Permessi elettorali: regole, assenze, diritti e doveri

23 Maggio 2026 in Speciali

Nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, è prevista una specifica  disciplina di gestione delle  assenze per  attività elettorali. 

I lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato che vengono chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali sono assistititi dalla legge sia per quanto attiene a

  •  diritti collegati all'assenza dal lavoro, e
  • recupero della giornata di riposo spettante per aver lavorato al seggio.

In sostanza i giorni lavorativi passati alle urne sono considerati giorni lavorati agli effetti del cedolino paga, come se il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa in azienda. 

Diversamente, i giorni festivi e quelli non lavorativi (in caso di settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

La disciplina che regola i permessi spettanti ai lavoratori subordinati  chiamati a presenziare i seggi elettorali scaturisce dal combinato disposto di due norme:

  •  art. 119, DPR n. 361/1957 come sostituito dall’articolo 11 della legge n. 53/1990,  e 
  •  art. 1, legge n. 69/1992 .

I permessi elettorali debbono essere concessi ai lavoratori pubblici e privati (sia con rapporto di lavoro subordinato  a tempo indeterminato che determinato)  chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali  qualora ricoprano le seguenti figure:
• presidente di seggio;
• segretario;
• scrutatore;
• rappresentante di lista, di gruppo, di partiti;
• componente dei Comitati promotori in caso di referendum.

Vediamo nello specifico adempimenti diritti e doveri dei datori di lavoro e dei dipendenti.

Permessi elettorali: gli adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a retribuire i giorni di assenza e garantire le giornate di riposo compensativo in maniera differente in base all'orario di lavoro normalmente svolto. Vediamo nella seguente tabella riepilogativa:

 

Orario di lavoro

dal lunedì al sabato

Pagamento delle due giornate di assenza come avesse lavorato (il sabato e il lunedì);
una giornata di riposo compensativo  per il mancato riposo della sola giornata della domenica ovvero, in alternativa in accordo con il lavoratore, un compenso pari ad una quota giornaliera di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

Orario di lavoro

dal lunedì al venerdì

Pagamento della giornata di assenza come avesse lavorato (il lunedì);

  1. Le giornate da recuperare con riposo compensativo, per essere stato al seggio nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, sono due, al fine di recuperare il sabato e la domenica.

 

Giova ricordare forse che  la  normativa di riferimento non detta le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione e non definisce neppure eventuali maggiorazioni da corrispondere per i giorni festivi trascorsi al seggio.

Si può ritenere dunque che  spetti al lavoratore rifiutare o accettare l’eventuale riposo compensativo da fruire entro un arco temporale possibilmente ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale.

Permessi elettorali diritti e doveri del lavoratori

I lavoratori dipendenti chiamati ad operare presso i seggi elettorali hanno diritto :

  • ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo in cui sono tenuti a presenziare alle operazioni elettorali, previa richiesta scritta al datore di lavoro.
  • al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, oltre al compenso erogato dallo Stato.

In assenza di una regolamentazione contrattuale, il lavoratore chiamato a svolgere funzioni al seggio, è tenuto ad osservare una serie di adempimenti dovuti sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro:

  •  preavvertire tempestivamente il proprio datore di lavoro, con richiesta come da fac-simile indicato in seguito, dell’ assenza dal lavoro, consegnando eventuale copia della convocazione a lui recapitata dal competente ufficio elettorale, cui seguirà certificazione presidente del seggio;
  •  ultimate le operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante  l’indicazione dei giorni e delle ore occupate nella funzione svolta presso il seggio elettorale rilasciata dal presidente del seggio.

La documentazione da produrre al rientro in azienda tuttavia, può differire a seconda che il lavoratore abbia assunto il ruolo di scrutatore, segretario, presidente o rappresentante di lista.

I permessi richiesti per motivi elettorali concessi per tutto il tempo necessario all’adempimento delle funzioni presso gli uffici elettorali (politiche, amministrative, europee, referendum nazionali e regionali) sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni lavorativi  e per questo motivo al datore di lavoro non è  consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con quelli richiesti per le operazioni elettorali, anche se eventuali esigenze di servizio dovessero collocarsi in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

TFR: coefficiente aprile 2026 – Regole, tabelle e istruzioni

18 Maggio 2026 in Speciali

Per le quote di  trattamento di fine rapporto  accantonate a dicembre 2025, il coefficiente di rivalutazione del TFR  relativo  ad  aprile il coefficiente è 2,311729. 

L’ISTAT ha reso noto infatti,  con comunicato del 15 maggioper il calcolo del TFR da corrispondersi ai lavoratori  cessati tra il 15 aprile al 14 maggio  2026, la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata sulla base dell'indice pari a 102,5% .

Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.  

Nei successivi paragrafi  disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.

TFR,  cos'è, quando spetta

Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297,  la quale  ha modificato l’articolo 2120 c.c.,  variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità")  e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:
  • l' anticipazione di una parte degli importi  in corso di rapporto,
  • la  costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
  •  alcune disposizioni in materia pensionistica.
 L'art.  2120 c.c., così  riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui  è stato assunto.  
Il trattamento viene costituito con  gli accantonamenti mensili  di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.
 Il TFR ha  natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto  ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale  è stata aggiunta successivamente,  infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.
Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma  cessata dal 1 luglio 2018.

Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale

Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:
  • per ciascun anno di lavoro 
  • una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,  a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
  •   divisa per 13,5.

ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che  l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.

Il TFR  cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:

  1.  dall'1.5% in misura fissa annua e 
  2. dal 75%  dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.

Si ricorda che:

  • In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
  • Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare. 
  • Deve essere rivalutata  la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
 ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
  •  Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente  si rivalutano  utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione 
  •  Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva   
  •  Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
  •  si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199
 N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015)  per cui la rivalutazione  è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.
Il versamento deve essere effettuato:
  1.  con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
  2.  a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il  16 febbraio in caso di  cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.
Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa

Il lavoratore che abbia  almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:

  • 1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
  • 3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
  •  4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperative 
In caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.

Coefficienti rivalutazione TFR 2026

RIVALUTAZIONE TFR 2026

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso  annuo 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio 15-1 14-2 100,4 0,125 0,363025
Febbraio 15-2 14-3 10093 0,250  0,862716.
Marzo 15-3 14-4 101,5 0,325 1,437346
Aprile  15-4 14-5 102,5 0,475 2,311729

Rivalutazione TFR 2019 e 2020

 Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente a titolo di TFR 
RIVALUTAZIONE TFR 2019

Mese

periodo fine rapporto    

indice Istat

Tasso fisso 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

102,2

0,125

0,198457

Febbraio

15-02 14-03

102,3

0,250

0,396915

Marzo

15-03 14-04

102,5

0,375

0,668830

Aprile

15-04 14-05

102,6

0,500

0,867287

Maggio 

15-05 14-06

102,7

0,625

1,065744

Giugno

15-06 14-07

102,7

0,750

1,190744

Luglio

15-07 14-08

102,7

0,875

1,315744

Agosto

15-08 14-09

103,2

1,00

1,808031

Settembre

15-09 14-10

102,5

1,125

1,418830

Ottobre

15-10 14-11

102,0

1,250

1,470372

Novembre 15-11 14-12 102,3 1,375 1,521915
Dicembre 15-02 14-01 102,5 1,500 1,793830

RIVALUTAZIONE TFR 2020

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso  annuo 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

102,7

0,125

0,271341

Febbraio

15-02 14-03

102,5

0,250

0,25000

Marzo

15-03 14-04

102,6

0,375

0,448171

Aprile

15-04 14-05

102,5

0,500

0,50000

Maggio 

15-05 14-06

102,3

0,625

0,62500

Giugno

15-06 14-07

102,4

0,750

0,75000

Luglio

15-07 14-08

102,3

0,875

0,87500

Agosto

15-08 14-09

102,5

1,00

1,00000

Settembre

15-09 14-10

101,9

1,125

1,12500

Ottobre

15-10 14-11

102,0

1,250

1,25000

Novembre  15-11 14-12 102,0 1,375 1,37500
Dicembre  15-12 14-01-21 103,3 1,500 1,50000

SCARICA QUI LE TABELLE 2017 2018

Coefficienti rivalutazione TFR 2021- 2025

Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2020 a titolo di TFR 

RIVALUTAZIONE TFR 2021

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso annuo 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

102,9 0,125 0,564883

Febbraio

15-02 14-03

103,00 0,250 0,763196
Marzo 15-03 14-04 103,3 0,325 1,108138
Aprile  15-04 14-05 103,6 0,500 1, 526393
Maggio  15-05 14-06 103,7 0,625 1,578079
Giugno  15-06 14-07 103,8 0,750  1, 849707
Luglio 15-07 14-08 104,2 0,875  2,267962

Agosto

 15-08 14-09 104,7 2,759531
Settembre 15-09 14-10 104,5 1,125  2,737903
Ottobre 15-10 14-11 105,1 1,250  2,267962
Novembre 15-11 14-12 105,7 1,375  3,867669
Dicembre 15-12 14-01-2022 106,2 1,500  4,359238

Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2021 a titolo di TFR 

RIVALUTAZIONE TFR 2022 

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso annuo 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

107,7 0,125  1,184322.

Febbraio 

15-02 14-03

108,8 0,250  2,086158

Marzo

15-03 14-04

109,9 0,325  2,987994

Aprile

15-04 14-05

109,7 0,500  2,971751

Maggio

15-05 14-06

109,7 0,625  3,732345

Giugno 

15-06 14-07

111,9 0,750  4,775424

Luglio  

15-07 14-08

112,3 0,875 5,182910

Agosto  

15-08 14-09

112,3 1,00 5,943503

Settembre  

15-09 14-10

113,5 1,125 6,280367

Ottobre  

15-10 14-11

117,2 1,250 9,018362

Novembre

15-11 14-12

117,9 1,375 9,637712.

Dicembre

15-12 14-1-2023

118,2 1,500  9,974576

Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2022 a titolo di TFR 

RIVALUTAZIONE TFR 2023

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso  annuo 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

118,3 0,125  0,188452

Febbraio 

15-02 14-03

118,5 0,250  0,440355

Marzo 

15-03 14-04

118,2 0,375  0,375

Aprile  

15-04 14-05

118,4 0,500 0,626904

Maggio   

15-05 14-06

118,6 0,625 0,878807

Giugno  

15-06 14-07

118,6 0,750 1,003807

Luglio    

15-07 14-08

118,7 0,875  1,192259

Agosto     

15-08 14-09

119,1 1,0  1,571066

Settembre     

15-09 14-10

119,3 1,125 1,822970

Ottobre     

15-10 14-11

119,2 1,250 1,884518

Novembre      

15-11 14-12

118,7 1,375  1,692259

Dicembre       

15-12 14-1- 2024

118,9 1,500  1,944162

Coefficienti  da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2023 a titolo di TFR 

RIVALUTAZIONE TFR 2024

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso  annuo 1,5%

coefficiente 

rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

119,3 0,125   0,377313

Febbraio 

15-02 14-03

119,3 0,250 0,502313

Marzo 

15-03 14-04

119,4 0,375  0,690391.

Aprile  

15-04 14-05

119,3 0,500  0,752313

Maggio   

15-05 14-06

119.5 0,625 1,003469

Giugno  

15-06 14-07

119.5 0,750 1,128469

Luglio    

15-07 14-08

120,00 0,875  1,568860

Agosto     

15-08 14-09

120,1 1,0 1,756939

Settembre    

15-09 14-10

120,00 1,125  
1,818860

Ottobre   

15-10 14-11

120,1 1,250  2,006939

Novembre  

15-11 14-12

120,1 1,375 2,131939

Dicembre   

15-12 14-1-2025

120,2 1,5  2,320017 

RIVALUTAZIONE TFR 2025

Mese

periodo in cui cessa il rapporto    di lavoro 

indice Istat

Tasso fisso  annuo totale  1,5%

coefficiente 

rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

120,9 0,125  0,561772

Febbraio 

15-02 14-03

121,1 0,250 0,811564

Marzo 

15-03 14-04

121,4 0,375 1,123752

Aprile 

15-04 14-05

121,3 0,500 1,186356

Maggio 

15-05 14-06

121,20 0,625 1,248960.

Giugno 

15-06 14-07

121,3 0,750 1,436356 

Luglio  

15-07 14-08

121,8 0,875 1,873336%

Agosto  

15-08 14-09

121,8 1,00 1,998336

Settembre 

15-09 14-10

121,7 1,125 2,060940

Ottobre 

15-10 14-11

121,4 1,250  1,998752

Novembre 

15-11 14-12

121,3 1,375  2,061356

Dicembre 

15-12 15-1-2026

121,5 1,500   2,311148%

Imprese editoria ipovedenti: domande di contributi entro il 31 marzo

5 Marzo 2026 in Speciali

Con Avviso del del 2 marzo il Dipartimento per l'Editoria informa del termine di scadenza al 31 marzo per i contributi per le imprese di editoria speciale.

In particolare il contributo è volto a sostenere:

  • imprese editrici, 
  • enti e associazioni,

che editano periodici per non vedenti e ipovedenti destinati a tali soggetti o ad enti ed istituzioni che operano per finalità a sostegno del settore.

Editoria ipovedenti e non vedenti: i beneficiari del contributo 2025

Possono accedere al contributo imprese, enti ed associazioni che editano periodici prodotti con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o supporti informatici, registrati presso il competente Tribunale e iscritti al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Per avere accesso ai contributi sono necessari:

  • anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
  • obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il finanziamento;
  • obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
  • periodicità della testata almeno quadrimestrale nell’anno di riferimento del contributo.

Contributo Editoria ipovedenti e non vedenti: le domande 2025

Le domande di contributo per l'editoria per gli ipovedenti e i non vedenti devono essere inviate, corredate dalla relativa documentazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo ed inviate, in regola con le disposizioni in materia di bollo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

Entro lo stesso termine del 31 marzo, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell’editore, un campione dei numeri della testata all’indirizzo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Ufficio per il sostegno all'editoria
Servizio per il sostegno diretto alla stampa
UFFICIO ACCETTAZIONE
Via dell’Impresa 90
00187 – Roma

Attenzione al fatto che, nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.

Accedi al sito del dipartimento per l'editoria per tutta l'altra modulistica e la normativa di riferimento.

Tassa vidimazione libri sociali: entro il 16 marzo

3 Marzo 2026 in Speciali

Le società di capitali quali: S.p.a., S.r.l.,  S.a.p.a. comprese quelle consortili,  devono versare, entro il 16 marzo di ciascun anno, una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

Attenzione al fatto che l’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

I termini e le modalità di versamento sono i seguenti:

  • il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Bollatura numerazione libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva,       
  • il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il Modello F24 esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Tassa vidimazione libri sociali: per chi è obbligatoria

La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 2421 del codice civile e in particolare:

  • libro dei soci,      
  • libro delle obbligazioni, 
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,      
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,      
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale,        
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo,         
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti,
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Tali scritture vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio, invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile quali libro giornale e libro degli inventari e quelli previsti dalle norme fiscali quali registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc. non devono essere vidimati. Attenzione al fatto che per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

Tassa annuale vidimazione libri sociali: importi da pagare e sanzioni per inadempimento

Per le S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., comprese quelle consortili anche se in liquidazione resta in vigore l’applicazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, con obbligo di versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a:

  • 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro       
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

Occorre precisare che la data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.
Inoltre, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.

Tassa vidimazione obbligatoria anche per i libri tenuti in digitale

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 42/2025, relativa a libri, repertori e scritture tenuti in modalità digitale ha replicato al quesito di una società istante sulla tenuta digitale dei libri sociali, chiarendo che 

“a norma dell’articolo 2215-­bis del codice civile, la diversa modalità di tenuta con strumenti informatici dei libri, repertori e scritture previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che, pertanto, permangono e sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.”

Leggi anche: Tasse libri sociali sociali: calcolo sulle righe per approfondire il chiarimento.

Fondo Metasalute Metalmeccanici: esclusione dal welfare aziendale 2026

26 Febbraio 2026 in Speciali

Novità importante sul Fondo Metasalute  di sanita integrativa per i  dipendenti delle aziende aderenti al CCNL Metalmeccanici industria e installazione impianti 

Sul sito di Metasalute il 24 febbraio 2026 si sottolinea la novita  presente nel  CCNL Metalmeccanica per le aziende industriali, del 22 novembre 2025 secondo la quale  i flexible benefit da 250 euro annui non potranno  più essere destinati al fondo sanitario integrativo Metasalute a partire dalle erogazioni del 2026. (vedi ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo)

 Di seguito le principali prestazioni e beneficiari del Fondo integrativo sanitario Metasalute  QUI il testo del Manuale operativo

In azienda possono essere attivati – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre piani sanitari l’anno. 

La contribuzione va  versata dall’Azienda secondo i termini e le modalità  previste dall‘art. 10 del Regolamento vigente QUI IL TESTO(ottobre 2024). 

Fondo Metasalute: quali sono i familiari compresi

 Si ricorda che dal 1 ottobre 2017 è prevista una contribuzione minima annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156€ (suddivisi in 12 quote mensili da 13 € cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.

Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:

  •  i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al  compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
  •  il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non  legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che  tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non  superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni.

I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano  “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti  reddituali di cui al periodo precedente.

Iscrizione e trasferimenti lavoratori Fondo Metasalute

L’adesione al Fondo MètaSalute  di assistenza sanitaria integrativa  è assicurata gratuitamente dal 1° ottobre 2017 dalle aziende che applicano ai propri lavoratori il CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti  del comparto Industria.

 A decorrere dal 1° aprile 2018 anche  le aziende che applicano il CCNL del settore  orafo, argentiero e della gioielleria sono  tenute ad aderire al Fondo MètaSalute.

Sono iscritti  tutti i lavoratori dipendenti, non in prova,  a cui vengano  applicate le seguenti forme contrattuali:

  •  con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time,
  •  con contratto di apprendistato;
  •  con contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;

 i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficiano della NASPI.

I dipendenti che non vogliono aderire al Fondo devono  comunicarlo alla propria azienda  tramite apposita rinuncia scritta.

I lavoratori iscritti possono estendere GRATUITAMENTE la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.

E’ possibile estendere la copertura sanitaria ai familiari NON fiscalmente a carico attraverso una adesione a pagamento.

L’iscrizione dei NUOVI lavoratori avviene esclusivamente on-line mediante trasmissione da parte dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori che dovranno essere iscritti.

Sul sito www.fondometasalute.it è   disponibile una Area Riservata appositamente dedicata alle aziende all’interno della quale – dopo essersi registrate – potranno inserire l’ultimo UNIEMENS disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche fornite dal Fondo. Tale modalità è stata scelta per rendere più veloce ed agevole l’acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti. I dati anagrafici dei lavoratori estratti dai flussi UNIEMENS saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL.

Dopo aver depositato i dati le aziende dovranno aggiornare mensilmente le anagrafiche trasmesse al Fondo eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo i neo-assunti. Le aziende dovranno, inoltre, eliminare dall’elenco i dipendenti che avranno comunicato la volontà di non aderire al Fondo. L’iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite consulenti.

TRASFERIMENTI LAVORATORI INFRAGRUPPO 

Si ricorda inoltre che nel caso di trasferimenti di lavoratori tra Aziende appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale, per garantire la continuità di copertura sanitaria dei lavoratori, occorre richiedere al Fondo il trasferimento delle anagrafiche dei lavoratori dall’Azienda di origine a quella di destinazione

Le istruzioni ai datori per il versamento al fondo Metasalute

 L’INPS, con la Circolare 2 del 10.1.2024  ha ricordato  che i piani sanitari integrativi validi dal 01 gennaio 2024 passano da 6 a 4 ed hanno una diversa identificazione e una differente contribuzione.

Le codifiche da inserire nell’Uniemens per identificare i piani sanitari per ciascun lavoratore a partire dalla  competenza di gennaio 2024 (scadenza febbraio 2024) sono di seguito riportate, e si dovranno ancora  utilizzare alcuni dei vecchi codici Uniemens per Mètasalute (Circolare INPS n.189/2017) che però saranno  rapportati ai nuovi piani sanitari integrativi:

  • “MET1” per il piano Base;
  • “META” per il piano integrativo MS1;
  • “METB” per il piano integrativo MS2;
  • “METC” per il piano integrativo MS3;
  • “METD” per il piano integrativo MS4.

A partire dalla competenza di gennaio 2024, i codici Uniemens METE e METF non dovranno essere più  utilizzati poiché non corrispondenti a nessun piano integrativo attivo.

Le attuali modalità di pagamento che prevedono che il versamento della contribuzione mensile dovuta per  ciascun lavoratore iscritto al Fondo venga effettuata dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a  quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, Codice MET1, restano invariate.

RICORDA quindi che tutte le Aziende sono tenute a compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici  indicati coerentemente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari e che il flusso  Uniemens dovrà essere congruente con il versamento effettuato tramite F24, come indicato nel  Regolamento del Fondo (art. 3.2), pena l’impossibilità di acquisire correttamente i pagamenti e di garantire le coperture sanitarie ai lavoratori.

Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center amministrativo del Fondo:

  • al  numero 800-189671 (dalle 9 alle 18) o 
  • aprendo una segnalazione con categoria “Contribuzione” nella sezione “Contatta il Fondo” disponibile nell’Area Riservata.

Regolamento e piani sanitari Mètasalute 2025 per i lavoratori iscritti

I lavoratori vengono informati e iscritti al Fondo dai datori di lavoro automaticamente con il contratto di assunzione  che fa riferimento ai CCNL citati sopra.

Dal  10 ottobre  2024 è in vigore il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Qui il testo della circolare 1 2025 con ulteriori specificazioni

Per il triennio 2024-2026 il Fondo Metasalute prevede i seguenti Piani Sanitari e relativi costi:

– Piano BASE con contribuzione mensile pari a euro 13,00 su base annua;

– Piano MS1 con contribuzione mensile pari a euro 16,67 su base annua;

– Piano MS2 con contribuzione mensile pari a euro 23,34 su base annua;

– Piano MS3 con contribuzione mensile pari a euro 34,00 su base annua;

– Piano MS4 con contribuzione mensile pari a euro 75,00 su base annua.

Le prestazioni sanitarie sono garantite attraverso due regimi di erogazione:

  1.  assistenza sanitaria diretta: gli Assistiti  possono accedere  alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate con il  Fondo MètaSalute da Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata  che paga direttamente  per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti  a suo carico;
  2. assistenza sanitaria rimborsuale: è  possibile per gli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture  sanitarie liberamente scelte dai medesimi nei limiti prestabiliti dal  proprio Piano Sanitario.

Non sono ammesse prestazioni eseguite presso le case di convalescenza e di soggiorno, case di cura dietologiche ed estetiche o  per  lungodegenze (RSA),  palestre, club ginnico-sportivi,  studi estetici, centri benessere anche se con annesso centro medico.
Nel caso in cui l’Assistito decida di utilizzare strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o strutture private accreditate dal S.S.N con spese a carico del S.S.N., verrà corrisposta un’indennità sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento (si intende escluso il pernottamento in pronto soccorso), nei termini previsti dal solo Piano Sanitario.
In ogni caso, tutte le informazioni relative al Piano Sanitario sono disponibili e costantemente aggiornate sul sito internet www.fondometasalute.it.

Novità 2026 esclusione contributi flexible benefits

 Si ricorda che prima del rinnovo 2025, i 200 euro  di welfare aziendale potevano essere conferiti a Metasalute e utilizzati per prestazioni sanitarie del piano; ora, con i 250 euro che vengono versati da aziende e lavoratori nel 2026, questa opzione è vietata, spingendo  cosi i lavoratori verso altri servizi di welfare scelti dall'azienda o da accordi integrativi. 

L'iscrizione a Metasalute resta possibile tramite contributi aziendali separati (obbligatori per molte imprese), ma non tramite flexible benefit. 

Le aziende devono adeguarsi entro le erogazioni 2026, definendo autonomamente i benefit disponibili se non c'è RSU o accordo sindacale.

Allegati:

Tredicesima 2025 dipendenti: come si calcola, tassazione, bonus Natale

25 Novembre 2025 in Speciali

L'istituto della “tredicesima mensilità” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuslavoristico  dal regime fascista  con il contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dell'industria  datato 05 agosto 1937.   Inizialmente questa  mensilità aggiuntiva non era u obbligatorio per il datore di lavoro, e  solamente con l'accordo Interconfederale per l'industria del 27.10.1946  l'istituto  venne reso obbligatorio per il settore  dei lavoratori dell'industria;  in seguito il  D.P.R. n. 1070 del 1960 estese tale diritto ai lavoratori dipendenti di qualsiasi settore assumendo il nome di “Gratifica Natalizia”.

La tredicesima mensilità rientra nel concetto della “retribuzione differita” ovvero quella parte di  retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno e che percepisce una sola volta.

Nel 2024 era stato previsto un bonus aggiuntivo di 100 euro ai dipendenti con redditi piu bassi  ma si è trattato di una misura termporanea, che non è stata rinnovata per il 2025.(vedi ultimo paragrafo)

Elementi per il calcolo della tredicesima

Al lavoratore , in presenza di un intero anno di lavoro ( 12 mesi di presenza) spetta  solitamente una mensilità aggiuntiva calcolata sull’ultima retribuzione percepita.

L’erogazione della tredicesima deve essere effettuata  sulla base della retribuzione globale di fatto (Cassazione  24.06.1981 n. 4119) e, al fine di identificare al meglio gli elementi da prendere a base per il calcolo, è d'obbligo  consultare  il CCNL  di riferimento.

In generale gli elementi principali  da considerare  per la determinazione della retribuzione  utile  per il calcolo della tredicesima sono: 

  • paga base;
  • indennità di contingenza;
  • terzi elementi nazionali o provinciali;
  • scatti di anzianità (tale casistica rientra nel concetto della “retribuzione diretta“ovvero quella parte della retribuzione che viene percepita dal lavoratore a scadenze periodiche, che normalmente coincidono con il mese ;

Sono inoltre elementi  da considerare se  erogati con continuità:

  • super minimo,
  • assegno ad personam,
  • straordinari forfetizzati o continuativi,
  • provvigioni,
  • cottimo,
  • indennità sostitutiva di mensa,
  • indennità per maneggio denaro,
  • premi di produttività annuali.
  • In via generale, sempre nel rispetto di quanto disposto dai vari CCNL, non fanno parte invece della retribuzione utile le seguenti voci retributive:  
  • lavoro straordinario,
  • lavoro notturno e  lavoro festivo effettuati in via occasionale, 
  • somme concesse una tantum e 
  • rimborsi spese erogati nel mese.

Di fatto, l''importo della “ tredicesima“ corrisponde dunque:

  • ad una retribuzione fissa mensile globale di fatto per i lavoratori mensilizzati ovvero
  • ad un importo determinato dalla paga oraria moltiplicata per il divisore orario mensile previsto dal contratto, peri lavoratori retribuiti ad ore.

Il lavoratore part-time ha  diritto alla tredicesima   in proporzione all’orario di lavoro  prestato.

Per chi ha lavorato meno di un anno va divisa per 12 e moltiplicata per il numero di mesi lavorati.

Tredicesima e assenze

Le assenze dal lavoro da parte del lavoratore possono influire o meno sul calcolo della tredicesima  e pesare quindi  sull'ammontare spettante al dipendente . 

Nello specifico le “assenze dal lavoro” si devono distinguere con le seguenti modalità:

  • assenze utili per la maturazione della tredicesima: – congedo matrimoniale;- ferie;- festività;- permessi riduzione orario;- preavviso non lavorato;
  • assenze non utili per la maturazione della  tredicesima:   congedo parentale;- malattia e infortunio oltre il periodo previsto dal contratto;- malattia bambino;- congedo straordinario biennale;-  congedo per gravi e documentati motivi familiari;- sciopero;- servizio militare;- sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare;- aspettative e permessi non retribuiti;- assenze non giustificate.

Come noto molte assenze del lavoratore prevedono un intervento da parte degli Istituti previdenziali  e assistenziali  Inps e Inail  (ad es.  malattia;  congedo di maternità e paternità; infortunio sul lavoro per inabilità temporanea; cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad orario ridotto; permessi per allattamento; permessi retribuiti per familiari con handicap; indennità per richiamo alle armi). 

 Tali Istituti  corrispondono al lavoratore una quota della tredicesima mensilità che verrà detratta in un secondo momento a cura del datore di lavoro al momento dell'erogazione della gratifica stessa .Ai fini del calcolo il datore di lavoro dovrà anche applicare le percentuali di lordizzazione previste dalla norma in vigore in quanto le quote corrisposte dagli istituti  non sono  soggette a contributi previdenziali.

  • per le aziende fino a 15 dipendenti la percentuale di lordizzazione da applicare è 1,101201;
  • per le aziende con più di 15 dipendenti si applica la percentuale di 1,104851;
  • per gli apprendisti la percentuale è  di 1,062022.

Il trattamento fiscale e previdenziale della tredicesima

Dal punto di vista previdenziale e fiscale la tredicesima è soggetta a contributi previdenziali ed alla tassazione ordinaria fiscale  a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (entrerà pertanto a far parte del conguaglio fiscale di fine anno del lavoratore). 

 La tredicesima, o la mensilità aggiuntiva, non dà diritto ad alcuna detrazione ulteriore per lavoro dipendente o a quelle per  carichi familiari. 

Inoltre viene conteggiata anche ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 2120 del codice civile.

Per questi motivi la tredicesima mensilità non sarà quasi mai pari alla retribuzione mensile base perché  viene maggiormente tassata.

Tredicesima e Bonus Natale 2024

Il Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024 ha introdotto per il 2024  una nuove indennità una tantum  esentasse cd. Bonus Natale ,  per i lavoratori con contratto di lavoro dipendente che dovrebbe essere erogata in concomitanza con la tredicesima.

Il bonus riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari, ovvero 

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, 
  • che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato. 
  • con imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.

Le istruzioni operative sono state fornite dalla Agenzia delle entrate con la circolare 20/e 2024

Per richiederlo il lavoratore deve fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico. 

Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite  conguaglio fiscale.

Il bonus è parametrato ai giorni lavorativi del 2024, e va anche a coloro che hanno perso il lavoro durante l'anno, può dunque essere anche ottenuto tramite la dichiarazione dei redditi 2025.

Rinnovo CCNL Metalmeccanici firmato: aumento di 205 euro

23 Novembre 2025 in Speciali

E' stato firmato  il 22 novembre 2025 il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei metalmeccanici,  da Fim, Fiom, Uilm e Federmeccanica-Assistal dopo quattro giorni di trattativa non stop.

L'accordo  introduce significativi aumenti salariali e importanti tutele contro la precarietà per i circa 1,5 milioni di addetti: 

  • un incremento dei minimi retributivi pari a 205 euro sul livello C3 nell’arco di quattro anni, mantenendo intatta la struttura economica del CCNL;
  •  confermate la garanzia di adeguamento all’Ipca-nei, una quota aggiuntiva di salario e soprattutto una clausola di salvaguardia per proteggere i lavoratori da eventuali picchi inflattivi.

Sul fronte normativo, è prevista l’introduzione delle causali  specifiche per i contratti a termine e una quota obbligatoria di stabilizzazione del 20% per le aziende che intendono prorogare i contratti oltre i 12 mesi. Una novità rilevante riguarda anche i lavoratori in staff leasing, per i quali viene riconosciuto il diritto alla stabilizzazione a tempo indeterminato dopo 48 mesi di missione.

Il rinnovo introduce inoltre una sperimentazione sulla riduzione dell’orario di lavoro, che sarà affidata a una commissione dedicata, e migliora la disciplina sui turni più gravosi prevedendo riduzioni orarie specifiche. Viene anche ampliata la possibilità di utilizzare fino a tre giornate di PAR senza preavviso in caso di necessità.

Sono rafforzate le norme sulle relazioni sindacali, sull’informazione e partecipazione, sulla formazione continua, sulla salute e sicurezza e sulle misure di contrasto alla violenza contro le donne. Miglioramenti anche per la tutela dei lavoratori con malattie gravi o disabilità e regole più solide per i cambi di appalto privati e la gestione dei PAR.

I segretari generali delle tre sigle sindacali hanno espresso soddisfazione, definendo l’accordo “sofferto ma positivo”, in grado di proteggere salari, diritti e la centralità del CCNL in un contesto di forte incertezza industriale.

In attesa del testo ufficiale, ricordiamo di seguito le richieste  che erano state presentate dai lavoratori e la proposta di Federmeccanica

Rinnovo CCNL Metalmeccanici: le richieste per il rinnovo del contratto

 Come è noto le posizioni  delle due parti restano lontane:

  • le associazioni datoriali puntano su un modello basato su sostenibilità, competitività e welfare aziendale, proponendo l’aumento dei flexible benefit fino a 400 euro e nuove tutele come una rendita per la non autosufficienza. 
  • I sindacati, invece, insistono su un incremento salariale di 280 euro lordi, giudicato insostenibile dalle imprese.

Si era  svolto ormai   piu di  12 mesi fa,  il  30 maggio  2024 in Confindustria  il primo incontro tra Federmeccanica e Assistal per la parte datoriale e FIM, FIOM e UILM per la parte sindacale,  per il rinnovo del contratto, che  riguarda piu di un milione di lavoratori  che producono  l’8% del Pil,  e il 50% circa dell’export nazionale.

Nel secondo incontro svoltosi il 27 giugno   si sono affrontati  i temi della formazione, dell’inquadramento professionale e della salute e sicurezza sul lavoro.

Il rappresentante della FIOM CGIL De Palma ha rilasciato una dichiarazione che ha delineato le difficolta sul tavolo  pur  confermando l'impegno a proseguire con forza le trattative Vedi qui il documento integrale

La parte sindacale ha presentato la propria piattaforma di richieste  ( vedi sotto ) e non ha mancato di sottolineare la distanza "siderale"  con le considerazioni di Confindustria che , a  titolo di esempio, ha respinto con forza  la richiesta di aumenti retributivi per 280 euro nel triennio, ribadendo la necessita di «preservare e difendere un modello che funziona, che non può essere alterato in nessuna delle parti che lo compongono».

Secondo Federmeccanica e Assistal, nel contratto nel 2016 e 2021  sono  già state date «risposte sostanziose» nel periodo di alta inflazione;  e non si puo dimenticare  che applicato «il principio della distribuzione della ricchezza dove viene prodotta e dopo che è stata prodotta ».

Secondo il presidente di Federmeccanica  il contesto è difficile, con una produzione molto rallentata,  e con  margini di profitto molto ridotti . "La realtà,  non va mai persa di vista –  e ha concluso affermando l'intenzione di fare la propria  parte "come sempre, con spirito positivo e costruttivo".

Nell'incontro del 10 ottobre 2024 Federmeccanica e  Assistal hanno presentato la loro controproposta in un documento  denominato CCNL ESG  in cui si propone: 

  •  una durata  di quattro anni (2024-2028)
  • UNA TANTUM di 700 euro  per le aziende che non hanno contratti integrativi 
  •   nessun aumento salariale   se non quello  definito in base all’andamento dell’inflazione (IPCA NEI). 
  • se la cifra dell’adeguamento, tra previsione e consuntivo, risultasse superiore all’1%, il differenziale verrà riconosciuto a partire dal mese di dicembre di quello stesso anno e non più a giugno. 

(ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo)

Nel comunicato  sindacale unificato  di pubblicazione della piattaforma del 20 febbraio 2024 si leggeva:

La piattaforma per rinnovare il contratto collettivo nazionale metalmeccanico punta ad estendere i diritti all'insieme dei metalmeccanici e delle metalmeccaniche, un CCNL di tutte e di tutti, per tutte e tutti. Ci proponiamo di :

  • aumentare i salari con una richiesta di 280 euro di aumento sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex 5º livello), un aumento che va oltre l’Ipca  (indice dei prezzi al consumo)  depurata dai costi energetici importati, e con la previsione del premio perequativo per coloro che non hanno un contratto aziendale.
  • (…) il contrasto alla precarietà, per stabilizzare il lavoro e ridurre la competizione tra lavoratori e garantire pari diritti e migliori condizioni di lavoro in tutto il sistema degli appalti.

I diritti che abbiamo possono aumentare e migliorare solo se ci uniamo e siamo solidali tra di noi. Diversi ma uniti operai con impiegati, tempi indeterminati con precari, informatici con siderurgici, turnisti e smart worker, donne e uomini. Per noi la contrattazione collettiva corrisponde ad un elemento di solidarietà tra le lavoratrici e i lavoratori."

Scarica qui il testo integrale della piattaforma sindacale FIM FIOM UILM  per il rinnovo del contratto metalmeccanici industria.

Le richieste sindacali per il CCNL metalmeccanici industria

WELFARE

In tema di welfare contrattuale si chiede:

  •  un aumento dell’importo a 250 euro annui e
  • l' istituzione di una «Piattaforma metalmeccanica Welfare» unica nazionale a gestione delle parti per garantire a tutti la possibile  conversione del Premio di risultato in welfare, con ulteriori convenzioni e forme di  sostegno ai dipendenti.

 Fondi  Meta salute e Cometa:

  • Adeguamento progressivo del contributo mensile  del fondo Metasalute a carico aziendale di 4 euro a dipendente, 
  • Al fine di incrementare il numero di aderenti al Fondo previdenziale (Cometa) occorre prevedere forme di premialità straordinarie per nuovi aderenti accompagnate da campagne informative condivise tra le parti  attraverso una comunicazione nel cedolino paga.
  • Prevedere la contribuzione aziendale al fondo previdenziale anche per i  periodi di non attività lavorativa o di sospensioni del rapporto di lavoro per
  • qualsiasi causa (cassa integrazione, congedo parentale ecc.

RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO

Si chiede:

  • una riduzione dell'orario di lavoro che implementi quanto già previsto per il lavoro a turni e che si applichi anche in settori/aziende coinvolti in processi di transizione, riorganizzazione o crisi e di  consistente riqualificazione professionale e 
  •  che si avvii una fase di sperimentazione contrattuale con l'obiettivo di raggiungere progressivamente una riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, facendo salve le intese aziendali esistenti.

CCNL metalmeccanici: le richieste per salute e sicurezza

Sui temi : AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

  • Viene chiesto di prevedere che negli incontri periodici tra Rspp e Rls si discuta, alla presenza anche della direzione aziendale e della Rsu, delle tematiche ambientali e si individuino e sviluppino specifici progetti di sostenibilità ambientale che coinvolgano tutti o parte dei lavoratori.
  • Incremento di 36 ore del permesso retribuito per ogni Rls, per rafforzare  la formazione specifica e l’operatività preventiva.
  • Nelle piccole realtà dove non è insediato l’Rls, è necessario individuare specifiche soluzioni volte alla regolamentazione a copertura.
  • Prevedere che nei casi di infortunio e di mancato infortunio, nell’ambito  del reparto/ufficio, il break formativo deve essere attivato entro le 48 ore  su richiesta Rsu, Rls o Rspp. Nelle aziende con più di 200 dipendenti si  richiede comunque siano previste almeno tre convocazioni annue

Dichiarazioni incontro del 27 giugno: formazione e inquadramento

La maggiore organizzazione dei lavoratori metalmeccanici FIOM CGIL ha commentato :

"Nonostante il diritto soggettivo alla formazione sia stato introdotto con il contratto del 2016, riscontriamo ancora un limitato utilizzo delle 24 ore formative. Pertanto si è ritenuto di rendere permanente lo strumento di MetApprendo di recente avvio che dovrebbe erogare servizi e registrare la formazione effettuata dai lavoratori. La fase di transizione ecologica e industriale sta portando a cambiamenti repentini e radicali, in passato abbiamo utilizzato strumenti come il fondo nuove competenze che adeguava le capacità e professionalità dei lavoratori e implementava la produttività per le imprese. Ma ora è diventato necessario rafforzare e rendere effettivamente attuato il diritto alla formazione per tutti i lavoratori.

Alla formazione è legato anche il tema dell'inquadramento. La recente riforma introdotta con il Ccnl del 2021 ha rappresentato un punto di innovazione contrattuale rilevante d ma  sono ancora poche le esperienze  che hanno  portato ad un'applicazione della riforma. E' per questa ragione che in piattaforma abbiamo chiesto in aziende con oltre 150 dipendenti l'insediamento di un gruppo di lavoro (RSU-azienda), per definire i profili professionali in funzione delle declaratorie del Ccnl.

Inoltre, sul tema della salute e della sicurezza c'è da troppo tempo una situazione grave e inaccettabile, in cui si riscontrano continuamente infortuni e morti sul lavoro. (…)Sono necessari tutti gli strumenti utili alla prevenzione, all'informazione e alla formazione. Il registro dei quasi infortuni e i break formativi devono diventare pratiche consolidate nelle imprese, come da noi richiesto.Le distanze anche su questi temi continuano ad essere importanti, per questo per quanto ci riguarda è necessario intensificare il confronto, superare la fase delle valutazioni e dei bilanci per entrare nel merito della trattativa”.

La controproposta di Federmeccanica CCNL ESG

Riportiamo dal documento CCNL ESG alcuni  dettagli  sugli aspetti economici:

RETRIBUZIONE

  • Nel caso in cui non sia già presente un premio di risultato e/o altri elementi economici collettivi, a partire dal mese di giugno del 2026 verrà riconosciuto un importo pari a 700€ lordi annui ai dipendenti occupati in aziende con un rapporto tra margine operativo lordo e fatturato superiore al 10%, che sia incrementale rispetto all’anno precedente.
  • • Nel caso in cui i lavoratori abbiano già riconoscimenti individuali l’importo sarà pari a 350€ lordi annui.
  • Più disponibilità finanziaria per le persone, anticipando competenze e valorizzando la continuità professionale 
  • • Passare dall’attuale sistema degli aumenti periodici di anzianità (APA) ad un nuovo elemento economico,  denominato Elemento di Continuità Professionale (ECP).
  • • A far data dal 1° gennaio 2026 con la maturazione del biennio, considerando mese e anno di assunzione, sarà anticipata al lavoratore, unitamente alla retribuzione del mese successivo, una somma pari al totale degli importi mensili che sarebbero stati erogati nel corso dei due anni successivi a titolo di APA.
  • • Sarà prevista la possibilità di maturare, al termine di un ulteriore biennio, un sesto biennio che determinerà per tutti i lavoratori e le lavoratrici un’erogazione aggiuntiva per il livello medio C3 pari a 520 euro lordi biennali (tabella in calce). Tali importi non saranno assorbibili.
  • • Nel passaggio dagli APA all’elemento di continuità professionale si opereranno arrotondamenti in eccesso allo 0,50 centesimi, che per un livello C3 determineranno a regime un incremento dell’importo pari a circa 46,80 euro lordi nel biennio rispetto all’attuale sistema.

SANITA INTEGRATIVA

  •  Migliorare le prestazioni per le lavoratrici e i lavoratori con RAL inferiore ai 35mila euro, in particolare ridurre le franchigie e/o gli scoperti sulle spese odontoiatriche per i dipendenti e i loro familiari.
  •  A partire dal 2026 verrà introdotta una copertura assicurativa gratuita per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici che garantirà una rendita pari a 600 euro mensili netti in caso di insorgenza di non autosufficienza.

 Inoltre, saranno previsti servizi a supporto delle persone non autosufficienti come ad esempio:

– Sportello di orientamento

– Convenzioni con RSA

– Convenzioni con assistenti familiari

PREVIDENZA INTEGRATIVA 

Più previdenza complementare per tutti i lavoratori e ancora di più per neoassunti giovani e donne

  •  A decorrere dal 1° giugno 2025 per tutte le lavoratrici e i lavoratori passare dall’attuale contributo a carico azienda del 2,0% al 2,2% (finora previsto solo per gli under 35).
  • Per le nuove iscrizioni successive alla data di firma del CCNL di under 35 e delle donne aumentare la contribuzione a 2,5% a decorrere dal 1° giugno 2025 come azione positiva di riequilibrio della composizione delle adesioni per genere ed età.

WELFARE

  • Più flexible benefits con valore sociale e ambientale
  •  Innalzamento a 400 € a regime (50 euro il 1° anno, 100 euro il 2° anno, 150 euro il 3° anno e 200 euro il 4° anno) dei flexible benefits esistenti,nel caso in cui gli attuali 200 € annuali vengano destinati:
    • − al rimborso delle rette degli asili nido;
    • − al rimborso delle spese di acquisto di libri di testo scolastici, borse di studio, ecc.;

Assegno sociale, a chi spetta: requisiti e obblighi

31 Maggio 2025 in Speciali

L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini che:

  • abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni), 
  • risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e 
  • possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge, annualmente rivalutati.

Possono richiederlo anche i:

a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);

b) cittadini della Repubblica di San Marino;

c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;

d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;

e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.

che siano anche residenti  continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il termine massimo per la definizione del provvedimento è  fissato in 45 giorni  dal momento della domanda.

Assegno sociale 2023: requisiti 

L'Assegno sociale è una prestazione economica rivolta  a chi ha un reddito inferiore al minimo  definito ogni anno per legge (dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale).

I requisiti per l'assegno sociale sono:

67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);

stato di bisogno economico;

cittadinanza italiana e situazioni equiparate  ( cittadini italiani; cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza; cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario ; cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria).

residenza effettiva in Italia;

requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

ATTENZIONE  : 

 La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge attualmente fissato al 67° anno di età

L'assegno sociale   non è reversibile ai familiari superstiti.

Assegno sociale: obbligo di comunicazione del reddito. Come fare

Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai  beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale , se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria, con il Modello RED.

Nel messaggio 1173 del  4 aprile 2025  INPS comunica che sono stati individuati i  titolari dell'assegno sociale che non hanno adempiuto a tale obbligo per l'anno 2020  e che riceveranno  una  raccomandata A/R,  che ricorda l’obbligo di comunicazione reddituale.

ATTENZIONE : In caso di ulteriore inadempimento verrà avviato  un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.

La comunicazione  può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata “MyINPS”, raggiungibile al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Aree Tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci" > "Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008".

In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso gli Istituti di patronato o da altri soggetti abilitati 

Soggiorno continuativo di 10 anni per l’assegno sociale: chiarimenti

Come detto, per  il diritto all'assegno sociale i requisiti necessari a beneficiare della prestazione:   residenza decennale, maggiorazione dell'importo e  modalità di autocertificazione erano stati chiariti dall'INPS con la circolare 131 2022.

 A parziale rettifica è stato pubblicato il messaggio 1268 del 3 aprile 2023 in particolare sui periodi di interruzione della residenza.

Con la  Circolare 131 2022 è stto chiarito che : 

Per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trovano applicazione  i criteri del  “Testo unico" sul  rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Quindi le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo  quando :

  • sono inferiori a sei mesi consecutivi e 
  • non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio,

salvo che detta interruzione sia dipesa da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.

In pratica spiega la circolare, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi  la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio.

Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.

Per la verifica del requisito di dieci anni  è fondamentale  individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio,  indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.

Il requisito  è  autocertificabile dall'interessato  e viene  verificata dagli uffici INPS attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.

Resta fermo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. 

AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2023 

A seguito delle  sentenze della Corte di Cassazione  n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020,  a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, INPS ha precisato che  il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)). 

Anche in caso di continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi  soddisfatto in sè,  ma è comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS.

Assegno sociale: come funziona l’autocertificazione dei requisiti

Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Al fine della verifica gli operatori possono  utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019).

  • I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  ma SOLO  per i  fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea legalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi  siano previste da  convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza.

 In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, le Strutture territoriali richiederanno:

  •  per i cittadini dei paesi elencati nell'allegato 1 una certificazione rilasciata dallo Stato estero e
  •  per i cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco,  i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo 

Maggiorazione dell’assegno sociale: requisiti e redditi

Come  illustrato nelle circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002,  i requisiti per  il riconoscimento delle maggiorazioni sono i seguenti 

  • – età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
  • – età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.

La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa.

La maggiorazione non è soggetta a perequazione e viene incrementata ogni anno per  coloro che hanno almeno 70 anni di età. Questo limite viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni) (figurativa, volontaria e da riscatto)  che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.

L'incremento è concesso d’ufficio dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. 

ATTENZIONE Questo incremento è soggetto a perequazione.

Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura,  sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.

Sono esclusi i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • il reddito delle pensioni di guerra;
  • l’indennizzo legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie e  trasfusioni;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
  • i trattamenti di famiglia;
  • eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.

Assegno sociale : come si richiede , tempi di risposta e integrazione documenti

L'assegno sociale si puo richiedere online  sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al link:  https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html,  previo accesso con identità digitale:

  • SPID almeno di livello 2 o
  • CIE 3.0 oppure 
  • CNS

I cittadini possono anche rivolgersi  al Contact center telefonico.

La procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico con l’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:

  •     cittadinanza;
  •     residenza;
  •    trattamenti erogati dall’INPS.

I primi due aspetti sono modificabili  dall'utente mentre è fissa la parte delle prestazioni INPS 

Resta necessario  l’inserimento delle informazioni seguenti:

– Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”

– Cittadini extracomunitari (occorre allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso).

  requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato.

  possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 131/2022).

Infine l'istituto  sottolinea l'obbligo prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e  dare il consenso prima di procedere.

La procedura telematica consente  anche di consultare una dichiarazione già presentata .

Come deliberato dal  Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020,  il “Regolamento Inps sui tempi dei procedimenti amministrativi” fissa in  45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.

Nel caso in cui la  documentazione allegata alla domanda non sia completa  il termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni  per consentire l’integrazione  necessaria.

La mancata integrazione della documentazione  nei 30 giorni comporta il rigetto della domanda di assegno sociale  e non è ammesso il riesame.

Il cittadino dovrà  quindi  presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.

Allegati:

Redditi PF 2025: il cartaceo entro il 30 giugno

26 Maggio 2025 in Speciali

Entro il 31 ottobre è possibile inviare il Modello Redditi PF 2025 in modalità telematica, per il cartaceo l'arco temporale è dal 2 maggio al 30 giugno con presentazione presso gli uffici postali.

A tal proposito le Entrate hanno pubblicato le regole da seguire con il Provvedimento n 131076 del 17 marzo 2025 con cui sono stati pubblicati anche Modello e relative istuzioni. 

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
  • dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Attenzione al fatto che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

Invece quelle presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione del-

l’imposta che ne risulti dovuta.

La dichiarazione REDDITI Persone Fisiche 2025 può essere presentata:

  • a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
  • b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  • c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale.

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte

dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Redditi PF 2025: soggetti obbligati

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle;
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2025), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2025);
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
  • i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2025;

Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per

far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spet-

tante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2024 o da

acconti versati nello stesso anno.

Redditi PF 2025: come è composto

Il Modello Redditi PF 2025 è composto da:

FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:

  • FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
  • prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione), la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due del mille dell'IRPEF.

FASCICOLO 2 che contiene:

  • I quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
  • le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;

FASCICOLO 3 che contiene:

  • i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Sconto IMU 2025 immobili in comodato a parenti di primo grado

29 Aprile 2025 in Speciali

La base imponibile IMU è ridotta al 50% per alcune categorie di immobili e tra questi:

  • gli immobili, esclusi quelli “di lusso” (A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
    • il contratto sia registrato;
    • il comodante:
      • possieda un solo immobile in Italia;
      • risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 quindi di lusso.

La riduzione del 50% si applica anche al coniuge del comodatario nel caso di decesso di quest’ultimo e presenza di figli minori.

Ai fini della agevolazione, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale vi è obbligo dichiarativo.

Viene specificato anche che, per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, il principio generale prevede che tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.

Contratto di comodato: che cos’è

Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.

Esso è un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta.

Il comodato di un bene immobile va registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto, se in forma scritta. 

Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.

Contratto di comodato: come si registra

La registrazione del contratto di comodato può essere effettuata telematicamente avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

In alternativa, la registrazione del contratto di comodato può essere effettuata presentando, presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il modello di richiesta di registrazione atti privati modello RAP.

Leggi anche: Modello RAP 2025: registrazione atti privati tutte le regole.

Incentivo “Donne e Impresa” per PMI nel Lazio

31 Marzo 2025 in Speciali

La Regione Lazio ha lanciato il bando “Donne e Impresa” con un fondo di 3 milioni di euro, mirato a sostenere lo sviluppo delle PMI femminili.

L’iniziativa si inserisce nell’obiettivo strategico di rafforzare la competitività e la crescita sostenibile delle imprese. 

Il bando prevede  contributi a fondo perduto per la creazione di nuove imprese femminili e per l’ampliamento o la modernizzazione di quelle esistenti, anche attraverso l’adozione di soluzioni digitali. 

Le domande possono essere presentate dal 15 aprile al 3 giugno 2025 sulla piattaforma GeCoWEB Plus. 

Vediamo meglio i requisiti per partecipare e la misura dei finanziamenti

Bando Donne e impresa Lazio: requisiti e finanziamento

L’incentivo è destinato alle imprese che rispettano i criteri di PMI femminili, ovvero attività individuali, cooperative o società con una significativa partecipazione femminile.

 L’agevolazione prevede un contributo massimo di 100.000 euro per impresa, coprendo tra il 30% e il 60% dei costi ammissibili. 

Le spese finanziabili includono investimenti materiali e immateriali, adeguamenti dei locali e servizi strategici. Inoltre, sono riconosciuti costi del personale e spese generali pari al 20% delle spese rendicontabili.

La selezione dei progetti avverrà secondo criteri oggettivi come la percentuale di contributo richiesta, l’anzianità dell’impresa, il numero di addetti e il possesso di certificazioni ambientali. 

L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione a seguito della rendicontazione delle spese. 

Bando “Donne e Impresa” -Tabella di riepilogo

 Tabella di riepilogo 

Requisiti Dettagli
Tipologia di imprese PMI femminili: lavoratrici autonome, imprese individuali con titolare donna, società cooperative e di persone con almeno il 60% di donne, società di capitale con almeno 2/3 di quote e organi di amministrazione femminili.
Localizzazione Sede operativa nel Lazio al momento della richiesta di erogazione a saldo.
Importo massimo finanziabile 100.000 euro per impresa.
Percentuale copertura costi Dal 30% al 60% dei costi ammissibili.
Spesa minima rendicontabile 30.000 euro.
Spese ammissibili Investimenti materiali e immateriali, soluzioni digitali, adeguamento locali (max 20%), servizi strategici (max 20%), costi del personale e spese generali (20% forfettario).
Durata progetto 12 mesi dalla data di approvazione.

Milleproroghe 2025: tutte le novità in vigore dal 25 febbraio

24 Febbraio 2025 in Speciali

La legge di conversione n 15/2025 del Dl n 202/2024 noto come Milleproroghe è in vigore dal 25 febbraio. 

Diverse le novità introdotte nell'iter presso Camera e Senato.

Tra tutte spicca la riammissione dei decaduti per la Rottamazione quater.

Dalla sua approvazione e pubblicazione in GU n 302 del 27 dicembre 2024 il Decreto Milleproroghe, DL n 202/2024 ha visto un susseguirsi di novità con emendamenti al testo originario.

Tra le altre novità emendative ve ne sono anche per i termini dei dichiarativi e in particolare, per il solo anno 2025:

  • sono prorogati dal 28 febbraio al 17 marzo i termini per l’approvazione e la messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche;
  • è prorogata dal 15 al 30 aprile la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
  • è prorogato dal 15 al 30 aprile il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – “ISA”84 e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024.

Relativamente alle polizze catastrofali per le imprese tanto discusse nei mesi passati del 2024, rimane confermata la data del 31 marzo per adeguarsi all'obbligo, tranne che per le imprese della pesca e acquacoltura e per le assemblee societarie a distanza utilizzabili ancora per tutto il 2025.

Altra norma che ha subito una ulteriore modifica è quella per lo slittamento del termine delle e-fatture per le prestazioni sanitarie inizialmente previsto al 31 marzo, ora ulteriormente esteso per tutto il 2025.

Inoltre sono introdotte novità per i crediti transizione 5.0 e ZLS rivolti agli investimenti delle imprese in beni strumentali e a particolari condizioni.

Vediamo il ripilogo di cosa contiene il Dl Milleproroghe convertito in legge n 15/2025

Milleproroghe: le proroghe per l’Economia. Proroga esenzione IVA del terzo settore

Si prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). 

Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU).

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all’Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15 per cento del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell’elenco Istat, dalle autorità indipendenti (Consob inclusa) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.

Inoltre, si proroga all’anno 2028 la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.a. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT.

Si proroga per tutto il 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

Sono prorogati al 31 dicembre 2025: gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività; i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa.

Si introduce una sospensione di 24 mesi del procedimento di revoca dell’autorizzazione per il confidi in conseguenza del venir meno del requisito di attività finanziaria di almeno 150 milioni di euro a condizione che il confidi comunichi alla Banca d’Italia l’avvio di un processo di integrazione finalizzato al rispetto di tale soglia, fornendo idonea documentazione.

Si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria sono autorizzati ad approvare i bilanci aziendali relativi agli anni precedenti il 2022.

Si proroga al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Milleproroghe: le proroghe per il Turismo

Si differisce al 31 marzo 2025 il termine per l’erogazione di risorse a favore dei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di specifici interventi realizzati dagli operatori turistico-ricettivi per il potenziamento dell’offerta turistica nazionale che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per specifici interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.

Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di taluni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

Si proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi.

Milleproroghe: le proroghe per lo Sport

Si proroga al 31 dicembre 2025 la disposizione che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

Si proroga al 31 dicembre 2027 la facoltà per l’Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell’aerea destinata alla «Città dello sport».

Milleproroghe: le proroghe per l’Agricoltura

Si mette a regime l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio xylella fastidiosa, che autorizzano il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere, previa comunicazione alla regione, all’estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Si precisa la prosecuzione puntuale di determinate misure di sostegno e attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina. 

Con una o più ordinanze di protezione civile da adottarsi entro il 31 gennaio 2025 e in deroga alle disposizioni vigenti sono regolati il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere da ricondurre in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

Milleproroghe: le proroghe per l’editoria e la pubblica amminsitrazione

Si prorogano alcune disposizioni introdotte dai provvedimenti adottati per l’emergenza Covid-19: per le annualità 2025 e 2026 l’abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite e l’applicazione della "clausola di salvaguardia"; per le annualità 2024 e 2025 il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo.

Vediamo infine tutte le altre proroghe:

  • Pubblica amministrazione Il decreto stabilisce una razionalizzazione e un efficientamento del sistema delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Mentre fino a oggi il problema dei tempi necessari per bandire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla p.a., era gestito tramite proroghe annuali, che sono venute a protrarsi fino a 11 anni, con il provvedimento si introduce una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Viene al riguardo stabilito un termine massimo di tre anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dalla p.a., senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà assunzionale assegnata e dei relativi stanziamenti. La nuova norma si applicherà a decorrere dal 2025 ed è previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure assunzionali a oggi non concluse. 
  • Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della p.a. Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si proroga di un anno il termine entro il quale le p.a. possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici e all’INPS l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle p.a. in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori). Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario. Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è "dolosamente voluta" dal soggetto.
  • Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuoco Si proroga al 30 giugno 2025 la decorrenza per l’applicazione della previsione che disciplina il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato e fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si proroga al 31 dicembre 2025 la validità di specifiche graduatorie relative a concorsi banditi per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si autorizza l’impiego fino al 30 aprile 2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell’azione di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.
  • Salute Si sopprime il termine vigente del 31 dicembre 2024 entro il quale gli organi liquidatori della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa dovrebbero concludere le loro attività. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine che consente l’esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di:
    • procedere al reclutamento di medici specializzandi, dal secondo anno, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili, anche in deroga alle normative vigenti;
    • conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate, qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore;
    • conferire incarichi a tempo determinato, con le medesime procedure semplificate, per la durata di sei mesi, anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, anche in assenza di un diploma di specializzazione. Si proroga al 30 aprile 2025 del termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC (Autorizzazione immissione in commercio) sulla base dei dati delle fatture elettroniche. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN. Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dell’efficacia delle disposizioni regolamentari in materia di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni e delle province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni sull’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie autorizzate, pubbliche o private e per i professionisti che ne facciano richiesta, nonché per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, nonché la stipula di accordi contrattuali. Si proroga al 31 dicembre 2025 l’applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di dolo e colpa grave (prevista nel periodo di emergenza COVID-19), in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale – omicidio colposo e lesioni personali colpose – commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per ottenere gli incentivi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. Si modificano, in modo da mandarle a regime senza ulteriori proroghe, le disposizioni che consentono ai medici iscritti al Corso di formazione in medicina generale di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali. Si prevede la possibilità di mantenere gli incarichi già assegnati al momento dell’iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale e si specifica che tra gli incarichi convenzionali assegnabili sono inclusi quelli provvisori e di sostituzione, anche ai fini del riconoscimento delle ore di formazione. Si portano a regime le disposizioni che permettono agli specializzandi in medicina generale e in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, consentendo di valorizzare l’attività svolta quale attività pratica ai fini della formazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 lo stanziamento per i piani regionali per il recupero delle liste d’attesa incrementandolo fino ad un massimo dello 0,7% del fondo sanitario.
  • Istruzione e merito Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per accedere al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico con il titolo di studio previsto dall’ordinamento previgente. Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito, nelle more dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici. Si prorogano i termini in materia di reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo. Si proroga all’anno scolastico 2025/2026 la misura relativa alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione.
  • Cultura Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Si proroga dal 2024 al 2025 il termine di durata della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l’ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
  • Infrastrutture e trasporti Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Vengono inoltre prorogati alla medesima data del 31 dicembre 2025 i termini relativi all’obbligo di notifica della proposta di alienazione all’assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione. Infine, vengono rinnovati fino al 31 dicembre 2025 i contratti scaduti, al fine di consentire l’esercizio del suddetto diritto di prelazione. Si estendono per ulteriori sei mesi, per un totale di 36 mesi, i termini di inizio e ultimazione dei lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali. Si prorogano dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 i termini relativi all’adeguamento ai criteri di sicurezza, rispettivamente, del materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie.
  • Affari esteri e cooperazione internazionale Si proroga per tutto il 2025 l’autorizzazione di spesa per l’invio di militari dell’Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all’estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell’Est Europa.
  • Difesa Si prorogano per tutto il 2025 i termini di applicazione del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, per il progressivo conseguimento dei volumi organici di Ufficiali e Marescialli. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità di depositare atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari attraverso invio da indirizzo di posta elettronica certificata.
  • Giustizia Si proroga la riduzione del termine del tirocinio previsto per i magistrati ordinari (da 18 a 12 mesi) anche ai magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Si proroga fino al 31 dicembre 2025, per il personale del Ministero della giustizia, l’esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria che limita l’esigenza del previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nei soli casi in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento. Si proroga al 31 dicembre 2025 l’operatività delle Sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria in corso presso le stesse. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale le intercettazioni verranno effettuate attraverso le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate. Si proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.
  • Ambiente e della sicurezza energetica Si differisce al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore dell’obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui. Si elimina il termine ordinatorio previsto per l’adozione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti.
  • Lavoro e politiche sociali Si proroga il periodo di transitorietà del cinque per mille dell’IRPEF, limitatamente alle ONLUS, per consentire a dette organizzazioni di essere interessate inter alia, anche per il 2025, dal riparto del beneficio del cinque per mille dell’IRPEF.
  • Imprese e Made in Italy Si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale
  • LEP Si assegna al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio l’attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 5 dicembre 2024.
  • Sistema di informazione per la sicurezza Si proroga fino al 30 giugno 2025 la possibilità di estendere le condotte scriminabili con garanzie funzionali a ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, utilizzare l’identità di copertura nei procedimenti penali per reati scriminati con garanzie funzionali e deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura. Si proroga, fino al 30 giugno 2025, la norma che disciplina la possibilità per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti e internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.

Bando Imprese Borghi: SAL richiedibili con una ft quietanzata

17 Febbraio 2025 in Speciali

Il Ministero della Cultura con una Circolare del 20 gennaio 2025 ha fornito un importante chiarimento per gli assegnatari della misura di sostegno Imprese Borghi.

Ricordiamo che le regole della misura sono state dettate con l’Avviso pubblico del Ministero della Cultura del 16 maggio 2023 per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione europea – NextGeneration EU nell’ambito del PNRR, M1C3, Investimento 2.1 "Attivita dei borghi" .

L’Avviso Imprese Borghi ha lo scopo di favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei 294 borghi assegnatari delle risorse di cui al precedenteAvviso pubblico per la presentazione di progetti di rigenerazione culturale e sociale.

Si assegnano circa 200 milioni di euro dei fondi previsti dal MiC per il Piano nazionale borghi, finanziato con il PNRR, al sostegno di:

  • micro, piccole e medie imprese
  • interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli Comuni 
  • attraverso l’offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale,
  • proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare.

Le domande potevano essere presentate al Soggetto gestore Invitalia a partire dal giorno 8 giugno 2023, alle ore 12.00 e sino alle ore 18.00 del 11 settembre 2023 (termine prorogato al 29 settembre).

A partire dalla data di chiusura della presentazione delle domande, sarà avviata la valutazione delle proposte progettuali pervenute secondo le modalità descritte nell'art. 11 dell'avviso e sulla base della griglia di cui all’Allegato 2 allo stesso Avviso e sarà stilata conseguentemente una graduatoria di merito su base regionale e per singolo Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale.

Leggi qui la graduatoria.

Leggi qui le proposte ammesse a finanziamento.

Bando Imprese Borghi: che cos’è

L'avviso specifica che, con DM 112 del 18.03.2022 sono state ripartite le risorse dell’investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” compreso nel PNRR-M1C3, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”.

L’Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi” è articolato nelle seguenti componenti:

  • (i) linea di intervento A, finalizzata alla realizzazione di 21 Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, (uno per regione o provincia autonoma), già ammessi a finanziamento con DSG 453/2022 per un ammontare complessivo pari a 398,42 milioni di euro (escluso assegnazioni al Borgo del Molise); 
  • (ii) linea di intervento B finalizzata alla realizzazione di 207 Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale che interessano 289 borghi storici, già ammessi a finanziamento con DSG 453/2022 per un ammontare complessivo pari a 363,45 milioni di euro, integrato dal Decreto del Segretario Generale n. 381 del 20/04/2023 con cui sono ammessi a finanziamento ulteriori 4 Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, che interessano ulteriori 5 borghi storici, per un importo complessivo pari a 6,82 milioni di euro;
  • (iii) regime di aiuto a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei comuni/borghi selezionati con la Linea B, per un ammontare complessivo pari a 200 milioni di euro.

L'Avviso è finalizzato a sostenere:

  • le iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici(PNRR-M1C3-Inv.2.1 Linea B); 
  • le iniziative imprenditoriali, in sinergia con i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, finalizzati al rilancio economico e occupazionale e al contrasto dello spopolamento, attraverso interventi che promuovono nuova residenzialità, e incentivano lacreazione di servizi diversificati per la popolazione, oggi carenti o assenti, dovranno concorrere adare risposta a specifici fabbisogni territoriali, favorendo la ricostruzione del tessuto economicolocale in modo tale che l’iniziativa imprenditoriale proposta metta radici solide e prosegua nel tempo.

Bando Imprese Borghi: chi può partecipare

Possono presentare domanda di finanziamento:

  • le micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le ditte individuali e le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile, 
  • le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del Dlgs n. 117/2017 ss.mm.ii., iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”.

Possono richiedere il contributo di cui al presente Avviso le persone fisiche che intendono realizzare un’attività da localizzare nei comuni/borghi storici assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, purché esse, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal Soggetto gestore ai sensi dell’articolo 12, comma 1, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni ai sensi del successivo comma 3. 

Nel caso in cui i predetti soggetti non dimostrino l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

Possono altresì richiedere il contributo di cui al presente Avviso, le imprese agricole per iniziative non riconducibili ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (art. 1 comma 1b, Reg. 1407/2013).

Bando Imprese Borghi: i contributi

Fermo restando il contributo massimo di cui al successivo articolo 8, pari a 75.000,00 euro, i progetti proposti possono avere un valore massimo di 150.000,00 euro e dovranno essere avviati dopo la presentazione della domanda.
La durata massima prevista è di 18 mesi per ciascun progetto ammesso, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione e, comunque, tutti i progetti dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2025.
Ciascuna domanda deve essere correlata a una sola iniziativa ed una stessa iniziativa non può essere suddivisa in più domande

Le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 90% dell’iniziativa imprenditoriale ammissibile e, comunque, per un importo massimo del contributo pari a 75.000,00 (settantacinquemila/00) euro, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis. 

Tale percentuale è elevabile al 100%, fermo sempre il limite massimo, nel caso di:

  • nuove imprese, da costituirsi entro 60 giorni dal provvedimento di concessione del contributo;
  • imprese come identificate all’art. 5 c.1 già costituite a prevalente titolarità giovanili e/o femminili.

I contributi sull’iniziativa imprenditoriale non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per le medesime spese rientranti nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ivi inclusi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

I soggetti realizzatori devono garantire la copertura finanziaria residua dell’iniziativa imprenditoriale di spesa apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie, per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile (più IVA) non coperta dal contributo, purché non oggetto di precedenti agevolazioni.

Bando Imprese Borghi: le spese ammissibili

Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, sostenute direttamente dai soggetti realizzatori a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, concernenti le seguenti voci di investimento, riferite alle tipologie di investimento di cui all’articolo 6 paragrafi 7 e 8.:

  • a) impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;
  • b) beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, correlate all’iniziativa da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all’ordine di riferimento avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa. La perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo;
  • c) opere murarie fino al limite massimo del 40% dell’iniziativa di spesa ammissibile, per l’adeguamento alle condizioni necessarie alla realizzazione dell’investimento proposto e finanziato, delle sedi operative dei soggetti realizzatori. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all’immobile fatto salvo il caso di quelli strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell’iniziativa agevolato rientranti nella lettera a).

Sono, altresì, ammissibili, le seguenti spese di capitale circolante, fino al limite massimo del 20% della spesa ammissibile:

  • a. materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti connessi al processo produttivo;
  • b. utenze relative alle unità locali oggetto dell’iniziativa imprenditoriale di investimento;
  • c. canoni di locazione relativi alle unità locali oggetto dell’iniziativa imprenditoriale;
  • d. prestazioni di servizi connesse all’attività agevolata;
  • e. costo del lavoro dipendente da assumere a seguito della realizzazione dell’iniziativa
  • imprenditoriale che non benefici di altre agevolazioni.

Imprese borghi: SAL richiedibili con una sola fattura quietanzata

Con un avviso pubblicato il 10 febbraio sul sito di Invitalia, si apprende che il Ministero della Cultura ha introdotto una significativa novità per i beneficiari dell’incentivo Imprese Borghi, che promuove l’avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali nei borghi a rischio abbandono o abbandonati.

Una nuova Circolare del 20 gennaio 2025 esplicativa chiarisce che è ora possibile richiedere un primo stato avanzamento lavori (SAL) anche con una sola fattura di investimento quietanzata. Questo permette alle imprese di ricevere non solo la quota di agevolazione relativa alla spesa sostenuta ma anche l'intera quota di agevolazione a valere sul capitale circolante come definita dal provvedimento di concessione.

Per ottenere l'erogazione del SAL e il capitale circolante le imprese devono includere nella richiesta uno o più documenti che attestino l'assunzione di impegni per spese e costi legati al funzionamento dell'attività imprenditoriale. Ad esempio, questi documenti possono includere contratti di affitto a titolo oneroso, contratti per la fornitura di utenze e altri impegni finanziari simili.

La documentazione necessaria per le verifiche propedeutiche all'erogazione dei contributi rimane invariata. Le imprese dovranno quindi continuare a inviare tutta la modulistica richiesta per la presentazione del primo SAL.

Guide turistiche: nuovo regolamento e bando 2025

1 Febbraio 2025 in Speciali

La riforma della professioni di guida turistica  che prevede un elenco nazionale delle guide turistiche con esame unico di accesso  e  nuove specifiche  modalità di svolgimento della professione  è apparsa in GU a novembre 2023 (legge 190 2023)

E' stato pubblicato il 28 giugno il decreto del ministero del turismo (DECRETO 26 giugno 2024, n. 88 Regolamento recante disposizioni applicative per  l'attuazione  degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre  2023,  n.  190, recante:  «Disciplina  della   professione   di   guida   turistica» con ulteriori dettagli sull'istituzione dell'albo nazionale e sugli obblighi di aggiornamento)  entrato il vigore il 13 luglio 2024. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data  di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo (quindi entro dicembre 2025)  le guide  turistiche già abilitate possono continuare a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.  Successivamente si potra esercitare solo dopo aver superato  il nuovo esame di abilitazione ed essersi iscritti al nuovo elenco.

Il bando per l'esame di abilitazione   è stato pubblicato il 28 gennaio. Le domande di ammissione possono essere inviate dal 28 gennaio al 27 febbraio 2025  sul portale di Reclultamento della pubblica amministrazione INPA,cui si accede con SPID, CIE o CNS.

Vediamo nei paragrafi seguenti la nuova disciplina con le novità del DL PNRR 19 2024  e del Decreto ministeriale attuativo .

SCARICA QUI IL TESTO DEL BANDO 

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Professione guida turistica: l’esame di accesso regionale e il nuovo Regolamento

Per poter svolgere professione ad oggi era previsto il conseguimento di una abilitazione a livello regionale attraverso il superamento di un Esame di Stato , norma contenuta nel Decreto  del Ministero del Turismo  dell’11.12.2015. 

I requisiti per sostenere l'esame di accesso agli albi regionali delle guide turistiche  erano  i seguenti:

  • maggiore età 
  • possesso del diploma di laurea triennale oppure 
  • possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione Europea  la preveda.

ATTENZIONE La legge di conversione  del DL 19 2024 aggiunge che il divieto di avvalersi di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche e il conseguente obbligo di indicare il numero di iscrizione all’elenco della guida turistica che presta la propria attività professionale, si riferiscono ad  intermediari turistici e non a piattaforme digitali in quanto a tali realtà non possono essere imposti obblighi informativi non previsti dal diritto UE.

Regolamento  professione guida turistica dal 13 luglio 2024 

Le guide turistiche che 

  • avranno  superato l'esame di abilitazione (vedi sotto i dettagli), ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, o 
  • che fossero già abilitate alla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2023, possono richiedere l'iscrizione all'elenco nazionale.

L'elenco include dati come il numero di iscrizione, nome, cognome, codice fiscale, data di abilitazione, specializzazioni, lingue straniere conosciute e titoli di studio.

L'elenco nazionale è suddiviso in due sezioni:

  1. Guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale o già abilitate.
  2. Guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero

I candidati devono versare un contributo di 10 euro per la partecipazione all'esame di abilitazione e di 30 euro per il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, che include fotografia, numero di iscrizione e codice univoco di identificazione

In alternativa alla prova attitudinale, i candidati possono scegliere un tirocinio di adattamento sotto la supervisione di una guida turistica abilitata da almeno tre anni. Questo tirocinio può essere accompagnato da formazione complementare per garantire l'acquisizione delle conoscenze specifiche necessarie(dm-guida-tur).

L'elenco nazionale è realizzato e gestito attraverso una piattaforma informatica dal Ministero del Turismo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo www.turismo.gov.it

Disposizioni Transitorie

Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica, le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione o utilizzando il tesserino personale di riconoscimento già in loro possesso

Guida turistica: definizione, attività, assicurazione

La nuova legge   definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo o il riconoscimento della qualifica professionale 

Costituiscono  attività proprie della professione di guida turistica: l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto  del  valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano

Si specifica che la visita guidata, ha il fine di: 

  • a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici,  religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, e degli ulteriori elementi di identità locali;
  • b)  trasmettere la conoscenza, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e della  necessità di rispettarlo;
  • c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità. 

L’esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione , o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita  all’estero a  alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale.

Solo una attività su base temporanea e occasionale , per siti non culturali e aperture straordinarie  senza  pagamento o  iscrizione può svolgersi senza il possesso della qualifica .

Viene inoltre specificato che  nei luoghi della cultura aperti al pubblico,  anche appartenenti a soggetti privati, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

ATTENZIONE: Con le ultime modifiche è stato eliminato l’obbligo di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale – previsto dall’articolo 3,comma 4, L. n. 190/2023, così soppresso in quanto nelle interlocuzioni con la Commissione europea,  è emerso come  sproporzionato l’obbligo di copertura assicurativa personale in  assenza di rischi diretti e specifici per la salute dei destinatari  con effetto di  aumentare gli oneri amministrativi a carico dei  professionisti senza offrire però un concreto ed effettivo beneficio a  favore dei consumatori.

Elenco nazionale guide turistiche, aggiornamento e abilitazione cittadini stranieri

Come detto, la legge di riforma della professione di guida turistica  prevede l'istituzione di un elenco nazionale presso il Ministero del Turismo al quale avranno accesso, previa domanda,  coloro che 

  • hanno superato lo specifico esame di abilitazione  nazionale  (di cui si attende il bando al massimo  entro la fine del 2025)
  • hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, 
  • sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica   e iscritti agli albi regionali alla data di entrata in vigore della  legge, ovvero  alla data del 17 dicembre 2023

L’elenco nazionale sarà pubblico,    distinto in due   sezioni  e conterrà, oltre ai dati anagrafici e al numero di iscrizione,  i dati  relativi alle  specializzazioni e alle  ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, su una apposita piattaforma informatica per la quale sono stati stanziati i fondi necessari 

Gli iscritti potranno svolgere la  professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale e riceveranno  dal Ministero del turismo un tesserino  di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione. 

Nella conversione del DL 19 si prevede che  tale elenco dia conto anche della data di ultimo adempimento dell’obbligo di aggiornamento  da parte del professionista.

OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Il decreto del 26 giugno 2024 precisa che i corsi di aggiornamento  destinati alle guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale gestito dal Ministero del Turismo sono obbligatori  e devono comprendere almeno cinquanta ore di formazione ogni tre anni , con  contenuti sia  teorici che pratici, mirati ad approfondire le esperienze maturate e le conoscenze acquisite. I corsi possono essere tenuti da docenti ed esperti delle materie rilevanti e sono organizzati da enti autorizzati e in convenzione con le regioni o le province autonome.

In caso di impedimenti per malattia o altre cause di forza maggiore, la guida deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento

Le guide turistiche devono comunicare al Ministero del Turismo l'avvenuta partecipazione ai corsi, trasmettendo l'attestazione di frequenza attraverso la piattaforma informatica, al fine di aggiornare le informazioni contenute nell'elenco nazionale.

ABILITAZIONE CITTADINI STRANIERI 

I cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità   alla normativa di un altro Stato  potranno svolgere  loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale previa integrazione della formazione e  superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, costituita da  una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali 

ATTENZIONE:  L'espletamento della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale)  potrà essere effettuato solo  nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione del professionista richiedente debba essere  opportunamente integrata, con una misura  rimessa alla scelta del richiedente.

Il tirocinio di adattamento abbia una durata massima di ventiquattro mesi,(non piu  pari e non inferiore a ventiquattro mesi.)

Inoltre,  non sarà quindi più richiesta la qualifica professionale di guida turistica  a chi  ne abbia fatto richiesta sulla base di titoli conseguiti all’estero.

Con un prossimo decreto del Ministro del turismo, d’intesa con la Conferenza  stato-regioni e il  Ministro per gli affari europei,  saranno definite  le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale,  e  le modalità di svolgimento della prova attitudinale, 

L’esame di accesso all’elenco guide turistiche: requisiti, materie e prove

Il nuovo esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica,  avrà cadenza almeno annuale e sarà indetto dal  Ministero del turismo. 

Consisterà nello svolgimento di:

  1.  una prova scritta, 
  2. una prova orale e 
  3. una prova tecnico-pratica

 riguardanti le materie di storia  dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, oltre all’accertamento delle competenze linguistiche. 

Necessari i seguenti requisiti:

  • a) avere compiuto la maggiore età;
  • b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea,  in regola con le disposizioni  sull'immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
  • c) godere dei diritti civili e politici;
  • d) non aver subìto condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto;
  • e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere;
  • f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; Su questo punto interviene la modifica della nuova legge  d i conversione del DL 19 2024, per cui la partecipazione  è consentita anche a chi sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente
  • g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di una  lingua straniera al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: per i cittadini di un  altro Stato richiesta la conoscenza della lingua italiana  non inferiore al livello C1 e potrà comunque essere richiesto l’accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame.

Si introduce al contempo l’esonero dal suddetto accertamento in favore di coloro che abbiano  conseguito il proprio titolo di studio proprio nella lingua che sarebbe  oggetto di accertamento..

 Ulteriori materie  d'esame e modalità di svolgimento saranno definite con  decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge, d’intesa con la Conferenza permanente  Stato Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Guide turistiche: Obbligo di aggiornamento – Deontologia- Sanzioni

Prevista l'istituzione di una  specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica con l ’attribuzione del relativo codice ATECO.

Le guide turistiche avranno accesso gratuito agli istituti e luoghi di cultura  italiani statali e privati , e diritto ad un compenso equo per la loro prestazione 

Obbligo di aggiornamento 

Le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale potranno acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, anche in materia di  turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo, della durata minima di cinquanta ore.

Le guide avranno l’obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento continuo delle proprie competenze mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, 

Anche in questo caso il Ministero provvederà a dettagliare le specializzazioni e le modalità di svolgimento e relative  sanzioni ,  con decreti DA adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Obblighi di comportamento

 Nell’esercizio della propria attività, la guida turistica  dovrà 

  • esporre il modo visibile il tesserino di riconoscimento , da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale,e di ogni altro soggetto autorizzato;
  • fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

 È fatto divieto :

  • a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della legge 
  • ad agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario, anche telematico  avvalersi,  per attività di  guida turistica, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale

In caso di violazioni  agli obblighi sopracitati si applicano  le seguenti sanzioni:

  • da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale e 
  • da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura e  alle imprese.

 In caso di violazione degli obblighi  relativi all'esibizione del tesserino di riconoscimento  si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

Il controllo e l’applicazione delle sanzioni  sono demandate ai  Comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato con Ministero del Turismo.

DDL lavoro approvato definitivamente: cosa prevede

12 Dicembre 2024 in Speciali

E' stato approvato ieri definitivamente dall'aula del Senato il disegno di legge in materia di lavoro  approvato dal Governo già lo scorso  1 maggio 2023, insieme al DL 48 /2023 e presentato alla Camera nel mese di marzo. 

Il testo, rielaborato in sede referente dalla Commissione Lavoro  e ribattezzato Collegato Lavoro,  era stato approvato dalla Camera  il 9 ottobre 2024 

Qui il testo .   Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .

Vediamo di seguito alcuni dettagli in più  sulle principali novità.

Collegato lavoro: Assenze ingiustificate come dimissioni e conciliazione telematica

Sul tema delle assenze ingiustificate del lavoratore considerate dimissioni Il disegno di legge iniziale prevedeva che:

  • in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto  collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, 
  • in caso di assenza superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica quindi la disciplina relativa alla NASPI.

A seguito del passaggio nelle Commissioni parlamentari questo termine è stato innalzato da 5 a 15 giorni e cosi confermato anche in Sento 

Con l'articolo si intende combattere una pratica abbastanza diffusa di assenze reiterate  da parte del lavoratore volte a provocare  il licenziamento da parte del datore di lavoro,   per avere diritto alla indennità di disoccupazione.

Nel dettaglio, la disposizione  che aggiunge il comma 7-bis all’art.26 del D.Lgs. 151/2015 – prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, imputabile a volontà del lavoratore, nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni .

La risoluzione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di  lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.

Inoltre è previsto che  il datore di lavoro debba  comunica l'assenza all'ispettorato del lavoro territorialmente competente  che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione.

Infine, in tali casi non si applica la procedura relativa alle  dimissioni telematiche disciplinata al medesimo art. 26 del D.Lgs. 151/2015 in  base al quale, al di fuori di determinate ipotesi, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente

con modalità telematiche58 su appositi moduli e trasmessi al datore di lavoro e alla

sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro59

CONCILIAZIONE TELEMATICA  

Altra novità : i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro, regolati dagli artt. 410 e 412-ter del c.p.c., potranno svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, come previsto dall'art. 20 del Ddl, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12-bis del DL 76/2020. 

Le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie necessarie saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Nel frattempo, si applicheranno le modalità vigenti.

Periodo di prova massimo per i contratti a termine

Si interviene  anche  sul  decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104, in tema di periodo di prova specificando che  «Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un  giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro." In ogni caso la durata del periodo di prova può essere :

  • non inferiore a due giorni  né
  • superiore a quindici giorni per i contratti  di durata fino a  sei mesi, 
  • superiore a  trenta giorni per quelli con durata  tra  sei mesi e i dodici  mesi».

L’ex art. 6  del DDL Lavoro (ora art. 13) inoltre sopprime la norma sull’attività dell’INPS per promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi (ex art. 14) e sul potenziamento dell’attività di accertamento delle elusioni e violazioni contributive (ex art. 16) ini quanto le  disposizioni sono state ricomprese nell’art. 30 del DL 19/2024.

Collegato lavoro le novità su cassa integrazione – lavoro stagionale – somministrazione

 In tema di CASSA INTEGRAZIONE viene modificato l'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148   e si prevede la compatibilità  del trattamento di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia  attività di lavoro subordinato che di lavoro autonomo,   purché ne dia comunicazione preventiva all'INPS.

 Saranno valide a questo fine le comunicazioni a carico dei datori di  lavoro di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181.

La nuova normativa stabilisce che il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale  solo per le giornate in cui svolge attività di lavoro , a presindere dalla durata del contratto.

ATTIVITA STAGIONALI

L'art. 11 introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del DLgs. 81/2015, stabilendo che tra le attività stagionali rientrano anche quelle finalizzate a far fronte a intensificazioni del lavoro in determinati periodi dell’anno o a esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, formalizzate  dai CCNL.

CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

In tema di somministrazione a termine, il Ddl introduce nuove disposizioni, mantenendo il limite del 30% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell’utilizzatore, ma escludendo dal computo di tale limite i lavoratori somministrati a tempo determinato ma assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di lavoro o per specifiche esigenze o caratteristiche. Viene inoltre eliminato il limite di durata di 24 mesi della missione a tempo determinato per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con l'agenzia di somministrazione.

Controlli INPS e rateazioni contributive fino a 60 mesi

Agli articoli 14 e 15 o   il DDL  si occupa del ruolo dell'INPS per la promozione dell’adempimento  spontaneo degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori od omissioni.

Prevista la sanzione ridotta anche nel caso in cui il contribuente  a seguito di segnalazioni dell'istituto , anche tramite gli intermediari provveda:

  • entro  90 giorni dalla notifica della comunicazione alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori e  nei successivi 30 giorni  al versamento  di quanto eventualmente dovuto .

Per quanto riguarda i debiti contributivi  non affidati agli agenti della riscossione in arrivo dal 1 gennaio 2025 la possibilità di  pagamento rateale dei debiti per   contributi, premi ed accessori di legge, potrà  essere consentito fino ad un massimo di sessanta rate  mensili.  

I casi dovranno essere  saranno definiti con decreto interministeriale 

Collegato Lavoro le altre novità: apprendistato, sospensioni per i professionisti

Un ulteriore intervento è previsto in materia di apprendistato duale. L’articolo 18 introduce la possibilità, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, di convertire l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, in ambito di formazione professionale regionale.

Infine, l’articolo 7 stabilisce la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari per le libere professioniste a partire dall’ottavo mese di gravidanza fino al trentesimo giorno successivo al parto o all’interruzione della gravidanza. Tale sospensione  riguarda anche ai liberi professionisti in caso di malattia grave o infortunio dei figli minorenni, che impediscano lo svolgimento della professione.

Omaggi natalizi ai clienti 2024: il punto sul trattamento fiscale

10 Dicembre 2024 in Speciali

In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti. In questo approfondimento dopo aver ripreso le caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza, vengono evidenziati i trattamenti fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi per imprese e professionisti.

In pratica si tratta di un utile riepilogo per non commettere errori, precisando che nel corso del 2024 non è intervenuta nessuna variazione normativa, di conseguenza, la disciplina risulta essere la stessa applicata nel 2023.

Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa

In base alla C.M. n.188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:

  • erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Attenzione: si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:

  • costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
  • non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

Omaggi natalizi ai clienti: la deducibilità da reddito

Vediamo il trattamento fiscale ai fini Irpef/Ires degli omaggi di beni non oggetto dell'attività propria dell'impresa ai clienti.

Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti, sono ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, e dal 2016 sono deducibili secondo i seguenti limiti:

IMPOSTE DIRETTE

Impresa

Ricavi / proventi gestione caratteristica 

Importo massimo deducibile
 dal 1° gennaio 2016

(modifica introdotta dal Decreto Internazionalizzazione n. 147/2015)

Limite di spesa deducibile

Fino a € 10 milioni

1,5%

150.000

Per la parte eccedente
€ 10 milioni e fino a € 50 milioni

0,6%

150.000 + 240.000

Per la parte eccedente € 50 milioni

0,4%

390.000 + 0,4% dell’eccedenza

100% se di valore unitario non superiore a 50 €

 

Lavoratore Autonomo

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario

In merito al valore di 50,00 euro, si precisa che nel caso di un omaggio composto da più beni (ad esempio una cesta natalizia) il valore di 50,00 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio.

Omaggi natalizi ai clienti: il trattamento fiscale ai fini Iva

Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro.

In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.

Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

  • per i beni di costo unitario > a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
  • per i beni di costo unitario < a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

Omaggi natalizi ai clienti: riepilogo del trattamento fiscale

Di seguito un riepilogo del trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti, di beni non oggetto dell'attività, per le imprese e per i professionisti.

IMPRESE

Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

IVA

IRPEF / IRES

Detrazione
 IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità della spesa

Omaggio a favore di clienti

SÌ 
se costo unitario ≤ € 50,00

Esclusa da IVA

  • nel limite annuo deducibile;
  • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50

NO 
se costo unitario > € 50,00

LAVORATORI AUTONOMI

Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

IVA

IRPEF

Detrazione
 IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità della spesa

Omaggio a favore di clienti


se costo unitario ≤ € 50,00

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Imponibile IVA

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta

NO 
se costo unitario > € 50,00

Esclusa da IVA

Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell’attività

Trattamento ai fini IVA

Nel caso in cui il bene sia oggetto dell’attività d’impresa l’Iva è stata detratta, poiché l’acquisto o la produzione del bene sono stai fatti prima della destinazione ad omaggio del bene stesso. Si dovrà, allora, applicare la regola generale dell’imponibilità della cessione gratuita.
La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.

A tal proposito, la base imponibile deve essere determinata, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lett. c) del D.P.R. 633/72 in misura pari al prezzo di acquisto o al prezzo di costo dei beni (non in misura pari al valore normale dei beni stessi). Tuttavia, occorre ricordarsi che la rivalsa non è obbligatoria, perché l’articolo 18, comma 4, del D.P.R. 633/72 stabilisce un’eccezione alla regola dell’obbligatorietà della rivalsa per i casi di cessioni gratuite dei beni.
Ciò significa che l’impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell’Iva al destinatario dell’omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:

  • emissione di autofattura per omaggi (da annotare sul registro Iva delle vendite);
    l’autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi effettuati nel mese di riferimento;
  • annotazione nell’apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno).

Trattamento ai fini Irpef/Ires

Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
Si applicano pertanto le stesse regole per gli omaggi di beni non oggetto dell'attività destinati ai clienti.

Destinatari omaggio

IVA

IRPEF / IRES

Detrazione
 IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità della spesa

Clienti

 

se la spesa non è qualificata come spesa di rappresentaza
Iva a credito detraibile

se la spesa è qualificata come spesa di rappresentanza
Iva a credito detraibile se il costo è ≤ € 50,00

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Imponibile IVA

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

  • nel limite annuo deducibile;
  • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50

Leggi sul tema anche Omaggi natalizi imprese 2024:regole in vigore e vedi le novità in arrivo nel 2025 in Decreto IRPEF le novità fiscali per il lavoro dipendente

CCNL artigiani area meccanica rinnovo 2024

10 Dicembre 2024 in Speciali

II giorno 21 dicembre 2023 era  stata raggiunta una prima intesa economica nel corso delle trattative per il  rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica (Settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Autoriparazione, Orafi, Argentieri, Affini, e dalle aziende del Settore Odontotecnica, Restauro Artistico di Beni Culturali).

L'Accordo siglato prevedeva l'erogazione di un «Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali« (AFAC) pari a regime a 96 euro per il 4° livello di inquadramento. 

Si tratta in particolare di aumenti pari al 6,6% sui minimi contrattuali  concordati nel 2021 ( vedi  sotto i dettagli  e tabelle)

La trattativa per il rinnovo del contratto proseguirà a partire dal mese di gennaio.

Si ricorda che il CCNL firmato il 17 dicembre 2021 ha realizzato l’accorpamento nel C.C.N.L. Area Meccanica delle regolamentazioni contrattuali del Settore Artigiano Metalmeccanica ed Installazione di Impianti , dei Settore Artigiano Orafi, Argentieri ed Affini e del Settore Odontotecnica  (Disponibile qui  il testo integrale del contratto  2021 in PDF )

Rinnovo CCNL artigiani area meccanica 2024

L'ipotesi di accordo firmata il  19 novembre 2024  per il rinnovo del CCNL Area Meccanica introduce diverse novità in ambito contrattuale. 

La durata del contratto è stabilita dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. 

La sfera di applicazione è stata ampliata per includere le imprese che svolgono attività subacquee, integrando così l’art. 17 sulla classificazione del personale del settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti. 

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti matureranno scatti di anzianità pari a 10 euro, con rivalutazione al termine del periodo formativo. 

È stata prevista anche una regolamentazione più chiara per il lavoro supplementare nei contratti a tempo parziale, con una maggiorazione del 10% per le ore prestate entro i limiti contrattuali. 

Sono stati modificati gli articoli relativi al preavviso di licenziamento e dimissioni per gli operai dei settori interessati e introdotte nuove disposizioni sulla formazione, garantendo 16 ore di formazione triennali durante l’orario di lavoro.

CCNL artigiani area meccanica: Novità Economiche

Dal punto di vista economico, l’accordo prevede un aumento retributivo complessivo da distribuire in quattro tranches: 1° dicembre 2024, 1° luglio 2025, 1° marzo 2026 e 1° novembre 2026. Questo incremento mira ad adeguare i salari alle necessità economiche attuali dei lavoratori dei settori coinvolti. 

Gli scatti di anzianità previsti per gli apprendisti contribuiscono a rafforzare le garanzie economiche anche durante il periodo formativo.

Inoltre, gli articoli riguardanti festività, ferie, gratifica natalizia, tredicesima mensilità, indennità di maneggio denaro e permessi sono stati unificati per semplificare la gestione dei diritti economici e migliorare la chiarezza contrattuale. 

Questi interventi mirano a una maggiore equità e semplificazione delle tutele economiche per tutti i lavoratori del comparto.

CCNL artigiani Tabelle importi anticipo futuri aumenti AFAC 2023-2024

Riportiamo dal  volantino sindacale le tabelle riassuntive degli aumenti previsti a gennaio 2024  per le diverse aree interessate

AFAC METALMECCANICI ARTIGIANI

AFAC 2023-2024  ORAFI, ARGENTIERI E AFFINI

AFAC 2023 2024 ODONTOTECNICI


AFAC 2023-2024 AREA RESTAURO BENI CULTURALI

CCNL artigiani area meccanica tabelle aumenti 2023-2026

METALMECCANICI E INSTALLAZIONE IMPIANTI 

L i v .

Prima tranche dall’1.12.2024

Seconda tranche dall’1.7.2025

Terza tranche dall’1.3.2026

Quarta tranche dall’1.11.2026

Incremento salariale a regime

Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

Euro

4 °

50

25

25

20

120

216

ORAFI ARGENTIERI E AFFINI 

L i v .

Prima tranche dall’1.12.2024

Seconda tranche dall’1.7.2025

Terza tranche dall’1.3.2026

Quarta tranche dall’1.11.2026

Incremento salariale a regime

Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

Euro

4 °

50

25

25

20

120

216

RESTAURO 

L i v .

Prima tranche dall’1.12.2024

Seconda tranche dall’1.7.2025

Terza tranche dall’1.3.2026

Quarta tranche dall’1.11.2026

Incremento salariale a regime

Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

Euro

4 °

50

25

25

44

144

240

ODONTOTECNICI

L i v .

Prima tranche dall’1.12.2024

Seconda tranche dall’1.7.2025

Terza tranche dall’1.3.2026

Quarta tranche dall’1.11.2026

Incremento salariale a regime

Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

Euro

4 °

50

25

25

9

109

205

Acconto IVA 2024: in scadenza il 27 dicembre

3 Dicembre 2024 in Speciali

Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno. Il versamento deve essere effettuato con l'F24, telematicamente. 

Acconto IVA 2024: chi deve versare e chi è escluso

Sono obbligati al versamento dell'acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.

Sono, invece, esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati: “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo.

Ad esempio, è il caso dei soggetti che:

  • hanno cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l'attività
  • hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso 
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.

Non sono, poi, obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta
  • i produttori agricoli "di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972"
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva.

Acconto IVA 2024: come si calcola

L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo tra tre diversi metodi di calcolo: 

  1. storico
  2. previsionale
  3. analitico.

Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente. 

Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente 
  • per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva 
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

Applicando il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili,
  • in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari,
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:

  • operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali) 
  • operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre
  • operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Acconto IVA 2024: i codici tributo per F24

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 6013 per i contribuenti mensili,
  • 6035 per quelli trimestrali.

Attenzione al fatto che è possibile compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.

L’acconto versato deve essere sottratto all’Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del 4° trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).

Concordato preventivo biennale: adesione entro il 31.10

30 Ottobre 2024 in Speciali

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).

Possono accedere:

  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 
  • noché i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014.                         

A tal proposito l'ADE ha pubblicato una serie di chiarimenti operativi per la misura aggiornate al giorno 28 ottobre.

Entro il 31 ottobre è necessario aderire alla proposta del Fisco, salvo proroghe ancora richieste a gran voce dai sindati dei Commercialisti.

CPB soggetti ISA: requisiti e cause ostative

Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro il 31 ottobre 2024, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni; 
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a  società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR;, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54; 
  • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi; utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR.

Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti individuate ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto d concordato, sopra citate.

Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante l’anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando il relativo campo del modello dichiarativo. Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

CPB soggetti forfettari: requisiti e cause ostative

Possono accedere al Concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro il 31 ottobre, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Non possono accedere al Concordato i contribuenti forfettari per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta
  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014, oggetto di Concordato, non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante l’anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando un campo del modello dichiarativo. 

Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

Contributi per EPS: domande entro il 15 ottobre per Alimentiamo lo sport

8 Ottobre 2024 in Speciali

Il Dipartimento dello sport ha pubblicato in data 30 settembre, l' avviso con le regole per il bando alimentiamo lo sport 2024.

Beneficiari delle risorse sono gli enti di promozione dello sport.

Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 4.271.475,00.

Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], entro le ore 12 del giorno 15 ottobre 2024, pena l’inammissibilità della domanda.

Tutti i fac simile per presentare la domanda sono disponibili nell'avviso in allegato, clicca qui per i dettagli

Alimentiamo lo sport: cosa riguarda il progetto

L'avviso ha per oggetto la selezione di progetti volti a realizzare una o più delle seguenti finalità:

  • a) valorizzare la connessione tra lo sport, la salute e l’educazione alimentare, promuovendo momenti di condivisione dell’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione e di miglioramento della condizione psicofisica di ognuno, sottolineando la correlazione tra tali aspetti e l’educazione alimentare, attraverso attività che mostrino un approccio integrato all’attività fisica, all’importanza di una dieta sana, equilibrata e rispettosa dell’ambiente e ai rispettivi riflessi sulla salute;
  • b) promuovere la diffusione della pratica sportiva anche tra le fasce deboli della popolazione e nelle aree disagiate o scarsamente popolate, rendendola un momento di aggregazione e di superamento delle disuguaglianze in un’ottica di coesione sociale e di rafforzamento del senso di comunità, coinvolgendo attori del territorio e privilegiando l’apertura degli eventi a tutti, attraverso misure come la gratuità totale o parziale dell’evento, la rimozione di barriere architettoniche, la valorizzazione degli spazi pubblici, nonché l’utilizzo di soluzioni ecosostenibili per la realizzazione degli eventi e di forme di mobilità condivisa per raggiungere i luoghi di svolgimento;
  • c) favorire il coinvolgimento delle scuole, fin da quella dell’infanzia, attraverso attività ludiche e ricreative che introducano fin da piccoli all’importanza del gioco e dell’attività sportiva come momento di sviluppo personale e relazionale, nonché di socializzazione e di educazione al rispetto degli altri, in un’ottica di crescita non solo individuale maanche del senso di socialità e di comunità;
  • d) promuovere iniziative di condivisione intergenerazionale di esperienze, buone pratiche e memorie di vita, rivolte soprattutto ai giovani ma con il coinvolgimento di ogni fascia della popolazione, al fine di incentivare l’esercizio fisico a tutte le età e consentire lo scambio e la condivisione del vissuto di diverse generazioni, anche attraverso il supporto di associazioni culturali o altri enti che preservino la memoria storica dello sport sui territori.

Alimentiamo lo sport 2024: durata dei progetti e importo del contributo

Viene precisato che saranno ammessi alla valutazione progetti che abbiano la durata massima di 12 mesi con un budget economico congruo rispetto alla durata indicata.  Questi ultimi aspetti saranno disciplinati con apposita convenzione. 

Non è necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2025.

La richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a euro 280.000,00.

Alimentiamo lo sport 2024: erogazione dei contributi agli EPS

Il finanziamento verrà erogato in tre tranche sulla base di convenzioni sottoscritte con firma digitale tra il Capo del Dipartimento per lo Sport, o suo delegato, e il legale rappresentante del soggetto proponente, o il soggetto munito di specifici poteri, secondo quanto di seguito dettagliato:

  • a. la prima tranche, pari al 30% del contributo concesso, sarà erogata alla presentazione di un piano esecutivo dettagliato delle attività;
  • b. la seconda tranche, pari al 50% del contributo concesso, sarà erogata previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte e di un prospetto delle spese per l’intero importo erogato con la prima tranche e corredata della documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta pari almeno al 20% del contributo totale;
  • c. il restante 20% del contributo concesso verrà erogato a conclusione del progetto, previa verifica amministrativa della documentazione, elencata nel punto 10 lett c dell'avviso di cui si tratta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente che deve pervenire entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.

Allegati: