TFR: coefficiente Luglio 2026 – Regole, tabelle e istruzioni

12 Agosto 2026 in Speciali

Per le quote di  trattamento di fine rapporto  accantonate a dicembre 2025, il coefficiente di rivalutazione del TFR  relativo a luglio 2026 è 3,015144.  

L’ISTAT ha reso noto infatti,  che l'indice  di variazione dei prezzi al consumo è stato  pari a 103,1%, in leggero rialzo rispetto a giugno.

Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.  

Nei successivi paragrafi  disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.

TFR,  cos'è, quando spetta

Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297,  la quale  ha modificato l’articolo 2120 c.c.,  variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità")  e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:
  • l' anticipazione di una parte degli importi  in corso di rapporto,
  • la  costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
  •  alcune disposizioni in materia pensionistica.
 L'art.  2120 c.c., così  riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui  è stato assunto.  
Il trattamento viene costituito con  gli accantonamenti mensili  di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.
 Il TFR ha  natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto  ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale  è stata aggiunta successivamente,  infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.
Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma  cessata dal 1 luglio 2018.

Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale

Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:
  • per ciascun anno di lavoro 
  • una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,  a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
  •   divisa per 13,5.

ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che  l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.

Il TFR  cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:

  1.  dall'1.5% in misura fissa annua e 
  2. dal 75%  dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.

Si ricorda che:

  • In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
  • Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare. 
  • Deve essere rivalutata  la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
 ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
  •  Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente  si rivalutano  utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione 
  •  Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva   
  •  Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
  •  si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199)
 N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015)  per cui la rivalutazione  è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.
Il versamento deve essere effettuato:
  1.  con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
  2.  a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il  16 febbraio in caso di  cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.
Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa

Il lavoratore che abbia  almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:

  • 1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
  • 3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
  •  4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperative 
In caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.

Coefficienti rivalutazione TFR 2026

RIVALUTAZIONE TFR 2026

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso  annuo 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio 15-1 14-2 100,4 0,125 0,363025
Febbraio 15-2 14-3 10093 0,250  0,862716.
Marzo 15-3 14-4 101,5 0,325 1,437346
Aprile  15-4 14-5 102,5 0,450 2,311729
Maggio  15-5 14-6 102,8 0,625 2,661543
Giugno  15-6 14-7 102,8 0,750 2,786543
Luglio  15-7 14-8 103,1 0,825 3,015144

Scarica qui le tabelle 2017 2018

SCARICA QUI LE TABELLE 2017 – 2018

Scarica le tabelle dei coefficienti di rivalutazione 2019 – 2025

SCARICA QUI le Tabelle coefficienti di rivalutazione TFR 2019 –  2025

Sport dei figli nel 730/2026: la detrazione max, regole e documenti

24 Luglio 2026 in Speciali

Le spese sostenute nel 2025 per palestre, piscine, associazioni e impianti sportivi possono essere inserite nella dichiarazione dei redditi 2026. 

La detrazione è pari al 19% su un massimo di 210 euro per ragazzo: il recupero fiscale può quindi arrivare a 39,90 euro. 

Le spese sostenute per lo sport dei figli possono ridurre l’IRPEF dovuta con il modello 730/2026 o con il modello Redditi Persone fisiche.

Per ogni ragazzo di età compresa tra 5 e 18 anni è riconosciuta una detrazione del 19% su una spesa massima di 210 euro. Il beneficio fiscale massimo è quindi pari a 39,90 euro per ciascun ragazzo.

Non tutte le iscrizioni e gli abbonamenti, però, danno diritto allo sconto fiscale. La spesa deve riguardare attività sportiva dilettantistica, essere sostenuta presso una struttura ammessa e risultare da un pagamento tracciabile e da una ricevuta contenente tutti i dati richiesti..

Spese sportive 2026: strutture che consentono la detrazione

In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, nelle ultime guide sui dichiarativi 2025 e si attendono quelle aggiornate, le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono:

  • associazioni sportive,
  • palestre,
  • piscine
  • altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal d.m. 28 marzo 2007 che
ha definito:

  • cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine, ecc.;
  • la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.

In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.
Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

  • destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
  • gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:

  • le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non risultano iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • le società sportive professionistiche di cui al d.lgs. n. 36 del 2021 (sport professionistico);
  • le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

Leggi anche Spese centri estivi: quando sono detraibili nel 730             

Detrazione spese sportive 2026: età dei ragazzi

In generale la detrazione spetta per le spese sostenute durante tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo ha tra i 5 e i 18 anni

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate il requisito dell'età ricorre anche se sussiste per una sola parte del periodo d’imposta.

Si ritiene, pertanto, che la detrazione spetti anche per tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo compie i 18 o i 5 anni, indipendentemente dal fatto che le spese sportive siano state sostenute prima o dopo il compimento.

Spese sportive: limite di detrazione 2026

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 210 Euro per:

  • il contribuente, se in possesso dei requisiti (minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori);
  • ogni soggetto fiscalmente a carico. Il limite di 210 Euro è il limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.

Nell'importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352), con il codice 16.

Spese sportive: documenti da conservare ai fini della detrazione

La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.
Ai sensi dell’art. 2 del citato d.m. 28 marzo 2007, la documentazione attestante la spesa deve riportare:

  • la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
  •  la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);
  • l’attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, ecc.)
  • l’importo pagato
  •  i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.9.

Spese sportive: indicazione nel 730 o Redditi PF 2026

La spesa sostenuta, nel limite di 210 Euro per ragazzo, va indicata:

  • nei righi E8-E10 del modello 730;
  • nei righi RP8-RP13 del modello Redditi cod. 16

Se il soggetto ha sostenute spese per più di un ragazzo, compilerà più righi, indicando in ognuno di essi il codice 16, e riportando separatamente la spesa sostenuta per ciascun ragazzo.

Dichiarazione 2026 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte dopo la proroga

31 Maggio 2026 in Speciali

Il recente decreto legge 22 maggio 2026, n. 89 (c.d. Decreto Carburanti e Sostegno alle Imprese), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, ha introdotto all'art. 6 la proroga dei termini di versamento per i soggetti ISA.

In particolare, per il 2026 è stato disposto, per i Soggetti ISA, minimi e forfettari, la proroga del termine di versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto:

  • al 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione (in deroga alla scadenza ordinaria del 30 giugno 2026);
  • oppure al 20 agosto 2026 (il 30° giorno successivo al 20 luglio cade il 19 agosto, prorogato al 20 agosto per la sospensione di ferragosto), maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.

Attenzione: rispetto al 2025, la maggiorazione per il versamento entro il 30º giorno passa dallo 0,40% allo 0,80% — il costo del rinvio raddoppia.

Le disposizioni si applicano:

  • oltre che ai soggetti ISA e a quelli con cause di esclusione dagli stessi
  • anche ai soggetti in regime dei minimi (art. 27, co. 1, D.L. 98/2011) 
  • e in regime forfetario (art. 1, co. 54-89, L. 190/2014), 
  • nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR aventi i medesimi requisiti.

I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:

  • saldo 2025 per IRPEF / IRES / IVA;
  • primo acconto 2026 IRPEF / IRES;
  • addizionali IRPEF;
  • cedolare secca;
  • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
  • IVIE / IVAFE;
  • imposta sostitutiva del maggior reddito per chi ha aderito al concordato preventivo biennale;
  • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
  • Diritto CCIAA.

Redditi PF 2026 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte e date da ricordare

Tutti i contribuenti, titolari e non di partita IVA, hanno la possibilità di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, compresi i contributi del quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale.

Per il 2026, l'acconto di novembre deve essere versato per intero entro 30 novembre 2026.

Come già consolidato, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, è stato uniformato il termine di scadenza del versamento delle singole rate sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati, i quali dovranno effettuare i versamenti ratealientro il giorno 16 di ciascun mese, in ogni caso da completarsi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Per i soggetti ISA che usufruiscono della proroga e che optano per la rateizzazione delle imposte, pertanto viene ridefinito il calendario dei versamenti delle rate nel modo seguente:

RATA

Rateizzazione 
con versamento prima rata
il 20 luglio 2026
(senza maggiorazione)

INTERESSI %

Rateizzazione
con versamento prima rata
il 20 agosto 2026
(con maggiorazione dello 0,80%)**

In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,80% in ragione di giorno

INTERESSI %

20 luglio 2026

20 agosto 2026

20 agosto 2026*

0,30

16 settembre 2026

0,30

16 settembre 2026

0,64

16 ottobre 2026

0,63

16 ottobre 2026

0,98

16 novembre 2026

0,98

16 novembre 2026

1,32

16 dicembre 2026

1,31

6ª

16 dicembre 2026

1,66

* Gli interessi si calcolano sulla scadenza teorica della rata (giorno 16 del mese), indipendentemente dall'eventuale proroga ferragostana che consente di versare il 20 agosto. Il 16 agosto 2026 è domenica e ricade nella sospensione di ferragosto (1–20 agosto), quindi il versamento può essere effettuato il 20 agosto, ma gli interessi restano calcolati sul periodo fino al 16 agosto.

** In questo caso l’importo complessivo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,80% (calcolato in ragione di giorno sul periodo dal 21 luglio al 19 agosto 2026), prima di applicare la rateizzazione.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Per il calendario delle scadenze secondo i termini ordinari, dei versamenti delle rate per i contribuenti che non hanno usufruito della proroga, si rimanda all'articolo "Dichiarazione redditi persone fisiche 2026: rateazione delle imposte e date da ricordare".

Nota sugli interessi di rateizzazione

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale (anno = 360 giorni), tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza teorica della rata successiva, con la formula seguente: (C * i * t) / 360.

Di conseguenza, le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% per ogni mese (30 giorni) di intervallo (per ogni intervallo di 30 giorni → 4% × 30/360 = 0,33% per mese).

Rata n = R × [1 + 0,0033 × (n − 1)]

dove R è l'importo base di ogni rata e n è il numero d'ordine (1, 2, 3…). La prima rata non porta mai interessi, ogni rata successiva accumula un ulteriore 0,33% rispetto alla precedente.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. I termini che cadono nel periodo 1–20 agosto sono prorogati al 20 agosto per la sospensione di ferragosto.

Permessi elettorali: regole, assenze, diritti e doveri

23 Maggio 2026 in Speciali

Nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, è prevista una specifica  disciplina di gestione delle  assenze per  attività elettorali. 

I lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato che vengono chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali sono assistititi dalla legge sia per quanto attiene a

  •  diritti collegati all'assenza dal lavoro, e
  • recupero della giornata di riposo spettante per aver lavorato al seggio.

In sostanza i giorni lavorativi passati alle urne sono considerati giorni lavorati agli effetti del cedolino paga, come se il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa in azienda. 

Diversamente, i giorni festivi e quelli non lavorativi (in caso di settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

La disciplina che regola i permessi spettanti ai lavoratori subordinati  chiamati a presenziare i seggi elettorali scaturisce dal combinato disposto di due norme:

  •  art. 119, DPR n. 361/1957 come sostituito dall’articolo 11 della legge n. 53/1990,  e 
  •  art. 1, legge n. 69/1992 .

I permessi elettorali debbono essere concessi ai lavoratori pubblici e privati (sia con rapporto di lavoro subordinato  a tempo indeterminato che determinato)  chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali  qualora ricoprano le seguenti figure:
• presidente di seggio;
• segretario;
• scrutatore;
• rappresentante di lista, di gruppo, di partiti;
• componente dei Comitati promotori in caso di referendum.

Vediamo nello specifico adempimenti diritti e doveri dei datori di lavoro e dei dipendenti.

Permessi elettorali: gli adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a retribuire i giorni di assenza e garantire le giornate di riposo compensativo in maniera differente in base all'orario di lavoro normalmente svolto. Vediamo nella seguente tabella riepilogativa:

 

Orario di lavoro

dal lunedì al sabato

Pagamento delle due giornate di assenza come avesse lavorato (il sabato e il lunedì);
una giornata di riposo compensativo  per il mancato riposo della sola giornata della domenica ovvero, in alternativa in accordo con il lavoratore, un compenso pari ad una quota giornaliera di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

Orario di lavoro

dal lunedì al venerdì

Pagamento della giornata di assenza come avesse lavorato (il lunedì);

  1. Le giornate da recuperare con riposo compensativo, per essere stato al seggio nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, sono due, al fine di recuperare il sabato e la domenica.

 

Giova ricordare forse che  la  normativa di riferimento non detta le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione e non definisce neppure eventuali maggiorazioni da corrispondere per i giorni festivi trascorsi al seggio.

Si può ritenere dunque che  spetti al lavoratore rifiutare o accettare l’eventuale riposo compensativo da fruire entro un arco temporale possibilmente ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale.

Permessi elettorali diritti e doveri del lavoratori

I lavoratori dipendenti chiamati ad operare presso i seggi elettorali hanno diritto :

  • ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo in cui sono tenuti a presenziare alle operazioni elettorali, previa richiesta scritta al datore di lavoro.
  • al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, oltre al compenso erogato dallo Stato.

In assenza di una regolamentazione contrattuale, il lavoratore chiamato a svolgere funzioni al seggio, è tenuto ad osservare una serie di adempimenti dovuti sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro:

  •  preavvertire tempestivamente il proprio datore di lavoro, con richiesta come da fac-simile indicato in seguito, dell’ assenza dal lavoro, consegnando eventuale copia della convocazione a lui recapitata dal competente ufficio elettorale, cui seguirà certificazione presidente del seggio;
  •  ultimate le operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante  l’indicazione dei giorni e delle ore occupate nella funzione svolta presso il seggio elettorale rilasciata dal presidente del seggio.

La documentazione da produrre al rientro in azienda tuttavia, può differire a seconda che il lavoratore abbia assunto il ruolo di scrutatore, segretario, presidente o rappresentante di lista.

I permessi richiesti per motivi elettorali concessi per tutto il tempo necessario all’adempimento delle funzioni presso gli uffici elettorali (politiche, amministrative, europee, referendum nazionali e regionali) sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni lavorativi  e per questo motivo al datore di lavoro non è  consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con quelli richiesti per le operazioni elettorali, anche se eventuali esigenze di servizio dovessero collocarsi in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

Esoneri contributivi assunzioni 2026: ecco le istruzioni

14 Maggio 2026 in Speciali

ll decreto legge 62 2026  detto "1 Maggio" introduce per il 2026 un pacchetto  di esoneri contributivi totali (100%) a favore dei datori di lavoro privati che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori.  Il 14 maggio l'istituto ha pubblicato le circolari di istruzioni dettagliate (vedi ultimo paragrafo)

L'impianto normativo si articola in quattro misure distinte — Bonus Donne, Bonus Giovani, Bonus ZES e Stabilizzazione — ciascuna con propri requisiti soggettivi e limiti di importo, ma accomunate da alcuni principi :

  •  l'esonero riguarda esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL;
  •  resta ferma l'aliquota di computo pensionistico, cioè lo sgravio non incide sulle futura pensione del lavoratore;
  •  il beneficio non è cumulabile con altri esoneri contributivi;
  • non è applicabile a rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e ai dirigenti.

 Tutti i bonus sono soggetti a monitoraggio INPS e vincolati a un tetto di spesa pluriennale, oltre il quale l'istituto cesserà di accogliere nuove domande.

ATTENZIONE  Il decreto interviene contestualmente ad abrogare il comma 1-bis dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 cd Decreto Milleproroghe (convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26), che aveva prorogato incentivi all'assunzione di natura analoga già operativi, istituiti con il Decreto Coesione 2024 — strutturati in modo simile ma con perimetri e massimali differenti .

Inoltre va posta attenzione al fatto che  l’accesso ai benefici contributivi  è consentito solo se il lavoratore percepisce un trattamento economico individuale non inferiore al salario giusto determinato secondo i criteri  indicati dallo stesso decreto (retribuzione non inferiore a quella stabilito dai CCNL piu rappresentativi).

Le circolari non offrono chiarimenti su questo punto,  probabilmente in attesa di precisazioni ministeriali 

Va anche detto che i primi tre incentivi sono già in vigore mentre per il quarto è necessaria l'approvazione da parte della Commissione europea.

 Vediamo di seguito tutti i dettagli  di ciascuna misura e ulteriori aspetti operativi comuni.

Bonus Donne e Bonus Giovani 2926

Il Bonus Donne ( previsto all' art. 1 del DL 62 2026) è rivolto alle lavoratrici svantaggiate di qualsiasi età, prive di impiego regolare da almeno 24 mesi — o da 12 mesi se appartenenti alle categorie b)–g) del Reg. UE 651/2014 — assunte tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. 

L'esonero dura fino a 24 mesi, con un tetto mensile di 650 euro (800 euro per le residenti nella ZES unica del Mezzogiorno).

 Il Bonus Giovani (art. 2) si applica ad assunzioni di under 35 senza impiego da almeno 24 mesi (o 12 mesi se rientranti nelle categorie c), e), f), g) del medesimo regolamento US ), non dirigenziali, con soglia di 500 euro mensili — elevata a 650 euro per le unità produttive nelle regioni Abruzzo,  Molise,Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna,  Marche  e  Umbria.

Bonus ZES 2026 e Bonus stabilizzazione

il Bonus ZES (art. 3) è una misura specifica per le microimprese del Mezzogiorno: vi accedono esclusivamente i datori di lavoro privati con fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, che assumano presso una sede ubicata nelle regioni della ZES unica. 

Il target è costituito da over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. Il tetto mensile è di 650 euro per un massimo di 24 mesi.

 L'incentivo alla stabilizzazione (art. 4) , valido in tutto il territorio nazionale, introduce invece un meccanismo innovativo: premia la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi, a condizione che il lavoratore abbia meno di 35 anni e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato.

 Le trasformazioni devono avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità da rapporti instaurati entro il 30 aprile 2026. Il limite mensile è di 500 euro per 24 mesi, subordinato ad autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE.

Condizioni comuni, tutele e risorse finanziarie

Tutte e quattro le misure condividono alcune  condizioni operative fondamentali. 

  1. le assunzioni o trasformazioni devono determinare un incremento occupazionale netto, calcolato sottraendo il numero medio dei dipendenti nei 12 mesi precedenti dal numero rilevato mese per mese, con ponderazione per i part-time e considerazione al netto delle variazioni nelle società collegate ex art. 2359
  2. :il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti l'assunzione. 
  3. in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata — del lavoratore assunto o di uno con la stessa qualifica — scatta la revoca con recupero integrale del beneficio fruito. 
  4. In caso  mancata assunzione entro 10 giorni dall'autorizzazione INPS la richiesta decade e i fondi sono rimessi in circolo. Resta possibile inviare una nuova istanza

Si segnala anche che malgrado la norma in vigore l'Obbligo di pubblicazione della posizione sul portale SIISL non  è ancora operativo perche manca il decreto ministeriale attuativo .

Le risorse complessive per il 2026 ammontano a circa 180,4 milioni di euro (26,5 + 109,7 + 26 + 18,2), con proiezioni fino al 2028 per un totale di circa 907 milioni di euro sull'intero triennio.

Tabella di riepilogo – Scarica le istruzioni INPS

isura Destinatari Periodo assunzione Durata esonero Limite mensile Limite ZES / Sud Spesa 2026 Operatività
Bonus DonneArt. 1 — 100% contrib. datoriali Donne qualsiasi età, senza lavoro regolare ≥ 24 mesi (o ≥ 12 mesi + categorie b–g Reg. UE 651/2014) 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi (standard)
12 mesi se già "lavoratrice svantaggiata" lett. a–g
650 €/ mese per lavoratrice 800 €/ mese (ZES Mezzogiorno) 26,5 mln €63,7 mln (2027) · 51,3 mln (2028) Istruzioni INPS
Bonus GiovaniArt. 2 — 100% contrib. datoriali Under 35, non dirigenti, senza lavoro ≥ 24 mesi (o ≥ 12 mesi + categorie c, e, f, g) 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi (standard)
12 mesi se già "lavoratore svantaggiato" lett. a–g
500 €/ mese per lavoratore 650 €/ mese (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria) 109,7 mln €252,4 mln (2027) · 135,4 mln (2028) Istruzioni INPS
Bonus ZESArt. 3 — 100% contrib. datoriali Over 35, disoccupati ≥ 24 mesi — solo datori con ≤ 10 dipendenti, sede in ZES unica Mezzogiorno 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi — (solo ZES) 650 €/ mese per lavoratore 26 mln €60 mln (2027) · 34 mln (2028) Istruzioni INPS
StabilizzazioneArt. 4 — 100% contrib. datoriali Under 35, non dirigenti, mai occupati a tempo indet. — trasformazione da TD ≤ 12 mesi, instaurato entro 30/04/2026 1° ago – 31 dic 2026 24 mesi 500 €/ mese per lavoratore 500 €/ mese (nessun extra Sud) 18,2 mln €87,5 mln (2027) · 69,3 mln (2028) ⚠ Autorizzaz. UE art. 108 TFUE

Scarica la circolare INPS 57 Bonus Donne

Scarica la circolare INPS 56 Bonus ZES

Scarica la circolare INPS 55 2026 Bonus Giovani

Incentivi solo con Salario giusto

ATTENZIONE, come anticipato sopra,   nel decreto 62 2026 viene definito il concetto di “salario giusto”  ovvero di retribuzione adeguata, a norma della costituzione, che coincide con il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL e UIL).

 Non si tratta quindi solo della paga base, ma dell’insieme delle voci retributive previste dal CCNL applicabile al settore, alla dimensione e alla natura del datore di lavoro , ovvero il TEC : Trattamento Economico Complessivo.

Nei settori privi di contrattazione, il datore di lavoro è comunque tenuto a fare riferimento al CCNL più affine all’attività svolta.

In tema di bonus per le assunzioni il decreto stabilisce che l’accesso ai benefici è consentito solo se il lavoratore percepisce un trattamento economico individuale non inferiore al salario giusto determinato secondo i criteri sopra indicati.

Le festività in busta paga

4 Maggio 2026 in Speciali

 Ai fini del calcolo della busta paga sono considerate giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge durante le quali il dipendente solitamente non lavora, ma percepisce ugualmente  la retribuzione.

Ad oggi, dopo varie modifiche normative all' articolo 2 della legge 27  maggio  1949,  n.  260, (da ultimo, l'introduzione della festività di san Francesco con la legge 151 2025 del 8.10.2025, che entrerà in vigore dal 2026) sono considerati giorni festivi per tutti i lavoratori i seguenti:

1) Capodanno                  

  1° Gennaio

2) Epifania                          

 6 Gennaio

3) Giorno dell'Angelo          

  Lunedì di Pasqua

4) Anniversario della Liberazione   

    25 Aprile

5) Festa dei Lavoratori                        

     1 maggio     

6) Assunzione Beata Vergine                           

    15 Agosto

7) San Francesco –  patrono d'Italia 

    4 Ottobre  (DAL 2026)

8) Ognissanti                 

    1° Novembre

9) Immacolata Concezione               

    8 Dicembre

10) Santo Natale                 

    25 Dicembre

11 Santo Stefano                 

   26 Dicembre

12) Santo Patrono del comune sede di lavoro

13) Festa della repubblica          

  2 giugno

Per il giorno di Pasqua è prevista la retribuzione soltanto da alcuni contratti collettivi.

Un breve accenno meritano le festività soppresse che sono:

  •  il 19 marzo San Giuseppe,
  •  l'Ascensione e il Corpus domini (con date variabili) e
  •  il 29 giugno – San Pietro e Paolo;

 per questo  i contratti collettivi di solito compensano la mancata fruizione delle 4 festività soppresse con permessi retribuiti di 32 ore.

Trattamento economico previdenziale e fiscale delle festività

La retribuzione durante le festività è la normale retribuzione globale di fatto giornaliera. L’entità varia a seconda del giorno in cui cade la festività.

Festività infrasettimanale: per gli impiegati e operai retribuiti in misura fissa (mensilizzati), la festività è compresa nella retribuzione globale di fatto (26 gg).

Per gli operai retribuiti in misura oraria : si considera la retribuzione globale di fatto oraria.

Festività cadente di domenica: per gli impiegati ed operai retribuiti in misura fissa spetta un importo aggiuntivo (un giorno in più).

Per gli operai retribuiti in misura oraria: 6 ore e 40 minuti (40 ore settimanali : 6 giorni) (N.B. Se il contratto prevede 5 giorni settimanali, 40:5 = 8 ore). Nel cedolino 6 ore e 40 minuti diventeranno 6,67;

Attenzione! è interessante fare caso a questa particolarità: se si scrive 6,50 è chiaro che sono 6 ore e 30 minuti, mentre,  se si scrive 6,67 non è così intuitivo capire che si tratta di 6 ore e 40 minuti perchè si dovrà fare la seguente proporzione :

60 minuti : 1 ora = 40 minuti : x (60 minuti stanno ad 1 ora come 40 minuti stanno ad x)

x = 40*1/60 = 0,67

Ma che cos'è l'incognita x? Sono i centesimi, perchè i computer adottano il sistema decimale e non del tempo. Quindi ogni volta che parliamo di minuti dobbiamo fare una conversione da minuti dell'orologio a centesimi.

Festività cadenti di sabato: è inclusa nei mensilizzati; corrisponde ad 8 ore per gli operai pagati a ore.

Attenzione! se il dipendente lavora in un giorno festivo e non è previsto un riposo compensativo, la retribuzione sarà considerata di lavoro straordinario, quindi (è qui che bisogna fare attenzione) oltre a pagare la festività, deve essere pagato anche il lavoro svolto + la maggiorazione per lavoro straordinario festivo. Se invece è previsto un riposo compensativo in un'altra giornata deve essere pagata la festività + la maggiorazione ma non la retribuzione base.

Gli elementi retributivi  correlati  ai giorni di festività sono imponibili interamente sia  dal punto di vista  dei contributi previdenziali che delle trattenute fiscali.

Festività: esempi di compilazione della busta paga

1. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria con riposo compensativo:

LIBRO UNICO DEL LAVORO

 

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CALCOLO BUSTA PAGA :

paga oraria (p.h.) 8,49523 * 176 ore = 1.495,16

festività 6,67 * 8,49523 =                          56,66

8,49523 * 15% * 8 ore =                                  10,19

Totale                                                        1.562,01

 

2. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria senza riposo compensativo:

LIBRO UNICO DEL LAVORO

 

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CALCOLO BUSTA PAGA :

paga oraria (p.h.) 8,49523 * 168 ore = 1.495,16

festività 6,67 * 8,49523 =                          56,66

8,49523 * 50% = 4,25                                     

4,25 + 8,49523 = 12,75                                

12,75 * 8 ore (FS) =                                 102,00

Totale                                                     1.653,82

Festivita e Cassa integrazione

Per i giorni festivi che cadono in periodi di utilizzo di  Cig /Fis/Cigd, come molto probabile in questo anno di pandemia, il compenso  viene gestito in maniera diversa:

  1. rimane a carico del datore di lavoro, cioe non rientra fra gli elementi integrabili ,  per   i lavoratori retribuiti a  ore e sospesi da non più di due settimane a orario ridotto  oppure sospesi a zero ore settimanali,
  2. è a carico della Cassa invece:
  •   per i lavoratori retribuiti a ore  e  sospesi a zero ore settimanali,  da oltre due settimane;
  •   per i lavoratori retribuiti con fisso  mensile sospesi a zero ore settimanali,   anche da non più di due settimane.

 Si ricorda infine che  i giorni di festività sono conteggiati ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare ANF. 

Festivita durante la malattia: a carico dell’azienda

Va ricordato che i giorni festivi infrasettimanali, cosi come le domeniche e i primi tre giorni di assenza per malattia non sono indennizzati dall'INPS ma a carico del datore di  lavoro. 

Reddito di libertà vittime di violenza: le istruzioni 2026

9 Aprile 2026 in Speciali

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 il decreto 17 settembre 202e emanato dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, at per il rifinanziamento del Reddito di liberta previsto dall’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).

Il fondo dedicato al Reddito di libertà dispone di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinati a coprire l’erogazione del contributo su tutto il territorio nazionale.

Le somme vengono attribuite alle Regioni, che partecipano all’attuazione della misura coordinandosi con i Comuni, i servizi sociali territoriali e i centri antiviolenza riconosciuti.

Tra le novità più rilevanti introdotte dal decreto vi è l’aumento dell’importo del sostegno economico.da 500 a  530 euro mensili.

Resta invariata la durata massima di 12 mesi.

Si ricorda che il reddito di libertà è una misura a favore delle donne vittime di violenza e pevede un contributo economico mensile  erogato dall'INPS alle donne ospiti di centri di violenza per favorire l'uscita e un nuovo inizio in autonomia all'esterno.  Il contributo intende infatti aiutare nelle spese di affitto,  oltre che nelle spese necessarie per la vita quotidiana e  per la scuola dei figli eventualmente presenti.

Le piu  indicazioni operative INPS sono state pubblicate il 5 marzo nella circolare 54 2025 e il 7 maggio nel messaggio 1429 2025.. Con la circolare 44 del 9 aprile 2026 le istruzioni sono aggiornate per quest'anno. vedi  i dettagli all'ultimo paragrafo.

Reddito di libertà 2025: nuovo importo, cumulabità

Come detto il reddito di libertà è un contributo economico per le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali  .

L'importo è pari  a euro 530 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità  e ha l 'obiettivo di garantire una maggiore autonomia  nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza anche  di fuori dei centri di protezione.

Il Reddito di libertà  è destinato in particolare al 

  1. riacquisto di una autonomia personale ( spese di affitto per un alloggio autonomo,  per l'uscita dal Centro antiviolenza ) e 
  2. spese per  il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.

Va sottolineato che:

  • il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione ,  NASPI e altre  misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni
  • l'Inps può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento .

Attenzione il DPCM  2024 specificava la richiesta puo essere effettuata  una sola volta da ogni  donna interessata. 

Le risorse del fondo sono  ripartite tra le Regioni in base ai dati Istat sulla popolazione femminile residente tra i 18 e i 67 anni, con la possibilità di ulteriori  incrementi da parte delle regioni stesse o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Reddito di libertà: requisiti , come si ottiene

Sono destinatarie del reddito di liberta le 

  • donne vittime di violenza e accolte nei centri riconosciuti dalle Regioni
  • residenti in Italia
  • con cittadinanza italiana, comunitaria o
  • extracomunitaria con permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Il dpcm 2024 precisa che Il reddito di liberta' e' riconosciuto, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di poverta', con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di  sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l'emancipazione economica. La condizione di poverta', legata ad uno  stato di bisogno straordinario o urgente, e' dichiarata dal servizio sociale

Reddito di liberta: sportelli straordinari e graduatorie

Dal 5 marzo  2025 era stata aperta UNA   finestra temporale straordinaria,  fino al 18 aprile 2025 e poi , dal 12 maggio e fino al 31 dicembre 2025 

si è aperta  una seconda fase dedicata alle domande che in passato non erano state accolte per mancanza di fondi.. Infatti il decreto ha previsto che  le domande presentate all'INPS in precedenza  e non accolte  conservano priorita', a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di comprovare l'attuale sussistenza dei requisiti.  Secondo i dati forniti dal Dipartimento per le Pari Opportunità, tra il 2020 e il 2024 sono state presentate 6.079 richieste all’INPS, delle quali ben 3.006 erano rimaste senza risposta a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Nel messaggio del 7 maggio 2025 INPS comunica che è stAta definita la graduatoria delle domande  ripresentate nella fase transitoria  perche inizialmente non accolte per incapienza dei fondi 

I Comuni possono consultare l’esito delle domande ripresentate nell’anno 2025 accedendo alla sezione “Reddito di Libertà” del servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Il servizio, inoltre, consente ai Comuni di modificare l’IBAN delle domande nello stato “Accolta in attesa IBAN” per le quali il controllo dell’IBAN ha dato esito negativo.

L’esito delle domande ripresentate è comunicato dall’INPS alle interessate utilizzando i dati di contatto presenti in procedura. Nel caso in cui i dati di contatto non siano presenti, il Comune dovrà  informare l’interessata sull’esito della domanda.

ATTENZIONE : DIVERSAMENTE da quanto riportato nella circolare 54 le domande ripresentate nella fase transitoria e non accolte per insufficienza delle risorse regionali  NON decadono ma restano valide fino al 31 dicembre 2025 e conservano la priorità rispetto alle nuove domande dell’anno 2026.

Reddito di libertà: la procedura di domanda

Rivediamo la procedura di domanda per il Reddito di Libertà:

  •  va presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, a proprio Comune, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.
  • I Comuni provvedono a inviare la domanda all’INPS per l’acquisizione  del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale
  • I Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda che riporta nel campo  “N. domanda” il numero d indicato dal Comune e il codice univoco rilasciato dal sistema informativo INPS

COME SI INVIA LA DOMANDA

Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile nel portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali” Nel menzionato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.

Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Reddito 2026: aumento in automatico per le domande 2025

Come anticipato la circolare INPS 44 del 9 aprile 2026 s aggiorna la disciplina alla luce delle novità introdotte dal decreto interministeriale 17 settembre 2025 e delle leggi di Bilancio 2025 e 2026.

Dal punto di vista operativo, la principale novità riguarda l’aumento del contributo mensile, che passa da 500 a 530 euro, riconosciuto per un massimo di 12 mensilità. Tale incremento si applica anche alle domande accolte nel 2025, che vengono integrate fino al nuovo importo massimo complessivo, compatibilmente con le risorse disponibili.

L’INPS provvede all’integrazione automaticamente, seguendo l’ordine cronologico delle domande accolte. Se le risorse 2025 (statali o regionali) risultano insufficienti, l’adeguamento viene effettuato utilizzando i fondi del 2026. I pagamenti sono gestiti centralmente dall’Istituto.

Per quanto riguarda le domande, viene confermato che:

  • quelle presentate entro il 31 dicembre e non accolte per carenza di fondi decadono;
  • tuttavia, possono essere ripresentate l’anno successivo.

A partire dal 2026, le domande possono essere presentate durante tutto l’anno (1° gennaio – 31 dicembre) utilizzando il modulo SR208, tramite i Comuni, che operano accedendo ai servizi INPS con identità digitale.

Per le domande già respinte nel 2025 per insufficienza di budget, i Comuni possono riutilizzare la documentazione già presentata, previa verifica dell’attualità dei requisiti (stato di bisogno e percorso con centri antiviolenza).

Le domande sono accolte fino a esaurimento delle risorse disponibili a livello regionale. Una volta raggiunto il limite, non è possibile accogliere nuove istanze, salvo rifinanziamenti.

Sul piano finanziario, la misura è ormai strutturale. Le risorse derivano da:

  • 10 milioni annui (legge di Bilancio 2024);
  • +1 milione annuo dal 2025;
  • ulteriori incrementi previsti dalla legge di Bilancio.

Per il 2026, le risorse complessive ammontano a 16,5 milioni di euro.

Infine, l’INPS  precisa che svolge attività di monitoraggio trimestrale della misura trasmettendo dati a Ministeri, Dipartimento Pari Opportunità e Regioni.

Enti del Terzo settore e 5 per mille 2026: entro il 10 aprile invio istanza

26 Marzo 2026 in Speciali

Il 10 aprile 2026 è la scadenza ordinaria per l’accreditamento degli enti al cinque per mille 2026, come previsto dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.

L’adempimento riguarda principalmente gli enti che intendono accedere per la prima volta al beneficio o che devono completare le procedure tramite il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Enti del Terzo Settore: come accreditarsi entro il 10 aprile

Per gli Enti del Terzo Settore, l’accesso al cinque per mille è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), divenuto operativo dal 23 novembre 2021. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 111/2017, a partire dall’anno successivo all’operatività del RUNTS, il contributo è riservato esclusivamente agli enti iscritti nel Registro.

Per il 2026, gli enti che intendono accreditarsi devono:

  • presentare domanda di iscrizione al RUNTS in modalità telematica;
  • compilare, in sede di iscrizione, l’apposito campo dedicato al “Cinque per mille”;
  • selezionare la voce “Accreditamento del 5/1000”;
  • indicare il proprio IBAN per l’accredito del contributo.

Gli enti accreditati entro il 10 aprile saranno inseriti nell’elenco pubblicato entro il 20 aprile 2026 dal Ministero del Lavoro.

Accreditamento tardivo

È possibile accreditarsi entro il 30 settembre 2026 tramite:

  • remissione in bonis;
  • versamento di 250,00 euro (F24 ELIDE, codice tributo 8115).

ETS già iscritti (ex ODV e APS): cosa fare

Gli enti già trasmigrati al RUNTS e presenti nell’elenco permanente risultano automaticamente accreditati anche per il 2026. Tuttavia devono:

  • accedere al RUNTS;
  • compilare la pratica “Cinque per mille”;
  • inserire o aggiornare l’IBAN.

Senza IBAN, il contributo non può essere erogato.

Onlus: obbligo di iscrizione al RUNTS entro marzo 2026

Dal 1° gennaio 2026, è stata soppressa l’Anagrafe unica delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, le organizzazioni che intendono continuare a operare nel perimetro del Terzo Settore devono completare la transizione al RUNTS.

In particolare:

  • le Onlus devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026;
  • in alternativa, possono optare per l’iscrizione come impresa sociale presso il Registro delle imprese.

Solo dopo l’iscrizione al RUNTS, l’ente potrà:

  • comunicare i dati necessari per il pagamento del cinque per mille;
  • inserire le coordinate bancarie tramite il sistema RUNTS.

Anche in questo caso, l’indicazione dell’IBAN è condizione indispensabile per la percezione del contributo.

Le Onlus che non intendono iscriversi al RUNTS devono invece procedere alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997, previa autorizzazione ministeriale.

Cooperative sociali e imprese sociali: regole e scadenze

Possono accedere al cinque per mille le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma societaria. Sono escluse le imprese sociali in forma di società. Le modalità di accreditamento sono le stesse degli ETS:

  • entro il 10 aprile 2026 (termine ordinario);
  • oppure entro il 30 settembre 2026 con sanzione.

Gli enti già presenti nell’elenco permanente:

  • sono accreditati automaticamente;
  • devono comunque inserire l’IBAN nel RUNTS.

Elenchi e verifica dei requisiti: le date da ricordare

Per il cinque per mille 2026 è fondamentale tenere a mente alcune scadenze chiave e adempiere correttamente agli obblighi previsti.

In primo luogo, il 20 aprile 2026 verrà pubblicato l’elenco degli enti che hanno presentato la domanda nei termini, mentre il 31 dicembre 2026 sarà disponibile l’elenco definitivo degli ammessi ed esclusi.

Solo in un momento successivo l’Agenzia delle Entrate renderà noti gli importi spettanti e le preferenze espresse dai contribuenti. 

Come ottenere il pagamento del cinque per mille

Per poter effettivamente ricevere il contributo, gli enti devono comunicare i dati necessari tramite il RUNTS, indicando obbligatoriamente l’IBAN per importi pari o superiori a 1.000 euro, oppure, per somme inferiori, l’ufficio postale presso cui riscuotere.

Tale comunicazione deve avvenire entro il 30 settembre 2029, in mancanza, si perde definitivamente il diritto al beneficio. 

Verifica dei requisiti: attenzione alla data del 31 dicembre 2026

Particolare attenzione va inoltre posta alla verifica dei requisiti, che il Ministero effettua con riferimento alla data del 31 dicembre 2026: per essere ammessi è indispensabile aver richiesto l’accreditamento nei termini e risultare iscritti al RUNTS entro la fine dell’anno.

Un eventuale accreditamento tardivo, infatti, non garantisce l’accesso al contributo se l’iscrizione al Registro non si perfeziona entro il 2026.

FIRR Enasarco in scadenza il 31 marzo: guida aggiornata

21 Marzo 2026 in Speciali

La Fondazione Enasarco  ricorda la scadenza  del 31 marzo per il  pagamento del Firr  Fondo indennità risoluzione rapporto  2025 per gli Agenti e Rappresentanti da parte delle ditte preponenti.

Ma attenzione  Il termine è  di fatto anticipato  di 5 giorni per le ditte che utilizzano l’addebito bancario Sepa, al fine di non sforare i tempi di trasferimento bancario e incorrere in possibili sanzioni.

Vediamo di seguito maggiori dettagli sul contributo al fondo e sulle modalità per effettuare l'adempimento.

FIRR cos’è – calcolo e versamento contributo

Tutte le aziende  aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi economici collettivi (AEC).che  hanno conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale  sono  tenute ad accantonare ogni anno  presso ENASARCO una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, FIRR.. 

L’importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:

  • importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;
  • tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario);
  • numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).

Con la prima iscrizione alla Fondazione ENASARCO  si ottiene il “numero di posizione” identificativo e, nella propria area riservata inEnasarco, è disponibile la distinta Firr che propone la somma delle provvigioni inserite nelle distinte del fondo previdenza/assistenza per ciascun agente mentre sono esclusi gli importi eventualmente indicati nelle distinte integrative 

Prima di procedere con la compilazione, è indispensabile che la ditta mandante verifichi, tramite la funzione “Gestione mandati online”, che tutti i mandati di agenzia siano aggiornati.

Nella distinta Firr non compaiono i mandati cessati nel corso dell’anno solare

Dopo aver cliccato su “Genera la distinta corrente”, la ditta mandante quindi dovrà semplicemente verificare la correttezza delle provvigioni proposte, tuttavia se alcuni importi non fossero corretti è possibile modificarli.

Il sistema, a questo punto, calcolerà in automatico il contributo dovuto.

Per il versamento, l’azienda mandante potrà scegliere tra:

  • Addebito su c/c bancario SEPA (che va sempre anticipato rispetto alla scadenza finale)
  • versamento tramite PAGOPA

Si ricorda che è disponibile  la funzionalità per richiedere il Firr direttamente su AppEnasarco, per dispositivi mobili che permette agli iscritti di consultare l’area riservata e rimanere aggiornati sulle novità più rilevanti . 

La AppEnasarco è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play

Aliquote FIRR 2026

Le aliquote FIRR sono  ancora  stabilite nelle seguenti misure:

MONOMANDATARI PLURIMANDATARI
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno    4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno
 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l’anno 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l’anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300,01 euro l’anno.

ATTENZIONE : se il rapporto di agenzia  inizia nel corso dell’anno  gli scaglioni vanno proporzionalmente ridotti in proporzione ai mesi di durata 

 

Comunicazione cessazione e liquidazione FIRR

Nel caso di cessazione del rapporto il preponente deve comunicare a Enasarco entro 30 giorni dall'evento per ottenere la liquidazione delle somme accantonate presso il FIRR,sempre  utilizzando la funzione  “Gestione mandati” e indicato come data di cessazione tenendo conto del preavviso, l'ultimo giorno di collaborazione effettiva con l'agente. 

La liquidazione delle somme spettanti all’agente può avvenire mediante accredito su c/c bancario o postale o somma a disposizione presso Banca Nazionale del Lavoro (per importi fino a 1.000 euro), con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone (sas, snc).

Infine, occorre ricordare che se il rapporto di agenzia termina nel corso dell’anno solare, il contributo FIRR dell’ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente all’agente dal preponente al momento della cessazione.

Le nuove soglie per commercio e artigiani dal 2027

Giova ricordare alcune novità per i nuovi AEC stipulati nel 2025 che prevedono comunque una applicazione dal 2026 con versamento a marzo 2027.

Si tratta in particolare dei nuovi scaglioni provvigionali  definitivi con 

l'AEC commercio del 4 giugno 2025, e

l'AEC per isettore artigianato  dell'.11 febbraio 2026  .

Detraibilità spese scolastiche nella dichiarazione dei redditi 2026

20 Marzo 2026 in Speciali

In generale, così come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate, il legislatore ritiene che le spese sostenute ai fini dell’istruzione siano meritevoli di agevolazioni e per tale motivo dall’asilo nido all’università, ogni ciclo scolastico gode di una detrazione, con aliquota sempre pari al 19% ma diverse basi imponibili. 

In particolare, a partire dal 2015 la c.d. legge della buona scuola ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che sono state distinte da quelle universitarie. 

La detrazione spetta:

  • sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado;
  • sia per quelle della scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

Il beneficio fiscale riguarda solo le scuole del “sistema nazionale di istruzione”, per questo motivo, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero, non sono agevolabili.  

Nei Modelli 730 2026 e Redditi PF 2026 anno di imposta 2025 è specificato che dall’anno 2025, è innalzato (da 800) a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

Detraibilità delle spese scolastiche nel 2026

La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di: 

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore).

sia statali, sia paritarie private e degli enti locali.

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il D.P.R. 8.07.2005, n.212 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria.

Sono invece equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari, le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del DPR n.212 del 2005.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:

  • le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori;
  • i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR. 

Si tratta, ad esempio, delle spese per:

  • la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado; 
  • le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. 

La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio, all’agenzia di viaggio). 

Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 

Limite di detraibilità spese scolastiche 2026

La detrazione per le spese di frequenza indicate è calcolata su un importo massimo di euro 1000 per l’anno 2026 anno d imposta 2025 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. 

Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta:

  • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000;
  • a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. 

Detrazione spese scolastiche 2026: documenti da controllare e conservare

È necessario che il contribuente esibisca e conservi le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nell’anno di imposta 2025 dichiarazione 2026 per le spese:

  • di istruzione diverse da quelle universitarie,
  • della mensa scolastica,
  • dei servizi scolastici integrativi
  • del servizio di trasporto scolastico.

La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento (che sia scuola, comune o altro fornitore del servizio), deve riportare nella causale:

  • l’indicazione del servizio erogato,
  • la scuola di frequenza,
  • il nome e cognome dell’adulto.

Ulteriore modo per comprovare la spesa sostenuta è un’attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, certificante:

  • l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno, 
  • i dati dell’alunno/studente e 
  • l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

In merito alla tracciabilità dell’onere, ci si può avvalere anche dell’annotazione in fattura/ricevuta fiscale/documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati. 

Si fa presente che non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola.

Indicazione spese scolastiche nel 730/2026

Relativamente alle dichiarazioni 2026 (anno di imposta 2025) quindi, l’importo massimo detraibile da indicare nel quadro E rigo E8-E10 del Modello 730/2026 va indicato:

  • codice "12" per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 1000 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.
  • codice "13" per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
    L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13
  • codice "33" per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.
    L’importo deve comprendere le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il
    codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore
    di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art.
    51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido;

Allegati:

Canone speciale RAI 2026: tariffe per alberghi, residence, studi, mense

5 Febbraio 2026 in Speciali

Pubblicato nella GU n 29 del 5 febbraio il Decreto 23 dicembre 2025  con Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno  2026.

Nel dettaglio, per  l'anno  2026  i  canoni  di  abbonamento  speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto  ministeriale  29  dicembre  2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015.
Le disposizioni contenute nel decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2026

Ricordiamo che dal 2024 è possibile pagare il canone speciale utilizzando il VIRTUAL Iban personalizzato, ovvero un Iban che è associato ad ogni singolo cliente, così da facilitare la rendicontazione contabile. La RAI precisa che nel preavviso di rinnovo è stato indicato, per ogni cliente, l’Iban personalizzato.

L' iban generico: IT75O0760101000000000002105 risulta comunque ancora attivo.

Il pagamento potrà quindi essere effettuato utilizzando il virtual Iban ma, qualora fosse stato usato il precedente iban generico, il versamento è comunque valido.

Vediamo gli importi da pagare per il canone speciale.

Canone speciale RAI 2026: chi deve pagarlo

Devono pagare il canone speciale RAI coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. 

Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse, ad esempio è il caso delle catene alberghiere.
Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate. 

Canone speciale RAI 2026: gli importi per le strutture ricettive

Come specificato sul sito RAI il Canone Speciale per alberghi e strutture ricettive è dovuto per l'anno 2025 nelle misure di seguito indicate:

A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 6.789,40
Euro 3.463,98 
Euro 1.801,28

B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 2.036,83
Euro 1.039,20
Euro 540,38

            

C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 1.018,40
Euro 519,58
Euro 270,18

             

D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 407,35  
Euro 207,82 
Euro 108,07

            

E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 203,70  
Euro 103,93
Euro 54,03

(*) sono: Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)

Canone speciale RAI 2026: come pagare

La RAI, sulla pagina dedicata al canone speciale, evidenzia che è possibile effettuare il pagamento del Canone Radiotelevisivo Speciale con carte di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico di Rai.

Il servizio è fornito da INTESA SAN PAOLO S.p.A. La procedura da seguire prevede di contattare il Call Center Rai, al numero verde 800.938.362 (per tutti i paesi al di fuori dell'Italia la numerazione è 0039 06-87408198).

Occorrerà fornire i dati relativi all’intestazione del nuovo abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un LINK (valido 15 gg).

Cliccando sul link e seguendo le istruzioni, si potrà procedere al pagamento con carta di credito direttamente sulla piattaforma della banca e senza necessità di fornire all’operatore telefonico i dati delle carte di credito.

Il servizio è attivo per le seguenti tipologie di carte:

Visa credito consumer, Visa debito consumer, Visa credito commercial, Visa debito commercial, MasterCard credito consumer, MasterCard debito consumer, MasterCard credito commercial, MasterCard debito commercial, Maestro debito consumer, Maestro debito commercial.

Al termine delle operazioni, con pagamento andato a buon fine, il sistema invierà una ricevuta di pagamento via mail

Canone speciale RAI 2026: esonero da fatturazione elettronica

Viene infine specificato che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la normativa sulla fatturazione elettronica non trova applicazione in materia di canone speciale.

Pertanto la Rai continuerà a riscuotere il canone speciale con le modalità sinora adottate.

Canone speciale RAI 2026: le sanzioni per chi non paga

I titolari di canone speciale non in regola con i pagamenti sono tenuti a pagare il relativo canone maggiorato degli interessi al tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria (ai sensi dell'art 1284 c.c.) 

Il versamento deve essere effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI o con le altre modalità di pagamento indicate.

Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45 (ai sensi dell'art 19, comma 3, D.Lgs.18 dicembre 1997, n.473)

Allegati:

Finanza agevolata e reshoring

4 Dicembre 2025 in Speciali

Il tema del reshoring – ovvero il ritorno in patria di attività produttive precedentemente delocalizzate – è tornato con forza al centro dell’agenda economica europea a seguito della pandemia e delle recenti crisi geopolitiche.

Il blocco delle filiere internazionali, l’aumento dei costi logistici, la vulnerabilità in settori strategici (microchip, farmaceutica, energia) e la volontà di rafforzare l’autonomia industriale dell’Unione Europea hanno spinto governi ad adottare politiche di incentivazione al rientro con l’immediato effetto di indurre le aziende a ripensare le proprie scelte di localizzazione, valutando il rientro produttivo, bilanciando costi e benefici.

In questo scenario, la finanza agevolata rappresenta una leva chiave per attrarre investimenti manifatturieri e tecnologici verso l’Italia. Negli ultimi anni sono stati introdotti o potenziati strumenti per sostenere concretamente il rientro produttivo. 

L’obiettivo non è solo “riportare a casa” gli impianti, ma generare valore aggiunto in termini di occupazione, know-how, innovazione e sostenibilità.

Il quadro normativo: dai Contratti di Sviluppo ai bandi regionali

Tra le misure più importanti oggi disponibili per favorire il reshoring vi sono:

  • Contratti di Sviluppo (Invitalia) – Il principale incentivo nazionale per investimenti produttivi di grande dimensione. Finanzia programmi d’impresa strategici e innovativi (tipicamente oltre 20 milioni di euro, soglia ridotta a 7,5 milioni per il settore agroindustriale) attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Di recente sono stati introdotti criteri premianti per progetti che riportano in Italia linee produttive considerate strategiche (reshoring).
  • Accordi per l’Innovazione – Incentivi dedicati a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza nazionale, spesso in partenariato con centri di ricerca. Si rivolgono a imprese con iniziative di R&S di ampia portata (durata fino a 36 mesi e spese ammissibili almeno 5 milioni di euro) finalizzate a realizzare nuovi prodotti, processi o servizi innovativi. Le agevolazioni combinano contributi diretti alla spesa (fino al 50% dei costi ammissibili per la parte di ricerca) ed eventualmente finanziamenti agevolati. La procedura negoziale tra Ministero, azienda ed enti locali co-finanziatori permette di adattare il sostegno alle esigenze specifiche, favorendo anche reshoring tecnologici (es. rientro di centri R&S specializzati).
  • Incentivo fiscale per il reshoring – Introdotto di recente, prevede un’agevolazione tributaria per le imprese che riportano in Italia attività economiche da Paesi extra-UE. I redditi generati dalle attività d’impresa rimpatriate non concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES (o IRPEF) e IRAP per il 50% nel periodo d’imposta del trasferimento e nei cinque successivi (estesi a dieci periodi per le grandi imprese). Questa detassazione del 50% per sei anni rappresenta un forte incentivo fiscale al rimpatrio produttivo, purché l’attività non fosse già esercitata in Italia nei due anni precedenti e rimanga nel territorio nazionale per almeno dieci anni.
  • Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate (ZES/ZLS) – Aree geografiche delimitate (in prevalenza nel Mezzogiorno e in alcune zone portuali) dove le imprese insediate godono di vantaggi peculiari. In particolare, sono previsti crediti d’imposta sugli investimenti fino a 100 milioni di euro e significative semplificazioni amministrative per l’avvio e la gestione delle attività. Questi benefici mirano ad attrarre nuovi insediamenti produttivi (anche dall’estero) nelle aree meno sviluppate e a favorire il rientro di aziende italiane.
  • Bandi regionali (fondi FESR) – Molte Regioni, nei Programmi 2021–2027 cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, hanno attivato bandi per sostenere il rientro di produzioni delocalizzate. Ad esempio, la Regione Veneto incentiva espressamente il ritorno di attività manifatturiere precedentemente delocalizzate, offrendo contributi a fondo perduto alle imprese che investono sul territorio. In generale, i bandi regionali mirano a rendere più conveniente investire in nuovi impianti in Italia piuttosto che mantenere le attività all’estero, con intensità di aiuto variabili in base alla zona e alla dimensione aziendale.

A chi si rivolge il reshoring incentivato

Dal punto di vista operativo, noto che gli incentivi al reshoring risultano particolarmente efficaci per imprese che:

  • hanno delocalizzato parte della produzione (soprattutto verso Paesi extra-UE) in passato e stanno valutando di rientrare;
  • puntano a riportare in Italia funzioni ad alto valore aggiunto – ad esempio linee produttive tecnologicamente avanzate, centri di R&S, produzioni strategiche;
  • hanno maturato esperienza internazionale, ma vogliono ridurre la dipendenza da filiere estere complesse riportando in house segmenti critici della supply chain per migliorarne controllo e resilienza;
  • presentano progetti coerenti con la transizione ecologica e digitale, ossia investimenti che introducono tecnologie “verdi” e digitali in linea con il Green Deal europeo e i programmi industriali nazionali.

In generale, sono premiati i progetti di rientro che comportano investimenti in nuove tecnologie, creazione di posti di lavoro qualificati, valorizzazione del know-how nazionale e miglioramenti nella sostenibilità ambientale (es. processi a basse emissioni, economia circolare, impianti intelligenti). 

Più il piano di reshoring punta su innovazione e qualità, maggiori saranno le chance di ottenere supporto pubblico.

Il business plan per la rilocalizzazione

Uno snodo cruciale è la preparazione di un solido business plan a supporto della domanda di agevolazione.

Il piano di rilocalizzazione deve evidenziare con chiarezza:

  • la convenienza economico-industriale del rientro (sostenibilità produttiva in Italia rispetto all’estero);
  • il vantaggio competitivo apportato dal ritorno (miglioramenti in qualità, innovazione, servizio, flessibilità, ecc.);
  • l’impatto occupazionale e territoriale (posti di lavoro creati e ricadute sull’indotto locale);
  • la sostenibilità finanziaria e ambientale del nuovo assetto produttivo nel medio-lungo periodo;
  • l’allineamento con le politiche pubbliche di settore (es. obiettivi del Green Deal, Transizione 4.0, autonomia strategica europea).

È fondamentale allegare alla richiesta tutta la documentazione di supporto: prove della precedente delocalizzazione (dati produttivi esteri, localizzazioni, comunicazioni ufficiali) e analisi che quantifichino gli impatti attesi del rientro.

Inoltre è consigliabile prevedere fin da subito un sistema di monitoraggio e rendicontazione dei costi e dei risultati, così da dimostrare puntualmente l’uso corretto dei fondi e facilitare l’erogazione dei contributi.

Le criticità da affrontare

Nonostante i nuovi incentivi, il reshoring presenta ancora diverse criticità pratiche da considerare:

  • costi del lavoro e fiscali elevati – Il costo di lavoro e tasse in Italia rimane superiore a quello di molti paesi esteri e gli incentivi finanziari possono solo in parte compensare questo divario nei margini;
  • infrastrutture e logistica – In alcune aree del Paese le carenze infrastrutturali (trasporti, energia, digitale) possono frenare il reinsediamento produttivo, soprattutto per aziende abituate a contesti più efficienti;
  • burocrazia e tempi autorizzativi – Iter autorizzativi complessi e lenti (permessi ambientali, urbanistici, di sicurezza) possono ritardare l’avvio di nuovi impianti, incidendo sui costi e sull’efficacia degli incentivi;
  • reperimento di competenze – La delocalizzazione prolungata ha ridotto la presenza di maestranze specializzate in alcuni territori. Un’azienda che rientra deve spesso investire in formazione o ricerca di personale qualificato, integrando questo aspetto nel piano industriale.

Su questi fronti la finanza agevolata riesce a migliorare la sostenibilità del progetto, mitigando i problemi strutturali sopra citati. Per un reshoring di successo, gli incentivi vanno affiancati da interventi su formazione, infrastrutture e semplificazioni, in un approccio coordinato tra istituzioni centrali e locali che crei un ecosistema davvero favorevole al rientro.

Conclusioni

Il reshoring, se ben guidato, rappresenta un’enorme opportunità per rigenerare il tessuto manifatturiero italiano, innovare le filiere produttive e aumentare la resilienza industriale del Paese.

Le misure di finanza agevolata disponibili devono essere interpretate come strumenti abilitanti, da utilizzare in sinergia con le politiche per la formazione, le infrastrutture e l’innovazione. Non basta ottenere un contributo: bisogna trasformarlo in innovazione reale, valore duraturo e nuova occupazione qualificata. Lungo questo percorso, competenze, sostenibilità e tecnologia devono procedere di pari passo affinché il rientro produca benefici concreti e duraturi.

Le imprese che sapranno coniugare visione strategica, attenzione alla sostenibilità e rigorosa gestione finanziaria saranno le protagoniste di una nuova stagione di rinascita industriale in Italia.

Il successo del reshoring passa proprio da questo approccio integrato e metodico: solo così gli incentivi pubblici potranno diventare il volano di una crescita competitiva e sostenibile, proiettando il Made in Italy verso il futuro.

Rendicontazione volontaria di sostenibilità con lo standard VSME

7 Agosto 2025 in Speciali

Quello di effettuare la rendicontazione di sostenibilità è un obbligo imposto alle grandi imprese quotate e non quotate sui mercati regolamentati (quelle non quotate devono superare determinati limiti dimensionali), alle PMI quotate sui mercati regolamentati, oltre che alle aziende extra-UE che generano un fatturato significativo nell’Unione Europea.

Per soddisfare quest’obbligo, le imprese devono comunicare informazioni essenziali per comprendere impatti, rischi e opportunità (reali e potenziali) in materia di sostenibilità.

Per fare ciò, i soggetti interessati devono richiedere le medesime informazioni alle PMI non quotate e alle microimprese inserite nella propria catena del valore, anche se non soggette al medesimo obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità.

Oltre alle aziende più grandi, anche banche e investitori richiedono spesso queste stesse informazioni sulla sostenibilità alle aziende di minore dimensione.

Per limitare l’impatto della rendicontazione di sostenibilità su queste imprese, non soggette all’obbligo di rendicontazione, la Commissione UE ha chiesto all'EFRAG di elaborare uno standard semplificato, destinato all'uso volontario da parte delle PMI non quotate e delle microimprese.

A tale scopo è stato promulgato lo standard VSME: un sistema semplificato che ha l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle PMI, fornendo un quadro semplice e standardizzato per la rendicontazione delle questioni ESG.

Lo standard VSME

La Commissione Europea, il 30 luglio 2025 , ha divulgato una Raccomandazione che incoraggia la divulgazione dello standard VSME, acronimo di Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs, per la rendicontazione volontaria della sostenibilità per PMI non quotate e microimprese.

Questo sistema fornisce delle linee guida operative alle imprese di minore dimensione, limitando le informazioni che queste debbano fornire, ed evitando così il rischio che gli obblighi di divulgazione richiesti alle imprese di maggiore dimensione si riversino sulle PMI non quotate e sulle microimprese.

Adottando volontariamente lo standard VSME, le imprese fuori dell’obbligo di applicazione degli standard europei di rendicontazione (ESRS) possono:

  • migliorare le condizioni di accesso al credito e alla finanza sostenibile;
  • facilitare la transizione verso un'economia sostenibile;
  • facilitare il dialogo tra banca e impresa;
  • comprendere e monitorare le performance ESG;
  • semplificare il processo di rendicontazione e limitare la quantità di informazioni da fornire.

Il nuovo eBook teorico e pratico sullo standard VSME

Per orientarsi e approfondire lo standard VSME prima, e poi per applicarlo per la redazione della rendicontazione della sostenibilità delle PMI non quotate e delle microimprese, è arrivato il nuovo eBook, teorico e pratico, “Rendicontazione volontaria di sostenibilità – lo standard VSME nel dialogo tra PMI e banche” della dottoressa Monica Peta, dottore commercialista e apprezzata autrice di numerose pubblicazioni in tema di rendicontazione della sostenibilità.

Dopo aver spiegato che lo standard di rendicontazione volontaria VSME:

  • è pensato per regolamentare la richiesta di informazioni ESG di aziende con meno di 250 dipendenti;
  • mira a semplificare il processo di rendicontazione mantenendo il criterio entity-specific per settore di appartenenza e tematica;
  • distingue due moduli: Modulo Base e Modulo Completo, con metriche specifiche per ciascuna informazione divulgata, secondo un formato standardizzato per facilitarne l’interpretazione;
  • fa attenzione all’uniformità della richiesta dei dati da parte degli istituti bancari;

l’ebook intende guidare il lettore ai contenuti dello standard di rendicontazione volontario VSME e alle sue implicazioni, anche rilevanti, sotto diversi profili, sia da un punto di vista teorico che pratico. Il testo infatti è correlato da numerose tabelle per agevolare il lavoro degli operatori.

L’indice

Riportiamo nel seguito l’indice dell’eBook “Rendicontazione volontaria di sostenibilità – lo standard VSME nel dialogo tra PMI e banche” per maggiore approfondimento:

 

CAPITOLO 1       

LO STANDARD VOLONTARIO VSME PER PMI E MICROIMPRESE 

1.1 Lo standard VSME: punti chiave         

1.1.1 VSME: soggetti destinatari e requisiti del report     

1.1.2 Modello Base (B) e Modello Completo (C) 

1.1.3 Conformità al VSME            

1.1.4 Le circostanze specifiche    

1.1.4  La struttura della dichiarazione di sostenibilità       

1.1.5 Questioni rilevanti e principio entity-specific           

1.1.6  Guida alla rendicontazione volontaria: la struttura del VSME           

1.2 Le informazioni ambientali, formato e calcoli               

1.3 Le informazioni sociali, formato e calcolo      

1.4 Le informazioni di governance e condotta aziendale 

CAPITOLO 2       

GLI INDICATORI DI SOSTENIBILITA’  VSME  NEL DIALOGO TRA PMI E BANCA       

2.1 VSME, Regolamento di finanza sostenibile (SFDR) e Pillar 3 EBA          

2.1.1 La sostenibilità ESG nel dialogo tra dialogo tra banca e PMI               

2.1.2 La raccolta di documenti, dati e il calcolo degli indicatori    

CAPITOLO 3       

DIGITALIZZAZIONE E  VSME NEL FORMATO XBRL – LE RACCOMANDAZIONI DELL’ UE       

3.1 Il VSME tradotto in XBRL per una maggiore visibilità 

3.2 La Raccomandazione UE del 30 luglio 2025 e i passi successivi

Mala gestione dell’amministratore di condomino: si può chiedere il risarcimento

6 Agosto 2025 in Speciali

Si parla di mala gestio in riferimento ad una condotta gestionale imprudente, negligente o contraria agli interessi dell’ente o del gruppo rappresentato. Tale espressione assume rilievo quando chi esercita funzioni gestionali o di direzione (in una società, un’associazione o un condominio) viola i doveri di diligenza, trasparenza e correttezza imposti dalla legge o dallo statuto.

In ambito condominiale la mala gestio dell’amministratore si configura, indipendentemente dalle ipotesi specifiche previste dall’art. 1129 c.c., ogni qualvolta l’attività svolta si discosti dall’interesse collettivo dei condomini

Tali condotte integrano una violazione del dovere di diligenza e possono dar luogo a un obbligo di risarcimento per i danni derivanti dalla sua condotta negligente. 

Mancanza di regolare contabilità e credito per compenso dell’amministratore

È essenziale evidenziare che il diritto dell’amministratore a percepire il compenso, nonché al rimborso delle anticipazioni e delle spese sostenute, è subordinato alla presentazione al condominio di un rendiconto dettagliato della propria gestione.

In altre parole il credito per il compenso di detto professionista non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose – analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società – deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo. Recentemente è stato chiaramente affermato che l'amministratore non ha diritto al compenso se non è stato approvato il rendiconto di gestione, ossia il cosiddetto “bilancio consuntivo” (Cass. civ., sez. II, 21/06/23, n. 17713). 

In mancanza di regolare rendiconto approvato la domanda dell'amministratore tesa ad ottenere il compenso maturato negli anni in cui ha gestito il condominio va rigettata perché il credito non è munito del necessario requisito di liquidità ed esigibilità (Trib. Napoli Nord 24 aprile 2025, n. 1567). 

La mala gestio: esempi pratici

La cosiddetta mala gestio si configura ogniqualvolta l’amministratore condominiale adotti condotte non conformi all’interesse collettivo dei rappresentati. 

Ciò si verifica, ad esempio, quando omette di mettere a disposizione dei condomini la documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo, oppure non fornisce un rendiconto chiaro e trasparente della propria gestione. Una responsabilità — sia civile che penale — può sorgere in capo all’amministratore in presenza di una mala gestio contabile tale da provocare un dissesto nella contabilità condominiale. Tale dissesto può derivare da incongruenze tra i dati riportati nei consuntivi e le somme effettivamente versate dai condomini, nonché dall’appropriazione indebita di parte di tali somme, utilizzate dall’amministratore per fini personali anziché per adempiere ai debiti del condominio verso terzi.

Il risarcimento danni: casi in cui è previsto

Gli addebiti di "mala gestio" mossi all'ex amministratore non fanno sorgere, in modo automatico, obbligazioni risarcitorie di danni (patrimoniali) a favore dei condomini.

È stato affermato che non è sufficiente limitarsi ad affermazioni generiche, come sostenere che “le somme si sarebbero potute evitare” o che la gestione è stata “opaca” (Trib. Monza 17 giugno 2025, n. 1229). 

Il condominio che agisce contro l'ex amministratore per far valere la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. deve allegare e provare, oltre alla fonte negoziale del proprio diritto, di avere subito pregiudizi, causalmente ricollegabili alla condotta inadempiente tenuta dall'amministratore.

Per configurare una responsabilità civile, perciò, il condominio è tenuto a allegare in modo preciso e documentato l’entità del danno subito, la sua origine e il nesso causale con le condotte gestionali contestate. Solo attraverso questa ricostruzione puntuale è possibile superare il livello della mera critica contabile e accedere al piano della responsabilità risarcitoria. L'amministratore, invece, qualora sia citato in giudizio per mala gestio, è onerato della prova della corretta amministrazione e, perciò, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta preventivate o imposte dall'urgenza (previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso – con la relativa provenienza – e di ogni singolo esborso – in corrispondenza di adeguata documentazione giustificativa). In ogni caso, va ricordato che è nulla per eccesso di potere la delibera dell’assemblea condominiale che, a maggioranza, decide di non promuovere un’azione legale nei confronti dell’amministratore responsabile di atti di mala gestio suscettibili di arrecare danni ai condomini. Tale principio è stato affermato dal Tribunale di Milano con sentenza del 24 giugno 1991, sottolineando come una simile delibera comprometta il diritto alla tutela giurisdizionale e si ponga in contrasto con i principi di corretto esercizio del potere assembleare.

CCNL somministrazione 2025: in vigore i testi definitivi

24 Luglio 2025 in Speciali

Le Associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm   e sindacali NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp  hanno firmato il 22 luglio, a Roma il testo definitivo del CCNL Somministrazione, per i  dipendenti delle Agenzie per il Lavoro che occupa, in Italia, circa un milione di persone l’anno. 

L'accordo precisa che alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi e fermo restando quanto previsto dall'Accordo sulle decorrenze sottoscritto in data 13 febbraio 2025, le Parti concordano che il  CCNL decorre dal 21 luglio 2025 e sarà in vigore fino al 20 luglio 2028 salvo quanto di seguito specificato:  la disciplina di cui all'art. 10, par. EBITEMP lettera h) nonché dell'Accordo delle Parti sociali del 3 febbraio 2025 "Welfare sanitario", di cui all'allegato n. 15, decorrono dal. 1°giugno 2025.

Il comunicato stampa sindacale evidenzia in particolare il miglioramento delle condizioni economiche  con 

  • aumenti   superiori al 15% per  l’indennità di disponibilità e 
  • aumenti del 20% sulle prestazioni erogate dalla bilateralità,
  • l’introduzione di una specifica assicurazione sanitaria di settore.

Dal punto di vista normativo, la principale novità è il preavviso  di 3 giorni in caso di proroga per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi  con indennizzo in caso di violazione 

 razionalizzato e potenziato lo strumento della clausola sociale per i cambi appalto.

Vengono anche migliorate le tutele individuali, con una particolare attenzione alla maternità, sia sui rapporti di lavoro a termine sia a tempo indeterminato, alle malattie ingravescenti, alle persone migranti, al contrasto alle molestie e alle donne vittime di violenza con l’introduzione di uno specifico sostegno economico.

In tema di formazione si introduce le possibilita di FAD  con indennità di frequenza e  formazione continua di alta specializzazione, oltre ad un rafforzamento del diritto mirato.

Introdotta, inoltre, la contrattazione di secondo livello con le Agenzie per il Lavoro; 

sul fronte delle relazioni sindacali, decentramento  dei percorsi di gestione anche sui singoli siti per monitorare le condizioni di lavoro e il rispetto della parità di trattamento.

Introdotta anche la nuova Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP) per i casi di  fuoriuscite plurime dalle aziende utilizzatrici per assicurare  maggiori tutele anche ai lavoratori e alle lavoratrici in somministrazione.

SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOSOMM

SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOLAVORO.

CCNL agenzie di somministrazione la firma del 3 febbraio 2025

Il 3 febbraio 2025, Assolavoro e Assosomm, le principali associazioni di categoria del settore della somministrazione di lavoro, hanno firmato due accordi identici con i sindacati Nidil-Cgil, Felsa CISL e Uiltemp. Questi accordi stabiliscono il rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2019 (vedi ultimo paragrafo), applicabile ai lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro.

Tra le novità più rilevanti vi sono l’aumento dell’indennità di disponibilità e il rafforzamento del welfare, inclusi miglioramenti nell’assistenza sanitaria e nei sistemi di ammortizzatori sociali.

L'accordo non prevede interventi sulle retribuzioni in quanto la legge prevede che i lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell’azienda presso cui prestano la propria attività.

Un accordo separato ha definito la nuova aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), fissata allo 0,60% delle retribuzioni imponibili. 

La ripartizione prevede :

  • un contributo dello 0,45% a carico del datore di lavoro e 
  • dello 0,15% a carico del lavoratore.

Il rinnovo introduce anche aggiornamenti sulle normative contrattuali.

 Il periodo di prova per i contratti a tempo determinato passa da 1 a 2 giorni, mentre per i contratti di durata inferiore a 3 giorni rimane di 1 giorno. 

Cambiano anche le regole per il Monte Ore Garantito (MOG), con una durata minima di 4 mesi e una retribuzione minima del 

  • 35% per i lavoratori in missione e del 
  • 50% per quelli in attesa di missione.

 Inoltre, la procedura per la mancanza di occasioni di lavoro (MOL) è stata semplificata e rinominata "procedura di ricollocazione individuale", con regole specifiche per missioni collettive di almeno 30 lavoratori e per lavoratrici in gravidanza

CCNL Agenzie somministrazione: Formatemp – Ebitemp

Sono state  introdotte misure di potenziamento del welfare sanitario per migliorare il benessere e la fidelizzazione dei lavoratori somministrati e per la formazione.

In particolare , il Fondo FormaTemp  si occupa delle  attività formative con un'indennità di frequenza oraria.  Nel testo sono definiti  i contenuti della formazione per  i candidati a missione e lavoratori in missione, nonché per le attività formative dei lavoratori a tempo indeterminato e in apprendistato e per le procedure di ricollocazione, riolti anche ai lavoratori in part time verticale 

E' possibile svolgere i corsi anche a distanza con specifiche modalita 

Prestazioni Ebitemp

Si prevedono in caso di malattia anche servizi di medicina digitale.

In caso di maternità, sono previste specifiche tutele per le lavoratrici in gravidanza e per le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione. Sono garantiti importi una tantum in caso di maternità e integrazioni salariali in caso di maternità anticipata e obbligatoria.

Il contributo di sostegno al reddito è destinato ai lavoratori in somministrazione con specifici requisiti e ai lavoratori disoccupati al termine della procedura di ricollocazione.

CCNL 2019 Assolavoro

Il Ccnl  firmato da Assolavoro nel 2019 incrementava il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018  che prevede di norma  sei proroghe per ogni contratto di somministrazione .  

Sono ammesse però otto proroghe  nei casi seguenti:

  • se il Ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima superiore a 24 mesi.
  • lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi,
  • lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl,
  • casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e
  • impiego di disabili assunti in base alla legge 68/1999.

Altri aspetti dell'accordo riguardavano il  welfare di settore ,  la formazione e il MOG (contratto a monte ore garantito):

  • si prevede il “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”
  • una disciplina puntuale dell’apprendistato tramite Agenzia per il Lavoro,
  • Contratto a  Monte Ore Garantito (MOG)  riservato ai settori più esposti alla frammentazione contrattuale, (turismo,  grande dstribuzione, logistica, alimentare, agricoltura, telecomunicazioni e servizi alla persona individuati mediante i codici Ateco) che era sperimentale nell'accordo del 2014, diventa un istituto strutturale del contratto 
  • incentivi e premialità per i contratti di lunga durata: pari ad esempio a mille euro se almeno di dodici mesi;
  • per i lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente a tempo determinato in somministrazione per  almeno 90 giornate nell’arco nell'anno  viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro, che sale a mille euro se le giornate di lavoro arrivano a 110.

 Si riconfermava  la possibilità di ricorrere alla somministrazione anche per il  lavoro domestico. Il  sistema della bilateralità è esteso quindi a Colf e badanti.

 Una particolare tutela per le lavoratrici madri prevede il diritto di precedenza al termine del godimento dei benefici legati  alla maternit, per l'avvio in missione a determinate condizioni, nei 30 giorni successivi alla cessazione dell'evento.

 

Allegati:

Forfettari e quadro LM del modello Redditi PF 2025: novità e guida alla compilazione

16 Giugno 2025 in Speciali

Il quadro LM del modello Redditi PF 2025 raccoglie la dichiarazione dei redditi conseguiti dalle persone fisiche, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nell’anno fiscale 2024, che aderiscono al regime forfettario (ex articolo 1, commi da 54 a 59, della Legge 190/2014).

Anche se i redditi d’impresa o di lavoro autonomo dei contribuenti cosiddetti forfettari confluiscono per intero nel quadro LM, questo, a seconda delle situazioni, può interagire con altri quadri del modello Redditi PF 2025, la cui compilazione sarà richiesta, ad esempio, per assolvere gli obblighi contributivi o quelli di integrazione informativa del quadro RS.

Le principali novità del quadro LM del modello Redditi PF 2024

Numerose sono le novità del quadro LM del modello Redditi PF 2025 che interessano i contribuenti in regime forfettario. 

In modo particolare vanno segnalate:

  • l’abolizione della sezione II dedicata alla “Tassa piatta incrementale”, di cui all’articolo 1 commi da 55 a 57 della Legge 197/2022: la sezione, presente sul modello dichiarativo dell’anno precedente, è stata per intero eliminata, in quanto non interessa più i contribuenti in questo regime fiscale;
  • l’inserimento sulla sezione III, la sezione principale dedicata ai contribuenti in regime forfettario:
    1. della colonna 4 al rigo LM21, con la quale indicare il codice ATECO dell’attività principale del contribuente secondo la classificazione del 2025;
    2. della colonna 7 al rigo LM22 (e successivi), per la dichiarazione di quei componenti positivi di reddito, che pur confluendo nella base imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del totale dei ricavi previsto per la permanenza nel regime;
    3. dei due nuovi righi LM32 e LM33, dedicati  al “Reddito CPB”, di cui si dirà più approfonditamente nel seguito;
  • l’eliminazione dal rigo LM40 della sezione V, quella dedicata ai “Crediti d’imposta”, delle colonne 18 e 19, dedicate rispettivamente ai “Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 – Beneficiario” e “Canoni locaz. impr. turistiche – art. 5 DL 4/2022”, presenti sul modello dichiarativo dell’anno precedente ma non più sul modello Redditi PF 2025;
  • l’eliminazione dell’intera sezione VI, denominata “Concordato preventivo regime forfetario”, presente sul modello Redditi PF 2024 ma non più sul modello di quest’anno.

Per un approfondimento delle novità del quadro LM del modello Redditi PF 2025, con dettaglio delle istruzioni per la compilazione, è possibile leggere l’articolo Forfettari: approfondimento su novità del quadro LM Modello Redditi PF 2025. 

I redditi nel regime forfettario

Il regime forfettario rappresenta una modalità semplificata di determinazione del reddito, determinata, con modalità appunto forfetarie, applicando una imposta sostitutiva, a regime del 15%, al reddito scaturente dall’applicazione dei coefficienti di redditività (prestabiliti e diversi in base alla tipologia d’attività svolta) ai ricavi del contribuente, al netto delle deduzioni concesse.

Il regime forfetario, se pur con delle limitazioni, costituisce il regime naturale di ogni attività di lavoro autonomo e d’impresa svolta in forma individuale da una persona fisica, e non ha un termine, al perdurare delle condizioni previste.

Due sono i requisiti richiesti alla persona fisica per poter applicare il regime in questione, in base all’articolo 1 comma 54 della Legge 190/2014:

  • che, nell’anno fiscale precedente, questi non abbia conseguito ricavi o compensi per un ammontare superiore a 85 mila euro, ragguagliato ad anno, e riferito a tutte le attività (nel caso in cui siano più d’una);
  • che, lo stesso, non abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori o assimilati, per un ammontare superiore a 20 mila euro.

La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato la soglia di ricavi da rispettare per la permanenza nel regime, che è passata da 65 mila euro a 85 mila euro, con decorrenza dall’anno fiscale 2023.

Il contribuente dichiarerà di possedere i requisiti richiesti barrando la casella in colonna 1 del rigo LM21.

L’accesso e la permanenza nel regime forfettario è condizionato, inoltre, da cause ostative che ne precludono l’utilizzo: l’elenco analitico delle fattispecie è indicato all’articolo 1 comma 57 della Legge 190/2014. Il contribuente dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste barrando l’apposita casella in colonna 2 del rigo LM21.

Per il periodo d’imposta in cui il contribuente ha iniziato l’attività, e per i quattro successivi, è prevista la possibilità di usufruire di una aliquota agevolata del 5%, a condizione che questi non abbia esercitato altra attività nei tre anni precedenti e che l’attività intrapresa non costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta.

Per usufruire del beneficio il contribuente dovrà attestare l’esistenza delle condizioni che gli permettono d’accedere all’aliquota agevolata barrando la casella in colonna 3 del rigo LM21.

Si segnala la nuova introduzione, sul medesimo rigo, della colonna 4 denominata “ATECO 2025”: qui va indicato il codice ATECO rappresentativo dell’attività principale del contribuente secondo la classificazione del 2025. Va però segnalato che per l’anno d’imposta 2024, i cui redditi sono da dichiararsi con il modello Redditi PF 2025, valgono ancora i codici ATECO 2007 (nell’ultima versione aggiornata), con i relativi coefficienti di redditività ancora in vigore. L’indicazione del codice ATECO 2025 sulla dichiarazione di quest’anno serve da raccordo con la dichiarazione del prossimo anno fiscale, con finalità solo espositiva: infatti i codici ATECO da indicare sui righi LM22 e successivi sono ancora quelli precedenti.

Il rigo LM22 (e i seguenti fino al rigo LM27) è dedicato alla determinazione del reddito: nel caso in cui il contribuente eserciti più di una attività dovrà indicarle distintamente, una per rigo, e, per ognuna, esporre il codice attività ATECO (per quest’anno ancora secondo la classificazione precedente), il coefficiente di redditività, i ricavi e il reddito imponibile.

Da segnalare la colonna 4 del rigo LM22, sulla quale saranno indicati i compensi percepiti in seguito a cessione di diritti d’autore o a utilizzo di opere dell’ingegno correlate all’attività svolta dagli esercenti arti e professioni, previamente abbattuti del 25% (o del 40% se il contribuente ha meno di 35 anni d’età) a titolo di deduzione forfetaria dei costi. Tale previsione, introdotta sul quadro LM per la prima volta per l’anno fiscale 2019, ha la caratteristica di portare a imposizione sostitutiva questa tipologia di redditi (generalmente, per i contribuenti non forfetari, confluenti tra i redditi diversi), per i quali non si dovranno trascurare le conseguenze di questa classificazione reddituale, specie in termini previdenziali.

Sulla colonna 7, denominata “Casi particolari”, andrà inserito il codice 1 per esporre in dichiarazione, con modalità separata quelle componenti positive di reddito, come l’indennità di maternità, che costituiscono reddito imponibile, ma che non vanno sommate al totale dei ricavi utile per la verifica del requisito di permanenza nel regime fiscale.

Il rigo LM34 è dedicato, nello specifico della colonna 3, all’esposizione del reddito lordo; ma il contribuente dovrà fare attenzione a indicare in colonna 1 il reddito forfetario afferente la Gestione previdenziale artigiani e commercianti e in colonna 2 l’ammontare soggetto a Gestione separata, che dovrà essere coerente con quanto dichiarato sul quadro RR del medesimo modello Redditi PF 2023.

Si ricorda che i contribuenti forfetari, su istanza da presentare annualmente all’Inps, possono usufruire di una riduzione delle aliquote contribuite.

Sul rigo LM35 saranno indicati in colonna 1 l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nell’anno fiscale 2024 e in colonna 2 l’importo dedotto dal reddito imponibile, fino alla sua totale capienza; l’eventuale eccedenza, da indicare sul rigo LM49, è deducibile dal reddito complessivo. Nel 2019, con risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli eventuali contributi previdenziali dedotti in anni precedenti e successivamente rimborsati dall’Inps sono assoggettati a imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione, concorrendo, con segno meno, alla determinazione dell’importo da indicare in colonna 1. Ancora oggi non è ancora chiaro, però, come compilare la colonna nel caso in cui l’importo rimborsato superi d’importo quello versato nel medesimo anno, determinando un saldo negativo del valore.

Sul rigo LM39, denominato “Imposta sostitutiva”, deve essere esposta l’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente; questa, sul modello Redditi PF 2025, può essere di due diverse tipologie, che devono essere indicate separatamente:

  • in colonna 1 sarà indicata l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB, dovuta sulla quota incrementale del reddito concordato (di cui si approfondirà nel seguito);
  • in colonna 2 sarà indicata l’imposta sostitutiva ordinaria prevista per i redditi conseguiti dai contribuenti in regime forfettario.

La determinazione dell’imposta dovuta

L’imposta sostitutiva, così determinata, potrà essere ridotta di eventuali crediti di imposta, da indicare analiticamente sul rigo LM40, suddiviso in 23 colonne specifiche per altrettanti crediti di imposta e una colonna, la 40, per quelli non precedentemente indicati; dal risultato saranno scomputati gli acconti versati, indicati sul rigo LM45, ed eventuali eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione, indicate sul rigo LM43, al fine di determinare l’effettiva imposta a debito (o a credito).

Il Concordato preventivo biennale (CPB)

I righi LM32 e LM33 della sezione III sono dedicati ai contribuenti che l’anno scorso hanno aderito alla proposta di CPB: con l’adesioneinfatti il contribuente si è impegnato a dichiarare il reddito concordato sulla successiva dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “i contribuenti che aderiscono al CPB possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta”; a tal fine va compilato il rigo LM32 denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)”:

  • sulla colonna 1Reddito concordato” va indicato il reddito derivante dall’adesione al CPB, quello indicato sul rigo LM63 della dichiarazione dello scorso anno;
  • sulla colonna 2Reddito effettivo anno precedente” va indicato il reddito effettivamente prodotto in regime forfettario, dichiarato nell’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, già indicato sulla colonna 3 del rigo LM34 del modello dell’anno precedente;
  • sulla colonna 3Quota incrementale imponibile” va indicata la quota di reddito incrementale da assoggettare a imposta sostitutiva (è costituito dalla differenza tra l’importo inserito in colonna 1 e quello in colonna 2).

Si ricorda che l’imposta sostitutiva prevista è pari al 10% del reddito eccedente o al 3% in caso di nuove attività. L’aliquota agevolata richiede che sia stata barrata la casella “Nuova attività” in colonna 3 del rigo LM21. L’importo dell’imposta sostitutiva dovuta sarà indicato in colonna 1 del rigo LM39.

La compilazione del rigo LM33, denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)”, si concretizza con l’indicazione in colonna 1, denominata a sua volta “Reddito CPB al netto della quota in incrementale”, del reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB, da assoggettare all’ordinaria imposta sostitutiva prevista per i contribuenti in regime forfetario.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “qualora sia stato compilato il rigo LM32, tale importo è pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 3 del predetto rigo”.

Nel caso in cui invece il contribuente non abbia compilato il rigo LM32, perché non si avvale dell’imposta sostitutiva prevista dal decreto CPB, in colonna 1 “va indicato direttamente l’importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB presente nel quadro LM, rigo LM63 della dichiarazione Redditi PF 2024”.

A margine dei righi LM32 e LM33 sono presenti due caselle denominate “Cessazione” e “Decadenza” che devono essere flaggate nel caso in cui il contribuente si trovi in presenza di una delle cause di cessazione o di decadenza previste per il Concordato Preventivo Biennale.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che sulla casella “Cessazione” dovrà essere inserito uno di questi codici:

  • codice 1: se il contribuente ha modificato l’attività svolta nel corso del periodo d’imposta oggetto di concordato, rispetto al periodo di imposta precedente;
  • codice 2: se il contribuente ha cessato l’attività;
  • codice 3: se il contribuente ha superato il limite di ricavi di 150 mila euro (si ricorda che se i ricavi hanno superato il limite di 100 mila euro, ma non quello di 150 mila, si realizza la fuoriuscita dal regime forfetario, ma non la decadenza dal CPB);
  • codice 4: se il contribuente si è ritrovato in una delle circostanze eccezionali previste dal MEF che hanno comportato nell’anno fiscale 2024 una riduzione di oltre il 30% del reddito imponibile.

La casella “Decadenza” riguarda invece il realizzarsi una delle cause di decadenza previste per il CPB; anche in questo caso le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che dovrà essere inserito uno dei seguenti codici:

  • codice 1: se, a seguito di accertamento fiscale, sono stati rilevati ricavi non dichiarati (oppure costi inesistenti o indeducibili) per un ammontare pari al 30% dei ricavi dichiarati nel periodo d’imposta oggetto di concordato;
  • codice 2: se, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, risulti una qualificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli per i quali è avvenuta l’accettazione della proposta di CPB;
  • codice 3: se nella dichiarazione dei redditi sono indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB;
  • codice 4: se si realizza una delle cause di esclusione previste dall’articolo 11 del decreto CPB o vengono meno i requisiti richiesti dall’articolo 10 comma 2 del medesimo decreto;
  • codice 5: se è stato omesso il versamento delle somme dovute per il CPB.

Infine, sempre in relazione al CPB, va segnalato che è stata eliminata l’intera sezione VI del modello Redditi PF 2024, denominata “Concordato preventivo regime forfetario”, non più presente sul modello di quest’anno; la motivazione si riconduce al fatto che il CPB, per i contribuenti in regime forfettario, è stato appena abrogato.

Forfettari: approfondimento su novità del quadro LM Modello Redditi PF 2025

3 Giugno 2025 in Speciali

Il quadro LM della dichiarazione annuale dei redditi è quel quadro della dichiarazione che interessa i contribuenti, titolari di partita IVA (professionisti o esercenti attività di impresa), che aderiscono al regime dei minimi e al regime forfetario.

Il cosiddetto regime dei minimi o regime di vantaggio è un regime fiscale agevolato in esaurimento a cui è dedicata la sezione I del quadro LM, che non presenta novità rispetto all’anno passato.

Il resto del quadro è invece dedicato ai contribuenti in regime forfetario, per i quali la dichiarazione dei redditi presenta diverse novità.

Tassa piatta incrementale

Il modello Redditi PF 2024 presentava una sezione II dedicata alla “Tassa piatta incrementale”, di cui all’articolo 1 commi da 55 a 57 della Legge 197/2022; questa sezione sul modello Redditi PF 2025 risulta abolita per intero, dato che non interessa più i contribuenti in questo regime fiscale.

Regime forfetario

Dedicata in modo specifico ai contribuenti in regime forfetario è la sezione III del quadro LM, denominata appunto  “Regime forfetario”. La sezione presenta alcune novità:

  • sul rigo LM21 è stata aggiunta la colonna 4 denominata “ATECO 2025”: va indicato il codice Ateco in vigore dal 2025 che identifica l’attività prevalente esercitata dal contribuente;
  • sul rigo LM22 e successivi è stata aggiunta la colonna 7 denominata “Casi particolari”: le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che su questa colonna va indicato “il codice 1 in caso di componenti positivi, quali le indennità di maternità, percepiti nell’ambito del presente regime che, pur concorrendo alla base imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del limite, pari a 85.000 e 100.000 euro, previsto […] per la permanenza nel regime”, e che “tali componenti vanno indicati in un distinto rigo rispetto ai ricavi ed ai compensi percepiti nello svolgimento dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo”.

Va precisato che per l’anno d’imposta 2024, i cui redditi sono da dichiararsi con il modello Redditi PF 2025, valgono ancora i codici Ateco 2007, con i relativi coefficienti di redditività ancora in vigore. L’indicazione del codice Ateco 2025 sulla dichiarazione di quest’anno serve da raccordo con la dichiarazione del prossimo anno fiscale, con finalità solo espositiva: infatti i codici Ateco da indicare sui righi LM22 e successivi sono ancora quelli del 2007.

Va segnalata la modifica del rigo LM39 denominato “Imposta sostitutiva”: su questo rigo va esposta l’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente, che però sul modello Redditi PF 2025 può essere di due diverse tipologie, da indicare separatamente:

  • in colonna 1 sarà indicata l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB, dovuta sulla quota incrementale del reddito concordato (di cui si dirà più approfonditamente nel seguito);
  • in colonna 2 sarà indicata l’imposta sostitutiva ordinariamente prevista per i contribuenti in regime forfetario.

 

Concordato Preventivo Biennale

I successivi righi LM32 e LM33 sono dedicati ai contribuenti che l’anno scorso hanno aderito alla proposta di CPB: con l’adesione il contribuente si è impegnato a dichiarare il reddito concordato sulla successiva dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 ricordano che “i contribuenti che aderiscono al CPB possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta”; a tal fine va compilato il rigo LM32 denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)”, più precisamente:

  • sulla colonna 1Reddito concordato” va indicato il reddito derivante dall’adesione al CPB, presente sul rigo LM63 della dichiarazione dello scorso anno;
  • sulla colonna 2Reddito effettivo anno precedente” va indicato il reddito effettivamente prodotto in regime forfetario, dichiarato nell’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, indicato sulla colonna 3 del rigo LM34 del modello Reddito PF 2024;
  • sulla colonna 3Quota incrementale imponibile” va indicata la quota di reddito incrementale da assoggettare a imposta sostitutiva (la differenza tra l’importo inserito in colonna 1 e quello in colonna 2).

Si ricorda che l’imposta sostitutiva è pari al 10% del reddito eccedente o al 3% in caso di nuove attività. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata è necessario che sia stata barrata la casella “Nuova attività” presente in colonna 3 del rigo LM21.

L’importo dell’imposta sostitutiva sarà indicato in colonna 1 del rigo LM39.

La compilazione del rigo LM33 denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)”, si riassume nella valorizzazione della colonna 1, denominata a sua volta “Reddito CPB al netto della quota in incrementale”: qui va indicato il reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB, da assoggettare all’ordinaria imposta sostitutiva prevista per i contribuenti in regime forfetario.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “qualora sia stato compilato il rigo LM32, tale importo è pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 3 del predetto rigo”.

Nel caso in cui invece il contribuente non abbia compilato il rigo LM32, perché non si avvale dell’imposta sostitutiva prevista dal decreto CPB, in colonna 1 “va indicato direttamente l’importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB presente nel quadro LM, rigo LM63 della dichiarazione Redditi PF 2024”.

La sottosezione denominata “Reddito CPB”, consistente nei righi LM32 e LM33, presenta a margine anche due caselle denominate “Cessazione” e “Decadenza” che devono essere valorizzate nel caso in cui il contribuente si trovi in presenza di una delle cause di cessazione o di decadenza previste dal decreto CPB.

Con maggiore precisione sulla casella “Cessazione” sarà inserito uno di questi codici numerici:

  • codice 1: se il contribuente ha modificato l’attività svolta nel corso del periodo d’imposta oggetto di concordato, rispetto al periodo di imposta precedente;
  • codice 2: se il contribuente ha cessato l’attività;
  • codice 3: se il contribuente ha superato il limite di ricavi di 150 mila euro (si ricorda che se i ricavi hanno superato il limite di 100 mila euro, ma non quello di 150 mila, si realizza la fuoriuscita dal regime forfetario, ma non la decadenza dal CPB);
  • codice 4: se il contribuente si è ritrovato in una delle circostanze eccezionali previste dal MEF che hanno comportato nell’anno fiscale 2024 una riduzione di oltre il 30% del reddito imponibile.

La casella “Decadenza” riguarda più in generale il realizzarsi una delle cause di decadenza previste per il CPB; con maggiore precisione dovrà essere inserito uno dei seguenti codici numerici:

  • codice 1: se, a seguito di accertamento fiscale, sono stati rilevati ricavi non dichiarati (oppure costi inesistenti o indeducibili) per un ammontare pari al 30% dei ricavi dichiarati nel periodo d’imposta oggetto di concordato;
  • codice 2: se, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, risulti una qualificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli per i quali è avvenuta l’accettazione della proposta di CPB;
  • codice 3: se nella dichiarazione dei redditi sono indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB;
  • codice 4: se si realizza una delle cause di esclusione previste dall’articolo 11 del decreto CPB o vengono meno i requisiti richiesti dall’articolo 10 comma 2 del medesimo decreto;
  • codice 5: se è stato omesso il versamento delle somme dovute per il CPB.

Ancora in relazione al CPB, va segnalato che è stata eliminata l’intera sezione VI, denominata “Concordato preventivo regime forfetario”, presente sul modello Redditi PF 2024 ma non più sul modello di quest’anno; la motivazione va ricondotta al fatto che il CPB, nato in via sperimentale per i contribuenti in regime forfettario, è stato recentemente abrogato per gli aderenti a questo regime fiscale.

Crediti d’imposta

Il rigo LM40 della sezione V è dedicato ai “Crediti d’imposta” che possono essere utilizzati ai fini della determinazione dell’imposta effettivamente dovuta.

Le novità di quest’anno sono molto poche, riassumibili nell’eliminazione delle colonne 18 e 19, dedicate rispettivamente ai “Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 – Beneficiario” e “Canoni locaz. impr. turistiche – art. 5 DL 4/2022”, presenti sul modello dichiarativo dell’anno scorso ma non più sul modello Redditi PF2025.

Va segnalato infine un refuso del modello ministeriale: la colonna 22 non presenta l’indicazione del nome del credito di imposta a cui si riferisce, ma le istruzioni del medesimo modello Redditi PF 2025 precisano che la colonna va utilizzata per esporre il credito d’imposta spettante per le “erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy al 30%”, come in effetti era già sul modello dell’anno scorso.

Assegno sociale, a chi spetta: requisiti e obblighi

31 Maggio 2025 in Speciali

L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini che:

  • abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni), 
  • risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e 
  • possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge, annualmente rivalutati.

Possono richiederlo anche i:

a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);

b) cittadini della Repubblica di San Marino;

c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;

d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;

e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.

che siano anche residenti  continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il termine massimo per la definizione del provvedimento è  fissato in 45 giorni  dal momento della domanda.

Assegno sociale 2023: requisiti 

L'Assegno sociale è una prestazione economica rivolta  a chi ha un reddito inferiore al minimo  definito ogni anno per legge (dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale).

I requisiti per l'assegno sociale sono:

67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);

stato di bisogno economico;

cittadinanza italiana e situazioni equiparate  ( cittadini italiani; cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza; cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario ; cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria).

residenza effettiva in Italia;

requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

ATTENZIONE  : 

 La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge attualmente fissato al 67° anno di età

L'assegno sociale   non è reversibile ai familiari superstiti.

Assegno sociale: obbligo di comunicazione del reddito. Come fare

Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai  beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale , se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria, con il Modello RED.

Nel messaggio 1173 del  4 aprile 2025  INPS comunica che sono stati individuati i  titolari dell'assegno sociale che non hanno adempiuto a tale obbligo per l'anno 2020  e che riceveranno  una  raccomandata A/R,  che ricorda l’obbligo di comunicazione reddituale.

ATTENZIONE : In caso di ulteriore inadempimento verrà avviato  un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.

La comunicazione  può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata “MyINPS”, raggiungibile al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Aree Tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci" > "Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008".

In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso gli Istituti di patronato o da altri soggetti abilitati 

Soggiorno continuativo di 10 anni per l’assegno sociale: chiarimenti

Come detto, per  il diritto all'assegno sociale i requisiti necessari a beneficiare della prestazione:   residenza decennale, maggiorazione dell'importo e  modalità di autocertificazione erano stati chiariti dall'INPS con la circolare 131 2022.

 A parziale rettifica è stato pubblicato il messaggio 1268 del 3 aprile 2023 in particolare sui periodi di interruzione della residenza.

Con la  Circolare 131 2022 è stto chiarito che : 

Per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trovano applicazione  i criteri del  “Testo unico" sul  rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Quindi le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo  quando :

  • sono inferiori a sei mesi consecutivi e 
  • non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio,

salvo che detta interruzione sia dipesa da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.

In pratica spiega la circolare, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi  la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio.

Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.

Per la verifica del requisito di dieci anni  è fondamentale  individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio,  indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.

Il requisito  è  autocertificabile dall'interessato  e viene  verificata dagli uffici INPS attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.

Resta fermo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. 

AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2023 

A seguito delle  sentenze della Corte di Cassazione  n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020,  a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, INPS ha precisato che  il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)). 

Anche in caso di continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi  soddisfatto in sè,  ma è comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS.

Assegno sociale: come funziona l’autocertificazione dei requisiti

Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Al fine della verifica gli operatori possono  utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019).

  • I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  ma SOLO  per i  fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea legalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi  siano previste da  convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza.

 In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, le Strutture territoriali richiederanno:

  •  per i cittadini dei paesi elencati nell'allegato 1 una certificazione rilasciata dallo Stato estero e
  •  per i cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco,  i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo 

Maggiorazione dell’assegno sociale: requisiti e redditi

Come  illustrato nelle circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002,  i requisiti per  il riconoscimento delle maggiorazioni sono i seguenti 

  • – età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
  • – età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.

La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa.

La maggiorazione non è soggetta a perequazione e viene incrementata ogni anno per  coloro che hanno almeno 70 anni di età. Questo limite viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni) (figurativa, volontaria e da riscatto)  che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.

L'incremento è concesso d’ufficio dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. 

ATTENZIONE Questo incremento è soggetto a perequazione.

Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura,  sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.

Sono esclusi i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • il reddito delle pensioni di guerra;
  • l’indennizzo legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie e  trasfusioni;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
  • i trattamenti di famiglia;
  • eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.

Assegno sociale : come si richiede , tempi di risposta e integrazione documenti

L'assegno sociale si puo richiedere online  sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al link:  https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html,  previo accesso con identità digitale:

  • SPID almeno di livello 2 o
  • CIE 3.0 oppure 
  • CNS

I cittadini possono anche rivolgersi  al Contact center telefonico.

La procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico con l’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:

  •     cittadinanza;
  •     residenza;
  •    trattamenti erogati dall’INPS.

I primi due aspetti sono modificabili  dall'utente mentre è fissa la parte delle prestazioni INPS 

Resta necessario  l’inserimento delle informazioni seguenti:

– Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”

– Cittadini extracomunitari (occorre allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso).

  requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato.

  possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 131/2022).

Infine l'istituto  sottolinea l'obbligo prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e  dare il consenso prima di procedere.

La procedura telematica consente  anche di consultare una dichiarazione già presentata .

Come deliberato dal  Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020,  il “Regolamento Inps sui tempi dei procedimenti amministrativi” fissa in  45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.

Nel caso in cui la  documentazione allegata alla domanda non sia completa  il termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni  per consentire l’integrazione  necessaria.

La mancata integrazione della documentazione  nei 30 giorni comporta il rigetto della domanda di assegno sociale  e non è ammesso il riesame.

Il cittadino dovrà  quindi  presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.

Allegati:

Codici ATECO 2025: operativi dal 1° aprile

16 Aprile 2025 in Speciali

Dal 1° aprile è operativa la nuova classificazione degli ATECO 2025 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.

L'Istat rende e renderà disponibili gli strumenti per:

  • navigare all’interno della classificazione, 
  • ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa.

Dal 15 aprile, come evidenziato da Unioncamere, si può se necessario, rettificare il proprio codice ATECO con un servizio gratuito online, legge qui le istruzioni.

Si ricorda che il codice ottenuto non ha valore legale ma può essere utilizzato in sede di registrazione di una partita IVA presso le Amministrazioni di riferimento (ad esempio, Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate).

Per richieste di chiarimenti e assistenza l'Istituto di statistica ISTAT mette a disposizione  la casella di posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected]

Leggi anche Codici ATECO 2025 per iscrizioni  INPS dal 1 aprile             

E' bene evidenziare che dal sito Istat è possibile consultare delle FAQ in risposta ai dubbi frequenti aggiornate all'8 aprile.

ATECO 2025: cosa c’è da sapere

La classificazione  ATECO 2025, risultato di  un processo di valutazione e integrazione delle richieste di modifica alla vigente classificazione ATECO, costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1 adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (successivamente oggetto della rettifica 2024/90720  nella sua  versione in  lingua  italiana),  che modifica il  regolamento (CE) n. 1893/200 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali. 

La gestione della classificazione è affidata all’Istat nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta sia a livello nazionale che internazionale. 

A livello nazionale, la classificazione è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa (ad esempio fiscali).

La nuova classificazione ATECO 2025 è adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025.

Nuovi ATECO 2025: la tabella operativa di riclassificazione

Per semplificare il processo di transizione, è stata elaborata una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 e Ateco 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate. 

La tabella è disponibile a tutti gli utenti sul sito dell’Istat.

Imprese e liberi professionisti, dal 1° aprile possono verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica utilizzando gli strumenti di seguito illustrati.

Ogni ente sarà impegnato a realizzare le azioni di ricodifica all’interno dei rispettivi registri sulla base delle procedure e metodologie più appropriate per il raggiungimento delle peculiari finalità istituzionali.  

Nuovi ATECO 2025: gli adempimenti

Vediamo sinteticamente gli adempimenti di passaggio ai nuovi codici ADECO 2025, come anche evidenziati dalla Rivista Online delle Entrate Fiscoggi.

In ambito fiscale

Gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali. Come precisato nella Risoluzione ADE n. 262/2008, l’adozione della riclassificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto Iva. Tuttavia, Ateco 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. 

Di conseguenza, nel caso in cui, il contribuente ritenesse necessario comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, dovrà:

  • se iscritto nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, effettuare la dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere
  • se non iscritto al Registro delle imprese delle Camere di commercio, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).

Ai fini statistici

Riguardo alle finalità statistiche di competenza dell’Istat, dal 1° aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” possono verificare l'attività economica svolta, tramite l’accesso al link dedicato: https://imprese.istat.it/. Dopo l'autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in Ateco 2025.Attraverso le nuove funzionalità, l’utente potrà o confermare la proposta di riclassificazione oppure non confermare se ritenuta non adeguata. In tal caso, l’utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà richiedere una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel portale.

Per il sistema camerale

Le Camere di commercio hanno sviluppato soluzioni ad hoc per attivare la nuova codifica nel Registro delle imprese.

La riclassificazione prende il via d’ufficio dal 1° aprile e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio

La visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti. 

La comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app impresa Italia, scaricabile dai principali app store online.

Sul sito impresa.italia.it sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare l’app.

Si ricorda infine che sarà possibile contattare l’Istat esclusivamente scrivendo a: [email protected] a partire dal 1° aprile 2025, mentre segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione possono essere inviate a [email protected].

Ateco 2025: classifica le professioni?

Con una faq pubblicata sul proprio sito istituzionale, l'Istat, chiarisce che l’ATECO è una classificazione di attività economiche e non di professioni. 

I due concetti, speiga l'istituto, assumono significato differente da un punto di vista statistico:

  • il concetto di “professione” si riferisce al modo con il quale si applicano alla produzione i singoli individui. Il criterio fondante della classificazione delle professioni (anch’essa di competenza dell’Istat) è quello del livello skill level e del campo di applicazione skill specialization delle competenze richieste per eseguire in modo appropriato i compiti associati alla professione; il diverso livello di competenza messo in gioco dalle professioni dipende dalla complessità e dall’estensione dei compiti connessi;
  • la classificazione delle attività economiche ATECO, invece, è una classificazione di tipo output-oriented cioè si rivolge al tipo di prodotto ottenuto o servizio offerto. Un’attività economica, inoltre, non è una disciplina. 

Di conseguenza, da un punto di vista statistico l’obiettivo è cogliere sia la professione esercitata dagli individui sia le categorie di attività economiche nelle quali il lavoro viene esercitato. 

In presenza di imprese individuali (imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi) questa distinzione a volte rischia di confondersi ma è assolutamente necessario fare in modo che le due classificazioni rispettino ognuna i propri criteri metodologici di base e vengano utilizzate in modo corretto.

Per le classificare le professioni l’Istat utilizza la classificazione delle professioni.

Polizza catastrofale imprese: tutte le regole

3 Aprile 2025 in Speciali

Pubblicato in GU n 75 del 31 marzo il Decreto-legge n 39/2025  con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.

In particolare è stato previsto che:

  • per le PMI l'obbligo slitta al 1° gennaio 2026,
  • per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
  • rimane al 31 marzo l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.

Leggi anche:  Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata

Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.

Il diecreto sinteticamente disciplina:

  • a) le modalità  di  individuazione  degli  eventi  calamitosi  e catastrofali di  cui  all'articolo  1,  comma  101  della  legge  30 dicembre 2023, n. 213;
  • b) le modalità di determinazione  e  adeguamento  periodico  dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
  • c) i limiti alla capacità di assunzione  del  rischio da  parte delle imprese assicuratrici, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1,  comma  104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • e) le modalità  di  coordinamento  in  relazione  agli  atti  di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS. 

Attenzione al fatto che chi non dovesse adeguarsi all'obbligo assicurativo introdotto, non sarà soggetto a sanzioni dirette. 

Relativamente ai dubbi frequenti su questo adempimento il MIMIT in data 2 aprile ha pubblicato una serie di risposte.

Per una sintesi leggi qui i chiarimenti del Ministero: Polizza catastrofale imprese: quali sono i dubbi frequenti?

Polizza catastrofale imprese: gli eventi climatici rilevanti

Nel decreto viene previsto che ai fini dell'articolo 1, comma  101,  della  legge  30  dicembre 2023, n. 213, si intende per

  • a) alluvione, inondazione ed  esondazione:  fuoriuscita  d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche  ad  alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali  o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini,  anche  a  carattere  temporaneo,  da   reti   di   drenaggio artificiale, derivanti  da   eventi   atmosferici   naturali.   Sono considerate come singolo evento  le  prosecuzioni  di  tali  fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
  • b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta  terrestre dovuto a cause endogene, purché' i  beni assicurati  si  trovino  in un'area  individuata   tra   quelle   interessate   dal   sisma   nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti,  localizzati  dalla Rete  sismica  nazionale  dell'Istituto  nazionale  di  geofisica   e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.  Le  scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo  evento  che  ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite  a  uno  stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  • c) frana: movimento, scivolamento o distacco  rapido  di  roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto  l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni  d'acqua. Sono  considerate  come  singolo  evento  le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue  ore  dalla  prima manifestazione. 

Polizza catastrofale imprese: il calcolo dei premi assicurativi

Relativamente ai premi assicurativi si prevede che conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma  104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il  premio  è  determinato  in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Si tiene conto, altresì,  in  misura  proporzionale  alla conseguente  riduzione  del   rischio,  delle  misure    adottate dall'impresa, anche per il tramite  delle  organizzazioni  collettive cui aderisce, per prevenire i rischi  e  proteggere  i  beni  di  cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2)  e  3),  del  codice  civile,  da calamità  naturali  ed  eventi catastrofali.
I premi sono aggiornati periodicamente, anche in  considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione  dei valori economici e di conoscenza e modellazione del  rischio,  tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi  di  solvibilità dell'impresa di assicurazione.

Polizza rischi catastrofali imprese: il danno indennizzabile

Il decreto prevede che ai sensi dell'articolo 1, comma 104,  della  legge  30  dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30  milioni  di  euro  di  somma assicurata, avuto riguardo al  totale  complessivo  delle  ubicazioni assicurate,  le polizze  assicurative  possono  prevedere,   qualora convenuto  dalle  parti,  uno   scoperto, che rimane a   carico dell'assicurato,  non  superiore  al  15   per   cento del danno indennizzabile.
Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per  la  fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le  grandi imprese di cui all'articolo 1, comma  1, lettera  o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno  indennizzabile che  rimane  a  carico dell'assicurato è  rimessa  alla libera negoziazione delle parti.

Polizza rischi catastrofali imprese: massimali di indennizzo

Ai sensi dell'articolo 1, comma 105,  della  legge  30  dicembre 2023,   n.   213,   le   polizze   assicurative   possono   prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

  • a) per la fascia fino a 1 milione di  euro  di  somma  assicurata trova  applicazione  un  limite  di  indennizzo   pari   alla   somma assicurata;
  • b) per la fascia da 1 milione a  30  milioni  di  euro  di  somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo  non  inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

Fermo  l'obbligo  di  copertura  assicurativa,  per  la  fascia superiore a 30 milioni di euro di  somma  assicurata  ovvero per  le grandi imprese di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  o),  la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa  alla libera negoziazione delle parti.

Fermo quanto disposto  dai  commi  1  e  2,  per  i  terreni  la copertura e' prestata nella forma a primo rischio  assoluto, fino  a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in  misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Per le polizze di cui al comma 1, lettera  a),  i  contratti  di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il  tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in  relazione alle specifiche esigenze di copertura. 

Polizza catastrofali imprese: c’è sanzione per chi non la stipula?

Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.

In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.

In base all'art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. 

Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.

Relativamente invece alle compagnie abilitate ad operare nel ramo 8 danni, con in corso un’attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.