Mediatori familiari: ecco le regole per la professione

2 Novembre 2023 in Speciali

Definitiva l'entrata in vigore della nuova figura di mediatore familiare. E'   stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale  del 27 ottobre 2023, attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sul processo civile e sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie (Riforma Cartabia)

La disciplina modifica quanto previsto in materia di mediazioni familiare nel regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 in particolare specifica:

  1. l'ambito di attività professionale del mediatore familiare
  2. i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e l'iscrizione all'elenco nazionale 
  3. le indicazioni sui corsi obbligatori per la formazione iniziale e l'aggiornamento continuo
  4. i requisiti richiesti per i formatori 
  5. le tariffe applicabili  
  6. deontologia 
  7. disciplina sul trattamento dei dati personali.

Mediatore familiare: definizione e requisiti richiesti

 Il decreto definisce il  mediatore  familiare   come   la  figura  professionale  terza  e  imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi  di  cessazione o di oggettive difficolta' relazionali di un  rapporto  di  coppia, prima, durante o dopo  la separazione  cercando di facilitare la  riorganizzazione del rapporto personale e delle relazioni genitoriali  

Si tratta di una figura di libero professionista che si esercita a norma della  legge 14 gennaio 2013, n.  4  sulle professioni non organizzate  

Sono richiesti i  seguenti requisiti di onorabilità e di formazione:

  •  non  trovarsi  in  stato  di   interdizione   legale   o   di inabilitazione o non essere altresi' sottoposti ad amministrazione di sostegno; 
  •  non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per  delitto  non colposo
  •  non  avere,   alla   data   di   richiesta   dell'iscrizione, procedimenti penali in corso 
  •  non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai  pubblici uffici; 
  •  non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli  effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali; 
  •  non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordine professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare  piu' grave di quella minima prevista da ciascun regolamento.

I titoli di studio richiesti – Il regime transitorio

E' richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

  1. attestazione  rilasciata  dalle  associazioni   professionali  iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal  Ministero  delle Imprese (legge, n. 4 del 2013) 
  2. certificazione di conformita' del singolo professionista  alla normativa tecnica UNI 11644
  3. diploma di  laurea  almeno  triennale  nell'area  disciplinare  umanistico-sociale di cui all'allegato 1  del  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro  titolo equivalente o equipollente per legge.  

ATTENZIONE L'attività è consentita anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del  decreto, sono gia' in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con:

  • frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore  con 
  • superamento dell'esame finale, e 
  • che  documentano  lo  svolgimento di attivita' di mediazione familiare  nel  biennio  precedente.  Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico annuale  a decorrere dal 31 dicembre 2023. 

 Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui  all'articolo  12-bis delle disposizioni di attuazione  del  codice  di  procedura  civile,  restano  fermi   gli   ulteriori   specifici   requisiti   prescritti

La formazione iniziale obbligatoria per i mediatori familiari

 Il corso di formazione iniziale per l'accesso alla professione di mediatore familiare deve essere    riconosciuto  da  associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato  dai soggetti  da  queste  riconosciuti   nonche' dagli enti titolati  alla  certificazione  delle  competenze,  come definiti dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  g)  del  decreto  legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

Le caratteristiche dei corsi iniziali sono le seguenti

   DURATA :

  • non meno di duecentoquaranta ore di lezioni  teorico-pratiche,  di cui almeno il 70 per cento dedicato alla mediazione  familiare.Il 75 % delle ore deve essere svolto  in  presenza  o  mediante  collegamento  audiovisivo   in  modalita' sincrona
  • non meno di ottanta ore di pratica guidata  con  un  formatore  con pluriennale esperienza di  mediatore,  di  cui  almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione

 ESAME FINALE comprendente: 

      1) una prova scritta con domande a risposte aperte; 

      2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo  giuoco  di ruolo («role playing»); 

      3) una prova orale  consistente  in  un  colloquio con presentazione di un  elaborato  scritto sul percorso svolto

al termine del quale è rilasciato un attestato di idoneità

MATERIE:

  • la teoria del conflitto e il conflitto familiare; 
  • i rapporti patrimoniali  e  personali  della  coppia  e  la filiazione; 
  • i diversi modelli di coppia e di famiglia; 
  • i cicli di vita della coppia e della famiglia; 
  • la crisi della coppia e le  conseguenze  sul  rapporto  con  i figli e l'intervento del mediatore; 
  • l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari; 
  • la tutela dei minori; 
  • le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli; 
  • l'intervento dello psicologo nella  mediazione  e  la  tecnica  dell'ascolto del minore; 
  • i sistemi di risoluzione alternativa delle  controversie  e  i  tipi di mediazione; 
  • la figura del mediatore familiare; 
  • le fasi del percorso di mediazione familiare; 
  • i metodi e  le  tecniche  di  mediazione  dei  conflitti,  con  particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra  genitori  e i figli; 
  • la  rielaborazione  del  conflitto  e  l'accordo  finale   di  mediazione; 
  • gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia  e  all'estero; 
  • la violenza domestica e di genere.

Formazione continua obbligatoria per i mediatori familiari e requisiti foramatori

L'aggiornamento professionale continuo, consiste in corsi di almeno dieci ore   nelle  materie  sopracitate soprattutto  in  relazione  all'evoluzione  normativa, giurisprudenziale e deve comprendere attivita'  laboratoriali   in presenza,  su  casi  teorico-pratici. 

Gli  obblighi  di  aggiornamento  professionale  periodico  hanno  cadenza   annuale   dal 31 dicembre 2023. 

I formatori  nei corsi iniziali e di aggiornamento devono possedere i seguenti requisiti: 

  •  laurea  almeno  triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato  1  del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre
  • 2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge,  
  •  docenza in materie giuridiche,  umanistiche,  sociali  o psicologiche  presso  universita',  istituti   secondari   e   scuole  pubbliche o private legalmente riconosciute  oppure,  
  •  almeno due pubblicazioni in  materia  di  mediazione familiare, dotate di codice identificativo  internazionale ai sensi dell'articolo  1,  lettera  t),  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 7 giugno  2012, n. 76; 

In alternativa al punto precedente devono essere

  1.  iscritti da almeno cinque anni a  una  delle  associazioni  professionali  di  mediatori  familiari inserite  nell'elenco  tenuto  presso  il  Ministero  delle  Imprese e  del  Made  in  Italy,  oppure
  2.  docenti   in materia  di  mediazione  familiare  in  corsi di durata almeno quaranta ore ciascuno, per almeno cinque  anni  consecutivi anteriori alla data di entrata  in  vigore  del  1 novembre 2023 .

L'attività di formatore è consentita anche  

a chi ha  conseguito la qualifica di mediatore familiare con la frequenza  di un corso di almeno duecentoventi ore e il  superamento  dell'esame

finale  con formazione nelle materie sopracitate per almeno 30 ore, nel biennio precedente. 

ATTENZIONE  Non sono tenuti a svolgere  il  corso  di  formazione  iniziale  i soggetti  in possesso della certificazione Uni del professionista e  

gli   iscritti  nell'elenco   dei mediatori familiari in vigore dal 30 giugno 2023 per effetto del   dlgs 

Mediatori familiari: parametri per il compenso

Per la definizione dei compensi il decreto specifica che il  compenso non  comprende le spese forfettarie ne' gli oneri  e   i contributi dovuti a qualsiasi titolo. 

Nella notula o fattura andranno indicati in modo distinto l'ammontare 

  1. del compenso,
  2. delle spese,
  3. degli oneri e dei contributi, nonchè
  4. il totale di tali voci. 

Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale. 

Per gli incarichi non conclusi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 

Ciascun componente della coppia oggetto di mediazione, è tenuto a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 netti.  

La somma va moltiplicata secondo i seguenti parametri:    

 bassa complessita' e conflittualità

 moltiplicatore 1;
 media complessita' e conflittualità moltiplicatore 2.
alta complessita' e conflittualita': moltiplicatore 3
Allegati:

Lavoro sportivo subordinato: condizioni, contratti a termine, apprendistato

31 Ottobre 2023 in Speciali

l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito la scorsa settimana con la circolare 2 2023  i chiarimenti sulle novità in tema di lavoro previste dalla riforma del lavoro sportivo   DLgs. 36/2021 e dal DL 120/2023. 

Tra i vari aspetti sono state specificate alcune particolarità  relative alle tipologie di  contratti applicabili .

Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni riguardo  il lavoro subordinato.

Lavoro nel settore sportivo professionistico: requisiti e contratti a termine

Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici ovvero presso le società che svolgono la propria attività sportiva con finalità  lucrative è regolato dalle norme contenute nel Titolo V del D.Lgs. n. 36/2021 e, in particolare, dall’art. 27 .

Si prevede anzitutto che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività  principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Può essere qualificato come lavoro autonomo solo se ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro  collegate in un breve periodo di tempo;
  2. b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di  preparazione o allenamento;
  3. c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore  settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno. 

Gli ispettori dovranno verificare le condizioni  autonomamente, caso per caso, ad esempio  qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni  l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto. e il rapporto qualificarsi come lavoro autonomo.

Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in  forma scritta, a pena di nullità e deve deve essere depositato, a cura della società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, 

Il contratto di lavoro  subordinato  può avere  termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

Sono ammesse anche:

  1. la successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti e 
  2. la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi sia il consenso del lavoratore e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni nazionali.

Lavoro sportivo e contratto di apprendistato

Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare  :

  1. contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore,  
  2. e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca,

La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67  (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dellosport). 

In relazione all'apprendistato  di primo livello , il limite di età minimo – in deroga  ala normativa vigente  – è fissato a 14 anni, atteso  che il percorso di apprendistato assolve all'obbligo di istruzione e ciò anche nell'ottica della “valorizzazione non  solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti”.

Ai contratti di apprendistato nel settore sportivo  non  si applica  la disciplina del licenziamento illegittimo, del recesso al termine del   rapporto ovvero della sua prosecuzione e del contingentamento del numero di apprendisti.

Inoltre, diversamente da quanto prevede la disciplina generale del   D.Lgs. n. 81/2015, la riforma dello sport prevede espressamente che al termine del periodo di  apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.

Si attende comunque l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione degli “standard professionali e formativi relativi ai percorsi  di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche”.

 per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante,:

  • il limite minimo di età è fissato a 15 anni, 
  •  il limite massimo  resta confermato a 23 anni .

Contratti di lavoro nel settore dilettanti

Si ricorda che nel settore dilettanti invece  il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa,  sempre che

 la durata delle prestazioni anche  continuativa, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e 

quando le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali (art. 28 del DLgs. 36/2021).

Questi requisiti per l'ispettorato sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo in quanto data la particolarità del settore non si applica comunque la presunzione di lavoro subordinato prevista dalla disciplina in materia di etero-organizzazione (’art. 2 comma 2 del DLgs. 81/2015) 

Investimenti sostenibili 4.0 PMI: chiusura sportello al 19.10

19 Ottobre 2023 in Speciali

Il MIMIT comunica la chiusura dello sportello per l'agevolazinoe Investimenti sostenibili 4.0, per esaurimento risorse, dal 19 ottobre 2023

Il DD del 29 agosto il MIMIT ha fissato termini e modalità delle domande della misura investimenti sostenibili 4.0 per le PMI del Mezzogiorno.

Nel dettaglio, come specificato nel comunicato dello stesso Ministero delle imprese, si prevede che:

  • a partire dal 18 ottobre, 
  • le micro, piccole e medie imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna 
  • potranno presentare domanda per le agevolazioni previste dalla misura Investimenti sostenibili 4.0.

Il decreto direttoriale del 29 agosto ha definito l’iter di presentazione per l’accesso alle agevolazioni che sarà articolato in due fasi:

  1. compilazione della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023;
  2. invio della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023. (sportello chiuso dal 19 ottobre per esaurimento risorse)

Ricordiamo che la misura è disciplinata dal decreto 15 maggio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto. 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e mirano ad investimenti in linea con la tutela ambientale e coerenti con il piano Transizione 4.0, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali.

Di seguito, i dettagli del decreto.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: ambito di applicazione

L’agevolazione in esame è un intervento in continuità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 10 febbraio dello scorso anno, con lo scopo di incentivare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese PMI nei territori delle regioni meno sviluppate a favore di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela ambientale e coerenti con il piano di Transizione 4.0. Altro obiettivo è quello di attuare quanto previsto dal PN RIC 2021 – 2027, azione 1.3.2, obiettivo 1.3, si tratta del programma nazionale “Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”.

I programmi di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione:

  • sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI. Sono riconducibili a tale linea di azione i programmi di investimento che prevedono un contributo specifico al raggiungimento degli obiettivi climatici individuati dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e/o l'applicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
  • promozione dell'efficienza energetica delle PMI.

Gli altri programmi di investimento non riconducibili alle linee di azione appena citate, rientrano nella linea di azione volta allo sviluppo delle attività delle PMI, con l’obiettivo di incentivare la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.

A seguire, i requisiti e le specifiche condizioni ai fini dell’ammissibilità dei programmi di investimento contemplati dal decreto.

Sono disponibili risorse complessivamente pari a 400 milioni di euro a valere sull’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021-2027.

Una quota pari al 25 per cento delle risorse è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: soggetti beneficiari

Alla data di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese. Le imprese devono dimostrare la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento nei territori delle regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

d) operare in regime di contabilità ordinaria e disporre

  • di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato,
  • nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di

  • normativa edilizia e urbanistica,
  • del lavoro,
  • della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed
  • in relazione agli obblighi contributivi;

f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni del decreto in oggetto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: spese ammissibili

Le spese ammissibili alle agevolazioni sono strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardino:

  • macchinari, impianti e attrezzature;
  • opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
  • programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali;
  • acquisizione di certificazioni ambientali.

La misura ammette, inoltre, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER, le spese per i servizi di consulenza. Nello specifico, sono ammesse:

  • le spese per i servizi avanzati di consulenza specialistica 
  • le spese relative ai servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto di misure di efficientamento energetico.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 per cento.

In particolare:

  1. nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato;
  2. nel caso di imprese di media dimensione, per il 40 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.

Per le sole spese che riguardano servizi di consulenza, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER.

