Quattordicesima 2026, regole e guida al calcolo

29 Luglio 2026 in Speciali

Come noto, alcuni contratti collettivi prevedono l’erogazione, oltre che della tredicesima mensilità, di un’ulteriore mensilità, che solitamente prende il nome di “quattordicesima” o “premio feriale”

La quattordicesima mensilità rientra tra quelli che sono definiti “compensi a periodicità plurimensile”, ovvero quei compensi che hanno una periodicità superiore a quella del normale periodo di paga.

Solitamente la contrattazione collettiva regolamenta l’entità della retribuzione lorda a cui parametrare la mensilità aggiuntiva, la maturazione ed il suo pagamento.

In assenza di precisa regolamentazione da parte del CCNL applicato, valgono le seguenti regole generali:

Quattordicesima come si calcola l'importo 

Solitamente, per stabilire l’ammontare della quattordicesima, il CCNL fa riferimento al concetto di normale mensilità o retribuzione di fatto mensile. Normalmente la retribuzione da prendere in considerazione è quella relativa al mese di Giugno.
Per stabilire l’ammontare della mensilità aggiuntiva, quindi, si dovranno prendere in considerazione i soli elementi che abbiano natura retributiva con carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza.
Alla luce di ciò, devono essere esclusi dal calcolo della retribuzione utile ai fini della quattordicesima, elementi quali gli ANF (assegni per il nucleo familiare) e la maggiorazione per lavoro straordinario.

Maturazione della Mensilità Aggiuntiva:

Generalmente, il periodo di maturazione della quattordicesima mensilità non è coincidente con l’anno solare, e viene stabilito dalla contrattazione collettiva tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo.
Pertanto, il lavoratore che abbia prestato servizio ininterrottamente per tutto l’arco temporale di maturazione, avrà diritto di ricevere la mensilità aggiuntiva in misura piena.
In caso contrario, quindi per i lavoratori assunti nel corso del periodo di maturazione, la mensilità aggiuntiva dovrà essere riparametrata in base ai mesi di anzianità, tenendo presente che, nella generalità dei casi, la frazione di mese si considera come mese intero solo nel caso in cui sia pari ad almeno 15 giorni.

L'importo viene erogato con nella busta paga di luglio.

Quattordicesima e assenze

Alcune tipologie di assenza dal lavoro consentono comunque  la maturazione della quattordicesima mensilità, altre no ,  come illustrato nella seguente tabella:

Tipo di Assenza

Maturazione Quattordicesima Mensilità

Congedo di Maternità o Paternità

SI

Congedo Parentale

NO

Congedo Matrimoniale

SI

Infortunio e/o Malattia

SI

Sciopero

NO

Ferie, Permessi e Festività

SI

Malattia del bambino (art. 48 D. Lgs. 151/2001)

NO

Aspettativa non retribuita

NO

Periodi di Cassa integrazione  a orario parziale

SI

Periodi di Cassa integrazione  a zero ore 

SI

Trattamento fiscale e previdenziale della quattordicesima e sgravio contributivo

Imponibile Previdenziale:

Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

ATTENZIONE   dal 2023 sono stati previsti  dalle leggi di bilancio  prima in via sperimentale e poi a regime gli esoneri contributivo  parziali  sui redditi da lavoro dipendente pari al  

  1. 6%  per i redditi fino a 35mila euro (1923 euro mensili) o 
  2. 7% per i redditi fino a 25 mila euro (2692 euro mensili).

 Lo sgravio però NON si applica pero ai ratei di tredicesima e quattordicesima.

 Le istruzioni  dettagliate in merito  sono state fornite dall' INPS  con la circolare n. 7/2023 e  n. 11 2024

 Imponibile Fiscale:

Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte del reddito imponibile ai fini fiscali, ma senza fare cumulo con le somme erogate nel periodo di paga in cui viene erogata la quattordicesima.

Formula di calcolo della quattordicesima

In pratica per il calcolo della quattordicesima  si procede  moltiplicando l'importo della retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati tra 

  • il 1 luglio dell'anno precedente e 
  • il 30 giugno dell'anno corrente

e poi si divide la somma per 12. 

Retribuzione lorda mensile  X numero di mesi lavorati 

——————————————————————————-

     12

ATTENZIONE  vanno considerati  come lavorativi i mesi nei quali sia presente un contratto di almeno 15 giorni (anche non interamente lavorati)

ESEMPIO 

RETRIBUZIONE MEDIA LORDA 2000  euro

ASSUNZIONE 1 OTTOBRE 2021 = MESI LAVORATI 8 

2000 X 8 = 16000 : 12 =  

16000:12 = 1333,33 importo quattordicesima

Per avere l'ìimporto netto si sottraggono poi il 9,19 per cento di contributi a carico del lavoratore e l'IRPEF

Sport dei figli nel 730/2026: la detrazione max, regole e documenti

24 Luglio 2026 in Speciali

Le spese sostenute nel 2025 per palestre, piscine, associazioni e impianti sportivi possono essere inserite nella dichiarazione dei redditi 2026. 

La detrazione è pari al 19% su un massimo di 210 euro per ragazzo: il recupero fiscale può quindi arrivare a 39,90 euro. 

Le spese sostenute per lo sport dei figli possono ridurre l’IRPEF dovuta con il modello 730/2026 o con il modello Redditi Persone fisiche.

Per ogni ragazzo di età compresa tra 5 e 18 anni è riconosciuta una detrazione del 19% su una spesa massima di 210 euro. Il beneficio fiscale massimo è quindi pari a 39,90 euro per ciascun ragazzo.

Non tutte le iscrizioni e gli abbonamenti, però, danno diritto allo sconto fiscale. La spesa deve riguardare attività sportiva dilettantistica, essere sostenuta presso una struttura ammessa e risultare da un pagamento tracciabile e da una ricevuta contenente tutti i dati richiesti..

Spese sportive 2026: strutture che consentono la detrazione

In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, nelle ultime guide sui dichiarativi 2025 e si attendono quelle aggiornate, le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono:

  • associazioni sportive,
  • palestre,
  • piscine
  • altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal d.m. 28 marzo 2007 che
ha definito:

  • cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine, ecc.;
  • la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.

In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.
Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

  • destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
  • gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:

  • le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non risultano iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • le società sportive professionistiche di cui al d.lgs. n. 36 del 2021 (sport professionistico);
  • le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

Leggi anche Spese centri estivi: quando sono detraibili nel 730             

Detrazione spese sportive 2026: età dei ragazzi

In generale la detrazione spetta per le spese sostenute durante tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo ha tra i 5 e i 18 anni

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate il requisito dell'età ricorre anche se sussiste per una sola parte del periodo d’imposta.

Si ritiene, pertanto, che la detrazione spetti anche per tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo compie i 18 o i 5 anni, indipendentemente dal fatto che le spese sportive siano state sostenute prima o dopo il compimento.

Spese sportive: limite di detrazione 2026

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 210 Euro per:

  • il contribuente, se in possesso dei requisiti (minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori);
  • ogni soggetto fiscalmente a carico. Il limite di 210 Euro è il limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.

Nell'importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352), con il codice 16.

Spese sportive: documenti da conservare ai fini della detrazione

La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.
Ai sensi dell’art. 2 del citato d.m. 28 marzo 2007, la documentazione attestante la spesa deve riportare:

  • la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
  •  la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);
  • l’attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, ecc.)
  • l’importo pagato
  •  i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.9.

Spese sportive: indicazione nel 730 o Redditi PF 2026

La spesa sostenuta, nel limite di 210 Euro per ragazzo, va indicata:

  • nei righi E8-E10 del modello 730;
  • nei righi RP8-RP13 del modello Redditi cod. 16

Se il soggetto ha sostenute spese per più di un ragazzo, compilerà più righi, indicando in ognuno di essi il codice 16, e riportando separatamente la spesa sostenuta per ciascun ragazzo.

Sospensione agosto: tutti termini che slittano

7 Luglio 2026 in Speciali

Anche nel 2026 per gli adempimenti fiscali e i versamenti che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno vige il differimento allo stesso 20 di agosto, termine ultimo entro cui gli stessi possono essere effettuati.

Da notare che simile slittamento al 20.08.2026 trova applicazione:

  • anche per gli importi rateizzati (art. 20 del D.Lgs 241/1997);
  • senza che il contribuente debba corrispondere importi a titolo di interessi qualora si tratti di somme da versare.

Esempio – versamento IVA mese di luglio

Un contribuente soggetto passivo IVA, con liquidazione dell’imposta mensile, risulta a debito per il mese di luglio, con versamento che scadrebbe il 17.08.2026 (in quanto il 16 agosto cade di domenica).

Tuttavia, vista la sospensione dei versamenti, l’IVA in oggetto andrà versata entro il 20.08.2026.

Sospensione richieste documentali

Quanto visto in precedenza vige poi, di fatto, anche per le richieste ai contribuenti di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Viene infatti specificamente previsto (art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006) che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.

Trattandosi di una “sospensione” dei termini ha di fatto luogo il “non decorso” dei medesimi: la presente casistica si differenzia quindi dalla “proroga” (o “differimento”) vista per i versamenti in scadenza nel periodo 01.08-20.08 di ogni anno, laddove si ha semplicemente uno spostamento in avanti dei termini originariamente previsti. 

Per questo motivo, tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 01.08.2026 e il 04.09.2026 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal successivo 05.09.2026

Vi rientrano, tra le altre, le diverse ipotesi di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973, tra cui (a titolo esemplificativo):

DISPOSIZIONE

(art. 32 del D.P.R. 600/1973)

FATTISPECIE

 

 

 

comma 1, n. 2)

invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. “indagini finanziarie”

comma 1, n. 3)

invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento 

 

comma 1, n. 4)

invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti

 

comma 1, n. 6)

richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali

Diversamente, non risultano sospesi – per espressa previsione normativa – i termini per:

  • le richieste effettuate nell’ambito dei c.d. “controlli sostanziali” (attività di accesso, ispezione e verifica), così come
  • le procedure di rimborso dell’IVA.

Esempio – indagine documentale

Un professionista ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, in data 20.07.2026, un questionario relativo ai suoi rapporti con alcuni clienti in un precedente periodo d’imposta: la scadenza per la produzione delle risposte è stata fissata in 30 giorni (19.08.2026).

In considerazione della sospensione dei termini dal 01.08.2026, il riscontro al questionario da parte del professionista dovrà essere fornito entro il 23.09.2026.

PERIODO

GIORNI

TOTALE

20.07.2026 – 31.07.2026

11

30 gg.

01.08.2026 – 04.09.2026

0 (sospensione)

05.09.2026 – 23.09.2026

19

Sospensione avvisi bonari

Vi è poi un’ulteriore sospensione, sempre dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (quindi anche per il 2026), per i versamenti e per le richieste di chiarimenti collegati:

  • ai c.d. avvisi bonari – ossia gli esiti derivanti dai controlli automatici (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e all’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA) e dai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. 600/1973); 
  • agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412 della Legge 311/2004).

Si ricorda che, in caso di scelta per la ricezione dell’avviso bonario in via telematica attraverso l’intermediario – con barratura dell’apposita casella nel frontespizio del modello di dichiarazione – i 60 giorni non decorrono dalla data di ricezione dell’atto, iniziando dopo 30 giorni dalla data in cui l’avviso è stato ricevuto dall’intermediario stesso.

Esempio – avviso bonario inviato ante sospensione

Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 25.07.2026.

Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 28.10.2026.

PERIODO

GIORNI

TOTALE

25.07.2026 – 31.07.2026

6

30 gg.

01.08.2026 – 04.09.2026

0 (sospensione)

05.09.2026 – 28.10.2026

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Sospensione invio di comunicati e inviti da parte di AE

L’art. 10, comma 1 del c.d. “Decreto Adempimenti” (D.Lgs 1/2024) ha di recente introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate

Si tratta, in particolare:

1)

delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972) – lettera a)

2)

delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973) – lettera b)

3)

delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata (di cui all’art. 1, comma 412 della Legge 311/2004) – lettera c)

4)

delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance” di cui all’art. 1, commi da 634 a 636 della Legge 190/2014) – lettera d)

Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda i periodi dal 1° al 31 agosto dal 1° al 31 dicembre di ogni anno.

Per effetto della novella in commento, durante tali periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle Entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione. 

In proposito l’Agenzia delle Entrate si è espressa tramite la propria circolare n. 9/E del 02.05.2024, riportando – tra le altre cose – e a titolo esemplificativo che possono costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza:

  • le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
  • l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato (ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale);
  • l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

Il successivo comma 2 dell’art. 10 del Decreto prevede inoltre che restano ferme

le disposizioni di cui all’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

ossia le norme che riguardano la sospensione che si è vista in precedenza per i controlli automatizzati, formali e per quelli riguardanti la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Ciò comporta che, qualora l’Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dell’anzidetta comunicazione, previsto dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs 462/1997, inizierà a decorrere, per effetto della sospensione di cui all’art. 7-quater, comma 17 del D.L. 193/2016, a partire dal 4 settembre (e non invece dalla data di ricezione della stessa).

La previsione normativa di cui all’art. 10, comma 2 del “Decreto Adempimenti” conferma, infine, che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto – 31 agosto non incide sulla sospensione relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate oppure da altri enti impositori.

Tabella riepilogativa

FATTISPECIE

TIPOLOGIA 

PERIODO 

Art. 37, comma 11-bis, primo periodo del D.L. 223/2006

Proroga versamenti

01.08.2026 – 20.08.2026 

Art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006

Sospensione termine di produzione documenti e informazioni verifiche fiscali 

(non “sostanziali”)

01.08.2026 – 04.09.2026 

 

Art. 7-quater, comma 17 del D.L. 193/2016

Sospensione termine versamento/fornitura informazioni a seguito del ricevimento di avvisi bonari

01.08.2026 – 04.09.2026

Art. 10 del D.Lgs 1/2024

Sospensione invio comunicati e invii

01.08.2026 – 31.08.2026 (anche 01.12.2026 – 31.12.2026)

Permessi elettorali: regole, assenze, diritti e doveri

23 Maggio 2026 in Speciali

Nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, è prevista una specifica  disciplina di gestione delle  assenze per  attività elettorali. 

I lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato che vengono chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali sono assistititi dalla legge sia per quanto attiene a

  •  diritti collegati all'assenza dal lavoro, e
  • recupero della giornata di riposo spettante per aver lavorato al seggio.

In sostanza i giorni lavorativi passati alle urne sono considerati giorni lavorati agli effetti del cedolino paga, come se il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa in azienda. 

Diversamente, i giorni festivi e quelli non lavorativi (in caso di settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

La disciplina che regola i permessi spettanti ai lavoratori subordinati  chiamati a presenziare i seggi elettorali scaturisce dal combinato disposto di due norme:

  •  art. 119, DPR n. 361/1957 come sostituito dall’articolo 11 della legge n. 53/1990,  e 
  •  art. 1, legge n. 69/1992 .

I permessi elettorali debbono essere concessi ai lavoratori pubblici e privati (sia con rapporto di lavoro subordinato  a tempo indeterminato che determinato)  chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali  qualora ricoprano le seguenti figure:
• presidente di seggio;
• segretario;
• scrutatore;
• rappresentante di lista, di gruppo, di partiti;
• componente dei Comitati promotori in caso di referendum.

Vediamo nello specifico adempimenti diritti e doveri dei datori di lavoro e dei dipendenti.

Permessi elettorali: gli adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a retribuire i giorni di assenza e garantire le giornate di riposo compensativo in maniera differente in base all'orario di lavoro normalmente svolto. Vediamo nella seguente tabella riepilogativa:

 

Orario di lavoro

dal lunedì al sabato

Pagamento delle due giornate di assenza come avesse lavorato (il sabato e il lunedì);
una giornata di riposo compensativo  per il mancato riposo della sola giornata della domenica ovvero, in alternativa in accordo con il lavoratore, un compenso pari ad una quota giornaliera di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

Orario di lavoro

dal lunedì al venerdì

Pagamento della giornata di assenza come avesse lavorato (il lunedì);

  1. Le giornate da recuperare con riposo compensativo, per essere stato al seggio nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, sono due, al fine di recuperare il sabato e la domenica.

 

Giova ricordare forse che  la  normativa di riferimento non detta le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione e non definisce neppure eventuali maggiorazioni da corrispondere per i giorni festivi trascorsi al seggio.

Si può ritenere dunque che  spetti al lavoratore rifiutare o accettare l’eventuale riposo compensativo da fruire entro un arco temporale possibilmente ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale.

Permessi elettorali diritti e doveri del lavoratori

I lavoratori dipendenti chiamati ad operare presso i seggi elettorali hanno diritto :

  • ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo in cui sono tenuti a presenziare alle operazioni elettorali, previa richiesta scritta al datore di lavoro.
  • al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, oltre al compenso erogato dallo Stato.

In assenza di una regolamentazione contrattuale, il lavoratore chiamato a svolgere funzioni al seggio, è tenuto ad osservare una serie di adempimenti dovuti sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro:

  •  preavvertire tempestivamente il proprio datore di lavoro, con richiesta come da fac-simile indicato in seguito, dell’ assenza dal lavoro, consegnando eventuale copia della convocazione a lui recapitata dal competente ufficio elettorale, cui seguirà certificazione presidente del seggio;
  •  ultimate le operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante  l’indicazione dei giorni e delle ore occupate nella funzione svolta presso il seggio elettorale rilasciata dal presidente del seggio.

La documentazione da produrre al rientro in azienda tuttavia, può differire a seconda che il lavoratore abbia assunto il ruolo di scrutatore, segretario, presidente o rappresentante di lista.

I permessi richiesti per motivi elettorali concessi per tutto il tempo necessario all’adempimento delle funzioni presso gli uffici elettorali (politiche, amministrative, europee, referendum nazionali e regionali) sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni lavorativi  e per questo motivo al datore di lavoro non è  consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con quelli richiesti per le operazioni elettorali, anche se eventuali esigenze di servizio dovessero collocarsi in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

Esoneri contributivi assunzioni 2026: ecco le istruzioni

14 Maggio 2026 in Speciali

ll decreto legge 62 2026  detto "1 Maggio" introduce per il 2026 un pacchetto  di esoneri contributivi totali (100%) a favore dei datori di lavoro privati che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori.  Il 14 maggio l'istituto ha pubblicato le circolari di istruzioni dettagliate (vedi ultimo paragrafo)

L'impianto normativo si articola in quattro misure distinte — Bonus Donne, Bonus Giovani, Bonus ZES e Stabilizzazione — ciascuna con propri requisiti soggettivi e limiti di importo, ma accomunate da alcuni principi :

  •  l'esonero riguarda esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL;
  •  resta ferma l'aliquota di computo pensionistico, cioè lo sgravio non incide sulle futura pensione del lavoratore;
  •  il beneficio non è cumulabile con altri esoneri contributivi;
  • non è applicabile a rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e ai dirigenti.

 Tutti i bonus sono soggetti a monitoraggio INPS e vincolati a un tetto di spesa pluriennale, oltre il quale l'istituto cesserà di accogliere nuove domande.

ATTENZIONE  Il decreto interviene contestualmente ad abrogare il comma 1-bis dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 cd Decreto Milleproroghe (convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26), che aveva prorogato incentivi all'assunzione di natura analoga già operativi, istituiti con il Decreto Coesione 2024 — strutturati in modo simile ma con perimetri e massimali differenti .

Inoltre va posta attenzione al fatto che  l’accesso ai benefici contributivi  è consentito solo se il lavoratore percepisce un trattamento economico individuale non inferiore al salario giusto determinato secondo i criteri  indicati dallo stesso decreto (retribuzione non inferiore a quella stabilito dai CCNL piu rappresentativi).

Le circolari non offrono chiarimenti su questo punto,  probabilmente in attesa di precisazioni ministeriali 

Va anche detto che i primi tre incentivi sono già in vigore mentre per il quarto è necessaria l'approvazione da parte della Commissione europea.

 Vediamo di seguito tutti i dettagli  di ciascuna misura e ulteriori aspetti operativi comuni.

Bonus Donne e Bonus Giovani 2926

Il Bonus Donne ( previsto all' art. 1 del DL 62 2026) è rivolto alle lavoratrici svantaggiate di qualsiasi età, prive di impiego regolare da almeno 24 mesi — o da 12 mesi se appartenenti alle categorie b)–g) del Reg. UE 651/2014 — assunte tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. 

L'esonero dura fino a 24 mesi, con un tetto mensile di 650 euro (800 euro per le residenti nella ZES unica del Mezzogiorno).

 Il Bonus Giovani (art. 2) si applica ad assunzioni di under 35 senza impiego da almeno 24 mesi (o 12 mesi se rientranti nelle categorie c), e), f), g) del medesimo regolamento US ), non dirigenziali, con soglia di 500 euro mensili — elevata a 650 euro per le unità produttive nelle regioni Abruzzo,  Molise,Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna,  Marche  e  Umbria.

Bonus ZES 2026 e Bonus stabilizzazione

il Bonus ZES (art. 3) è una misura specifica per le microimprese del Mezzogiorno: vi accedono esclusivamente i datori di lavoro privati con fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, che assumano presso una sede ubicata nelle regioni della ZES unica. 

Il target è costituito da over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. Il tetto mensile è di 650 euro per un massimo di 24 mesi.

 L'incentivo alla stabilizzazione (art. 4) , valido in tutto il territorio nazionale, introduce invece un meccanismo innovativo: premia la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi, a condizione che il lavoratore abbia meno di 35 anni e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato.

 Le trasformazioni devono avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità da rapporti instaurati entro il 30 aprile 2026. Il limite mensile è di 500 euro per 24 mesi, subordinato ad autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE.

Condizioni comuni, tutele e risorse finanziarie

Tutte e quattro le misure condividono alcune  condizioni operative fondamentali. 

  1. le assunzioni o trasformazioni devono determinare un incremento occupazionale netto, calcolato sottraendo il numero medio dei dipendenti nei 12 mesi precedenti dal numero rilevato mese per mese, con ponderazione per i part-time e considerazione al netto delle variazioni nelle società collegate ex art. 2359
  2. :il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti l'assunzione. 
  3. in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata — del lavoratore assunto o di uno con la stessa qualifica — scatta la revoca con recupero integrale del beneficio fruito. 
  4. In caso  mancata assunzione entro 10 giorni dall'autorizzazione INPS la richiesta decade e i fondi sono rimessi in circolo. Resta possibile inviare una nuova istanza

Si segnala anche che malgrado la norma in vigore l'Obbligo di pubblicazione della posizione sul portale SIISL non  è ancora operativo perche manca il decreto ministeriale attuativo .

Le risorse complessive per il 2026 ammontano a circa 180,4 milioni di euro (26,5 + 109,7 + 26 + 18,2), con proiezioni fino al 2028 per un totale di circa 907 milioni di euro sull'intero triennio.

Tabella di riepilogo – Scarica le istruzioni INPS

isura Destinatari Periodo assunzione Durata esonero Limite mensile Limite ZES / Sud Spesa 2026 Operatività
Bonus DonneArt. 1 — 100% contrib. datoriali Donne qualsiasi età, senza lavoro regolare ≥ 24 mesi (o ≥ 12 mesi + categorie b–g Reg. UE 651/2014) 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi (standard)
12 mesi se già "lavoratrice svantaggiata" lett. a–g
650 €/ mese per lavoratrice 800 €/ mese (ZES Mezzogiorno) 26,5 mln €63,7 mln (2027) · 51,3 mln (2028) Istruzioni INPS
Bonus GiovaniArt. 2 — 100% contrib. datoriali Under 35, non dirigenti, senza lavoro ≥ 24 mesi (o ≥ 12 mesi + categorie c, e, f, g) 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi (standard)
12 mesi se già "lavoratore svantaggiato" lett. a–g
500 €/ mese per lavoratore 650 €/ mese (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria) 109,7 mln €252,4 mln (2027) · 135,4 mln (2028) Istruzioni INPS
Bonus ZESArt. 3 — 100% contrib. datoriali Over 35, disoccupati ≥ 24 mesi — solo datori con ≤ 10 dipendenti, sede in ZES unica Mezzogiorno 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi — (solo ZES) 650 €/ mese per lavoratore 26 mln €60 mln (2027) · 34 mln (2028) Istruzioni INPS
StabilizzazioneArt. 4 — 100% contrib. datoriali Under 35, non dirigenti, mai occupati a tempo indet. — trasformazione da TD ≤ 12 mesi, instaurato entro 30/04/2026 1° ago – 31 dic 2026 24 mesi 500 €/ mese per lavoratore 500 €/ mese (nessun extra Sud) 18,2 mln €87,5 mln (2027) · 69,3 mln (2028) ⚠ Autorizzaz. UE art. 108 TFUE

Scarica la circolare INPS 57 Bonus Donne

Scarica la circolare INPS 56 Bonus ZES

Scarica la circolare INPS 55 2026 Bonus Giovani

Incentivi solo con Salario giusto

ATTENZIONE, come anticipato sopra,   nel decreto 62 2026 viene definito il concetto di “salario giusto”  ovvero di retribuzione adeguata, a norma della costituzione, che coincide con il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL e UIL).

 Non si tratta quindi solo della paga base, ma dell’insieme delle voci retributive previste dal CCNL applicabile al settore, alla dimensione e alla natura del datore di lavoro , ovvero il TEC : Trattamento Economico Complessivo.

Nei settori privi di contrattazione, il datore di lavoro è comunque tenuto a fare riferimento al CCNL più affine all’attività svolta.

In tema di bonus per le assunzioni il decreto stabilisce che l’accesso ai benefici è consentito solo se il lavoratore percepisce un trattamento economico individuale non inferiore al salario giusto determinato secondo i criteri sopra indicati.

Le festività in busta paga

4 Maggio 2026 in Speciali

 Ai fini del calcolo della busta paga sono considerate giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge durante le quali il dipendente solitamente non lavora, ma percepisce ugualmente  la retribuzione.

Ad oggi, dopo varie modifiche normative all' articolo 2 della legge 27  maggio  1949,  n.  260, (da ultimo, l'introduzione della festività di san Francesco con la legge 151 2025 del 8.10.2025, che entrerà in vigore dal 2026) sono considerati giorni festivi per tutti i lavoratori i seguenti:

1) Capodanno                  

  1° Gennaio

2) Epifania                          

 6 Gennaio

3) Giorno dell'Angelo          

  Lunedì di Pasqua

4) Anniversario della Liberazione   

    25 Aprile

5) Festa dei Lavoratori                        

     1 maggio     

6) Assunzione Beata Vergine                           

    15 Agosto

7) San Francesco –  patrono d'Italia 

    4 Ottobre  (DAL 2026)

8) Ognissanti                 

    1° Novembre

9) Immacolata Concezione               

    8 Dicembre

10) Santo Natale                 

    25 Dicembre

11 Santo Stefano                 

   26 Dicembre

12) Santo Patrono del comune sede di lavoro

13) Festa della repubblica          

  2 giugno

Per il giorno di Pasqua è prevista la retribuzione soltanto da alcuni contratti collettivi.

Un breve accenno meritano le festività soppresse che sono:

  •  il 19 marzo San Giuseppe,
  •  l'Ascensione e il Corpus domini (con date variabili) e
  •  il 29 giugno – San Pietro e Paolo;

 per questo  i contratti collettivi di solito compensano la mancata fruizione delle 4 festività soppresse con permessi retribuiti di 32 ore.

Trattamento economico previdenziale e fiscale delle festività

La retribuzione durante le festività è la normale retribuzione globale di fatto giornaliera. L’entità varia a seconda del giorno in cui cade la festività.

Festività infrasettimanale: per gli impiegati e operai retribuiti in misura fissa (mensilizzati), la festività è compresa nella retribuzione globale di fatto (26 gg).

Per gli operai retribuiti in misura oraria : si considera la retribuzione globale di fatto oraria.

Festività cadente di domenica: per gli impiegati ed operai retribuiti in misura fissa spetta un importo aggiuntivo (un giorno in più).

Per gli operai retribuiti in misura oraria: 6 ore e 40 minuti (40 ore settimanali : 6 giorni) (N.B. Se il contratto prevede 5 giorni settimanali, 40:5 = 8 ore). Nel cedolino 6 ore e 40 minuti diventeranno 6,67;

Attenzione! è interessante fare caso a questa particolarità: se si scrive 6,50 è chiaro che sono 6 ore e 30 minuti, mentre,  se si scrive 6,67 non è così intuitivo capire che si tratta di 6 ore e 40 minuti perchè si dovrà fare la seguente proporzione :

60 minuti : 1 ora = 40 minuti : x (60 minuti stanno ad 1 ora come 40 minuti stanno ad x)

x = 40*1/60 = 0,67

Ma che cos'è l'incognita x? Sono i centesimi, perchè i computer adottano il sistema decimale e non del tempo. Quindi ogni volta che parliamo di minuti dobbiamo fare una conversione da minuti dell'orologio a centesimi.

Festività cadenti di sabato: è inclusa nei mensilizzati; corrisponde ad 8 ore per gli operai pagati a ore.

Attenzione! se il dipendente lavora in un giorno festivo e non è previsto un riposo compensativo, la retribuzione sarà considerata di lavoro straordinario, quindi (è qui che bisogna fare attenzione) oltre a pagare la festività, deve essere pagato anche il lavoro svolto + la maggiorazione per lavoro straordinario festivo. Se invece è previsto un riposo compensativo in un'altra giornata deve essere pagata la festività + la maggiorazione ma non la retribuzione base.

Gli elementi retributivi  correlati  ai giorni di festività sono imponibili interamente sia  dal punto di vista  dei contributi previdenziali che delle trattenute fiscali.

Festività: esempi di compilazione della busta paga

1. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria con riposo compensativo:

LIBRO UNICO DEL LAVORO

 

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CALCOLO BUSTA PAGA :

paga oraria (p.h.) 8,49523 * 176 ore = 1.495,16

festività 6,67 * 8,49523 =                          56,66

8,49523 * 15% * 8 ore =                                  10,19

Totale                                                        1.562,01

 

2. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria senza riposo compensativo:

LIBRO UNICO DEL LAVORO

 

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CALCOLO BUSTA PAGA :

paga oraria (p.h.) 8,49523 * 168 ore = 1.495,16

festività 6,67 * 8,49523 =                          56,66

8,49523 * 50% = 4,25                                     

4,25 + 8,49523 = 12,75                                

12,75 * 8 ore (FS) =                                 102,00

Totale                                                     1.653,82

Festivita e Cassa integrazione

Per i giorni festivi che cadono in periodi di utilizzo di  Cig /Fis/Cigd, come molto probabile in questo anno di pandemia, il compenso  viene gestito in maniera diversa:

  1. rimane a carico del datore di lavoro, cioe non rientra fra gli elementi integrabili ,  per   i lavoratori retribuiti a  ore e sospesi da non più di due settimane a orario ridotto  oppure sospesi a zero ore settimanali,
  2. è a carico della Cassa invece:
  •   per i lavoratori retribuiti a ore  e  sospesi a zero ore settimanali,  da oltre due settimane;
  •   per i lavoratori retribuiti con fisso  mensile sospesi a zero ore settimanali,   anche da non più di due settimane.

 Si ricorda infine che  i giorni di festività sono conteggiati ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare ANF. 

Festivita durante la malattia: a carico dell’azienda

Va ricordato che i giorni festivi infrasettimanali, cosi come le domeniche e i primi tre giorni di assenza per malattia non sono indennizzati dall'INPS ma a carico del datore di  lavoro. 

Reddito di libertà vittime di violenza: le istruzioni 2026

9 Aprile 2026 in Speciali

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 il decreto 17 settembre 202e emanato dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, at per il rifinanziamento del Reddito di liberta previsto dall’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).

Il fondo dedicato al Reddito di libertà dispone di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinati a coprire l’erogazione del contributo su tutto il territorio nazionale.

Le somme vengono attribuite alle Regioni, che partecipano all’attuazione della misura coordinandosi con i Comuni, i servizi sociali territoriali e i centri antiviolenza riconosciuti.

Tra le novità più rilevanti introdotte dal decreto vi è l’aumento dell’importo del sostegno economico.da 500 a  530 euro mensili.

Resta invariata la durata massima di 12 mesi.

Si ricorda che il reddito di libertà è una misura a favore delle donne vittime di violenza e pevede un contributo economico mensile  erogato dall'INPS alle donne ospiti di centri di violenza per favorire l'uscita e un nuovo inizio in autonomia all'esterno.  Il contributo intende infatti aiutare nelle spese di affitto,  oltre che nelle spese necessarie per la vita quotidiana e  per la scuola dei figli eventualmente presenti.

Le piu  indicazioni operative INPS sono state pubblicate il 5 marzo nella circolare 54 2025 e il 7 maggio nel messaggio 1429 2025.. Con la circolare 44 del 9 aprile 2026 le istruzioni sono aggiornate per quest'anno. vedi  i dettagli all'ultimo paragrafo.

Reddito di libertà 2025: nuovo importo, cumulabità

Come detto il reddito di libertà è un contributo economico per le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali  .

L'importo è pari  a euro 530 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità  e ha l 'obiettivo di garantire una maggiore autonomia  nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza anche  di fuori dei centri di protezione.

Il Reddito di libertà  è destinato in particolare al 

  1. riacquisto di una autonomia personale ( spese di affitto per un alloggio autonomo,  per l'uscita dal Centro antiviolenza ) e 
  2. spese per  il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.

Va sottolineato che:

  • il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione ,  NASPI e altre  misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni
  • l'Inps può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento .

Attenzione il DPCM  2024 specificava la richiesta puo essere effettuata  una sola volta da ogni  donna interessata. 

Le risorse del fondo sono  ripartite tra le Regioni in base ai dati Istat sulla popolazione femminile residente tra i 18 e i 67 anni, con la possibilità di ulteriori  incrementi da parte delle regioni stesse o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Reddito di libertà: requisiti , come si ottiene

Sono destinatarie del reddito di liberta le 

  • donne vittime di violenza e accolte nei centri riconosciuti dalle Regioni
  • residenti in Italia
  • con cittadinanza italiana, comunitaria o
  • extracomunitaria con permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Il dpcm 2024 precisa che Il reddito di liberta' e' riconosciuto, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di poverta', con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di  sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l'emancipazione economica. La condizione di poverta', legata ad uno  stato di bisogno straordinario o urgente, e' dichiarata dal servizio sociale

Reddito di liberta: sportelli straordinari e graduatorie

Dal 5 marzo  2025 era stata aperta UNA   finestra temporale straordinaria,  fino al 18 aprile 2025 e poi , dal 12 maggio e fino al 31 dicembre 2025 

si è aperta  una seconda fase dedicata alle domande che in passato non erano state accolte per mancanza di fondi.. Infatti il decreto ha previsto che  le domande presentate all'INPS in precedenza  e non accolte  conservano priorita', a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di comprovare l'attuale sussistenza dei requisiti.  Secondo i dati forniti dal Dipartimento per le Pari Opportunità, tra il 2020 e il 2024 sono state presentate 6.079 richieste all’INPS, delle quali ben 3.006 erano rimaste senza risposta a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Nel messaggio del 7 maggio 2025 INPS comunica che è stAta definita la graduatoria delle domande  ripresentate nella fase transitoria  perche inizialmente non accolte per incapienza dei fondi 

I Comuni possono consultare l’esito delle domande ripresentate nell’anno 2025 accedendo alla sezione “Reddito di Libertà” del servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Il servizio, inoltre, consente ai Comuni di modificare l’IBAN delle domande nello stato “Accolta in attesa IBAN” per le quali il controllo dell’IBAN ha dato esito negativo.

L’esito delle domande ripresentate è comunicato dall’INPS alle interessate utilizzando i dati di contatto presenti in procedura. Nel caso in cui i dati di contatto non siano presenti, il Comune dovrà  informare l’interessata sull’esito della domanda.

ATTENZIONE : DIVERSAMENTE da quanto riportato nella circolare 54 le domande ripresentate nella fase transitoria e non accolte per insufficienza delle risorse regionali  NON decadono ma restano valide fino al 31 dicembre 2025 e conservano la priorità rispetto alle nuove domande dell’anno 2026.

Reddito di libertà: la procedura di domanda

Rivediamo la procedura di domanda per il Reddito di Libertà:

  •  va presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, a proprio Comune, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.
  • I Comuni provvedono a inviare la domanda all’INPS per l’acquisizione  del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale
  • I Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda che riporta nel campo  “N. domanda” il numero d indicato dal Comune e il codice univoco rilasciato dal sistema informativo INPS

COME SI INVIA LA DOMANDA

Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile nel portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali” Nel menzionato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.

Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Reddito 2026: aumento in automatico per le domande 2025

Come anticipato la circolare INPS 44 del 9 aprile 2026 s aggiorna la disciplina alla luce delle novità introdotte dal decreto interministeriale 17 settembre 2025 e delle leggi di Bilancio 2025 e 2026.

Dal punto di vista operativo, la principale novità riguarda l’aumento del contributo mensile, che passa da 500 a 530 euro, riconosciuto per un massimo di 12 mensilità. Tale incremento si applica anche alle domande accolte nel 2025, che vengono integrate fino al nuovo importo massimo complessivo, compatibilmente con le risorse disponibili.

L’INPS provvede all’integrazione automaticamente, seguendo l’ordine cronologico delle domande accolte. Se le risorse 2025 (statali o regionali) risultano insufficienti, l’adeguamento viene effettuato utilizzando i fondi del 2026. I pagamenti sono gestiti centralmente dall’Istituto.

Per quanto riguarda le domande, viene confermato che:

  • quelle presentate entro il 31 dicembre e non accolte per carenza di fondi decadono;
  • tuttavia, possono essere ripresentate l’anno successivo.

A partire dal 2026, le domande possono essere presentate durante tutto l’anno (1° gennaio – 31 dicembre) utilizzando il modulo SR208, tramite i Comuni, che operano accedendo ai servizi INPS con identità digitale.

Per le domande già respinte nel 2025 per insufficienza di budget, i Comuni possono riutilizzare la documentazione già presentata, previa verifica dell’attualità dei requisiti (stato di bisogno e percorso con centri antiviolenza).

Le domande sono accolte fino a esaurimento delle risorse disponibili a livello regionale. Una volta raggiunto il limite, non è possibile accogliere nuove istanze, salvo rifinanziamenti.

Sul piano finanziario, la misura è ormai strutturale. Le risorse derivano da:

  • 10 milioni annui (legge di Bilancio 2024);
  • +1 milione annuo dal 2025;
  • ulteriori incrementi previsti dalla legge di Bilancio.

Per il 2026, le risorse complessive ammontano a 16,5 milioni di euro.

Infine, l’INPS  precisa che svolge attività di monitoraggio trimestrale della misura trasmettendo dati a Ministeri, Dipartimento Pari Opportunità e Regioni.

Enti del Terzo settore e 5 per mille 2026: entro il 10 aprile invio istanza

26 Marzo 2026 in Speciali

Il 10 aprile 2026 è la scadenza ordinaria per l’accreditamento degli enti al cinque per mille 2026, come previsto dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.

L’adempimento riguarda principalmente gli enti che intendono accedere per la prima volta al beneficio o che devono completare le procedure tramite il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Enti del Terzo Settore: come accreditarsi entro il 10 aprile

Per gli Enti del Terzo Settore, l’accesso al cinque per mille è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), divenuto operativo dal 23 novembre 2021. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 111/2017, a partire dall’anno successivo all’operatività del RUNTS, il contributo è riservato esclusivamente agli enti iscritti nel Registro.

Per il 2026, gli enti che intendono accreditarsi devono:

  • presentare domanda di iscrizione al RUNTS in modalità telematica;
  • compilare, in sede di iscrizione, l’apposito campo dedicato al “Cinque per mille”;
  • selezionare la voce “Accreditamento del 5/1000”;
  • indicare il proprio IBAN per l’accredito del contributo.

Gli enti accreditati entro il 10 aprile saranno inseriti nell’elenco pubblicato entro il 20 aprile 2026 dal Ministero del Lavoro.

Accreditamento tardivo

È possibile accreditarsi entro il 30 settembre 2026 tramite:

  • remissione in bonis;
  • versamento di 250,00 euro (F24 ELIDE, codice tributo 8115).

ETS già iscritti (ex ODV e APS): cosa fare

Gli enti già trasmigrati al RUNTS e presenti nell’elenco permanente risultano automaticamente accreditati anche per il 2026. Tuttavia devono:

  • accedere al RUNTS;
  • compilare la pratica “Cinque per mille”;
  • inserire o aggiornare l’IBAN.

Senza IBAN, il contributo non può essere erogato.

Onlus: obbligo di iscrizione al RUNTS entro marzo 2026

Dal 1° gennaio 2026, è stata soppressa l’Anagrafe unica delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, le organizzazioni che intendono continuare a operare nel perimetro del Terzo Settore devono completare la transizione al RUNTS.

In particolare:

  • le Onlus devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026;
  • in alternativa, possono optare per l’iscrizione come impresa sociale presso il Registro delle imprese.

Solo dopo l’iscrizione al RUNTS, l’ente potrà:

  • comunicare i dati necessari per il pagamento del cinque per mille;
  • inserire le coordinate bancarie tramite il sistema RUNTS.

Anche in questo caso, l’indicazione dell’IBAN è condizione indispensabile per la percezione del contributo.

Le Onlus che non intendono iscriversi al RUNTS devono invece procedere alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997, previa autorizzazione ministeriale.

Cooperative sociali e imprese sociali: regole e scadenze

Possono accedere al cinque per mille le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma societaria. Sono escluse le imprese sociali in forma di società. Le modalità di accreditamento sono le stesse degli ETS:

  • entro il 10 aprile 2026 (termine ordinario);
  • oppure entro il 30 settembre 2026 con sanzione.

Gli enti già presenti nell’elenco permanente:

  • sono accreditati automaticamente;
  • devono comunque inserire l’IBAN nel RUNTS.

Elenchi e verifica dei requisiti: le date da ricordare

Per il cinque per mille 2026 è fondamentale tenere a mente alcune scadenze chiave e adempiere correttamente agli obblighi previsti.

In primo luogo, il 20 aprile 2026 verrà pubblicato l’elenco degli enti che hanno presentato la domanda nei termini, mentre il 31 dicembre 2026 sarà disponibile l’elenco definitivo degli ammessi ed esclusi.

Solo in un momento successivo l’Agenzia delle Entrate renderà noti gli importi spettanti e le preferenze espresse dai contribuenti. 

Come ottenere il pagamento del cinque per mille

Per poter effettivamente ricevere il contributo, gli enti devono comunicare i dati necessari tramite il RUNTS, indicando obbligatoriamente l’IBAN per importi pari o superiori a 1.000 euro, oppure, per somme inferiori, l’ufficio postale presso cui riscuotere.

Tale comunicazione deve avvenire entro il 30 settembre 2029, in mancanza, si perde definitivamente il diritto al beneficio. 

Verifica dei requisiti: attenzione alla data del 31 dicembre 2026

Particolare attenzione va inoltre posta alla verifica dei requisiti, che il Ministero effettua con riferimento alla data del 31 dicembre 2026: per essere ammessi è indispensabile aver richiesto l’accreditamento nei termini e risultare iscritti al RUNTS entro la fine dell’anno.

Un eventuale accreditamento tardivo, infatti, non garantisce l’accesso al contributo se l’iscrizione al Registro non si perfeziona entro il 2026.

Imprese editoria ipovedenti: domande di contributi entro il 31 marzo

5 Marzo 2026 in Speciali

Con Avviso del del 2 marzo il Dipartimento per l'Editoria informa del termine di scadenza al 31 marzo per i contributi per le imprese di editoria speciale.

In particolare il contributo è volto a sostenere:

  • imprese editrici, 
  • enti e associazioni,

che editano periodici per non vedenti e ipovedenti destinati a tali soggetti o ad enti ed istituzioni che operano per finalità a sostegno del settore.

Editoria ipovedenti e non vedenti: i beneficiari del contributo 2025

Possono accedere al contributo imprese, enti ed associazioni che editano periodici prodotti con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o supporti informatici, registrati presso il competente Tribunale e iscritti al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Per avere accesso ai contributi sono necessari:

  • anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
  • obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il finanziamento;
  • obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
  • periodicità della testata almeno quadrimestrale nell’anno di riferimento del contributo.

Contributo Editoria ipovedenti e non vedenti: le domande 2025

Le domande di contributo per l'editoria per gli ipovedenti e i non vedenti devono essere inviate, corredate dalla relativa documentazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo ed inviate, in regola con le disposizioni in materia di bollo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

Entro lo stesso termine del 31 marzo, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell’editore, un campione dei numeri della testata all’indirizzo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Ufficio per il sostegno all'editoria
Servizio per il sostegno diretto alla stampa
UFFICIO ACCETTAZIONE
Via dell’Impresa 90
00187 – Roma

Attenzione al fatto che, nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.

Accedi al sito del dipartimento per l'editoria per tutta l'altra modulistica e la normativa di riferimento.

Fondo Metasalute Metalmeccanici: esclusione dal welfare aziendale 2026

26 Febbraio 2026 in Speciali

Novità importante sul Fondo Metasalute  di sanita integrativa per i  dipendenti delle aziende aderenti al CCNL Metalmeccanici industria e installazione impianti 

Sul sito di Metasalute il 24 febbraio 2026 si sottolinea la novita  presente nel  CCNL Metalmeccanica per le aziende industriali, del 22 novembre 2025 secondo la quale  i flexible benefit da 250 euro annui non potranno  più essere destinati al fondo sanitario integrativo Metasalute a partire dalle erogazioni del 2026. (vedi ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo)

 Di seguito le principali prestazioni e beneficiari del Fondo integrativo sanitario Metasalute  QUI il testo del Manuale operativo

In azienda possono essere attivati – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre piani sanitari l’anno. 

La contribuzione va  versata dall’Azienda secondo i termini e le modalità  previste dall‘art. 10 del Regolamento vigente QUI IL TESTO(ottobre 2024). 

Fondo Metasalute: quali sono i familiari compresi

 Si ricorda che dal 1 ottobre 2017 è prevista una contribuzione minima annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156€ (suddivisi in 12 quote mensili da 13 € cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.

Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:

  •  i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al  compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
  •  il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non  legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che  tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non  superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni.

I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano  “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti  reddituali di cui al periodo precedente.

Iscrizione e trasferimenti lavoratori Fondo Metasalute

L’adesione al Fondo MètaSalute  di assistenza sanitaria integrativa  è assicurata gratuitamente dal 1° ottobre 2017 dalle aziende che applicano ai propri lavoratori il CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti  del comparto Industria.

 A decorrere dal 1° aprile 2018 anche  le aziende che applicano il CCNL del settore  orafo, argentiero e della gioielleria sono  tenute ad aderire al Fondo MètaSalute.

Sono iscritti  tutti i lavoratori dipendenti, non in prova,  a cui vengano  applicate le seguenti forme contrattuali:

  •  con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time,
  •  con contratto di apprendistato;
  •  con contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;

 i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficiano della NASPI.

I dipendenti che non vogliono aderire al Fondo devono  comunicarlo alla propria azienda  tramite apposita rinuncia scritta.

I lavoratori iscritti possono estendere GRATUITAMENTE la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.

E’ possibile estendere la copertura sanitaria ai familiari NON fiscalmente a carico attraverso una adesione a pagamento.

L’iscrizione dei NUOVI lavoratori avviene esclusivamente on-line mediante trasmissione da parte dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori che dovranno essere iscritti.

Sul sito www.fondometasalute.it è   disponibile una Area Riservata appositamente dedicata alle aziende all’interno della quale – dopo essersi registrate – potranno inserire l’ultimo UNIEMENS disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche fornite dal Fondo. Tale modalità è stata scelta per rendere più veloce ed agevole l’acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti. I dati anagrafici dei lavoratori estratti dai flussi UNIEMENS saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL.

Dopo aver depositato i dati le aziende dovranno aggiornare mensilmente le anagrafiche trasmesse al Fondo eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo i neo-assunti. Le aziende dovranno, inoltre, eliminare dall’elenco i dipendenti che avranno comunicato la volontà di non aderire al Fondo. L’iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite consulenti.

TRASFERIMENTI LAVORATORI INFRAGRUPPO 

Si ricorda inoltre che nel caso di trasferimenti di lavoratori tra Aziende appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale, per garantire la continuità di copertura sanitaria dei lavoratori, occorre richiedere al Fondo il trasferimento delle anagrafiche dei lavoratori dall’Azienda di origine a quella di destinazione

Le istruzioni ai datori per il versamento al fondo Metasalute

 L’INPS, con la Circolare 2 del 10.1.2024  ha ricordato  che i piani sanitari integrativi validi dal 01 gennaio 2024 passano da 6 a 4 ed hanno una diversa identificazione e una differente contribuzione.

Le codifiche da inserire nell’Uniemens per identificare i piani sanitari per ciascun lavoratore a partire dalla  competenza di gennaio 2024 (scadenza febbraio 2024) sono di seguito riportate, e si dovranno ancora  utilizzare alcuni dei vecchi codici Uniemens per Mètasalute (Circolare INPS n.189/2017) che però saranno  rapportati ai nuovi piani sanitari integrativi:

  • “MET1” per il piano Base;
  • “META” per il piano integrativo MS1;
  • “METB” per il piano integrativo MS2;
  • “METC” per il piano integrativo MS3;
  • “METD” per il piano integrativo MS4.

A partire dalla competenza di gennaio 2024, i codici Uniemens METE e METF non dovranno essere più  utilizzati poiché non corrispondenti a nessun piano integrativo attivo.

Le attuali modalità di pagamento che prevedono che il versamento della contribuzione mensile dovuta per  ciascun lavoratore iscritto al Fondo venga effettuata dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a  quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, Codice MET1, restano invariate.

RICORDA quindi che tutte le Aziende sono tenute a compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici  indicati coerentemente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari e che il flusso  Uniemens dovrà essere congruente con il versamento effettuato tramite F24, come indicato nel  Regolamento del Fondo (art. 3.2), pena l’impossibilità di acquisire correttamente i pagamenti e di garantire le coperture sanitarie ai lavoratori.

Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center amministrativo del Fondo:

  • al  numero 800-189671 (dalle 9 alle 18) o 
  • aprendo una segnalazione con categoria “Contribuzione” nella sezione “Contatta il Fondo” disponibile nell’Area Riservata.

Regolamento e piani sanitari Mètasalute 2025 per i lavoratori iscritti

I lavoratori vengono informati e iscritti al Fondo dai datori di lavoro automaticamente con il contratto di assunzione  che fa riferimento ai CCNL citati sopra.

Dal  10 ottobre  2024 è in vigore il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Qui il testo della circolare 1 2025 con ulteriori specificazioni

Per il triennio 2024-2026 il Fondo Metasalute prevede i seguenti Piani Sanitari e relativi costi:

– Piano BASE con contribuzione mensile pari a euro 13,00 su base annua;

– Piano MS1 con contribuzione mensile pari a euro 16,67 su base annua;

– Piano MS2 con contribuzione mensile pari a euro 23,34 su base annua;

– Piano MS3 con contribuzione mensile pari a euro 34,00 su base annua;

– Piano MS4 con contribuzione mensile pari a euro 75,00 su base annua.

Le prestazioni sanitarie sono garantite attraverso due regimi di erogazione:

  1.  assistenza sanitaria diretta: gli Assistiti  possono accedere  alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate con il  Fondo MètaSalute da Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata  che paga direttamente  per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti  a suo carico;
  2. assistenza sanitaria rimborsuale: è  possibile per gli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture  sanitarie liberamente scelte dai medesimi nei limiti prestabiliti dal  proprio Piano Sanitario.

Non sono ammesse prestazioni eseguite presso le case di convalescenza e di soggiorno, case di cura dietologiche ed estetiche o  per  lungodegenze (RSA),  palestre, club ginnico-sportivi,  studi estetici, centri benessere anche se con annesso centro medico.
Nel caso in cui l’Assistito decida di utilizzare strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o strutture private accreditate dal S.S.N con spese a carico del S.S.N., verrà corrisposta un’indennità sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento (si intende escluso il pernottamento in pronto soccorso), nei termini previsti dal solo Piano Sanitario.
In ogni caso, tutte le informazioni relative al Piano Sanitario sono disponibili e costantemente aggiornate sul sito internet www.fondometasalute.it.

Novità 2026 esclusione contributi flexible benefits

 Si ricorda che prima del rinnovo 2025, i 200 euro  di welfare aziendale potevano essere conferiti a Metasalute e utilizzati per prestazioni sanitarie del piano; ora, con i 250 euro che vengono versati da aziende e lavoratori nel 2026, questa opzione è vietata, spingendo  cosi i lavoratori verso altri servizi di welfare scelti dall'azienda o da accordi integrativi. 

L'iscrizione a Metasalute resta possibile tramite contributi aziendali separati (obbligatori per molte imprese), ma non tramite flexible benefit. 

Le aziende devono adeguarsi entro le erogazioni 2026, definendo autonomamente i benefit disponibili se non c'è RSU o accordo sindacale.

Allegati:

Finanza agevolata e reshoring

4 Dicembre 2025 in Speciali

Il tema del reshoring – ovvero il ritorno in patria di attività produttive precedentemente delocalizzate – è tornato con forza al centro dell’agenda economica europea a seguito della pandemia e delle recenti crisi geopolitiche.

Il blocco delle filiere internazionali, l’aumento dei costi logistici, la vulnerabilità in settori strategici (microchip, farmaceutica, energia) e la volontà di rafforzare l’autonomia industriale dell’Unione Europea hanno spinto governi ad adottare politiche di incentivazione al rientro con l’immediato effetto di indurre le aziende a ripensare le proprie scelte di localizzazione, valutando il rientro produttivo, bilanciando costi e benefici.

In questo scenario, la finanza agevolata rappresenta una leva chiave per attrarre investimenti manifatturieri e tecnologici verso l’Italia. Negli ultimi anni sono stati introdotti o potenziati strumenti per sostenere concretamente il rientro produttivo. 

L’obiettivo non è solo “riportare a casa” gli impianti, ma generare valore aggiunto in termini di occupazione, know-how, innovazione e sostenibilità.

Il quadro normativo: dai Contratti di Sviluppo ai bandi regionali

Tra le misure più importanti oggi disponibili per favorire il reshoring vi sono:

  • Contratti di Sviluppo (Invitalia) – Il principale incentivo nazionale per investimenti produttivi di grande dimensione. Finanzia programmi d’impresa strategici e innovativi (tipicamente oltre 20 milioni di euro, soglia ridotta a 7,5 milioni per il settore agroindustriale) attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Di recente sono stati introdotti criteri premianti per progetti che riportano in Italia linee produttive considerate strategiche (reshoring).
  • Accordi per l’Innovazione – Incentivi dedicati a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza nazionale, spesso in partenariato con centri di ricerca. Si rivolgono a imprese con iniziative di R&S di ampia portata (durata fino a 36 mesi e spese ammissibili almeno 5 milioni di euro) finalizzate a realizzare nuovi prodotti, processi o servizi innovativi. Le agevolazioni combinano contributi diretti alla spesa (fino al 50% dei costi ammissibili per la parte di ricerca) ed eventualmente finanziamenti agevolati. La procedura negoziale tra Ministero, azienda ed enti locali co-finanziatori permette di adattare il sostegno alle esigenze specifiche, favorendo anche reshoring tecnologici (es. rientro di centri R&S specializzati).
  • Incentivo fiscale per il reshoring – Introdotto di recente, prevede un’agevolazione tributaria per le imprese che riportano in Italia attività economiche da Paesi extra-UE. I redditi generati dalle attività d’impresa rimpatriate non concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES (o IRPEF) e IRAP per il 50% nel periodo d’imposta del trasferimento e nei cinque successivi (estesi a dieci periodi per le grandi imprese). Questa detassazione del 50% per sei anni rappresenta un forte incentivo fiscale al rimpatrio produttivo, purché l’attività non fosse già esercitata in Italia nei due anni precedenti e rimanga nel territorio nazionale per almeno dieci anni.
  • Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate (ZES/ZLS) – Aree geografiche delimitate (in prevalenza nel Mezzogiorno e in alcune zone portuali) dove le imprese insediate godono di vantaggi peculiari. In particolare, sono previsti crediti d’imposta sugli investimenti fino a 100 milioni di euro e significative semplificazioni amministrative per l’avvio e la gestione delle attività. Questi benefici mirano ad attrarre nuovi insediamenti produttivi (anche dall’estero) nelle aree meno sviluppate e a favorire il rientro di aziende italiane.
  • Bandi regionali (fondi FESR) – Molte Regioni, nei Programmi 2021–2027 cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, hanno attivato bandi per sostenere il rientro di produzioni delocalizzate. Ad esempio, la Regione Veneto incentiva espressamente il ritorno di attività manifatturiere precedentemente delocalizzate, offrendo contributi a fondo perduto alle imprese che investono sul territorio. In generale, i bandi regionali mirano a rendere più conveniente investire in nuovi impianti in Italia piuttosto che mantenere le attività all’estero, con intensità di aiuto variabili in base alla zona e alla dimensione aziendale.

A chi si rivolge il reshoring incentivato

Dal punto di vista operativo, noto che gli incentivi al reshoring risultano particolarmente efficaci per imprese che:

  • hanno delocalizzato parte della produzione (soprattutto verso Paesi extra-UE) in passato e stanno valutando di rientrare;
  • puntano a riportare in Italia funzioni ad alto valore aggiunto – ad esempio linee produttive tecnologicamente avanzate, centri di R&S, produzioni strategiche;
  • hanno maturato esperienza internazionale, ma vogliono ridurre la dipendenza da filiere estere complesse riportando in house segmenti critici della supply chain per migliorarne controllo e resilienza;
  • presentano progetti coerenti con la transizione ecologica e digitale, ossia investimenti che introducono tecnologie “verdi” e digitali in linea con il Green Deal europeo e i programmi industriali nazionali.

In generale, sono premiati i progetti di rientro che comportano investimenti in nuove tecnologie, creazione di posti di lavoro qualificati, valorizzazione del know-how nazionale e miglioramenti nella sostenibilità ambientale (es. processi a basse emissioni, economia circolare, impianti intelligenti). 

Più il piano di reshoring punta su innovazione e qualità, maggiori saranno le chance di ottenere supporto pubblico.

Il business plan per la rilocalizzazione

Uno snodo cruciale è la preparazione di un solido business plan a supporto della domanda di agevolazione.

Il piano di rilocalizzazione deve evidenziare con chiarezza:

  • la convenienza economico-industriale del rientro (sostenibilità produttiva in Italia rispetto all’estero);
  • il vantaggio competitivo apportato dal ritorno (miglioramenti in qualità, innovazione, servizio, flessibilità, ecc.);
  • l’impatto occupazionale e territoriale (posti di lavoro creati e ricadute sull’indotto locale);
  • la sostenibilità finanziaria e ambientale del nuovo assetto produttivo nel medio-lungo periodo;
  • l’allineamento con le politiche pubbliche di settore (es. obiettivi del Green Deal, Transizione 4.0, autonomia strategica europea).

È fondamentale allegare alla richiesta tutta la documentazione di supporto: prove della precedente delocalizzazione (dati produttivi esteri, localizzazioni, comunicazioni ufficiali) e analisi che quantifichino gli impatti attesi del rientro.

Inoltre è consigliabile prevedere fin da subito un sistema di monitoraggio e rendicontazione dei costi e dei risultati, così da dimostrare puntualmente l’uso corretto dei fondi e facilitare l’erogazione dei contributi.

Le criticità da affrontare

Nonostante i nuovi incentivi, il reshoring presenta ancora diverse criticità pratiche da considerare:

  • costi del lavoro e fiscali elevati – Il costo di lavoro e tasse in Italia rimane superiore a quello di molti paesi esteri e gli incentivi finanziari possono solo in parte compensare questo divario nei margini;
  • infrastrutture e logistica – In alcune aree del Paese le carenze infrastrutturali (trasporti, energia, digitale) possono frenare il reinsediamento produttivo, soprattutto per aziende abituate a contesti più efficienti;
  • burocrazia e tempi autorizzativi – Iter autorizzativi complessi e lenti (permessi ambientali, urbanistici, di sicurezza) possono ritardare l’avvio di nuovi impianti, incidendo sui costi e sull’efficacia degli incentivi;
  • reperimento di competenze – La delocalizzazione prolungata ha ridotto la presenza di maestranze specializzate in alcuni territori. Un’azienda che rientra deve spesso investire in formazione o ricerca di personale qualificato, integrando questo aspetto nel piano industriale.

Su questi fronti la finanza agevolata riesce a migliorare la sostenibilità del progetto, mitigando i problemi strutturali sopra citati. Per un reshoring di successo, gli incentivi vanno affiancati da interventi su formazione, infrastrutture e semplificazioni, in un approccio coordinato tra istituzioni centrali e locali che crei un ecosistema davvero favorevole al rientro.

Conclusioni

Il reshoring, se ben guidato, rappresenta un’enorme opportunità per rigenerare il tessuto manifatturiero italiano, innovare le filiere produttive e aumentare la resilienza industriale del Paese.

Le misure di finanza agevolata disponibili devono essere interpretate come strumenti abilitanti, da utilizzare in sinergia con le politiche per la formazione, le infrastrutture e l’innovazione. Non basta ottenere un contributo: bisogna trasformarlo in innovazione reale, valore duraturo e nuova occupazione qualificata. Lungo questo percorso, competenze, sostenibilità e tecnologia devono procedere di pari passo affinché il rientro produca benefici concreti e duraturi.

Le imprese che sapranno coniugare visione strategica, attenzione alla sostenibilità e rigorosa gestione finanziaria saranno le protagoniste di una nuova stagione di rinascita industriale in Italia.

Il successo del reshoring passa proprio da questo approccio integrato e metodico: solo così gli incentivi pubblici potranno diventare il volano di una crescita competitiva e sostenibile, proiettando il Made in Italy verso il futuro.

Tredicesima 2025 dipendenti: come si calcola, tassazione, bonus Natale

25 Novembre 2025 in Speciali

L'istituto della “tredicesima mensilità” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuslavoristico  dal regime fascista  con il contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dell'industria  datato 05 agosto 1937.   Inizialmente questa  mensilità aggiuntiva non era u obbligatorio per il datore di lavoro, e  solamente con l'accordo Interconfederale per l'industria del 27.10.1946  l'istituto  venne reso obbligatorio per il settore  dei lavoratori dell'industria;  in seguito il  D.P.R. n. 1070 del 1960 estese tale diritto ai lavoratori dipendenti di qualsiasi settore assumendo il nome di “Gratifica Natalizia”.

La tredicesima mensilità rientra nel concetto della “retribuzione differita” ovvero quella parte di  retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno e che percepisce una sola volta.

Nel 2024 era stato previsto un bonus aggiuntivo di 100 euro ai dipendenti con redditi piu bassi  ma si è trattato di una misura termporanea, che non è stata rinnovata per il 2025.(vedi ultimo paragrafo)

Elementi per il calcolo della tredicesima

Al lavoratore , in presenza di un intero anno di lavoro ( 12 mesi di presenza) spetta  solitamente una mensilità aggiuntiva calcolata sull’ultima retribuzione percepita.

L’erogazione della tredicesima deve essere effettuata  sulla base della retribuzione globale di fatto (Cassazione  24.06.1981 n. 4119) e, al fine di identificare al meglio gli elementi da prendere a base per il calcolo, è d'obbligo  consultare  il CCNL  di riferimento.

In generale gli elementi principali  da considerare  per la determinazione della retribuzione  utile  per il calcolo della tredicesima sono: 

  • paga base;
  • indennità di contingenza;
  • terzi elementi nazionali o provinciali;
  • scatti di anzianità (tale casistica rientra nel concetto della “retribuzione diretta“ovvero quella parte della retribuzione che viene percepita dal lavoratore a scadenze periodiche, che normalmente coincidono con il mese ;

Sono inoltre elementi  da considerare se  erogati con continuità:

  • super minimo,
  • assegno ad personam,
  • straordinari forfetizzati o continuativi,
  • provvigioni,
  • cottimo,
  • indennità sostitutiva di mensa,
  • indennità per maneggio denaro,
  • premi di produttività annuali.
  • In via generale, sempre nel rispetto di quanto disposto dai vari CCNL, non fanno parte invece della retribuzione utile le seguenti voci retributive:  
  • lavoro straordinario,
  • lavoro notturno e  lavoro festivo effettuati in via occasionale, 
  • somme concesse una tantum e 
  • rimborsi spese erogati nel mese.

Di fatto, l''importo della “ tredicesima“ corrisponde dunque:

  • ad una retribuzione fissa mensile globale di fatto per i lavoratori mensilizzati ovvero
  • ad un importo determinato dalla paga oraria moltiplicata per il divisore orario mensile previsto dal contratto, peri lavoratori retribuiti ad ore.

Il lavoratore part-time ha  diritto alla tredicesima   in proporzione all’orario di lavoro  prestato.

Per chi ha lavorato meno di un anno va divisa per 12 e moltiplicata per il numero di mesi lavorati.

Tredicesima e assenze

Le assenze dal lavoro da parte del lavoratore possono influire o meno sul calcolo della tredicesima  e pesare quindi  sull'ammontare spettante al dipendente . 

Nello specifico le “assenze dal lavoro” si devono distinguere con le seguenti modalità:

  • assenze utili per la maturazione della tredicesima: – congedo matrimoniale;- ferie;- festività;- permessi riduzione orario;- preavviso non lavorato;
  • assenze non utili per la maturazione della  tredicesima:   congedo parentale;- malattia e infortunio oltre il periodo previsto dal contratto;- malattia bambino;- congedo straordinario biennale;-  congedo per gravi e documentati motivi familiari;- sciopero;- servizio militare;- sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare;- aspettative e permessi non retribuiti;- assenze non giustificate.

Come noto molte assenze del lavoratore prevedono un intervento da parte degli Istituti previdenziali  e assistenziali  Inps e Inail  (ad es.  malattia;  congedo di maternità e paternità; infortunio sul lavoro per inabilità temporanea; cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad orario ridotto; permessi per allattamento; permessi retribuiti per familiari con handicap; indennità per richiamo alle armi). 

 Tali Istituti  corrispondono al lavoratore una quota della tredicesima mensilità che verrà detratta in un secondo momento a cura del datore di lavoro al momento dell'erogazione della gratifica stessa .Ai fini del calcolo il datore di lavoro dovrà anche applicare le percentuali di lordizzazione previste dalla norma in vigore in quanto le quote corrisposte dagli istituti  non sono  soggette a contributi previdenziali.

  • per le aziende fino a 15 dipendenti la percentuale di lordizzazione da applicare è 1,101201;
  • per le aziende con più di 15 dipendenti si applica la percentuale di 1,104851;
  • per gli apprendisti la percentuale è  di 1,062022.

Il trattamento fiscale e previdenziale della tredicesima

Dal punto di vista previdenziale e fiscale la tredicesima è soggetta a contributi previdenziali ed alla tassazione ordinaria fiscale  a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (entrerà pertanto a far parte del conguaglio fiscale di fine anno del lavoratore). 

 La tredicesima, o la mensilità aggiuntiva, non dà diritto ad alcuna detrazione ulteriore per lavoro dipendente o a quelle per  carichi familiari. 

Inoltre viene conteggiata anche ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 2120 del codice civile.

Per questi motivi la tredicesima mensilità non sarà quasi mai pari alla retribuzione mensile base perché  viene maggiormente tassata.

Tredicesima e Bonus Natale 2024

Il Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024 ha introdotto per il 2024  una nuove indennità una tantum  esentasse cd. Bonus Natale ,  per i lavoratori con contratto di lavoro dipendente che dovrebbe essere erogata in concomitanza con la tredicesima.

Il bonus riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari, ovvero 

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, 
  • che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato. 
  • con imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.

Le istruzioni operative sono state fornite dalla Agenzia delle entrate con la circolare 20/e 2024

Per richiederlo il lavoratore deve fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico. 

Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite  conguaglio fiscale.

Il bonus è parametrato ai giorni lavorativi del 2024, e va anche a coloro che hanno perso il lavoro durante l'anno, può dunque essere anche ottenuto tramite la dichiarazione dei redditi 2025.

Salario minimo e contrattazione, legge in Gazzetta: ecco cosa cambia

6 Ottobre 2025 in Speciali

Il testo della proposta di legge sul salario minimo  firmato da PD e M5S aveva  iniziato lo scorso 11 luglio 2023  l'iter dell' esame parlamentare in Commissione alla Camera in abbinamento ad altre proposte.  

Sul tema il dibattito è stato molto ampio   con posizioni  favorevoli e contrarie abbastanza trasversali tra maggioranza, opposizioni e parti sociali (sindacati, e associazioni dei datori di lavoro). 

La Camera a dicembre 2024  ha  votato a maggioranza, con 153 sì, 3 astenuti e 118 no,  in una seduta di confronto aspro, un testo radicalmente modificato con gli emendamenti di maggioranza che svuotano  la proposta iniziale e affidano  due deleghe al governo in materia di “retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”, con 6 mesi di tempo per l'attuazione dopo l'approvazione definitiva 

Il disegno di legge è stato approvato il 23 settembre 2025   e pubblicato in Gazzetta Ufficilae il 3 ottobre 2025  Qui il testo definitivo della legge 144 2025.

Si ricorda che altre proposte di legge (Qui il testo 2019) erano state presentate negli anni scorsi ma si sono sempre arenate in Parlamento, da ultimo per la caduta del Governo Draghi.

Vediamo nei paragrafi seguenti in sintesi, le principali previsioni della proposta di legge iniziale,  le osservazioni della Fondazione studi  del Consiglio nazionale CDL, gl iinterventi sul DDL delega e la sintesi della legge pubblicata in GU.

Proposta di legge sul salario minimo 2023

La proposta a firma Conte, Fratoianni, Richetti ecc. definisce  per tutti i rapporti di lavoro  il diritto a un   trattamento economico di  retribuzione proporzionata e sufficiente, che  non sia inferiore al trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, valido sia 

  • per i lavoratori subordinati, che 
  • per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela .

Nel contempo introduce  anche una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro all’ora.

La soglia si applicherebbe soltanto alle clausole relative ai cosiddetti « minimi », lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci  retributive.

 Garantisce inoltre  l’ultrattività dei contratti  scaduti o disdettati;  conformemente a quanto previsto anche nella Direttiva (UE) 2022/2041, che è stata  approvata definitivamente nell'ottobre scorso (Qui il testo)

La proposta di legge istituisce una commissione tripartita, composta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, cui spetta il compito dell’aggiornamento periodico del trattamento economico minimo  orario.

Il salario minimo secondo la direttiva UE

L'approfondimento dei Consulenti  del 12 luglio 2023 richiama la  recente direttiva UE  sottolineando il fatto che  la stessa NON indica un valore minimo di salario applicabile a tutti i lavoratori né tantomeno obbliga gli Stati membri a definire una legge sul salario minimo legale, ma privilegia il  criterio della contrattazione.

 La Direttiva specifica infatti che "Qualora uno Stato sia al di sotto della quota del 80% dei lavoratori coperti da

contrattazione collettiva, questo dovrà definire un piano di azione per promuovere la contrattazione o per arrivare alla definizione di un salario minimo. "

I consulenti del lavoro osservano quindi  come   l’Italia presenti un tasso di copertura contrattuale superiore al livello

minimo previsto dalla direttiva e che guardando ai CCNL maggiormente rappresentativi, in molti casi questi prevedono soglie minime retributive inferiori ai 9 euro, valore indicato dalle principali proposte di legge di introduzione di un salario minimo legale. 

La Fondazione Studi Consulenti del lavoro  elenca i risultati di uno studio in cui ha analizzato 63 contratti collettivi, individuati tra i più rappresentativi, indicando per ciascuno il minimo retributivo previsto per il livello di inquadramento più basso e a questo sono stati sommati i ratei di mensilità aggiuntiva (13a mensilità ed eventuale 14a  ) nonché la quota di trattamento di fine  rapporto (retribuzione differita).

Lo studio evidenzia che: 

  •  39 CCNL presentano livelli minimi retributivi superiori ai 9 euro, 
  • 22 sono al di sotto di tale soglia. 

Questi ultimi, nella gran parte dei casi, hanno  livelli che oscillano tra gli 8 e gli 8,9 euro (18 CCNL). Solo 4 prevedono livelli minimi  retributivi al di sotto degli 8 euro.

Ricorda infine che l’Istat nella recente audizione in Parlamento  dell’11 luglio 2023 ha  stimato in 3 milioni i lavoratori con retribuzioni minime inferiori ai 9 euro. 

Lo stesso istituto di statistica ha  evidenziato però, nell'analizzare le cause del cosiddetto "lavoro povero" che  la retribuzione annuale di un individuo è una  combinazione di fattori differenti,  che comprendono oltre alla  retribuzione oraria, l’intensità mensile dell’occupazione e la durata del contratto nell’anno  (ovvero il numero di mesi con almeno un giorno di copertura contrattuale).

Tutti questi fattori agiscono nel determinare le disuguaglianze retributive per effetto della loro variabilità interna e per il diverso modo di combinarsi a seconda della natura della  posizione lavorativa.

L’analisi svolta dall’Istat evidenzia come a determinare la condizione di dipendente a bassa retribuzione siano soprattutto gli effetti legati a 

  •  ridotta durata dei contratti di  lavoro e 
  •  numero contenuto di ore lavorabili, 

oltre a quelli – pur rilevanti – legati a un  basso livello di retribuzione oraria. 

Salario minimo: le controindicazioni secondo i CDL

In questo quadro  la Fondazione afferma quindi  che l'introduzione di un salario minimo :

  1. – priverebbe la contrattazione collettiva di quel ruolo di interprete e garante delle esigenze dei lavoratori rispetto ai diversi settori di appartenenza,
  2. – risulterebbe essere troppo semplicistica e limitativa rispetto all’effettiva tutela del  trattamento globale, economico e normativo dei lavoratori, che è ben al di sopra  della retribuzione minima tabellare.
  3. – sarebbe comunque  limitante in quanto non riguarda  anche quella componente di  lavoratori – i collaboratori domestici – che oggi più faticano a raggiungere una  retribuzione dignitosa, anche alla luce della rilevanza sociale del lavoro che  svolgono. 
  4.  – determinerebbe un innalzamento del costo del lavoro a carico delle aziende  su tutti i livelli retributivi più elevati del minimo;
  5. – rischierebbe di determinare un effetto  negativo  in quei settori/realtà  aziendali non in grado di assorbire l’incremento retributivo previsto (vedi il caso delle cooperative).

DDL delega su retribuzione e contrattazione collettiva

Riportiamo la sintesi dei principali interventi dopo l' approvazione del Senato:

il Rel. Sen. Zaffini (FDI) il quale ha svolto le seguenti osservazioni:

Il disegno di legge Atto Senato 957, trasmesso dalla Camera dei deputati, reca due discipline di delega al Governo in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva. A seconda di tali deleghe, l'articolo 2 concerne specificatamente, nell'ambito delle suddette materie, il perfezionamento della disciplina dei controlli e lo sviluppo di procedure di informazioni pubbliche e trasparenti. Nell'ambito delle due deleghe sono esclusi all'articolo 4 i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi ad essi applicabili.

Riguardo alla delega dell'articolo 1, i principi e i criteri generali ivi posti sono la definizione per ciascuna categoria di lavoratori dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti e richiama l'articolo 36 della Costituzione, il quale, nel primo comma, afferma che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Il successivo articolo 39 della Costituzione ha previsto la possibilità – mai attuata – della registrazione delle organizzazioni sindacali e della stipulazione mediante rappresentanza unitaria, in proporzione agli iscritti, delle organizzazioni registrate di contratti collettivi nazionali di lavoro, con efficacia obbligatoria per gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

All'articolo 2, i relativi principi e criteri direttivi sono: 

  • la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e l'applicazione della contrattazione collettiva, con la definizione di strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale; 
  • il perfezionamento, anche con la previsione del ricorso a strumenti tecnologici evoluti, e la realizzazione di banche dati condivisa delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli, in modo da aumentare l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare;
  •  l'introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio sulla base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro;
  •  la previsione che le suddette forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali, nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica e alla correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva.

Si è svolta quindi la discussione generale nel corso della quale sono intervenuti i seguenti senatori:

  • Il Sen. Mazzella (M5S), il quale ha accusato l’Esecutivo di aver solo modificato il reddito di cittadinanza restringendone la platea, senza abolirlo, colpendo così i più fragili. Ha citato dati Istat secondo cui nel 2024 il 23,1% della popolazione era a rischio di povertà o esclusione sociale, evidenziando come il problema dei bassi salari sia strutturale. Ha sottolineato che i redditi da lavoro spesso non eliminano il rischio di povertà, soprattutto per donne, giovani e stranieri. Ha ribadito la necessità di introdurre un salario minimo legale di 9 euro l’ora, ricordando che 4 milioni di lavoratori percepiscono paghe da fame. Ha evidenziato che 22 Paesi UE su 27 hanno già un salario minimo, mentre quelli senza presentano comunque stipendi medi molto più alti.
  • Il Sen. Misiani (PD), il quale ha denunciato che la maggioranza ha svuotato la proposta originaria sul salario minimo, cancellando l’iniziativa unitaria delle opposizioni costruita con il contributo di sindacati, categorie ed esperti (…)
  • Il Sen. Russo (FDI) ha difeso la legge delega sul lavoro, sostenendo che il provvedimento affronta in modo organico e realistico il tema del lavoro povero. Ha sottolineato che l’obiettivo era creare lavoro e sviluppo valorizzando la contrattazione collettiva, potenziando vigilanza e applicazione dei contratti, regolando subappalti e nuove forme di lavoro. Ha ribadito che salari giusti favoriscono coesione sociale e crescita economica, e che la delega fornisce strumenti di prevenzione, monitoraggio e adeguamento retributivo. Ha concluso che la legge rappresenta un impegno politico per la dignità del lavoro e la competitività del sistema produttivo, basato sulla libertà d’impresa e sul rifiuto di logiche assistenzialistiche.

Legge 144 2025 Cosa cambia

In sintesi, gli aspetti piu operativi previsti dalla legge sono:

  • Indicazione obbligatoria del contratto collettivo: Inserimento del codice CCNL nei flussi UniEmens, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, per favorire i controlli e l’accesso a eventuali agevolazioni.
  • Intervento nei settori scoperti: Possibilità per il Ministero del Lavoro di stabilire i trattamenti economici minimi nei settori privi di contrattazione o con contratti scaduti, utilizzando come riferimento i CCNL più rappresentativi dei settori affini.
  • Rinnovo dei contratti collettivi: Previsione di strumenti per favorire il rinnovo tempestivo dei contratti, anche con incentivi ai lavoratori per compensare la perdita di potere d’acquisto.
  • Controlli e trasparenza: Razionalizzazione delle comunicazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni.
  • Potenziamento delle ispezioni attraverso banche dati condivise e strumenti tecnologici evoluti.
  • Rendicontazione pubblica semestrale sui fenomeni di dumping contrattuale, evasione e lavoro irregolare;
  • Vigilanza sulle cooperative:   Rafforzamento dei controlli per verificare l’effettiva natura mutualistica e contrastare abusi.

CCNL somministrazione 2025: in vigore i testi definitivi

24 Luglio 2025 in Speciali

Le Associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm   e sindacali NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp  hanno firmato il 22 luglio, a Roma il testo definitivo del CCNL Somministrazione, per i  dipendenti delle Agenzie per il Lavoro che occupa, in Italia, circa un milione di persone l’anno. 

L'accordo precisa che alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi e fermo restando quanto previsto dall'Accordo sulle decorrenze sottoscritto in data 13 febbraio 2025, le Parti concordano che il  CCNL decorre dal 21 luglio 2025 e sarà in vigore fino al 20 luglio 2028 salvo quanto di seguito specificato:  la disciplina di cui all'art. 10, par. EBITEMP lettera h) nonché dell'Accordo delle Parti sociali del 3 febbraio 2025 "Welfare sanitario", di cui all'allegato n. 15, decorrono dal. 1°giugno 2025.

Il comunicato stampa sindacale evidenzia in particolare il miglioramento delle condizioni economiche  con 

  • aumenti   superiori al 15% per  l’indennità di disponibilità e 
  • aumenti del 20% sulle prestazioni erogate dalla bilateralità,
  • l’introduzione di una specifica assicurazione sanitaria di settore.

Dal punto di vista normativo, la principale novità è il preavviso  di 3 giorni in caso di proroga per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi  con indennizzo in caso di violazione 

 razionalizzato e potenziato lo strumento della clausola sociale per i cambi appalto.

Vengono anche migliorate le tutele individuali, con una particolare attenzione alla maternità, sia sui rapporti di lavoro a termine sia a tempo indeterminato, alle malattie ingravescenti, alle persone migranti, al contrasto alle molestie e alle donne vittime di violenza con l’introduzione di uno specifico sostegno economico.

In tema di formazione si introduce le possibilita di FAD  con indennità di frequenza e  formazione continua di alta specializzazione, oltre ad un rafforzamento del diritto mirato.

Introdotta, inoltre, la contrattazione di secondo livello con le Agenzie per il Lavoro; 

sul fronte delle relazioni sindacali, decentramento  dei percorsi di gestione anche sui singoli siti per monitorare le condizioni di lavoro e il rispetto della parità di trattamento.

Introdotta anche la nuova Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP) per i casi di  fuoriuscite plurime dalle aziende utilizzatrici per assicurare  maggiori tutele anche ai lavoratori e alle lavoratrici in somministrazione.

SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOSOMM

SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOLAVORO.

CCNL agenzie di somministrazione la firma del 3 febbraio 2025

Il 3 febbraio 2025, Assolavoro e Assosomm, le principali associazioni di categoria del settore della somministrazione di lavoro, hanno firmato due accordi identici con i sindacati Nidil-Cgil, Felsa CISL e Uiltemp. Questi accordi stabiliscono il rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2019 (vedi ultimo paragrafo), applicabile ai lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro.

Tra le novità più rilevanti vi sono l’aumento dell’indennità di disponibilità e il rafforzamento del welfare, inclusi miglioramenti nell’assistenza sanitaria e nei sistemi di ammortizzatori sociali.

L'accordo non prevede interventi sulle retribuzioni in quanto la legge prevede che i lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell’azienda presso cui prestano la propria attività.

Un accordo separato ha definito la nuova aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), fissata allo 0,60% delle retribuzioni imponibili. 

La ripartizione prevede :

  • un contributo dello 0,45% a carico del datore di lavoro e 
  • dello 0,15% a carico del lavoratore.

Il rinnovo introduce anche aggiornamenti sulle normative contrattuali.

 Il periodo di prova per i contratti a tempo determinato passa da 1 a 2 giorni, mentre per i contratti di durata inferiore a 3 giorni rimane di 1 giorno. 

Cambiano anche le regole per il Monte Ore Garantito (MOG), con una durata minima di 4 mesi e una retribuzione minima del 

  • 35% per i lavoratori in missione e del 
  • 50% per quelli in attesa di missione.

 Inoltre, la procedura per la mancanza di occasioni di lavoro (MOL) è stata semplificata e rinominata "procedura di ricollocazione individuale", con regole specifiche per missioni collettive di almeno 30 lavoratori e per lavoratrici in gravidanza

CCNL Agenzie somministrazione: Formatemp – Ebitemp

Sono state  introdotte misure di potenziamento del welfare sanitario per migliorare il benessere e la fidelizzazione dei lavoratori somministrati e per la formazione.

In particolare , il Fondo FormaTemp  si occupa delle  attività formative con un'indennità di frequenza oraria.  Nel testo sono definiti  i contenuti della formazione per  i candidati a missione e lavoratori in missione, nonché per le attività formative dei lavoratori a tempo indeterminato e in apprendistato e per le procedure di ricollocazione, riolti anche ai lavoratori in part time verticale 

E' possibile svolgere i corsi anche a distanza con specifiche modalita 

Prestazioni Ebitemp

Si prevedono in caso di malattia anche servizi di medicina digitale.

In caso di maternità, sono previste specifiche tutele per le lavoratrici in gravidanza e per le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione. Sono garantiti importi una tantum in caso di maternità e integrazioni salariali in caso di maternità anticipata e obbligatoria.

Il contributo di sostegno al reddito è destinato ai lavoratori in somministrazione con specifici requisiti e ai lavoratori disoccupati al termine della procedura di ricollocazione.

CCNL 2019 Assolavoro

Il Ccnl  firmato da Assolavoro nel 2019 incrementava il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018  che prevede di norma  sei proroghe per ogni contratto di somministrazione .  

Sono ammesse però otto proroghe  nei casi seguenti:

  • se il Ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima superiore a 24 mesi.
  • lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi,
  • lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl,
  • casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e
  • impiego di disabili assunti in base alla legge 68/1999.

Altri aspetti dell'accordo riguardavano il  welfare di settore ,  la formazione e il MOG (contratto a monte ore garantito):

  • si prevede il “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”
  • una disciplina puntuale dell’apprendistato tramite Agenzia per il Lavoro,
  • Contratto a  Monte Ore Garantito (MOG)  riservato ai settori più esposti alla frammentazione contrattuale, (turismo,  grande dstribuzione, logistica, alimentare, agricoltura, telecomunicazioni e servizi alla persona individuati mediante i codici Ateco) che era sperimentale nell'accordo del 2014, diventa un istituto strutturale del contratto 
  • incentivi e premialità per i contratti di lunga durata: pari ad esempio a mille euro se almeno di dodici mesi;
  • per i lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente a tempo determinato in somministrazione per  almeno 90 giornate nell’arco nell'anno  viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro, che sale a mille euro se le giornate di lavoro arrivano a 110.

 Si riconfermava  la possibilità di ricorrere alla somministrazione anche per il  lavoro domestico. Il  sistema della bilateralità è esteso quindi a Colf e badanti.

 Una particolare tutela per le lavoratrici madri prevede il diritto di precedenza al termine del godimento dei benefici legati  alla maternit, per l'avvio in missione a determinate condizioni, nei 30 giorni successivi alla cessazione dell'evento.

 

Allegati:

Forfettari e quadro LM del modello Redditi PF 2025: novità e guida alla compilazione

16 Giugno 2025 in Speciali

Il quadro LM del modello Redditi PF 2025 raccoglie la dichiarazione dei redditi conseguiti dalle persone fisiche, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nell’anno fiscale 2024, che aderiscono al regime forfettario (ex articolo 1, commi da 54 a 59, della Legge 190/2014).

Anche se i redditi d’impresa o di lavoro autonomo dei contribuenti cosiddetti forfettari confluiscono per intero nel quadro LM, questo, a seconda delle situazioni, può interagire con altri quadri del modello Redditi PF 2025, la cui compilazione sarà richiesta, ad esempio, per assolvere gli obblighi contributivi o quelli di integrazione informativa del quadro RS.

Le principali novità del quadro LM del modello Redditi PF 2024

Numerose sono le novità del quadro LM del modello Redditi PF 2025 che interessano i contribuenti in regime forfettario. 

In modo particolare vanno segnalate:

  • l’abolizione della sezione II dedicata alla “Tassa piatta incrementale”, di cui all’articolo 1 commi da 55 a 57 della Legge 197/2022: la sezione, presente sul modello dichiarativo dell’anno precedente, è stata per intero eliminata, in quanto non interessa più i contribuenti in questo regime fiscale;
  • l’inserimento sulla sezione III, la sezione principale dedicata ai contribuenti in regime forfettario:
    1. della colonna 4 al rigo LM21, con la quale indicare il codice ATECO dell’attività principale del contribuente secondo la classificazione del 2025;
    2. della colonna 7 al rigo LM22 (e successivi), per la dichiarazione di quei componenti positivi di reddito, che pur confluendo nella base imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del totale dei ricavi previsto per la permanenza nel regime;
    3. dei due nuovi righi LM32 e LM33, dedicati  al “Reddito CPB”, di cui si dirà più approfonditamente nel seguito;
  • l’eliminazione dal rigo LM40 della sezione V, quella dedicata ai “Crediti d’imposta”, delle colonne 18 e 19, dedicate rispettivamente ai “Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 – Beneficiario” e “Canoni locaz. impr. turistiche – art. 5 DL 4/2022”, presenti sul modello dichiarativo dell’anno precedente ma non più sul modello Redditi PF 2025;
  • l’eliminazione dell’intera sezione VI, denominata “Concordato preventivo regime forfetario”, presente sul modello Redditi PF 2024 ma non più sul modello di quest’anno.

Per un approfondimento delle novità del quadro LM del modello Redditi PF 2025, con dettaglio delle istruzioni per la compilazione, è possibile leggere l’articolo Forfettari: approfondimento su novità del quadro LM Modello Redditi PF 2025. 

I redditi nel regime forfettario

Il regime forfettario rappresenta una modalità semplificata di determinazione del reddito, determinata, con modalità appunto forfetarie, applicando una imposta sostitutiva, a regime del 15%, al reddito scaturente dall’applicazione dei coefficienti di redditività (prestabiliti e diversi in base alla tipologia d’attività svolta) ai ricavi del contribuente, al netto delle deduzioni concesse.

Il regime forfetario, se pur con delle limitazioni, costituisce il regime naturale di ogni attività di lavoro autonomo e d’impresa svolta in forma individuale da una persona fisica, e non ha un termine, al perdurare delle condizioni previste.

Due sono i requisiti richiesti alla persona fisica per poter applicare il regime in questione, in base all’articolo 1 comma 54 della Legge 190/2014:

  • che, nell’anno fiscale precedente, questi non abbia conseguito ricavi o compensi per un ammontare superiore a 85 mila euro, ragguagliato ad anno, e riferito a tutte le attività (nel caso in cui siano più d’una);
  • che, lo stesso, non abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori o assimilati, per un ammontare superiore a 20 mila euro.

La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato la soglia di ricavi da rispettare per la permanenza nel regime, che è passata da 65 mila euro a 85 mila euro, con decorrenza dall’anno fiscale 2023.

Il contribuente dichiarerà di possedere i requisiti richiesti barrando la casella in colonna 1 del rigo LM21.

L’accesso e la permanenza nel regime forfettario è condizionato, inoltre, da cause ostative che ne precludono l’utilizzo: l’elenco analitico delle fattispecie è indicato all’articolo 1 comma 57 della Legge 190/2014. Il contribuente dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste barrando l’apposita casella in colonna 2 del rigo LM21.

Per il periodo d’imposta in cui il contribuente ha iniziato l’attività, e per i quattro successivi, è prevista la possibilità di usufruire di una aliquota agevolata del 5%, a condizione che questi non abbia esercitato altra attività nei tre anni precedenti e che l’attività intrapresa non costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta.

Per usufruire del beneficio il contribuente dovrà attestare l’esistenza delle condizioni che gli permettono d’accedere all’aliquota agevolata barrando la casella in colonna 3 del rigo LM21.

Si segnala la nuova introduzione, sul medesimo rigo, della colonna 4 denominata “ATECO 2025”: qui va indicato il codice ATECO rappresentativo dell’attività principale del contribuente secondo la classificazione del 2025. Va però segnalato che per l’anno d’imposta 2024, i cui redditi sono da dichiararsi con il modello Redditi PF 2025, valgono ancora i codici ATECO 2007 (nell’ultima versione aggiornata), con i relativi coefficienti di redditività ancora in vigore. L’indicazione del codice ATECO 2025 sulla dichiarazione di quest’anno serve da raccordo con la dichiarazione del prossimo anno fiscale, con finalità solo espositiva: infatti i codici ATECO da indicare sui righi LM22 e successivi sono ancora quelli precedenti.

Il rigo LM22 (e i seguenti fino al rigo LM27) è dedicato alla determinazione del reddito: nel caso in cui il contribuente eserciti più di una attività dovrà indicarle distintamente, una per rigo, e, per ognuna, esporre il codice attività ATECO (per quest’anno ancora secondo la classificazione precedente), il coefficiente di redditività, i ricavi e il reddito imponibile.

Da segnalare la colonna 4 del rigo LM22, sulla quale saranno indicati i compensi percepiti in seguito a cessione di diritti d’autore o a utilizzo di opere dell’ingegno correlate all’attività svolta dagli esercenti arti e professioni, previamente abbattuti del 25% (o del 40% se il contribuente ha meno di 35 anni d’età) a titolo di deduzione forfetaria dei costi. Tale previsione, introdotta sul quadro LM per la prima volta per l’anno fiscale 2019, ha la caratteristica di portare a imposizione sostitutiva questa tipologia di redditi (generalmente, per i contribuenti non forfetari, confluenti tra i redditi diversi), per i quali non si dovranno trascurare le conseguenze di questa classificazione reddituale, specie in termini previdenziali.

Sulla colonna 7, denominata “Casi particolari”, andrà inserito il codice 1 per esporre in dichiarazione, con modalità separata quelle componenti positive di reddito, come l’indennità di maternità, che costituiscono reddito imponibile, ma che non vanno sommate al totale dei ricavi utile per la verifica del requisito di permanenza nel regime fiscale.

Il rigo LM34 è dedicato, nello specifico della colonna 3, all’esposizione del reddito lordo; ma il contribuente dovrà fare attenzione a indicare in colonna 1 il reddito forfetario afferente la Gestione previdenziale artigiani e commercianti e in colonna 2 l’ammontare soggetto a Gestione separata, che dovrà essere coerente con quanto dichiarato sul quadro RR del medesimo modello Redditi PF 2023.

Si ricorda che i contribuenti forfetari, su istanza da presentare annualmente all’Inps, possono usufruire di una riduzione delle aliquote contribuite.

Sul rigo LM35 saranno indicati in colonna 1 l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nell’anno fiscale 2024 e in colonna 2 l’importo dedotto dal reddito imponibile, fino alla sua totale capienza; l’eventuale eccedenza, da indicare sul rigo LM49, è deducibile dal reddito complessivo. Nel 2019, con risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli eventuali contributi previdenziali dedotti in anni precedenti e successivamente rimborsati dall’Inps sono assoggettati a imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione, concorrendo, con segno meno, alla determinazione dell’importo da indicare in colonna 1. Ancora oggi non è ancora chiaro, però, come compilare la colonna nel caso in cui l’importo rimborsato superi d’importo quello versato nel medesimo anno, determinando un saldo negativo del valore.

Sul rigo LM39, denominato “Imposta sostitutiva”, deve essere esposta l’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente; questa, sul modello Redditi PF 2025, può essere di due diverse tipologie, che devono essere indicate separatamente:

  • in colonna 1 sarà indicata l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB, dovuta sulla quota incrementale del reddito concordato (di cui si approfondirà nel seguito);
  • in colonna 2 sarà indicata l’imposta sostitutiva ordinaria prevista per i redditi conseguiti dai contribuenti in regime forfettario.

La determinazione dell’imposta dovuta

L’imposta sostitutiva, così determinata, potrà essere ridotta di eventuali crediti di imposta, da indicare analiticamente sul rigo LM40, suddiviso in 23 colonne specifiche per altrettanti crediti di imposta e una colonna, la 40, per quelli non precedentemente indicati; dal risultato saranno scomputati gli acconti versati, indicati sul rigo LM45, ed eventuali eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione, indicate sul rigo LM43, al fine di determinare l’effettiva imposta a debito (o a credito).

Il Concordato preventivo biennale (CPB)

I righi LM32 e LM33 della sezione III sono dedicati ai contribuenti che l’anno scorso hanno aderito alla proposta di CPB: con l’adesioneinfatti il contribuente si è impegnato a dichiarare il reddito concordato sulla successiva dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “i contribuenti che aderiscono al CPB possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta”; a tal fine va compilato il rigo LM32 denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)”:

  • sulla colonna 1Reddito concordato” va indicato il reddito derivante dall’adesione al CPB, quello indicato sul rigo LM63 della dichiarazione dello scorso anno;
  • sulla colonna 2Reddito effettivo anno precedente” va indicato il reddito effettivamente prodotto in regime forfettario, dichiarato nell’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, già indicato sulla colonna 3 del rigo LM34 del modello dell’anno precedente;
  • sulla colonna 3Quota incrementale imponibile” va indicata la quota di reddito incrementale da assoggettare a imposta sostitutiva (è costituito dalla differenza tra l’importo inserito in colonna 1 e quello in colonna 2).

Si ricorda che l’imposta sostitutiva prevista è pari al 10% del reddito eccedente o al 3% in caso di nuove attività. L’aliquota agevolata richiede che sia stata barrata la casella “Nuova attività” in colonna 3 del rigo LM21. L’importo dell’imposta sostitutiva dovuta sarà indicato in colonna 1 del rigo LM39.

La compilazione del rigo LM33, denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)”, si concretizza con l’indicazione in colonna 1, denominata a sua volta “Reddito CPB al netto della quota in incrementale”, del reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB, da assoggettare all’ordinaria imposta sostitutiva prevista per i contribuenti in regime forfetario.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “qualora sia stato compilato il rigo LM32, tale importo è pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 3 del predetto rigo”.

Nel caso in cui invece il contribuente non abbia compilato il rigo LM32, perché non si avvale dell’imposta sostitutiva prevista dal decreto CPB, in colonna 1 “va indicato direttamente l’importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB presente nel quadro LM, rigo LM63 della dichiarazione Redditi PF 2024”.

A margine dei righi LM32 e LM33 sono presenti due caselle denominate “Cessazione” e “Decadenza” che devono essere flaggate nel caso in cui il contribuente si trovi in presenza di una delle cause di cessazione o di decadenza previste per il Concordato Preventivo Biennale.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che sulla casella “Cessazione” dovrà essere inserito uno di questi codici:

  • codice 1: se il contribuente ha modificato l’attività svolta nel corso del periodo d’imposta oggetto di concordato, rispetto al periodo di imposta precedente;
  • codice 2: se il contribuente ha cessato l’attività;
  • codice 3: se il contribuente ha superato il limite di ricavi di 150 mila euro (si ricorda che se i ricavi hanno superato il limite di 100 mila euro, ma non quello di 150 mila, si realizza la fuoriuscita dal regime forfetario, ma non la decadenza dal CPB);
  • codice 4: se il contribuente si è ritrovato in una delle circostanze eccezionali previste dal MEF che hanno comportato nell’anno fiscale 2024 una riduzione di oltre il 30% del reddito imponibile.

La casella “Decadenza” riguarda invece il realizzarsi una delle cause di decadenza previste per il CPB; anche in questo caso le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che dovrà essere inserito uno dei seguenti codici:

  • codice 1: se, a seguito di accertamento fiscale, sono stati rilevati ricavi non dichiarati (oppure costi inesistenti o indeducibili) per un ammontare pari al 30% dei ricavi dichiarati nel periodo d’imposta oggetto di concordato;
  • codice 2: se, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, risulti una qualificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli per i quali è avvenuta l’accettazione della proposta di CPB;
  • codice 3: se nella dichiarazione dei redditi sono indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB;
  • codice 4: se si realizza una delle cause di esclusione previste dall’articolo 11 del decreto CPB o vengono meno i requisiti richiesti dall’articolo 10 comma 2 del medesimo decreto;
  • codice 5: se è stato omesso il versamento delle somme dovute per il CPB.

Infine, sempre in relazione al CPB, va segnalato che è stata eliminata l’intera sezione VI del modello Redditi PF 2024, denominata “Concordato preventivo regime forfetario”, non più presente sul modello di quest’anno; la motivazione si riconduce al fatto che il CPB, per i contribuenti in regime forfettario, è stato appena abrogato.

Forfettari: approfondimento su novità del quadro LM Modello Redditi PF 2025

3 Giugno 2025 in Speciali

Il quadro LM della dichiarazione annuale dei redditi è quel quadro della dichiarazione che interessa i contribuenti, titolari di partita IVA (professionisti o esercenti attività di impresa), che aderiscono al regime dei minimi e al regime forfetario.

Il cosiddetto regime dei minimi o regime di vantaggio è un regime fiscale agevolato in esaurimento a cui è dedicata la sezione I del quadro LM, che non presenta novità rispetto all’anno passato.

Il resto del quadro è invece dedicato ai contribuenti in regime forfetario, per i quali la dichiarazione dei redditi presenta diverse novità.

Tassa piatta incrementale

Il modello Redditi PF 2024 presentava una sezione II dedicata alla “Tassa piatta incrementale”, di cui all’articolo 1 commi da 55 a 57 della Legge 197/2022; questa sezione sul modello Redditi PF 2025 risulta abolita per intero, dato che non interessa più i contribuenti in questo regime fiscale.

Regime forfetario

Dedicata in modo specifico ai contribuenti in regime forfetario è la sezione III del quadro LM, denominata appunto  “Regime forfetario”. La sezione presenta alcune novità:

  • sul rigo LM21 è stata aggiunta la colonna 4 denominata “ATECO 2025”: va indicato il codice Ateco in vigore dal 2025 che identifica l’attività prevalente esercitata dal contribuente;
  • sul rigo LM22 e successivi è stata aggiunta la colonna 7 denominata “Casi particolari”: le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che su questa colonna va indicato “il codice 1 in caso di componenti positivi, quali le indennità di maternità, percepiti nell’ambito del presente regime che, pur concorrendo alla base imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del limite, pari a 85.000 e 100.000 euro, previsto […] per la permanenza nel regime”, e che “tali componenti vanno indicati in un distinto rigo rispetto ai ricavi ed ai compensi percepiti nello svolgimento dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo”.

Va precisato che per l’anno d’imposta 2024, i cui redditi sono da dichiararsi con il modello Redditi PF 2025, valgono ancora i codici Ateco 2007, con i relativi coefficienti di redditività ancora in vigore. L’indicazione del codice Ateco 2025 sulla dichiarazione di quest’anno serve da raccordo con la dichiarazione del prossimo anno fiscale, con finalità solo espositiva: infatti i codici Ateco da indicare sui righi LM22 e successivi sono ancora quelli del 2007.

Va segnalata la modifica del rigo LM39 denominato “Imposta sostitutiva”: su questo rigo va esposta l’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente, che però sul modello Redditi PF 2025 può essere di due diverse tipologie, da indicare separatamente:

  • in colonna 1 sarà indicata l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB, dovuta sulla quota incrementale del reddito concordato (di cui si dirà più approfonditamente nel seguito);
  • in colonna 2 sarà indicata l’imposta sostitutiva ordinariamente prevista per i contribuenti in regime forfetario.

 

Concordato Preventivo Biennale

I successivi righi LM32 e LM33 sono dedicati ai contribuenti che l’anno scorso hanno aderito alla proposta di CPB: con l’adesione il contribuente si è impegnato a dichiarare il reddito concordato sulla successiva dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 ricordano che “i contribuenti che aderiscono al CPB possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta”; a tal fine va compilato il rigo LM32 denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)”, più precisamente:

  • sulla colonna 1Reddito concordato” va indicato il reddito derivante dall’adesione al CPB, presente sul rigo LM63 della dichiarazione dello scorso anno;
  • sulla colonna 2Reddito effettivo anno precedente” va indicato il reddito effettivamente prodotto in regime forfetario, dichiarato nell’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, indicato sulla colonna 3 del rigo LM34 del modello Reddito PF 2024;
  • sulla colonna 3Quota incrementale imponibile” va indicata la quota di reddito incrementale da assoggettare a imposta sostitutiva (la differenza tra l’importo inserito in colonna 1 e quello in colonna 2).

Si ricorda che l’imposta sostitutiva è pari al 10% del reddito eccedente o al 3% in caso di nuove attività. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata è necessario che sia stata barrata la casella “Nuova attività” presente in colonna 3 del rigo LM21.

L’importo dell’imposta sostitutiva sarà indicato in colonna 1 del rigo LM39.

La compilazione del rigo LM33 denominato “Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)”, si riassume nella valorizzazione della colonna 1, denominata a sua volta “Reddito CPB al netto della quota in incrementale”: qui va indicato il reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB, da assoggettare all’ordinaria imposta sostitutiva prevista per i contribuenti in regime forfetario.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “qualora sia stato compilato il rigo LM32, tale importo è pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 3 del predetto rigo”.

Nel caso in cui invece il contribuente non abbia compilato il rigo LM32, perché non si avvale dell’imposta sostitutiva prevista dal decreto CPB, in colonna 1 “va indicato direttamente l’importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB presente nel quadro LM, rigo LM63 della dichiarazione Redditi PF 2024”.

La sottosezione denominata “Reddito CPB”, consistente nei righi LM32 e LM33, presenta a margine anche due caselle denominate “Cessazione” e “Decadenza” che devono essere valorizzate nel caso in cui il contribuente si trovi in presenza di una delle cause di cessazione o di decadenza previste dal decreto CPB.

Con maggiore precisione sulla casella “Cessazione” sarà inserito uno di questi codici numerici:

  • codice 1: se il contribuente ha modificato l’attività svolta nel corso del periodo d’imposta oggetto di concordato, rispetto al periodo di imposta precedente;
  • codice 2: se il contribuente ha cessato l’attività;
  • codice 3: se il contribuente ha superato il limite di ricavi di 150 mila euro (si ricorda che se i ricavi hanno superato il limite di 100 mila euro, ma non quello di 150 mila, si realizza la fuoriuscita dal regime forfetario, ma non la decadenza dal CPB);
  • codice 4: se il contribuente si è ritrovato in una delle circostanze eccezionali previste dal MEF che hanno comportato nell’anno fiscale 2024 una riduzione di oltre il 30% del reddito imponibile.

La casella “Decadenza” riguarda più in generale il realizzarsi una delle cause di decadenza previste per il CPB; con maggiore precisione dovrà essere inserito uno dei seguenti codici numerici:

  • codice 1: se, a seguito di accertamento fiscale, sono stati rilevati ricavi non dichiarati (oppure costi inesistenti o indeducibili) per un ammontare pari al 30% dei ricavi dichiarati nel periodo d’imposta oggetto di concordato;
  • codice 2: se, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, risulti una qualificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli per i quali è avvenuta l’accettazione della proposta di CPB;
  • codice 3: se nella dichiarazione dei redditi sono indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB;
  • codice 4: se si realizza una delle cause di esclusione previste dall’articolo 11 del decreto CPB o vengono meno i requisiti richiesti dall’articolo 10 comma 2 del medesimo decreto;
  • codice 5: se è stato omesso il versamento delle somme dovute per il CPB.

Ancora in relazione al CPB, va segnalato che è stata eliminata l’intera sezione VI, denominata “Concordato preventivo regime forfetario”, presente sul modello Redditi PF 2024 ma non più sul modello di quest’anno; la motivazione va ricondotta al fatto che il CPB, nato in via sperimentale per i contribuenti in regime forfettario, è stato recentemente abrogato per gli aderenti a questo regime fiscale.

Crediti d’imposta

Il rigo LM40 della sezione V è dedicato ai “Crediti d’imposta” che possono essere utilizzati ai fini della determinazione dell’imposta effettivamente dovuta.

Le novità di quest’anno sono molto poche, riassumibili nell’eliminazione delle colonne 18 e 19, dedicate rispettivamente ai “Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 – Beneficiario” e “Canoni locaz. impr. turistiche – art. 5 DL 4/2022”, presenti sul modello dichiarativo dell’anno scorso ma non più sul modello Redditi PF2025.

Va segnalato infine un refuso del modello ministeriale: la colonna 22 non presenta l’indicazione del nome del credito di imposta a cui si riferisce, ma le istruzioni del medesimo modello Redditi PF 2025 precisano che la colonna va utilizzata per esporre il credito d’imposta spettante per le “erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy al 30%”, come in effetti era già sul modello dell’anno scorso.

Assegno sociale, a chi spetta: requisiti e obblighi

31 Maggio 2025 in Speciali

L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini che:

  • abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni), 
  • risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e 
  • possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge, annualmente rivalutati.

Possono richiederlo anche i:

a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);

b) cittadini della Repubblica di San Marino;

c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;

d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;

e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.

che siano anche residenti  continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il termine massimo per la definizione del provvedimento è  fissato in 45 giorni  dal momento della domanda.

Assegno sociale 2023: requisiti 

L'Assegno sociale è una prestazione economica rivolta  a chi ha un reddito inferiore al minimo  definito ogni anno per legge (dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale).

I requisiti per l'assegno sociale sono:

67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);

stato di bisogno economico;

cittadinanza italiana e situazioni equiparate  ( cittadini italiani; cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza; cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario ; cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria).

residenza effettiva in Italia;

requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

ATTENZIONE  : 

 La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge attualmente fissato al 67° anno di età

L'assegno sociale   non è reversibile ai familiari superstiti.

Assegno sociale: obbligo di comunicazione del reddito. Come fare

Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai  beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale , se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria, con il Modello RED.

Nel messaggio 1173 del  4 aprile 2025  INPS comunica che sono stati individuati i  titolari dell'assegno sociale che non hanno adempiuto a tale obbligo per l'anno 2020  e che riceveranno  una  raccomandata A/R,  che ricorda l’obbligo di comunicazione reddituale.

ATTENZIONE : In caso di ulteriore inadempimento verrà avviato  un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.

La comunicazione  può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata “MyINPS”, raggiungibile al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Aree Tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci" > "Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008".

In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso gli Istituti di patronato o da altri soggetti abilitati 

Soggiorno continuativo di 10 anni per l’assegno sociale: chiarimenti

Come detto, per  il diritto all'assegno sociale i requisiti necessari a beneficiare della prestazione:   residenza decennale, maggiorazione dell'importo e  modalità di autocertificazione erano stati chiariti dall'INPS con la circolare 131 2022.

 A parziale rettifica è stato pubblicato il messaggio 1268 del 3 aprile 2023 in particolare sui periodi di interruzione della residenza.

Con la  Circolare 131 2022 è stto chiarito che : 

Per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trovano applicazione  i criteri del  “Testo unico" sul  rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Quindi le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo  quando :

  • sono inferiori a sei mesi consecutivi e 
  • non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio,

salvo che detta interruzione sia dipesa da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.

In pratica spiega la circolare, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi  la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio.

Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.

Per la verifica del requisito di dieci anni  è fondamentale  individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio,  indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.

Il requisito  è  autocertificabile dall'interessato  e viene  verificata dagli uffici INPS attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.

Resta fermo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. 

AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2023 

A seguito delle  sentenze della Corte di Cassazione  n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020,  a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, INPS ha precisato che  il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)). 

Anche in caso di continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi  soddisfatto in sè,  ma è comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS.

Assegno sociale: come funziona l’autocertificazione dei requisiti

Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Al fine della verifica gli operatori possono  utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019).

  • I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  ma SOLO  per i  fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea legalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi  siano previste da  convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza.

 In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, le Strutture territoriali richiederanno:

  •  per i cittadini dei paesi elencati nell'allegato 1 una certificazione rilasciata dallo Stato estero e
  •  per i cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco,  i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo 

Maggiorazione dell’assegno sociale: requisiti e redditi

Come  illustrato nelle circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002,  i requisiti per  il riconoscimento delle maggiorazioni sono i seguenti 

  • – età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
  • – età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.

La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa.

La maggiorazione non è soggetta a perequazione e viene incrementata ogni anno per  coloro che hanno almeno 70 anni di età. Questo limite viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni) (figurativa, volontaria e da riscatto)  che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.

L'incremento è concesso d’ufficio dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. 

ATTENZIONE Questo incremento è soggetto a perequazione.

Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura,  sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.

Sono esclusi i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • il reddito delle pensioni di guerra;
  • l’indennizzo legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie e  trasfusioni;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
  • i trattamenti di famiglia;
  • eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.

Assegno sociale : come si richiede , tempi di risposta e integrazione documenti

L'assegno sociale si puo richiedere online  sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al link:  https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html,  previo accesso con identità digitale:

  • SPID almeno di livello 2 o
  • CIE 3.0 oppure 
  • CNS

I cittadini possono anche rivolgersi  al Contact center telefonico.

La procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico con l’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:

  •     cittadinanza;
  •     residenza;
  •    trattamenti erogati dall’INPS.

I primi due aspetti sono modificabili  dall'utente mentre è fissa la parte delle prestazioni INPS 

Resta necessario  l’inserimento delle informazioni seguenti:

– Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”

– Cittadini extracomunitari (occorre allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso).

  requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato.

  possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 131/2022).

Infine l'istituto  sottolinea l'obbligo prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e  dare il consenso prima di procedere.

La procedura telematica consente  anche di consultare una dichiarazione già presentata .

Come deliberato dal  Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020,  il “Regolamento Inps sui tempi dei procedimenti amministrativi” fissa in  45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.

Nel caso in cui la  documentazione allegata alla domanda non sia completa  il termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni  per consentire l’integrazione  necessaria.

La mancata integrazione della documentazione  nei 30 giorni comporta il rigetto della domanda di assegno sociale  e non è ammesso il riesame.

Il cittadino dovrà  quindi  presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.

Allegati:

Redditi PF 2025: il cartaceo entro il 30 giugno

26 Maggio 2025 in Speciali

Entro il 31 ottobre è possibile inviare il Modello Redditi PF 2025 in modalità telematica, per il cartaceo l'arco temporale è dal 2 maggio al 30 giugno con presentazione presso gli uffici postali.

A tal proposito le Entrate hanno pubblicato le regole da seguire con il Provvedimento n 131076 del 17 marzo 2025 con cui sono stati pubblicati anche Modello e relative istuzioni. 

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
  • dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Attenzione al fatto che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

Invece quelle presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione del-

l’imposta che ne risulti dovuta.

La dichiarazione REDDITI Persone Fisiche 2025 può essere presentata:

  • a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
  • b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  • c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale.

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte

dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Redditi PF 2025: soggetti obbligati

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle;
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2025), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2025);
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
  • i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2025;

Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per

far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spet-

tante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2024 o da

acconti versati nello stesso anno.

Redditi PF 2025: come è composto

Il Modello Redditi PF 2025 è composto da:

FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:

  • FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
  • prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione), la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due del mille dell'IRPEF.

FASCICOLO 2 che contiene:

  • I quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
  • le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;

FASCICOLO 3 che contiene:

  • i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Sconto IMU 2025 immobili in comodato a parenti di primo grado

29 Aprile 2025 in Speciali

La base imponibile IMU è ridotta al 50% per alcune categorie di immobili e tra questi:

  • gli immobili, esclusi quelli “di lusso” (A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
    • il contratto sia registrato;
    • il comodante:
      • possieda un solo immobile in Italia;
      • risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 quindi di lusso.

La riduzione del 50% si applica anche al coniuge del comodatario nel caso di decesso di quest’ultimo e presenza di figli minori.

Ai fini della agevolazione, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale vi è obbligo dichiarativo.

Viene specificato anche che, per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, il principio generale prevede che tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.

Contratto di comodato: che cos’è

Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.

Esso è un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta.

Il comodato di un bene immobile va registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto, se in forma scritta. 

Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.

Contratto di comodato: come si registra

La registrazione del contratto di comodato può essere effettuata telematicamente avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

In alternativa, la registrazione del contratto di comodato può essere effettuata presentando, presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il modello di richiesta di registrazione atti privati modello RAP.

Leggi anche: Modello RAP 2025: registrazione atti privati tutte le regole.

Codici ATECO 2025: operativi dal 1° aprile

16 Aprile 2025 in Speciali

Dal 1° aprile è operativa la nuova classificazione degli ATECO 2025 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.

L'Istat rende e renderà disponibili gli strumenti per:

  • navigare all’interno della classificazione, 
  • ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa.

Dal 15 aprile, come evidenziato da Unioncamere, si può se necessario, rettificare il proprio codice ATECO con un servizio gratuito online, legge qui le istruzioni.

Si ricorda che il codice ottenuto non ha valore legale ma può essere utilizzato in sede di registrazione di una partita IVA presso le Amministrazioni di riferimento (ad esempio, Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate).

Per richieste di chiarimenti e assistenza l'Istituto di statistica ISTAT mette a disposizione  la casella di posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected]

Leggi anche Codici ATECO 2025 per iscrizioni  INPS dal 1 aprile             

E' bene evidenziare che dal sito Istat è possibile consultare delle FAQ in risposta ai dubbi frequenti aggiornate all'8 aprile.

ATECO 2025: cosa c’è da sapere

La classificazione  ATECO 2025, risultato di  un processo di valutazione e integrazione delle richieste di modifica alla vigente classificazione ATECO, costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1 adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (successivamente oggetto della rettifica 2024/90720  nella sua  versione in  lingua  italiana),  che modifica il  regolamento (CE) n. 1893/200 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali. 

La gestione della classificazione è affidata all’Istat nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta sia a livello nazionale che internazionale. 

A livello nazionale, la classificazione è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa (ad esempio fiscali).

La nuova classificazione ATECO 2025 è adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025.

Nuovi ATECO 2025: la tabella operativa di riclassificazione

Per semplificare il processo di transizione, è stata elaborata una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 e Ateco 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate. 

La tabella è disponibile a tutti gli utenti sul sito dell’Istat.

Imprese e liberi professionisti, dal 1° aprile possono verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica utilizzando gli strumenti di seguito illustrati.

Ogni ente sarà impegnato a realizzare le azioni di ricodifica all’interno dei rispettivi registri sulla base delle procedure e metodologie più appropriate per il raggiungimento delle peculiari finalità istituzionali.  

Nuovi ATECO 2025: gli adempimenti

Vediamo sinteticamente gli adempimenti di passaggio ai nuovi codici ADECO 2025, come anche evidenziati dalla Rivista Online delle Entrate Fiscoggi.

In ambito fiscale

Gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali. Come precisato nella Risoluzione ADE n. 262/2008, l’adozione della riclassificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto Iva. Tuttavia, Ateco 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. 

Di conseguenza, nel caso in cui, il contribuente ritenesse necessario comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, dovrà:

  • se iscritto nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, effettuare la dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere
  • se non iscritto al Registro delle imprese delle Camere di commercio, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).

Ai fini statistici

Riguardo alle finalità statistiche di competenza dell’Istat, dal 1° aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” possono verificare l'attività economica svolta, tramite l’accesso al link dedicato: https://imprese.istat.it/. Dopo l'autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in Ateco 2025.Attraverso le nuove funzionalità, l’utente potrà o confermare la proposta di riclassificazione oppure non confermare se ritenuta non adeguata. In tal caso, l’utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà richiedere una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel portale.

Per il sistema camerale

Le Camere di commercio hanno sviluppato soluzioni ad hoc per attivare la nuova codifica nel Registro delle imprese.

La riclassificazione prende il via d’ufficio dal 1° aprile e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio

La visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti. 

La comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app impresa Italia, scaricabile dai principali app store online.

Sul sito impresa.italia.it sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare l’app.

Si ricorda infine che sarà possibile contattare l’Istat esclusivamente scrivendo a: [email protected] a partire dal 1° aprile 2025, mentre segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione possono essere inviate a [email protected].

Ateco 2025: classifica le professioni?

Con una faq pubblicata sul proprio sito istituzionale, l'Istat, chiarisce che l’ATECO è una classificazione di attività economiche e non di professioni. 

I due concetti, speiga l'istituto, assumono significato differente da un punto di vista statistico:

  • il concetto di “professione” si riferisce al modo con il quale si applicano alla produzione i singoli individui. Il criterio fondante della classificazione delle professioni (anch’essa di competenza dell’Istat) è quello del livello skill level e del campo di applicazione skill specialization delle competenze richieste per eseguire in modo appropriato i compiti associati alla professione; il diverso livello di competenza messo in gioco dalle professioni dipende dalla complessità e dall’estensione dei compiti connessi;
  • la classificazione delle attività economiche ATECO, invece, è una classificazione di tipo output-oriented cioè si rivolge al tipo di prodotto ottenuto o servizio offerto. Un’attività economica, inoltre, non è una disciplina. 

Di conseguenza, da un punto di vista statistico l’obiettivo è cogliere sia la professione esercitata dagli individui sia le categorie di attività economiche nelle quali il lavoro viene esercitato. 

In presenza di imprese individuali (imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi) questa distinzione a volte rischia di confondersi ma è assolutamente necessario fare in modo che le due classificazioni rispettino ognuna i propri criteri metodologici di base e vengano utilizzate in modo corretto.

Per le classificare le professioni l’Istat utilizza la classificazione delle professioni.