Lipe: come ravvedersi

3 Marzo 2025 in Speciali

Attenzione al fatto che la Riforma Fiscale con il DLgs. 87/2024 non ha previsto novità sulla comunicazione Lipe.

Pertanto, continua a rendersi applicabile il previgente regime sanzionatorio in caso di ritardi e omissioni, ma sono cambiate le regole del ravvedimento operoso.

Leggi anche: Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?

Comunicazione Lipe: chi riguarda

I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

Attenzione al fatto che l’obbligo di invio della Comunicazione Lipe non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Ai fini della Lipe il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Comunicazione Lipe: regole di invio

Per trasmettere la comunicazione trimestrale Iva, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga: 

  • I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione,
  • I dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento,
  • I dati dell’eventuale dichiarante.

L'agenzia delle entrate mette a disposizione un software specifico oppure si può ricorrere ad un software di mercato, purché il risultato sia conforme alle regole previste dalle specifiche tecniche (approvate con provvedimento del 21 marzo 2018). 

Il file con la comunicazione trimestrale Iva deve essere firmato digitalmente. 

Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi: 

  • un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta
  • il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile
  • la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Un file comunicazione trimestrale Iva, può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.

Le Entrate mettono anche a disposizione un software di controllo, disponbile, dall’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Lipe: come ravvedere il mancato invio

Come detto, la misura della sanzione per la Lipe non è stata modificata, ma ci sono alcune novità in merito al ravvedimento operoso.

Il Decreto sulle sanzioni n 87/2024 in vigore dal 1° settembre, rende applicabili novità in tema di ravvedimento anche alle Lipe.

Nel caso in cui, per regolarizzare l’omessa o errata comunicazione, ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, la riduzione delle sanzioni è attualmente pari a:

  • 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo alla violazione ossia 55,56 euro;
  • 1/8 del minimo, se la regolarizzazione è dal 91° giorno successivo alla violazione sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, ossia 62,50 euro;
  • 1/7 del minimo, se la regolarizzazione è successiva al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, ossia 71,43 euro;
  • 1/6 del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio non preceduto da PVC e senza domanda di adesione, ossia 83,33 euro;
  • 1/5 del minimo, dopo il PVC, senza comunicazione di adesione e prima dello schema di atto strumentale al contradditorio, ossia 100 euro;
  • 1/4 del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio, preceduto da PVC e senza domanda di adesione, ossia 125 euro.

Le regole per il ravvedimento operoso per le LIPE sono state dettate dall'Ade con la Risoluzione n 104/2017.

La regolarizzazione può essere effettuata:

  1. con il ravvedimento prima dell’invio del Modello di dichiarazione IVA annuale. In questo caso è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione Lipe;
  2. con la correzione direttamente in sede di predisposizione del Modello di dichiarazione IVA. In questo caso non è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione.

Allegati:

Credito transizione 5.0: faq aggiornate al 21 febbraio

24 Febbraio 2025 in Speciali

Il MIMIT con un avviso pubblicato sulla pagina dedicata al Piano Transizione 5.0, informa degli aggiornamenti relativi al relativo credito di imposta.

In particolare, viene evidenziato che è disponibile per il download la versione aggiornata in data 21 febbraio 2025 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0 concernenti:

  • le caratteristiche generali del Piano, 
  • la procedura per l’accesso all’agevolazione,
  • i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232,
  • il calcolo del risparmio energetico, 
  • la determinazione dell’importo del credito d’imposta, 
  • gli impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
  • la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, 
  • i controlli e le verifiche.

In particolare, l’aggiornamento riguarda:

  • nuovo capitolo "Procedura semplificata (comma 9-bis dell'art. 38)" con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
  • FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
  • FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
  • FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
  • revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
  • FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Leggi anche: Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?

Vediamo alcune delle faq su questa agevolazione

Transizione 5.0: come si calcola il risparmio energetico del nuovo investimento?

Veniva domandato come si calcoli il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto d’investimento è localizzato all’interno di una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa.

Il GSE ha evidenziato che a tal proposito è utile ricordare che, come indicato nella FAQ n. 4.9, qualora il progetto di innovazione riguardi l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo. 

Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l’integrazione del processo produttivo con una nuova linea in funzione all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo

Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:

  • Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa;
  • il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una linea all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa.

Transizione 5.0: processo e struttura produttivi nelle imprese agricole

Veniva domandato quali siano le definizioni di “struttura produttiva” e “processo produttivo" nel settore agricolo.

Il GSE con FAQ del 2.11.2024 ha evedenziato che per le imprese operanti nel settore agricolo, è possibile definire: 

  • “processo produttivo”: la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la concimazione o la raccolta. Il singolo processo produttivo può essere eseguito da una macchina operatrice semovente specificamente progettata per quell’obiettivo (ad esempio la mietitrebbia per la raccolta del grano o la barra irroratrice semovente per i trattamenti) oppure da un’attrezzatura trainata, semi-portata o portata da una trattrice agricola (ad esempio la seminatrice trainata da una trattrice agricola).
  • “struttura produttiva”: il terreno agricolo, di appartenenza dell’impresa agricola che realizza il progetto di investimento – nonché gestito o lavorato dalla stessa secondo contratti di aƯitto o comodato d’uso – in cui sono svolti tutti i processi produttivi connessi a una specifica coltivazione o attività zootecnica.

Transizione 5.0: come soddisfare i requisiti per i moduli fotovoltaici

Veniva domandato, nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024, come sia possibile soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione.

La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181 da parte di ENEA, ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla misura Transizione 5.0: 

  • la conformità ad alcune specifiche norme tecniche;
  • la garanzia di esecuzione delle prestazioni minime così come previste rispettivamente per le tre sezioni a), b) e c) del Registro; 
  • a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, la dotazione di: 
    • un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei Paesi UE; 
    • di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.

Fermo restando l’obbligo di dotarsi, in ogni caso, dell’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (c.d. “Factory Inspection Attestation”) ai fini dell’identificazione territoriale dei moduli e, ove previsto, delle celle, le imprese che richiedono l’accesso al beneficio certificano il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli fotovoltaici ammessi, mediante la trasmissione di un’attestazione rilasciata dal produttore, ex art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19. 

Detta attestazione, da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione, dovrà, in ogni caso, assicurare il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 181/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024,e dovrà contenere, in particolare, una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni ISO.

Il GSE si riserva di poter effettuare accertamenti di merito circa la rispondenza dell’attestazione con i requisiti indicati dal legislatore.

Nelle more dell’adozione del Registro, il rispetto dei richiamati requisiti ISO potrà essere altresì provato dagli operatori attraverso il possesso di certificazioni di qualità aziendale equipollenti, rilasciate per le medesime finalità di cui alle menzionate certificazioni ISO.

Autotutela obbligatoria e facoltativa: funzionamento, tempi e modi

19 Dicembre 2024 in Speciali

L’autotutela nel diritto amministrativo è il potere, concesso alla pubblica amministrazione, di annullare o revocare i provvedimenti amministrativi già adottati. 

Nel contesto del diritto tributario e dei procedimenti fiscali, questa si configura nella facoltà, attribuita all’ufficio, di annullare o revocare una sua pretesa nei confronti del contribuente, ogni qual volta risulti evidente che questa non sia dovuta o sia frutto di un errore.

Il Decreto Legislativo 219/2023 è intervenuto nell’ambito dell’autotutela tributaria, prevedendo una diversificazione tra:

  • autotutela obbligatoria, ex articolo 10-quater della Legge 212/2000;
  • autotutela facoltativa, ex articolo 10-quinquies della Legge 212/2000.

Sul tema, il 7 novembre 2024, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate pubblicando la Circolare numero 21, appunto dedicata a questo argomento.

Fondamentalmente, in base al nuovo impianto normativo, l’autotutela obbligatoria può essere esercitata in caso di manifesta illegittimità dell’atto, in una delle situazioni espressamente previste dal comma 1 dell’articolo 10-quater della Legge 212/2000. In tutti gli altri casi il contribuente potrà presentare istanza di autotutela facoltativa, che si manifesta, quindi, come fattispecie residuale.

Ciò che differenzia in profondità le due tipologie di autotutela si manifesta sul versante processuale; infatti:

  • mentre il ricorso contro il diniego espresso è ammesso sia in caso di autotutela obbligatoria che di autotutela facoltativa;
  • il ricorso contro il diniego tacito è ammesso solo in caso di autotutela obbligatoria.

Il silenzio dell’ufficio si qualifica come silenzio-rifiuto trascorsi 90 dal giorno di presentazione dell’istanza da parte del contribuente (contando dal giorno in cui l’istanza perviene all’ufficio competente) e il ricorso può essere presentato entro i termini di prescrizione.

In conseguenza di ciò, in tutti i casi di mancata risposta dell’ufficio a una istanza di autotutela facoltativa, il contribuente non potrà presentare ricorso.

Fondamentalmente il legislatore ha effettuato una operazione di classificazione delle istanze di autotutela che vengono presentate agli uffici fiscali, dividendo quelle che presentano una manifesta situazione di errore, che si tutelano anche grazie alla libertà di accesso al successivo ricorso, dalle istanze di autotutela presentate in base a situazioni incerte o opinabili, le quali, grazie al divieto di impugnazione del silenzio-rifiuto, avranno una più limitata copertura processuale.

È inoltre previsto il caso dell’accoglimento parziale dell’istanza presentata dal contribuente.

Le casistiche dell’autotutela obbligatoria

L’articolo 10-quater della Legge 212/2000 prescrive una elencazione tassativa di situazioni in cui potrà essere esercitata l’autotutela obbligatoria:

  • errore di persona;
  • errore di calcolo;
  • errore nell’individuazione del tributo;
  • evidente errore materiale del contribuente;
  • errore sul presupposto d'imposta (come il mancato riconoscimento di deduzioni o detrazioni);
  • pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti ma non considerati;
  • mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Fuori da queste casistiche tassative, l’istanza di autotutela verrà considerata come autotutela facoltativa.

Il quadro operativo della nuova autotutela

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 21/E/2024, ha fornito utili precisazioni in merito alle modalità operative di proposizione dell’istanza di autotutela da parte del contribuente.

Il primo punto da evidenziare è il destinatario dell’istanza: infatti, sia per l’autotutela obbligatoria che facoltativa, la competenza è della struttura territoriale che ha emesso l’atto, mentre le direzioni regionali non sono coinvolte, a meno di atti emesse da queste ultime.

Però, se il contribuente erroneamente trasmette l’istanza ad un ufficio che non è competente, questo ha il dovere di trasmettere tempestivamente il documento alla sede competente.

L’istanza potrà essere trasmessa dal contribuente all’Agenzia delle Entrate tramite la propria area riservata del sito dell’ente, tramite PEC oppure con consegna a mano presso l’ufficio territoriale competente.

Il contenuto dell’istanza deve essere esaustivo, per cui questa deve presentare tutti gli elementi, di fatto e di diritto, utili a dimostrare il fondamento della richiesta di autotutela. Dovranno anche essere forniti tutti i riferimenti necessari all’ufficio per effettuare una corretta valutazione del caso.

È possibile proporre un elenco di ciò che dovrà contenere l’istanza:

  • l’indicazione dell’ufficio competente;
  • i dati identificativi del contribuente e del suo eventuale rappresentate legale (ad esempio in caso di società di capitali);
  • l’indirizzo PEC o l’indirizzo fisico a cui dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni dell’ufficio o l’eventuale provvedimento di accoglimento o rigetto (tale recapito potrà essere quello del contribuente oppure quello del suo difensore incaricato; nel secondo caso dovrà essere allegata la procura);
  • i dati identificativi dell’atto di cui si richiede l’annullamento in autotutela;
  • come già detto, gli elementi di fatto e di diritto, che stanno a fondamento della richiesta.

L’esercizio dell’autotutela obbligatoria

Quelle fin qui evidenziate rappresentano le caratteristiche comuni all’esercizio di entrambe le due nuove forme di autotutela tributaria.

Ulteriori precisazioni dovranno essere integrate in caso di autotutela obbligatoria: dovrà essere chiaramente esplicitato a quale delle casistiche tassative, indicate sull’articolo 10-quater delle Legge 212/2000, il caso presentato dal contribuente rientri e per quale motivazione.

Dovranno anche essere indicate le ragioni per cui, secondo il contribuente, si è in presenza di un caso di manifesta illegittimità dell’atto. A riguardo bisognerà precisare che l’Agenzia delle Entrate, sulla Circolare numero 21 del 7 novembre 2024, precisa che, in presenza di incertezze interpretative derivanti da “contrasti giurisprudenziali”, non può configurarsi una situazione di manifesta illegittimità dell’atto dell’imposizione, per cui, in questo caso, l’autotutela obbligatoria non potrà essere adoperata e, quindi, discenderà un inevitabile diniego.

Per l’esercizio dell’autotutela obbligatoria il contribuente ha tempo, per proporre istanza, fino a un anno dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione. 

Trascorso tale limite temporale potrà essere presentata solo istanza di autotutela facoltativa; oppure l’istanza di autotutela obbligatoria presentata oltre tale termine verrà considerata come istanza di autotutela facoltativa, con ciò che ne deriva in termini di possibilità di impugnazione.

Cosa comporta

L’obiettivo del nuovo assetto normativo dell’autotutela, attraverso una classificazione qualitativa delle istanze, sembra essere quello di conferire priorità e tutela alle istanze che mettono in evidenza una pretesa chiaramente non dovuta, rispetto a tutte quelle situazioni che si potrebbero definire incerte.

Ciò deriva dalla costruzione dell’autotutela cosiddetta obbligatoria.

Quello che ci si domanda, però, è se, insito nello stesso impianto normativo, non ci sia anche la volontà di smaltire una parte del contenzioso potenziale attraverso il previsto divieto di impugnazione dell’istanza di autotutela facoltativa in caso di diniego tacito.

In questo senso la nuova autotutela sembra seguire la stessa logica normativa dell’ormai famoso divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo, messo in norma dal precedente governo, con il quale la libertà di contestazione viene limitata a specifiche e ben definite situazioni.

Se la nuova autotutela servirà più a dare priorità alle situazioni di evidente errore o a limitare il contenzioso per quelle incerte, dipenderà dall’uso che l’amministrazione finanziaria farà del cosiddetto silenzio-rifiuto in caso di autotutela cosiddetta facoltativa.

Omaggi natalizi ai clienti 2024: il punto sul trattamento fiscale

10 Dicembre 2024 in Speciali

In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti. In questo approfondimento dopo aver ripreso le caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza, vengono evidenziati i trattamenti fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi per imprese e professionisti.

In pratica si tratta di un utile riepilogo per non commettere errori, precisando che nel corso del 2024 non è intervenuta nessuna variazione normativa, di conseguenza, la disciplina risulta essere la stessa applicata nel 2023.

Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa

In base alla C.M. n.188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:

  • erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Attenzione: si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:

  • costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
  • non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

Omaggi natalizi ai clienti: la deducibilità da reddito

Vediamo il trattamento fiscale ai fini Irpef/Ires degli omaggi di beni non oggetto dell'attività propria dell'impresa ai clienti.

Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti, sono ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, e dal 2016 sono deducibili secondo i seguenti limiti:

IMPOSTE DIRETTE

Impresa

Ricavi / proventi gestione caratteristica 

Importo massimo deducibile
 dal 1° gennaio 2016

(modifica introdotta dal Decreto Internazionalizzazione n. 147/2015)

Limite di spesa deducibile

Fino a € 10 milioni

1,5%

150.000

Per la parte eccedente
€ 10 milioni e fino a € 50 milioni

0,6%

150.000 + 240.000

Per la parte eccedente € 50 milioni

0,4%

390.000 + 0,4% dell’eccedenza

100% se di valore unitario non superiore a 50 €

 

Lavoratore Autonomo

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario

In merito al valore di 50,00 euro, si precisa che nel caso di un omaggio composto da più beni (ad esempio una cesta natalizia) il valore di 50,00 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio.

Omaggi natalizi ai clienti: il trattamento fiscale ai fini Iva

Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro.

In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.

Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

  • per i beni di costo unitario > a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
  • per i beni di costo unitario < a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

Omaggi natalizi ai clienti: riepilogo del trattamento fiscale

Di seguito un riepilogo del trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti, di beni non oggetto dell'attività, per le imprese e per i professionisti.

IMPRESE

Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

IVA

IRPEF / IRES

Detrazione
 IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità della spesa

Omaggio a favore di clienti

SÌ 
se costo unitario ≤ € 50,00

Esclusa da IVA

  • nel limite annuo deducibile;
  • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50

NO 
se costo unitario > € 50,00

LAVORATORI AUTONOMI

Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

IVA

IRPEF

Detrazione
 IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità della spesa

Omaggio a favore di clienti


se costo unitario ≤ € 50,00

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Imponibile IVA

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta

NO 
se costo unitario > € 50,00

Esclusa da IVA

Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell’attività

Trattamento ai fini IVA

Nel caso in cui il bene sia oggetto dell’attività d’impresa l’Iva è stata detratta, poiché l’acquisto o la produzione del bene sono stai fatti prima della destinazione ad omaggio del bene stesso. Si dovrà, allora, applicare la regola generale dell’imponibilità della cessione gratuita.
La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.

A tal proposito, la base imponibile deve essere determinata, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lett. c) del D.P.R. 633/72 in misura pari al prezzo di acquisto o al prezzo di costo dei beni (non in misura pari al valore normale dei beni stessi). Tuttavia, occorre ricordarsi che la rivalsa non è obbligatoria, perché l’articolo 18, comma 4, del D.P.R. 633/72 stabilisce un’eccezione alla regola dell’obbligatorietà della rivalsa per i casi di cessioni gratuite dei beni.
Ciò significa che l’impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell’Iva al destinatario dell’omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:

  • emissione di autofattura per omaggi (da annotare sul registro Iva delle vendite);
    l’autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi effettuati nel mese di riferimento;
  • annotazione nell’apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno).

Trattamento ai fini Irpef/Ires

Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
Si applicano pertanto le stesse regole per gli omaggi di beni non oggetto dell'attività destinati ai clienti.

Destinatari omaggio

IVA

IRPEF / IRES

Detrazione
 IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità della spesa

Clienti

 

se la spesa non è qualificata come spesa di rappresentaza
Iva a credito detraibile

se la spesa è qualificata come spesa di rappresentanza
Iva a credito detraibile se il costo è ≤ € 50,00

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Imponibile IVA

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

  • nel limite annuo deducibile;
  • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50

Leggi sul tema anche Omaggi natalizi imprese 2024:regole in vigore e vedi le novità in arrivo nel 2025 in Decreto IRPEF le novità fiscali per il lavoro dipendente

Acconto IVA 2024: in scadenza il 27 dicembre

3 Dicembre 2024 in Speciali

Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno. Il versamento deve essere effettuato con l'F24, telematicamente. 

Acconto IVA 2024: chi deve versare e chi è escluso

Sono obbligati al versamento dell'acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.

Sono, invece, esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati: “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo.

Ad esempio, è il caso dei soggetti che:

  • hanno cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l'attività
  • hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso 
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.

Non sono, poi, obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta
  • i produttori agricoli "di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972"
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva.

Acconto IVA 2024: come si calcola

L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo tra tre diversi metodi di calcolo: 

  1. storico
  2. previsionale
  3. analitico.

Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente. 

Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente 
  • per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva 
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

Applicando il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili,
  • in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari,
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:

  • operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali) 
  • operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre
  • operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Acconto IVA 2024: i codici tributo per F24

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 6013 per i contribuenti mensili,
  • 6035 per quelli trimestrali.

Attenzione al fatto che è possibile compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.

L’acconto versato deve essere sottratto all’Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del 4° trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).

Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre

17 Ottobre 2024 in Speciali

Il MASE con avviso pubblicato sulla pagina preposta del proprio sito comunica l'avvio delle domande dalle ore 12 del giorno 21 ottobre per il tax credit eco imballaggi.

Ricordiamo che le regole attuative per questo bonus sono state previste con il Decreto MASE del 2 aprile pubblicato nella GU n 117 del 21 maggio 2024.

Il decreto contiene i  con i criteri e modalità di applicazione  e  di fruizione del  credito d'imposta nonché requisiti  tecnici  e  certificazioni  idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

Il decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalità di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690,  della  legge di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei  limiti di spesa annui, nonché i  requisiti  tecnici  e  le certificazioni idonee ad  attestare,  secondo  la  vigente  normativa  europea  e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e  degli  imballaggi ammissibili  all'agevolazione.

Credito d’imposta eco imballaggi: i beneficiari

I beneficiari sono tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:

  • a) sono costituite, regolarmente iscritte e  «attive»  presso  il registro delle imprese;
  • b) svolgono un'attivita' economica in Italia, disponendo  di  una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
  • c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti  e non  sono  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a   procedure concorsuali;
  • d)  hanno   acquistato   prodotti,   realizzati   con   materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno  acquistato  imballaggi  biodegradabili  e  compostabili secondo la  normativa  UNI  EN  13432:2002, imballaggi  in  carta  e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, secondo quanto previsto dall'art. 4;

Sono, in ogni  caso, escluse dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto le imprese:

  • a) destinatarie di sanzioni interdittive ai  sensi  dell'art.  9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  • b) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.              

Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre

Per accedere all'agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano apposita istanza secondo le modalità indicate dal MASE con avviso.

In particolare, il MASE evidenzia che il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro per ciascuna annualità.

Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024.

Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2023 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.

Come previsto dal decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail: [email protected] oppure chiamando il numero 06 5722 5138 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30.

Scarica qui la modulistica necessaria

Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.
Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell'allegato 1 e  riportano l'ammontare complessivo  delle spese sostenute allegando l'attestazione di cui al comma 3 del medesimo art. 4. 

Al solo fine di consentire lo svolgimento  dei controlli previsti i  soggetti  beneficiari  allegano all'istanza  la documentazione giustificativa delle  spese  e  del relativo pagamento, nonché quella  comprovante  il possesso  delle certificazioni.

Credito d’imposta eco imballaggi: la % spettante

L'agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria ai sensi dell'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 36% per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 4, ed è fruita sotto forma di credito d'imposta ai sensi dell'art. 17  del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  

L'agevolazione  massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, di cui all'art. 7,  comma  2,  non  può comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.
Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  delle  agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualità  di cui all'art. 7, comma  1, il  Ministero  procede  al riparto  delle risorse  disponibili  in  proporzione  all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.
L'agevolazione  non è cumulabile,  con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o comunicati  ai sensi  dei  regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano   alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle  attività  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il credito di imposta è cumulabile con altre  agevolazioni  che non si configurino come aiuti di Stato e che  abbiano  ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale  cumulo,  tenuto  conto  anche della non concorrenza  alla  formazione  del reddito e  della  base imponibile dell'imposta regionale  sulle attività  produttive,  non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d’imposta eco imballaggi: spese ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:

  • a) prodotti realizzati con materiali provenienti  dalla  raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica; 
  • b) imballaggi primari e secondari biodegradabili  e  compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
    • i) gli imballaggi  in  carta  e  cartone,  ad  eccezione  degli imballaggi in carta stampati  con  inchiostri,  degli imballaggi  in carta trattata o spalmata con  prodotti  chimici  diversi  da  quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e  degli imballaggi  in carta  accoppiati  con   altri   materiali   non   biodegradabili   e compostabili;
    • ii) gli imballaggi in legno non impregnati;
  • c)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata della carta;
  • d)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata dell'alluminio;
  • e)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata del vetro.

I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni  previste dall'allegato  1  al presente decreto.
L'effettività del  sostenimento  delle   spese   oggetto   di agevolazione deve risultare  da  un'apposita attestazione  resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da  un  revisore legale  iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali,   o da   un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e  degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti  del  lavoro, ovvero  dal  responsabile  del  centro   di assistenza fiscale. A tal fine, con la già menzionata  attestazione, è certificato:

  • a. l'elenco delle spese ammissibili ad  agevolazione  nonché  il periodo  d'imposta  cui  sono  riferite.  Le  spese  si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
  • b. l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo  produttivo del soggetto proponente;
  • c.  l'integrale  pagamento  delle  fatture  di  acquisto  cui  si riferiscono  le  spese  rendicontate,  che  deve  essere   effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e  con modalità che consentano la  piena tracciabilità dei  pagamenti  e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
  • d. che l'impresa proponente  non  ha  ottenuto,  a  fronte  delle medesime  spese  oggetto  della  richiesta  di agevolazione,   altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai  sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che  dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate  nel  ciclo  produttivo  del   soggetto   proponente,   si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.                  

Bonus eccellenze gastronomiche assunzioni giovani: ripartono le domande dal 1 ottobre

9 Ottobre 2024 in Speciali

Invitalia, soggetto gestore della misura “Giovani diplomati”, promossa dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha già concesso agevolazioni per oltre 6,8 milioni di euro, a fronte di investimenti attivati per oltre 13 milioni di euro per la stipula di contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

La dotazione finanziaria ancora disponibile per  “Giovani diplomati” è di oltre 9 milioni e, come previsto dal decreto direttoriale di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo del MASAF, è possibile presentare domanda dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata del sito Invitalia.

Ricordiamo tutte le regole di questa misura.

Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni: che cos’è

Giovani diplomati” è l’incentivo che finanzia i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
È gestito da Invitalia ed è promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022.

Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni: imprese beneficiarie

Le agevolazioni sono rivolte a:

  • imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione) regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni, oppure che abbiano acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo,
  • imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e dal codice ATECO 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca) regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o, in alternativa, che abbiano acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo

Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni giovani: il contributo

Ciascuna impresa può ottenere un contributo a fondo perduto non superiore a 30.000 euro, fino a coprire massimo il 70% delle spese totali ammissibili relative alla remunerazione lorda per l’inserimento, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

I contratti di apprendistato devono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e devono essere stipulati, a pena di decadenza dalle agevolazioni, dopo la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione delle agevolazioni.

I giovani diplomati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • diploma di istruzione secondaria superiore conseguito da non oltre cinque anni presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA)
  • non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del contratto di apprendistato, i 30 anni di età

Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis (Generale Reg. UE 2831/23, SIEG Reg. UE 2832/23).

Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni giovani: domande dal 1° ottobre

Con decreto direttoriale il MASAF dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata.

Accedi qui per tutte la modulistica.
Attenzione al fatto che, sono fatte salve le domande di contributo già presentate e che non è consentita la presentazione da parte delle imprese che hanno già presentato una regolare domanda di contributo entro le ore 12:00 del 13 maggio 2024, come risultante dall’attestazione di avvenuta presentazione della domanda.
È possibile sin da ora procedere con la registrazione dell’impresa richiedente le agevolazioni e scegliere un eventuale delegato, accedendo alla sezione Anagrafica e deleghe.

Esperti innovazione: Albo aggiornato 2024

2 Ottobre 2024 in Speciali

Il  Ministero dello sviluppo economico aveva  costituito con il decreto direttoriale del 31 agosto 2016  il nuovo Albo degli esperti in innovazione tecnologica,  con allegato elenco dei nominativi 

Si tratta di soggetti con specifiche professionalità in materia di ricerca e sviluppo competitivo che il Ministero può incaricare di  valutazioni e  perizie sui  progetti di innovazione tecnologica, programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati ai sensi dell’art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, e di quelli presentati sui bandi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.

 L'Albo era stato inizialmente istituito nel 2006 e   poi  aggiornato con  decreto del Direttore generale  attività imprenditoriali nel  2008, e rientra  nell'ambito delle attività previste dal programma quadro dell’unione Europea per la ricerca e l’innovazione Orizzonte 2020 che è volto ad incentivare lo sviluppo scientifico e tecnologico nei paesi dell'Unione .

Albo esperti innovazione tecnologica : come funziona

Il Ministero, diventato nel frattempo Ministero del made in Italy provvede ad aggiornare l'albo a seguito delle nuove domande  che possono essere presentate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, cui segue l' esame da parte della Commissione preposta, per la valutazione dei requisiti dei candidati.

Ricordiamo che l'iscrizione all'albo esperti innovazione  è riservata a soggetti laureati, anche all'estero,  con adeguato curriculum tecnico- scientifico,  preferibilmente dipendenti di organismi o centri di ricerca ma anche soggetti indipendenti.  Non sono ammessi invece  lavoratori in quiescenza. 

 Le aree di competenza sono suddivise in 10 macrosettori industriali che sono:

  • Manifatturiero/Processi &  Impianti  industriali/Fabbricazione e trasformazione avanzate
  • Mobilità e trasporti
  • Aerospazio e Aeronautica
  • Farmaceutica e biotecnologie
  • Chimica
  • Energia e ambiente
  • Microelettronica e Semiconduttori
  • Informatica e  Telecomunicazioni
  • Materiali avanzati
  • Nanotecnologie

Per ciascuno  poi vengono specificati  diversi  ambiti applicativi e le tecnologie fondamentali dei quali i candidati devono portare evidenza per proporre la loro richiesta di iscrizione.  La domanda puo essere presentata per più di un settore industriale o ambito applicativo, con un massimo di 5.  

Va anche sottolineato che a seguito di tre rinunce ad incarichi o a ritardi superiori a 30 giorni nella loro effettuazione  è prevista la decadenza dall'Albo .

Sul sito MIMIT  i modelli e la normativa a riguardo.

Aggiornamento albo esperti innovazione

Con il decreto del Ministero delle Imprese  e del made in Italy  (ex MISE)  del 26 marzo 2024  è stato  effettuato  l'inserimento nell'albo  dei  40 soggetti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2023  e per i quali è stata  confermata la sussistenza dei requisiti

Con decreto del 27 settembre 2024  l'albo  viene aggiornato con l’inserimento degli esperti che hanno presentato domanda entro il 30 giugno 2024 e per i quali la Commissione appositamente nominata ha verificato la sussistenza delle condizioni.

QUI IL NUOVO ELENCO AGGIORNATO

Allegati:

Ferie: guida agli aspetti principali

23 Agosto 2024 in Speciali

Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo durate superiori previste dai C.C.N.L. in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio.
Sono obbligatorie:

  • la fruizione di almeno due settimane (continuative se richieste dal lavoratore) nell’anno di maturazione.
  • la fruizione delle restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine  dell’anno di maturazione, salvo i più ampi periodi  di differimento stabiliti dai C.C.N.L.

Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di contratto a termine di durata inferiore all’anno.

La sanzione amministrativa applicabile al datore di lavoro in caso di mancata concessione delle ferie va  da 120 a 720 euro.

Inoltre le sanzioni sono inasprite nei seguenti casi particolari: 

  • Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni,  la sanzione amministrativa  è da 480 a 1.800 euro.
  • Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro.

Maturazione delle ferie e retribuzione

Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di lavoro  prestato, cioè ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie  e, salvo diversa previsione dei CCNL, le frazioni di mese di almeno 15 giorni di calendario si computano come mese intero.
La maturazione delle ferie  avviene ugualmente  durante:

  •  il periodo di prova;
  •  i periodi di assenza per maternità, compreso l’astensione anticipata per gravidanza a rischio o lavoro a rischio e durante la proroga del congedo di maternità per lavoro a rischio;
  •  i periodi di malattia e i periodi di infortunio;
  •  i periodi di cassa integrazione a orario ridotto.

Di contro le ferie NON maturano durante:

  • i periodi di sospensione dal lavoro per sciopero;
  • i periodi di aspettativa non retribuita;
  • i periodi di aspettativa per funzioni pubbliche o cariche sindacali;
  • i periodi di congedo parentale (aspettativa post parto);
  • i periodi di cassa integrazione a zero ore, salvo condizioni di miglior favore.

Durante l’assenza per  ferie al lavoratore compete lo stesso  trattamento economico che gli sarebbe spettato in caso di lavoro.

Fruizione ferie: chi decide e come?

Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è  facoltà del datore di lavoro stabilire  il periodo di fruizione e le modalità di godimento delle  ferie  che potranno essere:

  • ferie collettive: usufruite contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori con sospensione dell’attività   produttiva;
  • ferie individuali: usufruite  individualmente dal lavoratore, garantendo una continuazione dell’attività lavorativa.

I CCNL possono prevedere un periodo per la fruizione delle ferie, altrimenti l’esatta determinazione del periodo spetta di norma al datore di lavoro, quale espressione del potere organizzativo e direttivo dell’azienda, tenendo conto delle esigenze e degli interessi del lavoratore (art. 2109 c.c.).
In ogni caso,  onde consentire al lavoratore di conoscere il periodo in cui può fruire delle ferie è consigliabile  che il datore di lavoro ne dia preventiva comunicazione in forma scritta.
Le ferie non fruite al termine del periodo di maturazione, devono essere differite ad un periodo successivo in applicazione del divieto di monetizzazione, ma sempre entro i 18 mesi successivi.
Alla scadenza del termine previsto dalla legge per la fruizione delle ferie (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione),  il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi all’INPS  ancorché le ferie non siano state godute.

Ad esempio le ferie maturate  al 31.12.2022 vanno godute entro il 30 giugno 2024.

Indennità ferie non godute. Mancata fruizione per maternità

Come detto, le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Costituzione) dei lavoratori, sono cioè vietati accordi individuali tendenti a impedirne la fruizione e /o finalizzati alla monetizzazione (pagamento di una somma in sostituzione del periodo di ferie non godute).

E’ consentito compensare le ferie con l’equivalente indennità sostituiva   SOLO nei seguenti casi:

  •  ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previste dalla legge;
  •  ferie residue al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento).

Su questo ultimo caso , recentemente la Cassazione ha precisato nell'ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330, in tema di ferie non godute, che aldilaà della normativa che vieta la monetizzazione del periodo di ferie non goduto,  va tenuto presente che vanno esclusi da tale divieto  i casi di mancata fruizione che non dipendono dalla volontà del lavoratore .

Nel caso specifico la Suprema Corte ha confermato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie di una lavoratrice dopo il termine del rapporto di lavoro  in quanto la  fruizione delle stesse era stata causata dall’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Malattia e ferie

In caso di  malattia insorta prima delle ferie programmate o collettive  la fruizione  potrà avvenire in un  momento successivo all’intervenuta guarigione.

Invece  la malattia insorta durante le ferie  ne sospende il decorso se lo stato di malattia è incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche, purché regolarmente certificata e salvo diversa previsione dei C.C.N.L..

  In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS la verifica dello stato di malattia del lavoratore e, con i corretti accertamenti sanitari, di sostenere, eventualmente,  la compatibilità tra l’evento morboso e la fruizione delle ferie. 

 

Ferie dirigenti, assenze, infortunio, prescrizione: casi pratici dalla Cassazione

Si segnalano in materia di  fruizione delle ferie  nel lavoro dipendente anche alcune  sentenze di Cassazione su casi particolari  in cui è stato affermato che:

  • FERIE DIRIGENTI: Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive. (Cassazione  civ.,  sez. lavoro  Sentenza  n. 23697 del 10 Ottobre 2017)
  •  ASSENZE INGIUSTIFICATE: I giorni di assenza  ingiustificata dal posto di lavoro non possono essere imputati alle ferie ancora fruibili da parte del lavoratore, in assenza di accordo  preventivo con il datore di lavoro; tale circostanza è idonea a giustificare un licenziamento per motivo soggettivo. (Cass. civ., sez. VI lavoro ordinanza n. 28232 del 06 Novembre 2018)
  • CALCOLO INCENTIVI: gli incentivi  retributivi collegati alle mansioni  del singolo dipendente vanno erogati anche  per i giorni di ferie (sentenza di Cassazione n. 19663 dell'11 luglio 2023) 
  • PRESCRIZIONE INDENNITA' FERIE NON GODUTE:  il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'indennità per ferie non godute  anche dopo il periodo di prescrizione del diritto che decorre dal  termine del rapporto di lavoro, se non ha adempiuto all'obbligo di  invitare il lavoratore alla fruizione nei tempi previsti per legge  (Ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023)
  • Non rientra nella fattispecie dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore al ritorno delle ferie, in quanto non verificato nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro. ( Corte di Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 475 del 13 Gennaio 2014)

Modello 730/2024: invio entro il 30 settembre

22 Agosto 2024 in Speciali

Entro il 30 settembre dovrà essere inviato il Modello 730/2024 per i dipendenti e i pensionati.

Diverse le novità per quest'anno anche alla luce delle prime norme di attuazione della Riforma Fiscale.

L'agenzia delle Entrate a tal proposito ha pubblicato:

Inoltre con il Provvedimento n 68478 sono state definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta del modello 730-4 e del modello 730 4 integrativo previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, dall’articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Prima di vedere il dettaglio delle novità di quest'anno, ricordiamo che possono presentare il Modello 730 i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi).

Ricordiamo inoltre che utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente: 

  • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice; 
  • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
  • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Modello 730/2024: le principali novità di quest’anno

Le principali novità contenute nel modello 730/2024 sono le seguenti:

  • Ampliamento platea 730: da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF. In particolare è ora possibile presentare il 730:
    • per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282; 
    • per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
    • assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività);
  • Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF  come quadro aggiuntivo al modello 730; 
  • Detrazioni per familiari a carico: per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell’assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali; 
  • Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione: le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%; 
  • Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti: è ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;
  • Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 di cembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro; 
  • Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo: dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i com pensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo; 
  • Detrazione Super bonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;
  • Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro; 
  • Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;
  • Credito d’imposta mediazioni: è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione; 
  • Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri; 
  • Credito d’imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione de mandata dal giudice; 
  • Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: è prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
  • Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l’anno d’imposta 2022

Modello 730/2024: chi può utilizzarlo

Come da istruzioni, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2024 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); 
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità); 
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica; 
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
    • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo; 
    • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;   
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2023 al mese di giugno dell’anno 2024;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

Da quest’anno i contribuenti su elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendente mente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. 

Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.  

Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.   

In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. 

Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24. 

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2023 hanno percepito: 

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto); 
  • redditi dei terreni e dei fabbricati; 
  • redditi di capitale; 
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); 
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D; 
  • redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L. 

Da quest’anno, inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W. 

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.  

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI PF, devono presentarlo in via telematica all’Agenzia delle entrate. 

Il 730 semplificato 2024

Con il comunicato stampa del 29 aprile, che ha aperto la campagna della Precompilata 2024, le entrate hanno spiegato con esempi in cosa consisterà il 730 semplificato 2024,

Già dalla Circolare n. 8/2024 venivano date istruzioni sui dichiarativi e chiarimenti in merito alle principali novità di quest'anno generati dalla norme della riforma fiscale con il decreto adempimenti tributari Dlgs n 1/2024,

La circolare evidenzia che per quanto riguarda le persone fisiche non titolari di partita IVA le principali semplificazioni riguardano:

  1. una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, incluse le pensioni, e assimilati a quelli di lavoro dipendente che utilizzano il modello di dichiarazione 730. In particolare, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili al contribuente, in modo analitico all'interno di un'apposita sezione, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Tali informazioni, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.
  2. l'estensione dell'utilizzo del modello di dichiarazione 730. A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, sono introdotte novità relativamente all’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730”). In particolare, la possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. Ad esempio, tale modello potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Con futuri provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà stabilita la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato
  3. possibilità di riportare nel modello 730 i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva. 
  4. possibilità per i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio

Allegati:

Esame Revisori 2024: domanda entro il 5 settembre

21 Agosto 2024 in Speciali

Il MEF ha pubblicato un avviso per informare delle pubblicazione in GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 63 del 6 agosto 2024 il bando per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.

Le domande vanno presentate entro il 5 settembre prossimo, e a tal fine, è state predisposta un’apposita applicazione informatica che resterà accessibile su questo sito istituzionale fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

Ai fini delle domande il MEF precisa che:

  • non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando. 
  • tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
  • ai fini della regolarità della domanda, si rammenta che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame.

Vediamo tutte le regole.

Esame idoneità revisori 2024: chi è ammesso

Per l'ammissione al esame occorre tenere come norma di riferimento l'art 2 del Decreto n 63/2106 che recita testualmente:

  1. Per l'ammissione all'esame e' necessario:
    • a) aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economi e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto  ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012;
    • b) essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.
  2. In deroga al comma 1, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneita' per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla data
    di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
  3. Sono, altresì, ammessi a sostenere l'esame di idoneita' coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed abbiano, alla data di
    presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.

Esame idoneità Revisori 2024: quota per la domanda

Il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame di cui all’articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nella misura di euro 100,00

Dovrà, inoltre, assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.

Il pagamento del contributo potrà essere assolto nella fase di presentazione del modulo di iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti “PagoPA”, il bollo dovrà essere apposto sulla “ricevuta di avvenuta iscrizione” così come previsto dall’articolo 2, comma 2 del bando.

Esame idoneità revisori 2024: svolgimento delle prove

Con DM 13 febbraio 2023, n. 71 “Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”  sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame. 

In particolare le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando. 

Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse. 

Le due prove si svolgeranno  in un’unica giornata di esame.

La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore. 

La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.

Attenzione al fatto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 dicembre 2024, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.

Allegati:

Fondo filiera ovina IGP: regole per le domande di aiuto 2024

20 Agosto 2024 in Speciali

Il Decreto 5 giugno 2024 del Ministero dell'Agricoltura contiene criteri e modalita' di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e  il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» per il sostegno alla filiera ovina IGP.

Fondo filiera ovina IGP: gli aiuti 2024

Il decreto prevede che in considerazione delle  difficoltà di  adeguamento  da  parte degli allevamenti ovi caprini alle disposizioni innovative introdotte dal decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022, è concesso un aiuto secondo le disposizioni del presente decreto,  in  relazione ai capi ovi caprini  macellati  nell'anno  2023 le  cui  carni  sono certificate  a  denominazione  di  origine  protetta  o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Il sostegno è concesso, fatte  salve  le  altre  condizioni  di ammissibilita' applicabili, agli agricoltori in attivita', detentori e/o proprietari di allevamenti, sotto forma di pagamento per capo  di bestiame.

Gli importi unitari effettivi da erogare, relativamente a ciascun anno per il quale è richiesto il sostegno, sono determinati da Agea in relazione al numero dei capi ammissibili al  sostegno  nel rispetto dell'importo unitario massimo di euro 5,50 a capo macellato.
Le risorse destinate all'aiuto ammontano  a  euro  2.000.000,00 per l'anno 2024.

Fondo filiera ovina IGP 2024: beneficiari

Il decreto prevede che l'aiuto è concesso ai soggetti detentori  e/o proprietari di allevamenti attivi che:

  • a) siano soggetti che hanno richiesto il pagamento dei contributi della politica agricola comunitaria nell'ambito della  campagna  2023 della domanda unica  con  riferimento  agli  aiuti  accoppiati  delle filiere zootecniche «premio per ovi-caprini macellati»;
  • b) non hanno  beneficiato  del  sostegno  accoppiato  al  reddito previsto dall'art. 25, comma 5, del citato  decreto  ministeriale  n. 680077 del 23 dicembre 2022;
  • c) abbiano detenuto  nell'anno  2023,  dalla  nascita  fino  alla macellazione, agnelli/capi ovi caprini le cui carni sono  certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

L'aiuto e' concesso nei limiti  per  azienda  nel  rispetto  del regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»  nel settore agricolo.

Fondo filiera ovina IGP: regole per le domande

Il decreto prevede che ciascun  soggetto detentore  e/o  proprietario  di  allevamenti attivi, in possesso dei  requisiti  di ammissibilità previsti e, per i quali abbiano provveduto, per l'anno  2023, a  certificare  le  carni  a  denominazione  di origine  protetta  o indicazione geografica ai sensi del regolamento  (UE)  n.  1151/2012, presenta all'Organismo pagatore AGEA, secondo le  modalità definite dallo stesso Organismo pagatore, la domanda di aiuto.

Allegati:

Bonus psicologico: l’INPS pubblica le graduatorie

12 Luglio 2024 in Speciali

L'INPS avvisa della pubblicazione delle graduatorie per il bonus psicologico 2024.

in paricolare con il messaggio n 2584 dell'11 luglio si comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023, per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, c.d. Bonus psicologo,sono state elaborate le graduatorie distinte per Regioni e Province autonome di residenza, come previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.I. 24 novembre 2023. 

Dalla home page del portale dell’Istituto (www.inps.it) è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. 

In tale pagina sono disponibili: 

  • la scheda informativa della misura, 
  • i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa 
  • e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); 
  • una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del presente messaggio per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

Si evidenzia infine che le domande con ISEE recante omissioni e/o difformità non sanate nei termini indicati nel messaggio n. 2133 del 5 giugno 2024, con la quale si concedevano 30 giorni di tempo per regolarizzare l'ISEE, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.

Bonus psicologico: gli importi in base all’ISEE

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.
 Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

  • a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
  • b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
  • c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Bonus psicologico: i beneficiari

Ai fini della concessione del Bonus psicologo, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:

  • residenza in Italia; 
  • valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.

Bonus psicologico: domande entro il 31 maggio

La domanda per accedere al bonus psicologico 2023 poteva essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024 attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore,
  • Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Il messaggio n 1152 del 18 marzo specifica che dalla home page del sito web dell’Istituto il servizio dedicato al bonus psicologico è raggiungibile selezionando:

  • “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; 
  • una volta autenticati sarà necessario accedere alla prestazione in oggetto selezionando in “Le prestazioni” la voce Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023”. 

Attenzione al fatto che per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda.

Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.

Bonus psicologico: come viene erogato

Al termine del periodo stabilito dall’Istituto per la presentazione delle domande ossia il 31 maggio prossimo, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale
dell’INPS.
L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.
Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. 

L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.
A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. 

Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.
Il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023 e delle ulteriori risorse stanziate dal citato articolo 22-bis del decreto-legge n. 145/2023.
Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento

Fondo turismo sostenibile: domande dal 1° luglio

2 Luglio 2024 in Speciali

Dal 1 luglio è possibile presentare le domande per il fondo per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile.

Le risorse disponibili per gli interventi selezionati con l'Avviso del 26-06 n 418 ammontano per l’anno 2024 ad euro 7.600.000,00 determinate secondo quanto disposto all’art.5, comma 1, lettera a) dal Decreto 5651/23 del 22/03/2023.

Il contributo erogato a valere sul presente avviso non potrà essere superiore al 50% del valore delle spese ammissibili previste nel progetto e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a euro 50.000,00 e superiore a euro 300.000,00, ferma restando la capienza “de minimis” del soggetto richiedente.

Fondo turismo sostenibile: domande dal 1° luglio

Come evidenziato dall'avviso in oggetto, possono beneficiare delle agevolazioni  le imprese della filiera del turismo e di strutture ricettive turistiche ed alberghiere che svolgono, in via prevalente, attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO:.

Fondo turismo sostenibile 2024: requisiti

I soggetti proponenti indicati devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità

  • a) rovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese dello Stato di residenza ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali, società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
  • b) essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali e non avere in atto debiti erariali;
  • c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
  • d) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) e non sussistere a carico dei soggetti alcuna causa di esclusione di cui agli artt. 94/98 del D.Lgs. 36/2023 (art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016);
  • e) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni o dell’obbligo di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Italia, per accertata grave negligenza nella realizzazione degli investimenti e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
  • f) non far parte del medesimo gruppo giuridico di altra impresa partecipante al procedimento, a norma degli articoli 2359 e 2497 e seguenti C.C.;
  • g) essere in regola con gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • h) le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese. Fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dei requisiti previsti nell’Avviso, il programma di spesa deve essere realizzato in una unità produttiva ubicata nel territorio italiano;
  • i) non incorrere nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Il possesso dei requisiti e le condizioni di cui sopra devono essere oggetto di specifica autocertificazione da parte del soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’impresa interessata deve immediatamente comunicare al Ministero del Turismo, per le verifiche e valutazioni di competenza, ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione della domanda di agevolazione, pena la revoca delle agevolazioni concesse

Fondo turismo sostenibile: contenuto delle proposte

Le proposte progettuali presentate in risposta al presente Avviso per il raggiungimento della finalità indicate al precedente articolo 1, comma 2, lettere a) e b), dovranno riguardare almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

  • a) ideare, realizzare e promuovere percorsi turistici innovativi utili a ridurre il sovraffollamento turistico delle aree a maggior afflusso turistico, tra cui i siti patrimoni UNESCO;
  • b) ideare e promuovere itinerari che valorizzino l’intero patrimonio turistico del territorio, includendo aree e attrazioni distanti dai percorsi convenzionali con maggiore afflusso turistico e dal centro cittadino, mediante il potenziamento dei servizi connessi alla veicolazione dei turisti verso le aree con minore densità turistica;
  • c) promuovere la ricettività turistica nelle aree con minor densità turistica di destinazioni turisticamente molto affollate, mediante progetti atti a riqualificare e riconvertire zone periferiche di realtà urbane o favorendo il turismo rurale e la nascita di nuove attrazioni e mete turistiche;
  • d) creare, sviluppare e potenziare servizi e percorsi intermodali a basse emissioni che determinino, tramite la loro attuazione, una riduzione dell’impatto ambientale delle attività turistiche;
  • e) promuovere sistemi di veicolazione e scambio intermodale basato sull’uso di mezzi di trasporto pubblico e di biciclette, mediante la realizzazione di cicloposteggi o di centri per il deposito custodito di e-bike, anche in prossimità delle stazioni dei treni e dei bus, al fine di potenziare la mobilità in bicicletta e la realizzazione di una rete di percorribilità ciclistica;
  • f) favorire il turismo rurale, quello montano, l’equiturismo e le vacanze a contatto con la natura, promuovendo le ippovie, i percorsi naturalistici, il soggiorno all’aria aperta, attraverso il glamping e il campeggio ecosostenibili;
  • g) favorire e promuovere progetti volti alla diffusione del turismo sulle vie navigabili, anche mediante lo sfruttamento di tratti di demanio abbandonati, offrendo una vacanza alternativa a contatto con la natura;
  • h) ideare e realizzare sistemi per la gestione e il contenimento dei flussi sui siti naturalistici e culturali sovraffollati;
  • i) favorire percorsi e itinerari nonché attività sportive e ricreative ecocompatibili nelle zone marittime e costiere

Fondo turismo sostenibile: domande dal 1° luglio

La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente Articolo 9, deve essere presentata utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE, al seguente link:https://istanze2.ministeroturismo.gov.it/

Tale piattaforma sarà fruibile comprensiva della relativa manualistica a partire dalle ore 12:00 del 1° luglio 2024 sul sito istituzionale del Ministero dell turismo.
I Proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata.
Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 31 luglio 2024

Allegati:

Premi assicurazioni 2024 detraibili se pagati con sistemi tracciabili

7 Giugno 2024 in Speciali
I premi assicurativi sono tra le tipologie di spesa più frequenti che i contribuenti scomputano in dichiarazione. Tuttavia negli ultimi anni gli importi di spesa massimi, che possono essere detratti, sono diminuiti significativamente. 

Di seguito un riepilogo dei premi attualmente detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.

Dal 2020 è stata introdotta la maggiorazione della detrazione sui premi assicurativi contro eventi sismici. Dal 2018 i premi assicurativi per eventi sismici sono detraibili sempre al 19%, tuttavia per i premi assicurativi corrisposti a una impresa di assicurazione alla quale si è ceduto il credito di imposta della detrazione del 110% spettante  per l'esecuzione di Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità, la detrazione spettante per i premi assicurativi è elevata al 90 per cento. 

Inoltre, sempre dal 2020 sono state date nuove regole riguardanti le modalità di pagamento. La detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per

  • Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni 
  • Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave 
  • Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
  • Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi
  • Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione

varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Premi assicurativi detraibili: vita e infortuni

Le spese sostenute per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 19% – art. 15, comma 1, lett. f), TUIR.

La detrazione spetta per i premi versati per:

  • i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000, a condizione che:
  • la durata del contratto sia almeno di 5 anni;
  • per tale periodo non sia consentita la concessione di prestiti;
  • i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto:
  •  il rischio di morte;
  • o invalidità permanente non inferiore al 5%.

La detrazione spetta anche per i premi pagati a compagnie assicurative estere (Circolare 137/1997 risposta 2.3.1).

La detrazione spetta anche per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate di norma in aggiunta all'ordinaria polizza R.C. auto (Circolare 95/2000 risposta 1.4.1).

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di 530 Euro, da intendersi complessivamente, anche in presenza di una pluralità di contratti. In tale importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 36.

 

Premi assicurativi tutela persone con disabilità grave

Dal 2016 sono detraibili nella misura del 19% i premi versati per i contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (così come definita dall'art. 3 comma 3 della L. 104/92, accertata con le modalità di cui all'art. 4 della L. 104/92).

Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 750 Euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU 2024 con il codice onere 36. 

Se nel contratto di assicurazione sono indicati più beneficiari, uno dei quali abbia disabilità grave, l'importo massimo detraibile è quello più elevato di 750 Euro.

Premi assicurativi: rischio non autosufficienza atti vita quotidiana

Sono detraibili al 19% i premi di assicurazione relativi ai contratti che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, così come definito dal DM 22.12.2000, a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto.

Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’ISVAP, sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

L'importo massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 1.291,14 Euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38). Nell'importo massimo di spesa devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 39.

Per i contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa ad una invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie).

In presenza di polizze che oltre a tale rischio coprono anche il rischio di invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale, la detrazione spetta con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5 per cento. Tale quota può essere individuata dalla compagnia di assicurazione anche in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall’esperienza del portafoglio assicurativo e va, comunque, indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato. 

La detrazione non spetta per i premi versati per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale (Circolare 20.03.2001 n. 29/E, risposta 1.4). 

In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda a condizione che

− l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto; 

− i contratti medesimi rispondano alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000. 

Il citato decreto stabilisce, in particolare, che: 

− gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti

− i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell’ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di dieci anni e il rinnovo obbligatorio da parte dell’impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest’ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell’assicurato. I contratti così stipulati devono disciplinare i diritti dell’assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell’impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l’importo dei premi in base all’evoluzione dell’esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall’imposta.

Premi assicurativi: a chi spetta la detrazione

Il comma 2 dell'art. 15 del TUIR stabilisce che la detrazione spetta anche se le spese per i premi assicurativi sono state sostenute nell'interesse di un familiare fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo su cui calcolare la detrazione.

A tal proposito si segnala il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 17/E del 18.05.2006 in cui:

  • ribadisce il concetto secondo cui se l'assicurato è un familiare fiscalmente a carico del dichiarante contraente, quest'ultimo ha comunque diritto alla detrazione del premio;
  • afferma che se il familiare fiscalmente a carico del dichiarante, è sia assicurato che contraente, il dichiarante ha comunque la facoltà di detrazione del premio.

La detrazione, pertanto, è concessa quando:

  • il dichiarante è sia il contraente che l'assicurato;
  • il dichiarante è il contraente, ma l'assicurato è un familiare a carico;
  • il familiare a carico del contraente è sia il contraente che l'assicurato.

Premi assicurativi: indicazioni nel mod. 730/2024 e nel modello Redditi PF 2024

All'interno del modello 730/2023 il limite di spesa detraibile è pari a:

  • € 530 per i premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (righi da E8 a E10, codice 36);
  • € 750  per i premi aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (righi da E8 a E10, codice 38);
  • € 1.291,14 per i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il "rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana", (righi da E8 a E10, codice 39).
  • nessun limite per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo (righi da E8 a E13, codice 43)
  • Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione (righi da E8 a E10, codice 81 che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 90 per cento).

Si fa presente che nel modello Redditi Persone Fisiche, tali spese si indicano nel quadro RP dai righi RP8 a RP13.

ETS e concorso per artisti con disabilità: disegniamo la fortuna

5 Giugno 2024 in Speciali

Disegniamo la Fortuna” è un concorso dedicato agli artisti con disabilità che vedranno le loro opere valutate da una giuria d’eccezione e rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

L’iniziativa parte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e la partecipazione è aperta agli Enti del Terzo settore che sono impegnati in attività di promozione dei valori solidaristici e di integrazione sociale. Gli enti che intendono partecipare devono inviare la domanda di iscrizione entro il 10.06.2024.

Di seguito ulteriori dettagli.

ETS e concorso per artisti con disabilità: oggetto e finalità

Il bando “Disegniamo la fortuna con ADM” del 14 maggio 2024, emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), stabilisce l'oggetto e le finalità dell’iniziativa.

L’iniziativa è promossa in occasione della Lotteria Italia 2024. L'obiettivo principale è coinvolgere artisti integrati nelle attività degli enti del Terzo settore nella realizzazione del bozzetto di un’immagine da inserire nel biglietto della Lotteria Italia. Gli artisti coinvolti devono considerare il biglietto della lotteria non solo come un semplice segno distintivo dell’evento ludico, ma come un mezzo per trasmettere messaggi e valori di solidarietà e integrazione sociale.

Finalità:

  1. Celebrazione della disabilità e dell'arte: L'iniziativa mira a celebrare il tema "Disabilità e Arte", mettendo in evidenza l'impegno degli enti del Terzo settore nel promuovere l'integrazione sociale, il benessere e il talento artistico delle persone con disabilità.
  2. Promozione della visibilità del Terzo settore: L'iniziativa vuole dare maggiore visibilità agli enti del Terzo settore, sottolineando l'importanza della loro opera nella società.
  3. Inclusione sociale: Si intende evidenziare l’importanza dell’inclusione sociale e della diversità come fattori di stimolo al progresso artistico, economico e sociale del paese.

In sintesi, l’iniziativa non solo supporta l’evento della Lotteria Italia, ma promuove anche l’integrazione e la valorizzazione artistica delle persone con disabilità, contribuendo alla diffusione di valori sociali positivi.

ETS e concorso per artisti con disabilità: destinatari del bando

L'articolo 2 specifica i destinatari del bando:

  1. Enti del Terzo Settore: La partecipazione è aperta agli enti del Terzo settore che sono impegnati in attività di promozione dei valori solidaristici e di integrazione sociale. Questo include enti attivi in ambito artistico, di assistenza socio-sanitaria e di supporto alle persone con disabilità.
  2. Obiettivi per gli enti partecipanti:
    • Promozione della propria immagine: Attraverso l’iniziativa, gli enti hanno l’opportunità di promuovere la propria immagine e i valori sottesi alla propria missione istituzionale.
    • Massimo di cinque bozzetti: Ogni ente può partecipare con un massimo di cinque bozzetti, che devono essere realizzati da soggetti con disabilità integrati nelle attività degli enti stessi.

L'iniziativa mira a coinvolgere direttamente gli enti del Terzo settore, offrendo loro una piattaforma per esprimere e promuovere il valore della loro missione attraverso l'arte e la creatività delle persone con disabilità.

ETS e concorso per artisti con disabilità: opere

L'articolo 3 stabilisce che le opere devono riflettere il tema dell'integrazione sociale attraverso l'arte e devono essere presentate con una chiara spiegazione delle scelte artistiche e metodologiche, insieme a un profilo dettagliato degli artisti coinvolti.

Di seguito i requisiti e le caratteristiche delle opere che possono essere presentate per l'iniziativa.

Requisiti delle Opere:

  1. Libertà di Espressione Artistica: gli artisti partecipanti hanno la più ampia libertà di espressione artistica e di scelta delle tecniche esecutive per realizzare l'opera.
  2. Bozzetto: le opere devono essere realizzate in forma di bozzetto, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 “Istruzioni operative”.
  3. Tema dell'Opera: il bozzetto deve celebrare il tema “Disabilità e Arte”, ispirato all'impegno degli enti del Terzo settore per favorire l'integrazione sociale, il benessere e il talento artistico delle persone coinvolte.
  4. Presentazione dell'Opera:
    • Il bozzetto deve essere accompagnato da una scheda sintetica che contenga:
      • Presentazione dell’opera.
      • Scelte alla base del lavoro presentato.
      • Collegamenti con gli obiettivi e la tematica dell'iniziativa.
      • Metodologia adottata.
      • Profilo degli artisti coinvolti come autori o coautori.
  5. Inserimento nel Biglietto della Lotteria Italia: il bozzetto è destinato ad essere inserito nella parte frontale del biglietto della Lotteria Italia 2024.

ETS e concorso per artisti con disabilità: selezione opere

Il processo di selezione garantisce che le opere scelte siano non solo tecnicamente valide e originali, ma anche allineate con i valori di inclusione sociale e promozione artistica che l'iniziativa intende celebrare. L'articolo 4 descrive il processo di selezione delle opere partecipanti all'iniziativa.

Processo di Selezione:

  1. Prima Fase di Valutazione:
    • L'Agenzia valuta il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi specificati negli articoli 2 e 3.
    • Viene verificata la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste.
    • Si valuta la pertinenza delle opere ai valori promossi tramite l'iniziativa.
  2. Seconda Fase di Valutazione:
    • I lavori che superano la prima fase e i relativi enti promotori vengono ammessi alla seconda fase.
    • Una Commissione valuta le opere basandosi su:
      • Valore estetico.
      • Originalità.
      • Grado di complessità dell’opera.
      • Percorso creativo e tecnica utilizzata.
  3. Selezione Finale: la Commissione individua le dodici opere destinate a essere riprodotte sui biglietti della Lotteria Italia 2024.
  4. Cerimonia di Premiazione: gli artisti autori delle opere selezionate e gli enti di appartenenza ricevono rispettivamente un attestato di merito e una stampa dei bozzetti durante una cerimonia apposita.

ETS e concorso per artisti con disabilità: presentazione domande e termini

In merito ai termini e alla scadenza per l'invio della domanda:

  1. Scadenza per l'Invio della Domanda di Iscrizione: la domanda di iscrizione, insieme ai bozzetti delle opere e all'informativa (allegato 3), deve essere inviata entro le ore 23.59 del 10 giugno 2024.
  2. Selezione delle Opere Finaliste: la selezione delle opere finaliste da parte della Commissione di valutazione deve essere completata entro il 21 giugno 2024.
  3. Possibilità di Modifica dei Termini: l'Agenzia si riserva la possibilità di modificare i termini sopra indicati in base a esigenze organizzative legate alla Lotteria Italia 2024.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande:

  1. Documenti Richiesti:
    • Gli enti che intendono partecipare devono inviare all'indirizzo email [email protected]entro il termine indicato, i seguenti documenti:
      • I bozzetti in formato PDF, prodotti secondo le indicazioni contenute nelle "Istruzioni operative" (allegato 1).
      • La scheda sintetica di iscrizione (allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o da chi ha poteri di rappresentanza, unitamente a una copia di un documento di riconoscimento, dell'atto costitutivo dell'ente e del relativo Statuto.
      • Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 3), sottoscritta da ogni artista o da chi ne ha la rappresentanza legale.
  2. Comunicazioni Aggiuntive: tutte le ulteriori comunicazioni inerenti all’iniziativa devono essere inviate allo stesso indirizzo email.
  3. Esclusione dal Procedimento: l'Agenzia si riserva la facoltà di escludere in ogni momento gli enti che non presentano requisiti morali coerenti con l'iniziativa. Questo sarà valutato considerando, ove applicabili, i principi e i criteri di esclusione delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica e di aggiudicazione dei contratti pubblici.

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Sgravio contributivo madri 2024: le istruzioni

31 Maggio 2024 in Speciali

La  legge di Bilancio 2024, legge 213 2023, pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale  prevede un nuovo  taglio del cuneo contributivo,  riservato  alle lavoratrici madri, occupate sia nel settore pubblico che nel privato.

I commi 180-181  prevedono  infatti lo sgravio totale dei contributi  previdenziali a carico delle lavoratrici , pari al 9,19% della retribuzione imponibile, sempre che 

  • siano assunte a tempo indeterminato e 
  • abbiano  due o più figli. 

Il nuovo incentivo intende favorire l'occupazione femminile e sostenere le famiglie. Va ricordato comunque che   l'aumento del  netto in busta paga, dovuto allo sgravio contributivo,  comporta maggiori imposte.  

Il 31 gennaio INPS  ha pubblicato la circolare 27 2024 con le istruzioni operative per l'applicazione del beneficio da parte dei datori di lavoro.

Vediamo di seguito maggiori dettagli su requisiti, condizioni, applicabilità e i possibili effetti in busta paga.

Sgravio contributivo madri 2024: i requisiti

Il comma 180  della  legge di bilancio 213 2023  come detto prevede due diverse misure: 

  1.  per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 
    1.  l' esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico  
    2. delle  lavoratrici madri di 3 o piu figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche part time
    3. sia del settore privato che del pubblico impiego, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico 
    4. fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, 
    5. nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
  2. solo per il 2024  lo stesso sgravio è previsto invece :
    • per le lavoratrici madri di due figli  (sempre con contratto a  tempo indeterminato,  ed esclusi i rapporti di  lavoro domestico)
    • fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

In entrambi i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè il calcolo della pensione non prevede riduzioni.

La circolare INPS specifica che l'applicazione di questo taglio contributivo è alternativa a quella dell'esonero dei contributi IVS già in vigore per i redditi fino a 25/ 35mila euro annui.

Sconto contributivo madri: platea e cumulabilità con esonero IVS

Secondo la stima contenuta nella relazione tecnica, il nuovo esonero  riguarderà circa il 6% delle  donne occupate.  È destinato  infatti  alle  570.475 lavoratrici con due o piu figli che risultano ad oggi nelle banche dati dell'INPS .

 La platea della nuova  decontribuzione per le madri  risulta dunque limitata : su 9,74 milioni di occupate nel 2022, a beneficiare del nuovo sgravio, come detto, saranno circa il 6 per cento del totale.

Sono escluse le lavoratrici dipendenti con contratti a tempo determinato (1,48 milioni), le libere professioniste (482mila), le lavoratrici  autonome (751mila), oltre alle lavoratrici domestiche.  e ovviamente le lavoratrici senza figli o con un figlio unico.

CUMULABILITA CON ESONERO IVS

La circolare afferma che l’esonero  in oggetto risulta strutturalmente alternativo all’esonero parziale sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore,  in quanto ad esempio nel caso di sgravio del 7% , l’onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice con aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta i 247,39 euro, inferiore alla quota contributiva massima esonerabile  con l'esonero at 1 commi 180 e 181, pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).

Resta fermo che dal mese successivo a quello in cui scada la fruizione di una delle due misure per  maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita  si può ricorrere alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

ESEMPIO 

"Le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti  per l’accesso all’esonero comma 180 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese della nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere, sino al 31 dicembre 2024, all’esonero di cui al comma 181 in  alternativa al  comma 15  fruito nella precedente mensilità (cfr., sul punto, anche la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024)".

Nel settore privato il beneficio è già attivo  mentre nel settore pubblico dovrebbe iniziare con la busta paga di maggio (messaggio Noi Pa-Mef 35/2024), e con il riconoscimento delle quote arretrate dal 1° gennaio 2024.

Esonero contributivo madri: i possibili risparmi

Necessario  evidenziare  che  il risparmio contributivo   garantito da questa nuova misura fa comunque innalzare l'imponibile fiscale con conseguente maggiori tasse da versare .

Un articolo  del Sole 24 ore del 6 novembre 2023 aveva proposto alcuni esempi:

  1.  una dipendente con  due figli, con retribuzione imponibile mensile imponibile ai fini previdenziali di 1.500 euro,  potrà avere uno sconto contributivo complessivo, con relativo aumento in busta paga rispetto ad oggi, con il solo taglio del cuneo fiscale ordinario,   di circa 138 euro invece che  105.  
  2. Invece una  dirigente  con figli e titolare di  un imponibile previdenziale di 5.600 euro mensili  che  non ha avuto finora il taglio del cuneo contributivo perché il reddito supera i 35mila euro annui,  potrà avere il  taglio  massimo stabilito dalla legge ( 250 euro al mese x 12 mesi) ma dovrà comunque versare circa 256 euro di contributi .

In tutti i casi   con il taglio contributivo l'imponibile fiscale sarà più alto.

Sgravio contributivo madri 2024: istruzioni Uniemens ai datori di lavoro

Nella circolare 27 del 31 gennaio  2024 INPS riepiloga la normativa sull'esonero contributivo per le madri fornendo importanti specificazioni sui requisiti  sull'applicabilità, oltre che  le istruzioni per la fruizione nei flussi Uniemens.

In particolare, in tema di REQUISITI l'istituto specifica  che la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del  secondo (per il 2024)  o terzo figlio (o  successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del  secondo/terzo figlio (o successivo), 

Non si decade dal diritto a beneficiare della  riduzione contributiva in caso di 

  • fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare , 
  •  morte prematura,  
  • non convivenza di uno  dei figli o 
  •  affidamento esclusivo al padre.

La circolare riporta alcuni esempi specifici  di casistiche riguardo alla  decorrenza e alla durata dell'agevolazione in relazione alla data di nascita dei figli.

UNIEMENS 

I datori di lavoro non agricoli  autorizzati possono esporre  a partire  dal flusso Uniemens di competenza febbraio 2024, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero  valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento  <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati 

– nell’elemento <CodiceCausale> il valore “ELA3” avente il significato di  “Esonero articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023” nella casistica in cui sono presenti  almeno tre figli oppure 

–  il valore “ELA2” avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 181,  legge n. 213/2023” nel caso  in cui siano presenti due figli.

UNIEMENS POSAGRI

I datori di lavoro agricolo  sono tenuti ad esporre nel flusso di denuncia Uniemens – PosAgri, a partire dal mese di competenza di gennaio 2024, i dati delle lavoratrici alle quali  spetta l’esonero  compilando anche i campi sotto specificati:

a) Lavoratrici madri di tre o più figli:

in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;  in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “LG”, che assume il nuovo  significato di “Esonero art. 1, comma 180, legge n. 213/2023 tre o più figli”;

b) Lavoratrici madri di due figli:

in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”; in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “LF”, che assume il nuovo  significato di “Esonero art. 1, comma 181, legge n. 213/2023 due figli”.

ARRETRATI 

Dato che nel mese di gennaio 2024 non è stato possibile applicare lo sgravio  per mancanza di istruzioni ,  il recupero degli arretrati di esonero  per i mesi di gennaio e febbraio potrà essere effettuato entro il mese di maggio 2024.

Sgravio contributivo madri: obbligo di comunicazione dei Codici fiscali

Per  l’accesso alla misura, le lavoratrici pubbliche e private  devono comunicare al loro datore di lavoro la  volontà di avvalersi dell’esonero fornendo:

  •  il numero  e 
  • i codici fiscali dei figli, 

dati  che consentono all'istituto le verifiche sulla spettanza del beneficio.

I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l’esonero  spettante  secondo le indicazioni  specificate nella circolare  per le diverse gestioni.

Inps annuncia anche che è in preparazione un nuovo applicativo per consentire  alla lavoratrice di comunicare direttamente all’Istituto le informazioni e sottolinea che l'assenza di comunicazione dei codici fiscali dei figli, con una delle due modalità descritte,  comporta la revoca del beneficio.

Come rateizzare i debiti da cartelle: guida 2024

23 Maggio 2024 in Speciali

Le Entrate hanno aggiornato e pubblicato la guida 2024 con tutte le regole sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento. 

Vediamo di seguito tutti i tipi di rateizzazione delle cartelle in base al debito e alla tipologia di ammortamento.

Prima però, facciamo una premessa e ricordiamo che l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l’articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999 attribuiscono all’Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate.

Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di:

  • 6 anni in caso di rateizzazione ordinaria, 
  • 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.

Possono essere rateizzate le somme iscritte a ruolo da:

  • Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
  • altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti.

Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione: 

  • a. se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto. Tale preclusione:
    •  opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;
    •  può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022; in tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute alla data di presentazione della nuova richiesta;
  • b. se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati).
  • c. se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti;
  • d. oggetto della c.d. “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio”  per le quali si è determinata l’inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020.

Cartelle di pagamento: rateizzazione ordinaria

Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). 

Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. 

La rata minima è pari a 50 euro.

Cartelle di pagamento: rateizzazione per somme fino a 120 mila euro

Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120 mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica.

Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto. 

Cartelle di pagamento: rateizzazione per somme oltre 120 mila euro

Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna richiesta di rateizzazione, siano di importo superiore a 120 mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. 

Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:

  • la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell’azienda, che deve essere inferiore a 1; 
  • il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell’Indice Alfa calcolato come rapporto tra l’importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) oppure il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni ecc.) moltiplicato per 100.

Cartelle di pagamento: rateizzazione straordinaria a 120 rate

I contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni). 

I requisiti per la grave e comprovata situazione di difficoltà sono stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che fissa anche il numero massimo di rate concedibili in base alla situazione economica.   

In questo caso, come previsto dal decreto citato, le rate possono essere esclusivamente di importo costante. 

Proroga della rateizzazzione

Se un contribuente dimostra il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione in proroga.   

La proroga è richiedibile una sola volta, e a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano per il quale si chiede la proroga.   

La proroga può essere: 

  • ordinaria fino a un massimo di ulteriori 72 rate
  • straordinaria fino a un massimo di 120 rate nel caso in cui oltre al peggioramento della situazione di difficoltà economica sussiste anche la condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Il numero massimo di rate concedibili per una richiesta di rateizzazione in proroga è determinato dalla differenza tra il numero delle rate richieste e concedibili (massimo 72 o massimo 120) e il numero delle rate scadute e non pagate alla data di accoglimento, del precedente piano di pagamento rateale per il quale si sta chiedendo la proroga. 

I contribuenti devono indicare il numero di protocollo della rateizzazione per la quale richiedono la proroga e allegare i documenti, indicati sul modello, che attestano il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.  

Bonus maternità atlete 2024: istruzioni e modello

15 Maggio 2024 in Speciali

Il bonus maternità per le sportive   non professioniste  è stato rifinanziato per il 2024   con l'art 7 del  decreto del  ministro per lo sport dell'11 aprile 2024 in attesa di pubblicazione. 

Si riconferma l'importo di 1000 euro mensili  e  la durata di  12 mesi  prevista già nel 2023 dal  DPCM 24 marzo 2023 dai ministri dello Sport Abodi e dell'Economia Giorgetti.

Si ricorda che le domande sono  gestite nell'ordine cronologico di arrivo 

Vediamo nei paragrafi seguenti  di cosa si tratta,  chi può richiederlo, le modalità  e  il modello per fare  domanda (da inviare via PEC)

Contributo maternità atlete 2024: a chi spetta

Al fine di sostenere la maternità delle  donne che praticano attività sportive   il Dipartimento per lo Sport eroga un contributo alle atlete che al momento della richiesta soddisfano  contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1.   svolgimento nell’attuale o nella precedente  stagione sportiva, in forma esclusiva o prevalente di un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI  o dal Comitato Italiano Paralimpico
  2.   assenza di redditi  derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui; 
  3. NON  appartengono a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela  previdenziale in caso di maternità; iv) mancato svolgimento di un’attività lavorativa che garantisca  una forma di tutela previdenziale in caso di maternità;
  4.  possesso della cittadinanza italiana o di  altro paese membro dell’Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo,  possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi   successiva a quella della richiesta.

Otre oltre a tutte le condizioni precedenti, deve verificarsi anche una delle seguenti  situazioni: 

  •  aver partecipato negli  ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un  campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza; OPPURE 
  •  aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di  appartenenza in occasione di gare ufficiali;  OPPURE
  •  aver preso parte, per almeno due stagioni sportive,  a un campionato nazionale federale.

Per richiedere il contributo è inoltre necessario che l'atleta abbia interrotto la propria attività sportiva.

Bonus maternità sportive: importo, come viene erogato, regime fiscale

Come detto, a condizione che l’atleta abbia interrotto la propria attività agonistica, il diritto a percepire il  contributo di maternità può essere esercitato a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e  non oltre la fine degli undici mesi successivi; tale diritto decade in ogni caso nel momento in cui  l’atleta riprende l’attività agonistica.

Il contributo di maternità ammonta a 1000 euro mensili e viene  erogato fino a un massimo di dodici mensilità  a partire dall’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la  richiesta.

Il  bonus maternità  viene  versato  anche nell’ipotesi di interruzione di gravidanza, in tal caso il diritto esiste fino alla ripresa dell’attività agonistica e comunque per non più di tre mesi.

 Le somme erogate   sono soggette a tassazione come "redditi diversi " ai sensi  dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, (DPR  22 dicembre 1986, n. 917).

Bonus maternità sportive: come fare domanda – il modello

La richiesta va  presentata al Dipartimento per lo Sport tramite invio PEC dell' apposito modulo reso disponibile  sul sito internet istituzionale del Dipartimento.

QUI IL MODELLO da compilare  e scannerizzare.

E' necessario allegare alla domanda copia di un documento di identità valido e inviarle all'indirizzo [email protected]

Bonus maternità atlete: risorse e precisazioni 2024

Le richieste di contributo saranno soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento fino a esaurimenti delle risorse ,  che ammontano a 1 milione di euro

Il dpcm di  marzo 2023  ha previsto che i  ministeri competenti verifichino e comunichino il numero di contributi  richiesti ed erogati, con pubblicazione sui siti istituzionali.

E' possibile richiedere chiarimenti all'indirizzo  [email protected].

Autotrasporto e Guida Sicura 2024-2025: formazione dei conducenti

9 Maggio 2024 in Speciali

Il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’Autotrasporto di cose per conto di terzi con la collaborazione di RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti SpA, realizzano una seconda edizione della Campagna di formazione “Guidiamo Sicuro” per le annualità 2024 – 2025. 

Il progetto avrà una durata di 24 mesi e consisterà nella formazione teorica e pratica di 1.800 conducenti appartenenti alle imprese regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Autotrasporto. 

La Campagna di formazione ha l’obiettivo di perfezionare le competenze e le conoscenze dei conducenti rispetto a modalità di guida sicure ed ecosostenibili, nonché diffondere le migliori tecniche di guida in modo da determinare minori consumi, una corretta manutenzione del veicolo, maggiore sicurezza stradale e conseguente sostenibilità ambientale. 

A tale scopo il Comitato, in collaborazione con RAM, intende selezionare 1.800 conducenti di veicoli stradali adibiti al trasporto merci per conto terzi su tutto il territorio nazionale da avviare ai corsi di formazione. 

Autotrasporto e formazione conducenti: come partecipare al Bando Guida sicura

La partecipazione alla procedura di selezione dei conducenti è consentita esclusivamente alle imprese che, alla data di pubblicazione del bando, risultino regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Autotrasporto. 

Ciascuna impresa richiedente può candidare alla selezione un numero illimitato di conducenti, purché gli stessi, alla data di pubblicazione del bando e per l’intera durata della campagna di formazione, siano titolari, soci, collaboratori o dipendenti dell’impresa richiedente.

Potranno accedere anche i partecipanti alla precedente edizione fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 6 ossia "si specifica che verranno ammessi prioritariamente i conducenti che non hanno già usufruito della formazione nella precedente Campagna Guidiamo Sicuro".

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Bando 2024-2025.

Autotrasporto e formazione conducenti: presenta la domanda 2024

La domanda di partecipazione, da presentare tramite apposita piattaforma informatica le cui modalità di accesso e funzionamento sono reparibili sul sito del RAM, dovrà essere compilata in ogni sua parte e, una volta generata dalla piattaforma, dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa richiedente o da un procuratore generale o speciale (in tal caso deve essere prodotta la procura) e, di seguito, inviata tramite la medesima piattaforma a partire dalle ore 12:00 del giorno Lunedì 15 aprile 2024 fino alle ore 12:00 del giorno Lunedì 15 luglio 2024.  

L’invio della domanda di partecipazione comporta accettazione integrale di tutte le clausole previste dal presente bando nonché impegno ad eseguire interamente la formazione (sessione di formazione teorica e pratica).

Autotrasporto e formazione conducenti: le lezioni

La Campagna di formazione prevede lo svolgimento di sessioni formative attinenti alle seguenti materie: 

  • Guida sicura: nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche svolte con l’obiettivo di adottare comportamenti di guida corretti nonché di imparare a riconoscere e prevenire le situazioni di pericolo; 
  • Guida ecosostenibile: nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche svolte con l’obiettivo di acquisire uno stile di guida che consenta di risparmiare carburante e diminuire l’usura del veicolo.

Allegati: