DIS COLL: regole e istruzioni per la domanda

28 Dicembre 2023 in Speciali
DIS COLL sta per "Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa " ed è stata istituita dall 'art. 15 del Decreto n. 22/2015 di attuazione del Jobs act , in forma sperimentale, e resa strutturale dal Jobs act   per il lavoro autonomo e smart working (Legge n. 81/2017).
Si applica agli eventi di disoccupazione involontaria ( quindi non in caso di recesso volontario, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa) verificatisi  a partire dal 1.1. 2015 . 
Viene erogata dall'INPS e spetta ai lavoratori non  titolari di partita IVA, ma iscritti alla gestione separata INPS , delle seguenti categorie:
  • collaboratori coordinati e continuativi , 
  • dottori e assegnisti di ricerca

che perdono il lavoro di collaborazione  dopo un certo numero minimo di mesi di attività.

Non spetta invece a titolari di partita IVA , pensionati, amministratori di società o enti .

Requisiti necessari :
  1. stato di disoccupazione ;
  2. almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino  al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

Calcolo assegno, erogazione e durata della DIS COLL

La DIS-COLL decorre:

  • dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
  • dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.

Viene  corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento.

La durata massima è di 12 mesi.

Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL 

IMPORTO 

L'indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile.

Quando il reddito medio mensile è superiore a un determinato importo – rivalutato ogni anno in base alla variazione dei prezzi – l'indennità di disoccupazione ha una maggiorazione.  Per il 2023 tale importo è pari a 1.352,19 euro.

La DIS-COLL non può comunque superare una misura massima, che per il 2023 è pari a 1.470,99 euro.

A partire dal sesto mese di fruizione, l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.

SE SI INIZIA UN NUOVO LAVORO:

Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione:
  • con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade.
  • Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.
L’indennità  di disoccupazione dei collaboratori viene pagata dall'INPS mediante:
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

Decadenza dal diritto alla DIS COLL e riduzione indennità

ll beneficiario perde il diritto all'indennità DIS COLL nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione
  • inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • se è titolare di pensione ;
  • se acquisisce i diritto all'assegno ordinario di invalidità, ( possibile comunque la scelta sostitutiva dell’indennità DIS-COLL);
  • non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti .

 

Aliquota contributiva per la DIS COLL

L' aliquota per il calcolo della contribuzione alla gestione separata è uguale a quella della NASpI,  pari a 1,31%.

DIS COLL Come e quando presentare la domanda

Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio,.

ATTENZIONE Scaduto tale termine , il diritto decade .   Il servizio di domanda  è disponibile all'indirizzo :

www.inps.it / Prestazioni e Servizi / Domande per Prestazioni a sostegno del reddito/Domanda Dis Coll. 

Per utilizzarlo   è necessario essere titolari SPI CIE o CNE

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  •  Enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

Nel caso di  maternità o  degenza ospedaliera  durante il rapporto di collaborazione/assegno o dottorato di ricerca successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera .
Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

L'Inps ha specificato nella circolare 115 2017 che la domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità  per la qualifica di  disoccupato  ai sensi  dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015. 

Dopo aver presentato la domanda il  collaboratore  ancora privo di  occupazione, è tenuto a contattare il Centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni  per la stipula del patto di servizio  personalizzato .

 

Nuovo servizio online Domanda Dis coll

Con il messaggio 4670 del 27 dicembre 2023 INPS comunica il rilascio di una nuova versione evolutiva del servizio di domanda per l’accesso alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL.

Il servizio è accessibile, per i cittadini, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, sussidi indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL – domanda” > “Nuova Domanda di Indennità di Disoccupazione”, 

autenticandosi con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Gli Istituti di Patronato possono utilizzare il link presente sul Portale dei Patronati al seguente percorso: “Servizi” > “Categoria: supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a progetto” > “DIS-COLL” > “Nuova procedura”.

Per i soli cittadini viene temporaneamente mantenuto anche il servizio già in uso, ( fino alla pubblicazione di un nuovo messaggio )

La nuova versione del servizio  consente all’utente di:

  • compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione DIS-COLL, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione 
  • avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito,  e
  • visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda. 

In particolare, nel caso in cui l’utente intenda presentare una domanda di DIS-COLL si attivano i controlli sincroni, sul  diritto alla prestazione per  fornire immediatamente  le informazioni e/o eventuali criticità 

In particolare  nel caso in cui venga rilevata l’assenza di iscrizione alla Gestione separata viene evidenziata all’utente, tramite un’apposita nota, la necessità di iscrizione  per potere accedere alla prestazione di DIS-COLL.

Registro unico nazionale terzo settore: consultabile da tutti dal 13.12

14 Dicembre 2023 in Speciali

Con una nota pubblicata sul proprio sito il Lavoro informa del fatto che dal 13 dicembre 2023 il RUNTS è accessibile a tutti i cittadini.

Nel dettaglio, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è consultabile da parte di tutti i cittadini e alla pagina dedicata di Servizi Lavoro, attraverso la funzione “Ricerca enti” è possibile:

  • visionare gratuitamente le informazioni (dati generali, composizione organi sociali, attività ecc.) 
  • scaricare i documenti (statuti, bilanci, rendiconti delle raccolte fondi, ecc.) riguardanti oltre 119mila enti iscritti al RUNTS, di cui più di 24mila entrati per la prima volta a far parte del Terzo Settore.

Ricordiamo che con Decreto Ministeriale n 106 del 15 settembre 2020ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore si disciplina quanto segue:

  • le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all’articolo 45 del predetto decreto legislativo, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
  • le modalità di deposito degli atti di cui all’articolo 48 del citato decreto legislativo;
  • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
  • le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

RUNTS: che cos’è

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore Dlgs 3 luglio 2017 n 117 per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

L’iscrizione al RUNTS consente:

  • di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) 
  • o, a seconda dei casi, quelle specifiche  di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; 
  • di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; 
  • nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica. 

Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.

Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. 

Con recente avviso il Ministero ha informato del fatto che dal 13.12.2023 tutti i cittadini possono accedervi gratuitamente.

Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal DM n106/2020 e allegati.

RUNTS: chi può iscriversi

Possono iscriversi al RUNTS:

  • le organizzazioni  di volontariato (ODV),
  • le associazioni di promozione sociale (APS), 
  • gli enti  filantropici,
  • le reti associative, 
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute, 
  • le società di mutuo soccorso che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, 
  • le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l’iscrizione al RUNTS e accedere ai relativi benefici adottando e depositando presso il Registro un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale secondo le previsioni del Codice del Terzo settore e del decreto ministeriale attuativo.

Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso che gestiscono fondi sanitari integrativi o superano i 50.000 euro annui di contributi associativi devono iscriversi nella sezione speciale del Registro imprese (RI); gli atti e le informazioni iscritti nel RI sono comunque consultabili attraverso il RUNTS. 

Il Decreto ministeriale disciplina le modalità e condizioni secondo cui le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri di cui alle leggi 266/1991 e 383/2000 saranno iscritte nel RUNTS senza soluzione di continuità; ulteriori disposizioni sono previste per le Onlus iscritte nell’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate.

RUNTS: esito della domanda

Ai sensi del comma 2 dell’art 47 del codice del terzo settore, che regolamenta l’iscrizione al registro, sarà poi l’ufficio del RUNTS competente della Regione o della Provincia Autonoma in cui l’ente ha sede, a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

La procedura di verifica sulla piattaforma informatica del RUNTS serve a determinare la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte oltre che la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione che qualora tutte in regola condurranno al provvedimento di iscrizione.

L’ufficio infatti, entro 60 giorni dalla domanda, presentata seguendo apposite modalità indicate nel decreto e nell’Allegato B, può:

  • iscrivere l’ente,
  • rigettare l’iscrizione con provvedimento motivato,
  • invitare l’ente a completare, rettificare o integrare la domanda.

Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente allegati alla domanda sono redatti in conformità al modello standard tipizzato il termine di cui sopra di 60 giorni è ridotto a 30 giorni.

Allegati:

Bonus vista: i rimborsi entrano nella precompilata

17 Novembre 2023 in Speciali

Il decreto attuativo del Ministero della Salute  riguardante il "bonus vista" ovvero il contributo da 50 euro che viene garantito alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro  per l'acquisto  di: 

  • occhiali  da  vista o 
  • lenti   a   contatto correttive.

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022 . La misura era stata istituita dall'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e si riferisce ad acquisti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 . E' gestita da una applicazione web collegata al sito  del Ministero della Salute rilasciata, con molto ritardo il 5 maggio 2023. 

I fondi sono in esaurimento ma è ancora possibile richiedere il buono per prossimi acquisti 

Vediamo nei paragrafi seguenti le modalità di richiesta e di erogazione del voucher  per i  beneficiari e  alcuni aspetti fiscali chiariti dal provvedimento dell'Agenzia del 15 novembre 2023

Bonus vista a chi spetta, l’importo

 Possono beneficiare del programma i membri di  nuclei  familiari  che 

  • hanno un ISEE non superiore ad euro 10.000,00 
  • a partire dal 1° gennaio  2021  e  fino  al  31  dicembre  2023,  hanno  acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a  contatto correttive. 

 Il «bonus vista» puo'  essere  richiesto  una  sola  volta,  per  ciascun  membro del nucleo familiare,   per acquisti effettuati  nel triennio 2021-2023, di occhiali da  vista  ovvero  lenti  a  contatto. 

 Il bonus è pari ad euro 50,00 in forma di  

  • rimborso diretto per gli acquisti già effettuati o
  • voucher telematico emesso  dalla piattaforma secondo l'ordine temporale di arrivo  delle domande e  fino  ad esaurimento delle risorse annuali.

Per il percipiente, il valore del «bonus vista»  non  costituisce un reddito imponibile e  non rileva  ai fini  del  computo  dell'ISEE 

ATTENZIONE  Resta fermo il diritto alla detrazione della spesa effettuata nella dichiarazione dei redditi (art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)

Richiesta del bonus vista per acquisti dal 5.5.2023

Al fine di ottenere il  «bonus  vista» i richiedenti  devono  fare domanda   sull'applicazione  web   fino al 31 dicembre 2023.

Entro la stessa data va effettuato l'acquisto e l'utilizzo del voucher .

La domanda va effettuata autenticandosi con:

  • carta  di identita' elettronica (CIE),
  • sistema  pubblico identita' digitale (SPID), oppure 
  • carta nazionale dei servizi (CNS). 

 La domanda viene compilata sul modello presente sulla piattaforma e dopo le verifiche sui requisiti il Ministero della salute, attraverso  l'applicazione  web,lo rende  disponibile  nell'area   riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario    in formato digitale con apposito  codice  a  barre/QR code 

Il  buono e' a scalare ed ha una validita' di trenta giorni. Decorso il termine  senza che il buono sia stato utilizzato,  viene  annullato.

Il  richiedente  potra'  presentare  una   ulteriore   richiesta   di  beneficio, qualora permangano disponibilita' 

Il voucher bonus vista  puo' essere utilizzato presso i  fornitori  di  occhiali  da  vista  e  lenti  a  contatto  correttive  che si siano registrati nell'apposito elenco

Bonus vista: stop rimborsi per acquisti effettuati

Per gli acquisti   effettuati  dal 1.1.2021 e fino alla data di disponibilità della piattaforma 5 maggio 2023 il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta,  andava effettuata una richiesta  via web sul sito ministeriale con gli estremi del documento di acquisto e l'IBAN del conto corrente  intestato  al  richiedente  o  beneficiario sul quale verrà effettuato l'accredito ,     allegando copia elettronica del documento giustificativo di  spesa  intestato al richiedente. 

ATTENZIONE Il ministero ha comunicato che da luglio 2023  sono cessati i rimborsi per acquisti già effettuati.  

Rimborsi bonus vista : dati all’agenzia per la precompilata – Detraibilità spesa residua

Il decreto prevede che anche  i   dati  relativi  ai  rimborsi  erogati  alle persone fisiche  per acquisti precedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della  dichiarazione dei redditi precompilati

Si tratta degli acquisti fatti dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, data di entrata in funzione della piattaforma web   rilasciata con molto ritardo anche rispetto al decreto attuativo del 15.12.2022.

Come detto  per queste richieste il bonus è  stato riconosciuto sotto forma di rimborso direttamente sull'iban dei richiedenti e non attraverso il negoziante

I dati degli  acquisti fatti con il voucher  telematico  sono stati invece già trasmessi dagli ottici  

 Se riferito ad acquisti del 2023, il rimborso riduce la spesa detraibile; se relativo a spese 2021-2022, sarà invece inserito tra i redditi a tassazione separata.

Le modalita' e  i  termini  della  comunicazione  dei  rimborsi  sono stati stabiliti con provvedimento del 15 novembre 2023 dall'agenzia delle Entrate previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, 

Viene precisato che per ciascun rimborso  i dati comunicati dal Ministero della salute  sono:

a) codici fiscali dei seguenti soggetti:

 richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”;

 beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;

 intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso.

b) importo del rimborso erogato;

c) anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.

Viene anche sottolineato che  i dati raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del  diritto di protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi

dell’Anagrafe Tributaria   ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, e per le  attività di controllo  fiscale

Saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento d, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale  periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

Fondo Garanzia Mutui Prima casa: guida completa

16 Novembre 2023 in Speciali

L'ABI ha diffuso una utile guida per orientarsi nell'accesso al Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa.

Nel dettaglio, con un comunicato stampa, si informa della pubblicazione della relativa Guida aggiornata a novembre 2023, al fine di orientare i cittadini interessati.

Ricordiamo innanzitutto che, il Fondo di garanzia per i mutui prima casa rilascia garanzie a prima richiesta nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto (anche con accollo da frazionamento) ovvero all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per consultare l'elenco delle banche e degli intermediari aderenti al Fondo: visita la pagina del gestore clicca qui.

Fondo garanzia mutuo prima casa: chi può fare richiesta

In generale, per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.
All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui erogati a:

  • giovane coppia,
  • nucleo monogenitoriale con figli minori,
  • giovane di età inferiore a 36 anni,
  • conduttore alloggi di proprietà degli istituti case popolari.

Attenzione al fatto che il Decreto Sostegni bis ha previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che, rientrando nelle categorie prioritarie, hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 (prima al 30 giugno dal decreto Milleproroghe e poi al 31 dicembre dal Decreto Proroghe). In proprosito leggi anche: Garanzia mutui casa giovani: prorogata al 31.12.

Da sottolienare inoltre che, è prevista una ulteriore proroga della misura dalla Bozza di Legge di Bilancio 2024.

Se venisse confermato il testo della norma in bozza, la misura agevolativa sarà ulteriormente prorogata fino al 31.12.2024, leggi: Agevolazione mutui prima casa: proroga al 2024.

Fondo garanzia mutuo prima casa: a quali mutui si applica

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:

  • di ammontare non superiore a 250.000 euro,
  • destinati all’acquisto – ovvero all’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica – di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso.

Fondo garanzia mutuo prima casa: come fare domanda

Per accedere al Fondo con la garanzia del 50% o dell'80% occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, clicca qui per scaricarlo e presentarlo ad una delle banche e degli intermediari finanziari aderenti, allegando un documento di identità (oppure il Passaporto unitamente al Permesso di Soggiorno per cittadini stranieri).
Attenzione al fatto che, nel caso di garanzia dell'80%, al modulo occorre allegare anche la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli

Apprendistato sportivi: regime contributivo e istruzioni INPS

13 Novembre 2023 in Speciali

Nella circolare 91 del 10 novembre 2023 INPS chiarisce  regole, scadenze e  modalità operative del regime contributivo relativo ai  contratti di apprendistato in ambito sportivo a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022. 

Viene chiarito innazitutto che  l’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, deve essere ricondotto alle associazioni e alle società che svolgono un’attività sportiva nell'ambito delle discipline delle federazioni che riconoscono settori professionistici  ossia:

 Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), 

Federazione Ciclistica Italiana (FCI), 

Federazione Italiana Golf (FIG) e 

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Quest’ultima federazione ha riconosciuto con decorrenza 1° luglio 2022 il professionismo sportivo anche al settore femminile ( Serie A).

La disciplina illustrata resta valida fino al 30 giugno 2023,  in quanto dal 1 luglio 2023 entrate in vigore le disposizioni di cui al D.lgs n. 36/2021, le quali saranno oggetto di trattazione  con una prossima apposita circolare.

Apprendistato settore sportivo: limiti di età e durata dei contratti

 L’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel settore sportivo professionistico, per le assunzioni di “lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età, è ridotto a 23 anni”.

Pertanto, la norma consente di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età

Per il resto alle assunzioni con apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico si applicano  le norme in materia di apprendistato contenute nel Capo V del D.lgs n. 81/2015 coordinate con la disciplina speciale della durata del rapporto di lavoro sportivo della legge n. 91/1981.

È, quindi, possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante :

  • a tempo determinato, con durata minima di sei mesi  
  •  la durata della formazione per  l'acquisizione delle relative competenze stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro , non può essere, comunque, superiore a tre anni 

Riguardo al numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro (società e associazioni sportive professionistiche) può assumere, si rinvia ai limiti previsti dall’articolo 42, comma 7,  del D.lgs n. 81/2015.

Si sottolinea che in caso di inadempimento del datore di lavoro nell’erogazione della formazione questi  è tenuto a corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dall’apprendista al termine del periodo di formazione, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione a titolo di omessa contribuzione.

Il regime contributivo per i contratto di apprendistato sportivo professionistico

La circolare ricorda che l’articolo 42, comma 6, del D.lgs n. 81/2015, prevede a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato l’applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie:

– IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)[9];

– assegno familiare;

 assicurazione contro le malattie;

– maternità;

– assicurazione sociale per l’impiego (ASpI);

– assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

 l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti   è pari :

  • per i contratti a tempo indeterminato al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
  • cui si aggiunge l'aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), nella misura dell’1,61% 
  •  per i contratti non a tempo indeterminato è  dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile 

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro  i lavoratori sportivi in  apprendistato professionalizzante  sono destinatari

  1.  delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure 
  2. delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol,

L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede:

  •  un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, o 
  • un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Solo per l’anno 2022 è stata prevista anche  la riduzione della misura delle aliquote come chiarito nella circolare n. 76/2022.  

I  datori di lavoro inquadrati con C.S.C. 1.18.08, non sono tenuti al versamento della contribuzione per la cassa integrazione straordinaria 

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione

Se al termine dei tre anni i lavoratori sportivi  sono confermati, vengono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi per la quale sono previsti per i primi dodici mesi successivi alla prosecuzione del contratto  ugualmente 

l’aliquota contributiva IVS del 15,84% di cui 

  • quota  datore di lavoro pari al 10%,
  •  quota del lavoratore pari al 5,84%)dell’imponibile contributivo, 

ATTENZIONE Questa disciplina trova applicazione anche per i periodi contributivi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 36/2021,  che modifica  esclusivamente  l'apprendistato  per la qualifica professionale e per l'alta formazione e ricerca (articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81/2015.)

Apprendistato professionalizzante sportivi nel flusso UniEmens

A partire dal periodo di competenza gennaio 2022, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e  devono procedere, sulle posizioni contributive contraddistinte dal C.S.C. 1.18.08, alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens.

In particolare, i datori di lavoro si devono attenere alla valorizzazione dei dati secondo le modalità   e i codici riportate in dettaglio nella circolare.  

 Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi  relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° gennaio 2022, e fino alla data del 10 novembre 2023  ( pubblicazione della  circolare)

  1. sia i datori di lavoro già in possesso di matricola DM devono  avvalersi dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG), da trasmettere, con le consuete modalità in uso (cfr. il messaggio n. 4973/2016)
  2. che  i datori di lavoro che provvederanno all’apertura di un’apposita posizione contributiva

dovranno assolvere,  entro il 16 febbraio 2023  alle  denunce UniEmens.

Apprendistato sportivi: contributi FIS 2022

Per il versamento del contributo FIS, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore di nuova istituzione:

  • “M045”, avente il significato di: “Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,15%” (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente fino a 5 dipendenti);
  • “M046”, avente il significato di: “Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,55%” (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente da più di 5 dipendenti a 15 dipendenti);
  • “M051” avente il significato di: “Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,69%” (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente più di 15 dipendenti);

 – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo ridotto da versare.

ATTENZIONE :  la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento alle mensilità pregresse che vanno dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022  può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens entro il giorno 16  febbraio 2024 (terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare).

  •  la sezione <InfoAggcausaliContrib> va compilata per tutti i mesi di arretrato.
  • dal periodo di competenza luglio 2022 la procedura di calcolo è stata adeguata con l’applicazione delle aliquote indicate nella circolare n. 76/2022.

Granchio blu: al via i contributi a fondo perduto

7 Novembre 2023 in Speciali

La legge di conversione del decreto legge 104/2023  "Asset"  (Qui il testo del dl coordinato con la legge di conversione ) ha previsto  , tra le molte misure, all'art. 10  lo stanziamento  2,9 milioni di euro per l’anno 2023  per contributi a fondo perduto a favore dei consorzi e delle  imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della  specie  detta "granchio blu " (Callinectes sapidus). .  

 Ciò – come spiegava la Relazione Illustrativa allegata al provvedimento – per contenere il fenomeno della diffusione della suddetta specie che sta infestando alcune zone costiere italiane, in particolare dell'alto Adriatico,  creando gravi danni all’economia del settore ittico e dell’acquacoltura.

Si ricorda che  è stato istituito  un ulteriore  Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacoltura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.

Si attendeva per l'attuazione della misura relativa ai contributi  un decreto ministeriale, che è stato pubblicato sul sito del ministero dell'agricoltura  con avviso il 6 novembre in GU. Pubblicata  il 7 novembre anche una circolare di chiarimenti e le istruzioni operative per le domande.

 QUI il testo integrale del DM.

Granchio blu – Contributi a fondo perduto: a chi spettano

Possono beneficiare delle risorse stanziate dal decreto Asset:

  • i Consorzi e le imprese dell’acquacoltura e della pesca che abbiano provveduto alla cattura e allo smaltimento del granchio blu “Callinectes sapidus e Portunus segnis”.
  • Per le imprese di pesca l’iscrizione nel R.I.P., Registro Imprese di Pesca è requisito di ammissibilità.
  • Con la circolare operativa  del 6 novembre  è stato specificato che  per iscrizione al R.I.P. si intende
    • nel caso di impresa della pesca marittima l’iscrizione al Registro Imprese Pesca tenuto dagli Uffici  marittimi del Corpo delle Capitanerie di Porto e 
    • nel caso di imprese della pesca lagunare  professionale delle acque interne,  l’iscrizione al Registro degli  Ispettorati di Porto tenuti dagli Ispettorati di Porto regionali.

Sono escluse invece 

  •  le imprese che si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ( con eccezione delle imprese le cui difficoltà sono state causate  proprio dai danni arrecati dal granchio blu )
  • le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Aiuti alla pesca contro il granchio blu: interventi ammissibili e misura

Sono ammissibili al contributo i costi sostenuti dalla data del 1° agosto 2023 e fino al 31 ottobre 2023,  

per 

  • – acquisto di attrezzi da pesca appositamente utilizzati per la cattura dei granchi blu quali ad esempio nasse, reti da posta e gabbie, teli di contenimento  nonchè strumenti e materiali per la costruzione di attrezzi 
  • – spese sostenute per lo smaltimento quale rifiuto, presso gli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale
  • – spese connesse allo smaltimento: spese di trasporto dei granchi blu presso gli impianti autorizzati allo smaltimento quali noleggio carrelli elevatori, noleggio celle frigorifere, contenitori per scarti, cassette in plastica, bins.

Non eleggibile l’acquisto di attrezzi da pesca trainati.

Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto:

  •  in misura dell’80% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi  relativi alla cattura
  •  in misura del 100% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi  di smaltimento , 

 esclusivamente dietro presentazione della copia delle fatture, intestate al beneficiario del contributo, corredate delle relative quietanze e  documentazione bancaria o postale attestante l’avvenuto pagamento, 

Richiesta inoltre in caso di spese di smaltimento: l'attestazione di avvenuto smaltimento rilasciata dagli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati

Aiuti alla pesca contro il granchio blu: come fare domanda

La domanda di contributo deve essere presentata alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura:

  •    relativamente alle spese sostenute dai soggetti beneficiari dalla data del 1° agosto 2023 e fino al 31 ottobre 2023,
  •  a partire dal decimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto,
  •  esclusivamente accedendo alla piattaforma online che verrà attivata sul sito  del Ministero dell'agricoltura dalle ore 10.00 del 16 NOVEMBRE  AL 24 NOVEMBRE 2023.

Qui le istruzioni operative per la compilazione 

Alla domanda online  andranno allegati:

  • – documento di identità del beneficiario in corso di validità e/o del sottoscrittore dell’istanza;
  • -modello allegato  1 nel caso di beneficiari che siano Consorzi o imprese della pesca e dell’acquacoltura non consorziate;
  • – modelli  allegati 2 e 3  per i soggetti beneficiari aderenti al Consorzio;
  • – copia delle fatture intestate al beneficiario del contributo corredate delle relative quietanze e  documentazione bancaria o postale attestante l’avvenuto pagamento.

Aiuti alla pesca contro il granchio blu: istruttoria domande e priorità

La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura svolgerà  l’istruttoria sulle domande e quantificherà  l’ammontare del contributo erogabile per ciascun soggetto richiedente   fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

ATTENZIONE Viene data priorità alle domande presentate dai Consorzi  in qualità di beneficiari e a tutte quelle presentate dai Consorzi anche per i loro consorziati.

Lavoro sportivo subordinato: condizioni, contratti a termine, apprendistato

31 Ottobre 2023 in Speciali

l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito la scorsa settimana con la circolare 2 2023  i chiarimenti sulle novità in tema di lavoro previste dalla riforma del lavoro sportivo   DLgs. 36/2021 e dal DL 120/2023. 

Tra i vari aspetti sono state specificate alcune particolarità  relative alle tipologie di  contratti applicabili .

Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni riguardo  il lavoro subordinato.

Lavoro nel settore sportivo professionistico: requisiti e contratti a termine

Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici ovvero presso le società che svolgono la propria attività sportiva con finalità  lucrative è regolato dalle norme contenute nel Titolo V del D.Lgs. n. 36/2021 e, in particolare, dall’art. 27 .

Si prevede anzitutto che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività  principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Può essere qualificato come lavoro autonomo solo se ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro  collegate in un breve periodo di tempo;
  2. b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di  preparazione o allenamento;
  3. c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore  settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno. 

Gli ispettori dovranno verificare le condizioni  autonomamente, caso per caso, ad esempio  qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni  l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto. e il rapporto qualificarsi come lavoro autonomo.

Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in  forma scritta, a pena di nullità e deve deve essere depositato, a cura della società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, 

Il contratto di lavoro  subordinato  può avere  termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

Sono ammesse anche:

  1. la successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti e 
  2. la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi sia il consenso del lavoratore e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni nazionali.

Lavoro sportivo e contratto di apprendistato

Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare  :

  1. contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore,  
  2. e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca,

La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67  (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dellosport). 

In relazione all'apprendistato  di primo livello , il limite di età minimo – in deroga  ala normativa vigente  – è fissato a 14 anni, atteso  che il percorso di apprendistato assolve all'obbligo di istruzione e ciò anche nell'ottica della “valorizzazione non  solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti”.

Ai contratti di apprendistato nel settore sportivo  non  si applica  la disciplina del licenziamento illegittimo, del recesso al termine del   rapporto ovvero della sua prosecuzione e del contingentamento del numero di apprendisti.

Inoltre, diversamente da quanto prevede la disciplina generale del   D.Lgs. n. 81/2015, la riforma dello sport prevede espressamente che al termine del periodo di  apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.

Si attende comunque l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione degli “standard professionali e formativi relativi ai percorsi  di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche”.

 per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante,:

  • il limite minimo di età è fissato a 15 anni, 
  •  il limite massimo  resta confermato a 23 anni .

Contratti di lavoro nel settore dilettanti

Si ricorda che nel settore dilettanti invece  il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa,  sempre che

 la durata delle prestazioni anche  continuativa, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e 

quando le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali (art. 28 del DLgs. 36/2021).

Questi requisiti per l'ispettorato sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo in quanto data la particolarità del settore non si applica comunque la presunzione di lavoro subordinato prevista dalla disciplina in materia di etero-organizzazione (’art. 2 comma 2 del DLgs. 81/2015) 

Omessa fatturazione e dichiarazione IVA: come regolarizzare

23 Ottobre 2023 in Speciali

L'agenzia delle Entrate con risposta a interpello n 450 del 20 ottobre replica ad istante che dal  2016 cura in Italia aste immobiliari, fornendo servizi relativi all'organizzazione delle relative vendite.

Omessa fatturazione e dichiarazione IVA servizi aste immobiliari: il caso dell’interpello

In riferimento ai servizi resi, l'istante precisa di non essere parte del contratto di  compravendita, che sarà perfezionato dal venditore (cioè il proprietario dell'immobile) e dall'acquirente.

L'istante sottolinnea che, secondo le disposizioni della normativa IVA dell'Unione europea e italiana (in particolare, l'art. 47, Direttiva 2006/112/CE, e l'art. 7­quater, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972), i servizi resi da [ALFA] si qualificano ai fini IVA come relativi a beni immobili, in ragione del fatto che tali servizi sono strettamente connessi al bene immobile ceduto, che è indispensabile affinché [ALFA] possa rendere i propri servizi. 

Pertanto, [ALFA] avrebbe dovuto addebitare l'IVA italiana relativa ai servizi d'asta per gli immobili ubicati in Italia resi a clienti privati e a soggetti passivi non stabiliti in Italia. 

Considerato che [ALFA] non ha dichiarato ai fini dell'IVA italiana i predetti servizi svolti dal 2016 fino al momento in cui si è registrata ai fini IVA in Italia, la Società Istante intende regolarizzare le violazioni compiute applicando il ravvedimento operoso regolato dall'art. 13, D.lgs. 472/1997.

I chiarimenti delle Entrate.

Omessa fatturazione e dichiarazione IVA servizi aste immibiliari: chiarimenti ADE

L'agenzia fornisce chiarimenti i distinguendo i seguenti punti:

  • 1) Importo dell'IVA da versare. L'agenzia previca che soccorrono sul punto le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione  Europea, secondo cui  «la direttiva 2006/112, in particolare i suoi articoli 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell'IVA, deve essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto passivo dell'IVA, commettendo un'evasione, non abbia né indicato l'esistenza dell'operazione all'amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell'ambito dell'ispezione di una simile  dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l'operazione in questione da parte dell'amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell'IVA, a meno che,secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l'IVA in questione, nonostante l'evasione.» (così la sentenza 1 luglio 2021, causa C­521/19). Facendo  applicazione  dei  principi  appena  richiamati,  deve  dirsi  che  il prezzo concordato (e,  nel  caso  di  specie, incassato)  per  il  servizio  reso,  inizialmente  non fatturato, va inteso come comprensivo dell'imposta laddove il cessionario/committente non possa esercitare  la relativa  detrazione tipicamente laddove si  tratti  di  un consumatore finale o un soggetto non residente ­ e al netto della stessa in ipotesi contraria  (in generale quando il cessionario/committente è un soggetto passivo d'imposta).In assenza di specifico dettaglio sugli acquirenti dei  beni  immobili, elencati nell'istanza, ai quali sono stati resi nel corso del tempo i servizi che l'istante vuole ora  fatturare in sede di ravvedimento, nessuna ulteriore indicazione può aggiungersi. 
  • 2) Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità. In base all'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, «1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000. […] 3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000. […]». Alla  luce  di  quanto  sopra,  fermo  restando  che  la  sanzione  è  da considerarsi unica per le scritture/documenti che non sono tenuti e poi conservati nel rispetto della  legge, altrettanto non può dirsi per la reiterazione del comportamento tra i vari periodi  d'imposta.  Ciò  sia  per  la  già  richiamata impossibilità di  fare  ricorso  all'articolo  12  del  d.lgs.  n.  472  del  1997 in  sede  di  ravvedimento,  sia  perché le violazioni (omessa  tenuta e successiva conservazione) si configurano di anno in anno (sarebbe ad esempio  impossibile  considerare  unitariamente  una  fattura  che  doveva  essere  emessa,  e  poi  conservata, nel 2017 con altra del 2021). L'istante potrà dunque procedere a regolarizzare la propria posizione anche ai fini  della sua contabilità, istituendo i libri ed i registri necessari, nonché emettendo le fatture  per le operazioni poste in essere, con contestuale versamento di una sanzione ex articolo  9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, ridotta in base alla previsione dell'articolo 13 del  d.lgs. n. 472 del 1997, per ciascun periodo d'imposta sanato. 
  • 3) Dichiarazioni di inizio o variazione di attività le entrate richiamano l'articolo 35 del decreto IVA dispicpila le regole di apertura della PIVA. Sotto il profilo sanzionatorio, specificano che, in base all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 471 del  1997, «[…] 6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attività, previste dagli articoli 35 e 35­ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000. […]  La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.».  In merito, come «chiarito dalla circolare ministeriale n. 23 del 25 gennaio 1999 ''tale attenuante specifica, […], non esclude la possibilità diregolarizzazione spontanea'' delle violazioni commesse entro i termini di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Da tale precisazione discende che, pur essendo espressamente prevista, quale unica violazione punibile, l'omessa presentazione della dichiarazione di inizio o variazione di attività (oltre a quella di presentazione della stessa con indicazioni incomplete o inesatte), resta comunque sanzionabile ­ in forza della lettura coordinata dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n.471 del 1997 con quello concernente l'istituto del ravvedimento  operoso ­ anche la presentazione della dichiarazione oltre i termini ordinariamente previsti;» (così la risposta n. 86 pubblicata il 5 marzo 2020). La  presentazione  tardiva,  seppur  spontanea,  della  dichiarazione  di  inizio  o  variazione di attività è dunque sempre sanzionabile, con l'effetto che, al fine di evitare tale esito, il ravvedimento risulta imprescindibile. 
  • 4)-­5) Omessi versamenti ed omessa dichiarazione IVA L'autoliquidazione di tributi ed imposte insieme alla comunicazione dei relativi dati nonché alla presentazione della  dichiarazione annuale costituiscono i cardini su cui si fonda il sistema fiscale italiano ed il connesso apparato di controllo. Presidiano tali  adempimenti diverse  norme  sanzionatorie  del  d.lgs.  n.  471  del  1997, tra cui, per quanto qui di interesse:
    • a) l'articolo 13: «1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i  versamenti  in  acconto,  i  versamenti  periodici,  il  versamento  di  conguaglio  o  a  saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato […]. 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. […]»; 
    • b) l'articolo 11, comma 2­ter: «L'omessa, incompleta o infedele comunicazione  dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21­bis del decreto­legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è  punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.»; 
    • c) il già citato articolo 5: «1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è  stato  chiesto  il  rimborso,  nonché  le  imposte  detraibili  risultanti  dalle  liquidazioni  regolarmente eseguite. […]  La sanzione non può essere comunque inferiore a euro 250.  […]»; Dalle  norme  richiamate,  fermo  quanto  già  rilevato  in risposta  ai  precedenti  quesiti,  si evince che  un contribuente che voglia  porre  rimedio al  proprio  precedente comportamento omissivo, dovrebbe, tra l'altro, per ciascun periodo d'imposta (rectius,  anno solare di riferimento): ­ emettere le fatture trascurate [si veda la risposta al quesito sub 1)].  Da notare  che la data di emissione da riportare sul documento sarà, ovviamente, il giorno in cui  si procede (la data di trasmissione al Sistema di Interscambio, laddove il contribuente volesse procedere su base volontaria tramite fattura elettronica ex articolo 1, comma 3,  del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127), mentre quella dell'operazione il giorno  dell'avvenuto incasso del corrispettivo per il servizio reso(la ''data fattura'' di cui alla  richiamata fatturazione elettronica via SdI); ­ comunicare i  dati  delle liquidazioni  periodiche cui  non  ha  provveduto,  salvo  «la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione» (cfr. la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).  Ipotesi nelle quali, dunque, la presentazione della dichiarazione assorbe il diverso  adempimento comunicativo; ­ presentare la relativa dichiarazione IVA (da considerarsi comunque formalmente omessa,  laddove  successiva  al  novantesimo  giorno  dalla  scadenza  del  termine  di  presentazione) e versare l'imposta eventualmente dovuta oltre interessi. A ciò si aggiungono le sanzioni del caso e, dunque, quella per: 
      • i) l'omessa fatturazione (e registrazione), pari al novanta per cento dell'imposta  non fatturata con un minimo di euro 500 per ciascun documento (cfr. l'articolo 6, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
      • ii) l'omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, con un minimo  di euro 500 per ognuna (si veda il sopra richiamato articolo 11, comma 2­ter,  del  medesimo d.lgs. n. 471); 
      • iii) l'omesso versamento dell'IVA dovuta, pari al trenta per cento di ogni importo non versato (cfr. l'articolo 13 del d.lgs. n. 471);
      • iv)  l'omessa  presentazione  della  dichiarazione,  pari  al  centoventi  per  cento  dell'ammontare  del  tributo  dovuto  per  il periodo  d'imposta  o  per  le  operazioni  che  avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250 (si veda  il già citato articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 471). Fermo restando che le prime tre violazioni con conseguenti sanzioni [punti da i)  a iii) dell'elenco] possono costituire oggetto di ravvedimento ex articolo 13 del d.lgs. n.  472 del 1997 ­ con riduzione tipicamente ad un sesto nel caso prospettato dall'istante  [cfr. la lettera b­ter) di tale articolo], ma comunque dipendente dal momento in cui avrà  materialmente luogo il  ravvedimento  ­  risulta  opportuno chiarire i  rapporti tra  quelle  richiamate sub iii) e iv). In  merito, va  evidenziato  come  in  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione,  il  versamento  integrale  delle relative imposte  comporta  l'applicazione  della sanzione fissa di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (euro 250 ovvero 200, qualora la dichiarazione, anche se omessa, sia presentata dal contribuente  entro  il  termine  di  presentazione della  dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta successivo  e,  comunque,  prima  dell'inizio  di qualunque  attività  amministrativa  di  accertamento  di  cui  abbia  avuto  formale  conoscenza)  solo  nell'ipotesi  in  cui detto  versamento sia stato effettuato entro il termine di cui agli articoli 8, commi 1 e 6, nonché 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322  (ovvero entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la  presentazione della dichiarazione). Pertanto, scaduto il suddetto termine, anche ove sia riscontrato il versamento del  debito  d'imposta  da  parte  del contribuente,  deve  applicarsi la  sanzione  proporzionale  di  cui all'articolo  5,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  471  del  1997 (dal  120  al  240  per  cento  dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 250 ovvero dal 60 al 120  per cento  dell'ammontare  delle  imposte  dovute,  con  un  minimo  di  euro  200,  se  la  dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta  successivo  e,  comunque,  prima dell'inizio  di  qualunque  attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza).Nei limiti segnalati la sanzione prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997  può dirsi quindi assorbita da quella del precedente articolo 5. Ciò fermo restando che l'Ufficio, in sede di eventuale controllo, non solo terrà comunque conto delle somme spontaneamente versate a titolo di sanzioni ­ versamento  che  non trova alcun  ostacolo  normativo ­ ma  potrà  fare applicazione  degli articoli  7,  comma 4 e 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Allegati:

Investimenti sostenibili 4.0 PMI: chiusura sportello al 19.10

19 Ottobre 2023 in Speciali

Il MIMIT comunica la chiusura dello sportello per l'agevolazinoe Investimenti sostenibili 4.0, per esaurimento risorse, dal 19 ottobre 2023

Il DD del 29 agosto il MIMIT ha fissato termini e modalità delle domande della misura investimenti sostenibili 4.0 per le PMI del Mezzogiorno.

Nel dettaglio, come specificato nel comunicato dello stesso Ministero delle imprese, si prevede che:

  • a partire dal 18 ottobre, 
  • le micro, piccole e medie imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna 
  • potranno presentare domanda per le agevolazioni previste dalla misura Investimenti sostenibili 4.0.

Il decreto direttoriale del 29 agosto ha definito l’iter di presentazione per l’accesso alle agevolazioni che sarà articolato in due fasi:

  1. compilazione della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023;
  2. invio della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023. (sportello chiuso dal 19 ottobre per esaurimento risorse)

Ricordiamo che la misura è disciplinata dal decreto 15 maggio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto. 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e mirano ad investimenti in linea con la tutela ambientale e coerenti con il piano Transizione 4.0, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali.

Di seguito, i dettagli del decreto.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: ambito di applicazione

L’agevolazione in esame è un intervento in continuità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 10 febbraio dello scorso anno, con lo scopo di incentivare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese PMI nei territori delle regioni meno sviluppate a favore di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela ambientale e coerenti con il piano di Transizione 4.0. Altro obiettivo è quello di attuare quanto previsto dal PN RIC 2021 – 2027, azione 1.3.2, obiettivo 1.3, si tratta del programma nazionale “Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”.

I programmi di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione:

  • sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI. Sono riconducibili a tale linea di azione i programmi di investimento che prevedono un contributo specifico al raggiungimento degli obiettivi climatici individuati dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e/o l'applicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
  • promozione dell'efficienza energetica delle PMI.

Gli altri programmi di investimento non riconducibili alle linee di azione appena citate, rientrano nella linea di azione volta allo sviluppo delle attività delle PMI, con l’obiettivo di incentivare la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.

A seguire, i requisiti e le specifiche condizioni ai fini dell’ammissibilità dei programmi di investimento contemplati dal decreto.

Sono disponibili risorse complessivamente pari a 400 milioni di euro a valere sull’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021-2027.

Una quota pari al 25 per cento delle risorse è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: soggetti beneficiari

Alla data di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese. Le imprese devono dimostrare la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento nei territori delle regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

d) operare in regime di contabilità ordinaria e disporre

  • di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato,
  • nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di

  • normativa edilizia e urbanistica,
  • del lavoro,
  • della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed
  • in relazione agli obblighi contributivi;

f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni del decreto in oggetto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: spese ammissibili

Le spese ammissibili alle agevolazioni sono strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardino:

  • macchinari, impianti e attrezzature;
  • opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
  • programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali;
  • acquisizione di certificazioni ambientali.

La misura ammette, inoltre, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER, le spese per i servizi di consulenza. Nello specifico, sono ammesse:

  • le spese per i servizi avanzati di consulenza specialistica 
  • le spese relative ai servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto di misure di efficientamento energetico.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 per cento.

In particolare:

  1. nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato;
  2. nel caso di imprese di media dimensione, per il 40 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.

Per le sole spese che riguardano servizi di consulenza, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER.

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall'impresa beneficiaria

  • senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni,
  • secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti
    • il 31 maggio e
    • il 30 novembre di ogni anno,

in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricada nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva.

Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: procedura di accesso e concessione

Attenzione chiuso lo sportello al 19.10 per esaurimento delle risorse

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Con il Decreto 29 agosto 2023 sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni.

Nel dettaglio, dalle ore 10.00 del 20 settembre sarà possibile avviare la compilazione delle domande che potranno essere inviate a partire dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.

Le domande devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” del sito web di Invitalia

Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico sportello.

In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente.

Ai fini dell'ammissibilità alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, l'Agenzia valuta in via preliminare la capacità dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato.

Successivamente  l'Agenzia procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità e all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 5 del decreto, completando l'istruttoria, per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Titolare effettivo: come si individua per imprese e TRUST

17 Ottobre 2023 in Speciali

Pubblicato in GU n 236 del 9 ottobre il Decreto MIMIT 29 settembre che rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi.

La comunicazioni dati relativa deve essere pertanto inviata entro 60 giorni dal 9 ottobre e nel dettaglio entro il giorno 8 dicembre che essendo festivo fa slittare la scadenza all'11 dicembre 2023.

Vediamo in base alla normativa di riferimento le istruzioni di Unionecamere per individuare il titolare effettivo.

Per ulteriori dettagli e la normativa di riferimento leggi anche Titolare effettivo: comunicazione dati entro l'11 dicembre 

Individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica

La norma di riferimento individua e puntualizza i criteri da utilizzare per individuare il titolare effettivo.

Nelle imprese con personalità giuridica, il titolare effettivo è (in base all’art. 1 comma 2 lett. o) del Decreto) “…la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio”.

 L’art. 20 del decreto antiriciclaggio prevede, a questo proposito:

(comma 2) : “Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

  • a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; 
  • b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”

(comma 3): “Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: 

  • a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; 
  • b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; 
  • c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante”. 

(comma 5): “Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”. 

I criteri indicati nei commi 2 e 3 devono essere applicati in forma "scalare" in conformità all’art. 20 (commi 2 e 3) del decreto antiriciclaggio. 

Nell'ipotesi in cui dall'applicazione di tali criteri non sia individuabile la titolarità effettiva, dovrà essere utilizzato il criterio residuale espresso nel comma 5. 

L’uso dei criteri indicati consente, pertanto, l’individuazione di almeno un titolare effettivo per ogni impresa-persona giuridica soggetta all’obbligo di comunicazione. 

Individuare il Titolare effettivo nelle persone giuridiche private

Per individuare il titoare effettivo il Decreto richiama – ed in parte puntualizza – i criteri da utilizzare.

Nelle persone giuridiche private– secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 2 lett. p) del Decreto – il titolare effettivo è individuato nei “…soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio…”. 

Quest’ultima norma dispone: 

“Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: 

  • a) i fondatori, ove in vita; 
  • b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; 
  • c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione”. 

In questo caso la titolarità effettiva è individuata in via ‘cumulativa’: i fondatori, i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione sono tutti individuati quali titolari effettivi della persona giuridica privata e devono essere comunicati all’ufficio del registro delle imprese. 

Individuare il Titolare effettivo nel TRUST

Infine, per i TRUST e gli istituti giuridici affini l'art. 1 comma 2 lett. q) del Decreto rinvia all'articolo 22, comma 5, primo periodo del decreto antiriciclaggio. 

Tale disposizione prevede che le notizie sulla titolarità effettiva sono “…relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”. 

Anche in questo caso, la titolarità effettiva è individuata in via cumulativa : se oltre al costituente (o settlor) e al fiduciario (trustee) sono presenti altri soggetti tra quelli indicati, tutti devono essere comunicati quali titolari effettivi del trust affinché siano iscritti nella ‘sezione speciale’ del registro delle imprese.

Il ‘mandato fiduciario’ è un istituto giuridico affine al trust in quanto determina…effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine”. 

I trust e gli istituti giuridici affini, compilando il modello digitale TE, sono iscritti nell’apposita ‘sezione speciale’ e comunicano contestualmente il ‘titolare effettivo’.

Il DM 12 aprile 2023 – che ha approvato il modello digitale TE per la comunicazione dei titolari effettivi – ha dato seguito, tra l'altro, alle disposizioni contenute nel Decreto 16 gennaio 1995 del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro delle Imprese e del Made in Italy), circoscrivendo ai soli mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie l’obbligo della comunicazione della titolarità effettiva. 

La comunicazione deve essere inviata dalle società fiduciarie all’ufficio del registro delle imprese in cui le stesse hanno sede. 

Nel caso di mandato fiduciario, non è possibile indicare il fiduciario quale titolare effettivo e deve essere indicato almeno il costituente (ovverosia il fiduciante) e il beneficiario. 

E’ previsto l’inoltro di una pratica diversa per ogni mandato fiduciario stipulato dalla società fiduciaria.

Cessione crediti edilizi: i documenti necessari

10 Ottobre 2023 in Speciali

Il 3 ottobre Poste ha finalmente riattivato la Piattaforma di cessione dei crediti edilizi compreso il superbonus.

Gia nei mesi passati si leggevano le prime anticipazioni in merito, ma a seguito della ufficializzazione della riapertura, Poste ha informato i contribuenti e aggiornato le regole di cessione.

Prima di leggere il dettaglio per conoscere il corrispettivo di cessione leggi: Quanto costa cedere il credito da Superbonus? 

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Quali crediti edilizi posso cedere a Poste?

Il servizio di Poste Italiane è attivo dal 3 ottobre per le richieste di cessione presentate:

  • dai beneficiari originari del credito d’imposta (c.d. prime cessioni),
  • relativamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2024,
  • in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti.

Inoltre, viene specificato che, l’importo massimo cedibile è pari a 50.000 euro per cliente, anche tramite più cessioni, fermo restando che il totale dei crediti ceduti dallo stesso cliente a Poste Italianecomprensivo di quelli ceduti anteriormente alla data di riapertura del servizio, non può superare il limite di 150.000 euro.

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Cessione crediti edilizi: i documenti per istruire la pratica

Al fine della cessione del credito d’imposta è necessario fornire la documentazione richiesta tramite mail da Poste Italiane.

titolo esemplificativo Poste fornisce agli interessati il seguente elenco:

  • Copia dell’asseverazione dei lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane completa del timbro professionale.
  • Dichiarazione dell’asseveratore in merito all’effettivo svolgimento dei lavori ed alla congruenza degli stessi rispetto al valore dell’immobile, completa del timbro professionale.
  • Copia della polizza assicurativa di R.C. professionale dell’asseveratore comprensiva della copia del suo documento di riconoscimento e del tesserino professionale.
  • Contratti di appalto sottoscritti tra i soggetti che hanno realizzato i lavori ed il committente oppure contratti di prestazione d'opera con eventuale certificazione SOA se prevista.
  • Titolo edilizio abilitativo degli interventi (es. CILA/CILAS/SCIA) oppure nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili nonostante non necessitino di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente.
  • Notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, necessariamente con ricevuta di trasmissione, oppure nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza.
  • Autodichiarazione del cliente che attesti la sussistenza di tutti i requisiti di legge, pro tempore vigenti, per la spettanza della detrazione e per la cedibilità. L’autodichiarazione deve essere datata, firmata e completata con la copia del proprio documento di riconoscimento e con il codice fiscale.
  • Nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del DM del 6 agosto 2020:
  • relazione tecnica depositata presso il comune di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente, obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 119 del decreto rilancio, con la relativa ricevuta di deposito;
  • APE (Attestato di Prestazione Energetica) nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 del DM del 6 agosto 2020; oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza.
  • Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
  • Copia dei bonifici di pagamento da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato o, nei casi consentiti dalla legge, altre evidenze di pagamento.
  • Copia delle fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e un prospetto riepilogativo di quadratura con i bonifici.
  • Copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale o patrimoniale del proponente la cessione del credito d’imposta con riferimento al costo dei lavori eseguiti (ad esempio, cedolino o dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno).
  • Copia di un documento attestante il diritto di proprietà o di godimento sull’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (ad esempio, visura catastale storica per la proprietà, contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento).

In ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/07 “Antiriciclaggio” e dall’articolo 122-bis del DL 34/2020, Poste Italiane, in base agli esiti delle verifiche soggettive ed oggettive, invita il richiedente a recarsi personalmente presso l’Ufficio Postale di riferimento del conto al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

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Cessione crediti edilizi: i documenti dopo l’accettazione di Poste

Dopo l’accettazione contrattuale della proposta da parte di Poste Italiane, il cliente deve effettuare, per il tramite di un intermediario fiscale abilitato, la comunicazione di cessione sul sito dell’Agenzia delle Entrate e, successivamente, deve caricare sul sito di Poste Italiane i seguenti documenti:

  • Copia del "modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” trasmesso dall’intermediario fiscale all’Agenzia delle Entrate, con relativa ricevuta rilasciata da quest’ultima e completo della firma autografa dell’intermediario fiscale.
  • Copia di una dichiarazione del medesimo intermediario fiscale, esclusivamente nella forma che viene resa disponibile al richiedente tramite mail, in merito all’esistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni, alla conformità del modulo di comunicazione ed alla presenza del visto di conformità. Sulla dichiarazione deve essere presente il timbro professionale.
  • Per ogni intermediario fiscale copia della polizza assicurativa di R.C. professionale e copia del suo documento di riconoscimento.

L’invio di documentazione errata o non conforme a quanto richiesto, o il mancato rispetto delle tempistiche richieste per l’invio della stessa, non consente a Poste Italiane di proseguire con la valutazione della richiesta con conseguente rifiuto della domanda.

Cessione crediti edilizi: i controlli di Poste

Al fine di valutare la possibilità di acquisire un credito d’imposta in prima cessione, Poste Italiane effettua verifiche:

  1. soggettive sul richiedente
  2. oggettive su documentazione specifica.

In particolare, in fase di identificazione del cliente, oltre ai controlli standard antiriciclaggio, Poste Italiane effettua ulteriori controlli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presenza di segnalazioni in CAI (Centrale Allarme Interbancaria) relative all’emissione di assegni senza autorizzazione e/o senza fondi o utilizzo improprio di carte di credito, lo status “attivo” del conto corrente.

L’esito negativo di questi primi controlli soggettivi impedisce l’accesso al servizio.

Modello 770/2023: guida per l’invio

5 Ottobre 2023 in Speciali

Il Modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati fiscali delle ritenute operate nel 2022,
  • i relativi versamenti,
  • le eventuali compensazioni effettuate,
  • il riepilogo dei crediti,
  • gli altri dati contributivi e assicurativi.

Il Modello 770/2023 va presentato entro il prossimo 31 ottobre e tal fine ricordiamo che con il Provvedimento n 25954 del 27 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello e istruzioni da utilizzare.

Anche quest'anno 

Attenzione al fatto che viene confermata la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il modello 770 in massimo 3 invii.

770/2023: i dati da indicare

In particolare il modello 770 viene utilizzato per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
  • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, se richiesta, la Certificazione.

770/2023: soggetti obbligati e modalità di invio

Sono obbligati a presentare il Modello 770/2023:

  • i soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi,
  • i soggetti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

Nello specifico si tratta di:

  • società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato, così come gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i curatori fallimentari, i commissari
  • liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Per quanto riguarda le modalità di invio si evidenzia che la dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2023, deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

  • a) direttamente dal sostituto d’imposta; 
  • b) tramite un intermediario abilitato;
  • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
  • d) tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

770/2023: alcune novità di quest’anno

Tra le novità di quest'anno:

  • il rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:
    • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
    • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST;
  • al Rigo SX49 –trattamento integrativo”, per la compilazione della colonna 7 – credito residuo, quest’anno viene precisato che la somma da riportare in detto campo è comprensiva dell’eventuale importo dichiarato nel quado DI con la nota Q;
  • nel quadro SO è stata istituita una terza sezione, per consentire agli intermediari e alle imprese di assicurazione di comunicare i dati riferiti ai Piani di risparmio a lungo termine, PIR, per la verifica del rispetto dei limiti annuali e complessivi di investimento da parte di ciascun contribuente. Le istruzioni al modello precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, tenuto alla compilazione della sezione in argomento è l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se si tratta di data antecedente;
  • nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per tenere conto delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.

Contributo vigilanza cooperative: versamento entro l’8.10

4 Ottobre 2023 in Speciali

Con Decreto del 26 maggio 2023 pubblicato in GU n 159 del 10 luglio il MIMIT fissa il contributo di vigilanza  dovuto 

  • dalle  società cooperative,  
  • dalle banche di credito cooperativo,
  • e dalle società di mutuo soccorso,

per il biennio 2023-2024.

Il versamento del contributo è previsto entro l’8.10.2023.

Per quanto riguarda il calcolo del contributo, si fa presente che la collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle che seguono, richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti.

Inoltre l’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevanti dal bilancio al 31.12.2022 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2022.

Contributo di vigilanza cooperative 2023/2024

Il  contributo  dovuto  dalle  società  cooperative  per  lo svolgimento  dell'attività  di  vigilanza  sugli  stessi enti è corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla base  dei  parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire: 

Fasce Importo (in euro) Numero Soci Capitale sottoscritto Fatturato
a 280,00 Fino a 100 Fino a euro 5.160,00 Fino a euro 75.000,00
b 680,00 Da 101 a 500 Da euro 5.160,01 a euro 40.000,00 Da euro 75.000,01 a euro 300.000,00
c 1.350,00 Superiore a 500 Superiore a euro 40.000,00 Da euro 300.000,01 a euro 1.000.000,00
d 1.730,00 Superiore a 500 Superiore a euro 40.000,00 Da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00
e 2.380,00 Superiore a 500 Superiore a euro 40.000,00 Superiore a euro 2.000.000,00

Per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” di cui alla lettera A) dell’art. 2425 c.c.

Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile, come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato Patrimoniale (art.2424 c.c.) e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico (art. 2425 c.c.). 

È poi prevista la maggiorazione del 50% per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 L. 59/1992 ciò vale anche per le cooperative edilizie iscritte nell’Albo nazionale che hanno avviato o realizzato un programma edilizio. La maggiorazione prevista per le cooperative sociali di cui all'art.3  L. 381/1991, è invece del 30%. Come previsto dalla L. 59/1992, la  maggiorazione è del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Contributo di vigilanza banche 2023/2024

Per il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per  lo svolgimento  dell'attività di  vigilanza  sugli  stessi   enti   e' corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla  base  dei  parametri  e nella misura indicata nella tabella a seguire: 

Fasce Importo (in euro) Numero Soci Totale attivo (migliaia di euro)
a 1.980,00 Fino a 980 Fino a 124.000
b 3.745,00 Da 981 a 1680 Da 124.001 a 290.000
c 6.660,00 Oltre 1680 Oltre 290.000

Contributo di vigilanza società di mutuo soccorso 2023/2024

Per il contributo dovuto dalle società di  mutuo  soccorso  per  lo svolgimento  dell'attività di vigilanza  sugli stessi  enti è corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla  base dei  parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire: 

Fasce Importo (in euro) Numero Soci Contributi Mutualistici (in euro)
a 280,00 Fino a 1.000 Fino a 100.000
b 560,00 Da 1.001 a 10.000 Da 100.001 a 500.000
c 840,00 Oltre 10.000 Oltre 500.000

Contributo vigilanza cooperative: modalità di versamento

I contributi sono riscossi esclusivamente tramite l’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello F24 ed i seguenti codici tributo:

Codice Descrizione
3010 Contributo biennale – maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) – interessi per ritardato pagamento
3011 Maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie – interessi per ritardato pagamento
3014 sanzioni

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale delle cooperative, all’indirizzo internet Ministero dello Sviluppo Economico – Portale delle Cooperative (mise.gov.it)

Invece, per quanto riguarda i contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di  e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad una associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all'associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.

Contributo vigilanza cooperative: termine per il versamento

Il versamento del contributo deve essere eseguito entro l’8 ottobre 2023 (90 giorni dalla pubblicazione del decreto). Tuttavia, cadendo il termine di domenica, può essere effettuato entro il giorno successivo.

Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono – in misura totale o parziale – di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, co. 2, e dell'art. 5 del D.M. 18.12.2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso:

  • di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva in tal caso è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese;
  • iscritte nel registro delle imprese dopo il 31.12.2023 sono invece esonerate dal pagamento del contributo.

Imposta di bollo negli appalti: tutte le regole

30 Luglio 2023 in Speciali

Viene pubblicata la Circolare n 22 del 28 luglio delle Entrate con chiarimenti sul bollo nel nuovo codice degli appalti.

Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, attuativo dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici in aderenza, tra l’altro, alle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. 

Il decreto legislativo prevede, tra le altre, disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell’articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all’allegato I.4 al Codice medesimo. 

Con la circolare in oggetto si forniscono chiarimenti in merito a:

  • nuove modalità di calcolo,
  • versamento dell’imposta di bollo,

con particolare riferimento all’ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse.

Nuovo codice degli appalti: il bollo sul contratto

Ricordiamo che l’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici è definito nell’articolo 13 del d.lgs. n. 36 del 2023. 

Secondo il decreto i contratti pubblici sono «contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi »

Il comma 10 dell’articolo 18 del Codice dispone che con «la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. 

Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice»

Con riferimento al piano degli adempimenti fiscali, la circoalre specifica che le novità in esame trovano applicazione solo al momento della stipula del contratto.

L’articolo 1, comma 1, dell’allegato I.4 al Codice, infatti, richiamando la formulazione del citato comma 10 dell’articolo 18, stabilisce che il «valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato»

In particolare è stato introdotto un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo.

Vedi tabella seguente di cui all'allegato 4.1 al dlgs n 36/2023:

Nuovo codice degli appalti: modalità di calcolo del bollo

La Circolare n 22 chiarisce che in relazione alla nozione di “importo massimo previsto”, menzionata dalla tabella (allegato I.4), si evidenzia che l’articolo 1, comma 2, dell’allegato I.4 al Codice prevede che l’imposta è determinata «in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti (…)». 

Inoltre, l’articolo 147 , comma 4, del Codice dei contratti pubblici, ancorché con riferimento ai metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti ai fini dell’individuazione delle soglie di rilevanza, stabilisce che il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, «al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (…)». 

Il medesimo articolo 14, ai commi successivi, individua ulteriori criteri specifici per determinare l’importo stimato in relazione a varie fattispecie. 

In coerenza con quanto espressamente stabilito da tale ultima disposizione e in considerazione della ratio della norma in commento, si ritiene, quindi, che, anche ai fini dell’individuazione dell’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere in sede di stipula del contratto, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo vada considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Il successivo articolo 2, comma 1, dell’allegato I.4 prevede, inoltre, che il «pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

Da una lettura congiunta delle citate disposizioni, la circolare chiarisce quanto segue:

  • alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 6428 , continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo,
  • ad analoga conclusione si deve giungere in relazione agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell’aggiudicatario, come si dirà nel prosieguo,
  • per effetto delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972. 

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all’allegato I.4 al Codice, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto medesimo. 

Il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell’importo già dovuto. 

Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario.

Nuovo codice degli appalti: aggiudicatario obbligato al versamento del bollo

Con riferimento ai soggetti passivi dell’imposta in commento, si evidenzia che il citato comma 10 dell’articolo 18 del d.lgs. n. 36 del 2023 pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario. 

Atteso, tuttavia, che, in forza dello stesso comma 10, con la tabella di cui all’allegato I.4 al Codice sono sostituite le sole «modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo» di cui al DPR n. 642 del 1972, si ritiene che debba restare ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall’articolo 22 dello stesso DPR9

Si precisa, altresì, che, ai sensi dell’articolo 810 del DPR n. 642 del 1972, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.

Per tutte le regole per il versamento leggi anche: Imposta di bollo appalti: regole e codice tributo per i pagamenti dal 01.07

Allegati:

Agevolazioni imprese da SIMEST: via alle domande dal 27.07 per l’estero

26 Luglio 2023 in Speciali

Dal 27 luglio sarà possibile inviare le domande a SIMEST per le agevolazione per l'internazionalizzazione delle imprese a valere sul fondo 394/81.

Con Decreto 1 giugno 2023 pubblicato in GU n 164 del 15.07 il Ministero degli Affari esteri dispone le regole per gli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.

Il decreto, adottato  ai  sensi  dell'art.  6  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce i termini, le modalità e le condizioni delle agevolazioni finanziarie concesse a valere  sul Fondo 394/81 a sostegno  delle  iniziative  delle  imprese  italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento  sui  mercati internazionali, nonche' le attivita' e gli obblighi del gestore e  le funzioni di controllo del  Ministero degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale.

Gli interventi agevolativi sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea  in materia di aiuti di importanza minore (de  minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. 

Fondo 394 di SIMEST: i beneficiari

Per beneficiare degli interventi agevolativi le  imprese richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale in Italia;

b) essere regolarmente costituite e iscritte nel  registro  delle imprese e in stato di attivita';

c) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in stato di scioglimento e non essere sottoposte  a  procedura concorsuale e non trovarsi in stato di  fallimento,  di  liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria,  di concordato preventivo o in  qualsiasi  altra  situazione  equivalente secondo la normativa vigente;
d) essere in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di normativa del lavoro e di  prevenzione  degli  infortuni  e  con  gli obblighi contributivi;
e) non essere un'impresa in difficolta' come  definita  dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione  del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del Trattato;
f) non  avere  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali  illegali  o incompatibili dalla Commissione europea;
g) avere integralmente  restituito  gli  importi  oggetto  di  un provvedimento di revoca, totale o parziale,  o  di  restituzione  dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81  o  di  un cofinanziamento.
Sono, in ogni caso, escluse  dagli  interventi agevolativi, le imprese:

a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di presentazione della domanda,  sono  stati  condannati,  con  sentenza definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi  della  normativa  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

b) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione  interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8 giugno 2001, n. 231;

c) che  controllano  direttamente  o  indirettamente,  ai  sensi dell'art. 2359 del codice civile, una societa' residente in un  Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali,  ovvero  che  sono controllate direttamente o indirettamente, ai  sensi  dell'art.  2359 del codice civile, da una societa' residente in  un  Paese  o  in  un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori  non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni  individuate nell'allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non  cooperative  a fini fiscali, adottata  con  conclusioni del  Consiglio  dell'Unione europea;

d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge  quali cause di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  pubbliche  o comunque a cio' ostative.
I soggetti beneficiari possono beneficiare degli interventi agevolativi in forma  singola oppure  associata  mediante un'aggregazione  di  micro, piccole e medie  imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, avente autonoma soggettivita' giuridica  e iscritta  nel registro delle imprese.

Le imprese associate devono soddisfare deeterminati requisiti.
Il Comitato agevolazioni è autorizzato a stabilire, con proprie delibere,  ulteriori  requisiti  che  le  imprese   italiane   devono possedere per accedere ai singoli interventi agevolativi. 

Fondo 394 di SIMEST: le risorse

Per le finalità del decreto sono  utilizzate  le disponibilità del  Fondo  394/81,  attualmente costituite   dalle disponibilità finanziarie depositate sul conto corrente infruttifero n. 22044 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a «SIMEST – Fondo ex lege 394/81».
La dotazione del Fondo 394/81 è costituita inoltre:

  • a) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli  impieghi  della liquidita' del Fondo 394/81;
  • b) dai rientri e dai rimborsi di qualsiasi  natura  spettanti  al Fondo 394/81 o imputati al medesimo;
  • c) dalle risorse stanziate da provvedimenti normativi.

Il Fondo 394/81 è gestito da SIMEST, che impiega le risorse per gli interventi agevolativi deliberati dal Comitato  agevolazioni.  

Fondo 394 di SIMEST: gli interventi

Nel  rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni  previsti  dal regolamento «de minimis» e comunque in conformita' con  la  normativa europea in  materia  di  aiuti  di  Stato,  sono  ammessi  interventi agevolativi a sostegno delle seguenti iniziative:
    a) inserimento mercati;
    b) transizione digitale o ecologica;
    c) fiere ed eventi;
    d) E-commerce;
    e) certificazioni e consulenze;
    f) Temporary manager. 

Negli articoli da 6 a 12 il dettaglio dei singoli interventi.

Fondo 394 di SIMEST: presenta la domanda

Con avviso pubblicato sempre sulla GU n 164 del 15 luglio si informa del fatto che SIMEST ha pubblicato nella sezione apposito del proprio sito, la modulistica necessaria alla agevolazione di cui si tratta: Accedi qui alla sezione circolari per tutte le regole operative.

Inoltre, si specifica che il Comitato  agevolazioni  ha altresì deliberato  l'avvio a decorrere dalle ore 9,00 del  27  luglio 2023  delle attività  di ricezione da parte di  Simest  S.p.a. delle nuove domande di finanziamento agevolato riguardanti tali circolari operative a valere sul Fondo 394/81 e correlato cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del  Fondo  per  la  promozione integrata,  a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del citato decreto 1° giugno 2023. 

Il decreto 1 giugno degli Affari esteri specifica che gli  interventi  agevolativi  sono  concessi  nei  limiti  delle risorse  finanziarie  disponibili, sulla  base  di   una   procedura valutativa a sportello.
SIMEST  effettua  l'istruttoria  delle  domande  di  ammissione all'intervento  agevolativo,  mediante  valutazione   amministrativa, patrimoniale ed economico-finanziaria, legale e di compliance  svolta sulla base della documentazione presentata, nel rispetto  dell'ordine cronologico di presentazione  delle  domande,  e  le  sottopone  alle determinazioni  del  Comitato  agevolazioni,  secondo   l'ordine   di conclusione dell'istruttoria stessa.

Con una o piu' circolari operative, sono stabiliti:

  • a) le modalita' per la concessione degli interventi agevolativi;
  • b) gli aspetti operativi e  procedurali  connessi  alla  gestione degli interventi agevolativi, all'erogazione, al rimborso, alle cause di revoca specifiche  dei  singoli  interventi  agevolativi  e  alla rendicontazione;
  • c) il tasso di interesse del finanziamento, gli importi minimi  e massimi degli interventi agevolativi, la relativa durata, le  singole voci  di spesa  ammissibili  e  la  misura  massima  di  esposizione complessiva dell'impresa richiedente nei confronti del Fondo 394;
  • d)  eventuali  ulteriori  indicazioni  ai  fini  della   corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Allegati:

Bando “BIT” INAIL innovazione: elenco ammessi

16 Luglio 2023 in Speciali

E' stata pubblicata il 14 luglio 2023 la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento del Bando BIT INAIL – ARTES 4.0 N1 – 2022 finanziato con 2 milioni di euro con il Bando pubblicato dall'INAIL  il 7 novembre  2022.

Il bando viene realizzato  in collaborazione con il centro di competenza ARTES 4.0,  e mira a incentivare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0,finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e alla riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

I contributi del Bando BIT  andranno a coprire  fino al  50 % delle spese sostenute  dalle imprese. 

Con il riepilogo sui requisiti dei progetti le spese ammissibili le modalità  di partecipazione, riportiamo all'ultimo paragrafo  l'elenco dei progetti ammessi . 

Qui la graduatoria completa ammessi/non ammessi.

Bando BIT cos’è – requisiti imprese – importo finanziamenti

Il Bando Innovazione Tecnologia (BIT) ha l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. E' gestito da Artes  4.0 che è  una Associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0

Ad ARTES 4.0 sono associati, oltre all’Inail, strutture universitarie in  centri di ricerca ed istituti di formazione ad elevata qualificazione, fondazioni e partner industriali 

 Il bando è aperto a tutte le imprese , dalle MPMI alle grandi imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano una  stabile organizzazione in Italia e possiedono   gli specifici requisiti economici e di onorabilità previsti dal Bando.

Nel caso di aggregazioni di più soggetti beneficiari, il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo  proponente determinerà l’inammissibilità della domanda.

IMPORTO FINANZIAMENTI

La dotazione finanziaria disponibile messa a disposizione da Inail, è pari complessivamente a 2.000.000 €.

Il contributo è concesso ed erogato alle imprese beneficiarie nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, con:

  • importo minimo non inferiore a euro 100.000 e 
  •  importo massimo non superiore a euro 140.000.

I progetti devono prevedere il coinvolgimento diretto del CC ARTES 4.0 e il ricorso alle competenze e alle strumentazioni del CC nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili a copertura dei servizi forniti (vedi elenco all’art. 1 del  Bando). 

I proponenti potranno richiedere l’erogazione del contributo economico:

  1.  in una unica soluzione al termine del progetto;
  2. in alternativa, su un unico Stato Avanzamento Lavori (SAL) intermedio non inferiore al 50% del totale 

È possibile richiedere l’erogazione di una quota a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 % del contributo richiesto, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore di Inail.

Bando Bit INAIL: aree tematiche e termini per i progetti

I progetti ammissibili al finanziamento dovranno preferibilmente essere coerenti con almeno una delle seguenti aree tematiche.

  • a. Robotica e macchine collaborative
  • b. Intelligenza Artificiale
  • c. Sistemi di controllo model-based per sistemi multivariabili
  • d. Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo
  • e. Applicazioni e tecnologie per archiviazione ed elaborazione di dati
  • f. Infrastrutture software di base
  • g. Tecnologie per la cyber-security
  • h. Realtà aumentata e virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale
  • i. Tecnologie robotiche e di realtà aumentata e di sistemi di sensori per la manutenzione predittiva e training
  • j. Sensori realizzabili con diverse tecnologie
  • k. Sviluppo e caratterizzazione materiali avanzati
  • l. Digitalizzazione e robotizzazione di processi
  • m. Tecnologie, reti e sistemi e comunicazione, wireless e wired

I progetti devono prevedere:

  1.  un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi e tempi;
  2.  una esposizione chiara dei benefici che il progetto di innovazione avrà nell’ambito della prevenzione e del contrasto degli infortuni e delle malattie professionali e in generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
  3.  un livello di maturità tecnologica (Technology readiness level, “TRL”) in un intervallo tra TRL 5 e TRL 8;
  4.  il coinvolgimento del Centro di Competenza ARTES 4.0 per lo svolgimento delle attività di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto.

Saranno valutati con particolare favore i progetti la cui realizzazione avrà riflessi in termini di transizione ecologica e sostenibilità ambientale, riduzione dell’inquinamento, riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti.

Inoltre, l’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio nazionale italiano.

REALIZZAZIONE  E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

I benefici sono concessi, per un periodo di 18 (diciotto) mesi prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi, previa richiesta, adeguatamente motivata da parte del soggetto proponente o del capofila nel caso di partenariato di imprese.

Le spese relative al progetto ammesso al finanziamento sono rendicontabili a partire dalla data di avvio del progetto.

Bando INAIL BIT come fare domanda

Le domande vanno inviate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma dedicata , previa registrazione, a partire dal 7 novembre  2022

 I soggetti proponenti devono compilare  entro e non oltre il 16 gennaio 2023   il 13 FEBBRAIO 2023 ore 17.00 gli allegati  elencati di seguito:

  •  Allegato 1 (Domanda dei benefici)
  •  Allegato 2 (Anagrafica e Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità)
  •  Allegato 3 (Idea progettuale “Abstract”)
  •  Allegato 4 (Scheda progettuale completa)
  • Allegato 5 (Budget della proposta progettuale). ( uno tra i seguenti allegati sulla base della categoria di aiuto in cui ricade il progetto proposto:
    •   Allegato 5.A_Budget per proposte progettuali relative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Art. 25 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
    •  Allegato 5.B_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione a favore delle PMI (Art. 28 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
    •  Allegato 5.C_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione dei processi e dell’organizzazione (Art. 29 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
  •  Allegato 6 (Delega del sottoscrittore)
  •  Allegato 7 (Dichiarazione d’intenti per la costituzione dell’ATS/ATI/altra forma contrattuale equipollente)

Ulteriori approfondimenti , faq   e bando integrale con tutti gli allegati  sono disponibili  nel portale di ARTES 4.0  "retecompetencecenter4-0"

Bando INAIL BIT requisiti di ammissibilità e di valutazione

La selezione delle proposte è suddivisa in 2 Fasi:

 Fase 1: verifica dei requisiti preliminari di ammissibilità previsti dall’art. 10.1.

 Fase 2: valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali 

Nella Fase 1  saranno valutati i seguenti requisiti

  1. Ricezione di tutti i documenti richiesti dal Bando e firma delle dichiarazioni sul possesso dei criteri di ammissibilità
  2. Ricorso ai servizi forniti da ARTES 4.0 nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili*
  3. Allineamento dei temi delle proposte con gli obiettivi e le aree tematiche del Bando
  4. di maturità tecnologica (TRL) (deve essere compreso in un intervallo tra TRL 5 (TRL iniziale) e TRL 8 (TRL finale).
  5. Criticità non superabili sulla compatibilità etico/normativa e scientifica della proposta riguardo la salute e sicurezza sul lavoro.

Nella Fase 2 la commissione di esperti valutera  aspetti di ideoneità dell'idea progettuale e  tecnico scientifici come segue:

a- CRITERI DI IDONEITÀ CRITERI DI IDONEITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE

  • Idoneità tecnico-scientifica del progetto proposto sulla base delle tematiche del Bando
  • Innovazione della soluzione proposta rispetto alle alternative esistenti nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro in funzione del contesto applicativo
  • Fattibilità e replicabilità della proposta progettuale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro

b -CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA CRITERIO DI VALUTAZIONE –  PUNTEGGIO MASSIMO  e MINIMO

  • Qualità tecnico-scientifica del progetto proposto in termini di chiarezza ed effettiva perseguibilità degli obiettivi rispetto alla tematica della salute e sicurezza sul lavoro: punteggio max 20  minimo 12
  • Grado di innovazione del progetto:punteggio max 20  minimo 12
  • Fattibilità tecnologica del progetto proposto punteggio max 12 minimo 8

Bando BIT 2022 Elenco progetti ammessi

Riportiamo l'elenco dei progetti  ammessi al finanziamento  con le relative  aziende proponenti .

 Qui il pdf completo con ammessi e non ammessi.

ID PROPOSTA-  ESITO –  SOCIETÀ PROPONENTE/I

 9158 Ammessa NUOVA SIMAT S.r.l.

 9167 Ammessa GLOBAL SERVICE S.r.l. 

8750 Ammessa UBIQUICOM S.r.l. 

9155 Ammessa Smart Track S.r.l.

 9116 Ammessa MEDIATE S.r.l.

8753 Ammessa E.S.TR.A. SPA – Generale Sistemi S.r.l. 

8830 Ammessa VISUAL ENGINES S.r.l. 

9032 Ammessa KIWIBIT S.r.l.

 9135 Ammessa Geckosoft S.r.l. 

8751 Ammessa SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.r.l. 

9156 Ammessa Next Generation Robotics S.r.l.

 8771 Ammessa  Gruppo Ecosafety S.r.l. 

9153 Ammessa VLAB S.r.l. (impresa proponente singola)

 8793 Ammessa EXTERYO S.r.l. 

8933 Ammessa Sigma Ingegneria S.r.l. Unipersonale 

9113 Ammessa AME ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING S.r.l. 

8630 Ammessa K-Digitale S.r.l. – Idea-Re S.r.l. 

L'avviso informa che tutte le aziende riceveranno una comunicazione via mail nelle prossime settimane 

Cooperative di tipo srl: intervento del MIMIT sull’assetto dei controlli

12 Luglio 2023 in Speciali

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti l’11 luglio 2023 pubblica l’informativa n. 93/2023 in commento alla nota n. 221466 del 5 luglio 2023 “Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative” in cui il Ministero del Made in Italy (MIMIT) ha fornito ulteriori chiarimenti sul ruolo dell’organo di controllo interno e del revisore nelle società cooperative, recependo la nota dello scorso giugno del CNDCEC in si è fatto presente che nel nostro ordinamento solo l’organo di controllo societario può cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale (ex artt. 2403 comma 2 e 2409-bis comma 2 c.c.), mentre il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione.

Sistema dei controlli nelle cooperative di tipo srl: nota MIMIT 5 luglio 2023

Il Ministero, nella nota n. 22146 del 5 luglio 2023 precisa che:

  • nella società cooperativa di tipo s.r.l. può essere nominato un organo di controllo collegiale (il collegio sindacale) o un organo di controllo monocratico (il sindaco unico); 
  • nessuna difformità può riscontrarsi tra le funzioni esercitate dal sindaco unico e dal collegio sindacale; 
  • diversa, invece, è la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco (monocratico o in forma collegiale) rispetto a quelli affidati al revisore. 

Società cooperative di tipo srl e intervento CNDCEC: assetti dei controlli societari

Appare interessante l’ultimo punto delle precisazioni della nota (n.22146 5.07.2023) in commento considerando che in una precedente nota del MIMIT si era stabilito che nelle cooperative di tipo s.r.l.

  • tanto nelle ipotesi in cui la società nomini il collegio sindacale o il c.d. sindaco unico, 
  • tanto nei casi in cui la società provveda alla nomina di un revisore, 

sia i primi, sia il secondo “sarebbero abilitati a esercitare, anche autonomamente, sia il controllo di gestione che quello contabile”. 

Proprio per quest’ultimo motivo con una nota dell’8 giugno 2023 il Consiglio Nazionale fa presente al Ministero il suo parere contrario in merito a quanto stabilito circa l’assetto dei controlli della s.r.l. 

È stato fatto notare che l’art. 2477 c.c., attualmente in vigore, consente di introdurre assetti dei controlli societari diversificati, sia nella forma che nella sostanza, dando vita quindi ad un sistema maggiormente destrutturato se paragonato a quelle delle s.p.a. in cui l’autonomia dei soci risulta ampliata. I soci, infatti, possono scegliere fra diverse forme di controllo e decidere la totale soppressione dell’organo di controllo interno deputato alla vigilanza sulla gestione, in luogo del mero controllo legale dei conti. 

Tuttavia, secondo il Consiglio nazionale, l’atto costitutivo della società non può ritenersi del tutto “svincolato” dalla necessità di accordare l’esatto significato ai  nomina iuris impiegati nella stessa disposizione in funzione di garanzia dell’affidamento che i terzi ripongono nell’individuazione di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), ovvero di un revisore legale.

Nella stessa prospettiva, l’atto costitutivo non può ritenersi svincolato dal rispetto dei limiti di legge che disciplinano le “competenze” e i “poteri”, sia del collegio sindacale o del sindaco unico, sia del revisore legale

Solo al primo, peraltro, l’art. 2477, co.4 c.c. estende l’applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale previsto per le s.p.a.

Di conseguenza nel complessivo sistema dei controlli della s.r.l., non è dato riscontrare alcun elemento di divergenza rispetto alle competenze tradizionalmente riconosciute dall’ordinamento all’organo di controllo e al revisore legale.

Inoltre in caso di nomina di un revisore legale, a quest’ultimo compete unicamente l’attività di revisione legale e non anche la funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. Tale attività è affidata dall’ordinamento, in via esclusiva, al collegio sindacale (o al sindaco unico, quando istituito) in quanto solo quest’ultimo è organo interno alla società che collabora alla realizzazione dell'oggetto sociale e all’efficienza dell’organizzazione medesima ed è dotato di incisivi poteri, strumentali allo svolgimento della realizzazione dei propri compiti. 

Solo all’organo di controllo societario è consentito cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale; differentemente, il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione in ossequio alle summenzionate prescrizioni.

Compiti del collegio sindacale e del revisore legale

La nota del 5 luglio del MIMIT tiene conto di quanto espresso dai commercialisti, chiarendo espressamente che con riferimento alla revisione legale e alla vigilanza dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) “si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale”.

I compiti relativi ai due organi sono infatti, sintetizzando, i seguenti:

  • il collegio sindacale(o il sindaco unico) 
    • partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo; 
    • è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione; 
    • è obbligato alla tenuta del Libro; 
    • deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
  • il revisore legale cui è attribuita la revisione legale dei conti
    • non partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione, 
    • effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed 
    • è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro; la relazione al bilancio, infine, riguarda precipuamente gli aspetti contabili. 

Assegnazione agevolata beni immobili acquistati in esenzione Iva: chiarimenti

6 Luglio 2023 in Speciali

Se all'atto di acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione  IVA, la successiva assegnazione al socio esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. L’assegnazione sarà in questo caso fuori campo Iva per mancanza del requisito oggettivo.

Se invece l'assegnazione di beni ha per oggetto immobili per i quali all'atto dell'acquisto l'Iva è stata detratta, vi sarà imponibilità Iva.

Il valore del bene per la determinazione della base imponibile sarà il prezzo di acquisto o il costo sostenuto, applicando il criterio del valore normale solo come eccezionale e residuale.

Ma vediamo di seguito il contenuto integrale della risposta del Sottosegretario per l'economia e finanze Sandra Savino, all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Saverio Congedo, risposta data nel corso della seduta del 5 luglio 2023 n. 5-01057.

L’interrogazione in ordine ad alcune questioni Iva in tema di assegnazione agevolata dei beni

Nel corso della seduta delle Giunte delle Commissioni Parlamentari – VI Commissione Finanze del 5 luglio 2023 è stato emanato un comunicato con la risposta del Sottosegretario  per l'economia e finanze, Sandra Savino all’interrogazione dell’onorevole Saverio Congedo su  alcune problematiche sollevate  in ordine all'assegnazione e cessione agevolata di immobili acquistati da società in regime di esenzione IVA.

 Oggetto dell’interrogazione il regime di tassazione agevolato volto a favorire l'assegnazione o la cessione ai soci di taluni beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri, che è stato riproposto, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, dai commi da 100 a 105 della legge di bilancio 2023, con la previsione di un versamento di imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP.
 Gli interroganti evidenziano che, con le circolari n. 26/E/2016 e 37/E/2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni, anche ai fini del trattamento IVA, dell'assegnazione o cessione agevolata ai soci, ma, nonostante i chiarimenti, permangono alcune perplessità in relazione alle assegnazioni per gli immobili acquistati in «esenzione» da IVA.
Si chiede pertanto di sapere se le disposizioni in parola consentano l'equiparazione alla disciplina applicabile all'acquisto da soggetti privati e, in caso di assegnazioni o cessioni fra soggetti con rapporti di controllo o collegamento e applicazione del pro rata di detraibilità, se la base imponibile sia da determinarsi sul valore normale oppure sia applicabile la previsione agevolativa.

La risposta nel caso di assegnazione immobile acquistato in esenzione Iva

La risposta del Sottosegretario,  sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, chiarisce quanto segue:

Come chiarito al paragrafo 7 della circolare 1° giugno 2016, n. 26/E, «sulla base dei principi generali, rilevano agli effetti dell'imposta (sul valore aggiunto), tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati.
Viceversa esulano dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto».
Tra le operazioni da ultimo menzionate rientrano le fattispecie richiamate dagli Onorevoli interroganti, vale a dire le assegnazioni di immobili acquistati in esenzione dall'IVA. Infatti, in tali ipotesi, poiché all'atto dell'acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione (trattandosi di operazione esente dall'IVA), la successiva assegnazione al socio del medesimo immobile esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
A tal proposito, si fa altresì presente che, con diversi documenti di prassi (cfr. circolare n. 40/E del 13 maggio 2002, risoluzioni n. 194/E del 17 giugno 2002 e n. 191/E del 23 luglio 2009), l'Amministrazione finanziaria ha enunciato il principio secondo cui la disposizione recata dall'articolo 2, secondo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 «non si applica se l'assegnazione al socio ha ad oggetto beni per i quali non è stata detratta l'IVA all'atto dell'acquisto e ciò anche se sugli stessi sono stati eseguiti interventi di manutenzione, riparazione, recupero, per i quali, invece, si è provveduto a detrarre la relativa imposta», con riferimento ai quali – al ricorrere delle condizioni – la società dovrà effettuare la rettifica della detrazione ex articolo 19-bis2.
 In sostanza, l'assegnazione di beni al socio realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa (di cui al numero 5) del secondo comma del citato articolo 2) che deve essere ricondotta all'articolo 16 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), il quale – secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 17 maggio 2001, cause C-322/99 e C-323/99 – va interpretato nel senso che un bene dell'impresa destinato all'uso privato dell'imprenditore o a finalità estranee all'impresa non va assoggettato ad IVA quando non abbia consentito la detrazione dell'imposta. Se dunque la società ha acquistato l'immobile in regime di esenzione IVA, nessun diritto alla detrazione è stato dalla stessa esercitato e, pertanto, non sussistono i presupposti per assoggettare a IVA l'assegnazione del medesimo immobile al socio. Tale assegnazione è fuori campo IVA per difetto del requisito oggettivo.

La risposta nel caso di assegnazione immobile acquistato con detrazione dell’Iva

Invece, nell'ipotesi in cui, all'atto dell'acquisto del bene, la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale, in via di rivalsa, ai fini della determinazione della base imponibile dell'assegnazione del bene al socio, così come indicato nel paragrafo 7.1 della citata circolare n. 26/E del 2016, «(…) occorrerà fare riferimento al criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come riformulato dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), nell'ambito degli interventi volti ad allineare la normativa nazionale in materia di IVA a quella comunitaria».

  Nel paragrafo 8 della successiva circolare 16 settembre 2016, n. 37/E, è stato precisato che il riferimento al valore normale è residuale ed eccezionale, nel senso che va considerato solo quando non è possibile determinare il prezzo di acquisto o di costo. In particolare:

   1. il criterio del prezzo di acquisto o di costo, in sostituzione di quello del valore normale vigente prima delle modifiche recate dalla legge comunitaria per il 2009, implica che la base imponibile IVA della cessione gratuita non comprende il «ricarico» normalmente praticato sul mercato per quel bene essendo costituita dal prezzo di acquisto del bene «attualizzato» al momento della cessione;

   2. il «prezzo di acquisto», secondo i principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE, Causa C-16/14, rappresenta la regola generale per i prelievi di beni da parte di un soggetto passivo per il proprio uso privato o per quello del suo personale o in destinazioni ad un'attività economica esente da IVA. Per «prezzo di acquisto», si intende il valore residuo dei beni al momento del prelievo o della destinazione dei medesimi;

   3. in assenza di un prezzo di acquisto cui fare riferimento, come potrebbe accadere nell'ipotesi di un fabbricato non acquistato ma costruito dal soggetto che intende estrometterlo dal regime IVA, la base imponibile è costituita dal costo o dal prezzo di costo di beni simili;

   4. in via di estremo subordine e con esclusivo riferimento a situazioni di mancanza assoluta di prezzo di acquisto originario o del costo, è possibile determinare la base imponibile secondo il criterio del prezzo d'acquisto di beni similari, per condizioni, dimensioni e altre caratteristiche (a condizione che esistano beni simili sul mercato), il tutto con riferimento al momento della destinazione dell'immobile, evitando l'esame in dettaglio di «quali elementi di valore abbiano condotto a tale prezzo» (cfr. punto 40 della sentenza C-16/14);

   5. in ipotesi diverse, il ricorso al valore di mercato per la determinazione della base imponibile non è ammesso perché comporterebbe una espressa violazione del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 ispirato al principio secondo cui «non è conforme al diritto comunitario una norma nazionale che consideri il valore normale quale base imponibile dei beni destinati ad attività estranee a quella di impresa, nel caso in cui tale ultima attività cessi» (Corte di Giustizia UE, sentenza 3 maggio 2013, causa C-142/12).

Lavoro sportivo professionisti impatriati: guida aggiornata

3 Luglio 2023 in Speciali

La  conversione in legge del decreto 21 2022,  ha  apportato   alcune modificazioni all'articolo 16 (Regime speciale per lavoratori  impatriati) del decreto legislativo n. 147 del 2015  applicabili al lavoro degli sportivi professionisti. Cio al fine di ottenere una riduzione della platea cui si applica la detassazione che consente un risparmio di spesa (da destinare allo sport giovanile dilettantistico). 

 Lo sconto fiscale  infatti non  può essere usato dagli sportivi  sotto i 21 anni e per i redditi sopra il milione o 500 mila euro sulla base dell'anzianità dell'iscrizione della federazione sportiva di riferimento . 

I contratti già in essere alla data del 21 maggio 2022     non sono toccati dalla novità. 

Con la risoluzione 48 del 30 giugno 2023 l'Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni. Ripercorriamo quindi i principali aspetti della disciplina e le ultime precisazioni nei paragrafi seguenti.

Regime impatriati

 La norma, ricordiamo, attualmente prevede, in generale   che: 

  • i redditi di lavoro dipendente, 
  • i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
  •  i redditi di lavoro autonomo

 prodotti in Italia da  lavoratori che trasferiscono  la residenza in Italia  concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare, per un quinquennio  al ricorrere delle seguenti condizioni:

 a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si  impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni; 

b) l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Le limitazioni al regime impatriati per gli sportivi professionisti

E'  prevista  per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico) in vigore fino al 1 luglio 2023 ovvero dagli  articoli 25, 26 e 27 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (in vigore dal 1° gennaio 2023),  che soddisfano i requisiti precedenti la seguente disciplina speciale:

  1.   una detassazione fissata  al 50 per cento invece che al 70 per cento , prorogabile per ulteriori 5 anni 
  2.  il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. 

( commi 5-quater e 5-quinques dell’articolo 16, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in vigore dal 21 maggio 2022).

Le entrate derivanti da tale contributo sono versate a un apposito capitolo  dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili.

Il nuovo comma 5-quater  inserito dal DL 21 2022  prevede  inoltre che si  possono applicare le disposizioni del regime impatriati  solo alle seguenti condizioni:

  1. i redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI le cui  federazioni sportive  nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 (si tratta di calcio, ciclismo, golf e pallacanestro)
  2.  il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
  3.  il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, 

oppure

  1. i redditi siano prodotti in discipline  sportive  che abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, 
  2. il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
  3.  il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000.

Resta ferma in questi casi la detassazione per il  50 per cento del loro ammontare.

Non si applicano le  ulteriori agevolazioni  relative all'acquisto di immobili in Italia e  per la presenza di figli minori 

Si conferma invece il versamento del contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.

Le precisazioni della Risoluzione 48 2023

La risoluzione  48 2023 ribadisce che:

  •   le disposizioni del  comma 3 dell’articolo 12-quater del decreto Ucraina-bis, NON  si applicano   ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data del 21 maggio 2022,
  • rientrano  tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie,solo se corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.
  • il requisito anagrafico (aver compiuto «il ventesimo anno di età»), è soddisfatto per l’intero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno
  •  l’attività  deve essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta,  tenendo conto dello svolgimento dell’attività stessa nell’intero periodo d’imposta. Nel computo dei 183 giorni rientrano  vanno conteggiate anche le ferie, le festività, i riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi. Non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.
  • Le trasferte all'estero per eventi sportivi  di livello internazionale sono rilevanti ai fini del conteggio dei 183 giorni.

Come si fa domanda per il regime speciale sportivi impatriati 

Per beneficiare del regime agevolato  il lavoratore sportivo titolare di reddito dipendente  deve fare domanda scritta al datore di lavoro, che riconoscerà il beneficio  dal periodo di paga coincidente con il  periodo di imposta.

Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore sportivo  puo anche utilizzarla direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito  nella misura ridotta.

Riforma del lavoro sportivo: sintesi e dubbi dei CDL

29 Giugno 2023 in Speciali

Con l'approfondimento pubblicato il 27 giugno 2023 la Fondazione studi dei consulenti del lavoro analizza l'imminente riforma del lavoro sportivo d.lgs 36 2022.  che dovrebbe entrare in vigore il  primo luglio. Il documento ripercorre l'iter normativo, ancora in corso, che  riguarda in particolare l'inquadramento degli sportivi dilettanti  e il loro trattamento fiscale e previdenziale  impattando  in modo rilevante sull'attività  delle decine di migliaia di ASD e SSD attivi sul territorio nazionale 

Nella sua analisi la Fondazione valorizza alcuni aspetti ma evidenzia anche alcuni  punti critici  o dubbi per i quali si attende l'annunciato ulteriore decreto correttivo della riforma contenuta nel

Ma andiamo con ordine e vediamo di seguito i principali punti messi in evidenza dal documento dei Consulenti del lavoro. 

Lavoratori sportivi chi sono? e quanti?

Il documento sottolinea innanzitutto che la platea degli interessati  non sembra essere chiara neppure agli enti preposti, infatti secondo quanto riferisce il Ministro dello Sport:

  •  la  riforma dovrebbe coinvolgere una platea di circa 500mila soggetti, in massima parte  detentori di compensi inferiori a cinquemila euro all’anno, mentre
  •  il CONI riporta sul  proprio sito un numero di 1,4 milioni di operatori del settore con 140mila fra ASD e SSD  affiliate a uno o più organismi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

In ogni caso con la riforma sono  considerati lavoratori sportivi:  atleti, allenatori, tecnici,direttori di gara e tutti coloro che  svolgono, dietro corrispettivo,  mansioni  necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei  singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali .

I volontari che collaborano con ASD e SSD non possono percepire compensi ma solo rimborsi spese

Si specifica inoltre che  l’attività  sportiva può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, anche nella

forma della collaborazione coordinata e continuativa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce la non  applicazione della presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini  istituzionali in favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD)  affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI

Nell’ambito  del lavoro sportivo non è ammesso l’utilizzo del contratto di lavoro occasionale telematico  PrestO (DL 50 2017).

Lavoro sportivo e contributi previdenziali

L'approfondimento dei CDL ricorda inoltre che la riforma ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della  tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.

Quindi tutti i  lavoratori sportivi subordinati e autonomi  a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell’INPS, che  assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. 

Le aliquote contributive  per i subordinati si allineano a quelle degli altri lavoratori  prevedendo 

  • aliquota IVS pari al 33% 
  • contributi per indennità NASpI, CUAF, Malattia e Maternità (4,97%) con  massimale giornaliero pari ad €120

Per i consulenti è invece da escludersi la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (0,20%), così come quella  al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS).

 la contribuzione aggiuntiva  NASpI pari all’1,40% non si applica nei contratti a tempo determinato  mentre la contribuzione di malattia e Non  è dovuto il ticket di ingresso NASpI in caso di licenziamento. 

Fino a 5.000 euro  il reddito non è soggetto a contribuzione previdenziale  

Sulla parte eccedente, l’aliquota totale per i co.co.co. (per due  terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore)  sarà pari al 25%  + 2,03% di contributi minori “assistenziali”, mentre per i soggetti già pensionati o  assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota resta al 24%.

Da ricordare anche che si prevede una ulteriore agevolazione fino al 31/12/2027  per cui  base imponibile è ridotta del 50%.

Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale, soggetti alle aliquote ordinarie della Gestione separata (35,03% / 24%),  godranno della medesima agevolazione  sia in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000  euro  che  – fino al 31/12/2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale.

Il documento  sottolinea che : non è ancora  stato precisato se i compensi percepiti dai collaboratori nel settore dilettantistico  nel primo semestre del 2023 facciano cumulo con quanto verrà da essi percepito a  partire dal 1° luglio 2023, ai fini della soglia dei 5.000 euro di esenzione contributiva. 

Si  attendono chiarimenti su questo e anche  sul fatto che tale  soglia rimanga separata e distinta dal limite di 5.000  euro, previsto per prestatori di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 Codice civile ai fini dell'iscrizioine alla Gestione separata INPS.

Lavoro sportivo e assicurazione INAIL

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche  qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche

La Fondazione Studi rimarca che sarà necessario  prevedere una differenziazione delle tariffe di premio,  sulla base delle caratteristiche insite in ogni attività,  che hanno livelli di esposizione al rischio assai differenti fra loro ( si porta l'esempio del diverso livello di rischio tra  gioco degli scacchi e  paracadutismo ).

Adempimenti datori di lavoro sportivo

La riforma dello sport prevede anche  per i collaboratori del settore dilettantistico che la tenuta del Libro  unico del lavoro (art. 28) e la trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati  retributivi e contributi (modello UniEMens, art. 35 co.8-  quinquies) si possano facoltativamente espletare anche  tramite  le funzionalità  telematiche del RAS, 

Secondo  il  D.P.C.M. o Decreto Interministeriale fra Sport e Ministero del  Lavoro atteso  entro il 1 luglio   si prevede inoltre che l’iscrizione al LUL possa avvenire in un’unica soluzione, entro la fine di ciascun anno in cui la  prestazione si è svolta, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati  anche anticipatamente.

I Consulenti ritengono che nel silenzio della norma,l ’operatività al  RAS in riferimento all’inserimento dei dati per la tenuta del LUL, nonché per gli invii degli  UniLav, sarà riservata ai datori di lavoro e agli intermediari riconosciuti ex L. n. 12/1979.  L’art. 28 comma 4 già nella sua versione originaria precisava, inoltre, che solo nel caso in  cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000 non vi sarà obbligo  tassativo di emissione del prospetto paga.

Per ulteriori dettagli vedi QUI IL TESTO INTEGRALE DELL'APPROFONDIMENTO