Spese sportive ragazzi: regole di detrazione 2026

23 Aprile 2026 in Speciali

Nei Modelli 730 o Redditi PF 2026 riferite all'anno di imposta 2025 è possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 18 anni, presso associazioni sportive e impianti sportivi. 

L'importo massimo detraibile è pari a 210 euro per ciascun ragazzo, da ripartire tra i genitori.

La detrazione d’imposta per tali spese varia in base all’importo del reddito complessivo.

In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. 

In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. 

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

L'Agenzia delle Entrate provvederà ad indicare maggiori chiarimenti con le guide sulle detrazioni 2026 di prossima pubblicazione.

Spese sportive 2026: strutture che consentono la detrazione

In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, nelle ultime guide sui dichiarativi 2025 e si attendono quelle aggiornate, le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono:

  • associazioni sportive,
  • palestre,
  • piscine
  • altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal d.m. 28 marzo 2007 che
ha definito:

  • cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine, ecc.;
  • la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.

In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.
Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

  • destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
  • gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:

  • le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non risultano iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • le società sportive professionistiche di cui al d.lgs. n. 36 del 2021 (sport professionistico);
  • le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

Leggi anche Spese centri estivi: quando sono detraibili nel 730             

Detrazione spese sportive 2026: età dei ragazzi

In generale la detrazione spetta per le spese sostenute durante tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo ha tra i 5 e i 18 anni

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate il requisito dell'età ricorre anche se sussiste per una sola parte del periodo d’imposta.

Si ritiene, pertanto, che la detrazione spetti anche per tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo compie i 18 o i 5 anni, indipendentemente dal fatto che le spese sportive siano state sostenute prima o dopo il compimento.

Spese sportive: limite di detrazione 2026

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 210 Euro per:

  • il contribuente, se in possesso dei requisiti (minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori);
  • ogni soggetto fiscalmente a carico. Il limite di 210 Euro è il limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.

Nell'importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352), con il codice 16.

Spese sportive: documenti da conservare ai fini della detrazione

La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.
Ai sensi dell’art. 2 del citato d.m. 28 marzo 2007, la documentazione attestante la spesa deve riportare:

  • la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
  •  la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);
  • l’attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, ecc.)
  • l’importo pagato
  •  i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.9.

Spese sportive: indicazione nel 730 o Redditi PF 2026

La spesa sostenuta, nel limite di 210 Euro per ragazzo, va indicata:

  • nei righi E8-E10 del modello 730;
  • nei righi RP8-RP13 del modello Redditi cod. 16

Se il soggetto ha sostenute spese per più di un ragazzo, compilerà più righi, indicando in ognuno di essi il codice 16, e riportando separatamente la spesa sostenuta per ciascun ragazzo.

TFR: coefficiente marzo 2026, regole, tabelle e istruzioni

17 Aprile 2026 in Speciali

Per le quote di  trattamento di fine rapporto  accantonate a dicembre 2025, il coefficiente di rivalutazione del TFR  relativo  a marzo 2026 è pari a 1,437346 

L’ISTAT ha reso noto infatti,  con comunicato del 15 aprile  per il calcolo del TFR da corrispondersi ai lavoratori  cessati tra il 15 marzo  e  il 14  aprile  2026, la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata sulla base dell'indice pari a 101,5% .

Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.  

Nei successivi paragrafi  disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.

TFR,  cos'è, quando spetta

Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297,  la quale  ha modificato l’articolo 2120 c.c.,  variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità")  e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:
  • l' anticipazione di una parte degli importi  in corso di rapporto,
  • la  costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
  •  alcune disposizioni in materia pensionistica.
 L'art.  2120 c.c., così  riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui  è stato assunto.  
Il trattamento viene costituito con  gli accantonamenti mensili  di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.
 Il TFR ha  natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto  ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale  è stata aggiunta successivamente,  infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.
Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma  cessata dal 1 luglio 2018.

Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale

Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:
  • per ciascun anno di lavoro 
  • una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,  a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
  •   divisa per 13,5.

ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che  l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.

Il TFR  cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:

  1.  dall'1.5% in misura fissa annua e 
  2. dal 75%  dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.

Si ricorda che:

  • In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
  • Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare. 
  • Deve essere rivalutata  la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
 ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
  •  Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente  si rivalutano  utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione 
  •  Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva   
  •  Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
  •  si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199
 N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015)  per cui la rivalutazione  è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.
Il versamento deve essere effettuato:
  1.  con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
  2.  a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il  16 febbraio in caso di  cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.
Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa

Il lavoratore che abbia  almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:

  • 1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
  • 3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
  •  4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperative 
In caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.

Coefficienti rivalutazione TFR 2026

RIVALUTAZIONE TFR 2026

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso  annuo 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio 15-1 14-2 100,4 0,125 0,363025
Febbraio 15-2 14-3 10093 0,250  0,862716.

Rivalutazione TFR 2019 e 2020

 Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente a titolo di TFR 
RIVALUTAZIONE TFR 2019

Mese

periodo fine rapporto    

indice Istat

Tasso fisso 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

102,2

0,125

0,198457

Febbraio

15-02 14-03

102,3

0,250

0,396915

Marzo

15-03 14-04

102,5

0,375

0,668830

Aprile

15-04 14-05

102,6

0,500

0,867287

Maggio 

15-05 14-06

102,7

0,625

1,065744

Giugno

15-06 14-07

102,7

0,750

1,190744

Luglio

15-07 14-08

102,7

0,875

1,315744

Agosto

15-08 14-09

103,2

1,00

1,808031

Settembre

15-09 14-10

102,5

1,125

1,418830

Ottobre

15-10 14-11

102,0

1,250

1,470372

Novembre 15-11 14-12 102,3 1,375 1,521915
Dicembre 15-02 14-01 102,5 1,500 1,793830

RIVALUTAZIONE TFR 2020

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso  annuo 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

102,7

0,125

0,271341

Febbraio

15-02 14-03

102,5

0,250

0,25000

Marzo

15-03 14-04

102,6

0,375

0,448171

Aprile

15-04 14-05

102,5

0,500

0,50000

Maggio 

15-05 14-06

102,3

0,625

0,62500

Giugno

15-06 14-07

102,4

0,750

0,75000

Luglio

15-07 14-08

102,3

0,875

0,87500

Agosto

15-08 14-09

102,5

1,00

1,00000

Settembre

15-09 14-10

101,9

1,125

1,12500

Ottobre

15-10 14-11

102,0

1,250

1,25000

Novembre  15-11 14-12 102,0 1,375 1,37500
Dicembre  15-12 14-01-21 103,3 1,500 1,50000

SCARICA QUI LE TABELLE 2017 2018

Coefficienti rivalutazione TFR 2021- 2025

Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2020 a titolo di TFR 

RIVALUTAZIONE TFR 2021

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso annuo 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

102,9 0,125 0,564883

Febbraio

15-02 14-03

103,00 0,250 0,763196
Marzo 15-03 14-04 103,3 0,325 1,108138
Aprile  15-04 14-05 103,6 0,500 1, 526393
Maggio  15-05 14-06 103,7 0,625 1,578079
Giugno  15-06 14-07 103,8 0,750  1, 849707
Luglio 15-07 14-08 104,2 0,875  2,267962

Agosto

 15-08 14-09 104,7 2,759531
Settembre 15-09 14-10 104,5 1,125  2,737903
Ottobre 15-10 14-11 105,1 1,250  2,267962
Novembre 15-11 14-12 105,7 1,375  3,867669
Dicembre 15-12 14-01-2022 106,2 1,500  4,359238

Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2021 a titolo di TFR 

RIVALUTAZIONE TFR 2022 

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso annuo 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

107,7 0,125  1,184322.

Febbraio 

15-02 14-03

108,8 0,250  2,086158

Marzo

15-03 14-04

109,9 0,325  2,987994

Aprile

15-04 14-05

109,7 0,500  2,971751

Maggio

15-05 14-06

109,7 0,625  3,732345

Giugno 

15-06 14-07

111,9 0,750  4,775424

Luglio  

15-07 14-08

112,3 0,875 5,182910

Agosto  

15-08 14-09

112,3 1,00 5,943503

Settembre  

15-09 14-10

113,5 1,125 6,280367

Ottobre  

15-10 14-11

117,2 1,250 9,018362

Novembre

15-11 14-12

117,9 1,375 9,637712.

Dicembre

15-12 14-1-2023

118,2 1,500  9,974576

Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2022 a titolo di TFR 

RIVALUTAZIONE TFR 2023

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso  annuo 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

118,3 0,125  0,188452

Febbraio 

15-02 14-03

118,5 0,250  0,440355

Marzo 

15-03 14-04

118,2 0,375  0,375

Aprile  

15-04 14-05

118,4 0,500 0,626904

Maggio   

15-05 14-06

118,6 0,625 0,878807

Giugno  

15-06 14-07

118,6 0,750 1,003807

Luglio    

15-07 14-08

118,7 0,875  1,192259

Agosto     

15-08 14-09

119,1 1,0  1,571066

Settembre     

15-09 14-10

119,3 1,125 1,822970

Ottobre     

15-10 14-11

119,2 1,250 1,884518

Novembre      

15-11 14-12

118,7 1,375  1,692259

Dicembre       

15-12 14-1- 2024

118,9 1,500  1,944162

Coefficienti  da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2023 a titolo di TFR 

RIVALUTAZIONE TFR 2024

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso  annuo 1,5%

coefficiente 

rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

119,3 0,125   0,377313

Febbraio 

15-02 14-03

119,3 0,250 0,502313

Marzo 

15-03 14-04

119,4 0,375  0,690391.

Aprile  

15-04 14-05

119,3 0,500  0,752313

Maggio   

15-05 14-06

119.5 0,625 1,003469

Giugno  

15-06 14-07

119.5 0,750 1,128469

Luglio    

15-07 14-08

120,00 0,875  1,568860

Agosto     

15-08 14-09

120,1 1,0 1,756939

Settembre    

15-09 14-10

120,00 1,125  
1,818860

Ottobre   

15-10 14-11

120,1 1,250  2,006939

Novembre  

15-11 14-12

120,1 1,375 2,131939

Dicembre   

15-12 14-1-2025

120,2 1,5  2,320017 

RIVALUTAZIONE TFR 2025

Mese

periodo in cui cessa il rapporto    di lavoro 

indice Istat

Tasso fisso  annuo totale  1,5%

coefficiente 

rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

120,9 0,125  0,561772

Febbraio 

15-02 14-03

121,1 0,250 0,811564

Marzo 

15-03 14-04

121,4 0,375 1,123752

Aprile 

15-04 14-05

121,3 0,500 1,186356

Maggio 

15-05 14-06

121,20 0,625 1,248960.

Giugno 

15-06 14-07

121,3 0,750 1,436356 

Luglio  

15-07 14-08

121,8 0,875 1,873336%

Agosto  

15-08 14-09

121,8 1,00 1,998336

Settembre 

15-09 14-10

121,7 1,125 2,060940

Ottobre 

15-10 14-11

121,4 1,250  1,998752

Novembre 

15-11 14-12

121,3 1,375  2,061356

Dicembre 

15-12 15-1-2026

121,5 1,500   2,311148%

Reddito di libertà vittime di violenza: le istruzioni 2026

9 Aprile 2026 in Speciali

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 il decreto 17 settembre 202e emanato dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, at per il rifinanziamento del Reddito di liberta previsto dall’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).

Il fondo dedicato al Reddito di libertà dispone di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinati a coprire l’erogazione del contributo su tutto il territorio nazionale.

Le somme vengono attribuite alle Regioni, che partecipano all’attuazione della misura coordinandosi con i Comuni, i servizi sociali territoriali e i centri antiviolenza riconosciuti.

Tra le novità più rilevanti introdotte dal decreto vi è l’aumento dell’importo del sostegno economico.da 500 a  530 euro mensili.

Resta invariata la durata massima di 12 mesi.

Si ricorda che il reddito di libertà è una misura a favore delle donne vittime di violenza e pevede un contributo economico mensile  erogato dall'INPS alle donne ospiti di centri di violenza per favorire l'uscita e un nuovo inizio in autonomia all'esterno.  Il contributo intende infatti aiutare nelle spese di affitto,  oltre che nelle spese necessarie per la vita quotidiana e  per la scuola dei figli eventualmente presenti.

Le piu  indicazioni operative INPS sono state pubblicate il 5 marzo nella circolare 54 2025 e il 7 maggio nel messaggio 1429 2025.. Con la circolare 44 del 9 aprile 2026 le istruzioni sono aggiornate per quest'anno. vedi  i dettagli all'ultimo paragrafo.

Reddito di libertà 2025: nuovo importo, cumulabità

Come detto il reddito di libertà è un contributo economico per le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali  .

L'importo è pari  a euro 530 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità  e ha l 'obiettivo di garantire una maggiore autonomia  nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza anche  di fuori dei centri di protezione.

Il Reddito di libertà  è destinato in particolare al 

  1. riacquisto di una autonomia personale ( spese di affitto per un alloggio autonomo,  per l'uscita dal Centro antiviolenza ) e 
  2. spese per  il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.

Va sottolineato che:

  • il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione ,  NASPI e altre  misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni
  • l'Inps può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento .

Attenzione il DPCM  2024 specificava la richiesta puo essere effettuata  una sola volta da ogni  donna interessata. 

Le risorse del fondo sono  ripartite tra le Regioni in base ai dati Istat sulla popolazione femminile residente tra i 18 e i 67 anni, con la possibilità di ulteriori  incrementi da parte delle regioni stesse o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Reddito di libertà: requisiti , come si ottiene

Sono destinatarie del reddito di liberta le 

  • donne vittime di violenza e accolte nei centri riconosciuti dalle Regioni
  • residenti in Italia
  • con cittadinanza italiana, comunitaria o
  • extracomunitaria con permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Il dpcm 2024 precisa che Il reddito di liberta' e' riconosciuto, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di poverta', con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di  sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l'emancipazione economica. La condizione di poverta', legata ad uno  stato di bisogno straordinario o urgente, e' dichiarata dal servizio sociale

Reddito di liberta: sportelli straordinari e graduatorie

Dal 5 marzo  2025 era stata aperta UNA   finestra temporale straordinaria,  fino al 18 aprile 2025 e poi , dal 12 maggio e fino al 31 dicembre 2025 

si è aperta  una seconda fase dedicata alle domande che in passato non erano state accolte per mancanza di fondi.. Infatti il decreto ha previsto che  le domande presentate all'INPS in precedenza  e non accolte  conservano priorita', a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di comprovare l'attuale sussistenza dei requisiti.  Secondo i dati forniti dal Dipartimento per le Pari Opportunità, tra il 2020 e il 2024 sono state presentate 6.079 richieste all’INPS, delle quali ben 3.006 erano rimaste senza risposta a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Nel messaggio del 7 maggio 2025 INPS comunica che è stAta definita la graduatoria delle domande  ripresentate nella fase transitoria  perche inizialmente non accolte per incapienza dei fondi 

I Comuni possono consultare l’esito delle domande ripresentate nell’anno 2025 accedendo alla sezione “Reddito di Libertà” del servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Il servizio, inoltre, consente ai Comuni di modificare l’IBAN delle domande nello stato “Accolta in attesa IBAN” per le quali il controllo dell’IBAN ha dato esito negativo.

L’esito delle domande ripresentate è comunicato dall’INPS alle interessate utilizzando i dati di contatto presenti in procedura. Nel caso in cui i dati di contatto non siano presenti, il Comune dovrà  informare l’interessata sull’esito della domanda.

ATTENZIONE : DIVERSAMENTE da quanto riportato nella circolare 54 le domande ripresentate nella fase transitoria e non accolte per insufficienza delle risorse regionali  NON decadono ma restano valide fino al 31 dicembre 2025 e conservano la priorità rispetto alle nuove domande dell’anno 2026.

Reddito di libertà: la procedura di domanda

Rivediamo la procedura di domanda per il Reddito di Libertà:

  •  va presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, a proprio Comune, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.
  • I Comuni provvedono a inviare la domanda all’INPS per l’acquisizione  del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale
  • I Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda che riporta nel campo  “N. domanda” il numero d indicato dal Comune e il codice univoco rilasciato dal sistema informativo INPS

COME SI INVIA LA DOMANDA

Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile nel portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali” Nel menzionato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.

Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Reddito 2026: aumento in automatico per le domande 2025

Come anticipato la circolare INPS 44 del 9 aprile 2026 s aggiorna la disciplina alla luce delle novità introdotte dal decreto interministeriale 17 settembre 2025 e delle leggi di Bilancio 2025 e 2026.

Dal punto di vista operativo, la principale novità riguarda l’aumento del contributo mensile, che passa da 500 a 530 euro, riconosciuto per un massimo di 12 mensilità. Tale incremento si applica anche alle domande accolte nel 2025, che vengono integrate fino al nuovo importo massimo complessivo, compatibilmente con le risorse disponibili.

L’INPS provvede all’integrazione automaticamente, seguendo l’ordine cronologico delle domande accolte. Se le risorse 2025 (statali o regionali) risultano insufficienti, l’adeguamento viene effettuato utilizzando i fondi del 2026. I pagamenti sono gestiti centralmente dall’Istituto.

Per quanto riguarda le domande, viene confermato che:

  • quelle presentate entro il 31 dicembre e non accolte per carenza di fondi decadono;
  • tuttavia, possono essere ripresentate l’anno successivo.

A partire dal 2026, le domande possono essere presentate durante tutto l’anno (1° gennaio – 31 dicembre) utilizzando il modulo SR208, tramite i Comuni, che operano accedendo ai servizi INPS con identità digitale.

Per le domande già respinte nel 2025 per insufficienza di budget, i Comuni possono riutilizzare la documentazione già presentata, previa verifica dell’attualità dei requisiti (stato di bisogno e percorso con centri antiviolenza).

Le domande sono accolte fino a esaurimento delle risorse disponibili a livello regionale. Una volta raggiunto il limite, non è possibile accogliere nuove istanze, salvo rifinanziamenti.

Sul piano finanziario, la misura è ormai strutturale. Le risorse derivano da:

  • 10 milioni annui (legge di Bilancio 2024);
  • +1 milione annuo dal 2025;
  • ulteriori incrementi previsti dalla legge di Bilancio.

Per il 2026, le risorse complessive ammontano a 16,5 milioni di euro.

Infine, l’INPS  precisa che svolge attività di monitoraggio trimestrale della misura trasmettendo dati a Ministeri, Dipartimento Pari Opportunità e Regioni.

Enti del Terzo settore e 5 per mille 2026: entro il 10 aprile invio istanza

26 Marzo 2026 in Speciali

Il 10 aprile 2026 è la scadenza ordinaria per l’accreditamento degli enti al cinque per mille 2026, come previsto dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.

L’adempimento riguarda principalmente gli enti che intendono accedere per la prima volta al beneficio o che devono completare le procedure tramite il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Enti del Terzo Settore: come accreditarsi entro il 10 aprile

Per gli Enti del Terzo Settore, l’accesso al cinque per mille è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), divenuto operativo dal 23 novembre 2021. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 111/2017, a partire dall’anno successivo all’operatività del RUNTS, il contributo è riservato esclusivamente agli enti iscritti nel Registro.

Per il 2026, gli enti che intendono accreditarsi devono:

  • presentare domanda di iscrizione al RUNTS in modalità telematica;
  • compilare, in sede di iscrizione, l’apposito campo dedicato al “Cinque per mille”;
  • selezionare la voce “Accreditamento del 5/1000”;
  • indicare il proprio IBAN per l’accredito del contributo.

Gli enti accreditati entro il 10 aprile saranno inseriti nell’elenco pubblicato entro il 20 aprile 2026 dal Ministero del Lavoro.

Accreditamento tardivo

È possibile accreditarsi entro il 30 settembre 2026 tramite:

  • remissione in bonis;
  • versamento di 250,00 euro (F24 ELIDE, codice tributo 8115).

ETS già iscritti (ex ODV e APS): cosa fare

Gli enti già trasmigrati al RUNTS e presenti nell’elenco permanente risultano automaticamente accreditati anche per il 2026. Tuttavia devono:

  • accedere al RUNTS;
  • compilare la pratica “Cinque per mille”;
  • inserire o aggiornare l’IBAN.

Senza IBAN, il contributo non può essere erogato.

Onlus: obbligo di iscrizione al RUNTS entro marzo 2026

Dal 1° gennaio 2026, è stata soppressa l’Anagrafe unica delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, le organizzazioni che intendono continuare a operare nel perimetro del Terzo Settore devono completare la transizione al RUNTS.

In particolare:

  • le Onlus devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026;
  • in alternativa, possono optare per l’iscrizione come impresa sociale presso il Registro delle imprese.

Solo dopo l’iscrizione al RUNTS, l’ente potrà:

  • comunicare i dati necessari per il pagamento del cinque per mille;
  • inserire le coordinate bancarie tramite il sistema RUNTS.

Anche in questo caso, l’indicazione dell’IBAN è condizione indispensabile per la percezione del contributo.

Le Onlus che non intendono iscriversi al RUNTS devono invece procedere alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997, previa autorizzazione ministeriale.

Cooperative sociali e imprese sociali: regole e scadenze

Possono accedere al cinque per mille le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma societaria. Sono escluse le imprese sociali in forma di società. Le modalità di accreditamento sono le stesse degli ETS:

  • entro il 10 aprile 2026 (termine ordinario);
  • oppure entro il 30 settembre 2026 con sanzione.

Gli enti già presenti nell’elenco permanente:

  • sono accreditati automaticamente;
  • devono comunque inserire l’IBAN nel RUNTS.

Elenchi e verifica dei requisiti: le date da ricordare

Per il cinque per mille 2026 è fondamentale tenere a mente alcune scadenze chiave e adempiere correttamente agli obblighi previsti.

In primo luogo, il 20 aprile 2026 verrà pubblicato l’elenco degli enti che hanno presentato la domanda nei termini, mentre il 31 dicembre 2026 sarà disponibile l’elenco definitivo degli ammessi ed esclusi.

Solo in un momento successivo l’Agenzia delle Entrate renderà noti gli importi spettanti e le preferenze espresse dai contribuenti. 

Come ottenere il pagamento del cinque per mille

Per poter effettivamente ricevere il contributo, gli enti devono comunicare i dati necessari tramite il RUNTS, indicando obbligatoriamente l’IBAN per importi pari o superiori a 1.000 euro, oppure, per somme inferiori, l’ufficio postale presso cui riscuotere.

Tale comunicazione deve avvenire entro il 30 settembre 2029, in mancanza, si perde definitivamente il diritto al beneficio. 

Verifica dei requisiti: attenzione alla data del 31 dicembre 2026

Particolare attenzione va inoltre posta alla verifica dei requisiti, che il Ministero effettua con riferimento alla data del 31 dicembre 2026: per essere ammessi è indispensabile aver richiesto l’accreditamento nei termini e risultare iscritti al RUNTS entro la fine dell’anno.

Un eventuale accreditamento tardivo, infatti, non garantisce l’accesso al contributo se l’iscrizione al Registro non si perfeziona entro il 2026.

Canone speciale RAI 2026: tariffe per alberghi, residence, studi, mense

5 Febbraio 2026 in Speciali

Pubblicato nella GU n 29 del 5 febbraio il Decreto 23 dicembre 2025  con Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno  2026.

Nel dettaglio, per  l'anno  2026  i  canoni  di  abbonamento  speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto  ministeriale  29  dicembre  2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015.
Le disposizioni contenute nel decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2026

Ricordiamo che dal 2024 è possibile pagare il canone speciale utilizzando il VIRTUAL Iban personalizzato, ovvero un Iban che è associato ad ogni singolo cliente, così da facilitare la rendicontazione contabile. La RAI precisa che nel preavviso di rinnovo è stato indicato, per ogni cliente, l’Iban personalizzato.

L' iban generico: IT75O0760101000000000002105 risulta comunque ancora attivo.

Il pagamento potrà quindi essere effettuato utilizzando il virtual Iban ma, qualora fosse stato usato il precedente iban generico, il versamento è comunque valido.

Vediamo gli importi da pagare per il canone speciale.

Canone speciale RAI 2026: chi deve pagarlo

Devono pagare il canone speciale RAI coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. 

Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse, ad esempio è il caso delle catene alberghiere.
Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate. 

Canone speciale RAI 2026: gli importi per le strutture ricettive

Come specificato sul sito RAI il Canone Speciale per alberghi e strutture ricettive è dovuto per l'anno 2025 nelle misure di seguito indicate:

A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 6.789,40
Euro 3.463,98 
Euro 1.801,28

B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 2.036,83
Euro 1.039,20
Euro 540,38

            

C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 1.018,40
Euro 519,58
Euro 270,18

             

D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 407,35  
Euro 207,82 
Euro 108,07

            

E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 203,70  
Euro 103,93
Euro 54,03

(*) sono: Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)

Canone speciale RAI 2026: come pagare

La RAI, sulla pagina dedicata al canone speciale, evidenzia che è possibile effettuare il pagamento del Canone Radiotelevisivo Speciale con carte di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico di Rai.

Il servizio è fornito da INTESA SAN PAOLO S.p.A. La procedura da seguire prevede di contattare il Call Center Rai, al numero verde 800.938.362 (per tutti i paesi al di fuori dell'Italia la numerazione è 0039 06-87408198).

Occorrerà fornire i dati relativi all’intestazione del nuovo abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un LINK (valido 15 gg).

Cliccando sul link e seguendo le istruzioni, si potrà procedere al pagamento con carta di credito direttamente sulla piattaforma della banca e senza necessità di fornire all’operatore telefonico i dati delle carte di credito.

Il servizio è attivo per le seguenti tipologie di carte:

Visa credito consumer, Visa debito consumer, Visa credito commercial, Visa debito commercial, MasterCard credito consumer, MasterCard debito consumer, MasterCard credito commercial, MasterCard debito commercial, Maestro debito consumer, Maestro debito commercial.

Al termine delle operazioni, con pagamento andato a buon fine, il sistema invierà una ricevuta di pagamento via mail

Canone speciale RAI 2026: esonero da fatturazione elettronica

Viene infine specificato che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la normativa sulla fatturazione elettronica non trova applicazione in materia di canone speciale.

Pertanto la Rai continuerà a riscuotere il canone speciale con le modalità sinora adottate.

Canone speciale RAI 2026: le sanzioni per chi non paga

I titolari di canone speciale non in regola con i pagamenti sono tenuti a pagare il relativo canone maggiorato degli interessi al tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria (ai sensi dell'art 1284 c.c.) 

Il versamento deve essere effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI o con le altre modalità di pagamento indicate.

Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45 (ai sensi dell'art 19, comma 3, D.Lgs.18 dicembre 1997, n.473)

Allegati:

Tredicesima 2025 dipendenti: come si calcola, tassazione, bonus Natale

25 Novembre 2025 in Speciali

L'istituto della “tredicesima mensilità” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuslavoristico  dal regime fascista  con il contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dell'industria  datato 05 agosto 1937.   Inizialmente questa  mensilità aggiuntiva non era u obbligatorio per il datore di lavoro, e  solamente con l'accordo Interconfederale per l'industria del 27.10.1946  l'istituto  venne reso obbligatorio per il settore  dei lavoratori dell'industria;  in seguito il  D.P.R. n. 1070 del 1960 estese tale diritto ai lavoratori dipendenti di qualsiasi settore assumendo il nome di “Gratifica Natalizia”.

La tredicesima mensilità rientra nel concetto della “retribuzione differita” ovvero quella parte di  retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno e che percepisce una sola volta.

Nel 2024 era stato previsto un bonus aggiuntivo di 100 euro ai dipendenti con redditi piu bassi  ma si è trattato di una misura termporanea, che non è stata rinnovata per il 2025.(vedi ultimo paragrafo)

Elementi per il calcolo della tredicesima

Al lavoratore , in presenza di un intero anno di lavoro ( 12 mesi di presenza) spetta  solitamente una mensilità aggiuntiva calcolata sull’ultima retribuzione percepita.

L’erogazione della tredicesima deve essere effettuata  sulla base della retribuzione globale di fatto (Cassazione  24.06.1981 n. 4119) e, al fine di identificare al meglio gli elementi da prendere a base per il calcolo, è d'obbligo  consultare  il CCNL  di riferimento.

In generale gli elementi principali  da considerare  per la determinazione della retribuzione  utile  per il calcolo della tredicesima sono: 

  • paga base;
  • indennità di contingenza;
  • terzi elementi nazionali o provinciali;
  • scatti di anzianità (tale casistica rientra nel concetto della “retribuzione diretta“ovvero quella parte della retribuzione che viene percepita dal lavoratore a scadenze periodiche, che normalmente coincidono con il mese ;

Sono inoltre elementi  da considerare se  erogati con continuità:

  • super minimo,
  • assegno ad personam,
  • straordinari forfetizzati o continuativi,
  • provvigioni,
  • cottimo,
  • indennità sostitutiva di mensa,
  • indennità per maneggio denaro,
  • premi di produttività annuali.
  • In via generale, sempre nel rispetto di quanto disposto dai vari CCNL, non fanno parte invece della retribuzione utile le seguenti voci retributive:  
  • lavoro straordinario,
  • lavoro notturno e  lavoro festivo effettuati in via occasionale, 
  • somme concesse una tantum e 
  • rimborsi spese erogati nel mese.

Di fatto, l''importo della “ tredicesima“ corrisponde dunque:

  • ad una retribuzione fissa mensile globale di fatto per i lavoratori mensilizzati ovvero
  • ad un importo determinato dalla paga oraria moltiplicata per il divisore orario mensile previsto dal contratto, peri lavoratori retribuiti ad ore.

Il lavoratore part-time ha  diritto alla tredicesima   in proporzione all’orario di lavoro  prestato.

Per chi ha lavorato meno di un anno va divisa per 12 e moltiplicata per il numero di mesi lavorati.

Tredicesima e assenze

Le assenze dal lavoro da parte del lavoratore possono influire o meno sul calcolo della tredicesima  e pesare quindi  sull'ammontare spettante al dipendente . 

Nello specifico le “assenze dal lavoro” si devono distinguere con le seguenti modalità:

  • assenze utili per la maturazione della tredicesima: – congedo matrimoniale;- ferie;- festività;- permessi riduzione orario;- preavviso non lavorato;
  • assenze non utili per la maturazione della  tredicesima:   congedo parentale;- malattia e infortunio oltre il periodo previsto dal contratto;- malattia bambino;- congedo straordinario biennale;-  congedo per gravi e documentati motivi familiari;- sciopero;- servizio militare;- sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare;- aspettative e permessi non retribuiti;- assenze non giustificate.

Come noto molte assenze del lavoratore prevedono un intervento da parte degli Istituti previdenziali  e assistenziali  Inps e Inail  (ad es.  malattia;  congedo di maternità e paternità; infortunio sul lavoro per inabilità temporanea; cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad orario ridotto; permessi per allattamento; permessi retribuiti per familiari con handicap; indennità per richiamo alle armi). 

 Tali Istituti  corrispondono al lavoratore una quota della tredicesima mensilità che verrà detratta in un secondo momento a cura del datore di lavoro al momento dell'erogazione della gratifica stessa .Ai fini del calcolo il datore di lavoro dovrà anche applicare le percentuali di lordizzazione previste dalla norma in vigore in quanto le quote corrisposte dagli istituti  non sono  soggette a contributi previdenziali.

  • per le aziende fino a 15 dipendenti la percentuale di lordizzazione da applicare è 1,101201;
  • per le aziende con più di 15 dipendenti si applica la percentuale di 1,104851;
  • per gli apprendisti la percentuale è  di 1,062022.

Il trattamento fiscale e previdenziale della tredicesima

Dal punto di vista previdenziale e fiscale la tredicesima è soggetta a contributi previdenziali ed alla tassazione ordinaria fiscale  a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (entrerà pertanto a far parte del conguaglio fiscale di fine anno del lavoratore). 

 La tredicesima, o la mensilità aggiuntiva, non dà diritto ad alcuna detrazione ulteriore per lavoro dipendente o a quelle per  carichi familiari. 

Inoltre viene conteggiata anche ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 2120 del codice civile.

Per questi motivi la tredicesima mensilità non sarà quasi mai pari alla retribuzione mensile base perché  viene maggiormente tassata.

Tredicesima e Bonus Natale 2024

Il Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024 ha introdotto per il 2024  una nuove indennità una tantum  esentasse cd. Bonus Natale ,  per i lavoratori con contratto di lavoro dipendente che dovrebbe essere erogata in concomitanza con la tredicesima.

Il bonus riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari, ovvero 

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, 
  • che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato. 
  • con imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.

Le istruzioni operative sono state fornite dalla Agenzia delle entrate con la circolare 20/e 2024

Per richiederlo il lavoratore deve fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico. 

Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite  conguaglio fiscale.

Il bonus è parametrato ai giorni lavorativi del 2024, e va anche a coloro che hanno perso il lavoro durante l'anno, può dunque essere anche ottenuto tramite la dichiarazione dei redditi 2025.

Rendicontazione volontaria di sostenibilità con lo standard VSME

7 Agosto 2025 in Speciali

Quello di effettuare la rendicontazione di sostenibilità è un obbligo imposto alle grandi imprese quotate e non quotate sui mercati regolamentati (quelle non quotate devono superare determinati limiti dimensionali), alle PMI quotate sui mercati regolamentati, oltre che alle aziende extra-UE che generano un fatturato significativo nell’Unione Europea.

Per soddisfare quest’obbligo, le imprese devono comunicare informazioni essenziali per comprendere impatti, rischi e opportunità (reali e potenziali) in materia di sostenibilità.

Per fare ciò, i soggetti interessati devono richiedere le medesime informazioni alle PMI non quotate e alle microimprese inserite nella propria catena del valore, anche se non soggette al medesimo obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità.

Oltre alle aziende più grandi, anche banche e investitori richiedono spesso queste stesse informazioni sulla sostenibilità alle aziende di minore dimensione.

Per limitare l’impatto della rendicontazione di sostenibilità su queste imprese, non soggette all’obbligo di rendicontazione, la Commissione UE ha chiesto all'EFRAG di elaborare uno standard semplificato, destinato all'uso volontario da parte delle PMI non quotate e delle microimprese.

A tale scopo è stato promulgato lo standard VSME: un sistema semplificato che ha l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle PMI, fornendo un quadro semplice e standardizzato per la rendicontazione delle questioni ESG.

Lo standard VSME

La Commissione Europea, il 30 luglio 2025 , ha divulgato una Raccomandazione che incoraggia la divulgazione dello standard VSME, acronimo di Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs, per la rendicontazione volontaria della sostenibilità per PMI non quotate e microimprese.

Questo sistema fornisce delle linee guida operative alle imprese di minore dimensione, limitando le informazioni che queste debbano fornire, ed evitando così il rischio che gli obblighi di divulgazione richiesti alle imprese di maggiore dimensione si riversino sulle PMI non quotate e sulle microimprese.

Adottando volontariamente lo standard VSME, le imprese fuori dell’obbligo di applicazione degli standard europei di rendicontazione (ESRS) possono:

  • migliorare le condizioni di accesso al credito e alla finanza sostenibile;
  • facilitare la transizione verso un'economia sostenibile;
  • facilitare il dialogo tra banca e impresa;
  • comprendere e monitorare le performance ESG;
  • semplificare il processo di rendicontazione e limitare la quantità di informazioni da fornire.

Il nuovo eBook teorico e pratico sullo standard VSME

Per orientarsi e approfondire lo standard VSME prima, e poi per applicarlo per la redazione della rendicontazione della sostenibilità delle PMI non quotate e delle microimprese, è arrivato il nuovo eBook, teorico e pratico, “Rendicontazione volontaria di sostenibilità – lo standard VSME nel dialogo tra PMI e banche” della dottoressa Monica Peta, dottore commercialista e apprezzata autrice di numerose pubblicazioni in tema di rendicontazione della sostenibilità.

Dopo aver spiegato che lo standard di rendicontazione volontaria VSME:

  • è pensato per regolamentare la richiesta di informazioni ESG di aziende con meno di 250 dipendenti;
  • mira a semplificare il processo di rendicontazione mantenendo il criterio entity-specific per settore di appartenenza e tematica;
  • distingue due moduli: Modulo Base e Modulo Completo, con metriche specifiche per ciascuna informazione divulgata, secondo un formato standardizzato per facilitarne l’interpretazione;
  • fa attenzione all’uniformità della richiesta dei dati da parte degli istituti bancari;

l’ebook intende guidare il lettore ai contenuti dello standard di rendicontazione volontario VSME e alle sue implicazioni, anche rilevanti, sotto diversi profili, sia da un punto di vista teorico che pratico. Il testo infatti è correlato da numerose tabelle per agevolare il lavoro degli operatori.

L’indice

Riportiamo nel seguito l’indice dell’eBook “Rendicontazione volontaria di sostenibilità – lo standard VSME nel dialogo tra PMI e banche” per maggiore approfondimento:

 

CAPITOLO 1       

LO STANDARD VOLONTARIO VSME PER PMI E MICROIMPRESE 

1.1 Lo standard VSME: punti chiave         

1.1.1 VSME: soggetti destinatari e requisiti del report     

1.1.2 Modello Base (B) e Modello Completo (C) 

1.1.3 Conformità al VSME            

1.1.4 Le circostanze specifiche    

1.1.4  La struttura della dichiarazione di sostenibilità       

1.1.5 Questioni rilevanti e principio entity-specific           

1.1.6  Guida alla rendicontazione volontaria: la struttura del VSME           

1.2 Le informazioni ambientali, formato e calcoli               

1.3 Le informazioni sociali, formato e calcolo      

1.4 Le informazioni di governance e condotta aziendale 

CAPITOLO 2       

GLI INDICATORI DI SOSTENIBILITA’  VSME  NEL DIALOGO TRA PMI E BANCA       

2.1 VSME, Regolamento di finanza sostenibile (SFDR) e Pillar 3 EBA          

2.1.1 La sostenibilità ESG nel dialogo tra dialogo tra banca e PMI               

2.1.2 La raccolta di documenti, dati e il calcolo degli indicatori    

CAPITOLO 3       

DIGITALIZZAZIONE E  VSME NEL FORMATO XBRL – LE RACCOMANDAZIONI DELL’ UE       

3.1 Il VSME tradotto in XBRL per una maggiore visibilità 

3.2 La Raccomandazione UE del 30 luglio 2025 e i passi successivi

Microcredito autoimprenditorialità: bando FUSESE Calabria 2025

2 Maggio 2025 in Speciali

L’intervento prevede incentivi per sostenere e promuovere la nascita di attività imprenditoriali da parte di categorie di disoccupati, disoccupati di lunga durata e di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo.

Il sostegno è concesso sia sotto forma di prestito agevolato (microcredito) che sotto forma di sovvenzione (contributo a fondo perduto) in conformità con le disposizioni di cui all’art. 58(5) RDC. Al fine di assicurare efficacia alla misura di sostegno, il Gestore del Fondo assicura le necessarie attività di tutoraggio e mentoring specialistico in fase esecuzione del progetto di investimento e di servizio del debito per 24 mesi.

Bando incentivi autoimprenditorialità Fusese Calabria 2025: destinatari

I fondi sono destinati a lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui all’art. 2 (4 e 99) del Reg. 651/14 (di seguito anche GBER) con lo status di disoccupati che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale. I destinatari si impegnano alla costituzione di un’impresa rientrante nella definizione di Piccola Impresa di cui all’Allegato 1 del Reg. 651/2014.

Beneficiari

  • Nel caso di società:

– Imprese costituite sotto forma di società di persona e che non abbiano emesso la prima fattura di vendita/scontrino/ricevuta. Le società di persone dovranno esser composte per almeno la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati nella sezione destinatari.

– Imprese non costituite, composte per almeno la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati nella sezione destinatari.

  • Nel caso di Lavoro autonomo/ditte individuali:

– titolari di partita iva che non abbiano emesso la prima fattura di vendita/scontrino/ricevuta, fermo restando i requisiti indicati nella sezione destinatari.

Le attività imprenditoriali dovranno:

– avere sede operativa in Calabria;

– essere operanti in tutti i settori economici, con le esclusioni fissate dalle norme applicabili in materia di aiuti di stato e/o dal Regolamento operativo del Fondo.

Bando microcredito FUSESE Calabria: contributo concedibile

L’intervento finanziario complessivo (Finanziamento a tasso agevolato + Sovvenzione) è concedibile nella misura massima del 100% dell’importo ammissibile dell’investimento, ripartito secondo le seguenti percentuali:

  • – 50% dell’intervento finanziario complessivo a titolo di Finanziamento a tasso agevolato;
  • – 50% dell’Intervento finanziario complessivo a titolo di Sovvenzione a fondo perduto.

L’intervento finanziario complessivo, è concedibile nelle seguenti misure:

Lavoro autonomo/Ditte individuali massimo euro 78.000 così ripartito:

  • – Prestito Importo massimo ¬ 40.000;
  • – Sovvenzione a fondo perduto importo massimo ¬ 38.000;

Società di persone massimo 148.000 euro cosi ripartito:

  • – Prestito Importo massimo ¬ 75.000
  • – Sovvenzione a fondo perduto importo massimo ¬ 73.000

In entrambi i casi è previsto un supporto specialistico per attività di tutorship e mentorship per un importo massimo pari a ¬ 2.000 per singola azienda finanziata.

Dotazione Finanziaria complessiva:  € 43.135.700.00.

Bando microcredito FUSESE Calabria: le spese ammissibili

Gli Investimenti ammissibili sono:

  • opere murarie ed assimilate;
  • – macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
  • – attivi immateriali: brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
  • – spese per capitale circolante:

1.    spese di costituzione così come definite dal Codice Civile,

2.    costi di locazione;

3.    utenze;

4.    costi generali;

5.    costi di consulenza;

6.    materie prime;

7.    scorte.

Bando microcredito FUSESE Calabria: Domanda e valutazione

Le domande potranno essere presentate a sportello fino ad esaurimento delle risorse. La data di apertura dello sportello è il 16 aprile alle ore 10.00.

la piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo:   https://bandifincalabra.it/ secondo le indicazioni fornite nella Guida Utente.

L’esame delle domande è effettuato con modalità valutative a sportello in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande di contributo come stabilito dall’art. 4.5 “Modalità di valutazione della domanda” dell’Avviso pubblico.

Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sull’ Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare: Indirizzo mail: [email protected]

QUI TUTTE LE INFORMAZIONI E L'AVVISO COMPLETO

Sconto IMU 2025 immobili in comodato a parenti di primo grado

29 Aprile 2025 in Speciali

La base imponibile IMU è ridotta al 50% per alcune categorie di immobili e tra questi:

  • gli immobili, esclusi quelli “di lusso” (A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
    • il contratto sia registrato;
    • il comodante:
      • possieda un solo immobile in Italia;
      • risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 quindi di lusso.

La riduzione del 50% si applica anche al coniuge del comodatario nel caso di decesso di quest’ultimo e presenza di figli minori.

Ai fini della agevolazione, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale vi è obbligo dichiarativo.

Viene specificato anche che, per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, il principio generale prevede che tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.

Contratto di comodato: che cos’è

Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.

Esso è un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta.

Il comodato di un bene immobile va registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto, se in forma scritta. 

Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.

Contratto di comodato: come si registra

La registrazione del contratto di comodato può essere effettuata telematicamente avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

In alternativa, la registrazione del contratto di comodato può essere effettuata presentando, presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il modello di richiesta di registrazione atti privati modello RAP.

Leggi anche: Modello RAP 2025: registrazione atti privati tutte le regole.

Polizza catastrofale imprese: tutte le regole

3 Aprile 2025 in Speciali

Pubblicato in GU n 75 del 31 marzo il Decreto-legge n 39/2025  con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.

In particolare è stato previsto che:

  • per le PMI l'obbligo slitta al 1° gennaio 2026,
  • per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
  • rimane al 31 marzo l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.

Leggi anche:  Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata

Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.

Il diecreto sinteticamente disciplina:

  • a) le modalità  di  individuazione  degli  eventi  calamitosi  e catastrofali di  cui  all'articolo  1,  comma  101  della  legge  30 dicembre 2023, n. 213;
  • b) le modalità di determinazione  e  adeguamento  periodico  dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
  • c) i limiti alla capacità di assunzione  del  rischio da  parte delle imprese assicuratrici, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1,  comma  104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • e) le modalità  di  coordinamento  in  relazione  agli  atti  di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS. 

Attenzione al fatto che chi non dovesse adeguarsi all'obbligo assicurativo introdotto, non sarà soggetto a sanzioni dirette. 

Relativamente ai dubbi frequenti su questo adempimento il MIMIT in data 2 aprile ha pubblicato una serie di risposte.

Per una sintesi leggi qui i chiarimenti del Ministero: Polizza catastrofale imprese: quali sono i dubbi frequenti?

Polizza catastrofale imprese: gli eventi climatici rilevanti

Nel decreto viene previsto che ai fini dell'articolo 1, comma  101,  della  legge  30  dicembre 2023, n. 213, si intende per

  • a) alluvione, inondazione ed  esondazione:  fuoriuscita  d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche  ad  alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali  o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini,  anche  a  carattere  temporaneo,  da   reti   di   drenaggio artificiale, derivanti  da   eventi   atmosferici   naturali.   Sono considerate come singolo evento  le  prosecuzioni  di  tali  fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
  • b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta  terrestre dovuto a cause endogene, purché' i  beni assicurati  si  trovino  in un'area  individuata   tra   quelle   interessate   dal   sisma   nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti,  localizzati  dalla Rete  sismica  nazionale  dell'Istituto  nazionale  di  geofisica   e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.  Le  scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo  evento  che  ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite  a  uno  stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  • c) frana: movimento, scivolamento o distacco  rapido  di  roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto  l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni  d'acqua. Sono  considerate  come  singolo  evento  le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue  ore  dalla  prima manifestazione. 

Polizza catastrofale imprese: il calcolo dei premi assicurativi

Relativamente ai premi assicurativi si prevede che conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma  104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il  premio  è  determinato  in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Si tiene conto, altresì,  in  misura  proporzionale  alla conseguente  riduzione  del   rischio,  delle  misure    adottate dall'impresa, anche per il tramite  delle  organizzazioni  collettive cui aderisce, per prevenire i rischi  e  proteggere  i  beni  di  cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2)  e  3),  del  codice  civile,  da calamità  naturali  ed  eventi catastrofali.
I premi sono aggiornati periodicamente, anche in  considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione  dei valori economici e di conoscenza e modellazione del  rischio,  tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi  di  solvibilità dell'impresa di assicurazione.

Polizza rischi catastrofali imprese: il danno indennizzabile

Il decreto prevede che ai sensi dell'articolo 1, comma 104,  della  legge  30  dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30  milioni  di  euro  di  somma assicurata, avuto riguardo al  totale  complessivo  delle  ubicazioni assicurate,  le polizze  assicurative  possono  prevedere,   qualora convenuto  dalle  parti,  uno   scoperto, che rimane a   carico dell'assicurato,  non  superiore  al  15   per   cento del danno indennizzabile.
Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per  la  fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le  grandi imprese di cui all'articolo 1, comma  1, lettera  o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno  indennizzabile che  rimane  a  carico dell'assicurato è  rimessa  alla libera negoziazione delle parti.

Polizza rischi catastrofali imprese: massimali di indennizzo

Ai sensi dell'articolo 1, comma 105,  della  legge  30  dicembre 2023,   n.   213,   le   polizze   assicurative   possono   prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

  • a) per la fascia fino a 1 milione di  euro  di  somma  assicurata trova  applicazione  un  limite  di  indennizzo   pari   alla   somma assicurata;
  • b) per la fascia da 1 milione a  30  milioni  di  euro  di  somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo  non  inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

Fermo  l'obbligo  di  copertura  assicurativa,  per  la  fascia superiore a 30 milioni di euro di  somma  assicurata  ovvero per  le grandi imprese di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  o),  la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa  alla libera negoziazione delle parti.

Fermo quanto disposto  dai  commi  1  e  2,  per  i  terreni  la copertura e' prestata nella forma a primo rischio  assoluto, fino  a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in  misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Per le polizze di cui al comma 1, lettera  a),  i  contratti  di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il  tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in  relazione alle specifiche esigenze di copertura. 

Polizza catastrofali imprese: c’è sanzione per chi non la stipula?

Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.

In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.

In base all'art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. 

Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.

Relativamente invece alle compagnie abilitate ad operare nel ramo 8 danni, con in corso un’attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.

 

Fondo innovazione agricoltura 2024: tutte le regole

3 Aprile 2025 in Speciali

Il Fondo innovazione agricoltura, come da avviso ISMEA è stato rifinanziato con lo scorrimento delle risorse 2025.

Ovvero il bando 2024 ha a disposizione anche i 75 milioni stanziati per il 2025 con un totale di 175 milioni da destinare alle imprese.

Tutte le regole per aderire e ricevere le agevolazioni per le imprese agricole sono state pubblicate nell'Avviso ISMEA del 6 novembre 2024.

Vediamo il riepilogo della misura.

Fondo Innovazione Agricoltura 2024: che cos’è

L’articolo 1, comma 428, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, con Legge 31 luglio 2023, n. 100, per gli interventi in favore delle imprese con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, sono riservate, nell’ambito della dotazione complessiva di cui al capoverso che precede, risorse pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, 30 milioni di euro per l’anno 2024 e 35 milioni di euro per l’anno 2025.

Ai sensi dell’art.23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009, nel bilancio finanziario dello Stato 2024-2026 è stato disposto il rifinanziamento del capitolo 7728 – Fondo Innovazione in agricoltura – con una disponibilità di ulteriori 25 milioni per l’anno 2024.

ISMEA soggetto gestore della misura ha pubblicato l'avviso (ai sensi del predetto articolo 7 del Decreto 9 agosto 2023) con le Istruzioni Operative per il funzionamento del Fondo Innovazione a valere sulla dotazione finanziaria per l’anno 2024, pari a complessivi 100 milioni di euro di cui 30 milioni destinati alle PMI con sede operativa nei territori di cui al comma 8, art. 12, del decreto-legge 61/2023.

Fondo Innovazione Agricoltura 2024: i beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:

  • 1. risultano iscritte come attive al registro delle imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di “impresa agromeccanica”, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; 
  • 2. risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda. In caso di svolgimento di più attività, il requisito deve sussistere per ogni specifica attività alla quale è destinato l’investimento per il quale si richiede il contributo ai sensi del Decreto; 
  • 3. hanno sede operativa nel territorio nazionale; 
  • 4. rientrano nella categoria di micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dall’Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 ovvero del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Fondo Innovazione Agricoltura 2024: importo dell’aiuto

L’importo complessivo dei costi ammissibili per singola domanda di agevolazioni deve essere compreso tra 70.000 euro (10.000 euro per le PMI della pesca) e 500.000 euro.

Sono ammissibili alle agevolazioni i costi, al netto dell’IVA, per l’acquisto dei beni dettagliatamente indicati all’articolo 5 del Decreto, con le seguenti precisazioni: 

  1. è esclusa l’acquisizione tramite locazione finanziaria (leasing), 
  2. i beni agevolabili devono essere nuovi di fabbrica, 
  3. gli aiuti non possono essere concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea in vigore. 

Fondo Innovazione Agricoltura 2024: gli investimenti ammessi

Per gli investimenti in innovazione tecnologica, ai sensi del Decreto, sono concessi: 

  1. per le PMI Agricole o della Pesca e per le PMI Agromeccaniche, un contributo a fondo perduto, quantificato nella percentuale massima graduata in base all’importo ammissibile, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto, così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica 11 ottobre 2024 
  2. e per le sole PMI Agricole e della Pesca, in aggiunta al suddetto contributo a fondo perduto, una garanzia ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con abbattimento del costo della commissione mediante contributo quantificato nei limiti indicati dall’articolo 4 del Decreto così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica 11 ottobre 2024.

Si specifica che, per le PMI agricole, la garanzia ISMEA è rilasciata fino all’80% del finanziamento bancario mentre, per le PMI della pesca, la garanzia ISMEA è rilasciata con copertura fino al 70% del finanziamento bancario, elevabile all’80% nel caso di giovani imprenditori ittici come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Fondo Innovazione Agricoltura 2024: l’accreditamento e le domande

Gli interventi sono attuati con una procedura valutativa a sportello. 

Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. 

L’Utente, per presentare la domanda deve:

  1. Accreditarsi al portale dedicato ISMEA, 
  2. Compilare e preconvalidare la domanda durante il periodo di preconvalida, 
  3. Convalidare la domanda durante il periodo di presentazione. In nessun caso, una domanda che non è stata precedentemente preconvalidata può essere poi presentata ad ISMEA nel corso del periodo di presentazione. La preconvalida e la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni devono essere effettuate presso il portale dedicato ISMEA all’indirizzo http://strumenti.ismea.it.

L’accreditamento, la compilazione e la preconvalida delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2024, data di apertura dello sportello telematico fino alle ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2024. 

Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell’ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere preconvalidata. 

Conseguentemente, il sistema restituisce all’Utente un codice univoco di preconvalida che dovrà essere utilizzato per effettuare la presentazione della domanda durante il periodo di presentazione.
La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni del Fondo Innovazione 2024. 

Non è possibile preconvalidare due domande riferite alla medesima PMI.

In nessun caso, la data e l’ora della preconvalida della domanda costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande da parte di ISMEA che terrà esclusivamente conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Il momento della preconvalida è quindi irrilevante ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

Una domanda preconvalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall’Utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il periodo di preconvalida.

Attenzione al fatto che la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2024, data di apertura dello sportello telematico. 

Per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni, l’Utente dovrà disporre del codice univoco di preconvalida, che sarà richiesto dal sistema al momento della presentazione della domanda stessa.

Ad oggi 23 dicembre ISMEA ha comunicato che le domande sono state circa 6500 e gli impreditori riceveranno a breve una pec di convalida delle domande.

Allegati:

Lipe: come ravvedersi

3 Marzo 2025 in Speciali

Attenzione al fatto che la Riforma Fiscale con il DLgs. 87/2024 non ha previsto novità sulla comunicazione Lipe.

Pertanto, continua a rendersi applicabile il previgente regime sanzionatorio in caso di ritardi e omissioni, ma sono cambiate le regole del ravvedimento operoso.

Leggi anche: Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?

Comunicazione Lipe: chi riguarda

I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

Attenzione al fatto che l’obbligo di invio della Comunicazione Lipe non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Ai fini della Lipe il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Comunicazione Lipe: regole di invio

Per trasmettere la comunicazione trimestrale Iva, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga: 

  • I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione,
  • I dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento,
  • I dati dell’eventuale dichiarante.

L'agenzia delle entrate mette a disposizione un software specifico oppure si può ricorrere ad un software di mercato, purché il risultato sia conforme alle regole previste dalle specifiche tecniche (approvate con provvedimento del 21 marzo 2018). 

Il file con la comunicazione trimestrale Iva deve essere firmato digitalmente. 

Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi: 

  • un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta
  • il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile
  • la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Un file comunicazione trimestrale Iva, può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.

Le Entrate mettono anche a disposizione un software di controllo, disponbile, dall’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Lipe: come ravvedere il mancato invio

Come detto, la misura della sanzione per la Lipe non è stata modificata, ma ci sono alcune novità in merito al ravvedimento operoso.

Il Decreto sulle sanzioni n 87/2024 in vigore dal 1° settembre, rende applicabili novità in tema di ravvedimento anche alle Lipe.

Nel caso in cui, per regolarizzare l’omessa o errata comunicazione, ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, la riduzione delle sanzioni è attualmente pari a:

  • 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo alla violazione ossia 55,56 euro;
  • 1/8 del minimo, se la regolarizzazione è dal 91° giorno successivo alla violazione sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, ossia 62,50 euro;
  • 1/7 del minimo, se la regolarizzazione è successiva al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, ossia 71,43 euro;
  • 1/6 del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio non preceduto da PVC e senza domanda di adesione, ossia 83,33 euro;
  • 1/5 del minimo, dopo il PVC, senza comunicazione di adesione e prima dello schema di atto strumentale al contradditorio, ossia 100 euro;
  • 1/4 del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio, preceduto da PVC e senza domanda di adesione, ossia 125 euro.

Le regole per il ravvedimento operoso per le LIPE sono state dettate dall'Ade con la Risoluzione n 104/2017.

La regolarizzazione può essere effettuata:

  1. con il ravvedimento prima dell’invio del Modello di dichiarazione IVA annuale. In questo caso è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione Lipe;
  2. con la correzione direttamente in sede di predisposizione del Modello di dichiarazione IVA. In questo caso non è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione.

Allegati:

Milleproroghe 2025: tutte le novità in vigore dal 25 febbraio

24 Febbraio 2025 in Speciali

La legge di conversione n 15/2025 del Dl n 202/2024 noto come Milleproroghe è in vigore dal 25 febbraio. 

Diverse le novità introdotte nell'iter presso Camera e Senato.

Tra tutte spicca la riammissione dei decaduti per la Rottamazione quater.

Dalla sua approvazione e pubblicazione in GU n 302 del 27 dicembre 2024 il Decreto Milleproroghe, DL n 202/2024 ha visto un susseguirsi di novità con emendamenti al testo originario.

Tra le altre novità emendative ve ne sono anche per i termini dei dichiarativi e in particolare, per il solo anno 2025:

  • sono prorogati dal 28 febbraio al 17 marzo i termini per l’approvazione e la messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche;
  • è prorogata dal 15 al 30 aprile la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
  • è prorogato dal 15 al 30 aprile il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – “ISA”84 e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024.

Relativamente alle polizze catastrofali per le imprese tanto discusse nei mesi passati del 2024, rimane confermata la data del 31 marzo per adeguarsi all'obbligo, tranne che per le imprese della pesca e acquacoltura e per le assemblee societarie a distanza utilizzabili ancora per tutto il 2025.

Altra norma che ha subito una ulteriore modifica è quella per lo slittamento del termine delle e-fatture per le prestazioni sanitarie inizialmente previsto al 31 marzo, ora ulteriormente esteso per tutto il 2025.

Inoltre sono introdotte novità per i crediti transizione 5.0 e ZLS rivolti agli investimenti delle imprese in beni strumentali e a particolari condizioni.

Vediamo il ripilogo di cosa contiene il Dl Milleproroghe convertito in legge n 15/2025

Milleproroghe: le proroghe per l’Economia. Proroga esenzione IVA del terzo settore

Si prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). 

Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU).

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all’Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15 per cento del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell’elenco Istat, dalle autorità indipendenti (Consob inclusa) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.

Inoltre, si proroga all’anno 2028 la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.a. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT.

Si proroga per tutto il 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

Sono prorogati al 31 dicembre 2025: gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività; i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa.

Si introduce una sospensione di 24 mesi del procedimento di revoca dell’autorizzazione per il confidi in conseguenza del venir meno del requisito di attività finanziaria di almeno 150 milioni di euro a condizione che il confidi comunichi alla Banca d’Italia l’avvio di un processo di integrazione finalizzato al rispetto di tale soglia, fornendo idonea documentazione.

Si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria sono autorizzati ad approvare i bilanci aziendali relativi agli anni precedenti il 2022.

Si proroga al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Milleproroghe: le proroghe per il Turismo

Si differisce al 31 marzo 2025 il termine per l’erogazione di risorse a favore dei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di specifici interventi realizzati dagli operatori turistico-ricettivi per il potenziamento dell’offerta turistica nazionale che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per specifici interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.

Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di taluni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

Si proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi.

Milleproroghe: le proroghe per lo Sport

Si proroga al 31 dicembre 2025 la disposizione che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

Si proroga al 31 dicembre 2027 la facoltà per l’Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell’aerea destinata alla «Città dello sport».

Milleproroghe: le proroghe per l’Agricoltura

Si mette a regime l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio xylella fastidiosa, che autorizzano il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere, previa comunicazione alla regione, all’estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Si precisa la prosecuzione puntuale di determinate misure di sostegno e attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina. 

Con una o più ordinanze di protezione civile da adottarsi entro il 31 gennaio 2025 e in deroga alle disposizioni vigenti sono regolati il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere da ricondurre in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

Milleproroghe: le proroghe per l’editoria e la pubblica amminsitrazione

Si prorogano alcune disposizioni introdotte dai provvedimenti adottati per l’emergenza Covid-19: per le annualità 2025 e 2026 l’abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite e l’applicazione della "clausola di salvaguardia"; per le annualità 2024 e 2025 il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo.

Vediamo infine tutte le altre proroghe:

  • Pubblica amministrazione Il decreto stabilisce una razionalizzazione e un efficientamento del sistema delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Mentre fino a oggi il problema dei tempi necessari per bandire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla p.a., era gestito tramite proroghe annuali, che sono venute a protrarsi fino a 11 anni, con il provvedimento si introduce una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Viene al riguardo stabilito un termine massimo di tre anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dalla p.a., senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà assunzionale assegnata e dei relativi stanziamenti. La nuova norma si applicherà a decorrere dal 2025 ed è previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure assunzionali a oggi non concluse. 
  • Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della p.a. Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si proroga di un anno il termine entro il quale le p.a. possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici e all’INPS l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle p.a. in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori). Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario. Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è "dolosamente voluta" dal soggetto.
  • Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuoco Si proroga al 30 giugno 2025 la decorrenza per l’applicazione della previsione che disciplina il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato e fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si proroga al 31 dicembre 2025 la validità di specifiche graduatorie relative a concorsi banditi per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si autorizza l’impiego fino al 30 aprile 2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell’azione di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.
  • Salute Si sopprime il termine vigente del 31 dicembre 2024 entro il quale gli organi liquidatori della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa dovrebbero concludere le loro attività. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine che consente l’esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di:
    • procedere al reclutamento di medici specializzandi, dal secondo anno, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili, anche in deroga alle normative vigenti;
    • conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate, qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore;
    • conferire incarichi a tempo determinato, con le medesime procedure semplificate, per la durata di sei mesi, anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, anche in assenza di un diploma di specializzazione. Si proroga al 30 aprile 2025 del termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC (Autorizzazione immissione in commercio) sulla base dei dati delle fatture elettroniche. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN. Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dell’efficacia delle disposizioni regolamentari in materia di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni e delle province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni sull’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie autorizzate, pubbliche o private e per i professionisti che ne facciano richiesta, nonché per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, nonché la stipula di accordi contrattuali. Si proroga al 31 dicembre 2025 l’applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di dolo e colpa grave (prevista nel periodo di emergenza COVID-19), in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale – omicidio colposo e lesioni personali colpose – commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per ottenere gli incentivi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. Si modificano, in modo da mandarle a regime senza ulteriori proroghe, le disposizioni che consentono ai medici iscritti al Corso di formazione in medicina generale di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali. Si prevede la possibilità di mantenere gli incarichi già assegnati al momento dell’iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale e si specifica che tra gli incarichi convenzionali assegnabili sono inclusi quelli provvisori e di sostituzione, anche ai fini del riconoscimento delle ore di formazione. Si portano a regime le disposizioni che permettono agli specializzandi in medicina generale e in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, consentendo di valorizzare l’attività svolta quale attività pratica ai fini della formazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 lo stanziamento per i piani regionali per il recupero delle liste d’attesa incrementandolo fino ad un massimo dello 0,7% del fondo sanitario.
  • Istruzione e merito Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per accedere al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico con il titolo di studio previsto dall’ordinamento previgente. Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito, nelle more dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici. Si prorogano i termini in materia di reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo. Si proroga all’anno scolastico 2025/2026 la misura relativa alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione.
  • Cultura Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Si proroga dal 2024 al 2025 il termine di durata della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l’ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
  • Infrastrutture e trasporti Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Vengono inoltre prorogati alla medesima data del 31 dicembre 2025 i termini relativi all’obbligo di notifica della proposta di alienazione all’assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione. Infine, vengono rinnovati fino al 31 dicembre 2025 i contratti scaduti, al fine di consentire l’esercizio del suddetto diritto di prelazione. Si estendono per ulteriori sei mesi, per un totale di 36 mesi, i termini di inizio e ultimazione dei lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali. Si prorogano dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 i termini relativi all’adeguamento ai criteri di sicurezza, rispettivamente, del materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie.
  • Affari esteri e cooperazione internazionale Si proroga per tutto il 2025 l’autorizzazione di spesa per l’invio di militari dell’Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all’estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell’Est Europa.
  • Difesa Si prorogano per tutto il 2025 i termini di applicazione del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, per il progressivo conseguimento dei volumi organici di Ufficiali e Marescialli. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità di depositare atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari attraverso invio da indirizzo di posta elettronica certificata.
  • Giustizia Si proroga la riduzione del termine del tirocinio previsto per i magistrati ordinari (da 18 a 12 mesi) anche ai magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Si proroga fino al 31 dicembre 2025, per il personale del Ministero della giustizia, l’esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria che limita l’esigenza del previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nei soli casi in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento. Si proroga al 31 dicembre 2025 l’operatività delle Sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria in corso presso le stesse. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale le intercettazioni verranno effettuate attraverso le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate. Si proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.
  • Ambiente e della sicurezza energetica Si differisce al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore dell’obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui. Si elimina il termine ordinatorio previsto per l’adozione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti.
  • Lavoro e politiche sociali Si proroga il periodo di transitorietà del cinque per mille dell’IRPEF, limitatamente alle ONLUS, per consentire a dette organizzazioni di essere interessate inter alia, anche per il 2025, dal riparto del beneficio del cinque per mille dell’IRPEF.
  • Imprese e Made in Italy Si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale
  • LEP Si assegna al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio l’attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 5 dicembre 2024.
  • Sistema di informazione per la sicurezza Si proroga fino al 30 giugno 2025 la possibilità di estendere le condotte scriminabili con garanzie funzionali a ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, utilizzare l’identità di copertura nei procedimenti penali per reati scriminati con garanzie funzionali e deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura. Si proroga, fino al 30 giugno 2025, la norma che disciplina la possibilità per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti e internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.

Bando Imprese Borghi: SAL richiedibili con una ft quietanzata

17 Febbraio 2025 in Speciali

Il Ministero della Cultura con una Circolare del 20 gennaio 2025 ha fornito un importante chiarimento per gli assegnatari della misura di sostegno Imprese Borghi.

Ricordiamo che le regole della misura sono state dettate con l’Avviso pubblico del Ministero della Cultura del 16 maggio 2023 per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione europea – NextGeneration EU nell’ambito del PNRR, M1C3, Investimento 2.1 "Attivita dei borghi" .

L’Avviso Imprese Borghi ha lo scopo di favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei 294 borghi assegnatari delle risorse di cui al precedenteAvviso pubblico per la presentazione di progetti di rigenerazione culturale e sociale.

Si assegnano circa 200 milioni di euro dei fondi previsti dal MiC per il Piano nazionale borghi, finanziato con il PNRR, al sostegno di:

  • micro, piccole e medie imprese
  • interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli Comuni 
  • attraverso l’offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale,
  • proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare.

Le domande potevano essere presentate al Soggetto gestore Invitalia a partire dal giorno 8 giugno 2023, alle ore 12.00 e sino alle ore 18.00 del 11 settembre 2023 (termine prorogato al 29 settembre).

A partire dalla data di chiusura della presentazione delle domande, sarà avviata la valutazione delle proposte progettuali pervenute secondo le modalità descritte nell'art. 11 dell'avviso e sulla base della griglia di cui all’Allegato 2 allo stesso Avviso e sarà stilata conseguentemente una graduatoria di merito su base regionale e per singolo Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale.

Leggi qui la graduatoria.

Leggi qui le proposte ammesse a finanziamento.

Bando Imprese Borghi: che cos’è

L'avviso specifica che, con DM 112 del 18.03.2022 sono state ripartite le risorse dell’investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” compreso nel PNRR-M1C3, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”.

L’Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi” è articolato nelle seguenti componenti:

  • (i) linea di intervento A, finalizzata alla realizzazione di 21 Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, (uno per regione o provincia autonoma), già ammessi a finanziamento con DSG 453/2022 per un ammontare complessivo pari a 398,42 milioni di euro (escluso assegnazioni al Borgo del Molise); 
  • (ii) linea di intervento B finalizzata alla realizzazione di 207 Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale che interessano 289 borghi storici, già ammessi a finanziamento con DSG 453/2022 per un ammontare complessivo pari a 363,45 milioni di euro, integrato dal Decreto del Segretario Generale n. 381 del 20/04/2023 con cui sono ammessi a finanziamento ulteriori 4 Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, che interessano ulteriori 5 borghi storici, per un importo complessivo pari a 6,82 milioni di euro;
  • (iii) regime di aiuto a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei comuni/borghi selezionati con la Linea B, per un ammontare complessivo pari a 200 milioni di euro.

L'Avviso è finalizzato a sostenere:

  • le iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici(PNRR-M1C3-Inv.2.1 Linea B); 
  • le iniziative imprenditoriali, in sinergia con i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, finalizzati al rilancio economico e occupazionale e al contrasto dello spopolamento, attraverso interventi che promuovono nuova residenzialità, e incentivano lacreazione di servizi diversificati per la popolazione, oggi carenti o assenti, dovranno concorrere adare risposta a specifici fabbisogni territoriali, favorendo la ricostruzione del tessuto economicolocale in modo tale che l’iniziativa imprenditoriale proposta metta radici solide e prosegua nel tempo.

Bando Imprese Borghi: chi può partecipare

Possono presentare domanda di finanziamento:

  • le micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le ditte individuali e le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile, 
  • le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del Dlgs n. 117/2017 ss.mm.ii., iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”.

Possono richiedere il contributo di cui al presente Avviso le persone fisiche che intendono realizzare un’attività da localizzare nei comuni/borghi storici assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, purché esse, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal Soggetto gestore ai sensi dell’articolo 12, comma 1, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni ai sensi del successivo comma 3. 

Nel caso in cui i predetti soggetti non dimostrino l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

Possono altresì richiedere il contributo di cui al presente Avviso, le imprese agricole per iniziative non riconducibili ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (art. 1 comma 1b, Reg. 1407/2013).

Bando Imprese Borghi: i contributi

Fermo restando il contributo massimo di cui al successivo articolo 8, pari a 75.000,00 euro, i progetti proposti possono avere un valore massimo di 150.000,00 euro e dovranno essere avviati dopo la presentazione della domanda.
La durata massima prevista è di 18 mesi per ciascun progetto ammesso, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione e, comunque, tutti i progetti dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2025.
Ciascuna domanda deve essere correlata a una sola iniziativa ed una stessa iniziativa non può essere suddivisa in più domande

Le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 90% dell’iniziativa imprenditoriale ammissibile e, comunque, per un importo massimo del contributo pari a 75.000,00 (settantacinquemila/00) euro, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis. 

Tale percentuale è elevabile al 100%, fermo sempre il limite massimo, nel caso di:

  • nuove imprese, da costituirsi entro 60 giorni dal provvedimento di concessione del contributo;
  • imprese come identificate all’art. 5 c.1 già costituite a prevalente titolarità giovanili e/o femminili.

I contributi sull’iniziativa imprenditoriale non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per le medesime spese rientranti nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ivi inclusi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

I soggetti realizzatori devono garantire la copertura finanziaria residua dell’iniziativa imprenditoriale di spesa apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie, per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile (più IVA) non coperta dal contributo, purché non oggetto di precedenti agevolazioni.

Bando Imprese Borghi: le spese ammissibili

Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, sostenute direttamente dai soggetti realizzatori a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, concernenti le seguenti voci di investimento, riferite alle tipologie di investimento di cui all’articolo 6 paragrafi 7 e 8.:

  • a) impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;
  • b) beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, correlate all’iniziativa da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all’ordine di riferimento avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa. La perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo;
  • c) opere murarie fino al limite massimo del 40% dell’iniziativa di spesa ammissibile, per l’adeguamento alle condizioni necessarie alla realizzazione dell’investimento proposto e finanziato, delle sedi operative dei soggetti realizzatori. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all’immobile fatto salvo il caso di quelli strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell’iniziativa agevolato rientranti nella lettera a).

Sono, altresì, ammissibili, le seguenti spese di capitale circolante, fino al limite massimo del 20% della spesa ammissibile:

  • a. materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti connessi al processo produttivo;
  • b. utenze relative alle unità locali oggetto dell’iniziativa imprenditoriale di investimento;
  • c. canoni di locazione relativi alle unità locali oggetto dell’iniziativa imprenditoriale;
  • d. prestazioni di servizi connesse all’attività agevolata;
  • e. costo del lavoro dipendente da assumere a seguito della realizzazione dell’iniziativa
  • imprenditoriale che non benefici di altre agevolazioni.

Imprese borghi: SAL richiedibili con una sola fattura quietanzata

Con un avviso pubblicato il 10 febbraio sul sito di Invitalia, si apprende che il Ministero della Cultura ha introdotto una significativa novità per i beneficiari dell’incentivo Imprese Borghi, che promuove l’avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali nei borghi a rischio abbandono o abbandonati.

Una nuova Circolare del 20 gennaio 2025 esplicativa chiarisce che è ora possibile richiedere un primo stato avanzamento lavori (SAL) anche con una sola fattura di investimento quietanzata. Questo permette alle imprese di ricevere non solo la quota di agevolazione relativa alla spesa sostenuta ma anche l'intera quota di agevolazione a valere sul capitale circolante come definita dal provvedimento di concessione.

Per ottenere l'erogazione del SAL e il capitale circolante le imprese devono includere nella richiesta uno o più documenti che attestino l'assunzione di impegni per spese e costi legati al funzionamento dell'attività imprenditoriale. Ad esempio, questi documenti possono includere contratti di affitto a titolo oneroso, contratti per la fornitura di utenze e altri impegni finanziari simili.

La documentazione necessaria per le verifiche propedeutiche all'erogazione dei contributi rimane invariata. Le imprese dovranno quindi continuare a inviare tutta la modulistica richiesta per la presentazione del primo SAL.

Registro Tracciabilità dei Rifiuti: dal 13 febbraio RENTRI in vigore

13 Febbraio 2025 in Speciali

Parte dal 13 febbraio la tracciabilità dei rifiuti con il Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) e debuttano i modelli allegati al DM n 59/2023.

Ricordiamo che, le regole per il RENTRI sono state dettate nell'Allegato al Decreto n. 143 del 06.11.2023 ed hanno definito: 

  • le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI),
  • le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI,
  • i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità 
  • le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

Ricordiamo inoltre che con il Decreto n 59 del 4 aprile 2023 pubblicato in GU n 121 del 31 maggio sono disciplinate le regole operative del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità (ai sensi dell'art.188 bis del DLgs n 151/2006).

Con il provvedimento oltre ad assicurare l’attività di controllo sui rifiuti, si intende mettere a disposizione di imprese e settore pubblico:

  • dati, servizi e informazioni,
  • per promuovere l’economia circolare,
  • e il recupero di materia. 

Il RENTRI è gestito dal MASE con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

Scarica qui le slide del RENTRI con tutte le regole.

RENTRI Registro nazionale Tracciabilità dei Rifiuti: che cos’è

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento disciplina il sistema di tracciabilita' dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Il regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di  tracciabilita', definendo:

  • a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152  del  2006 con  l'indicazione  altresi'   delle   modalita'   di   compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi,
  • b) le modalita' di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei  soggetti  obbligati  ovvero  di  coloro  che  intendano volontariamente aderirvi,
  • c) il funzionamento del  RENTRI,  ivi  incluse  le  modalita'  di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);
  • d) le modalità per la  condivisione dei  dati  del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al  fine del loro inserimento nel Catasto di  cui  all'articolo  189  del  decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le  modalita'  di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e  gli adempimenti trasmessi al  RENTRI,  garantendone,  ove  possibile,  la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • e) le modalita' di  interoperabilita'  per  l'acquisizione  della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo  alle  spedizioni di rifiuti;
  • f)  le  modalita' di svolgimento  delle funzioni di  supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali  ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n.  152 del 2006;
  • g) le modalita' di accesso ai dati del  RENTRI  da  parte  degli organi di controllo;
  • h) le modalita' per la verifica  e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui  all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  152  del 2006, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario.

Gli allegati I e  II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del  2006. 

L'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l'iscrizione al RENTRI ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge  n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  12  del 2019. Gli allegati I, II e III sono  parte  integrante  del  presente regolamento. 

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RENTRI: le imprese che devono iscriversi

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI,  mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:

  • a) gli enti e  le  imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei rifiuti;
  • b)  i  produttori  di  rifiuti  pericolosi,  fatto  salvo  quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;
  • c) gli enti e le imprese che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti pericolosi a titolo  professionale  o  che  operano  in  qualita'  di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  • d) i Consorzi istituiti per  il  recupero  e  il  riciclaggio  di particolari tipologie di rifiuti
  • e) i soggetti di cui  all'articolo  189,  comma  3,  del  decreto legislativo  n.  152  del  2006,  con  riferimento  ai  rifiuti   non pericolosi.

A copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico  degli iscritti  di  un contributo annuale e  di  un  diritto di  segreteria,  ai   sensi dell'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135  del  2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  12  del  2019,  nella misura e con le modalita' indicate nell'allegato III.

Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unita'  locale, come  individuata  ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione.

Per gli  anni successivi al primo, il contributo annuale è versato  entro il  30 aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.

Ogni variazione all'iscrizione è soggetta  al  pagamento  del diritto di segreteria, secondo le modalita' di cui all'allegato II

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RENTRI: modello di registro di carico e scarico rifiuti

E' approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190,  comma  2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I.

Nel registro cronologico di  carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
Il registro cronologico di carico e  scarico è tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:

  • a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile  mediante  il portale del RENTRI, compilato e vidimato da  parte  delle  camere  di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita' previste dalla normativa sui registri IVA;
  • b) a partire dalla data di iscrizione  al  RENTRI,  in  modalita' digitale, con vidimazione  digitale  mediante  l'assegnazione  di  un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle  camere  di commerciotramite apposita applicazione  utilizzabile  attraverso  il RENTRI; la compilazione  in  modalita'  digitale è effettuata  nel rispetto delle seguenti disposizioni:
    • 1) le registrazioni  sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione  dall'operatore, che ne deve assicurare  il corretto funzionamento e  costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilita' di riproduzione dei documenti  posti  in conservazione  e  l'estrazione  delle  informazioni  dagli  archivi informatici, relativamente alla serie di dati  trasmessi al  RENTRI, qualora cio' sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da  parte degli organi di controllo;
    • 2)  i  numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi  e  non  modificabili e garantiscono l'identificabilita' dell'utente;
    • 3) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata  con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata r l'identificativo temporale con data ed ora;
    • 4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

Il registro cronologico è tenuto in modalita' digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei  servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20. 

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RENTRI: modello di registro di identificazione rifiuti

E' approvato il modello di  formulario di  identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell'allegato II.
Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformita' al modello riportato nell'allegato II ed e' integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
Ferma restando la responsabilita' del produttore o del detentore con  riferimento  alle  informazioni  di   propria   competenza,   il formulario puo' essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
Il formulario  di  identificazione  del  rifiuto  e'  vidimato digitalmente con le modalita' indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le  modalita'  di  cui  all'articolo  7, comma 2, se in formato digitale.
L'acquisizione da parte del produttore del formulario  compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo  188-bis,  comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

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Allegati:

Guide turistiche: nuovo regolamento e bando 2025

1 Febbraio 2025 in Speciali

La riforma della professioni di guida turistica  che prevede un elenco nazionale delle guide turistiche con esame unico di accesso  e  nuove specifiche  modalità di svolgimento della professione  è apparsa in GU a novembre 2023 (legge 190 2023)

E' stato pubblicato il 28 giugno il decreto del ministero del turismo (DECRETO 26 giugno 2024, n. 88 Regolamento recante disposizioni applicative per  l'attuazione  degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre  2023,  n.  190, recante:  «Disciplina  della   professione   di   guida   turistica» con ulteriori dettagli sull'istituzione dell'albo nazionale e sugli obblighi di aggiornamento)  entrato il vigore il 13 luglio 2024. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data  di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo (quindi entro dicembre 2025)  le guide  turistiche già abilitate possono continuare a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.  Successivamente si potra esercitare solo dopo aver superato  il nuovo esame di abilitazione ed essersi iscritti al nuovo elenco.

Il bando per l'esame di abilitazione   è stato pubblicato il 28 gennaio. Le domande di ammissione possono essere inviate dal 28 gennaio al 27 febbraio 2025  sul portale di Reclultamento della pubblica amministrazione INPA,cui si accede con SPID, CIE o CNS.

Vediamo nei paragrafi seguenti la nuova disciplina con le novità del DL PNRR 19 2024  e del Decreto ministeriale attuativo .

SCARICA QUI IL TESTO DEL BANDO 

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Professione guida turistica: l’esame di accesso regionale e il nuovo Regolamento

Per poter svolgere professione ad oggi era previsto il conseguimento di una abilitazione a livello regionale attraverso il superamento di un Esame di Stato , norma contenuta nel Decreto  del Ministero del Turismo  dell’11.12.2015. 

I requisiti per sostenere l'esame di accesso agli albi regionali delle guide turistiche  erano  i seguenti:

  • maggiore età 
  • possesso del diploma di laurea triennale oppure 
  • possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione Europea  la preveda.

ATTENZIONE La legge di conversione  del DL 19 2024 aggiunge che il divieto di avvalersi di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche e il conseguente obbligo di indicare il numero di iscrizione all’elenco della guida turistica che presta la propria attività professionale, si riferiscono ad  intermediari turistici e non a piattaforme digitali in quanto a tali realtà non possono essere imposti obblighi informativi non previsti dal diritto UE.

Regolamento  professione guida turistica dal 13 luglio 2024 

Le guide turistiche che 

  • avranno  superato l'esame di abilitazione (vedi sotto i dettagli), ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, o 
  • che fossero già abilitate alla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2023, possono richiedere l'iscrizione all'elenco nazionale.

L'elenco include dati come il numero di iscrizione, nome, cognome, codice fiscale, data di abilitazione, specializzazioni, lingue straniere conosciute e titoli di studio.

L'elenco nazionale è suddiviso in due sezioni:

  1. Guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale o già abilitate.
  2. Guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero

I candidati devono versare un contributo di 10 euro per la partecipazione all'esame di abilitazione e di 30 euro per il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, che include fotografia, numero di iscrizione e codice univoco di identificazione

In alternativa alla prova attitudinale, i candidati possono scegliere un tirocinio di adattamento sotto la supervisione di una guida turistica abilitata da almeno tre anni. Questo tirocinio può essere accompagnato da formazione complementare per garantire l'acquisizione delle conoscenze specifiche necessarie(dm-guida-tur).

L'elenco nazionale è realizzato e gestito attraverso una piattaforma informatica dal Ministero del Turismo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo www.turismo.gov.it

Disposizioni Transitorie

Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica, le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione o utilizzando il tesserino personale di riconoscimento già in loro possesso

Guida turistica: definizione, attività, assicurazione

La nuova legge   definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo o il riconoscimento della qualifica professionale 

Costituiscono  attività proprie della professione di guida turistica: l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto  del  valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano

Si specifica che la visita guidata, ha il fine di: 

  • a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici,  religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, e degli ulteriori elementi di identità locali;
  • b)  trasmettere la conoscenza, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e della  necessità di rispettarlo;
  • c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità. 

L’esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione , o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita  all’estero a  alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale.

Solo una attività su base temporanea e occasionale , per siti non culturali e aperture straordinarie  senza  pagamento o  iscrizione può svolgersi senza il possesso della qualifica .

Viene inoltre specificato che  nei luoghi della cultura aperti al pubblico,  anche appartenenti a soggetti privati, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

ATTENZIONE: Con le ultime modifiche è stato eliminato l’obbligo di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale – previsto dall’articolo 3,comma 4, L. n. 190/2023, così soppresso in quanto nelle interlocuzioni con la Commissione europea,  è emerso come  sproporzionato l’obbligo di copertura assicurativa personale in  assenza di rischi diretti e specifici per la salute dei destinatari  con effetto di  aumentare gli oneri amministrativi a carico dei  professionisti senza offrire però un concreto ed effettivo beneficio a  favore dei consumatori.

Elenco nazionale guide turistiche, aggiornamento e abilitazione cittadini stranieri

Come detto, la legge di riforma della professione di guida turistica  prevede l'istituzione di un elenco nazionale presso il Ministero del Turismo al quale avranno accesso, previa domanda,  coloro che 

  • hanno superato lo specifico esame di abilitazione  nazionale  (di cui si attende il bando al massimo  entro la fine del 2025)
  • hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, 
  • sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica   e iscritti agli albi regionali alla data di entrata in vigore della  legge, ovvero  alla data del 17 dicembre 2023

L’elenco nazionale sarà pubblico,    distinto in due   sezioni  e conterrà, oltre ai dati anagrafici e al numero di iscrizione,  i dati  relativi alle  specializzazioni e alle  ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, su una apposita piattaforma informatica per la quale sono stati stanziati i fondi necessari 

Gli iscritti potranno svolgere la  professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale e riceveranno  dal Ministero del turismo un tesserino  di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione. 

Nella conversione del DL 19 si prevede che  tale elenco dia conto anche della data di ultimo adempimento dell’obbligo di aggiornamento  da parte del professionista.

OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Il decreto del 26 giugno 2024 precisa che i corsi di aggiornamento  destinati alle guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale gestito dal Ministero del Turismo sono obbligatori  e devono comprendere almeno cinquanta ore di formazione ogni tre anni , con  contenuti sia  teorici che pratici, mirati ad approfondire le esperienze maturate e le conoscenze acquisite. I corsi possono essere tenuti da docenti ed esperti delle materie rilevanti e sono organizzati da enti autorizzati e in convenzione con le regioni o le province autonome.

In caso di impedimenti per malattia o altre cause di forza maggiore, la guida deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento

Le guide turistiche devono comunicare al Ministero del Turismo l'avvenuta partecipazione ai corsi, trasmettendo l'attestazione di frequenza attraverso la piattaforma informatica, al fine di aggiornare le informazioni contenute nell'elenco nazionale.

ABILITAZIONE CITTADINI STRANIERI 

I cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità   alla normativa di un altro Stato  potranno svolgere  loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale previa integrazione della formazione e  superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, costituita da  una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali 

ATTENZIONE:  L'espletamento della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale)  potrà essere effettuato solo  nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione del professionista richiedente debba essere  opportunamente integrata, con una misura  rimessa alla scelta del richiedente.

Il tirocinio di adattamento abbia una durata massima di ventiquattro mesi,(non piu  pari e non inferiore a ventiquattro mesi.)

Inoltre,  non sarà quindi più richiesta la qualifica professionale di guida turistica  a chi  ne abbia fatto richiesta sulla base di titoli conseguiti all’estero.

Con un prossimo decreto del Ministro del turismo, d’intesa con la Conferenza  stato-regioni e il  Ministro per gli affari europei,  saranno definite  le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale,  e  le modalità di svolgimento della prova attitudinale, 

L’esame di accesso all’elenco guide turistiche: requisiti, materie e prove

Il nuovo esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica,  avrà cadenza almeno annuale e sarà indetto dal  Ministero del turismo. 

Consisterà nello svolgimento di:

  1.  una prova scritta, 
  2. una prova orale e 
  3. una prova tecnico-pratica

 riguardanti le materie di storia  dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, oltre all’accertamento delle competenze linguistiche. 

Necessari i seguenti requisiti:

  • a) avere compiuto la maggiore età;
  • b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea,  in regola con le disposizioni  sull'immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
  • c) godere dei diritti civili e politici;
  • d) non aver subìto condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto;
  • e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere;
  • f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; Su questo punto interviene la modifica della nuova legge  d i conversione del DL 19 2024, per cui la partecipazione  è consentita anche a chi sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente
  • g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di una  lingua straniera al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: per i cittadini di un  altro Stato richiesta la conoscenza della lingua italiana  non inferiore al livello C1 e potrà comunque essere richiesto l’accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame.

Si introduce al contempo l’esonero dal suddetto accertamento in favore di coloro che abbiano  conseguito il proprio titolo di studio proprio nella lingua che sarebbe  oggetto di accertamento..

 Ulteriori materie  d'esame e modalità di svolgimento saranno definite con  decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge, d’intesa con la Conferenza permanente  Stato Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Guide turistiche: Obbligo di aggiornamento – Deontologia- Sanzioni

Prevista l'istituzione di una  specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica con l ’attribuzione del relativo codice ATECO.

Le guide turistiche avranno accesso gratuito agli istituti e luoghi di cultura  italiani statali e privati , e diritto ad un compenso equo per la loro prestazione 

Obbligo di aggiornamento 

Le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale potranno acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, anche in materia di  turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo, della durata minima di cinquanta ore.

Le guide avranno l’obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento continuo delle proprie competenze mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, 

Anche in questo caso il Ministero provvederà a dettagliare le specializzazioni e le modalità di svolgimento e relative  sanzioni ,  con decreti DA adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Obblighi di comportamento

 Nell’esercizio della propria attività, la guida turistica  dovrà 

  • esporre il modo visibile il tesserino di riconoscimento , da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale,e di ogni altro soggetto autorizzato;
  • fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

 È fatto divieto :

  • a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della legge 
  • ad agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario, anche telematico  avvalersi,  per attività di  guida turistica, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale

In caso di violazioni  agli obblighi sopracitati si applicano  le seguenti sanzioni:

  • da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale e 
  • da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura e  alle imprese.

 In caso di violazione degli obblighi  relativi all'esibizione del tesserino di riconoscimento  si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

Il controllo e l’applicazione delle sanzioni  sono demandate ai  Comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato con Ministero del Turismo.

Fondo Solimare: domande solo su Omnia IS dal 1 gennaio

23 Dicembre 2024 in Speciali

Con il decreto del Ministero del lavoro 8 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2023 sono state approvate  le modifiche del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE per l'adeguamento alla normativa vigente, .

In particolare si tratta del recepimento nella disciplina del Fondo di  sostanziali modifiche  riguardanti:

  • la platea dei  datori  di  lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo  
  • l'importo, la durata e  le  causali  di  accesso  alla  normativa  in  materia di assegno di integrazione salariale – AIS – di cui alla riforma  della Cassa integrazione contenuta nella legge  n. 234 del 2021
  • la disciplina  del  Comitato  amministratore,   che   garantisce la rappresentanza di tutte le parti sociali.

Il 22 gennaio INPS ha pubblicato le istruzioni operative. nella circolare 16 2024.

Il 25 settembre sono state fornite   con il messaggio  3158 anche le istruzioni sulle modalità di richiesta dell'assegno di solidarietà tramite la piattaforma OMNIA IS, a partire dal 30 settembre 2024.

L'istituto ha precisato con il messaggio 4386 del 20 dicembre che la  modalità precedente verrà dismessa a partire dal 1 gennaio 2025. 

Vediamo le principali novità e indicazioni per le domande  di AIS all'ultimo paragrafo. 

Fondo Solimare marittimi: scopo e prestazioni

La principale novità è l'estensione del campo di applicazione che non prevede più limitazioni legate al numero di lavoratori occupati nè di inquadramento. 

Il decreto prevede precisamente che: 

"il Fondo ha lo scopo  di  attuare interventi a tutela del reddito dei  lavoratori  marittimi  e  del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere  dal numero dei  dipendenti,  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione  dell'attivita' lavorativa in relazioni alle  causali  previste  dalla  normativa in materia  di  cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  e  straordinaria». 

Fondo Solimare le prestazioni di integrazione salariale

 Per gli assegno di integrazione salariale  si prevedono le seguenti modifiche 

  •  importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente come previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 148/2015 e  versamento della  contribuzione correlata (v. ultimo paragrafo)
  • durata almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale  differenziate in base alla causale invocata:
  • per causali ordinarie, pari alle durate previste dall' articolo 12 del Dlgs 148/2015 ( fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
  • causali straordinarie,  e  contratto di solidarietà,  durata massima di  ventiquattro mesi in un quinquennio mobile, salvo alcune eccezioni.

La circolare INPS riepiloga con la seguente tabella:

ART. 11 Causali ordinarie

ART. 12 Durata garantita dal Fondo

Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

fino a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane

Situazioni temporanee di mercato

ART. 21 Causali straordinarie

ART. 22 Durata garantita dal Fondo

Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione

12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile

Crisi aziendale

12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione

Contratto di solidarietà

12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 la durata dei trattamenti per la causale contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente

L'istituto specifica inoltre che:

  • a seguito dell’ampliamento della platea dei datori di lavoro ricompresi nel Fondo, per quanto concerne il computo della durata della prestazione nell’arco temporale del biennio e del quinquennio mobile, dovranno considerarsi anche i periodi già autorizzati dal FIS 
  •  i periodi richiesti e autorizzati per le causali ordinarie e per le causali straordinarie saranno computati rispettivamente nell’arco temporale del biennio mobile e del quinquennio mobile , considerando  tutte le prestazioni autorizzate nel periodo di riferimento, compresi gli interventi  per eventi oggettivamente non evitabili, a eccezione delle prestazioni di assegno ordinario autorizzato con causali COVID-19,e dell' assegno di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’articolo 44, comma 11–sexies, del decreto legislativo n. 148/2015, introdotto dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Fondo Solimare: regime transitorio per le aziende di nuova iscrizione ecomitato amministratore

Con riguardo al limite di accesso alla prestazione di integrazione salariale il decreto prevede che «In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al  Fondo  con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il limite  e' modificato come segue: 

  • nessun limite per  le  prestazioni  erogate  nel 2023; 
  • dieci volte nell'anno  2024;  
  • otto  volte  nell'anno  2025;
  • sette volte nell'anno 2026; 
  • sei volte nell'anno 2027 e 
  • cinque  volte  nell'anno 2028.». 

Modificata anche la composizione del   comitato  amministratore   che sarà composto  da  quattordici  esperti  di  cui  

  • sette  designati   unitariamente dalle Segreterie  nazionali  delle  organizzazioni   sindacali   Filt-CIGL, Fit-CISL  e  Uiltrasporti  e 
  •  sette  designati   dalle   Associazioni  datoriali    Confitarma,     Assarmatori,     Assorimorchiatori     e Federimorchiatori.

Fondo Solimare importo integrazione salariale 2023

Per quanto concerne la misura della prestazione di integrazione salariale, la circolare richiama  quanto illustrato nella circolare n. 18/2022, per cui per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione/riduzione decorrenti dal 1° gennaio 2022, viene eliminato il massimale inferiore, applicando esclusivamente il massimale superiore.

Si ricorda che la misura della prestazione è pari a quanto garantito dal trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate.

 Per l’anno 2024 l’importo è pari a  1.392,89 euro lordi (1.311,56 netti)

A seguito  delle modifiche non è più applicabile all’importo lordo della prestazione la riduzione del 5,84%, prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Assegno integrazione Fondo Solimare: nuova domanda su Omnia IS

Nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) affidati all’INPS, prosegue il rilascio dei servizi legati alla nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”, sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell’Istituto.

L'istituto informa che a decorrere dal 30 settembre 2024 sarà rilasciato sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo – SOLIMARE.

Si ricorda che la piattaforma consente agli utenti  di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di prestazione richiedibile in base all’inquadramento della posizione contributiva risultante dalle banche dati dell’Istituto. La prestazione richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario.

La domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo – SOLIMARE può essere presentata sia per le causali ordinarie che per le causali straordinarie, ai sensi della normativa vigente.

Modalità di accesso 

La domanda di assegno di integrazione salariale per il Fondo di solidarietà per il settore marittimo – SOLIMARE può essere presentata, dal 30 settembre 2024, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nel campo “Ricerca” presente nella home page, l“Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 nel menù deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e poi  “OMNIA Integrazioni Salariali”.

Fino al 31 dicembre è ancora possibile utilizzare  l’applicativo “CIFWEB” che poi verrà dismesso

A partire dal 1° gennaio 2025, le domande di  dovranno  essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”. 

Autotutela obbligatoria e facoltativa: funzionamento, tempi e modi

19 Dicembre 2024 in Speciali

L’autotutela nel diritto amministrativo è il potere, concesso alla pubblica amministrazione, di annullare o revocare i provvedimenti amministrativi già adottati. 

Nel contesto del diritto tributario e dei procedimenti fiscali, questa si configura nella facoltà, attribuita all’ufficio, di annullare o revocare una sua pretesa nei confronti del contribuente, ogni qual volta risulti evidente che questa non sia dovuta o sia frutto di un errore.

Il Decreto Legislativo 219/2023 è intervenuto nell’ambito dell’autotutela tributaria, prevedendo una diversificazione tra:

  • autotutela obbligatoria, ex articolo 10-quater della Legge 212/2000;
  • autotutela facoltativa, ex articolo 10-quinquies della Legge 212/2000.

Sul tema, il 7 novembre 2024, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate pubblicando la Circolare numero 21, appunto dedicata a questo argomento.

Fondamentalmente, in base al nuovo impianto normativo, l’autotutela obbligatoria può essere esercitata in caso di manifesta illegittimità dell’atto, in una delle situazioni espressamente previste dal comma 1 dell’articolo 10-quater della Legge 212/2000. In tutti gli altri casi il contribuente potrà presentare istanza di autotutela facoltativa, che si manifesta, quindi, come fattispecie residuale.

Ciò che differenzia in profondità le due tipologie di autotutela si manifesta sul versante processuale; infatti:

  • mentre il ricorso contro il diniego espresso è ammesso sia in caso di autotutela obbligatoria che di autotutela facoltativa;
  • il ricorso contro il diniego tacito è ammesso solo in caso di autotutela obbligatoria.

Il silenzio dell’ufficio si qualifica come silenzio-rifiuto trascorsi 90 dal giorno di presentazione dell’istanza da parte del contribuente (contando dal giorno in cui l’istanza perviene all’ufficio competente) e il ricorso può essere presentato entro i termini di prescrizione.

In conseguenza di ciò, in tutti i casi di mancata risposta dell’ufficio a una istanza di autotutela facoltativa, il contribuente non potrà presentare ricorso.

Fondamentalmente il legislatore ha effettuato una operazione di classificazione delle istanze di autotutela che vengono presentate agli uffici fiscali, dividendo quelle che presentano una manifesta situazione di errore, che si tutelano anche grazie alla libertà di accesso al successivo ricorso, dalle istanze di autotutela presentate in base a situazioni incerte o opinabili, le quali, grazie al divieto di impugnazione del silenzio-rifiuto, avranno una più limitata copertura processuale.

È inoltre previsto il caso dell’accoglimento parziale dell’istanza presentata dal contribuente.

Le casistiche dell’autotutela obbligatoria

L’articolo 10-quater della Legge 212/2000 prescrive una elencazione tassativa di situazioni in cui potrà essere esercitata l’autotutela obbligatoria:

  • errore di persona;
  • errore di calcolo;
  • errore nell’individuazione del tributo;
  • evidente errore materiale del contribuente;
  • errore sul presupposto d'imposta (come il mancato riconoscimento di deduzioni o detrazioni);
  • pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti ma non considerati;
  • mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Fuori da queste casistiche tassative, l’istanza di autotutela verrà considerata come autotutela facoltativa.

Il quadro operativo della nuova autotutela

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 21/E/2024, ha fornito utili precisazioni in merito alle modalità operative di proposizione dell’istanza di autotutela da parte del contribuente.

Il primo punto da evidenziare è il destinatario dell’istanza: infatti, sia per l’autotutela obbligatoria che facoltativa, la competenza è della struttura territoriale che ha emesso l’atto, mentre le direzioni regionali non sono coinvolte, a meno di atti emesse da queste ultime.

Però, se il contribuente erroneamente trasmette l’istanza ad un ufficio che non è competente, questo ha il dovere di trasmettere tempestivamente il documento alla sede competente.

L’istanza potrà essere trasmessa dal contribuente all’Agenzia delle Entrate tramite la propria area riservata del sito dell’ente, tramite PEC oppure con consegna a mano presso l’ufficio territoriale competente.

Il contenuto dell’istanza deve essere esaustivo, per cui questa deve presentare tutti gli elementi, di fatto e di diritto, utili a dimostrare il fondamento della richiesta di autotutela. Dovranno anche essere forniti tutti i riferimenti necessari all’ufficio per effettuare una corretta valutazione del caso.

È possibile proporre un elenco di ciò che dovrà contenere l’istanza:

  • l’indicazione dell’ufficio competente;
  • i dati identificativi del contribuente e del suo eventuale rappresentate legale (ad esempio in caso di società di capitali);
  • l’indirizzo PEC o l’indirizzo fisico a cui dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni dell’ufficio o l’eventuale provvedimento di accoglimento o rigetto (tale recapito potrà essere quello del contribuente oppure quello del suo difensore incaricato; nel secondo caso dovrà essere allegata la procura);
  • i dati identificativi dell’atto di cui si richiede l’annullamento in autotutela;
  • come già detto, gli elementi di fatto e di diritto, che stanno a fondamento della richiesta.

L’esercizio dell’autotutela obbligatoria

Quelle fin qui evidenziate rappresentano le caratteristiche comuni all’esercizio di entrambe le due nuove forme di autotutela tributaria.

Ulteriori precisazioni dovranno essere integrate in caso di autotutela obbligatoria: dovrà essere chiaramente esplicitato a quale delle casistiche tassative, indicate sull’articolo 10-quater delle Legge 212/2000, il caso presentato dal contribuente rientri e per quale motivazione.

Dovranno anche essere indicate le ragioni per cui, secondo il contribuente, si è in presenza di un caso di manifesta illegittimità dell’atto. A riguardo bisognerà precisare che l’Agenzia delle Entrate, sulla Circolare numero 21 del 7 novembre 2024, precisa che, in presenza di incertezze interpretative derivanti da “contrasti giurisprudenziali”, non può configurarsi una situazione di manifesta illegittimità dell’atto dell’imposizione, per cui, in questo caso, l’autotutela obbligatoria non potrà essere adoperata e, quindi, discenderà un inevitabile diniego.

Per l’esercizio dell’autotutela obbligatoria il contribuente ha tempo, per proporre istanza, fino a un anno dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione. 

Trascorso tale limite temporale potrà essere presentata solo istanza di autotutela facoltativa; oppure l’istanza di autotutela obbligatoria presentata oltre tale termine verrà considerata come istanza di autotutela facoltativa, con ciò che ne deriva in termini di possibilità di impugnazione.

Cosa comporta

L’obiettivo del nuovo assetto normativo dell’autotutela, attraverso una classificazione qualitativa delle istanze, sembra essere quello di conferire priorità e tutela alle istanze che mettono in evidenza una pretesa chiaramente non dovuta, rispetto a tutte quelle situazioni che si potrebbero definire incerte.

Ciò deriva dalla costruzione dell’autotutela cosiddetta obbligatoria.

Quello che ci si domanda, però, è se, insito nello stesso impianto normativo, non ci sia anche la volontà di smaltire una parte del contenzioso potenziale attraverso il previsto divieto di impugnazione dell’istanza di autotutela facoltativa in caso di diniego tacito.

In questo senso la nuova autotutela sembra seguire la stessa logica normativa dell’ormai famoso divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo, messo in norma dal precedente governo, con il quale la libertà di contestazione viene limitata a specifiche e ben definite situazioni.

Se la nuova autotutela servirà più a dare priorità alle situazioni di evidente errore o a limitare il contenzioso per quelle incerte, dipenderà dall’uso che l’amministrazione finanziaria farà del cosiddetto silenzio-rifiuto in caso di autotutela cosiddetta facoltativa.

Acconto IVA 2024: in scadenza il 27 dicembre

3 Dicembre 2024 in Speciali

Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno. Il versamento deve essere effettuato con l'F24, telematicamente. 

Acconto IVA 2024: chi deve versare e chi è escluso

Sono obbligati al versamento dell'acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.

Sono, invece, esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati: “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo.

Ad esempio, è il caso dei soggetti che:

  • hanno cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l'attività
  • hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso 
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.

Non sono, poi, obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta
  • i produttori agricoli "di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972"
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva.

Acconto IVA 2024: come si calcola

L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo tra tre diversi metodi di calcolo: 

  1. storico
  2. previsionale
  3. analitico.

Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente. 

Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente 
  • per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva 
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

Applicando il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili,
  • in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari,
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:

  • operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali) 
  • operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre
  • operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Acconto IVA 2024: i codici tributo per F24

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 6013 per i contribuenti mensili,
  • 6035 per quelli trimestrali.

Attenzione al fatto che è possibile compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.

L’acconto versato deve essere sottratto all’Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del 4° trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).

Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre

17 Ottobre 2024 in Speciali

Il MASE con avviso pubblicato sulla pagina preposta del proprio sito comunica l'avvio delle domande dalle ore 12 del giorno 21 ottobre per il tax credit eco imballaggi.

Ricordiamo che le regole attuative per questo bonus sono state previste con il Decreto MASE del 2 aprile pubblicato nella GU n 117 del 21 maggio 2024.

Il decreto contiene i  con i criteri e modalità di applicazione  e  di fruizione del  credito d'imposta nonché requisiti  tecnici  e  certificazioni  idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

Il decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalità di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690,  della  legge di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei  limiti di spesa annui, nonché i  requisiti  tecnici  e  le certificazioni idonee ad  attestare,  secondo  la  vigente  normativa  europea  e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e  degli  imballaggi ammissibili  all'agevolazione.

Credito d’imposta eco imballaggi: i beneficiari

I beneficiari sono tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:

  • a) sono costituite, regolarmente iscritte e  «attive»  presso  il registro delle imprese;
  • b) svolgono un'attivita' economica in Italia, disponendo  di  una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
  • c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti  e non  sono  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a   procedure concorsuali;
  • d)  hanno   acquistato   prodotti,   realizzati   con   materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno  acquistato  imballaggi  biodegradabili  e  compostabili secondo la  normativa  UNI  EN  13432:2002, imballaggi  in  carta  e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, secondo quanto previsto dall'art. 4;

Sono, in ogni  caso, escluse dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto le imprese:

  • a) destinatarie di sanzioni interdittive ai  sensi  dell'art.  9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  • b) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.              

Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre

Per accedere all'agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano apposita istanza secondo le modalità indicate dal MASE con avviso.

In particolare, il MASE evidenzia che il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro per ciascuna annualità.

Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024.

Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2023 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.

Come previsto dal decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail: [email protected] oppure chiamando il numero 06 5722 5138 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30.

Scarica qui la modulistica necessaria

Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.
Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell'allegato 1 e  riportano l'ammontare complessivo  delle spese sostenute allegando l'attestazione di cui al comma 3 del medesimo art. 4. 

Al solo fine di consentire lo svolgimento  dei controlli previsti i  soggetti  beneficiari  allegano all'istanza  la documentazione giustificativa delle  spese  e  del relativo pagamento, nonché quella  comprovante  il possesso  delle certificazioni.

Credito d’imposta eco imballaggi: la % spettante

L'agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria ai sensi dell'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 36% per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 4, ed è fruita sotto forma di credito d'imposta ai sensi dell'art. 17  del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  

L'agevolazione  massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, di cui all'art. 7,  comma  2,  non  può comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.
Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  delle  agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualità  di cui all'art. 7, comma  1, il  Ministero  procede  al riparto  delle risorse  disponibili  in  proporzione  all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.
L'agevolazione  non è cumulabile,  con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o comunicati  ai sensi  dei  regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano   alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle  attività  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il credito di imposta è cumulabile con altre  agevolazioni  che non si configurino come aiuti di Stato e che  abbiano  ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale  cumulo,  tenuto  conto  anche della non concorrenza  alla  formazione  del reddito e  della  base imponibile dell'imposta regionale  sulle attività  produttive,  non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d’imposta eco imballaggi: spese ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:

  • a) prodotti realizzati con materiali provenienti  dalla  raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica; 
  • b) imballaggi primari e secondari biodegradabili  e  compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
    • i) gli imballaggi  in  carta  e  cartone,  ad  eccezione  degli imballaggi in carta stampati  con  inchiostri,  degli imballaggi  in carta trattata o spalmata con  prodotti  chimici  diversi  da  quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e  degli imballaggi  in carta  accoppiati  con   altri   materiali   non   biodegradabili   e compostabili;
    • ii) gli imballaggi in legno non impregnati;
  • c)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata della carta;
  • d)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata dell'alluminio;
  • e)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata del vetro.

I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni  previste dall'allegato  1  al presente decreto.
L'effettività del  sostenimento  delle   spese   oggetto   di agevolazione deve risultare  da  un'apposita attestazione  resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da  un  revisore legale  iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali,   o da   un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e  degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti  del  lavoro, ovvero  dal  responsabile  del  centro   di assistenza fiscale. A tal fine, con la già menzionata  attestazione, è certificato:

  • a. l'elenco delle spese ammissibili ad  agevolazione  nonché  il periodo  d'imposta  cui  sono  riferite.  Le  spese  si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
  • b. l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo  produttivo del soggetto proponente;
  • c.  l'integrale  pagamento  delle  fatture  di  acquisto  cui  si riferiscono  le  spese  rendicontate,  che  deve  essere   effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e  con modalità che consentano la  piena tracciabilità dei  pagamenti  e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
  • d. che l'impresa proponente  non  ha  ottenuto,  a  fronte  delle medesime  spese  oggetto  della  richiesta  di agevolazione,   altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai  sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che  dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate  nel  ciclo  produttivo  del   soggetto   proponente,   si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.