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Dichiarazione IVA 2025: termini e modalità per l’integrativa

30 Aprile 2025 in Notizie Fiscali

Entro il 30 aprile occorre inviare la dichiarazione IVA 2025, sono comunque considerate valide le dichiarazioni inviate entro 90 giorni dalla scadenza pagando le relative sanzioni. Leggi anche Dichiarazione IVA 2025: scadenza 30 aprile        Nel caso in cui, il contribuente volesse rettificare o integrare la dichiarazione già presentata, può presentare entro il 30 aprile una correttiva nei termini, diversamente dal 2 maggio, quindi scaduti i termini, il contribuente che intende integrare o rettificare può presentare una nuova dichiarazione IVA a certe condizioni.

Dichiarazione IVA 2025: termini e modalità per l’integrativa

Come evidenziato dalle stesse istruzuioni al Modello IVA 2025:

  • nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”
  • scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti.

Attenzione al fatto che presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria e a tal proposito si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

La Casella Dichiarazione integrativa va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:

  • il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997;
  • il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 – 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione. 

Sinteticamente ricordiamo che la Dichiarazione IVA 2025, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:

  • a) direttamente dal dichiarante;
  • b) tramite un intermediario;
  • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

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