TFR: coefficiente novembre 2025, regole, tabelle e istruzioni

16 Dicembre 2025 in Speciali

Per le quote di  trattamento di fine rapporto  accantonate a dicembre 2024, il coefficiente di rivalutazione del TFR  relativo  a novembre 2025   è  pari a 2,061356. 

L’ISTAT ha reso noto ieri  infatti  che per il calcolo del TFR da corrispondersi ai lavoratori  cessati tra il 15 novembre il 14  dicembre 2025, la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata sulla base dell'indice pari a 121,3 punti,  in calo rispetto ad ottobre

Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.  

Nei successivi paragrafi  disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.

TFR,  cos'è, quando spetta

Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297,  la quale  ha modificato l’articolo 2120 c.c.,  variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità")  e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:
  • l' anticipazione di una parte degli importi  in corso di rapporto,
  • la  costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
  •  alcune disposizioni in materia pensionistica.
 L'art.  2120 c.c., così  riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui  è stato assunto.  
Il trattamento viene costituito con  gli accantonamenti mensili  di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.
 Il TFR ha  natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto  ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale  è stata aggiunta successivamente,  infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.
Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma  cessata dal 1 luglio 2018.

Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale

Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:
  • per ciascun anno di lavoro 
  • una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,  a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
  •   divisa per 13,5.

ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che  l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.

Il TFR  cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:

  1.  dall'1.5% in misura fissa annua e 
  2. dal 75%  dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.

Si ricorda che:

  • In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
  • Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare. 
  • Deve essere rivalutata  la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
 ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
  •  Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente  si rivalutano  utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione 
  •  Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva   
  •  Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
  •  si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199
 N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015)  per cui la rivalutazione  è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.
Il versamento deve essere effettuato:
  1.  con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
  2.  a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il  16 febbraio in caso di  cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.
Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa

Il lavoratore che abbia  almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:

  • 1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
  • 3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
  •  4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperative 
In caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.

Coerfficienti rivalutazione TFR 2017 e 2018

 I coefficienti  relativi ai mesi del  2017 sono i seguenti:

Periodo in cui cessa il rapporto di lavoro 

 coefficiente 

Gennaio 2017 dal 15.01 al 14.02 

 0,349327

 Febbraio 2017 dal 15.02 al 14.03 

 0,773430

 Marzo 2017 dal 15.03 al 14.04 

0,898430

 Aprile 2017 dal 15.04 al 14.05 

1 ,247757

 Maggio 2017 dal 15.05 al 14.06 

1,223205

 Giugno 2017 dal 15.06 al 14.07 

 1,273430

 Luglio 2017 dal 15.07 al 14.08 

 1,398430

 Agosto 2017 dal 15.08 al 14.09 

 1,822532

 Settembre 2017 dal 15.09 al 14.10 

1,723205

 Ottobre 2017 dal 15.10 al 14.11 

1,698654

 Novembre 2017 dal 15.11 al 14.12 

1,748878

 Dicembre 2017 dal 15.12 al 14.01.2018 

2,098205

I coefficienti relativi al 2018 sono i seguenti:

 Gennaio 2018 | 15 Gen/14 Feb 

 0,421736

Febbraio 2018 | 15 Feb/14 Mar 

 0,546736

 Marzo 2018 | 15 Mar/14 Apr   

 0,820104

 Aprile 2018 | 15 Apr/ 14 Mag 

 0,945104

 Maggio 2018 | 15 Mag/14 Giu  

 1,292656

 Giugno 2018 | 15 Giu/14 Lug  

 1,566024

 Luglio 2018 | 15 Lug /14 Ago  

 2,335312

 Agosto 2018 | 15 Ago/14 Set 

 2,089392

 Settembre 2018 | 15 Set/14 Ott  

 2,214392

 Ottobre 2018 | 15 Ott/ 14 Nov  

 2,191024

 Novembre 2018 | 15 Nov /14 Dic  

 2,241840

 Dicembre 2018 |  15 dic/14 Gen 2019 

2,241840

Rivalutazione TFR 2019 e 2020

 Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente a titolo di TFR 
RIVALUTAZIONE TFR 2019

Mese

periodo fine rapporto    

indice Istat

Tasso fisso 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

102,2

0,125

0,198457

Febbraio

15-02 14-03

102,3

0,250

0,396915

Marzo

15-03 14-04

102,5

0,375

0,668830

Aprile

15-04 14-05

102,6

0,500

0,867287

Maggio 

15-05 14-06

102,7

0,625

1,065744

Giugno

15-06 14-07

102,7

0,750

1,190744

Luglio

15-07 14-08

102,7

0,875

1,315744

Agosto

15-08 14-09

103,2

1,00

1,808031

Settembre

15-09 14-10

102,5

1,125

1,418830

Ottobre

15-10 14-11

102,0

1,250

1,470372

Novembre 15-11 14-12 102,3 1,375 1,521915
Dicembre 15-02 14-01 102,5 1,500 1,793830

RIVALUTAZIONE TFR 2020

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso  annuo 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

102,7

0,125

0,271341

Febbraio

15-02 14-03

102,5

0,250

0,25000

Marzo

15-03 14-04

102,6

0,375

0,448171

Aprile

15-04 14-05

102,5

0,500

0,50000

Maggio 

15-05 14-06

102,3

0,625

0,62500

Giugno

15-06 14-07

102,4

0,750

0,75000

Luglio

15-07 14-08

102,3

0,875

0,87500

Agosto

15-08 14-09

102,5

1,00

1,00000

Settembre

15-09 14-10

101,9

1,125

1,12500

Ottobre

15-10 14-11

102,0

1,250

1,25000

Novembre  15-11 14-12 102,0 1,375 1,37500
Dicembre  15-12 14-01-21 103,3 1,500 1,50000

Coefficienti rivalutazione TFR 2021- 2025

Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2020 a titolo di TFR 

RIVALUTAZIONE TFR 2021

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso annuo 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

102,9 0,125 0,564883

Febbraio

15-02 14-03

103,00 0,250 0,763196
Marzo 15-03 14-04 103,3 0,325 1,108138
Aprile  15-04 14-05 103,6 0,500 1, 526393
Maggio  15-05 14-06 103,7 0,625 1,578079
Giugno  15-06 14-07 103,8 0,750  1, 849707
Luglio 15-07 14-08 104,2 0,875  2,267962

Agosto

 15-08 14-09 104,7 2,759531
Settembre 15-09 14-10 104,5 1,125  2,737903
Ottobre 15-10 14-11 105,1 1,250  2,267962
Novembre 15-11 14-12 105,7 1,375  3,867669
Dicembre 15-12 14-01-2022 106,2 1,500  4,359238

Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2021 a titolo di TFR 

RIVALUTAZIONE TFR 2022 

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso annuo 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

107,7 0,125  1,184322.

Febbraio 

15-02 14-03

108,8 0,250  2,086158

Marzo

15-03 14-04

109,9 0,325  2,987994

Aprile

15-04 14-05

109,7 0,500  2,971751

Maggio

15-05 14-06

109,7 0,625  3,732345

Giugno 

15-06 14-07

111,9 0,750  4,775424

Luglio  

15-07 14-08

112,3 0,875 5,182910

Agosto  

15-08 14-09

112,3 1,00 5,943503

Settembre  

15-09 14-10

113,5 1,125 6,280367

Ottobre  

15-10 14-11

117,2 1,250 9,018362

Novembre

15-11 14-12

117,9 1,375 9,637712.

Dicembre

15-12 14-1-2023

118,2 1,500  9,974576

Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2022 a titolo di TFR 

RIVALUTAZIONE TFR 2023

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso  annuo 1,5%

coefficiente rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

118,3 0,125  0,188452

Febbraio 

15-02 14-03

118,5 0,250  0,440355

Marzo 

15-03 14-04

118,2 0,375  0,375

Aprile  

15-04 14-05

118,4 0,500 0,626904

Maggio   

15-05 14-06

118,6 0,625 0,878807

Giugno  

15-06 14-07

118,6 0,750 1,003807

Luglio    

15-07 14-08

118,7 0,875  1,192259

Agosto     

15-08 14-09

119,1 1,0  1,571066

Settembre     

15-09 14-10

119,3 1,125 1,822970

Ottobre     

15-10 14-11

119,2 1,250 1,884518

Novembre      

15-11 14-12

118,7 1,375  1,692259

Dicembre       

15-12 14-1- 2024

118,9 1,500  1,944162

Coefficienti  da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2023 a titolo di TFR 

RIVALUTAZIONE TFR 2024

Mese

periodo fine rapporto    

indice istat

Tasso fisso  annuo 1,5%

coefficiente 

rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

119,3 0,125   0,377313

Febbraio 

15-02 14-03

119,3 0,250 0,502313

Marzo 

15-03 14-04

119,4 0,375  0,690391.

Aprile  

15-04 14-05

119,3 0,500  0,752313

Maggio   

15-05 14-06

119.5 0,625 1,003469

Giugno  

15-06 14-07

119.5 0,750 1,128469

Luglio    

15-07 14-08

120,00 0,875  1,568860

Agosto     

15-08 14-09

120,1 1,0 1,756939

Settembre    

15-09 14-10

120,00 1,125  
1,818860

Ottobre   

15-10 14-11

120,1 1,250  2,006939

Novembre  

15-11 14-12

120,1 1,375 2,131939

Dicembre   

15-12 14-1-2025

120,2 1,5  2,320017 

RIVALUTAZIONE TFR 2025

Mese

periodo in cui cessa il rapporto    di lavoro 

indice Istat

Tasso fisso  annuo totale  1,5%

coefficiente 

rivalutazione

Gennaio

15-01 14-02

120,9 0,125  0,561772

Febbraio 

15-02 14-03

121,1 0,250 0,811564

Marzo 

15-03 14-04

121,4 0,375 1,123752

Aprile 

15-04 14-05

121,3 0,500 1,186356

Maggio 

15-05 14-06

121,20 0,625 1,248960.

Giugno 

15-06 14-07

121,3 0,750 1,436356 

Luglio  

15-07 14-08

121,8 0,875 1,873336%

Agosto  

15-08 14-09

121,8 1,00 1,998336

Settembre 

15-09 14-10

121,7 1,125 2,060940

Ottobre 

15-10 14-11

121,4 1,250  1,998752

Novembre 

15-11 14-12

121,3 1,500  2,061356

Tredicesima 2025 dipendenti: come si calcola, tassazione, bonus Natale

25 Novembre 2025 in Speciali

L'istituto della “tredicesima mensilità” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuslavoristico  dal regime fascista  con il contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dell'industria  datato 05 agosto 1937.   Inizialmente questa  mensilità aggiuntiva non era u obbligatorio per il datore di lavoro, e  solamente con l'accordo Interconfederale per l'industria del 27.10.1946  l'istituto  venne reso obbligatorio per il settore  dei lavoratori dell'industria;  in seguito il  D.P.R. n. 1070 del 1960 estese tale diritto ai lavoratori dipendenti di qualsiasi settore assumendo il nome di “Gratifica Natalizia”.

La tredicesima mensilità rientra nel concetto della “retribuzione differita” ovvero quella parte di  retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno e che percepisce una sola volta.

Nel 2024 era stato previsto un bonus aggiuntivo di 100 euro ai dipendenti con redditi piu bassi  ma si è trattato di una misura termporanea, che non è stata rinnovata per il 2025.(vedi ultimo paragrafo)

Elementi per il calcolo della tredicesima

Al lavoratore , in presenza di un intero anno di lavoro ( 12 mesi di presenza) spetta  solitamente una mensilità aggiuntiva calcolata sull’ultima retribuzione percepita.

L’erogazione della tredicesima deve essere effettuata  sulla base della retribuzione globale di fatto (Cassazione  24.06.1981 n. 4119) e, al fine di identificare al meglio gli elementi da prendere a base per il calcolo, è d'obbligo  consultare  il CCNL  di riferimento.

In generale gli elementi principali  da considerare  per la determinazione della retribuzione  utile  per il calcolo della tredicesima sono: 

  • paga base;
  • indennità di contingenza;
  • terzi elementi nazionali o provinciali;
  • scatti di anzianità (tale casistica rientra nel concetto della “retribuzione diretta“ovvero quella parte della retribuzione che viene percepita dal lavoratore a scadenze periodiche, che normalmente coincidono con il mese ;

Sono inoltre elementi  da considerare se  erogati con continuità:

  • super minimo,
  • assegno ad personam,
  • straordinari forfetizzati o continuativi,
  • provvigioni,
  • cottimo,
  • indennità sostitutiva di mensa,
  • indennità per maneggio denaro,
  • premi di produttività annuali.
  • In via generale, sempre nel rispetto di quanto disposto dai vari CCNL, non fanno parte invece della retribuzione utile le seguenti voci retributive:  
  • lavoro straordinario,
  • lavoro notturno e  lavoro festivo effettuati in via occasionale, 
  • somme concesse una tantum e 
  • rimborsi spese erogati nel mese.

Di fatto, l''importo della “ tredicesima“ corrisponde dunque:

  • ad una retribuzione fissa mensile globale di fatto per i lavoratori mensilizzati ovvero
  • ad un importo determinato dalla paga oraria moltiplicata per il divisore orario mensile previsto dal contratto, peri lavoratori retribuiti ad ore.

Il lavoratore part-time ha  diritto alla tredicesima   in proporzione all’orario di lavoro  prestato.

Per chi ha lavorato meno di un anno va divisa per 12 e moltiplicata per il numero di mesi lavorati.

Tredicesima e assenze

Le assenze dal lavoro da parte del lavoratore possono influire o meno sul calcolo della tredicesima  e pesare quindi  sull'ammontare spettante al dipendente . 

Nello specifico le “assenze dal lavoro” si devono distinguere con le seguenti modalità:

  • assenze utili per la maturazione della tredicesima: – congedo matrimoniale;- ferie;- festività;- permessi riduzione orario;- preavviso non lavorato;
  • assenze non utili per la maturazione della  tredicesima:   congedo parentale;- malattia e infortunio oltre il periodo previsto dal contratto;- malattia bambino;- congedo straordinario biennale;-  congedo per gravi e documentati motivi familiari;- sciopero;- servizio militare;- sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare;- aspettative e permessi non retribuiti;- assenze non giustificate.

Come noto molte assenze del lavoratore prevedono un intervento da parte degli Istituti previdenziali  e assistenziali  Inps e Inail  (ad es.  malattia;  congedo di maternità e paternità; infortunio sul lavoro per inabilità temporanea; cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad orario ridotto; permessi per allattamento; permessi retribuiti per familiari con handicap; indennità per richiamo alle armi). 

 Tali Istituti  corrispondono al lavoratore una quota della tredicesima mensilità che verrà detratta in un secondo momento a cura del datore di lavoro al momento dell'erogazione della gratifica stessa .Ai fini del calcolo il datore di lavoro dovrà anche applicare le percentuali di lordizzazione previste dalla norma in vigore in quanto le quote corrisposte dagli istituti  non sono  soggette a contributi previdenziali.

  • per le aziende fino a 15 dipendenti la percentuale di lordizzazione da applicare è 1,101201;
  • per le aziende con più di 15 dipendenti si applica la percentuale di 1,104851;
  • per gli apprendisti la percentuale è  di 1,062022.

Il trattamento fiscale e previdenziale della tredicesima

Dal punto di vista previdenziale e fiscale la tredicesima è soggetta a contributi previdenziali ed alla tassazione ordinaria fiscale  a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (entrerà pertanto a far parte del conguaglio fiscale di fine anno del lavoratore). 

 La tredicesima, o la mensilità aggiuntiva, non dà diritto ad alcuna detrazione ulteriore per lavoro dipendente o a quelle per  carichi familiari. 

Inoltre viene conteggiata anche ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 2120 del codice civile.

Per questi motivi la tredicesima mensilità non sarà quasi mai pari alla retribuzione mensile base perché  viene maggiormente tassata.

Tredicesima e Bonus Natale 2024

Il Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024 ha introdotto per il 2024  una nuove indennità una tantum  esentasse cd. Bonus Natale ,  per i lavoratori con contratto di lavoro dipendente che dovrebbe essere erogata in concomitanza con la tredicesima.

Il bonus riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari, ovvero 

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, 
  • che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato. 
  • con imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.

Le istruzioni operative sono state fornite dalla Agenzia delle entrate con la circolare 20/e 2024

Per richiederlo il lavoratore deve fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico. 

Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite  conguaglio fiscale.

Il bonus è parametrato ai giorni lavorativi del 2024, e va anche a coloro che hanno perso il lavoro durante l'anno, può dunque essere anche ottenuto tramite la dichiarazione dei redditi 2025.

Rinnovo CCNL Metalmeccanici firmato: aumento di 205 euro

23 Novembre 2025 in Speciali

E' stato firmato  il 22 novembre 2025 il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei metalmeccanici,  da Fim, Fiom, Uilm e Federmeccanica-Assistal dopo quattro giorni di trattativa non stop.

L'accordo  introduce significativi aumenti salariali e importanti tutele contro la precarietà per i circa 1,5 milioni di addetti: 

  • un incremento dei minimi retributivi pari a 205 euro sul livello C3 nell’arco di quattro anni, mantenendo intatta la struttura economica del CCNL;
  •  confermate la garanzia di adeguamento all’Ipca-nei, una quota aggiuntiva di salario e soprattutto una clausola di salvaguardia per proteggere i lavoratori da eventuali picchi inflattivi.

Sul fronte normativo, è prevista l’introduzione delle causali  specifiche per i contratti a termine e una quota obbligatoria di stabilizzazione del 20% per le aziende che intendono prorogare i contratti oltre i 12 mesi. Una novità rilevante riguarda anche i lavoratori in staff leasing, per i quali viene riconosciuto il diritto alla stabilizzazione a tempo indeterminato dopo 48 mesi di missione.

Il rinnovo introduce inoltre una sperimentazione sulla riduzione dell’orario di lavoro, che sarà affidata a una commissione dedicata, e migliora la disciplina sui turni più gravosi prevedendo riduzioni orarie specifiche. Viene anche ampliata la possibilità di utilizzare fino a tre giornate di PAR senza preavviso in caso di necessità.

Sono rafforzate le norme sulle relazioni sindacali, sull’informazione e partecipazione, sulla formazione continua, sulla salute e sicurezza e sulle misure di contrasto alla violenza contro le donne. Miglioramenti anche per la tutela dei lavoratori con malattie gravi o disabilità e regole più solide per i cambi di appalto privati e la gestione dei PAR.

I segretari generali delle tre sigle sindacali hanno espresso soddisfazione, definendo l’accordo “sofferto ma positivo”, in grado di proteggere salari, diritti e la centralità del CCNL in un contesto di forte incertezza industriale.

In attesa del testo ufficiale, ricordiamo di seguito le richieste  che erano state presentate dai lavoratori e la proposta di Federmeccanica

Rinnovo CCNL Metalmeccanici: le richieste per il rinnovo del contratto

 Come è noto le posizioni  delle due parti restano lontane:

  • le associazioni datoriali puntano su un modello basato su sostenibilità, competitività e welfare aziendale, proponendo l’aumento dei flexible benefit fino a 400 euro e nuove tutele come una rendita per la non autosufficienza. 
  • I sindacati, invece, insistono su un incremento salariale di 280 euro lordi, giudicato insostenibile dalle imprese.

Si era  svolto ormai   piu di  12 mesi fa,  il  30 maggio  2024 in Confindustria  il primo incontro tra Federmeccanica e Assistal per la parte datoriale e FIM, FIOM e UILM per la parte sindacale,  per il rinnovo del contratto, che  riguarda piu di un milione di lavoratori  che producono  l’8% del Pil,  e il 50% circa dell’export nazionale.

Nel secondo incontro svoltosi il 27 giugno   si sono affrontati  i temi della formazione, dell’inquadramento professionale e della salute e sicurezza sul lavoro.

Il rappresentante della FIOM CGIL De Palma ha rilasciato una dichiarazione che ha delineato le difficolta sul tavolo  pur  confermando l'impegno a proseguire con forza le trattative Vedi qui il documento integrale

La parte sindacale ha presentato la propria piattaforma di richieste  ( vedi sotto ) e non ha mancato di sottolineare la distanza "siderale"  con le considerazioni di Confindustria che , a  titolo di esempio, ha respinto con forza  la richiesta di aumenti retributivi per 280 euro nel triennio, ribadendo la necessita di «preservare e difendere un modello che funziona, che non può essere alterato in nessuna delle parti che lo compongono».

Secondo Federmeccanica e Assistal, nel contratto nel 2016 e 2021  sono  già state date «risposte sostanziose» nel periodo di alta inflazione;  e non si puo dimenticare  che applicato «il principio della distribuzione della ricchezza dove viene prodotta e dopo che è stata prodotta ».

Secondo il presidente di Federmeccanica  il contesto è difficile, con una produzione molto rallentata,  e con  margini di profitto molto ridotti . "La realtà,  non va mai persa di vista –  e ha concluso affermando l'intenzione di fare la propria  parte "come sempre, con spirito positivo e costruttivo".

Nell'incontro del 10 ottobre 2024 Federmeccanica e  Assistal hanno presentato la loro controproposta in un documento  denominato CCNL ESG  in cui si propone: 

  •  una durata  di quattro anni (2024-2028)
  • UNA TANTUM di 700 euro  per le aziende che non hanno contratti integrativi 
  •   nessun aumento salariale   se non quello  definito in base all’andamento dell’inflazione (IPCA NEI). 
  • se la cifra dell’adeguamento, tra previsione e consuntivo, risultasse superiore all’1%, il differenziale verrà riconosciuto a partire dal mese di dicembre di quello stesso anno e non più a giugno. 

(ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo)

Nel comunicato  sindacale unificato  di pubblicazione della piattaforma del 20 febbraio 2024 si leggeva:

La piattaforma per rinnovare il contratto collettivo nazionale metalmeccanico punta ad estendere i diritti all'insieme dei metalmeccanici e delle metalmeccaniche, un CCNL di tutte e di tutti, per tutte e tutti. Ci proponiamo di :

  • aumentare i salari con una richiesta di 280 euro di aumento sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex 5º livello), un aumento che va oltre l’Ipca  (indice dei prezzi al consumo)  depurata dai costi energetici importati, e con la previsione del premio perequativo per coloro che non hanno un contratto aziendale.
  • (…) il contrasto alla precarietà, per stabilizzare il lavoro e ridurre la competizione tra lavoratori e garantire pari diritti e migliori condizioni di lavoro in tutto il sistema degli appalti.

I diritti che abbiamo possono aumentare e migliorare solo se ci uniamo e siamo solidali tra di noi. Diversi ma uniti operai con impiegati, tempi indeterminati con precari, informatici con siderurgici, turnisti e smart worker, donne e uomini. Per noi la contrattazione collettiva corrisponde ad un elemento di solidarietà tra le lavoratrici e i lavoratori."

Scarica qui il testo integrale della piattaforma sindacale FIM FIOM UILM  per il rinnovo del contratto metalmeccanici industria.

Le richieste sindacali per il CCNL metalmeccanici industria

WELFARE

In tema di welfare contrattuale si chiede:

  •  un aumento dell’importo a 250 euro annui e
  • l' istituzione di una «Piattaforma metalmeccanica Welfare» unica nazionale a gestione delle parti per garantire a tutti la possibile  conversione del Premio di risultato in welfare, con ulteriori convenzioni e forme di  sostegno ai dipendenti.

 Fondi  Meta salute e Cometa:

  • Adeguamento progressivo del contributo mensile  del fondo Metasalute a carico aziendale di 4 euro a dipendente, 
  • Al fine di incrementare il numero di aderenti al Fondo previdenziale (Cometa) occorre prevedere forme di premialità straordinarie per nuovi aderenti accompagnate da campagne informative condivise tra le parti  attraverso una comunicazione nel cedolino paga.
  • Prevedere la contribuzione aziendale al fondo previdenziale anche per i  periodi di non attività lavorativa o di sospensioni del rapporto di lavoro per
  • qualsiasi causa (cassa integrazione, congedo parentale ecc.

RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO

Si chiede:

  • una riduzione dell'orario di lavoro che implementi quanto già previsto per il lavoro a turni e che si applichi anche in settori/aziende coinvolti in processi di transizione, riorganizzazione o crisi e di  consistente riqualificazione professionale e 
  •  che si avvii una fase di sperimentazione contrattuale con l'obiettivo di raggiungere progressivamente una riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, facendo salve le intese aziendali esistenti.

CCNL metalmeccanici: le richieste per salute e sicurezza

Sui temi : AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

  • Viene chiesto di prevedere che negli incontri periodici tra Rspp e Rls si discuta, alla presenza anche della direzione aziendale e della Rsu, delle tematiche ambientali e si individuino e sviluppino specifici progetti di sostenibilità ambientale che coinvolgano tutti o parte dei lavoratori.
  • Incremento di 36 ore del permesso retribuito per ogni Rls, per rafforzare  la formazione specifica e l’operatività preventiva.
  • Nelle piccole realtà dove non è insediato l’Rls, è necessario individuare specifiche soluzioni volte alla regolamentazione a copertura.
  • Prevedere che nei casi di infortunio e di mancato infortunio, nell’ambito  del reparto/ufficio, il break formativo deve essere attivato entro le 48 ore  su richiesta Rsu, Rls o Rspp. Nelle aziende con più di 200 dipendenti si  richiede comunque siano previste almeno tre convocazioni annue

Dichiarazioni incontro del 27 giugno: formazione e inquadramento

La maggiore organizzazione dei lavoratori metalmeccanici FIOM CGIL ha commentato :

"Nonostante il diritto soggettivo alla formazione sia stato introdotto con il contratto del 2016, riscontriamo ancora un limitato utilizzo delle 24 ore formative. Pertanto si è ritenuto di rendere permanente lo strumento di MetApprendo di recente avvio che dovrebbe erogare servizi e registrare la formazione effettuata dai lavoratori. La fase di transizione ecologica e industriale sta portando a cambiamenti repentini e radicali, in passato abbiamo utilizzato strumenti come il fondo nuove competenze che adeguava le capacità e professionalità dei lavoratori e implementava la produttività per le imprese. Ma ora è diventato necessario rafforzare e rendere effettivamente attuato il diritto alla formazione per tutti i lavoratori.

Alla formazione è legato anche il tema dell'inquadramento. La recente riforma introdotta con il Ccnl del 2021 ha rappresentato un punto di innovazione contrattuale rilevante d ma  sono ancora poche le esperienze  che hanno  portato ad un'applicazione della riforma. E' per questa ragione che in piattaforma abbiamo chiesto in aziende con oltre 150 dipendenti l'insediamento di un gruppo di lavoro (RSU-azienda), per definire i profili professionali in funzione delle declaratorie del Ccnl.

Inoltre, sul tema della salute e della sicurezza c'è da troppo tempo una situazione grave e inaccettabile, in cui si riscontrano continuamente infortuni e morti sul lavoro. (…)Sono necessari tutti gli strumenti utili alla prevenzione, all'informazione e alla formazione. Il registro dei quasi infortuni e i break formativi devono diventare pratiche consolidate nelle imprese, come da noi richiesto.Le distanze anche su questi temi continuano ad essere importanti, per questo per quanto ci riguarda è necessario intensificare il confronto, superare la fase delle valutazioni e dei bilanci per entrare nel merito della trattativa”.

La controproposta di Federmeccanica CCNL ESG

Riportiamo dal documento CCNL ESG alcuni  dettagli  sugli aspetti economici:

RETRIBUZIONE

  • Nel caso in cui non sia già presente un premio di risultato e/o altri elementi economici collettivi, a partire dal mese di giugno del 2026 verrà riconosciuto un importo pari a 700€ lordi annui ai dipendenti occupati in aziende con un rapporto tra margine operativo lordo e fatturato superiore al 10%, che sia incrementale rispetto all’anno precedente.
  • • Nel caso in cui i lavoratori abbiano già riconoscimenti individuali l’importo sarà pari a 350€ lordi annui.
  • Più disponibilità finanziaria per le persone, anticipando competenze e valorizzando la continuità professionale 
  • • Passare dall’attuale sistema degli aumenti periodici di anzianità (APA) ad un nuovo elemento economico,  denominato Elemento di Continuità Professionale (ECP).
  • • A far data dal 1° gennaio 2026 con la maturazione del biennio, considerando mese e anno di assunzione, sarà anticipata al lavoratore, unitamente alla retribuzione del mese successivo, una somma pari al totale degli importi mensili che sarebbero stati erogati nel corso dei due anni successivi a titolo di APA.
  • • Sarà prevista la possibilità di maturare, al termine di un ulteriore biennio, un sesto biennio che determinerà per tutti i lavoratori e le lavoratrici un’erogazione aggiuntiva per il livello medio C3 pari a 520 euro lordi biennali (tabella in calce). Tali importi non saranno assorbibili.
  • • Nel passaggio dagli APA all’elemento di continuità professionale si opereranno arrotondamenti in eccesso allo 0,50 centesimi, che per un livello C3 determineranno a regime un incremento dell’importo pari a circa 46,80 euro lordi nel biennio rispetto all’attuale sistema.

SANITA INTEGRATIVA

  •  Migliorare le prestazioni per le lavoratrici e i lavoratori con RAL inferiore ai 35mila euro, in particolare ridurre le franchigie e/o gli scoperti sulle spese odontoiatriche per i dipendenti e i loro familiari.
  •  A partire dal 2026 verrà introdotta una copertura assicurativa gratuita per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici che garantirà una rendita pari a 600 euro mensili netti in caso di insorgenza di non autosufficienza.

 Inoltre, saranno previsti servizi a supporto delle persone non autosufficienti come ad esempio:

– Sportello di orientamento

– Convenzioni con RSA

– Convenzioni con assistenti familiari

PREVIDENZA INTEGRATIVA 

Più previdenza complementare per tutti i lavoratori e ancora di più per neoassunti giovani e donne

  •  A decorrere dal 1° giugno 2025 per tutte le lavoratrici e i lavoratori passare dall’attuale contributo a carico azienda del 2,0% al 2,2% (finora previsto solo per gli under 35).
  • Per le nuove iscrizioni successive alla data di firma del CCNL di under 35 e delle donne aumentare la contribuzione a 2,5% a decorrere dal 1° giugno 2025 come azione positiva di riequilibrio della composizione delle adesioni per genere ed età.

WELFARE

  • Più flexible benefits con valore sociale e ambientale
  •  Innalzamento a 400 € a regime (50 euro il 1° anno, 100 euro il 2° anno, 150 euro il 3° anno e 200 euro il 4° anno) dei flexible benefits esistenti,nel caso in cui gli attuali 200 € annuali vengano destinati:
    • − al rimborso delle rette degli asili nido;
    • − al rimborso delle spese di acquisto di libri di testo scolastici, borse di studio, ecc.;

Bonus mobili 2025-2026: regole in vigore e novità

6 Novembre 2025 in Speciali

La bozza di legge di Bilancio 2026 attualmente disponibile prevede la proroga del bonu mobili anche per il 2026.

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2025 aveva esteso al 2025 il bonus.

Si tratta di una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. 

La detrazione va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per l’anno 2025, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Vediamo tutte le regole e quesiti a domande frequenti come pubblicati dall'ADE nella propria guida aggiornata al 10 gennaio.

Bonus mobili 2025-2026: i beneficiari

Può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31 dicembre 2025 mobili ed elettrodomestici nuovi di classe non inferiore:

  • alla classe A per i forni, 
  • alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, 
  • alla classe F per i frigoriferi e i congelatori

e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni. 

Pertanto i lavori devono essere iniziati nel 2024 e i beni mobili possono essere acquistati dal 1° gennaio 2024 e per tutto il 2025, vista la proroga inserita in legge di bilancio.

A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili:

  • letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione 
  • che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).

La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Relativamente al 2026 l’art. 9 del Ddl. di bilancio proroga il c.d. bonus mobili anche per quest'anno, in attesa della norma definitiva, si evidenzia che per beneficiare del “bonus mobili” per le spese sostenute nel 2026, in particolare, gli interventi di recupero edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2025.

Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato all’unità immobiliare acquistata da un’impresa di costruzione o ristrutturazione con le caratteristiche per beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR, la data di “inizio lavori” è la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

Bonus mobili 2025-2026: vantaggi

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. 

L'agevolazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 8.000 euro per l’anno 2023
  •  e a 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025 (stesso limite nella bozza di legge di Bilancio 2026 per l'anno prossimo, si attendono conferme).

Per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a 16.000 euro, mentre per l’anno 2022 era pari a 10.000 euro.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. 

La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000).

Bonus mobili 2025-2026: adempimenti

Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.

Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. 

Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

I documenti da conservare sono:

  • l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
  • le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.

Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.

Bonus mobili 2025-2026: risposte ADE a domande frequenti

In data 10 gennaio l'Agenzia ha aggiornato la propria guida dedicata alla agevolazione, nella quale oltre al riepilogo delle norme per la spettanza di questo bonus, sono indicati anche dei quesiti frequenti, dei quali alcuni vengono qui riportati:

  1. Posso usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell’edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%? No, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
  2. Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all’estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito? Si, se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.
  3. Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili? Si, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria”. È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
  4. Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile? No, la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte.
  5. Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l’applicazione della ritenuta? Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016).
  6. Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili? No, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all’abitazione principale.
  7. Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente, può quest’ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili? Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
  8. È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici? La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2025. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni. Tuttavia, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.
  9. Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è possibile considerare per l’anno 2024 come limite di spesa massima l’importo di 10.000 euro (5.000 per appartamento)? Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
  10. Può richiedere il bonus mobili il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione relativi all’intervento di recupero del patrimonio edilizio? Sì, può usufruire dell’agevolazione anche il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi realizzati o anche solo una parte delle spese dei lavori o solo il compenso del professionista.

Salario minimo e contrattazione, legge in Gazzetta: ecco cosa cambia

6 Ottobre 2025 in Speciali

Il testo della proposta di legge sul salario minimo  firmato da PD e M5S aveva  iniziato lo scorso 11 luglio 2023  l'iter dell' esame parlamentare in Commissione alla Camera in abbinamento ad altre proposte.  

Sul tema il dibattito è stato molto ampio   con posizioni  favorevoli e contrarie abbastanza trasversali tra maggioranza, opposizioni e parti sociali (sindacati, e associazioni dei datori di lavoro). 

La Camera a dicembre 2024  ha  votato a maggioranza, con 153 sì, 3 astenuti e 118 no,  in una seduta di confronto aspro, un testo radicalmente modificato con gli emendamenti di maggioranza che svuotano  la proposta iniziale e affidano  due deleghe al governo in materia di “retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”, con 6 mesi di tempo per l'attuazione dopo l'approvazione definitiva 

Il disegno di legge è stato approvato il 23 settembre 2025   e pubblicato in Gazzetta Ufficilae il 3 ottobre 2025  Qui il testo definitivo della legge 144 2025.

Si ricorda che altre proposte di legge (Qui il testo 2019) erano state presentate negli anni scorsi ma si sono sempre arenate in Parlamento, da ultimo per la caduta del Governo Draghi.

Vediamo nei paragrafi seguenti in sintesi, le principali previsioni della proposta di legge iniziale,  le osservazioni della Fondazione studi  del Consiglio nazionale CDL, gl iinterventi sul DDL delega e la sintesi della legge pubblicata in GU.

Proposta di legge sul salario minimo 2023

La proposta a firma Conte, Fratoianni, Richetti ecc. definisce  per tutti i rapporti di lavoro  il diritto a un   trattamento economico di  retribuzione proporzionata e sufficiente, che  non sia inferiore al trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, valido sia 

  • per i lavoratori subordinati, che 
  • per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela .

Nel contempo introduce  anche una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro all’ora.

La soglia si applicherebbe soltanto alle clausole relative ai cosiddetti « minimi », lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci  retributive.

 Garantisce inoltre  l’ultrattività dei contratti  scaduti o disdettati;  conformemente a quanto previsto anche nella Direttiva (UE) 2022/2041, che è stata  approvata definitivamente nell'ottobre scorso (Qui il testo)

La proposta di legge istituisce una commissione tripartita, composta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, cui spetta il compito dell’aggiornamento periodico del trattamento economico minimo  orario.

Il salario minimo secondo la direttiva UE

L'approfondimento dei Consulenti  del 12 luglio 2023 richiama la  recente direttiva UE  sottolineando il fatto che  la stessa NON indica un valore minimo di salario applicabile a tutti i lavoratori né tantomeno obbliga gli Stati membri a definire una legge sul salario minimo legale, ma privilegia il  criterio della contrattazione.

 La Direttiva specifica infatti che "Qualora uno Stato sia al di sotto della quota del 80% dei lavoratori coperti da

contrattazione collettiva, questo dovrà definire un piano di azione per promuovere la contrattazione o per arrivare alla definizione di un salario minimo. "

I consulenti del lavoro osservano quindi  come   l’Italia presenti un tasso di copertura contrattuale superiore al livello

minimo previsto dalla direttiva e che guardando ai CCNL maggiormente rappresentativi, in molti casi questi prevedono soglie minime retributive inferiori ai 9 euro, valore indicato dalle principali proposte di legge di introduzione di un salario minimo legale. 

La Fondazione Studi Consulenti del lavoro  elenca i risultati di uno studio in cui ha analizzato 63 contratti collettivi, individuati tra i più rappresentativi, indicando per ciascuno il minimo retributivo previsto per il livello di inquadramento più basso e a questo sono stati sommati i ratei di mensilità aggiuntiva (13a mensilità ed eventuale 14a  ) nonché la quota di trattamento di fine  rapporto (retribuzione differita).

Lo studio evidenzia che: 

  •  39 CCNL presentano livelli minimi retributivi superiori ai 9 euro, 
  • 22 sono al di sotto di tale soglia. 

Questi ultimi, nella gran parte dei casi, hanno  livelli che oscillano tra gli 8 e gli 8,9 euro (18 CCNL). Solo 4 prevedono livelli minimi  retributivi al di sotto degli 8 euro.

Ricorda infine che l’Istat nella recente audizione in Parlamento  dell’11 luglio 2023 ha  stimato in 3 milioni i lavoratori con retribuzioni minime inferiori ai 9 euro. 

Lo stesso istituto di statistica ha  evidenziato però, nell'analizzare le cause del cosiddetto "lavoro povero" che  la retribuzione annuale di un individuo è una  combinazione di fattori differenti,  che comprendono oltre alla  retribuzione oraria, l’intensità mensile dell’occupazione e la durata del contratto nell’anno  (ovvero il numero di mesi con almeno un giorno di copertura contrattuale).

Tutti questi fattori agiscono nel determinare le disuguaglianze retributive per effetto della loro variabilità interna e per il diverso modo di combinarsi a seconda della natura della  posizione lavorativa.

L’analisi svolta dall’Istat evidenzia come a determinare la condizione di dipendente a bassa retribuzione siano soprattutto gli effetti legati a 

  •  ridotta durata dei contratti di  lavoro e 
  •  numero contenuto di ore lavorabili, 

oltre a quelli – pur rilevanti – legati a un  basso livello di retribuzione oraria. 

Salario minimo: le controindicazioni secondo i CDL

In questo quadro  la Fondazione afferma quindi  che l'introduzione di un salario minimo :

  1. – priverebbe la contrattazione collettiva di quel ruolo di interprete e garante delle esigenze dei lavoratori rispetto ai diversi settori di appartenenza,
  2. – risulterebbe essere troppo semplicistica e limitativa rispetto all’effettiva tutela del  trattamento globale, economico e normativo dei lavoratori, che è ben al di sopra  della retribuzione minima tabellare.
  3. – sarebbe comunque  limitante in quanto non riguarda  anche quella componente di  lavoratori – i collaboratori domestici – che oggi più faticano a raggiungere una  retribuzione dignitosa, anche alla luce della rilevanza sociale del lavoro che  svolgono. 
  4.  – determinerebbe un innalzamento del costo del lavoro a carico delle aziende  su tutti i livelli retributivi più elevati del minimo;
  5. – rischierebbe di determinare un effetto  negativo  in quei settori/realtà  aziendali non in grado di assorbire l’incremento retributivo previsto (vedi il caso delle cooperative).

DDL delega su retribuzione e contrattazione collettiva

Riportiamo la sintesi dei principali interventi dopo l' approvazione del Senato:

il Rel. Sen. Zaffini (FDI) il quale ha svolto le seguenti osservazioni:

Il disegno di legge Atto Senato 957, trasmesso dalla Camera dei deputati, reca due discipline di delega al Governo in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva. A seconda di tali deleghe, l'articolo 2 concerne specificatamente, nell'ambito delle suddette materie, il perfezionamento della disciplina dei controlli e lo sviluppo di procedure di informazioni pubbliche e trasparenti. Nell'ambito delle due deleghe sono esclusi all'articolo 4 i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi ad essi applicabili.

Riguardo alla delega dell'articolo 1, i principi e i criteri generali ivi posti sono la definizione per ciascuna categoria di lavoratori dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti e richiama l'articolo 36 della Costituzione, il quale, nel primo comma, afferma che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Il successivo articolo 39 della Costituzione ha previsto la possibilità – mai attuata – della registrazione delle organizzazioni sindacali e della stipulazione mediante rappresentanza unitaria, in proporzione agli iscritti, delle organizzazioni registrate di contratti collettivi nazionali di lavoro, con efficacia obbligatoria per gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

All'articolo 2, i relativi principi e criteri direttivi sono: 

  • la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e l'applicazione della contrattazione collettiva, con la definizione di strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale; 
  • il perfezionamento, anche con la previsione del ricorso a strumenti tecnologici evoluti, e la realizzazione di banche dati condivisa delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli, in modo da aumentare l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare;
  •  l'introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio sulla base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro;
  •  la previsione che le suddette forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali, nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica e alla correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva.

Si è svolta quindi la discussione generale nel corso della quale sono intervenuti i seguenti senatori:

  • Il Sen. Mazzella (M5S), il quale ha accusato l’Esecutivo di aver solo modificato il reddito di cittadinanza restringendone la platea, senza abolirlo, colpendo così i più fragili. Ha citato dati Istat secondo cui nel 2024 il 23,1% della popolazione era a rischio di povertà o esclusione sociale, evidenziando come il problema dei bassi salari sia strutturale. Ha sottolineato che i redditi da lavoro spesso non eliminano il rischio di povertà, soprattutto per donne, giovani e stranieri. Ha ribadito la necessità di introdurre un salario minimo legale di 9 euro l’ora, ricordando che 4 milioni di lavoratori percepiscono paghe da fame. Ha evidenziato che 22 Paesi UE su 27 hanno già un salario minimo, mentre quelli senza presentano comunque stipendi medi molto più alti.
  • Il Sen. Misiani (PD), il quale ha denunciato che la maggioranza ha svuotato la proposta originaria sul salario minimo, cancellando l’iniziativa unitaria delle opposizioni costruita con il contributo di sindacati, categorie ed esperti (…)
  • Il Sen. Russo (FDI) ha difeso la legge delega sul lavoro, sostenendo che il provvedimento affronta in modo organico e realistico il tema del lavoro povero. Ha sottolineato che l’obiettivo era creare lavoro e sviluppo valorizzando la contrattazione collettiva, potenziando vigilanza e applicazione dei contratti, regolando subappalti e nuove forme di lavoro. Ha ribadito che salari giusti favoriscono coesione sociale e crescita economica, e che la delega fornisce strumenti di prevenzione, monitoraggio e adeguamento retributivo. Ha concluso che la legge rappresenta un impegno politico per la dignità del lavoro e la competitività del sistema produttivo, basato sulla libertà d’impresa e sul rifiuto di logiche assistenzialistiche.

Legge 144 2025 Cosa cambia

In sintesi, gli aspetti piu operativi previsti dalla legge sono:

  • Indicazione obbligatoria del contratto collettivo: Inserimento del codice CCNL nei flussi UniEmens, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, per favorire i controlli e l’accesso a eventuali agevolazioni.
  • Intervento nei settori scoperti: Possibilità per il Ministero del Lavoro di stabilire i trattamenti economici minimi nei settori privi di contrattazione o con contratti scaduti, utilizzando come riferimento i CCNL più rappresentativi dei settori affini.
  • Rinnovo dei contratti collettivi: Previsione di strumenti per favorire il rinnovo tempestivo dei contratti, anche con incentivi ai lavoratori per compensare la perdita di potere d’acquisto.
  • Controlli e trasparenza: Razionalizzazione delle comunicazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni.
  • Potenziamento delle ispezioni attraverso banche dati condivise e strumenti tecnologici evoluti.
  • Rendicontazione pubblica semestrale sui fenomeni di dumping contrattuale, evasione e lavoro irregolare;
  • Vigilanza sulle cooperative:   Rafforzamento dei controlli per verificare l’effettiva natura mutualistica e contrastare abusi.

Fondo EST nel Regolamento 2025 le tutele gratuite per i figli

6 Ottobre 2025 in Speciali

E' stato aggiornato il Regolamento del Fondo Est, Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, Turismo, Servizi e dei settori affini,  ne da notizia la circolare 1 2025

Qui il testo del regolamento aggiornato con le modifiche introdotte dai recenti rinnovi contrattuali.

Si ricorda che il Fondo è nato da un accordo tra i firmatari dei CCNL del Terziario e Turismo parte speciale “Pubblici esercizi” e parte speciale “Imprese di viaggi” , successivamente adottato da

  •  CCNL delle aziende Ortofrutticole e Agrumarie,
  •  Aziende farmaceutiche Speciali, 
  • degli Impianti Sportivi, 
  • delle Autoscuole dal 2018, 
  • da Agenzie Funebri, e 
  • CCNL sociosanitario Confcommercio dal 2023.

Fornisce servizi di assistenza sanitaria integrativa a quella del  Servizio Sanitario Nazionale, e si rivolge  tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti. L'adesione era inizialmente facoltativa ma è divenuta obbligatoria per le aziende che applicano i  citati  contratti collettivi nazionali .

L’iscrizione di un’azienda e dei dipendenti si effettua on line sul sito FondoEst. 

I contributi a carico dell’azienda o  del lavoratore  versati a Fondo Est dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) fino ad  un importo di euro 3.615,20 annui.

Nella circolare 3 2025 il Fondo informa che dal 1° settembre in via sperimentale, Fondo Est ha allargato la copertura sanitaria ai figli degli iscritti senza alcuna contribuzione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dai CCNL.

In questa prima fase potranno usufruire di alcune prestazioni, i minori fiscalmente a carico delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti con coperture a Fondo Est, a prescindere dal contratto collettivo  applicato .Le prestazioni previste riguardano:

  1. • Rimborso di lenti ed occhiali con un massimale di spesa di 90 euro che potranno essere richiesti ogni 18 mesi.
  2. • Prestazioni di ortodonzia, erogate per il tramite di UniSalute o Mutual Help (per gli iscritti della P.A. di Bolzano) con un massimale di 350 euro dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre  2025, che diventerà biennale a far data dal 1° gennaio 2026.

 Le prestazioni potranno essere  fruite a partire da settembre 2025.

 Necessario per le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo ed in copertura, , tramite  la propria area riservata, censire e quindi iscrivere i propri figli minori fiscalmente a carico

Nei prossimi paragrafi ulteriori dettagli sulle novità Fondo Est 2025.

Regolamento 2025, quote contributive ccnl Terziario e imprese funebri

Con Circolare n. 1 del 10 aprile 2025, l'ente comunica la pubblicazione del nuovo  Regolamento delle Attività aggiornato con  le modifiche contributive previste  Nello specifico:

  • dal 1° aprile 2025, i contributi mensili da versare al Fondo Est per i contratti del 
  • Terziario, distribuzione e servizi, e
  •  Distribuzione moderna e organizzata 

passano a 12,00 a 15,00 euro per dipendente (di cui 13,00 a carico azienda e 2,00 a carico lavoratore); 

Inoltre ,  in data 9 dicembre 2024 è stato rinnovato il Contratto Integrativo Territoriale Terziario Confcommercio che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2025, l’aumento della quota mensile Sanimpresa da 11 euro a 14 euro a dipendente.

L’aumento della quota relativa a Sanimpresa riguarderà il solo CCNL Terziario (codice contratto Cnel H011), mentre per tutti gli altri il contributo resta invariato .

 in seguito al recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre (Codice Cnel IB11), sono state

stabilite modifiche alla contribuzione ordinaria mensile a favore del Fondo Est.

La circolare 2 del 9 giugno 2025 ha comunicato che dal 1 luglio 2025  per le imprese funebri   i contributi ordinari mensili passeranno dagli attuali 12 euro a 15 euro  per dipendente.

La nuova ripartizione sarà la seguente:

• 13 euro a carico dell'azienda

• 2 euro a carico del lavoratore

Si precisa inoltre che, sempre dal 1° luglio 2025, anche i versamenti volontari mensili effettuati dai dipendenti a cui viene applicato il suddetto contratto saranno adeguati a 15 euro

Iscrizioni – Tabella quote

Le modalità di iscrizione delle aziende  sono disponibili nell’area dedicata sul sito internet www.fondoest.it. 

Al termine della procedura, all’indirizzo  dichiarato, arriva un link per le impostazioni delle proprie credenziali.

L’iscrizione vera e propria si renderà effettiva dopo l’invio della prima lista coerente con i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti dal Fondo e/o un pagamento.

Nel caso in cui questo non avvenga dopo sei mesi i dati anagrafici verranno cancellati ed, eventualmente, si dovrà procedere con una nuova iscrizione.

Per l’invio delle liste di contribuzione, oltre al file Xml, è possibile anche utilizzare Excel oppure effettuare  un “caricamento manuale”, possibile sempre dall’area riservata alle aziende e ai loro gestori.

Nel caso in cui l’iscrizione avvenga d’ufficio (ossia nel caso in cui venga effettuato un versato e compilati gli Uniemens individuali dei dipendenti) verrà inviata una comunicazione di avvenuta iscrizione  all’indirizzo mail dichiarato nella denuncia. In caso contrario la comunicazione verrà inviata tramite posta ordinaria.

LE QUOTE

Il versamento del Fondo Est si compone di un contributo ordinario (mensile o annuale) e di una quota Una Tantum (o quota di iscrizione). I contributi possono essere versati con cadenza mensile posticipata o annuale anticipata, previo caricamento del relativo file  e sono diversificate in base alla tipologia di contratto applicato .

Le quote  di contribuzione a  Fondo Est  aggiornate   sono le seguenti:

CCNL

Importo

TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (Part time – Full time)

15 Euro*

DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (Part time – Full time)

15 Euro*

IMPIANTI SPORTIVI (Part time – Full time)

12 Euro*

AUTOSCUOLE (Part time – Full time)

12 Euro*

ATTIVITA' FUNEBRE (Part time – Full time)

12 Euro fino al 30 giugno – 

5 euro dal 1 luglio 2025 *

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (Part time – Full time)

Dal 1° Febbraio 2018 al 31 Dicembre 2018                                             

11 Euro

Dal 1° Gennaio 2019                                                     

12 Euro

IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR (Part time – Full time)

Dal 1° Luglio 2019 al 30 Ottobre 2019                                             

11 Euro*

Dal 1° Novembre 2019                                                     

12 Euro*

FIORI RECISI (Part time – Full time)

Dal 1° Luglio 2020                                       

12 Euro*

FARMACIE SPECIALI (Part time – Full time)

10 Euro

ORTOFRUTTA (Part time – Full time)

10 Euro

 * di cui € 2,00 a carico dipendente

Di seguito la tabella  delle Quote una tantum

CCNL

Importo part Time

Importo full Time

TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

30 Euro

30 Euro

DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA

30 Euro

30 Euro

IMPIANTI SPORTIVI

30 Euro

30 Euro

AUTOSCUOLE

30 Euro

30 Euro

ATTIVITA' FUNEBRE

30 Euro

30 Euro

FARMACIE SPECIALI

30 Euro

30 Euro

FIORI RECISI

30 Euro

30 Euro

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA

8 Euro

15 Euro

IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR

8 Euro

15 Euro

ORTOFRUTTA

15 Euro

15 Euro

ATTENZIONE ove previsto dagli accordi sindacali l'azienda deve versare con la quota Fondo Est anche la Quota Sanimpresa,  come  dettagliato nella circolare 1/ 2025.

Fondo EST Compilazione Uniemens e Modello F24 aziende

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari> valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat>inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di il valore EST1 e in corrispondenza dell’elemento <Importo>l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice. L’elemento contiene l’attributo <Periodo>

in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.”

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

I contributi relativi al Fondo Est anno indicati nella sezione Inps del modello F24 nel seguente modo:

    Codice sede: il codice della sede Inps di competenza;

    Causale contributo: EST1;

    Matricola Inps: la matricola Inps dell’azienda;

    Periodo di riferimento: nel campo “da” indicare il mese e l’anno di competenza secondo il formato mese/anno (es: gennaio 2011 sarà 01/2011). Non inserire alcun valore nel campo “a”;

    Importo a debito versati: inserire l’importo presente nella distinta del Fondo Est generata dall’invio del file xml.

Fondo Est Modalità di pagamento

Dal 5 giugno 2023 la contribuzione può essere versata tramite 

  1. F24 ,
  2. carta di credito;
  3. MAV elettronico stampabile dal sistema Co.Re (dal 1 giugno non è piu possibile utilizzare il bonifico bancario) che può essere pagato  in qualsiasi istituto bancario o tramite home banking

In caso di versamento anticipato si può scegliere il numero di mensilità da versare 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente a cui sia stato pagato in anticipo il contributo, si procederà alla restituzione o alla compensazione, purché la cessazione venga comunicata prima che gli importi siano utilizzati per le coperture assicurative.

Le novità 2025 per i dipendenti

Il fondo fornisce direttamente le prestazioni di assistenza sanitaria riassunte in questo Piano sanitario.

Gli iscritti hanno accesso anche alle prestazioni fornite indirettamente da UNISALUTE qui il piano 2025

Si segnalano in particolare per il 2025 le seguenti novità:

PACCHETTO MATERNITA'

  • Eliminazione del limite del numero delle visite rimborsabili
  • Rimborso di tutte le visite specialistiche finalizzate al monitoraggio/controllo della salute della gestante e del feto, indipendentemente dalla tipologia di visita effettuata  

DIAGNOSTICA

  • Aggiunta delle ecografie osteoarticolari (erogazione diretta e rimborso del Ticket SSN) 

FISIOTERAPIA

  • Inserimento delle patologie Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Distrofia muscolare (Duchenne e Becker) e amputazioni arti o segmenti di arti tra le patologie per cui è ammesso il rimborso.  

PRESIDI E AUSILI MEDICI ORTOPEDICI

  • Inserimento dei presidi elastocompressivi antitrombo e per linfedema per arto superiore

INVALIDITA'

  • Dal 1 gennaio 2025 per accedere ai plafond la copertura sanitaria deve essere attiva alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura). I rimborsi saranno erogati in base alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura) anche per patologie o infortuni insorti precedentemente al 2014
  • Erogazione delle prestazioni dalla data di insorgenza della patologia a condizione che sia stata presentata la domanda per il riconoscimento dell’invalidità nei sessanta giorni successivi alla certificazione dell’insorgenza della patologia
  • Erogazione delle prestazioni entro un anno dalla data della cessazione della copertura sanitaria
  • Inserimento delle prestazioni odontoiatriche tra quelle previste purché siano collegate alla patologia che ha causato l’invalidità
  • Inserimento del trasporto sanitario tra le prestazioni previste

ATTENZIONE  Il fondo  ricorda  che 

  • Dal 15 luglio è possibile effettuare il censimento del nucleo familiare nell’Area Riservata  per attivare, a partire dal 1° settembre 2025, la copertura sanitaria anche per i figli fiscalmente a carico degli iscritti.
  • Dal 1 settembre non sarà più possibile inoltrare richieste di rimborso in formato cartaceo tramite posta. L’unica modalità che Fondo Est potrà ricevere sarà quella online, attraverso l’Area Riservata MyFondoEst.

CCNL somministrazione 2025: in vigore i testi definitivi

24 Luglio 2025 in Speciali

Le Associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm   e sindacali NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp  hanno firmato il 22 luglio, a Roma il testo definitivo del CCNL Somministrazione, per i  dipendenti delle Agenzie per il Lavoro che occupa, in Italia, circa un milione di persone l’anno. 

L'accordo precisa che alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi e fermo restando quanto previsto dall'Accordo sulle decorrenze sottoscritto in data 13 febbraio 2025, le Parti concordano che il  CCNL decorre dal 21 luglio 2025 e sarà in vigore fino al 20 luglio 2028 salvo quanto di seguito specificato:  la disciplina di cui all'art. 10, par. EBITEMP lettera h) nonché dell'Accordo delle Parti sociali del 3 febbraio 2025 "Welfare sanitario", di cui all'allegato n. 15, decorrono dal. 1°giugno 2025.

Il comunicato stampa sindacale evidenzia in particolare il miglioramento delle condizioni economiche  con 

  • aumenti   superiori al 15% per  l’indennità di disponibilità e 
  • aumenti del 20% sulle prestazioni erogate dalla bilateralità,
  • l’introduzione di una specifica assicurazione sanitaria di settore.

Dal punto di vista normativo, la principale novità è il preavviso  di 3 giorni in caso di proroga per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi  con indennizzo in caso di violazione 

 razionalizzato e potenziato lo strumento della clausola sociale per i cambi appalto.

Vengono anche migliorate le tutele individuali, con una particolare attenzione alla maternità, sia sui rapporti di lavoro a termine sia a tempo indeterminato, alle malattie ingravescenti, alle persone migranti, al contrasto alle molestie e alle donne vittime di violenza con l’introduzione di uno specifico sostegno economico.

In tema di formazione si introduce le possibilita di FAD  con indennità di frequenza e  formazione continua di alta specializzazione, oltre ad un rafforzamento del diritto mirato.

Introdotta, inoltre, la contrattazione di secondo livello con le Agenzie per il Lavoro; 

sul fronte delle relazioni sindacali, decentramento  dei percorsi di gestione anche sui singoli siti per monitorare le condizioni di lavoro e il rispetto della parità di trattamento.

Introdotta anche la nuova Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP) per i casi di  fuoriuscite plurime dalle aziende utilizzatrici per assicurare  maggiori tutele anche ai lavoratori e alle lavoratrici in somministrazione.

SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOSOMM

SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOLAVORO.

CCNL agenzie di somministrazione la firma del 3 febbraio 2025

Il 3 febbraio 2025, Assolavoro e Assosomm, le principali associazioni di categoria del settore della somministrazione di lavoro, hanno firmato due accordi identici con i sindacati Nidil-Cgil, Felsa CISL e Uiltemp. Questi accordi stabiliscono il rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2019 (vedi ultimo paragrafo), applicabile ai lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro.

Tra le novità più rilevanti vi sono l’aumento dell’indennità di disponibilità e il rafforzamento del welfare, inclusi miglioramenti nell’assistenza sanitaria e nei sistemi di ammortizzatori sociali.

L'accordo non prevede interventi sulle retribuzioni in quanto la legge prevede che i lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell’azienda presso cui prestano la propria attività.

Un accordo separato ha definito la nuova aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), fissata allo 0,60% delle retribuzioni imponibili. 

La ripartizione prevede :

  • un contributo dello 0,45% a carico del datore di lavoro e 
  • dello 0,15% a carico del lavoratore.

Il rinnovo introduce anche aggiornamenti sulle normative contrattuali.

 Il periodo di prova per i contratti a tempo determinato passa da 1 a 2 giorni, mentre per i contratti di durata inferiore a 3 giorni rimane di 1 giorno. 

Cambiano anche le regole per il Monte Ore Garantito (MOG), con una durata minima di 4 mesi e una retribuzione minima del 

  • 35% per i lavoratori in missione e del 
  • 50% per quelli in attesa di missione.

 Inoltre, la procedura per la mancanza di occasioni di lavoro (MOL) è stata semplificata e rinominata "procedura di ricollocazione individuale", con regole specifiche per missioni collettive di almeno 30 lavoratori e per lavoratrici in gravidanza

CCNL Agenzie somministrazione: Formatemp – Ebitemp

Sono state  introdotte misure di potenziamento del welfare sanitario per migliorare il benessere e la fidelizzazione dei lavoratori somministrati e per la formazione.

In particolare , il Fondo FormaTemp  si occupa delle  attività formative con un'indennità di frequenza oraria.  Nel testo sono definiti  i contenuti della formazione per  i candidati a missione e lavoratori in missione, nonché per le attività formative dei lavoratori a tempo indeterminato e in apprendistato e per le procedure di ricollocazione, riolti anche ai lavoratori in part time verticale 

E' possibile svolgere i corsi anche a distanza con specifiche modalita 

Prestazioni Ebitemp

Si prevedono in caso di malattia anche servizi di medicina digitale.

In caso di maternità, sono previste specifiche tutele per le lavoratrici in gravidanza e per le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione. Sono garantiti importi una tantum in caso di maternità e integrazioni salariali in caso di maternità anticipata e obbligatoria.

Il contributo di sostegno al reddito è destinato ai lavoratori in somministrazione con specifici requisiti e ai lavoratori disoccupati al termine della procedura di ricollocazione.

CCNL 2019 Assolavoro

Il Ccnl  firmato da Assolavoro nel 2019 incrementava il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018  che prevede di norma  sei proroghe per ogni contratto di somministrazione .  

Sono ammesse però otto proroghe  nei casi seguenti:

  • se il Ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima superiore a 24 mesi.
  • lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi,
  • lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl,
  • casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e
  • impiego di disabili assunti in base alla legge 68/1999.

Altri aspetti dell'accordo riguardavano il  welfare di settore ,  la formazione e il MOG (contratto a monte ore garantito):

  • si prevede il “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”
  • una disciplina puntuale dell’apprendistato tramite Agenzia per il Lavoro,
  • Contratto a  Monte Ore Garantito (MOG)  riservato ai settori più esposti alla frammentazione contrattuale, (turismo,  grande dstribuzione, logistica, alimentare, agricoltura, telecomunicazioni e servizi alla persona individuati mediante i codici Ateco) che era sperimentale nell'accordo del 2014, diventa un istituto strutturale del contratto 
  • incentivi e premialità per i contratti di lunga durata: pari ad esempio a mille euro se almeno di dodici mesi;
  • per i lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente a tempo determinato in somministrazione per  almeno 90 giornate nell’arco nell'anno  viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro, che sale a mille euro se le giornate di lavoro arrivano a 110.

 Si riconfermava  la possibilità di ricorrere alla somministrazione anche per il  lavoro domestico. Il  sistema della bilateralità è esteso quindi a Colf e badanti.

 Una particolare tutela per le lavoratrici madri prevede il diritto di precedenza al termine del godimento dei benefici legati  alla maternit, per l'avvio in missione a determinate condizioni, nei 30 giorni successivi alla cessazione dell'evento.

 

Allegati:

Spese sportive ragazzi: regole di detrazione 2025

26 Giugno 2025 in Speciali

Nei Modelli 730 o Redditi PF 2025 riferite all'anno di imposta 2024 è possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 18 anni, presso associazioni sportive e impianti sportivi. 

L'importo massimo detraibile è pari a 210 euro per ciascun ragazzo, da ripartire tra i genitori.

La detrazione d’imposta per tali spese varia in base all’importo del reddito complessivo.

In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. 

In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. 

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

L'Agenzia delle Entrate nel mese di giugno ha provveduto ad aggiornare le Giude per i dichiarativi 2025 dalle quali emergono ulteriori chiarimenti e conferme per la detrazione in oggetto, vediamo a cosa prestare attenzione.

Spese sportive 2025: le strutture che consentono la detrazione

In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono:

  • associazioni sportive,
  • palestre,
  • piscine
  • altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal d.m. 28 marzo 2007 che
ha definito:

  • cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine, ecc.;
  • la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.

In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.
Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

  • destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
  • gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:

  • le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non risultano iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • le società sportive professionistiche di cui al d.lgs. n. 36 del 2021 (sport professionistico);
  • le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

Detrazione spese sportive 2025: età dei ragazzi

In generale la detrazione spetta per le spese sostenute durante tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo ha tra i 5 e i 18 anni

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate il requisito dell'età ricorre anche se sussiste per una sola parte del periodo d’imposta.

Si ritiene, pertanto, che la detrazione spetti anche per tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo compie i 18 o i 5 anni, indipendentemente dal fatto che le spese sportive siano state sostenute prima o dopo il compimento.

Spese sportive: limite di detrazione 2025

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 210 Euro per:

  • il contribuente, se in possesso dei requisiti (minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori);
  • ogni soggetto fiscalmente a carico. Il limite di 210 Euro è il limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.

Nell'importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352), con il codice 16.

Spese sportive: documenti da conservare ai fini della detrazione

La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.
Ai sensi dell’art. 2 del citato d.m. 28 marzo 2007, la documentazione attestante la spesa deve riportare:

  • la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
  •  la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);
  • l’attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, ecc.)
  • l’importo pagato
  •  i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.9.

Spese sportive: indicazione nel 730 o Redditi PF 2025

La spesa sostenuta, nel limite di 210 Euro per ragazzo, va indicata:

  • nei righi E8-E10 del modello 730;
  • nei righi RP8-RP13 del modello Redditi cod. 16

Se il soggetto ha sostenute spese per più di un ragazzo, compilerà più righi, indicando in ognuno di essi il codice 16, e riportando separatamente la spesa sostenuta per ciascun ragazzo.

Dichiarazione 2025 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte dopo la proroga

16 Giugno 2025 in Speciali

Recentemente, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 12 giugno 2025, ha approvato un decreto-legge (c.d. Decreto Fiscale) che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale, con il quale per il 2025 è stato disposto, per i Soggetti ISA, minimi e forfettari, la proroga del termine di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto:

  • al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) senza alcuna maggiorazione,
  • al 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,40%.

Di conseguenza, i professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), potranno usufruire della proroga dei termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, ed effettuare il versamento:

  • entro il 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione;
  • oppure entro il 20 agosto 2025 applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:

  • saldo 2024 per IRPEF / IRES / IVA
  • acconto 2025 IRPEF / IRES
  • addizionali IRPEF;
  • cedolare secca;
  • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
  • IVIE / IVAFE;
  • Imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato;
  • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
  • Diritto CCIAA.

Redditi PF 2025 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte e date da ricordare

Tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, hanno la possibilità di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi, compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato per intero entro il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica). 

Già dall’anno scorso, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, è stato uniformato il termine di scadenza del versamento delle singole rate sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati, i quali dovranno effettuare i versamenti ratealientro il giorno 16 di ciascun mese, in ogni caso da completarsi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Per i soggetti ISA che usufruiscono della proroga e che optano per la rateizzazione delle imposte, pertanto viene ridefinito il calendario dei versamenti delle rate nel modo seguente:

RATA

VERSAMENTO
primo versamento il 21.07.2025
senza maggiorazione

INTERESSI %

VERSAMENTO
primo versamento il 20.08.2025 con maggiorazione

In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40% in ragione di giorno

INTERESSI %

21 luglio 2025

20 agosto 2025

20 agosto 2025

0,28

16 settembre 2025

0,29

16 settembre 2025

0,61

16 ottobre 2025

0,62

16 ottobre 2025

0,94

17 novembre 2025

0,95

17 novembre 2025

1,27

16 dicembre 2025

1,28

6ª

16 dicembre 2025

1,60

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Di conseguenza, le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Per il calendario delle scadenze secondo i termini ordinari, dei versamenti delle rate per i contribuenti che non hanno usufruito della proroga, leggi l'articolo "Dichiarazione redditi persone fisiche 2025: rateazione delle imposte e date da ricordare".

Redditi PF 2025: il cartaceo entro il 30 giugno

26 Maggio 2025 in Speciali

Entro il 31 ottobre è possibile inviare il Modello Redditi PF 2025 in modalità telematica, per il cartaceo l'arco temporale è dal 2 maggio al 30 giugno con presentazione presso gli uffici postali.

A tal proposito le Entrate hanno pubblicato le regole da seguire con il Provvedimento n 131076 del 17 marzo 2025 con cui sono stati pubblicati anche Modello e relative istuzioni. 

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
  • dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Attenzione al fatto che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

Invece quelle presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione del-

l’imposta che ne risulti dovuta.

La dichiarazione REDDITI Persone Fisiche 2025 può essere presentata:

  • a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
  • b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  • c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale.

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte

dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Redditi PF 2025: soggetti obbligati

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle;
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2025), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2025);
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
  • i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2025;

Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per

far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spet-

tante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2024 o da

acconti versati nello stesso anno.

Redditi PF 2025: come è composto

Il Modello Redditi PF 2025 è composto da:

FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:

  • FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
  • prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione), la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due del mille dell'IRPEF.

FASCICOLO 2 che contiene:

  • I quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
  • le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;

FASCICOLO 3 che contiene:

  • i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Reddito di libertà vittime di violenza: dal 12 maggio le domande 2025

7 Maggio 2025 in Speciali

Il reddito di libertà è una misura a favore delle donne vittime di violenza istituito dal decreto Rilancio 2020 . Prevede un contributo economico mensile  erogato dall'INPS alle donne ospiti di centri di violenza per favorire l'uscita e un nuovo inizio in autonomia all'esterno. 

Il contributo intende infatti aiutare nelle spese di affitto,  oltre che nelle spese necessarie per la vita quotidiana e  per la scuola dei figli eventualmente presenti.

Con il DPCM  del Dipartimento per la famiglia e le pari opportunità pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il 4.3.2025,  sono stati stanziati e ripartiti nuovi fondi alle Regioni  portando l'importo del contributo mensile a 500 euro .

E' stanziata una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ed era stata data  la possibilità di ripresentare la domanda se in precedenza era stata respinta per mancanza di fondi.

Di seguito le nuove istruzioni  in particolare  sugli esiti delle domande ripresentate e le istruzioni per la nuova finestra 2025. 

Le indicazioni operative INPS sono state pubblicate il 5 marzo nella circolare 54 2025 e il 7 maggio nel messaggio 1429 2025.

Reddito di libertà 2025: nuovo importo, cumulabità

Il reddito di libertà è un contributo economico per le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali  .

L'importo è pari a euro 500 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità  e ha l 'obiettivo di garantire una maggiore autonomia  nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza anche  di fuori dei centri di protezione.

Il Reddito di libertà  è destinato in particolare al 

  1. riacquisto di una autonomia personale ( spese di affitto per un alloggio autonomo,  per l'uscita dal Centro antiviolenza ) e 
  2. spese per  il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.

Va sottolineato che:

  • il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione ,  NASPI e altre  misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni
  • l'Inps può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento .

Attenzione il DPCM  2024 specifica la richiesta puo essere effettuata  una sola volta da ogni  donna interessata. 

Le risorse del fondo sono  ripartite tra le Regioni in base ai dati Istat sulla popolazione femminile residente tra i 18 e i 67 anni, con la possibilità di ulteriori  incrementi da parte delle regioni stesse o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Reddito di libertà: requisiti , come si ottiene

Sono destinatarie del reddito di liberta le 

  • donne vittime di violenza e accolte nei centri riconosciuti dalle Regioni
  • residenti in Italia
  • con cittadinanza italiana, comunitaria o
  • extracomunitaria con permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Il dpcm 2024 precisa che Il reddito di liberta' e' riconosciuto, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di poverta', con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di  sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l'emancipazione economica. La condizione di poverta', legata ad uno  stato di bisogno straordinario o urgente, e' dichiarata dal servizio sociale

Reddito di liberta: sportello straordinario fino al 18 aprile – graduatoria

Come detto dal 5 marzo è stata aperta la  finestra temporale straordinaria,  fino al 18 aprile 2025, dedicata alle domande che in passato non erano state accolte per mancanza di fondi. Infatti il decreto ha previsto che  le domande presentate all'INPS in precedenza  e non accolte  conservano priorita', a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di comprovare l'attuale sussistenza dei requisiti.  Secondo i dati forniti dal Dipartimento per le Pari Opportunità, tra il 2020 e il 2024 sono state presentate 6.079 richieste all’INPS, delle quali ben 3.006 erano rimaste senza risposta a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Nel messaggio del 7 maggio 2025 INPS comunica che è stta definita la graduatoria delle domande  ripresentate nella fase transitoria  perche inizialmente non accolte per incapienza dei fondi 

I Comuni possono consultare l’esito delle domande ripresentate nell’anno 2025 accedendo alla sezione “Reddito di Libertà” del servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Il servizio, inoltre, consente ai Comuni di modificare l’IBAN delle domande nello stato “Accolta in attesa IBAN” per le quali il controllo dell’IBAN ha dato esito negativo.

L’esito delle domande ripresentate è comunicato dall’INPS alle interessate utilizzando i dati di contatto presenti in procedura. Nel caso in cui i dati di contatto non siano presenti, il Comune dovrà  informare l’interessata sull’esito della domanda.

ATTENZIONE : DIVERSAMENTE da quanto riportato nella circolare 54 le domande ripresentate nella fase transitoria e non accolte per insufficienza delle risorse regionali  NON decadono ma restano valide fino al 31 dicembre 2025 e conservano la priorità rispetto alle nuove domande dell’anno 2025.

Reddito di libertà 2025: la procedura di domanda

A partire dal 12 maggio e fino al 31 dicembre 2025 si apre una seconda fase, in cui potranno essere presentate nuove domande da parte di tutte le donne in possesso dei requisiti, comprese quelle che non avevano partecipato alla fase transitoria

Rivediamo la procedura di domanda per il Reddito di Libertà:

  •  va presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune di riferimento, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.
  • I Comuni provvedono a inviare la domanda all’INPS per l’acquisizione  del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale
  • I Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda che riporta nel campo  “N. domanda” il numero d indicato dal Comune e il codice univoco rilasciato dal sistema informativo INPS

COME SI INVIA LA DOMANDA

Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile nel portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali” Nel menzionato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.

Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

ATTENZIONE:   Dal 2026 in poi, la presentazione delle domande sarà consentita in via ordinaria durante tutto l’anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Anche in futuro, le richieste eventualmente non accolte per esaurimento dei fondi potranno essere ripresentate.

Sconto IMU 2025 immobili in comodato a parenti di primo grado

29 Aprile 2025 in Speciali

La base imponibile IMU è ridotta al 50% per alcune categorie di immobili e tra questi:

  • gli immobili, esclusi quelli “di lusso” (A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
    • il contratto sia registrato;
    • il comodante:
      • possieda un solo immobile in Italia;
      • risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 quindi di lusso.

La riduzione del 50% si applica anche al coniuge del comodatario nel caso di decesso di quest’ultimo e presenza di figli minori.

Ai fini della agevolazione, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale vi è obbligo dichiarativo.

Viene specificato anche che, per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, il principio generale prevede che tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.

Contratto di comodato: che cos’è

Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.

Esso è un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta.

Il comodato di un bene immobile va registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto, se in forma scritta. 

Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.

Contratto di comodato: come si registra

La registrazione del contratto di comodato può essere effettuata telematicamente avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

In alternativa, la registrazione del contratto di comodato può essere effettuata presentando, presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il modello di richiesta di registrazione atti privati modello RAP.

Leggi anche: Modello RAP 2025: registrazione atti privati tutte le regole.

Polizza catastrofale imprese: tutte le regole

3 Aprile 2025 in Speciali

Pubblicato in GU n 75 del 31 marzo il Decreto-legge n 39/2025  con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.

In particolare è stato previsto che:

  • per le PMI l'obbligo slitta al 1° gennaio 2026,
  • per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
  • rimane al 31 marzo l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.

Leggi anche:  Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata

Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.

Il diecreto sinteticamente disciplina:

  • a) le modalità  di  individuazione  degli  eventi  calamitosi  e catastrofali di  cui  all'articolo  1,  comma  101  della  legge  30 dicembre 2023, n. 213;
  • b) le modalità di determinazione  e  adeguamento  periodico  dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
  • c) i limiti alla capacità di assunzione  del  rischio da  parte delle imprese assicuratrici, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1,  comma  104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • e) le modalità  di  coordinamento  in  relazione  agli  atti  di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS. 

Attenzione al fatto che chi non dovesse adeguarsi all'obbligo assicurativo introdotto, non sarà soggetto a sanzioni dirette. 

Relativamente ai dubbi frequenti su questo adempimento il MIMIT in data 2 aprile ha pubblicato una serie di risposte.

Per una sintesi leggi qui i chiarimenti del Ministero: Polizza catastrofale imprese: quali sono i dubbi frequenti?

Polizza catastrofale imprese: gli eventi climatici rilevanti

Nel decreto viene previsto che ai fini dell'articolo 1, comma  101,  della  legge  30  dicembre 2023, n. 213, si intende per

  • a) alluvione, inondazione ed  esondazione:  fuoriuscita  d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche  ad  alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali  o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini,  anche  a  carattere  temporaneo,  da   reti   di   drenaggio artificiale, derivanti  da   eventi   atmosferici   naturali.   Sono considerate come singolo evento  le  prosecuzioni  di  tali  fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
  • b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta  terrestre dovuto a cause endogene, purché' i  beni assicurati  si  trovino  in un'area  individuata   tra   quelle   interessate   dal   sisma   nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti,  localizzati  dalla Rete  sismica  nazionale  dell'Istituto  nazionale  di  geofisica   e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.  Le  scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo  evento  che  ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite  a  uno  stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  • c) frana: movimento, scivolamento o distacco  rapido  di  roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto  l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni  d'acqua. Sono  considerate  come  singolo  evento  le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue  ore  dalla  prima manifestazione. 

Polizza catastrofale imprese: il calcolo dei premi assicurativi

Relativamente ai premi assicurativi si prevede che conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma  104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il  premio  è  determinato  in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Si tiene conto, altresì,  in  misura  proporzionale  alla conseguente  riduzione  del   rischio,  delle  misure    adottate dall'impresa, anche per il tramite  delle  organizzazioni  collettive cui aderisce, per prevenire i rischi  e  proteggere  i  beni  di  cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2)  e  3),  del  codice  civile,  da calamità  naturali  ed  eventi catastrofali.
I premi sono aggiornati periodicamente, anche in  considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione  dei valori economici e di conoscenza e modellazione del  rischio,  tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi  di  solvibilità dell'impresa di assicurazione.

Polizza rischi catastrofali imprese: il danno indennizzabile

Il decreto prevede che ai sensi dell'articolo 1, comma 104,  della  legge  30  dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30  milioni  di  euro  di  somma assicurata, avuto riguardo al  totale  complessivo  delle  ubicazioni assicurate,  le polizze  assicurative  possono  prevedere,   qualora convenuto  dalle  parti,  uno   scoperto, che rimane a   carico dell'assicurato,  non  superiore  al  15   per   cento del danno indennizzabile.
Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per  la  fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le  grandi imprese di cui all'articolo 1, comma  1, lettera  o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno  indennizzabile che  rimane  a  carico dell'assicurato è  rimessa  alla libera negoziazione delle parti.

Polizza rischi catastrofali imprese: massimali di indennizzo

Ai sensi dell'articolo 1, comma 105,  della  legge  30  dicembre 2023,   n.   213,   le   polizze   assicurative   possono   prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

  • a) per la fascia fino a 1 milione di  euro  di  somma  assicurata trova  applicazione  un  limite  di  indennizzo   pari   alla   somma assicurata;
  • b) per la fascia da 1 milione a  30  milioni  di  euro  di  somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo  non  inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

Fermo  l'obbligo  di  copertura  assicurativa,  per  la  fascia superiore a 30 milioni di euro di  somma  assicurata  ovvero per  le grandi imprese di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  o),  la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa  alla libera negoziazione delle parti.

Fermo quanto disposto  dai  commi  1  e  2,  per  i  terreni  la copertura e' prestata nella forma a primo rischio  assoluto, fino  a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in  misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Per le polizze di cui al comma 1, lettera  a),  i  contratti  di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il  tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in  relazione alle specifiche esigenze di copertura. 

Polizza catastrofali imprese: c’è sanzione per chi non la stipula?

Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.

In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.

In base all'art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. 

Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.

Relativamente invece alle compagnie abilitate ad operare nel ramo 8 danni, con in corso un’attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.

 

Incentivo “Donne e Impresa” per PMI nel Lazio

31 Marzo 2025 in Speciali

La Regione Lazio ha lanciato il bando “Donne e Impresa” con un fondo di 3 milioni di euro, mirato a sostenere lo sviluppo delle PMI femminili.

L’iniziativa si inserisce nell’obiettivo strategico di rafforzare la competitività e la crescita sostenibile delle imprese. 

Il bando prevede  contributi a fondo perduto per la creazione di nuove imprese femminili e per l’ampliamento o la modernizzazione di quelle esistenti, anche attraverso l’adozione di soluzioni digitali. 

Le domande possono essere presentate dal 15 aprile al 3 giugno 2025 sulla piattaforma GeCoWEB Plus. 

Vediamo meglio i requisiti per partecipare e la misura dei finanziamenti

Bando Donne e impresa Lazio: requisiti e finanziamento

L’incentivo è destinato alle imprese che rispettano i criteri di PMI femminili, ovvero attività individuali, cooperative o società con una significativa partecipazione femminile.

 L’agevolazione prevede un contributo massimo di 100.000 euro per impresa, coprendo tra il 30% e il 60% dei costi ammissibili. 

Le spese finanziabili includono investimenti materiali e immateriali, adeguamenti dei locali e servizi strategici. Inoltre, sono riconosciuti costi del personale e spese generali pari al 20% delle spese rendicontabili.

La selezione dei progetti avverrà secondo criteri oggettivi come la percentuale di contributo richiesta, l’anzianità dell’impresa, il numero di addetti e il possesso di certificazioni ambientali. 

L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione a seguito della rendicontazione delle spese. 

Bando “Donne e Impresa” -Tabella di riepilogo

 Tabella di riepilogo 

Requisiti Dettagli
Tipologia di imprese PMI femminili: lavoratrici autonome, imprese individuali con titolare donna, società cooperative e di persone con almeno il 60% di donne, società di capitale con almeno 2/3 di quote e organi di amministrazione femminili.
Localizzazione Sede operativa nel Lazio al momento della richiesta di erogazione a saldo.
Importo massimo finanziabile 100.000 euro per impresa.
Percentuale copertura costi Dal 30% al 60% dei costi ammissibili.
Spesa minima rendicontabile 30.000 euro.
Spese ammissibili Investimenti materiali e immateriali, soluzioni digitali, adeguamento locali (max 20%), servizi strategici (max 20%), costi del personale e spese generali (20% forfettario).
Durata progetto 12 mesi dalla data di approvazione.

Enasarco: FIRR in scadenza il 31 marzo

12 Marzo 2025 in Speciali

La Fondazione Enasarco  ricorda la scadenza  del 31 marzo per il  pagamento del Firr  Fondo indennità risoluzione rapporto  2024 per gli Agenti e Rappresentanti da parte delle ditte preponenti.

Ma attenzione  Il termine è  di fatto anticipato  di 5 giorni per le ditte che utilizzano l’addebito bancario Sepa, al fine di non sforare i tempi di trasferimento bancario e incorrere in possibili sanzioni.

Vediamo di seguito maggiori dettagli sul contributo al fondo e sulle modalità per effettuare l'adempimento.

FIRR cos’è – calcolo e versamento contributo

Tutte le aziende  aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi economici collettivi (AEC).che  hanno conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale  sono  tenute ad accantonare ogni anno  presso ENASARCO una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, FIRR.. 

L’importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:

  • importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;
  • tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario);
  • numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).

Con la prima iscrizione alla Fondazione ENASARCO  si ottiene il “numero di posizione” identificativo e, nella propria area riservata inEnasarco, è disponibile la distinta Firr che propone la somma delle provvigioni inserite nelle distinte del fondo previdenza/assistenza per ciascun agente mentre sono esclusi gli importi eventualmente indicati nelle distinte integrative 

Prima di procedere con la compilazione, è indispensabile che la ditta mandante verifichi, tramite la funzione “Gestione mandati online”, che tutti i mandati di agenzia siano aggiornati.

Nella distinta Firr non compaiono i mandati cessati nel corso dell’anno solare

Dopo aver cliccato su “Genera la distinta corrente”, la ditta mandante quindi dovrà semplicemente verificare la correttezza delle provvigioni proposte, tuttavia se alcuni importi non fossero corretti è possibile modificarli.

Il sistema, a questo punto, calcolerà in automatico il contributo dovuto.

Per il versamento, l’azienda mandante potrà scegliere tra:

  • Addebito su c/c bancario SEPA (che va sempre anticipato rispetto alla scadenza finale)
  • versamento tramite PAGOPA

Aliquote FIRR 2025

Le aliquote FIRR sono  ancora  stabilite nelle seguenti misure:

MONOMANDATARI PLURIMANDATARI
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno    4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno
 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l’anno 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l’anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300,01 euro l’anno.

ATTENZIONE : se il rapporto di agenzia  inizia nel corso dell’anno  gli scaglioni vanno proporzionalmente ridotti in proporzione ai mesi di durata 

Comunicazione cessazione e liquidazione FIRR

Nel caso di cessazione del rapporto il preponente deve comunicare a Enasarco entro 30 giorni dall'evento per ottenere la liquidazione delle somme accantonate presso il FIRR,sempre  utilizzando la funzione  “Gestione mandati” e indicato come data di cessazione tenendo conto del preavviso, l'ultimo giorno di collaborazione effettiva con l'agente. 

La liquidazione delle somme spettanti all’agente può avvenire mediante accredito su c/c bancario o postale o somma a disposizione presso Banca Nazionale del Lavoro (per importi fino a 1.000 euro), con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone (sas, snc).

Infine, occorre ricordare che se il rapporto di agenzia termina nel corso dell’anno solare, il contributo FIRR dell’ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente all’agente dal preponente al momento della cessazione.

FIRR online: disponibile l’applicazione

Si ricorda che dal 2021 è online la funzionalità per richiedere il Firr direttamente su AppEnasarco, per dispositivi mobili che permette agli iscritti di consultare l’area riservata e rimanere aggiornati sulle novità più rilevanti . 

La AppEnasarco è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play 

Lipe: come ravvedersi

3 Marzo 2025 in Speciali

Attenzione al fatto che la Riforma Fiscale con il DLgs. 87/2024 non ha previsto novità sulla comunicazione Lipe.

Pertanto, continua a rendersi applicabile il previgente regime sanzionatorio in caso di ritardi e omissioni, ma sono cambiate le regole del ravvedimento operoso.

Leggi anche: Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?

Comunicazione Lipe: chi riguarda

I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

Attenzione al fatto che l’obbligo di invio della Comunicazione Lipe non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Ai fini della Lipe il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Comunicazione Lipe: regole di invio

Per trasmettere la comunicazione trimestrale Iva, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga: 

  • I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione,
  • I dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento,
  • I dati dell’eventuale dichiarante.

L'agenzia delle entrate mette a disposizione un software specifico oppure si può ricorrere ad un software di mercato, purché il risultato sia conforme alle regole previste dalle specifiche tecniche (approvate con provvedimento del 21 marzo 2018). 

Il file con la comunicazione trimestrale Iva deve essere firmato digitalmente. 

Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi: 

  • un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta
  • il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile
  • la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Un file comunicazione trimestrale Iva, può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.

Le Entrate mettono anche a disposizione un software di controllo, disponbile, dall’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Lipe: come ravvedere il mancato invio

Come detto, la misura della sanzione per la Lipe non è stata modificata, ma ci sono alcune novità in merito al ravvedimento operoso.

Il Decreto sulle sanzioni n 87/2024 in vigore dal 1° settembre, rende applicabili novità in tema di ravvedimento anche alle Lipe.

Nel caso in cui, per regolarizzare l’omessa o errata comunicazione, ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, la riduzione delle sanzioni è attualmente pari a:

  • 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo alla violazione ossia 55,56 euro;
  • 1/8 del minimo, se la regolarizzazione è dal 91° giorno successivo alla violazione sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, ossia 62,50 euro;
  • 1/7 del minimo, se la regolarizzazione è successiva al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, ossia 71,43 euro;
  • 1/6 del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio non preceduto da PVC e senza domanda di adesione, ossia 83,33 euro;
  • 1/5 del minimo, dopo il PVC, senza comunicazione di adesione e prima dello schema di atto strumentale al contradditorio, ossia 100 euro;
  • 1/4 del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio, preceduto da PVC e senza domanda di adesione, ossia 125 euro.

Le regole per il ravvedimento operoso per le LIPE sono state dettate dall'Ade con la Risoluzione n 104/2017.

La regolarizzazione può essere effettuata:

  1. con il ravvedimento prima dell’invio del Modello di dichiarazione IVA annuale. In questo caso è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione Lipe;
  2. con la correzione direttamente in sede di predisposizione del Modello di dichiarazione IVA. In questo caso non è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione.

Allegati:

Imprese editoria ipovedenti: domande di contributi entro il 31 marzo

27 Febbraio 2025 in Speciali

Con Avviso del 26 febbraio il Dipartimento per l'Editoria informa del termine di scadenza al 31 marzo per i contributi per le imprese di editoria speciale.

In particolare il contributo è volto a sostenere:

  • imprese editrici, 
  • enti e associazioni,

che editano periodici per non vedenti e ipovedenti destinati a tali soggetti o ad enti ed istituzioni che operano per finalità a sostegno del settore.

Editoria ipovedenti e non vedenti: i beneficiari del contributo 2024

Possono accedere al contributo imprese, enti ed associazioni che editano periodici prodotti con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o supporti informatici, registrati presso il competente Tribunale e iscritti al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Per avere accesso ai contributi sono necessari:

  • anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
  • obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il finanziamento;
  • obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
  • periodicità della testata almeno quadrimestrale nell’anno di riferimento del contributo.

Contributo Editoria ipovedenti e non vedenti: le domande 2024

Le domande di contributo per l'editoria per gli ipovedenti e i non vedenti devono essere inviate, corredate dalla relativa documentazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo ed inviate, in regola con le disposizioni in materia di bollo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

Entro lo stesso termine del 31 marzo, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell’editore, un campione dei numeri della testata all’indirizzo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Ufficio per il sostegno all'editoria
Servizio per il sostegno diretto alla stampa
UFFICIO ACCETTAZIONE
Via dell’Impresa 90
00187 – Roma

Scarica qui il modello per le domande 2025.

Attenzione al fatto che, nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.

Per tutta l'altra modulistica e la normativa di riferimento accedi al sito del dipartimento per l'editoria.

Bando Imprese Borghi: SAL richiedibili con una ft quietanzata

17 Febbraio 2025 in Speciali

Il Ministero della Cultura con una Circolare del 20 gennaio 2025 ha fornito un importante chiarimento per gli assegnatari della misura di sostegno Imprese Borghi.

Ricordiamo che le regole della misura sono state dettate con l’Avviso pubblico del Ministero della Cultura del 16 maggio 2023 per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione europea – NextGeneration EU nell’ambito del PNRR, M1C3, Investimento 2.1 "Attivita dei borghi" .

L’Avviso Imprese Borghi ha lo scopo di favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei 294 borghi assegnatari delle risorse di cui al precedenteAvviso pubblico per la presentazione di progetti di rigenerazione culturale e sociale.

Si assegnano circa 200 milioni di euro dei fondi previsti dal MiC per il Piano nazionale borghi, finanziato con il PNRR, al sostegno di:

  • micro, piccole e medie imprese
  • interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli Comuni 
  • attraverso l’offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale,
  • proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare.

Le domande potevano essere presentate al Soggetto gestore Invitalia a partire dal giorno 8 giugno 2023, alle ore 12.00 e sino alle ore 18.00 del 11 settembre 2023 (termine prorogato al 29 settembre).

A partire dalla data di chiusura della presentazione delle domande, sarà avviata la valutazione delle proposte progettuali pervenute secondo le modalità descritte nell'art. 11 dell'avviso e sulla base della griglia di cui all’Allegato 2 allo stesso Avviso e sarà stilata conseguentemente una graduatoria di merito su base regionale e per singolo Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale.

Leggi qui la graduatoria.

Leggi qui le proposte ammesse a finanziamento.

Bando Imprese Borghi: che cos’è

L'avviso specifica che, con DM 112 del 18.03.2022 sono state ripartite le risorse dell’investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” compreso nel PNRR-M1C3, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”.

L’Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi” è articolato nelle seguenti componenti:

  • (i) linea di intervento A, finalizzata alla realizzazione di 21 Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, (uno per regione o provincia autonoma), già ammessi a finanziamento con DSG 453/2022 per un ammontare complessivo pari a 398,42 milioni di euro (escluso assegnazioni al Borgo del Molise); 
  • (ii) linea di intervento B finalizzata alla realizzazione di 207 Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale che interessano 289 borghi storici, già ammessi a finanziamento con DSG 453/2022 per un ammontare complessivo pari a 363,45 milioni di euro, integrato dal Decreto del Segretario Generale n. 381 del 20/04/2023 con cui sono ammessi a finanziamento ulteriori 4 Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, che interessano ulteriori 5 borghi storici, per un importo complessivo pari a 6,82 milioni di euro;
  • (iii) regime di aiuto a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei comuni/borghi selezionati con la Linea B, per un ammontare complessivo pari a 200 milioni di euro.

L'Avviso è finalizzato a sostenere:

  • le iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici(PNRR-M1C3-Inv.2.1 Linea B); 
  • le iniziative imprenditoriali, in sinergia con i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, finalizzati al rilancio economico e occupazionale e al contrasto dello spopolamento, attraverso interventi che promuovono nuova residenzialità, e incentivano lacreazione di servizi diversificati per la popolazione, oggi carenti o assenti, dovranno concorrere adare risposta a specifici fabbisogni territoriali, favorendo la ricostruzione del tessuto economicolocale in modo tale che l’iniziativa imprenditoriale proposta metta radici solide e prosegua nel tempo.

Bando Imprese Borghi: chi può partecipare

Possono presentare domanda di finanziamento:

  • le micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le ditte individuali e le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile, 
  • le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del Dlgs n. 117/2017 ss.mm.ii., iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”.

Possono richiedere il contributo di cui al presente Avviso le persone fisiche che intendono realizzare un’attività da localizzare nei comuni/borghi storici assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, purché esse, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal Soggetto gestore ai sensi dell’articolo 12, comma 1, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni ai sensi del successivo comma 3. 

Nel caso in cui i predetti soggetti non dimostrino l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

Possono altresì richiedere il contributo di cui al presente Avviso, le imprese agricole per iniziative non riconducibili ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (art. 1 comma 1b, Reg. 1407/2013).

Bando Imprese Borghi: i contributi

Fermo restando il contributo massimo di cui al successivo articolo 8, pari a 75.000,00 euro, i progetti proposti possono avere un valore massimo di 150.000,00 euro e dovranno essere avviati dopo la presentazione della domanda.
La durata massima prevista è di 18 mesi per ciascun progetto ammesso, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione e, comunque, tutti i progetti dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2025.
Ciascuna domanda deve essere correlata a una sola iniziativa ed una stessa iniziativa non può essere suddivisa in più domande

Le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 90% dell’iniziativa imprenditoriale ammissibile e, comunque, per un importo massimo del contributo pari a 75.000,00 (settantacinquemila/00) euro, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis. 

Tale percentuale è elevabile al 100%, fermo sempre il limite massimo, nel caso di:

  • nuove imprese, da costituirsi entro 60 giorni dal provvedimento di concessione del contributo;
  • imprese come identificate all’art. 5 c.1 già costituite a prevalente titolarità giovanili e/o femminili.

I contributi sull’iniziativa imprenditoriale non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per le medesime spese rientranti nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ivi inclusi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

I soggetti realizzatori devono garantire la copertura finanziaria residua dell’iniziativa imprenditoriale di spesa apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie, per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile (più IVA) non coperta dal contributo, purché non oggetto di precedenti agevolazioni.

Bando Imprese Borghi: le spese ammissibili

Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, sostenute direttamente dai soggetti realizzatori a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, concernenti le seguenti voci di investimento, riferite alle tipologie di investimento di cui all’articolo 6 paragrafi 7 e 8.:

  • a) impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;
  • b) beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, correlate all’iniziativa da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all’ordine di riferimento avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa. La perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo;
  • c) opere murarie fino al limite massimo del 40% dell’iniziativa di spesa ammissibile, per l’adeguamento alle condizioni necessarie alla realizzazione dell’investimento proposto e finanziato, delle sedi operative dei soggetti realizzatori. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all’immobile fatto salvo il caso di quelli strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell’iniziativa agevolato rientranti nella lettera a).

Sono, altresì, ammissibili, le seguenti spese di capitale circolante, fino al limite massimo del 20% della spesa ammissibile:

  • a. materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti connessi al processo produttivo;
  • b. utenze relative alle unità locali oggetto dell’iniziativa imprenditoriale di investimento;
  • c. canoni di locazione relativi alle unità locali oggetto dell’iniziativa imprenditoriale;
  • d. prestazioni di servizi connesse all’attività agevolata;
  • e. costo del lavoro dipendente da assumere a seguito della realizzazione dell’iniziativa
  • imprenditoriale che non benefici di altre agevolazioni.

Imprese borghi: SAL richiedibili con una sola fattura quietanzata

Con un avviso pubblicato il 10 febbraio sul sito di Invitalia, si apprende che il Ministero della Cultura ha introdotto una significativa novità per i beneficiari dell’incentivo Imprese Borghi, che promuove l’avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali nei borghi a rischio abbandono o abbandonati.

Una nuova Circolare del 20 gennaio 2025 esplicativa chiarisce che è ora possibile richiedere un primo stato avanzamento lavori (SAL) anche con una sola fattura di investimento quietanzata. Questo permette alle imprese di ricevere non solo la quota di agevolazione relativa alla spesa sostenuta ma anche l'intera quota di agevolazione a valere sul capitale circolante come definita dal provvedimento di concessione.

Per ottenere l'erogazione del SAL e il capitale circolante le imprese devono includere nella richiesta uno o più documenti che attestino l'assunzione di impegni per spese e costi legati al funzionamento dell'attività imprenditoriale. Ad esempio, questi documenti possono includere contratti di affitto a titolo oneroso, contratti per la fornitura di utenze e altri impegni finanziari simili.

La documentazione necessaria per le verifiche propedeutiche all'erogazione dei contributi rimane invariata. Le imprese dovranno quindi continuare a inviare tutta la modulistica richiesta per la presentazione del primo SAL.

Registro Tracciabilità dei Rifiuti: dal 13 febbraio RENTRI in vigore

13 Febbraio 2025 in Speciali

Parte dal 13 febbraio la tracciabilità dei rifiuti con il Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) e debuttano i modelli allegati al DM n 59/2023.

Ricordiamo che, le regole per il RENTRI sono state dettate nell'Allegato al Decreto n. 143 del 06.11.2023 ed hanno definito: 

  • le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI),
  • le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI,
  • i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità 
  • le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

Ricordiamo inoltre che con il Decreto n 59 del 4 aprile 2023 pubblicato in GU n 121 del 31 maggio sono disciplinate le regole operative del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità (ai sensi dell'art.188 bis del DLgs n 151/2006).

Con il provvedimento oltre ad assicurare l’attività di controllo sui rifiuti, si intende mettere a disposizione di imprese e settore pubblico:

  • dati, servizi e informazioni,
  • per promuovere l’economia circolare,
  • e il recupero di materia. 

Il RENTRI è gestito dal MASE con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

Scarica qui le slide del RENTRI con tutte le regole.

RENTRI Registro nazionale Tracciabilità dei Rifiuti: che cos’è

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento disciplina il sistema di tracciabilita' dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Il regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di  tracciabilita', definendo:

  • a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152  del  2006 con  l'indicazione  altresi'   delle   modalita'   di   compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi,
  • b) le modalita' di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei  soggetti  obbligati  ovvero  di  coloro  che  intendano volontariamente aderirvi,
  • c) il funzionamento del  RENTRI,  ivi  incluse  le  modalita'  di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);
  • d) le modalità per la  condivisione dei  dati  del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al  fine del loro inserimento nel Catasto di  cui  all'articolo  189  del  decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le  modalita'  di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e  gli adempimenti trasmessi al  RENTRI,  garantendone,  ove  possibile,  la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • e) le modalita' di  interoperabilita'  per  l'acquisizione  della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo  alle  spedizioni di rifiuti;
  • f)  le  modalita' di svolgimento  delle funzioni di  supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali  ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n.  152 del 2006;
  • g) le modalita' di accesso ai dati del  RENTRI  da  parte  degli organi di controllo;
  • h) le modalita' per la verifica  e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui  all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  152  del 2006, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario.

Gli allegati I e  II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del  2006. 

L'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l'iscrizione al RENTRI ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge  n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  12  del 2019. Gli allegati I, II e III sono  parte  integrante  del  presente regolamento. 

Scarica qui le slide del RENTRI con tutte le regole.

RENTRI: le imprese che devono iscriversi

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI,  mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:

  • a) gli enti e  le  imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei rifiuti;
  • b)  i  produttori  di  rifiuti  pericolosi,  fatto  salvo  quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;
  • c) gli enti e le imprese che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti pericolosi a titolo  professionale  o  che  operano  in  qualita'  di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  • d) i Consorzi istituiti per  il  recupero  e  il  riciclaggio  di particolari tipologie di rifiuti
  • e) i soggetti di cui  all'articolo  189,  comma  3,  del  decreto legislativo  n.  152  del  2006,  con  riferimento  ai  rifiuti   non pericolosi.

A copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico  degli iscritti  di  un contributo annuale e  di  un  diritto di  segreteria,  ai   sensi dell'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135  del  2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  12  del  2019,  nella misura e con le modalita' indicate nell'allegato III.

Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unita'  locale, come  individuata  ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione.

Per gli  anni successivi al primo, il contributo annuale è versato  entro il  30 aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.

Ogni variazione all'iscrizione è soggetta  al  pagamento  del diritto di segreteria, secondo le modalita' di cui all'allegato II

Scarica qui le slide del RENTRI con tutte le regole.

RENTRI: modello di registro di carico e scarico rifiuti

E' approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190,  comma  2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I.

Nel registro cronologico di  carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
Il registro cronologico di carico e  scarico è tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:

  • a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile  mediante  il portale del RENTRI, compilato e vidimato da  parte  delle  camere  di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita' previste dalla normativa sui registri IVA;
  • b) a partire dalla data di iscrizione  al  RENTRI,  in  modalita' digitale, con vidimazione  digitale  mediante  l'assegnazione  di  un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle  camere  di commerciotramite apposita applicazione  utilizzabile  attraverso  il RENTRI; la compilazione  in  modalita'  digitale è effettuata  nel rispetto delle seguenti disposizioni:
    • 1) le registrazioni  sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione  dall'operatore, che ne deve assicurare  il corretto funzionamento e  costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilita' di riproduzione dei documenti  posti  in conservazione  e  l'estrazione  delle  informazioni  dagli  archivi informatici, relativamente alla serie di dati  trasmessi al  RENTRI, qualora cio' sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da  parte degli organi di controllo;
    • 2)  i  numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi  e  non  modificabili e garantiscono l'identificabilita' dell'utente;
    • 3) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata  con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata r l'identificativo temporale con data ed ora;
    • 4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

Il registro cronologico è tenuto in modalita' digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei  servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20. 

Scarica qui le slide del RENTRI con tutte le regole.

RENTRI: modello di registro di identificazione rifiuti

E' approvato il modello di  formulario di  identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell'allegato II.
Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformita' al modello riportato nell'allegato II ed e' integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
Ferma restando la responsabilita' del produttore o del detentore con  riferimento  alle  informazioni  di   propria   competenza,   il formulario puo' essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
Il formulario  di  identificazione  del  rifiuto  e'  vidimato digitalmente con le modalita' indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le  modalita'  di  cui  all'articolo  7, comma 2, se in formato digitale.
L'acquisizione da parte del produttore del formulario  compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo  188-bis,  comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Scarica qui le slide del RENTRI con tutte le regole.

Allegati:

Canone speciale RAI 2025: tariffe per alberghi, residence, studi, mense

28 Gennaio 2025 in Speciali

Pubblicato in GU n 21 del 27 gennaio il Decreto 30 dicembre 2024 che prevede immutate, le tariffe del canone speciale RAI per il 2025.

Nel dettaglio, per  l'anno  2025  i  canoni  di  abbonamento  speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto  ministeriale  29  dicembre  2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015.
Le disposizioni contenute nel decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2025. 

Ricordiamo che dal 2024 è possibile pagare il canone speciale utilizzando il VIRTUAL Iban personalizzato, ovvero un Iban che è associato ad ogni singolo cliente, così da facilitare la rendicontazione contabile. La RAI precisa che nel preavviso di rinnovo è stato indicato, per ogni cliente, l’Iban personalizzato.

L' iban generico: IT75O0760101000000000002105 risulta comunque ancora attivo.

Il pagamento potrà quindi essere effettuato utilizzando il virtual Iban ma, qualora fosse stato usato il precedente iban generico, il versamento è comunque valido.

Vediamo gli importi da pagare per il canone speciale.

Canone speciale RAI 2025: chi deve pagarlo

Devono pagare il canone speciale RAI coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. 

Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse, ad esempio è il caso delle catene alberghiere.
Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate. 

Canone speciale RAI 2025: gli importi per le strutture ricettive

Come specificato sul sito RAI il Canone Speciale per alberghi e strutture ricettive è dovuto per l'anno 2025 nelle misure di seguito indicate:

A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 6.789,40
Euro 3.463,98 
Euro 1.801,28

B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 2.036,83
Euro 1.039,20
Euro 540,38

            

C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: 

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 1.018,40
Euro 519,58
Euro 270,18

             

D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 407,35  
Euro 207,82 
Euro 108,07

            

E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:

Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
Euro 203,70  
Euro 103,93
Euro 54,03

(*) sono: Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)

Canone speciale RAI 2025: come pagare

La RAI, sulla pagina dedicata al canone speciale, evidenzia che è possibile effettuare il pagamento del Canone Radiotelevisivo Speciale con carte di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico di Rai.

Il servizio è fornito da INTESA SAN PAOLO S.p.A. La procedura da seguire prevede di contattare il Call Center Rai, al numero verde 800.938.362 (per tutti i paesi al di fuori dell'Italia la numerazione è 0039 06-87408198).

Occorrerà fornire i dati relativi all’intestazione del nuovo abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un LINK (valido 15 gg).

Cliccando sul link e seguendo le istruzioni, si potrà procedere al pagamento con carta di credito direttamente sulla piattaforma della banca e senza necessità di fornire all’operatore telefonico i dati delle carte di credito.

Il servizio è attivo per le seguenti tipologie di carte:

Visa credito consumer, Visa debito consumer, Visa credito commercial, Visa debito commercial, MasterCard credito consumer, MasterCard debito consumer, MasterCard credito commercial, MasterCard debito commercial, Maestro debito consumer, Maestro debito commercial.

Al termine delle operazioni, con pagamento andato a buon fine, il sistema invierà una ricevuta di pagamento via mail

Canone speciale RAI 2025: esonero da fatturazione elettronica

Viene infine specificato che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la normativa sulla fatturazione elettronica non trova applicazione in materia di canone speciale.

Pertanto la Rai continuerà a riscuotere il canone speciale con le modalità sinora adottate.

Canone speciale RAI 2025: le sanzioni per chi non paga

I titolari di canone speciale non in regola con i pagamenti sono tenuti a pagare il relativo canone maggiorato degli interessi al tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria (ai sensi dell'art 1284 c.c.) 

Il versamento deve essere effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI o con le altre modalità di pagamento indicate.

Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45 (ai sensi dell'art 19, comma 3, D.Lgs.18 dicembre 1997, n.473)

Allegati: