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Riforma dei servizi consolari, cittadinanza e AIRE: il testo della legge in GU

6 Febbraio 2026 in Normativa

La Legge 19 gennaio 2026, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2026, introduce una profonda revisione dei servizi per i cittadini e le imprese italiane all’estero, intervenendo su:

  • cittadinanza, 
  • anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), 
  • legalizzazione di firme, 
  • passaporti 
  • e carta d’identità valida per l’espatrio.

La norma mira a semplificare le procedure, ridurre l’arretrato consolare e rafforzare l’organizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), con effetti rilevanti sia per i cittadini residenti all’estero sia per i professionisti che li assistono.

Cittadinanza italiana: nuove competenze e procedure centralizzate

Uno degli interventi più rilevanti riguarda i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana per i residenti all’estero.

La legge sostituisce integralmente l’art. 10 del D.Lgs. n. 71/2011, distinguendo nettamente tra:

  • funzioni dei consolati, e
  • procedimenti centralizzati presso l’amministrazione centrale del MAECI.

In particolare:

  • i capi degli uffici consolari mantengono il potere di accertare lo status di cittadino già riconosciuto e di rilasciare i certificati di cittadinanza;
  • le domande di riconoscimento della cittadinanza presentate da maggiorenni residenti all’estero sono invece attribuite a un ufficio dirigenziale generale del MAECI, che subentra ai consolati per la trattazione delle istanze.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande:

  • devono essere presentate esclusivamente tramite servizio postale, in forma cartacea;
  • sono accompagnate dal versamento dei diritti consolari;
  • prevedono comunicazioni successive solo in modalità telematica (anche via e-mail non certificata).

È prevista inoltre la possibilità di affidare a operatori specializzati le attività di ricezione, digitalizzazione e archiviazione, con oneri a carico del richiedente.

Tempi e limiti

Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti è fissato in 36 mesi. L’entrata a regime del nuovo sistema è differita al 1° gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore della legge, con un regime transitorio che introduce tetti annuali alle domande ricevibili per evitare sovraccarichi amministrativi.

AIRE e ANPR: nasce l’anagrafe unica degli italiani all’estero

L’articolo 3 della Legge n. 11/2026 realizza una riforma strutturale dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), intervenendo in modo esteso sulla legge 27 ottobre 1988, n. 470. La novità centrale è l’integrazione dell’AIRE nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR):

  • l’AIRE diventa parte integrante dell’ANPR;
  • tutti gli adempimenti anagrafici sono effettuati in via esclusiva tramite la piattaforma nazionale.

Iscrizioni ed esclusioni

L'Art. 3, comma 1, lettera a), n. 8 – nuovo comma 9) aggiorna e razionalizza le categorie escluse dall’iscrizione AIRE, tra cui:

  • lavoratori stagionali all’estero;
  • personale delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
  • dirigenti scolastici, docenti e personale della scuola fuori ruolo;
  • dipendenti regionali presso uffici di collegamento;
  • personale civile e militare con indennità di lungo servizio all’estero;
  • personale in servizio presso la NATO;
  • familiari conviventi delle categorie sopra elencate.

La ratio è che questi soggetti mantengono un legame funzionale e temporaneo con l’Italia, incompatibile con una residenza estera stabile.

È inoltre introdotta un’iscrizione AIRE facoltativa per i cittadini che mantengono il domicilio fiscale in Italia pur lavorando all’estero per organismi UE o internazionali (Art. 3, comma 1, lettera a), n. 8 – nuovo comma 9-bis) .

Questa previsione tiene conto delle nuove forme di mobilità internazionale qualificata, evitando effetti fiscali o amministrativi automatici.

Passaporti: stop al rinnovo e nuove regole operative

L'articolo 4 introduce importanti le modifiche alla legge n. 1185/1967 sui passaporti:

  • viene definitivamente eliminata la possibilità di “rinnovo”: il passaporto potrà solo essere rilasciato ex novo. Si consolida così una prassi già diffusa, rendendola espressamente prevista dalla legge;
  • la competenza è attribuita esclusivamente agli uffici consolari, senza più interventi straordinari di ispettori di frontiera;
  • sono aggiornate le regole su smarrimento e furto del passaporto, con procedure differenziate tra Italia ed estero.
    • In Italia:
      • obbligo di denuncia tempestiva e circostanziata alle autorità di polizia.
    • All’estero:
      • denuncia alle autorità locali di polizia;
      • trasmissione della denuncia all’autorità competente al rilascio del passaporto;
      • se la denuncia locale è impossibile o eccessivamente difficoltosa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa al consolato.

Dati biometrici e sanzioni

Il nuovo passaporto, per adeguarlo agli standard di sicurezza:

  • contiene fotografia, firma e dati biometrici memorizzati su microprocessore;
  • è accompagnato da un sistema sanzionatorio aggiornato, con sanzioni amministrative pecuniarie espresse in euro e non più in lire.

Per la domanda di rilascio non sono più richieste due fotografie, è sufficiente una sola fotografia, autenticata dall’autorità ricevente o validata secondo le regole di identificazione previste dalla normativa recente.

Carta d’identità valida per l’espatrio

L'articolo 5 della legge interviene anche sulla carta d’identità:

  • viene chiarito che non è valida per l’espatrio in presenza di condizioni che giustificano il diniego o il ritiro del passaporto;
  • in tali casi è obbligatoria l’annotazione: “Documento non valido ai fini dell’espatrio”;
  • dal 1° giugno 2026, i cittadini residenti all’estero potranno richiedere la CIE presso qualsiasi comune italiano, secondo le modalità stabilite dai ministeri competenti.

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