Imprese avicole: sostegni per danni da restrizioni sanitarie 2021-2022

18 Aprile 2023 in Speciali

Viene pubblicato sul sito del MASAF il decreto n 915 del 13 aprile con le regole per Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022.

Imprese avicole: sostegni per danni da restrizioni sanitarie

Con il decreto di cui si tratta si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subìto danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022. 

Per il sostegno alle aziende avicole tenuto conto delle risorse di cui al DM n. 216437 del 12 maggio 2022 di cui in premessa, è complessivamente disponibile lo stanziamento di euro 40.000.000,00  per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 528, della legge di bilancio n.234 del 30 dicembre 2021. 

Dalla somma indicata, euro 3.000.000,00 sono destinati alle imprese operanti nel settore della trasformazione, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 “relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».”

Sostegni imprese avicole: i beneficiari

Possono beneficiare del sostegno

  • le PMI, così come definite all’allegato I del regolamento UE 2022/2472 
  • e le Grandi Imprese della filiera avicola che possono dimostrare di aver subìto danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria così come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa. 

Possono altresì concorrere al beneficio, gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che, seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subìto danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021- 31 maggio 2022. 

Le PMI, appartenenti al settore della produzione primaria, beneficeranno dei sostegni erogati dal presente decreto, sulla base del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022. 

Le Grandi Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli beneficeranno dei contributi, in base al punto (373), lettera b della sezione 1.2.1.3 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui in premessa a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione Europea; Le PMI e le Grandi Imprese, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, beneficeranno dei sostegni elargiti dal presente decreto sulla base del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2012 e successive modifiche.

Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

  • a) Pollo
  • b) Faraona
  • c) Anatra 
  • d) Oca 
  • e) Gallina ovaiola 
  • f) Pollastra 
  • g) Cappone 
  • h) Pulcino delle specie elencate
  • i) Tacchino
  • j) Uova da consumo e da cova del genere “Gallus” e “Meleagris” 
  • k) Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne)

È considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività, svolta nell’azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita.

Sostegni imprese avicole: i danni e le domande

Il decreto precisa che il danno subìto dalle aziende è calcolato sulla base del valore di mercato degli animali e dei prodotti avicoli immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizoozia.

I costi non sostenuti sono citati all’articolo 3 comma 3, ed i maggiori costi legati al prolungato accasamento, all’articolo 3, comma 1 h) 

I soggetti che intendono usufruire dei benefici presentano apposita domanda all’Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa. 

Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l’epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022

Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA – Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all’Organismo pagatore territorialmente competente

 

Sostegno imprese avicole: ambito di intervento

Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a: 

a) Estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento) 

b) Distruzione di uova da cova 

c) Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti 

d) Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti 

e) Soppressione dei pulcini Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 7

f) Soppressione pollastre 

g) Macellazione anticipata riproduttori 

h) Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento) 

i) Perdita di valore per vendita di animali fuori standard 

k) Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico

l) Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata 

m) Riduzione dell’attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova

ma limitato a compensare fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione (animali o prodotti) totale subìta dai beneficiari, calcolata, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A, che è parte integrante del presente decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, ed agli incubatoi e agli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori delle zone di protezione e sorveglianza, che sono compensati fino ad un massimo del 100% della produzione.

Sostegno imprese avicole: pagamenti entro il 30.09.2023

L’Organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro il 30 settembre 2023. 

Le attività di AGEA e degli Organismi pagatori territorialmente competenti dovranno essere effettuate nell’ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

In alternativa, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall’articolo 3 comma 2 prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1. 

In tal caso, contestualmente alla documentazione prevista all’articolo 5 comma 4, alla domanda deve essere quindi allegata anche idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante. 3. 

Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all’articolo 2 del decreto in oggetto, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022

Allegati:

IVA agevolata disabili: guida alla documentazione per sussidi informatici

6 Aprile 2023 in Speciali

Con Risposta a interpello n 282 del 4 aprile le Entrate chiariscono quando è possibile acquistare prodotti informatici con IVA al 4% se disabili con Legge n 104.

Vediamo i dettagli dell'interpello

La società istante che svolge l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di elaboratori elettronici, loro componenti e prodotti connessi, telefoni cellulari e dispositivi mobili, effettua anche vendita di prodotti informatici a soggetti portatori di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e quindi con applicazione di IVA agevolata al 4 per cento ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 14 marzo 1998 del Ministero delle Finanze.

In proposito, la Società fa presente che in data 4 agosto 2022 ha sospeso la vendita di un cellulare con aliquota IVA al 4 per cento, poiché sebbene il cliente fosse in possesso dei requisiti soggettivi e del supporto documentale aveva acquistato, a breve distanza di tempo e nello stesso negozio il medesimo prodotto fruendo dell'aliquota IVA ridotta. 

L'Istante  chiede,  dunque, di sapere se l'esercente sia tenuto a verificare se il cliente abbia richiesto ed  ottenuto  di recente l'acquisto di  un prodotto similare con l'applicazione dell'IVA ridotta e a chiedere al cliente di giustificare l'eventuale secondo acquisto agevolato effettuato a breve distanza temporale dal precedente.

Iva agevolata disabili: quando spetta

Le Entrate ricordano che l'art. 1, comma  3­bis),  del decreto  legge  29  maggio  1989,  n.  202 prevede che ''Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento'' 

In virtù di quanto previsto dall'art. 2, nono comma, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, l'aliquota IVA agevolata ''si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104' 

Rientrano nell'agevolazione in parola le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche sia di comune reperibilità (i.e. fax, modem, computer, telefono a viva voce, ecc.) sia appositamente fabbricati. 

Deve, in ogni caso, trattarsi di  sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. 

In particolare, l'articolo 1 del citato d.m. del 14 marzo 1998 prevede che l'aliquota del 4 per cento si applica ''Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3della legge 5 febbraio 1992, n. 104''. 

Il successivo articolo 2, comma 1, precisa che ''Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio''. 

Iva agevolata disabili: la documentazione necessaria

Riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell'aliquota IVA agevolata, l'articolo  2, comma  2,  del citato  d.m. 14 marzo  1998,  nella  formulazione in vigore dal 4 maggio 2021, prevede che  «Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata»

Il  successivo comma  2­bis  stabilisce che i certificati dai quali non risulti  il  collegamento funzionale tra il  sussidio tecnico ­informatico e la menomazione permanente sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale. 

Occorre, tuttavia, osservare che la possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi successivamente al 4 maggio 2021 data di  entrata in vigore del  citato comma  2­bis dell'art. 2 dell'aggiornato decreto del ministero delle finanze del 14 marzo 1998. 

Pertanto, nel  caso in  cui  il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all'articolo  2  del  d.m.  14  marzo  1998,  è  necessario esibire l'attestazione del medico specialista. 

Iva agevolata disabili: è possibile per due acquisti ravvicinati di prodotti informatici?

Tanto premesso l'agenzia specifica che, in assenza di un'espressa limitazione del numero di sussidi informatici che un singolo cliente  (soggetto  disabile  ex  art. 3  della  legge  n.  104  del  1992) può acquistare, al fine dell'ottenimento dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento l'esercente dovrà acquisire copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, attestante l'invalidità funzionale permanente da cui risulti, nei termini  anzidetti, lo  specifico  collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che il soggetto interessato intende acquistare. 

Al riguardo, si evidenzia, che la ricorrenza dell'invalidità funzionale permanente e lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico informatico richiede valutazioni non effettuabili né dall'Amministrazione finanziaria né dal rivenditore del bene, risultando demandate ai soggetti a ciò istituzionalmente preposti (ad esempio: aziende sanitarie locali; commissioni mediche; ecc.).

In relazione al caso di specie, pertanto, nel ribadire quanto sopra precisato a proposito dell'assenza di un limite di acquisto dei sussidi, occorre ricordare che la necessità dell'attestazione del collegamento funzionale tra la menomazione e lo specifico sussidio tecnico informatico preposto ''ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i  quali tali funzioni  sono impedite  o limitate  da menomazioni  di  natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio'' vale per quei sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che ''per vocazione'' possono essere utilizzati esclusivamente da un malato affetto da menomazioni  funzionali  permanenti.  

Per questa  ragione  il certificato rilasciato dal soggetto preposto deve contenere l'individuazione dello specifico sussidio tecnico informatico oggetto di acquisto per il quale ricorre il sopra menzionato nesso funzionale. 

Nel  caso  rappresentato dall'istante,  alla luce della documentazione fornita in sede di integrazione, risulta assente tale analitica indicazione.

Pro-rata di detraibilità: come funziona e come si calcola

2 Aprile 2023 in Speciali

I contribuenti, soggetti IVA, che effettuano soltanto operazioni imponibili (o, per meglio dire, che danno diritto alla detrazione), non sottendono a limitazioni di detraibilità dell’IVA a monte derivante dagli acquisti e dalle importazioni.

Diversamente, coloro che effettuano contestualmente, operazioni che danno diritto alla detrazione e operazioni esenti, saranno soggetti alla limitazione della detraibilità dell’IVA a monte, secondo le modalità stabilite dal DPR 633/72.

Il presupposto del pro-rata di detraibilità

Le metodologie di determinazione della parte indetraibile dell’IVA disponibile sono sostanzialmente due: il metodo analitico e il metodo forfetario, altrimenti detto, quest’ultimo, pro-rata di detraibilità.

La scelta del metodo da utilizzare non è libera, e dipende dalla caratteristiche dell’attività esercitata: come regola generale, l’effettuazione occasionale di operazioni esenti non obbliga all’applicazione del pro-rata di detraibilità, richiedendo invece l’applicazione del metodo analitico, mentre l’effettuazione abituale e l’effettuazione anche solo saltuaria ma ripetuta, dello stesso tipo di operazioni, obbliga all’utilizzo del metodo forfetario.

Esulando dalla regola generale, che, quando si entra nel campo dell’IVA, il più delle volte non è che una astrazione, data l’esistenza, per ogni norma, di una moltitudine di eccezioni, i due metodi non sono necessariamente alternativi, ma, in talune situazioni, possono anche coesistere.

Se è vero che i contribuenti che effettuano operazioni esenti solo occasionalmente applicheranno solo il metodo analitico, coloro che effettuano operazioni esenti abitualmente o continuativamente applicheranno di certo il metodo forfetario, ma, a seconda della tipologia di operazione effettuate, possibilmente anche quello analitico.

Per un approfondimento sui casi e sulle modalità in cui e con cui si applicano le due metodologie si rimanda all’articolo La detrazione parziale dell’IVA: metodo analitico e pro-rata di detraibilità.

Il presupposto concettuale del pro-rata di detraibilità, dell’IVA a monte, è l’effettuazione di operazioni che, a valle, possono essere classificate come imponibili (che rientrano nel perimetro dell’imposta), come non imponibili (che non rientrano nel perimetro dell’imposta), e come esenti (che rientrano nel perimetro dell’imposta ma a cui questa non viene applicata); ai fini della determinazione del pro-rata, sarà necessario precisare, con operazioni imponibili si intendono le operazioni considerate imponibili dalla normativa IVA e le operazioni assimilate alle operazioni imponibili, specificate con modalità analitica dall’articolo 19 comma 3 del DPR 633/72, al quale si rimanda per un approfondimento, che individua talune fattispecie di operazioni che, anche se diverse dall’essere imponibili, danno comunque diritto alla detrazione dell’IVA a monte. Per maggiore chiarezza chiameremo l’insieme delle operazioni imponibili e delle operazioni a queste assimilate con la generica espressione di operazioni che danno diritto alla detrazione.

Il calcolo del pro-rata di detraibilità

Il pro-rata di detraibilità non è altro che una percentuale di detrazione forfetaria, che si applica all’IVA a monte disponibile (quella rimanente dopo l’eventuale applicazione del metodo analitico agli acquisti) per determinare l’effettivo ammontare d’imposta disponibile ed utilizzabile, risultante dal rapporto tra la somma delle operazioni che danno diritto alla detrazione (le operazioni imponibili più quelle a queste assimilate) e lo stesso importo maggiorato delle operazioni esenti:

Il risultato del calcolo è arrotondato all’unità, superiore o inferiore a seconda che la cifra superi o meno i cinque decimi, considerando tre cifre decimali.

Nello specifico le operazioni che danno diritto alla detrazione, ai fini del pro-rata di detraibilità, sono:

  • le operazioni imponibili;
  • le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni UE, servizi internazionali, altro) ;

(in questi primi due casi con l’eccezione delle cessioni di beni ammortizzabili, materiali o immateriali, e dei passaggi interni in caso di contabilità separata)

  • le operazioni fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità che, se fossero effettuate nel territorio dello Stato, sarebbero detraibili;
  • le operazioni finanziarie e assicurative esenti rese a soggetti extra-UE (o intra-UE per beni comunque destinati ad essere esportati);
  • la cessione di oro da parte dei soggetti che producono o trasformano ora da investimento;
  • la cessione di prodotti in specifici settori quali tabacchi, editoria, ed altro, elencati nell’articolo 74 comma 1 del DPR 633/72.

Le operazioni esenti, da sommare al denominatore della formula, ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità, sono:

  • le attività finanziarie ed assicurative;
  • le attività connesse al versamento delle imposte;
  • le attività relative al settore dei giochi (lotto, lotterie, scommesse, altro);

(rientrano tra queste tre casi anche gli eventuali relativi rapporti di mandato e mediazione collegati alle medesime tipologie di operazioni; fanno eccezione, invece, i casi in cui queste non sono oggetto dell’attività propria dell’impresa, rappresentando solo un collaterale, e i casi in cui sono attività accessorie ad attività imponibili)

  • la cessione di oro da investimento;
  • le cessioni gratuite con finalità benefica;
  • i servizi di pompe funebri;
  • i servizi postali;
  • i servizi di trasporto pubblico;
  • i servizi sanitari e socio- assistenziali;
  • i servizi culturali;
  • le cessioni di organi, di sangue e latte umani, di plasma sanguigno.

(da queste ulteriori categorie sono comunque escluse le cessioni di beni che sono stati acquistati senza diritto alla detrazione)

Le modalità di applicazione del pro-rata di detraibilità

Negli anni successivi al primo (di assoggettamento al pro-rata di detraibilità), la detrazione in misura ridotta si applica alle liquidazioni periodiche, in linea provvisoria, utilizzando la percentuale di detraibilità risultante dalla dichiarazione IVA annuale dell’anno precedente e non potrà essere utilizzata una percentuale previsionale.

In sede di dichiarazione IVA annuale dell’anno di riferimento, sarà calcolata la percentuale di detraibilità da pro-rata con modalità definitive, e dovrà essere rilevato il relativo conguaglio.

Solo nel primo anno di assoggettamento al pro-rata di detraibilità potrà essere utilizzata una percentuale previsionale, da conguagliare, poi, sempre in sede di dichiarazione annuale.

Nell’anno in cui il contribuente uscirà dal perimetro del pro-rata di detraibilità, per mancata effettuazione di operazione esenti, questi dovrà calcolare l’imposta detraibile con modalità ordinarie, senza applicazione del metodo forfetario.

Una volta calcolata la parte dell’IVA disponibile che risulterà indetraibile per effetto dell’applicazione del pro-rata di detraibilità, questa dovrà essere spesata a conto economico come un costo dell’esercizio; per un approfondimento sulle modalità di contabilizzazione e di classificazione si rimanda all’articolo La contabilizzazione dell’IVA indetraibile, parzialmente indetraibile e da pro-rata.

Per i contribuenti che, per le caratteristiche della propria attività, dovessero ritenere troppo punitiva la limitazione della detraibilità da pro-rata, l’unico modo per mitigarne gli effetti negativi è attraverso la segregazione delle attività che non danno diritto alla detrazione attraverso l’utilizzo della contabilità separata.

Beni strumentali

Il comma 2 dell’articolo 19-bis del DPR 633/72 dispone che per il calcolo della percentuale di detrazione da pro-rata “non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili”, in quanto cessioni estranee all’attività tipica dell’impresa.

Tali cessioni saranno quindi escluse dal calcolo della percentuale di detrazione, come sopra indicato.

Con la Risposta a interpello numero 165/2020, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che “per l'individuazione dei beni strumentali ammortizzabili ai fini della disposizione in commento, in assenza di una definizione ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, si deve avere riguardo ai criteri per essi disposti ai fini delle imposte dirette”.

A riguardo l’Agenzia precisa che la distinzione da fare è tra beni oggetto dell’attività economica propria dell’impresa, come quelli destinati alla vendita, e beni strumentali utilizzati per realizzare questa attività.

Ai fini di questa differenziazione può essere utile richiamare le classificazioni civilistiche del bilancio d’esercizio, confluendo i primi tra le rimanenze e i secondi tra le immobilizzazioni.

Il fatto che il contribuente svolga “una continua e sistematica attività di compravendita” dei beni strumentali all’attività dell’impresa, a prescindere dalle motivazioni, non è rilevante ai fini del calcolo del pro-rata, in quanto a questo fine ciò che importa è solo la natura strumentale dei beni ceduti.

Codice degli appalti: procedure di affidamento e contratto

29 Marzo 2023 in Speciali

Approvato in data 28 marzo dal Consiglio dei Ministri il Nuovo codice degli appalti

Il testo entra in vigore dal 1 aprile ma la sua operatività è prevista per il mese di luglio prossimo.

Vediamo secondo la bozza del decreto legislativo approvato ieri:

  • le fasi delle procedure di affidamento
  • il contratto.

Nuovo codice degli appalti: fasi procedure di affidamento

In particolare con l'articolo 17 rubricato "Fasi delle procedure di affidamento" si prevede quanto segue.

Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.

Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 

Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine. 

L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. 

L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace. 

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. 

Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18. 

Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, dell’articolo 50 l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. 

L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza.

L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea. 

La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell’aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell’ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente. 

Nuovo codice degli appalti: il contratto

Con l'Articolo 18 rubricato "Il contratto e la sua stipulazione" si prevede quanto segue.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. 

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. 

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. 

È fatta eccezione:

a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55, comma 2; 

b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire; 

c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto. 

Il contratto non può essere stipulato prima di 35 trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva; b) di appalti basati su un accordo quadro; 

c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2. 

Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. 

L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare. 

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. 

All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. 

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro 30 trenta giorni dalla stipula. 

Decorso tale termine, il contratto si intende approvato. 

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. 

Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Decarbonizzazione industriale: incentivi con domande dal 20 marzo

20 Marzo 2023 in Speciali

Con un comunicato stampa del 20 marzo Invitalia, soggetto gestore della misura “Hard-To-Abate”, informa del fatto che:

  • dalle 10.00 del 20 marzo e fino alle 10.00 del 30 giugno 2023,
  • è possibile presentare la domanda per Hard to Abate-HTA ,
  • il nuovo incentivo che sostiene progetti di investimento e di ricerca e sviluppo per la decarbonizzazione dei processi industriali, principalmente attraverso l’utilizzo di idrogeno a basse emissioni di carbonio, nei settori oggi più inquinanti e difficili da riconvertire e che utilizzano i combustibili fossili come fonte di energia (cemento, cartiere, ceramica, industrie del vetro, ecc.).

Viene specificato che HTA è promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con dotazione finanziaria che ammonta a 1 miliardo di euro, a valere sulle risorse messe a disposizione dalla Missione 2, Componente 2 del PNRR per l’attuazione dell’Investimento 3.2 “Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate”.

La domanda di agevolazioni può essere presentata anche in forma congiunta (tramite contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione), fino ad un massimo di 5 soggetti.

La dotazione finanziaria di 1 miliardo è ripartita come segue:

  • 450 milioni per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio e di progetti di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile
  • 550 milioni per il finanziamento di progetti di investimento che prevedono l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali.

Le agevolazioni sono concesse nella sola forma di contributo a fondo perduto.

Tutte le regole operative sono dettate dal Decreto Direttoriale MASE del 15 marzo 2023.

Incentivi Decarbonizzazione industriale: i beneficiari

L’incentivo Hard to Abate-HTA  è rivolto a:

  • imprese di qualsiasi dimensione,
  • organismi di ricerca.

Nel dettaglio, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, anche in forma congiunta, e gli Organismi di Ricerca (in qualità di co-proponenti) che intendono realizzare un piano di decarbonizzazione industriale.

I Piani di decarbonizzazione presentati in forma congiunta devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, a cui possono partecipare massimo 5 soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e previa indicazione dello stesso.

Incentivi Decarbonizzazione industriale: i progetti ammissibili

I Piani di decarbonizzazione industriale devono prevedere in alternativa la realizzazione di:

  • un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali (Capo II Decreto Direttoriale), eventualmente abbinato, in modo connesso e funzionale in relazione all’obiettivo comune del Piano di decarbonizzazione industriale da realizzare, a un progetto di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile;
  • un progetto di investimento che preveda l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali (Capo III del Decreto Direttoriale), eventualmente abbinato, in modo connesso e funzionale in relazione all’obiettivo comune del Piano di decarbonizzazione industriale da realizzare, a:
    •  un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio;
    • un progetto di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile;
  • un progetto di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile in sostituzione di idrogeno grigio (Capo IV Decreto Direttoriale).

Ogni progetto deve prevedere costi e spese ammissibili non inferiori a 500 mila euro.

Il piano di decarbonizzazione deve essere ultimato entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e comunque entro e non oltre l’11 maggio 2026, se antecedente.

Il piano di decarbonizzazione deve rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm).

Incentivi Decarbonizzazione industriale: presenta la domanda dal 20.03

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, sulla piattaforma dedicata dalle ore 10 del giorno 20 marzo e fino alle ore 10 del giorno 30 giugno.

Il soggetto proponente potrà presentare domanda online attraverso il suo rappresentante legale o un procuratore speciale.

Per presentare domanda di agevolazioni sarà necessario:

  • essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE)
  • accedere alla piattaforma dedicata per caricare la domanda di agevolazioni, il piano di decarbonizzazione industriale e gli allegati.

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Al termine della compilazione del piano di decarbonizzazione e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.

Si sottolinea che la modulistica sarà a breve disponibile. (Visita qui la pagina preposta all'incentivo del sito di Invitalia)

Allegati:

Whistleblowing: in GU la legge di tutela per violazioni nel luogo di lavoro

16 Marzo 2023 in Speciali

Pubblicato in GU n. 63 del 15 marzo il D. lgs n 24 del 10 marzo 2023 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".

In particolare, il decreto legislativo disciplina la protezione dei cosiddetti whistleblowers, ossia le persone che segnalano:

  • violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea 
  • che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato,

di cui siano venute a conoscenza  nel loro contesto lavorativo . 

Si ricorda che attualmente è in vigore una legge applicabile agli enti della pubblica amministrazione e alle imprese fornitrici della PA

Leggi anche Whistleblowing : è legge la tutela dei dipendenti 

Qui il regolamento ANAC sul whistleblowing in vigore per la pubblica amministrazione

Si specifica che, per quanto riguarda i soggetti del settore privato:

negli enti con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno ed alla divulgazione pubblica. 

Attenzione al fatto che le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing riguardanti l ’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna hanno effetto: 

  • per le aziende con piu di 249 dipendenti  in media nell'ultimo anno,  dal 15 luglio 2023
  • per le aziende  che hanno impiegato, nell’ultimo anno  fino a 249 dipendenti ,   dal 17 dicembre 2023.

Il provvedimento è stato annunciato da ANAC Autorità nazionale Anticorruzione, che riporta nel comunicato stampa del 10 marzo le parole del Presidente Giuseppe Busia:

"Finalmente l'Italia recepisce in via definitiva la direttiva europea sul whistleblowing da Anac fortemente voluta e richiesta. La tutela del whistleblower è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, e rappresenta un`estensione del diritto di libertà di espressione". 

Busia sottolinea che "preservare da comportamenti ritorsivi chi segnala illeciti o violazioni della legge sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle aziende private è l'imperativo dell'Autorità che con questo decreto vede rafforzate le proprie competenze sulla materia: l'Anac diventa infatti l'unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato".

Viene annunciato che il 23 e 24 marzo, si riunirà a Roma, a Palazzo Sciarra, sede dell'Autorità, l'ottava assemblea del Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), la rete delle 29 autorità europee che mirano a promuovere e salvaguardare l'integrità pubblica nei rispettivi Paesi e sono responsabili della gestione di segnalazioni provenienti da whistleblowers e della loro protezione da comportamenti ritorsivi. 

Whistleblowing: soggetti tutelati

Le tutele del decreto legislativo whistleblowing si rivolgono a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di:

  • dipendenti o collaboratori, 
  • lavoratori subordinati e autonomi, 
  • liberi professionisti 
  • ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, 
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Attenzione al fatto che, i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato  devono attivare  propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell’identità del whistleblower.

Whistleblowing: come segnalare la violazione ad ANAC

Per effettuare una segnalazione ad ANAC si procede tramite la  piattaforma informatica messa a disposizione da Anac o in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole. 

vedi anche Whistleblowing: la procedura è online)

L’Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

Vedi qui il Regolamento ANAC

Ti può interessare l'aggiornatissimo  Responsabilità amministrativa  enti e whistleblowing  di M Compagnone –  eBook in PDF 250 pagine

Whistleblowing: divieto di ritorsione

Anac, nell'enunciare le tutele del decreto appena approvato specifica che, i whistleblowers non possono subire ritorsioni tra le quali:

  • il licenziamento, 
  • la sospensione; 
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione; 
  • il mutamento di funzioni,
  • il cambiamento del luogo di lavoro, 
  • la riduzione dello stipendio, 
  • la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione; 
  • le note di merito negative; 
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; 
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; 
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; 
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; 
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; 
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l’annullamento di una licenza o di un permesso; 
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Whistleblowing: le sanzioni

L’Anac applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  •  a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
  •  b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  • c) da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Whistleblowing: sostegno a chi segnala gli illeciti

È istituto presso Anac l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con Anac.

 Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Quota 103: tutte le regole e istruzioni per la domanda

11 Marzo 2023 in Speciali

La legge di bilancio 2023 L 197-2022 in vigore dal 1 gennaio,  introduce all'art 1 co. 283-285  in via sperimentale SOLO per il 2023, una nuova forma di pensione anticipata, definita dalla norma ”pensione anticipata flessibile”,   ma comunemente detta  “Quota 103”.

Il regime   sostituisce Quota 102 dello scorso anno e Quota 100, rimandando ancora il ritorno al regime della legge Fornero, anche in vista  di una possibile riforma previdenziale complessiva. 

Un messaggio del 20 febbraio ha comunicato la disponibilità della piattaforma telematica per le domande (v. ultimo paragrafo).

In data 10 marzo invece è stata finalmente pubblicata la circolare completa di istruzioni n. 27-2023

Vediamo di seguito le regole principali per accedere a  Quota 103  nel 2023: beneficiari, requisiti , particolarità su importo e cumulo con i redditi da lavoro, finestre di decorrenza. 

Quota 103: requisiti

Il diritto  alla pensione  Quoa 103 si consegue al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023   dei seguenti requisiti:

  • età anagrafica di almeno 62 anni e 
  •  anzianità contributiva di almeno 41 anni, anche in cumulo tra diverse gestioni INPS.

La circolare 27 precisa che resta fermo il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 

 I soggetti che conseguono il diritto possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente.

 Sono interessati in particolare  gli iscritti:

  •   alle gestioni INPS AGO dipendenti, pubblici e privati, e forme esclusive e sostitutive e
  •   alle gestioni speciali  INPS (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata)  per lavoratori autonomi e parasubordinati.

Sono esclusi personale militare e delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza.

Quota 103 importo e cumulo redditi – Casi particolari

Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, (nel 2023 sono  2.818,7 euro mensili lordi)    con riferimento alle mensilità di anticipo del pensionamento prima  del raggiungimento dei requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia. In quel momento verrà posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.

E’ previsto, per la durata dell’anticipo, il divieto di cumulo  con i redditi da lavoro ,  con deroga  di 5.000 euro derivanti da lavoro autonomo occasionale.

ATTENZIONE La circolare INPS  del 10 marzo 2023 precisa che:

  1. " per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione i requisiti per la pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello di cui al comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 , il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista dal Fondo di appartenenza "
  2.  il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. 
  3. per  gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per  COVID-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale  sanitario  in quiescenza,prorogati fino al 31 dicembre 2023,  non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile
  4. per quanto riguarda gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà il riconoscimento è possibile  entro il 31 dicembre 2023,  con i requisiti di accesso a pensione di Quota 103  purchè in  presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Quota 103: finestre di accesso e pagamento TFR-TFS pubblico impiego

Sono previste due tempistiche differenti per la decorrenza degli assegni: 

1 – i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento 

  •    dal 1° aprile 2023 se dipendenti privati o  
  •   dal 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici (con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;)

2 –  i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto  alla pensione: 

  •   dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, se dipendenti privati e
  •   dal settimo mese se dipendenti pubblici, 

Il  personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

Nella circolare 27 2023 INPS precisa che i termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate  per i dipendenti pubblici relative a pensionamenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.

Il trattamento sarà pagabile  dunque  dopo:

  • dodici mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero 
  • dopo ventiquattro mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

Quota 103 e incentivo al trattenimento in servizio dei dipendenti

Per chi matura i requisiti di Quota 103 è previsto anche un incentivo, riservato ai i lavoratori dipendenti  che  decidano comunque di  rimanere al lavoro: consiste nell’esonero dal versamento dei contributi a carico del lavoratore   che sono, in genere, pari al 9,19% della retribuzione imponibile, per il periodo di percezione dell'assegno anticipato  

L’importo  corrispondente viene  versato in busta paga. 

Domande Quota 103

Con il  messaggio 754 del 21 febbraio 2023  INPS  comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile (Quota 103)

Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

  1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
  2. utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
  3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

 ATTENZIONE sul sito la pensione in oggetto è  definita come “Pensione Anticipata Flessibile”, nel gruppo  Anzianità/Anticipata/Vecchiaia – Sottogruppo:        Pensione di anzianità/anticipata – requisito anticipata flessibile

Italia Domani: il portale dedicato al PNRR

10 Marzo 2023 in Speciali

Italia Domani è il portale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. 

Ricordiamo che la principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che:

  • ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026,
  • e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati).

L’Italia integra il PNRR con il Piano nazionale per gli investimenti complementari, con risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi.

Il portale consente di consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute in modo che i cittadini potranno controllare e monitorare le informazioni relative alla realizzazione del Piano stesso.

Il portale si compone di varie sezioni consultabili dal MENU in alto tramite le quali si può scaricare il testo integrale del Piano e molti altri documenti di approfondimento utili a comprendere le singole sezioni e gli interventi rivolti alla crescita dell'economia del paese.

In ogni sezione oltre alle risorse stanziate in totale per quella sezione vengono riportati i dettagli degli interventi.

Si evidenzia che con il DL n. 13 del 24 febbraio 2023 saggiorna la governance del Piano introducendo disposizioni in materia di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo.

Visita il nostro dossier Next Generation e Recovery Found

Italia Domani: “Priorità Trasversali”

Accedendo alla sezione “Priorità Trasversali”, è possibile navigare fra le principali misure che hanno impatto:

  • sui giovani, le linee di intervento di ciascuna Missione che favoriscono le opportunità per il futuro dei giovani
  • sulla parità di genere, al fine di garantire con riforme, istruzione e investimenti le stesse opportunità economiche e sociali tra uomini e donne in un'ottica di gender mainstreaming.
  • sulla riduzione dei divari territoriali, al fine di colmare il divario di cittadinanza valorizzando il potenziale del Sud e rafforzando i servizi sociali territoriali per il sostegno alle persone disabili e anziane.

Clicca qui per accedere a Italia Domani.

Italia Domani: “Missioni”

La sezione “Missioni” illustra i principali interventi di cui si compone il PNRR, in totale sono 6.

Clicca su ogni Missione per accedere direttamente al dettaglio della misura:

  1. Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
  2. Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica
  3. Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile
  4. Missione 4: Istruzione e ricerca
  5. Missione 5: Inclusione e coesione
  6. Missione 6: Salute

Italia Domani: “Riforme”

La sezione “Riforme” illustra i contenuti, gli obiettivi e le tempistiche previste per le riforme.

Le riforme sono parte integrante del Piano perché fondamentali per l'attuazione degli interventi.

Sono previste tre tipologie di riforme

  1. le riforme orizzontali sono trasversali a tutte le Missioni del Piano, e migliorano l'equità, l'efficienza, la competitività e il clima economico del Paese.
  2. le riforme abilitanti, sono interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e a migliorare la competitività in ambito di promozione della concorrenza, semplificazione e razionalizzazione della legislazione, 
  3. le riforme settoriali accompagnano gli investimenti delle singole Missioni, sono innovazioni normative per introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti

Italia Domani: “Investimenti”

nella sezione Investimenti sarà possibile consultare facilmente gli oltre 150 progetti di investimento contenuti nel PNRR, monitorando lo stato di avanzamento di ogni misura, i benefici per i cittadini, le attività e le scadenze previste e l’importo stabilito per ciascun anno.

Italia Domani: “Risorse”

L'Unione europea ha stanziato 191,5 mld di euro per il PNRR italiano grazie a sovvenzioni e prestiti dell'RRF (Recovery and Resilience Facility), il fondo dedicato a contrastare gli effetti della pandemia.

L'Italia, a conferma dell'impegno concreto per la ripartenza, integra l'importo con 30,6 mld di euro attraverso il Piano Complementare, finanziato direttamente dallo Stato, per un totale di 222,1 mld. 

Su queste risorse sono finanziati gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Tutti gli interventi previsti saranno realizzati entro 5 anni.

E' bene specificare che è stata inviata alla Commissione Ue la richiesta di pagamento della terza rata di 21.839.080.460 euro (comprensiva della quota di anticipazione del 13% ricevuta ad agosto 2021 pari a 2.839.080.460 milioni di euro). 

Sono stati raggiunti, come previsto, 55 traguardi-obiettivi per il secondo semestre 2022.

L'erogazione dell’importo dovuto, pari a 19 miliardi di euro, avverrà, da parte della Commissione nei prossimi mesi, al termine dell’iter di valutazione previsto dalle procedure europee, in linea con quanto già fatto con le precedenti richieste.

Allegati:

Il pianerottolo in condominio: cosa si può e cosa non si può fare

10 Marzo 2023 in Speciali

Il pianerottolo è un componente essenziale delle scale comuni, funzionalmente destinato al migliore godimento dell’immobile da parte di tutti i condomini, e non soltanto dell’occupante l’unità abitativa che vi si affaccia. Tale manufatto, sebbene non espressamente indicato nell’elenco dei beni di cui all’art. 1117 c.c., intanto può considerarsi in esso incluso, quale elemento strutturale collegato alle scale, in quanto, essendo ad esse vicino, sia funzionalmente adibito a consentire il passaggio da una rampa di scale all’altra, nonché a dare accesso alle proprietà esclusive che su esso si aprono.

Uso lecito dei pianerottoli: ok a piante zerbini portaombrelli

È noto che l’art. 1102 c.c. consente ai singoli di trarre maggiori utilità dal bene comune, purché sia rispettata la facoltà di pari uso degli altri comproprietari e non sia mutata la destinazione del bene. In ogni caso, la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l’art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge, a ciascun partecipante alla comunione, la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.

Alla luce di quanto sopra, quindi, il condòmino di un edificio ha il diritto di usare i vani delle scale, in genere, e i pianerottoli, in particolare, collocando davanti alle porte d'ingresso alla sua proprietà esclusiva zerbini, tappeti e piante o altri oggetti ornamentali (ciò che normalmente si risolve in un vantaggio igienico-estetico per le stesse parti comuni dell'edificio). Ma, a determinate condizioni, anche l'apposizione di un cancello/inferriata, (leggero e di facile apertura), può costituire un atto lecito rientrante nelle facoltà del compossessore dovendosi ritenere del tutto irrilevanti le ragioni soggettive che abbiano spinto il condomino a collocare il cancelletto in questione. 

Usi illeciti del pianerottolo: stendini, spazzatura…

Costituisce utilizzo improprio della parte comune, la collocazione, sul pianerottolo antistante l'accesso del relativo locale, di suppellettili determinanti l'ingombro al transito dei condomini. 

Così, per esempio, non è possibile lasciare lo stendibiancheria sul pianerottolo se è di intralcio agli altri, trattandosi di luogo adibito alla sua destinazione naturale, ovverosia al transito delle persone per accedere agli alloggi. È possibile che uno stendibiancheria sia lasciato per poco tempo per via dell'immediato utilizzo che il proprietario intende farne, ma non è possibile adibire il pianerottolo a luogo adibito allo stazionamento abituale di stendini.

Si deve considerare, poi, che il regolamento, vista la particolare destinazione del vano delle scale e l'esistenza del rischio generico già naturalmente connesso all'uso delle scale stesse, possa stabilire il divieto di collocare suppellettili nelle parti dei pianerottoli più vicine alle rampe delle scale, in maniera da costringere gli altri condomini a disagevoli o pericolosi movimenti; del resto, l'uso della cosa comune, da parte di un condomino , non deve impedire agli altri condomini un uso tendenzialmente pari della medesima cosa. 

Si noti, poi, che dev'essere considerato lecito solo il deposito momentaneo della spazzatura sul pianerottolo se limitato ad intervalli di tempo così ristretti da non creare disturbo (es. al decoro o alla vivibilità degli ambienti a causa dei cattivi odori).

L’incorporazione dei pianerottoli

Indipendentemente da un'espressa previsione regolamentare, i pianerottoli, quali componenti essenziali delle scale comuni, avendo funzionale destinazione al migliore godimento dell'immobile da parte di tutti i condomini, non possono essere trasformati, dal proprietario dell'appartamento che su di essi si affacci, in modo da impedire l'uso comune, mediante l'incorporazione nell'appartamento, comportando un’alterazione della destinazione della cosa comune ed un’utilizzazione esclusiva di essa, lesiva del concorrente diritto degli altri condomini, nonché – in sede possessoria – lesiva del compossesso degli stessi. 

 In ogni caso, il condomino che ha spostato abusivamente il portoncino d'ingresso della propria abitazione in corrispondenza del muro esterno, inglobando una porzione dell'andito antistante l'unità immobiliare di sua esclusiva proprietà (parte del pianerottolo comune), non può ottenere la concessione in sanatoria se non è in grado di dimostrare il diritto di proprietà esclusiva dello spazio incorporato. 

A tale proposito, ad esempio, i giudici amministrativi hanno precisato che l'andito è parte integrante del pianerottolo comune, di cui costituisce una continuazione, con la conseguenza che il condomino titolare dell'appartamento che vi si affaccia può utilizzarlo in modo più intenso ma non può certo incorporarlo, neppure parzialmente nella proprietà esclusiva. Il bene si presume comune salvo che il singolo condominio con titolo idoneo (ad esempio il primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario unico proprietario ad altro soggetto o il regolamento condominiale «contrattuale», accettato da tutti nei rogiti di acquisto) dimostri di esserne titolare esclusivo o provi la destinazione dello spazio al servizio esclusivo del suo appartamento o dimostri di averlo posseduto in via esclusiva per il tempo necessario all'usucapione.

 Al contrario, non è rilevante che altri condòmini abbiano commesso lo stesso abuso.

Bando AGRI MULTI: domande entro il 20.04

9 Marzo 2023 in Speciali

Aperto con domande entro il 20 aprile, il Bando 2023 AGRI MULTI con l'obiettivo di rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione e in particolare:

  • migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Ue e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell'Ue;
  • aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Ue;
  • rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Ue;
  • aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
  • ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

Il bando AGRI MULTI finanzia azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli europei in forma di campagne di informazione e di promozione. 

Bando AGRI MULTI 2023: i beneficiari

I richiedenti devono essere:

  • organismi pubblici o privati in possesso di personalità giuridica,
  • stabiliti in uno Stato membro UE – compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM) – 
  • rientrare in una delle seguenti categorie:
    1. organizzazioni commerciali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui ai regolamenti 1308/2013 (art. 157) e 1151/2012 (art. 3, punto 2) purché siano rappresentative di una denominazione di origine protetta ai sensi di quest'ultimo regolamento;
    2. organizzazioni commerciali o interprofessionali dell’Ue rappresentative del settore o dei settori interessati a livello di Unione;
    3. organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui al regolamento 1308/2013 (artt. 152 e 157) e che sono state riconosciute da uno Stato membro;
    4. organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività sia l'informazione e la promozione dei prodotti agricoli, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito (devono essere legalmente costituiti almeno due anni prima del bando al quale intendono candidarsi).

Il proponente deve essere rappresentativo del settore o del prodotto interessato (tale rappresentatività deve rispondere a requisiti specifici precisati nel testo de bando).

Bando AGRI MULTI 2023: il contributo

Il contributo comunitario può coprire fino all’80% dei costi ammissibili nel quadro della campagna di promozione e informazione:

  • Relazioni pubbliche: azioni di PR, eventi stampa.
  • Sito web, social media: configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web; social media: configurazione degli account, pubblicazione regolare di post; applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, seminari online, ecc.
  • Pubblicità: stampa, TV, radio, servizi online, attività in ambienti esterni, cinema
  • Strumenti di comunicazione: pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali; video promozionali
  • Eventi: stand in fiere; seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni commerciali/corsi di cucina, attività nelle scuole; settimane dei ristoranti; sponsorizzazione di eventi; viaggi di studio in Europa
  • Promozione presso i punti vendita: giornate di degustazione; promozione nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita.

Bando AGRI MULTI 2023: le domande

Viene precisato che le proposte di progetto:

  • possono essere scritte in una lingua qualsiasi dell’UE (di preferenza l’inglese)
  • avere una durata prevista compresa fra 12 e 36 mesi
  • essere presentate da un partenariato di almeno due soggetti ammissibili stabiliti in almeno due Stati membri diversi.

Invece, NON sono ammesse proposte da parte di singoli richiedenti, ad eccezione del caso di organizzazioni commerciali o interprofessionali dell'UE rappresentative a livello dell'UE per il prodotto o il settore promosso.

La presentazione delle proposte di progetto deve essere fatta via web attraverso il portale Funding and Tender della Commissione europea.

Per ulteriori info visita anche il sito Europa Facile al seguente indirizzo:

Bando AGRI MULTI 2023: le caratteristiche

Le risorse disponibili ammontano a oltre 84 milioni di euro.

E' bene specificare che, il bando finanzia azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli europei in forma di campagne di informazione e di promozione. 

I prodotti oggetto di campagna rientrano nei prodotti e regimi elencati all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014 (ma i prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione soltanto se nel programma considerato rientra almeno un altro prodotto indicato in detto articolo). 

Il bando riguarda l’esecuzione di programmi multipli, (che devono essere presentati da almeno due organizzazioni di almeno 2 Stati membri diversi) relativi ad azioni nel mercato interno o nei Paesi terzi nell'ambito dei seguenti temi:

MERCATO INTERNO

Topic 1. AGRIP-MULTI-2023-IM

Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare la conoscenza e la riconoscibilità dei regimi di qualità dell’Ue:

a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità;

b) logo dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione.

– Programmi di informazione e promozione che mettano in evidenza le caratteristiche specifiche dei metodi agricoli nell'Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari e dei regimi di qualità dell'UE (Art. 5.d del Regolamento (UE) 1144/2014: devono evidenziare almeno una delle specificità dei metodi di produzione agricola nell'Unione, in particolare in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, genuinità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell'ambiente e sostenibilità (compresi gli aspetti climatici benefici quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l'aumento dell'assorbimento di carbonio) e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari, in particolare in termini di qualità, gusto, diversità o tradizioni.

Budget: 4.200.000 euro

Topic 2. AGRIP-MULTI-2023-IM-ORGANIC

Programmi di informazione e promozione volti a rafforzare la consapevolezza e la riconoscibilità del regime di qualità dell’Ue relativamente al metodo di produzione biologica, un regime che fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, nonché sui benefici ambientali che essi generano

Budget: 14.000.000 euro 

Topic 3. AGRIP-MULTI-2023-IM-SUSTAINABLE

Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare la consapevolezza sull'agricoltura sostenibile dell'Ue e sul benessere degli animali.

Il metodo di produzione del prodotto promosso copre almeno due dei settori elencati all'articolo 31, par 4, del regolamento (UE) 2021/2115, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 5 di detto regolamento Articolo.

Budget indicativo: 14.000.000 euro

Topic 4. AGRIP-MULTI-2023-IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES

Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare il consumo di frutta e verdura fresca nel mercato interno nel contesto di pratiche alimentari equilibrate e sane. I prodotti ammissibili in questa rubrica sono quelli elencati nella parte IX e le banane fresche nella parte XI dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le azioni devono evidenziare i benefici del consumo di frutta e verdura fresca in una dieta equilibrata. I messaggi potrebbero concentrarsi in particolare su sulla raccomandazione di consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura diverse ogni giorno, sul posto di frutta e verdura all’interno della piramide alimentare, sull’impatto benefico sulla salute del consumo di frutta e verdura.

Budget indicativo: 10.000.000 euro

PAESI TERZI

Topic 5. AGRIP-MULTI-2023-TC-ALL

Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più Paesi terzi. Devono evidenziare in particolare le specificità dei metodi di produzione agricola nell’UE, soprattutto sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità (compresi i benefici per il clima come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l’aumento delle rimozioni dell’anidride carbonica), come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni.

L’effetto finale atteso è di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato nei paesi destinatari.

Budget indicativo: 29.200.000 euro

Topic 6. AGRIP-MULTI-2023-TC-ORGANIC OR SUSTAINABLE

Le azioni ricalcano quelle indicati nel topic 2 o nel topic 3 e possono svolgersi in qualsiasi Paese terzo

Budget indicativo: 11.000.000 euro

Fisco buono: agevolazione per imprese per cessioni gratuite eccedenze alimenti e farmaci

9 Marzo 2023 in Speciali

La legge n.166/2016 nota come Legge Antisprechi prevede agevolazioni sulle imposte per chi cede gratuitamente le eccedenze alimentari.

Nel dettaglio, le finalità della legge 166 art. 1 consistono nel ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di:

  1. produzione, 
  2. trasformazione, 
  3. distribuzione
  4. somministrazione 

di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di  solidarietà sociale, destinandole  in  via prioritaria all'utilizzo umano;

b) favorire il  recupero e  la donazione di  medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a  fini di solidarietà sociale

c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte  a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di  prevenzione dei rifiuti,  e  dal  Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei  rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;

e) contribuire ad  attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni  sulle materie oggetto  della  presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle giovani generazioni.

Legge Antisprechi: agevolazioni IRES e IVA per chi cede gratis le eccedenze alimentari

Alla luce degli obiettivi della legge Antisprechi, il Fisco diventa una leva per promuovere l'economia di tipo circolare dando rilevanza a comportamenti virtuosi e prevedendo, a fronte di donazioni di beni strettamente indicati dalla norma l'eliminazione per le imprese di qualsiasi effetto fiscale.

Ai fini IRES le cessioni gratuite, secondo le previsioni della legge, non generano un ricavo imponibile e i costi sostenuti sono deducibili.

Per quanto riguarda l'IVA le operazioni di cessione, poiché assimilate alla distruzione dei prodotti, non scontano l'imposta. 

La finalità della Legge 166/2016 che incentiva grandi e piccole imprese a donare prodotti di prima necessità rimasti invenduti o inutilizzati promuovendo nel nostro Paese un'economia di tipo circolare.

Inoltre, accanto a tali incentivi, il legislatore ha previsto la facoltà per i Comuni di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

Leggi anche:

Legge Antisprechi: agevolazioni TARI per chi cede gratis le eccedenze alimentari

Ai sensi dell'art 17 della Legge Antisprechi di fatto i Comuni scontano la Tari a chi dona beni alimentari

In particolare, si prevede quanto segue:

  • Alle utenze non domestiche 
  • relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, 
  • che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a  titolo  gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, 
  • il comune può applicare un coefficiente di  riduzione della  tariffa proporzionale alla quantità debitamente certificata (art 16 della Legge), dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. 

Legge Antisprechi: il Comune di Varese

Secondo i dati sono diversi i Comuni che riconoscono alle attività commerciali e industriali che producono o distribuiscono beni alimentari e che li cedono, a titolo gratuito, un abbattimento della parte variabile della tariffa sui rifiuti, tra questi si annoverano: Roma, Varese, Bologna e altri.

Nel Dettaglio, il Comune di Varese, come specificato sul proprio sito istituzionale, ha riconosciuto una esenzione TARI per gli enti del Terzo Settore che recuperano eccedenze alimentari

Fino al 30 novembre, gli enti attivi nel recupero e ridistribuzione di beni eccedenti ai fini di solidarietà sociale hanno potuto richiedere l'esenzione di quota fissa e variabile della Tari

A bilancio del Comune di Varese, in questa prima fase sperimentale, sono stati previsti 20 mila euro.

Già dal 2017 il Comune di Varese ha recepito la norma di cui all'art. 17 della legge Gadda n.166/2016 cosiddetta “antispreco”, che introduce la possibilità di richiedere una riduzione della Tari.

La domanda per il riconoscimento delle agevolazioni dovevano essere presentata dall’intestatario della Tassa rifiuti entro il 30 novembre, insieme alla documentazione richiesta, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]

Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.

Vademecum per l’approvazione del bilancio di esercizio 2022

5 Marzo 2023 in Speciali

Anche quest’anno, con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2022 – come accaduto per il precedente esercizio (e a differenza di quanto avveniva per il bilancio al 31.12.2020 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19) – il legislatore non ha stabilito in via automatica il riconoscimento del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione.

Ricordiamo infatti, che per il 2021 (bilancio 2020), il Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020) aveva disposto la possibilità generalizzata di convocare l'assemblea entro il maggior termine di 180 giorni, quindi entro il 29.06.2021.

Tuttavia, con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (articolo 3 comma 10-undecies DL 198/2023 conv. Legge 14/2023) è stata riproposta la norma sulle c.d. assemblee “da remoto”, ovvero anche per il 2023 è stata prorogata la normativa, promulgata nel contesto pandemico da Covid-19, che deroga le norme che ordinariamente regolano le modalità svolgimento delle assemblee (ordinarie e straordinarie) di società ed enti non commerciali, al fine di permettere il loro svolgimento in maniera regolare ma evitando assembramenti. 

Di conseguenza, le assemblee sociali delle S.p.A. e s.r.l., tenute entro il 31 luglio 2023, potranno essere legittimamente svolte a distanza, per iscritto (elettronicamente o per corrispondenza), o in videoconferenza anche quando questa possibilità non è prevista dallo Statuto.

Tornando ai termini di approvazione, il bilancio d'esercizio 2022 dovrà essere approvato nel termine ordinario del 30.04.2023 (entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio). 

Quest'anno cadendo il 30 aprile di domenica ed essendo lunedi il 1° maggio pure festivo, il termine slitta al 2 maggio.

Di norma le società di capitali devono procedere all'approvazione del bilancio entro:

  • 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • 180 giorni in caso di particolari esigenze.

In merito alle circostanze concrete che possono consentire il ricorso al maggior termine, la dottrina ha individuato numerose situazioni quali, ad esempio:

  • la società possiede partecipazioni (e quindi necessità dei dati di bilancio delle partecipate per poterle valutare), 
  • la società è dotata di stabili organizzazioni all’estero con contabilità separate da riunire in sede di bilancio,
  • la società opera con numerose sedi operative distaccate dotate di autonomia contabile, 
  • la società è stata oggetto di interventi di riorganizzazione aziendale che hanno interessato anche la struttura amministrativa e contabile,
  • la società ha presentato interpello di disapplicazione per la normativa delle società di comodo e non ha ancora ottenuto risposta, ecc.

Vediamo i passi da seguire, con una tabella di riepilogo degli adempimenti fino al deposito del Bilancio.

Bilancio d’esercizio: le fasi obbligatorie dell’approvazione del bilancio

A prescindere dal termine di convocazione dell’assemblea, l’approvazione del bilancio avviene alla conclusione delle seguenti fasi obbligatorie, che saranno di seguito approfondite: 

  1. redazione del progetto di bilancio e della relativa Relazione sulla gestione;
  2. trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all’organo di controllo (se esistente);
  3. deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci.

Gli amministratori delle società di capitali devono redigere annualmente:

  • il progetto di bilancio, composto da:
    • Stato patrimoniale, 
    • Conto economico,
    • Nota integrativa
    • e Rendiconto finanziario per tutte le imprese di maggiori dimensioni, per migliorare l'informativa sulla situazione finanziaria della società (per effetto delle novità introdotte dal D.L. 139/2015). Restano esonerati dalla redazione del Rendiconto finanziario, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), e le micro imprese.
  • la Relazione sulla gestione (ai sensi dell'art. 2428 del c..c.), se richiesta.

Se nella società è presente l'organo di controllo, tali documenti, prima di essere depositati presso la sede sociale, devono essere trasmessi all'organo di controllo (Collegio sindacale, revisore o società di revisione), almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'approvazione del bilancio, di conseguenza, se ad esempio, l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022 è stata convocata per il 27.04.2023, gli amministratori dovranno trasmettere il progetto di bilancio (e, nel caso, la relazione sulla gestione) entro il 28.03.2023

Con tali documenti l'organo di controllo potrà formulare la sua relazione.

Se nella società non c'è l'organo di controllo, si procede subito al deposito dei documenti presso la sede sociale.

Bilancio d’esercizio: deposito presso la sede sociale

Il progetto di bilancio, insieme alla Relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale/altro organo di controllo, deve rimanere depositato presso la sede della società, durante i 15 giorni precedenti alla data dell’assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione.

Vediamo due esempi per capire a partire dalla quale i suddetti documenti devono essere depositati, a seconda della data di convocazione dell'assemblea:

Convocazione assemblea per approvazione bilancio
Deposito presso la sede sociale
Progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione
nel caso in cui l'assemblea di approvazione del bilancio
sia stata convocata per il 27 aprile 2023
(entro il termine ordinario di 120 gg)
a partire dal 12.04.2023
nel caso in cui l'assemblea di approvazione del bilancio
sia stata convocata per il 22 giugno 2023
(in considerazione del maggior termine di 180 giorni)
a partire dal 07.06.2023

Bilancio d’esercizio: convocazione dell’assemblea per approvazione

Effettuati i vari adempimenti visti in precedenza, alle rispettive scadenze, il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci, che deve essere convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società (Spa o Srl):

  • per le Società a responsabilità limitata (Srl), se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata, da spedire ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza dell’assemblea, presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa deve essere indicato il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare;
  • per le Società per azioni (Spa)invece, la convocazione deve avvenire:
    • per le società non quotate sul mercatomediante
      • lettera di convocazione inviata ai soci 8 giorni prima, oppure 
      • mediante fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;
    • per le società quotate sul mercato tramite pubblicazione
      • in Gazzetta Ufficiale o 
      • su un quotidiano indicato nello statuto sociale,
        almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea.

Il bilancio deve essere approvato entro i termini stabiliti dall’art. 2364, comma 2, del Codice civile:

  • entro 120 giorni dalla chiusura d'esercizio (termine ordinario); quest'anno il termine scade il 30.04.2023 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • entro 180 giorni dalla chiusura d'esercizio (termine straordinario); quest'anno il termine scade il 29.06.2023 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. La possibilità di approvare il bilancio nel maggior termine di 180 giorni è possibile solo in alcune ipotesi particolari, specificatamente previste dal codice civile:
    • società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
    • presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società; in quest’ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dalla statuto della società.

Bilancio d’esercizio: tabella riepilogativa iter approvazione

ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI

Spa o Srl con organo di controllo

Srl senza organo di controllo

Redazione progetto di bilancio e Relazione sulla gestione

31.03.2023

15.04.2023

Trasmissione all'organo di controllo

31.03.2023

Deposito presso la sede sociale

15.04.2023

15.04.2023

Convocazione soci (società non quotate)*

22.04.2023

22.04.2023

Approvazione bilancio
entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (termine ordinario)

30.04.2023

(quest'anno 2 maggio)

30.04.2023

(quest'anno 2 maggio)

Approvazione bilancio
entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per particolari esigenze)

29.06.2023

29.06.2023

Deposito bilancio presso il Registro Imprese entro i 30 giorni dall'approvazione

30.05.2023

(oppure 29.07.2023 se vi sono particolari esigenze)

30.05.2023

(oppure 29.07.2023 se vi sono particolari esigenze)

* Per le Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione quindi entro il 15.04.2023

Sport di tutti 2023: nuovi fondi per ASD, SSD

27 Gennaio 2023 in Speciali

il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute hanno resto disponibili  4 Avvisi pubblici rivolti ad ASD/SSD, ETS di ambito sportivo e Comuni per  progetti   di diffusione dello sport come contributo alla inclusione sociale . In particolare gli ambii di intervento sono 

  • iniziative in  quartieri cittadini  carenti di strutture sportive 
  •   rivolte in particolare categorie a forte  disagio sociale e a rischio emarginazione 
  • progetti di inclusione negli istituti di pena, anche minorili, 
  •  sistemazione di aree attrezzate per l’attività motoria nei parchi urbani.

I progetti dovranno garantire attività sportive gratuite per un niumero minimo di partecipanti a fronte di contributi a fondo perduto fino a 30mila euro per ciascuno). Godranno di valutazione aggiuntiva gli inerventi realizzati in collaborazione con altre associazioni o enti locali e che propongano anche attività extrasportive coerenti 

L'importo complessivo messo a disposizione del Dipartimento per lo Sport è pari a oltre  13 milioni di euro.

Le domande vanno inviate tramite l'apposita piattaforma dal 24 febbraio al 24 marzo 2023, previa registrazione e crezione di un account personale e compilazione del formulario online di presentazione del progetto

Vediamo nei paragrafi seguenti in dettaglio cosa prevedono gli avvisi (allegati in fondo all'articolo)

Sport di tutti 2023 – Quartieri

Le risorse stanziate per questo avviso ammontano a € 3.778.875,00  e sono destinate alla costituzione di Presidi sportivi educativi al servizio della comunità grazie all’alleanza tra sistema sportivo, terzo settore e Istituzioni Scolastiche. 

I progetti dovranno  riguardare aree di disagio sociale e periferie urbane a rischio emarginazione, povertà educativa e criminalità,  con  un alto indice di vulnerabilità sociale e materiale e dovranno costituire centri di riferimento e aggregazione sul territorio,  con lo  svolgimento di

  •  attività sportive ed educative gratuite per bambini/e ragazzi/e, donne/uomini e persone over 65
  • doposcuola pomeridiani e attività di laboratorio per i bambini
  • campi estivi per attività sportiva durante il periodo di chiusura delle scuole
  • Incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita e i valori educativi dello sport per le famiglie e tutta la comunità
  • Attività finalizzate  all'inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità

Il finanziamento per ogni singolo progetto  potrà arrivare a : €100.000,00.

Sport di tutti: Inclusione

Con l'Avviso si intendono finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base che lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali, quali:

– prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili, quali  quelle da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze digitali, disturbi  alimentari (anche presso centri di recupero);

–  contrasto alla  povertà educativa e il rischio criminalità;

– prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica;

–  sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere.

Le risorse programmate messe a disposizione dal  Dipartimento per lo Sport, sono pari a € 2.406.410,00.

Ogni progetto presentato da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovrà garantire:

  1. • lo svolgimento di attività sportiva gratuita, per almeno 2 ore a settimana, in favore dei  beneficiari  per almeno 24 mesi; con attività sportive destinate a beneficiari in età scolare  svolte in orario extracurricolare 
  2. • il coinvolgimento di mimino 50 (cinquanta) beneficiari,

Nella valutazione dei progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo, si darà preferenza  ai progetti che oltre all’attività sportiva prevedano:

  1. • azioni di valorizzazione di attività extra sportive aggiuntive, (es. centri estivi, doposcuola pomeridiano);
  2. • la  collaborazione con altri soggetti (quali altre ASD/SD e   servizi sociali degli Enti Locali, strutture di recupero, Istituzioni  scolastiche e universitarie, Enti ospedalieri, ecc.).

Sport di tutti 2023 – Carceri

L'Avviso "Carceri" è rivolto a ASD/SSD e ETS di ambito sportivo per il sostegno di progetti volti alla pratica dell’attività motoria, sportiva e formativa negli Istituti penitenziari per adulti e

 negli istituti penali per i minorenni. 

 I progetti dovranno creare attraverso la pratica dell’attività sportiva, percorsi di sostegno  e  di recupero dei soggetti fragili inseriti in contesti difficili, maggiormente esposti a rischio di devianza ed emarginazione.

Inoltre dovranno essere occasone per  fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-psico-pedagogico al personale dell’amministrazione penitenziaria, ai detenuti e agli operatori 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività previste dai protocolli d’Intesa sottoscritti con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Il finanziamento per  ogni singolo progetto può arrivare a 

  • € 20.000, per la linea Adulti e
  •  € 15.000,00  per la linea Minorenni.

Le risorse complessive a disposizione ammontano a 3 milioni di euro.

Sport di tutti 2023 – Parchi comunali

Infine, l'avviso riguardante i Parchi  è rivolto ai Comuni 

Si  prevede l'erogazione di  contributi economici per la creazione di nuove aree attrezzate nei parchi in cofinanziamento,  attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento dell’attività sportiva all’aperto.

 I Comuni interessati alla realizzazione del Progetto dovranno prevedere l’affidamento  delle aree attrezzate per un minimo di due annualità ad  una Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica  del territorio,  le quali dovranno assicurare la manutenzione delle aree in cambio dell’uso esclusivo delle stesse in alcune fasce orarie dei giorni della settimana stabilite in accordo con il Comune.

Nelle aree selezionate dovranno essere installate  attrezzature per un valore massimo di:

  • MODELLO PROGETTUALE SMALL – Importo massimo  comprensivo di fornitura, trasporto, installazione e personalizzazione – € 5.000
  • MODELLO PROGETTUALE MEDIUM – Importo massimo € 30.000
  • MODELLO PROGETTUALE LARGE – Importo massimo – € 35.000.

L'importo stanziato a questo fine ammonta a 4 milioni di euro di cui  € 3.300.00,00 per l’approvvigionamento e l’installazione delle attrezzature e € 700.000,00 per l’allestimento e l’attivazione.

Per poter presentare la propria candidatura, i Comuni dovranno mettere a disposizione un’area, all’interno del proprio territorio comunale, avente le seguenti caratteristiche:

  • avere dimensioni di almeno 300 mq in area pianeggiante;
  • essere interna ad un parco pubblico urbano o una spiaggia di proprietà e nella completa disponibilità del Comune proponente;
  • essere priva di barriere architettoniche;
  • essere dotata di un impianto di illuminazione funzionante che permetta lo sfruttamento dell’area attrezzata anche in orario serale;
  • essere compatibile a livello urbanistico e ambientale alla tipologia di fornitura proposta nell’ambito del Progetto.

Allegati:

Decreto aiuti quater: alcune novità dopo la conversione in legge

17 Gennaio 2023 in Speciali

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 17.01.2023, la Legge del 13.01.2023 n. 6 di conversione del decreto Aiuti quater (Decreto legge del 18.11.2022 n. 176).

Scarica il testo del Decreto aiuti quater n. 176/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

Vediamo alcune novità

Decreto Aiuti quater è legge: modifiche ai crediti energia

Una delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 179/2022 riguarda il posticipo del termine per la fruizione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale relativi agli ultimi 6 mesi del 2022.

Infatti, per espressa previsione normativa:

  • i crediti in commento maturati per il mese di dicembre 2022:
  • i crediti “energia” spettanti ai sensi del DL aiuti-ter relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2022:
  • i crediti “energia” spettanti ai sensi del DL Aiuti-biselativamente al terzo trimestre 2022;

sono utilizzabili esclusivamente in compensazioneentro la data del 30.09.2023. 

Tali crediti sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore: 

  • di banche;
  • intermediari finanziari;
  • società appartenenti a un gruppo bancario;

imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 settembre 2023.

Decreto Aiuti quater è legge: credito di imposta carburanti agricoltura e pesca

Con l’art. 2-bis si posticipano di tre mesi, dal 31.03.2023 al 30.06.2023, i termini entro cui è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 il credito d’imposta del 20% anche se è stato oggetto di cessione – spettante alle imprese esercenti:

  • attività agricola e della pesca;
  • attività agromeccanica (codice Ateco 01.61), 

per l’acquisto di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre del 2022.

L'agevolazione è riconosciuta in riferimento al carburante acquistato per la trazione dei mezzi utilizzati in quelle attività e – con riguardo alle sole imprese esercenti attività agricola e della pesca – anche all’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti

Si aggiunge inoltre che il credito d’imposta in oggetto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data. 

È stato anche spostato in avanti di un mese, dal 16.02.2023 al 16.03.2023 il termine entro il quale i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora utilizzato, devono riferire all’Agenzia delle Entrate, tramite apposita comunicazione, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Decreto Aiuti quater è legge: superbonus

L’articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. 

Il comma 2 dell’articolo 9 introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione. Tale comma è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.
La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.
Viene riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
L’articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
La disposizione contiene altresì una misura, anch’essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.

Allegati:

Formazione studi professionali: al via le domande di contributo

16 Gennaio 2023 in Speciali

Il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni, il fondo interprofessionale bilaterale per la formazione continua negli studi e aziende collegate  nella seduta del 21/12/2022, ha deliberato la pubblicazione degli Avvisi 01-02-03-04-06-07/23, per un importo complessivo di 6,5 milioni di euro.  Lo scorso 12 gennaio in un webinar sono state presentate le linee strategiche degli Avvisi 2023.

Gli avvisi attivi riguardano diverse modalità di finanziamento dei percorsi formativi :

  1. AVVISO 01/23:  Piani formativi monoaziendali “Fondo Nuove Competenze"
  2. AVVISO 02/23  Training voucher (catalogo)  con rimborso Studio/Azienda la quota di partecipazione ai corsi disponibili a catalogo.
  3. AVVISO 03/23  Piani formativi monoaziendali per la realizzazione di piani formativi progettati in base alle esigenze del singolo Studio/Azienda ,
  4. AVVISO 04/23 : Piani formativi pluriaziendalii, con  quattro distinte Linee di intervento, con relativi stanziamenti di risorse.
  5. AVVISO 06/23 Piani formativi one to one e per piccoli gruppi di colleghi, realizzabili anche sul posto di lavoro.
  6. AVVISO 07/23  Piani formativi monoaziendali – Atlante del lavoro e delle qualificazioni per la diffusione delle risultanze e delle buone pratiche realizzate.

Le domande possono già essere inviate da oggi e fino al 16 febbraio 2023 (un secondo sportello aprirà ad ottobre 2023).

Vediamo di seguito alcuni dettagli in particolare sull'avviso 3  che gode di uno stanziamento di 2 milioni di euro, destinati in particolare a studi professionali di: 

  • commercialisti ed esperti contabili, 
  • consulenti del lavoro e 
  • avvocati 
  • e aziende collegate, 

per l'aggiornamento del proprio personale.

Finanziamento Fondoprofessioni avviso 3/2023: come funziona

I finanziamenti dell'avviso 3 2023 sono rivolti unicamente agli Studi/Aziende aderenti a Fondoprofessioni, attraverso la  destinazione del contributo  per la bilateralita di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, che abbiano provveduto all’iscrizione prima della presentazione del  piano formativo. 

Per maggiori informazioni sulla modalità di iscrizione a Fondoprofessioni  si veda la sezione "Come aderire” del sito www.fondoprofessioni.it.

Il piano formativo deve essere studiato  specificamente per i propri dipendenti   solo per gli ambiti formativi ammessi ( vedi sotto) e presentato, dopo una verifica, da un ente attuatore accreditato  presso Fondo professioni.

i corsi possono essere tenuti sia in presenza che in FAD   in modalità sincrona (in diretta).

Le graduatorie delineate in seguito alla valutazione  dei progetti saranno sottoposte al C.d.A. del Fondo, che delibererà  gli esiti  entro le seguenti date:

• 1° Sportello: mercoledì 29/03/2023;

• 2° Sportello: mercoledì 20/12/2023.

Nell'avviso sono specificati i criteri di valutazione dei piani formativi.

Formazione studi professionali: dipendenti beneficiari e ambiti

I dipendenti che possono usufruire dei  piani formativi sono i dipendenti con 

  • contratto a tempo  determinato/indeterminato o 
  • di apprendistato, e 
  • dipendenti  coperti da misure di integrazione salariale/fondi di solidarietà, solo nel caso di piani formativi finanziati in regime de minimis.

Per favorire l’integrazione delle competenze, è possibile coinvolgere nelle attività formative, come “uditori” dello Studio/Azienda, senza incremento del budget previsto, anche 

  •  i datori di lavoro,
  •  i collaboratori coordinati o in regime di partita Iva.

Gli ambiti previsti per gli interventi formativi sono :

  1. digitalizzazione e innovazione tecnologica
  2. innovazione organizzativa, di servizio e di processo,
  3. sviluppo dell’internazionalizzazione,
  4. tecniche e azioni di marketing,
  5. responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità ESG.
  6. Cultura aziendale di parità di genere
  7. Cultura aziendale di inclusione

ATTENZIONE  Per  i progetti formativi con durata pari o  superiore alle 16 ore, c'è l’obbligo di prevedere  lo svolgimento di almeno  due ore d’intervento dedicato alle Parti sociali, ai temi contrattuali e agli Enti del sistema bilaterale. Tale intervento non sarà necessario se assolto con gli stessi partecipanti in altro progetto.

Formazione Fondoprofessioni : importi finanziamenti

Il contributo  alle spese per ogni singolo piano formativo sarà al massimo di Euro 20.000,00.

 Ogni singolo progetto  prevede una durata da 8 h a 40 h, con almeno 4 e non oltre 20 allievi

  • Per la formazione  in presenza il costo complessivo dell’intervento formativo è rendicontato e riconosciuto in relazione alla relativa Unità  di Costo Standard pari a Euro 23 ora/allievo.
  • Per la F.A.D. sincrona  Il costo complessivo dell’intervento formativo è rendicontato e riconosciuto in relazione alla relativa Unità  di Costo Standard pari a Euro 22 ora/allievo.

In riferimento alle voci di costo rendicontabili  si rinvia al Manuale collegato all’Avviso. 

E’ facoltà dell’Ente attuatore richiedere, prima della chiusura rendicontativa del piano formativo,  l’erogazione dell’anticipo su conto corrente dell’Ente stesso, per un importo pari al 90% del finanziamento  concesso, previa stipula con primari istituti bancari o assicurativi di apposita polizza fideiussoria.

Infine si ricorda che i datori di lavoro che applicano il Ccnl Studi professionali e aderiscono integralmente alla bilateralità  possono chiedere ad Ebipro anche  il rimborso del 100% della retribuzione sostenuta dei dipendenti in formazione,  fino a un massimo di 40 ore annue a dipendente.

 Per informazioni relative alla domanda di  rimborso della retribuzione  si può contattare Ebipro al numero 06/5918786 o scrivere a [email protected].

Le modalità e scadenze per le domande

Gli sportelli per la presentazione dei pian da parte dell'ente attuatore hanno le seguenti scadenze: 

  • dal 16 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023; 
  • dal 9 ottobre 2023 all’8 novembre 2023.

La documentazione da caricare in piattaforma  presente nel sito www.fondoprofessioni.it è la seguente:

• Domanda di finanziamento, timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente proponente;

• Documento d’identità del rappresentante legale dell’Ente proponente;

• Verbale di accordo sottoscritto, per la condivisione del piano formativo con le Parti sociali;

• Certificato di attribuzione della partita Iva (per lo Studio professionale) o visura camerale (per  l’Azienda) dell’Ente proponente;

• Schermata del “Cassetto previdenziale” Inps dell’Ente proponente, per attestare l’adesione a  Fondoprofessioni.

Le modalità di presentazione e realizzazione  dei piani formativi sono  ulteriormente dettagliate nel manuale  QUI allegato

Registro imprese del legno: dal 16 gennaio le iscrizioni 2023

16 Gennaio 2023 in Speciali

Con un avviso pubblicato sulla propria pagina internet il MASAF ministero dell'agricoltura, informa della scadenza del termine per l'iscrizione nel Registro nazionale operatori EUTR per l’anno 2022 e dell'avvio iscrizioni 2023 tramite la procedura informatica SIAN RIL Registro Imprese Legno.

In particolare, si comunica che in data 31.12.2022 sono scaduti i termini d’iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) per l’annualità 2022. L'iscrizione al RIL per l'anno 2022 ha validità dal momento d'iscrizione fino al 15 gennaio 2023 e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attività di operatore EUTR

Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell'iscrizione annuale da parte dell'operatore e deve essere pagata ogni anno la quota di iscrizione di 20 euro. 

Attenzione al fatto che l'iscrizione per l'annualità 2023 va rinnovata dal 16 gennaio 2023 in poi, comunque prima della data in cui si intende effettuare nel 2023 la commercializzazione, ovvero l’immissione sul territorio UE di legno o prodotti ai sensi del Reg (UE) 995/2010. 

Il RIL Registro Imprese del legno è un registro previsto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 178/2014 a cui devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori EUTR. 

È uno strumento che consente all’Autorità competente EUTR (MIPAAF) di censire gli operatori che imme­ttono sul mercato UE per la prima volta sia legno di produzione nazionale che legno importato da paesi extra UE e di predi- sporre il programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010.

Non va confuso con altri Registri o con il Registro della Dovuta Diligenza, né con gli Elenchi o Albi regionali delle imprese forestali .
I requisiti per l’iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispe­ttivo dovuto per l’iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento sono individuati nel Decreto 9 febbraio 2021 (GURI n.116 del 17 maggio 2021) “Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e pro- do­i da esso derivati”.

Si specifica che gli operatori già iscritti negli albi o elenchi regionali delle imprese forestalisono esonerati dall’iscrizione al RIL. Diversamente, se l’Albo regionale non è adeguato, ci si può iscrivere a un Albo adeguato anche in altra Regione non di residenza/sede, se si hanno i requisiti. 

Diversamente, chi non è iscritto a un Albo regionale adeguato, anche di altra Regione rispetto a sua sede/residenza, deve iscriversi direttamente al Registro Imprese Legno (RIL) e pagare il contributo previsto, pari a 20 euro. 

Scarica qui l'opuscolo infromativo del MASAF

Registro imprese del legno: soggetti obbligati all’iscrizione e soggetti esonerati

Sono tenuti ad iscriversi al registro gli operatori EUTR ossia:

  • le persone fisiche o persone giuridiche 
  • che immettono per la prima volta (ossia commercializzano) sul mercato dell’UE, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, 
  • a titolo oneroso o gratuito,
  • legno o prodotti da esso derivati, di origine nazionale o extra UE, 
  • destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale (e quindi non destinati all’autoconsumo), inclusi nell’allegato al regolamento.

Sono inclusi anche gli operatori EUTR occasionali una tantum (es. piccolo proprietario forestale che vende legname su strada) e i soggetti che eseguono interventi di potatura anche in ambiente urbano e riutilizzano i prodotti di risulta come sottoprodotti da impiegare in altri processi) a prescindere dalla quantità immessa sul mercato. 

Sono invece esonerati dall’iscrizione obbligatoria al Registro: 

  • gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ossia iscritti ad albi o elenchi regionali che si sono adeguati ai criteri minimi definiti dal Decreto Ministeriale 29 aprile 2020, n.4470 “Albi regionali delle imprese forestali”; 
  • le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  • i commercianti EUTR, ovvero le persone fisiche o giuridiche che vendono o acquistano legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE, che hanno come unico obbligo, ai fini EUTR, quello di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti.

Per richiedere assistenza tecnica relativamente all’accesso al portale SIAN/MASAF o alla procedura applicativa RIL, gli utenti devono inviare una mail ordinaria (non PEC) alla seguente casella di posta di Help Desk: [email protected]

Registro imprese del legno: iscrizione su delega

L’iscrizione può avvenire, su delega formale dell’avente obbligo, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali. 

L'iscrizione è considerata completata solo dopo:

  • aver compilato i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica 
  • aver effettuato il pagamento della quota dovuta per la registrazione con pagoPA oppure con bollettino postale.

In questo ultimo caso il bollettino postale dovrà essere caricato nella procedura di registrazione. 

Si sottolinea che all’atto dell’iscrizione l’operatore o il suo legale rappresentante (se impresa o ditta individuale) è tenuto a fornire informazioni inerenti a: 

  • denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA; 
  • dati anagrafici del legale rappresentante; 
  • con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010:
    • denominazione commerciale e tipologia inclusa nell’allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, identificati attraverso il codice di nomenclatura combinata (codice TARIC), 
    • provenienza e origine, riferite rispettivamente a nazione estera o regione italiana da cui provengono il legno o i relativi prodotti derivati prima dell’immissione nel mercato UE e a nazione estera o regione italiana in cui il legno è stato tagliato e raccolto,
    • quantità annuale commercializzata espressa in Kg, inclusa quella lavorata ai fini commerciali, e, se disponibile controvalore in euro. 
  • nella sezione “Attività” si dovrà dichiarare:
    • se si tratta di legno nazionale o legno importato e, per ogni codice merceologico con una specifica provenienza e specifica origine del prodotto legnoso
    • la quantità totale in kg effettivamente commercializzata, ossia immessa per la prima volta sul mercato UE, nell’anno precedente a quello di iscrizione. Qualora ad esempio un operatore importi prodotti con lo stesso codice merceologico da diversi paesi extra UE, dovrà inserire più attività corrispondenti a tutti i paesi di provenienza, indicando le relative quantità annuali totali, anche se il codice merceologico risulta essere il medesimo.

Registro imprese del legno: sanzioni per mancata iscrizione

Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori EUTR, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art.6 c.7 del Decreto legislativo 178/2014.

Fondo straordinario editoria: le agevolazioni 2022

14 Dicembre 2022 in Speciali

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con un comunicato del 14 dicembre informa del Provvedimento del capo Dipartimento sempre del 14.12 con le modalità per la fruizione dei contributi previsti dal D.P.C.M. 28 settembre 2022 di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2022.

In particolare, il decreto disciplina le misure:

  • per il sostegno alle edicole (articolo 2 del D.P.C.M. 28 settembre 2022) 
  • per le assunzioni di professionisti e giornalisti a tempo indeterminato (articolo 4, commi 1 e 2), le cui disposizioni sono immediatamente operative in quanto non subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

Si specifica invece che, per le altre agevolazioni di cui al D.P.C.M. 28 settembre 2022, relative ai contributi per le copie cartacee di quotidiani e periodici vendute (articolo 3) e agli investimenti in tecnologie innovative (articolo 5), è stato predisposto un ulteriore schema di provvedimento per l’invio alla Commissione europea ai fini dell’acquisizione della prescritta autorizzazione.

Ricordiamo che con il DPCM emanato il 28 settembre 2022 Pubblicato in GU n 268 del 16 novembre 2022  sono state ripartite le risorse, pari a 90 milioni per il 2022, del Fondo Straordinario per l'Editoria istituito dalla legge di Bilancio 2022.

Nel dettaglio, l’assegnazione è così ripartita: 

  • 15 milioni per il bonus edicole,
  • 28 milioni per il contributo straordinario sul numero di copie vendute nel 2021, 
  • 12 milioni per l’assunzione di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali e per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti giornalistici co.co.co 
  • 35 milioni come contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati dalle tv nazionali e locali, dalle emittenti radiofoniche e dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici, comprese le agenzie di stampa.

Fondo straordianario editoria: Bonus edicole modalità

Ai sensi dell’articolo 2, del decreto del DPCM del 28 settembre 2022 viene riconosciuto:

  • alle persone fisiche esercenti attività di rivendita esclusiva, 
  • non titolari di reddito di lavoro dipendente, 

un contributo una tantum fino a 2.000 euro per:

  • trasformazione digitale
  • ammodernamento tecnologico
  • fornitura di pubblicazioni degli esercizi commerciali limitrofi
  • attivazione di punti vendita addizionali
  • realizzazione di progetti di consegna a domicilio di quotidiani e periodici

Lo stanziamento totale per il 2022 è pari a 15ML di euro.

Per sapere come richiederlo leggi Bonus una tantum edicole 2022: come richiederlo

Fondo straordianrio editoria: contributo sul numero di copie vendute nel 2021

Al fine di sostenere la domanda di informazione, e a seguito dell'incremento dei costi di produzione, 

  • alle imprese editoriali di giornali e periodici 
  • con almeno tre dipendenti inquadrati ai sensi dell'art 1 del contratto collettivo nazionale dei giornalisti, 
  • e in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, 
  • è riconosciuto un contributo pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiano o rivista venduti nel 2021 venduti in edicola o presso punti vendita non esclusivi.

Il contributo è previsto per un importo massimo complessivo per il 2022 pari 28 milioni di euro.

Fondo straordinario editoria: contributo investimenti in tecnologie innovative effettuati da tv e radio

Al fine di incentivare gli investimenti orientati alla innovazione tecnologica, e alla transizione digitale nel settore dell'edtoria radiofonica e televisiva nonchè delle imprese editoriali, di quotidiani e periodicie delle agenzie di stampa, per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo con tetto massimo complessivo pari a 35 ML di euro, per spese destinate ad investimeti in tecnologe innovative per

  • adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi 
  • finalizzati a miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza.

Per sapere come presentare domanda leggi anche: Innovazione tecnologica Editoria: domande dal 7 novembre

Quota 100: tutte le regole. La sentenza della Consulta

5 Dicembre 2022 in Speciali

Quota 100 è un sistema  per l'accesso alla  pensione che permette  di anticipare l' uscita dal lavoro al momento in cui la somma tra l'età del lavoratore e il numero di anni  di contributi  accreditati  è 100; ad esempio 60 anni di età e 40 di contributi o 61 anni di età e 39 di contributi. Il sistema era   presente  in passato ed è stato abolito dalla riforma Fornero nel 2012. 

Il provvedimento del Governo Conte 1  che prevede Quota 100 in forma sperimentale dal 2019 al 2021 era stato   istituito con il   decreto-legge n. 4 del  28.1.2019, all'art. 14

 Quota 100, nella forma  in vigore fino al 31.12.2021, non dà  la possibilità di scegliere tra le diverse combinazioni per raggiungere la somma 100,  in quanto sarebbe stata troppo costosa per il sistema previdenziale.   E' stata  quindi   fissata l'età minima di 62 anni e 38 di contributi.

Ricordiamo che le regole ordinarie per il pensionamento anticipato ( secondo la legge Fornero) oggi  richiedono  42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini  e 41 e 10 mesi per le donne (67 anni invece è il requisito per la pensione di vecchiaia). 

Il regime di Quota 100 è  stato sostituito con le legge di bilancio 2022 ( legge 234 2021 ) per  garantire un minimo di gradualità nel passaggio per i  soggetti vicina al pensionamento, con Quota 102,  che consente  l'uscita anticipata dal lavoro a 64 anni di età e 38 di contribuzione.

Quota 100: requisiti anagrafici e contributivi – Esclusioni

Secondo l'art. 14 del decreto legge 4-2019  la pensione con quota 100 puo' essere richiesta da chi ha  maturato 62 anni di età e 38 di contributi entro il 2021. 

Il pensionamento potrà avvenire anche dopo il 31.12.2021.

Per il requisito di 62 anni non si applicheranno   fino  al  31  dicembre  2026 gli adeguamenti automatici alla speranza di vita (legge 30 luglio 2010, n. 122).

Sono esclusi coloro che già beneficiano di un trattamento pensionistico o  che hanno richiesto un altro sistema di pensionamento anticipato come l'isopensione o  forme di esodo sostenuto da Fondi di Enti bilaterali (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Sono esclusi anche:  personale  militare  Forze armate,   delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, e  personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e personale della Guardia di Finanza) .

I versamenti contributivi possono essere stati effettuati  in tutte le gestioni INPS, quindi eventualmente utilizzando il cumulo gratuito di versamenti  per periodi non coincidenti tra piu gestioni  (assicurazione generale obbligoria dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti,  Gestione Separata autonomi).

Sono esclusi contributi versati alle Casse ed enti previdenziali privati, ad esempio dei professionisti.

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni  sono validi tutti i tipi di contributi: Obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi.

E' utilizzabile anche il cumulo contributivo tra varie gestioni di contributi esteri,  versati in paesi paesi Ue,  compresa la Svizzera e la Norvegia, oppure  in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (come  Stati Uniti e Canada). La contribuzione estera non puo avvenire  se realizzata in paesi esteri non convenzionati con l’Italia.la normativa comunitaria  prevede un minimo di contribuzione di 52 settimane per il riconoscimento del cumulo contributivo.

Calcolo dell’assegno con Quota 100. Esempi di importo

Il decreto legge non prevedeva penalizzazioni  nel calcolo della pensione con  quota 100   ma inevitabilmente con l'uscita a 62 anni l'importo è inferiore a quello della regolare pensione di vecchiaia   per il semplice fatto che mancano 5 anni di versamenti contributivi.

Inoltre  l'assegno veniva calcolato con il sistema ordinario ovvero:

  • per i periodi contributivi fino al 1995 incluso con  metodo retributivo (collegato alla retribuzione che veniva percepita –  piu favorevole9
  • per i periodi contributivi dal 1996 con il metodo contributivo (collegato direttamente ai contributi versati con un coefficente piu alto al crescere dell'età – meno favorevole).

Un esempio pratico : per chi va in pensionei con 38 anni di contributi e  ha iniziato a versare nel 1980, per 16 anni  fino al 1995,  il suo assegno è calcolatocon il metodo retributivo e per altri 22 (dal 1996 fino al 31.12.2018) con il sistema contributivo, che  incide quindi maggiormente sul totale,   per cui l' assegno risulterà penalizzato ulteriormente (si puo arrivare fino al 30%).

versamenti

durata versamenti

sistema di calcolo della pensione

1980 fino a tutto il 1995

16 anni

calcolo retributivo (media della retribuzione degli ultimi 5 o 10 anni moltiplicata per una aliquota decrescente

dal 1996  al 2018

22 anni

calcolo contributivo

(contributi per coefficiente che sale con l'età)

totale contributi

38 anni

pensione per la maggior parte è calcolata con sistema sfavorevole

 Si ricorda che sul sito dell'INPS è disponibile per gli iscritti alle gestioni INPS un simulatore di calcolo della propria pensione  "La mia pensione futura"  che  consente inserendo i propri dati specifici di valutare la convenienza dell'uscita alle  diverse età, anche con Quota 100. E' necessario  per l'accesso lo SPID o CIE o CNS.

Le finestre di uscita dal lavoro e il limite di reddito – lavoro estero

Il decreto-legge prevedeva per le pensioni anticipate con Quota 100 le seguenti date di  decorrenza del diritto al trattamento pensionistico:

lavoratori privati:   

  • 1 aprile 2019 per chi ha raggiunto  i requisiti al 31.12.2018 
  •  dopo  3 mesi dal momento di  raggiungimento dei requisiti, per chi  raggiunge quota 100 nel corso del 2019 

lavoratori pubblici  

  • 1° Agosto 2019 per chi ha raggiunto i requisiti  entro la data di   entrata in vigore del decreto (29 gennaio 2019)
  • dopo  6 mesi dal raggiungimento dei requisit,  per chi raggiunge quota 100 dopo l'entrata in vigore  del decreto.

inoltre la  domanda  di  collocamento  a  riposo  deve  essere  presentata  all'amministrazione  di appartenenza con un preavviso di sei mesi. 

RAGGIUNGIMENTO REQUISITI

DECORRENZA PENSIONE DIPENDENTI PRIVATI

entro il 31 dicembre 2018

1 aprile 2019

dal 1 gennaio 2019

dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti

RAGGIUNGIMENTO REQUISITI

DECORRENZA PENSIONE PUBBLICI DIPENDENTI

entro la data di entrata in vigore del decreto  29.1.2019

dal 1 agosto 2019

dopo  la data di entrata in vigore del decreto

29.1.2019

 dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti

Quota 100 e TFR -TFS statali

Il decreto legge 4 2019 aveva anche previsto all'art. 23 per tutti i pensionati pubblici (non solo Quota 100)  la possibilità di avere  una parte del TFS,  fino a 30.000 euro, in anticipo rispetto ai tempi ordinari che prevedono l'attesa del  momento di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il finanziamento delle  spese  per gli interessi è quasi completamente a carico dello Stato.

Nel corso della conversione in legge il tetto massimo di importo anticipabile con il finanziamento agevolato  è salito a 45mila euro.

Inoltre l'accesso a questa agevolazione era previsto anche per chi era già in pensione al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 2019.

Quota 100: cumulabilità con altri redditi – Sentenza Corte Cost.

In tema di cumulabilità con i redditi da lavoro nella circolare 117 2019 del 21 agosto 2019 l'INPS aveva precisato che:

  •  i redditi non cumulabili sono quelli da lavoro dipendente , autonomo e d'impresa (comprese associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, brevetti e diritti d'autore)  collegati  ad attività lavorativa svolta nel  periodo in cui vige il divieto.
  • i redditi da lavoro occasionale (ex art 2222 c.c. ) sono cumulabili fino al limite di 5000 euro annui (al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali)

I  compensi da lavoro autonomo occasionale  vanno conteggiati in relazione all'anno di percezione , quindi rilevano anche se vengono incassati  prima della data di  decorrenza della pensione o dopo il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. 

I redditi che non rilevano invece sono i seguenti:

  •     indennità percepite dagli amministratori locali  e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
  •     redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, 
  •     compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale a;
  •     indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace
  •     indennità percepite dai giudici onorari
  •     indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario
  •     indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva
  •     redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili
  •     indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
  •     indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).

Il cumulo con redditi vietati comporta la sospensione del pagamento della pensione.

La verifica di eventuale percezione di redditi da lavoro incumulabili con la “pensione quota 100” avviene anche attraverso l'incrocio con i dati dell’Agenzia delle Entrate e  di tutte le banche dati disponibili.

Incumulabilità con i redditi da lavoro: Sentenza corte costituzionale 24.11.2022

La Corte Costituzionale reso noto con il comunicato stampa del 5 ottobre 2022  in attesa della pubblicazione della sentenza , che il divieto di cumulo tra la pensione anticipata con Quota 100 e i redditi da lavoro, con la sola esclusione di quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui , è costituzionalmente legittimo.

 La questione era stata sollevata da un giudice del lavoro  ma la Consulta ha risposto che  non è fondata in quanto " le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo» e – aggiunge la Corte – la «preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato Quota 100 impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione» con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.

La sentenza  n. 234  è stata pubblicata il 24 novembre 2022

Qui il testo

Fondo filiera automotive: le domande dal 29 novembre

28 Novembre 2022 in Speciali

Dal giorno 29 novembre, a partire dalle ore 12 apre lo sportello per la presentazione delle domande per i Contratti di sviluppo nel settore Automotive. 

Ricordiamo che c'è stato uno slittamento della data alle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2022, anziché dalle ore 12 del 15 novembre 2022, come precedentemente disposto dal Decreto del 10 ottobre 2022 .

Il rinvio si è reso necessario a seguito della comunicazione della Commissione europea (2022/C 423/04) del 7 novembre 2022, che proroga al 31 dicembre 2023 il termine di validità della sezione 3.13 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato in risposta all’emergenza Covid. (Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy 14 novembre 2022)

Con il Decreto direttoriale del 10 ottobre 2022 il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto l’apertura di uno sportello a sostegno di investimenti produttivi e di tutela ambientale legati allo sviluppo e riconversione della filiera automotive. 

L’obiettivo generale della misura è quello di supportare investimenti innovativi nella filiera estesa della mobilità veicolare urbana ed extraurbana, per il trasporto di persone e merci.

Le risorse ammontano complessivamente a 525 milioni di euro, a valere sul Fondo istituito dal decreto-legge n. 17 del 2022. 

Si tratta di una parte delle risorse del “Fondo automotive” destinati  al sostegno e alla promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore, attraverso l'insediamento di filiere innovative e sostenibili sul territorio nazionale.

Fondo filiera ricorversione automotive: il contratto di sviluppo

Con il Contratto di Sviluppo Invitalia sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, agro-industriale, turistico e di tutela ambientale.

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, sono previsti diversi interventi finalizzati a sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale. 

Si precisa che il Contratto di Sviluppo è rivolto alle imprese italiane ed estere.

In particolare, destinatari delle agevolazioni sono:

  • l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto
  • le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del suddetto Contratto di Sviluppo
  • i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

L’impresa proponente è l’interlocutore formale nei confronti di Invitalia, anche per conto delle aziende aderenti.

Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta con il contratto di rete (legge 33 del 9 aprile 2009). In tal caso l’organo comune, appositamente nominato, agisce come mandatario dei partecipanti al Contratto e assume in carico tutti gli adempimenti nei confronti di Invitalia. 

 

Fondo filiera ricorversione automotive: cosa finanzia

Il Programma di sviluppo è composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro.

Può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse. 

Il Contratto di Sviluppo prevede le seguenti agevolazioni finanziarie:

  • contributo a fondo perduto in conto impianti
  • contributo a fondo perduto alla spesa
  • finanziamento agevolato
  • contributo in conto interessi.

L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto (di investimento o di ricerca, di sviluppo e innovazione), dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

Nello specifico, per l'agevolazione del settore automotive per cui si aprirà lo sportello dal 15 novembre, i programmi di sviluppo industriale dovranno riguardare:

  • nuovi veicoli e sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l’efficienza del veicolo minimizzando le emissioni;
  • tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali funzionali all’alleggerimento dei veicoli nonché dei sistemi di trasporto per la mobilità urbana;
  • nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali del veicolo. Inoltre, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;
  • nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l’assistenza alla guida, la connettività del veicolo, la gestione di dati, l’interazione uomo-veicolo e l’infotainment;
  • sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.

Fondo riconversione filiera automotive: domande dal 29.11

Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa e il MISE annunciano che, a partire dalle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2022 (termine inizialmente previsto al 15) sarà possibile presentare nuove domande di Contratto di sviluppo per il settore automotive.

I programmi dovranno avere le caratteristiche di cui all’articolo 2 del  Decreto 10 ottobre 2022 e le domande potranno essere presentate sulla piattaforma dedicata dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia.
Le risorse disponibili sono pari a 323,6 milioni di euro, come residuo dell’iniziale dotazione di 525 milioni dopo la chiusura del primo sportello (Leggi Incentivi filiera automotive: le regole per le domande dal 13 ottobre)

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa (art. 2, comma 2, del D.D. 10/10/2022) riguardo le specifiche finalità dei progetti di investimento, le domande di accesso allo Sportello Automotive devono riguardare sistemi di produzione di veicoli a motore, e relativa componentistica, quali ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli (inclusi bus e pullman), filoveicoli, rimorchi, inclusi veicoli a motore utilizzati in agricoltura. 

Sono escluse categorie specifiche quali, ad esempio, i mezzi a esclusivo uso militare.

Attenzione al fatto che le domande dovranno contenere tutti gli elementi necessari per consentire di verificare la rispondenza dei programmi di sviluppo con le caratteristiche elencate e dovranno essere presentate, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli pubblicati.

SCARICA QUI TUTTA LA MODULISTICA

Si specifica che nelle prime fasi del caricamento della domanda, all’interno della sezione “Nuova domanda” si aprirà un elenco di opzioni relative alla “tipologia di finanziamento”; sarà quindi necessario selezionare l’opzione “AUTOMOTIVE – sviluppo industriale” o “AUTOMOTIVE – tutela ambientale”.

Tra gli allegati obbligatori dovrà essere inserita anche "l’istanza di accesso allo sportello automotive".

Non verranno accolte domande presentate con modalità diverse da quelle sopra riportate.

Contributi IVS artigiani e commercianti: versamento acconto entro il 30 novembre

23 Novembre 2022 in Speciali

Ormai si avvicina il termine per l'effettuazione del versamento della seconda rata di acconto dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti.

Si ricorda che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Per il corrente anno le suddette scadenze sono:

  • entro il 30.06.2022 (fatta salva la proroga dei versamenti eventualmente applicabile) per il 1° acconto, pari al 50% dell’acconto totale;
  • entro il 30.11.2022 deve invece essere versato il 2° acconto, pari al restante 50% dell’importo totale dell’acconto.

L'acconto dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione IVS può essere determinato utilizzando alternativamente:

  • il metodo storico, basato sul reddito d'impresa /lavoro autonomo conseguito nel 2021 ed evidenziato nel mod. REDDITI PF 2022;
  • il metodo previsionale, che permette di versare un acconto inferiore rispetto a quanto dovuto applicando il metodo storico o non versare alcunché sulla base del reddito che si presume di dichiarare per il 2021 nel mod. REDDITI PF 2022. Tale metodo, ancorché non espressamente previsto dalla normativa previdenziale, si ritiene comunque applicabile anche con riferimento ai contributi in esame.

Si riepilogano di seguito le modalità per la loro determinazione.

Base imponibile di riferimento per il calcolo dell’acconto dei contributi

I soggetti tenuti al versamento dei contributi IVS sono gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, compresi i relativi coadiuvanti e coadiutori, nonché i soci di società di persone e di srl trasparenti che svolgono attività artigiane e commerciali.

In merito all'individuazione dell'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2021 e dichiarati ai fini IRPEF, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno. 

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Si indicano, di seguito, i righi di riferimento del Modello Redditi PF 2022 che costituiscono la base imponibile per il calcolo dell'acconto contributivo dovuto per il 2022:

RIGO MOD. REDDITI PF

TIPOLOGIA DEL SOGGETTO 

RF101

Titolare iscritto IVS (in contabilità ordinaria)

RG36

Titolare iscritto IVS (in contabilità semplificata)

LM6 – LM9, campo 3

Titolare iscritto IVS (in regime dei "minimi")

LM34 – LM37*

Titolare iscritto IVS (in regime "forfettario")

RH14

Socio di società di persone

Socio di Srl in regime di trasparenza

Collaboratore impresa familiare**

* con riferimento alla contribuzione IVS gli importi relativi al reddito e alle perdite pregresse devono essere esposti nel campo 1 dei righi in esame.
** in questo caso il soggetto tenuto al versamento è il titolare dell’impresa familiare.

Aliquote contributive IVS 2022 per la determinazione dell’acconto

Come abbiamo detto il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito d'impresa dell'anno precedente ed eventualmente un saldo (se il versato non corrisponde al dovuto) all'anno successivo, quando è noto il reddito conseguito.

L'acconto viene determinato applicando l'aliquota contributiva di riferimento sull'ammontare dei redditi d'impresa prodotti nel 2021 eccedenti il minimale contributivo per il 2022, pari a 16.243,00 euro, e fino al massimale 2022 pari a:

  • a 80.465,00 euro (frazionabile in ragione mensile) per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza anteriore al 01.01.1996 o con anzianità contributiva al 31.12.1995, oppure
  • a 105.014,00 euro (non frazionabile in ragione mensile) per i soggetti iscritti alla Gestione Inps dal 1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995.

Per il calcolo dell’acconto si applicano le aliquote contributive 2022 (cfr. Circolare INPS n. 22 del 08.02.2022).

Di seguito le aliquote contributive da applicare a seconda della tipologia di soggetti:

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2022 ARTIGIANI E COMMERCIANTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE 

Tipologia di contribuenti 

Fascia di reddito 

Titolare, socio e collaboratore > 21 anni 

Collaboratore ≤ 21 anni 

Artigiani

€ 16.243,00 < Reddito ≤ € 48.279,00

24%

22,80%

€ 48.280,00 < Reddito ≤ € 80.465,00*

25%

23,80% 

Commercianti

€ 16.243,00 < Reddito ≤ € 48.279,00

24,48%

23,28%

€ 48.280,00 < Reddito ≤ € 80.465,00*

25,48%

24,28%

*Il massimale di € 80.465 è innalzato a € 105.014 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti dal 1996.

L’importo derivante dalla somma:

  • del contributo calcolato sul minimale di reddito, e
  • del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale,

costituisce l’importo dell’acconto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 – non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza – sulla base del dato storico del 2021.

Se la somma di cui sopra dovesse risultare, in sede di presentazione del Modello Redditi PF 2023 (per il periodo d’imposta 2022), inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa effettivamente realizzati nel 2022, sarà ovviamente dovuto il saldo dei contributi per lo stesso 2022, da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche per tale anno d’imposta (quindi, fatte salve eventuali modifiche normative, entro il 30.06.2023.

Esempio: 

Il sig. Mario Rossi è un artigiano di 40 anni ed ha conseguito nel 2021 un reddito d’impresa pari a € 28.057.

La seconda rata dell’acconto IVS per il 2022, da corrispondere entro il 30.11.2022, è così calcolata:

  • Reddito eccedente il minimale€ (28.057 – 16.243) = € 11.814
  • Seconda rata IVS dovuta: € (11.814 x 24%) : 2 = € 1.417,68

Termini e modalità di versamento degli acconti IVS

Gli acconti dei contributi 2022 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, devono essere versati in 2 rate di pari importo, arrotondando gli importi al centesimo di euro, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:

  • entro il 16 giugno 2022 o 16 luglio 2022 (con maggiorazione dello 0,40%), a titolo di 1° acconto 2022 (50% dell'acconto totale);
  • entro il 30 novembre 2022, a titolo di 2° acconto 2022 (restante 50% dell'acconto totale).

tramite modello F24.

Si ricorda che l'Inps già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”“Dati del mod. F24”.

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.