Maxisanzioni lavoro nero 2024: aumenti confermati

8 Maggio 2024 in Speciali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del  decreto legge 192024 detto PNRR bis all'interno della nuova stretta per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, è previsto un nuovo aumento delle sanzioni  in materia  di lavoro irregolare. La conversione del decreto in legge n. 56/2024, , pubblicata il 29 aprile in GU  non ha modificato la novità.

Si ricorda che la prima formulazione della norma  risale al Dl 12/2002, aggiornata poi con il Jobs act 151 2015 e DL 50 2017 ( per il libretto di famiglia e contratto di lavoro occasionale). 

Con la nota 856/2022  del 20 aprile 2022 l'ispettorato aveva  fornito  un vademecum aggiornato QUI IL TESTO COMPLETO  chiarendo  anche l'applicazione nei casi di prestazioni autonome occasionali soggette all'obbligo di comunicazione preventiva  previsto dal DL 146 2021. 

Riepiloghiamo di seguito  le indicazioni generali dell'INL e i nuovi importi 

Maxisanzione lavoro nero: a chi si applica

La "maxisanzione"  riguarda:

  • i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa,
  •  gli enti pubblici economici, 
  • anche  le persone fisiche  nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia  per prestazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Maxisanzione: a quanto ammontano – codici tributo

 Fino al primo  marzo 2024  le maxisanzioni amministrative pecuniarie per lavoro irregolare, ovvero per il  datore che occupa personale “in nero”  sono le seguenti 

  • Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • 3.600 / 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
  • 7.200 / 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Sono inoltre previste maggiorazioni del 20% 

  • in caso di recidiva per le stesse irregolarità nei tre anni precedenti e
  • in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno 
  •  minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);
  •  percettori del reddito di cittadinanza.

Dal 2 marzo 2024 , con l'entrata in vigore del DL 19 2024 che modifica l’articolo 1, comma 445, della legge 145/2018,  lettera d), gli importi sono sono aumentati  come segue

  • da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400); 
  • da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800); 
  • da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600).

ATTENZIONE La sanzione non si applica se il datore di lavoro prima dell’ispezione, dell’accertamento o di un’eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione, regolarizza spontaneamente, per l’intera sua durata, il rapporto avviato senza la preventiva comunicazione obbligatoria.

Inoltre si puo accedere alla  diffida obbligatoria ed avere la sanzione in misura minima (vedi  ultimo paragrafo per i dettagli)

Resta confermato anche il raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva,   nei tre anni precedenti,  cioè se il datore di lavoro è incorso nelle stesse violazioni.

Maxisanzione: quando si applica – esclusioni

L'illecito punito  con maxisanzione  è l'utilizzo di lavoratori subordinati senza laa comunicazione preventiva di assunzione:che, ai sensi dell'art.  9-bis del D.L. n. 510/1996, deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente 

Viene  sottolineato quindi come necessario il requisito  della subordinazione:  previsto dall'art. 2094 c.c.

Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano  nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare, 

In particolare  la maxisanzione non può trovare diretta applicazione per la sola omissione di detta comunicazione

A tale riguardo  l'ispettorato precisa che riguardo la recente novità della comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale, la maxi-sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali "che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la

prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e  previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione".

ATTENZIONE in caso di  impiego irregolare di personale solitamente retribuito in contanti, sono applicabili :

  • sia la maxi sanzione per lavoro nero, 
  • sia quella per non aver usato sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 913, della legge 205/2017).

Maxisanzione e diffida

La novella del 2015 (art. 22, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 151/2015) ha reintrodotto la diffidabilità  della maxisanzione al fine di promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi 

Al riguardo, si prevedono  3 ipotesi  per cui assolvendo alla diffida si evita la maxisanzione:

1. regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza  nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, alle seguenti  condizioni:

a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con:

– contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%;

– contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi. b) mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè  non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale periodo va computato “al netto” del periodo di lavoro prestato in “nero”, il quale andrà comunque regolarizzato. In altri termini, il  contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro “nero” mentre il periodo di 3 mesi utile a  configurare l’adempimento alla diffida andrà “conteggiato” dalla data dell’accesso  ispettivo

2.  regolarizzazione del rapporto per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in nero. In tal caso il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla diffida, dovrà rettificare la data di inizio del rapporto di lavoro, pagare contributi e premi e le sanzioni in misura minima;

3. regolarizzazione dei lavoratori in nero non in forza all'atto dell'accesso ispettivo: non trova applicazione l'obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.

 Il vademecum specifica in dettaglio le modalità di dimostrazione di assolvimento della diffida e altri casi particolari riguardanti le maggiorazioni e i casi di infortunio

Versamento sanzioni per lavoro irregolare: i codici tributo

A seguito dell’introduzione delle maggiorazioni  nel 2018  è stato istituito il nuovo codice tributo “VAET”, che non risulta ad oggi modificato (non si escludono prossimi interventi dall'ispettorato nazionale del lavoro). 

 Pertanto:

1. per il versamento tramite F23 dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni  amministrative previsto dalla citata norma è da utilizzare il codice “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1,comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

2. per effettuare l’iscrizione a ruolo delle sole somme dovute ai sensi dell’art. 1, comma 445 lett. d) ed e) e contraddistinte dal codice tributo VAET si utilizzano i codici:

– 3U56 “Sanzione in materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”;

– 3U57 “Maggiorazione materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”.

per le altre quote relative alle medesime sanzioni si utilizzeranno rispettivamente i  codici:

– per il 741T: 5030 e 5031 per le maggiorazioni;

– per il 79AT: 2Y25 e 2Y26 per le maggiorazioni.

Acquisto casa: tutto ciò che si deve sapere sul preliminare

8 Maggio 2024 in Speciali

L'agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida all'acquisto della casa 2024.

La guida contiene tutte le ultime novità sulla tassazione nelle compravendite immobiliari e in particolare quella degli immobili "prima casa" ossia quelli dove il soggetto acquirente andrà a vivere con la propria famiglia.

Si sottolinea che prima di comprare casa è utile ottenere più informazioni possibili sull’immobile e, soprattutto, accertarsi di effettuare l’acquisto dal legittimo proprietario. 

Inoltre, è importante sapere cosa accade se si decide di stipulare un contratto preliminare (il cosiddetto compromesso).

Contratto preliminare: perchè si stipula?

Il contratto preliminare, detto “compromesso”, è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita.  Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo.
Il preliminare può essere stipulato, per esempio, quando non è possibile la vendita immediata, perché l’acquirente è in cerca di un mutuo oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa.
Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico).

Contratto preliminare: che imposte si pagano alla stipula?

Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Se stipulato con atto notarile, vi provvede il notaio entro 30 giorni.
Per la registrazione sono dovute:

  • l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita,
     • l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe (se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro).

Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta, inoltre, l’imposta di registro proporzionale pari:

  • allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria,
  • al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita.

In entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita. 

Nel caso in cui l’imposta proporzionale versata per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta versata per la registrazione del contratto preliminare. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo. 

La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione.

Se nel contratto preliminare non è specificato a che titolo sono state corrisposte le somme, queste vanno considerate acconti sul prezzo di vendita.

Anche quando il trasferimento dell’immobile è soggetto a Iva, il trattamento fiscale del preliminare sarà differente a seconda che preveda il versamento di una somma a titolo di acconto o di caparra confirmatoria:

  • il versamento di un acconto, essendo un’anticipazione del corrispettivo pattuito, va fatturato con addebito dell’Iva. In questo caso, l’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa (200 euro)
  • la caparra confirmatoria, anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non è soggetta a Iva, perché non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni. Pertanto, andrà pagata l’imposta di registro proporzionale (0,50%).

Trascrizione del contratto preliminare o compromesso

La stipula del preliminare fa sorgere solo un obbligo giuridico tra venditore e acquirente, senza determinare il trasferimento della proprietà.
Pertanto, potrebbe accadere che, nonostante il “compromesso”, il venditore venda lo stesso immobile ad altra persona oppure costituisca sullo stesso diritti reali di godimento (per esempio, un usufrutto) o che venga iscritta a suo carico un’ipoteca.
In questi casi, il compratore potrà chiedere al giudice solo il risarcimento dei danni e non l’annullamento della vendita o dell’iscrizione dell’ipoteca.
Per evitare di trovarsi in una situazione del genere, la legge mette a disposizione lo strumento della trascrizione del preliminare nei registri immobiliari.
In tal modo, eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di terze persone non pregiudicheranno i diritti del compratore.
Per la trascrizione del preliminare è necessario che l’atto sia stipulato con l’intervento di un notaio. 

In questo caso, all’imposta di registro e all’imposta di bollo di 155 euro si aggiunge il versamento dell’imposta ipotecaria di 200 euro e delle tasse ipotecarie di 35 euro.

Obbligo di registrazione per l’agenzia immobiliare intermediaria

I mediatori immobiliari hanno l’obbligo di registrare i contratti preliminari di compravendita stipulati a seguito della loro attività.
In generale, per gli affari conclusi con l’intervento degli agenti immobiliari, è obbligatorio richiedere la registrazione per:

  • i contratti preliminari,
  • l’accettazione della proposta, quando le clausole inserite nello schema di proposta siano di per sé sufficienti e necessarie a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.

Non sono, invece, soggetti a registrazione:

  • gli incarichi di vendita conferiti al mediatore
  • la proposta di acquisto
  • l’accettazione della proposta che non sia di per sé sufficiente a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.

Visite fiscali: guida su orari e regole per lavoratori e aziende

8 Aprile 2024 in Speciali

Le cd visite fiscali sono lo strumento a disposizione dei datori di lavoro per il controllo dello stato di malattia  sui lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati .

Il lavoratore  che si assenta dal lavoro presentando il certificato di malattia , ha infatti l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale, per  tutti i giorni durante la durata della malattia , comprese le domeniche ed i giorni festivi in determinati orari.

La legge prevede alcune  fasce orarie giornaliere da rispettare in cui gli ispettori dell'INPS possono effettuare le visite fiscali,  che sono le seguenti :

  • PER I LAVORATORI STATALI E DEGLI ENTI LOCALI: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00;
  • PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00.

Da  dicembre  2023 , a seguito di una sentenza del TAR DEL LAZIO  che ha evidenziato l'incostituzionalità del diverso trattamento  (vedi i dettagli sotto)  è stata modificata la prassi INPS (Messaggio 4640/2023)  per i  dipendenti pubblici parificando l'obbligo di reperibilità a quello dei dipendenti privati.

 Per tutti quindi attualmente gli orari per le visite fiscali sono 

  • dalle ore 10 alle 12 di mattina
  • dalle ore 17 alle 19 di sera

L'obbligo riguarda tutti i giorni sia feriali che festivi.
ATTENZIONE La sentenza del TAR segnalava la necessita di un intervento legislativo che non è ancora verificato

In caso di assenza nel momento di una visita medica di controllo il lavoratore viene chiamato a una visita ambulatoriale e deve presentare una lettera di giustificazione . Se tale giustificazione non risulta valida ci sono conseguenze sia economiche  da parte dell'INPS che non paga interamente i giorni di malattia, che da parte del datore di lavoro che può prendere ulteriori provvedimenti disciplinari.

Vediamo piu in dettaglio nei paragrafi seguenti le modalità con cui   comunicare eventuali assenze , i casi di esonero dalla reperibilità e  le  conseguenze in caso di assenza ingiustificata dalla visita  fiscale di controllo . 

Visite fiscali: giustificazione assenze e comunicazione cambio residenza

Il decreto di riforma della pubblica amministrazione del 2017  prevede che se durante la malattia il lavoratore si deve spostare dal luogo indicato per giustificati motivi come  visite mediche,  o accertamenti specialistici  o altro, è  tenuto a darne preventiva comunicazione, 

  • in forma scritta  
  • al datore di lavoro

 che, a sua volta, ne dà comunicazione all’INPS. 

I motivi  di giustificazione  per l'assenza accettabili  sono  in generale quelli dettati da forza maggiore, come ad esempio:

  • Ricovero  in ospedale
  • precedenti visite di controllo sullo stesso periodo di malattia
  • Motivi familiari  che richiedono la presenza del lavoratore in modo indifferibile e inderogabile
  • Concomitanza  di visite, prestazioni e accertamenti specialistici,  per i quali va dimostrata l'impossibilità di essere effettuate in orari diversi

La giurisprudenza in alcune pronunce  ha giudicato valide anche  le seguenti  motivazioni:

  • Ritiro di referti di esami  collegati alla malattia;
  • Effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato;
  • Necessita di  recarsi in farmacia;
  • Visita alla madre  in ospedale  con orari di visita coincidenti  con le fasce di reperibilità;
  • Visita  per la verifica della guarigione presso l’ambulatorio del medico  con orario di visita  coincidente con le fasce di reperibilità

Recentemente invece la Cassazione ha giudicato ingiustificata l’assenza di un lavoratore che si era  allontanato dalla propria abitazione per portare il figlio all’ospedale   per controlli non urgenti.   La decisione contenuta nell'Ordinanza n. 24492 del 1° ottobre 2019,  ribadisce infatti che il dipendente che si allontana dalla propria casa durante le fasce orarie di reperibilità  evita la multa, oltre che nei casi di forza maggiore, solo quando la sua presenza altrove risulti indifferibile. Nel caso specifico, invece il lavoratore non aveva chiarito  l’impossibilità per altri familiari di prendersi cura del minore e, in ogni caso, la situazione  non gli impediva di comunicare tale assenza al proprio datore di lavoro.

Nuova ordinanza di Cassazione su mancata comunicazione di cambio di residenza

Con l'Ordinanza n. 8381 del 28 marzo 2024, in tema di licenziamento per assenza ingiustificata dal lavoro,  la Cassazione ha precisato che l'assenza del lavoratore in malattia è giustificata  anche se la visita  fiscale  ha avuto esito negativo perché  nel caso specifico l'istituto  non aveva  preso in considerazione  l’indirizzo che il lavoratore  aveva comunicato, pur non mettendone a conoscenza il datore di lavoro.

Per questo   il lavoratore è soggetto alla  sanzione per omessa comunicazione ai fini della reperibilità ma è stato  risarcito e reintegrato nel posto di lavoro  

 

Assenza da visite fiscali: le conseguenze

In caso di assenza a visita domiciliare di controllo  il lavoratore deve presentare la documentazione giustificativa al datore di lavoro e  anche all’Inps, se l’assenza è dovuta a motivi sanitari.

Va ricordato che la  valutazione finale sulla giustificabilità o meno e i relativi provvedimenti spettano esclusivamente al datore di lavoro.

Se l'assenza  dalla visita medica di controllo non è  considerata giustificata scatta  l’applicazione di sanzioni  che consistono  nel  parziale  o totale mancato indennizzo delle giornate di malattia da parte dell'INPS.

Il calcolo del  mancato indennizzo avviene nel  seguente modo:
•  decurtazione per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza a visita fiscale di controllo non giustificata;
• decurtazione per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza a visita fiscale di controllo non giustificata;
• decurtazione  per il 100% dell'indennità dalla data della terza assenza a visita fiscale di controllo non giustificata.

I datori di lavoro possono esaminare gli esiti delle valutazioni dei medici legali dell’Istituto sulla documentazione presentata dal lavoratore, in caso di assenza alla visita di controllo tramite l'applicativo per le visite fiscali (v.messaggio n. 1270 del 29 marzo 2019)

Visite fiscali e datori di lavoro: come richiedere le visite al Polo Unico INPS

Come anticipato sopra, il Decreto legislativo 75 2017  (Riforma Madia) ,  ha  istituito   il Polo unico VMC per le visite fiscali ( Visite Mediche di controllo )  in capo all’INPS.

L' ufficio è   responsabile per le ispezioni e gli accertamenti medico legali  su  tutto il territorio nazionale , sia per le visite d'ufficio che per quelle su richiesta del datore di lavoro  (messaggio 9 agosto 2017, n. 3265).

In precedenza l'istituto verificava lo stato di malattia dei dipendenti  pubblici mentre per i dipendenti privati la responsabilità era affidata alle commissioni sanitarie delle ULSS locali.

In data  25 marzo 2019 la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è da considerare assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale.

I datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni possono richiedere la visita medica di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia,  compresi quelli  per i quali  non sono tenuti al versamento della contribuzione per l’indennità economica di malattia , attraverso  un applicativo web disponibile sul sito INPS.

Per utilizzare il servizio, è necessario essere in possesso delle credenziali , da richiedere all' INPS  allegando i seguenti documenti:

  •         modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria), con allegati copia del documento d’identità del sottoscrittore ed i singoli moduli di richiesta individuale;
  •         modulo di richiesta individuale, compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, specificando l’assegnazione del PIN per l’accesso al servizio online “Richiesta visite mediche di controllo”, con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.

Il servizio online permette anche di consultare lo stato delle richieste inviate  e l’esito degli accertamenti medico legali.

Orario visite fiscali del settore pubblico: incostituzionale per il TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – RomaSezione 4-ter con la Sentenza 3 novembre 2023  n. 16305 ha accolto il ricorso di una amministrazione penitenziaria  contro il l Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  concernente il "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità,  i quale    individua le fasce di reperibilità per la visita fiscale in caso di malattia tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno, mantenendo così gli orari attualmente previsti per la P.A. e lasciando immutata la differenziazione tra il pubblico e il privato, per il quale le finestre sono più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.

 Si afferma  in particolare il  contrasto con l'art 3 della costituzione  sull'uguaglianza dei cittadini e l'illogicita anche della possibilità di controlli d'ufficio, non solo su richiesta dei datori di lavoro.

Nella sentenza si afferma che " La mancata armonizzazione ha altresì determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato, a parere del Collegio, del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell'art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.

Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell'arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall'Amministrazione nell'interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall'idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall'art. 32.

Il TAR  condivide con il Consiglio di Stato la necessità di "invitare l'Amministrazione a procedere, con le modalità ritenute più opportune, all'armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità fra dipendenti pubblici e dipendenti del settore privato, in base a quanto esplicitamente previsto dalla normativa di delega di cui al richiamato art. 55 septies, comma 5 bis del d.lgs. n. 165 del 2001."

Visite fiscali i casi di esclusione dalla reperibilità

Il Decreto ministeriale 11 gennaio 2016  concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'INPS  ha previsto che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati privati, per i quali l'assenza è  riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  • a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Per quanto riguarda  i lavoratori della pubblica amministrazione l'esonero è stato modificato con  decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206  del 17 ottobre 2017 che prevede  come motivazioni:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

 b) infortuni sul lavoro;

 c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;

 d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

ATTENZIONE:  Non è piu esclusa la possibilità di una seconda visita  fiscale  nello stesso  periodo di prognosi indicato nel certificato.

Consorzi tutela Dop Igp: domande di aiuti 2024

7 Aprile 2024 in Speciali

È stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste che mette a disposizione dei consorzi di tutela 25 milioni di euro per sostenere azioni di

  • commercializzazione,
  • informazione e divulgazione, 
  • sviluppo dei prodotti DOP e IGP nonché di rafforzamento della rappresentatività dei consorzi di tutela. 

Si tratta di un'ulteriore iniziativa finalizzata a valorizzare le potenzialità delle Indicazioni geografiche, riconosciute globalmente come simbolo di eccellenza.
I beneficiari dell'intervento sono i 176 Consorzi di tutela delle Dop Igp del settore agroalimentare, anche organizzati in associazioni temporanee.

Tra le attività finanziabili rientrano:

  • campagne di informazione, 
  • azioni in materia di relazioni pubbliche, 
  • promozione e pubblicità, 
  • partecipazione a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale.

Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, Direzione generale, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata:

Aiuti 2024 Consorzi tutela Dop Igp: i beneficiari

Il decreto definisce, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale:

  • i requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, 
  • l’intensità massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, 
  • le specificazioni sulle attività finanziabili ed ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio, 
  • nonché le modalità di costituzione e la composizione di un’apposita commissione ministeriale, incaricata di svolgere l’istruttoria relativa all’ammissibilità delle domande di contributo presentate e la valutazione delle stesse, sulla base dei criteri e dei punteggi previsti nella tabella allegata al decreto ministeriale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Sono ammessi a presentare domanda di contributo i soggetti indicati nell’articolo 3 del decreto ministeriale.

I soggetti beneficiari devono possedere capacità economica finanziaria, capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, da comprovare mediante: 

  • a) indicazione dei dati relativi al totale di bilancio e al fatturato con riferimento agli esercizi finanziari 2022 e 2023, oppure al solo esercizio finanziario 2023 nel caso di Consorzi di tutela che sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 53, comma 15, della legge sui Consorzi di tutela nel corso dell’anno 2023. Se, nel biennio 2022-2023, il valore medio del totale di bilancio e il valore medio del fatturato sono entrambi inferiori all’importo della quota di spesa non coperta da contributo, così come indicata nella domanda di contributo, il soggetto beneficiario deve allegare, altresì, un’idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto bancario operante in uno degli Stati membri dell’Unione europea, mediante utilizzo dell’apposita modulistica pubblicata sul sito internet del Ministero; 
  • b) rappresentazione della struttura organizzativa (organigramma) del soggetto beneficiario, che, oltre agli organi statutari, deve prevedere almeno la presenza di una figura professionale dotata di idonee competenze nei settori di attività previsti dalla presente misura, il cui curriculum vitae deve essere allegato alla domanda di contributo; 
  • c) indicazione delle attività, analoghe a quelle previste dalla presente misura, svolte in collaborazione e/o con il contributo di pubbliche amministrazioni. 

I soggetti beneficiari devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

  • a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  • b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente e non avere un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
  • c) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
  • d) avere una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • e) essere in regola con gli adempimenti fiscali; 
  • f) non avere contenziosi con la Pubblica Amministrazione; 
  • g) avere restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Pubblica Amministrazione. 

Sono, in ogni caso, esclusi dalla concessione di contributi di cui alla presente misura i soggetti:

  • a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva; 
  • b) i cui legali rappresentanti o amministratori, nonché coloro che convivono con tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, si trovino in una delle situazioni di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
  • c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda. 

I soggetti beneficiari, all’atto della presentazione della domanda di contributo, attestano il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché l’assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 3 del presente decreto e dal comma 4 del presente articolo, mediante un’apposita dichiarazione resa nelle forme previste dagli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Con le medesime modalità e forme previste dal precedente comma 5 i soggetti beneficiari attestano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto ministeriale.

Aiuti 2024 Consorzi tutela Dop Igp: gl esclusi

Non possono presentare domanda di contributo: 

  • a) le grandi imprese, come definite dall’articolo 2, punto 34), del regolamento (UE) 2022/2472 e dall’articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) n. 651/2014; 
  • b) le imprese in difficoltà, come definite dall’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2472 e dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014; 
  • c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014. Articolo 4 (Requisiti dei soggetti beneficiari) 1.  

Aiuti 2024 Consorzi tutela Dop Igp: spese ammissibili

Le spese ammissibili agli aiuti alla filiera sono riportate nell’Allegato 2 al decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014. 

I contributi sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario. 

L’importo massimo e l’importo minimo del contributo concedibile sono previsti dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale, 

L’intensità massima di contributo, salvo le ulteriori limitazioni previste nell’ Allegato 2 al presente decreto, è pari: 

  • a) nel caso delle attività previste dall’articolo 4, comma 1, lettere dalla a) alla d) del decreto ministeriale: 
    • al 50% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai sensi degli articoli 19 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014; al 70% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472; 
  • b) nel caso delle attività previste dall’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale:
    • al 70% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014; – 5. al 90% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472. 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale è consentita l’erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa

La fideiussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’amministrazione.

Impresa agricola giovanile: nuove agevolazioni 2024

26 Marzo 2024 in Speciali

Viene pubblicata in GU n. 72/2024 la Legge n. 36 del 15 marzo recante Disposizioni per la promozione e  lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

L'atto si compone di 13 articoli, divisi in cinque Capi e contiene diverse misure volte ad incentivare la permanenza dei giovani nel settore agricolo, vediamole.

Chi è il giovane imprenditore agricolo

Con l'articolo 2 della legge si definiscono:

  1. “impresa giovanile agricola” 
  2. giovane imprenditore agricolo”

indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi.  

In particolare, ai fini  della  presente  legge, ai  sensi  degli  articoli  2, paragrafo 1, lettera  n),  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  e  4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo  e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti «impresa  giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in  qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una  delle seguenti condizioni:

  • a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore  a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  • b) nel caso di società di persone  e  di  società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno  la  metà dei  soci  sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore  a  diciotto  e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  • c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno  anni  compiuti  e  gli  organi  di amministrazione siano composti, per almeno  la  metà  dai medesimi soggetti.

Fondo primo insediamento giovani agricoltori

Con l'articolo 3, comma 1, si istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. 

Le tipologie di interventi finanziabili con le risorse del Fondo sono: 

  • a) acquisto di terreni e strutture necessari per l’avvio dell’attività imprenditoriale agricola;
  • b) acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l’efficienza aziendale e a introdurre
  • innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione; 
  • c) ampliamenti dell’unità minima produttiva; 
  • d) acquisto di complessi aziendali già operativi.

Viene anche previsto che, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, siano stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura. 

Il fondo ha una copertura finanziaria pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Imposta sostitutiva giovani agricoltori

Inoltre, con l'art 4 si prevede un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura.

In particolare, si consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un’attività d’impresa di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.

Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), che disciplina il reddito agrario.

L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi. 

Si precisa che il suddetto regime agevolato è riconosciuto a condizione che: 

  • i beneficiari di tale misura fiscale non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola e abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge;
  • l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli (soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per cui vedi supra), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese giovanili agricole (costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). 

Allegati:

Spese per addetti all’assistenza personale: le regole di detrazione 2024

25 Marzo 2024 in Speciali

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In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, fino ad un importo massimo di 2.100 Euro (art. 15 comma 1 i-septies TUIR). La detrazione spetta nella misura del 19%, pertanto l'agevolazione massima è di 399 Euro.  Per fruire del beneficio occorre che:

  • si tratti di casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, attestata da certificazione medica;
  • il reddito complessivo non superi i 40mila Euro. Nel limite di reddito si considera anche il reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del regime forfettario e l’agevolazione ACE.

L'importo va indicato nei righi:

  • RP8-RP13;
  • E8-E10;

dei modelli 730 o Redditi PF 2024, con il codice 15.
 

Non autosufficienza: primo requisito per la detrazione delle spese

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Per detrarre le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale è necessario che si tratti di ipotesi di non autosufficienza.
Per "non autosufficienza" si intende l'incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana. Con la circolare n. 2/2005 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono considerati non autosufficienti, ad esempio, le persone che non sono in grado di:

  • assumere alimenti;
  • espletare funzioni fisiologiche e l'igiene personale;
  • deambulare;
  • indossare gli indumenti.

Si considerano non autosufficienti, inoltre, le persone che necessitano di sorveglianza continuativa.
Perché si abbia non autosufficienza basta anche solo una delle sopra elencate condizioni.
Ai fini dell'agevolazione è necessario che lo stato di non autosufficienza risulti da certificazione medica. Pertanto non sono detraibili, per esempio, le spese di assistenza sostenute a beneficio di bambini, per i quali la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
 

Limite di spesa e di reddito per fruire della detrazione

La detrazione spetta su un limite massimo di spesa di 2.100 Euro. Il limite si riferisce al singolo contribuente, indipendentemente dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza. Se la spesa è sostenuta da più contribuenti per lo stesso familiare, l'importo deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Possono usufruire dell'agevolazione i soggetti che hanno un reddito complessivo non superiore a 40mila euro. Il calcolo del reddito tiene conto anche del reddito derivante dalla locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca e all'agevolazione ACE.

 

Documentazione idonea per fruire della detrazione

La detrazione spetta:

  • al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza;
  • anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.

Per poter usufruire della detrazione è necessario possedere idonea documentazione, che consiste in una ricevuta rilasciata e firmata dal soggetto che presta l'assistenza, e che deve contenere gli estremi anagrafici e del codice fiscale del:

  • soggetto che presta l'assistenza;
  • contribuente che ha sostenuto la spesa;
  • familiare, se la spesa è sostenuta a favore di un familiare (non è necessario che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente).

Se la persona è ricoverata in un istituto

La detrazione spetta anche nel caso in cui il soggetto non autosufficiente sia ricoverato in un istituto, purché i corrispettivi per l'assistenza siano certificati distintamente rispetto a quelli riferiti ad altre prestazioni erogate dall'istituto (Circolare 10/E/2005 punto 10.8).

Indicazione della spesa nella dichiarazione mod. 730 o Redditi PF 2024

L'ammontare della spesa, nel limite massimo di 2.100 €, va esposta nei righi:

  • RP8-RP13 del Modello Redditi PF;
  • E8-E10 del Modello 730;

con il codice 15.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.

Aiuti imprese agricole pera e kiwi: via alle domande

7 Marzo 2024 in Speciali

Viene pubblicato in GU n 55 del 6 marzo iDecreto Ministeriale del 13 novembre 2023 con criteri e modalità di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», per il sostegno alla filiera frutticola della pera e del kiwi, per l'anno 2023. 

Viene anche pubblicato un decreto del 13 dicembre correttivo al precedente decreto relativamente alle entità degli aiuti che di seguito verranno indicati come modificati dal ministero e quindi definitivi.

Imprese agricole pera e kiwi: aiuti 2023 via alle domande

Con il Decreto in oggetto al fine di sostenere le filiere frutticole della pera e del kiwi e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla  forte  crisi dei settori, dovuta ad una serie concomitante di eventi  climatici  e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine, sono destinate, alle aziende agricole di cui all'art. 3, le seguenti risorse:

  • è concesso un aiuto individuale così definito:
    • a) pere: fino a euro 2.000,00 per ettaro;
    • b) kiwi: fino a euro 1.500,00 per ettaro.

Le risorse complessive destinate all'aiuto ammontano:

  • a 18 milioni di euro per la filiera frutticola della pera,
  • a 5 milioni di euro per la filiera frutticola del kiwi,  

a  valere  sul  capitolo 7098 Pg 01 rubricato «Fondo per  lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle filiere agricole, della pesca  e dell'acquacoltura»  di  provenienza dell'esercizio 2021.

Aiuti imprese agricole pera e kiwi: come fare domanda

Per avere gli aiuti di cui si tratta il  soggetto  beneficiario presenta  ad  AGEA, quale  soggetto gestore  della  misura, apposita  domanda  per  il  riconoscimento dell'aiuto secondo le  modalità  definite  da  AGEA  sulla  base  di istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni  dall'entrata  in vigore del presente decreto.

AGEA puo' attuare meccanismi di delega  per  la  raccolta  delle domande in favore degli organismi pagatori regionali.

AGEA utilizza i piani di  coltivazione  grafici  registrati  nel fascicolo aziendale del SIAN,  aggiornato  dagli  Organismi  pagatori territorialmente competente.

La  domanda è corredata dalla  documentazione e dalle dichiarazioni previste dall'atto emanato da AGEA di cui  al comma  1 del presente articolo. 

Allegati:

CCNL Legno artigianato e PMI: rinnovo fino al 2026

7 Marzo 2024 in Speciali

E stato firmato nella serata del 5 marzo 2024 il rinnovo del CCNL del 13.3.2018 (QUI IL TESTO PRECEDENTE)  per il settore legno arredo e materiali lapidei  per artigiani e PMI, condiviso da  CNA, Confartigianato legno e arredo, Confartigianato marmisti, Casartigiani, Claai, Feneal–Uil, Filca–Cisl e Fillea–Cgil con vigenza 2023 2026 . L'accordo interessa circa 80mila lavoratori e 20mila imprese ed è stato raggiunto molto rapidamente, in sole 2 settimane.

 Il testo  passa al vaglio delle assemblee dei lavoratori. 

Disponibile qui il testo del nuovo accordo.

Vediamo le  principali novità.

AUMENTI RETRIBUTIVI 

Si prevedono : 

  1.  per il livello D del legno un aumento medio di 180 euro per l’artigianato e di 181 euro per le Pmi,
  2. per il settore lapideo al 5° livello aumento medio di 189 euro per l’artigianato e di 191 per le Pmi. 

che saranno erogati in 4 tranches a partire da marzo 2024, 

a cui si aggiungono  5 euro di aumento su ogni scatto di anzianità e  UNA TANTUM di 130 euro.

Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per specificare i nuovi minimi retributivi e le relative decorrenze, per tutti gli altri livelli di inquadramento e per tutti i settori.

NOVITA' NORMATIVE 

Dal punto di vista normativo l’accordo consente di raggiungere alcuni punti migliorativi come  ad esempio 

  • indennità al 30% durante i 2 ulteriori mesi di aspettativa previsti per il congedo per donne vittime di violenza,
  •  possibilità di richiedere il part time reversibile per chi fruisce di congedi;
  •  revisione della disciplina per il preavviso di dimissioni e licenziamento con prolungamento del periodo.

CCNL LEGNO ARTIGIANATO i precedenti rinnovi

Con il rinnovo  firmato   a maggio 2022  per il periodo 2019-2022 erano state definite le seguenti  novita :

CONTRATTI A TERMINE 

 i limiti quantitativi  fissati  sono i seguenti

  • imprese da 0 a 5 dipendenti 3 lavoratori a termine, 
  • da 6 a 18 dipendenti un lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza, 
  • da 19 dipendenti i:  35% del personale in forza). 

Sono in ogni caso esenti da limitazioni  i contratti a termine conclusi nei primi 15 mesi della fase di avvio di nuove attività ovvero di nuove linee di produzione e servizio.

TRATTAMENTO ECONOMICO  

Una tantum

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, è prevista l'erogazione di un importo una tantum (proporzionalmente ridotto in caso di congedi facoltativi servizio militare e part-time) pari a 150,00 euro lordi in due tranche di pari importo :

  • 75 euro con la retribuzione  di luglio e 
  • 75 euro con la retribuzione di ottobre 2022

Per gli apprendisti l'importo  è  pari a 105,00 euro. 

Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati anticipazione degli importi una tantum ie cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2022.

Tabella aumenti retributivi 2022

SETTORI AUMENTO COMPLESSIVO DATE 1 TRANCHE DATE 2^ TRANCHE
IMPRESE SETTORE LEGNO ARREDO 75 euro a livello D 45,00 euro da maggio 2022; 30,00 euro  da settembre 2022
IMPRESE LAPIDEI 79 euro a licello 5 45,00 euro da maggio 2022 34 euro da settembre 2022
PMI LEGNO ARREDO 76 euro  a livello D 50 euro da maggio 2022 26 euro da settembre 2022
PMI LAPIDEI 80 euro a livello 5 50 euro da maggio 2022 30 euro da settembre 2022

 L'inquadramento dei lavoratori nei vari livelli professionali,  avviene sulla base di declaratorie generali, che differenziano qualitativamente i livelli, e di esemplificazioni non esaustive fornite dai profili professionali.

NUOVE CATEGORIE PROFESSIONALI

Categoria A super – Quadri

 

Categoria A

– ex impiegati 1ª categoria

Categoria B

– ex impiegati 2ª categoria
– ex operaio specializzato provetto

Categoria C super

– specifici tre profili della categoria C

Categoria C

– ex impiegato 3ª categoria
– ex operaio specializzato

Categoria D

– ex impiegato di 4ª categoria
– ex operaio qualificato

Categoria E

– ex operaio di 3ª categoria

Categoria F

– lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nei settori oggetto del campo di applicazione del CCNL.

Si era prevista anche la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di dodici mesi.

Assistenza sanitaria integrativa Fondo SANARTI dal 2018

Le Parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra CONFARTIGIANATO imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

A partire dal 1° febbraio 2018, sono pertanto iscritti al Fondo – Sanarti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il CCNL, ivi compresi:

  • gli apprendisti 
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi;

le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. 

CCNL Legno lapidei artigianato: tabelle retributive fino al 2018

CONTRATTO 2016-2018 

 Una tantum  suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a € 150.00.

INCREMENTI RETRIBUTIVI IMPRESE ARTIGIANE

Settore Legno, Arredamento, Mobili 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

D

€ 33,00

€ 20,00

€ 53,00

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

5

€ 33,00

€ 23,00

€ 56,00

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI P.M.I.

Settore Legno, Arredamento, Mobili 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

D

€ 33,00

€ 30,00

€ 63,00

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

5

€ 33,00

€ 33,00

€ 66,00

 

Verbale integrativo 21.3.2018 in materia di apprendistato

Il 21 marzo 2018 è stato  sottoscritto un verbale che integra l'ipotesi di accordo  in materia di apprendistato professionalizzante per i lavoratori over 29 anni 

Le parti confermano che i contratti di apprendistato  per il reinserimento lavorativo   stipulati antecedentemente al 13 marzo 2018, ai sensi dell'art. 56 del C.C.N.L., sono conformi a quanto previsto  dal D.Lgs. 81/2015 e, pertanto, ne confermano la regolamentazione; vengono anche confermati i nuovi profili formativi allegati ai C.C.N.L..

L'intesa prevede, inoltre, nell'ambito della disciplina del Contratto  di apprendistato  per il reinserimento lavorativo , i seguenti limiti quantitativi:
a) 2 contratti nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;
b) 3 contratti nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti;

e) 4 contratti nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.

Aiuti de minimis alle imprese: nuovi regolamenti UE dal 1 gennaio

7 Marzo 2024 in Speciali

Sono pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'UE del 12.12.2023 due nuovi regolamenti per disciplinare gli aiuti de minimis,

In dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2024 ( e fino al 31 dicembre 2030) sono in vigore i due nuovi regolamenti sugli aiuti di importanza minore: 

  • il regolamento (UE) 2023/2831 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis,
  • il regolamento 2023/2832 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis, concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG).

In proposito ASSONIME ha pubblicato in data 5 marzo la Circolare esplicativa n 5

Aiuti alle imprese de minimis: che cosa sono

Nella Circolare viene specificato innanzitutto che i due regolamenti sostituiscono regolamenti precedenti scaduti il 31 dicembre 2023. 

Successivamente la Circolare ASSONIME n 5/2024, ricorda che gli aiuti di Stato de minimis sono aiuti di modesta entità che sono esonerati dal controllo degli aiuti di Stato dalla Commissione europea, in quanto ritenuti senza incidenza sulla concorrenza e sugli scambi commerciali nel mercato interno.

Poiché non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1 TFUE, tali aiuti non devono essere preventivamente notificati alla Commissione europea.

I regolamenti de minimis permettono, quindi, agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese tramite la concessione di aiuti di importo limitato, senza dover attendere un’autorizzazione da parte della Commissione e, quindi, semplificando e velocizzando le procedure. 

Aiuti imprese de minimis: le nuove soglie

Tra le novità dei due regolamenti ASSONIME evidenzia che la principale riguarda l’aumento dei massimali di aiuto per impresa.

In dettaglio, il nuovo regolamento de minimis generale innalza da 200.000 a 300.000 euro il massimale triennale, cioè la soglia al di sotto della quale gli aiuti concessi a una medesima impresa unica nell’arco di tre anni vengono considerati come aiuti non corrispondenti ai criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1 TFUE e quindi non soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione previsto dall’articolo 108, paragrafo 314 .

Il nuovo regolamento de minimis SIEG aumenta la soglia de minimis SIEG da 500.000 a 750.000 euro su un periodo di tre anni.

Il regolamento de minimis SIEG prevede una soglia più alta rispetto alla disciplina de minimis generale, poiché le imprese che svolgono SIEG devono sopportare dei costi aggiuntivi e perché molti SIEG hanno una portata territoriale limitata. 

Altre novità riguardano:

  • le modalità di calcolo del massimale di aiuto,
  • l’ambito di applicazione dei regolamenti, 
  • la previsione dell’obbligo per gli Stati membri di inserire le informazioni sugli aiuti de minimis in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione, in modo da ridurre gli obblighi di rendicontazione delle imprese.

Registro centrale a livello nazionale o dell’Unione: dal 1 gennaio 2026

Entrambi i regolamenti in merito al Registro di aiuti UE specificano che "Considerando che gli oneri amministrativi e gli ostacoli normativi costituiscono un problema per la maggior parte delle PMI e che la Commissione si prefigge di ridurre del 25 % gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione(17), tutti i registri centrali dovrebbero essere istituiti in modo da ridurre gli oneri amministrativi. 

Le buone pratiche amministrative, come quelle stabilite nel regolamento sullo sportello digitale unico, possono essere utilizzate come riferimento per l’istituzione e il funzionamento del registro centrale a livello dell’Unione e dei registri centrali nazionali."

E pertanto, gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1 gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi per la prestazione di servizi di interesse economico generale siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione. 

Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l’identificazione del beneficiario, l’importo dell’aiuto, la data di concessione, l’autorità che concede l’aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione («classificazione NACE»).

Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante la pseudonominizzazione di alcune voci specifiche, se necessario.

Bando ISI 2022: scadenza 12 marzo per le imprese subentrate

4 Marzo 2024 in Speciali

Inail ha comunicato il 25 gennaio la pubblicazione  online degli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento ammesse al Bando ISI 2022, distinti per regione e per Asse.

A  seguito della redistribuzione delle risorse economiche,  le ditte subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (identificate con il codice S-AMS), devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12 marzo 2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria.(vedi sotto i dettagli)

Il Bando INAIL  per la sicurezza  relativo al 2022 ha avuto lo stanziamento record  di  oltre 333 milioni di euro. Sono stati  raggiunti cosi   3  miliardi di euro erogati a fondo perduto,  dal 2010,  alle imprese che si impegnano a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro proponendo progetti migliorativi che passano al vaglio dell'istituto. 

Come ogni anno, i fondi   destinati  ai nuovi finanziamenti   previsti dalla  legge 208 2015, sono suddivisi per regione o province autonome per cui gli avvisi sono distinti  e  tutta la documentazione è  disponibile sul   sito   internet   dell'INAIL,  a questo link .

Di seguito un riepilogo delle regole, procedura e calendario aggiornato. 

Bando Isi 2022 Elenchi provvisori pubblicati

Come previsto dall’’Avviso pubblico Isi 2022, il 9 novembre 2023 sono stati pubblicati  gli elenchi cronologici provvisori delle domande di finanziamento , sempre suddivisi per regione, e con le seguenti precisazioni :

Negli elenchi è riportato lo stato delle domande come di seguito indicato:

•  S = collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento

•  S-REC = subentrate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall’esclusione delle domande annullate per violazione delle regole tecniche in applicazione dell’art. 14 del bando Isi 2022

•  N = ritenute provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi

Per le domande contrassegnate dalla lettera S o S-REC,  le imprese devono provvedere, a pena di decadenza, entro le ore 18:00 del 19 dicembre 2023 a inviare il modulo di domanda (Modulo A) unitamente alla documentazione a suo completamento.

I finanziamenti possono essere richiesti da 

  •  Imprese,  anche  individuali,  ubicate  su  tutto  il  territorio  nazionale iscritte alla Camera di commercio industria  artigianato  e  agricoltura   e
  •  enti del terzo settore solo per  l'asse  2  di  finanziamento  

Assi di finanziamento e risorse disponibili

Come di consueto sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

  1. Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
  2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
  3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
  4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
  5. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Le risorse  sono ripartite  anche per regione/provincia autonoma 

Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2022 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.

ASSI PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO LIMITE IMPORTI MINIMO E MASSIMO
ASSI 1,2,3, 65% minimo 5.000
massimo 130.000
*nessun limite  minimo per imprese fino a 50 dipendenti  per l'asse di finanziamento 1.2 
ASSE 4 65% minimo 2.000
massimo 50.000
ASSE 5 40% per le imprese
50% giovani agricoltori
minimo 1.000
massimo 60.000

Regole tecniche e calendario scadenze

INAIL ha pubblicato il 18 settembre  2023  le regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento   per gli utenti . Il 29 settembre il documento è stato aggiornato 

QUI  il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico”

Il 29 settembre è stata pubblicata la "Tabella temporale".

La tabella del calendario che segue sarà aggiornata man mano con le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi.

apertura sportello compilazione domande 2 maggio 2023
chiusura sportello compilazione domande 16 giugno 2023
pubblicazione tabella temporale  29 settembre 2023

Momento 1 Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore

 09/10/2023 10:00

Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul  portale del partecipante e dell’amministratore.

10/10/2023 10:00

Momento 3 – Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.

 23/10/2023 10:00

Momento 4 – Inizio autenticazione e pagina di attesa.

Pagina di test non disponibile sul portale partecipante

26/10/2023 10:00
Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:00
Momento 6 Fine della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:20
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori 9 NOVEMBRE 2023
Upload della documentazione per gli ammessi 

Dal 10 novembre al 19  22 dicembre 2023, entro le ore 18:00

Pubblicazione elenchi cronologici definitivi  26 gennaio 2024 
 UPLOAD DOCUMENTAZIONE ULTERIORI IMPRESE AMMESSE 12 MARZO 2024 ORE 18.00

Bando ISI INAIL 2022 : scadenza perentoria per le imprese subentrate

  Riguardo al perfesizionalemnte della domanda per le imprese subentrate  si ricorda che l’invio del modulo A insieme alla documentazione per il perfezionamento e completamento della domanda, è regolato dagli artt. 18 e 27 dell’avviso e deve avvenire entro il termine inderogabile del 12 marzo 2024 ore 18:00.

I termine è perentorio e in assenza la sede INAIL territorialmente competente, invierà all’indirizzo PEC indicato nella domanda on line, formale comunicazione di decadenza della  domanda  telematica 

Novità bando ISI 2022: nuovi profili di accesso e assistenza

L'istituto ha anche comunicato il 15 febbraio 2023 che per semplificare la  presentazione della domanda di finanziamento,  è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso con  due nuovi specifici profili riservati a 

  1. professionisti ( qui il Modello) 
  2. società di intermediazione. (qui il Modello)

I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI. 

Per informazioni ed assistenza   sono disponibili 

  • il numero  telefonico  06.6001  del  Contact  center INAIL. 
  • il servizio INAIL  Risponde,  nella sezione        Supporto         del         sito         www.inail.it  (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).
Allegati:

Società agricole e agroalimentari: aiuti da ISMEA nel 2024

18 Febbraio 2024 in Speciali

Viene pubblicato in GU n 38 del 15 febbraio il Decreto del 29 dicembre 2023 del ministero dell'agricoltura con criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari  a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e sono escluse le imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 

Società agricole e agroalimentari: aiuti da ISMEA nel 2024

Con il decreto in oggetto, si disciplina,  ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 20, della legge 28 luglio  2016,  n.  154,  i criteri,  le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle  imprese  del  Settore agricolo e  agroalimentare effettuati da ISMEA.  

Sono  esclusi  dall'applicazione del presente decreto gli interventi finanziari a sostegno delle imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Gli interventi sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

  • a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;
  • b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;
  • c) finanziamenti a condizioni di mercato.

I beneficiari degli aiuti

Sono beneficiare degli interventi finanziari:

  • a) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione  di prodotti agricoli e nella commercializzazione di  prodotti  agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento  dell'Unione europea
  •  b) le società di  capitali,  anche  in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  2, lettera c), del testo unico delle  imposte  sui  redditi di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • c) le società di capitali partecipate almeno al 51 per cento  da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui  soci  siano  in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione  e nella logistica,  anche su  piattaforma  informatica,  dei  prodotti agricoli compresi nell'Allegato  I  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea. 

La tipolgia dei aiuti

Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella forma del finanziamento  a  tasso  di interesse agevolato. 

Il finanziamento agevolato può avere durata massima  di quindici  anni,  di  cui  fino  a  un massimo di cinque anni   di preammortamento e fino a un massimo di dieci  anni  di  ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. 

In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.

Le regole operative da parte di ISMEA

Il decreto precisa che l'ISMEA  trasmette  al  Ministero  lo  schema  di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire  le  modalità di presentazione delle domande  e  le  procedure  di  concessione  e  di liquidazione dei finanziamenti agevolati; in assenza di osservazioni, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello  schema,  l'ISMEA adotta le istruzioni applicative  e le pubblica sul  proprio sito istituzionale. 

Si rimanda alla lettura integrale del Decreto 29 dicembre 2023 per ulteriori approfondimenti.

Allegati:

Autotrasporto merci per conto di terzi: risorse per veicoli eco sostenibili

16 Febbraio 2024 in Speciali

Il decreto 31.01.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09.02.2024 disciplinando le modalità operative del decreto del 01.12.2023 in G.U. n.14 del 18.01.2024 firmato dal Ministro Matteo Salvini che dispone l’erogazione delle risorse finanziarie destinate alle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi

Nello specifico, il decreto del 31.01.2024 fa riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale per l’erogazione delle risorse destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Il fine è quello di permettere l’adeguamento del parco veicolare con automezzi ecosostenibili nuovi, valorizzando l’eliminazione dei veicoli più obsoleti.

Più in dettaglio, il decreto per il rinnovo dei veicoli obsoleti mette a disposizione delle imprese di autotrasporto risorse pari a 25 milioni di euro con riferimento all’annualità 2023, per l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati.

Incentivi per autotrasporto merci conto terzi: i beneficiari

Le risorse sono destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

  • attive sul territorio italiano;
  • attualmente iscritte
    •  al Registro elettronico nazionale (R.E.N.);
    • all’albo degli autotrasportatori 
  • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2027, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

Incentivi per autotrasporto merci conto terzi: ripartizione risorse

La ripartizione delle risorse prevede:
• 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
• 15 milioni per la rottamazione (con contestuale acquisizione di automezzi commerciali nuovi euro VI step E ed euro 6 E);
• 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.

Incentivi per autotrasporto merci conto terzi: investimenti finanziabili

Sono previsti contributi per diverse tipologie di investimenti ed in particolare:

  • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
    • a metano CNG,
    • ibrida (diesel/elettrico),
    • elettrica (full electric),

di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate.

In questo caso il contributo sarà pari a:

  • 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
  • 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
  • 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate. 

  • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
    • ibrida (diesel/elettrico)
    • a metano CNG e LNG

di massa superiore a 7 tonnellate

il contributo sarà pari a:

  • 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa da 7 a 16 tonnellate;
  • 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

Nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione  di   autoveicoli  di  massa   complessiva  fino  a   3,5 tonnellate  per  il   trasporto  merci  come   veicoli  elettrici,   il contributo è determinato in misura pari al 40 per  cento  dei   costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento  con  un tetto massimo pari ad euro 2.000.  

L’art 2 del decreto stabilisce che in caso di contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro VI step E o euro 6 E, è concesso un incremento degli importi sopra riportati di 1000 euro per ciascun mezzo rottamato.

 Inoltre sono finanziabili anche gli investimenti riguardanti:

  • acquisizione automezzi commerciali di massa complessiva a pari o superiore a 7 tonnellate (i contributi riconosciuti saranno da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro);
  • acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 step E ed Euro 6 E di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro);
  • acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo;
  • acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere.

Si precisa che sono finanziabili esclusivamente gli investimenti avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto (che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ovvero il 18.01.2024).

Incentivi per autotrasporto merci conto terzi: come prenotarsi

È necessario che il beneficiario produca copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.

Tuttavia l’ammissibilità del contributo accantonato con la prenotazione, è subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento.

Diversamente il beneficiario perde il contributo.

Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro 30 giorni dal 18.01.2024 (data di entrata in vigore del decreto) saranno definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti e le modalità di presentazione delle domande.

Incentivi per autotrasporto di merci conto terzi istanze dal 4 marzo 2024

Il decreto del 31.01.2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09.02.2024 fa riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale per l’erogazione delle risorse destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Sono due le fasi del procedimento di ammissione ai benefici previsti dal decreto in esame:

1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive: 

a) la fase di prenotazione, affinché il soggetto gestore possa accantonare l'importo spettante alle singole imprese richiedenti; 

b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

La finestra temporale in cui le imprese interessate potranno presentare le domande di accesso all'incentivo è la seguente: dal 4 marzo 2024 al 22 marzo 2024. 

Le istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 4 marzo 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 22 marzo 2024 esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata a [email protected]

All'interno di questo periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo.

Il soggetto gestore procede alla implementazione di tre «contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti.

Le liste delle domande pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it nella Sezione dedicata all'incentivo «Investimenti IX edizione».

Ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC). 

Sono escluse le domande inviate al di fuori dei termini di presentazione.

Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l'elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificata successivamente. L'elenco verrà pubblicato entro la data del 29 marzo 2024.

6)Incentivi per autotrasporto di merci conto terzi: fase di rendicontazione

Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento e la prova che il medesimo è stato avviato in data successiva al 18.01.2024, che corrisponde alla data successiva alla pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale n. 317 dell’1.12.2023.

Quest’ultimo è un presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.

La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina http://www.ramspa.it nella Sezione dedicata all'incentivo «Investimenti X edizione», entro la data dell'11 marzo 2024.

Made in italy: le novità 2024 per valorizzare il marchio Italia

11 Gennaio 2024 in Speciali

Viene pubblicata in GU n 300 del 27 dicembre la Legge n 206/2023 con Disposizioni organiche per la valorizzazione,  la promozione e la tutela del made in Italy.

La Legge è composta da:

  • Titolo I PRINCIPI E OBIETTIVI 
  • Titolo II CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI 
    • Capo I Misure generali (fondo per il made in Italy, imprenditoria femminili, sostegno dei marchi e proprietà industriale)
    • Capo II Misure settoriali ( norme a tutela della filiera del legno, dell'olio d'oliva, del tessile)
  • Titolo III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  • Titolo IV MISURE DI PROMOZIONE 
  • Titolo V TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY 
    • Capo I Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta 
    • Capo II Nuove tecnologie 
    • Capo III Lotta alla contraffazione
  • Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Vediamo alcuni dettagli di rilievo considerando che tutte le norme in esame entrano in vigore dal giorno 11 gennaio 2024

Fondo nazionale del Made in Italy: che cos’è

Nella Legge n 206/2023 viene istituito il Fondo nazionale del Made in italy

In particolare, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il  rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo  nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro  per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
 Il  Fondo è incrementato con  risorse provenienti da soggetti non  inseriti  nella  lista  delle  pubbliche amministrazioni mediante versamento all'entrata  del  bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa,  per  importo  non inferiore  alla   dotazione iniziale e,  successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. 

Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della  disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato,  nel  capitale  di società per  azioni,  anche  con   azioni  quotate in  mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

  • a) hanno sede legale in Italia;
  • b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.

I  requisiti  di  accesso al  Fondo  le condizioni, i criteri e le relative tipologie di  intervento  nonché le modalità di apporto delle risorse  da  parte  degli  investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle  risorse del fondo  e  del  soggetto gestore,  nonché  la  remunerazione  di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e  del  made in Italy.

Il  decreto  può inoltre  disciplinare  le  modalità di gestione  contabile delle  risorse  del  Fondo  e  l'utilizzo  degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

Legge made in Italy: tutela della proprietà industriale e marchi

Per la valorizzazione della proprietà industriale si prevede che, l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile  dimostrare  l'uso continuativo  da  almeno  cinquanta   anni,   che   intenda   cessare definitivamente  l'attività svolta,  notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il  Ministero   delle imprese e del made  in  Italy  può  subentrare  gratuitamente  nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di cessione  a  titolo  oneroso  da  parte dell'impresa titolare o licenziataria
 Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy  può depositare  una domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  

Gli  oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione  sono posti  a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17  maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15  luglio 2022, n. 91.
 Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o  trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
 Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e  le  modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 

A proposito di marchi, si prevede che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio  registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile  dimostrare  l'uso continuativo  da  almeno  cinquanta   anni,  che  intenda cessare definitivamente  l'attività  svolta,  notifica  preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
 Al fine  di  tutelare  i  marchi  di particolare interesse e valenza nazionale  e  di  prevenire  la  loro estinzione  salvaguardandone  la continuità  il  Ministero   delle imprese e del made  in  Italy  può subentrare  gratuitamente  nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di cessione  a  titolo  oneroso  da  parte   dell'impresa   titolare   o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
 Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare  una domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  Gli  oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione  sono posti  a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge  17  maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15  luglio 2022, n. 91.
 Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o  trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
 Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e  le  modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 

Legge made in Italy: sostegno alla imprenditoria femminile

Al fine  di  rafforzare  il  sostegno   alle   iniziative   di autoimprenditorialità promosse da donne e  allo  sviluppo di  nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del  decreto  legislativo  21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis  del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per  un  importo di  15 milioni di euro per l'anno 2024,  destinato  al  finanziamento  degli interventi  in  favore  delle  imprese  a  prevalente partecipazione femminile.

Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono  concesse nei limiti e alle  condizioni  previsti  dalla  normativa  europea  e nazionale in materia di aiuti di Stato. 

Allegati:

Garante Nazionale del Contribuente: i compiti dopo la Riforma Fiscale

4 Gennaio 2024 in Speciali

Il Decreto legislativo n. 219/2023 pubblicato in GU n. 2 del 3 gennaio 2024 contiene norme che modificano lo Statuto del Contribuente, le cui norme entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in GU avvenuta appunto il 3.01.2024.

Ricordiamo che, lo Statuto dei diritti del contribuente, approvato dalla Legge n 212/2000 dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e cittadini.

Lo Statuto contiene disposizioni generali dell'ordinamento tributario in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini nei confronti delle disposizioni di legge, di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali, di capacità contributiva e progressività del sistema tributario, di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Le disposizioni contenute nello Statuto possono essere ricondotte nell'ambito di tre distinti temi: 

  • redazione delle norme tributarie; 
  • informazione e semplificazione in materia tributaria; 
  • diritti e garanzie a tutela dei contribuenti.

La concreta attuazione delle disposizioni dello Statuto è avvenuta anche con il Dlgs. n 32/2001 che contiene interventi correttivi di leggi tributarie in vigore, al fine di renderle aderenti ai principi dello Statuto.
Si sottolinea inoltre che l'Ocse ha elaborato un Modello di Carta dei Contribuenti, invitando gli Stati membri ad adeguarsi.

Lo statuto del contribuente, ora modificato dal Dlgs n 219/2023, con l'art 13 disciplina i poteri del Garante Nazionale del Contribuente, tale articolo viene interamente sostituito, vediamo le norme prima e dopo la riforma.

Garante Nazionale Contribuente: compiti prima della riforma fiscale

L'art 13 dello Statuto del contribuente prevede la figura del Garante del Contribuente, ora Garante Nazionale del Contribuente.

Il Garante aveva il compito di:

  • tutelare i diritti del contribuente
  • garantire un rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria.

Il Garante, organo monocratico istituito presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, poteva:

  • richiedere documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente;
  • rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
  • richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta;
  • segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione;
  • accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente.

Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:

  • rivolgeva richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, 
  • attivava le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. 

Il Garante del contribuente comunicava l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente noncheé agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

Accedi qui alla pagina del sito MEF con tutti gli indirizzi mail e i contatti telefonici dei Garanti delle regioni italiane

Garante del Contribuente: le novità della Riforma fiscale

Il nuovo articolo 13 (Garante Nazionale del Contribuente) della Legge n 212/2000 prevede quanto segue.

E' istituito il Garante nazionale del contribuente:

  • organo monocratico con sede in Roma 
  • che opera in piena autonomia 
  • e che è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze
  • per la durata di quattro anni, rinnovabile una  sola  volta  tenuto  conto  della  professionalita', produttivita' ed attivita' svolta.

Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra:

  • a) magistrati, professori universitari di materie  giuridiche  ed economiche, notai, in servizio o a riposo;
  • b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri  collegiati,  in pensione, designati  in  una  terna  formata  dai  rispettivi  ordini nazionali di appartenenza.

Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al  Garante nazionale  del  contribuente  dagli  uffici  del  Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il  Garante  nazionale  del  contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che  lamenti  disfunzioni,  irregolarità,  scorrettezze,   prassi amministrative   anomale  o irragionevoli o qualunque   altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:

  • a) può rivolgere raccomandazioni ai  direttori  delle  Agenzie fiscali ai fini  della  tutela  del  contribuente  e  della  migliore organizzazione dei servizi;
  • b) può accedere  agli  uffici  finanziari  per  controllarne  la funzionalità dei  servizi  di  assistenza  e  di  informazione   al contribuente, nonche' l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;
  • c) può richiamare gli uffici finanziari al  rispetto  di  quanto previsto dagli articoli 5 e 12 nonchè al rispetto dei  termini previsti per il rimborso d'imposta;
  • d) relaziona ogni sei  mesi  sull'attività svolta  al  Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,  individuando  gli aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le relative soluzioni;
  • e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. 

Taglio cuneo fiscale 2024: tabella degli importi in busta paga

3 Gennaio 2024 in Speciali

il taglio del cuneo contributivo  per i lavoratori  con redditi piu bassi  è stato riproposto nella legge di bilancio 213 2023 anche per il 2024 .

Si ricorda che la riduzione  è iniziata nel 2022 con il Governo Draghi  ed aumentata  nel corso del 2023  fino a  al 6 e 7% con due diverse soglie di accesso.( nei paragrafi seguenti i dettagli  degli aumenti  di aliquote e gli importi che ne risultano in busta paga )

La misura è confermata con le stesse aliquote, solo per il 2024 ,  l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti attualmente in vigore.

Il governo ha espresso piu volte  l'intenzione di potenziare ulteriormente  le misure per i  ceti meno abbienti ma la stagnazione dell'economia degli ultimi mesi   ha obbligato ad escludere il   taglio ulteriore  che era stato ipotizzato.

Da notare che nella nuova legge di bilancio  trova posto anche 

  • una riduzione del cuneo contributivo per le  donne con almeno 2 figli a carico  
  • una riduzione dell'IRPEF per i redditi fino a 28 mila euro che rientreranno nel primo scaglione IRPEF con aliquota al 23% .

Vediamo di seguito un riepilogo e le tabelle dei risparmi che ne derivano . 

Riduzione cuneo fiscale Governo Draghi: gli aumenti 2022

Uno studio reso noto dalla UIL  a giugno 2022 evidenziava   che  gli aumenti che risultano dal taglio del cuneo introdotto dal Governo Draghi fino a dicembre 2022, grazie allo sconto del 1,2%  sugli stipendi sono modesti ma non irrilevanti.

Il taglio del cuneo fiscale sugli stipendi dei dipendenti  valeva al massimo 25 euro in più  al mese, con i seguenti esempi, indicativi ( senza il rateo di tredicesima) :

importo  stipendi  aumenti  in busta paga
fino a dicembre 2022
fino a 2600 euro netti  144 euro (24 al mese)
1500 euro netti
1000 euro netti 
102 euro (17 al mese)
72 euro (12 al mese)

La riduzione dei contributi era applicabile tutti i rapporti di lavoro dipendente, pubblico e privato ma sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Di norma le aliquote applicate al lavoro dipendente come contribuzione previdenziale  sono del 33% di cui 

  • il 23,81% a carico del datore di lavoro e
  •  il  9,19% a carico del lavoratore.

Questo significa che nel periodo interessato dalla norma del decreto Aiuti bis , ossia tra luglio e dicembre 2022 queste fasce di retribuzione  hanno un importo complessivo  di sconto contributivo  che si traduce in maggiore netto in busta paga che vale da 50 euro a 185 euro  per i 6 mesi.

Va ricordato che sia per i dipendenti che per i pensionati è in vigore da gennaio 2022  anche lo sgravio dello 0,8% sui contributi dovuti, che resta confermato fino a fine anno.

In entrambi i casi   non varia la  aliquota di computo ai fini della previdenza a fine carriera lavorativa, cioè il taglio non comporta riduzioni dell'importo della pensione ma resta a carico dello Stato.

Cuneo fiscale 2023 tabella importi gennaio-giugno

La  legge  di bilancio  2023 (197 2022)  prevedeva  

  • sconto  contributivo del 3% per le retribuzioni con imponibile previdenziale massimo di  1923 euro mensili (25mila euro annui)
  • taglio  del 2%  sui contributi   sulle retribuzioni fino a 35mila euro annui (2.692 euro mensili)

Va tenuto conto in entrambi i casi che i limiti di importo mensile vanno considerati con la maggiorazione del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Vediamo nella tabella seguente  le percentuali di taglio del cuneo fiscale e gli importi indicativi di sconto contributivo che si traduce in maggiore importo netto in busta paga, come calcolati dal Sole 24 Ore.

BENEFICIARI percentuale sconto contributivo 2022 percentuale sconto contributivo  2023 MAGGIORE IMPORTO IN BUSTA PAGA  FINO A GIUGNO 2023
 redditi fino a 10mila euro 0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3% 19,25 euro mensili – 231 euro l’anno
reddito fino a 15 mila euro 0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3% 28,88 euro mensili –  346,50 annui
reddito fino a 20mila euro  0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3%  32,92 euro mensili 395, 08 annui
reddito fino a  25mila euro  0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3% 41, 15 euro al mese,  493,85 annui
redditi oltre i 25mila euro  e fino a 35mila euro  0,8% genn-giugno  -2% da luglio a dicembre 2% nessuna variazione rispetto al 2022

Taglio cuneo fiscale da luglio 2023 – tabella per scaglioni

Con il decreto lavoro 48 2023 è stato aumentato l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti  :

  • dal 2 al  6 per cento  se il reddito imponibile mensile  non supera i 2.692 euro  (annualmente sono circa  35mila euro), 
  • dal 3 al 7 per cento,   se il reddito imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro ( circa 25mila euro annui)

Nella tabella seguente gli importi medi di sconto contributivo che si traduce in aumento della retribuzione netta in busta paga

taglio cuneo fiscale dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 bonus  medio risultante  in busta paga
redditi fino a  35mila euro  6%  della retribuzione imponibile da 90 a 100 euro in piu
redditi fino a 25mila euro  7%  da 60 a 70 euro in più

 Attenzione si fa riferimento all'imponibile previdenziale  non all'imponibile fiscale. Necessario quindi verificare il limite massimo mensile  e non quello annuale.  Il ministero delle finanze ha confermato che l’aumento in busta paga da luglio a dicembre 2023 può  arrivare a 100 euro  mensili.

Le istruzioni fornite dall'Inps dopo la pubblicazione del decreto lavoro  48 2023 il 4 maggio 2023 (messaggio 1932/2023 ) hanno specificato che  sui ratei di  tredicesima  non si applica il nuovo taglio, sia nel caso venga erogata in 12 rate con la paga mensile, sia nel caso in cui venga erogata intera a dicembre  

L'importo  complessivo mensile di maggiorazione in busta paga  a partire da luglio 2023  quindi  vale circa :

  • 96 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 25mila euro 
  • 99 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 35mila euro.

Per approfondire riportiamo  nella tabella seguente  le simulazioni effettuate per La Stampa  dallo Studio del dott. De Fusco  che danno anche il totale dei maggiori importi annui, comprensivi dei due diversi tagli al cuneo ( previsti da legge di bilancio e decreto Lavoro)

redditi importo mensile  taglio cuneo fiscale in busta paga importo annuo COMPLESSIVO
10mila euro annui 25,67 euro 269 euro
12.500 euro annui 32 euro 336 euro
15.000 euro annui 38 euro  404 euro
17.500 euro annui 43 euro 430 euro
20.000 euro annui 49 euro 460 euro 
25.000 euro annui 55 euro 548 euro
30.000 euro annui 56 euro  576 euro
35.000 euro annui 65 euro 591 euro

Taglio cuneo fiscale 2024 ridotto per esclusione della tredicesima

Già nel  comunicato stampa del  Consiglio dei Ministri  del 28 agosto 2023,  la Presidente  Giorgia Meloni  aveva anticipato alcune intenzioni sulla  legge di bilancio  2023 che dovrà essere " seria,    per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese”.Il comunicato stampa dopo il Consiglio dei Ministri del 27 settembre che approva la NADEF  affermava che :

"La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso. Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura"  

 Le  misure attuali del 6 e  7% di taglio ai contributi a carico dei lavoratori attualmente in vigore  quindi vengono confermate:

  •  SOLO per il 2024  e 
  • con una riduzione del risparmio in busta paga dovuta all'esclusione della tredicesima mensilità 

Va anche ricordato che  dal punto di vista operativo  i limiti retributivi  vanno valutati in ogni singolo mese dell’anno.

Si fa riferimento  infatti all’imponibile previdenziale mensile che può oscillare per eventi  indennizzati dall'INPS per cui  in alcuni periodi  il taglio contributivo potrà essere applicabile e in altri mesi  no.

Confermato anche il fatto anche  questa  diminuzione della contribuzione versata non avrà alcun effetto sul calcolo delle pensioni in quanto la differenza  resta a carico dello Stato. 

DIS COLL: regole e istruzioni per la domanda

28 Dicembre 2023 in Speciali
DIS COLL sta per "Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa " ed è stata istituita dall 'art. 15 del Decreto n. 22/2015 di attuazione del Jobs act , in forma sperimentale, e resa strutturale dal Jobs act   per il lavoro autonomo e smart working (Legge n. 81/2017).
Si applica agli eventi di disoccupazione involontaria ( quindi non in caso di recesso volontario, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa) verificatisi  a partire dal 1.1. 2015 . 
Viene erogata dall'INPS e spetta ai lavoratori non  titolari di partita IVA, ma iscritti alla gestione separata INPS , delle seguenti categorie:
  • collaboratori coordinati e continuativi , 
  • dottori e assegnisti di ricerca

che perdono il lavoro di collaborazione  dopo un certo numero minimo di mesi di attività.

Non spetta invece a titolari di partita IVA , pensionati, amministratori di società o enti .

Requisiti necessari :
  1. stato di disoccupazione ;
  2. almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino  al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

Calcolo assegno, erogazione e durata della DIS COLL

La DIS-COLL decorre:

  • dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
  • dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.

Viene  corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento.

La durata massima è di 12 mesi.

Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL 

IMPORTO 

L'indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile.

Quando il reddito medio mensile è superiore a un determinato importo – rivalutato ogni anno in base alla variazione dei prezzi – l'indennità di disoccupazione ha una maggiorazione.  Per il 2023 tale importo è pari a 1.352,19 euro.

La DIS-COLL non può comunque superare una misura massima, che per il 2023 è pari a 1.470,99 euro.

A partire dal sesto mese di fruizione, l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.

SE SI INIZIA UN NUOVO LAVORO:

Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione:
  • con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade.
  • Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.
L’indennità  di disoccupazione dei collaboratori viene pagata dall'INPS mediante:
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

Decadenza dal diritto alla DIS COLL e riduzione indennità

ll beneficiario perde il diritto all'indennità DIS COLL nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione
  • inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • se è titolare di pensione ;
  • se acquisisce i diritto all'assegno ordinario di invalidità, ( possibile comunque la scelta sostitutiva dell’indennità DIS-COLL);
  • non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti .

 

Aliquota contributiva per la DIS COLL

L' aliquota per il calcolo della contribuzione alla gestione separata è uguale a quella della NASpI,  pari a 1,31%.

DIS COLL Come e quando presentare la domanda

Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio,.

ATTENZIONE Scaduto tale termine , il diritto decade .   Il servizio di domanda  è disponibile all'indirizzo :

www.inps.it / Prestazioni e Servizi / Domande per Prestazioni a sostegno del reddito/Domanda Dis Coll. 

Per utilizzarlo   è necessario essere titolari SPI CIE o CNE

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  •  Enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

Nel caso di  maternità o  degenza ospedaliera  durante il rapporto di collaborazione/assegno o dottorato di ricerca successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera .
Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

L'Inps ha specificato nella circolare 115 2017 che la domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità  per la qualifica di  disoccupato  ai sensi  dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015. 

Dopo aver presentato la domanda il  collaboratore  ancora privo di  occupazione, è tenuto a contattare il Centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni  per la stipula del patto di servizio  personalizzato .

 

Nuovo servizio online Domanda Dis coll

Con il messaggio 4670 del 27 dicembre 2023 INPS comunica il rilascio di una nuova versione evolutiva del servizio di domanda per l’accesso alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL.

Il servizio è accessibile, per i cittadini, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, sussidi indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL – domanda” > “Nuova Domanda di Indennità di Disoccupazione”, 

autenticandosi con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Gli Istituti di Patronato possono utilizzare il link presente sul Portale dei Patronati al seguente percorso: “Servizi” > “Categoria: supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a progetto” > “DIS-COLL” > “Nuova procedura”.

Per i soli cittadini viene temporaneamente mantenuto anche il servizio già in uso, ( fino alla pubblicazione di un nuovo messaggio )

La nuova versione del servizio  consente all’utente di:

  • compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione DIS-COLL, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione 
  • avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito,  e
  • visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda. 

In particolare, nel caso in cui l’utente intenda presentare una domanda di DIS-COLL si attivano i controlli sincroni, sul  diritto alla prestazione per  fornire immediatamente  le informazioni e/o eventuali criticità 

In particolare  nel caso in cui venga rilevata l’assenza di iscrizione alla Gestione separata viene evidenziata all’utente, tramite un’apposita nota, la necessità di iscrizione  per potere accedere alla prestazione di DIS-COLL.

Fondo solidarietà mutui prima casa: come sospendere la rata entro il 31.12.2023

4 Dicembre 2023 in Speciali

L'ABI ha pubblicato nel mese di novembre un documento informativo sulla possibilità per le famiglie e i professionisti in difficoltà, di sospendere il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto di immobile entro il 31 dicembre 2023 (salvo proroghe della misura)

Dal documento si evince sinteticamente chi può richiedere l'agevolazione e a quali condizioni, vediamole.

E' bene sottolineare che la Guida rientra tra gli strumenti promossi da ABI in occasione del Mese dell’educazione finanziaria, svolto nel mese di ottobre 2023.

Fondo solidarietà mutui prima casa: cos’è la sospensione della rata?

Nel dettaglio, il fondo di solidarietà mutui prima casa consente di richiedere alla banca che ha erogato il mutuo la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi allungando il piano di ammortamento per un periodo pari alla durata della sospensione. 

La sospensione può essere richiesta al verificarsi, nei 3 anni precedenti la domanda, dei seguenti eventi che riguardino il mutuatario:

  1. morte, 
  2. riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80%,
  3. perdita del posto di lavoro (subordinato a tempo determinato o indeterminato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia, con attualità dello stato di disoccupazione),
  4. sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

Attenzione al fatto che, negli ultimi due casi la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a: 

  • 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni,
  • 12 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni,
  • 18 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.

La richiesta di sospensione può essere presentata senza l’indicazione dell’ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente (in deroga al limite previsto di 30.000 euro) fino al 31 dicembre 2023

Fondo solidarietà mutui prima casa: spetta anche ai professionisti?

Viene specificato che la misura agevolativa è stata estesa anche:

  • ai lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile che dichiarino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus; 
  • alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogati, di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni che consentono l’accesso ai benefici del Fondo verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020. In particolare, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per: 
    1. 6 mesi, qualora gli eventi riguardino un numero di assegnatari compreso tra un valore del 10% e fino al 20% dei soci;
    2. 12 mesi, qualora gli eventi riguardino un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20% e fino al 40% dei soci;
    3. 18 mesi, qualora gli eventi riguardino un numero di assegnatari superiore al 40% dei soci;
  •  ai mutui garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa.

Sospensione della rata: per quali mutui spetta?

La possibilità di sospendere la rata del mutuo spetta per i mutui:

  • relativi ad un immobile adibito ad abitazione principale non di lusso che non superano l’importo di 250.000 euro (400.000 euro fino al 31 dicembre 2023),
  • ai mutui in ammortamento da almeno un anno,
  • che non godono di agevolazioni pubbliche o polizze assicurative che coprono le rate sospese per gli eventi previsti dalla misura,
  • anche ai mutui con un ritardo nei pagamenti, purché non superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, e per i quali non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o non sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato. 

Sospensione rata mutuo: come richiederla

Per richiedere la sospensione della rata del proprio mutuo entro il 31 dicembre 2023 occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap:

diverso per persone fisiche o cooperative edilizie, corredato della documentazione necessaria, da presentare presso la banca che ha concesso il mutuo, con le modalità definite dalla banca stessa. 

Entro il termine di 10 giorni dall’acquisizione della domanda la banca la invia al Gestore. 

Quest’ultimo rilascia, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo. Entro i successivi 5 giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, la banca comunica al beneficiario la sospensione dell’ammortamento del mutuo. 

La sospensione del pagamento delle rate non comporta l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria né sono necessarie garanzie aggiuntive. 

Gli interessi che maturano durante il periodo di sospensione (il 50% di questi viene sostenuto dal Fondo) si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare, senza produzione di interessi su altri interessi**.

Reddito di cittadinanza 2023: scadenza domande e ultime rate

26 Novembre 2023 in Speciali

La legge di bilancio 2023  (L 197 del 29.12.2022) ha modificato in senso restrittivo il reddito di cittadinanza.  Si prevede in particolare che  per il 2023  per i percettori  che possono lavorare   il sostegno economico sia  riconosciuto per un massimo di sette mesi. 

La novità dal punto di vista finanziario comporta un risparmio di spesa di circa 950 milioni di euro per il 2023 , mentre si confermano gli stanziamenti della legge di bilancio 2020 per gli anni successivi,  in vista dei nuovi strumenti che sostituiranno il Reddito di cittadinanza: 

  1. Supporto per la formazione e il lavoro e 
  2. Assegno di inclusione 

istituiti dal  Decreto Lavoro 48  del 4 maggio 2023.

ATTENZIONE INPS ha pubblicato nuove istruzioni per i casi di variazione dei requisiti  entro luglio 2023  e per la scadenza ultima per le domande e per il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre (Vedi ultimo paragrafo).

Rivediamo di seguito  tutte le regole di funzionamento  del Reddito di Cittadinanza nel 2023 e le novità 2024.

Reddito di cittadinanza 2023: la durata cambia

A norma dell'art . 1 commi  313 321,   la durata massima ordinaria  dell'erogazione del contributo economico del Reddito di cittadinanza  dal 1 gennaio 2023  diventa  di 7 mesi. Cessa  in alcuni casi dal 1 settembre 2023 (Vedi al penultimo paragrafo le novità da settembre 2023)

Fanno eccezione , cioè la durata massima resta di 18 mesi,  solo per   i nuclei familiari 

  • con minori
  • con persone disabili (come definite dal DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159)
  • con persone di età pari o superiore ai 60 anni.

 Lo stop non riguarda quindi la Pensione di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza e obblighi per gli occupabili

A decorrere dal 1° gennaio 2023,  i soggetti  occupabili  (dai 18 ai 59 anni):

  • devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.
  •  per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, l'erogazione del Reddito è subordinata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello.
  •     tutti i percettori di Rdc residenti nel Comune debbono essere impiegati in progetti utili alla collettività (non più soltanto un terzo di essi).
  • Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi, non influisce sull'importo del Reddito di cittadinanza. Vanno quindi comunicati all'Inps solo  i redditi eccedenti tale limite massimo .
  • Il contributo economico cessa se il percettore  non accetta la prima offerta di lavoro (è abolita la definizione di offerta di lavoro "congrua")

Il disegno di legge abroga  anche gli articoli riferiti al patto per il lavoro e di inclusione sociale che prevedeva l'intervento dei Centri per l'impiego e dei servizi sociali dei Comuni per predisporre le misure di reinserimento lavorativo e sociale, mai effettivamente decollate. 

Reddito di cittadinanza 2023: novità per gli importi

La legge di bilancio prevede inoltre che :

  •    la componente del reddito  di cittadinanza corrispondente  al canone annuo di affitto viene erogata direttamente al locatore dell'immobile.  Si attendeva un apposito decreto del Ministro del lavoro  entro il 2 marzo 2023 per la definizione delle modalità di attuazione, ancora in stand by.
  •    Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio, se rientra nel limite massimo di 3.000 euro lordi. I redditi eccedenti tale limite andranno  ancora comunicati all’INPS.

Infine si segnala  che ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del Rdc,  è riconosciuto l'esonero dal versamento  del 100% dei contributi previdenziali a loro carico.

Per il resto, le modalità di accesso, ISEE,  calcolo degli importi  e  pagamento non sono modificati.

Reddito di cittadinanza, lo stop: Assegno di inclusione e Supporto per il lavoro

Come detto la legge 197 2022  ha previsto nel 2024 l'abolizione  sul  reddito di cittadinanza per tutti i beneficiari. 

Per le famiglie più in difficoltà  in cui vi siano componenti che non possono lavorare  il decreto lavoro 48 del 4 maggio 2023 mette in campo , in sostituzione, a partire da 1  gennaio 2024 il nuovo "Assegno di inclusione" ( molto simile al RDC) con la sostanziale differenza che riguarda solo i nuclei in cui siano presenti: 

  • minori 
  • disabili
  • over 60 

con obblighi di formazione e lavoro per i componenti "occupabili" e contributo economico commisurato alle caratteristiche della famiglia .

Nel contempo  a partire dal 1 settembre 2023  è in vigore il nuovo strumento chiamato " Supporto per la formazione e il lavoro"  indirizzato ai 

soggetti  tra i 18 e i 59 anni 

  • che fanno parte di  nuclei familiari  diversi da quelli sopracitati  
  •  con ISEE familiare non superiore a 6mila euro annui

Si tratta di misura di attivazione al lavoro  che prevede la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro ( tra i quali rientrano anche  il servizio civile universale e i  lavori socialmente utili. Comprende un contributo fisso di 350 euro mensile per un massimo di 12 mesi 

La partecipazione ad entrambe  misure andrà richiesta in via telematica e prevede la firma della DID dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro  e di un Patto  per il lavoro. 

L'Assegno di inclusione e  il bonus per Supporto formazione lavoro non sono tra loro cumulabili.

Reddito di cittadinanza oltre le 7 mensilità: nuove istruzioni

Nel messaggio 3510 del 10 ottobre  INPS informa sulle modalità di gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese per completata fruizione delle sette mensilità , come previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023

L’Istituto,  dal mese di luglio 2023, sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione della misura del Reddito di cittadinanza per i nuclei che non abbiano i requisiti indicati  per continuare a fruire della misura nell’anno 2023 oltre le sette mensilità. La causale della sospensione è indicata  come "domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.

Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione i nuclei familiari devono avere al loro interno 

– persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

– minorenni;

– persone con almeno sessant’anni di età;

– percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 30 novembre  2023.

Cambio dei requisiti entro il 2023

In particolare si specifica che: 

Se il compimento dei  60 anni , la nascita di un figlio o l'accertamento di una nuova disabilità avviene  prima della settima mensilità o nel mese successivo viene rilevato  automaticamente dai sistemi e il RDC  prosegue  senza interruzioni 

Nel caso in cui, invece:

  • il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) oppure
  •  la DSU venga presentata successivamente  alla sospensione,

è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza che non verrà bloccata  e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo 

Disabilità erroneamente non indicate e ripresa del RDC 

Per i casi di segnalazione da parte degli utenti di disabilità erroneamente non indicate in DSU, le Strutture territorialmente competenti effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 e, in caso di esito positivo, può essere data l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.

ATTENZIONE: 

  • nel caso in cui  venga  contemporaneamente verificata la perdita di un altro requisito   il nucleo familiare cesserà dal beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.
  • Fino alla mensilità di novembre 2023,l'erogazione  del Reddito di cittadinanza  puo riprendere nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, senza bisogno di presentare una nuova domanda.

Ultime rate Reddito di cittadinanza

Nel messaggio 41 79 del 24.11.2023 INPS  ricorda che :

Per le famiglie che non hanno i requisiti  sopracitati la fruizione del beneficio termina al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa Rdc, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024, come previsto nel messaggio n.2896 del 7 agosto 2023.

Per i nuclei che attendono la presa in carico dai Comuni la rata di novembre sarà erogata il 15 dicembre  e quella di dicemnre il 27 dello stesso mese 

La Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati.

Il temine ultimo per le domande di RDC è fissato al  

  • 30 novembre p.v.
  • 20 dicembre se presentate dagli intermediari purche presentate dagli utenti  entro la scadenza del 30 novembre

Le stesse date valgono per l'erogazione degli arretrati 

Bonus vista: i rimborsi entrano nella precompilata

17 Novembre 2023 in Speciali

Il decreto attuativo del Ministero della Salute  riguardante il "bonus vista" ovvero il contributo da 50 euro che viene garantito alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro  per l'acquisto  di: 

  • occhiali  da  vista o 
  • lenti   a   contatto correttive.

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022 . La misura era stata istituita dall'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e si riferisce ad acquisti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 . E' gestita da una applicazione web collegata al sito  del Ministero della Salute rilasciata, con molto ritardo il 5 maggio 2023. 

I fondi sono in esaurimento ma è ancora possibile richiedere il buono per prossimi acquisti 

Vediamo nei paragrafi seguenti le modalità di richiesta e di erogazione del voucher  per i  beneficiari e  alcuni aspetti fiscali chiariti dal provvedimento dell'Agenzia del 15 novembre 2023

Bonus vista a chi spetta, l’importo

 Possono beneficiare del programma i membri di  nuclei  familiari  che 

  • hanno un ISEE non superiore ad euro 10.000,00 
  • a partire dal 1° gennaio  2021  e  fino  al  31  dicembre  2023,  hanno  acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a  contatto correttive. 

 Il «bonus vista» puo'  essere  richiesto  una  sola  volta,  per  ciascun  membro del nucleo familiare,   per acquisti effettuati  nel triennio 2021-2023, di occhiali da  vista  ovvero  lenti  a  contatto. 

 Il bonus è pari ad euro 50,00 in forma di  

  • rimborso diretto per gli acquisti già effettuati o
  • voucher telematico emesso  dalla piattaforma secondo l'ordine temporale di arrivo  delle domande e  fino  ad esaurimento delle risorse annuali.

Per il percipiente, il valore del «bonus vista»  non  costituisce un reddito imponibile e  non rileva  ai fini  del  computo  dell'ISEE 

ATTENZIONE  Resta fermo il diritto alla detrazione della spesa effettuata nella dichiarazione dei redditi (art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)

Richiesta del bonus vista per acquisti dal 5.5.2023

Al fine di ottenere il  «bonus  vista» i richiedenti  devono  fare domanda   sull'applicazione  web   fino al 31 dicembre 2023.

Entro la stessa data va effettuato l'acquisto e l'utilizzo del voucher .

La domanda va effettuata autenticandosi con:

  • carta  di identita' elettronica (CIE),
  • sistema  pubblico identita' digitale (SPID), oppure 
  • carta nazionale dei servizi (CNS). 

 La domanda viene compilata sul modello presente sulla piattaforma e dopo le verifiche sui requisiti il Ministero della salute, attraverso  l'applicazione  web,lo rende  disponibile  nell'area   riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario    in formato digitale con apposito  codice  a  barre/QR code 

Il  buono e' a scalare ed ha una validita' di trenta giorni. Decorso il termine  senza che il buono sia stato utilizzato,  viene  annullato.

Il  richiedente  potra'  presentare  una   ulteriore   richiesta   di  beneficio, qualora permangano disponibilita' 

Il voucher bonus vista  puo' essere utilizzato presso i  fornitori  di  occhiali  da  vista  e  lenti  a  contatto  correttive  che si siano registrati nell'apposito elenco

Bonus vista: stop rimborsi per acquisti effettuati

Per gli acquisti   effettuati  dal 1.1.2021 e fino alla data di disponibilità della piattaforma 5 maggio 2023 il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta,  andava effettuata una richiesta  via web sul sito ministeriale con gli estremi del documento di acquisto e l'IBAN del conto corrente  intestato  al  richiedente  o  beneficiario sul quale verrà effettuato l'accredito ,     allegando copia elettronica del documento giustificativo di  spesa  intestato al richiedente. 

ATTENZIONE Il ministero ha comunicato che da luglio 2023  sono cessati i rimborsi per acquisti già effettuati.  

Rimborsi bonus vista : dati all’agenzia per la precompilata – Detraibilità spesa residua

Il decreto prevede che anche  i   dati  relativi  ai  rimborsi  erogati  alle persone fisiche  per acquisti precedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della  dichiarazione dei redditi precompilati

Si tratta degli acquisti fatti dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, data di entrata in funzione della piattaforma web   rilasciata con molto ritardo anche rispetto al decreto attuativo del 15.12.2022.

Come detto  per queste richieste il bonus è  stato riconosciuto sotto forma di rimborso direttamente sull'iban dei richiedenti e non attraverso il negoziante

I dati degli  acquisti fatti con il voucher  telematico  sono stati invece già trasmessi dagli ottici  

 Se riferito ad acquisti del 2023, il rimborso riduce la spesa detraibile; se relativo a spese 2021-2022, sarà invece inserito tra i redditi a tassazione separata.

Le modalita' e  i  termini  della  comunicazione  dei  rimborsi  sono stati stabiliti con provvedimento del 15 novembre 2023 dall'agenzia delle Entrate previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, 

Viene precisato che per ciascun rimborso  i dati comunicati dal Ministero della salute  sono:

a) codici fiscali dei seguenti soggetti:

 richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”;

 beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;

 intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso.

b) importo del rimborso erogato;

c) anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.

Viene anche sottolineato che  i dati raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del  diritto di protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi

dell’Anagrafe Tributaria   ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, e per le  attività di controllo  fiscale

Saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento d, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale  periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

Fondo Garanzia Mutui Prima casa: guida completa

16 Novembre 2023 in Speciali

L'ABI ha diffuso una utile guida per orientarsi nell'accesso al Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa.

Nel dettaglio, con un comunicato stampa, si informa della pubblicazione della relativa Guida aggiornata a novembre 2023, al fine di orientare i cittadini interessati.

Ricordiamo innanzitutto che, il Fondo di garanzia per i mutui prima casa rilascia garanzie a prima richiesta nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto (anche con accollo da frazionamento) ovvero all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per consultare l'elenco delle banche e degli intermediari aderenti al Fondo: visita la pagina del gestore clicca qui.

Fondo garanzia mutuo prima casa: chi può fare richiesta

In generale, per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.
All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui erogati a:

  • giovane coppia,
  • nucleo monogenitoriale con figli minori,
  • giovane di età inferiore a 36 anni,
  • conduttore alloggi di proprietà degli istituti case popolari.

Attenzione al fatto che il Decreto Sostegni bis ha previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che, rientrando nelle categorie prioritarie, hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 (prima al 30 giugno dal decreto Milleproroghe e poi al 31 dicembre dal Decreto Proroghe). In proprosito leggi anche: Garanzia mutui casa giovani: prorogata al 31.12.

Da sottolienare inoltre che, è prevista una ulteriore proroga della misura dalla Bozza di Legge di Bilancio 2024.

Se venisse confermato il testo della norma in bozza, la misura agevolativa sarà ulteriormente prorogata fino al 31.12.2024, leggi: Agevolazione mutui prima casa: proroga al 2024.

Fondo garanzia mutuo prima casa: a quali mutui si applica

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:

  • di ammontare non superiore a 250.000 euro,
  • destinati all’acquisto – ovvero all’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica – di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso.

Fondo garanzia mutuo prima casa: come fare domanda

Per accedere al Fondo con la garanzia del 50% o dell'80% occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, clicca qui per scaricarlo e presentarlo ad una delle banche e degli intermediari finanziari aderenti, allegando un documento di identità (oppure il Passaporto unitamente al Permesso di Soggiorno per cittadini stranieri).
Attenzione al fatto che, nel caso di garanzia dell'80%, al modulo occorre allegare anche la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli