A decorrere dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72), saranno escluse dallo spilt payment.
Ricordiamo che tale decisione è contenuta nella decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 188 del 27 luglio, che ha autorizzato l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026. Leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026.
Inoltre in ottobre 2024 sono stati approvati gli elenchi di riferimento per l'anno 2025, leggi Split Payment 2025: pubblicati gli elenchi.
Ciò premesso, la parte degli elenchi delle società quotate ed in ogni caso le indicazioni in riferimento alle società quotate che dovesse riscontrarsi in altre parti della pubblicazione, varrà come indicazione per la fatturazione dei fornitori in regime di scissione solo fino al 30 giugno 2025.
Il meccanismo dello split payment prevede che l’IVA gravante sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.
Vediamo ora la norma contenuta nel DL fiscale in vigore dal 18 giugno.
Split payment: escluse le società quotate dal 1° luglio
Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana dal prossimo 1° luglio saranno escluse dall’ambito applicativo dello split payment e i cedenti e prestatori che effettuano operazioni nei confronti di tali società, incasseranno dalle stesse l’imposta addebitata in via di rivalsa, salvo quando si applica il reverse charge.
La norma è contenuta nel decreto fiscale in vigore dal 18 giugno.
La disposizione che fa rientrare tali società nel campo della scissione dei pagamenti, ossia l’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72 sarà soppressa a decorrere dal 1° luglio 2025 con riguardo “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”.
Ricordiamo che il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.
Per riepilogare i vari passaggi di questa norma ricordiamo che:
- lo split payment è una deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’IVA che necessita dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ue;
- l'autorizzazione è stata inizialmente concessa con la decisione n. 1401/2015 e con la decisione n. 784/2017 che ha permesso di estendere l’ambito di applicazione della misura antievasione. Il termine di efficacia di quest’ultimo atto è stato poi differito prima sino al 30 giugno 2023, con la decisione n. 1105/2020 e, poi, fino al 30 giugno 2026, con la decisione n. 1552/2023;
- l'Italia ha chiesto un’ulteriore proroga della misura sostenendo che in assenza della scissione dei pagamenti, potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori fiscali individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatorio,
- successivamente l’Italia ha modificato la propria richiesta al fine di escludere dall’ambito di applicazione della misura, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB, indicazione accolta nella decisione n. 1552/2023 adottata dal Consiglio dell’Ue, che ha escluso dal campo applicativo dello split payment le predette società a partire dal prossimo 1° luglio.
Tutto ciò evidenziato, praticamente, questa novità determina che i fornitori dovranno rivedere le modalità di fatturazione verso tali società, per esercitare la rivalsa nei modi ordinari, salvo nei casi in cui ricorra una fattispecie in cui si applica il meccanismo del reverse charge.
La conseguenza dell'esclusione delle società quotate dal meccanismo dello split payment, fa si che i fornitori dovranno valutare attentamente come operare osservando le regole dell’effettuazione dell’operazione che incidono nella tempistica di emissione della fattura.
Gli automatismi della fatturazione dovranno essere aggiornati tra il prima 30 giugno 2025 e il dopo, ossia dal 1° luglio 2025.
Ad esempio per un contratto per prestazioni di servizi verso una società quotata con fatturazione mensile che prevede l’applicazione del regime dello split payment, la fattura viene ordinariamente emessa entro il giorno 5 di ogni mese in riferimento alle prestazioni relative al mese precedente.
Quindi la fattura per il mese di giugno 2025 dovrà essere emessa entro il 5 luglio senza il regime split payment.
Sorge quindi la necessità per l’emittente di far concorrere l’Iva esposta in fattura alla propria liquidazione Iva periodica dal momento che l’imposta non verrà più pagata dalla società quotata committente che potrà comunque portare in detrazione l’Iva e non sarà tenuta alla doppia registrazione.
Non ci saranno invece cambiamenti per:
- fatture sottoposte al regime del reverse charge,
- fatture emesse dai professionisti non forfettari o comunque soggette a ritenuta alla fonte che restano fuori dallo split payment insieme alle operazioni soggette ai regimi monofase, al regime del margine, al regime speciale delle agenzie di viaggio, al regime per le attività di intrattenimento e spettacolo.
Nella ipotesi in cui una società quotata ricevesse dopo il 30 giugno 2025 una fattura emessa con data luglio 2025 e con il riferimento al regime split payment, dovrà chiedere al fornitore l’emissione di una nota di variazione in accredito e la riemissione non potendo in nessun modo sostituirsi al fornitore per effettuare il relativo pagamento.