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall'impresa beneficiaria

  • senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni,
  • secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti
    • il 31 maggio e
    • il 30 novembre di ogni anno,

in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricada nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva.

Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: procedura di accesso e concessione

Attenzione chiuso lo sportello al 19.10 per esaurimento delle risorse

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Con il Decreto 29 agosto 2023 sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni.

Nel dettaglio, dalle ore 10.00 del 20 settembre sarà possibile avviare la compilazione delle domande che potranno essere inviate a partire dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.

Le domande devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” del sito web di Invitalia

Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico sportello.

In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente.

Ai fini dell'ammissibilità alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, l'Agenzia valuta in via preliminare la capacità dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato.

Successivamente  l'Agenzia procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità e all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 5 del decreto, completando l'istruttoria, per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Titolare effettivo: come si individua per imprese e TRUST

17 Ottobre 2023 in Speciali

Pubblicato in GU n 236 del 9 ottobre il Decreto MIMIT 29 settembre che rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi.

La comunicazioni dati relativa deve essere pertanto inviata entro 60 giorni dal 9 ottobre e nel dettaglio entro il giorno 8 dicembre che essendo festivo fa slittare la scadenza all'11 dicembre 2023.

Vediamo in base alla normativa di riferimento le istruzioni di Unionecamere per individuare il titolare effettivo.

Per ulteriori dettagli e la normativa di riferimento leggi anche Titolare effettivo: comunicazione dati entro l'11 dicembre 

Individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica

La norma di riferimento individua e puntualizza i criteri da utilizzare per individuare il titolare effettivo.

Nelle imprese con personalità giuridica, il titolare effettivo è (in base all’art. 1 comma 2 lett. o) del Decreto) “…la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio”.

 L’art. 20 del decreto antiriciclaggio prevede, a questo proposito:

(comma 2) : “Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

  • a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; 
  • b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”

(comma 3): “Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: 

  • a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; 
  • b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; 
  • c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante”. 

(comma 5): “Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”. 

I criteri indicati nei commi 2 e 3 devono essere applicati in forma "scalare" in conformità all’art. 20 (commi 2 e 3) del decreto antiriciclaggio. 

Nell'ipotesi in cui dall'applicazione di tali criteri non sia individuabile la titolarità effettiva, dovrà essere utilizzato il criterio residuale espresso nel comma 5. 

L’uso dei criteri indicati consente, pertanto, l’individuazione di almeno un titolare effettivo per ogni impresa-persona giuridica soggetta all’obbligo di comunicazione. 

Individuare il Titolare effettivo nelle persone giuridiche private

Per individuare il titoare effettivo il Decreto richiama – ed in parte puntualizza – i criteri da utilizzare.

Nelle persone giuridiche private– secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 2 lett. p) del Decreto – il titolare effettivo è individuato nei “…soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio…”. 

Quest’ultima norma dispone: 

“Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: 

  • a) i fondatori, ove in vita; 
  • b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; 
  • c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione”. 

In questo caso la titolarità effettiva è individuata in via ‘cumulativa’: i fondatori, i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione sono tutti individuati quali titolari effettivi della persona giuridica privata e devono essere comunicati all’ufficio del registro delle imprese. 

Individuare il Titolare effettivo nel TRUST

Infine, per i TRUST e gli istituti giuridici affini l'art. 1 comma 2 lett. q) del Decreto rinvia all'articolo 22, comma 5, primo periodo del decreto antiriciclaggio. 

Tale disposizione prevede che le notizie sulla titolarità effettiva sono “…relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”. 

Anche in questo caso, la titolarità effettiva è individuata in via cumulativa : se oltre al costituente (o settlor) e al fiduciario (trustee) sono presenti altri soggetti tra quelli indicati, tutti devono essere comunicati quali titolari effettivi del trust affinché siano iscritti nella ‘sezione speciale’ del registro delle imprese.

Il ‘mandato fiduciario’ è un istituto giuridico affine al trust in quanto determina…effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine”. 

I trust e gli istituti giuridici affini, compilando il modello digitale TE, sono iscritti nell’apposita ‘sezione speciale’ e comunicano contestualmente il ‘titolare effettivo’.

Il DM 12 aprile 2023 – che ha approvato il modello digitale TE per la comunicazione dei titolari effettivi – ha dato seguito, tra l'altro, alle disposizioni contenute nel Decreto 16 gennaio 1995 del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro delle Imprese e del Made in Italy), circoscrivendo ai soli mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie l’obbligo della comunicazione della titolarità effettiva. 

La comunicazione deve essere inviata dalle società fiduciarie all’ufficio del registro delle imprese in cui le stesse hanno sede. 

Nel caso di mandato fiduciario, non è possibile indicare il fiduciario quale titolare effettivo e deve essere indicato almeno il costituente (ovverosia il fiduciante) e il beneficiario. 

E’ previsto l’inoltro di una pratica diversa per ogni mandato fiduciario stipulato dalla società fiduciaria.

Cessione crediti edilizi: i documenti necessari

10 Ottobre 2023 in Speciali

Il 3 ottobre Poste ha finalmente riattivato la Piattaforma di cessione dei crediti edilizi compreso il superbonus.

Gia nei mesi passati si leggevano le prime anticipazioni in merito, ma a seguito della ufficializzazione della riapertura, Poste ha informato i contribuenti e aggiornato le regole di cessione.

Prima di leggere il dettaglio per conoscere il corrispettivo di cessione leggi: Quanto costa cedere il credito da Superbonus? 

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Quali crediti edilizi posso cedere a Poste?

Il servizio di Poste Italiane è attivo dal 3 ottobre per le richieste di cessione presentate:

  • dai beneficiari originari del credito d’imposta (c.d. prime cessioni),
  • relativamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2024,
  • in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti.

Inoltre, viene specificato che, l’importo massimo cedibile è pari a 50.000 euro per cliente, anche tramite più cessioni, fermo restando che il totale dei crediti ceduti dallo stesso cliente a Poste Italianecomprensivo di quelli ceduti anteriormente alla data di riapertura del servizio, non può superare il limite di 150.000 euro.

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Cessione crediti edilizi: i documenti per istruire la pratica

Al fine della cessione del credito d’imposta è necessario fornire la documentazione richiesta tramite mail da Poste Italiane.

titolo esemplificativo Poste fornisce agli interessati il seguente elenco:

  • Copia dell’asseverazione dei lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane completa del timbro professionale.
  • Dichiarazione dell’asseveratore in merito all’effettivo svolgimento dei lavori ed alla congruenza degli stessi rispetto al valore dell’immobile, completa del timbro professionale.
  • Copia della polizza assicurativa di R.C. professionale dell’asseveratore comprensiva della copia del suo documento di riconoscimento e del tesserino professionale.
  • Contratti di appalto sottoscritti tra i soggetti che hanno realizzato i lavori ed il committente oppure contratti di prestazione d'opera con eventuale certificazione SOA se prevista.
  • Titolo edilizio abilitativo degli interventi (es. CILA/CILAS/SCIA) oppure nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili nonostante non necessitino di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente.
  • Notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, necessariamente con ricevuta di trasmissione, oppure nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza.
  • Autodichiarazione del cliente che attesti la sussistenza di tutti i requisiti di legge, pro tempore vigenti, per la spettanza della detrazione e per la cedibilità. L’autodichiarazione deve essere datata, firmata e completata con la copia del proprio documento di riconoscimento e con il codice fiscale.
  • Nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del DM del 6 agosto 2020:
  • relazione tecnica depositata presso il comune di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente, obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 119 del decreto rilancio, con la relativa ricevuta di deposito;
  • APE (Attestato di Prestazione Energetica) nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 del DM del 6 agosto 2020; oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza.
  • Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
  • Copia dei bonifici di pagamento da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato o, nei casi consentiti dalla legge, altre evidenze di pagamento.
  • Copia delle fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e un prospetto riepilogativo di quadratura con i bonifici.
  • Copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale o patrimoniale del proponente la cessione del credito d’imposta con riferimento al costo dei lavori eseguiti (ad esempio, cedolino o dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno).
  • Copia di un documento attestante il diritto di proprietà o di godimento sull’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (ad esempio, visura catastale storica per la proprietà, contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento).

In ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/07 “Antiriciclaggio” e dall’articolo 122-bis del DL 34/2020, Poste Italiane, in base agli esiti delle verifiche soggettive ed oggettive, invita il richiedente a recarsi personalmente presso l’Ufficio Postale di riferimento del conto al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

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Cessione crediti edilizi: i documenti dopo l’accettazione di Poste

Dopo l’accettazione contrattuale della proposta da parte di Poste Italiane, il cliente deve effettuare, per il tramite di un intermediario fiscale abilitato, la comunicazione di cessione sul sito dell’Agenzia delle Entrate e, successivamente, deve caricare sul sito di Poste Italiane i seguenti documenti:

  • Copia del "modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” trasmesso dall’intermediario fiscale all’Agenzia delle Entrate, con relativa ricevuta rilasciata da quest’ultima e completo della firma autografa dell’intermediario fiscale.
  • Copia di una dichiarazione del medesimo intermediario fiscale, esclusivamente nella forma che viene resa disponibile al richiedente tramite mail, in merito all’esistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni, alla conformità del modulo di comunicazione ed alla presenza del visto di conformità. Sulla dichiarazione deve essere presente il timbro professionale.
  • Per ogni intermediario fiscale copia della polizza assicurativa di R.C. professionale e copia del suo documento di riconoscimento.

L’invio di documentazione errata o non conforme a quanto richiesto, o il mancato rispetto delle tempistiche richieste per l’invio della stessa, non consente a Poste Italiane di proseguire con la valutazione della richiesta con conseguente rifiuto della domanda.

Cessione crediti edilizi: i controlli di Poste

Al fine di valutare la possibilità di acquisire un credito d’imposta in prima cessione, Poste Italiane effettua verifiche:

  1. soggettive sul richiedente
  2. oggettive su documentazione specifica.

In particolare, in fase di identificazione del cliente, oltre ai controlli standard antiriciclaggio, Poste Italiane effettua ulteriori controlli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presenza di segnalazioni in CAI (Centrale Allarme Interbancaria) relative all’emissione di assegni senza autorizzazione e/o senza fondi o utilizzo improprio di carte di credito, lo status “attivo” del conto corrente.

L’esito negativo di questi primi controlli soggettivi impedisce l’accesso al servizio.

Modello 770/2023: guida per l’invio

5 Ottobre 2023 in Speciali

Il Modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati fiscali delle ritenute operate nel 2022,
  • i relativi versamenti,
  • le eventuali compensazioni effettuate,
  • il riepilogo dei crediti,
  • gli altri dati contributivi e assicurativi.

Il Modello 770/2023 va presentato entro il prossimo 31 ottobre e tal fine ricordiamo che con il Provvedimento n 25954 del 27 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello e istruzioni da utilizzare.

Anche quest'anno 

Attenzione al fatto che viene confermata la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il modello 770 in massimo 3 invii.

770/2023: i dati da indicare

In particolare il modello 770 viene utilizzato per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
  • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, se richiesta, la Certificazione.

770/2023: soggetti obbligati e modalità di invio

Sono obbligati a presentare il Modello 770/2023:

  • i soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi,
  • i soggetti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

Nello specifico si tratta di:

  • società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato, così come gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i curatori fallimentari, i commissari
  • liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Per quanto riguarda le modalità di invio si evidenzia che la dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2023, deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

  • a) direttamente dal sostituto d’imposta; 
  • b) tramite un intermediario abilitato;
  • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
  • d) tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

770/2023: alcune novità di quest’anno

Tra le novità di quest'anno:

  • il rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:
    • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
    • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST;
  • al Rigo SX49 –trattamento integrativo”, per la compilazione della colonna 7 – credito residuo, quest’anno viene precisato che la somma da riportare in detto campo è comprensiva dell’eventuale importo dichiarato nel quado DI con la nota Q;
  • nel quadro SO è stata istituita una terza sezione, per consentire agli intermediari e alle imprese di assicurazione di comunicare i dati riferiti ai Piani di risparmio a lungo termine, PIR, per la verifica del rispetto dei limiti annuali e complessivi di investimento da parte di ciascun contribuente. Le istruzioni al modello precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, tenuto alla compilazione della sezione in argomento è l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se si tratta di data antecedente;
  • nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per tenere conto delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.

Imposta di bollo negli appalti: tutte le regole

30 Luglio 2023 in Speciali

Viene pubblicata la Circolare n 22 del 28 luglio delle Entrate con chiarimenti sul bollo nel nuovo codice degli appalti.

Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, attuativo dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici in aderenza, tra l’altro, alle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. 

Il decreto legislativo prevede, tra le altre, disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell’articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all’allegato I.4 al Codice medesimo. 

Con la circolare in oggetto si forniscono chiarimenti in merito a:

  • nuove modalità di calcolo,
  • versamento dell’imposta di bollo,

con particolare riferimento all’ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse.

Nuovo codice degli appalti: il bollo sul contratto

Ricordiamo che l’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici è definito nell’articolo 13 del d.lgs. n. 36 del 2023. 

Secondo il decreto i contratti pubblici sono «contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi »

Il comma 10 dell’articolo 18 del Codice dispone che con «la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. 

Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice»

Con riferimento al piano degli adempimenti fiscali, la circoalre specifica che le novità in esame trovano applicazione solo al momento della stipula del contratto.

L’articolo 1, comma 1, dell’allegato I.4 al Codice, infatti, richiamando la formulazione del citato comma 10 dell’articolo 18, stabilisce che il «valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato»

In particolare è stato introdotto un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo.

Vedi tabella seguente di cui all'allegato 4.1 al dlgs n 36/2023:

Nuovo codice degli appalti: modalità di calcolo del bollo

La Circolare n 22 chiarisce che in relazione alla nozione di “importo massimo previsto”, menzionata dalla tabella (allegato I.4), si evidenzia che l’articolo 1, comma 2, dell’allegato I.4 al Codice prevede che l’imposta è determinata «in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti (…)». 

Inoltre, l’articolo 147 , comma 4, del Codice dei contratti pubblici, ancorché con riferimento ai metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti ai fini dell’individuazione delle soglie di rilevanza, stabilisce che il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, «al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (…)». 

Il medesimo articolo 14, ai commi successivi, individua ulteriori criteri specifici per determinare l’importo stimato in relazione a varie fattispecie. 

In coerenza con quanto espressamente stabilito da tale ultima disposizione e in considerazione della ratio della norma in commento, si ritiene, quindi, che, anche ai fini dell’individuazione dell’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere in sede di stipula del contratto, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo vada considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Il successivo articolo 2, comma 1, dell’allegato I.4 prevede, inoltre, che il «pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

Da una lettura congiunta delle citate disposizioni, la circolare chiarisce quanto segue:

  • alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 6428 , continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo,
  • ad analoga conclusione si deve giungere in relazione agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell’aggiudicatario, come si dirà nel prosieguo,
  • per effetto delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972. 

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all’allegato I.4 al Codice, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto medesimo. 

Il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell’importo già dovuto. 

Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario.

Nuovo codice degli appalti: aggiudicatario obbligato al versamento del bollo

Con riferimento ai soggetti passivi dell’imposta in commento, si evidenzia che il citato comma 10 dell’articolo 18 del d.lgs. n. 36 del 2023 pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario. 

Atteso, tuttavia, che, in forza dello stesso comma 10, con la tabella di cui all’allegato I.4 al Codice sono sostituite le sole «modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo» di cui al DPR n. 642 del 1972, si ritiene che debba restare ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall’articolo 22 dello stesso DPR9

Si precisa, altresì, che, ai sensi dell’articolo 810 del DPR n. 642 del 1972, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.

Per tutte le regole per il versamento leggi anche: Imposta di bollo appalti: regole e codice tributo per i pagamenti dal 01.07

Allegati:

Agevolazioni imprese da SIMEST: via alle domande dal 27.07 per l’estero

26 Luglio 2023 in Speciali

Dal 27 luglio sarà possibile inviare le domande a SIMEST per le agevolazione per l'internazionalizzazione delle imprese a valere sul fondo 394/81.

Con Decreto 1 giugno 2023 pubblicato in GU n 164 del 15.07 il Ministero degli Affari esteri dispone le regole per gli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.

Il decreto, adottato  ai  sensi  dell'art.  6  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce i termini, le modalità e le condizioni delle agevolazioni finanziarie concesse a valere  sul Fondo 394/81 a sostegno  delle  iniziative  delle  imprese  italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento  sui  mercati internazionali, nonche' le attivita' e gli obblighi del gestore e  le funzioni di controllo del  Ministero degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale.

Gli interventi agevolativi sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea  in materia di aiuti di importanza minore (de  minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. 

Fondo 394 di SIMEST: i beneficiari

Per beneficiare degli interventi agevolativi le  imprese richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale in Italia;

b) essere regolarmente costituite e iscritte nel  registro  delle imprese e in stato di attivita';

c) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in stato di scioglimento e non essere sottoposte  a  procedura concorsuale e non trovarsi in stato di  fallimento,  di  liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria,  di concordato preventivo o in  qualsiasi  altra  situazione  equivalente secondo la normativa vigente;
d) essere in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di normativa del lavoro e di  prevenzione  degli  infortuni  e  con  gli obblighi contributivi;
e) non essere un'impresa in difficolta' come  definita  dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione  del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del Trattato;
f) non  avere  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali  illegali  o incompatibili dalla Commissione europea;
g) avere integralmente  restituito  gli  importi  oggetto  di  un provvedimento di revoca, totale o parziale,  o  di  restituzione  dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81  o  di  un cofinanziamento.
Sono, in ogni caso, escluse  dagli  interventi agevolativi, le imprese:

a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di presentazione della domanda,  sono  stati  condannati,  con  sentenza definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi  della  normativa  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

b) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione  interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8 giugno 2001, n. 231;

c) che  controllano  direttamente  o  indirettamente,  ai  sensi dell'art. 2359 del codice civile, una societa' residente in un  Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali,  ovvero  che  sono controllate direttamente o indirettamente, ai  sensi  dell'art.  2359 del codice civile, da una societa' residente in  un  Paese  o  in  un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori  non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni  individuate nell'allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non  cooperative  a fini fiscali, adottata  con  conclusioni del  Consiglio  dell'Unione europea;

d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge  quali cause di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  pubbliche  o comunque a cio' ostative.
I soggetti beneficiari possono beneficiare degli interventi agevolativi in forma  singola oppure  associata  mediante un'aggregazione  di  micro, piccole e medie  imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, avente autonoma soggettivita' giuridica  e iscritta  nel registro delle imprese.

Le imprese associate devono soddisfare deeterminati requisiti.
Il Comitato agevolazioni è autorizzato a stabilire, con proprie delibere,  ulteriori  requisiti  che  le  imprese   italiane   devono possedere per accedere ai singoli interventi agevolativi. 

Fondo 394 di SIMEST: le risorse

Per le finalità del decreto sono  utilizzate  le disponibilità del  Fondo  394/81,  attualmente costituite   dalle disponibilità finanziarie depositate sul conto corrente infruttifero n. 22044 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a «SIMEST – Fondo ex lege 394/81».
La dotazione del Fondo 394/81 è costituita inoltre:

  • a) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli  impieghi  della liquidita' del Fondo 394/81;
  • b) dai rientri e dai rimborsi di qualsiasi  natura  spettanti  al Fondo 394/81 o imputati al medesimo;
  • c) dalle risorse stanziate da provvedimenti normativi.

Il Fondo 394/81 è gestito da SIMEST, che impiega le risorse per gli interventi agevolativi deliberati dal Comitato  agevolazioni.  

Fondo 394 di SIMEST: gli interventi

Nel  rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni  previsti  dal regolamento «de minimis» e comunque in conformita' con  la  normativa europea in  materia  di  aiuti  di  Stato,  sono  ammessi  interventi agevolativi a sostegno delle seguenti iniziative:
    a) inserimento mercati;
    b) transizione digitale o ecologica;
    c) fiere ed eventi;
    d) E-commerce;
    e) certificazioni e consulenze;
    f) Temporary manager. 

Negli articoli da 6 a 12 il dettaglio dei singoli interventi.

Fondo 394 di SIMEST: presenta la domanda

Con avviso pubblicato sempre sulla GU n 164 del 15 luglio si informa del fatto che SIMEST ha pubblicato nella sezione apposito del proprio sito, la modulistica necessaria alla agevolazione di cui si tratta: Accedi qui alla sezione circolari per tutte le regole operative.

Inoltre, si specifica che il Comitato  agevolazioni  ha altresì deliberato  l'avvio a decorrere dalle ore 9,00 del  27  luglio 2023  delle attività  di ricezione da parte di  Simest  S.p.a. delle nuove domande di finanziamento agevolato riguardanti tali circolari operative a valere sul Fondo 394/81 e correlato cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del  Fondo  per  la  promozione integrata,  a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del citato decreto 1° giugno 2023. 

Il decreto 1 giugno degli Affari esteri specifica che gli  interventi  agevolativi  sono  concessi  nei  limiti  delle risorse  finanziarie  disponibili, sulla  base  di   una   procedura valutativa a sportello.
SIMEST  effettua  l'istruttoria  delle  domande  di  ammissione all'intervento  agevolativo,  mediante  valutazione   amministrativa, patrimoniale ed economico-finanziaria, legale e di compliance  svolta sulla base della documentazione presentata, nel rispetto  dell'ordine cronologico di presentazione  delle  domande,  e  le  sottopone  alle determinazioni  del  Comitato  agevolazioni,  secondo   l'ordine   di conclusione dell'istruttoria stessa.

Con una o piu' circolari operative, sono stabiliti:

  • a) le modalita' per la concessione degli interventi agevolativi;
  • b) gli aspetti operativi e  procedurali  connessi  alla  gestione degli interventi agevolativi, all'erogazione, al rimborso, alle cause di revoca specifiche  dei  singoli  interventi  agevolativi  e  alla rendicontazione;
  • c) il tasso di interesse del finanziamento, gli importi minimi  e massimi degli interventi agevolativi, la relativa durata, le  singole voci  di spesa  ammissibili  e  la  misura  massima  di  esposizione complessiva dell'impresa richiedente nei confronti del Fondo 394;
  • d)  eventuali  ulteriori  indicazioni  ai  fini  della   corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Allegati:

Sospensione termini agosto: quali pagamenti e adempimenti riguarda

19 Luglio 2023 in Speciali

Anche per il 2023 nel mese di agosto (ma non solo) vi sono diverse fattispecie di sospensioni-slittamenti dei termini, relativi:

  • sia ai versamenti 
  • che agli adempimenti, 
  • alle richieste documentali,
  • e a quanto da versare per i c.d. “avvisi bonari”.

Sospensioni termini agosto: la sospensione di adempimenti e versamenti

Anche nel 2023 per gli adempimenti fiscali e i versamenti che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno vige il differimento allo stesso 20 di agostotermine ultimo entro cui gli stessi possono essere effettuati. 

Peraltro, dal momento che il 20.08.2023 cade di domenica, gli adempimenti e versamenti sospesi di cui sopra potranno essere effettuati entro il successivo 21.08.2023.

Da notare che simile slittamento al 21.08.2023 trova applicazione: 

  • anche per gli importi rateizzati (art. 20 del D.Lgs 241/1997); 

senza che il contribuente debba corrispondere importi a titolo di interessi qualora si tratti di somme da versare.

Esempio – versamento IVA mese di luglio

Un contribuente soggetto passivo IVA, con liquidazione dell’imposta mensile, risulta a debito per il mese di luglio, con versamento che scadrebbe il 16.08.2023.

Tuttavia, vista la sospensione dei versamenti, l’IVA in oggetto andrà versata entro il 21.08.2023 (in quanto il 20.08.2023 cade di domenica).

Sospensioni termini agosto: la sospensione delle richieste documentali

Quanto visto in precedenza vige poi, di fatto, anche  per le richieste ai contribuenti di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

Viene infatti specificamente previsto (art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006) che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.

Trattandosi di una “sospensione” dei termini ha di fatto luogo il “non decorso” dei medesimi: la presente casistica si differenzia quindi dalla “proroga” (o “differimento”) vista per i versamenti in scadenza nel periodo 01.08-20.08 di ogni anno, laddove si ha semplicemente uno spostamento in avanti dei termini originariamente previsti. 

Per questo motivo, tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 01.08.2023 e il 04.09.2023 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dallo stesso 04.09.2023

Vi rientrano, tra le altre, le diverse ipotesi di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973, tra cui (a titolo esemplificativo):

DISPOSIZIONE

(art. 32 del D.P.R. 600/1973)

FATTISPECIE

 

 

 

comma 1, n. 2)

invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. “indagini finanziarie”

comma 1, n. 3)

invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento 

 

comma 1, n. 4)

invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti

 

comma 1, n. 6)

richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali

Diversamente, non risultano sospesi – per espressa previsione normativa – i termini per:

  • le richieste effettuate nell’ambito dei c.d. “controlli sostanziali” (attività di accesso, ispezione e verifica), così come
  • le procedure di rimborso dell’IVA.

Esempio – indagine documentale

Un professionista ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, in data 20.07.2023, un questionario relativo ai suoi rapporti con alcuni clienti in un precedente periodo d’imposta: la scadenza per la produzione delle risposte è stata fissata in 30 giorni (18.08.2023).

In considerazione della sospensione dei termini dal 01.08.2023, il riscontro al questionario da parte del professionista dovrà essere fornito entro il 21.09.2023.

PERIODO

GIORNI

TOTALE

20.07.2023 – 31.07.2023

12

30 gg.

01.08.2023 – 04.09.2023

0 (sospensione)

04.09.2023 – 21.09.2023

18

Sospensioni termini agosto: la sospensione degli avvisi bonari

Vi è poi un’ulteriore sospensione, sempre dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (quindi anche per il 2023), per i versamenti e per le richieste di chiarimenti collegati:

  • ai c.d. avvisi bonari – ossia gli esiti derivanti dai controlli automatici (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e all’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA) e dai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. 600/1973); 
  • agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412 della Legge 311/2004).

Si ricorda che, in caso di scelta per la ricezione dell’avviso bonario in via telematica attraverso l’intermediario – con barratura dell’apposita casella nel frontespizio del modello di dichiarazione – i 30 giorni non decorrono dalla data di ricezione dell’atto, iniziando dopo 60 giorni dalla data in cui l’avviso è stato ricevuto dall’intermediario stesso. 

Anche per la disciplina in esame, che si sostanzia in una “sospensione”, va considerato che, qualora il termine di 30 giorni per adempiere a quanto richiesto dall’avviso bonario, oppure fornire gli appositi chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, inizi a decorrere nel periodo che va dal 01.08.2023 al 04.09.2023, lo stesso slitterà al 04.09.2023 (termine del periodo di sospensione).

Esempio – avviso bonario inviato ante sospensione

Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 25.07.2023.

Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 26.09.2023.

PERIODO

GIORNI

TOTALE

25.07.2023 – 31.07.2023

7

30 gg.

01.08.2023 – 04.09.2023

0 (sospensione)

01.09.2023 – 26.09.2023

23

Esempio – avviso bonario inviato post sospensione 

Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 10.08.2023.  

Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 03.10.2023.

PERIODO

(escluso il giorno iniziale ed incluso il giorno finale)

GIORNI

TOTALE

10.08.2023 – 04.09.2023

0 (sospensione)

30 gg.

04.09.2023 – 03.10.2023

30

FATTISPECIE

TIPOLOGIA 

PERIODO 

Art. 37, comma 11-bis, primo periodo del D.L. 223/2006

Proroga versamenti

01.08.2023 – 21.08.2023 

(il giorno 20.08.2023 cade di domenica)

Art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006

Sospensione termine di produzione documenti e informazioni verifiche fiscali 

(non “sostanziali”)

01.08.2023 – 04.09.2023 

 

Art. 7-quater, comma 17 del D.L. 193/2016

Sospensione termine versamento/fornitura informazioni a seguito del ricevimento di avvisi bonari

01.08.2023 – 04.09.2023

Bando “BIT” INAIL innovazione: elenco ammessi

16 Luglio 2023 in Speciali

E' stata pubblicata il 14 luglio 2023 la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento del Bando BIT INAIL – ARTES 4.0 N1 – 2022 finanziato con 2 milioni di euro con il Bando pubblicato dall'INAIL  il 7 novembre  2022.

Il bando viene realizzato  in collaborazione con il centro di competenza ARTES 4.0,  e mira a incentivare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0,finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e alla riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

I contributi del Bando BIT  andranno a coprire  fino al  50 % delle spese sostenute  dalle imprese. 

Con il riepilogo sui requisiti dei progetti le spese ammissibili le modalità  di partecipazione, riportiamo all'ultimo paragrafo  l'elenco dei progetti ammessi . 

Qui la graduatoria completa ammessi/non ammessi.

Bando BIT cos’è – requisiti imprese – importo finanziamenti

Il Bando Innovazione Tecnologia (BIT) ha l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. E' gestito da Artes  4.0 che è  una Associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0

Ad ARTES 4.0 sono associati, oltre all’Inail, strutture universitarie in  centri di ricerca ed istituti di formazione ad elevata qualificazione, fondazioni e partner industriali 

 Il bando è aperto a tutte le imprese , dalle MPMI alle grandi imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano una  stabile organizzazione in Italia e possiedono   gli specifici requisiti economici e di onorabilità previsti dal Bando.

Nel caso di aggregazioni di più soggetti beneficiari, il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo  proponente determinerà l’inammissibilità della domanda.

IMPORTO FINANZIAMENTI

La dotazione finanziaria disponibile messa a disposizione da Inail, è pari complessivamente a 2.000.000 €.

Il contributo è concesso ed erogato alle imprese beneficiarie nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, con:

  • importo minimo non inferiore a euro 100.000 e 
  •  importo massimo non superiore a euro 140.000.

I progetti devono prevedere il coinvolgimento diretto del CC ARTES 4.0 e il ricorso alle competenze e alle strumentazioni del CC nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili a copertura dei servizi forniti (vedi elenco all’art. 1 del  Bando). 

I proponenti potranno richiedere l’erogazione del contributo economico:

  1.  in una unica soluzione al termine del progetto;
  2. in alternativa, su un unico Stato Avanzamento Lavori (SAL) intermedio non inferiore al 50% del totale 

È possibile richiedere l’erogazione di una quota a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 % del contributo richiesto, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore di Inail.

Bando Bit INAIL: aree tematiche e termini per i progetti

I progetti ammissibili al finanziamento dovranno preferibilmente essere coerenti con almeno una delle seguenti aree tematiche.

  • a. Robotica e macchine collaborative
  • b. Intelligenza Artificiale
  • c. Sistemi di controllo model-based per sistemi multivariabili
  • d. Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo
  • e. Applicazioni e tecnologie per archiviazione ed elaborazione di dati
  • f. Infrastrutture software di base
  • g. Tecnologie per la cyber-security
  • h. Realtà aumentata e virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale
  • i. Tecnologie robotiche e di realtà aumentata e di sistemi di sensori per la manutenzione predittiva e training
  • j. Sensori realizzabili con diverse tecnologie
  • k. Sviluppo e caratterizzazione materiali avanzati
  • l. Digitalizzazione e robotizzazione di processi
  • m. Tecnologie, reti e sistemi e comunicazione, wireless e wired

I progetti devono prevedere:

  1.  un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi e tempi;
  2.  una esposizione chiara dei benefici che il progetto di innovazione avrà nell’ambito della prevenzione e del contrasto degli infortuni e delle malattie professionali e in generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
  3.  un livello di maturità tecnologica (Technology readiness level, “TRL”) in un intervallo tra TRL 5 e TRL 8;
  4.  il coinvolgimento del Centro di Competenza ARTES 4.0 per lo svolgimento delle attività di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto.

Saranno valutati con particolare favore i progetti la cui realizzazione avrà riflessi in termini di transizione ecologica e sostenibilità ambientale, riduzione dell’inquinamento, riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti.

Inoltre, l’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio nazionale italiano.

REALIZZAZIONE  E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

I benefici sono concessi, per un periodo di 18 (diciotto) mesi prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi, previa richiesta, adeguatamente motivata da parte del soggetto proponente o del capofila nel caso di partenariato di imprese.

Le spese relative al progetto ammesso al finanziamento sono rendicontabili a partire dalla data di avvio del progetto.

Bando INAIL BIT come fare domanda

Le domande vanno inviate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma dedicata , previa registrazione, a partire dal 7 novembre  2022

 I soggetti proponenti devono compilare  entro e non oltre il 16 gennaio 2023   il 13 FEBBRAIO 2023 ore 17.00 gli allegati  elencati di seguito:

  •  Allegato 1 (Domanda dei benefici)
  •  Allegato 2 (Anagrafica e Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità)
  •  Allegato 3 (Idea progettuale “Abstract”)
  •  Allegato 4 (Scheda progettuale completa)
  • Allegato 5 (Budget della proposta progettuale). ( uno tra i seguenti allegati sulla base della categoria di aiuto in cui ricade il progetto proposto:
    •   Allegato 5.A_Budget per proposte progettuali relative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Art. 25 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
    •  Allegato 5.B_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione a favore delle PMI (Art. 28 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
    •  Allegato 5.C_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione dei processi e dell’organizzazione (Art. 29 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
  •  Allegato 6 (Delega del sottoscrittore)
  •  Allegato 7 (Dichiarazione d’intenti per la costituzione dell’ATS/ATI/altra forma contrattuale equipollente)

Ulteriori approfondimenti , faq   e bando integrale con tutti gli allegati  sono disponibili  nel portale di ARTES 4.0  "retecompetencecenter4-0"

Bando INAIL BIT requisiti di ammissibilità e di valutazione

La selezione delle proposte è suddivisa in 2 Fasi:

 Fase 1: verifica dei requisiti preliminari di ammissibilità previsti dall’art. 10.1.

 Fase 2: valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali 

Nella Fase 1  saranno valutati i seguenti requisiti

  1. Ricezione di tutti i documenti richiesti dal Bando e firma delle dichiarazioni sul possesso dei criteri di ammissibilità
  2. Ricorso ai servizi forniti da ARTES 4.0 nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili*
  3. Allineamento dei temi delle proposte con gli obiettivi e le aree tematiche del Bando
  4. di maturità tecnologica (TRL) (deve essere compreso in un intervallo tra TRL 5 (TRL iniziale) e TRL 8 (TRL finale).
  5. Criticità non superabili sulla compatibilità etico/normativa e scientifica della proposta riguardo la salute e sicurezza sul lavoro.

Nella Fase 2 la commissione di esperti valutera  aspetti di ideoneità dell'idea progettuale e  tecnico scientifici come segue:

a- CRITERI DI IDONEITÀ CRITERI DI IDONEITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE

  • Idoneità tecnico-scientifica del progetto proposto sulla base delle tematiche del Bando
  • Innovazione della soluzione proposta rispetto alle alternative esistenti nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro in funzione del contesto applicativo
  • Fattibilità e replicabilità della proposta progettuale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro

b -CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA CRITERIO DI VALUTAZIONE –  PUNTEGGIO MASSIMO  e MINIMO

  • Qualità tecnico-scientifica del progetto proposto in termini di chiarezza ed effettiva perseguibilità degli obiettivi rispetto alla tematica della salute e sicurezza sul lavoro: punteggio max 20  minimo 12
  • Grado di innovazione del progetto:punteggio max 20  minimo 12
  • Fattibilità tecnologica del progetto proposto punteggio max 12 minimo 8

Bando BIT 2022 Elenco progetti ammessi

Riportiamo l'elenco dei progetti  ammessi al finanziamento  con le relative  aziende proponenti .

 Qui il pdf completo con ammessi e non ammessi.

ID PROPOSTA-  ESITO –  SOCIETÀ PROPONENTE/I

 9158 Ammessa NUOVA SIMAT S.r.l.

 9167 Ammessa GLOBAL SERVICE S.r.l. 

8750 Ammessa UBIQUICOM S.r.l. 

9155 Ammessa Smart Track S.r.l.

 9116 Ammessa MEDIATE S.r.l.

8753 Ammessa E.S.TR.A. SPA – Generale Sistemi S.r.l. 

8830 Ammessa VISUAL ENGINES S.r.l. 

9032 Ammessa KIWIBIT S.r.l.

 9135 Ammessa Geckosoft S.r.l. 

8751 Ammessa SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.r.l. 

9156 Ammessa Next Generation Robotics S.r.l.

 8771 Ammessa  Gruppo Ecosafety S.r.l. 

9153 Ammessa VLAB S.r.l. (impresa proponente singola)

 8793 Ammessa EXTERYO S.r.l. 

8933 Ammessa Sigma Ingegneria S.r.l. Unipersonale 

9113 Ammessa AME ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING S.r.l. 

8630 Ammessa K-Digitale S.r.l. – Idea-Re S.r.l. 

L'avviso informa che tutte le aziende riceveranno una comunicazione via mail nelle prossime settimane 

Cooperative di tipo srl: intervento del MIMIT sull’assetto dei controlli

12 Luglio 2023 in Speciali

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti l’11 luglio 2023 pubblica l’informativa n. 93/2023 in commento alla nota n. 221466 del 5 luglio 2023 “Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative” in cui il Ministero del Made in Italy (MIMIT) ha fornito ulteriori chiarimenti sul ruolo dell’organo di controllo interno e del revisore nelle società cooperative, recependo la nota dello scorso giugno del CNDCEC in si è fatto presente che nel nostro ordinamento solo l’organo di controllo societario può cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale (ex artt. 2403 comma 2 e 2409-bis comma 2 c.c.), mentre il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione.

Sistema dei controlli nelle cooperative di tipo srl: nota MIMIT 5 luglio 2023

Il Ministero, nella nota n. 22146 del 5 luglio 2023 precisa che:

  • nella società cooperativa di tipo s.r.l. può essere nominato un organo di controllo collegiale (il collegio sindacale) o un organo di controllo monocratico (il sindaco unico); 
  • nessuna difformità può riscontrarsi tra le funzioni esercitate dal sindaco unico e dal collegio sindacale; 
  • diversa, invece, è la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco (monocratico o in forma collegiale) rispetto a quelli affidati al revisore. 

Società cooperative di tipo srl e intervento CNDCEC: assetti dei controlli societari

Appare interessante l’ultimo punto delle precisazioni della nota (n.22146 5.07.2023) in commento considerando che in una precedente nota del MIMIT si era stabilito che nelle cooperative di tipo s.r.l.

  • tanto nelle ipotesi in cui la società nomini il collegio sindacale o il c.d. sindaco unico, 
  • tanto nei casi in cui la società provveda alla nomina di un revisore, 

sia i primi, sia il secondo “sarebbero abilitati a esercitare, anche autonomamente, sia il controllo di gestione che quello contabile”. 

Proprio per quest’ultimo motivo con una nota dell’8 giugno 2023 il Consiglio Nazionale fa presente al Ministero il suo parere contrario in merito a quanto stabilito circa l’assetto dei controlli della s.r.l. 

È stato fatto notare che l’art. 2477 c.c., attualmente in vigore, consente di introdurre assetti dei controlli societari diversificati, sia nella forma che nella sostanza, dando vita quindi ad un sistema maggiormente destrutturato se paragonato a quelle delle s.p.a. in cui l’autonomia dei soci risulta ampliata. I soci, infatti, possono scegliere fra diverse forme di controllo e decidere la totale soppressione dell’organo di controllo interno deputato alla vigilanza sulla gestione, in luogo del mero controllo legale dei conti. 

Tuttavia, secondo il Consiglio nazionale, l’atto costitutivo della società non può ritenersi del tutto “svincolato” dalla necessità di accordare l’esatto significato ai  nomina iuris impiegati nella stessa disposizione in funzione di garanzia dell’affidamento che i terzi ripongono nell’individuazione di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), ovvero di un revisore legale.

Nella stessa prospettiva, l’atto costitutivo non può ritenersi svincolato dal rispetto dei limiti di legge che disciplinano le “competenze” e i “poteri”, sia del collegio sindacale o del sindaco unico, sia del revisore legale

Solo al primo, peraltro, l’art. 2477, co.4 c.c. estende l’applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale previsto per le s.p.a.

Di conseguenza nel complessivo sistema dei controlli della s.r.l., non è dato riscontrare alcun elemento di divergenza rispetto alle competenze tradizionalmente riconosciute dall’ordinamento all’organo di controllo e al revisore legale.

Inoltre in caso di nomina di un revisore legale, a quest’ultimo compete unicamente l’attività di revisione legale e non anche la funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. Tale attività è affidata dall’ordinamento, in via esclusiva, al collegio sindacale (o al sindaco unico, quando istituito) in quanto solo quest’ultimo è organo interno alla società che collabora alla realizzazione dell'oggetto sociale e all’efficienza dell’organizzazione medesima ed è dotato di incisivi poteri, strumentali allo svolgimento della realizzazione dei propri compiti. 

Solo all’organo di controllo societario è consentito cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale; differentemente, il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione in ossequio alle summenzionate prescrizioni.

Compiti del collegio sindacale e del revisore legale

La nota del 5 luglio del MIMIT tiene conto di quanto espresso dai commercialisti, chiarendo espressamente che con riferimento alla revisione legale e alla vigilanza dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) “si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale”.

I compiti relativi ai due organi sono infatti, sintetizzando, i seguenti:

  • il collegio sindacale(o il sindaco unico) 
    • partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo; 
    • è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione; 
    • è obbligato alla tenuta del Libro; 
    • deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
  • il revisore legale cui è attribuita la revisione legale dei conti
    • non partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione, 
    • effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed 
    • è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro; la relazione al bilancio, infine, riguarda precipuamente gli aspetti contabili. 

Lavoro sportivo professionisti impatriati: guida aggiornata

3 Luglio 2023 in Speciali

La  conversione in legge del decreto 21 2022,  ha  apportato   alcune modificazioni all'articolo 16 (Regime speciale per lavoratori  impatriati) del decreto legislativo n. 147 del 2015  applicabili al lavoro degli sportivi professionisti. Cio al fine di ottenere una riduzione della platea cui si applica la detassazione che consente un risparmio di spesa (da destinare allo sport giovanile dilettantistico). 

 Lo sconto fiscale  infatti non  può essere usato dagli sportivi  sotto i 21 anni e per i redditi sopra il milione o 500 mila euro sulla base dell'anzianità dell'iscrizione della federazione sportiva di riferimento . 

I contratti già in essere alla data del 21 maggio 2022     non sono toccati dalla novità. 

Con la risoluzione 48 del 30 giugno 2023 l'Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni. Ripercorriamo quindi i principali aspetti della disciplina e le ultime precisazioni nei paragrafi seguenti.

Regime impatriati

 La norma, ricordiamo, attualmente prevede, in generale   che: 

  • i redditi di lavoro dipendente, 
  • i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
  •  i redditi di lavoro autonomo

 prodotti in Italia da  lavoratori che trasferiscono  la residenza in Italia  concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare, per un quinquennio  al ricorrere delle seguenti condizioni:

 a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si  impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni; 

b) l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Le limitazioni al regime impatriati per gli sportivi professionisti

E'  prevista  per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico) in vigore fino al 1 luglio 2023 ovvero dagli  articoli 25, 26 e 27 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (in vigore dal 1° gennaio 2023),  che soddisfano i requisiti precedenti la seguente disciplina speciale:

  1.   una detassazione fissata  al 50 per cento invece che al 70 per cento , prorogabile per ulteriori 5 anni 
  2.  il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. 

( commi 5-quater e 5-quinques dell’articolo 16, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in vigore dal 21 maggio 2022).

Le entrate derivanti da tale contributo sono versate a un apposito capitolo  dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili.

Il nuovo comma 5-quater  inserito dal DL 21 2022  prevede  inoltre che si  possono applicare le disposizioni del regime impatriati  solo alle seguenti condizioni:

  1. i redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI le cui  federazioni sportive  nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 (si tratta di calcio, ciclismo, golf e pallacanestro)
  2.  il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
  3.  il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, 

oppure

  1. i redditi siano prodotti in discipline  sportive  che abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, 
  2. il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
  3.  il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000.

Resta ferma in questi casi la detassazione per il  50 per cento del loro ammontare.

Non si applicano le  ulteriori agevolazioni  relative all'acquisto di immobili in Italia e  per la presenza di figli minori 

Si conferma invece il versamento del contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.

Le precisazioni della Risoluzione 48 2023

La risoluzione  48 2023 ribadisce che:

  •   le disposizioni del  comma 3 dell’articolo 12-quater del decreto Ucraina-bis, NON  si applicano   ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data del 21 maggio 2022,
  • rientrano  tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie,solo se corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.
  • il requisito anagrafico (aver compiuto «il ventesimo anno di età»), è soddisfatto per l’intero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno
  •  l’attività  deve essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta,  tenendo conto dello svolgimento dell’attività stessa nell’intero periodo d’imposta. Nel computo dei 183 giorni rientrano  vanno conteggiate anche le ferie, le festività, i riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi. Non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.
  • Le trasferte all'estero per eventi sportivi  di livello internazionale sono rilevanti ai fini del conteggio dei 183 giorni.

Come si fa domanda per il regime speciale sportivi impatriati 

Per beneficiare del regime agevolato  il lavoratore sportivo titolare di reddito dipendente  deve fare domanda scritta al datore di lavoro, che riconoscerà il beneficio  dal periodo di paga coincidente con il  periodo di imposta.

Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore sportivo  puo anche utilizzarla direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito  nella misura ridotta.

Riforma del lavoro sportivo: sintesi e dubbi dei CDL

29 Giugno 2023 in Speciali

Con l'approfondimento pubblicato il 27 giugno 2023 la Fondazione studi dei consulenti del lavoro analizza l'imminente riforma del lavoro sportivo d.lgs 36 2022.  che dovrebbe entrare in vigore il  primo luglio. Il documento ripercorre l'iter normativo, ancora in corso, che  riguarda in particolare l'inquadramento degli sportivi dilettanti  e il loro trattamento fiscale e previdenziale  impattando  in modo rilevante sull'attività  delle decine di migliaia di ASD e SSD attivi sul territorio nazionale 

Nella sua analisi la Fondazione valorizza alcuni aspetti ma evidenzia anche alcuni  punti critici  o dubbi per i quali si attende l'annunciato ulteriore decreto correttivo della riforma contenuta nel

Ma andiamo con ordine e vediamo di seguito i principali punti messi in evidenza dal documento dei Consulenti del lavoro. 

Lavoratori sportivi chi sono? e quanti?

Il documento sottolinea innanzitutto che la platea degli interessati  non sembra essere chiara neppure agli enti preposti, infatti secondo quanto riferisce il Ministro dello Sport:

  •  la  riforma dovrebbe coinvolgere una platea di circa 500mila soggetti, in massima parte  detentori di compensi inferiori a cinquemila euro all’anno, mentre
  •  il CONI riporta sul  proprio sito un numero di 1,4 milioni di operatori del settore con 140mila fra ASD e SSD  affiliate a uno o più organismi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

In ogni caso con la riforma sono  considerati lavoratori sportivi:  atleti, allenatori, tecnici,direttori di gara e tutti coloro che  svolgono, dietro corrispettivo,  mansioni  necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei  singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali .

I volontari che collaborano con ASD e SSD non possono percepire compensi ma solo rimborsi spese

Si specifica inoltre che  l’attività  sportiva può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, anche nella

forma della collaborazione coordinata e continuativa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce la non  applicazione della presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini  istituzionali in favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD)  affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI

Nell’ambito  del lavoro sportivo non è ammesso l’utilizzo del contratto di lavoro occasionale telematico  PrestO (DL 50 2017).

Lavoro sportivo e contributi previdenziali

L'approfondimento dei CDL ricorda inoltre che la riforma ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della  tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.

Quindi tutti i  lavoratori sportivi subordinati e autonomi  a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell’INPS, che  assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. 

Le aliquote contributive  per i subordinati si allineano a quelle degli altri lavoratori  prevedendo 

  • aliquota IVS pari al 33% 
  • contributi per indennità NASpI, CUAF, Malattia e Maternità (4,97%) con  massimale giornaliero pari ad €120

Per i consulenti è invece da escludersi la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (0,20%), così come quella  al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS).

 la contribuzione aggiuntiva  NASpI pari all’1,40% non si applica nei contratti a tempo determinato  mentre la contribuzione di malattia e Non  è dovuto il ticket di ingresso NASpI in caso di licenziamento. 

Fino a 5.000 euro  il reddito non è soggetto a contribuzione previdenziale  

Sulla parte eccedente, l’aliquota totale per i co.co.co. (per due  terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore)  sarà pari al 25%  + 2,03% di contributi minori “assistenziali”, mentre per i soggetti già pensionati o  assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota resta al 24%.

Da ricordare anche che si prevede una ulteriore agevolazione fino al 31/12/2027  per cui  base imponibile è ridotta del 50%.

Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale, soggetti alle aliquote ordinarie della Gestione separata (35,03% / 24%),  godranno della medesima agevolazione  sia in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000  euro  che  – fino al 31/12/2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale.

Il documento  sottolinea che : non è ancora  stato precisato se i compensi percepiti dai collaboratori nel settore dilettantistico  nel primo semestre del 2023 facciano cumulo con quanto verrà da essi percepito a  partire dal 1° luglio 2023, ai fini della soglia dei 5.000 euro di esenzione contributiva. 

Si  attendono chiarimenti su questo e anche  sul fatto che tale  soglia rimanga separata e distinta dal limite di 5.000  euro, previsto per prestatori di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 Codice civile ai fini dell'iscrizioine alla Gestione separata INPS.

Lavoro sportivo e assicurazione INAIL

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche  qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche

La Fondazione Studi rimarca che sarà necessario  prevedere una differenziazione delle tariffe di premio,  sulla base delle caratteristiche insite in ogni attività,  che hanno livelli di esposizione al rischio assai differenti fra loro ( si porta l'esempio del diverso livello di rischio tra  gioco degli scacchi e  paracadutismo ).

Adempimenti datori di lavoro sportivo

La riforma dello sport prevede anche  per i collaboratori del settore dilettantistico che la tenuta del Libro  unico del lavoro (art. 28) e la trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati  retributivi e contributi (modello UniEMens, art. 35 co.8-  quinquies) si possano facoltativamente espletare anche  tramite  le funzionalità  telematiche del RAS, 

Secondo  il  D.P.C.M. o Decreto Interministeriale fra Sport e Ministero del  Lavoro atteso  entro il 1 luglio   si prevede inoltre che l’iscrizione al LUL possa avvenire in un’unica soluzione, entro la fine di ciascun anno in cui la  prestazione si è svolta, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati  anche anticipatamente.

I Consulenti ritengono che nel silenzio della norma,l ’operatività al  RAS in riferimento all’inserimento dei dati per la tenuta del LUL, nonché per gli invii degli  UniLav, sarà riservata ai datori di lavoro e agli intermediari riconosciuti ex L. n. 12/1979.  L’art. 28 comma 4 già nella sua versione originaria precisava, inoltre, che solo nel caso in  cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000 non vi sarà obbligo  tassativo di emissione del prospetto paga.

Per ulteriori dettagli vedi QUI IL TESTO INTEGRALE DELL'APPROFONDIMENTO

Informazioni tariffarie vincolanti (ITV): chiarimenti sulla procedura centralizzata

4 Aprile 2023 in Speciali

Con la Circolare 11 del 31/03/2023 le Dogane hanno fornito chiarimenti circa la procedura di richiesta e rilascio delle Informazioni Tariffaria Vincolanti (ITV).

Il procedimento in esame definisce i passaggi relativi alla richiesta, rilascio e gestione delle ITV attraverso l’apposito sistema informatico, denominato Electronic Binding Tariff Information (EBTI), che tramite l’interfaccia elettronico (Generic Trader Portal – GTP) messo a disposizione degli operatori economici, consente di gestire lo scambio di tutte le informazioni ed il flusso della procedura in commento.

Informazione tariffaria vincolante: che cos’è

Uno degli aspetti principali dei flussi commerciali che interessano paesi extra-Ue è senza dubbio la classificazione della merce (oltre all’origine e al valore della merce), mediate la quale viene associato al prodotto un codice doganale dal quale è possibile determinare il valore dei dazi applicabili, l’origine doganale del prodotto (diversa dal concetto di provenienza), ma soprattutto è possibile conoscere eventuali formalità o restrizioni associate alla merce.

Deve rilevarsi che la corretta classificazione delle merci non è sempre una procedura immediata o di semplici considerazioni, ma necessita spesso di un’approfondita analisi del prodotto.

In considerazione di quanto sopra, prima di procedere ad analizzare la Circolare in esame, vale la pena chiarire cos’è e qual è la portata applicativa delle ITV nell’ambito del commercio internazionale.

Le ITV, dunque, sono delle decisioni amministrative emesse dalle Autorità Doganali dello Stato membro in cui viene presentata l’istanza (da parte di chi ne abbia interesse) con le quali viene attribuito un codice doganale (Nomenclatura Combinata o Taric) ad un determinato prodotto e il cui valore della decisone si estende a tutti i paesi dell’Unione europea.

In questo senso, il legislatore europeo ha inteso rafforzare e quanto più uniformare la disciplina relativa alla procedura di richiesta e rilascio delle ITV, le quali spesso risultano un valido ausilio per gli operatori economici che riscontrano difficoltà oggettive nell’attribuire il corretto codice doganale al prodotto da commercializzare.

In sostanza, per evitare che non vi sia uniformità di decisioni a livello unionale, si è reso necessario implementare una procedura centralizzata di richiesta, rilascio e gestione delle ITV.

Informazione tariffaria vincolante: richiesta, termini e validità

Le istanze devono essere presentate esclusivamente tramite il formulario elettronico disponibile sul Generic Trader Portal. Eventuali istanze presentate attraverso canali diversi dal predetto portale europeo non sono prese in considerazione.

Per accedere al Generic Trader Portal e presentare l’istanza, l’operatore economico deve essere in possesso:

  • Del codice EORI valido;
  • delle credenziali per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUDM – Portale Unico Dogane e Monopoli) e,
  • delle autorizzazioni ai servizi UE, da richiedere preventivamente tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU).

Dopo aver inviato la domanda tramite il citato portale europeo, l’operatore entro 7 giorni riceve la conferma di ricezione e il numero identificativo ITV.

Nelle ipotesi in cui si rendesse necessario inviare campioni utili alla classificazione della merce oggetto di istanza ITV devono essere inviati all’Ufficio Tariffa e classificazione, Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma, facendo riferimento al suddetto numero identificativo ITV.

Ogni domanda di ITV può riferirsi ad una sola merce/articolo, fatte salve disposizioni specifiche, ad esempio quelle riguardanti i cosiddetti “assortimenti”.

L’istante, oltre a indicare la natura della merce, deve fornire informazioni riguardo alla descrizione fisica, alla funzione o all’uso della stessa e alla sua composizione, al processo di fabbricazione, descrivendone le caratteristiche allegando, se opportuno, schede tecniche e documentazione commerciale, foto e qualsivoglia documentazione utile, riguardanti le caratteristiche del prodotto, nonché informazioni sulle operazioni doganali che si intende realizzare.

Nella fase istruttoria l’Ufficio centrale inoltra la domanda di ITV, con gli eventuali allegati, all’Ufficio territorialmente competente in relazione alla sede legale dell’istante. 

L’Ufficio locale, diversamente da quanto precedentemente previsto, entro 20 giorni dalla ricezione della stessa, trasmette una relazione all’Ufficio centrale, e per conoscenza all’Ufficio Affari Generali della Direzione Territoriale sovraordinata, riportando:

  • il proprio parere in merito alla classificazione della merce oggetto della ITV (di particolare importanza sono le informazioni specifiche relative alla merce qualora l’Ufficio abbia già avuto modo di esaminarla durante le ordinarie attività);
  • l’esistenza di eventuali contenziosi pendenti o definiti in capo al richiedente, vertenti sulla classificazione della merce oggetto della domanda ITV;
  • ogni altro elemento conoscitivo ritenuto utile nell’ambito della procedura di rilascio delle ITV.

Nell’istruttoria, l’Ufficio centrale può avvalersi dell’ausilio dei laboratori chimici di ADM, i quali forniscono un referto di analisi corredato di parere tecnico. L’intervento dei Laboratori costituisce una importante fase endoprocedimentale nell’ambito della più ampia procedura di rilascio dell’ITV, seppure il parere espresso sulla classificazione non sia vincolante.

Trascorso il termine di validità ordinario (3 anni) è possibile richiedere Il rinnovo di una ITV che consiste  nel rilascio di una nuova ITV, dotata di proprio numero di riferimento, avente ad oggetto la medesima merce ed intestata allo stesso titolare di una ITV che è ancora in corso di validità al momento della presentazione della domanda di rinnovo.

L’Ufficio procede ad una completa istruttoria per valutare, tra l’altro, eventuali variazioni del prodotto nonché le possibili modifiche intervenute sulla NC, attività che richiede i medesimi tempi previsti per un rilascio ex-novo.

La domanda, se ritenuta completa, viene accettata a sistema entro 30 giorni dalla sua registrazione. Nel caso in cui sia ritenuta incompleta, ai fini dell’accettazione, viene chiesto all’istante di fornire ulteriori informazioni e/o un campione rappresentativo della merce da classificare. L’ufficio centrale può concedere fino a 30 giorni di tempo per integrare l’istanza con quanto richiesto. In caso di mancata risposta del richiedente la procedura viene automaticamente interrotta a sistema.

Dal momento dell’accettazione l’Ufficio ha a disposizione 120 giorni (più eventuali ulteriori 30) per il rilascio della ITV, fatte salve specifiche motivazioni per le quali si rende necessario sospendere i termini del rilascio per un tempo utile ad esperire apposite indagini o valutazioni nei consessi unionali preposti.

Informazione tariffaria vincolante: notifica, diritto a essere sentiti, revoca e annullamento

Ogni fase del procedimento di richiesta e rilascio di ITV prevede l’emissione di una notifica nei confronti dell’operatore coinvolto attraverso il portale EBTI

Inoltre, ogni qualvolta venga posto in essere e/o pubblicato un atto di interesse del soggetto istante o già titolare di ITV, è possibile attivare l’inoltro di una c.d. “e-mail di alert”, che opera l’automatico invio di una comunicazione inerente alle notifiche presenti sul portale. 

Nel caso di atti successivi al rilascio della decisione, nei quali si applica il diritto ad essere sentiti (ad esempio, revoca, annullamento, uso esteso etc..), ovvero in altri casi di necessità, l’Ufficio centrale competente provvede ad anticipare al destinatario, a mezzo PEC (o raccomandata A/R), l’atto in questione, unitamente all’invito ad acquisire le informazioni rilevanti nel Generic Trader Portal.

Prima di adottare un atto che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, tramite il Portale EBTI, vengono comunicate al richiedente le motivazioni poste a fondamento di un qualsivoglia provvedimento che potrebbe risultare lesivo dei suoi interessi (annullamento o, qualora previsto, revoca), al fine di concedere la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. 

Le eventuali osservazioni dovranno pervenire entro il termine ordinario di 30 giorni, salvo sia espressamente fornita una indicazione differente. Decorso tale termine la decisione diventa definitiva ed è notificata al richiedente.

Le ITV, oltre al caso di scadenza della decisione nei termini ordinari, cessano di essere valide a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche delle nomenclature o dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione della Commissione relativi alla classificazione di merci identiche o simili a quelle di cui alla ITV.

In caso di cessazione di validità per i suddetti motivi le Autorità doganali non hanno l’obbligo giuridico di darne informazione al destinatario.

La decisione di ITV può essere revocata quando non è più compatibile con:

  • note esplicative della nomenclatura combinata;
  • sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
  • decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane.

Può essere altresì revocata una decisione di ITV nel caso di adozione di una decisione della Commissione in cui si chiede ad uno o più Stati membri di revocare specifiche decisioni ITV.

In ogni caso, una ITV può essere revocata in ogni momento per casi specifici oltre, a casi di errori materiali.

Le ITV vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dal richiedente. Di conseguenza, in tali casi, la decisione ITV è annullata con effetto ex tunc.

In caso di annullamento della ITV non è previsto l’uso esteso e le importazioni di merci interessate dalla ITV annullata potrebbero essere oggetto di recupero ex post di eventuali dazi doganali non riscossi, a partire dalla data in cui decorrono gli effetti dell’annullamento della decisione ITV.

Inoltre, deve rilevarsi che è sempre ammessa la possibilità di presentare ricorso mediante procedura rituale alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, avverso le decisioni ritenute sfavorevoli per l’istante oltre alle decisioni di revoca e annullamento delle ITV.

Informazione tariffaria vincolante: uso esteso

Su istanza di parte, da effettuarsi tramite il Generic Trader Portal, può essere concesso il c.d. “uso esteso” (o “periodo di grazia”) della ITV che è stata revocata.

In tal caso, l’ITV revocata può ancora essere utilizzata limitatamente ai contratti vincolanti che erano stati conclusi dal titolare in base alla decisione e prima della sua revoca o cessazione della validità.

Tale istituto, che si fonda sulla tutela del legittimo affidamento, ha lo scopo di evitare che gli operatori siano penalizzati da circostanze imprevedibili. L’uso esteso può essere concesso soltanto in situazioni specifiche e se sono soddisfatte determinate condizioni di seguito elencate:

  • l’operatore ha stipulato contratti vincolanti basati sulla decisione che ha cessato di essere valida o è stata revocata e i predetti contratti sono stati conclusi prima di tale data;
  • il periodo di uso esteso viene richiesto all’Autorità doganale che ha originariamente emesso la decisione entro 30 giorni dalla data in cui la decisione ITV cessa di essere valida o viene revocata, come da notifica sul Generic Trader Portal;
  • la misura che ha portato a invalidare o a revocare la decisione ITV non esclude la concessione di un periodo di uso esteso;
  • sono espressamente indicati, nella domanda di concessione dell’uso esteso, le quantità e i luoghi nei quali le merci saranno “sdoganate” nel periodo di uso esteso, unitamente ai contratti vincolanti in virtù dei quali saranno realizzate tali operazioni.

L’autorizzazione viene emessa dall’Autorità doganale entro 30 giorni dalla data in cui sono ricevute tutte le informazioni necessarie all’adozione della decisione stessa.

L’Ufficio centrale comunica il rilascio di tale autorizzazione di uso esteso anche agli Uffici territoriali interessati, i quali monitorano il corretto utilizzo della stessa e comunicano all’Ufficio centrale l’eventuale raggiungimento dei quantitativi autorizzati affinché possa, se del caso, interrompere anticipatamente a sistema la validità dell’autorizzazione in questione.

Lavori usuranti comunicazione con Modello LAV-US

1 Febbraio 2023 in Speciali

Scade  il 31 Marzo  di ogni anno il termine per la presentazione del Modello LAV_US con cui i datori di lavoro comunicano all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento ed ai competenti istituti previdenziali i dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, che danno diritto all'accesso pensionistico anticipato.

Il D.Lgs 67/2011 prevede l'accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, (si veda oltre cosa si intende )  ed inoltre, con l'articolo 5, impone un'ulteriore adempimento in capo al datore di lavoro: l'invio di una comunicazione con l'indicazione

  • del periodo e 
  • del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti.

L'obbligo viene assolto attraverso la presentazione telematica del Modello LAV_US entro il 31 Marzo di ogni anno .

I lavoratori soggetti a comunicazione

Non tutti i lavoratori sono soggetti a comunicazione, ma solamente coloro i quali sono addetti a lavori particolarmente faticosi o pesanti. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1 D.Lgs 67/2011, tra i soggetti obbligati rientrano coloro che svolgono:

  • lavori usuranti,
  • lavoro notturno,
  • lavori a catena e
  • i conducenti di veicoli.

Lavoro usurante
I lavori usuranti sono previsti tassativamente dall'art. 2 D.M. 19 maggio 1999:
• lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
• lavori in cassoni ad aria compressa;
• lavori svolti dai palombari;
• lavori ad alte temperature;
• lavorazione del vetro cavo;
• lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
• lavori di asportazione dell'amianto;

Lavoro notturno
Il D.lgs 66/2003 definisce “periodo notturno” un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, mentre “lavoratore notturno” è chi svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero, o parte del suo orario di lavoro ( secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, in mancanza si applica il limite di 80 giorni l'anno).
Il lavoro notturno è considerato usurante:
• se organizzato in turni, almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”, e per un numero di giorni non inferiore a 64;
• se invece il lavoro è svolto in modo ordinario i lavoratori devono prestare la loro attività per almeno tre ore nel periodo tra la mezzanotte e le cinque.

Lavori a catena
Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” e che sono indicate tassativamente dall'Allegato 1 del D.Lgs 67/2011:
• prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
• lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;
• macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
• costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
• apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
• elettrodomestici;
• altri strumenti e apparecchi;
• confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
• confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

Conducenti di veicoli
Rientrano tra i lavoratori soggetti alla comunicazione anche i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

 

Il Modello LAV_US: composizione ed invio, sanzioni

La comunicazione va effettuata entro il 31 Marzo di ogni anno tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito ClicLavoro (https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/).

Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia  in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.
Il Modello può essere presentato direttamente dal datore di lavoro, azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da intermediari abilitati ( ad es. i Consulenti del Lavoro).

Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:

  1. Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
  2. Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, in questa sezione vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
  3. Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.

Il mancato invio del Modello LAV_US comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.

 

Fonti normative

Le fonti normative consultate in tema di lavoro usurante e compilazione modello LAV-US sono le seguenti:

  •  D.lgs 67/2011 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
  •  D.M. 19 Maggio 1999 Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti;
  •  Nota Direttoriale 28 Novembre 2011 Indirizzi operativi per la compilazione del modello LAV_US
  •  D.M. 20 Settembre 2017 Concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Salario minimo: pubblicata la direttiva UE 2022

7 Novembre 2022 in Speciali

E' stata pubblicata il 25 ottobre scorso   sulla Gazzetta ufficiale europea la direttiva sul salario minimo – 2022/2041, che intende  garantire ai lavoratori dell’Unione condizioni dignitose. Il Parlamento  l'ha approvata nella versione definitiva nella seduta del 19 ottobre 2022.

Come di consueto la direttiva europea  enuncia alcuni principi e criteri per il raggiungimento di un obiettivo condiviso lasciando agli Stati membri la liberta di definire  le modalità con cui realizzarli.

 L'obiettivo della direttiva è far si che le normative dei paesi membri consentano   «un livello di vita dignitoso» a tutti i  propri lavoratori  e una riduzione delle disuguaglianze .

Si introducono in particolare:

  •  regole piu stringenti  per i 21 paesi che già prevedono il salario minimo,  con maggiore trasparenza e  
  • alcuni  criteri di determinazione degli importi, 
  • un sistema di controlli piu forte
  • la raccomandazione al rafforzamento del sistema della contrattazione  collettiva.

Il termine per l'adeguamento  per i paesi membri è fissato al 15 novembre 2024.

Vediamo  più in dettaglio cosa prevede la  direttiva e la situazione in Italia in tema di salario minimo.

Salario minimo UE: non obbligatorio per gli Stati

Come detto una volta entrata in vigore la direttiva  non sarà obbligatorio il recepimento  integrale in tutte le legislazioni nazionali 

Si prevede infatti semplicemente il  rafforzamento del diritto nei paesi in cui è già previsto, ed un invito ai Governi a favorire una elaborazione politica condivisa sul tema .

Attualmente non hanno una legislazione sul salario minimo:

  • Austria, 
  • Cipro,  
  • Danimarca,  
  • Finlandia, 
  • Svezia e 
  • Italia 

L'italia conta comunque su un sistema di contrattazione collettiva molto diffuso e strutturato che dà garanzie  alla maggioranza dei lavoratori dipendenti.

ll commissario UE al Lavoro Schmit in conferenza stampa  aveva dichiarato infatti «In Italia è in corso un dibattito molto forte e ampio su come rafforzare un sistema di contrattazione collettiva nel vostro paese ed eventualmente introdurre un salario minimo. Non imporremo un salario minimo politicamente, non è questo il problema. E penso che questo strumento sia un contributo a questo dibattito». 

Da parte della sinistra  sono state avanzate  proposte legislative in merito  mentre per i partiti di centro destra  non sono necessarie nuove leggi perché si puo continuare a fare affidamento sulla tutela garantita dalla contrattazione collettiva che nel nostro paese è molto piu sviluppata che altrove

Purtroppo è presente sempre di più anche il fenomeno del dumping contrattuale cioe di contratti "civetta" fatti da organizzazioni poco rappresentative che non garantiscono tutele minime (sono oltre 1000 i contratti collettivi nazionali registrati al CNEL)

La direttiva europea  ricorda infatti che " Sebbene una solida contrattazione collettiva, in particolare a livello settoriale o intersettoriale, contribuisca ad

assicurare una tutela garantita dal salario minimo adeguata, negli ultimi decenni le strutture tradizionali di  contrattazione collettiva si sono indebolite, a causa, tra l’altro, di spostamenti strutturali dell’economia verso settori meno sindacalizzati e a causa del calo delle adesioni ai sindacati, in particolare come conseguenza di attività antisindacali e dell’aumento delle forme di lavoro precarie e atipiche. Inoltre, la contrattazione collettiva a livello

settoriale e intersettoriale ha subito pressioni in alcuni Stati membri all’indomani della crisi finanziaria del 2008".

Cosa prevede la nuova direttiva 2022/2041

La direttiva  prevede in particolare:

  1. l'ampliamento dell'applicabilità del salario minimo a una maggiore platea di lavoratori e
  2.  procedure per assicurare l’adeguatezza dei salari minimi  e il loro progressivo aggiornamento almeno una volta ogni due anni (o 4 per i paesi in  cui  si utilizzano meccanismi di indicizzazione)  nei paesi in cui già esistono
  3. la promozione della contrattazione collettiva  e la partecipazione delle parti sociali nella definizione dei salari.

Su quest'ultimo punto , all'art 4 la direttiva prevede nello specifico  che:

"ogni Stato membro, qualora il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia  dell’80 %, prevede un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione  delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime. Tale Stato membro definisce altresì un piano d’azione per  promuovere la contrattazione collettiva. Lo Stato membro definisce tale piano d’azione previa consultazione delle parti  sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esseconcordato. Il piano d’azione stabilisce un calendario chiaro e misure concrete per aumentare progressivamente il tasso di  copertura della contrattazione collettiva, nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali. Lo Stato membro riesamina il  suo piano d’azione periodicamente, e lo aggiorna se necessario. Qualora lo Stato membro aggiorni il suo piano d’azione,  ciò avviene previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta  congiunta delle parti sociali, come da esse concordato. In ogni caso, tale piano d’azione è sottoposto a riesame almeno  ogni cinque anni. Il piano d’azione e gli eventuali aggiornamenti sono resi pubblici e notificati alla Commissione.

Criteri per l’importo del salario minimo

In tema invece specificamente di importo del salario minimo,  per i paesi in cui è previsto, l’art. 5 della direttiva  prevede che  tali stati   istituiscano le necessarie procedure per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali in modo da  contribuire alla loro adeguatezza, al fine di 

  • garantire livelli di vita dignitosi ,
  •  ridurre la povertà lavorativa, 
  • promuovere la coesione sociale e la convergenza sociale verso l’alto ,
  • ridurre il  gap  retributivo di genere.

Per conseguire tali obiettivi  vanno utilizzati criteri che tengano conto almeno gli elementi seguenti:

  • a) il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita;
  • b) il livello generale dei salari e la loro distribuzione;
  • c) il tasso di crescita dei salari;
  • d) i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività.

Si prevede inoltre che gli Stati membri possono ricorrere a un meccanismo automatico di adeguamento dell’indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati e conformemente al  diritto e alle prassi nazionali, a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale.

Come valori di riferimento indicativi per orientare la  valutazione dell’adeguatezza dei salari  minimi legali  vengono ricordati i valori di riferimento indicativi comunemente utilizzati a livello internazionale, quali il 60 % del salario lordo mediano e il 50 % del salario lordo medio, e/o valori di riferimento indicativi utilizzati a livello nazionale.

I progetti di legge sul salario minimo in Italia e il nodo cuneo fiscale

Le  proposte di legge  (vedi Legge sul salario minimo il testo base in discussione) con l'adozione poi di un testo unico erano ferme al  Senato al momento della crisi del Governo Draghi.

In estrema sintesi  il testo  del  ddl Catalfo   intendeva introdurre :

  •     un salario minimo orario di 9 euro lordi l’ora,  
  •     il riconoscimento dei Ccnl maggiormente rappresentativi, in chiave anti-dumping; 
  •     un meccanismo di rivalutazione legata all’indice dei prezzi al consumo, automatica in caso di contratti scaduti o disdettati e non rinnovati (simile alla vecchia “scala mobile” ).

 Il provvedimento non è considerato prioritario  dai partiti di centro destra, che teme il pericolo di gravare  eccessivamente  con nuovi costi le Piccole e Medie imprese e i lavoratori autonomi. Uno studio dell'INAPP   (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) del 2019  ha infatti indicato nelle PMI del Mezzogiorno i soggetti piu pesantemente colpiti da un eventuale aumento dei costi per il personale.

La proposta  piu condivisa era  invece quella sostenuta anche da Confindustria di aumentare i salari attraverso un intervento di riduzione del cuneo fiscale ovvero un alleggerimento del prelievo fiscale e contributivo sui salari lordi  che oggi si attesta all'80 per cento della retribuzione.   Indirizzo che sembra oggi condiviso dal nuovo Governo Meloni.

IVA 2022 per le attività di spettacolo, intrattenimento e per le ASD

17 Febbraio 2022 in Speciali

Le attività di intrattenimento, quelle di spettacolo e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) seguono spesso regimi IVA particolari. In vista della scadenza il 2 maggio 2022 per la presentazione della dichiarazione IVA 2022 (anno d'imposta 2021), in questo articolo riepiloghiamo la disciplina.

Regime forfettario IVA 2022 per le attività di intrattenimento

Il  regime IVA delle attività di intrattenimento è un regime forfettario disciplinato dall’articolo 74, sesto comma del Testo Unico IVA (DPR 633/72) costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e delle altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. In particolare, ai sensi del d.P.R. 442/97 che disciplina le modalità di comunicazione delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione esercitata nell’anno 2021 devono barrare la casella 1 del rigo VO7. L’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Attenzione va prestata al fatto che la comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO7.

Il regime forfettario IVA presenta queste caratteristiche principali:

  • applicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;
  • forfetizzazione della detrazione;
  • esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;
  • obbligo di adozione della contabilità separata per le attività diverse da quelle di intrattenimento;
  • versamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti. Si ricorda che il pagamento di entrambe le imposte deve essere effettuato mediante l’utilizzo del modello di pagamento unificato (modello F24) indicando i codici tributo
    • 6728 relativo all’imposta sugli intrattenimenti
    • 6729 relativo all’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti.

In generale, i soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972 e che applicano il regime forfetario di cui sopra sono obbligati

  1. ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica comunque connesse alle attività di cui alla tariffa.
  2. a certificare mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate, i corrispettivi per l’ingresso o l’occupazione del posto e quindi per partecipare all’intrattenimento e i corrispettivi delle altre attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti.

Grande attenzione deve essere prestata al fatto che l’articolo 74, sesto comma, DPR 633/72 esclude dal campo di applicazione del regime in esame le operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, ivi comprese le prestazioni pubblicitarie, eventualmente effettuate nell’esercizio di attività di intrattenimento. Ne consegue, pertanto, l’attrazione delle stesse nel regime IVA ordinario. Da ciò deriva limitatamente alle predette operazioni:

  • la determinazione della base imponibile secondo i criteri generali;
  • la determinazione della detrazione secondo i principi dettati dall’articolo 19;
  • l’osservanza degli obblighi di liquidazione e di presentazione della dichiarazione annuale.

Attività di spettacolo: dichiarazione IVA 2022

Per quanto riguarda le attività di spettacolo è previsto un particolare regime agevolativo con base imponibile pari al 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti per

  • i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti
  • gli esercenti le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al d.P.R. n. 633/1972 che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro.

Il regime agevolativo costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti minori esercenti attività di spettacolo, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta in cui il contribuente ha operato la scelta. Pertanto, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione relativa all’anno 2021 devono barrare la casella 1 del rigo VO14. La comunicazione della revoca, invece, deve essere effettuata barrando la casella 2 del medesimo rigo VO14.
Si ricorda che l’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Tuttavia il superamento del limite di 25.822,84 euro di volume d’affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il regime agevolativo a partire dall’anno solare successivo. 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito recenti indicazioni sul tema:

Attenzione va prestata all’obbligo di istituire una contabilità separata per le attività che rientrano nel campo di applicazione del regime agevolativo in esame, qualora il soggetto svolga anche altre attività.

 Infine, per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l’articolo 8 del d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, prevede per i soggetti, che effettuano spettacoli viaggianti nonché quelli che svolgono le altre attività spettacolistiche di cui alla tabella C, che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 50.000,00 euro: 

  • esonero dall’obbligo di annotazione dei corrispettivi; 
  • esonero dall’obbligo di liquidazione e di effettuazione dei versamenti dell’imposta; 
  • conservazione delle fatture ricevute; 
  • possibilità di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale; 
  • versamento annuale dell’imposta; 
  • presentazione della dichiarazione annuale. 

Associazioni e società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati

In generale, l’art. 90 L.289/2002 prevede le seguenti tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico:

  • associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
  • associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
  • società sportive dilettantistiche di capitali (ivi comprese le società cooperative) senza fine di lucro.

Si ricorda che il regime forfettario IVA ex art. 74, sesto comma, applicabile alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, alle associazioni senza scopo di lucro e alle associazioni pro-loco che si avvalgono delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991, si estende anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro che effettuino la medesima opzione. Nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, che optano per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, il particolare regime IVA disciplinato dal sesto comma dell’articolo 74, trova applicazione anche per quei proventi percepiti nell’esercizio di attività non soggette ad imposta sugli intrattenimenti. 

Pertanto, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro, per comunicare l’opzione effettuata nell’anno 2021, provvederanno a barrare la casella 1 del rigo VO30. Attenzione va prestata al fatto che l’opzione è vincolante per almeno un quinquennio. 

Tuttavia, la perdita in corso d’anno dei requisiti necessari per l’accesso ai benefici concessi dalla legge n. 398/1991, comporta l’applicazione dell’IVA secondo i criteri generali a decorrere dal mese successivo a quello in cui i requisiti stessi sono venuti meno. Si ricorda che il limite per avvalersi del regime agevolato recato dalla legge n. 398/1991, è fissato a 400.000 euro dall’art. 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art. 1, comma 50, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO30. 

È inoltre opportuno chiarire che restano invece obbligati a tutti gli adempimenti IVA – ivi compreso quello della presentazione della dichiarazione annuale – le società e le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamente, che non hanno optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 e che, non svolgendo attività di intrattenimento, non rientrano nel regime speciale forfetario previsto dall’art. 74, 6° comma.

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Reddito di cittadinanza per assunzioni e nuove imprese: le regole

22 Luglio 2019 in Speciali

L'inps ha pubblicato il 19 luglio 2019 la circolare 104 2019 , con le regole per ottenere uno sgravio contributivo pari al  reddito di cittadinanza da parte delle aziende che assumono i percettori  . Ricordiamo che  il REDDITO DI CITTADINANZA è un regime di aiuto composto da:

  • un  sussidio economico che integra il reddito del nucleo familiare con determinati requisiti (primo fra tutti l’ISEE inferiore a 9.360 euro), erogato mensilmente    
  • un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale per i soggetti maggiorenni disoccupati .

L'Inps non chiarisce nel dettaglio le modalità di domanda né della comunicazione in Uniemens. Ripercorre invece le  caratteristiche generali dello sgravio, con alcune specificazioni ed esempi pratici.

In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato (anche con contratto di apprendistato) di un beneficiario di RDC è previsto:

  • lo sgravio contributivo a favore del datore di lavoro per l'importo pari alla differenza tra le 18 mensilità totali e quelle già fruite dal beneficiario, non inferiore a 5 mensilità di RDC, Lo sgravio massimo mensile sarà pari a 780 euro.
  • In caso di assunzione di donne o soggetti svantaggiati il minimo di mensilità è pari a 6 mensilità.
  • Nel caso l’assunzione avvenga nel periodo di rinnovo del RDC l’incentivo è fissato in 5 mensilità

L'agevolazione viene suddivisa a metà in caso di "mediazione" ( percorsi formativi personalizzati per il lavoratore ) da parte di una agenzia per il lavoro, che avrà diritto all'altra metà dell'importo previsto.
L’agevolazione è riconosciuta solo se l’assunzione realizza un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti per gli incentivi alle assunzioni (art. 31 D.lgs. 150/2015).

Sono esclusi dall' agevolazione i seguenti oneri:

  •  premi INAIL
  •  contributo Fondo tesoreria INPS
  •  contributi Fondi solidarietà d.lgs 148/ 2015
  •  contribuzione aggiuntiva NASPI
  •  contributo di solidarietà del 10% fondi pensione o sanitari
  •  contributi solidarietà ex Enpals e sportivi professionisti.

La fruibilità è soggetta ad alcune condizioni:

  •  segnalazione della disponibilità di posti di lavoro da parte delle aziende sulla piattaforma dedicata di ANPAL servizi (MyANPAL non ancora operativa )
  • rispetto art. 31 d.lgs 150/2015 (regime de minimis, incremento occupazionale netto; normativa DURC sicurezza, collocamento obbligatorio)
  •  L'assunzione comporta un divieto di licenziamento per i 36 mesi successivi (salvo che per giusta causa o giustificato motivo), con recupero dei contributi non versati e sanzioni civili.
  • Disponibilità alla firma di un Patto per la formazione o di riqualificazione professionale del lavoratore con il CPI.

 E' riconosciuta  la piena compatibilità e cumulabilità con il c.d. “Bonus Sud”  della legge n. 145/2018, per gli anni 2019 e 2020 per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Nel caso in cui il datore abbia esaurito la possibilità di usufruire degli sgravi contributivi (perché ha raggiunto il tetto massimo), le agevolazioni sono “godute” sotto forma di credito di imposta. Anche in questo caso si attende  un D.M. dei  Ministri del Lavoro e dell’Economia a stabilire le modalità di accesso  (doveva essere emanato entro il  30 marzo 2019). 

In sintesi:

RDC COME INCENTIVO PER IL LAVORO 

destinatari

 agevolazione

 quando e come

importo massimo

PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI

sgravio contributivo per le mensilità non fruite dal beneficiario (minimo 5)

in caso di assunzione

a tempo pieno e indeterminato

max 780 € mensili

in caso di patto di formazione con enti accreditati il bonus viene suddiviso tra azienda e ente formativo (390 € max)

PER I BENEFICIARI

6 mensilità di RDC in un’unica soluzione + 2 mensilità erogate anche se varia la situazione reddituale

in caso di avvio di una attività di lavoro autonomo o impresa

max 4860 € totali

Reddito di cittadinanza: le istruzioni INPS nella circolare 104 2019

 Vediamo le specificazioni fornite dall'INPS nella circolare 104 :

Riguardo l'importo dello sgravio come detto il massimo erogabile è pari a 780 euro ma  la somma è molto variabile  perche ogni percettore riceve un importo diverso basato sulla sua specifica situazione economica, sui redditi che già percepisce  e sul numero di componenti della famiglia.

Il reddito da lavoro concorre, dal mese successivo a quello della variazione, alla rideterminazione del RCC  nella misura dell'80%.  (Va ricordato che il  lavoratore deve comunicare entro  30 giorni il reddito previsto per l'anno solare  del nuovo lavoro) 
La circolare aggiunge che il RDC , nel nuovo importo  rideterminato potrà essere utilizzato come sgravio per una  eventuale successiva assunzione di un altro membro del nucleo familiare. "Ad esempio, nel caso in cui il Rdc percepito dal nucleo sia pari a 1.100 euro mensili, l’assunzione di un membro del nucleo familiare comporta il riconoscimento di uno sgravio – parametrato ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – per un ammontare pari al minore valore tra il tetto di 780 euro e l’importo dei predetti contributi mensili, pari in ipotesi a 500 euro mensili.

La circolare ricorda che la norma prevede  che  “nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute […]”. Pertanto, l’importo del predetto beneficio economico, che il lavoratore continua a percepire, non rileva ai fini della determinazione dell’ammontare dell’incentivo spettante ."

L'assunzione come detto deve essere a tempo pieno e  indeterminato  anche da parte di una agenzia di somministrazione. In questo caso il beneficio è  trasferito all'azienda utilizzatrice; il lavoratore puo essere utilizzato anche con contratti a termine ma sempre a tempo pieno . Non sono ancora definite le modalità con cui l'agenzia deve comunicare all'INPS  le destinazioni  del lavoratore .

I DATORI DI LAVORO DESTINATARI  sono :

  • datori di lavoro privati sia imprenditori che non imprenditori ,
  • enti associazioni consorzi 
  • enti pubblici economici 
  • enti morali;   enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:

le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;  le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane,

La FRUIZIONE DEL BENEFICIO comporta il divieto di licenziamento del percettore di Rdc per 36 mesi successivi . In quest’ultima situazione si deve restituire tutto l’importo fruito, con applicazione delle sanzioni civili. Fanno eccezione:

  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo dichiarato illegittimo;
  • recesso dal contratto di apprendistato alla fine del periodo di formazione;
  • recesso durante il periodo di prova; dimissioni per giusta causa.

Nel caso in cui l’incentivo sia fruito contemporaneamente dall’azienda e da un ente di formazione (che ha riqualificato il lavoratore) a fronte di un licenziamento, la restituzione del bonus è dovuta solo dal datore di lavoro e non dall’ente.

L’incentivo può  seguire il lavoratore in caso trasferimento d’azienda e passaggio del dipendente ad altro datore di lavoro, tranne che nel caso di subentro in appalto di servizi in attuazione di un obbligo.

 

Reddito di Cittadinanza: incentivo per nuove imprese

Nel caso in cui il beneficiario avvii una attività di lavoro autonomo o impresa individuale nei primi 6 mesi di fruizione del beneficio è possibile ottenere fino a un massimo di 6 mensilità del RDC, erogati in un’unica soluzione (massimo 4.860 euro).
Il soggetto è tenuto a comunicare all'INPS in via telematica l'avvio dell'attività economica e a rendicontare trimestralmente il bilancio.
L'erogazione del RDC resta invariata nei primi due mesi dall'avvio della nuova attività.

Libretto famiglia e Contratto telematico prestazione occasionale: cosa sono

30 Novembre 2018 in Speciali

Con la pubblicazione del  DL n. 50 2017 in  Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 2017 è   diventata legge  la nuova disciplina messa a punto dal Governo per il lavoro occasionale , che  sostituisce i voucher lavoro, abrogati   nell'aprile 2017.

Il 5 luglio 2017 l'Inps ha emanato l'attesa circolare di istruzioni, n. 107-2017 che fornisce importanti precisazioni. 

Sono stati  istituiti  due strumenti telematici diversi: 

  • Il LIBRETTO FAMIGLIA , in sigla LF per i privati
  • il CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (in sigla CPO nella circolare , o "Prest-O")   riservato ad aziende, professionisti lavoratori autonomi, fino a 5 dipendenti, escludendo  però alcuni  settori

Si tratta ancora, in sostanza di buoni lavoro prepagati all'INPS, con un costo orario  leggermente aumentato rispetto a quello dei voucher,  per prestazioni di lavoro temporaneo, soprattutto in ambito familiare, con limiti  economici simili ai precedenti.

La tracciabilità telematica delle transazioni è totale  in quanto tutte le prestazioni vengono prenotate e comunicate, attraverso la piattaforma telematica INPS,  cosi come gli acquisti e l'erogazione dei compensi ai lavoratori .

Vediamo in sintesi le modalità di utilizzo.

LE CARATTERISTICHE COMUNI A Libretto Famiglia  e Contratto Prestazioni Occasionali 

  • Vale per tutti il limite economico 5000 euro annui di spesa  per il datore di lavoro e 5000 euro annui di reddito massimo per il lavoratore  ( per pensionati, studenti fino a 25 anni , disoccupati, percettori di prestazioni integrative i compensi si conteggiano al 75%, per cui il limite sale a circa 6666 euro)Ciascun lavoratore  puo ricevere però al massimo 2500 euro dallo stesso datore di lavoro;
  • hanno  forma telematica, gestita esclusivamente  dall'INPS  con  una apposita piattaforma  raggiungibile dal sito ww.inps.it. attiva dal 10 luglio 2017.   Sulla piattaforma gli utilizzatori si registrano con il proprio PIN INPS fornendo i dati propri e del prestatore di lavoro, compreso l'IBAN per l'accredito del compenso. Attraverso la  stessa piattaforma l' INPS  infatti raccoglie i pagamenti  dai datori di lavoro e  accredita poi le somme  sul conto corrente bancario o postale dei prestatori di lavoro, il 15 del mese successivo alla  prestazione, versando  i relativi contributi alla Gestione separata e all'INAIL .
  • I compensi  sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo  stato di disoccupazione e sono computabili  nel reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  •  Non possono essere utilizzati lavoratori che abbiano avuto, con lo stesso soggetto, rapporti di lavoro dipendente  o collaborazioni coordinate in corso o cessati da meno di  6 mesi.
  • Per utilizzare LF e Cpo, prestatori e utilizzatori devono,  per prima cosa,   registrarsi   sul sito : www.inps.it  / Prestazioni Occasionali. Al  momento  della  registrazione  gli  utilizzatori  scelgono   se  accedere  al  Libretto Famiglia  o  al  Contratto  per  prestazioni  occasionali.  

Il Libretto Famiglia: buoni lavoro per le famiglie e società sportive

Il Libretto Famiglia per il lavoro occasionale è riservato ai privati  (persone fisiche non nell'esercizio di arti o professioni) e,  viene definito "libretto famiglia o LF " e  va utilizzato per l'acquisto di  prestazioni  occasionali, SOLO nell'ambito di:

  • aiuto domestico, lavori di giardinaggio  o di manutenzione
  • assistenza domiciliare a bambini anziani o disabili
  • lezioni private 

Puo  essere acquistato online sul sito INPS o presso gli uffici postali e banche con F24 Elide, utilizzando quindi contanti o strumenti di pagamento elettronici. Il versamento parte da un minimo di 10 euro a  importi sempre multipli di 10. Va tenuto conto che in caso di pagamento con F24 sono necessari almeno 7-10 giorni feriali di anticipo per avere le somme a disposizione per la prestazione.

Valore economico  dei titoli: 10 euro lordi per un ora di lavoro,   di cui 1,65€  per la contribuzione alla Gestione separata, 0,25€ per INAIL, 0,10€ per le spese di gestione, 8 euro netti per il lavoratore.

Per garantire la tracciabilità della prestazione l'utilizzatore è tenuto a comunicare sulla piattaforma INPS , la prestazione effettuata entro il giorno 3 del mese successivo al momento della prestazione. L'utilizzatore riceverà contemporaneamente un SMS dal sistema, per  doppio controllo sul lavoro effettuato.

NOTA BENE  Questi titoli di pagamento a partire dal 2018 sostituiscono i vecchi voucher anche per  fruire  del "bonus asili nido-baby sitter", previsto dalla L. 92 2012 in alternativa al congedo parentale. 

AGGIORNAMENTO 17.8.2018 Il Libretto Famiglia che consente la comunicazione delle prestazioni lavorative dopo il loro effettivo svolgimento, a seguito delle modifiche della legge  di bilancio 2018, può essere utilizzato  anche dalle società sportive, senza limite di dipendenti,   SOLO per le prestazioni degli steward negli stadi (controllo biglietti,supporto all'accesso del  pubblico e controllo del regolamento) In questi casi i limiti sui compensi valgono solo per il singolo prestatore  non per per il complessivo dell'azienda utilizzatrice)

Per ogni ora di prestazione lavorativa sono applicati gli obblighi retributivi e contributivi  già descritti per il Libretto Famiglia ossia:

–   € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;

–   € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;

–   € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;

–  € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

Le società sportive dovranno effettuare il versamento della provvista per il pagamento delle prestazioni, della contribuzione e degli oneri di gestione a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando i dati identificativi del fruitore e utilizzando la causale “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. 

Nella circolare INPS  95 2018 è stato annunciato per consentire l’accesso delle società sportive la procedura informatica sarà implementata con una apposita sezione denominata “Società sportive steward stadi”, accessibile sempre dal sito dell'Istituto (www.inps.it) all’interno del servizio “Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia” a partire dal 6 settembre 2018.

Il Contratto di prestazione occasionale per le aziende: “Presto”

Il Contratto di prestazione occasionale puo  essere utilizzato da:

  • le aziende (compresi lavoratori autonomi e professionisti)  che impiegano fino a 5 dipendenti,

  • enti locali  ma solo  per esigenze temporanee o eccezionali come:

  1.  nell'ambito di progetti speciali  per soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

  2.  per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; 

  3.  per attività di solidarietà, 

  4.  per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

  • Le aziende agricole, sempre sotto i 5 dipendenti, possono utilizzare solo lavoratori non iscritti all'elenco dei lavoratori agricoli m che facciano parte di  categorie particolari come pensionati, studenti, disoccupati , percettori di sostegni al reddito. 

Sono invece ESCLUSE totalmente:

  • le aziende  settore edile e minerario
  • le aziende che operano nell'ambito di contratti di appalto. 

L'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO avviene sulla piattaforma telematica INPS.  L'utilizzatore  deve inserire i suoi dati e quelli del prestatore di lavoro,  il compenso previsto, il luogo e  la durata della prestazione., l'IBAN del prestatore di lavoro per l'accredito del compenso o l'indirizzo di recapito della notifica in caso di bonifico  fermo posta.

Il pagamento del dovuto   potrà essere elettronico  direttamente sul sito con il sistema PAGOPA ,   anche telefonando al Contact center, oppure  utilizzando il modello di versamento F24 Elide  o Enti pubblici . E' esclusa pero la compensazione di eventuali crediti .

Sia per la registrazione che per il pagamento è possibile l'assistenza di intermediari come professionisti e  patronati. La modalità informatica  per questi soggetti è  disponibile dal 31  Luglio 2017.

Il contratto ha le seguenti caratteristiche economiche: 

  • Limite minimo di utilizzo  giornaliero  quattro ore 
  •  Retribuzione oraria minima:  9 euro netti  (12,5 lordi  , con contributo previdenziale   pari al 33% e 3,5 % per il premio INAIL,e 1 % per oneri di gestione all'INPS, calcolato sul totale di netto + inps-+ inail ). Per le aziende agricole si utilizza la retribuzione minima del CCNL operai agricoli e florovivaisti
  •  Tetto di spesa  complessivo per il datore di lavoro: 5mila  euro annui , max 2500 allo stesso prestatore di lavoro.
  •  Tetto di reddito per ciascun lavoratore: 5000 euro annuali totali, max 2500 con lo stesso datore di lavoro  (per disoccupati studenti e percettori di sostegni al reddito i compensi vanno conteggiati per il 75%).

TRACCIABILITA' DELLA PRESTAZIONE 

 Vi è ancora l' obbligo di comunicazione preventiva della prestazione almeno un' ora prima   del momento di effettuazione,  e anche dell'eventuale non effettuazione o revoca dell'incarico. 

Il prestatore di lavoro sarà avvisato con un sms e dovrà confermare a sua volta l'effettuazione della prestazione di lavoro, ad evitare abusi da parte degli utilizzatori.

Le sanzioni in materia di prestazioni occasionali

Come SANZIONI restano valide le  norme   già attive con i voucher per lavoro accessorio che  prevedono:

  1. Nel  caso  in  cui  vengano  superati  i  limiti  complessivi   di 5000,00 euro annui o 2.500,00  per   prestazioni   rese  da  un  singolo  prestatore   per singolo  utilizzatore  –  o,  comunque,  il  limite  di  durata  della  prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto  di lavoro si trasforma in  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  pieno  e  indeterminato.  Tale disposizione non si applica se l'utilizzatore è una Pubblica Amministrazione. 
  2. Nel caso, invece,  di  violazione  dell'obbligo  di  comunicazione  preventiva  all’Inps  delle  prestazioni  si applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  di  una  somma  da  €  500,00  a  euro  €  2.500,00  per  ogni  prestazione  lavorativa  giornaliera  per  cui  risulta  accertata  la  violazione.
  3. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.    

Le novità del Decreto Dignità 2018

La legge di conversione del decreto dignità del 9 agosto 2018 "Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali",  ha  apportato alcune modifiche in tema di prestazioni occasionali  per alcuni settori, in particolare  ampliando l'utilizzo per le aziende agricole e le aziende del settore turistico e attivando la possibilità di pagamento in contanti presso gli uffici postali.
In agricoltura:

  • I lavoratori delle categorie particolari  che possono effettuare le prestazioni in agricoltura devono all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica autocertificare la propria condizione e di non  essere stati iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori.
  • La sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato non si applica ai datori di lavoro agricolo che dimostrino che la violazione dipende da una irregolare autocertificazione fornita dal prestatore.

Per il turismo: 

  • è possibile l'utilizzo  delle prestazioni occasionali fornite da studenti,  pensionati ecc,  nelle aziende alberghiere e delle strutture  ricettive che operano nel settore del turismo, che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori »;

In generale :

  •  è permesso il pagamento anticipato della provvista di pagamento anche tramite un intermediario abilitato, ferma  restando la responsabilita' dell'utilizzatore;
  • la comunicazione della durata della prestazione   per l'imprenditore agricolo, struttura  ricettiva  o ente locale, puo essere riferita a un  arco temporale fino a dieci giorni, invece che tre;
  •  per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di 10 giorni 
  • viene inserita la modalità di pagamento dei compensi  IN CONTANTI in qualsiasi  sportello postale, con la  presentazione di una  autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato  dall'utilizzatore. Gli oneri del pagamento  del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore.

Allegati: