Farmaci e parafarmaci: come controllare la detraibilità 2022

26 Maggio 2022 in Speciali

Nelle dichiarazioni dei redditi 730/2022 e Redditi Persone Fisiche 2022 riferite all'anno di imposta 2021, è possibile detrarre le spese mediche sostenute dal contribuente nel corso dell'anno ma poiché in farmacia è possibile acquistare sia prodotti detraibili sia prodotti che non danno diritto alla detrazione, è importante capire la dicitura presente sullo scontrino fiscale (cd. scontrino parlante). 

In vista della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, ecco un breve riepilogo.

Attenzione: la Legge di bilancio 2020 ha previsto che dal 1° gennaio 2020, ai fini IRPEF la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. 

Per quanto riguarda le spese mediche la norma prevede espressamente che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione:

  • i medicinali 
  • i dispositivi medici 
  • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Tuttavia dato il tenore letterale della norma, sono escluse dall’esonero (e pertanto vanno pagati con strumenti tracciabili): 

  • tutte le prestazioni rese da strutture non accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale (come per esempio le cure termali) 
  • le prestazioni mediche rese da liberi professionisti che esercitano in studi o ambulatori privati non accreditati al SSN (come accade spesso per i dentisti).

Detraibilità spese mediche 2022: ecco come fare

Le spese mediche, fra cui rientrano anche le spese per acquisto di medicinali, sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2021 al 19% per l’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro ma a certe condizioni.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate riguardanti la detrazione dei medicinali nelle dichiarazioni dei redditi 2021 indicano: “la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati

  • la natura, 
  • la quantità dei prodotti acquistati
  • il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale
  • il codice fiscale del destinatario 

così come indicato nel Testo Unico delle imposte sui redditi all’art 10, comma 1, lett.b).

Si ricorda che se le spese sanitarie indicate superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

Detraibilità spese mediche 2022: le indicazioni nello scontrino parlante

Lo scontrino parlante deve indicare natura e qualità dei beni e questo rende più facile riconoscere se il bene sia detraibile o meno, infatti è sufficiente controllare la codifica. 

In farmacia è possibile comprare medicinali, parafarmaci e altri prodotti ma solo alcune di queste categorie sono deducibili.

Danno diritto alla detrazione le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture:

  • Farmaco, medicinale, f.co, med e altre abbreviazioni o terminologie riferite inequivocabilmente a farmaci. Queste indicazioni sullo scontrino danno diritto alla detrazione al 19%, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.156/2007.
  • Aic (codice di autorizzazione all’immissione in commercio): per motivi di privacy del contribuente lo scontrino può indicare anche un unico codice univoco di autorizzazione anziché il nome specifico del farmaco che sarà rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.40 del 2009
  • Omeopatici: i farmaci omeopatici sono considerati medicinali e a questi sono equiparati. Sono definiti in base al d.lgs 219/2006 come “quelli ottenuti mediante un processo descritto dalla farmacopea europea o in sua assenza dalle farmacopee ufficiali degli stati membri.”
  • Ticket: questa dicitura c’è per i medicinali erogati unicamente dal servizio sanitario e pertanto da diritto alla detrazione, così come indicato dall'Agenzia nella Risoluzione 10 del 2010
  • Farmaco/medicinale preparazione galenica: le preparazioni galeniche sono i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea (formule officinali). Sono detraibili se è specificata la loro natura, per questo è necessaria l’indicazione farmaco/medicinale.
  • SOP-OTC: sono sigle utilizzate per i medicinali che non necessitano di prescrizione medica e sono suddivisi tra medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e le restanti tipologie. Trattandosi di medicinali sono detraibili, così come chiarito dall'Agenzia nella stessa Risoluzione n.10 del 2010.
  • Medicinali fitoterapici: sono medicinali che contengono esclusivamente come sostanze attive  sostanze vegetali o preparazioni vegetali. Tali medicinali sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza e per tale motivo possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie. Come indicato dalla Risoluzione n.396 del 2008 sono detraibili i prodotti fitoterapici esclusivamente quando sono medicinali.

Detraibilità spese mediche 2022: quali non sono detraibili

Non danno diritto alla detrazione le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture

  • Integratori alimentari: Con la risoluzione n. 256/E del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha precisato “Gli integratori alimentari vengono somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali. In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all’area alimentare”, e per tale motivo non sono detraibili.
  • Parafarmaci: la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc., non può essere equiparata a quella per medicinali così come precisato dall'Agenzia nella Risoluzione n.396 del 2008

Detraibilità spese mediche 2022: documenti da conservare

Per le spese mediche in generale occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. 

Ad esempio per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici:

  • relative all’acquisto di medicinali, occorre conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
  • relative all’acquisto di alimenti a fini medici speciali occorre conservare la fattura o lo scontrino fiscale parlante oppure, integrazione sul documento di spesa del codice fiscale e attestazione del rivenditore dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità del prodotto venduto e la riconducibilità degli stessi tra gli alimenti indicati nella sezione A1 del registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e che non sia destinato ai lattanti
  • relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l’apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico.
  • per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo, il certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione, il modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef del soggetto affetto dalla malattia, le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati, l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. Se il soggetto non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto, conserva l’autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla documentazione da conservare si rinvia alla circolare n. 7/E del 25 giugno 2021.

Detraibilità spese mediche sostenute all’estero

Come indicato nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi 2021, le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia

Pertanto anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

Comunicazioni riders e lavoro digitale: prorogata la scadenza del 20.5

19 Maggio 2022 in Speciali

E' stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il nuovo decreto che  definisce le modalità  per le  comunicazioni obbligatorie telematiche  dell'utilizzo di lavoro  autonomo intermediato da  piattaforme digitali .  E' il DM 31 del 30 marzo 2022  (che alleghiamo in fondo all'articolo). Viene fornito anche il facsimile del modello "UNI Piattaforme" e le istruzioni  per il nuovo adempimento.

L'obbligo di  comunicazione telematica per queste prestazioni  (che fanno parte della cosiddetta GIG economy,  economia dei "lavoretti")  che si realizzano per il tramite di piattaforme digitali,  è stato introdotto  dall'articolo 27, comma duodecies, del decreto legge 152/2021.  

 Entrerà in vigore il 14 aprile, da quella data entro il 20 di ogni mese vanno fatte le comunicazioni.

Un comunicato di ieri pubblicato sul sito ministeriale annuncia una proroga della prima scadenza, fissata per domani 20 maggio, e fa slittare il termine al 3 giugno, ma solo per la prima applicazione .  Questo il testo:

 "Con riferimento alla scadenza prevista per la trasmissione telematica delle Comunicazioni Obbligatorie dovute dai committenti in caso di lavoro autonomo intermediato da piattaforme digitali fissata entro il 20° giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro – come da Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 23 febbraio 2022 – 

si comunica che solo in fase di prima applicazione la scadenza prevista al 20 maggio è prorogata al 3 giugno, al fine di consentire la massima conoscenza del modello di comunicazione.

Si precisa altresì, che per il mese di giugno, la scadenza rimane fissata al giorno 20."

Vediamo di seguito  meglio  i dettagli sull'obbligo di comunicazione, le modalità operative da utilizzare e le scadenze  previste.

 Ricordiamo anche cosa si intende per lavoratori digitali e GIG economy.

Comunicazione lavoro tramite piattaforme digitali: come e quando

L'obbligo riguarda le prestazioni di lavoro  che si svolgono : 

  • sia sotto forma di  lavoro subordinato che  
  • come   collaborazioni coordinate 
  • che le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e rientranti nell'articolo 67, comma1, lettera l, del Dpr 917/1986.

e che vengono organizzate dai datori di lavoro/committenti   attraverso piattaforme telematiche.

La comunicazione deve contenere :

  • le generalità di committente e prestatore d'opera, 
  • data di inizio e fine della prestazione, 
  • durata presunta espressa in ore, 
  • inquadramento contrattuale.

Devono essere comunicati  anche i rapporti di lavoro stipulati contestualmente con due o piu lavoratori.

Il  decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle  comunicazioni dovute dai committenti in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali  e fornisce in allegato:

  1.   il modello  da utilizzare  modello “UNI-piattaforme”,
  2. i sistemi di classificazione di cui all’Allegato B 9ovvero tutti i codici ateco dei settori economici)
  3. le modalità tecniche di cui all’Allegato C.

La comunicazione va inviata entro 20 giorni dalla data di inizio della prestazione.

Condivisione dei dati ai fini delle verifiche

Attenzione va posta al fatto che i dati contenuti nel modello “UNI-piattaforme”   saranno  resi disponibili all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’Istituto nazionale della Previdenza sociale, all’Istituto nazionale per le Assicurazioni e   gli Infortuni sul lavoro, alle Regioni e Provincie Autonome e, nel caso di lavoratori stranieri,  anche al Ministero dell’Interno, con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale, che potranno effettuare controlli incrociati.

Piattaforme digitali, cosa si intende – chi sono i lavoratori della GIG economy

Il decreto fornisce  anche  la definizione dei termini che vengono utilizzati:

a) piattaforme di lavoro digitale: sono i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente  dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro;

b) lavoro intermediato da piattaforma digitale:  è  la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione,  indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di  svolgimento della prestazione.

Come evidenzia un recente  rapporto dell' INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche) in Italia i lavoratori delle piattaforme digitali nel periodo 2020/21 ammontano a oltre 570 mila unità . 

Si tratta per la maggior parte  di riders ovvero  addetti alle consegne a domicilio,   per  tutti i tipi di beni, traduttori e insegnanti che svolgono ripetizioni online, autisti  di auto a noleggio, ma le prestazioni possono riguardare anche giardinaggio, riparazioni casalinghe,  ecc.

In sostanza tutti i lavori  temporanei e occasionali che possono essere svolti   grazie al tramite di una  piattaforma digitale che  facilita l'incontro tra domanda e offerta  con una grande flessibilità di realizzazione ma spesso anche precarietà.

Allegati:

Criptovalute: registro degli operatori al via il 16 maggio

12 Maggio 2022 in Speciali

Sarà attivo dal 16 maggio prossimo il nuovo  registro per gli operatori di criptovalute,  previsto dal Decreto ministeriale del 13  gennaio 2022. (QUI il testo).

 Lo comunica l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori incaricato della gestione. Per essere in regola , coloro che già operano nel settore, in possesso dei requisiti , dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi per continuare a lavorare. Attraverso il registro saranno effettuate 

  1. la comunicazione di inizio attivita e le 
  2. comunicazioni trimestrali  dei dati delle prestazioni effettuate.

L'obbligo riguarda:

  1.  i prestatori di servizi relativi all'utilizzo si valuta virtuale (criptovalute) e
  2. i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Vediamo di seguito  in dettaglio i requisiti e le modalità per fare domanda.

Requisiti per l’iscrizione al Registro Operatori valuta virtuale

 I requisiti per l’iscrizione, previsti dalla normativa in vigore, sono: 

  1. per i soggetti diversi dalle persone fisiche sede legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
  2.  per le persone fisiche cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea o di Stato diverso e  domicilio nel territorio della Repubblica.

Domanda, e iter di iscrizione al Registro operatori criptovalute – Contributo una tantum

Dal 16 maggio 2022  chi intende iniziare l'attività di operatore nel settore delle valute virtuali dovrà preventivamente registrarsi  nella sezione speciale del Registro dei cambiavalute all'interno dell'area riservata della piattaforma OAM.

ATTENZIONE La “Registrazione” al portale web dell’Organismo NON equivale a comunicare la  propria operatività in Italia per l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute  per effettuare la quale è necessario compilare l’apposito servizio disponibile in area privata, dopo aver  completato la “Registrazione” stessa.

Per la registrazione al portale è richiesta una casella di posta elettronica certificata   (PEC), già attiva al momento della registrazione

Per chi già sta operando è previsto un termine di 60 giorni decorrenti dal 16 maggio 2022 per l'iscrizione 

Nella pagina web www.organismo-am.it, sarà disponibile il servizio di “Registrazione” in cui vanno inseriti i dati anagrafici .

Una volta completata la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con password all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Organismo. 

Tramite la propria area  è possibile compilare firmare e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività.

Devono essere indicati:

  •  i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante), 
  • identificativo fiscale, 
  • estremi documento di identificazione,
  •  un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),
  • la tipologia di attività e servizi prestati, 
  • le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web).

 Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata.

CONTRIBUTO UNA TANTUM

La registrazione nel Registro prevede il pagamento di un contributo una tantum , di cui  andra inviata la ricevuta  

L'importo del contributo è pari a 

  • 500 euro per le persone fisiche e 
  • 8.300  euro per le società .

ITER DELLA DOMANDA

Dalla ricezione della domanda l'OAM avra 15 giorni di tempo per verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata.

Il termine puo essere sospeso una sola volta, e per un massimo di 10 giorni,  in caso di  comunicazione incompleta ,  per l'integrazione.

 Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, l'organismo Agenti e mediatori puo negare l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato.

Potrà comunque essere presentata una successiva richiesta di iscrizione.

Obbligo di trasmissione dati all’OAM

Gli operatori iscritti devono trasmettere all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza trimestrale e riguarda in particolare i dati identificativi e dati sintetici sull’operatività complessiva in Italia, suddivisi per singolo cliente .

Nel dettaglio dovranno essere inviati telematicamente all’OAM:

Dati identificativi del cliente:

1. Cognome e nome;

2. Luogo e data di nascita;

3. Residenza;

4. Codice fiscale/Partita IVA, ove assegnato;

5. Estremi del documento di identificazione.

Dati relativi all’operatività complessiva per singolo cliente:

1) controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo  totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente;

2) numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legaleriferibili a ciascun cliente;

3) numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;

4) numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;

5) numero e controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingressoda/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente  e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

I dati del registro e guide operative

  • cognome e nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione a in caso di soggetto diverso da persona fisica; 
  • codice fiscale o partita IVA, ove assegnato; 
  • indicazione della tipologia di servizio prestato; 
  • indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

Ai seguenti link è possibile scaricare le Guide operative 

Aiuti di Stato pronto il modello per comunicare i sostegni ricevuti

28 Aprile 2022 in Speciali

È online dal 27 aprile 2022 il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate

SCARICA IL MODELLO E RELATIVE ISTRUZIONI

ATTENZIONE: Con Provvedimento del 25.10.2022 n. 398976, è stata pubblicata la nuova versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022, con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione. SCARICA QUI LA NUOVA VERSIONE

Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. 

In particolare l'agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 143438 del 27.04.2022 per:

  • la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021,
  • la definizione delle modalità di restituzione in caso di superamento dei massimali 
  • e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Autodichiarazione aiuti di stato: presentazione dal 28 aprile al 30 giugno 2022

ATTENZIONE: L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.06.2022 n. 233822, ha prorogato la scadenza al 30 novembre 2022. 

La dichiarazione va inviata dal 28 aprile 2022 al 30 novembre 2022 (in luogo del 30 giugno) esclusivamente con modalità telematiche:

  • direttamente dal contribuente
  • oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni,

mediante: 

a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; 

b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. 

SCARICA IL MODELLO E RELATIVE ISTRUZIONI

A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta:

  • la presa in carico, 
  • ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, devono inviare la dichiarazione rispettando un calendario specifico le seguenti date:

  • entro il 30 giugno oppure, se successivo,
  • entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. 

Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

Si considerano tempestive le Dichiarazioni trasmesse entro i termini suddetti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto. 

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Dichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate 

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti elencati per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati.

L'agenzia precisa che la Dichiarazione va comunque presentata quando: 

  • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C; 
  • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti; 
  • il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Autodichiarazione aiuti di stato: chi deve presentarla

La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di cui si tratta deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). 

In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”.

In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

Allegati:

ISCRO: ecco gli obblighi formativi per i beneficiari

25 Aprile 2022 in Speciali

Aggiornamento per restare al passo con il mercato e incrementare le competenze  dei professionisti beneficiari di ISCRO,  con percorsi resi disponibili dalle Regioni  mentre ANPAL verifica la partecipazione.

E' apparso il 21 aprile 2022 in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale  firmato il 24 marzo 2022, che individua i criteri per la definizione  e gestione dei percorsi formativi obbligatori per i professionisti iscritti alla Gestione separata che richiedono l'ISCRO (indennità di sostegno e continuità reddituale).

I'ISCRO, ricordiamo, è il   contributo economico introdotto  dalla legge di bilancio 2021 (L.178-2020), che viene garantito attraverso l'INPS  ai professionisti con  problemi di fatturato.  

L’indennità ISCRO viene erogata per sei mensilità in misura  pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito, con un massimo di  800 euro e un minimo di 250 euro mensili.  Si può richiedere una volta  nel triennio.

La norma istitutiva ha previsto anche un obbligo formativo collegato alla percezione dell'indennità che finora non è stato realizzato per mancanza del decreto attuativo.

 La pubblicazione del decreto  è giunta   con la  Gazzetta Ufficiale n.92  del 20 aprile 2022.

La definizione dei percorsi , la loro realizzazione e  le modalità di iscrizione sono  ancora rimandate , perche affidate a provvedimenti delle Regioni e Province autonome in collaborazione con le associazioni professionali dei territori.

L'effettiva partecipazione sarà monitorata da ANPAL che dovrà quindi condividere le informazioni con i CPI regionali e INPS.

 Da notare anche che i beneficiari con la domanda di ISCRO  saranno chiamati a firmare il patto di servizio personalizzato con i centri per l'impiego

Vediamo di seguito  qualche dettaglio in più su questi nuovi obblighi per i beneficiari di ISCRO,  secondo il nuovo decreto ministeriale.

I criteri per la formazione obbligatoria ai beneficiari di ISCRO

L'erogazione in  via  sperimentale  per  il  triennio  2021-2023 dell'indennita' straordinaria di continuita' reddituale  e  operativa  (ISCRO)  deve essere   accompagnata  dalla   partecipazione   a   percorsi   di  aggiornamento professionale che rispondano ai due seguenti criteri: 

  1.     mantenimento e  aggiornamento  delle  conoscenze,  abilita'  e  competenze possedute dal beneficiario   per adeguarsi ai mutamenti  del mercato di rifermento; 
  2.    incremento del  livello  di  conoscenze,   abilita'   e  competenze spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in  coerenza  con il  fabbisogno individuale.                            

Su queste basi  le  regioni  e  le  province autonome sono chiamate a definire nell'ambito  della  propria  offerta  formativa, i percorsi di aggiornamento professionale  anche  mediante  accordi con le associazioni professionali, individuando  i  requisiti  specifici  per la validita' dei percorsi 

 Le  modalita'  attuative  adottate andranno comunicate all'ANPAL

Le Regioni e Province autonome devono rendere disponibili  in un area dedicata sui propri portali internet le informazioni sui  percorsi effettivamente  disponibili, e fornendo le indicazioni per l'iscrizione online 

 

ISCRO e Patto di servizio nei Centri per l’impiego

La  domanda  di   ISCRO,   presentata   all'INPS   equivale   a dichiarazione di immediata disponibilita' (DID) ed e'  trasmessa  all'ANPAL che la inserisce nel Sistema informativo  unitario  delle  politiche del lavoro.

Il decreto prevede inoltre che i beneficiari dell'ISCRO, entro   trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  domanda  devono contattare i centri per l'impiego,  secondo  le  modalita'  definite  dalle Regioni e province autonome. In mancanza, saranno convocati  dai Centri stessi entro il termine di novanta giorni per la stipula del patto di  servizio  personalizzato  previsto dal  d.lgs n. 150 del 2015. 

Il patto si ricorda prevede appunto la definizione di un percorso di riqualificazione , finora riservato ai disoccupati , che impegna l'interessato alla partecipazione a un preciso calendario di  incontri e corsi di aggiornamento.

La partecipazione dei beneficiari  ai percorsi di  aggiornamento  professionale  dei  beneficiari  dell'ISCRO,  sarà monitorata da ANPAL che registrera i dati  nel  fascicolo  elettronico  del  lavoratore.

Pensione inabilità-invalidità civile 2022: tutte le regole

19 Aprile 2022 in Speciali

La pensione di inabilità, detto anche di invalidità  "civile",(L.118/71 ) da non confondere con l' assegno ordinario di invalidità, (vedi paragrafo sotto)  è una prestazione di assistenza economica, erogata dall'Inps

  •  ai soggetti con inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali),
  •   in stato di bisogno economico, 
  • ovvero con reddito personale massimo di 17.050,42 euro il limite di reddito annuo personale previsto per il 2022 ( per invalidi totali, ciechi civili e sordomuti ) e 5010,20 euro per invalidi parziali e minori.
  • con residenza stabile in Italia. 

In questi giorni INPS ha comunicato che le procedure di liquidazione degli assegni mensili vengono automatizzate per consentire una maggiore velocità di risposte alle domande . E' stata estesa infatti a tutto il territorio nazionale la semplificazione sperimentata  presso alcune  strutture territoriali  nei mesi scorsi 

Dal 12 aprile le domande di liquidazione dell'assegno mensile di assistenza e della pensione di inabilità saranno gestite con il processo di liquidazione centralizzata, che prevede l'erogazione della prestazione economica senza necessità di interventi  delle sedi territoriali.

Ricordiamo di seguito in 5 punti principali di cosa si tratta e come si richiede.

Pensione di inabilità: cos’è, limiti di reddito, importi 2022

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

Per l’anno 2022 l’importo della pensione è di 291,69 euro mensili.

Il limite massimo di reddito personale annuo per avere accesso alla prestazione economica è pari a 17.050,42 euro.

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione vengono considerati i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato . Per gli anni successivi si considerano:

  • per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre 
  • per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2021 pari a 67 anni), la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

Importi differenziati sono previsti per i ciechi  totali o parziali. In particolare

  • Pensione per ciechi parziali euro 215,35
  • Pensione per ciechi assoluti euro 315,45.

Maggiorazioni e indennità di accompagnamento

Gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti infra-sessantacinquenni hanno diritto  anche a una maggiorazione a pari a 10,33 euro mensili a patto che non  superino i seguenti limiti di reddito 

  •  euro 6.213,74 (pensionato solo) o 
  • 13.023,53 euro (pensionato coniugato).

Inoltre la sentenza della Corte Costituzionale numero 152 del 23 giugno 2020 ha ordinato un ulteriore maggiorazione detta "incremento al milione"  pari a euro 368,58 che  spetta a invalidi civili totali, sordomuti e ciechi totali, con redditi non superiori a:

  •  euro 8.583,51 (pensionato solo) o
  • euro 14.662,96 (pensionato coniugato).

Infine da ricordare anche  l'indennità di accompagnamento,riconosciuta senza alcun limite di reddito nel 2022:

  •  agli invalidi civili totali per  525,17 euro mensili 
  • ai ciechi civili civili  per   946,80 euro.

Ulteriori dettagli e le tabelle complete sono stati forniti dalla circolare INPS 197 2021

Pensione di inabilità 2022: i requisiti

La pensione di inabilità-invalidità civile può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
  • reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2022: 17.050,42 euro);
  • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • cittadinanza italiana oppure:
    • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
    • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione di inabilità- invalidità civile è cumulabile con..

La pensione di inabilità è compatibile:

  1. con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.
  2. con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
  3. È compatibile con l'attività lavorativa.

Pensione di inabilità: gli step per la domanda

Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto :

  1. che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.
  2. La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).Nella domanda devono essere inseriti i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
  3. L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

ATTENZIONE Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Inps ha reso disponibile anche una tabella con le motivazioni per eventuali ritardi 

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Inabilità e invalidità: le differenze

A differenza dell'assegno di inabilità  l’assegno ordinario di invalidità  viene erogato sempre dall'INPS a coloro  la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale ma deriva  da versamenti contributivi.

E' disciplinato dalla L.222/84 che  richiede:

  1.  lo stato di impossibilità assoluta e permanente a prestare qualsiasi attività lavorativa oppure 
  2.  una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale (requisito sanitario).
  3. la presenza di un requisito contributivo: almeno 5 anni di versamenti contributivi di cui 3 nel quinquennio antecedente alla domanda amministrativa volta al conseguimento della prestazione.

Può essere riconosciuta a lavoratori  

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla gestione separata.

Dopo la presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari sia amministrativi, viene emessa  l'autorizzazione INPS che  ha validità triennale.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato  definitivamente, salvo le facoltà di revisione.

Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’assegno di invalidità può essere determinato in due modi:

  1. con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure,
  2.  se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995,  totalmente con il sistema contributivo.

Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie

19 Aprile 2022 in Speciali

L’espressione Tobin tax oggi fa genericamente riferimento a una imposta sulle transazioni finanziarie. Il termine richiama il premio nobel James Tobin, il quale, nel 1972, per primo avanzò l’ipotesi di sottendere a tassazione le transazioni finanziarie.

La Tobin tax come fu teorizzata in origine da James Tobin era diversa dalle versioni attuali dell’imposta, in quanto si inseriva in un diverso contesto economico-finanziario e aveva un diverso obiettivo.

La Tobin tax di James Tobin si configurava come un piccolo prelievo percentuale sulle transazioni valutarie, e aveva come obiettivo quello di scoraggiare la speculazione su questi mercati, al fine di limitarne la volatilità in un contesto economico-finanziario che aveva appena visto l’abolizione degli accordi di Bretton Woods; accordi che, attraverso il rapporto di cambio rigido tra dollaro e oro, avevano, fino a quel momento, limitato le fluttuazioni dei cambi valutari.

Oggi la Tobin tax è applicata alle transazioni azionarie acontratti derivati che hanno gli stessi titoli come sottostante; mentre l’obiettivo è la produzione di gettito fiscale nel contesto di un mercato tendenzialmente speculativo.

Per comprendere appieno il significato odierno della Tobin tax, bisogna notare che, a livello internazionale, i paesi con mercati finanziari più avanzati tendenzialmente vedono negativamente questo tipo di imposta, che invece trova applicazione, con diverse modalità, in paesi i cui mercati finanziari non sono molto sviluppati, come l’Italia.

La scelta di imporre una imposta sulle transazioni azionarie in paesi, come l’Italia, in cui i mercati finanziari non sono molto sviluppati, in un contesto di globalizzazione finanziaria, può stupire: una tale imposta, infatti, non potrà che stimolare gli investimenti finanziari verso l’estero, a discapito di quelli nazionali; una tale valutazione, teoricamente corretta, sottovaluta però il fatto che dei mercati finanziari nazionali deboli favoriscono lo sviluppo del sistema bancario, quale principale strumento di finanziamento per piccole e grande aziende.

La Tobin tax italiana

In ogni caso, a prescindere dagli obiettivi di politica fiscale che il Legislatore nazionale vuole perseguire, e che questo articolo non intende sindacare, l’articolo 1 della Legge 228/2012, commi da 491 a 499, regola la cosiddetta Tobin tax italiana, con efficacia da giorno 1 gennaio 2013, ed oggi attualmente in vigore.

Sono sottoposte a Tobin tax, con diverse modalità di applicazione, i trasferimenti di proprietà di:

  • azioni e altri strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato;
  • derivati aventi come sottostante azioni emesse nel territorio dello Stato.

L’imposta si applica a tutte queste transazioni, anche quando le azioni non sono quotate nei mercati regolamentati.

Essa si applica anche al cosiddetto trading ad alta frequenza, svolto attraverso l’utilizzo di elaboratori entro la soglia temporale di mezzo secondo, che non verranno trattati in questa sede, in quanto l’articolo si concentra sulle operazioni di trading di stampo discrezionale.

In tutti i casi è irrilevante il luogo di conclusione della transazione e lo Stato di appartenenza dei contraenti, in quanto il perimetro dell’imposta è delineato in base all’oggetto della transazione.

Il versamento dell’imposta è effettuato entro il 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà dei titoli per il tramite del sostituto d’imposta, che può essere un intermediario, residente o meno, per il caso di titoli quotati su mercati regolamentati o di derivati, oppure un notaio per i titoli non quotati; i sostituti addebitano al soggetto passivo l’ammontare dell’imposta.

La normativa fiscale prevede alcuni casi di esenzione dalla Tobin tax per:

  • l’Unione Europea, la Banca Centrale Europea, le banche centrali dell’Unione Europea e degli altri Stati;
  • le operazioni infragruppo e le operazioni legate a riorganizzazioni aziendali;
  • le operazioni su titoli di società quotate aventi capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà;
  • i trasferimenti di proprietà per successioni e donazioni;
  • le forme pensionistiche obbligatorie e complementari;
  • le operazioni di supporto agli scambi;
  • altro (l’elenco è indicativo, non esaustivo).

Per espressa previsione normativa, la Tobin tax non è deducibile dalle imposte sui redditi (IRPEF o IRES, a seconda dei casi), né dall’IRAP.

In caso di azioni o di altri strumenti partecipativi analoghi

Per quanto riguarda le azioni e gli altri strumenti partecipativi, l’imposta si applica sui titoli italiani posseduti fino alla giornata successiva, motivo per cui la Tobin tax, per questi titoli, non si applica alle operazioni intraday, cioè a quelle operazioni che si aprono e si chiudono nell’arco della stessa giornata.

L’aliquota prevista è dello 0,10% per i titoli quotati in mercati regolamentati e 0,20% per quelli negoziati in mercati non regolamentati.

L’aliquota si applica al valore della transazione, costituito dal prezzo d’acquisto del titolo per il numero di titoli posseduti.

In caso di contratti derivati aventi come sottostate azioni

Anche i derivati che hanno come sottostante azioni (o altri titoli partecipativi) italiane sono sottoposti a Tobin tax: in questo caso l’imposta è in misura fissa, ma varia in base alla specifica tipologia di contratto derivato utilizzato e in base al suo valore, secondo le specifiche della tabella 3 allegata alla Legge 228/2012, riepilogata nel seguito.

Nella fattispecie l’imposta si applica sia alle transazioni multiday che a quelle intraday, a prescindere che siano posizioni d’acquisto o di vendita.

L’ammontare dell’imposta è ridotto a un quinto della misura fissa prevista se il contratto derivato è quotato su un mercato regolamentato, come può essere il caso dei contratti future e non essere il caso dei contratti per differenza (i cosiddetti CFD).

Sulla tabella i valori sono indicati in misura piena, da ridurre a un quinto se i titoli sono quotati in mercati regolamentati.

Valore nozionale del contratto 

(in migliaia di euro)

Strumento finanziario

0 – 2,5

2,5 – 5

5 – 10

10 – 50

50 – 100

100 – 500

500 – 1000

Superiore a 1000

Contratti futures, certificates, covered warrants, contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni

 

 

0,01875

 

 

0,0375

 

 

0,075

 

 

0,375

 

 

0,75

 

 

3,75

 

 

7,5

 

 

15

Contratti futures, certificates, warrants, covered warrats e contratti di opzione su azioni

 

 

0,125

 

 

0,25

 

 

0,5

 

 

2,5

 

 

5

 

 

25

 

 

50

 

 

100

Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure; contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure; contratti finanziari differenziali collegati ad azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure; qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure; le combinazioni di contratti o di titoli sopra indicati

 

 

 

0,25

 

 

 

0,50

 

 

 

1

 

 

 

5

 

 

 

10

 

 

 

50

 

 

 

100

 

 

 

200

In questi casi, a prescindere dal fatto che il contribuente abbia aperto una posizione lunga o corta, per conoscere l’ammontare in euro dell’imposta da versare sarà necessario calcolare preventivamente il valore nozionale del contratto, come:

  • per i contratti future su indici: il numero dei contratti moltiplicato per il valore di quotazione in punti dell’indice, il risultato per il valore in euro di ogni punto;
  • per le opzioni su indici: il numero dei contratti moltiplicato per il prezzo del contratto in punti dell’indice, il risultato per il valore in euro di ogni punto;
  • per i contratti future e opzioni su azioni: il numero di contratti moltiplicato per il prezzo del contratto, il risultato per la dimensione del contratto;
  • per le opzioni di diverso tipo: il premio pagato moltiplicato per la sottoscrizione del contratto;
  • per i warrants, i covered warrants, i certificates: il numero di contratti moltiplicato per il prezzo del contratto.

Finanziamenti agevolati per il subentro di cooperative di dipendenti

6 Aprile 2022 in Speciali

Definite  le modalità di finanziamento per le cooperative di lavoratori che subentrano nella gestione delle aziende in crisi: e' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 4  aprile 2022 il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17.2.2022: " Modalita' e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di societa' cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi."

Il nuovo decreto , a  seguito delle modifiche apportate con la  legge 30  dicembre  2021  n.  234 amplia la possibilità di concessione di  finanziamento da parte delle società finanziarie  partecipate dal MISE,  gia previsto dal DM 4.1.2021 (Nuova Marcora)  per le piccole  imprese in forma di societa'  cooperative, anche  al caso particolare delle piccole cooperative  che intendono operare il cd. "workers' buy out" ovvero subentrare nella gestione aziendale.

Finanziamenti piccole cooperative: novità del Decreto 17.2.2022

Il nuovo decreto rimanda al regime di aiuti  istituito  dal  decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  4  gennaio  2021 riguardo alle  modalita' e le condizioni  già in vigore, salvo che per   l'applicazione  delle  seguenti novità:

  • DURATA : i finanziamenti avranno  durata non inferiore a tre anni e non superiore a dodici anni,  comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni; 
  • IMPORTO :    non può superare  oltre   sette  volte  il   valore   della   partecipazione  gia'  detenuta  dalla  societa'   finanziaria   nella societa' cooperativa beneficiaria e, in ogni  caso,  per  un  importo  complessivamente    non     superiore     a     euro     2.500.000,00
  • CONDIZIONE DI PREVALENZA  Le societa' cooperative beneficiarie dell'intervento rispettano  la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del  codice  civile,  a  decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.  

ATTENZIONE  Le disposizioni si applicano alle richieste di finanziamento agevolato   presentate  alle  societa' finanziarie a decorrere dalla  data  di  pubblicazione del   decreto, quindi a partire dal 4 aprile 2022

Per tutto quanto non espressamente previsto  si applicano le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro  dello  Sviluppo economico 4 gennaio 2021  (vedi sotto) 

 La gestione dei rapporti  e' regolata dalla medesima convenzione in essere tra il Ministero dello sviluppo economico e le  societa'  finanziarie partecipate dal ministero ai fini del sostegno alle società cooperative  e cooperative sociali  (art. 17, comma 2,  della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49).

Sostegno alle cooperative Nuova Marcora 2021 : beneficiari

Il decreto del ministero dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021 aveva istituito un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al  consolidamento delle società cooperative, sostituendo la precedente displina del  4 dicembre 2014, cd Nuova Marcora. secondo le modalità previste dall’articolo 15.

Il decreto prescrive che :

possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di  produzione e lavoro e   cooperative sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49:

  •  regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese
  • non qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento diesenzione;
  • che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.
  • anche  senza  sede legale nel territorio italiano purche con una sede operativa in Italia alla data di erogazione del finanziamento agevolato,  fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale.

I finanziamenti  sono concessi   nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai Regolamenti de minimis 

  •  sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti  posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
  • sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
  • nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento
  • non sono assistiti da alcuna forma di  garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27dicembre 1997, n. 449.

Finanziamento agevolato Cooperative: come si richiede

Per le istruzioni sulla richiesta di finanziamenti agevolati in favore delle  cooperative  di piccola e media dimensione e' stato emanato il decreto direttoriale  del 31 marzo 2021 ed è stato  reso  disponibile l'indirizzo della CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c. al quale inviare tutta la documentazione : [email protected]

E' richiesta la seguente documentazione

a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 2. SCARICA QUI L'ALLEGATO 2

b) piano di attività per investimenti, oppure per esigenze di liquidità, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 3. SCARICA QUI L'ALLEGATO 3

c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante n merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.

Finanziamenti cooperative: le iniziative ammissibili

Le agevolazioni possono essere concesse, alternativamente,

a)   per la realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie

b)  per  esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa. 

SCARICA QUI L'ALLEGATO 1 con l'elenco delle iniziative e delle spese ammissibili

ATTENZIONE Ciascuna società cooperativa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato nell’arco di 36 mesi.

Criptovalute: tassazione e obblighi dichiarativi, come orientarsi

22 Marzo 2022 in Speciali

Senza entrare nel merito delle questioni tecniche relative alla blockchain e in generale alla finanza decentralizzata, che non hanno rilevanza ai fini fiscali, potremmo iniziare col dire che le criptovalute vengono usualmente considerate delle valute virtuali in ragione della loro capacità di fungere da mezzo di scambio e grazie al fatto che, come le valute tradizionali, assumono la funzione di unità di conto (questo ultimo aspetto dipende però anche dalle caratteristiche della specifica valuta virtuale).

Il fatto che le criptovalute siano ormai una realtà consolidata nel panorama finanziario globale lo dimostra la quotazione del future del bitcoin, la più famosa delle criptovalute, e il fatto che molti broker abbiano nella loro offerta finanziaria il rapporto di cambio spot tra bitcoin e valute tradizionali.

Con questa breve guida cercheremo di fornire delle indicazioni semplici e schematiche sulla tassazione e sugli obblighi dichiarativi derivanti dalla detenzione e dalla cessione di criptovalute da parte di persone fisiche, all’infuori dall’attività d’impresa, per aiutare il contribuente a orientarsi in una questione ancora in divenire.

La tassazione del trading su criptovalute non costituisce oggetto di trattamento di questa guida, in quanto attività per sua natura speculativa, di prodotti finanziari complessi, che richiede specifica trattazione.

Il momento impositivo e il problema di fondo

La difficoltà dell’inquadrare in modo semplice e schematico la tassazione delle criptovalute deriva dal fatto che questa, in Italia, non è oggetto di regolamentazione specifica.

Di conseguenza sarà necessario inquadrare per natura l’attività, al fine di applicare le norme fiscali più coerenti per assimilazione; con tutte le conseguenze del fatto in termini di opinabilità.

Più concretamente, oggi, l’inquadramento fiscale applicato alle criptovalute discende da interpretazioni di prassi, sostenute da alcuni appoggi giurisprudenziali: questo rende la normativa fumosa nella definizione dei suoi confini, e incerta a causa del suo continuo divenire.

Per chi non lo sapesse, il ciclo di vita di una criptovaluta è caratterizzato da tre momenti: 

  • la creazione (mining per gli esterofili o per i tecnici), 
  • il deposito
  • lo scambio.

In base alla configurazione attuale della disciplina sul tema, il momento impositivo è rappresentato dallo scambio: nel momento in cui la criptovaluta viene utilizzata per acquistare beni o servizi, o scambiata con diversa valuta (tradizionale o virtuale), essa diviene oggetto di tassazione.

In termini di obblighi dichiarativi, invece, sono interessati due momenti: 

  1. lo scambio, che interessa la tassazione, 
  2. e la detenzione, che può interessare il monitoraggio fiscale.

L’inquadramento fiscale

Come accennato, il primo passo per rintracciare il corretto trattamento fiscale di una attività, in mancanza di normativa specifica, è costituito dal suo inquadramento per natura.

Una criptovaluta è uno strumento ibrido con caratteristiche tali da potersi considerare, con similare livello di correttezza: uno strumento finanziario, una valuta, una attività immateriale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 72/E/2016, supportata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE causa C-264/14 del 22 ottobre 2015, ha deciso di assimilare le criptovalute alle valute estere.

Tale interpretazione non è in linea con le scelte legislative di alcuni stati esteri e con il parere di parte della dottrina, ma, bisogna dire, finora non è stata messa in discussione dalla giurisprudenza nazionale, per cui, in attesa di un auspicabile intervento del Legislatore, costituisce il principale punto di riferimento per il contribuente.

L’assimilazione della criptovaluta a una valuta estera porta con sé alcuni obblighi in tema di monitoraggio fiscale, di cui si approfondirà nel seguito, e comporta che il sistema di tassazione più coerentemente applicabile è quello previsto dall’articolo 67 del TUIR, il quale:

  • al comma 1 lettera c-ter afferma che costituiscono redditi diversi imponibili “le plusvalenze […] realizzate mediante cessione a titolo oneroso […] di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti”;
  • al comma 1-ter dispone che “le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui”.

Semplificando per brevità, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria, soggetti a imposta sostitutiva del 26%, le plusvalenze derivanti da cessione a termine di criptovalute se l’ammontare detenuto dal contribuente supera la cifra di 51.645,69 euro per sette giorni lavorativi continui durante l’arco dell’anno.

L’Agenzia delle Entrate, nella recente risposta a Interpello numero 788/2021 precisa che “il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo di imposta, e cioè al primo gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione”.

L’eventuale minusvalenza, ovviamente, potrà essere rilevata dal contribuente solo al sussistere delle medesime condizioni.

Il perno dell’impostazione normativa si basa sul postulato che, al superamento del limite quantitativo identificato dalla norma, si realizzi quella finalità speculativa necessaria per attrarre a tassazione la plusvalenza realizzata.

Gli obblighi dichiarativi

Come anticipato, gli obblighi dichiarativi che riguardano il contribuente sono costituiti dal monitoraggio fiscale e dalla tassazione, rispettivamente legati ai diversi momenti della detenzione e dello utilizzo della criptovaluta.

Per quanto riguarda la tassazione, realizzate le condizioni di imponibilità previste dall’articolo 67 del TUIR, come analizzate nel precedente paragrafo, alla plusvalenza realizzata si applicherà una imposta sostitutiva del 26% ed il reddito diverso di tipo finanziario dovrà essere esposto sul quadro RT del modello Redditi PF; oppure, nel caso in cui il contribuente possa e voglia presentare il modello 730, integrando questo con il medesimo quadro (sulle modalità di integrazione del modello 730 si veda l’articolo L’integrazione del 730 con i quadri RM RT RW del modello Redditi PF).

Gli obblighi di monitoraggio fiscale, conseguenti alla detenzione della criptovaluta, si concretizzano nella compilazione del quadro RW del modello Redditi PF.

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la già citata risposta a Interpello numero 788/2021, in funzione di dove e come sono detenute le criptovalute è possibile distinguere tre diverse situazioni, in relazione alle quali vige o non vige l’obbligo di dichiarazione delle consistenze sul quadro RW.

In base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di compilazione del quadro RW, se le criptovalute sono detenute:

  • tramite intermediario residente in Italia: non vige;
  • tramite intermediario non residente in Italia: vige;
  • tramite portafogli digitali: vige.

Infatti l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E/2013 precisa che “sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”, e, con la risposta a Interpello 788/2021, che “con riferimento alla detenzione di valute virtuali […] si ritiene che tale obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”, anche per quelle di cui il contribuente “detenga direttamente la chiave privata”.

La medesima risposta a Interpello precisa infine che, a prescindere dall’obbligo di monitoraggio fiscale, le criptovalute non sono soggette a IVAFE, “in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria”.

Credito d’imposta restauro immobili interesse storico

3 Marzo 2022 in Speciali

L’art 65-bis del Decreto Sostegni Bis ha istituito il “Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio”con una dotazione pari a 1.000.000 di euro per gli anni 2021 – 2022. Per beneficiarne, è necessario inviare una domanda al Ministero dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo

Il Decreto Ministeriale 346 del 6 ottobre 2021 individua i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo nonché le procedure per l’accesso alle relative risorse.

Il 14 dicembre 2021 sul sito del Ministero della cultura (MIC) e il Ministero delle Finanze con comunicato stampa apposito è stato pubblicato il modulo di domanda e gli elementi da allegare alla richiesta.

Bonus restauro immobili interesse storico: chi sono i beneficiari?

Alle persone fisiche soggetti passivi dell’imposta che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di interesse storico e artistico è riconosciuto un credito d'imposta al 50% per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per interventi, autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del Codice, volti alla

  • manutenzione, 
  • protezione 
  • e restauro dei predetti immobili. 

Il credito spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.

Restauro immobili interesse storico: misura del credito

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% dei costi sostenuti dalle persone fisiche per 

  • gli interventi conservativi 
  • realizzati negli anni 2021 e 2022, 
  • fino a un importo massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun immobile 

e comunque nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.

Immobili interesse storico: spese eleggibili per il credito d’imposta

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono eleggibili le spese, effettivamente sostenute dalle persone fisiche, per i seguenti interventi: 

restauri di cui all’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico

eliminazione delle barriere architettoniche

Si considerano effettivamente sostenute le spese attestate a tal fine da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente.

Ricordiamo che, in base a quanto previsto dall’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del passaggio:

prevenzione

si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto

manutenzione

si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti

restauro

si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale

Modalità di utilizzo, cumulabilità e cessione del credito d’imposta per immobili interesse storico

Il credito d’imposta ha le seguenti caratteristiche:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio. 
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della cultura, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 

 

  • I beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione
  • Il credito d’imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblic
  • Il credito d’imposta non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), del TUIR. 

 Per quanto riguarda la cedibilità del credito, questa non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. I cessionari del credito rispondono per l’utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ceduto. Inoltre, ai fini della cedibilità del credito, il beneficiario richiede alla DG ABAP l’attestazione relativa al riconoscimento e all’effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima. A tal fine, il beneficiario comunica il valore del credito maturato con l’attestazione di effettività della spesa effettuata. La comunicazione dalla DG ABAP costituisce comunque attestazione di effettività del credito.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, la DG ABAP verifica l’effettività del credito maturato e rilascia l’attestazione.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del creditoceduto da parte del cessionario, il cedente è tenuto a comunicare alla DG ABAP i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonché l’importo del credito ceduto. La DG ABAP comunica al cedente e al cessionario l’accettazione della cessione del credito. Gli importi dei crediti d’imposta sono fruibili, da parte dei cessionari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione della cessione del credito da parte della DG ABAP.

procedura di accesso e riconoscimento del credito d’imposta

Le istanze per il riconoscimento del credito d’imposta devono essere presentate in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell’intervento conservativo via PEC, all’indirizzo:

mediante l’apposito modulo e unitamente alla documentazione richiesta prevista dal comunicato Ministero della Cultura del  14 dicembre 2021.

Pertanto, entro lunedì 28 febbraio 2022 devono essere trasmesse via pec le domande inerenti alle spese sostenute nel corso del 2021. Si ricorda che i fondi sono fino ad esaurimento delle richieste e secondo la presentazione delle domande.

Nell'istanza, sottoscritta digitalmente dal richiedente, devono essere indicati: 

Domanda in carta da bollo compilata con l’indicazione delle generalità, della residenza e del codice fiscale del richiedente, sottoscritta digitalmente

Estremi del provvedimento di tutela

Copia del provvedimento di autorizzazione del progetto di restauro, rilasciato ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.42/2004

Dichiarazione di assenza contributi o contributi goduti

Dichiarazione dei contributi pubblici o privati goduti, riferiti ai lavori oggetto della richiesta e dei relativi importi

Dichiarazione di inizio e di fine dei lavori a firma dall’architetto DD.LL

Consuntivo di spesa giurato a firma dall’architetto DD.LL., con l’indicazione degli interventi realizzati al 31/12/2021 (o 31/12/2022 a seconda dell’anno di presentazione della domanda) in forma di computo metrico estimativo redatto sulla base di prezzari ufficiali ed eventuale analisi dei prezzi.

Si fa presente che, nel computo metrico estimativo degli interventi, le voci dovranno essere sviluppate "a misura". Si invita a prendere come riferimento i prezzari ufficiali in uso nelle località ove si svolge l’intervento, oppure a redigere specifiche analisi dei prezzi.

Elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d’imposta a firma dall’architetto DD.LL

Documentazione fotografica a consuntivo

 

Per quanto riguarda la tempistica:

  1. Entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle istanze, la DG ABAP le trasmette alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti sulla base dell’ubicazione del bene. 
  2. Le Soprintendenze curano l’istruttoria delle istanze trasmesse, verificandone l’ammissibilità, anche in ragione dei requisiti previsti dal presente decreto. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione delle istanze da parte della DG ABAP, ciascuna Soprintendenza comunica alla stessa Direzione generale l’esito dell’istruttoria e indica l’ammontare complessivo delle spese ammesse al beneficio.
  4. Entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento del Direttore generale è riconosciuto il credito d’imposta, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili. La DG ABAP, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità concordate con l’Agenzia medesima, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni o revoche intervenute, anche con riferimento alle cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 6, comma 7. 

 

Qualora i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate nell’anno di riferimento, gli importi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere per l'anno successivo.

Contratto somministrazione di lavoro dopo il decreto Dignità

1 Marzo 2022 in Speciali

Per somministrazione di lavoro si intende la fornitura professionale di lavoratori/trici attuata da un soggetto autorizzato (somministratore) a beneficio di un altro soggetto (utilizzatore). La somministrazione di lavoro coinvolge  quindi tre soggetti:

a) il/la lavoratore/trice 
b) l’utilizzatore = l'azienda o professionista  che utilizza il prestatore di lavoro, può essere un soggetto privato o anche una Pubblica Amministrazione, 
c) il somministratore = agenzie di somministrazione di lavoro.

Il somministratore deve essere registrato presso il Ministero del Lavoro , dove è istituito un apposito albo delle Agenzie per il lavoro. Sul mercato del lavoro possono operare senza la necessità di iscrizione all'albo (soggetti autorizzati ope legis) solamente:

  • le università pubbliche e private;
  • le fondazioni universitarie.
  • enti locali come i Comuni e le Provincie;
  • gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici o paritari;
  • le Associazioni dei datori di lavoro e del lavoratori, comparativamente più rappresentative, firmatarie di C.C.N.L.; 
  • gli Enti Bilaterali;
  • l'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.

DIVIETI DI APPLICAZIONE

I contratti di somministrazione di lavoro sono applicabili a qualsiasi settore produttivo. La Pubblica Amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato.  

La somministrazione, sia a termine che a tempo indeterminato, è inoltre vietata nei seguenti casi:

  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi  di lavoratori adibiti alle stesse mansioni  salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
  • presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
  • da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi  per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il contratto tra somministratore e lavoratore e gli obblighi dell’utilizzatore

Il contratto di somministrazione di lavoro  tra agenzia e utilizzatore va stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
1) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
2) il numero dei lavoratori da somministrare;
3) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
4) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
5) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;
6) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

7) NOVITA' DECRETO DIGNITA' 2018 : in caso di contratto di durata superiore ai 12 mesi , di rinnovo o di proroga che supera i limite,  va specificata la causale addotta dall'azienda per l'utilizzo del lavoro in somministrazione (v. dettagli nel paragrafo sottostante) 

Il rapporto di lavoro  tra agenzia di somministrazione e lavoratore puo realizzarsi con due tipi di assunzione :

1) Assunzione a tempo indeterminato:
Il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel contratto di lavoro è determinata l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
2) Assunzione a tempo determinato:
Il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato  come modificata dal Decreto Dignità 2018 (v. paragrafo sotto).  

PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO
Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

POTERE DISCIPLINARE E RESPONSABILITA CIVILE
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, ma l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nello svolgimento delle sue mansioni.

CLAUSOLE LIMITATRICI
E’ nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

  • L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
  • I lavoratori  somministrati hanno diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli  condizionati alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. Godno inoltre dei diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.

CAMBIO DI MANSIONI

Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.

CCNL: Sono attualmente in vigore i due contratti collettivi nazionali seguenti:

  • CCNL agenzie di somministrazione (Assolavoro) del 27 febbraio 2014
  • CCNL agenzie di somministrazione (Assosomm)  del 7 aprile 2014.

Salute, sicurezza e altri adempimenti

Il somministratore deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e  addestrarli  all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie in conformità  al decreto legislativo n. 81 del 2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.

L’utilizzatore  deve osservare nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza.

Sanzioni per somministrazione irregolare

In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni descritti,   il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
Nel caso di somministrazione irregolare, tutti i pagamenti e gli atti «compiuti» dal somministratore nella costituzione e gestione del rapporto si considerano compiuti dall’utilizzatore. Ciò vale anche per gli atti «ricevuti» dal somministratore.
Le conseguenze sanzionatorie prevedono la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore (indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione).

Le novità apportate dal Decreto Dignità 2018

LIMITE QUANTITATIVO

Il comma 02 dell’art. 2 del Decreto dignità  stabilisce un nuovo limite quantitativo con riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato:

  • il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto.  ATTENZIONE nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato al momento della stipula del contratto.  
  • Sono però fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e il limite del D.Lgs. 81/2015 in materia di numero complessivo dei contratti a tempo determinato.
  • Rimane esclusa  dai limiti la somministrazione relativa ai lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ( v. decreto del Ministro del lavoro 18 ottobre 2017).

Alle violazioni del nuovo limite percentuale si applica  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.

LIMITI TEMPORALI, RINNOVI,  DURATA E CAUSALI  

Si applicano gli articoli 19, commi 1, 2 e 3, e 21, commi 01, 1 e 3 del novellato  D.Lgs. 81/2015,  precedentemente esclusi, in materia di apposizione del termine, durata, proroghe, rinnovi e causalità dei contratti a termine; in sintesi :

  • durata massima complessiva per il lavoratore, nelle stesse mansioni  di 24 mesi 
  • numero massimo rinnovi : 4  e non piu 5 
  • Per i contratti superiori a 12 mesi o per ogni proroga o rinnovo vanno specificate le causali , obbligatoriamente a scelta tra le due  seguenti: 1.ragioni sostitutive o estranee all'azienda oppure  2. incrementi di attività aziendale temporanei significativi e non programmabili )
  • non si applicano le norme su Stop and go (interruzioni e riassunzioni a tempo determinato)  e sul diritto di precedenza

CONTRIBUTO ADDIZIONALE (l. 92 /2012):

Anche i  contratti in somministrazione sono soggetti ad aumento dello 0,5% del contributo , per ogni contratto stipulato.

SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA
Il comma 1-bis della l. 96/2018 prevede che quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicata al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

Chiarimenti sulla somministrazione : circolare ministeriale n. 17-2018

Nella circolare n. 17  del 31.10.2018 il Ministero del lavoro  ha evidenziato che

  • nel limite massimo di durata del rapporto di lavoro con un lavoratore rientrano si cumulano i contratti di lavoro a termine e i contratti in somministrazione
  • nel computo dei 24 mesi rientrano anche i rapporti di lavoro intercorsi prima della  entrata in vigore del decreto n. 87 2018 (14 luglio 2018).
  • sono fatte salve le eventuali diverse previsioni del contratti collettivi di lavoro , che restano ancora valide fino alla scadenza degli stessi.
  • il cumulo tra contratti a termine e somministrazione  stipulati con lo stesso lavoratore  nella stessa azienda si applica anche per determinare l'obbligo di specificare la causale . 
  • L'obbligo di causale NON sussiste in caso di periodi di lavoro in  somministrazione oltre i 12 mesi dello stesso lavoratore ma in aziende utilizzatrici diverse. 
  •  Il limite percentuale del 30% trova applicazione per ogni nuova assunzione a partire dal 12 agosto 2018. Pertanto, qualora presso l’utilizzatore fosse presente una percentuale di lavoratori, con contratti stipulati  prima del 12 agosto 2018, superiore a quella di legge, i rapporti in corso  potranno continuare fino alla loro scadenza e  non sarà possibile effettuare  nuove assunzioni né proroghe per i rapporti in corso fino a quando il datore di lavoro o l’utilizzatore non rientri nei nuovi limiti.

Bilancio ETS: i chiarimenti del ministero sui modelli

13 Gennaio 2022 in Speciali

Con Nota n 19740 del 29 dicembre 2021 il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sui bilanci degli anti del terzo settore.

In particolare, la nota ricorda innanzitutto l’articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che impone agli enti del Terzo settore di redigere il bilancio di esercizio, formato come segue:

  • dallo stato patrimoniale, 
  • dal rendiconto gestionale 
  • dalla relazione di missione; 

coerentemente con il principio direttivo contenuto nella legge delega n. 106/2016 di graduazione degli oneri amministrativi in ragione della dimensione economica dell’attività svolta.

La norma rende facoltativa tale disposizione per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, tali enti possono redigere il bilancio nella forma semplificata del rendiconto per cassa.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, la definizione della modulistica dei bilanci. 

Bilanci degli ETS: la Nota Ministeriale del 29.12.2021

In attuazione delle diposizioni di cui ai commi da 1 a 3 dell' articolo 13, è stato adottato il D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 (con i modelli di bilancio per gli ETS) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2020. 

Tale decreto presenta tre profili fondamentali.

Per quanto concerne l’oggetto, esso individua nell’allegato i quattro modelli di documenti di bilancio indicati dall'articolo 13:

  • lo stato patrimoniale,
  • il rendiconto gestionale
  • e la relazione di missione per gli enti aventi entrate pari o superiori a 220.000 euro; 
  • il rendiconto per cassa per quelli aventi entrate inferiori a tale soglia.

Il decreto richiama i postulati e i criteri di valutazione contenuti nel codice civile, nonché i principi contabili, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro degli ETS. 

Gli schemi di bilancio, pertanto, secondo quanto espresso nella introduzione al decreto, si collocano all’interno del più ampio processo di contabilizzazione, che si articola in quattro fasi: 

  1. rilevazione dei fatti, degli eventi e delle operazioni; 
  2. valutazione dei medesimi; 
  3. esposizione dei dati contabili; 
  4. informazione.

Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, i soggetti tenuti all’utilizzo della modulistica sopra elencata sono gli ETS, come esplicitato nella rubrica dell’articolo 1 (Modelli di bilancio degli Enti del Terzo settore), con specifiche disposizioni riguardanti gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, ai sensi dei sopra citati commi 3 e 4 del richiamato articolo 13 del Codice, puntualmente richiamati nelle premesse del provvedimento. 

Con riguardo al profilo temporale, l’articolo 3 del D.M. n. 39/2020 statuisce che le disposizioni in esso contenute si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto medesimo. 

Poiché detta pubblicazione è avvenuta il 18 aprile 2020, ne consegue che gli ETS il cui anno finanziario coincide con l’anno solare sono tenuti ad applicare i modelli di bilancio a partire dal bilancio dell’esercizio 2021. 

Con la disposizione in parola si è inteso assicurare agli ETS un margine di tempo adeguato affinché potessero organizzare la tenuta della propria contabilità.

Sul tema dei bilanci degli ETS, il ministero aveva già avuto modo di esprimersi dopo l’entrata in vigore del Codice, con la nota ministeriale n. 12604 del 29 dicembre 2017, nella quale con riferimento all’articolo 13, la nota medesima evidenziava come “indipendentemente dal relativo deposito presso il registro unico nazionale, tutti gli enti del Terzo settore sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13: l'attuale mancanza della modulistica, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non esonera gli enti da tale adempimento, traducendosi detta mancanza esclusivamente nell'eterogeneità dei documenti contabili in questione”.

Essendo intervenuta la normativa di attuazione, l’articolo 13 del Codice può trovare la sua piena espansione. 

Pertanto, il bilancio relativo all’esercizio 2021 dovrà essere redatto secondo i modelli allegati al D.M. n. 39/2020 da parte degli ETS considerati nella loro accezione più generale, estesa quindi, in via transitoria, agli enti che, secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 3 del Codice, soddisfano il requisito della qualificazione quali enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri preesistenti: “Il requisito dell’iscrizione al Runts previsto dal presente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”. 

Tali registri sono espressamente elencati al comma 2 dello stesso articolo: si tratta dei “registri Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale”.

I bilanci per gli ETS e le ONLUS

Ne consegue, in coerenza con il criterio interpretativo già esposto nella nota n. 11029 del 3 agosto 2021, in tema di bilancio sociale, che le disposizioni di cui all’articolo 13 del Codice si impongono anche nei riguardi delle ONLUS: difatti, la previsione di cui all’articolo 101, commi 2 e 3 consente agli enti iscritti nell’anagrafe delle ONLUS di beneficiare delle agevolazioni previste non solo dalla normativa specifica di cui al d.lgs. 460/1997, ma anche dalle ulteriori previsioni, già vigenti, contenute nel Codice. 

L'articolo 10 del D.Lgs 460/1997al comma 1, lettera g) prevede l’obbligo per le ONLUS di redigere il bilancio o il rendiconto annuale; l’articolo 13 del Codice, integra la previsione dell’articolo 10, comma 1 lettera g) del D.lgs. n. 460/1997, richiedendo anche agli enti iscritti all’anagrafe delle ONLUS – in ragione della loro qualificazione giuridica di ETS in via transitoria – l’adozione di format, principi di formazione e di valutazione omogenei, funzionali all’adempimento di uno degli obblighi previsti dalla legge per il mantenimento della qualifica fiscale di ONLUS e conseguenzialmente di quella sostanziale di ETS nel periodo transitorio. 

Chiarita pertanto l’applicabilità immediata dei modelli di bilancio anche alle ONLUS, pare opportuno fornire alcuni utili ragguagli sulla loro corretta compilazione da parte dei suddetti enti.

In particolare,

  • nella più ampia voce “attività di interesse generale” troveranno posto, nel periodo transitorio, le attività istituzionali di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997; 
  • analogamente, la voce “attività diverse” (che per gli enti non assoggettati alla disciplina Onlus racchiude una nozione ben più ampia) dovrà intendersi come riferita alle attività connesse di cui all’articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460/1997.

Concludendo, in considerazione della sua portata generale la presente nota, sarà pubblicata nella sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di enti del Terzo settore.

Detrazioni IRPEF: cosa cambia con la legge di bilancio 2022

31 Dicembre 2021 in Speciali

Approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta di ieri 30 dicembre 2021 il testo del disegno di Legge di Bilancio 2022 (Atto Camera n. 3424) senza modifiche rispetto alla versione passata in Senato. 

Il testo ora è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

Tra le novità più attese la rimodulazione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, le detrazioni per i redditi da pensioni e le detrazioni per i redditi da lavoro autonomo.

Dal prossimo 1 gennaio la nuova IRPEF 2022 con 4 scaglioni di tassazione e le nuove detrazioni dovrebbe avere lo scopo di ridurre la pressione fiscale in particolar modo per le fasce di reddito più basso.

Vediamo una sintesi delle novità sull'IRPEF 2022 e le relative detrazioni.

Nuove aliquote IRPEF 2022

Come già noto le aliquote di tassazione dei redditi delle persone fisiche per il 2022 scendono dalle attuali 5 a 4.

In particolare l'IRPEF 2022 avrà le seguenti aliquote:

  • da 0 a 15.000,00 euro il  23%;
  • da 15.00,01 a 28.000,00 euro il 25%;
  • da 28.000,01 a 50.000,00 euro il 35%;
  • da 50.000,01 euro in poi il 43%

Legge di bilancio 2022: le nuove detrazioni IRPEF

Il sistema delle detrazioni per lavoro resta lo stesso nella struttura ossia esse spettano a seconda del tipo di lavoro e viene articolato come segue: 

  • detrazioni per lavoro dipendente;
  • detrazioni per pensione;
  • detrazioni per altri tipi di reddito quali lavoro autonomo, impresa, redditi diversi,

cambiano però i loro importi.

IRPEF 2022: detrazioni per i lavoratori dipendenti

(art 13 comma 1 lett a), b) e c) TUIR

REDDITO

Importo della detrazione

Fino a 15mila

1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)

Oltre 15.000 fino a 28.000 

1.910+1.190*(28.000-reddito)/(28.000-15.000) 

Oltre 28.000 fino a 50.000

1.910*(50.000-reddito)/(50.000-28.000)

Oltre 50.000

0

IRPEF 2022: detrazioni per redditi da pensione

(art 13 comma 3 lett a), b) e c) TUIR)

REDDITO

Importo della detrazione

Fino a 8.500

1.955 (non inferiore a 713 )

Oltre 8.500 fino a 28.000 

700+(1.955-700)*(28.000-reddito)/(28.000-8.500) 

Oltre 28.000 fino a 50.000

700 * (50.000-reddito)/50.000-28.000)

Oltre 50.000

0

IRPEF 2022: detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi 

(art 13 comma 5 lett a), b) TUIR)

REDDITO

Importo della detrazione

Fino a 5.500

1.265

Oltre 5.500 fino a 28.000 

500+(1.265-500)*(28.000-reddito)/(28.000-5.500) 

Oltre 28.000 fino a 50.000

500 * (50.000-reddito)/(50.000-28.000)

Oltre 50.000

0

Per evitare perdite nel cambio delle regole IRPEF si prevedono inoltre ulteriori detrazione per le varie categorie come segue:

  • lavoro dipendente da 25.000 a 35.000 l’importo della detrazione si incrementa di 65 euro
  • pensionati da 25.000 a 29.000 l’importo della detrazione si incrementa di 50 euro
  • lavoro autonomo da 11.000 a 17.000 l’importo della detrazione si incrementa di 50 euro

Legge di bilancio 2022: il trattamento integrativo o Bonus IRPEF

Attualmente spettante nella misura di euro 1.200, per i redditi fino a 28.000 euro (art. 1 D.L. n. 3/2020) il bonus IRPEF sarà in sintesi previsto nel modo seguente:

  • viene riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito per l'importo max di 1.200 euro
  • è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non 28.000 euro alla seguente condizione:
    • la somma delle detrazioni sotto elencante sia di ammontare superiore all’imposta lorda:
      • per carichi di famiglia, per lavoro dipendente, 
      • per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, 
      • per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie 
      • per detrazioni edilizie per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021,
      • viene eliminata l’ulteriore detrazione (art. 2 D.L. n. 3/2020).

IRPEF 2022: alcuni esempi di calcolo

Vediamo tre esempi* basati sui seguenti redditi imponibili e mettiamo a confronto la tassazione IREPF 2021 con quella IRPEF 2022:

  • reddito imponibile euro 15.000
  • reddito imponibile euro 21.000
  • reddito imponibile euro 32.000

Esempio 1

IRPEF 2021

Reddito imponibile 15.000

aliquota 23%

imposta 3.450

detrazione teorica 1.563,30

IRPEF 2022

Reddito imponibile 15.000

aliquota 23%

imposta 3.450

detrazione teorica 3.100

Esempio 2

IRPEF 2021

Reddito imponibile 21.000

aliquota 23% (15.000) aliquota 27% (6.000)

imposta 5.070

detrazione teorica 1.293,70

IRPEF 2022

Reddito imponibile 21.000

aliquota 23% (15.000) aliquota 25% (6.000)

imposta 4.950

detrazione teorica 2.550,77 

Esempio 3

IRPEF 2021

Reddito imponibile 32.000

aliquota 23% (15.000) aliquota 27% (13.000) aliquota 38% (4.000)

imposta 8.480

detrazione teorica 833,11

IRPEF 2022

Reddito imponibile 32.000

aliquota 23% (15.000) aliquota 25% (13.000) aliquota 35% (4.000)

imposta 8.100

detrazione teorica 1.562,73

*Si precisa che il tool utilizzato per il calcolo degli esempi li effettua su basi teoriche e non tiene conto di situazioni particolari inoltre tiene conto solo delle detrazioni base di imposta sulla base dell'ipotesi di spostamento elaborate dalla Cisl.

Secondo acconto IRPEF, IRES, IRAP 2021: ecco come calcolarlo

28 Novembre 2021 in Speciali

Entro il prossimo 30 novembre deve essere effettuato il versamento della seconda (o unica) rata dell'acconto sulle imposte sul reddito relativo al 2021. 

La previsione sul versamento dell’acconto delle imposte in 2 rate (ovvero in un’unica soluzione) risulta dall’art. 2, comma 3 del D.L. 63/2002, secondo il quale i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.

L'acconto può essere calcolato in due modi diversi, ossia:

  • in base al metodo storico, oppure 
  • utilizzando il metodo previsionale

Va tenuto presente che, dall’entrata in vigore del D.L. 124/2019 , sono state rideterminate le modalità di versamento degli acconti relativi alle imposte sui redditi per i soli soggetti ISA , prevedendosi 2 rate di pari importo (pari al 50% ciascuna), diversamente dalle precedenti del 40% e 60% per il primo e il secondo acconto rispettivamente.

Le modalità di versamento degli acconti variano quindi a seconda del tipo di soggetto, come segue:

  • soggetti ISA – con primo e secondo acconto pari al 50% ciascuno; 
  • soggetti non ISA – con primo acconto del 40% e secondo del 60%

Modalità di calcolo del secondo acconto novembre 2021

Partendo dall’IRPEF, secondo ilmetodo storico l’ammontare dell’ acconto 2021 deve essere pari al 100% dell’importo esposto nel rigo RN 61 – casella Differenza – del modello REDDITI PF 2021, per il periodo d’imposta 2020.

Per determinare l'ammontare da versare va considerato anche l' eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi. Così, ad esempio, se il modello REDDITI PF 2021 evidenzia al rigo RN46 un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto (tramite compensazione c.d. “verticale”, di cui si dirà in seguito).

A livello operativo, il versamento va effettuato come riportato nella seguente tabella:

RIGO RN61 "DIFFERENZA"

ACCONTO IRPEF 2021

non > € 51,65

Non dovuto

> € 51,65 ma < € 257,52

Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2021

> € 257,52

Versamento in 2 rate pari al:

¨ 40% entro il 30.06.2021  [1]  (o entro il 30.07/2021 con la maggiorazione dello 0,40% );

¨ 60% entro il 30.11.2021 .

Per i “soggetti ISA” le rate sono entrambe del 50%

Passando invece all’acconto IRES 2021, per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN17 del mod. Redditi 2021 SC (oppure, per gli Enti non commerciali, al rigo RN28 del mod. Redditi 2021 ENC) “ IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”, secondo le seguenti modalità:

RIGO RN17 (RN28)

ACCONTO IRES 2021

non > € 20,66

Non dovuto

> € 20,66 ma < € 257,50

Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2021 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l' undicesimo mese successivo alla conclusione dell’esercizio)

SUPERIORE A € 257,50

Versamento in 2 rate pari al:

¨ 40% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.06.2021  [2]  (o entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,40% ) se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo delle imposte per il 2020);

¨ 60% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.11.2021 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l' undicesimo mese successivo alla conclusione dell’esercizio).

Per i “soggetti ISA” le rate di acconto sono entrambe pari al 50%

Anche la determinazione dell’acconto IRAP 2021 segue le stesse regole previste per l’IRPEF/IRES. La misura dell'acconto è infatti sempre pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP.

L'acconto non è dovuto se l’importo evidenziato al rigo IR21Totale imposta” del mod. IRAP 2021, per il periodo d’imposta 2020, è:

  • € 51,65 per le persone fisiche;
  • € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

     [1]  fatta salva la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.

     [2]  sempre qualora non risulti applicabile la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.

Acconto 30 novembre 2021: metodo previsionale

Oltre al metodo storico si può versare l’acconto tramite il metodo previsionale, nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito 2021 inferiore a quello del 2020.

In simile ipotesi è necessario:

  • determinare l’imposta “presunta” sulla base delle disposizioni fiscali per il periodo d’imposta 2021;
  • versare la percentuale minima prevista per l’acconto (come vista in precedenza).

Da notare che risulta possibile utilizzare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi: ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP.

Si può inoltre utilizzare il metodo di versamento in maniera non uniforme, ossia ad esempio: 

  • in sede di versamento della 1° rata di acconto viene utilizzato il metodo “storico”;
  • per il versamento della 2° rata viene adottato il metodo “previsionale”.

Addizionale comunale e regionale IRPEF acconto 30.11.2021

Per quanto riguarda le addizionali IRPEF, regionale e comunale, gli acconti seguono regole particolari, ossia: 

  • per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti
  • per l'addizionale comunale l'acconto va versato
  • in un’unica rata,
  • entro il termine di versamento del saldo IRPEF

L’acconto 2021 dell’addizionale comunale doveva pertanto essere versato entro lo scorso 30.06.2021[1] (o entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,4%). 

Diversamente, entro il 30.11.2020 nonè dovuto alcunché a titolo di acconto delle addizionali (sia regionale che comunale).

[1] fatta salva la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.

Acconto cedolare secca 30 novembre 2021

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca, occorre seguire una disciplina simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento il quadro LC (“Cedolare secca sulle locazioni”).

L'acconto è dovuto se l'importo indicato al rigo LC1, colonna 5 (”Differenza”) è superiore ad euro 51,65: in tal caso l’acconto è pari al 100% del relativo ammontare. Ciò in quanto, considerata la previsione dell’art. 1, comma 1127 della Legge 145/2018, a partire dal 2021 l’importo dell’acconto da versare a titolo di cedolare secca deve essere calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (non più sul 95% come in precedenza).

Se, invece, la predetta colonna 5 del rigo LC1 è inferiore ad euro 51,65 non è dovuto alcun acconto.

L’importo dell’acconto da versare è indicato al successivo rigo LC2.

Acconto cedolare secca

Importo < 51,65 euro

Importo > di 51,65 euro

acconto non dovuto

acconto dovuto per il 100% 

Se dovuto, l'acconto per la cedolare secca va versato

  • in unica soluzione se l'importo dovuto è < ad euro 257,52
  • in due rate se l'importo dovuto è pari o > ad euro 257,52. In questo caso: 
  • la prima rata doveva essere versata nella misura del 40%, entro il 30.06.2021[1] (o entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,40%); 
  • la seconda rata va versata entro il 30.11.2020 nella misura del 60%

Come già visto in precedenza, per i “soggetti ISA” la percentuale di entrambe le rate di acconto è invece pari al 50%.

Se il contribuente prevede una minore imposta per il successivo periodo d’imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Si possono presentare però i seguenti casi particolari:

CASI PARTICOLARI 

Cedolare secca dal 2021

Le persone fisiche che, a partire dal 2021, hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili locati:

  • non sono tenute al versamento dell’acconto 2021 per la cedolare secca;
  • possono determinare l’acconto IRPEF 2021 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario/diverso (derivante dalla locazione) non sarà assoggettato ad IRPEF

Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2021

Le persone fisiche che nel 2021 sono fuoriuscite dal regime della cedolare secca e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili locati (a decorrere dall’uscita):

  • non sono tenute a versare l’acconto IRPEF 2021 per il reddito dell’immobile che nel 2021 sarà assoggettato ad IRPEF;
  • possono versare un acconto inferiore, utilizzando il metodo previsionale, oppure non versare l’acconto per la cedolare secca.

[1] salva la proroga di cui all’art. 9-ter del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-Bis”) per alcuni soggetti.

Acconto 30 novembre contribuenti minimi e forfettari

Per i contribuenti c.d. “minimi”[1] e “forfettari”[2] si possono determinare diverse situazioni, riportate in seguito.

CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI

I soggetti che:

  • nel 2020 hanno applicato il regime dei minimi
  • vi permangono nel 2021,

devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (pari al 5%) con i medesimi criteri stabiliti per l’Irpef

Possono quindi applicare, a scelta, il criterio storico o il criterio previsionale

CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2021

I contribuenti che sono fuoriusciti dal regime dei minimi (per obbligo o per facoltà) dal 2021 e applicano nello stesso anno:

  • il regime forfetario, assoggettano il reddito 2021 all’imposta sostitutiva del 15% (5% se “forfettari start-up”), versando l’acconto 2021 dell’imposta sostitutiva dei minimi – che indicheranno poi nel Quadro L del Mod. Redditi PF 2022 per il successivo periodo d’imposta 2021;
  • il regime “ordinario”, determinano il reddito 2021 ordinariamente assoggettandolo ad IRPEF; tuttavia, non avendo una base imponibile IRPEF, il relativo acconto per il 2021 non è dovuto[3]

Se tali soggetti versano comunque (come consigliato) l’acconto 2021 dell’imposta sostitutiva[4] potranno scomputarlo dall’IRPEF – indicandolo nel quadro RN del successivo modello REDDITI 2022 PF per il periodo d’imposta 2021

CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2020 E NEL 2021

I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfetario nel 2020 e vi proseguono nel 2021 versano l’acconto dell’imposta sostitutiva del 15% (5% se “forfettari start-up”) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

Possono quindi applicare, a scelta, il criterio storico o il criterio previsionale

CONTRIBUENTI ORDINARI NEL 2020 E FORFETTARI NEL 2021

Si ritiene che tali soggetti non siano tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva, in assenza di una base imponibile di riferimento.

Con riferimento, invece, all’IRPEF, se applicano il criterio previsionale potranno calcolare l’acconto 2021 solamente sugli (eventuali) altri redditi posseduti

CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2020 E ORDINARI NEL 2021

I soggetti forfetari nel 2020, che nel 2021 hanno invece adottato il regime ordinario[5]:

  • determineranno il reddito 2021 ordinariamente, assoggettandolo ad IRPEF come di consueto;
  • versano l’acconto 2021 dell’imposta sostitutiva[6] – indicando quanto versato nel quadro RN del successivo modello REDDITI 2022 PF, per il periodo d’imposta 2021.

I soggetti in esame sono esonerati dal versamento dell’IRAP per il 2020, motivo per cui non sono neanche tenuti al versamento del relativo acconto per il 2021.

[1] art. 27 del D.L. 98/2011.

[2] art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014 e successive modificazioni.

[3] salvo che vi siano altri redditi che scontano l’IRPEF.

[4] con codice tributo 1793.

[5] in contabilità semplificata oppure ordinaria.

[6] con codice tributo 1790.

Incentivo prodotti sfusi o alla spina: ecco come funziona

16 Novembre 2021 in Speciali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della transizione ecologica (MITE) riguardante le misure per incentivare la vendita di prodotti sfusi o alla spina

Il contributo arriva a 5.000 euro per i negozianti in possesso dei requisiti. Vediamo chi può beneficiarne e i requisiti per ottenerlo. 

Contributo prodotti sfusi: ambito di applicazione

Il contributo economico a fondo perduto per i prodotti sfusi è riconosciuto, in via sperimentale, agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura, i quali:  

  • attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, 
  • aprono nuovi negozi, destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi. 

In merito alla tipologia di esercizi commerciali ricordiamo la suddivisione prevista all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs 114/1998:  

Esercizi di vicinato

aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq     nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti

Medie strutture di vendita

aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti

Grandi strutture di vendita

aventi superficie superiore ai limiti delle medie strutture

Il decreto prevede espressamente la possibilità per l’esercente di promuovere il riutilizzo dello stesso contenitore per gli acquisti successivi al primo attraverso il sistema cauzionale.

Prodotti sfusi e alla spina: agevolazione concedibile

Il contributo economico a   fondo  perduto previsto per gli anni 2020 e 2021 è:

  • pari all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno di riferimento e documentata per  ciascun   punto vendita
  • limitato ad un importo massimo di euro 5.000 per ciascun   esercente commerciale di vicinato e di media e di grande struttura, ovvero  per l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla  vendita  di prodotti sfusi, nel rispetto del limite complessivo di 20 milioni  di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 

Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'adeguamento dei locali, quali:

  • la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato;   
  • l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
  • le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicità dell'iniziativa. 

   Il decreto del MITE chiarisce che non sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto o l'igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.  L'effettività e l'attinenza delle spese sostenute deve risultare da apposita attestazione rilasciata, alternativamente:

  • dal  presidente del collegio sindacale
  • da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;  
  • da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;  
  • da un professionista iscritto nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
  • dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 

Il contributo economico è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale o europea.

Procedura di riconoscimento del contributo economico per i prodotti sfusi e alla spina

Ai fini del riconoscimento del contributo economico a fondo perduto, in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica, resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano apposita richiesta al   Ministero    della   transizione ecologica entro i seguenti termini:

  • in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della suddetta piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale; 
  • in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro il 30.04.2022. 

La domanda deve avere queste caratteristiche:

b) la finalità della spesa sostenuta rientrante tra quelle ammissibili; c) l'ammontare del contributo economico richiesto; d) la dichiarazione di non usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 5, per le medesime voci di spesa e di rispettare le condizioni e i limiti degli aiuti «de minimis»; e) la dichiarazione sull'impiego di contenitori utilizzati e se sono riutilizzabili ai sensi dell'art. 218, lettera e) del D.Lgs 152/2006, nonché che gli stessi, se impiegati per prodotti alimentari, rispettano, laddove previsto, la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.

Deve essere resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e firmata digitalmente dall'interessato in formato PAdES
Deve riportare:
a) i dati anagrafici, la tipologia di esercente e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art.4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
b) la finalità della spesa sostenuta rientrante tra quelle ammissibili;
 c) l'ammontare del contributo economico richiesto;
d) la dichiarazione di non usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 5, per le medesime voci di spesa e di rispettare le condizioni e i limiti degli aiuti «de minimis»;
 e) la dichiarazione sull'impiego di contenitori utilizzati e se sono riutilizzabili ai sensi dell'art. 218, lettera e) del D.Lgs 152/2006, nonché che gli stessi, se impiegati per prodotti alimentari, rispettano, laddove previsto, la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.
Deve essere corredata, a pena di esclusione:  
a) dalla copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
 b) del codice fiscale e delle fatture o ricevute attestanti la spesa oggetto della richiesta;  
 c) attestazione dell'effettività e dell'attinenza delle spese sostenute.  

Il contributo è riconosciuto da parte Ministero della transizione ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, il MITE comunica il riconoscimento/diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del contributo effettivamente spettante. 

Contributo prodotti sfusi: monitoraggio di 3 anni

Come anticipato, la durata dell'attività di vendita, dalla concessione del contributo, non deve essere inferiore ai 3 anni.  Pertanto, ai fini del mantenimento del contributo economico a fondo perduto i beneficiari presentano al Ministero della transizione ecologica:

  • entro il 31 gennaio di ciascun anno e 
  • per i successivi 3 anni dalla concessione del contributo, 

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mediante piattaforma informatica disponibile sul sito: www.minambiente.it.

Prodotti sfusi e alla spina: revoca del contributo

Nel decreto viene chiarito che il contributo economico è revocato: 

nel caso in cui venga accertata, anche successivamente all'accoglimento della domanda, l'insussistenza di uno dei requisiti previsti 
nel caso di svolgimento dell'attività di vendita per un periodo inferiore ai tre anni

Il contributo economico indebitamente fruito deve essere restituito mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. 

Il MITE può disporre controlli e verifiche sugli interventi finanziati e oggetto della presente agevolazione.

Riduzione del cuneo fiscale: a chi spetta e quanto

6 Ottobre 2021 in Speciali

Si torna a parlare di riduzione del cuneo fiscale con l'approvazione di ieri  5 ottobre 2021 in CDM del disegno di legge  che delega il Governo ad attuare una  riforma complessiva del fisco entro il 2023.

Leggi sulla riforma  Busta paga 2022 novità Irpef e detrazioni   e    IRPEF 2022 nuove aliquote e detrazioni 

Il D.L. n. 3/2020, convertito nella L. n. 21/2020, ha modificato, con decorrenza dal 1° luglio 2020, il sistema di tassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato per ridurne il carico fiscale.
L’intervento normativo avviene con un provvedimento che abroga con decorrenza dal 1° luglio 2020 il comma 1-bis dell’art. 13 del Tuir, con il quale negli ultimi anni era stato introdotto il credito bonus Irpef (cd. Bonus Renzi – 80 euro mensili).
Oltre al classico sistema delle detrazioni d’imposta previste dal Tuir, che rimangono immutate (salva, come già detto, l’abrogazione del credito bonus irpef), il D.L. n. 3/2020, in attesa di una revisione delle detrazioni fiscali e degli strumenti a sostegno del reddito, introduce due ulteriori e distinti meccanismi di riduzione delle imposte dovute sul lavoro dipendente e assimilato:

  1. Il primo, a carattere temporaneo, è costituito da un’ulteriore detrazione d’imposta, e spetta, dal 1° luglio a 31 dicembre 2020, nel caso di redditi oltre i 28.000,00 e fino a 40.000,00 euro, e che diminuisce all’aumentare del reddito.
  2. Il secondo, introdotto in sostituzione dell’abrogato credito bonus Irpef ricalcandone sostanzialmente le regole principali, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2020, il riconoscimento di una somma a titolo di  trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito e che quindi costituisce un importo netto, pari a 100 euro mensili, nel caso di redditi non superiori a 28.000 euro, a condizione però che l’imposta dovuta, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendente e assimilato, sia maggiore di zero.

Detrazione per lavoro dipendente e assimilato

La nuova, ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato spetta ai titolari di:

  •  Redditi di lavoro dipendente  con esclusione di Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati.
  •  Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, del Tuir) ad esempio, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b)), i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)).

La detrazione, in ogni caso, spetta se il reddito complessivo del lavoratore è pari agli importi indicati nella seguente Tabella  e va rapportata alle prestazioni rese nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, per beneficiare della nuova ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato, si prevede espressamente che lo stesso debba essere considerato:

  • al lordo della eventuale quota esente (D.L. n. 78/2010), per docenti e ricercatori residenti  e D. Lgs. n. 147/2015, per lavoratori così detti “impatriati).
  • al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

  ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO 

in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO

DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO

a)

Oltre 28.000,00

e fino a 35.000,00

480,00 + [120,00 × (35.000,00 – Reddito complessivo) : 7.000,00]

b)

Oltre 35.000,00

e fino a 40.000,00

480,00 × [(40.000,00 – Reddito complessivo) : 5.000,00]

Nel caso previsto alla lettera a), a seconda del reddito complessivo, l’importo di 480,00 euro annui è aumentato di una somma variabile, ottenuta con la formula indicata nella tabella.

Nel caso previsto nella lettera b), invece, per determinare l’importo della detrazione effettivamente spettante, si dovrà risolvere il rapporto matematico indicato nella formula e moltiplicare il risultato ottenuto (“rapporto di detrazione”, da assumere nelle prime quattro cifre decimali) per la corrispondente detrazione “teorica”.

Trattamento integrativo per lavoro dipendente e assimilato

In sostituzione dell’abrogato credito bonus Irpef  (80 euro) per lavoro dipendente e assimilato, ed in vista di una revisione strutturale degli strumenti di sostegno al reddito, l’articolo 1 del D.L. n. 3/2020  ha previsto, dal 1° luglio 2020, un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.
Il recupero dell’importo maturato dai lavoratori per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ed anticipato dai sostituti d’imposta in busta paga, avverrà tramite compensazione nel modello F24.
Il trattamento integrativo spetta esattamente agli stessi soggetti che fino al 30 giugno 2020 avevano  diritto al credito bonus Irpef, ossia:

  • ai percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a) (Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati)
  • e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir, quali, ad esempio i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)).

Come già previsto per il credito bonus Irpef, anche il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente o assimilato sia di importo superiore alla sola detrazione prevista dall’art. 13, comma 1 del Tuir e pertanto non spetta, ad esempio, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente e assimilato prodotto in un intero anno (365 giorni) sia pari a 8.145,00 euro, in quanto in tale circostanza l’imposta lorda viene completamente azzerata dalla relativa detrazione di lavoro dipendente o assimilato.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

In vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

Da riconoscere se l’imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Fino a 28.000,00

600,00

Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Tuir.

ANNO 2021

TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

In vigore dal 1° gennaio 2021

Da riconoscere se l’imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Fino a 28.000,00

1.200,00

Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Tuir.

Conguaglio importi spettanti e Codici tributo

Il D.L. 3/2020 prevede un meccanismo particolare ed innovativo che il sostituto d’imposta deve attuare nel caso in cui in sede di conguaglio gli importi riconosciuti durante l’anno a titolo di ulteriore detrazione e/o di trattamento integrativo risultino non spettanti in base al reddito annuo del lavoratore.

Questo  meccanismo non si applica, invece, al credito bonus Iperf per lavoro dipendente e assimilato in vigore fino al 30 giugno 2020, che, qualora si riveli non spettante, va trattenuto in un’unica soluzione in sede di conguaglio.

I codici tributo da utilizzare per la compensazione in F24  del trattamento integrativo  2020 , istituiti con la Risoluzione  35 E, sono i seguenti:
Per il modello F24:

  •  “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.  da esporre nella  sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):

  •  “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione  del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio  2020, n. 3”   che va esposto nella  sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a  credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati,  rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo,  nei formati “00MM” e “AAAA”.

Salvaguardia credito ed emergenza COVID

Il  Decreto Rilancio ha previsto che, per l’anno 2020,  sia il credito bonus Irpef  (cd. 80 euro mensili- bonus Renzi), spettante fino al 30 giugno 2020, che il nuovo trattamento integrativo nella misura di 100 euro mensili, sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti,  in possesso dei requisiti previsti, anche nel caso in cui gli stessi risultino incapienti, per effetto del minor reddito prodotto nel 2020 a causa della fruizione delle misure di sostegno previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, quali la cassa integrazione/assegno ordinario o il congedo parentale/bonus baby sitting per l’emergenza Covid-19.
Si tratta quindi di un’eccezione, stabilita per il solo anno 2020, al principio generale . (…)

Taglio cuneo fiscale: priorità nella nuova riforma fiscale

AGGIORNAMENTO 6.10.2021 

La legge di bilancio  2021 ( l. 178 2020)  ha garantito   la detrazione di imposta   anche nel 2021 per i redditi fino a 40mila euro,  con  il risultato di aumenti in busta paga che andranno dall'1% a piu del 4 % in busta paga.  La norma non porta  però tale  disciplina a regime  proprio in vista della  complessiva riforma fiscale per la quale il Governo Draghi ha approvato ieri il disegno di legge delega. 

Dalla bozza attualmente diffusa e dalle dichiarazioni del Ministro dell'Economia Franco in Conferenza Stampa   emerge che  considera necessario "ridurre il cuneo fiscale sul lavoro che in Italia  per un lavoratore di reddito medio è di 5 punti superiore a quello degli altri paesi eruropei e di 11 punti rispetto alla media dei paesi OCSE ."

Posto che,come afferma il ministro ,  "larga parte del cuneo è imputabile all'imposta sulle persone fisiche " è probabile anche un intervento diretto sulle aliquote medie effettive sui redditi da lavoro .

Leggi in merito IRPEF 2022 nuove aliquote e detrazioni 

Bonus bebè (assegno natalità) 2021: istruzioni aggiornate

3 Marzo 2021 in Speciali
Il bonus bebè (ufficialmente definito Assegno di natalità) è una misura  che intende  incentivare le nascite contribuendo alle spese delle  famiglie in cui arriva un bambino (nato,  adottato o in affido preadozione). 
Si tratta di un contributo  mensile erogato dall'INPS  per i primi 12 mesi di vita o adozione del bambino, che fino al 2019 era  destinato  alle famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro ma con la legge di bilancio 2020 è stato ampliato a tutti senza limiti di reddito,  con importi differenziati tra  gli 80 e i 192 euro mensili .
Sono  disponibili  348 milioni di euro per l’anno 2020 e di 410 milioni di euro per l’anno 2021 a valere sul nuovo Fondo per il supporto alle famiglie. Il messaggio  INPS 918 2021 ha comunicato l'apertura delle domande anche per  gli eventi a partire da gennaio 2021.  
 Il Governo intende poi entro il 2022  riorganizzare tutti i contributi e le prestazioni sociali per la maternità in un unico assegno. (vedi ulteriori dettagli in: Assegno Universale figlila legge di bilancio stanzia le risorse)
L'INPS ha emanato  la circolare 26 del 14.2. 2020 con le  istruzioni aggiornate  dopo le modifiche degli importi e delle fasce di reddito.
Con il successivo messaggio 1099 dell' 11 marzo 2020  sono stati illustrati  i passaggi per la compilazione della domanda telematica.
Riepiloghiamo nei paragrafi che seguono  la normativa in vigore sul bonus bebé  e la procedura per la richiesta, gli importi, i requisiti, casi particolari e cause di decadenza.

Bonus bebè le regole fino al 2019

Il Bonus bebé è stato istituito nel 2014 e riconosciuto ai nuclei familiari  fino ai tre anni di vita del bambino o  di adozione  o di affidamento preadottivao  tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 (a partire "dalla data di ingresso  nel nucleo famigliare"  cioè dalla data nella quale la sentenza di adozione definitiva)  Invece, per le nascite avvenute dal 1 gennaio 2018 al 31 .12.2019   la durata è stata ridotta a 1 anno, corrispondente al 1° anno di vita o di adozione .
E' stato riconfermato e ampliato  dal Governo Conte 1  anche per il 2019,  (circolare n. 85 del 7 giugno 2019   con  gli stessi requisiti  ISEE  e gli importi precedenti , ma con una importante novità: maggiorazione del 20% per i figli successivi al primo. 

Fino al 2019 l'agevolazione spettava a condizione che il nucleo famigliare del genitore richiedente, fosse in possesso di un ISEE minorenni  in corso di validità non superiore a 25.000 Euro. 

Bonus bebè: requisiti, importi e maggiorazione oltre il primo figlio dal 2020

La circolare INPS n.26 del 14.2.2020  ha ricordato  e riconfermato  i requisiti anagrafici di base  richiesti che sono :
  • cittadinanza italiana, o di uno Stato dell'Unione Europea o, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE o carta di soggiorno per familiare (v. sotto);
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune).
 Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 gli importi  garantiti per l'assegno di natalità sono i seguenti:

SCAGLIONI ISEE

IMPORTO BONUS BEBE’ PRIMO FIGLIO

IMPORTO BONUS BEBE’

2 FIGLIO E SUCCESSIVI

ISEE non superiore a 7.000€ annui;

1.920 euro (160  x 12 mesi)

2304 € (192 € x12 mesi)

ISEE superiore a 7.000 e non superiore a 40.000€;

1.440 euro  (120€ x 12  mesi)

1728 € (144 x 12 mesi)

ISEE  superiore a 40.000 euro (senza limite di reddito)

960 euro  (80 € x 12 mesi)

1152 € (96 x 12 mesi)

Il pagamento del bonus viene effettuato dall'INPS in rate mensili, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.

Nel caso non sia stata presentata la DSU al momento della domanda non potendo individuare l'esatto importo cui la famiglia ha diritto INPS eroga in automatico l'importo  piu basso e verrà attribuito eventualmente  poi l'importo spettante  per differenza,  a partire dalla data di presentazione della DSU.

Bonus bebè: come inviare la domanda

La domanda va presentata  entro 90 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo famigliare  per godere di tutte le mensilità.(Ai fini del computo dei 90 giorni  non si conta il giorno iniziale e il termine scade alla fine  dell'ultimo giorno feriale. Se il termine scade di giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.)
  • Se la domanda è presentata entro i 90 giorni, il primo pagamento corrisponde a tutte le  mensilità maturate dalla nascita/adozione fino a quel momento.
  • Se la domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni, il bonus viene erogato dal mese di presentazione della domanda.  
La domanda va presentata telematicamente all'INPS, allegando il modello SR163 (reperibile nella sezione "tutti i moduli" del sito www.inps.it) mediante:
  • il portale dell'INPS, accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo seguendo il percorso:
    • Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè
  • il Contact Center Integrato ai numeri:
    • 803164 numero gratuito da rete fissa;
    • 06164164 numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;
  • patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

E' consigliabile avere  presentato preventivamente la DSU per ottenere l'ISEE minorenni, che consente la definizione dell'importo dell'Assegno.   

Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda è consultabile dal sito web, accedendo al proprio profilo:
Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè –> Consultazione domande –>Documenti correlati.

Bonus bebé: casi particolari adozione, stranieri, ISEE

Con la circolare n. 214/16   l'INPS ha fornito le modalità   operative per ottenere l’assegno   alla luce delle  indicazioni ministeriali  che hanno esteso il beneficio agli stranieri titolari di:

  •         carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro;
  •         carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n.30/2007.

Con  il messaggio 261/2017  infine  sono state fornite ulteriori precisazioni in tema di :

Attestazioni ISEE  – In caso di  omissioni o difformità sul patrimonio mobiliare è stato realizzato un aggiornamento procedurale  per cui vengono  evidenziate automaticamente  eventuali omissioni o errori nei dati autodichiarati dagli utenti  all 'interno delle attestazioni ISEE   grazie al controllo incrociato con i dati forniti dall'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate. 

– Isee corrente : validità e rinnovo –   l’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di eventuale  modifica della situazione lavorativa di un componente e ricorda che tale ISEE ha validità due mesi dalla presentazione della DSU Modulo sostitutivo.   E' possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso se tale indicatore  non è superiore alla soglia di legge di 25.000 euro annui. In tal caso la procedura determina l’importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.

  – Nuove modalità di comunicazione del codice IBAN e delle richieste di variazione per il pagamento dell’assegno: modello SR163.

Il documento fornisce anche precisazioni  in merito  ai  casi particolari di :

Parto gemellare ed adozioni plurime: necessità di domanda di assegno per ciascun minore

Rinnovo annuale della DSU ed inclusione del minore nel quadro A della DSU

Affidamento temporaneo di minori nati o adottati fuori dal triennio 2015-2017:  non ci sono i presupposti  per la concessione dell’assegno.

Bonus bebè: cause di decadenza

Il pagamento del bonus viene interrotto a partire dal mese successivo dal verificarsi di uno  dei seguenti eventi che determinano la decadenza:
  1. Compimento di un anno di età o della maggiore età in caso di adozioni o affidamenti
  2. Decesso del figlio
  3. Revoca dell'adozione
  4. Fine dell'affidamento temporano 
  5. Decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale
  6. Affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda
  7. Affidamento del minore a terzi
L'interruzione avviene anche a seguito di perdita dei requisiti di legge (residenza, cittadinanza) o provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.
 Il richiedente entro 30 giorni deve comunicare all'INPS il verificarsi di una causa di decadenza. E' importante che la comunicazione sia tempestiva per evitare il generarsi di un pagamento indebito e la successiva azione di recupero da parte dell'INPS.
 
Allegati:

Superbonus 110%: il nuovo modello per la scelta fra sconto e cessione della detrazione

13 Ottobre 2020 in Speciali

Con un provvedimento del 12 ottobre 2020, l’agenzia delle entrate ha reso pubbliche le specifiche tecniche correlate al modello per l’esercizio della scelta di cui all’art. 121, DL 34/2020 (cessione del credito o sconto in fattura).

Il provvedimento dell’agenzia delle entrate pubblicato il 12 ottobre 2020, prevede un piccolo ritocco rispetto alla modulistica precedente dell’8 agosto 2020 oltre che emana le specifiche tecniche già in previsione nel provvedimento dell’8 agosto.

La novità della modulistica

Il campo del quadro A, inizialmente denominato “Intervento trainato Superbonus” è stato rinominato “Intervento Superbonus”;

Conseguentemente anche le istruzioni relative a tale campo vengono modificate senza alterarne l’originario significato.

Il campo interessato dalla modifica va comunque compilato quando l’intervento prescelto nel campo “Tipologia intervento” sia un intervento trainato (ossia un intervento di efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrativi, oppure di installazione di colonnine di ricarica) eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti o sia un intervento antisismico in zona sismica 1, 2 o 3,ammesso al Superbonus.

Gli aspetti più importati giungono dalle specifiche tecniche che impartiscono istruzioni ben precise, in alcuni casi già evidenziati anche dalle istruzioni alla compilazione della modulistica.

L’indicazione dei codici fiscale deve essere esatta

Tutti i codici fiscali presenti nella comunicazione devono essere formalmente corretti ed avere una corrispondenza nell’Anagrafe tributaria. La non corrispondenza anche uno solo di essi determina lo scarto della comunicazione.

In particolare in sede di indicazione dei codici fiscali dei beneficiari, nella sezione II del modulo, è necessario che questi ultimi siano presenti in Anagrafe tributaria al 1 gennaio dell’anno a cui la spesa oggetto del modulo si riferisce.

A tal proposito occorre distinguere due situazioni.

  • Beneficiario/persona fisica: il codice fiscale deve risultare appartenente ad un soggetto non deceduto alla data del 1° gennaio dell’anno di spesa indicato  (quadro A – 1° anno di sostenimento della spesa).    
  •  Beneficiario/persona giuridica: il soggetto non deve essere estinto alla data del 1° gennaio dell’anno di spesa indicato (quadro A – 1° anno di sostenimento della spesa).

La non presenza del soggetto in anagrafe tributaria determina lo scarto della comunicazione.

Invio telematico e visto di conformità

Nel caso di comunicazione relativa ad un soggetto beneficiario (compilazione della sezione “dati del beneficiario”) la  comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente dal soggetto che appone il visto di conformità. 

Mentre nel caso di una comunicazione relativa ad un condominio (sezione “condomino” nel caso di effettuazione di interventi sulle parti comuni condominiali)) la comunicazione potrà essere inviata in alternativa:

  • dal soggetto che appone il visto 
  • da un amministratore di condominio 
  • da un condòmino incaricato in caso di condominio minimo  anche se non abilitati all’apposizione del visto.

In questo secondo caso nella sezione del visto dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto che lo appone.

Comunicazione in caso di SAL

Se l’opzione è esercitata relativamente ad un (SAL) deve essere indicato nel campo “Stato di avanzamento lavori” il numero corrispondente al SAL medesimo. Per gli stati di avanzamento lavori sarà necessario anche indicare il protocollo telematico e l’anno di sostenimento della spesa riportati nella prima comunicazione (ossia quella relativa al primo SAL).

Sostituzione ed annullamento della comunicazione

  • La sostituzione di una comunicazione può essere richiesta entro il 5 del mese successivo quello di invio della comunicazione da sostituire. Da ricordare che l’invio di una comunicazione sostitutiva oltre il termine del giorno 5 del mese successivo determina lo scarto della sostitutiva medesima.
  • È anche possibile annullare integralmente una comunicazione precedentemente inviata trasmettendo la comunicazione di annullamento.

Reddito di cittadinanza per assunzioni e nuove imprese: le regole

22 Luglio 2019 in Speciali

L'inps ha pubblicato il 19 luglio 2019 la circolare 104 2019 , con le regole per ottenere uno sgravio contributivo pari al  reddito di cittadinanza da parte delle aziende che assumono i percettori  . Ricordiamo che  il REDDITO DI CITTADINANZA è un regime di aiuto composto da:

  • un  sussidio economico che integra il reddito del nucleo familiare con determinati requisiti (primo fra tutti l’ISEE inferiore a 9.360 euro), erogato mensilmente    
  • un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale per i soggetti maggiorenni disoccupati .

L'Inps non chiarisce nel dettaglio le modalità di domanda né della comunicazione in Uniemens. Ripercorre invece le  caratteristiche generali dello sgravio, con alcune specificazioni ed esempi pratici.

In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato (anche con contratto di apprendistato) di un beneficiario di RDC è previsto:

  • lo sgravio contributivo a favore del datore di lavoro per l'importo pari alla differenza tra le 18 mensilità totali e quelle già fruite dal beneficiario, non inferiore a 5 mensilità di RDC, Lo sgravio massimo mensile sarà pari a 780 euro.
  • In caso di assunzione di donne o soggetti svantaggiati il minimo di mensilità è pari a 6 mensilità.
  • Nel caso l’assunzione avvenga nel periodo di rinnovo del RDC l’incentivo è fissato in 5 mensilità

L'agevolazione viene suddivisa a metà in caso di "mediazione" ( percorsi formativi personalizzati per il lavoratore ) da parte di una agenzia per il lavoro, che avrà diritto all'altra metà dell'importo previsto.
L’agevolazione è riconosciuta solo se l’assunzione realizza un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti per gli incentivi alle assunzioni (art. 31 D.lgs. 150/2015).

Sono esclusi dall' agevolazione i seguenti oneri:

  •  premi INAIL
  •  contributo Fondo tesoreria INPS
  •  contributi Fondi solidarietà d.lgs 148/ 2015
  •  contribuzione aggiuntiva NASPI
  •  contributo di solidarietà del 10% fondi pensione o sanitari
  •  contributi solidarietà ex Enpals e sportivi professionisti.

La fruibilità è soggetta ad alcune condizioni:

  •  segnalazione della disponibilità di posti di lavoro da parte delle aziende sulla piattaforma dedicata di ANPAL servizi (MyANPAL non ancora operativa )
  • rispetto art. 31 d.lgs 150/2015 (regime de minimis, incremento occupazionale netto; normativa DURC sicurezza, collocamento obbligatorio)
  •  L'assunzione comporta un divieto di licenziamento per i 36 mesi successivi (salvo che per giusta causa o giustificato motivo), con recupero dei contributi non versati e sanzioni civili.
  • Disponibilità alla firma di un Patto per la formazione o di riqualificazione professionale del lavoratore con il CPI.

 E' riconosciuta  la piena compatibilità e cumulabilità con il c.d. “Bonus Sud”  della legge n. 145/2018, per gli anni 2019 e 2020 per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Nel caso in cui il datore abbia esaurito la possibilità di usufruire degli sgravi contributivi (perché ha raggiunto il tetto massimo), le agevolazioni sono “godute” sotto forma di credito di imposta. Anche in questo caso si attende  un D.M. dei  Ministri del Lavoro e dell’Economia a stabilire le modalità di accesso  (doveva essere emanato entro il  30 marzo 2019). 

In sintesi:

RDC COME INCENTIVO PER IL LAVORO 

destinatari

 agevolazione

 quando e come

importo massimo

PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI

sgravio contributivo per le mensilità non fruite dal beneficiario (minimo 5)

in caso di assunzione

a tempo pieno e indeterminato

max 780 € mensili

in caso di patto di formazione con enti accreditati il bonus viene suddiviso tra azienda e ente formativo (390 € max)

PER I BENEFICIARI

6 mensilità di RDC in un’unica soluzione + 2 mensilità erogate anche se varia la situazione reddituale

in caso di avvio di una attività di lavoro autonomo o impresa

max 4860 € totali

Reddito di cittadinanza: le istruzioni INPS nella circolare 104 2019

 Vediamo le specificazioni fornite dall'INPS nella circolare 104 :

Riguardo l'importo dello sgravio come detto il massimo erogabile è pari a 780 euro ma  la somma è molto variabile  perche ogni percettore riceve un importo diverso basato sulla sua specifica situazione economica, sui redditi che già percepisce  e sul numero di componenti della famiglia.

Il reddito da lavoro concorre, dal mese successivo a quello della variazione, alla rideterminazione del RCC  nella misura dell'80%.  (Va ricordato che il  lavoratore deve comunicare entro  30 giorni il reddito previsto per l'anno solare  del nuovo lavoro) 
La circolare aggiunge che il RDC , nel nuovo importo  rideterminato potrà essere utilizzato come sgravio per una  eventuale successiva assunzione di un altro membro del nucleo familiare. "Ad esempio, nel caso in cui il Rdc percepito dal nucleo sia pari a 1.100 euro mensili, l’assunzione di un membro del nucleo familiare comporta il riconoscimento di uno sgravio – parametrato ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – per un ammontare pari al minore valore tra il tetto di 780 euro e l’importo dei predetti contributi mensili, pari in ipotesi a 500 euro mensili.

La circolare ricorda che la norma prevede  che  “nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute […]”. Pertanto, l’importo del predetto beneficio economico, che il lavoratore continua a percepire, non rileva ai fini della determinazione dell’ammontare dell’incentivo spettante ."

L'assunzione come detto deve essere a tempo pieno e  indeterminato  anche da parte di una agenzia di somministrazione. In questo caso il beneficio è  trasferito all'azienda utilizzatrice; il lavoratore puo essere utilizzato anche con contratti a termine ma sempre a tempo pieno . Non sono ancora definite le modalità con cui l'agenzia deve comunicare all'INPS  le destinazioni  del lavoratore .

I DATORI DI LAVORO DESTINATARI  sono :

  • datori di lavoro privati sia imprenditori che non imprenditori ,
  • enti associazioni consorzi 
  • enti pubblici economici 
  • enti morali;   enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:

le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;  le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane,

La FRUIZIONE DEL BENEFICIO comporta il divieto di licenziamento del percettore di Rdc per 36 mesi successivi . In quest’ultima situazione si deve restituire tutto l’importo fruito, con applicazione delle sanzioni civili. Fanno eccezione:

  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo dichiarato illegittimo;
  • recesso dal contratto di apprendistato alla fine del periodo di formazione;
  • recesso durante il periodo di prova; dimissioni per giusta causa.

Nel caso in cui l’incentivo sia fruito contemporaneamente dall’azienda e da un ente di formazione (che ha riqualificato il lavoratore) a fronte di un licenziamento, la restituzione del bonus è dovuta solo dal datore di lavoro e non dall’ente.

L’incentivo può  seguire il lavoratore in caso trasferimento d’azienda e passaggio del dipendente ad altro datore di lavoro, tranne che nel caso di subentro in appalto di servizi in attuazione di un obbligo.

 

Reddito di Cittadinanza: incentivo per nuove imprese

Nel caso in cui il beneficiario avvii una attività di lavoro autonomo o impresa individuale nei primi 6 mesi di fruizione del beneficio è possibile ottenere fino a un massimo di 6 mensilità del RDC, erogati in un’unica soluzione (massimo 4.860 euro).
Il soggetto è tenuto a comunicare all'INPS in via telematica l'avvio dell'attività economica e a rendicontare trimestralmente il bilancio.
L'erogazione del RDC resta invariata nei primi due mesi dall'avvio della nuova attività.