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Proroga tasse PIVA: chi deve pagare entro il 21 luglio senza maggiorazione

17 Luglio 2025 in Notizie Fiscali

Il Decreto legge n 84/2025 noto come Decreto Fiscale viene pubblicato in GU n138 del 17 giugno e tra l'altro prevede il rinvio del pagamento delle tasse delle PIVA al 21 luglio e al 20 agosto con maggiorazione.

Vediamo maggiori dettagli.

Proroga PIVA: chi deve pagare entro il 21 luglio senza maggiorazione

Il DL n 84/2025 contiene, tra l'altro, la proroga delle tasse per le PIVA.

Già il Vice Ministro dell’Economia Maurizio Leo anticipava alla stampa il differimento dal 30 giugno al 21 luglio dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.

Successivamente il Decreto ha previsto in dettaglio:

  • la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

Attenzione al fatto che i versamenti dovranno quindi essere effettuati:

  • entro il 21 luglio 2025, il 20 luglio è domenica, invece che entro il 30 giugno, senza maggiorazione;
  • o dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con maggiorazione dello 0,4% come interesse.

La relazione illustrativa al decreto specifica che il differimento riguarda anche i versamenti dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato.

Il nuovo calendario è stato commentato dal Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio che ha ringraziato il ministero dell’Economia per aver accolto la richiesta in linea con la compliance e la collaborazione (…)

In dettaglio, entro il prossimo lunedì 21 luglio, i contribuenti che possono beneficiare della proroga (di cui all’art. 13 del DL 17 giugno 2025 n. 84) devono provvedere a effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, senza la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse e in particolare si tratta di:

  • contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro);
  • ma anche i contribuenti che:
    • applicano il regime forfetario,
    • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,
    • presentano altre cause di esclusione dagli ISA quali ad esempio. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.;
    • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”.

Attenzione al fatto che sono comunque esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.

Infine va evidenziato che la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.

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