La flat tax incrementale sul modello Redditi PF 2024

16 Aprile 2024 in Speciali

Una delle novità di maggior rilievo del Modello Redditi PF del 2024 è l’introduzione della nuova flat tax incrementale per l’anno d’imposta 2023.

Alla flat tax incrementale è dedicata la sezione II del quadro LM del modello Redditi PF 2024, con maggiore precisione i righi da LM12 a LM15.

Il fatto di inserire la flat tax incrementale nel quadro LM del modello può sembrare curiosa alla luce del fatto che quello è il quadro della dichiarazione annuale dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi e forfetari, i quali, per inciso, non possono accedere a questa imposta, essendone esplicitamente esclusi.

La motivazione è da rintracciarsi nel fatto che anche la flat tax incrementale è a tutti gli effetti una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali (regionale e comunale), precisamente come le imposte a cui sono sottoposti i contribuenti in regime dei minimi e in regime forfetario.

Il funzionamento della flat tax incrementale

La flat tax incrementale è regolata dalla Legge 197/2022 e, allo stato attuale, opera esclusivamente per il periodo di imposta 2023.

Essa interessa le persone fisiche che esercitano in forma individuale un’attività di impresa o un lavoro autonomo e si applica alla base imponibile costituita dal maggior reddito conseguito dal contribuente nell’anno fiscale 2023 rispetto al reddito più elevato, conseguito dallo stesso, in uno degli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato del 5%.

Il reddito che può essere sottoposto a tassazione non progressiva è un ammontare massimo pari a 40.000 euro e a questo si applica una imposta sostitutiva del 15%. Eventuali redditi superiori a tale importo confluiscono nel reddito complessivo a cui si applicano gli ordinari scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF.

Non possono accedere al regime i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023, in quanto è richiesto che nel triennio precedente sia stato conseguito reddito per almeno un anno intero (in modo che questo possa fare da confronto per il calcolo del reddito incrementale).

Come anticipato, i contribuenti in regime forfetario non possono usufruire di questo regime, ma possono usufruirne coloro i quali nel 2023 non sono più stati contribuenti forfetari ma lo sono stati nel triennio precedente.

Diversamente, possono invece accedere all’agevolazione i redditi conseguiti nel contesto di una impresa familiare.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 18/E del 28 giugno 2023, ha precisato che ai fini dell’imposta sostitutiva non devono essere considerati:

  • i redditi delle società di persone attribuiti ai soci per trasparenza;
  • i redditi delle società di capitali attribuiti ai soci per trasparenza, in seguito all’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale;
  • i redditi professionali conseguiti in forma associata e imputati ai singoli soci.

Nel caso in cui nel triennio di confronto è stata conseguita una perdita, questa non rileva ai fini del calcolo del reddito soggetto a flat tax incrementale: è come se negli anni precedenti il contribuente avesse conseguito un reddito pari a zero, per cui nel 2023 il reddito soggetto a imposizione sostitutiva sarebbe tutto quello conseguito dal contribuente nel limite dei 40.000 euro previsti.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla porzione di reddito sottoposta a flat tax incrementale non rileva ai fini del calcolo degli acconti d’imposta per l’anno fiscale 2024: gli acconti devono essere calcolati utilizzando come ammontare dell’imposta di riferimento l’importo che sarebbe stata dovuta se nell’anno fiscale 2023 non fosse stata disponibile la flat tax incrementale.

La sezione II del quadro LM del modello Redditi PF 2024

L’applicazione della flat tax incrementale sul modello Redditi PF 2024 passa attraverso la compilazione della sezione II del quadro LM, a sua colta composta da quattro righi, da LM12 a LM15.

Il rigo LM12 è dedicato all’esposizione del “Reddito d’impresa e di lavoro autonomo del triennio precedente”: sulle colonne da 1 a 3 vanno indicati, rispettivamente, i redditi conseguiti negli anni fiscali 2020, 2021 e 2022; nella colonna 4 va indicato il reddito maggiore, incrementato del 5%.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2024 precisano che ai predetti redditi debba concorrere integralmente “l’eventuale reddito derivante dall’impresa familiare o dall’azienda coniugale non gestita in forma societaria”.

Sul rigo LM13, denominato “Redditi d’impresa e di lavoro autonomo 2023”, va indicato, in colonna 1, l’importo dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo conseguiti nell’anno d’imposta 2023; tali importi sono quelli già indicati negli altri quadri della dichiarazione.

Dato che le eventuali perdite non rilevano ai fini della flat tax incrementale, le colonne dei righi LM12 e LM13 non prevedono che possano essere inseriti importi con segno negativo.

Le istruzioni del modello precisano che “nel caso di svolgimento di attività d‘impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria, l’agevolazione spetta esclusivamente sulla quota di reddito attribuita al titolare della stessa, sebbene ai fini della determinazione dell’incremento reddituale venga considerato, negli anni oggetto di raffronto, l’intero reddito dell’impresa; per cui nel campo 3 del rigo LM13 va inserito il reddito conseguito dall’intera impresa familiare e nel campo 2 la quota di possesso del contribuente”.

Infine il rigo LM 14 è dedicato al calcolo e alla dichiarazione del “Reddito assoggettato ad imposta sostitutiva”: in colonna 1 va indicato l’incremento reddituale lordo, dato dalla differenza tra l’importo indicato sul rigo LM13 colonna 1 e quello esposto sul rigo LM12 colonna 4.

In colonna 2 del rigo LM14 va indicato l’importo effettivamente agevolabile, che è tutto quello indicato in colonna 1, se questo è minore o uguale a 40.000 euro, oppure questa cifra se risulta essere maggiore.

Infine sul rigo LM15 va esposto l’ammontare di imposta sostitutiva dovuta, calcolata applicando l’aliquota del 15% all’importo indicato sul rigo LM14 colonna 2. Tale cifra sarà poi riepilogata sul quadro RX.

Bonus export digitale plus 2024: ultima chiamata per le domande

9 Aprile 2024 in Speciali

Entro il 12 aprile è possibile presentare domanda per il Bonus Export Digitale Plus.

Invitalia, soggetto gestore della misura, informa i beneficiari della misura ossia le microimprese manifatturiere interessate a ricevere incentivi nelle attività di internazionalizzazione, attraverso l'acquisizione di soluzioni digitali per l'export.

Ricordiamo che l’incentivo è promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’Agenzia ICE attraverso il Bando dell’8 gennaio 2024.

L'ICE ha pubblicato le regole attuative della misura con Provvedimento del 6 febbraio, vediamo le regole.

Bonus export digitale plus 2024: i beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni bonus export digitale plus 2024:

  • le micro e piccole imprese manifatturiere,
  • con sede in Italia, 
  • anche aggregate in reti o consorzi.

Attenzione al fatto che, i soggetti beneficiari che hanno ottenuto l’agevolazione a valere sulla precedente misura Bonus per l'export digitale, possono richiedere il contributo solo se hanno completato l’iter agevolativo e hanno rendicontato nei termini. 

Mentre non possono accedere i soggetti beneficiari già assegnatari del “Bonus per l’Export Digitale” destinatari di provvedimenti di revoca, di decadenza per rinuncia o per mancata rendicontazione.

Bonus export digitale plus 2024: l’agevolazione

Il contributo è concesso in regime “de minimis” per i seguenti importi:

  • 10.000 euro alle imprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 12.500 euro;
  • 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 25.000 euro.

Si precisa che il contributo è erogato in unica soluzione a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso società fornitrici iscritte all’elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l’export istituito ai sensi dell’Autorizzazione del Direttore Generale n. 20/21.

Sono ammissibili esclusivamente titoli di spesa in formato elettronico emessi, in data successiva alla presentazione della domanda di contributo, da fornitori inseriti nell’apposito elenco.

Non è in ogni caso erogabile alcun contributo a fronte di spese ammesse di importo inferiore ad euro 12.500,00 per le MPI e ad euro 25.000,00 per le reti o i consorzi.
Sono previste riserve speciali: 

  • di importo pari a 3 milioni di euro a favore esclusivamente delle aziende aventi sedi operative/produttive nei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana per le quali nel corso del Consiglio dei Ministri del 23 e 25 maggio 2023 è stata deliberata la dichiarazione di stato di emergenza. 
  • una riserva di importo pari a 1,5 milioni di euro a favore esclusivamente delle aziende aventi sedi operative/produttive nelle province toscane per le quali nel corso del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 è stata deliberata la dichiarazione di stato di emergenza.

Bonus export digitale plus 2024: presenta la domanda entro il 12.04

La domanda per il bonus export digitale plus può essere presentata dalle 10:00 del 13 febbraio alle 10:00 del 12 aprile 2024, essendo in possesso di:

  • un’identità digitale (SPID o CNS);
  • accedendo all'area riservata per compilare online la domanda;
  • disponendo di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Scarica qui il fac-simile della domanda: 

Bonus export digitale plus 2024: le spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo le seguenti spese sostenute dai soggetti beneficiari:

  • a) spese per consulenze finalizzate all’adozione di soluzioni digitali, ivi comprese la progettazione e la personalizzazione di processi e soluzioni architetturali informatiche funzionali ai percorsi di internazionalizzazione; 
  • b) spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile, ivi compresi eventuali investimenti atti a garantire la sincronizzazione con marketplace internazionali forniti da soggetti terzi; 
  • c) spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web nonché il raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi di Customer Relationship Management – CRM (ad esempio i sistemi API – Application Programming Interface); 
  • d) spese per la realizzazione di servizi accessori all’ e-commerce quali quelli di smart payment, predisposizione di portfolio prodotti, traduzioni, shooting fotografici, video making, web design e content strategy;
  • e) spese per la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di vendita online prescelti; 
  • f) spese per digital marketing finalizzate a sviluppare attività di internazionalizzazione: campagne di promozione digitale, Search Engine Optimization (SEO), costi di backlink e di Search Engine Marketing (SEM), campagne di content marketing, inbound marketing, di couponing e costi per il rafforzamento della presenza sui canali social; spese di lead generation e lead nurturing; 
  • g) servizi di CMS (Content Management System): restyling di siti web siano essi grafici e/o di contenuti volti all’aumento della presenza sui mercati esteri; 
  • h) spese per l’iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing, quali strumenti volti a favorire il processo di esportazione; 
  • i) spese per servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano finalizzati ad aumentare la presenza sui mercati esteri;
  • j) spese per l’upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi di cui alle precedenti lettere a) e i).

Visite fiscali: guida su orari e regole per lavoratori e aziende

8 Aprile 2024 in Speciali

Le cd visite fiscali sono lo strumento a disposizione dei datori di lavoro per il controllo dello stato di malattia  sui lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati .

Il lavoratore  che si assenta dal lavoro presentando il certificato di malattia , ha infatti l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale, per  tutti i giorni durante la durata della malattia , comprese le domeniche ed i giorni festivi in determinati orari.

La legge prevede alcune  fasce orarie giornaliere da rispettare in cui gli ispettori dell'INPS possono effettuare le visite fiscali,  che sono le seguenti :

  • PER I LAVORATORI STATALI E DEGLI ENTI LOCALI: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00;
  • PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00.

Da  dicembre  2023 , a seguito di una sentenza del TAR DEL LAZIO  che ha evidenziato l'incostituzionalità del diverso trattamento  (vedi i dettagli sotto)  è stata modificata la prassi INPS (Messaggio 4640/2023)  per i  dipendenti pubblici parificando l'obbligo di reperibilità a quello dei dipendenti privati.

 Per tutti quindi attualmente gli orari per le visite fiscali sono 

  • dalle ore 10 alle 12 di mattina
  • dalle ore 17 alle 19 di sera

L'obbligo riguarda tutti i giorni sia feriali che festivi.
ATTENZIONE La sentenza del TAR segnalava la necessita di un intervento legislativo che non è ancora verificato

In caso di assenza nel momento di una visita medica di controllo il lavoratore viene chiamato a una visita ambulatoriale e deve presentare una lettera di giustificazione . Se tale giustificazione non risulta valida ci sono conseguenze sia economiche  da parte dell'INPS che non paga interamente i giorni di malattia, che da parte del datore di lavoro che può prendere ulteriori provvedimenti disciplinari.

Vediamo piu in dettaglio nei paragrafi seguenti le modalità con cui   comunicare eventuali assenze , i casi di esonero dalla reperibilità e  le  conseguenze in caso di assenza ingiustificata dalla visita  fiscale di controllo . 

Visite fiscali: giustificazione assenze e comunicazione cambio residenza

Il decreto di riforma della pubblica amministrazione del 2017  prevede che se durante la malattia il lavoratore si deve spostare dal luogo indicato per giustificati motivi come  visite mediche,  o accertamenti specialistici  o altro, è  tenuto a darne preventiva comunicazione, 

  • in forma scritta  
  • al datore di lavoro

 che, a sua volta, ne dà comunicazione all’INPS. 

I motivi  di giustificazione  per l'assenza accettabili  sono  in generale quelli dettati da forza maggiore, come ad esempio:

  • Ricovero  in ospedale
  • precedenti visite di controllo sullo stesso periodo di malattia
  • Motivi familiari  che richiedono la presenza del lavoratore in modo indifferibile e inderogabile
  • Concomitanza  di visite, prestazioni e accertamenti specialistici,  per i quali va dimostrata l'impossibilità di essere effettuate in orari diversi

La giurisprudenza in alcune pronunce  ha giudicato valide anche  le seguenti  motivazioni:

  • Ritiro di referti di esami  collegati alla malattia;
  • Effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato;
  • Necessita di  recarsi in farmacia;
  • Visita alla madre  in ospedale  con orari di visita coincidenti  con le fasce di reperibilità;
  • Visita  per la verifica della guarigione presso l’ambulatorio del medico  con orario di visita  coincidente con le fasce di reperibilità

Recentemente invece la Cassazione ha giudicato ingiustificata l’assenza di un lavoratore che si era  allontanato dalla propria abitazione per portare il figlio all’ospedale   per controlli non urgenti.   La decisione contenuta nell'Ordinanza n. 24492 del 1° ottobre 2019,  ribadisce infatti che il dipendente che si allontana dalla propria casa durante le fasce orarie di reperibilità  evita la multa, oltre che nei casi di forza maggiore, solo quando la sua presenza altrove risulti indifferibile. Nel caso specifico, invece il lavoratore non aveva chiarito  l’impossibilità per altri familiari di prendersi cura del minore e, in ogni caso, la situazione  non gli impediva di comunicare tale assenza al proprio datore di lavoro.

Nuova ordinanza di Cassazione su mancata comunicazione di cambio di residenza

Con l'Ordinanza n. 8381 del 28 marzo 2024, in tema di licenziamento per assenza ingiustificata dal lavoro,  la Cassazione ha precisato che l'assenza del lavoratore in malattia è giustificata  anche se la visita  fiscale  ha avuto esito negativo perché  nel caso specifico l'istituto  non aveva  preso in considerazione  l’indirizzo che il lavoratore  aveva comunicato, pur non mettendone a conoscenza il datore di lavoro.

Per questo   il lavoratore è soggetto alla  sanzione per omessa comunicazione ai fini della reperibilità ma è stato  risarcito e reintegrato nel posto di lavoro  

 

Assenza da visite fiscali: le conseguenze

In caso di assenza a visita domiciliare di controllo  il lavoratore deve presentare la documentazione giustificativa al datore di lavoro e  anche all’Inps, se l’assenza è dovuta a motivi sanitari.

Va ricordato che la  valutazione finale sulla giustificabilità o meno e i relativi provvedimenti spettano esclusivamente al datore di lavoro.

Se l'assenza  dalla visita medica di controllo non è  considerata giustificata scatta  l’applicazione di sanzioni  che consistono  nel  parziale  o totale mancato indennizzo delle giornate di malattia da parte dell'INPS.

Il calcolo del  mancato indennizzo avviene nel  seguente modo:
•  decurtazione per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza a visita fiscale di controllo non giustificata;
• decurtazione per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza a visita fiscale di controllo non giustificata;
• decurtazione  per il 100% dell'indennità dalla data della terza assenza a visita fiscale di controllo non giustificata.

I datori di lavoro possono esaminare gli esiti delle valutazioni dei medici legali dell’Istituto sulla documentazione presentata dal lavoratore, in caso di assenza alla visita di controllo tramite l'applicativo per le visite fiscali (v.messaggio n. 1270 del 29 marzo 2019)

Visite fiscali e datori di lavoro: come richiedere le visite al Polo Unico INPS

Come anticipato sopra, il Decreto legislativo 75 2017  (Riforma Madia) ,  ha  istituito   il Polo unico VMC per le visite fiscali ( Visite Mediche di controllo )  in capo all’INPS.

L' ufficio è   responsabile per le ispezioni e gli accertamenti medico legali  su  tutto il territorio nazionale , sia per le visite d'ufficio che per quelle su richiesta del datore di lavoro  (messaggio 9 agosto 2017, n. 3265).

In precedenza l'istituto verificava lo stato di malattia dei dipendenti  pubblici mentre per i dipendenti privati la responsabilità era affidata alle commissioni sanitarie delle ULSS locali.

In data  25 marzo 2019 la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è da considerare assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale.

I datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni possono richiedere la visita medica di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia,  compresi quelli  per i quali  non sono tenuti al versamento della contribuzione per l’indennità economica di malattia , attraverso  un applicativo web disponibile sul sito INPS.

Per utilizzare il servizio, è necessario essere in possesso delle credenziali , da richiedere all' INPS  allegando i seguenti documenti:

  •         modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria), con allegati copia del documento d’identità del sottoscrittore ed i singoli moduli di richiesta individuale;
  •         modulo di richiesta individuale, compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, specificando l’assegnazione del PIN per l’accesso al servizio online “Richiesta visite mediche di controllo”, con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.

Il servizio online permette anche di consultare lo stato delle richieste inviate  e l’esito degli accertamenti medico legali.

Orario visite fiscali del settore pubblico: incostituzionale per il TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – RomaSezione 4-ter con la Sentenza 3 novembre 2023  n. 16305 ha accolto il ricorso di una amministrazione penitenziaria  contro il l Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  concernente il "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità,  i quale    individua le fasce di reperibilità per la visita fiscale in caso di malattia tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno, mantenendo così gli orari attualmente previsti per la P.A. e lasciando immutata la differenziazione tra il pubblico e il privato, per il quale le finestre sono più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.

 Si afferma  in particolare il  contrasto con l'art 3 della costituzione  sull'uguaglianza dei cittadini e l'illogicita anche della possibilità di controlli d'ufficio, non solo su richiesta dei datori di lavoro.

Nella sentenza si afferma che " La mancata armonizzazione ha altresì determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato, a parere del Collegio, del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell'art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.

Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell'arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall'Amministrazione nell'interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall'idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall'art. 32.

Il TAR  condivide con il Consiglio di Stato la necessità di "invitare l'Amministrazione a procedere, con le modalità ritenute più opportune, all'armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità fra dipendenti pubblici e dipendenti del settore privato, in base a quanto esplicitamente previsto dalla normativa di delega di cui al richiamato art. 55 septies, comma 5 bis del d.lgs. n. 165 del 2001."

Visite fiscali i casi di esclusione dalla reperibilità

Il Decreto ministeriale 11 gennaio 2016  concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'INPS  ha previsto che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati privati, per i quali l'assenza è  riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  • a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Per quanto riguarda  i lavoratori della pubblica amministrazione l'esonero è stato modificato con  decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206  del 17 ottobre 2017 che prevede  come motivazioni:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

 b) infortuni sul lavoro;

 c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;

 d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

ATTENZIONE:  Non è piu esclusa la possibilità di una seconda visita  fiscale  nello stesso  periodo di prognosi indicato nel certificato.

CCNL Legno artigianato e PMI: rinnovo fino al 2026

7 Marzo 2024 in Speciali

E stato firmato nella serata del 5 marzo 2024 il rinnovo del CCNL del 13.3.2018 (QUI IL TESTO PRECEDENTE)  per il settore legno arredo e materiali lapidei  per artigiani e PMI, condiviso da  CNA, Confartigianato legno e arredo, Confartigianato marmisti, Casartigiani, Claai, Feneal–Uil, Filca–Cisl e Fillea–Cgil con vigenza 2023 2026 . L'accordo interessa circa 80mila lavoratori e 20mila imprese ed è stato raggiunto molto rapidamente, in sole 2 settimane.

 Il testo  passa al vaglio delle assemblee dei lavoratori. 

Disponibile qui il testo del nuovo accordo.

Vediamo le  principali novità.

AUMENTI RETRIBUTIVI 

Si prevedono : 

  1.  per il livello D del legno un aumento medio di 180 euro per l’artigianato e di 181 euro per le Pmi,
  2. per il settore lapideo al 5° livello aumento medio di 189 euro per l’artigianato e di 191 per le Pmi. 

che saranno erogati in 4 tranches a partire da marzo 2024, 

a cui si aggiungono  5 euro di aumento su ogni scatto di anzianità e  UNA TANTUM di 130 euro.

Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per specificare i nuovi minimi retributivi e le relative decorrenze, per tutti gli altri livelli di inquadramento e per tutti i settori.

NOVITA' NORMATIVE 

Dal punto di vista normativo l’accordo consente di raggiungere alcuni punti migliorativi come  ad esempio 

  • indennità al 30% durante i 2 ulteriori mesi di aspettativa previsti per il congedo per donne vittime di violenza,
  •  possibilità di richiedere il part time reversibile per chi fruisce di congedi;
  •  revisione della disciplina per il preavviso di dimissioni e licenziamento con prolungamento del periodo.

CCNL LEGNO ARTIGIANATO i precedenti rinnovi

Con il rinnovo  firmato   a maggio 2022  per il periodo 2019-2022 erano state definite le seguenti  novita :

CONTRATTI A TERMINE 

 i limiti quantitativi  fissati  sono i seguenti

  • imprese da 0 a 5 dipendenti 3 lavoratori a termine, 
  • da 6 a 18 dipendenti un lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza, 
  • da 19 dipendenti i:  35% del personale in forza). 

Sono in ogni caso esenti da limitazioni  i contratti a termine conclusi nei primi 15 mesi della fase di avvio di nuove attività ovvero di nuove linee di produzione e servizio.

TRATTAMENTO ECONOMICO  

Una tantum

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, è prevista l'erogazione di un importo una tantum (proporzionalmente ridotto in caso di congedi facoltativi servizio militare e part-time) pari a 150,00 euro lordi in due tranche di pari importo :

  • 75 euro con la retribuzione  di luglio e 
  • 75 euro con la retribuzione di ottobre 2022

Per gli apprendisti l'importo  è  pari a 105,00 euro. 

Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati anticipazione degli importi una tantum ie cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2022.

Tabella aumenti retributivi 2022

SETTORI AUMENTO COMPLESSIVO DATE 1 TRANCHE DATE 2^ TRANCHE
IMPRESE SETTORE LEGNO ARREDO 75 euro a livello D 45,00 euro da maggio 2022; 30,00 euro  da settembre 2022
IMPRESE LAPIDEI 79 euro a licello 5 45,00 euro da maggio 2022 34 euro da settembre 2022
PMI LEGNO ARREDO 76 euro  a livello D 50 euro da maggio 2022 26 euro da settembre 2022
PMI LAPIDEI 80 euro a livello 5 50 euro da maggio 2022 30 euro da settembre 2022

 L'inquadramento dei lavoratori nei vari livelli professionali,  avviene sulla base di declaratorie generali, che differenziano qualitativamente i livelli, e di esemplificazioni non esaustive fornite dai profili professionali.

NUOVE CATEGORIE PROFESSIONALI

Categoria A super – Quadri

 

Categoria A

– ex impiegati 1ª categoria

Categoria B

– ex impiegati 2ª categoria
– ex operaio specializzato provetto

Categoria C super

– specifici tre profili della categoria C

Categoria C

– ex impiegato 3ª categoria
– ex operaio specializzato

Categoria D

– ex impiegato di 4ª categoria
– ex operaio qualificato

Categoria E

– ex operaio di 3ª categoria

Categoria F

– lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nei settori oggetto del campo di applicazione del CCNL.

Si era prevista anche la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di dodici mesi.

Assistenza sanitaria integrativa Fondo SANARTI dal 2018

Le Parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra CONFARTIGIANATO imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

A partire dal 1° febbraio 2018, sono pertanto iscritti al Fondo – Sanarti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il CCNL, ivi compresi:

  • gli apprendisti 
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi;

le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. 

CCNL Legno lapidei artigianato: tabelle retributive fino al 2018

CONTRATTO 2016-2018 

 Una tantum  suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a € 150.00.

INCREMENTI RETRIBUTIVI IMPRESE ARTIGIANE

Settore Legno, Arredamento, Mobili 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

D

€ 33,00

€ 20,00

€ 53,00

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

5

€ 33,00

€ 23,00

€ 56,00

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI P.M.I.

Settore Legno, Arredamento, Mobili 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

D

€ 33,00

€ 30,00

€ 63,00

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

5

€ 33,00

€ 33,00

€ 66,00

 

Verbale integrativo 21.3.2018 in materia di apprendistato

Il 21 marzo 2018 è stato  sottoscritto un verbale che integra l'ipotesi di accordo  in materia di apprendistato professionalizzante per i lavoratori over 29 anni 

Le parti confermano che i contratti di apprendistato  per il reinserimento lavorativo   stipulati antecedentemente al 13 marzo 2018, ai sensi dell'art. 56 del C.C.N.L., sono conformi a quanto previsto  dal D.Lgs. 81/2015 e, pertanto, ne confermano la regolamentazione; vengono anche confermati i nuovi profili formativi allegati ai C.C.N.L..

L'intesa prevede, inoltre, nell'ambito della disciplina del Contratto  di apprendistato  per il reinserimento lavorativo , i seguenti limiti quantitativi:
a) 2 contratti nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;
b) 3 contratti nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti;

e) 4 contratti nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.

Aiuti de minimis alle imprese: nuovi regolamenti UE dal 1 gennaio

7 Marzo 2024 in Speciali

Sono pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'UE del 12.12.2023 due nuovi regolamenti per disciplinare gli aiuti de minimis,

In dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2024 ( e fino al 31 dicembre 2030) sono in vigore i due nuovi regolamenti sugli aiuti di importanza minore: 

  • il regolamento (UE) 2023/2831 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis,
  • il regolamento 2023/2832 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis, concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG).

In proposito ASSONIME ha pubblicato in data 5 marzo la Circolare esplicativa n 5

Aiuti alle imprese de minimis: che cosa sono

Nella Circolare viene specificato innanzitutto che i due regolamenti sostituiscono regolamenti precedenti scaduti il 31 dicembre 2023. 

Successivamente la Circolare ASSONIME n 5/2024, ricorda che gli aiuti di Stato de minimis sono aiuti di modesta entità che sono esonerati dal controllo degli aiuti di Stato dalla Commissione europea, in quanto ritenuti senza incidenza sulla concorrenza e sugli scambi commerciali nel mercato interno.

Poiché non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1 TFUE, tali aiuti non devono essere preventivamente notificati alla Commissione europea.

I regolamenti de minimis permettono, quindi, agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese tramite la concessione di aiuti di importo limitato, senza dover attendere un’autorizzazione da parte della Commissione e, quindi, semplificando e velocizzando le procedure. 

Aiuti imprese de minimis: le nuove soglie

Tra le novità dei due regolamenti ASSONIME evidenzia che la principale riguarda l’aumento dei massimali di aiuto per impresa.

In dettaglio, il nuovo regolamento de minimis generale innalza da 200.000 a 300.000 euro il massimale triennale, cioè la soglia al di sotto della quale gli aiuti concessi a una medesima impresa unica nell’arco di tre anni vengono considerati come aiuti non corrispondenti ai criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1 TFUE e quindi non soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione previsto dall’articolo 108, paragrafo 314 .

Il nuovo regolamento de minimis SIEG aumenta la soglia de minimis SIEG da 500.000 a 750.000 euro su un periodo di tre anni.

Il regolamento de minimis SIEG prevede una soglia più alta rispetto alla disciplina de minimis generale, poiché le imprese che svolgono SIEG devono sopportare dei costi aggiuntivi e perché molti SIEG hanno una portata territoriale limitata. 

Altre novità riguardano:

  • le modalità di calcolo del massimale di aiuto,
  • l’ambito di applicazione dei regolamenti, 
  • la previsione dell’obbligo per gli Stati membri di inserire le informazioni sugli aiuti de minimis in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione, in modo da ridurre gli obblighi di rendicontazione delle imprese.

Registro centrale a livello nazionale o dell’Unione: dal 1 gennaio 2026

Entrambi i regolamenti in merito al Registro di aiuti UE specificano che "Considerando che gli oneri amministrativi e gli ostacoli normativi costituiscono un problema per la maggior parte delle PMI e che la Commissione si prefigge di ridurre del 25 % gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione(17), tutti i registri centrali dovrebbero essere istituiti in modo da ridurre gli oneri amministrativi. 

Le buone pratiche amministrative, come quelle stabilite nel regolamento sullo sportello digitale unico, possono essere utilizzate come riferimento per l’istituzione e il funzionamento del registro centrale a livello dell’Unione e dei registri centrali nazionali."

E pertanto, gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1 gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi per la prestazione di servizi di interesse economico generale siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione. 

Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l’identificazione del beneficiario, l’importo dell’aiuto, la data di concessione, l’autorità che concede l’aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione («classificazione NACE»).

Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante la pseudonominizzazione di alcune voci specifiche, se necessario.

Aiuti imprese agricole pera e kiwi: via alle domande

7 Marzo 2024 in Speciali

Viene pubblicato in GU n 55 del 6 marzo iDecreto Ministeriale del 13 novembre 2023 con criteri e modalità di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», per il sostegno alla filiera frutticola della pera e del kiwi, per l'anno 2023. 

Viene anche pubblicato un decreto del 13 dicembre correttivo al precedente decreto relativamente alle entità degli aiuti che di seguito verranno indicati come modificati dal ministero e quindi definitivi.

Imprese agricole pera e kiwi: aiuti 2023 via alle domande

Con il Decreto in oggetto al fine di sostenere le filiere frutticole della pera e del kiwi e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla  forte  crisi dei settori, dovuta ad una serie concomitante di eventi  climatici  e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine, sono destinate, alle aziende agricole di cui all'art. 3, le seguenti risorse:

  • è concesso un aiuto individuale così definito:
    • a) pere: fino a euro 2.000,00 per ettaro;
    • b) kiwi: fino a euro 1.500,00 per ettaro.

Le risorse complessive destinate all'aiuto ammontano:

  • a 18 milioni di euro per la filiera frutticola della pera,
  • a 5 milioni di euro per la filiera frutticola del kiwi,  

a  valere  sul  capitolo 7098 Pg 01 rubricato «Fondo per  lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle filiere agricole, della pesca  e dell'acquacoltura»  di  provenienza dell'esercizio 2021.

Aiuti imprese agricole pera e kiwi: come fare domanda

Per avere gli aiuti di cui si tratta il  soggetto  beneficiario presenta  ad  AGEA, quale  soggetto gestore  della  misura, apposita  domanda  per  il  riconoscimento dell'aiuto secondo le  modalità  definite  da  AGEA  sulla  base  di istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni  dall'entrata  in vigore del presente decreto.

AGEA puo' attuare meccanismi di delega  per  la  raccolta  delle domande in favore degli organismi pagatori regionali.

AGEA utilizza i piani di  coltivazione  grafici  registrati  nel fascicolo aziendale del SIAN,  aggiornato  dagli  Organismi  pagatori territorialmente competente.

La  domanda è corredata dalla  documentazione e dalle dichiarazioni previste dall'atto emanato da AGEA di cui  al comma  1 del presente articolo. 

Allegati:

Bonus imballaggi ecosostenibili: il codice tributo per F24

20 Febbraio 2024 in Speciali

Con Risoluzione n 12 del 20 febbraio 2024 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati (di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Prima di dettagliare ricordiamo che con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 dicembre 2021 pubblicato in GU N 33/2022 sono state definiti:

  • i criteri e  le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta per le imprese che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi (art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), 
  •  i requisiti tecnici e  le certificazioni idonee ad attestare, secondo la  vigente  normativa  europea  e  nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti  e degli  imballaggi ammissibili all'agevolazione (per i dettagli dei requisiti tecnici consulta l'art 3 del decreto).

Sul sito del Ministero della Transizione Ecologica sono stati resi disponibili il fac-simile per la domanda e quello della attestazione delle spese sostenute nel 2019 e nel 2020.

Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: a chi spetta e per quali imballaggi

Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:

  • prodotti finiti realizzati con materiali  provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi primari e secondari biodegradabili  e  compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
    •  gli imballaggi in carta e cartone,  ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici  diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e  degli  imballaggi  in carta  accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
    • gli imballaggi in legno non impregnati;
  • imballaggi primari e secondari  derivati dalla raccolta differenziata della carta;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.

Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: a quanto ammonta

Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 36% delle  spese  sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020  per  l'acquisto  dei  prodotti  e degli imballaggi fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Le  spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  recante  il  testo  unico delle imposte sui redditi.
Attenzione al fatto che l'effettività del sostenimento delle spese risulta da  apposita attestazione rilasciata:

  • dal presidente del collegio sindacale, 
  • ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, 
  • o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti  e degli esperti contabili, o nell'albo  dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,
  • ovvero dal responsabile del  centro di assistenza fiscale.

Il credito di  imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.

Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: come richiederlo

Riepiloghiamo anche le regole per le domande ormai scadute.

Le istanze potevano essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022  e fino al termine previsto per il 22 aprile 2022. 

Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.

Le  imprese  interessate,  tramite  accesso  alla  piattaforma informatica presentavano apposita richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante, al Ministero della transizione con domanda specificando:

  • per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'anno di riferimento;
  • l'ammontare del credito di  imposta  richiesto,  distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi
  • di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

La domanda è corredata, pena esclusione:

  • di copia del documento di identità e del codice  fiscale  del richiedente;
  • dalle certificazioni richieste;
  • dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute.

SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DI ATTESTAZIONE DELLE SPESE

Il credito di imposta è riconosciuto da parte del  Ministero della transizione ecologica, previa verifica, dell'ammissibilità  in ordine al rispetto  dei  requisiti  previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse.

Entro novanta giorni dalla data di presentazione  delle singole domande il Ministero della  transizione ecologica comunica all'impresa il riconoscimento ovvero  i  diniego dell'agevolazione e, nel  primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo  stesso è utilizzabile.

Bonus imballaggi ecosostenibili: il codice tributo per F24

La Risoluzione n 12 del 20 febbraio 2024 ha riepilogato che l’articolo 1, commi da 73 a 77, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il riconoscimento di un credito d'imposta, alle condizioni ivi indicate, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. 

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte delle imprese beneficiarie della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

  • “7065” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. 

Allegati:

Società agricole e agroalimentari: aiuti da ISMEA nel 2024

18 Febbraio 2024 in Speciali

Viene pubblicato in GU n 38 del 15 febbraio il Decreto del 29 dicembre 2023 del ministero dell'agricoltura con criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari  a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e sono escluse le imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 

Società agricole e agroalimentari: aiuti da ISMEA nel 2024

Con il decreto in oggetto, si disciplina,  ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 20, della legge 28 luglio  2016,  n.  154,  i criteri,  le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle  imprese  del  Settore agricolo e  agroalimentare effettuati da ISMEA.  

Sono  esclusi  dall'applicazione del presente decreto gli interventi finanziari a sostegno delle imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Gli interventi sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

  • a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;
  • b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;
  • c) finanziamenti a condizioni di mercato.

I beneficiari degli aiuti

Sono beneficiare degli interventi finanziari:

  • a) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione  di prodotti agricoli e nella commercializzazione di  prodotti  agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento  dell'Unione europea
  •  b) le società di  capitali,  anche  in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  2, lettera c), del testo unico delle  imposte  sui  redditi di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • c) le società di capitali partecipate almeno al 51 per cento  da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui  soci  siano  in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione  e nella logistica,  anche su  piattaforma  informatica,  dei  prodotti agricoli compresi nell'Allegato  I  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea. 

La tipolgia dei aiuti

Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella forma del finanziamento  a  tasso  di interesse agevolato. 

Il finanziamento agevolato può avere durata massima  di quindici  anni,  di  cui  fino  a  un massimo di cinque anni   di preammortamento e fino a un massimo di dieci  anni  di  ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. 

In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.

Le regole operative da parte di ISMEA

Il decreto precisa che l'ISMEA  trasmette  al  Ministero  lo  schema  di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire  le  modalità di presentazione delle domande  e  le  procedure  di  concessione  e  di liquidazione dei finanziamenti agevolati; in assenza di osservazioni, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello  schema,  l'ISMEA adotta le istruzioni applicative  e le pubblica sul  proprio sito istituzionale. 

Si rimanda alla lettura integrale del Decreto 29 dicembre 2023 per ulteriori approfondimenti.

Allegati:

Autotrasporto merci per conto di terzi: risorse per veicoli eco sostenibili

16 Febbraio 2024 in Speciali

Il decreto 31.01.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09.02.2024 disciplinando le modalità operative del decreto del 01.12.2023 in G.U. n.14 del 18.01.2024 firmato dal Ministro Matteo Salvini che dispone l’erogazione delle risorse finanziarie destinate alle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi

Nello specifico, il decreto del 31.01.2024 fa riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale per l’erogazione delle risorse destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Il fine è quello di permettere l’adeguamento del parco veicolare con automezzi ecosostenibili nuovi, valorizzando l’eliminazione dei veicoli più obsoleti.

Più in dettaglio, il decreto per il rinnovo dei veicoli obsoleti mette a disposizione delle imprese di autotrasporto risorse pari a 25 milioni di euro con riferimento all’annualità 2023, per l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati.

Incentivi per autotrasporto merci conto terzi: i beneficiari

Le risorse sono destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

  • attive sul territorio italiano;
  • attualmente iscritte
    •  al Registro elettronico nazionale (R.E.N.);
    • all’albo degli autotrasportatori 
  • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2027, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

Incentivi per autotrasporto merci conto terzi: ripartizione risorse

La ripartizione delle risorse prevede:
• 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
• 15 milioni per la rottamazione (con contestuale acquisizione di automezzi commerciali nuovi euro VI step E ed euro 6 E);
• 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.

Incentivi per autotrasporto merci conto terzi: investimenti finanziabili

Sono previsti contributi per diverse tipologie di investimenti ed in particolare:

  • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
    • a metano CNG,
    • ibrida (diesel/elettrico),
    • elettrica (full electric),

di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate.

In questo caso il contributo sarà pari a:

  • 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
  • 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
  • 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate. 

  • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
    • ibrida (diesel/elettrico)
    • a metano CNG e LNG

di massa superiore a 7 tonnellate

il contributo sarà pari a:

  • 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa da 7 a 16 tonnellate;
  • 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

Nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione  di   autoveicoli  di  massa   complessiva  fino  a   3,5 tonnellate  per  il   trasporto  merci  come   veicoli  elettrici,   il contributo è determinato in misura pari al 40 per  cento  dei   costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento  con  un tetto massimo pari ad euro 2.000.  

L’art 2 del decreto stabilisce che in caso di contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro VI step E o euro 6 E, è concesso un incremento degli importi sopra riportati di 1000 euro per ciascun mezzo rottamato.

 Inoltre sono finanziabili anche gli investimenti riguardanti:

  • acquisizione automezzi commerciali di massa complessiva a pari o superiore a 7 tonnellate (i contributi riconosciuti saranno da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro);
  • acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 step E ed Euro 6 E di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro);
  • acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo;
  • acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere.

Si precisa che sono finanziabili esclusivamente gli investimenti avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto (che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ovvero il 18.01.2024).

Incentivi per autotrasporto merci conto terzi: come prenotarsi

È necessario che il beneficiario produca copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.

Tuttavia l’ammissibilità del contributo accantonato con la prenotazione, è subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento.

Diversamente il beneficiario perde il contributo.

Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro 30 giorni dal 18.01.2024 (data di entrata in vigore del decreto) saranno definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti e le modalità di presentazione delle domande.

Incentivi per autotrasporto di merci conto terzi istanze dal 4 marzo 2024

Il decreto del 31.01.2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09.02.2024 fa riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale per l’erogazione delle risorse destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Sono due le fasi del procedimento di ammissione ai benefici previsti dal decreto in esame:

1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive: 

a) la fase di prenotazione, affinché il soggetto gestore possa accantonare l'importo spettante alle singole imprese richiedenti; 

b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

La finestra temporale in cui le imprese interessate potranno presentare le domande di accesso all'incentivo è la seguente: dal 4 marzo 2024 al 22 marzo 2024. 

Le istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 4 marzo 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 22 marzo 2024 esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata a [email protected]

All'interno di questo periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo.

Il soggetto gestore procede alla implementazione di tre «contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti.

Le liste delle domande pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it nella Sezione dedicata all'incentivo «Investimenti IX edizione».

Ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC). 

Sono escluse le domande inviate al di fuori dei termini di presentazione.

Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l'elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificata successivamente. L'elenco verrà pubblicato entro la data del 29 marzo 2024.

6)Incentivi per autotrasporto di merci conto terzi: fase di rendicontazione

Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento e la prova che il medesimo è stato avviato in data successiva al 18.01.2024, che corrisponde alla data successiva alla pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale n. 317 dell’1.12.2023.

Quest’ultimo è un presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.

La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina http://www.ramspa.it nella Sezione dedicata all'incentivo «Investimenti X edizione», entro la data dell'11 marzo 2024.

Voucher innovazione PMI: pubblicati gli elenchi degli ammessi

7 Febbraio 2024 in Speciali

Con Decreto del 5 febbraio il MIMIT ha definito, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e dell’applicazione delle riserve previste nell’ambito dell’intervento, l’elenco delle domande di agevolazione che risultano finanziabili, di quelle in approfondimento istruttorio e di quelle che non trovano copertura relative al Voucher consulenza e innovazione.

Oltre al decreto è possibile visionare tre elenchi delle imprese divisi come segue:

  • Allegata A elenco delle domande accolte,
  • Allegato B elenco delle domande che necessitano integrazioni,
  • Allegato C elenco domande non accolte per esaurimento delle risorse.

Ricordiamo intanto che con il Decreto MIMIT n 3233 del 16 ottobre venivano disciplinate, ai sensi dell’articolo 6 del decreto, le modalità e i termini per:

  • la presentazione delle domande,
  • e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di voucher a favore delle PMI e delle reti,

al fine di sostenere l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Il “Voucher per consulenza in innovazione” prevede un contributo alle spese effettuate dalle imprese per progetti di innovazione e trasformazione tecnologica e digitale, a fronte di prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società iscritti nell’apposito elenco costituito dal MIMIT.

Il “Voucher”, concedibile per le micro e piccole imprese consisterà:

  • in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro, per le medie imprese 
  • in un contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro, 
  • per le reti di imprese in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro.

Voucher innovazione PMI e reti: risorse disponibili

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a euro 75.000.000,00.

Viene precisato che nell’ambito della dotazione finanziaria:

  • a) una quota pari al 25 per cento è destinata alla concessione del voucher alle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere di micro e piccola dimensione e alle reti; 
  • b) una quota pari al 5 percento delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione del voucher alle PMI che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere in possesso, sulla base dell’elenco reso disponibile dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del rating di legalità

Voucher innovazione PMI e reti: regole per le domanda

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente può presentare domanda, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile dall’apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it), secondo le modalità indicate.

Il soggetto proponente, in fase di presentazione della domanda, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

  • a) domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 per le PMI, ovvero all’allegato 2 per le reti;
  • b) offerta sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dal legale rappresentante della società di consulenza, selezionato secondo quanto previsto al comma 8.

L'accesso alla procedura informatica, ad eccezione di quanto previsto al comma 4:

  • a) prevede l'identificazione e l'autenticazione mediante la Carta nazionale dei servizi; 
  • b) è riservato al rappresentante legale del soggetto proponente, come risultante dal certificato camerale del medesimo, il quale, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Clicca qui per tutti i modelli per presentare la domanda.

Attenzione al fatto che l’iter di compilazione e presentazione della domanda di ammissione ai contributi è articolato nelle seguenti fasi: 

  • a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del 26 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 23 novembre 2023. In tale fase, il soggetto proponente è tenuto a svolgere le seguenti attività:
    • 1) accesso tramite la Carta nazionale dei servizi all’apposita procedura informatica di cui al comma 1; 
    • 2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione del modulo di domanda di cui al comma 2 e caricamento dei relativi allegati; 
    • 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente il “codice identificativo della domanda”, le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e successiva apposizione della firma digitale; 
    • 4) caricamento della domanda sottoscritta con firma digitale e conseguente rilascio dei codici necessari per la procedura di invio di cui al punto b): “codice identificativo del soggetto proponente”, “codice di accesso alla procedura di invio” e “codice di predisposizione domanda”.
  • b) presentazione della domanda, a partire dal 29 novembre 2023.In tale fase, sono previste le seguenti attività: 
    • 1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica e immissione del “codice identificativo del soggetto proponente” e del “codice di accesso alla procedura di invio” di cui alla lettera a), numero 4); 
    • 2) immissione, a partire dalle ore 12.00 del 29 novembre 2023, da parte del soggetto proponente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice identificativo della domanda” di cui alla lettera a), numero 3) e del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4); 
    • 3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica 

Voucher innovazione PMI e reti: le spese ammesse

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal decreto, le spese devono

  • a) essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione. Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto, il contratto di consulenza deve avere una durata non inferiore a nove mesi, le relative attività di consulenza, nonché i pagamenti, devono essere completati, ai fini della presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni entro 15 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni in cui è compreso il soggetto beneficiario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2; 
  • b) essere costituite esclusivamente da titoli di spesa emessi sulla base dell’avanzamento delle attività previste nel contratto di consulenza.  Ai fini della quantificazione del voucher, viene riconosciuto esclusivamente l’importo imponibile, al netto dell’IVA, dei titoli di spesa riferibile al compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese dal manager qualificato o dalla società di consulenza. A tal fine, resta fermo che i costi che, per la loro natura, non sono inquadrabili nella categoria dei servizi professionali, quali, a titolo di esempio, gli acquisti di beni materiali e immateriali, anche se funzionali allo svolgimento dell’intervento, ovvero il rimborso di costi di trasporto, vitto e alloggio sostenuti dal manager qualificato, non sono ammissibili alle agevolazioni;
  • c) essere relative a prestazioni rese, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto, da manager qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario. A tal fine, si considerano indipendenti i manager qualificati e le società di consulenza che si trovano in condizioni di terzietà rispetto ai beneficiari tali da garantire l’erogazione del servizio di consulenza specialistica alle normali condizioni di mercato; 
  • d) essere riferibili a prestazioni rese nel periodo di svolgimento dell’incarico manageriale, come risultante dal contratto di consulenza, nonché coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell’iscrizione nell’elenco MIMIT.

Allegati:

Nautica Diporto: nuovo regolamento titoli professionali

7 Febbraio 2024 in Speciali

Con il  Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  introduce un nuovo Regolamento  che modifica il decreto 10 maggio 2005, n. 121,  riguardante la disciplina dei titoli professionali del diporto.

Il decreto entra in vigore il 90 giorno dalla sua pubblicazione in Gu, quindi dal 5 maggio 2024.

Scarica qui il testo integrale

In particolare viene inserito il titolo di ufficiale di navigazione di diporto di II Classe e vengono modificati altri aspetti concernenti i requisiti per ottenere i certificati, lo svolgimento dell'addestramento e i requisiti per i  titoli di navigazione di ufficiale di navigazione , di capitano del diporto e ufficiale di macchina.

Diporto Regolamento 2024 : ufficiale di navigazione di 2 classe i limiti

Il nuovo regolamento prevede l'istituzione del titolo di 'ufficiale di navigazione del diporto di 2 classe , che non ha l 'obbligo  di essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.

I Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe sono i seguenti 

1. L'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:

a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;

b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Diporto: requisiti per il certificato di navigazione di 2 classe

Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto 18 anni di età;

b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;

d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

g) possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Diporto titolo professionale Specializzazione vela

Si segnale infine che per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico . 

Per coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela la specializzazione si consegue senza esami

Contributo imprese editrici 2023: domande in scadenza il 31 gennaio

22 Gennaio 2024 in Speciali

Entro il 31 gennaio è possibile inviare domanda di ammissione ai contributi per l'anno 2023 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali.

Le domande presentate al di fuori di tale periodo sono inammissibili.

La domanda e i documenti richiesti per l’eventuale erogazione della rata di anticipo vanno presentati utilizzando esclusivamente la procedura online accessibile dalle ore 8.00 del 2 gennaio 2024 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2024, sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento.

Attenzione al fatto che, le imprese che hanno presentato domanda di contributo per gli anni precedenti possono utilizzare per l’accesso alla piattaforma le credenziali di cui sono già in possesso.

Le altre imprese che non le hanno ancora ottenute, possono richiedere le credenziali di accesso fino al giorno 30 gennaio:

L’Ufficio provvederà ad inviare le credenziali riservate (username e password) e l’indirizzo attraverso il quale accedere alla piattaforma.

Le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, entro il termine del 31 gennaio 2024, devono inviare al Dipartimento la domanda e i documenti richiesti utilizzando il modello generato dalla piattaforma per la gestione dei contributi, dopo l’inserimento dei dati richiesti. 

Entro il medesimo termine del 31 gennaio 2024, la domanda e la documentazione deve essere presentata dalle imprese, a pena di inammissibilità, all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente che, verificatane la completezza, la trasmette, entro il 28 febbraio 2024, al Dipartimento al seguente indirizzo PEC: [email protected] e, per conoscenza, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, unitamente alla dichiarazione di propria competenza e al parere del Com.It.Es. di riferimento.

Per eventuali informazioni, è attiva la seguente casella di posta elettronica: [email protected]

Contributi imprese editrici di quotidiani e periodici 2023: a chi spettano

Possono accedere al contributo pubblico all'editoria, a condizione che, in ambito commerciale. esercitino unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale:

  • le cooperative giornalistiche;
  • le imprese editrici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 novembre 2016, data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
  • gli enti senza fini di lucro ovvero le imprese editrici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
  • le imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.

I requisiti di accesso sono disciplinati dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Contributi imprese editrici di quotidiani e periodici 2023: presenta la domanda

A decorrere dal contributo per l’anno 2018, le modalità di presentazione della domanda sono stabilite dal DPCM 28.07.2017 recante “Modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”.

La domanda va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo utilizzando la procedura on line accessibile sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento. A tal fine, tutte le imprese che intendono presentare domanda di contributo devono richiedere le credenziali di accesso alla piattaforma inviando il modulo di richiesta, debitamente compilato, all'indirizzo PEC [email protected].
Ai fini dell’eventuale erogazione della rata di anticipo, la domanda deve essere corredata dai documenti previsti dall'articolo 2, comma 2, del DPCM suddetto.

La rata di anticipo spetta soltanto alle imprese che hanno beneficiato del contributo nell'anno precedente.
Entro lo stesso termine del 31 gennaio, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell’editore, un campione dei numeri della testata all’indirizzo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Ufficio per il sostegno all'editoria
Servizio per il sostegno diretto alla stampa
UFFICIO ACCETTAZIONE
Via dell’Impresa 90
00187 – Roma

Nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.

Entro il successivo termine del 30 settembre va presentata, secondo le medesime modalità di invio della domanda, l’ulteriore documentazione prevista dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM ovvero l’intera documentazione indicata dal medesimo articolo 2 se non prodotta unitamente alla domanda.

Contributi imprese editrici di quotidiani e periodici 2023: la modulistica

Ai fini della domanda, tutta la modulistica sotto elencata è scaricabile all'interno della piattaforma.

Modulistica per la presentazione della domanda e dei documenti per il pagamento della rata di anticipo (entro il 31 gennaio):

  • Modello di domanda
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’edizione esclusivamente in formato digitale
  • Modello comunicazione coordinate bancarie

Modulistica per la presentazione dell’ulteriore documentazione istruttoria (entro il 30 settembre). 

I documenti, certificati dal revisore ove richiesto dalla legge, dovranno essere poi ricaricati sulla piattaforma unitamente alle relazioni di certificazione e al bilancio di esercizio ai fini dell'invio.

Edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione cartacea

  1. Prospetto dei ricavi relativi alla testata
  2. Prospetto dei costi per il personale
  3. Prospetto dei costi connessi alla produzione della testata
  4. Prospetto delle copie cartacee distribuite e vendute
  5. Prospetto delle copie digitali vendute
  6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul rispetto del limite massimo retributivo
  7. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini dell'applicazione dei criteri incrementali

Edizione testata esclusivamente in formato digitale

  1. Prospetto dei ricavi relativi alla testata
  2. Prospetto dei costi per il personale
  3. Prospetto dei costi connessi alla produzione della testata
  4. Prospetto delle copie digitali vendute
  5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul rispetto del limite massimo retributivo
  6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini dell'applicazione dei criteri incrementali  

 

Bitcoin, le alternative alle criptovalute: ETF, ETN, ETC, CFD, Future

21 Gennaio 2024 in Speciali

È notizia degli ultimi giorni l’approvazione, da parte della SEC (acronimo di Securities and Exchange Commission), l’ente federale preposto alla vigilanza delle borse valori degli Stati Uniti d’America, di ben dieci ETF rappresentativi del bitcoin spot.

Il bitcoin rappresenta la criptovaluta più conosciuta al mondo, che oggi costituisce un asset finanziario non più trascurabile per molti investitori.

Gli investimenti e le speculazioni in criptovalute hanno costituito a lungo una opportunità ma anche un problema per l’investitore più prudente, per due ordini di ragioni.

  1. Dal punto di vista pratico la detenzione di criptovalute può presentare dei rischi e delle difficoltà: i rischi sono legati alla possibile perdita o furto delle criptovalute, se detenute su un wallet fisico o su uno telematico utilizzando un exchange poco affidabile, come la cronaca ha dimostrato negli ultimi anni; le difficoltà sono conseguenti al fatto che, per essere convertita in valuta fiat, una criptovaluta deve essere ceduta e trasferita fuori dal contesto dei mercati regolamentati.
  2. Dal punto di vista fiscale, la detenzione di criptovalute, come la realizzazione di plusvalenze e minusvalenze in conseguenza della loro cessione, non ha avuto un chiaro e definito contesto normativo: solo recentemente l’Italia ha introdotto una specifica normativa fiscale, non ugualmente presente in tutti gli altri paesi.

Si inserisce in questo contesto il fenomeno della nascita di strumenti finanziari rappresentativi del Bitcoin, che permettono all’investitore di acquistare un prodotto finanziario analogo alla più famosa criptovaluta senza doversi sobbarcare le problematiche legate alla sua detenzione o le incertezze di ordine fiscale.

Le alternative al bitcoin

Numerosi sono oggi gli strumenti finanziari che permettono l’investimento o la speculazione in criptovalute, senza le problematiche prima indicate di ordine pratico e fiscale; più precisamente:

  • Future;
  • CFD;
  • ETF;
  • ETN e ETC.

Il future del bitcoin è un contratto derivato quotato negli Stati Uniti d’America: è uno strumento regolamentato e privo di incertezze normative, ma, per la sua natura, è più adatto alla speculazione di breve o brevissimo termine che all’investimento, specialmente in conseguenza delle sue scadenze che obbligano al rollover.

Uno strumento similare è il CFD, acronimo di Contract for Difference, un contratto derivato molto utilizzato dai broker retail nell’Unione Europea. Anche in questo caso, lo strumento si addice alla speculazione di breve o brevissimo termine ma non a quella di lungo termine, per due ordini di motivazioni:

  • i CFD non sono quotati in borsa, ma sono emessi dal broker emittente, con tutte le incertezze derivanti da questo fatto;
  • il mantenimento di una posizione overnight su questi strumenti comporta l’applicazione di un tasso di interesse, chiamato swap, per ogni successivo giorno di contrattazione ( per un approfondimento sui tassi swap è possibile leggere l’articolo Trading: il trattamento fiscale degli swap overnight).

Di diversa natura, e più adatti alle posizioni aperte con finalità di investimento, sono gli ETF, gli ETN e gli ETC, tutti appartenenti alla più grande famiglia degli ETP, acronimo di Exchange Traded Products, costituiti da un ampio ventaglio di strumenti finanziari, quotati in borsa, che riproducono uno specifico sottostante, nel caso in esame il bitcoin.

Gli ETF (acronimo di Exchange Traded Funds) del bitcoin sono fondi quotati in borsa, per cui sono facilmente acquistabili, facilmente vendibili e non presentano costi o difficoltà tecniche che precludono il mantenimento di una posizione di lungo periodo.

Gli ETF da pochi giorni autorizzati dalla FED in numero di dieci sono rappresentativi del bitcoin spot, questo vuol dire che il fondo acquista effettivamente bitcoin per conto degli investitori, per cui le criptovalute sono detenute all’interno del fondo, e le azioni di questo sono liberamente scambiate sui mercati finanziari. Ciò comporta che l’investitore può investire in bitcoin, acquistando senza difficoltà le quote dell’ETF, ma anche senza le problematiche e le incertezze derivanti dall’acquisto e dalla conseguente detenzione di criptovalute.

Va precisato che il prezzo dell’ETF non rispecchia quello del sottostante, ma è a questo direttamente collegato, dato che il suo valore (il cosiddetto NAV) è dato dalla differenza tra totale attivo (i bitcoin detenuti) e totale passivo (per lo più rappresentato dai costi di gestione) del fondo, diviso per il numero di azioni in circolazione.

Similari agli ETF sono gli ETN (acronimo di Exchange Traded Notes) e gli ETC (acronimo di Exchange Traded Commodities); la differenza principale, e non trascurabile, è costituita dal fatto che gli ETF sono dei fondi con un patrimonio separato da quello dell’emittente, mentre ETN ed ETC sono strumenti finanziari il cui patrimonio non è segregato.

Nonostante l’autorizzazione della FED, oggi gli ETF americani non possono essere ancora acquistati dagli investitori europei, per mancanza di alcuni adempimenti burocratici, ma lo saranno di certo in un futuro prossimo. Gli ETC e gli ETN rappresentativi del bitcoin sono invece acquistabili da subito dall’investitore italiano, e sono sul mercato da diverso tempo.

Il differente trattamento fiscale

Viste le possibili alternative al bitcoin, per speculare o investire in criptovalute senza detenerle effettivamente, vediamo anche come questi strumenti finanziari si differenziano dal punto di vista fiscale.

Se la detenzione di bitcoin obbliga il contribuente a sottostare agli obblighi e alla tassazione previsti dalla normativa italiana (per un approfondimento dell’argomento si veda l’articolo Criptovalute: la normativa fiscale organica in Legge di bilancio 2023); diversamente, la tassazione degli strumenti finanziari prima elencati differisce da quella del sottostante e si lega alla particolare natura dello strumento:

  • Future e CFD: le plusvalenze realizzate costituiscono redditi diversi, da rilevarsi al netto delle minusvalenze;
  • ETF: essendo quotati negli Stati Uniti d’America, dal punto di vista fiscale sono da considerarsi ETF non armonizzati, in conseguenza di ciò le plusvalenze costituiscono redditi di capitale mentre le minusvalenze sono rilevabili tra i redditi diversi;
  • ETN e ETC: le plusvalenze realizzate costituiscono redditi diversi, da rilevarsi al netto delle plusvalenze.

Fondamentalmente, quindi, tutti gli strumenti prima indicati, ad eccezione degli ETF non armonizzati, confluiscono tra i redditi diversi, il cui saldo, dopo la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze, è sottoposto a tassazione sostitutiva con aliquota del 26%.

Diversamente, le plusvalenze derivanti da un ETF non armonizzato costituiscono redditi di capitale, che sono redditi lordi, per cui non è possibile scomputare le minusvalenze (che comunque, confluendo tra i redditi diversi, possono essere scomputate dalle plusvalenze realizzate con altri strumenti finanziari), sono sottoposti a tassazione ordinaria IRPEF, ma è possibile applicare le detrazioni.

Eventuali valutazioni di convenienza dovranno essere valutate in base alla specifica struttura del reddito conseguito dal contribuente che acquista questo tipo di strumenti finanziari.

Made in italy: le novità 2024 per valorizzare il marchio Italia

11 Gennaio 2024 in Speciali

Viene pubblicata in GU n 300 del 27 dicembre la Legge n 206/2023 con Disposizioni organiche per la valorizzazione,  la promozione e la tutela del made in Italy.

La Legge è composta da:

  • Titolo I PRINCIPI E OBIETTIVI 
  • Titolo II CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI 
    • Capo I Misure generali (fondo per il made in Italy, imprenditoria femminili, sostegno dei marchi e proprietà industriale)
    • Capo II Misure settoriali ( norme a tutela della filiera del legno, dell'olio d'oliva, del tessile)
  • Titolo III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  • Titolo IV MISURE DI PROMOZIONE 
  • Titolo V TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY 
    • Capo I Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta 
    • Capo II Nuove tecnologie 
    • Capo III Lotta alla contraffazione
  • Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Vediamo alcuni dettagli di rilievo considerando che tutte le norme in esame entrano in vigore dal giorno 11 gennaio 2024

Fondo nazionale del Made in Italy: che cos’è

Nella Legge n 206/2023 viene istituito il Fondo nazionale del Made in italy

In particolare, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il  rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo  nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro  per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
 Il  Fondo è incrementato con  risorse provenienti da soggetti non  inseriti  nella  lista  delle  pubbliche amministrazioni mediante versamento all'entrata  del  bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa,  per  importo  non inferiore  alla   dotazione iniziale e,  successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. 

Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della  disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato,  nel  capitale  di società per  azioni,  anche  con   azioni  quotate in  mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

  • a) hanno sede legale in Italia;
  • b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.

I  requisiti  di  accesso al  Fondo  le condizioni, i criteri e le relative tipologie di  intervento  nonché le modalità di apporto delle risorse  da  parte  degli  investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle  risorse del fondo  e  del  soggetto gestore,  nonché  la  remunerazione  di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e  del  made in Italy.

Il  decreto  può inoltre  disciplinare  le  modalità di gestione  contabile delle  risorse  del  Fondo  e  l'utilizzo  degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

Legge made in Italy: tutela della proprietà industriale e marchi

Per la valorizzazione della proprietà industriale si prevede che, l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile  dimostrare  l'uso continuativo  da  almeno  cinquanta   anni,   che   intenda   cessare definitivamente  l'attività svolta,  notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il  Ministero   delle imprese e del made  in  Italy  può  subentrare  gratuitamente  nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di cessione  a  titolo  oneroso  da  parte dell'impresa titolare o licenziataria
 Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy  può depositare  una domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  

Gli  oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione  sono posti  a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17  maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15  luglio 2022, n. 91.
 Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o  trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
 Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e  le  modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 

A proposito di marchi, si prevede che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio  registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile  dimostrare  l'uso continuativo  da  almeno  cinquanta   anni,  che  intenda cessare definitivamente  l'attività  svolta,  notifica  preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
 Al fine  di  tutelare  i  marchi  di particolare interesse e valenza nazionale  e  di  prevenire  la  loro estinzione  salvaguardandone  la continuità  il  Ministero   delle imprese e del made  in  Italy  può subentrare  gratuitamente  nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di cessione  a  titolo  oneroso  da  parte   dell'impresa   titolare   o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
 Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare  una domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  Gli  oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione  sono posti  a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge  17  maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15  luglio 2022, n. 91.
 Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o  trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
 Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e  le  modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 

Legge made in Italy: sostegno alla imprenditoria femminile

Al fine  di  rafforzare  il  sostegno   alle   iniziative   di autoimprenditorialità promosse da donne e  allo  sviluppo di  nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del  decreto  legislativo  21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis  del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per  un  importo di  15 milioni di euro per l'anno 2024,  destinato  al  finanziamento  degli interventi  in  favore  delle  imprese  a  prevalente partecipazione femminile.

Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono  concesse nei limiti e alle  condizioni  previsti  dalla  normativa  europea  e nazionale in materia di aiuti di Stato. 

Allegati:

Credito d’imposta acquisto carta 2023: elenco beneficiari

27 Novembre 2023 in Speciali

Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato un avviso che annuncia il decreto del 24.11.2023 di riparto delle somme relative al bonus carta editoria per le spese 2022.

Nel dettaglio è stato emanato in data 24 novembre 2023 il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il credito di imposta per le spese sostenute, per l’anno 2022, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.  

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla presente pubblicazione.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6974, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 19/E del 22 aprile 2022.

Ricordiamo che le domande sono scadute lo scorso 6 ottobre e che con la Circolare n 1 del 6 dicembre 2022 venivano pubblicate le relative regole per gli anni 2022 e 2023.

L'articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024” ha previsto che il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per il 2022 e il 2023:

  • nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, 
  • ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: i beneficiari

Possono accedere all’agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici che abbiano:

  • la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo; 
  • la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici; 
  • l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI”con le seguenti specificazioni:
    • ▪ 58.13 (edizione di quotidiani) 
    • ▪ 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  • l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Clicca qui per l'elenco degli ammessi allegato al Decreto del 24.11.2023

Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: le spese ammesse

Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell’anno 2021 e nell’anno 2022 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 3501 e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie. 

Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: le regole per la domanda

Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con le modalità di seguito indicate entro i seguenti termini: 

  • per l’anno 2022, dal 19 gennaio al 21 febbraio 2023;
  • per l’anno 2023, dal 5 settembre al 6 ottobre 2023. 

La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale:

accessibile, 

  • previa autenticazione via SPID o CNS,
  • cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi on line”.

La domanda di accesso include idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la suddetta procedura telematica, attestante: 

  • a) l’iscrizione dell’impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione (ROC); 
  • b) la sede legale dell’impresa; 
  • c) la residenza fiscale dell’impresa ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;

Reddito di cittadinanza 2023: scadenza domande e ultime rate

26 Novembre 2023 in Speciali

La legge di bilancio 2023  (L 197 del 29.12.2022) ha modificato in senso restrittivo il reddito di cittadinanza.  Si prevede in particolare che  per il 2023  per i percettori  che possono lavorare   il sostegno economico sia  riconosciuto per un massimo di sette mesi. 

La novità dal punto di vista finanziario comporta un risparmio di spesa di circa 950 milioni di euro per il 2023 , mentre si confermano gli stanziamenti della legge di bilancio 2020 per gli anni successivi,  in vista dei nuovi strumenti che sostituiranno il Reddito di cittadinanza: 

  1. Supporto per la formazione e il lavoro e 
  2. Assegno di inclusione 

istituiti dal  Decreto Lavoro 48  del 4 maggio 2023.

ATTENZIONE INPS ha pubblicato nuove istruzioni per i casi di variazione dei requisiti  entro luglio 2023  e per la scadenza ultima per le domande e per il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre (Vedi ultimo paragrafo).

Rivediamo di seguito  tutte le regole di funzionamento  del Reddito di Cittadinanza nel 2023 e le novità 2024.

Reddito di cittadinanza 2023: la durata cambia

A norma dell'art . 1 commi  313 321,   la durata massima ordinaria  dell'erogazione del contributo economico del Reddito di cittadinanza  dal 1 gennaio 2023  diventa  di 7 mesi. Cessa  in alcuni casi dal 1 settembre 2023 (Vedi al penultimo paragrafo le novità da settembre 2023)

Fanno eccezione , cioè la durata massima resta di 18 mesi,  solo per   i nuclei familiari 

  • con minori
  • con persone disabili (come definite dal DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159)
  • con persone di età pari o superiore ai 60 anni.

 Lo stop non riguarda quindi la Pensione di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza e obblighi per gli occupabili

A decorrere dal 1° gennaio 2023,  i soggetti  occupabili  (dai 18 ai 59 anni):

  • devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.
  •  per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, l'erogazione del Reddito è subordinata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello.
  •     tutti i percettori di Rdc residenti nel Comune debbono essere impiegati in progetti utili alla collettività (non più soltanto un terzo di essi).
  • Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi, non influisce sull'importo del Reddito di cittadinanza. Vanno quindi comunicati all'Inps solo  i redditi eccedenti tale limite massimo .
  • Il contributo economico cessa se il percettore  non accetta la prima offerta di lavoro (è abolita la definizione di offerta di lavoro "congrua")

Il disegno di legge abroga  anche gli articoli riferiti al patto per il lavoro e di inclusione sociale che prevedeva l'intervento dei Centri per l'impiego e dei servizi sociali dei Comuni per predisporre le misure di reinserimento lavorativo e sociale, mai effettivamente decollate. 

Reddito di cittadinanza 2023: novità per gli importi

La legge di bilancio prevede inoltre che :

  •    la componente del reddito  di cittadinanza corrispondente  al canone annuo di affitto viene erogata direttamente al locatore dell'immobile.  Si attendeva un apposito decreto del Ministro del lavoro  entro il 2 marzo 2023 per la definizione delle modalità di attuazione, ancora in stand by.
  •    Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio, se rientra nel limite massimo di 3.000 euro lordi. I redditi eccedenti tale limite andranno  ancora comunicati all’INPS.

Infine si segnala  che ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del Rdc,  è riconosciuto l'esonero dal versamento  del 100% dei contributi previdenziali a loro carico.

Per il resto, le modalità di accesso, ISEE,  calcolo degli importi  e  pagamento non sono modificati.

Reddito di cittadinanza, lo stop: Assegno di inclusione e Supporto per il lavoro

Come detto la legge 197 2022  ha previsto nel 2024 l'abolizione  sul  reddito di cittadinanza per tutti i beneficiari. 

Per le famiglie più in difficoltà  in cui vi siano componenti che non possono lavorare  il decreto lavoro 48 del 4 maggio 2023 mette in campo , in sostituzione, a partire da 1  gennaio 2024 il nuovo "Assegno di inclusione" ( molto simile al RDC) con la sostanziale differenza che riguarda solo i nuclei in cui siano presenti: 

  • minori 
  • disabili
  • over 60 

con obblighi di formazione e lavoro per i componenti "occupabili" e contributo economico commisurato alle caratteristiche della famiglia .

Nel contempo  a partire dal 1 settembre 2023  è in vigore il nuovo strumento chiamato " Supporto per la formazione e il lavoro"  indirizzato ai 

soggetti  tra i 18 e i 59 anni 

  • che fanno parte di  nuclei familiari  diversi da quelli sopracitati  
  •  con ISEE familiare non superiore a 6mila euro annui

Si tratta di misura di attivazione al lavoro  che prevede la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro ( tra i quali rientrano anche  il servizio civile universale e i  lavori socialmente utili. Comprende un contributo fisso di 350 euro mensile per un massimo di 12 mesi 

La partecipazione ad entrambe  misure andrà richiesta in via telematica e prevede la firma della DID dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro  e di un Patto  per il lavoro. 

L'Assegno di inclusione e  il bonus per Supporto formazione lavoro non sono tra loro cumulabili.

Reddito di cittadinanza oltre le 7 mensilità: nuove istruzioni

Nel messaggio 3510 del 10 ottobre  INPS informa sulle modalità di gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese per completata fruizione delle sette mensilità , come previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023

L’Istituto,  dal mese di luglio 2023, sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione della misura del Reddito di cittadinanza per i nuclei che non abbiano i requisiti indicati  per continuare a fruire della misura nell’anno 2023 oltre le sette mensilità. La causale della sospensione è indicata  come "domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.

Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione i nuclei familiari devono avere al loro interno 

– persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

– minorenni;

– persone con almeno sessant’anni di età;

– percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 30 novembre  2023.

Cambio dei requisiti entro il 2023

In particolare si specifica che: 

Se il compimento dei  60 anni , la nascita di un figlio o l'accertamento di una nuova disabilità avviene  prima della settima mensilità o nel mese successivo viene rilevato  automaticamente dai sistemi e il RDC  prosegue  senza interruzioni 

Nel caso in cui, invece:

  • il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) oppure
  •  la DSU venga presentata successivamente  alla sospensione,

è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza che non verrà bloccata  e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo 

Disabilità erroneamente non indicate e ripresa del RDC 

Per i casi di segnalazione da parte degli utenti di disabilità erroneamente non indicate in DSU, le Strutture territorialmente competenti effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 e, in caso di esito positivo, può essere data l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.

ATTENZIONE: 

  • nel caso in cui  venga  contemporaneamente verificata la perdita di un altro requisito   il nucleo familiare cesserà dal beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.
  • Fino alla mensilità di novembre 2023,l'erogazione  del Reddito di cittadinanza  puo riprendere nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, senza bisogno di presentare una nuova domanda.

Ultime rate Reddito di cittadinanza

Nel messaggio 41 79 del 24.11.2023 INPS  ricorda che :

Per le famiglie che non hanno i requisiti  sopracitati la fruizione del beneficio termina al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa Rdc, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024, come previsto nel messaggio n.2896 del 7 agosto 2023.

Per i nuclei che attendono la presa in carico dai Comuni la rata di novembre sarà erogata il 15 dicembre  e quella di dicemnre il 27 dello stesso mese 

La Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati.

Il temine ultimo per le domande di RDC è fissato al  

  • 30 novembre p.v.
  • 20 dicembre se presentate dagli intermediari purche presentate dagli utenti  entro la scadenza del 30 novembre

Le stesse date valgono per l'erogazione degli arretrati 

Bonus vista: i rimborsi entrano nella precompilata

17 Novembre 2023 in Speciali

Il decreto attuativo del Ministero della Salute  riguardante il "bonus vista" ovvero il contributo da 50 euro che viene garantito alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro  per l'acquisto  di: 

  • occhiali  da  vista o 
  • lenti   a   contatto correttive.

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022 . La misura era stata istituita dall'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e si riferisce ad acquisti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 . E' gestita da una applicazione web collegata al sito  del Ministero della Salute rilasciata, con molto ritardo il 5 maggio 2023. 

I fondi sono in esaurimento ma è ancora possibile richiedere il buono per prossimi acquisti 

Vediamo nei paragrafi seguenti le modalità di richiesta e di erogazione del voucher  per i  beneficiari e  alcuni aspetti fiscali chiariti dal provvedimento dell'Agenzia del 15 novembre 2023

Bonus vista a chi spetta, l’importo

 Possono beneficiare del programma i membri di  nuclei  familiari  che 

  • hanno un ISEE non superiore ad euro 10.000,00 
  • a partire dal 1° gennaio  2021  e  fino  al  31  dicembre  2023,  hanno  acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a  contatto correttive. 

 Il «bonus vista» puo'  essere  richiesto  una  sola  volta,  per  ciascun  membro del nucleo familiare,   per acquisti effettuati  nel triennio 2021-2023, di occhiali da  vista  ovvero  lenti  a  contatto. 

 Il bonus è pari ad euro 50,00 in forma di  

  • rimborso diretto per gli acquisti già effettuati o
  • voucher telematico emesso  dalla piattaforma secondo l'ordine temporale di arrivo  delle domande e  fino  ad esaurimento delle risorse annuali.

Per il percipiente, il valore del «bonus vista»  non  costituisce un reddito imponibile e  non rileva  ai fini  del  computo  dell'ISEE 

ATTENZIONE  Resta fermo il diritto alla detrazione della spesa effettuata nella dichiarazione dei redditi (art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)

Richiesta del bonus vista per acquisti dal 5.5.2023

Al fine di ottenere il  «bonus  vista» i richiedenti  devono  fare domanda   sull'applicazione  web   fino al 31 dicembre 2023.

Entro la stessa data va effettuato l'acquisto e l'utilizzo del voucher .

La domanda va effettuata autenticandosi con:

  • carta  di identita' elettronica (CIE),
  • sistema  pubblico identita' digitale (SPID), oppure 
  • carta nazionale dei servizi (CNS). 

 La domanda viene compilata sul modello presente sulla piattaforma e dopo le verifiche sui requisiti il Ministero della salute, attraverso  l'applicazione  web,lo rende  disponibile  nell'area   riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario    in formato digitale con apposito  codice  a  barre/QR code 

Il  buono e' a scalare ed ha una validita' di trenta giorni. Decorso il termine  senza che il buono sia stato utilizzato,  viene  annullato.

Il  richiedente  potra'  presentare  una   ulteriore   richiesta   di  beneficio, qualora permangano disponibilita' 

Il voucher bonus vista  puo' essere utilizzato presso i  fornitori  di  occhiali  da  vista  e  lenti  a  contatto  correttive  che si siano registrati nell'apposito elenco

Bonus vista: stop rimborsi per acquisti effettuati

Per gli acquisti   effettuati  dal 1.1.2021 e fino alla data di disponibilità della piattaforma 5 maggio 2023 il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta,  andava effettuata una richiesta  via web sul sito ministeriale con gli estremi del documento di acquisto e l'IBAN del conto corrente  intestato  al  richiedente  o  beneficiario sul quale verrà effettuato l'accredito ,     allegando copia elettronica del documento giustificativo di  spesa  intestato al richiedente. 

ATTENZIONE Il ministero ha comunicato che da luglio 2023  sono cessati i rimborsi per acquisti già effettuati.  

Rimborsi bonus vista : dati all’agenzia per la precompilata – Detraibilità spesa residua

Il decreto prevede che anche  i   dati  relativi  ai  rimborsi  erogati  alle persone fisiche  per acquisti precedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della  dichiarazione dei redditi precompilati

Si tratta degli acquisti fatti dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, data di entrata in funzione della piattaforma web   rilasciata con molto ritardo anche rispetto al decreto attuativo del 15.12.2022.

Come detto  per queste richieste il bonus è  stato riconosciuto sotto forma di rimborso direttamente sull'iban dei richiedenti e non attraverso il negoziante

I dati degli  acquisti fatti con il voucher  telematico  sono stati invece già trasmessi dagli ottici  

 Se riferito ad acquisti del 2023, il rimborso riduce la spesa detraibile; se relativo a spese 2021-2022, sarà invece inserito tra i redditi a tassazione separata.

Le modalita' e  i  termini  della  comunicazione  dei  rimborsi  sono stati stabiliti con provvedimento del 15 novembre 2023 dall'agenzia delle Entrate previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, 

Viene precisato che per ciascun rimborso  i dati comunicati dal Ministero della salute  sono:

a) codici fiscali dei seguenti soggetti:

 richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”;

 beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;

 intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso.

b) importo del rimborso erogato;

c) anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.

Viene anche sottolineato che  i dati raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del  diritto di protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi

dell’Anagrafe Tributaria   ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, e per le  attività di controllo  fiscale

Saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento d, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale  periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

Fondo Garanzia Mutui Prima casa: guida completa

16 Novembre 2023 in Speciali

L'ABI ha diffuso una utile guida per orientarsi nell'accesso al Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa.

Nel dettaglio, con un comunicato stampa, si informa della pubblicazione della relativa Guida aggiornata a novembre 2023, al fine di orientare i cittadini interessati.

Ricordiamo innanzitutto che, il Fondo di garanzia per i mutui prima casa rilascia garanzie a prima richiesta nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto (anche con accollo da frazionamento) ovvero all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per consultare l'elenco delle banche e degli intermediari aderenti al Fondo: visita la pagina del gestore clicca qui.

Fondo garanzia mutuo prima casa: chi può fare richiesta

In generale, per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.
All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui erogati a:

  • giovane coppia,
  • nucleo monogenitoriale con figli minori,
  • giovane di età inferiore a 36 anni,
  • conduttore alloggi di proprietà degli istituti case popolari.

Attenzione al fatto che il Decreto Sostegni bis ha previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che, rientrando nelle categorie prioritarie, hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 (prima al 30 giugno dal decreto Milleproroghe e poi al 31 dicembre dal Decreto Proroghe). In proprosito leggi anche: Garanzia mutui casa giovani: prorogata al 31.12.

Da sottolienare inoltre che, è prevista una ulteriore proroga della misura dalla Bozza di Legge di Bilancio 2024.

Se venisse confermato il testo della norma in bozza, la misura agevolativa sarà ulteriormente prorogata fino al 31.12.2024, leggi: Agevolazione mutui prima casa: proroga al 2024.

Fondo garanzia mutuo prima casa: a quali mutui si applica

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:

  • di ammontare non superiore a 250.000 euro,
  • destinati all’acquisto – ovvero all’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica – di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso.

Fondo garanzia mutuo prima casa: come fare domanda

Per accedere al Fondo con la garanzia del 50% o dell'80% occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, clicca qui per scaricarlo e presentarlo ad una delle banche e degli intermediari finanziari aderenti, allegando un documento di identità (oppure il Passaporto unitamente al Permesso di Soggiorno per cittadini stranieri).
Attenzione al fatto che, nel caso di garanzia dell'80%, al modulo occorre allegare anche la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli

Apprendistato sportivi: regime contributivo e istruzioni INPS

13 Novembre 2023 in Speciali

Nella circolare 91 del 10 novembre 2023 INPS chiarisce  regole, scadenze e  modalità operative del regime contributivo relativo ai  contratti di apprendistato in ambito sportivo a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022. 

Viene chiarito innazitutto che  l’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, deve essere ricondotto alle associazioni e alle società che svolgono un’attività sportiva nell'ambito delle discipline delle federazioni che riconoscono settori professionistici  ossia:

 Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), 

Federazione Ciclistica Italiana (FCI), 

Federazione Italiana Golf (FIG) e 

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Quest’ultima federazione ha riconosciuto con decorrenza 1° luglio 2022 il professionismo sportivo anche al settore femminile ( Serie A).

La disciplina illustrata resta valida fino al 30 giugno 2023,  in quanto dal 1 luglio 2023 entrate in vigore le disposizioni di cui al D.lgs n. 36/2021, le quali saranno oggetto di trattazione  con una prossima apposita circolare.

Apprendistato settore sportivo: limiti di età e durata dei contratti

 L’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel settore sportivo professionistico, per le assunzioni di “lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età, è ridotto a 23 anni”.

Pertanto, la norma consente di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età

Per il resto alle assunzioni con apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico si applicano  le norme in materia di apprendistato contenute nel Capo V del D.lgs n. 81/2015 coordinate con la disciplina speciale della durata del rapporto di lavoro sportivo della legge n. 91/1981.

È, quindi, possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante :

  • a tempo determinato, con durata minima di sei mesi  
  •  la durata della formazione per  l'acquisizione delle relative competenze stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro , non può essere, comunque, superiore a tre anni 

Riguardo al numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro (società e associazioni sportive professionistiche) può assumere, si rinvia ai limiti previsti dall’articolo 42, comma 7,  del D.lgs n. 81/2015.

Si sottolinea che in caso di inadempimento del datore di lavoro nell’erogazione della formazione questi  è tenuto a corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dall’apprendista al termine del periodo di formazione, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione a titolo di omessa contribuzione.

Il regime contributivo per i contratto di apprendistato sportivo professionistico

La circolare ricorda che l’articolo 42, comma 6, del D.lgs n. 81/2015, prevede a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato l’applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie:

– IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)[9];

– assegno familiare;

 assicurazione contro le malattie;

– maternità;

– assicurazione sociale per l’impiego (ASpI);

– assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

 l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti   è pari :

  • per i contratti a tempo indeterminato al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
  • cui si aggiunge l'aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), nella misura dell’1,61% 
  •  per i contratti non a tempo indeterminato è  dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile 

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro  i lavoratori sportivi in  apprendistato professionalizzante  sono destinatari

  1.  delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure 
  2. delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol,

L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede:

  •  un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, o 
  • un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Solo per l’anno 2022 è stata prevista anche  la riduzione della misura delle aliquote come chiarito nella circolare n. 76/2022.  

I  datori di lavoro inquadrati con C.S.C. 1.18.08, non sono tenuti al versamento della contribuzione per la cassa integrazione straordinaria 

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione

Se al termine dei tre anni i lavoratori sportivi  sono confermati, vengono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi per la quale sono previsti per i primi dodici mesi successivi alla prosecuzione del contratto  ugualmente 

l’aliquota contributiva IVS del 15,84% di cui 

  • quota  datore di lavoro pari al 10%,
  •  quota del lavoratore pari al 5,84%)dell’imponibile contributivo, 

ATTENZIONE Questa disciplina trova applicazione anche per i periodi contributivi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 36/2021,  che modifica  esclusivamente  l'apprendistato  per la qualifica professionale e per l'alta formazione e ricerca (articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81/2015.)

Apprendistato professionalizzante sportivi nel flusso UniEmens

A partire dal periodo di competenza gennaio 2022, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e  devono procedere, sulle posizioni contributive contraddistinte dal C.S.C. 1.18.08, alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens.

In particolare, i datori di lavoro si devono attenere alla valorizzazione dei dati secondo le modalità   e i codici riportate in dettaglio nella circolare.  

 Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi  relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° gennaio 2022, e fino alla data del 10 novembre 2023  ( pubblicazione della  circolare)

  1. sia i datori di lavoro già in possesso di matricola DM devono  avvalersi dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG), da trasmettere, con le consuete modalità in uso (cfr. il messaggio n. 4973/2016)
  2. che  i datori di lavoro che provvederanno all’apertura di un’apposita posizione contributiva

dovranno assolvere,  entro il 16 febbraio 2023  alle  denunce UniEmens.

Apprendistato sportivi: contributi FIS 2022

Per il versamento del contributo FIS, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore di nuova istituzione:

  • “M045”, avente il significato di: “Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,15%” (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente fino a 5 dipendenti);
  • “M046”, avente il significato di: “Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,55%” (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente da più di 5 dipendenti a 15 dipendenti);
  • “M051” avente il significato di: “Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,69%” (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente più di 15 dipendenti);

 – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo ridotto da versare.

ATTENZIONE :  la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento alle mensilità pregresse che vanno dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022  può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens entro il giorno 16  febbraio 2024 (terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare).

  •  la sezione <InfoAggcausaliContrib> va compilata per tutti i mesi di arretrato.
  • dal periodo di competenza luglio 2022 la procedura di calcolo è stata adeguata con l’applicazione delle aliquote indicate nella circolare n. 76/2022.

Mediatori familiari: ecco le regole per la professione

2 Novembre 2023 in Speciali

Definitiva l'entrata in vigore della nuova figura di mediatore familiare. E'   stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale  del 27 ottobre 2023, attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sul processo civile e sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie (Riforma Cartabia)

La disciplina modifica quanto previsto in materia di mediazioni familiare nel regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 in particolare specifica:

  1. l'ambito di attività professionale del mediatore familiare
  2. i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e l'iscrizione all'elenco nazionale 
  3. le indicazioni sui corsi obbligatori per la formazione iniziale e l'aggiornamento continuo
  4. i requisiti richiesti per i formatori 
  5. le tariffe applicabili  
  6. deontologia 
  7. disciplina sul trattamento dei dati personali.

Mediatore familiare: definizione e requisiti richiesti

 Il decreto definisce il  mediatore  familiare   come   la  figura  professionale  terza  e  imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi  di  cessazione o di oggettive difficolta' relazionali di un  rapporto  di  coppia, prima, durante o dopo  la separazione  cercando di facilitare la  riorganizzazione del rapporto personale e delle relazioni genitoriali  

Si tratta di una figura di libero professionista che si esercita a norma della  legge 14 gennaio 2013, n.  4  sulle professioni non organizzate  

Sono richiesti i  seguenti requisiti di onorabilità e di formazione:

  •  non  trovarsi  in  stato  di   interdizione   legale   o   di inabilitazione o non essere altresi' sottoposti ad amministrazione di sostegno; 
  •  non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per  delitto  non colposo
  •  non  avere,   alla   data   di   richiesta   dell'iscrizione, procedimenti penali in corso 
  •  non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai  pubblici uffici; 
  •  non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli  effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali; 
  •  non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordine professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare  piu' grave di quella minima prevista da ciascun regolamento.

I titoli di studio richiesti – Il regime transitorio

E' richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

  1. attestazione  rilasciata  dalle  associazioni   professionali  iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal  Ministero  delle Imprese (legge, n. 4 del 2013) 
  2. certificazione di conformita' del singolo professionista  alla normativa tecnica UNI 11644
  3. diploma di  laurea  almeno  triennale  nell'area  disciplinare  umanistico-sociale di cui all'allegato 1  del  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro  titolo equivalente o equipollente per legge.  

ATTENZIONE L'attività è consentita anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del  decreto, sono gia' in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con:

  • frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore  con 
  • superamento dell'esame finale, e 
  • che  documentano  lo  svolgimento di attivita' di mediazione familiare  nel  biennio  precedente.  Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico annuale  a decorrere dal 31 dicembre 2023. 

 Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui  all'articolo  12-bis delle disposizioni di attuazione  del  codice  di  procedura  civile,  restano  fermi   gli   ulteriori   specifici   requisiti   prescritti

La formazione iniziale obbligatoria per i mediatori familiari

 Il corso di formazione iniziale per l'accesso alla professione di mediatore familiare deve essere    riconosciuto  da  associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato  dai soggetti  da  queste  riconosciuti   nonche' dagli enti titolati  alla  certificazione  delle  competenze,  come definiti dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  g)  del  decreto  legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

Le caratteristiche dei corsi iniziali sono le seguenti

   DURATA :

  • non meno di duecentoquaranta ore di lezioni  teorico-pratiche,  di cui almeno il 70 per cento dedicato alla mediazione  familiare.Il 75 % delle ore deve essere svolto  in  presenza  o  mediante  collegamento  audiovisivo   in  modalita' sincrona
  • non meno di ottanta ore di pratica guidata  con  un  formatore  con pluriennale esperienza di  mediatore,  di  cui  almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione

 ESAME FINALE comprendente: 

      1) una prova scritta con domande a risposte aperte; 

      2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo  giuoco  di ruolo («role playing»); 

      3) una prova orale  consistente  in  un  colloquio con presentazione di un  elaborato  scritto sul percorso svolto

al termine del quale è rilasciato un attestato di idoneità

MATERIE:

  • la teoria del conflitto e il conflitto familiare; 
  • i rapporti patrimoniali  e  personali  della  coppia  e  la filiazione; 
  • i diversi modelli di coppia e di famiglia; 
  • i cicli di vita della coppia e della famiglia; 
  • la crisi della coppia e le  conseguenze  sul  rapporto  con  i figli e l'intervento del mediatore; 
  • l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari; 
  • la tutela dei minori; 
  • le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli; 
  • l'intervento dello psicologo nella  mediazione  e  la  tecnica  dell'ascolto del minore; 
  • i sistemi di risoluzione alternativa delle  controversie  e  i  tipi di mediazione; 
  • la figura del mediatore familiare; 
  • le fasi del percorso di mediazione familiare; 
  • i metodi e  le  tecniche  di  mediazione  dei  conflitti,  con  particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra  genitori  e i figli; 
  • la  rielaborazione  del  conflitto  e  l'accordo  finale   di  mediazione; 
  • gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia  e  all'estero; 
  • la violenza domestica e di genere.

Formazione continua obbligatoria per i mediatori familiari e requisiti foramatori

L'aggiornamento professionale continuo, consiste in corsi di almeno dieci ore   nelle  materie  sopracitate soprattutto  in  relazione  all'evoluzione  normativa, giurisprudenziale e deve comprendere attivita'  laboratoriali   in presenza,  su  casi  teorico-pratici. 

Gli  obblighi  di  aggiornamento  professionale  periodico  hanno  cadenza   annuale   dal 31 dicembre 2023. 

I formatori  nei corsi iniziali e di aggiornamento devono possedere i seguenti requisiti: 

  •  laurea  almeno  triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato  1  del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre
  • 2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge,  
  •  docenza in materie giuridiche,  umanistiche,  sociali  o psicologiche  presso  universita',  istituti   secondari   e   scuole  pubbliche o private legalmente riconosciute  oppure,  
  •  almeno due pubblicazioni in  materia  di  mediazione familiare, dotate di codice identificativo  internazionale ai sensi dell'articolo  1,  lettera  t),  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 7 giugno  2012, n. 76; 

In alternativa al punto precedente devono essere

  1.  iscritti da almeno cinque anni a  una  delle  associazioni  professionali  di  mediatori  familiari inserite  nell'elenco  tenuto  presso  il  Ministero  delle  Imprese e  del  Made  in  Italy,  oppure
  2.  docenti   in materia  di  mediazione  familiare  in  corsi di durata almeno quaranta ore ciascuno, per almeno cinque  anni  consecutivi anteriori alla data di entrata  in  vigore  del  1 novembre 2023 .

L'attività di formatore è consentita anche  

a chi ha  conseguito la qualifica di mediatore familiare con la frequenza  di un corso di almeno duecentoventi ore e il  superamento  dell'esame

finale  con formazione nelle materie sopracitate per almeno 30 ore, nel biennio precedente. 

ATTENZIONE  Non sono tenuti a svolgere  il  corso  di  formazione  iniziale  i soggetti  in possesso della certificazione Uni del professionista e  

gli   iscritti  nell'elenco   dei mediatori familiari in vigore dal 30 giugno 2023 per effetto del   dlgs 

Mediatori familiari: parametri per il compenso

Per la definizione dei compensi il decreto specifica che il  compenso non  comprende le spese forfettarie ne' gli oneri  e   i contributi dovuti a qualsiasi titolo. 

Nella notula o fattura andranno indicati in modo distinto l'ammontare 

  1. del compenso,
  2. delle spese,
  3. degli oneri e dei contributi, nonchè
  4. il totale di tali voci. 

Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale. 

Per gli incarichi non conclusi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 

Ciascun componente della coppia oggetto di mediazione, è tenuto a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 netti.  

La somma va moltiplicata secondo i seguenti parametri:    

 bassa complessita' e conflittualità

 moltiplicatore 1;
 media complessita' e conflittualità moltiplicatore 2.
alta complessita' e conflittualita': moltiplicatore 3
Allegati: