Colonnine di ricarica: agevolazioni per imprese che le installano

14 Febbraio 2023 in Speciali

Viene pubblicato in GU n 36 del 13 febbraio il decreto 12 gennaio del Ministero dell'ambiente con criteri e modalità di concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultra-fast da realizzare nei centri urbani.

Attenzione al fatto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè entro 30 giorni dal 14 febbraio 2023, il Ministero individua:

  • il soggetto gestore,
  • definisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio,
  • i requisiti dei soggetti beneficiari, 
  • le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, 
  • nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'investimento in conformità alle disposizioni in materia  di PNRR.

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Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: i beneficiari

Il decreto prevede che, al fine di garantire la necessaria  esperienza e affidabilità per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle infrastrutture nel tempo, accedono alle  agevolazioni le imprese o gli RTI che, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio stesso,  dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell'Unione europea, in misura pari ad almeno il  5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza e che sono stati selezionati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto.

In particolare, le risorse sono  assegnate  all'esito di procedure di selezione nell'ambito del  biennio  2023-2024  e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2.
Le procedure di selezione si svolgono in  forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della  tutela della  concorrenza,  nonché secondo modalità non discriminatorie

Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: le risorse

Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici sono complessivamente pari a 353.159.625 euro, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR e sono ripartite annualmente come di seguito:

  • a) anno 2023: 127.116.925 euro;
  • b) anno 2024: 127.116.925 euro;
  • c) anno 2025: 98.925.775 euro.

Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: spese ammissibili

Sono ammissibili al beneficio le spese, al netto di IVA, per:

  • a) l'acquisto e la messa in opera  di  stazioni  di  ricarica  da almeno 90 kW di potenza, ivi comprese le  spese  per  l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili  strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi  per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 50.000 euro per infrastruttura di ricarica;
  • b)  i costi per la connessione  alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite  massimo del 20 per cento del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, di cui alla lettera a);
  • c) le spese di  progettazione,  direzione  lavori,  sicurezza  e collaudi e i costi sostenuti per ottenere   le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10 per cento del costo  totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della infrastruttura di ricarica di cui alla lettera a).

Le agevolazioni sono  concesse  in forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40 per cento delle spese ammissibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per  iascuna annualità in relazione a ciascun  ambito ed  entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.

I soggetti beneficiari non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 30 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualità di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in RTI.

Le agevolazioni non  sono  cumulabili con  altri  incentivi  pubblici o regimi  di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.

Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: procedura di ammissione

Per avere accesso alla agevolazione, il decreto prevede che le risorse sono assegnate all'esito di procedure di selezione nell'ambito del biennio  2023-2024 e  sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2.
Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonché secondo modalità non discriminatorie definite ai sensi dell'art. 15.

I soggetti beneficiari indicano nell'istanza  di ammissione al beneficio di cui al presente decreto:

a)  la  riduzione  percentuale  del   costo   specifico   massimo ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere, comunque non inferiore all'1,25 per cento e non superiore al 50 per cento;

b)  il  numero di  infrastrutture di ricarica che intendono realizzare, comunque  non inferiore ai valori  minimi indicati nell'allegato 2 con riferimento a ciascun ambito e lotto.
I soggetti beneficiari presentano l'istanza di ammissione nei termini e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 15 ossia in base al decreto attuativo da emanare entro l'11 marzo 2023

Allegati:

Tregua fiscale: tutti i codici tributo

14 Febbraio 2023 in Speciali

Con Risoluzione n 6 del 14 febbraio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” (Legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Ricordiamo che, l’articolo 1 della legge di bilancio 2023, ha introdotto, tra l’altro, una serie di misure riguardanti:

  1. la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173), 
  2. il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178), 
  3. la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202) 
  4. la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).

Con la presente risoluzione sono istituiti i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute per fruire degli istituti in argomento.

Si rimanda alla lettura della risoluzione in oggetto per le istruzioni operative ed ulteriori dettagli utili ai fini pratici.

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Regolarizzazione irregolarità formali: i codici tributo

L’articolo 1, comma 166 prevede che Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”. 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 27629 del 30 gennaio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della citata legge n. 197 del 2022, sono state definite le modalità di versamento delle somme dovute. (Leggi anche Violazioni formali commesse entro il 31.10.22: come sanarle)

In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023. Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie: i codici tributo

L’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. 

Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023.

Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi a tale regolarizzazione.

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:

Definizione agevolata controversie tributarie: codici tributo

L’articolo 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte, tra l’altro, l’Agenzia delle entrate.

Il comma 194 della citata legge stabilisce, inoltre, che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n 30294 del 1° febbraio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 203, della citata legge n. 197 del 2022, è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in argomento e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute.  (Leggi anche Liti pendenti con le Entrate: modello e istruzioni per definizione agevolata)

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:

Omessi pagamenti rate acquiescenza e accertamento: codici tributo per regolarizzare

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) 

L’articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 

La regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. 

Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. 

È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi, tra l’altro, alla regolarizzazione in argomento.

Autodichiarazione aiuti di stato: c’è tempo fino al 31 gennaio

30 Gennaio 2023 in Speciali

A ridosso della scadenza del 31 gennaio le Entrate, il giorno 27 hanno pubblicato un nuovo chiarimento sull'autodichiarazione aiuti di stato. In particolare viene chiarito che la società di partecipazione la quale, al tempo di fruizione degli aiuti, non lo era, è comunque tenuta a inviare l’autodichiarazione, in quanto la stessa si riferisce alla data in cui gli aiuti sono concessi. Clicca qui per la sezione FAQ

Ricordiamo inoltre, che con avviso del 16.01 si informava di un aggiornamento del modello e delle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ai sensi del punto 1.6 del provvedimento del 27 aprile 2022)

In particolare, veniva specificato che:

a) nel modello, nel riquadro “DICHIARANTE” del frontespizio, accanto alla casella “Definizione agevolata” è inserita la casella “Annullamento”;

b) alla pagina 3 delle istruzioni, prima del paragrafo “COME SI COMPILA FRONTESPIZIO”, è inserito il seguente: “ANNULLAMENTO 

Inoltre, qualora si intenda annullare una Dichiarazione precedentemente trasmessa occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione nella quale va barrata l'apposita casella "Annullamento" nel frontespizio e vanno compilati unicamente i seguenti riquadri: 

  • Dichiarante; 
  • Rappresentante firmatario della Dichiarazione (in presenza di rappresentante/erede); 
  • Sottoscrizione; 
  • Impegno alla presentazione telematica (in presenza di incaricato della trasmissione della Dichiarazione).

Se si intende annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (si vedano le istruzioni al paragrafo precedente), occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova Dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella "Definizione agevolata" nel frontespizio.”.

SCARICA QUI IL NUOVO MODELLO

Infine, ricordiamo che in data 29 novembre con Provvedimento n 439400 le Entrate hanno prorogato la scadenza, prevista per il 30 novembre, dell'invio della Autodichiarazione aiuti di stato covid, al 31 gennaio 2023.

Di seguito alcuni dei chiarimenti delle Entrate, che nel dettaglio sono disponibili nella sezione delle FAQ clicca qui per accedervi.

Scomputo aiuti successivi: le istruzioni delle Entrate

Le Entrate ricordano che, il comma 3 dell’articolo 4 del DM 11/12/2021 dispone che «In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato».
In considerazione di tali previsioni, dunque, gli splafonamenti dovranno essere “sottratti” degli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.
Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:

  • Bonus tessile;
  • Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
  • CFP wedding, intrattenimento, horeca;
  • CFP servizi di ristorazione collettiva;
  • CFP discoteche e sale da ballo;
  • Credito d’imposta locazioni imprese turistiche;
  • Credito di imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo;
  • Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.

Oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo). 

Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta “Tabella codici aiuti di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.

  • indicare nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
  • compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, colonna 3, l’intero importo del credito maturato;
  • indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell’importo da riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.

Ad esempio, qualora il contribuente abbia maturato per l’anno 2021 uno dei predetti crediti per un importo pari a 10.000, utilizzato con il modello F24 entro il 31 dicembre 2021 per 2.000, e debba riversare a seguito del superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework un importo pari a 5.000, dovrà indicare:

  • nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
  • nel rigo RU5, colonna 3, il credito maturato pari a 10.000;
  • nel rigo RU6 la quota utilizzata in compensazione pari a 2.000;
  • nel rigo R12, colonna 2, il residuo pari a 3.000 (al netto, quindi, della quota utilizzata ai fini del riversamento pari a 5.000), avendo cura di barrare la casella 1.

Autodichiarazione aiuti di stato: istruzuoni per impresa unica che eccede i massimali

Nel caso di un ’impresa unica costituita dalla società A e dalla società B che:

  • abbiano complessivamente superato il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.1;
  • non abbiano la possibilità di allocare l’eccedenza di aiuti nella Sezione 3.12;
  • decidano, per comodità, di far riversare l’eccedenza interamente dalla società A.

Si chiede se la società B, all’interno della propria autodichiarazione, debba:

  • barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i limiti di cui alla sezione 3.1;
  • barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica;
  • compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando l’eccedenza che verrà riversata da società A;
  • lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.

Le Entrate hanno replicato quanto segue.

Nel caso prospettato in cui, a livello di impresa unica costituita dalle società A e B, sia stato superato il massimale previsto dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework e la quota di aiuti eccedente detto massimale sia riversato interamente dalla società A, si conferma che la società B è, comunque, tenuta a presentare l’autodichiarazione nella quale dovrà:

  • barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i massimali di cui alla Sezione 3.1;
  • barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica;
  • compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando la quota di aiuti fruiti dall’impresa unica in misura superiore ai massimali di cui alla Sezione 3.1 (che verrà riversata dalla società A);
  • lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.

Ciò premesso, sentito il Dipartimento delle Finanze, non si rinvengono limiti al soggetto che opera il riversamento volontario (articolo 4, comma 2, del DM 11/12/2021), nella misura in cui si tratta di uno dei componenti dell’impresa unica che ha fruito degli aiuti inclusi nel cd. regime ombrello per un ammontare capiente rispetto alla somma da restituire.

Autodichiarazione aiuti di stato: attività cessate prima del termine di invio

Le Entrate specificano che in linea generale, si ritiene che la chiusura della partita IVA non escluda il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione. 

Quest’ultima rappresenta lo strumento con cui il beneficiario assume l’impegno all’eventuale restituzione delle somme beneficiate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal TF.

In particolare, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria, in linea con quanto disposto, con riferimento agli adempimenti dichiarativi, dall’articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998, si ritiene ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore.

Attenzione al fatto che l’onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono:

  1. illimitatamente, se trattasi di società di persone, 
  2. ovvero solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali (in linea con quanto stabilito, con riferimento al pagamento delle imposte, dall’articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973).

Peraltro, l’articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (cd. decreto semplificazioni), che ha modificato il citato articolo 36, dispone al comma 4 che «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese»

Al riguardo si ricorda che in tema di CFP COVID-19, è stato già chiarito che, anche nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 15/E del 2020).

Tenuto conto anche dell’esistenza di termini per il controllo degli aiuti fruiti che non risultano interrotti anche a seguito della chiusura della partita IVA, deve concludersi che resta fermo l’obbligo di presentazione dell’autodichiarazione anche in relazione ai soggetti cd. cessati.

Autodichiarazione aiuti di stato: mancata compilazione del modello redditi 2021

Le Entrate hanno chiarito che, come specificato nelle istruzioni ai modelli REDDITI e IRAP, l’esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, fruibili ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui al DM 31 maggio 2017, n. 115, sono necessari «ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

Tuttavia, come precisato anche dalla citata risoluzione n. 58/E del 29 settembre 2021 (ai fini IRAP), la mancata compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nei quadri RS e IS, rispettivamente, dei modelli REDDITI e del modello IRAP può essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione (REDDITI/IRAP) integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Si conferma, pertanto, che è possibile emendare l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello REDDITI 2021, anno di imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa.

Definizione agevolata avvisi bonari: sanzioni al 3%

25 Gennaio 2023 in Speciali

Con Circolare n 1 del 13 gennaio 2023  le Entrate pubblicano i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari.

Si tratta in particolare delle comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare. 

Con la circolare si specifica il perimetro della misura con relativi chiarimenti introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022)

In data 25 gennaio, con una FAQ pubblicata sulla rivista online FiscoOggi, le Entrate in risposta ad un contribuente, specificano che:

"Nella definizione agevolata, tuttavia, rientrano solo le comunicazioni emesse a seguito dei controlli “automatizzati”, cioè quelli eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.

Per le comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli formali (eseguiti ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) rimane ferma, invece, la sanzione del 20%. Per queste comunicazioni, comunque, è adesso possibile optare per l’estensione del piano di rateazione (20 rate, anziché 8), indipendentemente dall’importo dovuto."

Il documento di prassi ricorda che, il controllo automatizzato delle dichiarazioni, disciplinato dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rappresenta una delle metodologie di verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti. 

In particolare, attraverso procedure automatizzate, sulla base degli elementi direttamente riscontrabili dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate effettua specifici controlli finalizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni. 

I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua. 

Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame. 

La comunicazione degli esiti della liquidazione non è un tipico atto impositivo, ma rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, per dare al soggetto passivo la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico3 ), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all’Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione. 

In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo. 

Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle modalità applicative della suddetta definizione agevolata, considerato che le richiamate disposizioni non hanno previsto, per gli esiti già trasmessi ai contribuenti, l’invio di nuove comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate. 

Il documento di prassi illustra, anche con concreti esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

Definizione agevolata avvisi bonari con sanzoni al 3%: istruzioni

Il comma 153 stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste:

  • dagli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973
  • e 54-bis del DPR n. 633 del 1972,

possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3 per cento (rispetto al 10 per cento ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. 

Rientrano nella definizione agevolata: 

a) le comunicazioni per le quali il termine di pagamento, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata5 ; 

b) le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

Si sottolienea che per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo. 

Per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. 

In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione. 

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Le Entrate specificano che si tratta di 

  • lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni;
  • lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro; 
  • tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 

Si procede, quindi, all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Definizione agevolata avvisi bonari con sanzoni al 3%: un esempio

Esempio n. 1 come riportato nella Circolare delle Entrate

Un contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) in relazione ad una imposta non versata pari a 100 euro e ad un versamento tardivo pari a 400 euro. 

Tale comunicazione è stata inviata tramite posta elettronica certificata e ricevuta dal contribuente in data 19 dicembre 2022. 

Esiti comunicati al contribuente: 

Esito di omesso versamento Imposta non versata 100,00 

Sanzione (10%) 10,00

Interessi 7,00

Esito di tardivo versamento

Sanzione (10%) 40,00 

Interessi 14,00 

Totale 171,00 

L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10 per cento, è pari a euro 171,00. 

Esiti rideterminati a seguito del ricalcolo delle sanzioni al 3%: 

Esito di omesso versamento

Imposta non versata 100,00 

Sanzione (3%) 3,00 

Interessi 7,00 

Esito di tardivo versamento 

Sanzione (3%) 12,00

Interessi 14,00

Totale 136,00

La definizione agevolata si perfeziona con il versamento dell’importo rideterminato, con sanzioni calcolate al 3 per cento, pari a euro 136,00, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

Il comma 155 prevede la definizione agevolata anche con riferimento alle comunicazioni di cui ai citati articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997. 

Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973. 

L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato gli 8 versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022

Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

Il comma 156 prevede che il pagamento rateale delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, prosegue secondo le modalità e i termini previsti dal predetto articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997. 

In altri termini, condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell’estensione fino a venti rate, di cui si dirà nel paragrafo successivo. 

In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si riporta di seguito un esempio di definizione agevolata per una rateazione in corso.

Estensione piani di rateazione

In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, il comma 159 modifica, a regime, la disciplina contenuta nell’articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 19978 , in base al quale le somme dovute potevano essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 

Allo scopo di uniformare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi, viene quindi prevista la soppressione delle parole «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro». 

Ne consegue che, indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.

Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali. Si riporta di seguito un esempio di estensione per un piano di rateazione in corso.

Decreto aiuti quater: alcune novità dopo la conversione in legge

17 Gennaio 2023 in Speciali

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 17.01.2023, la Legge del 13.01.2023 n. 6 di conversione del decreto Aiuti quater (Decreto legge del 18.11.2022 n. 176).

Scarica il testo del Decreto aiuti quater n. 176/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

Vediamo alcune novità

Decreto Aiuti quater è legge: modifiche ai crediti energia

Una delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 179/2022 riguarda il posticipo del termine per la fruizione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale relativi agli ultimi 6 mesi del 2022.

Infatti, per espressa previsione normativa:

  • i crediti in commento maturati per il mese di dicembre 2022:
  • i crediti “energia” spettanti ai sensi del DL aiuti-ter relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2022:
  • i crediti “energia” spettanti ai sensi del DL Aiuti-biselativamente al terzo trimestre 2022;

sono utilizzabili esclusivamente in compensazioneentro la data del 30.09.2023. 

Tali crediti sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore: 

  • di banche;
  • intermediari finanziari;
  • società appartenenti a un gruppo bancario;

imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 settembre 2023.

Decreto Aiuti quater è legge: credito di imposta carburanti agricoltura e pesca

Con l’art. 2-bis si posticipano di tre mesi, dal 31.03.2023 al 30.06.2023, i termini entro cui è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 il credito d’imposta del 20% anche se è stato oggetto di cessione – spettante alle imprese esercenti:

  • attività agricola e della pesca;
  • attività agromeccanica (codice Ateco 01.61), 

per l’acquisto di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre del 2022.

L'agevolazione è riconosciuta in riferimento al carburante acquistato per la trazione dei mezzi utilizzati in quelle attività e – con riguardo alle sole imprese esercenti attività agricola e della pesca – anche all’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti

Si aggiunge inoltre che il credito d’imposta in oggetto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data. 

È stato anche spostato in avanti di un mese, dal 16.02.2023 al 16.03.2023 il termine entro il quale i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora utilizzato, devono riferire all’Agenzia delle Entrate, tramite apposita comunicazione, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Decreto Aiuti quater è legge: superbonus

L’articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. 

Il comma 2 dell’articolo 9 introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione. Tale comma è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.
La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.
Viene riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
L’articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
La disposizione contiene altresì una misura, anch’essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.

Allegati:

Formazione studi professionali: al via le domande di contributo

16 Gennaio 2023 in Speciali

Il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni, il fondo interprofessionale bilaterale per la formazione continua negli studi e aziende collegate  nella seduta del 21/12/2022, ha deliberato la pubblicazione degli Avvisi 01-02-03-04-06-07/23, per un importo complessivo di 6,5 milioni di euro.  Lo scorso 12 gennaio in un webinar sono state presentate le linee strategiche degli Avvisi 2023.

Gli avvisi attivi riguardano diverse modalità di finanziamento dei percorsi formativi :

  1. AVVISO 01/23:  Piani formativi monoaziendali “Fondo Nuove Competenze"
  2. AVVISO 02/23  Training voucher (catalogo)  con rimborso Studio/Azienda la quota di partecipazione ai corsi disponibili a catalogo.
  3. AVVISO 03/23  Piani formativi monoaziendali per la realizzazione di piani formativi progettati in base alle esigenze del singolo Studio/Azienda ,
  4. AVVISO 04/23 : Piani formativi pluriaziendalii, con  quattro distinte Linee di intervento, con relativi stanziamenti di risorse.
  5. AVVISO 06/23 Piani formativi one to one e per piccoli gruppi di colleghi, realizzabili anche sul posto di lavoro.
  6. AVVISO 07/23  Piani formativi monoaziendali – Atlante del lavoro e delle qualificazioni per la diffusione delle risultanze e delle buone pratiche realizzate.

Le domande possono già essere inviate da oggi e fino al 16 febbraio 2023 (un secondo sportello aprirà ad ottobre 2023).

Vediamo di seguito alcuni dettagli in particolare sull'avviso 3  che gode di uno stanziamento di 2 milioni di euro, destinati in particolare a studi professionali di: 

  • commercialisti ed esperti contabili, 
  • consulenti del lavoro e 
  • avvocati 
  • e aziende collegate, 

per l'aggiornamento del proprio personale.

Finanziamento Fondoprofessioni avviso 3/2023: come funziona

I finanziamenti dell'avviso 3 2023 sono rivolti unicamente agli Studi/Aziende aderenti a Fondoprofessioni, attraverso la  destinazione del contributo  per la bilateralita di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, che abbiano provveduto all’iscrizione prima della presentazione del  piano formativo. 

Per maggiori informazioni sulla modalità di iscrizione a Fondoprofessioni  si veda la sezione "Come aderire” del sito www.fondoprofessioni.it.

Il piano formativo deve essere studiato  specificamente per i propri dipendenti   solo per gli ambiti formativi ammessi ( vedi sotto) e presentato, dopo una verifica, da un ente attuatore accreditato  presso Fondo professioni.

i corsi possono essere tenuti sia in presenza che in FAD   in modalità sincrona (in diretta).

Le graduatorie delineate in seguito alla valutazione  dei progetti saranno sottoposte al C.d.A. del Fondo, che delibererà  gli esiti  entro le seguenti date:

• 1° Sportello: mercoledì 29/03/2023;

• 2° Sportello: mercoledì 20/12/2023.

Nell'avviso sono specificati i criteri di valutazione dei piani formativi.

Formazione studi professionali: dipendenti beneficiari e ambiti

I dipendenti che possono usufruire dei  piani formativi sono i dipendenti con 

  • contratto a tempo  determinato/indeterminato o 
  • di apprendistato, e 
  • dipendenti  coperti da misure di integrazione salariale/fondi di solidarietà, solo nel caso di piani formativi finanziati in regime de minimis.

Per favorire l’integrazione delle competenze, è possibile coinvolgere nelle attività formative, come “uditori” dello Studio/Azienda, senza incremento del budget previsto, anche 

  •  i datori di lavoro,
  •  i collaboratori coordinati o in regime di partita Iva.

Gli ambiti previsti per gli interventi formativi sono :

  1. digitalizzazione e innovazione tecnologica
  2. innovazione organizzativa, di servizio e di processo,
  3. sviluppo dell’internazionalizzazione,
  4. tecniche e azioni di marketing,
  5. responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità ESG.
  6. Cultura aziendale di parità di genere
  7. Cultura aziendale di inclusione

ATTENZIONE  Per  i progetti formativi con durata pari o  superiore alle 16 ore, c'è l’obbligo di prevedere  lo svolgimento di almeno  due ore d’intervento dedicato alle Parti sociali, ai temi contrattuali e agli Enti del sistema bilaterale. Tale intervento non sarà necessario se assolto con gli stessi partecipanti in altro progetto.

Formazione Fondoprofessioni : importi finanziamenti

Il contributo  alle spese per ogni singolo piano formativo sarà al massimo di Euro 20.000,00.

 Ogni singolo progetto  prevede una durata da 8 h a 40 h, con almeno 4 e non oltre 20 allievi

  • Per la formazione  in presenza il costo complessivo dell’intervento formativo è rendicontato e riconosciuto in relazione alla relativa Unità  di Costo Standard pari a Euro 23 ora/allievo.
  • Per la F.A.D. sincrona  Il costo complessivo dell’intervento formativo è rendicontato e riconosciuto in relazione alla relativa Unità  di Costo Standard pari a Euro 22 ora/allievo.

In riferimento alle voci di costo rendicontabili  si rinvia al Manuale collegato all’Avviso. 

E’ facoltà dell’Ente attuatore richiedere, prima della chiusura rendicontativa del piano formativo,  l’erogazione dell’anticipo su conto corrente dell’Ente stesso, per un importo pari al 90% del finanziamento  concesso, previa stipula con primari istituti bancari o assicurativi di apposita polizza fideiussoria.

Infine si ricorda che i datori di lavoro che applicano il Ccnl Studi professionali e aderiscono integralmente alla bilateralità  possono chiedere ad Ebipro anche  il rimborso del 100% della retribuzione sostenuta dei dipendenti in formazione,  fino a un massimo di 40 ore annue a dipendente.

 Per informazioni relative alla domanda di  rimborso della retribuzione  si può contattare Ebipro al numero 06/5918786 o scrivere a [email protected].

Le modalità e scadenze per le domande

Gli sportelli per la presentazione dei pian da parte dell'ente attuatore hanno le seguenti scadenze: 

  • dal 16 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023; 
  • dal 9 ottobre 2023 all’8 novembre 2023.

La documentazione da caricare in piattaforma  presente nel sito www.fondoprofessioni.it è la seguente:

• Domanda di finanziamento, timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente proponente;

• Documento d’identità del rappresentante legale dell’Ente proponente;

• Verbale di accordo sottoscritto, per la condivisione del piano formativo con le Parti sociali;

• Certificato di attribuzione della partita Iva (per lo Studio professionale) o visura camerale (per  l’Azienda) dell’Ente proponente;

• Schermata del “Cassetto previdenziale” Inps dell’Ente proponente, per attestare l’adesione a  Fondoprofessioni.

Le modalità di presentazione e realizzazione  dei piani formativi sono  ulteriormente dettagliate nel manuale  QUI allegato

Registro imprese del legno: dal 16 gennaio le iscrizioni 2023

16 Gennaio 2023 in Speciali

Con un avviso pubblicato sulla propria pagina internet il MASAF ministero dell'agricoltura, informa della scadenza del termine per l'iscrizione nel Registro nazionale operatori EUTR per l’anno 2022 e dell'avvio iscrizioni 2023 tramite la procedura informatica SIAN RIL Registro Imprese Legno.

In particolare, si comunica che in data 31.12.2022 sono scaduti i termini d’iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) per l’annualità 2022. L'iscrizione al RIL per l'anno 2022 ha validità dal momento d'iscrizione fino al 15 gennaio 2023 e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attività di operatore EUTR

Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell'iscrizione annuale da parte dell'operatore e deve essere pagata ogni anno la quota di iscrizione di 20 euro. 

Attenzione al fatto che l'iscrizione per l'annualità 2023 va rinnovata dal 16 gennaio 2023 in poi, comunque prima della data in cui si intende effettuare nel 2023 la commercializzazione, ovvero l’immissione sul territorio UE di legno o prodotti ai sensi del Reg (UE) 995/2010. 

Il RIL Registro Imprese del legno è un registro previsto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 178/2014 a cui devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori EUTR. 

È uno strumento che consente all’Autorità competente EUTR (MIPAAF) di censire gli operatori che imme­ttono sul mercato UE per la prima volta sia legno di produzione nazionale che legno importato da paesi extra UE e di predi- sporre il programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010.

Non va confuso con altri Registri o con il Registro della Dovuta Diligenza, né con gli Elenchi o Albi regionali delle imprese forestali .
I requisiti per l’iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispe­ttivo dovuto per l’iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento sono individuati nel Decreto 9 febbraio 2021 (GURI n.116 del 17 maggio 2021) “Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e pro- do­i da esso derivati”.

Si specifica che gli operatori già iscritti negli albi o elenchi regionali delle imprese forestalisono esonerati dall’iscrizione al RIL. Diversamente, se l’Albo regionale non è adeguato, ci si può iscrivere a un Albo adeguato anche in altra Regione non di residenza/sede, se si hanno i requisiti. 

Diversamente, chi non è iscritto a un Albo regionale adeguato, anche di altra Regione rispetto a sua sede/residenza, deve iscriversi direttamente al Registro Imprese Legno (RIL) e pagare il contributo previsto, pari a 20 euro. 

Scarica qui l'opuscolo infromativo del MASAF

Registro imprese del legno: soggetti obbligati all’iscrizione e soggetti esonerati

Sono tenuti ad iscriversi al registro gli operatori EUTR ossia:

  • le persone fisiche o persone giuridiche 
  • che immettono per la prima volta (ossia commercializzano) sul mercato dell’UE, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, 
  • a titolo oneroso o gratuito,
  • legno o prodotti da esso derivati, di origine nazionale o extra UE, 
  • destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale (e quindi non destinati all’autoconsumo), inclusi nell’allegato al regolamento.

Sono inclusi anche gli operatori EUTR occasionali una tantum (es. piccolo proprietario forestale che vende legname su strada) e i soggetti che eseguono interventi di potatura anche in ambiente urbano e riutilizzano i prodotti di risulta come sottoprodotti da impiegare in altri processi) a prescindere dalla quantità immessa sul mercato. 

Sono invece esonerati dall’iscrizione obbligatoria al Registro: 

  • gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ossia iscritti ad albi o elenchi regionali che si sono adeguati ai criteri minimi definiti dal Decreto Ministeriale 29 aprile 2020, n.4470 “Albi regionali delle imprese forestali”; 
  • le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  • i commercianti EUTR, ovvero le persone fisiche o giuridiche che vendono o acquistano legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE, che hanno come unico obbligo, ai fini EUTR, quello di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti.

Per richiedere assistenza tecnica relativamente all’accesso al portale SIAN/MASAF o alla procedura applicativa RIL, gli utenti devono inviare una mail ordinaria (non PEC) alla seguente casella di posta di Help Desk: [email protected]

Registro imprese del legno: iscrizione su delega

L’iscrizione può avvenire, su delega formale dell’avente obbligo, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali. 

L'iscrizione è considerata completata solo dopo:

  • aver compilato i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica 
  • aver effettuato il pagamento della quota dovuta per la registrazione con pagoPA oppure con bollettino postale.

In questo ultimo caso il bollettino postale dovrà essere caricato nella procedura di registrazione. 

Si sottolinea che all’atto dell’iscrizione l’operatore o il suo legale rappresentante (se impresa o ditta individuale) è tenuto a fornire informazioni inerenti a: 

  • denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA; 
  • dati anagrafici del legale rappresentante; 
  • con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010:
    • denominazione commerciale e tipologia inclusa nell’allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, identificati attraverso il codice di nomenclatura combinata (codice TARIC), 
    • provenienza e origine, riferite rispettivamente a nazione estera o regione italiana da cui provengono il legno o i relativi prodotti derivati prima dell’immissione nel mercato UE e a nazione estera o regione italiana in cui il legno è stato tagliato e raccolto,
    • quantità annuale commercializzata espressa in Kg, inclusa quella lavorata ai fini commerciali, e, se disponibile controvalore in euro. 
  • nella sezione “Attività” si dovrà dichiarare:
    • se si tratta di legno nazionale o legno importato e, per ogni codice merceologico con una specifica provenienza e specifica origine del prodotto legnoso
    • la quantità totale in kg effettivamente commercializzata, ossia immessa per la prima volta sul mercato UE, nell’anno precedente a quello di iscrizione. Qualora ad esempio un operatore importi prodotti con lo stesso codice merceologico da diversi paesi extra UE, dovrà inserire più attività corrispondenti a tutti i paesi di provenienza, indicando le relative quantità annuali totali, anche se il codice merceologico risulta essere il medesimo.

Registro imprese del legno: sanzioni per mancata iscrizione

Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori EUTR, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art.6 c.7 del Decreto legislativo 178/2014.

Attestazione origine merci: novità dal 1 gennaio 2023

4 Gennaio 2023 in Speciali

Non è più possibile attestare l’origine delle merci importate dai Paesi SPG mediante il certificato "FORM A" sostituito dal Registered Exporter System (REX)

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli lo scorso 2 gennaio ha pubblicato l’avviso relativo alle novità in materia di attestazione di origine per le merci provenienti dai Paesi SPG e da Singapore.

Merci importate da paesi beneficiari SPG dal 1 gennaio 2023

A partire dal 1gennaio 2023, ai fini della certificazione dell’origine delle merci provenienti dai Paesi beneficiari SPG, non è più possibile inserire in dichiarazione doganale il riferimento al certificato FORM A mediante indicazione del codice documento N865.

Pertanto, a partire dalla suddetta data l’operatore economico che intende importare nella UE merci di origine di un paese beneficiario SPG con un trattamento tariffario preferenziale, ricevuta l’attestazione di origine, dovrà:

  1. in un primo momento controllare l’esistenza e la validità del codice REX relativo all’esportatore;
  2. verificato che il Codice REX corrisponde all’esportatore registrato che ha fornito l’attestazione di origine, compilare la dichiarazione di importazioneinserendo:
    • nel data element (DE) 4/17 un codice preferenza SPG (2XX); 
    • nel data element  2/3 – “Documenti presentati/Certificati” quanto segue: 
      • Se il valore totale dei prodotti originari non è superiore a 6.000 Euro tutti i codici di seguito riportati:
        • C100Numero di esportatore registrato” nel campo “Tipo documento” e il Codice REX dell’esportatore registrato nel campo “Identificativo documenti presentati”;
    •  U164Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti non superiore a 6.000 Euro” nel campo “Tipo documento” e la Data dell’attestazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo “Identificativo documenti presentati”.
    •  Se il valore totale dei prodotti originari è superiore a 6.000 Euro tutti i codici di seguito riportati:
      •  C100Numero di esportatore registrato” nel campo “Tipo documento” e il Codice REX dell’esportatore registrato nel campo “Identificativo documenti presentati”;
    •  U165Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti superiore a 6.000 Euro” nel campo “Tipo documento” e la Data dell’attestazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo “Identificativo documenti presentati”.”

Sistema REX

Il Sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) è un sistema non reciproco e non discriminatorio di accordi tariffari preferenziali con il quale i Paesi in via di sviluppo ottengono un accesso preferenziale ai mercati della Ue.

Fino al 31 dicembre 2016 la certificazione dell’origine della merce proveniente dai Paesi beneficiari SPG veniva attestata esclusivamente presentando l’apposito certificato di origine FORM A.

A partire dal 1° gennaio 2017 è stata avviata, in sostituzione del certificato di origine FORM A, la progressiva applicazione del sistema REX (Registered Exporter System).

In particolare, il sistema REX si basa su un principio di autocertificazione da parte degli operatori economici che effettuano le c.d. dichiarazioni sull'origine.

Per essere autorizzato a rilasciare una dichiarazione sull'origine l’operatore economico si registra in un’apposita banca dati (costantemente aggiornata). 

Inoltre, vale la pena ricordare, che progressivamente il sistema REX è stato applicato anche nel contesto di accordi commerciali bilaterali tra l'UE e i Paesi partner.

Importazioni merce da Singapore

Con decorrenza 1° gennaio 2023, il trattamento preferenziale eventualmente richiesto per le merci importate da Singapore può essere concesso mediante indicazione nella dichiarazione doganale del codice documento U101, riferito all’attestazione di origine di un esportatore registrato. 

Tale attestazione non è vincolata ad alcuna soglia di valore.

Fondo straordinario editoria: le agevolazioni 2022

14 Dicembre 2022 in Speciali

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con un comunicato del 14 dicembre informa del Provvedimento del capo Dipartimento sempre del 14.12 con le modalità per la fruizione dei contributi previsti dal D.P.C.M. 28 settembre 2022 di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2022.

In particolare, il decreto disciplina le misure:

  • per il sostegno alle edicole (articolo 2 del D.P.C.M. 28 settembre 2022) 
  • per le assunzioni di professionisti e giornalisti a tempo indeterminato (articolo 4, commi 1 e 2), le cui disposizioni sono immediatamente operative in quanto non subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

Si specifica invece che, per le altre agevolazioni di cui al D.P.C.M. 28 settembre 2022, relative ai contributi per le copie cartacee di quotidiani e periodici vendute (articolo 3) e agli investimenti in tecnologie innovative (articolo 5), è stato predisposto un ulteriore schema di provvedimento per l’invio alla Commissione europea ai fini dell’acquisizione della prescritta autorizzazione.

Ricordiamo che con il DPCM emanato il 28 settembre 2022 Pubblicato in GU n 268 del 16 novembre 2022  sono state ripartite le risorse, pari a 90 milioni per il 2022, del Fondo Straordinario per l'Editoria istituito dalla legge di Bilancio 2022.

Nel dettaglio, l’assegnazione è così ripartita: 

  • 15 milioni per il bonus edicole,
  • 28 milioni per il contributo straordinario sul numero di copie vendute nel 2021, 
  • 12 milioni per l’assunzione di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali e per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti giornalistici co.co.co 
  • 35 milioni come contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati dalle tv nazionali e locali, dalle emittenti radiofoniche e dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici, comprese le agenzie di stampa.

Fondo straordianario editoria: Bonus edicole modalità

Ai sensi dell’articolo 2, del decreto del DPCM del 28 settembre 2022 viene riconosciuto:

  • alle persone fisiche esercenti attività di rivendita esclusiva, 
  • non titolari di reddito di lavoro dipendente, 

un contributo una tantum fino a 2.000 euro per:

  • trasformazione digitale
  • ammodernamento tecnologico
  • fornitura di pubblicazioni degli esercizi commerciali limitrofi
  • attivazione di punti vendita addizionali
  • realizzazione di progetti di consegna a domicilio di quotidiani e periodici

Lo stanziamento totale per il 2022 è pari a 15ML di euro.

Per sapere come richiederlo leggi Bonus una tantum edicole 2022: come richiederlo

Fondo straordianrio editoria: contributo sul numero di copie vendute nel 2021

Al fine di sostenere la domanda di informazione, e a seguito dell'incremento dei costi di produzione, 

  • alle imprese editoriali di giornali e periodici 
  • con almeno tre dipendenti inquadrati ai sensi dell'art 1 del contratto collettivo nazionale dei giornalisti, 
  • e in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, 
  • è riconosciuto un contributo pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiano o rivista venduti nel 2021 venduti in edicola o presso punti vendita non esclusivi.

Il contributo è previsto per un importo massimo complessivo per il 2022 pari 28 milioni di euro.

Fondo straordinario editoria: contributo investimenti in tecnologie innovative effettuati da tv e radio

Al fine di incentivare gli investimenti orientati alla innovazione tecnologica, e alla transizione digitale nel settore dell'edtoria radiofonica e televisiva nonchè delle imprese editoriali, di quotidiani e periodicie delle agenzie di stampa, per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo con tetto massimo complessivo pari a 35 ML di euro, per spese destinate ad investimeti in tecnologe innovative per

  • adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi 
  • finalizzati a miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza.

Per sapere come presentare domanda leggi anche: Innovazione tecnologica Editoria: domande dal 7 novembre

Commercialisti e Legge di Bilancio 2023: emendamenti dal CNDCEC

5 Dicembre 2022 in Speciali

Con un documento datato 5 dicembre il CNDCEC ha presentato il Contributo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili alla Legge di bilancio 2023.

In particolare, nel documento vengono enunciate considerazioni e proposte dei commercialisti su: 

  • articolo 36 (Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA)  
  • Titolo III (Misure fiscali) – Capo III (Misure di sostegno in favore del contribuente) – Articoli da 38 a 48
  • norma di interpretazione autentica dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  • sblocco dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022.

In una nota pubblicata sempre in data 5.12, sul sito del Consiglio Nazionale, il Presidente De Nuccio ha presentato il documento specificando che il DDL di legge di Bilancio 2023 costituisce:

“Un impianto normativo nel complesso positivo, che ovviamente potrà essere migliorato in sede parlamentare con ulteriori misure frutto anche dei contributi provenienti da parti sociali, categorie professionali e altre organizzazioni”. 

Nel documento, vengono anche avanzate proposte emendative, vediamo alcuni dettagli. 

Per visionare l'intero documento del CNDCEC clicca qui

Definizione agevolata: emendamento alla legge di Bilancio 2023 dei Commercialisti

In particolare, per le varie forme di definizione agevolata della pretesa tributaria previste dal disegno di legge (ad eccezione della sanatoria delle irregolarità formali), i commercialisti, ritengono che:

 al fine di rendere maggiormente sostenibile il pagamento di quanto dovuto dai contribuenti e garantire il buon fine delle misure di sostegno, nonché di rendere più omogenee le modalità di pagamento in forma rateale”, e quindi propongono, la facoltà di rateizzare il pagamento:

  • in un massimo di 28 rate trimestrali (ovvero di sette anni), per importi dovuti superiori a euro 30.000 e fino a euro 50.000,
  • in un massimo di 40 rate trimestrali (ovvero di dieci anni), per importi dovuti superiori a euro 50.000

Superbonus e legge di bilancio 2023: emendamento dei Commercialisti

Il CNDCEC ribadisce anche la richiesta di una  misura che consenta alle banche di liberare una parte del plafond che hanno ancora disponibile per l’acquisizione dei crediti da bonus fiscali, già avanzata nei giorni scorsi in audizione al Senato. 

La proposta è che i crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possano essere riportati, ai fini del loro utilizzo in compensazione, sino al sesto periodo di imposta successivo a quello di competenza.

Ribadita anche la richiesta di una norma di interpretazione autentica in tema di bonus fiscali diversi dai super bonus che, a seguito delle recenti pronunce della Corte di cassazione, chiarisca definitivamente che per i bonus minori non è necessario il riscontro dello stato avanzamento lavori, così come più volte ribadito sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che dall’Agenzia delle Entrate. 

Secondo il Commercialisti “Un provvedimento assolutamente necessario per tutelare la buona fede e l’affidamento degli operatori e dei loro professionisti, che hanno seguito le indicazione interpretative del MEF e dell’Agenzia delle Entrate che ora, a seguito delle pronunce della Corte di cassazione, rischiano di essere messe in discussione aprendo squarci preoccupanti nella credibilità delle istituzioni interessate e alimentano nuove incertezze per le operazioni in corso”.

Piva fittizie e legge di bilancio 2023: il dissenso dei Commercialisti

Dalla categoria arriva anche la ferma richiesta di eliminazione della responsabilità solidale dell’intermediario che trasmette la dichiarazione di inizio attività, per la sanzione di 3.000 euro prevista a carico del contribuente che, in esito ai controlli dell’Agenzia delle entrate connessi al rilascio di nuove partite IVA, non abbia risposto all’invito a comparire ovvero non sia riuscito a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività, e che pertanto risulti destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA.  

Per approfondimenti leggi anche  PIVA fittizie: prevista responsabilità del Commercialista.

Quota 100: tutte le regole. La sentenza della Consulta

5 Dicembre 2022 in Speciali

Quota 100 è un sistema  per l'accesso alla  pensione che permette  di anticipare l' uscita dal lavoro al momento in cui la somma tra l'età del lavoratore e il numero di anni  di contributi  accreditati  è 100; ad esempio 60 anni di età e 40 di contributi o 61 anni di età e 39 di contributi. Il sistema era   presente  in passato ed è stato abolito dalla riforma Fornero nel 2012. 

Il provvedimento del Governo Conte 1  che prevede Quota 100 in forma sperimentale dal 2019 al 2021 era stato   istituito con il   decreto-legge n. 4 del  28.1.2019, all'art. 14

 Quota 100, nella forma  in vigore fino al 31.12.2021, non dà  la possibilità di scegliere tra le diverse combinazioni per raggiungere la somma 100,  in quanto sarebbe stata troppo costosa per il sistema previdenziale.   E' stata  quindi   fissata l'età minima di 62 anni e 38 di contributi.

Ricordiamo che le regole ordinarie per il pensionamento anticipato ( secondo la legge Fornero) oggi  richiedono  42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini  e 41 e 10 mesi per le donne (67 anni invece è il requisito per la pensione di vecchiaia). 

Il regime di Quota 100 è  stato sostituito con le legge di bilancio 2022 ( legge 234 2021 ) per  garantire un minimo di gradualità nel passaggio per i  soggetti vicina al pensionamento, con Quota 102,  che consente  l'uscita anticipata dal lavoro a 64 anni di età e 38 di contribuzione.

Quota 100: requisiti anagrafici e contributivi – Esclusioni

Secondo l'art. 14 del decreto legge 4-2019  la pensione con quota 100 puo' essere richiesta da chi ha  maturato 62 anni di età e 38 di contributi entro il 2021. 

Il pensionamento potrà avvenire anche dopo il 31.12.2021.

Per il requisito di 62 anni non si applicheranno   fino  al  31  dicembre  2026 gli adeguamenti automatici alla speranza di vita (legge 30 luglio 2010, n. 122).

Sono esclusi coloro che già beneficiano di un trattamento pensionistico o  che hanno richiesto un altro sistema di pensionamento anticipato come l'isopensione o  forme di esodo sostenuto da Fondi di Enti bilaterali (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Sono esclusi anche:  personale  militare  Forze armate,   delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, e  personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e personale della Guardia di Finanza) .

I versamenti contributivi possono essere stati effettuati  in tutte le gestioni INPS, quindi eventualmente utilizzando il cumulo gratuito di versamenti  per periodi non coincidenti tra piu gestioni  (assicurazione generale obbligoria dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti,  Gestione Separata autonomi).

Sono esclusi contributi versati alle Casse ed enti previdenziali privati, ad esempio dei professionisti.

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni  sono validi tutti i tipi di contributi: Obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi.

E' utilizzabile anche il cumulo contributivo tra varie gestioni di contributi esteri,  versati in paesi paesi Ue,  compresa la Svizzera e la Norvegia, oppure  in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (come  Stati Uniti e Canada). La contribuzione estera non puo avvenire  se realizzata in paesi esteri non convenzionati con l’Italia.la normativa comunitaria  prevede un minimo di contribuzione di 52 settimane per il riconoscimento del cumulo contributivo.

Calcolo dell’assegno con Quota 100. Esempi di importo

Il decreto legge non prevedeva penalizzazioni  nel calcolo della pensione con  quota 100   ma inevitabilmente con l'uscita a 62 anni l'importo è inferiore a quello della regolare pensione di vecchiaia   per il semplice fatto che mancano 5 anni di versamenti contributivi.

Inoltre  l'assegno veniva calcolato con il sistema ordinario ovvero:

  • per i periodi contributivi fino al 1995 incluso con  metodo retributivo (collegato alla retribuzione che veniva percepita –  piu favorevole9
  • per i periodi contributivi dal 1996 con il metodo contributivo (collegato direttamente ai contributi versati con un coefficente piu alto al crescere dell'età – meno favorevole).

Un esempio pratico : per chi va in pensionei con 38 anni di contributi e  ha iniziato a versare nel 1980, per 16 anni  fino al 1995,  il suo assegno è calcolatocon il metodo retributivo e per altri 22 (dal 1996 fino al 31.12.2018) con il sistema contributivo, che  incide quindi maggiormente sul totale,   per cui l' assegno risulterà penalizzato ulteriormente (si puo arrivare fino al 30%).

versamenti

durata versamenti

sistema di calcolo della pensione

1980 fino a tutto il 1995

16 anni

calcolo retributivo (media della retribuzione degli ultimi 5 o 10 anni moltiplicata per una aliquota decrescente

dal 1996  al 2018

22 anni

calcolo contributivo

(contributi per coefficiente che sale con l'età)

totale contributi

38 anni

pensione per la maggior parte è calcolata con sistema sfavorevole

 Si ricorda che sul sito dell'INPS è disponibile per gli iscritti alle gestioni INPS un simulatore di calcolo della propria pensione  "La mia pensione futura"  che  consente inserendo i propri dati specifici di valutare la convenienza dell'uscita alle  diverse età, anche con Quota 100. E' necessario  per l'accesso lo SPID o CIE o CNS.

Le finestre di uscita dal lavoro e il limite di reddito – lavoro estero

Il decreto-legge prevedeva per le pensioni anticipate con Quota 100 le seguenti date di  decorrenza del diritto al trattamento pensionistico:

lavoratori privati:   

  • 1 aprile 2019 per chi ha raggiunto  i requisiti al 31.12.2018 
  •  dopo  3 mesi dal momento di  raggiungimento dei requisiti, per chi  raggiunge quota 100 nel corso del 2019 

lavoratori pubblici  

  • 1° Agosto 2019 per chi ha raggiunto i requisiti  entro la data di   entrata in vigore del decreto (29 gennaio 2019)
  • dopo  6 mesi dal raggiungimento dei requisit,  per chi raggiunge quota 100 dopo l'entrata in vigore  del decreto.

inoltre la  domanda  di  collocamento  a  riposo  deve  essere  presentata  all'amministrazione  di appartenenza con un preavviso di sei mesi. 

RAGGIUNGIMENTO REQUISITI

DECORRENZA PENSIONE DIPENDENTI PRIVATI

entro il 31 dicembre 2018

1 aprile 2019

dal 1 gennaio 2019

dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti

RAGGIUNGIMENTO REQUISITI

DECORRENZA PENSIONE PUBBLICI DIPENDENTI

entro la data di entrata in vigore del decreto  29.1.2019

dal 1 agosto 2019

dopo  la data di entrata in vigore del decreto

29.1.2019

 dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti

Quota 100 e TFR -TFS statali

Il decreto legge 4 2019 aveva anche previsto all'art. 23 per tutti i pensionati pubblici (non solo Quota 100)  la possibilità di avere  una parte del TFS,  fino a 30.000 euro, in anticipo rispetto ai tempi ordinari che prevedono l'attesa del  momento di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il finanziamento delle  spese  per gli interessi è quasi completamente a carico dello Stato.

Nel corso della conversione in legge il tetto massimo di importo anticipabile con il finanziamento agevolato  è salito a 45mila euro.

Inoltre l'accesso a questa agevolazione era previsto anche per chi era già in pensione al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 2019.

Quota 100: cumulabilità con altri redditi – Sentenza Corte Cost.

In tema di cumulabilità con i redditi da lavoro nella circolare 117 2019 del 21 agosto 2019 l'INPS aveva precisato che:

  •  i redditi non cumulabili sono quelli da lavoro dipendente , autonomo e d'impresa (comprese associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, brevetti e diritti d'autore)  collegati  ad attività lavorativa svolta nel  periodo in cui vige il divieto.
  • i redditi da lavoro occasionale (ex art 2222 c.c. ) sono cumulabili fino al limite di 5000 euro annui (al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali)

I  compensi da lavoro autonomo occasionale  vanno conteggiati in relazione all'anno di percezione , quindi rilevano anche se vengono incassati  prima della data di  decorrenza della pensione o dopo il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. 

I redditi che non rilevano invece sono i seguenti:

  •     indennità percepite dagli amministratori locali  e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
  •     redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, 
  •     compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale a;
  •     indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace
  •     indennità percepite dai giudici onorari
  •     indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario
  •     indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva
  •     redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili
  •     indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
  •     indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).

Il cumulo con redditi vietati comporta la sospensione del pagamento della pensione.

La verifica di eventuale percezione di redditi da lavoro incumulabili con la “pensione quota 100” avviene anche attraverso l'incrocio con i dati dell’Agenzia delle Entrate e  di tutte le banche dati disponibili.

Incumulabilità con i redditi da lavoro: Sentenza corte costituzionale 24.11.2022

La Corte Costituzionale reso noto con il comunicato stampa del 5 ottobre 2022  in attesa della pubblicazione della sentenza , che il divieto di cumulo tra la pensione anticipata con Quota 100 e i redditi da lavoro, con la sola esclusione di quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui , è costituzionalmente legittimo.

 La questione era stata sollevata da un giudice del lavoro  ma la Consulta ha risposto che  non è fondata in quanto " le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo» e – aggiunge la Corte – la «preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato Quota 100 impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione» con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.

La sentenza  n. 234  è stata pubblicata il 24 novembre 2022

Qui il testo

Credito imposta energia e gas imprese 2022: i chiarimenti nelle Circolari delle Entrate

30 Novembre 2022 in Speciali

Con Circolare n. 13 del 13 maggio l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese “energivore” e “non energivore” così come previsti dal Decreto Sostegni ter (DL 4/2022) dal Decreto Energia (DL 17/2022) e dal Decreto Ucraina (DL 21/2022). Vediamo le principali indicazioni.

Attenzione in data 29.11 le Entrate hanno pubblicato altri chiarimenti.

Per una sintesi e per la consultazione della Circolare n 36 del 29 novembre ti consigliamo di leggere: Crediti energia e gas imprese: nuovi chiarimenti delle Entrate del 29.11

Credito d’imposta per imprese energivore relativo al primo trimestre 2022

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, l’articolo 15 del decreto Sostegni ter (DL 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25), stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il primo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese energivore)

Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa in esame le imprese:

  1.  che siano qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. Nel merito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per fruire del credito d’imposta oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 3 del DM, sia necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco, di cui al comma 1 dell’articolo 6, dell’anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione. Resta inteso che, qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati. ; 
  2. e i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019. In particolare le Entrate hanno chiarito che che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica,
    • si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”. Concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, non rilevando a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa. 
    • non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi . Si ritiene, al riguardo, che per “sussidio” debba intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo costituisce presupposto per l’applicazione della disposizione il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica.

Credito di imposta per imprese energivore relativo al secondo trimestre 2022

L’articolo 4 del Decreto Energia (DL 17/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022) stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica». Le imprese energivore possono beneficiare del contributo in esame a condizione che i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi» abbiano subito «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa":

In generale valgono i chiarimenti di cui sopra, e nel merito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso, «l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica» .

Ricordiamo che il contributo era pari inizialmente al 20 per cento delle spese sostenute ed è stato rideterminato in misura pari al 25 per cento della stessa.

Si segnala, ad ogni modo, che la risoluzione del 21 marzo 2022, n. 13, ha istituito il codice tributo “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. 

Credito di imposta a favore delle imprese “NON energivore” per l’acquisto di energia relativa al secondo trimestre 2022

L’articolo 3 del Decreto Ucraina (DL 21/2022) stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (imprese energivore). 

Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019». 

Nel documento l'Agenzia delle Entrate ha precisato

  1. che ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, come chiarito anche sopra, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia". 
  2. pur non essendo espressamente previsto dalla norma, concorrono al calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

Si ricorda che la risoluzione del 14 aprile 2022, n. 18, ha istituito il codice tributo “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21” 

Cedibilità dei crediti di imposta

Gli articoli 9 e 3, comma 3, del Decreto Ucraina disciplinano la cessione dei crediti d’imposta. Detti crediti utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. 

Al fine di uniformare la cessione dei crediti alla disciplina prevista per il Superbonus e gli altri bonus edilizi, è fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo
  • società appartenenti a un gruppo bancario 
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Si precisa, altresì, che per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, recante “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”, in base al quale i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d.lgs. n. 231 del 2007. 

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato d.lgs. n. 241 del 1997. 

Fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare

  • la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, 
  • unitamente ai documenti giustificativi delle spese che danno diritto al credito d’imposta. 

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. 

Le norme demandano l’individuazione delle modalità attuative della cessione del credito ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Fondo filiera automotive: le domande dal 29 novembre

28 Novembre 2022 in Speciali

Dal giorno 29 novembre, a partire dalle ore 12 apre lo sportello per la presentazione delle domande per i Contratti di sviluppo nel settore Automotive. 

Ricordiamo che c'è stato uno slittamento della data alle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2022, anziché dalle ore 12 del 15 novembre 2022, come precedentemente disposto dal Decreto del 10 ottobre 2022 .

Il rinvio si è reso necessario a seguito della comunicazione della Commissione europea (2022/C 423/04) del 7 novembre 2022, che proroga al 31 dicembre 2023 il termine di validità della sezione 3.13 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato in risposta all’emergenza Covid. (Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy 14 novembre 2022)

Con il Decreto direttoriale del 10 ottobre 2022 il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto l’apertura di uno sportello a sostegno di investimenti produttivi e di tutela ambientale legati allo sviluppo e riconversione della filiera automotive. 

L’obiettivo generale della misura è quello di supportare investimenti innovativi nella filiera estesa della mobilità veicolare urbana ed extraurbana, per il trasporto di persone e merci.

Le risorse ammontano complessivamente a 525 milioni di euro, a valere sul Fondo istituito dal decreto-legge n. 17 del 2022. 

Si tratta di una parte delle risorse del “Fondo automotive” destinati  al sostegno e alla promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore, attraverso l'insediamento di filiere innovative e sostenibili sul territorio nazionale.

Fondo filiera ricorversione automotive: il contratto di sviluppo

Con il Contratto di Sviluppo Invitalia sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, agro-industriale, turistico e di tutela ambientale.

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, sono previsti diversi interventi finalizzati a sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale. 

Si precisa che il Contratto di Sviluppo è rivolto alle imprese italiane ed estere.

In particolare, destinatari delle agevolazioni sono:

  • l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto
  • le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del suddetto Contratto di Sviluppo
  • i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

L’impresa proponente è l’interlocutore formale nei confronti di Invitalia, anche per conto delle aziende aderenti.

Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta con il contratto di rete (legge 33 del 9 aprile 2009). In tal caso l’organo comune, appositamente nominato, agisce come mandatario dei partecipanti al Contratto e assume in carico tutti gli adempimenti nei confronti di Invitalia. 

 

Fondo filiera ricorversione automotive: cosa finanzia

Il Programma di sviluppo è composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro.

Può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse. 

Il Contratto di Sviluppo prevede le seguenti agevolazioni finanziarie:

  • contributo a fondo perduto in conto impianti
  • contributo a fondo perduto alla spesa
  • finanziamento agevolato
  • contributo in conto interessi.

L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto (di investimento o di ricerca, di sviluppo e innovazione), dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

Nello specifico, per l'agevolazione del settore automotive per cui si aprirà lo sportello dal 15 novembre, i programmi di sviluppo industriale dovranno riguardare:

  • nuovi veicoli e sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l’efficienza del veicolo minimizzando le emissioni;
  • tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali funzionali all’alleggerimento dei veicoli nonché dei sistemi di trasporto per la mobilità urbana;
  • nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali del veicolo. Inoltre, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;
  • nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l’assistenza alla guida, la connettività del veicolo, la gestione di dati, l’interazione uomo-veicolo e l’infotainment;
  • sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.

Fondo riconversione filiera automotive: domande dal 29.11

Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa e il MISE annunciano che, a partire dalle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2022 (termine inizialmente previsto al 15) sarà possibile presentare nuove domande di Contratto di sviluppo per il settore automotive.

I programmi dovranno avere le caratteristiche di cui all’articolo 2 del  Decreto 10 ottobre 2022 e le domande potranno essere presentate sulla piattaforma dedicata dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia.
Le risorse disponibili sono pari a 323,6 milioni di euro, come residuo dell’iniziale dotazione di 525 milioni dopo la chiusura del primo sportello (Leggi Incentivi filiera automotive: le regole per le domande dal 13 ottobre)

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa (art. 2, comma 2, del D.D. 10/10/2022) riguardo le specifiche finalità dei progetti di investimento, le domande di accesso allo Sportello Automotive devono riguardare sistemi di produzione di veicoli a motore, e relativa componentistica, quali ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli (inclusi bus e pullman), filoveicoli, rimorchi, inclusi veicoli a motore utilizzati in agricoltura. 

Sono escluse categorie specifiche quali, ad esempio, i mezzi a esclusivo uso militare.

Attenzione al fatto che le domande dovranno contenere tutti gli elementi necessari per consentire di verificare la rispondenza dei programmi di sviluppo con le caratteristiche elencate e dovranno essere presentate, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli pubblicati.

SCARICA QUI TUTTA LA MODULISTICA

Si specifica che nelle prime fasi del caricamento della domanda, all’interno della sezione “Nuova domanda” si aprirà un elenco di opzioni relative alla “tipologia di finanziamento”; sarà quindi necessario selezionare l’opzione “AUTOMOTIVE – sviluppo industriale” o “AUTOMOTIVE – tutela ambientale”.

Tra gli allegati obbligatori dovrà essere inserita anche "l’istanza di accesso allo sportello automotive".

Non verranno accolte domande presentate con modalità diverse da quelle sopra riportate.

Enasarco 2022: indennità Covid e nuovo piano sanitario

22 Novembre 2022 in Speciali

La Fondazione Enasarco ha comunicato in questi giorni due importanti novità per l'assistenza sanitaria dei propri iscritti:

  1. dal 1 novembre è in vigore un nuovo piano di prestazioni gestite da 
  2. fino al 31 dicembre 2022 è ancora in vigore il piano di indennità contro il COVID 19.

Vediamo nel prosieguo dell'articolo maggiori dettagli.

Enasarco Piano sanitario integrativo 2022-23

Dal 1 novembre 2022 Enasarco aderisce  alla Convenzione EMAPI, Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani  per la copertura sanitaria  in favore dei propri iscritti fino al 15/04/2023. La copertura assicurativa è fornita  dalla compagnia Società Reale Mutua senza oneri per gli iscritti.

ll Piano sanitario Emapi per Enasarco  prevede due coperture

  • Copertura Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi (GARANZIA A):

che rimborsa le spese sanitarie affrontate per i ricoveri determinati da gravi patologie indicate nell’apposito elenco (elencati qui) e offre l’accesso in tempi brevi alle migliori strutture convenzionate e ai migliori specialisti.

E' attiva per  tutti gli iscritti che, alla data del 01/11/2022:

– svolgono attività di agenzia (ovvero siano in possesso di un mandato attivo)

– sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 5 anni,

– hanno un conto previdenziale incrementato da versamenti obbligatori non inferiori al minimale per gli anni 2019, 2020, 2021.

che viene attivata automaticamente in favore degli iscritti che, alla data dell’evento, svolgono l’attività di agenzia (ovvero sono in possesso di un mandato attivo) per i quali le ditte preponenti provvedono all’accantonamento dell’Indennità Risoluzione Rapporto presso la Fondazione Enasarco in applicazione degli Accordi Economici Collettivi vigenti.

Contatti e numeri utili

Per informazioni su adesioni,  coperture, versamenti e contributi è possibile

  • telefonare al numero 06.44250196 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30) oppure  
  • consultare il sito www.emapi.it.

ATTENZIONE : Per gli eventi avvenuti fino al  31 ottobre 2022 occorre far riferimento alla precedente polizza 2021

Indennità COVID per contagi e decessi. Requisiti e beneficiari

Il consiglio di amministrazione di Enasarco ha confermato per il 2022 l'erogazione di risorse straordinarie per  4,4 milioni di euro destinate a finanziare le indennità con  causa Covid per gli iscritti per gli eventi che si verificano nel 2022. 

 Si ricorda che l’indennità può essere richiesta nei casi di:

  1.  contagio,  con importo pari a 1000 euro 
  2. decesso con importo pari a 8mila euro per gli eredi dell'agente,

e può essere  riconosciuta una sola volta nell’anno solare.

I beneficiari sono 

  • l’agente stesso, in caso di contagio;
  • il coniuge superstite, il convivente more uxorio, il tutore dei figli minori, oppure i figli maggiorenni inabili al lavoro, oppure i figli maggiorenni studenti a carico dell’agente, per i casi di  decesso.

 Attenzione al fatto che la convivenza  deve sussistere alla data del decesso dell’iscritto e risultare da specifica dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza.

Le indennità NON sono cumulabili 

  • in caso di decesso, con il contributo per le spese funerarie;
  • in caso di contagio, con il contributo per infortunio, malattia e ricovero.

 Indennità per contagio Covid: requisiti 

  • essere un iscritto “in attività”, con almeno un rapporto di agenzia attivo;
  •  avere una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri  anche non consecutivi negli ultimi 2 anni;
  •  avere avuto un reddito lordo per il 2020 (di cui al modello Redditi21) non superiore a €. 40.000.

Indennità decesso per COVID: requisiti

  1. l’agente deve essere stato  al momento del decesso un iscritto in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo, con anzianità contributiva di almeno 4 trimestri, anche non consecutivi negli ultimi due anni;
  2.  l'erede deve avere  un ISEE non superiore a €. 31.898,91.

Indennità COVID: come fare domanda e scadenze

Le domande devono essere inviate online, tramite l’area riservata in Enasarco allegando 

per il contagio COVID:

  •  certificazione medica attestante l’esecuzione di test antigenico o test molecolare, oppure di avvenuta guarigione (green Pass) comprovante l’avvenuto contagio, nell’anno 2022,
  • copia del modello Redditi21, attestante il reddito non superiore a €. 40.000
  •  Una dichiarazione che attesti il regime fiscale applicabile.

per i casi di decesso da COVID

  1.  una certificazione medica da cui risulti che il decesso è intervenuto a causa (o a concausa) di affezione dal virus Covid-19;
  2. una copia del modello ISEE del richiedente

SCADENZA

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2022, con deroga al 31/1/2023  per gli eventi che si verifichino  a dicembre 2022.

Contributo sistemi di accumulo fonti rinnovabili

22 Novembre 2022 in Speciali

Pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il Provvedimento con il modello per l’istanza per il contributo previsto per le persone fisiche che sostengono spese relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Premessa

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 382045 dell’11.10.2022 in merito alla definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute relativamente all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili[1].

[1] di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Credito installazione sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili

Il comma 812 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2022 ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 01.01.2022 al 31.12.2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto[1]

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 140 del 17.062022) sono state definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta.

Per espressa previsione, il credito d'imposta in commento non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

In generale, il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

[1] di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

Modalità e termini per l’invio dell’istanza

L’istanza deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche:

  • direttamente dal contribuente;
  • oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni[1];

mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

L’istanza deve essere inviata dal 01.03.2023 al 30.03.2023.

Nello stesso periodo è possibile: 

  • inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; 
  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

[1] di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni

Ammontare del credito di imposta

Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

Compilazione dell’istanza

Ecco come si presenta l'istanza:

Nel riquadro “Beneficiario va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito. 

Nel riquadro “Rappresentante firmatario dell’istanza” va indicato il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore/interdetto. 

Nel riquadro “Credito d’imposta” va distintamente indicato l’importo delle spese documentate, sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022, relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del

  • codice fiscale del soggetto beneficiario 
  • dell’eventuale rappresentante firmatario dell’istanza (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato). 

La rinuncia ha ad oggetto l’intero ammontare del credito d’imposta e può essere trasmessa nello stesso periodo in cui è consentito l’invio dell’istanza. 

Nel riquadro “Sottoscrizione” il beneficiario o il rappresentante firmatario dell’istanza devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione. 

Infine, nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” il soggetto incaricato della trasmissione dell’istanza deve indicare il codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.

S.U.D.o.C.o.: cosa c’è da sapere

10 Novembre 2022 in Speciali

In generale, deve rilevarsi che la principale difficoltà degli operatori economi per la gestione di operazioni di import/export, era quella di presentare, oltre alla dichiarazione doganale, diverse istanze che coinvolgessero più amministrazioni, in quanto era necessario trasmettere ad ognuna di esse informazioni e dati spesso identici o simili nella sostanza per ottenere le autorizzazioni, i permessi, le licenze ed i nulla osta necessari, nella grande maggioranza dei casi rilasciati su carta.
Pertanto, questa asimmetria informativa tra le amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento, ricadeva sulle imprese incidendo sui costi e tempi. 

S.U.D.o.C.o: iter normativo

Per le ragioni appena sopra esposte, Agenzia delle Dogane ha proposto la norma istitutiva dello Sportello Unico Doganale, inserita poi nella legge finanziaria per il 2004

In sostanza, si prevedeva che la Dogana fosse il punto di coordinamento e di controllo del complesso delle informazioni necessarie allo sdoganamento; le modalità attuative dello sportello unico doganale furono demandate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 4 Novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 10 del 14 Gennaio 2011.

Lo Sportello Unico Doganale è stato attivato a partire da luglio 2011 con le modalità transitorie previste dal DPCM 242/2010 – pdf.

Successivamente, con il D.P.R. del 29 dicembre 2021, n. 235 è stata regolamentata la disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli che, oltre alla nota finalità di coordinamento di tutti i procedimenti e controlli connessi all’entrata e all’uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, ha assicurato al contempo il conseguimento dell’obiettivo previsto dalla Missione 3, riforma 2.1. «Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l’effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Infine, con la Determinazione Direttoriale prot. n. 39493/RU del 28 gennaio 2022 sono state definite le modalità tecniche di realizzazione del S.U.D.o.C.o

Funzione del S.U.D.o.C.o

Come appena sopra rappresentato la principale finalità  dello Sportello Unico dei Controlli  è quella di garantire un maggior  coordinamento, da parte degli Uffici doganali,  delle richieste di ispezione fisica presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti a vario titolo nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, al fine di garantire lo svolgimento concomitate dei controlli (cd. approccio one stop shop).

L’attuazione in concreto dell’attività di coordinamento avviene mediate l’Agenda di coordinamento dei controlli, che consente agli uffici operativi dell’ADM e alle altre Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato di concordare data e ora di svolgimento delle ispezioni fisiche, anche in considerazione della disponibilità della merce, con il coinvolgimento quindi delle Autorità di Sistema Portuale e dei gestori di Temporanea custodia.

Fase sperimentale del S.U.D.o.C.o

Con la recente Circolare n. 38/2022 le Dogane hanno reso noto l’avvio della sperimentazione operativa presso il porto di La Spezia, del solo modulo “Gestione Controlli”.

A tal riguardo, si precisa che l’attuazione del S.U.Do.Co. prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:

  • Il modulo «Gestione Controlli» che, così come previsto all’art. 4 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di consentire ad ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, affinché le ispezioni disposte dai diversi organi si possano svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo (cd. approccio one stop shop).
  • Il modulo «Gestione Certificati» che, così come previsto dagli artt. 2 e 3 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di offrire un “single entry point”, mediante il Portale S.U.Do.Co., per gli operatori e per le Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti per la gestione ed il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari. 
  • Il modulo «Tracciamento Merci», che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale.

A tal riguardo, allegati alla circolare in commento, le dogane hanno reso disponibile  il Disciplinare quadro, con il quale vengono fornite le istruzioni operative inerenti le attività connesse al modulo «Gestione Controlli» e il Manuale utente che contiene le istruzioni per l’utilizzo delle applicazioni messe a disposizione sempre da ADM nell’ambito del modulo “Gestione Controlli.

Fondo perduto fotovoltaico: entro il 27 ottobre le domande al Parco Agrisole

26 Ottobre 2022 in Speciali

Dal 27 settembre alle ore 12.00 sarà possibile inviare le domande per il fondo perduto del Parco Agrisole per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Per termini e modalità scarica l'avviso del 22 agosto 2022

Attenzione al fatto che, il MIPAAF in data 23 settembre informa del fatto che è disponibile la versione aggiornata del Regolamento operativo e dell'elenco dei Codici ATECO (scarica qui l'allegato B aggiornato al 23.09) della misura PNRR "Parco Agrisolare", al fine di correggere alcuni refusi e rispondere ad alcuni temi posti all'attenzione del Ministero. Scarica qui l'avviso del 23 settembre con tutte le novità.

Inoltre, sono pubblicate inoltre ulteriori FAQ (ACCEDI QUI alla pagina del Ministero per gli aggiornamento). 

Si ricorda che la predetta misura ha una dotazione di 1 miliardo e 500 milioni, tutti disponibili sin da questo primo bando ed assegnati con una procedura a sportello, tramite la piattaforma attiva da domani 27 settembre,  fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

Ricordiamo, che il decreto 25 marzo del Ministero delle Politiche agricole recante norme per interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del  PNRR, Missione  2,  componente  1,  investimento  2.2 Parco Agrisolare veniva pubblicato in GU n 149 del 28 giugno 2022 

Esso reca misure per rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. 

Obiettivo finale della misura è quello di promuovere l'installazione di pannelli fotovoltaici con una nuova capacità di generazione di 375.000 Kw da energia solare.

Il decreto fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura tramite l'erogazione di  un contributo a fondo perduto per la realizzazione dei suddetti impianti fotovoltaici.

Fondo perduto Parco Agrisole: i beneficiari

Le risorse sono destinate alla realizzazione di interventi nel settore della produzione agricola primaria per una quota pari a 1,2 miliardi di euro, mentre due quote di 150 milioni di euro sono destinate rispettivamente alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli e alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli. 

Un importo pari almeno al 40% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Soggetti beneficiari del fondo perduto sono:

a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, in possesso di codice  ATECO di cui all'avviso da emanarsi ai sensi dell'art. 13 del Decreto 25 marzo 2022;
c)  indipendentemente  dai  propri  associati,  le cooperative agricole che svolgono attività di  cui  all'art.  2135  del  codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1,  comma  2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Sono  esclusi  i  soggetti   esonerati   dalla   tenuta   della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad  euro 7.000,00.
I soggetti suddetti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed  iscritti  come  attivi  nel registro delle imprese;
b) essere nel pieno e  libero  esercizio  dei  propri  diritti  e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con  la pubblica amministrazione, compresi i  provvedimenti  interdittivi  di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) non avere amministratori o rappresentanti che  si  siano  resi colpevoli  anche  solo  per   negligenza   di   false   dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da documento unico di regolarità contributiva (DURC);
f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e  non  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione  coattiva  o  volontaria,  di amministrazione controllata, di concordato preventivo  (ad  eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o  in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
g) non essere destinatari di un ordine di recupero  pendente  per effetto di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno  ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in  relazione  a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
 h) non essere stati destinatari, nei  tre  anni  precedenti  alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di  agevolazioni  concesse dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
i) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in difficoltà così come definita all'art. 2, punto 18 del regolamento GBER. 

Il decreto specifica che per le aziende agricole di  produzione  primaria,  gli  impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e  se  la loro capacità produttiva  non  supera  il  consumo  medio annuo  di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso  quello  familiare. 

La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti  di   fabbricati   strumentali   all'attività  dei   soggetti beneficiari,  ivi  compresi  quelli  destinati  alla   ricezione   ed ospitalità nell'ambito dell'attività  agrituristica.  Unitamente a tale attività possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:
a)  rimozione  e  smaltimento  dell'amianto  (o,  se  del   caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa  nazionale  di settore vigente: tale procedura  deve  essere  svolta  unicamente  da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la  relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del  grado  di  coibentazione  previsto  in  ragione  delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al  fine  di migliorare il benessere animale;
c)  realizzazione di un sistema  di  aerazione  connesso  alla sostituzione del  tetto  (intercapedine  d'aria):  la  relazione  del professionista  dovrà dare  conto  delle  modalità di  aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del  fabbricato;  a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato  mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al  fine  di migliorare il benessere animale.

Fondo perduto Parco Agrisole: presenta la domanda dal 27 settembre

Le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici SPA dall'Area clienti.

Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022.

Per ulteriori info è possibile consultare la sezione dedicata del sito MIPAF, clicca qui
Le  istanze  di  ammissione  al  contributo   potranno   essere presentate personalmente dai soggetti beneficiari o  per il  tramite dei centri di assistenza agricola o di professionisti abilitati.
Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la  seguente documentazione:

  • a) modulo   informatizzato   con   anagrafica   del    soggetto beneficiario,  descrizione  catastale  dei   manufatti   oggetto   di intervento, descrizione  di  massima  dell'intervento,  richiesta  di contributo, dichiarazione resa ai sensi del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000;
  • b) relazione  tecnica  asseverata  da  parte  del  professionista abilitato, contenente:
    • descrizione del sito  e  dei  lavori  oggetto  dell'istanza  di contributo;
    • stima  preliminare  dei  costi  e  dei  lavori,  distinti   per tipologie di intervento come elencate all'art. 6;
       cronoprogramma  delle    attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, dal momento della concessione  del  contributo sino alla conclusione  dei  lavori  nel  rispetto  delle  tempistiche previste dal PNRR;
    • descrizione  dei  lavori,  che  deve  contenere  le  specifiche tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno  degli  interventi  per cui  si  chiede  l'agevolazione,  nel  rispetto  del  principio  «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del  regolamento (UE)  2020/852,  come  meglio  specificato  nell'avviso  di  cui   al successivo art. 13;
    •  visura del catasto fabbricati;
    • documentazione atta all'identificazione del fabbricato;
    • dossier fotografico ante operam per documentare  lo  stato  dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla  data  di
    • presentazione della domanda;
    • ogni altra richiesta presente nella  modulistica  del  soggetto attuatore e disciplinata  nei  provvedimenti  e  nell'avviso  di  cui all'art. 13.

Studi professionali: finanziamenti formazione entro il 28 ottobre

19 Ottobre 2022 in Speciali

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo FonARCom, (il Fondo paritetico bilaterale del terziario)  nella seduta del 09 marzo 2022, in considerazione delle numerose richieste pervenute, ha deliberato lo stanziamento di ulteriori € 500.000,00 sull’Avviso 05/2020 – Studi Professionali, prorogando il termine ultimo per la presentazione al Fondo al 28 ottobre 2022 ore 16. 

Vediamo nei paragrafi seguenti di cosa si tratta,  l'importo previsto  del contributo, a chi sono destinati i piani formativi, per quale tipo di dipendenti possono essere realizzati.

Avviso 5 2020 Fonarcom per la formazione continua: di cosa si tratta

L’Avviso 05/2020 STUDI PROFESSIONALI ha ad oggetto il finanziamento di attività di formazione continua la cui dotazione economica ammonta complessivamente ad € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00 euro) accessibili, previo consenso delle Parti Sociali costituenti il Fondo, con modalità “a sportello” sino ad esaurimento risorse, mediante presentazione di richiesta di contributo per Piani Formativi, 

declinati in progetto/progetti formativi a fruizione individuale organizzati “ad hoc” internamente oppure acquistati sul mercato” dal Soggetto Proponente.

Il Contributo massimo cumulativo erogabile per soggetto proponente  è pari a  € 3.600,00.

In sede di rendicontazione al Fondo il contributo verrà riconosciuto nella misura del 100% esclusivamente per i discenti formati, e cioè  che abbiano  frequentato non meno del 70% delle ore di corso previste (90% nel caso di percorsi obbligatori ove è richiesta tale percentuale per il rilascio dell’attestato).

Finalità e temi degli interventi formativi finanziabili

E' stata rilevata l’opportunità di indirizzare ed adeguare la pianificazione verso tematiche più aderenti alle necessità formative richieste dalle imprese e dai lavoratori delle imprese aderenti. Tale programmazione si delinea e sviluppa su tre tematiche prioritarie di intervento: 

  1. formazione continua per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla salvaguarda psico-fisica del lavoratore nel rispetto delle sue mansioni e dell’incarico contrattuale assunto. 
  2. formazione continua per l’adeguamento delle competenze professionali in tema di innovazione ed impiego di tecnologie moderne, con particolare attenzione all’introduzione di tecniche e pratiche dell’organizzazione e della produttività tali da consentire un giusto equilibrio tra performance ed investimenti.
  3. formazione continua per l’allineamento delle competenze aziendali in tema di internazionalizzazione, con particolare attenzione ad una visione europeistica del mercato del lavoro e degli ambienti produttivi tali da garantire un’effettiva capacità di posizionamento nei più ampi contesti internazionali.

Con l'Avviso si intendono promuovere le condizioni affinché venga rafforzato il sistema della formazione continua e permanente.

È ammissibile la seguente tipologia di Piano: 

Aziendale:  Piano Formativo che risponde ai fabbisogni formativi di uno o più Dipendente/i di una singola impresa.

Soggetti e destinatari dei piani formativi

Possono candidarsi per l’ottenimento di contributo per la realizzazione di Piani Formativi  relativi all'avviso 5-2020 esclusivamente :

  • gli Studi Professionali,
  •  le Società tra Professionisti e 
  • Centri Elaborazione Dati.

Sono destinatari finali  delle attività previste nei Piani Formativi    lavoratori/lavoratrici dipendenti  per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, modificato dall’art. 10 legge 148/2011, individuati all’atto della presentazione della proposta alle Parti Sociali per la condivisione.  In particolare sono inclusi anche:

  • i lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento e i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non prestano servizio in azienda;
  • apprendisti; 
  • lavoratori in CIG.

ATTENZIONE, sono esclusi: 

  •  collaboratori con partita IVA; 
  • dirigenti – amministratori e titolari di aziende beneficiarie (tranne se inquadrati come lavoratori dipendenti); 
  • stagisti, tirocinanti e collaboratori occasionali.

Avviso finanziamenti Fonarcom 2022: come fare domanda

Come detto il finanziamento del Piano Formativo è subordinato alla preventiva condivisione dello stesso da parte delle  Parti Sociali costituenti il Fondo.

Il Soggetto Proponente, registrandosi ed accedendo all’apposita sezione del sito del Fondo (www.fonarcom.it),  dovrà inoltrare in via telematica, entro la data di scadenza prevista dall’Avviso, la proposta del Piano  Formativo per l’invio alle Parti Sociali (commissione nazionale), allegando ove richiesta, la preventiva condivisione ottenuta a livello aziendale o a livello  territoriale.

Il Piano Formativo una volta trasmesso in via telematica non potrà più essere modificato, e sarà preso in  visione dalle Parti Sociali le quali potranno rispondere, tramite email all’indirizzo di posta elettronica del  Soggetto Proponente (SP), entro 30 giorni con:

− Condivisione Positiva della Proposta di Piano Formativo.

− Richiesta di Rimodulazione (verrà riattivata la possibilità di apportare modifiche alle tavole A, B, C e D

del Formulario e quindi di trasmettere nuovamente la proposta).

− Condivisione Negativa della Proposta di Piano Formativo (il Piano verrà scartato). 

In allegato in fondo all'articolo il testo integrale dell'avviso con ulteriori dettagli.

Allegati:

Locazioni brevi: tutte le regole per i contratti e la banca dati del Turismo

19 Ottobre 2022 in Speciali

Il regime delle Locazioni Brevi è disciplinato dall’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Locazione breve: che cosa è

Per contratto di locazione breve si intende:

  • un contratto di locazione di immobile a uso abitativo,
  • di durata non superiore a 30 giorni, 
  • stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. 

Il contratto può essere stipulato:

  • direttamente 
  • o tramite soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, 
  • ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Locazione breve: obbligo di comunicazione dati

I  soggetti  che  esercitano attività  di  intermediazione immobiliare,  nonché quelli  che  gestiscono  portali   telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un  immobile  con  persone che dispongono di unità immobiliari da locare,  trasmettono  i  dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a  quello a cui si riferiscono i predetti dati.

Attenzione al fatto che l'omessa,  incompleta o  infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione di cui all'art. 11 comma 1 del DLgs n 471/97, da euro 250 a euro 2.000.

La  sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata  entro i quindici giorni successivi alla  scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

I soggetti residenti nel territorio dello Stato trasmettono i dati utilizzando il canale Entratel/Fisconline direttamente o tramite gli intermediari. Per la compilazione del file contenente i dati devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
I soggetti non residenti:

  • se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati per il tramite della stabile organizzazione, utilizzando il canale Entratel/Fisconline
  • se non in possesso di una stabile organizzazione, devono avvalersi di un rappresentante fiscale, il quale  provvede anche a richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora ne siano sprovvisti. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, si considerano solidalmente responsabili per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sui canoni/corrispettivi i soggetti residenti in Italia appartenenti allo stesso gruppo dei non residenti.

Locazione breve: versamenti e ritenute

Lo stesso art. 4 prevede che “A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca".

Secondo lo stesso articolo si prevede che gli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano i canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve devono effettuare, su quelle somme, una ritenuta del 21%, in qualità di sostituti d'imposta, da versare tramite modello F24, con il codice tributo “1919” denominato:

  •  “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”. (Risoluzione n 88/E del 2017).

Se il beneficiario non opta in sede di dichiarazione dei redditi per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Locazione breve: la banca dati del turismo attiva dal 1 dicembre 2021

Dal 1 dicembre 2021 sono in vigore le regole contenute nel Decreto Ministeriale n 161 del 29 settembre 2021 pubblicato in GU n. 273 relativo alla banca dati per il turismo.

Nella  banca  dati   sono  raccolte e ordinate l seguenti informazioni  inerenti  alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi: 

  • tipologia di alloggio; 
  • ubicazione; 
  • capacità ricettiva;
  • estremi dei titoli abilitativi  richiesti,  ai  fini  dello svolgimento  dell'attività ricettiva,  dalla  normativa  nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in  materia urbanistica,  edilizia,  ambientale,   di  pubblica  sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi  di lavoro; 
  • soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve; 
  • codice identificativo regionale,  ove   adottato, o codice alfanumerico

I dati in essa contenuti vengono forniti dalle Regioni e dalle Province autonome.

In data 19 ottobre il Ministero del Turismo ha pubblicato il protocollo che, prevedendo la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, disciplina:

  • il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, 
  • le modalità di aggiornamento della banca di dati, 
  • il monitoraggio dell’efficacia delle soluzioni tecniche prescelte
  •  e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, ivi compreso il momento di decorrenza dell’obbligo di indicazione del codice in ogni comunicazione, offerta e promozione.

Attenzione al fatto che le Regioni e Province autonome che NON sottoscrivono il protocollo di intesa, forniranno, direttamente al gestore della banca dati, i dati, nonché i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

Leggi anche Locazioni brevi: pubblicato il protocollo con le regole della Banca dati del Turismo

Cassa integrazione 2022: stessi codici per ottobre 2022

5 Ottobre 2022 in Speciali

Con la circolare 76 del 30 giugno 2022  e il messaggio 2637 del 1 luglio ( di parziale rettifica) Inps fornisce un riepilogo completo e dettagliato  delle novità in tema di contribuzione per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e  per i Fondi di  solidarietà.

 Come noto la riforma in legge di bilancio (legge 234 20219  ha ampliato le coperture a tutte le imprese con almeno un dipendente prevedendo anche aliquote agevolate temporanee. 

Per i datori di lavoro  dei settori non industriali in generale sono previsti  costi maggiori  rispetto al passato.

Vengono anche fornite  istruzioni operative per la composizione  dei Flussi Uniemens  da parte dei datori di lavoro. 

Per gli oneri arretrati da gennaio a giugno si potrà compensare nei flussi di competenza da luglio a settembre 2022.

Con un nuovo messaggio n. 3649 del 5 ottobre l'istituto  precisa che i  codici causale indicati per i flussi da gennaio a giugno 2022 possono essere utilizzati anche per la denuncia di ottobre.

Vediamo in sintesi  nei paragrafi che seguono alcuni dettagli in più. 

La circolare si occupa dei seguenti argomenti :

1. Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio: aspetti contributivi

2. Platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali

3. Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)

4. Le integrazioni salariali straordinarie (CIGS)

5. Fondi di solidarietà bilaterali

6. Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

7. Il contributo addizionale

8. Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

9. Il rimborso delle quote di TFR ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D.lgs n. 148/2015

10. Aspetti contributivi connessi all’articolo 25-ter del D.lgs n. 148/2015

11.Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e adempimenti contributivi.

Cassa integrazione apprendisti e lavoratori a domicilio

A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in  ragione della matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale, di cui sono destinatari  anche per:

  • i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e 
  • i lavoratori a domicilio.

L’obbligo  sussiste, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.

L'isitituto ricorda che resta in vigore  l’articolo 2, secondo comma, della legge n. 877/1973, il quale  dispone che: “È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo  provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni”.

ATTENZIONE :  Tenuto conto delle modifiche apportate all’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, a decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello – assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti  in servizio in- in quanto il  datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale 

Calcolo dimensione aziendale dei datori di lavoro

Per la determinazione della dimensione aziendale la circolare precisa che pur restando valida la regola della media semestrale, visto lìeliminazione dell'alternatività  tra  cassa ordinaria e srtaordinaria , nel caso il datore di lavoro peri con piu posizioni contributive  il computo della media va effettuato considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (CIGO – FIS).

 Pertanto  non dovranno essere considerati i lavoratori delle matricole appartenenti a settori che comportano l’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali 

Codici di autorizzazione 2022

I datori di lavoro  di area CIG che occupano mediamente più di 15 dipendenti che operano con più posizioni contributive dovranno richiedere all’Inps l’attribuzione del codice di autorizzazione «3Y» ovvero «azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo Cigs». La richiesta va effettuata   entro il mese successivo a quello nel quale si realizza il requisito occupazionale.

I datori di lavoro operanti in ambito Fis su più matricole  devono invece richiedere i codici :

  • 0G per le aziende con più di cinque dipendenti e fino a 15,
  • 0W  per quelle con più di 15 dipendenti e 
  • 9 E per le imprese commerciali (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con più di 50 dipendenti.

validi per il 2022, anno con un contributo previdenziale temporaneo

In attesa del rilascio del codice di autorizzazione, la direzione  ha attribuito d’ufficio il codice «0J». 

Dal periodo di competenza gennaio 2023, sempre d’ufficio saranno eliminati dalle posizioni contributive attive e sarà attribuito il codice «9N», che assumerà il nuovo significato di «azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo Fis».

Precisazioni passaggio da FIS a CISOA

Con il nuovo messaggio INPS precisa,   in riferimento ai datori di lavoro con C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 che i codici L029 e L030 erano stati istituiti unicamente per il recupero del contributo ordinario del Fis da parte dei datori di lavoro contrassegnati con i C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 che, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarebbero dovuti rientrare nell'ambito di applicazione della Cisoa.

Questi datori di lavoro, sino al 31 dicembre 2021, erano tenuti al versamento della contribuzione Fis. A seguito dell'applicazione della disposizione contenuta nella legge 234/2021, avrebbero dovuto versare alla Cisoa, e di conseguenza recuperare quanto corrisposto al Fis nella prima parte dell’anno in corso. Tuttavia poiché il decreto interministeriale di accesso alla Cisoa non è stato ancora pubblicato, questi datori di lavoro sono a tutt'oggi tenuti al versamento della contribuzione Fis, utilizzando i codici sopra elencati.