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Attività di controllo su ETS: pubblicato il decreto con tutte le regole

16 Settembre 2025 in Notizie Fiscali

In gazzetta ufficiale del 15 settembre viene pubblicato il Decreto 7 agosto del Ministero del Lavoro con Definizione di forme, contenuti, termini e modalita' per  l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti  del terzo settore.

Il decreto ha ad oggetto:

  • a) la definizione delle forme, dei contenuti, dei termini e delle modalita' per l'esercizio da parte del Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali, e degli  Uffici del registro unico nazionale del terzo settore, delle  funzioni  di vigilanza,  controllo  e  monitoraggio relative al sistema di registrazione e controllo degli enti del terzo settore, di  cui all'articolo  2  del presente decreto;
  • b) la definizione  delle  modalita'  di  raccordo  con  le  altre amministrazioni interessate e degli schemi delle relazioni annuali di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017;
  • c)  la  definizione  dei  criteri,  requisiti  e  procedure   per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di controllo  da  parte delle reti associative nazionali,  e degli enti accreditati come centri di servizio per  il  volontariato, delle forme di vigilanza  da  parte  del Ministero sui Soggetti autorizzati e dei criteri  per  l'attribuzione ad essi delle relative risorse finanziarie, ove previste.

Sono fatte salve l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale di  competenza  dell'Ispettorato  nazionale  del lavoro,   l'attivita'   di   controllo   di   competenza   di   altre amministrazioni, nonche' le diverse tipologie di  controlli  previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli  di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 117 del 2017 da  parte dell'amministrazione   finanziaria.   

L'amministrazione   finanziaria trasmette al competente  Ufficio  del  RUNTS  gli  elementi  utili  a valutare la cancellazione di  un  ETS  dal RUNTS,  risultanti  dalle attivita' di  controllo  da  essa  svolte,  secondo  quanto  disposto dall'art. 94 comma 2 del decreto legislativo n. 117  del 2017.  

Sono altresi' fatti salvi i controlli  amministrativi  e  contabili  delle amministrazioni pubbliche  e  degli  enti  territoriali  che  erogano risorse  finanziarie  o concedono  l'utilizzo  di  beni  immobili  o strumentali di qualsiasi genere agli ETS  per  lo  svolgimento  delle attivita' statutarie di interesse generale, necessari  a  verificarne il corretto impiego da parte degli ETS beneficiari.

I  controlli  sugli  ETS sono esercitati nell'interesse pubblico e a tutela della funzione sociale svolta dagli enti  medesimi.  

Se  ne  ricorrono  i  presupposti   i competenti Uffici del RUNTS, all'esito  dei  controlli  esperiti  dai soggetti autorizzati, adottano i provvedimenti previsti dal  decreto legislativo  n.  117  del  2017,  con  particolare  riferimento  agli articoli 32, comma 1-bis, 35, comma 1-bis, 48, comma 4, 50, comma  1. 

Se ne ricorrono i presupposti, essi irrogano altresi' le sanzioni  di cui all'articolo 48 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017. 

Le risultanze dei controlli sono acquisite ai  fini  della  revisione periodica del RUNTS, ai sensi dell'articolo 51 del  medesimo  decreto legislativo n. 117 del 2017. 

L'Ufficio  del RUNTS  competente  puo' utilizzare gli esiti dei controlli effettuati nei confronti degli ETS costituiti in forma di fondazione per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile.

Il Ministero autorizza, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le  RAN  e  i  CSV, che  ne  facciano  richiesta,  all'esercizio dell'attivita' di controllo nei confronti degli ETS ad essi aderenti.

Ai fini dei controlli si considerano «enti aderenti» gli ETS che abbiano dichiarato al RUNTS,  con  le  modalita' previste la  propria  affiliazione  ad  un soggetto autorizzato.

Attenzione al fatto che il presente decreto non si applica agli enti:

  • in  possesso  della qualifica di impresa sociale, che  sono  sottoposti  a  vigilanza  ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo  n.  112  del  2017  e relative disposizioni di attuazione;
  • alle  societa'  di mutuo soccorso, anche se iscritte nella sezione  f)  del  RUNTS,  che sono sottoposte a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e relative disposizioni di attuazione.

Controlli ETS: gli enti interessati

Secondo il decreto sono  sottoposti  ai  controlli  esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario  o  in  concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti   a  gestione commissariale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Controlli ETS: le tipologie

Le tipologie di controlli sono finalizzati ad accertate:

  • a)  la  sussistenza  e  la  permanenza  dei  requisiti  necessari all'iscrizione nel RUNTS;
  • b) il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o  di utilita' sociale;
  • c) l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'iscrizione  nel RUNTS.

I controlli sono «ordinari» o «straordinari»:

  • sono «ordinari» i controlli programmati di cui  all'articolo  51 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e all'articolo 21  del decreto  del  Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali  15 settembre 2020, n. 106, condotti a scadenza triennale  su  tutti  gli ETS di cui al precedente articolo  2,  secondo  le disposizioni  del presente decreto.
  • sono «straordinari» i controlli disposti dal competente  Ufficio del RUNTS sulla base di esigenze di approfondimento  derivanti  dagli esiti dei controlli ordinari, nonche' ogni qualvolta ed in  qualsiasi momento esso lo  ritenga  opportuno  in  ragione  di  atti  o  fatti, rilevanti per le finalita' elencate al comma 1, di cui sia  venuto  a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.

Attività di controllo ETS: inarrivo i modelli di verbali utili

Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, l'Ufficio di livello  dirigenziale  generale  del  Ministero presso il quale e' istituito l'ufficio statale del RUNTS approva  con apposito decreto i  modelli  di  verbale  dei  controlli  ordinari  e straordinari.
Le  risultanze  delle  attivita'  di  controllo  devono  essere riportate esclusivamente nel modello  di  verbale  approvato  con  il decreto direttoriale di cui al comma 1. 

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