in particolare il regime de minimis.

Sulla cumulabilità: alle risorse nazionali si affiancano quelle dei Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, cumulabili con l'incentivo INPS solo se quest'ultimo non viene percepito per lo stesso rapporto di lavoro. Il Fondo regionale finanzia inoltre il rimborso forfetario delle spese per accomodamenti ragionevoli (abbattimento barriere architettoniche, adeguamento postazioni di lavoro, formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo) per lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

 L'incentivo INPS resta cumulabile con eventuali riduzioni contributive, ma non con altre misure di sostegno economico riferite allo stesso lavoratore.

Quanto vale l’incentivo e per quale tipo di contratto

L'agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, e per le trasformazioni di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica superiore al 45% l'incentivo spetta anche in caso di assunzione a tempo determinato, purché di durata non inferiore a 12 mesi.

L'entità e la durata del beneficio variano in base al grado di disabilità del lavoratore assunto 

ESEMPI DI CALCOLO

Ecco tre esempi numerici semplici basati sulle percentuali  indicate, prendendo come retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali €2.000.

  • Riduzione per disabilit  > 79% (70% per 36 mesi)

Incetivo mensile: 70% di €2.000 = €1.400

Durata: 36 mesi

Totale incentivo su 36 mesi: €1.400 × 36 = €50.400

  • Riduzione per disabilita  67–79% (35% per 36 mesi)

Incentivo mensile: 35% di €2.000 = €700

Durata: 36 mesi

Totale incentivo su 36 mesi: €700 × 36 = €25.200

  • Disabilità intellettiva o psichica con riduzione > 45% (70% per 60 mesi)

Incentivo mensile: 70% di €2.000 = €1.400

Durata: 60 mesi

Totale incentivo su 60 mesi: €1.400 × 60 = €84.000

Scarica la scheda di sintesi

Come e quando presentare la domanda all’INPS

La domanda di ammissione all'incentivo va inviata all'INPS esclusivamente per via telematica, tramite il cassetto previdenziale dell'azienda o, in alternativa, il Portale delle Agevolazioni (già noto come applicazione "DiResCo"), utilizzando il modulo di istanza "151-2015". Nella domanda vanno indicati i dati identificativi del lavoratore, la tipologia di disabilità, la natura del rapporto di lavoro e l'imponibile lordo annuo previsto.

La procedura ha scadenze perentorie da rispettare in sequenza:

  • l'INPS risponde entro 5 giorni comunicando la disponibilità delle risorse e l'importo massimo prenotabile;
  • il datore di lavoro ha 7 giorni per stipulare il contratto, se non già in essere;
  • il datore di lavoro ha 14 giorni lavorativi per comunicare l'avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione.

L'inosservanza di questi termini comporta la perdita degli importi prenotati. Una volta confermata la domanda, il beneficio viene fruito mensilmente in conguaglio nelle denunce contributive UniEmens; per i datori di lavoro agricoli la fruizione avviene tramite le denunce DMAG trimestrali.

FAQ

Un'azienda che non ha l'obbligo di assunzione può comunque richiedere l'incentivo?

Sì. L'incentivo spetta sia ai datori di lavoro soggetti all'obbligo di quota di riserva ex art. 3 Legge 68/1999, sia a quelli che assumono lavoratori disabili senza esservi tenuti.

È possibile ottenere l'incentivo per un contratto a tempo determinato?

Solo per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, e solo se il contratto ha durata non inferiore a 12 mesi. Per le altre categorie serve un contratto a tempo indeterminato.

Cosa succede se il datore di lavoro non comunica l'assunzione entro 14 giorni?

La mancata comunicazione entro il termine perentorio di 14 giorni lavorativi comporta la perdita degli importi prenotati.

L'incentivo INPS è cumulabile con i fondi regionali per la disabilità?

Sì, ma solo se l'incentivo INPS non viene percepito per lo stesso rapporto di lavoro coperto dal fondo regionale.

Come si utilizza concretamente il beneficio una volta ottenuto?

Mensilmente, in conguaglio nelle denunce contributive UniEmens (DMAG trimestrali per i datori agricoli).

Allegati:

Bonus mobili: regole e istruzioni per la dichiarazione

5 Luglio 2026 in Speciali

La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato il bonus mobili anche per il 2026.

Si stabilisce che la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici in caso di interventi di ristrutturazione si applica anche per le spese sostenute nel 2026 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2025. 

Vediamo tutte le regole e quesiti a domande frequenti come pubblicati dall'ADE nella propria guida.

Vediamo inoltre le istruzioni per la dichiarazione 2026 anno di imposta 2025 e quinid il bonus per le spese sostenute lo scorso anno che vanno detratte nella attuale dichiarazione dei redditi.

Bonus mobili: regole generali

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. Bonus mobili).
La detrazione, introdotta dall’art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, ed inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata da ultimo prorogata dall’art. 1, comma 22, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026).
Il beneficio è previsto anche per le spese documentate sostenute negli anni 2024, 2025 e 2026, con massimale di spesa agevolabile non superiore a 5.000 euro.
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, i grandi elettrodomestici devono essere di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Fino al periodo di imposta 2021, detti grandi elettrodomestici dovevano essere di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Attenzione, ai fini della dichiarazione 2026, per le spese sostenute nell’anno 2025 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (anno precedente all’acquisto).
Per gli acquisti di mobili effettuati entro il 2016 non era previsto alcun vincolo temporale di consequenzialità con l’esecuzione dei lavori e, pertanto, potevano fruire del Bonus mobili i contribuenti che avevano sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26 giugno 2012.
La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione. Se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute, ad esempio, soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il Bonus mobili per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

Bonus mobili: condizioni per averlo

La detrazione è collegata agli interventi, anche realizzati in economia:

  • di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del TUE, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.2).

Per beneficiare del Bonus mobili è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia).

Bonus mobili: tipologie di beni ammessi

L’agevolazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica.
Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
A titolo esemplificativo, tra i “mobili” oggetto di agevolazione rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Con riferimento alle classi di efficienza energetica che i grandi elettrodomestici devono possedere per l’accesso alla detrazione, si fa presente che sono state aggiornate le classi energetiche minime richieste in caso di acquisto di grandi elettrodomestici per adeguare la normativa all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017, che ha istituito un quadro per l'etichettatura energetica e che ha abrogato la direttiva 2010/30/UE.
Con tale regolamento, a partire dal 1° marzo 2021, l’etichetta di classificazione dei consumi energetici degli elettrodomestici è stata sostituita da una nuova scala di valori, sviluppata in base all'applicazione dei nuovi regolamenti delegati UE, pubblicati in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L. 315 del 5 dicembre 2019), in adozione del citato regolamento quadro (UE) 2017/1369.
Il nuovo regolamento sull'etichettatura energetica ha disposto, quindi, l'eliminazione delle classi di efficienza "A+", "A++" e "A+++", introdotte dalla direttiva precedente, ed ha determinato una rimodulazione della classificazione in scala "A-G".
La legge di bilancio 2022 ha modificato il comma 2 dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 richiamando il nuovo sistema di etichettatura energetica.
Pertanto, la citata disposizione, a partire dal 1° gennaio 2022, per l’acquisto di grandi elettrodomestici, limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe F o superiore (A per i forni), se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.4).
Ai fini dell’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l’elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

A seguito della relativa abrogazione da parte del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, occorre fare ora riferimento all’Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano:

  • Grandi apparecchi di refrigerazione
  • Frigoriferi
  • Congelatori
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
  • Lavatrici
  • Lavasciuga e Asciugatrici
  • Lavastoviglie
  • Apparecchi per la cottura–Piani cottura
  • Stufe elettriche
  • Piastre riscaldanti elettriche
  • Forni e Forni a microonde
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti
  • Apparecchi elettrici di riscaldamento
  • Radiatori elettrici
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
  • Ventilatori elettrici
  • Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
  • Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste.

Bonus mobili: pagamenti tracciabili

Per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali; in questo caso, non è necessario utilizzare il modello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste SPA per le spese di ristrutturazione edilizia (Circolare 31.03.2016 n. 7/E, paragrafo 2.4).
È consentito, inoltre, effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici mediante carte di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (Circolare 31.03.2016 n. 7/E, paragrafo 2.4).
La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento. 

A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:

  • nel caso del bonifico, nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca dell’effettuazione dello stesso (Risposta pubblicata n. 137 del 20 giugno 2024);
  • nel caso di pagamento con carte di credito e debito, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
  • nel caso di pagamento tramite finanziamento, nell’anno di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.4).

Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei

beni.

Bonus mobili: le FAQ delle Entrate

L'Agenzia ha aggiornato la propria guida dedicata alla agevolazione, nella quale oltre al riepilogo delle norme per la spettanza di questo bonus, sono indicati anche dei quesiti frequenti, dei quali alcuni vengono qui riportati:

  1. Posso usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell’edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%? No, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
  2. Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all’estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito? Si, se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.
  3. Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili? Si, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria”. È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
  4. Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile? No, la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte.
  5. Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l’applicazione della ritenuta? Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016).
  6. Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili? No, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all’abitazione principale.
  7. Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente, può quest’ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili? Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
  8. È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici? La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2025. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni. Tuttavia, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.
  9. Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è possibile considerare per l’anno 2024 come limite di spesa massima l’importo di 10.000 euro (5.000 per appartamento)? Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
  10. Può richiedere il bonus mobili il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione relativi all’intervento di recupero del patrimonio edilizio? Sì, può usufruire dell’agevolazione anche il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi realizzati o anche solo una parte delle spese dei lavori o solo il compenso del professionista.

Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: istanze a luglio

30 Giugno 2026 in Speciali

Dal 1° al 31 luglio 2026 le imprese di autotrasporto possono presentare la dichiarazione necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno).

Lo comunica l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l'Informativa del 24.06.2026 prot. n. 353642, indirizzata alle associazioni di categoria.

Le aliquote applicabili nel secondo trimestre 2026

Il quadro normativo del secondo trimestre 2026 è stato caratterizzato da continue rideterminazioni temporanee dell'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante, fissata dal 1° gennaio 2026 a 672,90 €/1.000 litri dall'art. 3 del D.Lgs. n. 43/2025, come modificato dalla Legge n. 199/2025.

Di seguito i valori applicati nei diversi periodi del trimestre.

Periodo Aliquota normale (€/1.000 litri)
1° aprile – 22 maggio 2026
472,90
23 maggio – 6 giugno 2026
572,90
7 giugno – 30 giugno 2026
622,90

L'aliquota ridotta per i biocarburanti HVO

Per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano i criteri di sostenibilità ambientale previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001 e impiegano le materie prime di cui al relativo allegato IX, l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025 prevede un'aliquota ridotta, anch'essa più volte rideterminata nel trimestre.

Periodo Aliquota ridotta HVO conforme (€/1.000 litri)
1° aprile – 7 aprile 2026
617,40
8 aprile – 10 maggio 2026
472,90
11 maggio – 22 maggio 2026
617,40
23 maggio – 6 giugno 2026
572,90
7 giugno – 30 giugno 2026
617,40

Gli HVO che non soddisfano tali condizioni, così come quelli per cui l'esercente non dispone di informazioni certe da parte del fornitore, restano assoggettati al criterio di tassazione per equivalenza: in assenza di dati certi, ai fini del rimborso si considera applicata l'aliquota minore vigente nel periodo di riferimento, a tutela degli aventi diritto.

Nessuna variazione per gli autotrasportatori

Le rideterminazioni dell'aliquota ordinaria non incidono sull'aliquota agevolata riservata agli esercenti attività di trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, che resta ferma a 403,22 €/1.000 litri ai sensi del punto 4-bis della Tabella A del TUA. 

L'importo del rimborso, pari alla differenza tra questo valore e l'accisa effettivamente gravante sul prodotto, varia quindi in base al periodo e alla tipologia di carburante impiegato.

Tipologia prodotto e periodo Importo rimborsabile (€/1.000 litri) Quadro
Gasolio/HVO non conforme – 1° aprile-22 maggio
69,68
A-1
Gasolio/HVO non conforme – 23 maggio-6 giugno
169,68
A-2
Gasolio/HVO non conforme – 7 giugno-30 giugno
219,68
A-3
HVO conforme – 1° aprile-7 aprile
214,18
A-4
HVO conforme – 8 aprile-10 maggio
69,68
A-5
HVO conforme – 11 maggio-22 maggio
214,18
A-6
HVO conforme – 23 maggio-6 giugno
169,68
A-7
HVO conforme – 7 giugno-30 giugno
214,18
A-8
HVO senza informazioni dal fornitore – 1° aprile-22 maggio
69,68
A-1
HVO senza informazioni dal fornitore – 23 maggio-6 giugno
169,68
A-2
HVO senza informazioni dal fornitore – 7 giugno-30 giugno
214,18
A-8

È inoltre previsto un Quadro A-9 residuale per i consumi di gasolio non conforme riforniti da distributori privati, qualora il carburante sia pervenuto all'impianto nel periodo 1° gennaio-18 marzo 2026 (aliquota allora vigente: 672,90 €/1.000 litri), come comprovato dal relativo e-DAS.

Soggetti che hanno diritto al rimborso

Per il secondo trimestre 2026 il beneficio spetta, come per i trimestri precedenti, per l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (esercita da iscritti all'albo autotrasportatori, titolari di licenza per conto proprio o imprese UE in possesso dei requisiti professionali) e per l'attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici, imprese di trasporto pubblico locale e regionale, autoservizi interregionali e comunitari, nonché da esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. 

Restano esclusi, dal 1° gennaio 2021, i consumi di gasolio impiegato da veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Come presentare la dichiarazione e novità dal 1° ottobre 2026

Sul sito dell'Agenzia (www.adm.gov.it, sezione Accise – Prodotti energetici – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2026) è disponibile il software aggiornato per la compilazione. 

La dichiarazione può essere trasmessa tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I., a mezzo PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente (allegando il file in formato ".dic").

In via del tutto residuale, chi non dispone di PEC o non può utilizzarla può trasmettere la dichiarazione in forma cartacea (qui in allegato in formato xlsx e in formato ods) unitamente a un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il medesimo file.

Una novità in arrivo dal 1° ottobre 2026

Dal 1° ottobre 2026 la dichiarazione per la fruizione del credito in compensazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il Servizio Telematico Doganale, e i tempi di formazione del silenzio-assenso si riducono a 30 giorni (l'art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 ha modificato il comma 5 dell'art. 24-ter del D.Lgs. 504/95).

Gli esercenti non ancora abilitati al Servizio Telematico Doganale dovranno quindi presentare istanza di adesione prima di tale data.

Resta invece invariata, anche dopo il 1° ottobre, la procedura per le dichiarazioni con richiesta di rimborso in denaro.

Fruizione del credito del 2° trimestre 2026

Come per i trimestri precedenti, i soggetti interessati indicano nella dichiarazione se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione (codice tributo 6740, senza il limite annuo di 250.000 € previsto per le agevolazioni alle imprese) oppure richiedere la restituzione in denaro secondo le modalità del D.P.R. n. 277/2000. 

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato UME sono richiesti i codici BIC e IBAN.

Termini di utilizzo del credito maturato nel 1° trimestre 2026

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2026, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2028.

Allegati:

Dichiarazione 2026 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte dopo la proroga

31 Maggio 2026 in Speciali

Il recente decreto legge 22 maggio 2026, n. 89 (c.d. Decreto Carburanti e Sostegno alle Imprese), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, ha introdotto all'art. 6 la proroga dei termini di versamento per i soggetti ISA.

In particolare, per il 2026 è stato disposto, per i Soggetti ISA, minimi e forfettari, la proroga del termine di versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto:

  • al 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione (in deroga alla scadenza ordinaria del 30 giugno 2026);
  • oppure al 20 agosto 2026 (il 30° giorno successivo al 20 luglio cade il 19 agosto, prorogato al 20 agosto per la sospensione di ferragosto), maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.

Attenzione: rispetto al 2025, la maggiorazione per il versamento entro il 30º giorno passa dallo 0,40% allo 0,80% — il costo del rinvio raddoppia.

Le disposizioni si applicano:

  • oltre che ai soggetti ISA e a quelli con cause di esclusione dagli stessi, 
  • anche ai soggetti in regime dei minimi (art. 27, co. 1, D.L. 98/2011) 
  • e in regime forfetario (art. 1, co. 54-89, L. 190/2014), 
  • nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR aventi i medesimi requisiti.

I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:

  • saldo 2025 per IRPEF / IRES / IVA;
  • primo acconto 2026 IRPEF / IRES;
  • addizionali IRPEF;
  • cedolare secca;
  • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
  • IVIE / IVAFE;
  • imposta sostitutiva del maggior reddito per chi ha aderito al concordato preventivo biennale;
  • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
  • Diritto CCIAA.

Redditi PF 2026 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte e date da ricordare

Tutti i contribuenti, titolari e non di partita IVA, hanno la possibilità di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, compresi i contributi del quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale.

Per il 2026, l'acconto di novembre deve essere versato per intero entro 30 novembre 2026.

Come già consolidato, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, è stato uniformato il termine di scadenza del versamento delle singole rate sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati, i quali dovranno effettuare i versamenti ratealientro il giorno 16 di ciascun mese, in ogni caso da completarsi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Per i soggetti ISA che usufruiscono della proroga e che optano per la rateizzazione delle imposte, pertanto viene ridefinito il calendario dei versamenti delle rate nel modo seguente:

RATA

Rateizzazione 
con versamento prima rata
il 20 luglio 2026
(senza maggiorazione)

INTERESSI %

Rateizzazione
con versamento prima rata
il 20 agosto 2026
(con maggiorazione dello 0,80%)**

In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,80% in ragione di giorno

INTERESSI %

1ª

20 luglio 2026

–

20 agosto 2026

–

2ª

20 agosto 2026*

0,30

16 settembre 2026

0,30

3ª

16 settembre 2026

0,64

16 ottobre 2026

0,63

4ª

16 ottobre 2026

0,98

16 novembre 2026

0,98

5ª

16 novembre 2026

1,32

16 dicembre 2026

1,31

6ª

16 dicembre 2026

1,66

* Gli interessi si calcolano sulla scadenza teorica della rata (giorno 16 del mese), indipendentemente dall'eventuale proroga ferragostana che consente di versare il 20 agosto. Il 16 agosto 2026 è domenica e ricade nella sospensione di ferragosto (1–20 agosto), quindi il versamento può essere effettuato il 20 agosto, ma gli interessi restano calcolati sul periodo fino al 16 agosto.

** In questo caso l’importo complessivo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,80% (calcolato in ragione di giorno sul periodo dal 21 luglio al 19 agosto 2026), prima di applicare la rateizzazione.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Per il calendario delle scadenze secondo i termini ordinari, dei versamenti delle rate per i contribuenti che non hanno usufruito della proroga, si rimanda all'articolo "Dichiarazione redditi persone fisiche 2026: rateazione delle imposte e date da ricordare".

Nota sugli interessi di rateizzazione

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale (anno = 360 giorni), tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza teorica della rata successiva, con la formula seguente: (C * i * t) / 360.

Di conseguenza, le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% per ogni mese (30 giorni) di intervallo (per ogni intervallo di 30 giorni → 4% × 30/360 = 0,33% per mese).

Rata n = R × [1 + 0,0033 × (n − 1)]

dove R è l'importo base di ogni rata e n è il numero d'ordine (1, 2, 3…). La prima rata non porta mai interessi, ogni rata successiva accumula un ulteriore 0,33% rispetto alla precedente.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. I termini che cadono nel periodo 1–20 agosto sono prorogati al 20 agosto per la sospensione di ferragosto.

Permessi elettorali: regole, assenze, diritti e doveri

23 Maggio 2026 in Speciali

Nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, è prevista una specifica  disciplina di gestione delle  assenze per  attività elettorali. 

I lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato che vengono chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali sono assistititi dalla legge sia per quanto attiene a

  •  diritti collegati all'assenza dal lavoro, e
  • recupero della giornata di riposo spettante per aver lavorato al seggio.

In sostanza i giorni lavorativi passati alle urne sono considerati giorni lavorati agli effetti del cedolino paga, come se il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa in azienda. 

Diversamente, i giorni festivi e quelli non lavorativi (in caso di settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

La disciplina che regola i permessi spettanti ai lavoratori subordinati  chiamati a presenziare i seggi elettorali scaturisce dal combinato disposto di due norme:

  •  art. 119, DPR n. 361/1957 come sostituito dall’articolo 11 della legge n. 53/1990,  e 
  •  art. 1, legge n. 69/1992 .

I permessi elettorali debbono essere concessi ai lavoratori pubblici e privati (sia con rapporto di lavoro subordinato  a tempo indeterminato che determinato)  chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali  qualora ricoprano le seguenti figure:
• presidente di seggio;
• segretario;
• scrutatore;
• rappresentante di lista, di gruppo, di partiti;
• componente dei Comitati promotori in caso di referendum.

Vediamo nello specifico adempimenti diritti e doveri dei datori di lavoro e dei dipendenti.

Permessi elettorali: gli adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a retribuire i giorni di assenza e garantire le giornate di riposo compensativo in maniera differente in base all'orario di lavoro normalmente svolto. Vediamo nella seguente tabella riepilogativa:

 

Orario di lavoro

dal lunedì al sabato

Pagamento delle due giornate di assenza come avesse lavorato (il sabato e il lunedì);
una giornata di riposo compensativo  per il mancato riposo della sola giornata della domenica ovvero, in alternativa in accordo con il lavoratore, un compenso pari ad una quota giornaliera di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

Orario di lavoro

dal lunedì al venerdì

Pagamento della giornata di assenza come avesse lavorato (il lunedì);

  1. Le giornate da recuperare con riposo compensativo, per essere stato al seggio nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, sono due, al fine di recuperare il sabato e la domenica.

 

Giova ricordare forse che  la  normativa di riferimento non detta le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione e non definisce neppure eventuali maggiorazioni da corrispondere per i giorni festivi trascorsi al seggio.

Si può ritenere dunque che  spetti al lavoratore rifiutare o accettare l’eventuale riposo compensativo da fruire entro un arco temporale possibilmente ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale.

Permessi elettorali diritti e doveri del lavoratori

I lavoratori dipendenti chiamati ad operare presso i seggi elettorali hanno diritto :

  • ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo in cui sono tenuti a presenziare alle operazioni elettorali, previa richiesta scritta al datore di lavoro.
  • al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, oltre al compenso erogato dallo Stato.

In assenza di una regolamentazione contrattuale, il lavoratore chiamato a svolgere funzioni al seggio, è tenuto ad osservare una serie di adempimenti dovuti sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro:

  •  preavvertire tempestivamente il proprio datore di lavoro, con richiesta come da fac-simile indicato in seguito, dell’ assenza dal lavoro, consegnando eventuale copia della convocazione a lui recapitata dal competente ufficio elettorale, cui seguirà certificazione presidente del seggio;
  •  ultimate le operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante  l’indicazione dei giorni e delle ore occupate nella funzione svolta presso il seggio elettorale rilasciata dal presidente del seggio.

La documentazione da produrre al rientro in azienda tuttavia, può differire a seconda che il lavoratore abbia assunto il ruolo di scrutatore, segretario, presidente o rappresentante di lista.

I permessi richiesti per motivi elettorali concessi per tutto il tempo necessario all’adempimento delle funzioni presso gli uffici elettorali (politiche, amministrative, europee, referendum nazionali e regionali) sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni lavorativi  e per questo motivo al datore di lavoro non è  consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con quelli richiesti per le operazioni elettorali, anche se eventuali esigenze di servizio dovessero collocarsi in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

Le festività in busta paga

4 Maggio 2026 in Speciali

 Ai fini del calcolo della busta paga sono considerate giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge durante le quali il dipendente solitamente non lavora, ma percepisce ugualmente  la retribuzione.

Ad oggi, dopo varie modifiche normative all' articolo 2 della legge 27  maggio  1949,  n.  260, (da ultimo, l'introduzione della festività di san Francesco con la legge 151 2025 del 8.10.2025, che entrerà in vigore dal 2026) sono considerati giorni festivi per tutti i lavoratori i seguenti:

1) Capodanno                  

  1° Gennaio

2) Epifania                          

 6 Gennaio

3) Giorno dell'Angelo          

  Lunedì di Pasqua

4) Anniversario della Liberazione   

    25 Aprile

5) Festa dei Lavoratori                        

     1 maggio     

6) Assunzione Beata Vergine                           

    15 Agosto

7) San Francesco –  patrono d'Italia 

    4 Ottobre  (DAL 2026)

8) Ognissanti                 

    1° Novembre

9) Immacolata Concezione               

    8 Dicembre

10) Santo Natale                 

    25 Dicembre

11 Santo Stefano                 

   26 Dicembre

12) Santo Patrono del comune sede di lavoro

13) Festa della repubblica          

  2 giugno

Per il giorno di Pasqua è prevista la retribuzione soltanto da alcuni contratti collettivi.

Un breve accenno meritano le festività soppresse che sono:

  •  il 19 marzo San Giuseppe,
  •  l'Ascensione e il Corpus domini (con date variabili) e
  •  il 29 giugno – San Pietro e Paolo;

 per questo  i contratti collettivi di solito compensano la mancata fruizione delle 4 festività soppresse con permessi retribuiti di 32 ore.

Trattamento economico previdenziale e fiscale delle festività

La retribuzione durante le festività è la normale retribuzione globale di fatto giornaliera. L’entità varia a seconda del giorno in cui cade la festività.

Festività infrasettimanale: per gli impiegati e operai retribuiti in misura fissa (mensilizzati), la festività è compresa nella retribuzione globale di fatto (26 gg).

Per gli operai retribuiti in misura oraria : si considera la retribuzione globale di fatto oraria.

Festività cadente di domenica: per gli impiegati ed operai retribuiti in misura fissa spetta un importo aggiuntivo (un giorno in più).

Per gli operai retribuiti in misura oraria: 6 ore e 40 minuti (40 ore settimanali : 6 giorni) (N.B. Se il contratto prevede 5 giorni settimanali, 40:5 = 8 ore). Nel cedolino 6 ore e 40 minuti diventeranno 6,67;

Attenzione! è interessante fare caso a questa particolarità: se si scrive 6,50 è chiaro che sono 6 ore e 30 minuti, mentre,  se si scrive 6,67 non è così intuitivo capire che si tratta di 6 ore e 40 minuti perchè si dovrà fare la seguente proporzione :

60 minuti : 1 ora = 40 minuti : x (60 minuti stanno ad 1 ora come 40 minuti stanno ad x)

x = 40*1/60 = 0,67

Ma che cos'è l'incognita x? Sono i centesimi, perchè i computer adottano il sistema decimale e non del tempo. Quindi ogni volta che parliamo di minuti dobbiamo fare una conversione da minuti dell'orologio a centesimi.

Festività cadenti di sabato: è inclusa nei mensilizzati; corrisponde ad 8 ore per gli operai pagati a ore.

Attenzione! se il dipendente lavora in un giorno festivo e non è previsto un riposo compensativo, la retribuzione sarà considerata di lavoro straordinario, quindi (è qui che bisogna fare attenzione) oltre a pagare la festività, deve essere pagato anche il lavoro svolto + la maggiorazione per lavoro straordinario festivo. Se invece è previsto un riposo compensativo in un'altra giornata deve essere pagata la festività + la maggiorazione ma non la retribuzione base.

Gli elementi retributivi  correlati  ai giorni di festività sono imponibili interamente sia  dal punto di vista  dei contributi previdenziali che delle trattenute fiscali.

Festività: esempi di compilazione della busta paga

1. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria con riposo compensativo:

LIBRO UNICO DEL LAVORO

 

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–

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RC

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CALCOLO BUSTA PAGA :

paga oraria (p.h.) 8,49523 * 176 ore = 1.495,16

festività 6,67 * 8,49523 =                          56,66

8,49523 * 15% * 8 ore =                                  10,19

Totale                                                        1.562,01

 

2. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria senza riposo compensativo:

LIBRO UNICO DEL LAVORO

 

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8FS

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CALCOLO BUSTA PAGA :

paga oraria (p.h.) 8,49523 * 168 ore = 1.495,16

festività 6,67 * 8,49523 =                          56,66

8,49523 * 50% = 4,25                                     

4,25 + 8,49523 = 12,75                                

12,75 * 8 ore (FS) =                                 102,00

Totale                                                     1.653,82

Festivita e Cassa integrazione

Per i giorni festivi che cadono in periodi di utilizzo di  Cig /Fis/Cigd, come molto probabile in questo anno di pandemia, il compenso  viene gestito in maniera diversa:

  1. rimane a carico del datore di lavoro, cioe non rientra fra gli elementi integrabili ,  per   i lavoratori retribuiti a  ore e sospesi da non più di due settimane a orario ridotto  oppure sospesi a zero ore settimanali,
  2. è a carico della Cassa invece:
  •   per i lavoratori retribuiti a ore  e  sospesi a zero ore settimanali,  da oltre due settimane;
  •   per i lavoratori retribuiti con fisso  mensile sospesi a zero ore settimanali,   anche da non più di due settimane.

 Si ricorda infine che  i giorni di festività sono conteggiati ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare ANF. 

Festivita durante la malattia: a carico dell’azienda

Va ricordato che i giorni festivi infrasettimanali, cosi come le domeniche e i primi tre giorni di assenza per malattia non sono indennizzati dall'INPS ma a carico del datore di  lavoro. 

Enti del Terzo settore e 5 per mille 2026: entro il 10 aprile invio istanza

26 Marzo 2026 in Speciali

Il 10 aprile 2026 è la scadenza ordinaria per l’accreditamento degli enti al cinque per mille 2026, come previsto dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.

L’adempimento riguarda principalmente gli enti che intendono accedere per la prima volta al beneficio o che devono completare le procedure tramite il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Enti del Terzo Settore: come accreditarsi entro il 10 aprile

Per gli Enti del Terzo Settore, l’accesso al cinque per mille è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), divenuto operativo dal 23 novembre 2021. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 111/2017, a partire dall’anno successivo all’operatività del RUNTS, il contributo è riservato esclusivamente agli enti iscritti nel Registro.

Per il 2026, gli enti che intendono accreditarsi devono:

  • presentare domanda di iscrizione al RUNTS in modalità telematica;
  • compilare, in sede di iscrizione, l’apposito campo dedicato al “Cinque per mille”;
  • selezionare la voce “Accreditamento del 5/1000”;
  • indicare il proprio IBAN per l’accredito del contributo.

Gli enti accreditati entro il 10 aprile saranno inseriti nell’elenco pubblicato entro il 20 aprile 2026 dal Ministero del Lavoro.

Accreditamento tardivo

È possibile accreditarsi entro il 30 settembre 2026 tramite:

  • remissione in bonis;
  • versamento di 250,00 euro (F24 ELIDE, codice tributo 8115).

ETS già iscritti (ex ODV e APS): cosa fare

Gli enti già trasmigrati al RUNTS e presenti nell’elenco permanente risultano automaticamente accreditati anche per il 2026. Tuttavia devono:

  • accedere al RUNTS;
  • compilare la pratica “Cinque per mille”;
  • inserire o aggiornare l’IBAN.

Senza IBAN, il contributo non può essere erogato.

Onlus: obbligo di iscrizione al RUNTS entro marzo 2026

Dal 1° gennaio 2026, è stata soppressa l’Anagrafe unica delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, le organizzazioni che intendono continuare a operare nel perimetro del Terzo Settore devono completare la transizione al RUNTS.

In particolare:

  • le Onlus devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026;
  • in alternativa, possono optare per l’iscrizione come impresa sociale presso il Registro delle imprese.

Solo dopo l’iscrizione al RUNTS, l’ente potrà:

  • comunicare i dati necessari per il pagamento del cinque per mille;
  • inserire le coordinate bancarie tramite il sistema RUNTS.

Anche in questo caso, l’indicazione dell’IBAN è condizione indispensabile per la percezione del contributo.

Le Onlus che non intendono iscriversi al RUNTS devono invece procedere alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997, previa autorizzazione ministeriale.

Cooperative sociali e imprese sociali: regole e scadenze

Possono accedere al cinque per mille le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma societaria. Sono escluse le imprese sociali in forma di società. Le modalità di accreditamento sono le stesse degli ETS:

  • entro il 10 aprile 2026 (termine ordinario);
  • oppure entro il 30 settembre 2026 con sanzione.

Gli enti già presenti nell’elenco permanente:

  • sono accreditati automaticamente;
  • devono comunque inserire l’IBAN nel RUNTS.

Elenchi e verifica dei requisiti: le date da ricordare

Per il cinque per mille 2026 è fondamentale tenere a mente alcune scadenze chiave e adempiere correttamente agli obblighi previsti.

In primo luogo, il 20 aprile 2026 verrà pubblicato l’elenco degli enti che hanno presentato la domanda nei termini, mentre il 31 dicembre 2026 sarà disponibile l’elenco definitivo degli ammessi ed esclusi.

Solo in un momento successivo l’Agenzia delle Entrate renderà noti gli importi spettanti e le preferenze espresse dai contribuenti. 

Come ottenere il pagamento del cinque per mille

Per poter effettivamente ricevere il contributo, gli enti devono comunicare i dati necessari tramite il RUNTS, indicando obbligatoriamente l’IBAN per importi pari o superiori a 1.000 euro, oppure, per somme inferiori, l’ufficio postale presso cui riscuotere.

Tale comunicazione deve avvenire entro il 30 settembre 2029, in mancanza, si perde definitivamente il diritto al beneficio. 

Verifica dei requisiti: attenzione alla data del 31 dicembre 2026

Particolare attenzione va inoltre posta alla verifica dei requisiti, che il Ministero effettua con riferimento alla data del 31 dicembre 2026: per essere ammessi è indispensabile aver richiesto l’accreditamento nei termini e risultare iscritti al RUNTS entro la fine dell’anno.

Un eventuale accreditamento tardivo, infatti, non garantisce l’accesso al contributo se l’iscrizione al Registro non si perfeziona entro il 2026.

FIRR Enasarco in scadenza il 31 marzo: guida aggiornata

21 Marzo 2026 in Speciali

La Fondazione Enasarco  ricorda la scadenza  del 31 marzo per il  pagamento del Firr  Fondo indennità risoluzione rapporto  2025 per gli Agenti e Rappresentanti da parte delle ditte preponenti.

Ma attenzione  Il termine è  di fatto anticipato  di 5 giorni per le ditte che utilizzano l’addebito bancario Sepa, al fine di non sforare i tempi di trasferimento bancario e incorrere in possibili sanzioni.

Vediamo di seguito maggiori dettagli sul contributo al fondo e sulle modalità per effettuare l'adempimento.

FIRR cos’è – calcolo e versamento contributo

Tutte le aziende  aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi economici collettivi (AEC).che  hanno conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale  sono  tenute ad accantonare ogni anno  presso ENASARCO una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, FIRR.. 

L’importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:

  • importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;
  • tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario);
  • numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).

Con la prima iscrizione alla Fondazione ENASARCO  si ottiene il “numero di posizione” identificativo e, nella propria area riservata inEnasarco, è disponibile la distinta Firr che propone la somma delle provvigioni inserite nelle distinte del fondo previdenza/assistenza per ciascun agente mentre sono esclusi gli importi eventualmente indicati nelle distinte integrative 

Prima di procedere con la compilazione, è indispensabile che la ditta mandante verifichi, tramite la funzione “Gestione mandati online”, che tutti i mandati di agenzia siano aggiornati.

Nella distinta Firr non compaiono i mandati cessati nel corso dell’anno solare

Dopo aver cliccato su “Genera la distinta corrente”, la ditta mandante quindi dovrà semplicemente verificare la correttezza delle provvigioni proposte, tuttavia se alcuni importi non fossero corretti è possibile modificarli.

Il sistema, a questo punto, calcolerà in automatico il contributo dovuto.

Per il versamento, l’azienda mandante potrà scegliere tra:

  • Addebito su c/c bancario SEPA (che va sempre anticipato rispetto alla scadenza finale)
  • versamento tramite PAGOPA

Si ricorda che è disponibile  la funzionalità per richiedere il Firr direttamente su AppEnasarco, per dispositivi mobili che permette agli iscritti di consultare l’area riservata e rimanere aggiornati sulle novità più rilevanti . 

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Aliquote FIRR 2026

Le aliquote FIRR sono  ancora  stabilite nelle seguenti misure:

MONOMANDATARI PLURIMANDATARI
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno    4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno
 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l’anno 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l’anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300,01 euro l’anno.

ATTENZIONE : se il rapporto di agenzia  inizia nel corso dell’anno  gli scaglioni vanno proporzionalmente ridotti in proporzione ai mesi di durata 

 

Comunicazione cessazione e liquidazione FIRR

Nel caso di cessazione del rapporto il preponente deve comunicare a Enasarco entro 30 giorni dall'evento per ottenere la liquidazione delle somme accantonate presso il FIRR,sempre  utilizzando la funzione  “Gestione mandati” e indicato come data di cessazione tenendo conto del preavviso, l'ultimo giorno di collaborazione effettiva con l'agente. 

La liquidazione delle somme spettanti all’agente può avvenire mediante accredito su c/c bancario o postale o somma a disposizione presso Banca Nazionale del Lavoro (per importi fino a 1.000 euro), con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone (sas, snc).

Infine, occorre ricordare che se il rapporto di agenzia termina nel corso dell’anno solare, il contributo FIRR dell’ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente all’agente dal preponente al momento della cessazione.

Le nuove soglie per commercio e artigiani dal 2027

Giova ricordare alcune novità per i nuovi AEC stipulati nel 2025 che prevedono comunque una applicazione dal 2026 con versamento a marzo 2027.

Si tratta in particolare dei nuovi scaglioni provvigionali  definitivi con 

l'AEC commercio del 4 giugno 2025, e

l'AEC per isettore artigianato  dell'.11 febbraio 2026  .

Detraibilità spese scolastiche nella dichiarazione dei redditi 2026

20 Marzo 2026 in Speciali

In generale, così come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate, il legislatore ritiene che le spese sostenute ai fini dell’istruzione siano meritevoli di agevolazioni e per tale motivo dall’asilo nido all’università, ogni ciclo scolastico gode di una detrazione, con aliquota sempre pari al 19% ma diverse basi imponibili. 

In particolare, a partire dal 2015 la c.d. legge della buona scuola ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che sono state distinte da quelle universitarie. 

La detrazione spetta:

  • sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado;
  • sia per quelle della scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

Il beneficio fiscale riguarda solo le scuole del “sistema nazionale di istruzione”, per questo motivo, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero, non sono agevolabili.  

Nei Modelli 730 2026 e Redditi PF 2026 anno di imposta 2025 è specificato che dall’anno 2025, è innalzato (da 800) a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

Detraibilità delle spese scolastiche nel 2026

La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di: 

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore).

sia statali, sia paritarie private e degli enti locali.

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il D.P.R. 8.07.2005, n.212 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria.

Sono invece equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari, le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del DPR n.212 del 2005.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:

  • le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori;
  • i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR. 

Si tratta, ad esempio, delle spese per:

  • la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado; 
  • le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. 

La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio, all’agenzia di viaggio). 

Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 

Limite di detraibilità spese scolastiche 2026

La detrazione per le spese di frequenza indicate è calcolata su un importo massimo di euro 1000 per l’anno 2026 anno d imposta 2025 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. 

Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta:

  • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000;
  • a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. 

Detrazione spese scolastiche 2026: documenti da controllare e conservare

È necessario che il contribuente esibisca e conservi le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nell’anno di imposta 2025 dichiarazione 2026 per le spese:

  • di istruzione diverse da quelle universitarie,
  • della mensa scolastica,
  • dei servizi scolastici integrativi
  • del servizio di trasporto scolastico.

La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento (che sia scuola, comune o altro fornitore del servizio), deve riportare nella causale:

  • l’indicazione del servizio erogato,
  • la scuola di frequenza,
  • il nome e cognome dell’adulto.

Ulteriore modo per comprovare la spesa sostenuta è un’attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, certificante:

  • l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno, 
  • i dati dell’alunno/studente e 
  • l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

In merito alla tracciabilità dell’onere, ci si può avvalere anche dell’annotazione in fattura/ricevuta fiscale/documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati. 

Si fa presente che non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola.

Indicazione spese scolastiche nel 730/2026

Relativamente alle dichiarazioni 2026 (anno di imposta 2025) quindi, l’importo massimo detraibile da indicare nel quadro E rigo E8-E10 del Modello 730/2026 va indicato:

  • codice "12" per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 1000 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.
  • codice "13" per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
    L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13
  • codice "33" per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.
    L’importo deve comprendere le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il
    codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore
    di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art.
    51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido;

Allegati:

Tassa vidimazione libri sociali: entro il 16 marzo

3 Marzo 2026 in Speciali

Le società di capitali quali: S.p.a., S.r.l.,  S.a.p.a. comprese quelle consortili,  devono versare, entro il 16 marzo di ciascun anno, una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

Attenzione al fatto che l’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

I termini e le modalità di versamento sono i seguenti:

  • il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Bollatura numerazione libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva,       
  • il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il Modello F24 esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Tassa vidimazione libri sociali: per chi è obbligatoria

La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 2421 del codice civile e in particolare:

  • libro dei soci,      
  • libro delle obbligazioni, 
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,      
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,      
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale,        
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo,         
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti,
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Tali scritture vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio, invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile quali libro giornale e libro degli inventari e quelli previsti dalle norme fiscali quali registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc. non devono essere vidimati. Attenzione al fatto che per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

Tassa annuale vidimazione libri sociali: importi da pagare e sanzioni per inadempimento

Per le S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., comprese quelle consortili anche se in liquidazione resta in vigore l’applicazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, con obbligo di versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a:

  • 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro       
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

Occorre precisare che la data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.
Inoltre, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.

Tassa vidimazione obbligatoria anche per i libri tenuti in digitale

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 42/2025, relativa a libri, repertori e scritture tenuti in modalità digitale ha replicato al quesito di una società istante sulla tenuta digitale dei libri sociali, chiarendo che 

“a norma dell’articolo 2215-­bis del codice civile, la diversa modalità di tenuta con strumenti informatici dei libri, repertori e scritture previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che, pertanto, permangono e sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.”

Leggi anche: Tasse libri sociali sociali: calcolo sulle righe per approfondire il chiarimento.

Canone speciale RAI 2026: tariffe per alberghi, residence, studi, mense

5 Febbraio 2026 in Speciali

Pubblicato nella GU n 29 del 5 febbraio il Decreto 23 dicembre 2025  con Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno  2026.

Nel dettaglio, per  l'anno  2026  i  canoni  di  abbonamento  speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto  ministeriale  29  dicembre  2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015.
Le disposizioni contenute nel decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2026

Ricordiamo che dal 2024 è possibile pagare il canone speciale utilizzando il VIRTUAL Iban personalizzato, ovvero un Iban che è associato ad ogni singolo cliente, così da facilitare la rendicontazione contabile. La RAI precisa che nel preavviso di rinnovo è stato indicato, per ogni cliente, l’Iban personalizzato.

L' iban generico: IT75O0760101000000000002105 risulta comunque ancora attivo.

Il pagamento potrà quindi essere effettuato utilizzando il virtual Iban ma, qualora fosse stato usato il precedente iban generico, il versamento è comunque valido.

Vediamo gli importi da pagare per il canone speciale.

Canone speciale RAI 2026: chi deve pagarlo

Devono pagare il canone speciale RAI coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. 

Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse, ad esempio è il caso delle catene alberghiere.
Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate. 

Canone speciale RAI 2026: gli importi per le strutture ricettive

Come specificato sul sito RAI il Canone Speciale per alberghi e strutture ricettive è dovuto per l'anno 2025 nelle misure di seguito indicate:

A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 6.789,40
Euro 3.463,98 
Euro 1.801,28

B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 2.036,83
Euro 1.039,20
Euro 540,38

            

C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 1.018,40
Euro 519,58
Euro 270,18

             

D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 407,35  
Euro 207,82 
Euro 108,07

            

E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 203,70  
Euro 103,93
Euro 54,03

(*) sono: Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)

Canone speciale RAI 2026: come pagare

La RAI, sulla pagina dedicata al canone speciale, evidenzia che è possibile effettuare il pagamento del Canone Radiotelevisivo Speciale con carte di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico di Rai.

Il servizio è fornito da INTESA SAN PAOLO S.p.A. La procedura da seguire prevede di contattare il Call Center Rai, al numero verde 800.938.362 (per tutti i paesi al di fuori dell'Italia la numerazione è 0039 06-87408198).

Occorrerà fornire i dati relativi all’intestazione del nuovo abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un LINK (valido 15 gg).

Cliccando sul link e seguendo le istruzioni, si potrà procedere al pagamento con carta di credito direttamente sulla piattaforma della banca e senza necessità di fornire all’operatore telefonico i dati delle carte di credito.

Il servizio è attivo per le seguenti tipologie di carte:

Visa credito consumer, Visa debito consumer, Visa credito commercial, Visa debito commercial, MasterCard credito consumer, MasterCard debito consumer, MasterCard credito commercial, MasterCard debito commercial, Maestro debito consumer, Maestro debito commercial.

Al termine delle operazioni, con pagamento andato a buon fine, il sistema invierà una ricevuta di pagamento via mail

Canone speciale RAI 2026: esonero da fatturazione elettronica

Viene infine specificato che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la normativa sulla fatturazione elettronica non trova applicazione in materia di canone speciale.

Pertanto la Rai continuerà a riscuotere il canone speciale con le modalità sinora adottate.

Canone speciale RAI 2026: le sanzioni per chi non paga

I titolari di canone speciale non in regola con i pagamenti sono tenuti a pagare il relativo canone maggiorato degli interessi al tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria (ai sensi dell'art 1284 c.c.) 

Il versamento deve essere effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI o con le altre modalità di pagamento indicate.

Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45 (ai sensi dell'art 19, comma 3, D.Lgs.18 dicembre 1997, n.473)

Allegati:

Rendicontazione volontaria di sostenibilità con lo standard VSME

7 Agosto 2025 in Speciali

Quello di effettuare la rendicontazione di sostenibilità è un obbligo imposto alle grandi imprese quotate e non quotate sui mercati regolamentati (quelle non quotate devono superare determinati limiti dimensionali), alle PMI quotate sui mercati regolamentati, oltre che alle aziende extra-UE che generano un fatturato significativo nell’Unione Europea.

Per soddisfare quest’obbligo, le imprese devono comunicare informazioni essenziali per comprendere impatti, rischi e opportunità (reali e potenziali) in materia di sostenibilità.

Per fare ciò, i soggetti interessati devono richiedere le medesime informazioni alle PMI non quotate e alle microimprese inserite nella propria catena del valore, anche se non soggette al medesimo obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità.

Oltre alle aziende più grandi, anche banche e investitori richiedono spesso queste stesse informazioni sulla sostenibilità alle aziende di minore dimensione.

Per limitare l’impatto della rendicontazione di sostenibilità su queste imprese, non soggette all’obbligo di rendicontazione, la Commissione UE ha chiesto all'EFRAG di elaborare uno standard semplificato, destinato all'uso volontario da parte delle PMI non quotate e delle microimprese.

A tale scopo è stato promulgato lo standard VSME: un sistema semplificato che ha l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle PMI, fornendo un quadro semplice e standardizzato per la rendicontazione delle questioni ESG.

Lo standard VSME

La Commissione Europea, il 30 luglio 2025 , ha divulgato una Raccomandazione che incoraggia la divulgazione dello standard VSME, acronimo di Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs, per la rendicontazione volontaria della sostenibilità per PMI non quotate e microimprese.

Questo sistema fornisce delle linee guida operative alle imprese di minore dimensione, limitando le informazioni che queste debbano fornire, ed evitando così il rischio che gli obblighi di divulgazione richiesti alle imprese di maggiore dimensione si riversino sulle PMI non quotate e sulle microimprese.

Adottando volontariamente lo standard VSME, le imprese fuori dell’obbligo di applicazione degli standard europei di rendicontazione (ESRS) possono:

  • migliorare le condizioni di accesso al credito e alla finanza sostenibile;
  • facilitare la transizione verso un'economia sostenibile;
  • facilitare il dialogo tra banca e impresa;
  • comprendere e monitorare le performance ESG;
  • semplificare il processo di rendicontazione e limitare la quantità di informazioni da fornire.

Il nuovo eBook teorico e pratico sullo standard VSME

Per orientarsi e approfondire lo standard VSME prima, e poi per applicarlo per la redazione della rendicontazione della sostenibilità delle PMI non quotate e delle microimprese, è arrivato il nuovo eBook, teorico e pratico, “Rendicontazione volontaria di sostenibilità – lo standard VSME nel dialogo tra PMI e banche” della dottoressa Monica Peta, dottore commercialista e apprezzata autrice di numerose pubblicazioni in tema di rendicontazione della sostenibilità.

Dopo aver spiegato che lo standard di rendicontazione volontaria VSME:

  • è pensato per regolamentare la richiesta di informazioni ESG di aziende con meno di 250 dipendenti;
  • mira a semplificare il processo di rendicontazione mantenendo il criterio entity-specific per settore di appartenenza e tematica;
  • distingue due moduli: Modulo Base e Modulo Completo, con metriche specifiche per ciascuna informazione divulgata, secondo un formato standardizzato per facilitarne l’interpretazione;
  • fa attenzione all’uniformità della richiesta dei dati da parte degli istituti bancari;

l’ebook intende guidare il lettore ai contenuti dello standard di rendicontazione volontario VSME e alle sue implicazioni, anche rilevanti, sotto diversi profili, sia da un punto di vista teorico che pratico. Il testo infatti è correlato da numerose tabelle per agevolare il lavoro degli operatori.

L’indice

Riportiamo nel seguito l’indice dell’eBook “Rendicontazione volontaria di sostenibilità – lo standard VSME nel dialogo tra PMI e banche” per maggiore approfondimento:

 

CAPITOLO 1       

LO STANDARD VOLONTARIO VSME PER PMI E MICROIMPRESE 

1.1 Lo standard VSME: punti chiave         

1.1.1 VSME: soggetti destinatari e requisiti del report     

1.1.2 Modello Base (B) e Modello Completo (C) 

1.1.3 Conformità al VSME            

1.1.4 Le circostanze specifiche    

1.1.4  La struttura della dichiarazione di sostenibilità       

1.1.5 Questioni rilevanti e principio entity-specific           

1.1.6  Guida alla rendicontazione volontaria: la struttura del VSME           

1.2 Le informazioni ambientali, formato e calcoli               

1.3 Le informazioni sociali, formato e calcolo      

1.4 Le informazioni di governance e condotta aziendale 

CAPITOLO 2       

GLI INDICATORI DI SOSTENIBILITA’  VSME  NEL DIALOGO TRA PMI E BANCA       

2.1 VSME, Regolamento di finanza sostenibile (SFDR) e Pillar 3 EBA          

2.1.1 La sostenibilità ESG nel dialogo tra dialogo tra banca e PMI               

2.1.2 La raccolta di documenti, dati e il calcolo degli indicatori    

CAPITOLO 3       

DIGITALIZZAZIONE E  VSME NEL FORMATO XBRL – LE RACCOMANDAZIONI DELL’ UE       

3.1 Il VSME tradotto in XBRL per una maggiore visibilità 

3.2 La Raccomandazione UE del 30 luglio 2025 e i passi successivi

Mala gestione dell’amministratore di condomino: si può chiedere il risarcimento

6 Agosto 2025 in Speciali

Si parla di mala gestio in riferimento ad una condotta gestionale imprudente, negligente o contraria agli interessi dell’ente o del gruppo rappresentato. Tale espressione assume rilievo quando chi esercita funzioni gestionali o di direzione (in una società, un’associazione o un condominio) viola i doveri di diligenza, trasparenza e correttezza imposti dalla legge o dallo statuto.

In ambito condominiale la mala gestio dell’amministratore si configura, indipendentemente dalle ipotesi specifiche previste dall’art. 1129 c.c., ogni qualvolta l’attività svolta si discosti dall’interesse collettivo dei condomini. 

Tali condotte integrano una violazione del dovere di diligenza e possono dar luogo a un obbligo di risarcimento per i danni derivanti dalla sua condotta negligente. 

Mancanza di regolare contabilità e credito per compenso dell’amministratore

È essenziale evidenziare che il diritto dell’amministratore a percepire il compenso, nonché al rimborso delle anticipazioni e delle spese sostenute, è subordinato alla presentazione al condominio di un rendiconto dettagliato della propria gestione.

In altre parole il credito per il compenso di detto professionista non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose – analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società – deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo. Recentemente è stato chiaramente affermato che l'amministratore non ha diritto al compenso se non è stato approvato il rendiconto di gestione, ossia il cosiddetto “bilancio consuntivo” (Cass. civ., sez. II, 21/06/23, n. 17713). 

In mancanza di regolare rendiconto approvato la domanda dell'amministratore tesa ad ottenere il compenso maturato negli anni in cui ha gestito il condominio va rigettata perché il credito non è munito del necessario requisito di liquidità ed esigibilità (Trib. Napoli Nord 24 aprile 2025, n. 1567). 

La mala gestio: esempi pratici

La cosiddetta mala gestio si configura ogniqualvolta l’amministratore condominiale adotti condotte non conformi all’interesse collettivo dei rappresentati. 

Ciò si verifica, ad esempio, quando omette di mettere a disposizione dei condomini la documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo, oppure non fornisce un rendiconto chiaro e trasparente della propria gestione. Una responsabilità — sia civile che penale — può sorgere in capo all’amministratore in presenza di una mala gestio contabile tale da provocare un dissesto nella contabilità condominiale. Tale dissesto può derivare da incongruenze tra i dati riportati nei consuntivi e le somme effettivamente versate dai condomini, nonché dall’appropriazione indebita di parte di tali somme, utilizzate dall’amministratore per fini personali anziché per adempiere ai debiti del condominio verso terzi.

Il risarcimento danni: casi in cui è previsto

Gli addebiti di "mala gestio" mossi all'ex amministratore non fanno sorgere, in modo automatico, obbligazioni risarcitorie di danni (patrimoniali) a favore dei condomini.

È stato affermato che non è sufficiente limitarsi ad affermazioni generiche, come sostenere che “le somme si sarebbero potute evitare” o che la gestione è stata “opaca” (Trib. Monza 17 giugno 2025, n. 1229). 

Il condominio che agisce contro l'ex amministratore per far valere la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. deve allegare e provare, oltre alla fonte negoziale del proprio diritto, di avere subito pregiudizi, causalmente ricollegabili alla condotta inadempiente tenuta dall'amministratore.

