Modello 730/2024: invio entro il 30 settembre

22 Agosto 2024 in Speciali

Entro il 30 settembre dovrà essere inviato il Modello 730/2024 per i dipendenti e i pensionati.

Diverse le novità per quest'anno anche alla luce delle prime norme di attuazione della Riforma Fiscale.

L'agenzia delle Entrate a tal proposito ha pubblicato:

Inoltre con il Provvedimento n 68478 sono state definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta del modello 730-4 e del modello 730 4 integrativo previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, dall’articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Prima di vedere il dettaglio delle novità di quest'anno, ricordiamo che possono presentare il Modello 730 i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi).

Ricordiamo inoltre che utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente: 

  • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice; 
  • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
  • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Modello 730/2024: le principali novità di quest’anno

Le principali novità contenute nel modello 730/2024 sono le seguenti:

  • Ampliamento platea 730: da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF. In particolare è ora possibile presentare il 730:
    • per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282; 
    • per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
    • assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività);
  • Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF  come quadro aggiuntivo al modello 730; 
  • Detrazioni per familiari a carico: per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell’assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali; 
  • Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione: le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%; 
  • Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti: è ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;
  • Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 di cembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro; 
  • Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo: dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i com pensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo; 
  • Detrazione Super bonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;
  • Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro; 
  • Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;
  • Credito d’imposta mediazioni: è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione; 
  • Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri; 
  • Credito d’imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione de mandata dal giudice; 
  • Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: è prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
  • Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l’anno d’imposta 2022

Modello 730/2024: chi può utilizzarlo

Come da istruzioni, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2024 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); 
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità); 
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica; 
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
    • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo; 
    • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;   
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2023 al mese di giugno dell’anno 2024;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

Da quest’anno i contribuenti su elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendente mente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. 

Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.  

Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.   

In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. 

Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24. 

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2023 hanno percepito: 

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto); 
  • redditi dei terreni e dei fabbricati; 
  • redditi di capitale; 
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); 
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D; 
  • redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L. 

Da quest’anno, inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W. 

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.  

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI PF, devono presentarlo in via telematica all’Agenzia delle entrate. 

Il 730 semplificato 2024

Con il comunicato stampa del 29 aprile, che ha aperto la campagna della Precompilata 2024, le entrate hanno spiegato con esempi in cosa consisterà il 730 semplificato 2024,

Già dalla Circolare n. 8/2024 venivano date istruzioni sui dichiarativi e chiarimenti in merito alle principali novità di quest'anno generati dalla norme della riforma fiscale con il decreto adempimenti tributari Dlgs n 1/2024,

La circolare evidenzia che per quanto riguarda le persone fisiche non titolari di partita IVA le principali semplificazioni riguardano:

  1. una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, incluse le pensioni, e assimilati a quelli di lavoro dipendente che utilizzano il modello di dichiarazione 730. In particolare, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili al contribuente, in modo analitico all'interno di un'apposita sezione, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Tali informazioni, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.
  2. l'estensione dell'utilizzo del modello di dichiarazione 730. A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, sono introdotte novità relativamente all’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730”). In particolare, la possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. Ad esempio, tale modello potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Con futuri provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà stabilita la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato. 
  3. possibilità di riportare nel modello 730 i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva. 
  4. possibilità per i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio

Allegati:

Fondo filiera ovina IGP: regole per le domande di aiuto 2024

20 Agosto 2024 in Speciali

Il Decreto 5 giugno 2024 del Ministero dell'Agricoltura contiene criteri e modalita' di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e  il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» per il sostegno alla filiera ovina IGP.

Fondo filiera ovina IGP: gli aiuti 2024

Il decreto prevede che in considerazione delle  difficoltà di  adeguamento  da  parte degli allevamenti ovi caprini alle disposizioni innovative introdotte dal decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022, è concesso un aiuto secondo le disposizioni del presente decreto,  in  relazione ai capi ovi caprini  macellati  nell'anno  2023 le  cui  carni  sono certificate  a  denominazione  di  origine  protetta  o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Il sostegno è concesso, fatte  salve  le  altre  condizioni  di ammissibilita' applicabili, agli agricoltori in attivita', detentori e/o proprietari di allevamenti, sotto forma di pagamento per capo  di bestiame.

Gli importi unitari effettivi da erogare, relativamente a ciascun anno per il quale è richiesto il sostegno, sono determinati da Agea in relazione al numero dei capi ammissibili al  sostegno  nel rispetto dell'importo unitario massimo di euro 5,50 a capo macellato.
Le risorse destinate all'aiuto ammontano  a  euro  2.000.000,00 per l'anno 2024.

Fondo filiera ovina IGP 2024: beneficiari

Il decreto prevede che l'aiuto è concesso ai soggetti detentori  e/o proprietari di allevamenti attivi che:

  • a) siano soggetti che hanno richiesto il pagamento dei contributi della politica agricola comunitaria nell'ambito della  campagna  2023 della domanda unica  con  riferimento  agli  aiuti  accoppiati  delle filiere zootecniche «premio per ovi-caprini macellati»;
  • b) non hanno  beneficiato  del  sostegno  accoppiato  al  reddito previsto dall'art. 25, comma 5, del citato  decreto  ministeriale  n. 680077 del 23 dicembre 2022;
  • c) abbiano detenuto  nell'anno  2023,  dalla  nascita  fino  alla macellazione, agnelli/capi ovi caprini le cui carni sono  certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

L'aiuto e' concesso nei limiti  per  azienda  nel  rispetto  del regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»  nel settore agricolo.

Fondo filiera ovina IGP: regole per le domande

Il decreto prevede che ciascun  soggetto detentore  e/o  proprietario  di  allevamenti attivi, in possesso dei  requisiti  di ammissibilità previsti e, per i quali abbiano provveduto, per l'anno  2023, a  certificare  le  carni  a  denominazione  di origine  protetta  o indicazione geografica ai sensi del regolamento  (UE)  n.  1151/2012, presenta all'Organismo pagatore AGEA, secondo le  modalità definite dallo stesso Organismo pagatore, la domanda di aiuto.

Allegati:

Certificazione crediti ricerca e sviluppo: Linee guida del MIMIT

10 Luglio 2024 in Speciali

Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 4 luglio con le Linee Guida per la corretta applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e disign.

A partire dalle ore 14.00 dell'8 luglio 2024 i certificatori potranno quindi inviare alla piattaforma dedicata le certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate. Leggi anche Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: pronti i modelli e le linee guida.

Il MIMIT precisa che i  certificatori che hanno firmato l'apposito modello di certificazione in data antecedente alla data di pubblicazione delle linee guida (4 luglio 2024) sono invitati ad accedere alla piattaforma di rilascio delle certificazioni, effettuare il download del documento, procedere alla sua firma e successivamente all’invio, previa valutazione della coerenza con il contenuto delle linee guida. In difetto di tale procedura, si riterrà che il certificatore, procedendo all’invio della certificazione firmata in data antecedente alla pubblicazione delle linee guida abbia comunque valutato la coerenza di tale certificazione con le predette linee guida.

Ricordiamo che il credito d'imposta ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: [email protected]

Come evideziato in premessa delle linee guida, l’obiettivo del documento è di fornire indicazioni di carattere generale e trasversale in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori ai sensi dell’art. 23, co. 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022, per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198 – 208 della L. 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, in riferimento a progetti condotti da un soggetto che intenda usufruire (o abbia già usufruito) di tale beneficio, in assenza di constatazione di violazioni circa l’utilizzo del credito d’imposta.
Le indicazioni verranno successivamente integrate per esaminare casi concreti, determinate tipologie di attività o fattispecie particolari e periodicamente aggiornate per tener conto di modifiche normative, interventi giurisprudenziali o orientamenti di prassi.

Il documento di 50 pagine è suddiviso in 4 sezioni con specifica, tra l'altro, delle attività ammissibili per:

  • il credito di imposta ricerca e sviluppo,
  • il credito di imposta innovazione,
  • il credito di imposta design.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 del D.L. n. 145/2013 «sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  • a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  • b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  • c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,
    modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali».

Di contro, giusta il disposto del successivo comma quinto, «non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti».

In virtù dell’art. 2 del D.M. del 27.5.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  • «a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  • b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  • c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali».

In virtù del secondo comma di tale disposizione «non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti

Credito d’imposta innovazione: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

Le attività di innovazione devono essere legate a progetti che rispettino i criteri di cui al Manuale di Oslo soprariportati e quindi devono avere riferimenti puntualmente differenti rispetto ai principi generali applicati ai progetti di ricerca e sviluppo, per potersi allineare alle indicazioni della normativa che ne differenziano la portata in termini di documentazione e di
benefici associati.
Il dettaglio applicativo nella definizione della portata associata alle attività di innovazione tecnologica è da intendersi, fondamentalmente ed in linea con le indicazioni del Manuale di Oslo, nel perimetro del confronto di valutazione ed analisi sia delle conoscenze di riferimento, sia del contesto di ricaduta delle attività medesime.
Si precisa, poi, che l’accezione “tecnologica” aggiunta alla definizione di innovazione è propedeutica a distinguere le attività ammissibili al credito rispetto alle altre forme di rinnovamento che possono caratterizzare le imprese e che possono riguardare, ad esempio, le attività volte ad aggiornare le caratteristiche estetiche dei prodotti (legate alla moda, al design, al marchio, alla confezione, ecc.), le tecniche di gestione aziendale (procedure di qualità, ecc.), le strategie e gli strumenti di marketing, le modalità di finanziamento dei nuovi prodotti (venture capital ecc.) o le strategie d’impresa (accordi produttivi e commerciali tra imprese).

redito d’imposta design: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

Il co. 202 dell’articolo 1 della L. n. 160 del 2019 ha stabilito che tra le attività innovative ammissibili al credito, diverse da quelle di R&S e di innovazione tecnologica, rientrano anche le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo, della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. In tal modo si attraggono nel campo di applicazione del beneficio anche le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, che abbiano ad oggetto innovazioni legate, in via generale, all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non necessariamente legate a
elementi funzionali, tecnici o tecnologici dei prodotti.
L’art. 4, co. 1 del Decreto MISE del 26 maggio 2020 prevede, senza riprodurre l’elencazione dei settori prevista dalla norma istitutiva del credito d’imposta, che del resto ha espressamente carattere meramente esemplificativo, che le attività ammissibili al beneficio siano costituite dall’innovazione significativa dei prodotti dell’impresa «sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali» come (ma non soltanto) «le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti» ovvero anche 14 dei materiali del prodotto stesso.
Per prodotto ai fini della disposizione deve intendersi qualsiasi oggetto avente carattere industriale o artigianale, seppure inserito in (o confezione esterna di tipo decorativo o protettivo di) prodotto complesso, i simboli grafici ed i caratteri tipografici.
Sulla base delle indicazioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. del 10.2.2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale a cui la norma fa sostanzialmente riferimento.
La significatività dell’innovazione estetica, senza pretesa di completezza, può essere rappresentata dai caratteri della “novità” ed “individualità” indicati dagli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 30 del 10.2.2005 recante il Codice della proprietà industriale e, dunque, nella circostanza che il prodotto i) differisce da quelli precedenti dell’impresa per elementi rilevanti e ii) «l’impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi» prodotto precedente dell’impresa. Per i settori nei quali è previsto il rinnovo ad intervalli regolari dei prodotti sono ammissibili al credito d’imposta i progetti «relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o
campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari recedenti».
L’esclusione disposta per le modifiche non rilevanti dal secondo comma dell’art. 4 del D.M. del MISE come «l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio» induce a ritenere che le novità debbano caratterizzarsi per la loro significatività
da interpretarsi come per le attività previste dal primo comma. Le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
A tale riguardo, si osserva che generalmente, le attività di ideazione e sviluppo di una collezione o di un campionario si articolano in quattro fasi che comprendono un insieme diverso di attività:

  • Fase 1 – ideazione: attività volte a individuare le tendenze della moda o dello stile. Sono compresi i viaggi alle fiere di preselezione, gli abbonamenti a riviste, quaderni di tendenze e altre fonti di informazione per la preparazione delle collezioni;
  • Fase 2 – progettazione: questa fase comporta il lavoro di designer esterni o la dedizione degli interni alla creazione di nuove collezioni o campionari. Una volta progettato il prodotto, esso deve essere adattato alle esigenze del mercato o alle caratteristiche di lavoro dell'impresa. Non tutti i progetti originali finiscono per diventare prototipi. Alcuni non vengono accettati. I disegni selezionati sono definiti fino a ottenere l'insieme delle schede tecniche della prima versione dei corrispondenti prototipi;
  • Fase 3 – materializzazione: sulla base delle schede tecniche risultanti dalla seconda fase, saranno prodotte le prime versioni dei prototipi. Questi ultimi possono subire modifiche, frutto di diverse prove, che si materializzano in diverse versioni del prototipo fino alla versione finale dello stesso. Questa versione finale del prototipo può essere riportata in un catalogo;
  • Fase 4 – preserie, marketing e distribuzione: la preserie è una serie di piccoli spin che verranno utilizzati per mostrare i prodotti ai rivenditori, alle fiere, ecc. Le spese di marketing vanno dalla realizzazione dei cataloghi alla campagna pubblicitaria. Infine, il campionario è distribuito.

Delle quattro fasi che caratterizzano la progettazione e relazione di una nuova collezione o di un nuovo campionario, solo le spese relative alle fasi 2 e 3 sono ammissibili ai fini dell’agevolazione

Impianto Fotovoltaico: quando l’energia prodotta è reddito

9 Luglio 2024 in Speciali

Il GSE, Gruppo servizi energetici, garantisce lo sviluppo sostenibile dell'Italia, promuove le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.

Occorre sapere che, i proprietari di un impianto fotovoltaico, oltre ad usare energia per autoconsumo posso vederla, se in eccedenza.

A tal proposito, vediamo quando, gli introiti che ne derivano hanno una rilevanza fiscale e quindi vanno dichiarati nel 730 o nel modello redditi.

Impianto fotovoltaico: lo scambio sul posto

Come specificato dallo stesso GSE il servizio di Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. 

Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. 

Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.  

Impianto fotovoltaico: il ritiro dedicato

ll Ritiro Dedicato invece è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete.

Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato.  

Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. 

I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell'incentivo, per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete.

Impianto fotovoltaico: quali introiti vanno indicati nel 730 o nel Modello Redditi

Lo stesso GSE replicando al seguante quesito:

"Come persona fisica o ente non commerciale, titolare di un impianto fino a 20 kW, a quale regime fiscale è sottoposto il contributo dello Scambio sul Posto? 

con FAQ del 13 maggio 2024 ha chiarito che nel caso:

  • di una persona fisica,
  • o di un ente non commerciale, 

il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale, mentre le eccedenze liquidate agli Utenti costituiscono reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del Tuir.

Pertanto, tali redditi andranno indicati nel Modello Unico Persone fisiche nella Sezione 2° del Quadro RL – ALTRI REDDITI e fatti concorrere alla determinazione della base imponibile del soggetto persona fisica o ente non commerciale.

Inoltre, ai fini della dichiarazione dei redditi, viene chiarito che rilava la certificazione delle eccedenze ricevute, da allegare alla dichiarazione. Tale certificazione è scaricabile nella sezione Servizi del portale GSE.

Sempre con FAQ di maggio 2024, relativa al RID o Ritiro Dedicato, si evidenzia che, per le persone fisiche che non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, è importante distinguere se il servizio di Ritiro dedicato avviene in regime di cessione parziale o totale dell'energia elettrica.

In caso di Ritiro Dedicato con cessione parziale dell'energia, sempreché gli impianti siano di potenza non superiore a 20 kW e asserviti all'abitazione, le somme incassate costituiscono “redditi diversi” di cui all'art. 67 comma 1 lettera i) del TUIR, da dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730, quadro D – modello Redditi PF quadro RL).

Per contro, indipendentemente dalla potenza degli impianti, nel caso di Ritiro Dedicato con cessione totale dell'energia elettrica, l'attività energetica si considera “attività commerciale abituale” e le somme percepite costituiscono componenti positivi di reddito di impresa; pertanto il soggetto responsabile dell'impianto dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali relativi all'esercizio di un'attività imprenditoriale (apertura partita IVA, fatturazione ecc.)

ETF armonizzato: la tassazione

16 Giugno 2024 in Speciali

Un ETF, acronimo di Exchange Traded Fund, è un fondo di investimento o una Sicav (a sua volta acronimo di Società di Investimento a Capitale Variabile), a gestione passiva, che riproduce pedissequamente il suo sottostante, di solito rappresentato da un indice azionario, un paniere obbligazionario o, da tempi più recenti, anche una criptovaluta.

L’ampia diffusione di questo strumento finanziario deriva dalla possibilità di investire in un sottostante, a volte anche complesso, come un indice azionario, con la facilità di investimento e disinvestimento derivante dal fatto che, di solito, gli ETF sono quotati in borsa.

Gli EFT appartengono alla variegata famiglia degli OICR, acronimo di Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio, i quali sono fiscalmente soggetti alle disposizioni emanate nel 2014 con il Decreto Legislativo numero 44 del 4 marzo 2014, che recepisce la Direttiva UE 2011/61/UE, che ha novellato il trattamento tributario della fattispecie.

Proprio in relazione al trattamento tributario applicabile, il legislatore fa una differenziazione tra ETF armonizzati e ETF non armonizzati, per cui il necessario primo passo è senza dubbio quello di comprendere quali sono le differenze.

Si definiscono armonizzati gli ETF conformi alla legislazione europea; di conseguenza, gli ETF quotati nelle borse europee sono necessariamente armonizzati; per contro quelli soggetti a giurisdizioni extra-UE di solito sono non armonizzati, come nel caso degli ETF degli USA.

Il più delle volte è possibile riconoscere un ETF unionale dal suo codice ISIN, acronimo di International Securities Identification Number, che è un codice riconosciuto a livello internazionale per l'identificazione degli strumenti finanziari, le cui prime due lettere rappresentano il paese in cui lo strumento finanziario è stato emesso.

Nel prosieguo dell’articolo si analizzerà il sistema fiscale a cui sono soggetti solo gli ETF armonizzati.

Composizione del reddito

Dall’investimento, dalla detenzione e dall’eventuale disinvestimento in un ETF, a seconda delle caratteristiche dello strumento finanziario e del sottostante, da un punto di vista reddituale possono derivare:

  • interessi, su obbligazioni;
  • dividendi, su azioni;
  • plusvalenze o minusvalenze, da alienazione dell’ETF.

In linea di principio, con la novellazione del 2014, il legislatore ha deciso di:

  • fare confluire tra i redditi di capitale: interessi, dividendi e plusvalenze;
  • destinare ai redditi diversi: le minusvalenze realizzate.

Il punto essenziale che caratterizza la tassazione degli ETF è la scelta di destinare ai redditi di capitale anche le plusvalenze realizzate. I redditi di capitale, infatti, essendo redditi lordi, non prevedono la deduzione dei costi; ciò ha comportato la necessità di destinare ai redditi diversi le minusvalenze realizzate, perché in alternativa non sarebbero state utilizzabili.

Le conseguenze di ciò però, per l’investitore in ETF, sono tutt’altro che trascurabili: in questa maniera, infatti, non è possibile compensare le plusvalenze conseguite con l’alienazione di un ETF con le eventuali minusvalenze realizzate con la dismissione di un altro ETF.

Queste minusvalenze potranno essere compensate solo con plusvalenze che per disposizione normativa confluiscono tra i redditi diversi, come quelle derivanti dalla cessione di azioni, future, CFD, o altro.

Di conseguenza il contribuente che acquista e vende soltanto ETF non può compensare le plusvalenze con le minusvalenze.

Le minusvalenze saranno comunque utilizzabili entro i quattro anni fiscali successivi al conseguimento.

Tassazione

Per quanto riguarda specificatamente la tassazione applicabile, dividendi percepiti e plusvalenze realizzate nel contesto di un ETF armonizzati sono sottoposti ad imposta sostitutiva del 26%, ex articolo 10 ter della Legge 77/1983.

Anche gli eventuali interessi percepiti, sempre nel contesto di un ETF armonizzato, sono sottoposti ad imposta sostitutiva, ma in questo caso bisognerà distinguere tra:

  • gli interessi derivanti da titoli di stato italiani o di paesi in white list, per i quali l’aliquota è del 12,5%;
  • gli interessi corrisposti da tutti gli altri emittenti, che sono sottoposti all’aliquota del 26%.

Va segnalato che alcuni contribuenti superano le problematiche fiscali legati all’investimento in ETF acquistando CFD, acronimo di Contract for Difference, rappresentativi di ETF; essendo questi contratti dei derivati i cui redditi confluiscono tra i redditi diversi, è vero che attraverso questo strumento è possibile compensare legittimamente plusvalenze con minusvalenze, ma è anche vero che tutti gli interessi saranno soggetti alla medesima aliquota del 26% e, specialmente, che i CFD, a differenza della maggior parte degli ETF, non sono titoli quotati in borsa e sono soggetti al rischio emittente (cioè dell’insolvenza del broker che li ha emessi).

Regime fiscale e modello Redditi

La detenzione di un ETF armonizzato per il tramite di un intermediario residente in Italia lascia al contribuente la facoltà di scegliere tra il regime del risparmio amministrato oppure il regime dichiarativo.

Per contro, la detenzione dello stesso titolo per il tramite di un intermediario non residente in Italia obbliga il contribuente all’utilizzo del regime dichiarativo.

Il regime del risparmio amministrato permette al contribuente di essere sollevato dagli obblighi dichiarativi, in conseguenza di ciò l’intermediario residente applicherà l’imposta sostitutiva del 26% nel momento in cui si realizza il momento impositivo e per ciascuna plusvalenza percepita.

Diversamente, in caso di utilizzo del regime dichiarativo, il contribuente dovrà esporre sul modello Redditi PF i redditi conseguiti, ma potrà versare le imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi.

Ponendo il caso un ETF armonizzato detenuto per il tramite di un intermediario estero, quindi soggetto necessariamente a regime dichiarativo, la dichiarazione dei redditi percepiti passa attraverso la compilazione del quadro RM, dedicato ai redditi di capitale, del modello Redditi PF 2024; con maggiore precisione, quello interessato è il rigo RM12, il quale non presenta particolari difficoltà di compilazione: bisogna fare solo attenzione a indicare il codice B nel campo 1 “Tipo”, utile a identificare l’introito come proveniente da un ETF armonizzato, emesso in un paese appartenente all’Unione Europea.

Per questa tipologia di redditi, sottoposti a imposizione sostitutiva, non compete un credito d’imposta per le eventuali imposte pagate all’estero.

Diversamente, sempre in relazione al campo 1 “Tipo”, le istruzioni del modello Redditi PF 2024 precisano che “nel caso dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, […] percepiti senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, indicare il codice L”.

Sulla colonna 2 “Codice stato estero”, va indicato il codice identificato del paese UE di riferimento, secondo la tabella riportata in appendice al modello dichiarativo; ma “nel caso di redditi derivanti dalla partecipazione agli OICR istituiti in Italia e a quelli istituiti in Lussemburgo non è necessario compilare questa colonna”.

Per ultimo, va segnalato che quando un ETF è detenuto presso un intermediario residente fuori dall’Italia, esso è sottoposto agli obblighi di monitoraggio fiscale consistenti nella compilazione del quadro RW del modello Redditi PF e nell’eventuale versamento dell’IVAFE, l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero, che sostituisce l’imposta di bollo italiana.

Obbligo invio telematico documenti e-DAS ed e-AD prorogato al 1° Novembre 2025

16 Giugno 2024 in Speciali

La nuova determinazione direttoriale delle Dogane posticipa nuovamente la scadenza per l'invio telematico dei documenti relativi ai prodotti soggetti ad accisa, fornendo ulteriore tempo per adeguarsi alle nuove procedure informatizzate.

e-DAS ed e-AD e invio telematico: proroga necessaria

Con la determinazione direttoriale prot. 345801/RU dell’11 giugno 2024 è stato previsto un nuovo rinvio relativo all’obbligo di presentazione in forma telematica del documento e-DAS e e-AD. Come è noto, Il primo documento serve a scortare i prodotti assoggettati ad accisa (assolta) per la movimentazione in ambito nazionale, il secondo, invece, è utilizzato per la circolazione in sospensioni di imposta dei prodotti soggetti alle imposte indirette previste dal Testo Unico delle Accise (TUA).

L’obbligo di presentazione dei suddetti documenti in forma esclusivamente telematica è stato fissato al 1° novembre 2025. Invero, deve rilevarsi che l’applicazione dell’obbligo in esame è stato già più volte differito, da ultimo, con la determinazione direttoriale prot. n. 130294/RU del 7 marzo 2023, era stato previsto il differimento al 1° luglio 2024 per l’e-AD e al 1° ottobre 2024 per l’e-DAS.

Nello specifico, la proroga è stata ritenuta necessaria dalle Dogane al fine di definire specifiche procedure per l’emissione dell’e-DAS nazionale per il trasporto di gas di petrolio liquefatti per carichi non predeterminati anche in relazione alla disciplina prevista per i destinatari non censiti.

Allo stesso modo le Dogane hanno ritenuto opportuno prorogare i termini di attuazione dell’obbligo di presentazione dell’e-AD per valutare gli effetti sul sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli con particolare attenzione alla telematizzazione relativa agli oli lubrificanti e bitumi.

In generale, deve rilevarsi che l’esigenza di avviare e definire al meglio un processo di informatizzazione nella movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa nasce dalla volontà del legislatore di arginare fenomeni elusivi. Pertanto, l’informatizzazione impatterà sempre più su tutti gli operatori che sono parte dei processi di produzione, trasformazione e deposito dei beni sottoposti ad accisa.

Leggi anche EMCS tra novità su tracciati e interoperatività con AES: breve sintesi operativa

Premi assicurazioni 2024 detraibili se pagati con sistemi tracciabili

7 Giugno 2024 in Speciali
I premi assicurativi sono tra le tipologie di spesa più frequenti che i contribuenti scomputano in dichiarazione. Tuttavia negli ultimi anni gli importi di spesa massimi, che possono essere detratti, sono diminuiti significativamente. 

Di seguito un riepilogo dei premi attualmente detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.

Dal 2020 è stata introdotta la maggiorazione della detrazione sui premi assicurativi contro eventi sismici. Dal 2018 i premi assicurativi per eventi sismici sono detraibili sempre al 19%, tuttavia per i premi assicurativi corrisposti a una impresa di assicurazione alla quale si è ceduto il credito di imposta della detrazione del 110% spettante  per l'esecuzione di Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità, la detrazione spettante per i premi assicurativi è elevata al 90 per cento. 

Inoltre, sempre dal 2020 sono state date nuove regole riguardanti le modalità di pagamento. La detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per

  • Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni 
  • Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave 
  • Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
  • Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi
  • Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione

varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Premi assicurativi detraibili: vita e infortuni

Le spese sostenute per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 19% – art. 15, comma 1, lett. f), TUIR.

La detrazione spetta per i premi versati per:

  • i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000, a condizione che:
  • la durata del contratto sia almeno di 5 anni;
  • per tale periodo non sia consentita la concessione di prestiti;
  • i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto:
  •  il rischio di morte;
  • o invalidità permanente non inferiore al 5%.

La detrazione spetta anche per i premi pagati a compagnie assicurative estere (Circolare 137/1997 risposta 2.3.1).

La detrazione spetta anche per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate di norma in aggiunta all'ordinaria polizza R.C. auto (Circolare 95/2000 risposta 1.4.1).

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di 530 Euro, da intendersi complessivamente, anche in presenza di una pluralità di contratti. In tale importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 36.

 

Premi assicurativi tutela persone con disabilità grave

Dal 2016 sono detraibili nella misura del 19% i premi versati per i contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (così come definita dall'art. 3 comma 3 della L. 104/92, accertata con le modalità di cui all'art. 4 della L. 104/92).

Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 750 Euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU 2024 con il codice onere 36. 

Se nel contratto di assicurazione sono indicati più beneficiari, uno dei quali abbia disabilità grave, l'importo massimo detraibile è quello più elevato di 750 Euro.

Premi assicurativi: rischio non autosufficienza atti vita quotidiana

Sono detraibili al 19% i premi di assicurazione relativi ai contratti che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, così come definito dal DM 22.12.2000, a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto.

Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’ISVAP, sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

L'importo massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 1.291,14 Euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38). Nell'importo massimo di spesa devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 39.

Per i contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa ad una invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie).

In presenza di polizze che oltre a tale rischio coprono anche il rischio di invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale, la detrazione spetta con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5 per cento. Tale quota può essere individuata dalla compagnia di assicurazione anche in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall’esperienza del portafoglio assicurativo e va, comunque, indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato. 

La detrazione non spetta per i premi versati per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale (Circolare 20.03.2001 n. 29/E, risposta 1.4). 

In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda a condizione che: 

− l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto; 

− i contratti medesimi rispondano alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000. 

Il citato decreto stabilisce, in particolare, che: 

− gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti; 

− i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell’ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di dieci anni e il rinnovo obbligatorio da parte dell’impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest’ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell’assicurato. I contratti così stipulati devono disciplinare i diritti dell’assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell’impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l’importo dei premi in base all’evoluzione dell’esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall’imposta.

Premi assicurativi: a chi spetta la detrazione

Il comma 2 dell'art. 15 del TUIR stabilisce che la detrazione spetta anche se le spese per i premi assicurativi sono state sostenute nell'interesse di un familiare fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo su cui calcolare la detrazione.

A tal proposito si segnala il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 17/E del 18.05.2006 in cui:

  • ribadisce il concetto secondo cui se l'assicurato è un familiare fiscalmente a carico del dichiarante contraente, quest'ultimo ha comunque diritto alla detrazione del premio;
  • afferma che se il familiare fiscalmente a carico del dichiarante, è sia assicurato che contraente, il dichiarante ha comunque la facoltà di detrazione del premio.

La detrazione, pertanto, è concessa quando:

  • il dichiarante è sia il contraente che l'assicurato;
  • il dichiarante è il contraente, ma l'assicurato è un familiare a carico;
  • il familiare a carico del contraente è sia il contraente che l'assicurato.

Premi assicurativi: indicazioni nel mod. 730/2024 e nel modello Redditi PF 2024

All'interno del modello 730/2023 il limite di spesa detraibile è pari a:

  • € 530 per i premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (righi da E8 a E10, codice 36);
  • € 750  per i premi aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (righi da E8 a E10, codice 38);
  • € 1.291,14 per i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il "rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana", (righi da E8 a E10, codice 39).
  • nessun limite per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo (righi da E8 a E13, codice 43)
  • Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione (righi da E8 a E10, codice 81 che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 90 per cento).

Si fa presente che nel modello Redditi Persone Fisiche, tali spese si indicano nel quadro RP dai righi RP8 a RP13.

ETS e concorso per artisti con disabilità: disegniamo la fortuna

5 Giugno 2024 in Speciali

“Disegniamo la Fortuna” è un concorso dedicato agli artisti con disabilità che vedranno le loro opere valutate da una giuria d’eccezione e rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

L’iniziativa parte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e la partecipazione è aperta agli Enti del Terzo settore che sono impegnati in attività di promozione dei valori solidaristici e di integrazione sociale. Gli enti che intendono partecipare devono inviare la domanda di iscrizione entro il 10.06.2024.

Di seguito ulteriori dettagli.

ETS e concorso per artisti con disabilità: oggetto e finalità

Il bando “Disegniamo la fortuna con ADM” del 14 maggio 2024, emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), stabilisce l'oggetto e le finalità dell’iniziativa.

L’iniziativa è promossa in occasione della Lotteria Italia 2024. L'obiettivo principale è coinvolgere artisti integrati nelle attività degli enti del Terzo settore nella realizzazione del bozzetto di un’immagine da inserire nel biglietto della Lotteria Italia. Gli artisti coinvolti devono considerare il biglietto della lotteria non solo come un semplice segno distintivo dell’evento ludico, ma come un mezzo per trasmettere messaggi e valori di solidarietà e integrazione sociale.

Finalità:

  1. Celebrazione della disabilità e dell'arte: L'iniziativa mira a celebrare il tema "Disabilità e Arte", mettendo in evidenza l'impegno degli enti del Terzo settore nel promuovere l'integrazione sociale, il benessere e il talento artistico delle persone con disabilità.
  2. Promozione della visibilità del Terzo settore: L'iniziativa vuole dare maggiore visibilità agli enti del Terzo settore, sottolineando l'importanza della loro opera nella società.
  3. Inclusione sociale: Si intende evidenziare l’importanza dell’inclusione sociale e della diversità come fattori di stimolo al progresso artistico, economico e sociale del paese.

In sintesi, l’iniziativa non solo supporta l’evento della Lotteria Italia, ma promuove anche l’integrazione e la valorizzazione artistica delle persone con disabilità, contribuendo alla diffusione di valori sociali positivi.

ETS e concorso per artisti con disabilità: destinatari del bando

L'articolo 2 specifica i destinatari del bando:

  1. Enti del Terzo Settore: La partecipazione è aperta agli enti del Terzo settore che sono impegnati in attività di promozione dei valori solidaristici e di integrazione sociale. Questo include enti attivi in ambito artistico, di assistenza socio-sanitaria e di supporto alle persone con disabilità.
  2. Obiettivi per gli enti partecipanti:
    • Promozione della propria immagine: Attraverso l’iniziativa, gli enti hanno l’opportunità di promuovere la propria immagine e i valori sottesi alla propria missione istituzionale.
    • Massimo di cinque bozzetti: Ogni ente può partecipare con un massimo di cinque bozzetti, che devono essere realizzati da soggetti con disabilità integrati nelle attività degli enti stessi.

L'iniziativa mira a coinvolgere direttamente gli enti del Terzo settore, offrendo loro una piattaforma per esprimere e promuovere il valore della loro missione attraverso l'arte e la creatività delle persone con disabilità.

ETS e concorso per artisti con disabilità: opere

L'articolo 3 stabilisce che le opere devono riflettere il tema dell'integrazione sociale attraverso l'arte e devono essere presentate con una chiara spiegazione delle scelte artistiche e metodologiche, insieme a un profilo dettagliato degli artisti coinvolti.

Di seguito i requisiti e le caratteristiche delle opere che possono essere presentate per l'iniziativa.

Requisiti delle Opere:

  1. Libertà di Espressione Artistica: gli artisti partecipanti hanno la più ampia libertà di espressione artistica e di scelta delle tecniche esecutive per realizzare l'opera.
  2. Bozzetto: le opere devono essere realizzate in forma di bozzetto, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 “Istruzioni operative”.
  3. Tema dell'Opera: il bozzetto deve celebrare il tema “Disabilità e Arte”, ispirato all'impegno degli enti del Terzo settore per favorire l'integrazione sociale, il benessere e il talento artistico delle persone coinvolte.
  4. Presentazione dell'Opera:
    • Il bozzetto deve essere accompagnato da una scheda sintetica che contenga:
      • Presentazione dell’opera.
      • Scelte alla base del lavoro presentato.
      • Collegamenti con gli obiettivi e la tematica dell'iniziativa.
      • Metodologia adottata.
      • Profilo degli artisti coinvolti come autori o coautori.
  5. Inserimento nel Biglietto della Lotteria Italia: il bozzetto è destinato ad essere inserito nella parte frontale del biglietto della Lotteria Italia 2024.

ETS e concorso per artisti con disabilità: selezione opere

Il processo di selezione garantisce che le opere scelte siano non solo tecnicamente valide e originali, ma anche allineate con i valori di inclusione sociale e promozione artistica che l'iniziativa intende celebrare. L'articolo 4 descrive il processo di selezione delle opere partecipanti all'iniziativa.

Processo di Selezione:

  1. Prima Fase di Valutazione:
    • L'Agenzia valuta il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi specificati negli articoli 2 e 3.
    • Viene verificata la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste.
    • Si valuta la pertinenza delle opere ai valori promossi tramite l'iniziativa.
  2. Seconda Fase di Valutazione:
    • I lavori che superano la prima fase e i relativi enti promotori vengono ammessi alla seconda fase.
    • Una Commissione valuta le opere basandosi su:
      • Valore estetico.
      • Originalità.
      • Grado di complessità dell’opera.
      • Percorso creativo e tecnica utilizzata.
  3. Selezione Finale: la Commissione individua le dodici opere destinate a essere riprodotte sui biglietti della Lotteria Italia 2024.
  4. Cerimonia di Premiazione: gli artisti autori delle opere selezionate e gli enti di appartenenza ricevono rispettivamente un attestato di merito e una stampa dei bozzetti durante una cerimonia apposita.

ETS e concorso per artisti con disabilità: presentazione domande e termini

In merito ai termini e alla scadenza per l'invio della domanda:

  1. Scadenza per l'Invio della Domanda di Iscrizione: la domanda di iscrizione, insieme ai bozzetti delle opere e all'informativa (allegato 3), deve essere inviata entro le ore 23.59 del 10 giugno 2024.
  2. Selezione delle Opere Finaliste: la selezione delle opere finaliste da parte della Commissione di valutazione deve essere completata entro il 21 giugno 2024.
  3. Possibilità di Modifica dei Termini: l'Agenzia si riserva la possibilità di modificare i termini sopra indicati in base a esigenze organizzative legate alla Lotteria Italia 2024.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande:

  1. Documenti Richiesti:
    • Gli enti che intendono partecipare devono inviare all'indirizzo email [email protected]entro il termine indicato, i seguenti documenti:
      • I bozzetti in formato PDF, prodotti secondo le indicazioni contenute nelle "Istruzioni operative" (allegato 1).
      • La scheda sintetica di iscrizione (allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o da chi ha poteri di rappresentanza, unitamente a una copia di un documento di riconoscimento, dell'atto costitutivo dell'ente e del relativo Statuto.
      • Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 3), sottoscritta da ogni artista o da chi ne ha la rappresentanza legale.
  2. Comunicazioni Aggiuntive: tutte le ulteriori comunicazioni inerenti all’iniziativa devono essere inviate allo stesso indirizzo email.
  3. Esclusione dal Procedimento: l'Agenzia si riserva la facoltà di escludere in ogni momento gli enti che non presentano requisiti morali coerenti con l'iniziativa. Questo sarà valutato considerando, ove applicabili, i principi e i criteri di esclusione delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica e di aggiudicazione dei contratti pubblici.

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Fondo Filiera Apistica: le regole per gli incentivi 2024

22 Maggio 2024 in Speciali

Viene pubblicato in GU n 112 del 21 maggio il decreto 2 aprile del Ministero dell'Agricoltura con la definizione dei criteri e delle modalità di  riparto delle  risorse disponibili sul Fondo per la  tutela e il rilancio delle  filiere apistica, brassicola, della  canapa  e  della  frutta  a  guscio. 

Le risorse utilizzabili per le finalità  del  presente  decreto assommano a euro 14.088.908,00; esse sono appostate sul capitolo  di spesa 7099 – pg1, 

  • derivanti dalla somma di 4.088.908,00  euro, quali fondi residui dell'esercizio 2022, 
  • 5 milioni di euro,  quali  fondi dell'esercizio  2023,  
  • 5   milioni   di   euro   quali   fondi dell'esercizio 2024.  

Il contributo è concesso nella forma di contributo a  fondo perduto computato in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 6

I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle  risorse stanziate nell'ambito dello  specifico bando emanato dal  soggetto gestore.

Fondo Filiera Apistica: i beneficiari

Beneficiari del fondo perduto le microimprese e  le  piccole  e medie imprese (PMI) come definite all'art. 1, comma 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.
Sono escluse dalla concessione dei benefici  le imprese che si trovano  nelle condizioni  di  impresa  in difficolta' cosi' come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01) o impresa che le succede.
Sono escluse dai pagamenti risultanti dai  benefici  di  cui  al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine  di  recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione  che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato  interno  e che on hanno rimborsato o versato  in  un  conto bloccato  l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli  interessi di recupero. 

Fondo Filiera Apistica: finalità

Gli interventi ammissibili sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese agricole  volti  all'aumento della  loro competitività e della sostenibilità ambientale attraverso:

  • a) la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti nell’ambito delle specie afferenti alla filiera della  frutta  a guscio,  ivi compresi interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei  castagneti tradizionali da frutto, compresa la trasformazione dei  boschi  cedui castanili in castagneti da frutto»;
  • b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti irrigui volti alla razionalizzazione nell'utilizzo della risorsa idrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti,  compresi  sistemi  di accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna;
  • c)  introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sia nei nuovi impianti  che  negli  impianti  esistenti. nonché’ della fase di lavorazione del prodotto  fresco  e  post raccolta, e di essiccazione  per  ridurre  il  pericolo  di  malattie parassitarie»;
  • d) una campagna informativa e di promozione, in continuità con le attività già avviate,  rivolta  al consumatore al  fine  di stimolare una domanda destagionalizzata ed  un  acquisto  consapevole della qualità e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie afferenti alla filiera della frutta in guscio.           

Fondo Filiera Apistica: entità del sostegno

Nel dettaglio, l'entità del sostegno è  pari   al   65% del costo dell'investimento ammissibile; tale aliquota e' aumentata all'80% del costo dell'investimento  quando  sostenuto  da  aziende  condotte  da giovani agricoltori.

Il contributo è concesso al Soggetto  beneficiario  nel  limite dell'importo massimo di euro 100.000,00.

All'interno del medesimo bando sara' predisposta una graduatoria per ogni singola specie a guscio indicata.

Le spese sono ritenute ammissibili se corrispondenti ai seguenti criteri minimi

  • a) spese riferite  ad  interventi  effettuati  nel  limite  di  5 (cinque) ettari di nuovi impianti e/o reimpianti  per  azienda;  tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese  di  impianto  prevedono almeno due specie di frutta a guscio;
  • b) sono altresi' ritenuti ammissibili, nel limite  di  5  ettari, quegli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei   castagneti tradizionali e/o trasformazione di cedui castanili in  castagneto  da frutto;
  • c) applicazione dei costi standard come  definiti  nel  documento «Metodologia per l'individuazione  delle  Unita'  Di  Costo  Standard (Ucs) per i nuovi impianti  arborei,  per  la  Misura  4  dei  Psr  – Aggiornamento luglio 2022», elaborata ed  applicata  nell'ambito  dei Programmi di sviluppo rurale, quando riferiti all'impianto base, alle lavorazioni aggiuntive effettuate e agli impianti irrigui  realizzati sul medesimo impianto base;
  • d) con l'applicazione del costo reale quando le voci di spesa non sono comprese nell'elenco delle voci UCS; queste voci possono  essere finanziate,  qualora  ammissibili,  solo  previa rendicontazione  di dettagliati giustificativi di spesa.

Le spese per beni e servizi legati all'introduzione di  impianti irrigui sulle superfici  sede  dei  nuovi  impianti e/o  reimpianti, nonche' all'introduzione di innovazioni nella gestione  della  difesa fitoiatrica, sono ammesse entro i seguenti massimali:

  • a) 4.000,00 euro/ettaro se trattasi solo di  impianto  irriguo  o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica;
  • b)  6.000,00  euro/ettaro  qualora  le  spese  di  investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento.

Quando  disponibile è obbligatorio  l'utilizzo  di  materiale vivaistico «certificato» o con passaporto. Per  la riconversione  di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto  e  il  recupero  di castagneti da frutto abbandonati, in caso  di  carenza  di  materiale certificato, è consentito  l'uso  di  materiale  di   propagazione prelevato  presso  la  propria  azienda.  

Per i  rimanenti  casi è consentito esclusivamente l'utilizzo di materiale prodotto secondo le vigenti normative di settore.

In Gazzetta il decreto Disabilità che modifica la legge 104

15 Maggio 2024 in Speciali

Il Consiglio dei ministri aveva approvato il 3 novembre 2023 in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227   per il  riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità/invalidità, attualmente regolate dalla legge 104 1992.

La legge intende  garantire ai disabili  il riconoscimento della propria condizione e dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nel rispetto dei principi di 

  • autodeterminazione e di 
  • non discriminazione.

 e si inquadra nel programma del PNRR  Riforma 1.1 della Missione 5, Componente 2.

Nel Consiglio dei ministri del 15 aprile  2024  è giunta l'approvazione definitiva del decreto  legislativo che fornisce la nuova definizione della condizione di disabilità (che comprende anche l'attuale definizione di invalidità), i criteri per valutazione di base, la  valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato per le persone disabili. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2024.

 Il decreto legislativo 62/2024  entra in vigore il 30 giugno 2024 e per alcuni aspetti prevede l'emanazione entro 6 mesi di un decreto ministeriale  con disposizioni  effettivamente   applicabili dal 10 gennaio 2025.

ll secondo decreto riguardava invece  l'istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in tema di disabilità  e è ancora ufficiale.

Vediamo piu in dettaglio i contenuti di entrambi i provvedimenti.

D.lgs 62 2024: valutazione multidimensionale disabilità e progetto di vita

Il decreto legislativo 62 2024 si occupa in particolare di dare una definizione della condizione di disabilità e  delle procedure  di accertamento di tale condizione con una revisione dei processi valutativi di base  volti a una   valutazione multidimensionale,   necessaria per la predisposizione di un  progetto di vita individuale e personalizzato.

L’obiettivo è  di  rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili   a esercitare le  libertà e i diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, scelti liberamente dalla persona stessa.

Il decreto  modifica l’attuale contesto normativo in particolare la legge 104 1992  con cinque aspetti innovativi:

  1.  le definizioni di disabilità, della condizione di disabilità e della persona con disabilità,  si introduce una nuova prospettiva  non derivante più dalla mera visione medica dell’impedimento determinato dalla malattia o patologia ma intesa quale risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita;
  2. l’adozione dal 1° gennaio 2025 della classificazione internazionale delle malattie (lCD) dell’Organizzazione mondiale della sanità e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF): il loro utilizzo congiunto fornisce un quadro più ampio e significativo della salute delle persone;
  3. il procedimento unitario (e unificato) di valutazione di base, sarà affidato all’INPS dal 1° gennaio 2026,  e la certificazione della condizione di disabilità, sarà unificata al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza. Il procedimento sarà attivato da un certificato medico introduttivo 
  4. seguirà un procedimento di valutazione multidimensionale per la predisposizione del progetto di vita. . Si tratta di una valutazione bio-psico-sociale, effettuata in collaborazione con la stessa persona con disabilità e che, partendo dalla valutazione di base si completa con gli elementi del contesto sociale  concreto della persona Nella unità di valutazione faranno parte anche  soggetti delle istituzioni ed enti assistenziali coinvolti nella fase attuativa  per creare un vero e proprio patto di corresponsabilità;
  5. prevede anche il diritto all’accomodamento ragionevole,  cioè la possibiità di modifiche e adattamenti, purché non eccessivi o sproporzionati, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali.

La sperimentazione delle nuove procedure è prevista  per tutto l’anno 2025  con l’applicazione a campione delle disposizioni sia in materia di valutazione di base che relativamente alla valutazione multidimensionale, finalizzata anche all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento.

Per l'attuazione delle misure di formazione del personale coinvolto , è previsto un limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per il 2025.menrte  per l'implementazione  progetti di vita che prevedono  interventi, e sostegni non rientranti nell' offerta del territorio di riferimento, è istituito un fondo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 25 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025.

Decreto su livelli essenziali prestazioni per la disabilità LEP

Il secondo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 novembre 2023  regola l'istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)  in favore delle persone con disabilità, in attuazione della  legge delega  22 dicembre 2021, n. 227.

Della  Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,  faranno  parte, oltre ai ministri competenti per materia:

  •  un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,
  •  il Presidente della Conferenza delle Regioni, 
  • il Presidente dell’ANCI e 
  • i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni in materia di disabilità.

La Cabina di regia  sarà  incaricata di

  1.  effettuare una prima  ricognizione delle prestazioni essenziali delle persone con disabilità,
  2. proporre linee guida per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e in particolare riconosce il progetto individuale di vita come livello essenziale 
  3.  verifica le modalità di integrazione dei LEP con i livelli essenziali di assistenza (LEA); 
  4. assicurare il coordinamento e la piena effettività della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile. 

La Cabina di regia individuerà le concrete modalità attuative  prevedendo anche  collaborazioni tra pubblico, privati e terzo settore – per prevedere e garantire gli  obiettivi 

 Inoltre, concorrerà a determinare gli indirizzi di impiego delle risorse destinate alla definizione e all’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione e in base ai modelli territoriali di assistenza integrata

Decreto disabilità 62 2024 le modifiche alla 104

Il decreto legislativo  sulla valutazione e l'assistenza   modifica diverse normative italiane preesistenti riguardanti la disabilità, le prestazioni sociali, e le normative per l'assistenza e l'integrazione delle persone con disabilità.

 Ecco un elenco delle principali leggi  che subiscono variazioni:

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Modifica significativa della definizione di "persona con disabilità" e delle procedure per l'assegnazione dei sostegni, nonché introduzione di nuove disposizioni relative agli accomodamenti ragionevoli.
  • Legge 30 marzo 1971, n. 118 – Modifiche relative agli accertamenti dell'invalidità civile.
  • Legge 27 maggio 1970, n. 382 e Legge 26 maggio 1970, n. 381 – Modifiche agli accertamenti per cecità e sordità civile.
  • Legge 24 giugno 2010, n. 107 – Modifiche relative agli accertamenti per la sordocecità.
  • Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 – Integrazione delle disposizioni per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità nel nuovo sistema di valutazione.
  • Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Modifiche alle norme per il diritto al lavoro dei disabili.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 – Aggiornamenti sui criteri per la concessione di assistenza protesica sanitaria e riabilitativa.

Come anticipato, le  modifiche sono principalmente orientate verso una maggiore integrazione delle persone con disabilità nella società, l'aggiornamento dei criteri di accertamento e valutazione della disabilità, e l'introduzione di misure di sostegno più adeguate e personalizzate.

Maxisanzioni lavoro nero 2024: aumenti confermati

8 Maggio 2024 in Speciali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del  decreto legge 192024 detto PNRR bis all'interno della nuova stretta per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, è previsto un nuovo aumento delle sanzioni  in materia  di lavoro irregolare. La conversione del decreto in legge n. 56/2024, , pubblicata il 29 aprile in GU  non ha modificato la novità.

Si ricorda che la prima formulazione della norma  risale al Dl 12/2002, aggiornata poi con il Jobs act 151 2015 e DL 50 2017 ( per il libretto di famiglia e contratto di lavoro occasionale). 

Con la nota 856/2022  del 20 aprile 2022 l'ispettorato aveva  fornito  un vademecum aggiornato QUI IL TESTO COMPLETO  chiarendo  anche l'applicazione nei casi di prestazioni autonome occasionali soggette all'obbligo di comunicazione preventiva  previsto dal DL 146 2021. 

Riepiloghiamo di seguito  le indicazioni generali dell'INL e i nuovi importi 

Maxisanzione lavoro nero: a chi si applica

La "maxisanzione"  riguarda:

  • i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa,
  •  gli enti pubblici economici, 
  • anche  le persone fisiche  nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia  per prestazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Maxisanzione: a quanto ammontano – codici tributo

 Fino al primo  marzo 2024  le maxisanzioni amministrative pecuniarie per lavoro irregolare, ovvero per il  datore che occupa personale “in nero”  sono le seguenti 

  • Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • 3.600 / 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
  • 7.200 / 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Sono inoltre previste maggiorazioni del 20% 

  • in caso di recidiva per le stesse irregolarità nei tre anni precedenti e
  • in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno 
  •  minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);
  •  percettori del reddito di cittadinanza.

Dal 2 marzo 2024 , con l'entrata in vigore del DL 19 2024 che modifica l’articolo 1, comma 445, della legge 145/2018,  lettera d), gli importi sono sono aumentati  come segue

  • da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400); 
  • da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800); 
  • da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600).

ATTENZIONE La sanzione non si applica se il datore di lavoro prima dell’ispezione, dell’accertamento o di un’eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione, regolarizza spontaneamente, per l’intera sua durata, il rapporto avviato senza la preventiva comunicazione obbligatoria.

Inoltre si puo accedere alla  diffida obbligatoria ed avere la sanzione in misura minima (vedi  ultimo paragrafo per i dettagli)

Resta confermato anche il raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva,   nei tre anni precedenti,  cioè se il datore di lavoro è incorso nelle stesse violazioni.

Maxisanzione: quando si applica – esclusioni

L'illecito punito  con maxisanzione  è l'utilizzo di lavoratori subordinati senza laa comunicazione preventiva di assunzione:che, ai sensi dell'art.  9-bis del D.L. n. 510/1996, deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente 

Viene  sottolineato quindi come necessario il requisito  della subordinazione:  previsto dall'art. 2094 c.c.

Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano  nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare, 

In particolare  la maxisanzione non può trovare diretta applicazione per la sola omissione di detta comunicazione

A tale riguardo  l'ispettorato precisa che riguardo la recente novità della comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale, la maxi-sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali "che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la

prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e  previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione".

ATTENZIONE in caso di  impiego irregolare di personale solitamente retribuito in contanti, sono applicabili :

  • sia la maxi sanzione per lavoro nero, 
  • sia quella per non aver usato sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 913, della legge 205/2017).

Maxisanzione e diffida

La novella del 2015 (art. 22, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 151/2015) ha reintrodotto la diffidabilità  della maxisanzione al fine di promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi 

Al riguardo, si prevedono  3 ipotesi  per cui assolvendo alla diffida si evita la maxisanzione:

1. regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza  nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, alle seguenti  condizioni:

a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con:

– contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%;

– contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi. b) mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè  non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale periodo va computato “al netto” del periodo di lavoro prestato in “nero”, il quale andrà comunque regolarizzato. In altri termini, il  contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro “nero” mentre il periodo di 3 mesi utile a  configurare l’adempimento alla diffida andrà “conteggiato” dalla data dell’accesso  ispettivo

2.  regolarizzazione del rapporto per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in nero. In tal caso il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla diffida, dovrà rettificare la data di inizio del rapporto di lavoro, pagare contributi e premi e le sanzioni in misura minima;

3. regolarizzazione dei lavoratori in nero non in forza all'atto dell'accesso ispettivo: non trova applicazione l'obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.

 Il vademecum specifica in dettaglio le modalità di dimostrazione di assolvimento della diffida e altri casi particolari riguardanti le maggiorazioni e i casi di infortunio

Versamento sanzioni per lavoro irregolare: i codici tributo

A seguito dell’introduzione delle maggiorazioni  nel 2018  è stato istituito il nuovo codice tributo “VAET”, che non risulta ad oggi modificato (non si escludono prossimi interventi dall'ispettorato nazionale del lavoro). 

 Pertanto:

1. per il versamento tramite F23 dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni  amministrative previsto dalla citata norma è da utilizzare il codice “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1,comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

2. per effettuare l’iscrizione a ruolo delle sole somme dovute ai sensi dell’art. 1, comma 445 lett. d) ed e) e contraddistinte dal codice tributo VAET si utilizzano i codici:

– 3U56 “Sanzione in materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”;

– 3U57 “Maggiorazione materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”.

per le altre quote relative alle medesime sanzioni si utilizzeranno rispettivamente i  codici:

– per il 741T: 5030 e 5031 per le maggiorazioni;

– per il 79AT: 2Y25 e 2Y26 per le maggiorazioni.

Acquisto casa: tutto ciò che si deve sapere sul preliminare

8 Maggio 2024 in Speciali

L'agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida all'acquisto della casa 2024.

La guida contiene tutte le ultime novità sulla tassazione nelle compravendite immobiliari e in particolare quella degli immobili "prima casa" ossia quelli dove il soggetto acquirente andrà a vivere con la propria famiglia.

Si sottolinea che prima di comprare casa è utile ottenere più informazioni possibili sull’immobile e, soprattutto, accertarsi di effettuare l’acquisto dal legittimo proprietario. 

Inoltre, è importante sapere cosa accade se si decide di stipulare un contratto preliminare (il cosiddetto compromesso).

Contratto preliminare: perchè si stipula?

Il contratto preliminare, detto “compromesso”, è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita.  Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo.
Il preliminare può essere stipulato, per esempio, quando non è possibile la vendita immediata, perché l’acquirente è in cerca di un mutuo oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa.
Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico).

Contratto preliminare: che imposte si pagano alla stipula?

Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Se stipulato con atto notarile, vi provvede il notaio entro 30 giorni.
Per la registrazione sono dovute:

  • l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita,
     • l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe (se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro).

Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta, inoltre, l’imposta di registro proporzionale pari:

  • allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria,
  • al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita.

In entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita. 

Nel caso in cui l’imposta proporzionale versata per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta versata per la registrazione del contratto preliminare. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo. 

La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione.

Se nel contratto preliminare non è specificato a che titolo sono state corrisposte le somme, queste vanno considerate acconti sul prezzo di vendita.

Anche quando il trasferimento dell’immobile è soggetto a Iva, il trattamento fiscale del preliminare sarà differente a seconda che preveda il versamento di una somma a titolo di acconto o di caparra confirmatoria:

  • il versamento di un acconto, essendo un’anticipazione del corrispettivo pattuito, va fatturato con addebito dell’Iva. In questo caso, l’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa (200 euro)
  • la caparra confirmatoria, anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non è soggetta a Iva, perché non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni. Pertanto, andrà pagata l’imposta di registro proporzionale (0,50%).

Trascrizione del contratto preliminare o compromesso

La stipula del preliminare fa sorgere solo un obbligo giuridico tra venditore e acquirente, senza determinare il trasferimento della proprietà.
Pertanto, potrebbe accadere che, nonostante il “compromesso”, il venditore venda lo stesso immobile ad altra persona oppure costituisca sullo stesso diritti reali di godimento (per esempio, un usufrutto) o che venga iscritta a suo carico un’ipoteca.
In questi casi, il compratore potrà chiedere al giudice solo il risarcimento dei danni e non l’annullamento della vendita o dell’iscrizione dell’ipoteca.
Per evitare di trovarsi in una situazione del genere, la legge mette a disposizione lo strumento della trascrizione del preliminare nei registri immobiliari.
In tal modo, eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di terze persone non pregiudicheranno i diritti del compratore.
Per la trascrizione del preliminare è necessario che l’atto sia stipulato con l’intervento di un notaio. 

In questo caso, all’imposta di registro e all’imposta di bollo di 155 euro si aggiunge il versamento dell’imposta ipotecaria di 200 euro e delle tasse ipotecarie di 35 euro.

Obbligo di registrazione per l’agenzia immobiliare intermediaria

I mediatori immobiliari hanno l’obbligo di registrare i contratti preliminari di compravendita stipulati a seguito della loro attività.
In generale, per gli affari conclusi con l’intervento degli agenti immobiliari, è obbligatorio richiedere la registrazione per:

  • i contratti preliminari,
  • l’accettazione della proposta, quando le clausole inserite nello schema di proposta siano di per sé sufficienti e necessarie a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.

Non sono, invece, soggetti a registrazione:

  • gli incarichi di vendita conferiti al mediatore
  • la proposta di acquisto
  • l’accettazione della proposta che non sia di per sé sufficiente a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.

Acquisti immobiliari: le agevolazioni prima casa e imposte piene

6 Maggio 2024 in Speciali

Gli acquisti immobiliari sono soggetti a delle regole di imposizione che variano a secondo che:

  • la casa sia acquistata o meno con l'agevolazione prima casa
  • che si acquisti da un privato a dal costruttore.

Vediamo che imposte si pagano e a quanto ammontano dalla nuova guida 2024 pubblicata nel mese di marzo.

Acquisto immobile senza l’agevolazione “prima casa”

Negli acquisti di immobili che non siano agevolati come prima casa occorre distinguere se la compravendita è stipulata con una impresa costruttrice dello stesso immobile oppure da un privato.

Se il venditore è un’impresa, la regola generale è che la cessione è esente da Iva. In questo caso, l’acquirente dovrà pagare:

  • l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%,
  • l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro,
  • l’imposta catastale fissa di 50 euro.

Quando non vige la regole generale dalla esenzione dall'IVA occorre applicare l'imposta nei seguenti casi:

  1. alle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare)
  2. alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare).

In questi casi, l’acquirente dovrà pagare:

  • l’Iva al 10% (per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, qualora non sussistano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”, ovvero l’Iva al 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9,
  • l’imposta di registro fissa di 200 euro,
  • l’imposta ipotecaria fissa di 200 euro,
  • l’imposta catastale fissa di 200 euro.

Se invece il venditore è un privato, l’acquirente dovrà pagare:

  • l’imposta di registro proporzionale del 9%,
  • l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro,
  • l’imposta catastale fissa di 50 euro.

In ogni caso (acquisto da impresa o acquisto da privato), le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.

Occorre sottolineare che sia quando si compra da un’impresa in esenzione dall’Iva sia quando si compra da un privato, l’imposta di registro proporzionale non può comunque essere di importo inferiore a 1.000 euro. 

Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per effetto dello scomputo dell’imposta proporzionale già versata sulla caparra quando è stato registrato il contratto preliminare.

Le imposte sull’acquisto della casa: tabella di sintesi

Vediamo in base alla Guida Ade 2024 le imposte da pagare per l'acquisto di un immobile senza l'agevolazione prima casa*Fonte Guida Agenzia entrate 2024

Acquisto “prima casa”: tutte le imposte da pagare

Quando si acquista la cosiddetta prima casa le imposte da pagare sono ridotte.
In generale, queste agevolazioni si applicano quando:
  • il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastale,
  • il fabbricato si trova nel Comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora
  • l’acquirente ha determinati requisiti.

Le imposte da versare quando si compra con i benefici “prima casa” sono:

  • se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva
    • imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%),
    • imposta ipotecaria fissa di 50 euro,
    • imposta catastale fissa di 50 euro,
  • se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva
    • Iva ridotta al 4%,
    • imposta di registro fissa di 200 euro,
    • imposta ipotecaria fissa di 200 euro,
    • imposta catastale fissa di 200 euro.

Mansioni sottoposte ad obbligo di test antidroga

29 Aprile 2024 in Speciali

Sulla G.U. n. 234 del 06/10/2008 è stato pubblicato il Provvedimento del 18/09/2008 che recepisce quanto deliberato dalla Conferenza Stato Regioni in materia di definizione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione, anche sporadica, di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi.

Si tratta in particolare delle attività inerenti il settore trasporto, quali  autisti e addetti alla guida di macchine movimentazione merci (carrelli elevatori, ecc.), nonché di quelle individuate nell'allegato al Provvedimento e riportate nella tabella sottostante.

Per tali mansioni sono obbligatori accertamenti sanitari preventivi e periodici anti droga.

Accertamenti sanitari e sanzioni contro l’uso di droghe al lavoro

Visita medica preventiva:

prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco allegato al provvedimento il datore di lavoro provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato. 

Il medico competente verifica l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici test di screening.

Il medico competente entro 30 giorni dalla richiesta predetta comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima.
  Visita medica periodica:
nel caso in cui i lavoratori siano addetti a mansioni comprese nel citato elenco, il datore di lavoro deve procedere all'effettuazione di visite mediche periodiche da parte del medico competente con cadenza almeno annuale.

Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data dell'accertamento e gli comunica il luogo ove l'accertamento si svolgerà all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato per l'accertamento.

Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento.

In caso di rifiuto non motivato del lavoratore, il datore di lavoro, ove non possa adibirlo ad altre mansioni diverse da quelle considerate a rischio, deve farlo cessare dalle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato, fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza.
  Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di fare cessare dalla mansione il lavoratore tossicodipendente è sanzionato con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da € 5.164,00 a € 25.799,00.
 
Le fasi della procedura di accertamento possono essere così riassunte:

  1. il datore di lavoro comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in base al fatto che svolgono le mansioni a rischio indicate nella citata tabella.
  2. il medico competente entro 30 giorni da quando riceve l'elenco dal datore di lavoro stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro che dovrà comunicarlo al lavoratore con un preavviso non superiore a un giorno.
  3. il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la visita e viene sospeso dalla mansione; non si presenta agli accertamenti e non produce una valida giustificazione, lo stesso sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni; non si presenta ma si giustifica, dovrà essere riconvocato entro dieci giorni.

 In caso di positività degli accertamenti di primo livello il lavoratore viene giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione e viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello.

Qualora gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello, eseguiti presso la struttura sanitaria competente, risultino positivi, verrà data comunicazione scritta al medico competente, il quale, a sua volta, certificherà l'inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione e informerà il datore di lavoro che provvederà tempestivamente a far cessare dall'espletamento della mansione il lavoratore interessato.

In caso di positività il lavoratore avrà diritto ad accedere a programmi di recupero e alla sospensione del rapporto di lavoro. 

I costi degli accertamenti sono a carico del datore di lavoro e vengono svolti, su segnalazione dello stesso datore, dal medico competente, mentre, invece, sono a carico del lavoratore le eventuali contro analisi. 

ATTENZIONE La visita medica non può essere preassuntiva, perché vietata dalla Legge 300/70, ma deve essere preventiva post assuntiva, cioè effettuata dopo l'assunzione, prima che il lavoratore venga adibito alla mansione.

Tabella mansioni soggette ad test antidroga

Mansioni soggette a sorveglianza antidroga: 

la tabella sotto riportata elenca le mansioni e le attività che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi.

1) Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi

  1. impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
  2. fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
  3. direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

2) Attività di trasporto

  1. conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E , e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
  2. personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più' attività di sicurezza;
  3. personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
  4. personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
  5. personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
  6. conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
  7. personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
  8. controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
  9. personale certificato dal registro aeronautico italiano;
  10. collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
  11. addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
  12. addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi

La flat tax incrementale sul modello Redditi PF 2024

16 Aprile 2024 in Speciali

Una delle novità di maggior rilievo del Modello Redditi PF del 2024 è l’introduzione della nuova flat tax incrementale per l’anno d’imposta 2023.

Alla flat tax incrementale è dedicata la sezione II del quadro LM del modello Redditi PF 2024, con maggiore precisione i righi da LM12 a LM15.

Il fatto di inserire la flat tax incrementale nel quadro LM del modello può sembrare curiosa alla luce del fatto che quello è il quadro della dichiarazione annuale dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi e forfetari, i quali, per inciso, non possono accedere a questa imposta, essendone esplicitamente esclusi.

La motivazione è da rintracciarsi nel fatto che anche la flat tax incrementale è a tutti gli effetti una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali (regionale e comunale), precisamente come le imposte a cui sono sottoposti i contribuenti in regime dei minimi e in regime forfetario.

Il funzionamento della flat tax incrementale

La flat tax incrementale è regolata dalla Legge 197/2022 e, allo stato attuale, opera esclusivamente per il periodo di imposta 2023.

Essa interessa le persone fisiche che esercitano in forma individuale un’attività di impresa o un lavoro autonomo e si applica alla base imponibile costituita dal maggior reddito conseguito dal contribuente nell’anno fiscale 2023 rispetto al reddito più elevato, conseguito dallo stesso, in uno degli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato del 5%.

Il reddito che può essere sottoposto a tassazione non progressiva è un ammontare massimo pari a 40.000 euro e a questo si applica una imposta sostitutiva del 15%. Eventuali redditi superiori a tale importo confluiscono nel reddito complessivo a cui si applicano gli ordinari scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF.

Non possono accedere al regime i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023, in quanto è richiesto che nel triennio precedente sia stato conseguito reddito per almeno un anno intero (in modo che questo possa fare da confronto per il calcolo del reddito incrementale).

Come anticipato, i contribuenti in regime forfetario non possono usufruire di questo regime, ma possono usufruirne coloro i quali nel 2023 non sono più stati contribuenti forfetari ma lo sono stati nel triennio precedente.

Diversamente, possono invece accedere all’agevolazione i redditi conseguiti nel contesto di una impresa familiare.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 18/E del 28 giugno 2023, ha precisato che ai fini dell’imposta sostitutiva non devono essere considerati:

  • i redditi delle società di persone attribuiti ai soci per trasparenza;
  • i redditi delle società di capitali attribuiti ai soci per trasparenza, in seguito all’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale;
  • i redditi professionali conseguiti in forma associata e imputati ai singoli soci.

Nel caso in cui nel triennio di confronto è stata conseguita una perdita, questa non rileva ai fini del calcolo del reddito soggetto a flat tax incrementale: è come se negli anni precedenti il contribuente avesse conseguito un reddito pari a zero, per cui nel 2023 il reddito soggetto a imposizione sostitutiva sarebbe tutto quello conseguito dal contribuente nel limite dei 40.000 euro previsti.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla porzione di reddito sottoposta a flat tax incrementale non rileva ai fini del calcolo degli acconti d’imposta per l’anno fiscale 2024: gli acconti devono essere calcolati utilizzando come ammontare dell’imposta di riferimento l’importo che sarebbe stata dovuta se nell’anno fiscale 2023 non fosse stata disponibile la flat tax incrementale.

La sezione II del quadro LM del modello Redditi PF 2024

L’applicazione della flat tax incrementale sul modello Redditi PF 2024 passa attraverso la compilazione della sezione II del quadro LM, a sua colta composta da quattro righi, da LM12 a LM15.

Il rigo LM12 è dedicato all’esposizione del “Reddito d’impresa e di lavoro autonomo del triennio precedente”: sulle colonne da 1 a 3 vanno indicati, rispettivamente, i redditi conseguiti negli anni fiscali 2020, 2021 e 2022; nella colonna 4 va indicato il reddito maggiore, incrementato del 5%.

Le istruzioni del modello Redditi PF 2024 precisano che ai predetti redditi debba concorrere integralmente “l’eventuale reddito derivante dall’impresa familiare o dall’azienda coniugale non gestita in forma societaria”.

Sul rigo LM13, denominato “Redditi d’impresa e di lavoro autonomo 2023”, va indicato, in colonna 1, l’importo dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo conseguiti nell’anno d’imposta 2023; tali importi sono quelli già indicati negli altri quadri della dichiarazione.

Dato che le eventuali perdite non rilevano ai fini della flat tax incrementale, le colonne dei righi LM12 e LM13 non prevedono che possano essere inseriti importi con segno negativo.

Le istruzioni del modello precisano che “nel caso di svolgimento di attività d‘impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria, l’agevolazione spetta esclusivamente sulla quota di reddito attribuita al titolare della stessa, sebbene ai fini della determinazione dell’incremento reddituale venga considerato, negli anni oggetto di raffronto, l’intero reddito dell’impresa; per cui nel campo 3 del rigo LM13 va inserito il reddito conseguito dall’intera impresa familiare e nel campo 2 la quota di possesso del contribuente”.

Infine il rigo LM 14 è dedicato al calcolo e alla dichiarazione del “Reddito assoggettato ad imposta sostitutiva”: in colonna 1 va indicato l’incremento reddituale lordo, dato dalla differenza tra l’importo indicato sul rigo LM13 colonna 1 e quello esposto sul rigo LM12 colonna 4.

In colonna 2 del rigo LM14 va indicato l’importo effettivamente agevolabile, che è tutto quello indicato in colonna 1, se questo è minore o uguale a 40.000 euro, oppure questa cifra se risulta essere maggiore.

Infine sul rigo LM15 va esposto l’ammontare di imposta sostitutiva dovuta, calcolata applicando l’aliquota del 15% all’importo indicato sul rigo LM14 colonna 2. Tale cifra sarà poi riepilogata sul quadro RX.

Inps riapre i termini per fringe benefit e stock options 2023

10 Aprile 2024 in Speciali

Con il messaggio 32/2024 INPS aveva fornito le modalità per effettuare la comunicazione  dei dati relativi ai fringe benefits  e stock option erogati ai dipendenti cessati  per pensionamento nel 2023, da  parte dei datori di lavoro ai fini dell'emissione delle CU 2024,   che rientrano poi nelle dichiarazioni precompilate. 

Infatti per tali  casi è  l'istituto che svolge la funzione di sostituto di imposta e come tale è tenuto al conguaglio fiscale  da comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo (Art 23, comma  3  DPR 600 1973).

Con un nuovo messaggio 1436 del 10 aprile 2024, è stata comunicata la riapertura della procedura per la ricezione dei flussi telematici relativi alle somme corrisposte, a titolo di fringe benefit e stock option.

L'istituto precisa  di aver preso atto che molti datori di lavoro  non hanno provveduto all’invio dei flussi entro il suddetto termine o, pur avendolo rispettato, necessitano dell’invio di flussi di rettifica  per cui riattivata la funzione . 

Tali flussi tardivi o di rettifica non saranno oggetto di elaborazione ai fini del conguaglio fiscale e comporteranno esclusivamente  la rettifica delle CU 2024, con indicazione  dell’obbligo per i contribuenti interessati a presentare la dichiarazione dei redditi.

Di seguito ricordiamo  i dettagli  per l'adempimento.

Le soglie di fringe benefit 2023

Si ricorda che   per l’anno d’imposta 2023, il Decreto – legge  48 del 4 maggio 2023 ,  in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, ha innalzato da 258,23 a 3.000 euro la soglia di detassazione per i beni ceduti e i servizi prestati ai  lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Per gli altri era  confermata la soglia di 258,23 euro 

Restava confermata anche l'applicabilità dell'imposizione fiscale e previdenziale a tutti i valori di fringe benefit erogati in caso di superamento dei limiti citati.

Per  gli importi in argomento vale il principio di cassa allargato per cui, qualora erogati entro il 12 gennaio successivo , essi si considerano  rientranti nel periodo d’imposta precedente.

Modalità trasmissione fringe benefit e stock option 2023

Come anticipato  i dati relativi a  fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio per pensionamento   devono essere trasmessi dai datori di lavoro entro il 21 febbraio 2024 all'INPS.

La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica con l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it  tramite il percorso :   “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”.

Nel menu di sinistra va selezionato il  link  “Comunicazione Benefit Aziendali” che consente di selezionare una delle seguenti opzioni

–       acquisizione di una singola comunicazione;

–       gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;

–       invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;

–       ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;

–       visualizzazione del manuale di istruzioni.

ATTENZIONE l'istituto ricorda che in caso di invio tardivo dei dati ,  nella certificazione unica 2024 saranno evidenziate le necessarie rettifiche con obbligo di presentazione della Dichiarazione dei redditi 

Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: i chiarimenti MIMIT

17 Marzo 2024 in Speciali

E' attivo il servizio online del MIMIT per:

Per procedere con la richiesta e l'iscrizione all'albo è invece necessario:            

  • l'accesso al servizio esclusivamente tramite SPID o CIE ID;               
  • il possesso della firma digitale intestata al richiedente;      
  • il pagamento dell'imposta di bollo da € 16,00. Il bollo deve essere pagato esclusivamente a mezzo PagoPA (tramite questo stesso portale)            
  • il versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00. La tassa di concessione governativa è da versare sul c/c postale n° 8003 intestato a: 
    • "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative", causale: "Codice 8617 – Iscrizione Albo certificatori credito R&S". La scansione fronte e retro del bollettino in un unico file in formato PDF è da caricare sul portale, come attestazione di avvenuto pagamento.

Dal 22 febbraio inoltre è attivol il servizio di FAQ con le risposte ai dubbi frequenti su regole e requisiti per iscriversi all'Albo, vediamone alcune.

Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: accesso al “iscrizione albo”

Il MIMIT specifica che nella sezione "Iscrizione albo" del portale è possibile: 

  • 1) inviare una nuova domanda per :
    • "persona fisica", 
    • "impresa di consulenza",
    • "università o altro ente"; 
  • 2) riprendere o eliminare le domande in compilazione; 
  • 3) consultare le domande inviate.                                    

Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: chi è il resposabile tecnico?

Viene inoltre chiarito che il responsabile tecnico è:

  • il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, 
  • inseriti stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023.                                    

Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: cosa inserire in Dettagli progetto?

I dati da inserire nel Dettaglio progetto sono:

  • "Denominazione": indicare il nome identificativo del progetto;
  • "Settore": indicare l'ambito in cui è possibile classificare le attività relative al progetto (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica);  
  • "Ambito": indicare uno o più ambiti della classificazione riportata nel Manuale di Frascati 2015 dell’OCSE;  "ATECO": indicare una o più divisioni codici ATECO;  
  • "Anno": indicare l'anno in cui il progetto è stato collegato all'erogazione di contributi o altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (il sistema vincola il campo agli anni del triennio precedente al momento della presentazione della domanda); 
  • "Attività": indicare una o più attività, svolte nell'ambito del progetto, a scelta tra Presentazione, Valutazione e Rendicontazione;  
  • "Beneficiario contributo pubbl.": indicare la Ragione sociale e P.IVA (separate da una virgola) del beneficiario che ha maturato e/o dichiarato crediti d'imposta, contributi o altre sovvenzioni collegati al progetto.                                    

CCNL Legno artigianato e PMI: rinnovo fino al 2026

7 Marzo 2024 in Speciali

E stato firmato nella serata del 5 marzo 2024 il rinnovo del CCNL del 13.3.2018 (QUI IL TESTO PRECEDENTE)  per il settore legno arredo e materiali lapidei  per artigiani e PMI, condiviso da  CNA, Confartigianato legno e arredo, Confartigianato marmisti, Casartigiani, Claai, Feneal–Uil, Filca–Cisl e Fillea–Cgil con vigenza 2023 2026 . L'accordo interessa circa 80mila lavoratori e 20mila imprese ed è stato raggiunto molto rapidamente, in sole 2 settimane.

 Il testo  passa al vaglio delle assemblee dei lavoratori. 

Disponibile qui il testo del nuovo accordo.

Vediamo le  principali novità.

AUMENTI RETRIBUTIVI 

Si prevedono : 

  1.  per il livello D del legno un aumento medio di 180 euro per l’artigianato e di 181 euro per le Pmi,
  2. per il settore lapideo al 5° livello aumento medio di 189 euro per l’artigianato e di 191 per le Pmi. 

che saranno erogati in 4 tranches a partire da marzo 2024, 

a cui si aggiungono  5 euro di aumento su ogni scatto di anzianità e  UNA TANTUM di 130 euro.

Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per specificare i nuovi minimi retributivi e le relative decorrenze, per tutti gli altri livelli di inquadramento e per tutti i settori.

NOVITA' NORMATIVE 

Dal punto di vista normativo l’accordo consente di raggiungere alcuni punti migliorativi come  ad esempio 

  • indennità al 30% durante i 2 ulteriori mesi di aspettativa previsti per il congedo per donne vittime di violenza,
  •  possibilità di richiedere il part time reversibile per chi fruisce di congedi;
  •  revisione della disciplina per il preavviso di dimissioni e licenziamento con prolungamento del periodo.

CCNL LEGNO ARTIGIANATO i precedenti rinnovi

Con il rinnovo  firmato   a maggio 2022  per il periodo 2019-2022 erano state definite le seguenti  novita :

CONTRATTI A TERMINE 

 i limiti quantitativi  fissati  sono i seguenti

  • imprese da 0 a 5 dipendenti 3 lavoratori a termine, 
  • da 6 a 18 dipendenti un lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza, 
  • da 19 dipendenti i:  35% del personale in forza). 

Sono in ogni caso esenti da limitazioni  i contratti a termine conclusi nei primi 15 mesi della fase di avvio di nuove attività ovvero di nuove linee di produzione e servizio.

TRATTAMENTO ECONOMICO  

Una tantum

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, è prevista l'erogazione di un importo una tantum (proporzionalmente ridotto in caso di congedi facoltativi servizio militare e part-time) pari a 150,00 euro lordi in due tranche di pari importo :

  • 75 euro con la retribuzione  di luglio e 
  • 75 euro con la retribuzione di ottobre 2022

Per gli apprendisti l'importo  è  pari a 105,00 euro. 

Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati anticipazione degli importi una tantum ie cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2022.

Tabella aumenti retributivi 2022

SETTORI AUMENTO COMPLESSIVO DATE 1 TRANCHE DATE 2^ TRANCHE
IMPRESE SETTORE LEGNO ARREDO 75 euro a livello D 45,00 euro da maggio 2022; 30,00 euro  da settembre 2022
IMPRESE LAPIDEI 79 euro a licello 5 45,00 euro da maggio 2022 34 euro da settembre 2022
PMI LEGNO ARREDO 76 euro  a livello D 50 euro da maggio 2022 26 euro da settembre 2022
PMI LAPIDEI 80 euro a livello 5 50 euro da maggio 2022 30 euro da settembre 2022

 L'inquadramento dei lavoratori nei vari livelli professionali,  avviene sulla base di declaratorie generali, che differenziano qualitativamente i livelli, e di esemplificazioni non esaustive fornite dai profili professionali.

NUOVE CATEGORIE PROFESSIONALI

Categoria A super – Quadri

 

Categoria A

– ex impiegati 1ª categoria

Categoria B

– ex impiegati 2ª categoria
– ex operaio specializzato provetto

Categoria C super

– specifici tre profili della categoria C

Categoria C

– ex impiegato 3ª categoria
– ex operaio specializzato

Categoria D

– ex impiegato di 4ª categoria
– ex operaio qualificato

Categoria E

– ex operaio di 3ª categoria

Categoria F

– lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nei settori oggetto del campo di applicazione del CCNL.

Si era prevista anche la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di dodici mesi.

Assistenza sanitaria integrativa Fondo SANARTI dal 2018

Le Parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra CONFARTIGIANATO imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

A partire dal 1° febbraio 2018, sono pertanto iscritti al Fondo – Sanarti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il CCNL, ivi compresi:

  • gli apprendisti 
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi;

le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. 

CCNL Legno lapidei artigianato: tabelle retributive fino al 2018

CONTRATTO 2016-2018 

 Una tantum  suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a € 150.00.

INCREMENTI RETRIBUTIVI IMPRESE ARTIGIANE

Settore Legno, Arredamento, Mobili 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

D

€ 33,00

€ 20,00

€ 53,00

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

5

€ 33,00

€ 23,00

€ 56,00

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI P.M.I.

Settore Legno, Arredamento, Mobili 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

D

€ 33,00

€ 30,00

€ 63,00

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

5

€ 33,00

€ 33,00

€ 66,00

 

Verbale integrativo 21.3.2018 in materia di apprendistato

Il 21 marzo 2018 è stato  sottoscritto un verbale che integra l'ipotesi di accordo  in materia di apprendistato professionalizzante per i lavoratori over 29 anni 

Le parti confermano che i contratti di apprendistato  per il reinserimento lavorativo   stipulati antecedentemente al 13 marzo 2018, ai sensi dell'art. 56 del C.C.N.L., sono conformi a quanto previsto  dal D.Lgs. 81/2015 e, pertanto, ne confermano la regolamentazione; vengono anche confermati i nuovi profili formativi allegati ai C.C.N.L..

L'intesa prevede, inoltre, nell'ambito della disciplina del Contratto  di apprendistato  per il reinserimento lavorativo , i seguenti limiti quantitativi:
a) 2 contratti nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;
b) 3 contratti nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti;

e) 4 contratti nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.

Bando ISI 2022: scadenza 12 marzo per le imprese subentrate

4 Marzo 2024 in Speciali

Inail ha comunicato il 25 gennaio la pubblicazione  online degli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento ammesse al Bando ISI 2022, distinti per regione e per Asse.

A  seguito della redistribuzione delle risorse economiche,  le ditte subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (identificate con il codice S-AMS), devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12 marzo 2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria.(vedi sotto i dettagli)

Il Bando INAIL  per la sicurezza  relativo al 2022 ha avuto lo stanziamento record  di  oltre 333 milioni di euro. Sono stati  raggiunti cosi   3  miliardi di euro erogati a fondo perduto,  dal 2010,  alle imprese che si impegnano a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro proponendo progetti migliorativi che passano al vaglio dell'istituto. 

Come ogni anno, i fondi   destinati  ai nuovi finanziamenti   previsti dalla  legge 208 2015, sono suddivisi per regione o province autonome per cui gli avvisi sono distinti  e  tutta la documentazione è  disponibile sul   sito   internet   dell'INAIL,  a questo link .

Di seguito un riepilogo delle regole, procedura e calendario aggiornato. 

Bando Isi 2022 Elenchi provvisori pubblicati

Come previsto dall’’Avviso pubblico Isi 2022, il 9 novembre 2023 sono stati pubblicati  gli elenchi cronologici provvisori delle domande di finanziamento , sempre suddivisi per regione, e con le seguenti precisazioni :

Negli elenchi è riportato lo stato delle domande come di seguito indicato:

•  S = collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento

•  S-REC = subentrate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall’esclusione delle domande annullate per violazione delle regole tecniche in applicazione dell’art. 14 del bando Isi 2022

•  N = ritenute provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi

Per le domande contrassegnate dalla lettera S o S-REC,  le imprese devono provvedere, a pena di decadenza, entro le ore 18:00 del 19 dicembre 2023 a inviare il modulo di domanda (Modulo A) unitamente alla documentazione a suo completamento.

I finanziamenti possono essere richiesti da 

  •  Imprese,  anche  individuali,  ubicate  su  tutto  il  territorio  nazionale iscritte alla Camera di commercio industria  artigianato  e  agricoltura   e
  •  enti del terzo settore solo per  l'asse  2  di  finanziamento  

Assi di finanziamento e risorse disponibili

Come di consueto sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

  1. Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
  2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
  3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
  4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
  5. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Le risorse  sono ripartite  anche per regione/provincia autonoma 

Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2022 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.

ASSI PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO LIMITE IMPORTI MINIMO E MASSIMO
ASSI 1,2,3, 65% minimo 5.000
massimo 130.000
*nessun limite  minimo per imprese fino a 50 dipendenti  per l'asse di finanziamento 1.2 
ASSE 4 65% minimo 2.000
massimo 50.000
ASSE 5 40% per le imprese
50% giovani agricoltori
minimo 1.000
massimo 60.000

Regole tecniche e calendario scadenze

INAIL ha pubblicato il 18 settembre  2023  le regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento   per gli utenti . Il 29 settembre il documento è stato aggiornato 

QUI  il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico”

Il 29 settembre è stata pubblicata la "Tabella temporale".

La tabella del calendario che segue sarà aggiornata man mano con le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi.

apertura sportello compilazione domande 2 maggio 2023
chiusura sportello compilazione domande 16 giugno 2023
pubblicazione tabella temporale  29 settembre 2023

Momento 1 Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore

 09/10/2023 10:00

Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul  portale del partecipante e dell’amministratore.

10/10/2023 10:00

Momento 3 – Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.

 23/10/2023 10:00

Momento 4 – Inizio autenticazione e pagina di attesa.

Pagina di test non disponibile sul portale partecipante

26/10/2023 10:00
Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:00
Momento 6 Fine della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:20
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori 9 NOVEMBRE 2023
Upload della documentazione per gli ammessi 

Dal 10 novembre al 19  22 dicembre 2023, entro le ore 18:00

Pubblicazione elenchi cronologici definitivi  26 gennaio 2024 
 UPLOAD DOCUMENTAZIONE ULTERIORI IMPRESE AMMESSE 12 MARZO 2024 ORE 18.00

Bando ISI INAIL 2022 : scadenza perentoria per le imprese subentrate

  Riguardo al perfesizionalemnte della domanda per le imprese subentrate  si ricorda che l’invio del modulo A insieme alla documentazione per il perfezionamento e completamento della domanda, è regolato dagli artt. 18 e 27 dell’avviso e deve avvenire entro il termine inderogabile del 12 marzo 2024 ore 18:00.

I termine è perentorio e in assenza la sede INAIL territorialmente competente, invierà all’indirizzo PEC indicato nella domanda on line, formale comunicazione di decadenza della  domanda  telematica 

Novità bando ISI 2022: nuovi profili di accesso e assistenza

L'istituto ha anche comunicato il 15 febbraio 2023 che per semplificare la  presentazione della domanda di finanziamento,  è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso con  due nuovi specifici profili riservati a 

  1. professionisti ( qui il Modello) 
  2. società di intermediazione. (qui il Modello)

I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI. 

Per informazioni ed assistenza   sono disponibili 

  • il numero  telefonico  06.6001  del  Contact  center INAIL. 
  • il servizio INAIL  Risponde,  nella sezione        Supporto         del         sito         www.inail.it  (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).
Allegati:

Bonus imballaggi ecosostenibili: il codice tributo per F24

20 Febbraio 2024 in Speciali

Con Risoluzione n 12 del 20 febbraio 2024 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati (di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Prima di dettagliare ricordiamo che con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 dicembre 2021 pubblicato in GU N 33/2022 sono state definiti:

  • i criteri e  le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta per le imprese che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi (art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), 
  •  i requisiti tecnici e  le certificazioni idonee ad attestare, secondo la  vigente  normativa  europea  e  nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti  e degli  imballaggi ammissibili all'agevolazione (per i dettagli dei requisiti tecnici consulta l'art 3 del decreto).

Sul sito del Ministero della Transizione Ecologica sono stati resi disponibili il fac-simile per la domanda e quello della attestazione delle spese sostenute nel 2019 e nel 2020.

Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: a chi spetta e per quali imballaggi

Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:

  • prodotti finiti realizzati con materiali  provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi primari e secondari biodegradabili  e  compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
    •  gli imballaggi in carta e cartone,  ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici  diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e  degli  imballaggi  in carta  accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
    • gli imballaggi in legno non impregnati;
  • imballaggi primari e secondari  derivati dalla raccolta differenziata della carta;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.

Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: a quanto ammonta

Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 36% delle  spese  sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020  per  l'acquisto  dei  prodotti  e degli imballaggi fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Le  spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  recante  il  testo  unico delle imposte sui redditi.
Attenzione al fatto che l'effettività del sostenimento delle spese risulta da  apposita attestazione rilasciata:

  • dal presidente del collegio sindacale, 
  • ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, 
  • o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti  e degli esperti contabili, o nell'albo  dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,
  • ovvero dal responsabile del  centro di assistenza fiscale.

Il credito di  imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.

Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: come richiederlo

Riepiloghiamo anche le regole per le domande ormai scadute.

Le istanze potevano essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022  e fino al termine previsto per il 22 aprile 2022. 

Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.

Le  imprese  interessate,  tramite  accesso  alla  piattaforma informatica presentavano apposita richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante, al Ministero della transizione con domanda specificando:

  • per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'anno di riferimento;
  • l'ammontare del credito di  imposta  richiesto,  distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi
  • di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

La domanda è corredata, pena esclusione:

  • di copia del documento di identità e del codice  fiscale  del richiedente;
  • dalle certificazioni richieste;
  • dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute.

SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DI ATTESTAZIONE DELLE SPESE

Il credito di imposta è riconosciuto da parte del  Ministero della transizione ecologica, previa verifica, dell'ammissibilità  in ordine al rispetto  dei  requisiti  previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse.

Entro novanta giorni dalla data di presentazione  delle singole domande il Ministero della  transizione ecologica comunica all'impresa il riconoscimento ovvero  i  diniego dell'agevolazione e, nel  primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo  stesso è utilizzabile.

Bonus imballaggi ecosostenibili: il codice tributo per F24

La Risoluzione n 12 del 20 febbraio 2024 ha riepilogato che l’articolo 1, commi da 73 a 77, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il riconoscimento di un credito d'imposta, alle condizioni ivi indicate, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. 

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte delle imprese beneficiarie della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

  • “7065” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. 

Allegati: