La riforma della professioni di guida turistica che prevede un elenco nazionale delle guide turistiche con esame unico di accesso e specifiche modalità di svolgimento della professione è apparsa in GU a novembre 2023 (, legge 190 2023 ),
Si prevede un decreto del ministero del turismo per l'istituzione dell'albo nazionale
ATTENZIONE Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.
Con la legge di conversione del DL 19 2024 di attuazione del PNRR ora in corso di pubblicazione in GU, sono state introdotte alcune modifiche, in particolare su :
• requisiti per l’esercizio della professione di guida turistica;
• conoscenze linguistiche e titoli di studio funzionali all’esame di abilitazione all’esercizio della professione;
• composizione e aggiornamento dell’elenco nazionale delle guide turistiche;
• regole per l’esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero;
• corsi di specializzazione e aggiornamento;
• disciplina di divieti e sanzioni.
Vediamo nei paragrafi seguenti la nuova disciplina con le novità del DL PNRR.
Professione guida turistica: l’esame di accesso
Per poter svolgere professione ad oggi era previsto il conseguimento di una abilitazione a livello regionale attraverso il superamento di un Esame di Stato.
La disciplina è contenuta nel Decreto del Ministero del Turismo dell’11.12.2015.
I requisiti per sostenere l'esame di accesso agli albi regionali delle guide turistiche sono i seguenti:
- maggiore età
- possesso del diploma di laurea triennale oppure
- possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione Europea la preveda.
ATTENZIONE La legge di conversione aggiunge che il divieto di avvalersi di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche e il conseguente obbligo di indicare il numero di iscrizione all’elenco della guida turistica che presta la propria attività professionale, si riferiscono ad intermediari turistici e non a piattaforme digitali in quanto a tali realta non possono essere imposti obblighi informativi non previsti dal diritto dell’Unione europea.
L'esame di stato per guide turistiche si svolgerà con cadenza biennale nelle singole regioni e Province autonome e consisterà in tre prove:
- una prova scritta, composta da quesiti a risposta multipla e domande generali sulla legislazione, l’organizzazione turistica e la Storia dell’Arte italiana, con particolare riguardo ai siti artistici oggetto di domanda per la specifica abilitazione, ossia quelli del territorio per il quale si intende ottenere il patentino;
- una prova orale sulle stesse materie della prova scritta, più una parte per verificare le competenze linguistiche;
- una prova pratica, in cui i candidati dovranno cimentarsi nella simulazione di una visita guidata, utilizzando anche supporti multimediali.
Guida turistica: definizione, attività , accesso all’elenco nazionale
La nuova legge definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo o il riconoscimento della qualifica professionale
Costituiscono attività proprie della professione di guida turistica: l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano
Si specifica che la visita guidata, ha il fine di:
- a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, e degli ulteriori elementi di identità locali;
- b) trasmettere la conoscenza, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e della necessità di rispettarlo;
- c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità.
L’esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione , o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero a alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale.
Solo una attività su base temporanea e occasionale , per siti non culturali e aperture straordinarie senza pagamento o iscrizione può svolgersi senza il possesso della qualifica .
Viene inoltre specificato che nei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.
ATTENZIONE: Con le ultime modifiche è stato eliminato l’obbligo di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale – previsto dall’articolo 3,comma 4, L. n. 190/2023, così soppresso in quanto nelle interlocuzioni con la Commissione europea, è emerso come sproporzionato l’obbligo di copertura assicurativa personale in assenza di rischi diretti e specifici per la salute dei destinatari con effetto di aumentare gli oneri amministrativi a carico dei professionisti senza offrire però un concreto ed effettivo beneficio a favore dei consumatori.
Elenco nazionale guide turistiche e abilitazione cittadini stranieri
La legge di riforma della professione di guida turistica prevede l'istituzione di un elenco nazionale presso il Ministero del Turismo al quale avranno accesso , previa domanda, coloro che
- hanno superato lo specifico esame di abilitazione nazionale
- hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale,
- sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica e iscritti agli albi regionali alla data di entrata in vigore della legge, ovvero alla data del 17 dicembre 2023
L’elenco nazionale sarà pubblico, distinto in sezioni e conterrà, oltre ai dati anagrafici e al numero di iscrizione, i dati relativi alle specializzazioni e alle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, su una apposita piattaforma informatica per la quale sono stati stanziati i fondi necessari
Gli iscritti potranno svolgere la professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale e riceveranno dal Ministero del turismo un tesserino di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.
Nella conversione del DL 19 si prevede che tale elenco dia conto anche della data di ultimo adempimento dell’obbligo di aggiornamento
da parte del professionista .La ratio della modifica risiede nella volontà di garantire una migliore prestazione di servizi in favore dei consumatori
ABILITAZIONE CITTADINI STRANIERI
I cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato potranno svolgere loro attività in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale previa integrazione della formazione e superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, costituita da una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali
ATTENZIONE: L'espletamento della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) potrà essere effettuato solo nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione del professionista richiedente debba essere opportunamente integrata, con una misura rimessa alla scelta del richiedente.
Il tirocinio di adattamento abbia una durata massima di ventiquattro mesi,(non piu pari e non inferiore a ventiquattro mesi.)
Inoltre, non sarà quindi più richiesta la qualifica professionale di guida turistica a chi ne abbia fatto richiesta sulla base di titoli conseguiti all’estero.
Con un prossimo decreto del Ministro del turismo, d’intesa con la Conferenza stato-regioni e il Ministro per gli affari europei, saranno definite le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, e le modalità di svolgimento della prova attitudinale,
L’esame di accesso all’elenco guide turistiche: requisiti, materie e prove
L’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, avrà cadenza almeno annuale e sarà indetto dal Ministero del turismo.
Consisterà nello svolgimento di:
- una prova scritta,
- una prova orale e
- una prova tecnico-pratica
riguardanti le materie di storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, oltre all’accertamento delle competenze linguistiche.
Necessari i seguenti requisiti:
- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in regola con le disposizioni sull'immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) non aver subìto condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere;
- f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; Su questo punto interviene la modifica della nuova legge d i conversione del DL 19 2024, per cui la partecipazione è consentita anche a chi sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente
- g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di una lingua straniera al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: per i cittadini di un altro Stato richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello C1 e potrà comunque essere richiesto l’accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame.
Si introduce al contempo l’esonero dal suddetto accertamento in favore di coloro che abbiano conseguito il proprio titolo di studio proprio nella lingua che sarebbe oggetto di accertamento..
Ulteriori materie d'esame e modalità di svolgimento saranno definite con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d’intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Guide turistiche: Obbligo di aggiornamento – Deontologia- Sanzioni
Prevista l'istituzione di una una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica con l ’attribuzione del relativo codice ATECO.
Le guide turistiche avranno accesso gratuito agli istituti e luoghi di cultura italiani statali e privati , e diritto ad un compenso equo per la loro prestazione
Obbligo di aggiornamento
Le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale potranno acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, anche in materia di
turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo, della durata minima di cinquanta ore.
Le guide avranno l’obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento continuo delle proprie competenze mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo,
Anche in questo caso il Ministero provvederà a dettagliare le specializzazioni e le modalità di svolgimento e relative sanzioni , con decreti DA adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Obblighi di comportamento
Nell’esercizio della propria attività, la guida turistica dovrà
- esporre il modo visibile il tesserino di riconoscimento , da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale,e di ogni altro soggetto autorizzato;
- fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.
È fatto divieto :
- a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della legge
- ad agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario, anche telematico avvalersi, per attività di guida turistica, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale
In caso di violazioni agli obblighi sopracitati si applicano le seguenti sanzioni:
- da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale e
- da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura e alle imprese.
In caso di violazione degli obblighi relativi all'esibizione del tesserino di riconoscimento si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.
Il controllo e l’applicazione delle sanzioni sono demandate ai Comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato con Ministero del Turismo.