Per configurare una responsabilità civile, perciò, il condominio è tenuto a allegare in modo preciso e documentato l’entità del danno subito, la sua origine e il nesso causale con le condotte gestionali contestate. Solo attraverso questa ricostruzione puntuale è possibile superare il livello della mera critica contabile e accedere al piano della responsabilità risarcitoria. L'amministratore, invece, qualora sia citato in giudizio per mala gestio, è onerato della prova della corretta amministrazione e, perciò, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta preventivate o imposte dall'urgenza (previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso – con la relativa provenienza – e di ogni singolo esborso – in corrispondenza di adeguata documentazione giustificativa). In ogni caso, va ricordato che è nulla per eccesso di potere la delibera dell’assemblea condominiale che, a maggioranza, decide di non promuovere un’azione legale nei confronti dell’amministratore responsabile di atti di mala gestio suscettibili di arrecare danni ai condomini. Tale principio è stato affermato dal Tribunale di Milano con sentenza del 24 giugno 1991, sottolineando come una simile delibera comprometta il diritto alla tutela giurisdizionale e si ponga in contrasto con i principi di corretto esercizio del potere assembleare.

CCNL somministrazione 2025, I testi in vigore

24 Luglio 2025 in Speciali

Le Associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm   e sindacali NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp  hanno firmato il 22 luglio 2025, a Roma il testo definitivo del CCNL Somministrazione, per i  dipendenti delle Agenzie per il Lavoro che occupa, in Italia, circa un milione di persone l’anno. 

L'accordo precisa che alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi e fermo restando quanto previsto dall'Accordo sulle decorrenze sottoscritto in data 13 febbraio 2025, le Parti concordano che il  CCNL decorre dal 21 luglio 2025 e sarà in vigore fino al 20 luglio 2028 salvo quanto di seguito specificato:  la disciplina di cui all'art. 10, par. EBITEMP lettera h) nonché dell'Accordo delle Parti sociali del 3 febbraio 2025 "Welfare sanitario", di cui all'allegato n. 15, decorrono dal. 1°giugno 2025.

Il comunicato stampa sindacale evidenzia in particolare il miglioramento delle condizioni economiche  con 

  • aumenti   superiori al 15% per  l’indennità di disponibilità e 
  • aumenti del 20% sulle prestazioni erogate dalla bilateralità,
  • l’introduzione di una specifica assicurazione sanitaria di settore.

Dal punto di vista normativo, la principale novità è il preavviso  di 3 giorni in caso di proroga per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi  con indennizzo in caso di violazione  inoltre viene  razionalizzato e potenziato lo strumento della clausola sociale per i cambi appalto.

Vengono anche migliorate le tutele individuali, con una particolare attenzione alla maternità, sia sui rapporti di lavoro a termine sia a tempo indeterminato, alle malattie ingravescenti, alle persone migranti, al contrasto alle molestie e alle donne vittime di violenza con l’introduzione di uno specifico sostegno economico.

In tema di formazione si introduce le possibilita di FAD  con indennità di frequenza e  formazione continua di alta specializzazione, oltre ad un rafforzamento del diritto mirato.

Introdotta, inoltre, la contrattazione di secondo livello con le Agenzie per il Lavoro; 

Sul fronte delle relazioni sindacali, decentramento  dei percorsi di gestione anche sui singoli siti per monitorare le condizioni di lavoro e il rispetto della parità di trattamento.

Introdotta anche la nuova Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP) per i casi di  fuoriuscite plurime dalle aziende utilizzatrici per assicurare  maggiori tutele anche ai lavoratori e alle lavoratrici in somministrazione.

SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOSOMM 

SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOLAVORO.

CCNL agenzie di somministrazione la firma del 3 febbraio 2025

Il 3 febbraio 2025, Assolavoro e Assosomm, le principali associazioni di categoria del settore della somministrazione di lavoro, hanno firmato due accordi identici con i sindacati Nidil-Cgil, Felsa CISL e Uiltemp. Questi accordi stabiliscono il rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2019 (vedi ultimo paragrafo), applicabile ai lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro.

Tra le novità più rilevanti vi sono l’aumento dell’indennità di disponibilità e il rafforzamento del welfare, inclusi miglioramenti nell’assistenza sanitaria e nei sistemi di ammortizzatori sociali.

L'accordo non prevede interventi sulle retribuzioni in quanto la legge prevede che i lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell’azienda presso cui prestano la propria attività.

Un accordo separato ha definito la nuova aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), fissata allo 0,60% delle retribuzioni imponibili. 

La ripartizione prevede :

  • un contributo dello 0,45% a carico del datore di lavoro e 
  • dello 0,15% a carico del lavoratore.

Il rinnovo introduce anche aggiornamenti sulle normative contrattuali.

 Il periodo di prova per i contratti a tempo determinato passa da 1 a 2 giorni, mentre per i contratti di durata inferiore a 3 giorni rimane di 1 giorno. 

Cambiano anche le regole per il Monte Ore Garantito (MOG), con una durata minima di 4 mesi e una retribuzione minima del 

  • 35% per i lavoratori in missione e del 
  • 50% per quelli in attesa di missione.

 Inoltre, la procedura per la mancanza di occasioni di lavoro (MOL) è stata semplificata e rinominata "procedura di ricollocazione individuale", con regole specifiche per missioni collettive di almeno 30 lavoratori e per lavoratrici in gravidanza

CCNL Agenzie somministrazione: Formatemp – Ebitemp

Sono state  introdotte misure di potenziamento del welfare sanitario per migliorare il benessere e la fidelizzazione dei lavoratori somministrati e per la formazione.

In particolare , il Fondo FormaTemp  si occupa delle  attività formative con un'indennità di frequenza oraria.  Nel testo sono definiti  i contenuti della formazione per  i candidati a missione e lavoratori in missione, nonché per le attività formative dei lavoratori a tempo indeterminato e in apprendistato e per le procedure di ricollocazione, riolti anche ai lavoratori in part time verticale 

E' possibile svolgere i corsi anche a distanza con specifiche modalita 

Prestazioni Ebitemp

Si prevedono in caso di malattia anche servizi di medicina digitale.

In caso di maternità, sono previste specifiche tutele per le lavoratrici in gravidanza e per le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione. Sono garantiti importi una tantum in caso di maternità e integrazioni salariali in caso di maternità anticipata e obbligatoria.

Il contributo di sostegno al reddito è destinato ai lavoratori in somministrazione con specifici requisiti e ai lavoratori disoccupati al termine della procedura di ricollocazione.

CCNL 2019 Assolavoro

Il Ccnl  firmato da Assolavoro nel 2019 incrementava il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018  che prevede di norma  sei proroghe per ogni contratto di somministrazione .  

Sono ammesse però otto proroghe  nei casi seguenti:

  • se il Ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima superiore a 24 mesi.
  • lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi,
  • lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl,
  • casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e
  • impiego di disabili assunti in base alla legge 68/1999.

Altri aspetti dell'accordo riguardavano il  welfare di settore ,  la formazione e il MOG (contratto a monte ore garantito):

  • si prevede il “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”
  • una disciplina puntuale dell’apprendistato tramite Agenzia per il Lavoro,
  • Contratto a  Monte Ore Garantito (MOG)  riservato ai settori più esposti alla frammentazione contrattuale, (turismo,  grande dstribuzione, logistica, alimentare, agricoltura, telecomunicazioni e servizi alla persona individuati mediante i codici Ateco) che era sperimentale nell'accordo del 2014, diventa un istituto strutturale del contratto 
  • incentivi e premialità per i contratti di lunga durata: pari ad esempio a mille euro se almeno di dodici mesi;
  • per i lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente a tempo determinato in somministrazione per  almeno 90 giornate nell’arco nell'anno  viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro, che sale a mille euro se le giornate di lavoro arrivano a 110.

 Si riconfermava  la possibilità di ricorrere alla somministrazione anche per il  lavoro domestico. Il  sistema della bilateralità è esteso quindi a Colf e badanti.

 Una particolare tutela per le lavoratrici madri prevede il diritto di precedenza al termine del godimento dei benefici legati  alla maternit, per l'avvio in missione a determinate condizioni, nei 30 giorni successivi alla cessazione dell'evento.

Accordo Assolavoro

 

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