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CPB, confermato il nuovo Ravvedimento speciale: i dettagli

18 Luglio 2025 in Notizie Fiscali

Era nell’aria da diverso tempo, e prima di essere confermato ha subito delle riformulazioni, ma in Commissione Finanze è stato approvato un emendamento al cosiddetto Decreto Fiscale, il DL 84/2025, con il quale si ripropone, anche per quest’anno, il Ravvedimento speciale per i contribuenti che aderiranno al Concordato Preventivo Biennale.

L’ultima riformulazione del correttivo è stata effettuata per recepire alcune modifiche dell’ultima ora: dalla Commissione Finanze l’emendamento passerà, presumibilmente lunedì prossimo, alla Camera per l’approvazione e poi al Senato.

Rispetto alle previsioni, la modifica più rilevante riguarda l’ambito di applicazione: potranno infatti sanare gli anni fiscali dal 2019 al 2023 solo coloro che aderiranno al CPB quest’anno, per il biennio 2025-2026.

Diversamente da quanto ipotizzato precedentemente, non è prevista la possibilità di sanare il 2023 per coloro che hanno aderito al CPB l’anno scorso per il biennio 2024-2025.

È facile ipotizzare che tra le motivazioni della scelta ci sia il fatto che il Ravvedimento speciale costituisca un mezzo per incentivare l’adesione al CPB, strumento su cui l’attuale governo ha puntato molto, ma che si sta rivelando deludente nel numero di adesioni.

Permettere infatti a coloro che hanno aderito l’anno scorso di sanare adesso il 2023 non avrebbe incentivato l’adesione in alcun modo.

Va tuttavia detto che l’effetto congiunto di CPB e Ravvedimento speciale, può rendere l’adesione appetibile per chi ha bisogno di tutelarsi da eventuali controlli del fisco per il passato; ma non rende il CPB più appetibile per chi di norma paga le imposta e fa fatica a impegnarsi per il futuro, in una situazione globale così incerta come quella attuale.

Le caratteristiche del nuovo Ravvedimento speciale

Il Ravvedimento speciale permette di sanare eventuali violazioni tributarie avvenute negli anni   precedenti in modo semplificato, pagando delle sanzioni forfettizzate, evitando così di incorrere in un accertamento tributario.

Costituisce quindi, a tutti gli effetti, uno scudo fiscale sulle annualità precedenti, a cui è possibile accedere, dopo aver accettato la proposta di CPB per il biennio 2025-2026, dietro versamento di una imposta sostitutiva per le imposte sui redditi (e relative addizionali) e per l’IRAP, da calcolare anno per anno su ogni annualità che il contribuente vuole scudare.

Il meccanismo di calcolo è analiticamente previsto dall’emendamento approvato dalla Commissione Finanze, che presumibilmente verrà confermato dalla Camera prima e dal Senato poi.

La base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), con le eventuali addizionali, e dell’IRAP “è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato […] in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del”:

  • del 5%, per chi ottiene un punteggio ISA pari a 10;
  • del 10%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 8 e 10;
  • del 20%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 6 e 8;
  • del 30%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 4 e 6;
  • del 40%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 3 e 4;
  • del 50%, per chi ottiene un punteggio ISA inferiore a 3.

Per le annualità 2019, 2022 e 2023 l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi viene calcolata applicando le seguenti aliquote:

  • aliquota del 10%, per chi ottiene un punteggio ISA pari o superiore al 9;
  • aliquota del 12%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 6 e 8;
  • aliquota del  15%, per chi ottiene un punteggio ISA inferiore a 6.

Per i medesimi periodi d’imposta l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRAP sarà il 3,9%.

Per le annualità 2020 e 2021, in considerazione degli effetti della pandemia, le medesime aliquote sono ridotte del 30%.

I contribuenti potranno accedere al Ravvedimento speciale per una determinata annualità tra il 2019 e il 2023, anche nel caso in cui in questa abbia dichiarato:

  • una delle cause di esclusione dall’ISA legate alla pandemia;
  • una condizione di non normale svolgimento dell’attività
  • una delle cause di esclusione dagli ISA legate all’esercizio di più attività.

Però, per le annualità interessate da una di queste situazioni, che si caratterizzano per l’assenza di un punteggio ISA:

  • la base imponibile sarà calcolata come differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali sarà il 12,5%;
  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRAP rimane il 3,9%.

Fondamentalmente quindi il Ravvedimento speciale previsto per quest’anno ricalca a grosse linee quello dell’anno scorso.

Come l’anno scorso infatti, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per ciascuna annualità non può essere inferiore a euro mille.

Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione tra il giorno 1 gennaio 2026 e il 15 marzo 2026; è prevista la possibilità del pagamento rateale in massimo 10 rate mensili maggiorate degli interessi, a partire dal 15 marzo 2026.

 

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