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Dichiarazione 730/2026: novità, Modello editabile e istruzioni

2 Marzo 2026 in Normativa

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del Direttore del 27 febbraio 2026 n. 71552, ha approvato i modelli di Dichiarazione 730/2026 con le relative istruzioni, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2026 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, per i redditi prodotti nell'anno 2025.

Scarica il Modello 730/2026 in versione anche editabile e le relative istruzioni

Unitamente al modello 730/2026 sono approvati anche:

  • il modello 730-1, per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF;
  • i modelli 730-2 per il sostituto d'imposta e per il CAF o per il professionista abilitato, contenenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione;
  • il modello 730-3, relativo al prospetto di liquidazione dell'assistenza fiscale prestata;
  • i modelli 730-4 e 730-4 integrativo, per la comunicazione del risultato contabile al sostituto d'imposta;
  • la bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 30 settembre 2026 al CAF, al professionista abilitato o al sostituto d'imposta; in quest'ultimo caso il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato. La dichiarazione precompilata è resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, nell'area riservata del proprio sito, a partire dal 30 aprile 2026.

Dichiarazione 730/2026: le principali novità

Come indicato nelle istruzioni di compilazione, di seguito le principali novità del modello 730/2026:

  • Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall'anno 2025 è confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
  • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall'anno 2025 è confermato l'innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni equiparati) e per taluni redditi assimilati, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
  • Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni non disabili. La detrazione per figli a carico è riconosciuta ai contribuenti con figli – compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto – di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché ai figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti conviventi con il contribuente;
  • Familiari a carico residenti all'estero: dall'anno 2025 le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all'estero;
  • Incremento del limite delle somme erogate come partecipazione agli utili dell'impresa soggette a imposta sostitutiva: per l'anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
  • Compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti a tali addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente, complessivamente nel periodo d'imposta, la soglia di 15.000 euro;
  • Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la detrazione spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell'anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
  • Trattamento integrativo: dall'anno 2025 è confermato che l'agevolazione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
  • Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l'anno 2025 è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
  • Ulteriore detrazione: per l'anno 2025 è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda;
  • Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l'anno 2025 la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell'anno. Possono accedere al regime i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell'anno d'imposta precedente;
  • Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell'anno 2025, in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dagli stessi lavoratori non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
  • Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall'anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese – considerati complessivamente – per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
  • Detrazione delle spese per la frequenza scolastica: dall'anno 2025 è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall'imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
  • Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e antisismici: le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici spettano per le spese documentate sostenute nell'anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • Detrazione spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall'anno 2025 l'ammontare della detrazione forfetaria è innalzato a 1.100 euro;
  • Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65 per cento;
  • Credito d'imposta per i dipendenti di "strutture sanitarie di montagna": riconosciuto ai dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
  • Credito d'imposta per i dipendenti delle "scuole di montagna": riconosciuto ai dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo "comune di montagna" o in un comune limitrofo;
  • Credito d'imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: riconosciuto alle persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno dell'accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025;
  • Plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;
  • Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l'agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

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