Omaggi natalizi ai clienti 2024: il punto sul trattamento fiscale

10 Dicembre 2024 in Speciali

In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti. In questo approfondimento dopo aver ripreso le caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza, vengono evidenziati i trattamenti fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi per imprese e professionisti.

In pratica si tratta di un utile riepilogo per non commettere errori, precisando che nel corso del 2024 non è intervenuta nessuna variazione normativa, di conseguenza, la disciplina risulta essere la stessa applicata nel 2023.

Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa

In base alla C.M. n.188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:

  • erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Attenzione: si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:

  • costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
  • non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

Omaggi natalizi ai clienti: la deducibilità da reddito

Vediamo il trattamento fiscale ai fini Irpef/Ires degli omaggi di beni non oggetto dell'attività propria dell'impresa ai clienti.

Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti, sono ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, e dal 2016 sono deducibili secondo i seguenti limiti:

IMPOSTE DIRETTE

Impresa

Ricavi / proventi gestione caratteristica 

Importo massimo deducibile
 dal 1° gennaio 2016

(modifica introdotta dal Decreto Internazionalizzazione n. 147/2015)

Limite di spesa deducibile

Fino a € 10 milioni

1,5%

150.000

Per la parte eccedente
€ 10 milioni e fino a € 50 milioni

0,6%

150.000 + 240.000

Per la parte eccedente € 50 milioni

0,4%

390.000 + 0,4% dell’eccedenza

100% se di valore unitario non superiore a 50 €

 

Lavoratore Autonomo

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario

In merito al valore di 50,00 euro, si precisa che nel caso di un omaggio composto da più beni (ad esempio una cesta natalizia) il valore di 50,00 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio.

Omaggi natalizi ai clienti: il trattamento fiscale ai fini Iva

Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro.

In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.

Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

  • per i beni di costo unitario > a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
  • per i beni di costo unitario < a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

Omaggi natalizi ai clienti: riepilogo del trattamento fiscale

Di seguito un riepilogo del trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti, di beni non oggetto dell'attività, per le imprese e per i professionisti.

IMPRESE

Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

IVA

IRPEF / IRES

Detrazione
 IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità della spesa

Omaggio a favore di clienti

SÌ 
se costo unitario ≤ € 50,00

Esclusa da IVA

  • nel limite annuo deducibile;
  • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50

NO 
se costo unitario > € 50,00

LAVORATORI AUTONOMI

Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

IVA

IRPEF

Detrazione
 IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità della spesa

Omaggio a favore di clienti


se costo unitario ≤ € 50,00

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Imponibile IVA

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta

NO 
se costo unitario > € 50,00

Esclusa da IVA

Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell’attività

Trattamento ai fini IVA

Nel caso in cui il bene sia oggetto dell’attività d’impresa l’Iva è stata detratta, poiché l’acquisto o la produzione del bene sono stai fatti prima della destinazione ad omaggio del bene stesso. Si dovrà, allora, applicare la regola generale dell’imponibilità della cessione gratuita.
La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.

A tal proposito, la base imponibile deve essere determinata, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lett. c) del D.P.R. 633/72 in misura pari al prezzo di acquisto o al prezzo di costo dei beni (non in misura pari al valore normale dei beni stessi). Tuttavia, occorre ricordarsi che la rivalsa non è obbligatoria, perché l’articolo 18, comma 4, del D.P.R. 633/72 stabilisce un’eccezione alla regola dell’obbligatorietà della rivalsa per i casi di cessioni gratuite dei beni.
Ciò significa che l’impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell’Iva al destinatario dell’omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:

  • emissione di autofattura per omaggi (da annotare sul registro Iva delle vendite);
    l’autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi effettuati nel mese di riferimento;
  • annotazione nell’apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno).

Trattamento ai fini Irpef/Ires

Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
Si applicano pertanto le stesse regole per gli omaggi di beni non oggetto dell'attività destinati ai clienti.

Destinatari omaggio

IVA

IRPEF / IRES

Detrazione
 IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità della spesa

Clienti

 

se la spesa non è qualificata come spesa di rappresentaza
Iva a credito detraibile

se la spesa è qualificata come spesa di rappresentanza
Iva a credito detraibile se il costo è ≤ € 50,00

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Imponibile IVA

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

  • nel limite annuo deducibile;
  • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50

Leggi sul tema anche Omaggi natalizi imprese 2024:regole in vigore e vedi le novità in arrivo nel 2025 in Decreto IRPEF le novità fiscali per il lavoro dipendente

CCNL artigiani area meccanica rinnovo 2024

10 Dicembre 2024 in Speciali

II giorno 21 dicembre 2023 era  stata raggiunta una prima intesa economica nel corso delle trattative per il  rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica (Settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Autoriparazione, Orafi, Argentieri, Affini, e dalle aziende del Settore Odontotecnica, Restauro Artistico di Beni Culturali).

L'Accordo siglato prevedeva l'erogazione di un «Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali« (AFAC) pari a regime a 96 euro per il 4° livello di inquadramento. 

Si tratta in particolare di aumenti pari al 6,6% sui minimi contrattuali  concordati nel 2021 ( vedi  sotto i dettagli  e tabelle)

La trattativa per il rinnovo del contratto proseguirà a partire dal mese di gennaio.

Si ricorda che il CCNL firmato il 17 dicembre 2021 ha realizzato l’accorpamento nel C.C.N.L. Area Meccanica delle regolamentazioni contrattuali del Settore Artigiano Metalmeccanica ed Installazione di Impianti , dei Settore Artigiano Orafi, Argentieri ed Affini e del Settore Odontotecnica  (Disponibile qui  il testo integrale del contratto  2021 in PDF )

Rinnovo CCNL artigiani area meccanica 2024

L'ipotesi di accordo firmata il  19 novembre 2024  per il rinnovo del CCNL Area Meccanica introduce diverse novità in ambito contrattuale. 

La durata del contratto è stabilita dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. 

La sfera di applicazione è stata ampliata per includere le imprese che svolgono attività subacquee, integrando così l’art. 17 sulla classificazione del personale del settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti. 

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti matureranno scatti di anzianità pari a 10 euro, con rivalutazione al termine del periodo formativo. 

È stata prevista anche una regolamentazione più chiara per il lavoro supplementare nei contratti a tempo parziale, con una maggiorazione del 10% per le ore prestate entro i limiti contrattuali. 

Sono stati modificati gli articoli relativi al preavviso di licenziamento e dimissioni per gli operai dei settori interessati e introdotte nuove disposizioni sulla formazione, garantendo 16 ore di formazione triennali durante l’orario di lavoro.

CCNL artigiani area meccanica: Novità Economiche

Dal punto di vista economico, l’accordo prevede un aumento retributivo complessivo da distribuire in quattro tranches: 1° dicembre 2024, 1° luglio 2025, 1° marzo 2026 e 1° novembre 2026. Questo incremento mira ad adeguare i salari alle necessità economiche attuali dei lavoratori dei settori coinvolti. 

Gli scatti di anzianità previsti per gli apprendisti contribuiscono a rafforzare le garanzie economiche anche durante il periodo formativo.

Inoltre, gli articoli riguardanti festività, ferie, gratifica natalizia, tredicesima mensilità, indennità di maneggio denaro e permessi sono stati unificati per semplificare la gestione dei diritti economici e migliorare la chiarezza contrattuale. 

Questi interventi mirano a una maggiore equità e semplificazione delle tutele economiche per tutti i lavoratori del comparto.

CCNL artigiani Tabelle importi anticipo futuri aumenti AFAC 2023-2024

Riportiamo dal  volantino sindacale le tabelle riassuntive degli aumenti previsti a gennaio 2024  per le diverse aree interessate

AFAC METALMECCANICI ARTIGIANI

AFAC 2023-2024  ORAFI, ARGENTIERI E AFFINI

AFAC 2023 2024 ODONTOTECNICI


AFAC 2023-2024 AREA RESTAURO BENI CULTURALI

CCNL artigiani area meccanica tabelle aumenti 2023-2026

METALMECCANICI E INSTALLAZIONE IMPIANTI 

L i v .

Prima tranche dall’1.12.2024

Seconda tranche dall’1.7.2025

Terza tranche dall’1.3.2026

Quarta tranche dall’1.11.2026

Incremento salariale a regime

Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

Euro

4 °

50

25

25

20

120

216

ORAFI ARGENTIERI E AFFINI 

L i v .

Prima tranche dall’1.12.2024

Seconda tranche dall’1.7.2025

Terza tranche dall’1.3.2026

Quarta tranche dall’1.11.2026

Incremento salariale a regime

Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

Euro

4 °

50

25

25

20

120

216

RESTAURO 

L i v .

Prima tranche dall’1.12.2024

Seconda tranche dall’1.7.2025

Terza tranche dall’1.3.2026

Quarta tranche dall’1.11.2026

Incremento salariale a regime

Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

Euro

4 °

50

25

25

44

144

240

ODONTOTECNICI

L i v .

Prima tranche dall’1.12.2024

Seconda tranche dall’1.7.2025

Terza tranche dall’1.3.2026

Quarta tranche dall’1.11.2026

Incremento salariale a regime

Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

Euro

4 °

50

25

25

9

109

205

Concordato preventivo biennale: adesione entro il 31.10

30 Ottobre 2024 in Speciali

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).

Possono accedere:

  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 
  • noché i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014.                         

A tal proposito l'ADE ha pubblicato una serie di chiarimenti operativi per la misura aggiornate al giorno 28 ottobre.

Entro il 31 ottobre è necessario aderire alla proposta del Fisco, salvo proroghe ancora richieste a gran voce dai sindati dei Commercialisti.

CPB soggetti ISA: requisiti e cause ostative

Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro il 31 ottobre 2024, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni; 
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a  società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR;, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54; 
  • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi; utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR.

Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti individuate ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto d concordato, sopra citate.

Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante l’anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando il relativo campo del modello dichiarativo. Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

CPB soggetti forfettari: requisiti e cause ostative

Possono accedere al Concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro il 31 ottobre, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Non possono accedere al Concordato i contribuenti forfettari per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta
  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014, oggetto di Concordato, non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante l’anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando un campo del modello dichiarativo. 

Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

Bonus eccellenze gastronomiche assunzioni giovani: ripartono le domande dal 1 ottobre

9 Ottobre 2024 in Speciali

Invitalia, soggetto gestore della misura “Giovani diplomati”, promossa dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha già concesso agevolazioni per oltre 6,8 milioni di euro, a fronte di investimenti attivati per oltre 13 milioni di euro per la stipula di contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

La dotazione finanziaria ancora disponibile per  “Giovani diplomati” è di oltre 9 milioni e, come previsto dal decreto direttoriale di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo del MASAF, è possibile presentare domanda dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata del sito Invitalia.

Ricordiamo tutte le regole di questa misura.

Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni: che cos’è

Giovani diplomati” è l’incentivo che finanzia i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
È gestito da Invitalia ed è promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022.

Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni: imprese beneficiarie

Le agevolazioni sono rivolte a:

  • imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione) regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni, oppure che abbiano acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo,
  • imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e dal codice ATECO 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca) regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o, in alternativa, che abbiano acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo

Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni giovani: il contributo

Ciascuna impresa può ottenere un contributo a fondo perduto non superiore a 30.000 euro, fino a coprire massimo il 70% delle spese totali ammissibili relative alla remunerazione lorda per l’inserimento, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

I contratti di apprendistato devono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e devono essere stipulati, a pena di decadenza dalle agevolazioni, dopo la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione delle agevolazioni.

I giovani diplomati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • diploma di istruzione secondaria superiore conseguito da non oltre cinque anni presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA)
  • non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del contratto di apprendistato, i 30 anni di età

Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis (Generale Reg. UE 2831/23, SIEG Reg. UE 2832/23).

Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni giovani: domande dal 1° ottobre

Con decreto direttoriale il MASAF dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata.

Accedi qui per tutte la modulistica.
Attenzione al fatto che, sono fatte salve le domande di contributo già presentate e che non è consentita la presentazione da parte delle imprese che hanno già presentato una regolare domanda di contributo entro le ore 12:00 del 13 maggio 2024, come risultante dall’attestazione di avvenuta presentazione della domanda.
È possibile sin da ora procedere con la registrazione dell’impresa richiedente le agevolazioni e scegliere un eventuale delegato, accedendo alla sezione Anagrafica e deleghe.

Contributi per EPS: domande entro il 15 ottobre per Alimentiamo lo sport

8 Ottobre 2024 in Speciali

Il Dipartimento dello sport ha pubblicato in data 30 settembre, l' avviso con le regole per il bando alimentiamo lo sport 2024.

Beneficiari delle risorse sono gli enti di promozione dello sport.

Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 4.271.475,00.

Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], entro le ore 12 del giorno 15 ottobre 2024, pena l’inammissibilità della domanda.

Tutti i fac simile per presentare la domanda sono disponibili nell'avviso in allegato, clicca qui per i dettagli

Alimentiamo lo sport: cosa riguarda il progetto

L'avviso ha per oggetto la selezione di progetti volti a realizzare una o più delle seguenti finalità:

  • a) valorizzare la connessione tra lo sport, la salute e l’educazione alimentare, promuovendo momenti di condivisione dell’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione e di miglioramento della condizione psicofisica di ognuno, sottolineando la correlazione tra tali aspetti e l’educazione alimentare, attraverso attività che mostrino un approccio integrato all’attività fisica, all’importanza di una dieta sana, equilibrata e rispettosa dell’ambiente e ai rispettivi riflessi sulla salute;
  • b) promuovere la diffusione della pratica sportiva anche tra le fasce deboli della popolazione e nelle aree disagiate o scarsamente popolate, rendendola un momento di aggregazione e di superamento delle disuguaglianze in un’ottica di coesione sociale e di rafforzamento del senso di comunità, coinvolgendo attori del territorio e privilegiando l’apertura degli eventi a tutti, attraverso misure come la gratuità totale o parziale dell’evento, la rimozione di barriere architettoniche, la valorizzazione degli spazi pubblici, nonché l’utilizzo di soluzioni ecosostenibili per la realizzazione degli eventi e di forme di mobilità condivisa per raggiungere i luoghi di svolgimento;
  • c) favorire il coinvolgimento delle scuole, fin da quella dell’infanzia, attraverso attività ludiche e ricreative che introducano fin da piccoli all’importanza del gioco e dell’attività sportiva come momento di sviluppo personale e relazionale, nonché di socializzazione e di educazione al rispetto degli altri, in un’ottica di crescita non solo individuale maanche del senso di socialità e di comunità;
  • d) promuovere iniziative di condivisione intergenerazionale di esperienze, buone pratiche e memorie di vita, rivolte soprattutto ai giovani ma con il coinvolgimento di ogni fascia della popolazione, al fine di incentivare l’esercizio fisico a tutte le età e consentire lo scambio e la condivisione del vissuto di diverse generazioni, anche attraverso il supporto di associazioni culturali o altri enti che preservino la memoria storica dello sport sui territori.

Alimentiamo lo sport 2024: durata dei progetti e importo del contributo

Viene precisato che saranno ammessi alla valutazione progetti che abbiano la durata massima di 12 mesi con un budget economico congruo rispetto alla durata indicata.  Questi ultimi aspetti saranno disciplinati con apposita convenzione. 

Non è necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2025.

La richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a euro 280.000,00.

Alimentiamo lo sport 2024: erogazione dei contributi agli EPS

Il finanziamento verrà erogato in tre tranche sulla base di convenzioni sottoscritte con firma digitale tra il Capo del Dipartimento per lo Sport, o suo delegato, e il legale rappresentante del soggetto proponente, o il soggetto munito di specifici poteri, secondo quanto di seguito dettagliato:

  • a. la prima tranche, pari al 30% del contributo concesso, sarà erogata alla presentazione di un piano esecutivo dettagliato delle attività;
  • b. la seconda tranche, pari al 50% del contributo concesso, sarà erogata previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte e di un prospetto delle spese per l’intero importo erogato con la prima tranche e corredata della documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta pari almeno al 20% del contributo totale;
  • c. il restante 20% del contributo concesso verrà erogato a conclusione del progetto, previa verifica amministrativa della documentazione, elencata nel punto 10 lett c dell'avviso di cui si tratta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente che deve pervenire entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.

Allegati:

Nuova Sabatini Capitalizzazione: via alle domande dal 1.10

30 Settembre 2024 in Speciali

Partono da martedì 1 ottobre le domande per la Nuova sabatini Capitalizzazione

Ricordiamo che in proposito il MIMIT ha pubblicato la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115,  che integra e modifica la circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 , recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

Viene specificato che la circolare definisce:

  • le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, 
  • nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
    • 5% per le micro e piccole imprese;
    • 3,575% per le medie imprese.

Nuova Sabatini Capitalizzazione PMI: le regole

La Circolare in oggetto evidenzia che esclusivamente per le PMI che possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi del decreto Capitalizzazione, il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:   

  • la delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare le seguenti caratteristiche: 
    • a) deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;   
    • b) deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa; 
    • c) non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale; 
    • d) l’aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30 per cento dell’importo del finanziamento; e) l’aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d’investimento; Pag. 8 di 13 f) l’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile; g) l’aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse; 
  • l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo di cui al punto 13.3, pena la revoca del contributo stesso;
  • la PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo di cui al punto 13.3, è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;
  • il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato, secondo i termini e le modalità previste dal precedente punto, deve risultare effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione e come di seguito specificato:
    • nei casi previsti dal punto 13.2, l’aumento di capitale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della richiesta di cui al punto 13.3, pena la revoca del contributo; nei casi previsti dal punto 13.6, l’aumento di capitale deve risultare versato in misura almeno proporzionale alle quote di contributo previste dal provvedimento di concessione di cui al paragrafo 10, pena la revoca del contributo.”.

Viene anche previsto che “Il programma d’investimento indicato nella domanda di agevolazione di cui all'allegato n. 1 Bis deve essere finalizzato esclusivamente all’accesso al contributo di cui al decreto Capitalizzazione. Nel caso in cui la PMI intenda effettuare un programma d’investimento destinato all’ottenimento del contributo di cui al decreto, deve presentare domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della presente circolare. Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell’aumento di capitale, ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto Capitalizzazione, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell’istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all’articolo 11 del decreto.”.

Le domande di accesso alle agevolazioni di cui al decreto Capitalizzazione e previste dalla presente circolare possono essere presentate – secondo le modalità indicate al paragrafo 9 – da parte delle PMI ai soggetti finanziatori a partire dal 1° ottobre 2024. 

Allegati:

Turismo sostenibile: contributi europei alle PMI

23 Settembre 2024 in Speciali

Il progetto FuTOURiSME – fostering digital & sustainable transition of TOURism SMEs for FUture innovation and resilience, finanziato nel quadro del Programma per il mercato unico – sezione COSME (bando SMP-COSME-2022-TOURSME) è un bando che ha l'obiettivo di identificare e sostenere lo sviluppo, l'implementazione e lo scaling-up di soluzioni innovative da parte delle piccole e medie imprese (PMI) turistiche europee, al fine di:

  •     contribuire a innovare l'offerta nell'ecosistema turistico e potenziare il duplice processo di transizione (verde e digitale);
  •     dotare le PMI delle competenze necessarie per sfruttare le opportunità derivanti dalla doppia transizione;
  •     raccogliere le migliori pratiche e strategie per portare avanti la trasformazione del settore turistico.

Sono previsti contributi a fondo perduto dell'importo di 30mila euro.

 Vediamo i dettagli per la partecipazione, tenendo conto che la scadenza per le domande è fissata al 27 novembre 2024.

Bando Futourisme: Interventi ammissibili

Ogni progetto innovativo deve riguardare almeno un aspetto  tra quelli elencati nel bando. 

    Migliorare l'infrastruttura digitale, compreso l'accesso a Internet ad alta velocità e le tecnologie intelligenti, per migliorare l'esperienza dei visitatori e l'efficienza operativa.

    Formazione e risorse per sviluppare abilità e competenze digitali, per sfruttare efficacemente le nuove tecnologie.

    Adozione di soluzioni digitali innovative, come l'intelligenza artificiale, i big data e l'Internet delle cose (IoT), per migliorare il processo decisionale, il marketing e il coinvolgimento dei clienti.

Per il bando con “progetto innovativo” si intende un'iniziativa strutturata e strategica che sviluppa, implementa e scala soluzioni innovative per un turismo sostenibile, digitale e inclusivo e che contribuisce chiaramente a innovare l'offerta nell'ecosistema turistico.

Bando Futourisme: il contributo

Il bando sosterrà 60 progetti innovativi realizzati da PMI del turismo o da partenariati con una somma forfettaria di 30.000 euro ciascuno, per incoraggiare l'adozione di tecnologie digitali e sostenibili che abbiano un impatto positivo sia sulle loro operazioni commerciali che sull'ambiente.

Scarica qui il bando ufficiale

Ulteriori dettagli,  faq e modelli di domanda sono disponibili a questo link

Bando Futourisme per il turismo sostenibile: chi puo partecipare

Le candidature devono essere presentate da una delle seguenti tipologie di candidati:

  • – singola PMI turistica.
  • – partenariato di PMI turistiche, composto da un minimo di 2 a un massimo di 4 PMI turistiche;
  • – partenariato composto da un minimo di 2 e un massimo di 4 partner (deve comprendere almeno 1 PMI turistica e almeno 1 ente pubblico o privato che svolga un ruolo strumentale nell'aiutare la/e PMI turistica/e a realizzare il progetto).

I partenariati devono essere composti da PMI/enti con sede nello stesso Paese e possono preesistere e capitalizzare su precedenti progetti innovativi.

Le PMI e gli enti devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi: Cipro, Francia, Grecia, Italia, Spagna;

Sarà possibile inviare le candidature fino al 27 novembre 2024.

Ferie: guida agli aspetti principali

23 Agosto 2024 in Speciali

Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo durate superiori previste dai C.C.N.L. in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio.
Sono obbligatorie:

  • la fruizione di almeno due settimane (continuative se richieste dal lavoratore) nell’anno di maturazione.
  • la fruizione delle restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine  dell’anno di maturazione, salvo i più ampi periodi  di differimento stabiliti dai C.C.N.L.

Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di contratto a termine di durata inferiore all’anno.

La sanzione amministrativa applicabile al datore di lavoro in caso di mancata concessione delle ferie va  da 120 a 720 euro.

Inoltre le sanzioni sono inasprite nei seguenti casi particolari: 

  • Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni,  la sanzione amministrativa  è da 480 a 1.800 euro.
  • Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro.

Maturazione delle ferie e retribuzione

Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di lavoro  prestato, cioè ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie  e, salvo diversa previsione dei CCNL, le frazioni di mese di almeno 15 giorni di calendario si computano come mese intero.
La maturazione delle ferie  avviene ugualmente  durante:

  •  il periodo di prova;
  •  i periodi di assenza per maternità, compreso l’astensione anticipata per gravidanza a rischio o lavoro a rischio e durante la proroga del congedo di maternità per lavoro a rischio;
  •  i periodi di malattia e i periodi di infortunio;
  •  i periodi di cassa integrazione a orario ridotto.

Di contro le ferie NON maturano durante:

  • i periodi di sospensione dal lavoro per sciopero;
  • i periodi di aspettativa non retribuita;
  • i periodi di aspettativa per funzioni pubbliche o cariche sindacali;
  • i periodi di congedo parentale (aspettativa post parto);
  • i periodi di cassa integrazione a zero ore, salvo condizioni di miglior favore.

Durante l’assenza per  ferie al lavoratore compete lo stesso  trattamento economico che gli sarebbe spettato in caso di lavoro.

Fruizione ferie: chi decide e come?

Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è  facoltà del datore di lavoro stabilire  il periodo di fruizione e le modalità di godimento delle  ferie  che potranno essere:

  • ferie collettive: usufruite contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori con sospensione dell’attività   produttiva;
  • ferie individuali: usufruite  individualmente dal lavoratore, garantendo una continuazione dell’attività lavorativa.

I CCNL possono prevedere un periodo per la fruizione delle ferie, altrimenti l’esatta determinazione del periodo spetta di norma al datore di lavoro, quale espressione del potere organizzativo e direttivo dell’azienda, tenendo conto delle esigenze e degli interessi del lavoratore (art. 2109 c.c.).
In ogni caso,  onde consentire al lavoratore di conoscere il periodo in cui può fruire delle ferie è consigliabile  che il datore di lavoro ne dia preventiva comunicazione in forma scritta.
Le ferie non fruite al termine del periodo di maturazione, devono essere differite ad un periodo successivo in applicazione del divieto di monetizzazione, ma sempre entro i 18 mesi successivi.
Alla scadenza del termine previsto dalla legge per la fruizione delle ferie (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione),  il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi all’INPS  ancorché le ferie non siano state godute.

Ad esempio le ferie maturate  al 31.12.2022 vanno godute entro il 30 giugno 2024.

Indennità ferie non godute. Mancata fruizione per maternità

Come detto, le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Costituzione) dei lavoratori, sono cioè vietati accordi individuali tendenti a impedirne la fruizione e /o finalizzati alla monetizzazione (pagamento di una somma in sostituzione del periodo di ferie non godute).

E’ consentito compensare le ferie con l’equivalente indennità sostituiva   SOLO nei seguenti casi:

  •  ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previste dalla legge;
  •  ferie residue al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento).

Su questo ultimo caso , recentemente la Cassazione ha precisato nell'ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330, in tema di ferie non godute, che aldilaà della normativa che vieta la monetizzazione del periodo di ferie non goduto,  va tenuto presente che vanno esclusi da tale divieto  i casi di mancata fruizione che non dipendono dalla volontà del lavoratore .

Nel caso specifico la Suprema Corte ha confermato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie di una lavoratrice dopo il termine del rapporto di lavoro  in quanto la  fruizione delle stesse era stata causata dall’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Malattia e ferie

In caso di  malattia insorta prima delle ferie programmate o collettive  la fruizione  potrà avvenire in un  momento successivo all’intervenuta guarigione.

Invece  la malattia insorta durante le ferie  ne sospende il decorso se lo stato di malattia è incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche, purché regolarmente certificata e salvo diversa previsione dei C.C.N.L..

  In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS la verifica dello stato di malattia del lavoratore e, con i corretti accertamenti sanitari, di sostenere, eventualmente,  la compatibilità tra l’evento morboso e la fruizione delle ferie. 

 

Ferie dirigenti, assenze, infortunio, prescrizione: casi pratici dalla Cassazione

Si segnalano in materia di  fruizione delle ferie  nel lavoro dipendente anche alcune  sentenze di Cassazione su casi particolari  in cui è stato affermato che:

  • FERIE DIRIGENTI: Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive. (Cassazione  civ.,  sez. lavoro  Sentenza  n. 23697 del 10 Ottobre 2017)
  •  ASSENZE INGIUSTIFICATE: I giorni di assenza  ingiustificata dal posto di lavoro non possono essere imputati alle ferie ancora fruibili da parte del lavoratore, in assenza di accordo  preventivo con il datore di lavoro; tale circostanza è idonea a giustificare un licenziamento per motivo soggettivo. (Cass. civ., sez. VI lavoro ordinanza n. 28232 del 06 Novembre 2018)
  • CALCOLO INCENTIVI: gli incentivi  retributivi collegati alle mansioni  del singolo dipendente vanno erogati anche  per i giorni di ferie (sentenza di Cassazione n. 19663 dell'11 luglio 2023) 
  • PRESCRIZIONE INDENNITA' FERIE NON GODUTE:  il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'indennità per ferie non godute  anche dopo il periodo di prescrizione del diritto che decorre dal  termine del rapporto di lavoro, se non ha adempiuto all'obbligo di  invitare il lavoratore alla fruizione nei tempi previsti per legge  (Ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023)
  • Non rientra nella fattispecie dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore al ritorno delle ferie, in quanto non verificato nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro. ( Corte di Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 475 del 13 Gennaio 2014)

Fondo filiera ovina IGP: regole per le domande di aiuto 2024

20 Agosto 2024 in Speciali

Il Decreto 5 giugno 2024 del Ministero dell'Agricoltura contiene criteri e modalita' di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e  il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» per il sostegno alla filiera ovina IGP.

Fondo filiera ovina IGP: gli aiuti 2024

Il decreto prevede che in considerazione delle  difficoltà di  adeguamento  da  parte degli allevamenti ovi caprini alle disposizioni innovative introdotte dal decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022, è concesso un aiuto secondo le disposizioni del presente decreto,  in  relazione ai capi ovi caprini  macellati  nell'anno  2023 le  cui  carni  sono certificate  a  denominazione  di  origine  protetta  o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Il sostegno è concesso, fatte  salve  le  altre  condizioni  di ammissibilita' applicabili, agli agricoltori in attivita', detentori e/o proprietari di allevamenti, sotto forma di pagamento per capo  di bestiame.

Gli importi unitari effettivi da erogare, relativamente a ciascun anno per il quale è richiesto il sostegno, sono determinati da Agea in relazione al numero dei capi ammissibili al  sostegno  nel rispetto dell'importo unitario massimo di euro 5,50 a capo macellato.
Le risorse destinate all'aiuto ammontano  a  euro  2.000.000,00 per l'anno 2024.

Fondo filiera ovina IGP 2024: beneficiari

Il decreto prevede che l'aiuto è concesso ai soggetti detentori  e/o proprietari di allevamenti attivi che:

  • a) siano soggetti che hanno richiesto il pagamento dei contributi della politica agricola comunitaria nell'ambito della  campagna  2023 della domanda unica  con  riferimento  agli  aiuti  accoppiati  delle filiere zootecniche «premio per ovi-caprini macellati»;
  • b) non hanno  beneficiato  del  sostegno  accoppiato  al  reddito previsto dall'art. 25, comma 5, del citato  decreto  ministeriale  n. 680077 del 23 dicembre 2022;
  • c) abbiano detenuto  nell'anno  2023,  dalla  nascita  fino  alla macellazione, agnelli/capi ovi caprini le cui carni sono  certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

L'aiuto e' concesso nei limiti  per  azienda  nel  rispetto  del regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»  nel settore agricolo.

Fondo filiera ovina IGP: regole per le domande

Il decreto prevede che ciascun  soggetto detentore  e/o  proprietario  di  allevamenti attivi, in possesso dei  requisiti  di ammissibilità previsti e, per i quali abbiano provveduto, per l'anno  2023, a  certificare  le  carni  a  denominazione  di origine  protetta  o indicazione geografica ai sensi del regolamento  (UE)  n.  1151/2012, presenta all'Organismo pagatore AGEA, secondo le  modalità definite dallo stesso Organismo pagatore, la domanda di aiuto.

Allegati:

Certificazione crediti ricerca e sviluppo: Linee guida del MIMIT

10 Luglio 2024 in Speciali

Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 4 luglio con le Linee Guida per la corretta applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e disign.

A partire dalle ore 14.00 dell'8 luglio 2024 i certificatori potranno quindi inviare alla piattaforma dedicata le certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate. Leggi anche Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: pronti i modelli e le linee guida.

Il MIMIT precisa che i  certificatori che hanno firmato l'apposito modello di certificazione in data antecedente alla data di pubblicazione delle linee guida (4 luglio 2024) sono invitati ad accedere alla piattaforma di rilascio delle certificazioni, effettuare il download del documento, procedere alla sua firma e successivamente all’invio, previa valutazione della coerenza con il contenuto delle linee guida. In difetto di tale procedura, si riterrà che il certificatore, procedendo all’invio della certificazione firmata in data antecedente alla pubblicazione delle linee guida abbia comunque valutato la coerenza di tale certificazione con le predette linee guida.

Ricordiamo che il credito d'imposta ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: [email protected]

Come evideziato in premessa delle linee guida, l’obiettivo del documento è di fornire indicazioni di carattere generale e trasversale in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori ai sensi dell’art. 23, co. 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022, per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198 – 208 della L. 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, in riferimento a progetti condotti da un soggetto che intenda usufruire (o abbia già usufruito) di tale beneficio, in assenza di constatazione di violazioni circa l’utilizzo del credito d’imposta.
Le indicazioni verranno successivamente integrate per esaminare casi concreti, determinate tipologie di attività o fattispecie particolari e periodicamente aggiornate per tener conto di modifiche normative, interventi giurisprudenziali o orientamenti di prassi.

Il documento di 50 pagine è suddiviso in 4 sezioni con specifica, tra l'altro, delle attività ammissibili per:

  • il credito di imposta ricerca e sviluppo,
  • il credito di imposta innovazione,
  • il credito di imposta design.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 del D.L. n. 145/2013 «sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  • a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  • b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  • c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,
    modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali».

Di contro, giusta il disposto del successivo comma quinto, «non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti».

In virtù dell’art. 2 del D.M. del 27.5.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  • «a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  • b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  • c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali».

In virtù del secondo comma di tale disposizione «non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti

Credito d’imposta innovazione: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

Le attività di innovazione devono essere legate a progetti che rispettino i criteri di cui al Manuale di Oslo soprariportati e quindi devono avere riferimenti puntualmente differenti rispetto ai principi generali applicati ai progetti di ricerca e sviluppo, per potersi allineare alle indicazioni della normativa che ne differenziano la portata in termini di documentazione e di
benefici associati.
Il dettaglio applicativo nella definizione della portata associata alle attività di innovazione tecnologica è da intendersi, fondamentalmente ed in linea con le indicazioni del Manuale di Oslo, nel perimetro del confronto di valutazione ed analisi sia delle conoscenze di riferimento, sia del contesto di ricaduta delle attività medesime.
Si precisa, poi, che l’accezione “tecnologica” aggiunta alla definizione di innovazione è propedeutica a distinguere le attività ammissibili al credito rispetto alle altre forme di rinnovamento che possono caratterizzare le imprese e che possono riguardare, ad esempio, le attività volte ad aggiornare le caratteristiche estetiche dei prodotti (legate alla moda, al design, al marchio, alla confezione, ecc.), le tecniche di gestione aziendale (procedure di qualità, ecc.), le strategie e gli strumenti di marketing, le modalità di finanziamento dei nuovi prodotti (venture capital ecc.) o le strategie d’impresa (accordi produttivi e commerciali tra imprese).

redito d’imposta design: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

Il co. 202 dell’articolo 1 della L. n. 160 del 2019 ha stabilito che tra le attività innovative ammissibili al credito, diverse da quelle di R&S e di innovazione tecnologica, rientrano anche le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo, della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. In tal modo si attraggono nel campo di applicazione del beneficio anche le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, che abbiano ad oggetto innovazioni legate, in via generale, all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non necessariamente legate a
elementi funzionali, tecnici o tecnologici dei prodotti.
L’art. 4, co. 1 del Decreto MISE del 26 maggio 2020 prevede, senza riprodurre l’elencazione dei settori prevista dalla norma istitutiva del credito d’imposta, che del resto ha espressamente carattere meramente esemplificativo, che le attività ammissibili al beneficio siano costituite dall’innovazione significativa dei prodotti dell’impresa «sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali» come (ma non soltanto) «le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti» ovvero anche 14 dei materiali del prodotto stesso.
Per prodotto ai fini della disposizione deve intendersi qualsiasi oggetto avente carattere industriale o artigianale, seppure inserito in (o confezione esterna di tipo decorativo o protettivo di) prodotto complesso, i simboli grafici ed i caratteri tipografici.
Sulla base delle indicazioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. del 10.2.2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale a cui la norma fa sostanzialmente riferimento.
La significatività dell’innovazione estetica, senza pretesa di completezza, può essere rappresentata dai caratteri della “novità” ed “individualità” indicati dagli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 30 del 10.2.2005 recante il Codice della proprietà industriale e, dunque, nella circostanza che il prodotto i) differisce da quelli precedenti dell’impresa per elementi rilevanti e ii) «l’impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi» prodotto precedente dell’impresa. Per i settori nei quali è previsto il rinnovo ad intervalli regolari dei prodotti sono ammissibili al credito d’imposta i progetti «relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o
campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari recedenti».
L’esclusione disposta per le modifiche non rilevanti dal secondo comma dell’art. 4 del D.M. del MISE come «l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio» induce a ritenere che le novità debbano caratterizzarsi per la loro significatività
da interpretarsi come per le attività previste dal primo comma. Le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
A tale riguardo, si osserva che generalmente, le attività di ideazione e sviluppo di una collezione o di un campionario si articolano in quattro fasi che comprendono un insieme diverso di attività:

  • Fase 1 – ideazione: attività volte a individuare le tendenze della moda o dello stile. Sono compresi i viaggi alle fiere di preselezione, gli abbonamenti a riviste, quaderni di tendenze e altre fonti di informazione per la preparazione delle collezioni;
  • Fase 2 – progettazione: questa fase comporta il lavoro di designer esterni o la dedizione degli interni alla creazione di nuove collezioni o campionari. Una volta progettato il prodotto, esso deve essere adattato alle esigenze del mercato o alle caratteristiche di lavoro dell'impresa. Non tutti i progetti originali finiscono per diventare prototipi. Alcuni non vengono accettati. I disegni selezionati sono definiti fino a ottenere l'insieme delle schede tecniche della prima versione dei corrispondenti prototipi;
  • Fase 3 – materializzazione: sulla base delle schede tecniche risultanti dalla seconda fase, saranno prodotte le prime versioni dei prototipi. Questi ultimi possono subire modifiche, frutto di diverse prove, che si materializzano in diverse versioni del prototipo fino alla versione finale dello stesso. Questa versione finale del prototipo può essere riportata in un catalogo;
  • Fase 4 – preserie, marketing e distribuzione: la preserie è una serie di piccoli spin che verranno utilizzati per mostrare i prodotti ai rivenditori, alle fiere, ecc. Le spese di marketing vanno dalla realizzazione dei cataloghi alla campagna pubblicitaria. Infine, il campionario è distribuito.

Delle quattro fasi che caratterizzano la progettazione e relazione di una nuova collezione o di un nuovo campionario, solo le spese relative alle fasi 2 e 3 sono ammissibili ai fini dell’agevolazione

Impianto Fotovoltaico: quando l’energia prodotta è reddito

9 Luglio 2024 in Speciali

Il GSE, Gruppo servizi energetici, garantisce lo sviluppo sostenibile dell'Italia, promuove le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.

Occorre sapere che, i proprietari di un impianto fotovoltaico, oltre ad usare energia per autoconsumo posso vederla, se in eccedenza.

A tal proposito, vediamo quando, gli introiti che ne derivano hanno una rilevanza fiscale e quindi vanno dichiarati nel 730 o nel modello redditi.

Impianto fotovoltaico: lo scambio sul posto

Come specificato dallo stesso GSE il servizio di Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. 

Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. 

Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.  

Impianto fotovoltaico: il ritiro dedicato

ll Ritiro Dedicato invece è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete.

Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato.  

Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. 

I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell'incentivo, per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete.

Impianto fotovoltaico: quali introiti vanno indicati nel 730 o nel Modello Redditi

Lo stesso GSE replicando al seguante quesito:

"Come persona fisica o ente non commerciale, titolare di un impianto fino a 20 kW, a quale regime fiscale è sottoposto il contributo dello Scambio sul Posto? 

con FAQ del 13 maggio 2024 ha chiarito che nel caso:

  • di una persona fisica,
  • o di un ente non commerciale, 

il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale, mentre le eccedenze liquidate agli Utenti costituiscono reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del Tuir.

Pertanto, tali redditi andranno indicati nel Modello Unico Persone fisiche nella Sezione 2° del Quadro RL – ALTRI REDDITI e fatti concorrere alla determinazione della base imponibile del soggetto persona fisica o ente non commerciale.

Inoltre, ai fini della dichiarazione dei redditi, viene chiarito che rilava la certificazione delle eccedenze ricevute, da allegare alla dichiarazione. Tale certificazione è scaricabile nella sezione Servizi del portale GSE.

Sempre con FAQ di maggio 2024, relativa al RID o Ritiro Dedicato, si evidenzia che, per le persone fisiche che non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, è importante distinguere se il servizio di Ritiro dedicato avviene in regime di cessione parziale o totale dell'energia elettrica.

In caso di Ritiro Dedicato con cessione parziale dell'energia, sempreché gli impianti siano di potenza non superiore a 20 kW e asserviti all'abitazione, le somme incassate costituiscono “redditi diversi” di cui all'art. 67 comma 1 lettera i) del TUIR, da dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730, quadro D – modello Redditi PF quadro RL).

Per contro, indipendentemente dalla potenza degli impianti, nel caso di Ritiro Dedicato con cessione totale dell'energia elettrica, l'attività energetica si considera “attività commerciale abituale” e le somme percepite costituiscono componenti positivi di reddito di impresa; pertanto il soggetto responsabile dell'impianto dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali relativi all'esercizio di un'attività imprenditoriale (apertura partita IVA, fatturazione ecc.)

Fondo turismo sostenibile: domande dal 1° luglio

2 Luglio 2024 in Speciali

Dal 1 luglio è possibile presentare le domande per il fondo per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile.

Le risorse disponibili per gli interventi selezionati con l'Avviso del 26-06 n 418 ammontano per l’anno 2024 ad euro 7.600.000,00 determinate secondo quanto disposto all’art.5, comma 1, lettera a) dal Decreto 5651/23 del 22/03/2023.

Il contributo erogato a valere sul presente avviso non potrà essere superiore al 50% del valore delle spese ammissibili previste nel progetto e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a euro 50.000,00 e superiore a euro 300.000,00, ferma restando la capienza “de minimis” del soggetto richiedente.

Fondo turismo sostenibile: domande dal 1° luglio

Come evidenziato dall'avviso in oggetto, possono beneficiare delle agevolazioni  le imprese della filiera del turismo e di strutture ricettive turistiche ed alberghiere che svolgono, in via prevalente, attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO:.

Fondo turismo sostenibile 2024: requisiti

I soggetti proponenti indicati devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità

  • a) rovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese dello Stato di residenza ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali, società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
  • b) essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali e non avere in atto debiti erariali;
  • c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
  • d) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) e non sussistere a carico dei soggetti alcuna causa di esclusione di cui agli artt. 94/98 del D.Lgs. 36/2023 (art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016);
  • e) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni o dell’obbligo di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Italia, per accertata grave negligenza nella realizzazione degli investimenti e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
  • f) non far parte del medesimo gruppo giuridico di altra impresa partecipante al procedimento, a norma degli articoli 2359 e 2497 e seguenti C.C.;
  • g) essere in regola con gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • h) le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese. Fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dei requisiti previsti nell’Avviso, il programma di spesa deve essere realizzato in una unità produttiva ubicata nel territorio italiano;
  • i) non incorrere nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Il possesso dei requisiti e le condizioni di cui sopra devono essere oggetto di specifica autocertificazione da parte del soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’impresa interessata deve immediatamente comunicare al Ministero del Turismo, per le verifiche e valutazioni di competenza, ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione della domanda di agevolazione, pena la revoca delle agevolazioni concesse

Fondo turismo sostenibile: contenuto delle proposte

Le proposte progettuali presentate in risposta al presente Avviso per il raggiungimento della finalità indicate al precedente articolo 1, comma 2, lettere a) e b), dovranno riguardare almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

  • a) ideare, realizzare e promuovere percorsi turistici innovativi utili a ridurre il sovraffollamento turistico delle aree a maggior afflusso turistico, tra cui i siti patrimoni UNESCO;
  • b) ideare e promuovere itinerari che valorizzino l’intero patrimonio turistico del territorio, includendo aree e attrazioni distanti dai percorsi convenzionali con maggiore afflusso turistico e dal centro cittadino, mediante il potenziamento dei servizi connessi alla veicolazione dei turisti verso le aree con minore densità turistica;
  • c) promuovere la ricettività turistica nelle aree con minor densità turistica di destinazioni turisticamente molto affollate, mediante progetti atti a riqualificare e riconvertire zone periferiche di realtà urbane o favorendo il turismo rurale e la nascita di nuove attrazioni e mete turistiche;
  • d) creare, sviluppare e potenziare servizi e percorsi intermodali a basse emissioni che determinino, tramite la loro attuazione, una riduzione dell’impatto ambientale delle attività turistiche;
  • e) promuovere sistemi di veicolazione e scambio intermodale basato sull’uso di mezzi di trasporto pubblico e di biciclette, mediante la realizzazione di cicloposteggi o di centri per il deposito custodito di e-bike, anche in prossimità delle stazioni dei treni e dei bus, al fine di potenziare la mobilità in bicicletta e la realizzazione di una rete di percorribilità ciclistica;
  • f) favorire il turismo rurale, quello montano, l’equiturismo e le vacanze a contatto con la natura, promuovendo le ippovie, i percorsi naturalistici, il soggiorno all’aria aperta, attraverso il glamping e il campeggio ecosostenibili;
  • g) favorire e promuovere progetti volti alla diffusione del turismo sulle vie navigabili, anche mediante lo sfruttamento di tratti di demanio abbandonati, offrendo una vacanza alternativa a contatto con la natura;
  • h) ideare e realizzare sistemi per la gestione e il contenimento dei flussi sui siti naturalistici e culturali sovraffollati;
  • i) favorire percorsi e itinerari nonché attività sportive e ricreative ecocompatibili nelle zone marittime e costiere

Fondo turismo sostenibile: domande dal 1° luglio

La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente Articolo 9, deve essere presentata utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE, al seguente link:https://istanze2.ministeroturismo.gov.it/

Tale piattaforma sarà fruibile comprensiva della relativa manualistica a partire dalle ore 12:00 del 1° luglio 2024 sul sito istituzionale del Ministero dell turismo.
I Proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata.
Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 31 luglio 2024

Allegati:

ETF non armonizzato: la tassazione

28 Giugno 2024 in Speciali

Un ETF, acronimo di Exchange Traded Funds, è un fondo di investimento o una Sicav (a sua volta acronimo di Società di Investimento a Capitale Variabile), che riproduce un dato sottostante, per lo più rappresentato da un indice azionario, un paniere obbligazionario o altri strumenti finanziari.

Gli ETF negli ultimi anni hanno avuto una ampia diffusione presso il pubblico perché permettono di investire e disinvestire con facilità, dato che questi titoli di norma sono quotati in borsa (ma non lo devono essere necessariamente), senza le complicazioni derivanti dal possesso di un sottostante a volte anche complesso.

Si pensi, ad esempio, all’ETF del bitcoin, di recente introduzione, che permette di acquistare uno strumento rappresentativo di una criptovaluta senza le complicazioni, anche di tipo pratico, legate alla detenzione di una cripto-attività.

Da un punto di vista normativo, gli EFT appartengono alla famiglia degli OICR, acronimo di Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio, i quali sono fiscalmente soggetti alle disposizioni emanate nel 2014 con il Decreto Legislativo numero 44 del 4 marzo 2014, che recepisce la Direttiva UE 2011/61/UE.

Per inquadrare il correttamente gli ETF dal punto di vista fiscale è necessario partire dalla differenziazione effettuata dal legislatore nazionale, il quale, ai fini tributari, propone due diversi trattamenti a seconda che l’ETF sia armonizzato o non armonizzato.

Si definiscono armonizzati gli ETF conformi alla legislazione europea e quindi emessi in uno stato appartenente all’Unione Europea; per contro quelli emessi in paesi esteri extra-UE si considerano non armonizzati, come nel caso degli ETF quotati in USA.

In questa sede si approfondirà il trattamento fiscale degli ETF non armonizzati; per un approfondimento del diverso trattamento riservato agli ETF armonizzati è possibile leggere l’articolo “ETF armonizzato: la tassazione”, dello stesso autore.

Composizione del reddito e tassazione

Dalla detenzione e dalla cessione di un ETF, a seconda delle caratteristiche dello strumento finanziario e del sottostante, da un punto di vista reddituale, possono derivare:

  • interessi, su obbligazioni;
  • dividendi, su azioni;
  • plusvalenze o minusvalenze, da alienazione dell’ETF.

Lo schema impositivo previsto dalle norme fiscali italiane, novellate nel 2014, prevede di:

  • fare confluire tra i redditi di capitale: interessi, dividendi e plusvalenze;
  • destinare ai redditi diversi: le sole minusvalenze realizzate.

Il fatto che minusvalenze e plusvalenze derivanti dall’alienazione di un ETF confluiscano in due categorie reddituali differenti, ha delle implicazioni pratiche per il contribuente: infatti non è possibile compensare le plusvalenze conseguite con le eventuali minusvalenze realizzate.

Tali minusvalenze, infatti, potranno essere compensate solo con plusvalenze, derivanti dalla cessione di altre tipologie di strumenti finanziari, che, per disposizione normativa, confluiscono tra i redditi diversi, come quelli derivanti dalla cessione di azioni, future, CFD, o altro.

Di conseguenza il contribuente che acquista e vende soltanto ETF non può tecnicamente compensare le plusvalenze con le minusvalenze.

Le minusvalenze saranno comunque compensabili entro i successivi quattro anni fiscali.

Per quanto riguarda, nello specifico, dividendi percepiti e plusvalenze realizzate nel contesto di un ETF non armonizzato, essi sono sottoposti a tassazione ordinaria, in quanto confluiscono a tutti gli effetti nel reddito complessivo soggetto alle aliquote a scaglioni.

Così facendo tali redditi si sommano con eventuali altri redditi percepiti dal contribuente ma, al tempo stesso, è possibile utilizzare le detrazioni a cui il contribuente ha eventualmente diritto a scomputo dell’imposta dovuta.

Di conseguenza il maggiore o minore carico fiscale, rispetto a redditi analoghi derivanti da altri strumenti finanziari sottoposti a imposta sostitutiva del 26%, dipende dalla specifica situazione del contribuente.

Il regime fiscale e il modello Redditi

Come è facile immaginare, dato che il reddito scaturente dalla detenzione e dalla cessione di un ETF non armonizzato è soggetto a tassazione ordinaria, per questa fattispecie non è prevista la possibilità di usufruire del regime amministrato (quel regime fiscale previsto per chi opera sui mercati finanziari, consistente nel trasporre gli obblighi fiscali in capo all’intermediario), per cui il regime naturale è quello dichiarativo; in conseguenza di ciò la dichiarazione dei redditi e la liquidazione dell’imposta dovrà necessariamente passare dalla dichiarazione annuale.

In questa situazione, eventuali ritenute del 26% subite dal contribuente saranno a titolo d’acconto, per cui saranno scomputabili dall’imposta dovuta, e spetta il credito per le imposte estere versate, ex articolo 165 del TUIR.

Per quanto riguarda la compilazione del modello Redditi PF 2014, a essere interessato è il quadro RL, dedicato agli “Altri redditi”; con maggiore precisione, il contribuente dovrà compilare il rigo RL2, dedicato ai redditi di capitale sottoposti a tassazione ordinaria, la cui redazione non presenta particolari complessità:

  • in colonna 1Tipo reddito”: dovrà essere indicato il codice 4;
  • in colonna 2Redditi”: i redditi percepiti al lordo delle ritenute subite;
  • in colonna 3Ritenute”: le eventuali ritenute a titolo d’acconto operate.

 L’eventuale credito d’imposta per le imposte versate all’estero va esposto sul quadro CE, appunto denominato “Credito di imposta per redditi prodotti all’estero”, del medesimo modello Redditi PF 2024.

Per ultimo, si segnala che quando un ETF è detenuto attraverso un intermediario residente fuori dall’Italia, esso è sottoposto agli obblighi di monitoraggio fiscale consistenti nella compilazione del quadro RW del modello Redditi PF e nell’eventuale versamento dell’IVAFE, l’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

 

 

Cartella notificata direttamente all’erede: per la Cassazione è valida

25 Giugno 2024 in Speciali

Con l'Ordinanza n 12964/2024 la Cassazione statuisce che è valida la cartella notificata all'erede e non all'ultimo domicilio del de cuius. Vediamo il caso giunto dinanzi alla Suprema Corte per ricorso delle Entrate.

Cartella notificata direttamente all’erede: Ordinanza n 12964/2024

Il contribuente ha impugnato una intimazione di pagamento notificatagli, relativa a debiti tributari erariali (IRPEF e IRAP) facenti capo de cuius, intimazione relativa a cartella di pagamento notificata in data 8 maggio 2003.

La cartella era stata notificata al contribuente personalmente e non, invece, all'ultimo domicilio del de cuius

La CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la notificazione della cartella di pagamento sottesa, in quanto effettuata al contribuente.

La CTR Sezione staccata, con sentenza, poi impugnata dalle entrate in Cassazione, ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo che le notificazioni sia dell'intimazione di pagamento, sia della cartella esattoriale sottesa, sono nulle per violazione dell'art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per essere atti intestati al de cuius e non agli eredi, atti notificati tre anni dopo la morte del de cuius,

In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che l'Ufficio abbia avuto conoscenza del decesso per effetto della denuncia di successione in data 7 agosto 2000 "con regolare indicazione dei dati anagrafici dei tre eredi del" de cuius. 

Nel qual caso, essendo l'Ufficio venuto a conoscenza del decesso del de cuius, la notificazione si sarebbe dovuta effettuare collettivamente e impersonalmente agli eredi. 

Inoltre, il giudice di appello ha rilevato che il ruolo era stato emesso a carico di un soggetto defunto, laddove l'iscrizione a ruolo sarebbe dovuta avvenire a carico di tutti gli eredi. 

Ciò premesso l'agenzia delle entrate ha proposto ricorso in Cassazione.

Cartella notificata direttamente all’erede: per la Cassazione è valida

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso di ultima istanza dinanzi la Corte di cassazione lamentando, in particolare, l’erroneità della sentenza impugnata laddove aveva decretato la nullità degli atti del Fisco per essere stati notificati direttamente nei confronti dell’erede senza il rispetto della formalità di cui al sopra citato comma 4 dell’articolo 65 del Dpr n. 600/1973.

Al riguardo, infatti, l’ufficio sostiene che la notificazione agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius presupponga l'omessa comunicazione al trentesimo giorno prima della notificazione degli elementi di cui al citato comma 2 dell’articolo 65 laddove in presenza di tale comunicazione la notificazione vada effettuata nominativamente agli eredi.

Ritenendo inoltre l'Agenzia che la notificazione all'erede presso il suo domicilio possa, in ogni caso, essere effettuata, a discrezione dell’ufficio, anche in assenza della ridetta comunicazione di cui al più volte richiamato articolo 65, secondo comma.

Inoltre, l’Amministrazione ritiene illegittima la sentenza impugnata laddove ha reputato che l'ufficio avrebbe dovuto procedere a emettere nuovi ruoli a carico degli eredi mentre, come ricorda lo stesso ente impositore, ai sensi dell'articolo 12 del Dpr n. 602/1973, il ruolo va intestato al contribuente anche dopo il suo decesso.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria, cassando la decisione dei giudici tributari di secondo grado.

La Cassazione ha chiarito che in conformità alla più recente giurisprudenza sul punto, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, a seguito della morte del de cuius, la notifica effettuata dall’Ufficio nelle mani proprie di uno di essi e non impersonalmente e collettivamente a tutti gli eredi, deve essere considerata pienamente legittima in quanto la norma di cui all’art. 65 del Dpr 60071973 altro non pone che un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi.

La notificazione impersonale e collettiva agli eredi è una mera facoltà dell'Ufficio, la cui mancanza non causa nullità della notificazione effettuata direttamente all'erede.

Essi hanno precisato che: “la notificazione di una cartella contenente il debito iscritto a ruolo a carico del de cuius effettuata direttamente nei confronti del soggetto che ha reso noto all'Amministrazione finanziaria di essere subentrato nella posizione ereditaria del de cuius (rendendola edotta dei propri dati anagrafici), appare non meno irrispettosa del diritto di difesa rispetto alla notificazione della cartella eseguita presso l'ultimo domicilio del de cuius impersonalmente nei confronti degli eredi, peraltro già palesatisi con la dichiarazione di successione.”.

La suprema Corte ha precisato che, mentre la cartella di pagamento va notificata agli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall art 12 del DPR n 602/73 va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso.

ETF armonizzato: la tassazione

16 Giugno 2024 in Speciali

Un ETF, acronimo di Exchange Traded Fund, è un fondo di investimento o una Sicav (a sua volta acronimo di Società di Investimento a Capitale Variabile), a gestione passiva, che riproduce pedissequamente il suo sottostante, di solito rappresentato da un indice azionario, un paniere obbligazionario o, da tempi più recenti, anche una criptovaluta.

L’ampia diffusione di questo strumento finanziario deriva dalla possibilità di investire in un sottostante, a volte anche complesso, come un indice azionario, con la facilità di investimento e disinvestimento derivante dal fatto che, di solito, gli ETF sono quotati in borsa.

Gli EFT appartengono alla variegata famiglia degli OICR, acronimo di Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio, i quali sono fiscalmente soggetti alle disposizioni emanate nel 2014 con il Decreto Legislativo numero 44 del 4 marzo 2014, che recepisce la Direttiva UE 2011/61/UE, che ha novellato il trattamento tributario della fattispecie.

Proprio in relazione al trattamento tributario applicabile, il legislatore fa una differenziazione tra ETF armonizzati e ETF non armonizzati, per cui il necessario primo passo è senza dubbio quello di comprendere quali sono le differenze.

Si definiscono armonizzati gli ETF conformi alla legislazione europea; di conseguenza, gli ETF quotati nelle borse europee sono necessariamente armonizzati; per contro quelli soggetti a giurisdizioni extra-UE di solito sono non armonizzati, come nel caso degli ETF degli USA.

Il più delle volte è possibile riconoscere un ETF unionale dal suo codice ISIN, acronimo di International Securities Identification Number, che è un codice riconosciuto a livello internazionale per l'identificazione degli strumenti finanziari, le cui prime due lettere rappresentano il paese in cui lo strumento finanziario è stato emesso.

Nel prosieguo dell’articolo si analizzerà il sistema fiscale a cui sono soggetti solo gli ETF armonizzati.

Composizione del reddito

Dall’investimento, dalla detenzione e dall’eventuale disinvestimento in un ETF, a seconda delle caratteristiche dello strumento finanziario e del sottostante, da un punto di vista reddituale possono derivare:

  • interessi, su obbligazioni;
  • dividendi, su azioni;
  • plusvalenze o minusvalenze, da alienazione dell’ETF.

In linea di principio, con la novellazione del 2014, il legislatore ha deciso di:

  • fare confluire tra i redditi di capitale: interessi, dividendi e plusvalenze;
  • destinare ai redditi diversi: le minusvalenze realizzate.

Il punto essenziale che caratterizza la tassazione degli ETF è la scelta di destinare ai redditi di capitale anche le plusvalenze realizzate. I redditi di capitale, infatti, essendo redditi lordi, non prevedono la deduzione dei costi; ciò ha comportato la necessità di destinare ai redditi diversi le minusvalenze realizzate, perché in alternativa non sarebbero state utilizzabili.

Le conseguenze di ciò però, per l’investitore in ETF, sono tutt’altro che trascurabili: in questa maniera, infatti, non è possibile compensare le plusvalenze conseguite con l’alienazione di un ETF con le eventuali minusvalenze realizzate con la dismissione di un altro ETF.

Queste minusvalenze potranno essere compensate solo con plusvalenze che per disposizione normativa confluiscono tra i redditi diversi, come quelle derivanti dalla cessione di azioni, future, CFD, o altro.

Di conseguenza il contribuente che acquista e vende soltanto ETF non può compensare le plusvalenze con le minusvalenze.

Le minusvalenze saranno comunque utilizzabili entro i quattro anni fiscali successivi al conseguimento.

Tassazione

Per quanto riguarda specificatamente la tassazione applicabile, dividendi percepiti e plusvalenze realizzate nel contesto di un ETF armonizzati sono sottoposti ad imposta sostitutiva del 26%, ex articolo 10 ter della Legge 77/1983.

Anche gli eventuali interessi percepiti, sempre nel contesto di un ETF armonizzato, sono sottoposti ad imposta sostitutiva, ma in questo caso bisognerà distinguere tra:

  • gli interessi derivanti da titoli di stato italiani o di paesi in white list, per i quali l’aliquota è del 12,5%;
  • gli interessi corrisposti da tutti gli altri emittenti, che sono sottoposti all’aliquota del 26%.

Va segnalato che alcuni contribuenti superano le problematiche fiscali legati all’investimento in ETF acquistando CFD, acronimo di Contract for Difference, rappresentativi di ETF; essendo questi contratti dei derivati i cui redditi confluiscono tra i redditi diversi, è vero che attraverso questo strumento è possibile compensare legittimamente plusvalenze con minusvalenze, ma è anche vero che tutti gli interessi saranno soggetti alla medesima aliquota del 26% e, specialmente, che i CFD, a differenza della maggior parte degli ETF, non sono titoli quotati in borsa e sono soggetti al rischio emittente (cioè dell’insolvenza del broker che li ha emessi).

Regime fiscale e modello Redditi

La detenzione di un ETF armonizzato per il tramite di un intermediario residente in Italia lascia al contribuente la facoltà di scegliere tra il regime del risparmio amministrato oppure il regime dichiarativo.

Per contro, la detenzione dello stesso titolo per il tramite di un intermediario non residente in Italia obbliga il contribuente all’utilizzo del regime dichiarativo.

Il regime del risparmio amministrato permette al contribuente di essere sollevato dagli obblighi dichiarativi, in conseguenza di ciò l’intermediario residente applicherà l’imposta sostitutiva del 26% nel momento in cui si realizza il momento impositivo e per ciascuna plusvalenza percepita.

Diversamente, in caso di utilizzo del regime dichiarativo, il contribuente dovrà esporre sul modello Redditi PF i redditi conseguiti, ma potrà versare le imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi.

Ponendo il caso un ETF armonizzato detenuto per il tramite di un intermediario estero, quindi soggetto necessariamente a regime dichiarativo, la dichiarazione dei redditi percepiti passa attraverso la compilazione del quadro RM, dedicato ai redditi di capitale, del modello Redditi PF 2024; con maggiore precisione, quello interessato è il rigo RM12, il quale non presenta particolari difficoltà di compilazione: bisogna fare solo attenzione a indicare il codice B nel campo 1 “Tipo”, utile a identificare l’introito come proveniente da un ETF armonizzato, emesso in un paese appartenente all’Unione Europea.

Per questa tipologia di redditi, sottoposti a imposizione sostitutiva, non compete un credito d’imposta per le eventuali imposte pagate all’estero.

Diversamente, sempre in relazione al campo 1 “Tipo”, le istruzioni del modello Redditi PF 2024 precisano che “nel caso dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, […] percepiti senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, indicare il codice L”.

Sulla colonna 2 “Codice stato estero”, va indicato il codice identificato del paese UE di riferimento, secondo la tabella riportata in appendice al modello dichiarativo; ma “nel caso di redditi derivanti dalla partecipazione agli OICR istituiti in Italia e a quelli istituiti in Lussemburgo non è necessario compilare questa colonna”.

Per ultimo, va segnalato che quando un ETF è detenuto presso un intermediario residente fuori dall’Italia, esso è sottoposto agli obblighi di monitoraggio fiscale consistenti nella compilazione del quadro RW del modello Redditi PF e nell’eventuale versamento dell’IVAFE, l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero, che sostituisce l’imposta di bollo italiana.

Obbligo invio telematico documenti e-DAS ed e-AD prorogato al 1° Novembre 2025

16 Giugno 2024 in Speciali

La nuova determinazione direttoriale delle Dogane posticipa nuovamente la scadenza per l'invio telematico dei documenti relativi ai prodotti soggetti ad accisa, fornendo ulteriore tempo per adeguarsi alle nuove procedure informatizzate.

e-DAS ed e-AD e invio telematico: proroga necessaria

Con la determinazione direttoriale prot. 345801/RU dell’11 giugno 2024 è stato previsto un nuovo rinvio relativo all’obbligo di presentazione in forma telematica del documento e-DAS e e-AD. Come è noto, Il primo documento serve a scortare i prodotti assoggettati ad accisa (assolta) per la movimentazione in ambito nazionale, il secondo, invece, è utilizzato per la circolazione in sospensioni di imposta dei prodotti soggetti alle imposte indirette previste dal Testo Unico delle Accise (TUA).

L’obbligo di presentazione dei suddetti documenti in forma esclusivamente telematica è stato fissato al 1° novembre 2025. Invero, deve rilevarsi che l’applicazione dell’obbligo in esame è stato già più volte differito, da ultimo, con la determinazione direttoriale prot. n. 130294/RU del 7 marzo 2023, era stato previsto il differimento al 1° luglio 2024 per l’e-AD e al 1° ottobre 2024 per l’e-DAS.

Nello specifico, la proroga è stata ritenuta necessaria dalle Dogane al fine di definire specifiche procedure per l’emissione dell’e-DAS nazionale per il trasporto di gas di petrolio liquefatti per carichi non predeterminati anche in relazione alla disciplina prevista per i destinatari non censiti.

Allo stesso modo le Dogane hanno ritenuto opportuno prorogare i termini di attuazione dell’obbligo di presentazione dell’e-AD per valutare gli effetti sul sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli con particolare attenzione alla telematizzazione relativa agli oli lubrificanti e bitumi.

In generale, deve rilevarsi che l’esigenza di avviare e definire al meglio un processo di informatizzazione nella movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa nasce dalla volontà del legislatore di arginare fenomeni elusivi. Pertanto, l’informatizzazione impatterà sempre più su tutti gli operatori che sono parte dei processi di produzione, trasformazione e deposito dei beni sottoposti ad accisa.

Leggi anche EMCS tra novità su tracciati e interoperatività con AES: breve sintesi operativa

Premi assicurazioni 2024 detraibili se pagati con sistemi tracciabili

7 Giugno 2024 in Speciali
I premi assicurativi sono tra le tipologie di spesa più frequenti che i contribuenti scomputano in dichiarazione. Tuttavia negli ultimi anni gli importi di spesa massimi, che possono essere detratti, sono diminuiti significativamente. 

Di seguito un riepilogo dei premi attualmente detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.

Dal 2020 è stata introdotta la maggiorazione della detrazione sui premi assicurativi contro eventi sismici. Dal 2018 i premi assicurativi per eventi sismici sono detraibili sempre al 19%, tuttavia per i premi assicurativi corrisposti a una impresa di assicurazione alla quale si è ceduto il credito di imposta della detrazione del 110% spettante  per l'esecuzione di Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità, la detrazione spettante per i premi assicurativi è elevata al 90 per cento. 

Inoltre, sempre dal 2020 sono state date nuove regole riguardanti le modalità di pagamento. La detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per

  • Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni 
  • Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave 
  • Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
  • Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi
  • Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione

varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Premi assicurativi detraibili: vita e infortuni

Le spese sostenute per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 19% – art. 15, comma 1, lett. f), TUIR.

La detrazione spetta per i premi versati per:

  • i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000, a condizione che:
  • la durata del contratto sia almeno di 5 anni;
  • per tale periodo non sia consentita la concessione di prestiti;
  • i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto:
  •  il rischio di morte;
  • o invalidità permanente non inferiore al 5%.

La detrazione spetta anche per i premi pagati a compagnie assicurative estere (Circolare 137/1997 risposta 2.3.1).

La detrazione spetta anche per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate di norma in aggiunta all'ordinaria polizza R.C. auto (Circolare 95/2000 risposta 1.4.1).

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di 530 Euro, da intendersi complessivamente, anche in presenza di una pluralità di contratti. In tale importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 36.

 

Premi assicurativi tutela persone con disabilità grave

Dal 2016 sono detraibili nella misura del 19% i premi versati per i contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (così come definita dall'art. 3 comma 3 della L. 104/92, accertata con le modalità di cui all'art. 4 della L. 104/92).

Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 750 Euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU 2024 con il codice onere 36. 

Se nel contratto di assicurazione sono indicati più beneficiari, uno dei quali abbia disabilità grave, l'importo massimo detraibile è quello più elevato di 750 Euro.

Premi assicurativi: rischio non autosufficienza atti vita quotidiana

Sono detraibili al 19% i premi di assicurazione relativi ai contratti che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, così come definito dal DM 22.12.2000, a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto.

Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’ISVAP, sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

L'importo massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 1.291,14 Euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38). Nell'importo massimo di spesa devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 39.

Per i contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa ad una invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie).

In presenza di polizze che oltre a tale rischio coprono anche il rischio di invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale, la detrazione spetta con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5 per cento. Tale quota può essere individuata dalla compagnia di assicurazione anche in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall’esperienza del portafoglio assicurativo e va, comunque, indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato. 

La detrazione non spetta per i premi versati per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale (Circolare 20.03.2001 n. 29/E, risposta 1.4). 

In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda a condizione che

− l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto; 

− i contratti medesimi rispondano alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000. 

Il citato decreto stabilisce, in particolare, che: 

− gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti

− i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell’ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di dieci anni e il rinnovo obbligatorio da parte dell’impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest’ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell’assicurato. I contratti così stipulati devono disciplinare i diritti dell’assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell’impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l’importo dei premi in base all’evoluzione dell’esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall’imposta.

Premi assicurativi: a chi spetta la detrazione

Il comma 2 dell'art. 15 del TUIR stabilisce che la detrazione spetta anche se le spese per i premi assicurativi sono state sostenute nell'interesse di un familiare fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo su cui calcolare la detrazione.

A tal proposito si segnala il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 17/E del 18.05.2006 in cui:

  • ribadisce il concetto secondo cui se l'assicurato è un familiare fiscalmente a carico del dichiarante contraente, quest'ultimo ha comunque diritto alla detrazione del premio;
  • afferma che se il familiare fiscalmente a carico del dichiarante, è sia assicurato che contraente, il dichiarante ha comunque la facoltà di detrazione del premio.

La detrazione, pertanto, è concessa quando:

  • il dichiarante è sia il contraente che l'assicurato;
  • il dichiarante è il contraente, ma l'assicurato è un familiare a carico;
  • il familiare a carico del contraente è sia il contraente che l'assicurato.

Premi assicurativi: indicazioni nel mod. 730/2024 e nel modello Redditi PF 2024

All'interno del modello 730/2023 il limite di spesa detraibile è pari a:

  • € 530 per i premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (righi da E8 a E10, codice 36);
  • € 750  per i premi aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (righi da E8 a E10, codice 38);
  • € 1.291,14 per i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il "rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana", (righi da E8 a E10, codice 39).
  • nessun limite per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo (righi da E8 a E13, codice 43)
  • Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione (righi da E8 a E10, codice 81 che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 90 per cento).

Si fa presente che nel modello Redditi Persone Fisiche, tali spese si indicano nel quadro RP dai righi RP8 a RP13.

ETS e concorso per artisti con disabilità: disegniamo la fortuna

5 Giugno 2024 in Speciali

Disegniamo la Fortuna” è un concorso dedicato agli artisti con disabilità che vedranno le loro opere valutate da una giuria d’eccezione e rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

L’iniziativa parte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e la partecipazione è aperta agli Enti del Terzo settore che sono impegnati in attività di promozione dei valori solidaristici e di integrazione sociale. Gli enti che intendono partecipare devono inviare la domanda di iscrizione entro il 10.06.2024.

Di seguito ulteriori dettagli.

ETS e concorso per artisti con disabilità: oggetto e finalità

Il bando “Disegniamo la fortuna con ADM” del 14 maggio 2024, emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), stabilisce l'oggetto e le finalità dell’iniziativa.

L’iniziativa è promossa in occasione della Lotteria Italia 2024. L'obiettivo principale è coinvolgere artisti integrati nelle attività degli enti del Terzo settore nella realizzazione del bozzetto di un’immagine da inserire nel biglietto della Lotteria Italia. Gli artisti coinvolti devono considerare il biglietto della lotteria non solo come un semplice segno distintivo dell’evento ludico, ma come un mezzo per trasmettere messaggi e valori di solidarietà e integrazione sociale.

Finalità:

  1. Celebrazione della disabilità e dell'arte: L'iniziativa mira a celebrare il tema "Disabilità e Arte", mettendo in evidenza l'impegno degli enti del Terzo settore nel promuovere l'integrazione sociale, il benessere e il talento artistico delle persone con disabilità.
  2. Promozione della visibilità del Terzo settore: L'iniziativa vuole dare maggiore visibilità agli enti del Terzo settore, sottolineando l'importanza della loro opera nella società.
  3. Inclusione sociale: Si intende evidenziare l’importanza dell’inclusione sociale e della diversità come fattori di stimolo al progresso artistico, economico e sociale del paese.

In sintesi, l’iniziativa non solo supporta l’evento della Lotteria Italia, ma promuove anche l’integrazione e la valorizzazione artistica delle persone con disabilità, contribuendo alla diffusione di valori sociali positivi.

ETS e concorso per artisti con disabilità: destinatari del bando

L'articolo 2 specifica i destinatari del bando:

  1. Enti del Terzo Settore: La partecipazione è aperta agli enti del Terzo settore che sono impegnati in attività di promozione dei valori solidaristici e di integrazione sociale. Questo include enti attivi in ambito artistico, di assistenza socio-sanitaria e di supporto alle persone con disabilità.
  2. Obiettivi per gli enti partecipanti:
    • Promozione della propria immagine: Attraverso l’iniziativa, gli enti hanno l’opportunità di promuovere la propria immagine e i valori sottesi alla propria missione istituzionale.
    • Massimo di cinque bozzetti: Ogni ente può partecipare con un massimo di cinque bozzetti, che devono essere realizzati da soggetti con disabilità integrati nelle attività degli enti stessi.

L'iniziativa mira a coinvolgere direttamente gli enti del Terzo settore, offrendo loro una piattaforma per esprimere e promuovere il valore della loro missione attraverso l'arte e la creatività delle persone con disabilità.

ETS e concorso per artisti con disabilità: opere

L'articolo 3 stabilisce che le opere devono riflettere il tema dell'integrazione sociale attraverso l'arte e devono essere presentate con una chiara spiegazione delle scelte artistiche e metodologiche, insieme a un profilo dettagliato degli artisti coinvolti.

Di seguito i requisiti e le caratteristiche delle opere che possono essere presentate per l'iniziativa.

Requisiti delle Opere:

  1. Libertà di Espressione Artistica: gli artisti partecipanti hanno la più ampia libertà di espressione artistica e di scelta delle tecniche esecutive per realizzare l'opera.
  2. Bozzetto: le opere devono essere realizzate in forma di bozzetto, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 “Istruzioni operative”.
  3. Tema dell'Opera: il bozzetto deve celebrare il tema “Disabilità e Arte”, ispirato all'impegno degli enti del Terzo settore per favorire l'integrazione sociale, il benessere e il talento artistico delle persone coinvolte.
  4. Presentazione dell'Opera:
    • Il bozzetto deve essere accompagnato da una scheda sintetica che contenga:
      • Presentazione dell’opera.
      • Scelte alla base del lavoro presentato.
      • Collegamenti con gli obiettivi e la tematica dell'iniziativa.
      • Metodologia adottata.
      • Profilo degli artisti coinvolti come autori o coautori.
  5. Inserimento nel Biglietto della Lotteria Italia: il bozzetto è destinato ad essere inserito nella parte frontale del biglietto della Lotteria Italia 2024.

ETS e concorso per artisti con disabilità: selezione opere

Il processo di selezione garantisce che le opere scelte siano non solo tecnicamente valide e originali, ma anche allineate con i valori di inclusione sociale e promozione artistica che l'iniziativa intende celebrare. L'articolo 4 descrive il processo di selezione delle opere partecipanti all'iniziativa.

Processo di Selezione:

  1. Prima Fase di Valutazione:
    • L'Agenzia valuta il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi specificati negli articoli 2 e 3.
    • Viene verificata la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste.
    • Si valuta la pertinenza delle opere ai valori promossi tramite l'iniziativa.
  2. Seconda Fase di Valutazione:
    • I lavori che superano la prima fase e i relativi enti promotori vengono ammessi alla seconda fase.
    • Una Commissione valuta le opere basandosi su:
      • Valore estetico.
      • Originalità.
      • Grado di complessità dell’opera.
      • Percorso creativo e tecnica utilizzata.
  3. Selezione Finale: la Commissione individua le dodici opere destinate a essere riprodotte sui biglietti della Lotteria Italia 2024.
  4. Cerimonia di Premiazione: gli artisti autori delle opere selezionate e gli enti di appartenenza ricevono rispettivamente un attestato di merito e una stampa dei bozzetti durante una cerimonia apposita.

ETS e concorso per artisti con disabilità: presentazione domande e termini

In merito ai termini e alla scadenza per l'invio della domanda:

  1. Scadenza per l'Invio della Domanda di Iscrizione: la domanda di iscrizione, insieme ai bozzetti delle opere e all'informativa (allegato 3), deve essere inviata entro le ore 23.59 del 10 giugno 2024.
  2. Selezione delle Opere Finaliste: la selezione delle opere finaliste da parte della Commissione di valutazione deve essere completata entro il 21 giugno 2024.
  3. Possibilità di Modifica dei Termini: l'Agenzia si riserva la possibilità di modificare i termini sopra indicati in base a esigenze organizzative legate alla Lotteria Italia 2024.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande:

  1. Documenti Richiesti:
    • Gli enti che intendono partecipare devono inviare all'indirizzo email [email protected]entro il termine indicato, i seguenti documenti:
      • I bozzetti in formato PDF, prodotti secondo le indicazioni contenute nelle "Istruzioni operative" (allegato 1).
      • La scheda sintetica di iscrizione (allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o da chi ha poteri di rappresentanza, unitamente a una copia di un documento di riconoscimento, dell'atto costitutivo dell'ente e del relativo Statuto.
      • Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 3), sottoscritta da ogni artista o da chi ne ha la rappresentanza legale.
  2. Comunicazioni Aggiuntive: tutte le ulteriori comunicazioni inerenti all’iniziativa devono essere inviate allo stesso indirizzo email.
  3. Esclusione dal Procedimento: l'Agenzia si riserva la facoltà di escludere in ogni momento gli enti che non presentano requisiti morali coerenti con l'iniziativa. Questo sarà valutato considerando, ove applicabili, i principi e i criteri di esclusione delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica e di aggiudicazione dei contratti pubblici.

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Come rateizzare i debiti da cartelle: guida 2024

23 Maggio 2024 in Speciali

Le Entrate hanno aggiornato e pubblicato la guida 2024 con tutte le regole sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento. 

Vediamo di seguito tutti i tipi di rateizzazione delle cartelle in base al debito e alla tipologia di ammortamento.

Prima però, facciamo una premessa e ricordiamo che l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l’articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999 attribuiscono all’Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate.

Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di:

  • 6 anni in caso di rateizzazione ordinaria, 
  • 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.

Possono essere rateizzate le somme iscritte a ruolo da:

  • Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
  • altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti.

Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione: 

  • a. se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto. Tale preclusione:
    •  opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;
    •  può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022; in tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute alla data di presentazione della nuova richiesta;
  • b. se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati).
  • c. se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti;
  • d. oggetto della c.d. “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio”  per le quali si è determinata l’inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020.

Cartelle di pagamento: rateizzazione ordinaria

Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). 

Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. 

La rata minima è pari a 50 euro.

Cartelle di pagamento: rateizzazione per somme fino a 120 mila euro

Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120 mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica.

Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto. 

Cartelle di pagamento: rateizzazione per somme oltre 120 mila euro

Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna richiesta di rateizzazione, siano di importo superiore a 120 mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. 

Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:

  • la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell’azienda, che deve essere inferiore a 1; 
  • il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell’Indice Alfa calcolato come rapporto tra l’importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) oppure il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni ecc.) moltiplicato per 100.

Cartelle di pagamento: rateizzazione straordinaria a 120 rate

I contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni). 

I requisiti per la grave e comprovata situazione di difficoltà sono stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che fissa anche il numero massimo di rate concedibili in base alla situazione economica.   

In questo caso, come previsto dal decreto citato, le rate possono essere esclusivamente di importo costante. 

Proroga della rateizzazzione

Se un contribuente dimostra il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione in proroga.   

La proroga è richiedibile una sola volta, e a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano per il quale si chiede la proroga.   

La proroga può essere: 

  • ordinaria fino a un massimo di ulteriori 72 rate
  • straordinaria fino a un massimo di 120 rate nel caso in cui oltre al peggioramento della situazione di difficoltà economica sussiste anche la condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Il numero massimo di rate concedibili per una richiesta di rateizzazione in proroga è determinato dalla differenza tra il numero delle rate richieste e concedibili (massimo 72 o massimo 120) e il numero delle rate scadute e non pagate alla data di accoglimento, del precedente piano di pagamento rateale per il quale si sta chiedendo la proroga. 

I contribuenti devono indicare il numero di protocollo della rateizzazione per la quale richiedono la proroga e allegare i documenti, indicati sul modello, che attestano il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.  

Fondo Filiera Apistica: le regole per gli incentivi 2024

22 Maggio 2024 in Speciali

Viene pubblicato in GU n 112 del 21 maggio il decreto 2 aprile del Ministero dell'Agricoltura con la definizione dei criteri e delle modalità di  riparto delle  risorse disponibili sul Fondo per la  tutela e il rilancio delle  filiere apistica, brassicola, della  canapa  e  della  frutta  a  guscio. 

Le risorse utilizzabili per le finalità  del  presente  decreto assommano a euro 14.088.908,00; esse sono appostate sul capitolo  di spesa 7099 – pg1, 

  • derivanti dalla somma di 4.088.908,00  euro, quali fondi residui dell'esercizio 2022, 
  • 5 milioni di euro,  quali  fondi dell'esercizio  2023,  
  • 5   milioni   di   euro   quali   fondi dell'esercizio 2024.  

Il contributo è concesso nella forma di contributo a  fondo perduto computato in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 6

I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle  risorse stanziate nell'ambito dello  specifico bando emanato dal  soggetto gestore.

Fondo Filiera Apistica: i beneficiari

Beneficiari del fondo perduto le microimprese e  le  piccole  e medie imprese (PMI) come definite all'art. 1, comma 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.
Sono escluse dalla concessione dei benefici  le imprese che si trovano  nelle condizioni  di  impresa  in difficolta' cosi' come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01) o impresa che le succede.
Sono escluse dai pagamenti risultanti dai  benefici  di  cui  al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine  di  recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione  che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato  interno  e che on hanno rimborsato o versato  in  un  conto bloccato  l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli  interessi di recupero. 

Fondo Filiera Apistica: finalità

Gli interventi ammissibili sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese agricole  volti  all'aumento della  loro competitività e della sostenibilità ambientale attraverso:

  • a) la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti nell’ambito delle specie afferenti alla filiera della  frutta  a guscio,  ivi compresi interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei  castagneti tradizionali da frutto, compresa la trasformazione dei  boschi  cedui castanili in castagneti da frutto»;
  • b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti irrigui volti alla razionalizzazione nell'utilizzo della risorsa idrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti,  compresi  sistemi  di accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna;
  • c)  introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sia nei nuovi impianti  che  negli  impianti  esistenti. nonché’ della fase di lavorazione del prodotto  fresco  e  post raccolta, e di essiccazione  per  ridurre  il  pericolo  di  malattie parassitarie»;
  • d) una campagna informativa e di promozione, in continuità con le attività già avviate,  rivolta  al consumatore al  fine  di stimolare una domanda destagionalizzata ed  un  acquisto  consapevole della qualità e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie afferenti alla filiera della frutta in guscio.           

Fondo Filiera Apistica: entità del sostegno

Nel dettaglio, l'entità del sostegno è  pari   al   65% del costo dell'investimento ammissibile; tale aliquota e' aumentata all'80% del costo dell'investimento  quando  sostenuto  da  aziende  condotte  da giovani agricoltori.

Il contributo è concesso al Soggetto  beneficiario  nel  limite dell'importo massimo di euro 100.000,00.

All'interno del medesimo bando sara' predisposta una graduatoria per ogni singola specie a guscio indicata.

Le spese sono ritenute ammissibili se corrispondenti ai seguenti criteri minimi

  • a) spese riferite  ad  interventi  effettuati  nel  limite  di  5 (cinque) ettari di nuovi impianti e/o reimpianti  per  azienda;  tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese  di  impianto  prevedono almeno due specie di frutta a guscio;
  • b) sono altresi' ritenuti ammissibili, nel limite  di  5  ettari, quegli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei   castagneti tradizionali e/o trasformazione di cedui castanili in  castagneto  da frutto;
  • c) applicazione dei costi standard come  definiti  nel  documento «Metodologia per l'individuazione  delle  Unita'  Di  Costo  Standard (Ucs) per i nuovi impianti  arborei,  per  la  Misura  4  dei  Psr  – Aggiornamento luglio 2022», elaborata ed  applicata  nell'ambito  dei Programmi di sviluppo rurale, quando riferiti all'impianto base, alle lavorazioni aggiuntive effettuate e agli impianti irrigui  realizzati sul medesimo impianto base;
  • d) con l'applicazione del costo reale quando le voci di spesa non sono comprese nell'elenco delle voci UCS; queste voci possono  essere finanziate,  qualora  ammissibili,  solo  previa rendicontazione  di dettagliati giustificativi di spesa.

Le spese per beni e servizi legati all'introduzione di  impianti irrigui sulle superfici  sede  dei  nuovi  impianti e/o  reimpianti, nonche' all'introduzione di innovazioni nella gestione  della  difesa fitoiatrica, sono ammesse entro i seguenti massimali:

  • a) 4.000,00 euro/ettaro se trattasi solo di  impianto  irriguo  o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica;
  • b)  6.000,00  euro/ettaro  qualora  le  spese  di  investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento.

Quando  disponibile è obbligatorio  l'utilizzo  di  materiale vivaistico «certificato» o con passaporto. Per  la riconversione  di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto  e  il  recupero  di castagneti da frutto abbandonati, in caso  di  carenza  di  materiale certificato, è consentito  l'uso  di  materiale  di   propagazione prelevato  presso  la  propria  azienda.  

Per i  rimanenti  casi è consentito esclusivamente l'utilizzo di materiale prodotto secondo le vigenti normative di settore.