Dichiarazione dei redditi 2023: detrazione spese per istruzione universitaria

21 Giugno 2023 in Speciali

Tra i chiarimenti della circolare 14/2023 dell’Agenzia delle entrate, vi sono anche quelli relativi alle detrazioni delle spese universitarie che il contribuente può inserire in dichiarazione dei redditi.

In linea generale, la detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di:

  • laurea presso università statali e non statali,
  • perfezionamento e/o di specializzazione universitaria,

tenuti presso università o istituti universitari :

  • pubblici o privati,
  • italiani o stranieri.

A seguire, i dettagli delle detrazioni delle spese universitarie.

Detrazione spese universitarie 2023

La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute relative alla frequenza di:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione. Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MUR;
  • corsi di perfezionamento tenuti presso l’università (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5);
  • master universitari. Si precisa che un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
  • corsi di dottorato di ricerca. Ai sensi del decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270, e della legge 3.07.1998, n. 210, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione (Risoluzione 17.02.2010 n. 11/E);
  • istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV 13.06.2016, prot. n. 6578). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con circolare del 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado (rigo E8/E10, cod. 12,) (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta n. 5.3);
  • corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche – AFAM) (Parere MUR 10.02.2021 prot. n. 196).

Spese universitarie ammesse in detrazione dichiarazione 2023

La detrazione spetta per le spese sostenute per:

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
  • le spese sostenute per la c.d. “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.2008 n. 87/E);
  • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Parere MUR 10.02.2021, prot. n. 196). La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2022, anche se riferite a più anni.

Spese universitarie escluse dalla detrazione in dichiarazione 2023

La detrazione non spetta per: 

  • i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” (Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 2.1);
  • le spese relative:
    • all’acquisto di libri scolastici,
    • strumenti musicali,
    • materiale di cancelleria,
    • viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola;
  • le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza. Non trattandosi di una “università”, tali spese non rientrano tra gli oneri detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR; conseguentemente, non sono detraibili neanche le spese sostenute per l’alloggio ai sensi della successiva lett. i-sexies);
  • le somme versate ad un’associazione riconosciuta dal MUR per il supporto tecnico-logistico connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per l’accesso ad un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. In questa ipotesi, il ruolo dell’associazione è solo quello di predisporre parte della logistica e di curare i contatti con i corsisti in base ad un accordo organizzativo, previsto nel bando, con la stessa Università, mentre i corsi sono esclusivamente erogati da quest’ultima che rilascia anche la relativa certificazione.

Spese istruzione universitaria: limite di detraibilità 2023

È necessario distinguere se l’università è statale o non statale.

Se l’università è statale: la detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata sull’intera spesa sostenuta.

Se si tratta di università non statale: l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso.

A tal proposito si legga: IRPEF 2023: le detrazioni per spese universitarie non statali

Distinguiamo poi, ai fini della detrazione, corsi universitari e corsi post laurea all’estero, nello specifico per le spese riguardanti la frequenza di:

  • corsi universitari all’estero, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2);
  • corsi post laurea all’estero, occorre, invece, fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie e di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose, ai fini della detrazione occorre fare riferimento alla misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale”; per quanto concerne la zona geografica, per motivi di semplificazione, essa deve essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato della Città del Vaticano (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2).

Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.3).

Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso. Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto.

Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti:

  • sia presso università statali 
  • sia università non statali, 

la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto del MUR con le modalità sopra descritte.

Da notare che, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione universitaria spetta:

  • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari euro a 240.000;
  • a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

In questo caso il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con il codice 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2023 (punti da 701 a 706) con il codice 13. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Detrazione spese universitarie: documentazione da controllare e conservare

Tipologia Documenti
Spese di istruzione sostenute per università statali

– Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2022

– L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

– In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

Spese di istruzione sostenute per università non statali

– Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2022

– L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

– In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

N.B.: In questo caso la detrazione è calcolata su un importo non superiore a quello definito dal decreto del MUR

Spese per corsi di specializzazione in psicoterapia

– Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2022

– L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

– In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

– Attestazione della scuola da cui risulti l’accreditamento presso il MUR

Imprese autotrasporto di merci: dal 26 giugno domande per incentivi rinnovo veicoli

18 Giugno 2023 in Speciali

In G.U. n.119 del 23.05.2023 il decreto del 12.04.2023 firmato dal Ministro Matteo Salvini che contiene le regole per l’erogazione delle risorse finanziarie destinate alle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi

Il fine è quello di permettere l’adeguamento del parco veicolare con automezzi ecosostenibili nuovi, valorizzando l’eliminazione dei veicoli più obsoleti.

Nello specifico, il decreto per il rinnovo dei veicoli obsoleti mette a disposizione delle imprese di autotrasporto risorse pari a 25 milioni di euro con riferimento all’annualità 2022, per l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati.

Incentivi per autotrasporto di merci: chi sono i beneficiari

Le risorse sono destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

  • attive sul territorio italiano;
  • attualmente iscritte
    •  al Registro elettronico nazionale (R.E.N.);
    • all’albo degli autotrasportatori 
  • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2026, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

Ripartizione risorse per imprese di autotrasporto merci

La ripartizione delle risorse prevede:
• 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
• 15 milioni per la rottamazione (con contestuale acquisizione di automezzi commerciali nuovi euro VI step E ed euro 6 E);
• 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.

Decreto rinnovo veicoli: investimenti finanziabili

Sono previsti contributi per diverse tipologie di investimenti ed in particolare:

  • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
    • a metano CNG,
    • ibrida (diesel/elettrico),
    • elettrica (full electric),

di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate.

In questo caso il contributo sarà pari a:

  • 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
  • 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
  • 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate. 
  • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
    • ibrida (diesel/elettrico)
    • a metano CNG e LNG

di massa superiore a 7 tonnellate

il contributo sarà pari a:

  • 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa da 7 a 16 tonnellate;
  • 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

Nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione  di   autoveicoli  di  massa   complessiva  fino  a   3,5 tonnellate  per  il   trasporto  merci  come   veicoli  elettrici,   il contributo è determinato in misura pari al 40 per  cento  dei   costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento  con  un tetto massimo pari ad euro 2.000.  

L’art 2 del decreto stabilisce che in caso di contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro VI step E o euro 6 E, è concesso un incremento degli importi sopra riportati di 1000 euro per ciascun mezzo rottamato.

 Inoltre sono finanziabili anche gli investimenti riguardanti:

  • acquisizione automezzi commerciali di massa complessiva a pari o superiore a 7 tonnellate (i contributi riconosciuti saranno da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro);
  • acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 step E ed Euro 6 E di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro);
  • acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo;
  • acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere.

Si precisa che sono finanziabili esclusivamente gli investimenti avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto (che entra in vigore dal 23 maggio 2023).

Incentivi imprese autotrasporto: come prenotarsi

È necessario che il beneficiario produca copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.

Tuttavia l’ammissibilità del contributo accantonato con la prenotazione, è subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento.

Diversamente il beneficiario perde il contributo.

Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro 30 giorni dal 23 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto) saranno definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti e le modalità di presentazione delle domande.

Domanda agevolazioni autotrasporto di merci conto terzi dal 26.06.2023

In G.U. n.138 del 15.06.2023 il decreto del 08.06.2023 con il quale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone sulle modalità di presentazione delle domande, sulle fasi di prenotazione e rendicontazione per l'erogazione delle risorse destinate agli investimenti per il rinnovo dei veicoli obsoleti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Sono due le fasi del procedimento di ammissione ai benefici previsti dal decreto in esame:

  1. la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo;
  2. la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

Inoltre, è previsto un sola finestra temporale per richiedere gli incentivi:

dalle ore 10.00 del 26.06.2023 alle ore 16.00 dell'11.08.2023

Ogni impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia.

Il soggetto gestore procede all’implementazione di tre contatori”, uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti.

La lista delle domande pervenute ed i “contatori” delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagine web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente e indirizzata a [email protected]

Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza.

Sono escluse le domande inviate al di fuori dei termini di presentazione.

Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l’elenco delle domande pervenute, indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificato successivamente. L’elenco verrà pubblicato entro la data dell’11.09.2023.

6)Agevolazione per imprese autotrasporto di merci: fase di rendicontazione

Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato la domanda hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento e che lo stesso è stato avviato in data successiva al 23.05.2023, che corrisponde alla data successiva alla pubblicazione in G.U. del decreto n. 97 del 12.04.2023.

Quest’ultimo è un presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.

La guida all’utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina http://ramspa.it nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”, entro l’11.09.2023.

Bando ISI 2021: proroga per le imprese subentrate

18 Maggio 2023 in Speciali

L'avviso per il BANDO ISI INAIL 2021 ha previsto lo stanziamento di 274 milioni  con cui finanzia i migliori  progetti aziendali per l'innalzamento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Gli elenchi definitivi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sono stati pubblicati ieri sul sito istituzionale 

Sono distinte in 4 categorie :

  • S = ammesse definitivamente
  • S-AMS = subentrate per l'ammissibilità
  • N-DEC = decadute/non convalidate
  • N = definitivamente non ammissibile, per carenza di fondi.

AGGIORNAMENTO 18 MAGGIO 2023 ATTENZIONE 

Per le domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (S-AMS), che negli elenchi provvisori non risultavano ammesse (N), le imprese devono provvedere, a pena di decadenza,  all'invio della propria domanda (modulo A) insieme alla documentazione a suo completamento

NON  PIU' entro le ore 18:00 del 22 maggio 2023 bensì

entro le ore 18.00 del   12 giugno 2023.

Qui le regole tecniche di funzionamento dello sportello informatico.

Nei paragrafi che seguono vediamo gli aspetti principali del bando ISI 2021 e il calendario completo della procedura.

In allegato in fondo all'articolo tutti i link ai documenti INAIL di approfondimento.

Bando ISI INAIL 2021: i 5 assi di intervento

Come di consueto, ma diversamente dall'eccezione dello scorso anno, quest'anno il bando è unico e i fondi sono suddivisi in 5 assi di intervento :

1. L’Asse 1 (Isi generalista) con risorse per 112,2 milioni, suddivisi in 107,2 milioni per progetti di investimento (asse 1.1) e cinque milioni per progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2).

2. L’Asse 2 (Isi Tematica) che puo contare su 40 milioni, destinati a progetti di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.

3. L’Asse 3 (Isi Amianto) dispone di 74 milioni per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

4. L’Asse 4 (Isi Micro e Piccole imprese) ha a disposizione 10 milioni  per micro e piccole imprese operanti nel settore della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali (codice Ateco E38) e in quello del risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (codice Ateco E39).

5. L’Asse 5 (Isi Agricoltura) mette, infine, a disposizione 37,5 milioni, di cui 20 finanziati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per progetti destinati alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 27,5 milioni per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1) e 10 milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).

Da segnalare in particolare  le seguenti novita:

 ASSE 1: tre tipologie di progetti di investimento finanziabili con l’asse 1.1, riguardanti : la riduzione del rischio incendio, la riduzione del rischio infortunistico e la riduzione del rischio radon. e cresce lo stanziamento per i fondi destinati all’adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo (Mog – asse 1.2),

 ASSE 2 : create due nuove tipologie di intervento per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (asse 2) 

ASSE 3 : incremento dei fondi per la bonifica dell’amianto (asse 3), ai quali potranno stavolta accedere anche le micro e piccole imprese agricole.

Va ricordato che INAIL finanzia per ogni progetto ammesso :

  • fino al 65% delle spese sostenute 
  • con un limite massimo di 130mila euro,

 sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di intervento.

Si segnalano in particolare  le seguenti specificazioni:

non e' previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a cinquanta dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilita' sociale di cui all'allegato (sub Asse 1.2);

ASSE  4 Per l'Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potra' essere inferiore a 2.000,00 euro ne' superiore a 50.000,00 euro. 

ASSE 5 Per l'asse 5 il finanziamento e' concesso nella misura del

  • 40% per la generalita' delle imprese agricole (sub asse 5.1) 
  • 50% per giovani agricoltori (sub asse 5.2

e per ciascun progetto il finanziamento non potra' essere inferiore a 1.000,00 euro ne' superiore a 60.000,00 euro.

Modalita’ e tempistiche per le domande. Inviati 7mila progetti

La domanda doveva  essere presentata esclusivamente in modalita' telematica, con successiva conferma,  attraverso l'apposita funzione, presente nella procedura per la compilazione della domanda on line, di upload/caricamento della documentazione come specificato negli avvisi regionali/provinciali. 

Si ricorda che le domande sono accolte in base all'ordine cronologico di presentazione, per cui il momento dell'invio è molto importante che tutta la documentazione sia perfettamente predisposta

Nella fase di registrazione all'account di posta elettronica  fornito viene attribuito un codice identificativo domanda, che permetterà in seguito l'associazione della domanda  con l'account  registrsto.

INAIL ha comunicato il 16 novembre che la procedura si è conclusa regolarmente Nei 20 minuti di apertura dello sportello informatico sono stati circa settemila  i progetti presentati dagli utenti che hanno inserito online il codice identificativo associato al proprio progetto

BANDO ISI INAIL: gli avvisi regionali

Gli avvisi regionali/provinciali con i relativi allegati sono pubblicati   anche sul sito internet dell'Inail, all'indirizzo www. Inail.it/attivita/ sicurezza/Bando ISI 2021 . 

Questo il calendario delle scadenze della procedura di domanda:

Calendario

Scadenze Isi 2021

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

2 maggio 2022

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

16 giugno 2022 entro le ore 18.00

Download codici identificativi

dal 23 giugno 2022

Regole tecniche per l'inoltro della domanda online 

12 settembre 2022

Apertura sportello 

Momento 1  Disponibilità degli indirizzi del portale del  partecipante e del portale  dell’amministratore.  – 27/10/2022   h. 10:00

Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul  portale del partecipante e dell’amministratore – 28/10/2022 h.  10:00

Momento 3 Disponibilità dell'indirizzo dello sportello  informatico nella funzione online ISI domanda.  –  14/11/2022  h. 10:00

Momento 4 Inizio autenticazione e pagina di attesa. –  16/11/2022 10:00


Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda.  – 16/11/2022 11:00


Momento 6 Fine della fase di invio della domanda.  –   16/11/2022 11:20

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico RINVIATA 

Upload della documentazione
 (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)

 dal 12 dicembre 2022 al 20 gennaio 2023, entro le ore 18:00 10 febbraio 2023

27 FEBBRAIO 2023

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi

28 febbraio 2023   21 marzo 2023

20 APRILE 2023

 Per informazioni ed assistenza sull' Avviso e' possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.

 E' anche possibile rivolgersi al servizio Inail risponde, nella sezione supporto del sito: www.inail.it .

Allegati:

P.IVA fittizie: criteri delle Entrate per l’analisi di rischio

17 Maggio 2023 in Speciali

Con Provvedimento n 156803 del 16 maggio le Entrate fissano i Criteri, modalità e termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite Iva, in attuazione delle disposizioni della legge di Bilancio 2023.

L’articolo 1, comma 148, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto, dopo il comma 15-bis dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2, che prevedono ulteriori misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di evasione connessi al rilascio di nuove partite Iva.

Leggi anche: P.IVA fittizie: soppressa la norma sulla responsabilità del Commercialista.

La novità normativa, prevista dai commi 15-bis.1 e 15-bis.2, è principalmente rivolta alle partite Iva di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.

Sono altresì ricomprese le partite Iva già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette.

L’Agenzia delle Entrate, anche sulla base dei dati trasmessi e degli esiti delle istruttorie della Guardia di Finanza, effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle partite Iva, al fine di individuare tempestivamente i soggetti che presentano criticità o anomalie in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, nonché alla violazione degli obblighi tributari, secondo le modalità di seguito esposte.

P.IVA Fittizie: criteri di valutazione del rischio

Il Provvedimento delle Entrate specifica che, la valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su: 

  • elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo; 
  • elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
  • elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

P.IVA Fittizie: l’invito delle Entrate al contribuente a rischio

I soggetti titolari di partita Iva che presentano gli elementi di rischio sopra individuati o gli altri elementi, di volta in volta individuati dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della propria analisi del rischio, sono invitati, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a comparire di persona presso l’ufficio competente ai sensi dell’art 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le modalità e i tempi previsti dall’ordinamento tributario.

L’invito contiene:

  • l’indicazione dei profili di rischio individuati 
  • e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati in base alle specifiche analisi effettuate  

La comparizione personale è finalizzata alla verifica dei profili di rischio propri del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, a cui è attribuita la partita Iva.

Il contribuente è, inoltre, chiamato a fornire ogni chiarimento e ad esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria e, in ogni caso, a dimostrare documentalmente l’assenza dei profili di rischio individuati dall’ufficio.

P.IVA Fittizie: i controlli delle Entrate sui soggetti a rischio

Nei confronti dei soggetti destinatari dell’invito, l’ufficio effettua le seguenti attività:

  • riscontri volti a verificare l’effettività degli elementi di rischio individuati con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell’ente a cui si riferisce la partita Iva. Tali riscontri possono riguardare criticità di carattere fiscale unitamente ad aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, alle competenze professionali, al possesso dei requisiti di imprenditorialità ed alla solidità patrimoniale e finanziaria, da analizzare alla luce della specifica attività svolta; 
  • riscontri volti a verificare l’effettivo esercizio dell’attività di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l’assenza dei profili di rischio individuati rispetto alle anomalie emerse. Tali controlli, effettuati anche sulla base dell’esame della documentazione esibita in risposta all’invito e dei chiarimenti forniti, possono riguardare l’esistenza e l’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento dell’attività dichiarata ed ogni elemento di coerenza rispetto alla stessa; 
  • riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo Iva, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuati dall’ufficio.

P.IVA Fittizie: conseguenze per chi non risponde all’invito

Nel caso in cui il contribuente non ottemperi all’invito dell’ufficio o non fornisca gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio su indicati o emersi nel corso dell’istruttoria, anche a seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita Iva. 

La sanzione prevista dall’articolo 11, comma 7-quater del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 viene irrogata contestualmente al provvedimento di cessazione della partita Iva e non trova applicazione l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione. 

La sanzione trova applicazione nei confronti dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita Iva emessi sia ai sensi del comma 15- bis.1 che ai sensi del comma 15-bis. 

La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento

La cessazione della partita Iva comporta l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie rendendola conseguentemente invalida nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010. 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 35-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella sezione dedicata al servizio di verifica della partita Iva del sito internet dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile riscontrare, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, l’eventuale cessazione della partita Iva

Ciascun operatore potrà verificare in ogni momento se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dei citati commi, al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolente

P.IVA Fittizie: le novità della legge di Bilancio 2023

Il provvedimento specifica che, il comma 15-bis.2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 – stabilisce che, in caso di cessazione della partita Iva effettuata ai sensi dei precedenti commi 15- bis e 15-bis.1, il soggetto destinatario del provvedimento può successivamente richiedere l’attribuzione di partita Iva, solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria, 

Qualora siano state commesse violazioni fiscali prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione della partita Iva, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme (comprensive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori) ancora dovute se superiori a euro 50.000. 

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni, è prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente ai sensi dell’art 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva. 

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve riportare il contenuto minimo di cui al fac-simile allegato al provvedimento di cu si tratta.

Allegati:

Whistleblowing: in GU la legge di tutela per violazioni nel luogo di lavoro

16 Marzo 2023 in Speciali

Pubblicato in GU n. 63 del 15 marzo il D. lgs n 24 del 10 marzo 2023 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".

In particolare, il decreto legislativo disciplina la protezione dei cosiddetti whistleblowers, ossia le persone che segnalano:

  • violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea 
  • che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato,

di cui siano venute a conoscenza  nel loro contesto lavorativo . 

Si ricorda che attualmente è in vigore una legge applicabile agli enti della pubblica amministrazione e alle imprese fornitrici della PA

Leggi anche Whistleblowing : è legge la tutela dei dipendenti 

Si specifica che, per quanto riguarda i soggetti del settore privato:

negli enti con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno ed alla divulgazione pubblica. 

Attenzione al fatto che le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing riguardanti l ’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna hanno effetto: 

  • per le aziende con piu di 249 dipendenti  in media nell'ultimo anno,  dal 15 luglio 2023
  • per le aziende  che hanno impiegato, nell’ultimo anno  fino a 249 dipendenti ,   dal 17 dicembre 2023.

Il provvedimento è stato annunciato da ANAC Autorità nazionale Anticorruzione, che riporta nel comunicato stampa del 10 marzo le parole del Presidente Giuseppe Busia:

"Finalmente l'Italia recepisce in via definitiva la direttiva europea sul whistleblowing da Anac fortemente voluta e richiesta. La tutela del whistleblower è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, e rappresenta un`estensione del diritto di libertà di espressione". 

Busia sottolinea che "preservare da comportamenti ritorsivi chi segnala illeciti o violazioni della legge sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle aziende private è l'imperativo dell'Autorità che con questo decreto vede rafforzate le proprie competenze sulla materia: l'Anac diventa infatti l'unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato".

Viene annunciato che il 23 e 24 marzo, si riunirà a Roma, a Palazzo Sciarra, sede dell'Autorità, l'ottava assemblea del Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), la rete delle 29 autorità europee che mirano a promuovere e salvaguardare l'integrità pubblica nei rispettivi Paesi e sono responsabili della gestione di segnalazioni provenienti da whistleblowers e della loro protezione da comportamenti ritorsivi. 

Whistleblowing: soggetti tutelati

Le tutele del decreto legislativo whistleblowing si rivolgono a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di:

  • dipendenti o collaboratori, 
  • lavoratori subordinati e autonomi, 
  • liberi professionisti 
  • ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, 
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Attenzione al fatto che, i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato  devono attivare  propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell’identità del whistleblower.

Whistleblowing: come segnalare la violazione ad ANAC

Per effettuare una segnalazione ad ANAC si procede tramite la  piattaforma informatica messa a disposizione da Anac o in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole. 

L’Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

Vedi qui il Regolamento ANAC

Ti può interessare l'aggiornatissimo  Responsabilità amministrativa  enti e whistleblowing  di M Compagnone –  eBook in PDF 250 pagine

Whistleblowing: divieto di ritorsione

Anac, nell'enunciare le tutele del decreto appena approvato specifica che, i whistleblowers non possono subire ritorsioni tra le quali:

  • il licenziamento, 
  • la sospensione; 
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione; 
  • il mutamento di funzioni,
  • il cambiamento del luogo di lavoro, 
  • la riduzione dello stipendio, 
  • la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione; 
  • le note di merito negative; 
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; 
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; 
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; 
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; 
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; 
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l’annullamento di una licenza o di un permesso; 
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Whistleblowing: le sanzioni

L’Anac applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  •  a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
  •  b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  • c) da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Whistleblowing: sostegno a chi segnala gli illeciti

È istituto presso Anac l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con Anac.

 Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Lavori usuranti comunicazione con Modello LAV-US

1 Febbraio 2023 in Speciali

Scade  il 31 Marzo  di ogni anno il termine per la presentazione del Modello LAV_US con cui i datori di lavoro comunicano all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento ed ai competenti istituti previdenziali i dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, che danno diritto all'accesso pensionistico anticipato.

Il D.Lgs 67/2011 prevede l'accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, (si veda oltre cosa si intende )  ed inoltre, con l'articolo 5, impone un'ulteriore adempimento in capo al datore di lavoro: l'invio di una comunicazione con l'indicazione

  • del periodo e 
  • del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti.

L'obbligo viene assolto attraverso la presentazione telematica del Modello LAV_US entro il 31 Marzo di ogni anno .

I lavoratori soggetti a comunicazione

Non tutti i lavoratori sono soggetti a comunicazione, ma solamente coloro i quali sono addetti a lavori particolarmente faticosi o pesanti. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1 D.Lgs 67/2011, tra i soggetti obbligati rientrano coloro che svolgono:

  • lavori usuranti,
  • lavoro notturno,
  • lavori a catena e
  • i conducenti di veicoli.

Lavoro usurante
I lavori usuranti sono previsti tassativamente dall'art. 2 D.M. 19 maggio 1999:
• lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
• lavori in cassoni ad aria compressa;
• lavori svolti dai palombari;
• lavori ad alte temperature;
• lavorazione del vetro cavo;
• lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
• lavori di asportazione dell'amianto;

Lavoro notturno
Il D.lgs 66/2003 definisce “periodo notturno” un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, mentre “lavoratore notturno” è chi svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero, o parte del suo orario di lavoro ( secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, in mancanza si applica il limite di 80 giorni l'anno).
Il lavoro notturno è considerato usurante:
• se organizzato in turni, almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”, e per un numero di giorni non inferiore a 64;
• se invece il lavoro è svolto in modo ordinario i lavoratori devono prestare la loro attività per almeno tre ore nel periodo tra la mezzanotte e le cinque.

Lavori a catena
Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” e che sono indicate tassativamente dall'Allegato 1 del D.Lgs 67/2011:
• prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
• lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;
• macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
• costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
• apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
• elettrodomestici;
• altri strumenti e apparecchi;
• confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
• confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

Conducenti di veicoli
Rientrano tra i lavoratori soggetti alla comunicazione anche i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

 

Il Modello LAV_US: composizione ed invio, sanzioni

La comunicazione va effettuata entro il 31 Marzo di ogni anno tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito ClicLavoro (https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/).

Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia  in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.
Il Modello può essere presentato direttamente dal datore di lavoro, azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da intermediari abilitati ( ad es. i Consulenti del Lavoro).

Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:

  1. Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
  2. Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, in questa sezione vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
  3. Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.

Il mancato invio del Modello LAV_US comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.

 

Fonti normative

Le fonti normative consultate in tema di lavoro usurante e compilazione modello LAV-US sono le seguenti:

  •  D.lgs 67/2011 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
  •  D.M. 19 Maggio 1999 Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti;
  •  Nota Direttoriale 28 Novembre 2011 Indirizzi operativi per la compilazione del modello LAV_US
  •  D.M. 20 Settembre 2017 Concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Fondo straordinario editoria: le agevolazioni 2022

14 Dicembre 2022 in Speciali

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con un comunicato del 14 dicembre informa del Provvedimento del capo Dipartimento sempre del 14.12 con le modalità per la fruizione dei contributi previsti dal D.P.C.M. 28 settembre 2022 di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2022.

In particolare, il decreto disciplina le misure:

  • per il sostegno alle edicole (articolo 2 del D.P.C.M. 28 settembre 2022) 
  • per le assunzioni di professionisti e giornalisti a tempo indeterminato (articolo 4, commi 1 e 2), le cui disposizioni sono immediatamente operative in quanto non subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

Si specifica invece che, per le altre agevolazioni di cui al D.P.C.M. 28 settembre 2022, relative ai contributi per le copie cartacee di quotidiani e periodici vendute (articolo 3) e agli investimenti in tecnologie innovative (articolo 5), è stato predisposto un ulteriore schema di provvedimento per l’invio alla Commissione europea ai fini dell’acquisizione della prescritta autorizzazione.

Ricordiamo che con il DPCM emanato il 28 settembre 2022 Pubblicato in GU n 268 del 16 novembre 2022  sono state ripartite le risorse, pari a 90 milioni per il 2022, del Fondo Straordinario per l'Editoria istituito dalla legge di Bilancio 2022.

Nel dettaglio, l’assegnazione è così ripartita: 

  • 15 milioni per il bonus edicole,
  • 28 milioni per il contributo straordinario sul numero di copie vendute nel 2021, 
  • 12 milioni per l’assunzione di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali e per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti giornalistici co.co.co 
  • 35 milioni come contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati dalle tv nazionali e locali, dalle emittenti radiofoniche e dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici, comprese le agenzie di stampa.

Fondo straordianario editoria: Bonus edicole modalità

Ai sensi dell’articolo 2, del decreto del DPCM del 28 settembre 2022 viene riconosciuto:

  • alle persone fisiche esercenti attività di rivendita esclusiva, 
  • non titolari di reddito di lavoro dipendente, 

un contributo una tantum fino a 2.000 euro per:

  • trasformazione digitale
  • ammodernamento tecnologico
  • fornitura di pubblicazioni degli esercizi commerciali limitrofi
  • attivazione di punti vendita addizionali
  • realizzazione di progetti di consegna a domicilio di quotidiani e periodici

Lo stanziamento totale per il 2022 è pari a 15ML di euro.

Per sapere come richiederlo leggi Bonus una tantum edicole 2022: come richiederlo

Fondo straordianrio editoria: contributo sul numero di copie vendute nel 2021

Al fine di sostenere la domanda di informazione, e a seguito dell'incremento dei costi di produzione, 

  • alle imprese editoriali di giornali e periodici 
  • con almeno tre dipendenti inquadrati ai sensi dell'art 1 del contratto collettivo nazionale dei giornalisti, 
  • e in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, 
  • è riconosciuto un contributo pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiano o rivista venduti nel 2021 venduti in edicola o presso punti vendita non esclusivi.

Il contributo è previsto per un importo massimo complessivo per il 2022 pari 28 milioni di euro.

Fondo straordinario editoria: contributo investimenti in tecnologie innovative effettuati da tv e radio

Al fine di incentivare gli investimenti orientati alla innovazione tecnologica, e alla transizione digitale nel settore dell'edtoria radiofonica e televisiva nonchè delle imprese editoriali, di quotidiani e periodicie delle agenzie di stampa, per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo con tetto massimo complessivo pari a 35 ML di euro, per spese destinate ad investimeti in tecnologe innovative per

  • adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi 
  • finalizzati a miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza.

Per sapere come presentare domanda leggi anche: Innovazione tecnologica Editoria: domande dal 7 novembre

Contratto somministrazione di lavoro dopo il decreto Dignità

1 Marzo 2022 in Speciali

Per somministrazione di lavoro si intende la fornitura professionale di lavoratori/trici attuata da un soggetto autorizzato (somministratore) a beneficio di un altro soggetto (utilizzatore). La somministrazione di lavoro coinvolge  quindi tre soggetti:

a) il/la lavoratore/trice 
b) l’utilizzatore = l'azienda o professionista  che utilizza il prestatore di lavoro, può essere un soggetto privato o anche una Pubblica Amministrazione, 
c) il somministratore = agenzie di somministrazione di lavoro.

Il somministratore deve essere registrato presso il Ministero del Lavoro , dove è istituito un apposito albo delle Agenzie per il lavoro. Sul mercato del lavoro possono operare senza la necessità di iscrizione all'albo (soggetti autorizzati ope legis) solamente:

  • le università pubbliche e private;
  • le fondazioni universitarie.
  • enti locali come i Comuni e le Provincie;
  • gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici o paritari;
  • le Associazioni dei datori di lavoro e del lavoratori, comparativamente più rappresentative, firmatarie di C.C.N.L.; 
  • gli Enti Bilaterali;
  • l'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.

DIVIETI DI APPLICAZIONE

I contratti di somministrazione di lavoro sono applicabili a qualsiasi settore produttivo. La Pubblica Amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato.  

La somministrazione, sia a termine che a tempo indeterminato, è inoltre vietata nei seguenti casi:

  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi  di lavoratori adibiti alle stesse mansioni  salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
  • presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
  • da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi  per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il contratto tra somministratore e lavoratore e gli obblighi dell’utilizzatore

Il contratto di somministrazione di lavoro  tra agenzia e utilizzatore va stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
1) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
2) il numero dei lavoratori da somministrare;
3) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
4) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
5) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;
6) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

7) NOVITA' DECRETO DIGNITA' 2018 : in caso di contratto di durata superiore ai 12 mesi , di rinnovo o di proroga che supera i limite,  va specificata la causale addotta dall'azienda per l'utilizzo del lavoro in somministrazione (v. dettagli nel paragrafo sottostante) 

Il rapporto di lavoro  tra agenzia di somministrazione e lavoratore puo realizzarsi con due tipi di assunzione :

1) Assunzione a tempo indeterminato:
Il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel contratto di lavoro è determinata l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
2) Assunzione a tempo determinato:
Il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato  come modificata dal Decreto Dignità 2018 (v. paragrafo sotto).  

PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO
Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

POTERE DISCIPLINARE E RESPONSABILITA CIVILE
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, ma l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nello svolgimento delle sue mansioni.

CLAUSOLE LIMITATRICI
E’ nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

  • L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
  • I lavoratori  somministrati hanno diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli  condizionati alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. Godno inoltre dei diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.

CAMBIO DI MANSIONI

Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.

CCNL: Sono attualmente in vigore i due contratti collettivi nazionali seguenti:

  • CCNL agenzie di somministrazione (Assolavoro) del 27 febbraio 2014
  • CCNL agenzie di somministrazione (Assosomm)  del 7 aprile 2014.

Salute, sicurezza e altri adempimenti

Il somministratore deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e  addestrarli  all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie in conformità  al decreto legislativo n. 81 del 2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.

L’utilizzatore  deve osservare nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza.

Sanzioni per somministrazione irregolare

In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni descritti,   il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
Nel caso di somministrazione irregolare, tutti i pagamenti e gli atti «compiuti» dal somministratore nella costituzione e gestione del rapporto si considerano compiuti dall’utilizzatore. Ciò vale anche per gli atti «ricevuti» dal somministratore.
Le conseguenze sanzionatorie prevedono la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore (indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione).

Le novità apportate dal Decreto Dignità 2018

LIMITE QUANTITATIVO

Il comma 02 dell’art. 2 del Decreto dignità  stabilisce un nuovo limite quantitativo con riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato:

  • il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto.  ATTENZIONE nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato al momento della stipula del contratto.  
  • Sono però fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e il limite del D.Lgs. 81/2015 in materia di numero complessivo dei contratti a tempo determinato.
  • Rimane esclusa  dai limiti la somministrazione relativa ai lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ( v. decreto del Ministro del lavoro 18 ottobre 2017).

Alle violazioni del nuovo limite percentuale si applica  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.

LIMITI TEMPORALI, RINNOVI,  DURATA E CAUSALI  

Si applicano gli articoli 19, commi 1, 2 e 3, e 21, commi 01, 1 e 3 del novellato  D.Lgs. 81/2015,  precedentemente esclusi, in materia di apposizione del termine, durata, proroghe, rinnovi e causalità dei contratti a termine; in sintesi :

  • durata massima complessiva per il lavoratore, nelle stesse mansioni  di 24 mesi 
  • numero massimo rinnovi : 4  e non piu 5 
  • Per i contratti superiori a 12 mesi o per ogni proroga o rinnovo vanno specificate le causali , obbligatoriamente a scelta tra le due  seguenti: 1.ragioni sostitutive o estranee all'azienda oppure  2. incrementi di attività aziendale temporanei significativi e non programmabili )
  • non si applicano le norme su Stop and go (interruzioni e riassunzioni a tempo determinato)  e sul diritto di precedenza

CONTRIBUTO ADDIZIONALE (l. 92 /2012):

Anche i  contratti in somministrazione sono soggetti ad aumento dello 0,5% del contributo , per ogni contratto stipulato.

SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA
Il comma 1-bis della l. 96/2018 prevede che quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicata al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

Chiarimenti sulla somministrazione : circolare ministeriale n. 17-2018

Nella circolare n. 17  del 31.10.2018 il Ministero del lavoro  ha evidenziato che

  • nel limite massimo di durata del rapporto di lavoro con un lavoratore rientrano si cumulano i contratti di lavoro a termine e i contratti in somministrazione
  • nel computo dei 24 mesi rientrano anche i rapporti di lavoro intercorsi prima della  entrata in vigore del decreto n. 87 2018 (14 luglio 2018).
  • sono fatte salve le eventuali diverse previsioni del contratti collettivi di lavoro , che restano ancora valide fino alla scadenza degli stessi.
  • il cumulo tra contratti a termine e somministrazione  stipulati con lo stesso lavoratore  nella stessa azienda si applica anche per determinare l'obbligo di specificare la causale . 
  • L'obbligo di causale NON sussiste in caso di periodi di lavoro in  somministrazione oltre i 12 mesi dello stesso lavoratore ma in aziende utilizzatrici diverse. 
  •  Il limite percentuale del 30% trova applicazione per ogni nuova assunzione a partire dal 12 agosto 2018. Pertanto, qualora presso l’utilizzatore fosse presente una percentuale di lavoratori, con contratti stipulati  prima del 12 agosto 2018, superiore a quella di legge, i rapporti in corso  potranno continuare fino alla loro scadenza e  non sarà possibile effettuare  nuove assunzioni né proroghe per i rapporti in corso fino a quando il datore di lavoro o l’utilizzatore non rientri nei nuovi limiti.

IVA 2022 per le attività di spettacolo, intrattenimento e per le ASD

17 Febbraio 2022 in Speciali

Le attività di intrattenimento, quelle di spettacolo e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) seguono spesso regimi IVA particolari. In vista della scadenza il 2 maggio 2022 per la presentazione della dichiarazione IVA 2022 (anno d'imposta 2021), in questo articolo riepiloghiamo la disciplina.

Regime forfettario IVA 2022 per le attività di intrattenimento

Il  regime IVA delle attività di intrattenimento è un regime forfettario disciplinato dall’articolo 74, sesto comma del Testo Unico IVA (DPR 633/72) costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e delle altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. In particolare, ai sensi del d.P.R. 442/97 che disciplina le modalità di comunicazione delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione esercitata nell’anno 2021 devono barrare la casella 1 del rigo VO7. L’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Attenzione va prestata al fatto che la comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO7.

Il regime forfettario IVA presenta queste caratteristiche principali:

  • applicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;
  • forfetizzazione della detrazione;
  • esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;
  • obbligo di adozione della contabilità separata per le attività diverse da quelle di intrattenimento;
  • versamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti. Si ricorda che il pagamento di entrambe le imposte deve essere effettuato mediante l’utilizzo del modello di pagamento unificato (modello F24) indicando i codici tributo
    • 6728 relativo all’imposta sugli intrattenimenti
    • 6729 relativo all’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti.

In generale, i soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972 e che applicano il regime forfetario di cui sopra sono obbligati

  1. ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica comunque connesse alle attività di cui alla tariffa.
  2. a certificare mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate, i corrispettivi per l’ingresso o l’occupazione del posto e quindi per partecipare all’intrattenimento e i corrispettivi delle altre attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti.

Grande attenzione deve essere prestata al fatto che l’articolo 74, sesto comma, DPR 633/72 esclude dal campo di applicazione del regime in esame le operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, ivi comprese le prestazioni pubblicitarie, eventualmente effettuate nell’esercizio di attività di intrattenimento. Ne consegue, pertanto, l’attrazione delle stesse nel regime IVA ordinario. Da ciò deriva limitatamente alle predette operazioni:

  • la determinazione della base imponibile secondo i criteri generali;
  • la determinazione della detrazione secondo i principi dettati dall’articolo 19;
  • l’osservanza degli obblighi di liquidazione e di presentazione della dichiarazione annuale.

Attività di spettacolo: dichiarazione IVA 2022

Per quanto riguarda le attività di spettacolo è previsto un particolare regime agevolativo con base imponibile pari al 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti per

  • i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti
  • gli esercenti le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al d.P.R. n. 633/1972 che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro.

Il regime agevolativo costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti minori esercenti attività di spettacolo, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta in cui il contribuente ha operato la scelta. Pertanto, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione relativa all’anno 2021 devono barrare la casella 1 del rigo VO14. La comunicazione della revoca, invece, deve essere effettuata barrando la casella 2 del medesimo rigo VO14.
Si ricorda che l’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Tuttavia il superamento del limite di 25.822,84 euro di volume d’affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il regime agevolativo a partire dall’anno solare successivo. 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito recenti indicazioni sul tema:

Attenzione va prestata all’obbligo di istituire una contabilità separata per le attività che rientrano nel campo di applicazione del regime agevolativo in esame, qualora il soggetto svolga anche altre attività.

 Infine, per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l’articolo 8 del d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, prevede per i soggetti, che effettuano spettacoli viaggianti nonché quelli che svolgono le altre attività spettacolistiche di cui alla tabella C, che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 50.000,00 euro: 

  • esonero dall’obbligo di annotazione dei corrispettivi; 
  • esonero dall’obbligo di liquidazione e di effettuazione dei versamenti dell’imposta; 
  • conservazione delle fatture ricevute; 
  • possibilità di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale; 
  • versamento annuale dell’imposta; 
  • presentazione della dichiarazione annuale. 

Associazioni e società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati

In generale, l’art. 90 L.289/2002 prevede le seguenti tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico:

  • associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
  • associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
  • società sportive dilettantistiche di capitali (ivi comprese le società cooperative) senza fine di lucro.

Si ricorda che il regime forfettario IVA ex art. 74, sesto comma, applicabile alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, alle associazioni senza scopo di lucro e alle associazioni pro-loco che si avvalgono delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991, si estende anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro che effettuino la medesima opzione. Nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, che optano per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, il particolare regime IVA disciplinato dal sesto comma dell’articolo 74, trova applicazione anche per quei proventi percepiti nell’esercizio di attività non soggette ad imposta sugli intrattenimenti. 

Pertanto, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro, per comunicare l’opzione effettuata nell’anno 2021, provvederanno a barrare la casella 1 del rigo VO30. Attenzione va prestata al fatto che l’opzione è vincolante per almeno un quinquennio. 

Tuttavia, la perdita in corso d’anno dei requisiti necessari per l’accesso ai benefici concessi dalla legge n. 398/1991, comporta l’applicazione dell’IVA secondo i criteri generali a decorrere dal mese successivo a quello in cui i requisiti stessi sono venuti meno. Si ricorda che il limite per avvalersi del regime agevolato recato dalla legge n. 398/1991, è fissato a 400.000 euro dall’art. 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art. 1, comma 50, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO30. 

È inoltre opportuno chiarire che restano invece obbligati a tutti gli adempimenti IVA – ivi compreso quello della presentazione della dichiarazione annuale – le società e le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamente, che non hanno optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 e che, non svolgendo attività di intrattenimento, non rientrano nel regime speciale forfetario previsto dall’art. 74, 6° comma.

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Certificazioni Uniche di lavoro autonomo 2020: Minimi e Forfettari

1 Marzo 2020 in Speciali

Si approssima il termine per l’invio telematico e la consegna delle Certificazioni Uniche 2020 e, uno dei dubbi più ricorrenti, riguarda il ruolo di sostituto di imposta ricoperto dai contribuenti Minimi e Forfettari.
Proviamo a fare il punto.

In primo luogo occorre fare una distinzione alla base tra contribuenti Minimi (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) e contribuenti Forfettari (nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014 e successive modifiche apportate dall’articolo 1, comma 692 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Legge di bilancio 2020”):

  • Contribuenti Minimi: sono sostituti di imposta
  • Contribuenti Forfettari: non sono sostituti di imposta

Vediamo di seguito quali sono le casistiche, gli adempimenti e le esclusioni previste dalla normativa.

Contribuenti Minimi che ricevono fatture da Ordinari

Il contribuente Minimo è sostituto di imposta quindi al ricevimento di una fattura da parte di un soggetto che applica la ritenuta di acconto (professionisti, agenti, prestatori di lavoro occasionale, etc.):

  • deve versare la ritenuta d’acconto esposta con modello F24 (codice tributo 1040) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura;
  • deve certificare il compenso pagato trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle Entrate il Modello ministeriale CU2020 e consegnarlo al percipiente;
  • deve presentare il Modello 770/2020 dal quale si evincano i versamenti effettuati sulla base delle ritenute operate nel corso del medesimo anno.

Contribuenti Minimi che ricevono fatture da Forfettari

Nel caso in cui il contribuente Minimo riceva una fattura da un soggetto Forfettario, dovrà unicamente provvedere alla certificazione del compenso non essendovi alcuna ritenuta da versare.

In questo caso il contribuente Minimo dovrà compilare la Certificazione Unica indicando l’ammontare lordo corrisposto al punto 4 “Ammontare lordo corrisposto” e al punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”.
Causale (punto 1) e Codice (punto 6) da verificare di volta in volta a seconda della tipologia di percettore e di compenso pagato.

Non dovrà presentare il Modello 770 in quanto non avrà alcun versamento di ritenute di acconto da dichiarare.

Contribuenti Forfettari che ricevono fatture da ordinari

Il contribuente Forfettario non è sostituto di imposta per espressa previsione normativa dell’articolo 1, comma 69, Legge 190/2014: “I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni”.

Dunque, al ricevimento di una fattura soggetta a ritenuta d’acconto, il contribuente Forfettario dovrà pagare per intero il totale della fattura al lordo dell’eventuale ritenuta d’acconto esposta.
Egli è esentato dall’obbligo di:

  • versamento della ritenuta d’acconto
  • compilazione, invio e consegna della Certificazione Unica
  • compilazione e presentazione telematica del Modello 770

Per sopperire al mancato invio della Certificazione Unica, il contribuente Forfettario dovrà compilare il quadro RS del Modello Unico PF indicando il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo corrisposto.

L’articolo 1, comma 69, Legge 190/2014, infatti, prosegue: “Nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi”.

Contribuenti ordinari che ricevono fatture da Minimi o Forfettari

Dopo aver distinto la natura di sostituto di imposta dei contribuenti minimi e forfettari, vediamo il caso in cui sia un soggetto ordinario a ricevere fattura da un soggetto Minimo o Forfettario.
In entrambi i casi, il contribuente in regime ordinario riceverà una fattura nella quale sarà specificato che il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto.
A titolo esemplificativo:

  • per i contribuenti Minimi: “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 98/2011”;
  • per i contribuenti Forfettari: “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche”.

Pertanto, il contribuente ordinario dovrà:

  • pagare il compenso lordo al percipiente (Minimo o Forfettario);
  • certificare il compenso pagato specificando che trattasi di somme non soggette a ritenuta

Non dovrà presentare il Modello 770 in quanto non avrà alcun versamento di ritenute di acconto da dichiarare.

Percipiente

(chi emette la fattura)

Committente

(chi riceve la fattura)

Modello CU  Modello 770
Ordinario Ordinario Si Si
Minimo Si Si
Forfettario No No
Minimo Ordinario Si No
Minimo Si No
Forfettario No No
Forfettario Ordinario Si No
Minimo Si No
Forfettario No No

 

Reddito di cittadinanza per assunzioni e nuove imprese: le regole

22 Luglio 2019 in Speciali

L'inps ha pubblicato il 19 luglio 2019 la circolare 104 2019 , con le regole per ottenere uno sgravio contributivo pari al  reddito di cittadinanza da parte delle aziende che assumono i percettori  . Ricordiamo che  il REDDITO DI CITTADINANZA è un regime di aiuto composto da:

  • un  sussidio economico che integra il reddito del nucleo familiare con determinati requisiti (primo fra tutti l’ISEE inferiore a 9.360 euro), erogato mensilmente    
  • un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale per i soggetti maggiorenni disoccupati .

L'Inps non chiarisce nel dettaglio le modalità di domanda né della comunicazione in Uniemens. Ripercorre invece le  caratteristiche generali dello sgravio, con alcune specificazioni ed esempi pratici.

In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato (anche con contratto di apprendistato) di un beneficiario di RDC è previsto:

  • lo sgravio contributivo a favore del datore di lavoro per l'importo pari alla differenza tra le 18 mensilità totali e quelle già fruite dal beneficiario, non inferiore a 5 mensilità di RDC, Lo sgravio massimo mensile sarà pari a 780 euro.
  • In caso di assunzione di donne o soggetti svantaggiati il minimo di mensilità è pari a 6 mensilità.
  • Nel caso l’assunzione avvenga nel periodo di rinnovo del RDC l’incentivo è fissato in 5 mensilità

L'agevolazione viene suddivisa a metà in caso di "mediazione" ( percorsi formativi personalizzati per il lavoratore ) da parte di una agenzia per il lavoro, che avrà diritto all'altra metà dell'importo previsto.
L’agevolazione è riconosciuta solo se l’assunzione realizza un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti per gli incentivi alle assunzioni (art. 31 D.lgs. 150/2015).

Sono esclusi dall' agevolazione i seguenti oneri:

  •  premi INAIL
  •  contributo Fondo tesoreria INPS
  •  contributi Fondi solidarietà d.lgs 148/ 2015
  •  contribuzione aggiuntiva NASPI
  •  contributo di solidarietà del 10% fondi pensione o sanitari
  •  contributi solidarietà ex Enpals e sportivi professionisti.

La fruibilità è soggetta ad alcune condizioni:

  •  segnalazione della disponibilità di posti di lavoro da parte delle aziende sulla piattaforma dedicata di ANPAL servizi (MyANPAL non ancora operativa )
  • rispetto art. 31 d.lgs 150/2015 (regime de minimis, incremento occupazionale netto; normativa DURC sicurezza, collocamento obbligatorio)
  •  L'assunzione comporta un divieto di licenziamento per i 36 mesi successivi (salvo che per giusta causa o giustificato motivo), con recupero dei contributi non versati e sanzioni civili.
  • Disponibilità alla firma di un Patto per la formazione o di riqualificazione professionale del lavoratore con il CPI.

 E' riconosciuta  la piena compatibilità e cumulabilità con il c.d. “Bonus Sud”  della legge n. 145/2018, per gli anni 2019 e 2020 per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Nel caso in cui il datore abbia esaurito la possibilità di usufruire degli sgravi contributivi (perché ha raggiunto il tetto massimo), le agevolazioni sono “godute” sotto forma di credito di imposta. Anche in questo caso si attende  un D.M. dei  Ministri del Lavoro e dell’Economia a stabilire le modalità di accesso  (doveva essere emanato entro il  30 marzo 2019). 

In sintesi:

RDC COME INCENTIVO PER IL LAVORO 

destinatari

 agevolazione

 quando e come

importo massimo

PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI

sgravio contributivo per le mensilità non fruite dal beneficiario (minimo 5)

in caso di assunzione

a tempo pieno e indeterminato

max 780 € mensili

in caso di patto di formazione con enti accreditati il bonus viene suddiviso tra azienda e ente formativo (390 € max)

PER I BENEFICIARI

6 mensilità di RDC in un’unica soluzione + 2 mensilità erogate anche se varia la situazione reddituale

in caso di avvio di una attività di lavoro autonomo o impresa

max 4860 € totali

Reddito di cittadinanza: le istruzioni INPS nella circolare 104 2019

 Vediamo le specificazioni fornite dall'INPS nella circolare 104 :

Riguardo l'importo dello sgravio come detto il massimo erogabile è pari a 780 euro ma  la somma è molto variabile  perche ogni percettore riceve un importo diverso basato sulla sua specifica situazione economica, sui redditi che già percepisce  e sul numero di componenti della famiglia.

Il reddito da lavoro concorre, dal mese successivo a quello della variazione, alla rideterminazione del RCC  nella misura dell'80%.  (Va ricordato che il  lavoratore deve comunicare entro  30 giorni il reddito previsto per l'anno solare  del nuovo lavoro) 
La circolare aggiunge che il RDC , nel nuovo importo  rideterminato potrà essere utilizzato come sgravio per una  eventuale successiva assunzione di un altro membro del nucleo familiare. "Ad esempio, nel caso in cui il Rdc percepito dal nucleo sia pari a 1.100 euro mensili, l’assunzione di un membro del nucleo familiare comporta il riconoscimento di uno sgravio – parametrato ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – per un ammontare pari al minore valore tra il tetto di 780 euro e l’importo dei predetti contributi mensili, pari in ipotesi a 500 euro mensili.

La circolare ricorda che la norma prevede  che  “nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute […]”. Pertanto, l’importo del predetto beneficio economico, che il lavoratore continua a percepire, non rileva ai fini della determinazione dell’ammontare dell’incentivo spettante ."

L'assunzione come detto deve essere a tempo pieno e  indeterminato  anche da parte di una agenzia di somministrazione. In questo caso il beneficio è  trasferito all'azienda utilizzatrice; il lavoratore puo essere utilizzato anche con contratti a termine ma sempre a tempo pieno . Non sono ancora definite le modalità con cui l'agenzia deve comunicare all'INPS  le destinazioni  del lavoratore .

I DATORI DI LAVORO DESTINATARI  sono :

  • datori di lavoro privati sia imprenditori che non imprenditori ,
  • enti associazioni consorzi 
  • enti pubblici economici 
  • enti morali;   enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:

le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;  le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane,

La FRUIZIONE DEL BENEFICIO comporta il divieto di licenziamento del percettore di Rdc per 36 mesi successivi . In quest’ultima situazione si deve restituire tutto l’importo fruito, con applicazione delle sanzioni civili. Fanno eccezione:

  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo dichiarato illegittimo;
  • recesso dal contratto di apprendistato alla fine del periodo di formazione;
  • recesso durante il periodo di prova; dimissioni per giusta causa.

Nel caso in cui l’incentivo sia fruito contemporaneamente dall’azienda e da un ente di formazione (che ha riqualificato il lavoratore) a fronte di un licenziamento, la restituzione del bonus è dovuta solo dal datore di lavoro e non dall’ente.

L’incentivo può  seguire il lavoratore in caso trasferimento d’azienda e passaggio del dipendente ad altro datore di lavoro, tranne che nel caso di subentro in appalto di servizi in attuazione di un obbligo.

 

Reddito di Cittadinanza: incentivo per nuove imprese

Nel caso in cui il beneficiario avvii una attività di lavoro autonomo o impresa individuale nei primi 6 mesi di fruizione del beneficio è possibile ottenere fino a un massimo di 6 mensilità del RDC, erogati in un’unica soluzione (massimo 4.860 euro).
Il soggetto è tenuto a comunicare all'INPS in via telematica l'avvio dell'attività economica e a rendicontare trimestralmente il bilancio.
L'erogazione del RDC resta invariata nei primi due mesi dall'avvio della nuova attività.

Start up: fuoriuscita e rientro nel regime forfettario 2019. È possibile

28 Gennaio 2019 in Speciali

Con la rivisitazione del complesso delle regole che fino al 31.12.2018 hanno disciplinato il regime forfettario di determinazione del reddito, si pongono numerosi quesiti organizzativi e pratici che gli operatori del settore sono portati a risolvere rifacendosi all’interpretazione delle norme.

Questo contributo ha lo scopo di intervenire sulla comprensione della corretta aliquota di imposta applicabile nel caso di fuoriuscita e rientro nel regime forfettario per le attività indentificate come Start-Up.

Quesito esemplificativo

Un soggetto che nel 2017 ha aderito al regime forfettario con aliquota di imposta ridotta al 5% (per riconoscimento dei requisiti di individuazione delle Start-Up) e che nel 2018 è dovuto fuoriuscire dal regime per superamento dei limiti, può nel 2019 rientrare nel regime forfettario (con i nuovi limiti) e continuare a beneficiare dell’aliquota di imposta sostitutiva ridotta al 5% per le Start-Up, ovvero i requisiti per la definizione di Start-Up devono intendersi persi e il soggetto dovrà applicare l’aliquota piena del 15%?

Regime forfettario 2019: i requisiti delle start-up

Come è noto, l’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014 (e successive modifiche), permette a chi ha i requisiti per accedere al regime forfettario di valutare un’ulteriore riduzione dell’aliquota di imposta.

In luogo dell’aliquota del 15%, il contribuente che si trovi nelle condizioni richieste e di seguito indicate, potrà beneficiare della riduzione di 2/3 dell’imposta sostitutiva così che per il primo anno di attività e per i successivi 4, l’aliquota sarà pari al 5%.

Tale agevolazione è applicabile a condizione che:

  • Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sottoforma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54."

Regime forfettario 2019: rientro al 5% per le start up fuoriuscite dal regime

Alla luce della previsione legislativa una prima interpretazione potrebbe essere la seguente.

Se dovessimo attenerci unicamente alla mera lettura di queste condizioni, probabilmente, in sede di valutazione dell’aliquota di imposta applicabile nel caso di cui sopra, ci troveremmo a dover escludere la possibilità di usufruire della riduzione per mancato rispetto dei punti a) e b) del comma 65 dell’art. 1, L. 190/2014 (e successive modificazioni).

Non si potrebbe dire, infatti, che il soggetto non abbia svolto nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o di impresa o che lo stesso soggetto non stia meramente proseguendo un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo.

Questo perché nell’anno in cui, per superamento dei limiti, è dovuto fuoriuscire dal regime forfettario, l’attività è proseguita nel regime ordinario.

Occorre però approfondire la lettura delle condizioni e ampliare l’interpretazione della norma a nuove considerazioni.

Dunque, i requisiti per l’attribuzione della qualifica di Start-Up, seppur identificati all’interno della norma che disciplina il regime forfettario, devono ritenersi indipendenti rispetto all’appartenenza o meno al regime.

Invero, il requisito di cui alla lettera a), è da interpretarsi come valutazione di novità assoluta dell’attività svolta da porre in essere al momento dell’inizio dell’attività e non anche successivamente.
Così come l’espressione “da esercitare” di cui alla lettera b) dei requisiti, si pone nella linea temporale prima dell’inizio dell’attività.

Questi due aspetti ci consentono di rivedere la prima interpretazione posta in essere, portando l’attenzione verso una valutazione dei requisiti che debba essere valida per l’inizio dell’attività e che non debba essere rivista successivamente.

Inoltre, l’articolo non fa menzione di condizioni di decadenza della qualifica di Start-Up, ma stabilisce a priori la durata quinquennale dello status.

Detto ciò appare ora evidente che, nell’esemplificazione proposta per la descrizione del caso, il contribuente fuoriuscito dal regime forfettario per superamento dei limiti, che si trovi ancora nel quinquennio previsto per poter usufruire dell’aliquota ridotta al 5%, possa rientrare nel regime forfettario in costanza di applicazione dell’imposta sostitutiva al 5%.

Alla luce di questa osservazione, emerge la contrapposizione e il distacco che sussiste tra l’impostazione che obbliga il contribuente a verificare annualmente la persistenza dei requisiti che gli permettono di rimanere nel regime forfettario e la valutazione per l’attribuzione dello status di Start-Up che deve essere effettuata solo all’inizio dell’attività e una volta acquisita, indipendentemente da ciò che accade successivamente, permane per 5 anni.

A titolo meramente esemplificativo:

Anno 2017: primo anno di attività, sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime forfettario e identificazione dello status di Start-Up, superamento dei limiti per la permanenza nel regime forfettario Aliquota imposta sostitutiva 5% (Start-Up)
Anno 2018: secondo anno di attività Imposta progressiva per scaglioni Irpef
Anno 2019: terzo anno di attività, sussistenza dei requisiti per il rientro nel regime forfettario (nuovi limiti) Aliquota imposta sostitutiva 5% (Start-Up)

Nonostante la valutazione appaia priva di ulteriori dubbi interpretativi, si auspica ad un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Stampa dei registri contabili 2019

14 Gennaio 2019 in Speciali

L’imprenditore è tenuto a conservare e aggiornare i libri e i registri contabili previsti dalle normative civilistiche e fiscali tra cui fondamentali il D.P.R. 600/73 e il D.P.R. 633/72.
Nel rispetto dell’inderogabile requisito di trasparenza nei confronti dei terzi, l’imprenditore dovrà, mediante la corretta tenuta delle scritture contabili, l’aggiornamento e la conservazione dei registri richiesti dalle normative, rendere la più completa e veritiera evidenza di tutti i fatti esterni e interni all’azienda che nel corso dell’esercizio si sono sviluppati.
I principali libri e registri sono i seguenti:

  • Libro Giornale
  • Libro degli Inventari
  • Registro dei Beni Ammortizzabili
  • Registri previsti ai fini Iva
  • Scritture contabili ausiliarie di magazzino

I registri contabili vanno conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del codice civile) e comunque sino alla definizione dell’eventuale accertamento tributario.
Vediamo qual è il metodo alternativo alla conservazione cartacea dei libri e dei registri.

Conservazione digitale

In alternativa alla registrazione e conservazione di tipo meccanografico, l’azienda può optare per la conservazione digitale dei documenti.

L’articolo 2215 bis C.c. in merito stabilisce che: “i documenti e le scritture contabili possono essere conservate anche in modalità informatica, per cui le registrazioni devono corrispondere ai documenti e le immagini devono essere rese leggibili in qualsiasi momento dal soggetto che le utilizza.”

La valenza legale rispetto alla forma e al contenuto del documento, nonché alla sua data certa, è attestata dalla firma digitale e dalla marcatura temporale da apporsi almeno una volta all’anno.

La conservazione sostitutiva rende il documento non deteriorabile diversamente rispetto a quanto accade per i registri cartacei soggetti all’usura del tempo.

Nel dettaglio, con la firma digitale si attribuisce al documento un riferimento temporale che corrisponde alla data in cui la firma è apposta. La marca temporale, invece, rappresenta il servizio offerto da un soggetto che certifica il riferimento temporale della rilevazione rendendolo opponibile ai terzi.

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, le modalità di assolvimento divergono rispetto a quelle previste per l’archiviazione cartacea in quanto, nel caso di archiviazione digitale l’imposta di bollo dovrà essere versata con modello F24 entro 120 giorni alla chiusura dell’esercizio (Codice tributo 2501). L’ammontare annuo dell’imposta è determinato in base al numero di movimentazioni contabili (fatture, atti, documenti e registri).

Stampa Libro Giornale

Il Libro Giornale è obbligatorio per tutti i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria. È un registro cronologico nel quale devono essere trascritte tutte le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. Ogni operazione deve essere caratterizzata da: data, descrizione, rappresentazione contabile e importi relativi distinti per mastri.

Tutte le operazioni devono essere perentoriamente trascritte sul Libro giornale entro e non oltre 60 giorni dal loro accadimento (data in cui l’operazione è stata effettuata o data in cui l’azienda ne è venuta a conoscenza).

Scadenza: il Libro Giornale deve essere stampato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Abbinata alla stampa del Libro Giornale vi è la stampa dei mastrini/partitari nella quale devono essere contenute tutte le movimentazioni contabili registrate. Le scritture contabili devono essere stampate e firmate dopo la chiusura dei conti e non vi è l’obbligo di bollare o vidimare. 

Stampa Libro Inventari

Il Libro degli Inventari è obbligatorio per tutti i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria. Esso deve essere redatto indicando tutti gli elementi prescritti dall’articolo 2217 del Codice Civile integrato dalle ulteriori informazioni richieste dall’art. 15 del D.P.R. 600/73.

Per il primo esercizio in cui viene redatto, deve contenere: l’elenco delle attività e delle passività conferite nonché il valore del capitale conferito. Nel caso si tratti di un imprenditore individuale dovrà essere riportata la valutazione delle eventuali attività e passività dell’imprenditore al momento dell’inizio dell’attività.

Per tutti i successivi esercizi, dal libro dovranno emergere una parte sintetica nella quale sono riportati Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e una analitica nella quale è indicata la consistenza dei beni aziendali raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, con valore attribuito a ciascun gruppo.
Scadenza: il Libro degli Inventari deve essere stampato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Stampa Registro dei Beni Ammortizzabili

Il Registro dei beni ammortizzabili, racchiude tutte le informazioni inerenti i cespiti di proprietà dell’azienda.

In particolare in esso sono rilevate le seguenti informazioni: anno di acquisizione, costo originario, rivalutazioni o svalutazioni, coefficiente di ammortamento, fondo ammortamento aggiornato al periodo precedente, quota annuale di ammortamento ed eliminazione dal processo produttivo.

L’azienda è esonerata dall’obbligo di tenuta del Registro dei beni ammortizzabili soltanto nel caso in cui tutte le informazioni che dovrebbero essere ivi contenute, vengano riportate nel libro inventari o nel registro Iva acquisti (rispettivamente per le aziende in contabilità ordinaria o semplificata).
Scadenza: il Registro dei beni ammortizzabili deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

 

Stampa Registri Iva

La tenuta dei Registri Iva è disciplinata dall’articolo 14, lettera b) del D.P.R. n. 600/73.
I principali Registri Iva sono i seguenti:

  • Registro delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/72 così come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018 n. 119): “Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese”. Il 2° comma dell’articolo riporta quali sono le informazioni essenziali da registrare: “Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l' ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.”
  • Registro dei corrispettivi (art. 24 D.P.R. 633/72): in luogo rispetto a quanto previsto dall’articolo 23, i commercianti al minuto possono annotare nel registro dei corrispettivi tutte le operazioni effettuate in ciascun giorno distinguendo a seconda dell’aliquota Iva applicabile.
  • Registro degli acquisti (art. 25 D.P.R. 633/72 così come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018 n. 119): “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro”.

Il 2° comma dell’articolo riporta quali sono le informazioni essenziali da registrare: “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.”

Scadenza: i registri Iva devono essere stampati entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Esclusivamente con riferimento al Registro Vendite e al Registro Acquisti, l’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994 (introdotto dall’art. 19-octies, comma 6, D.L. 148/2017 Decreto Fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018) introduce però una deroga a tale termine stabilendo che: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Questa deroga è applicabile a tutti i soggetti passivi Iva a condizione che i Registri siano aggiornati sui supporti elettronici e gli stessi possano essere stampati con immediatezza su richiesta degli organi di ispezione e controllo.

Come anticipato, tale semplificazione non è applicabile per quanto riguarda la stampa del registro dei corrispettivi e di tutti gli altri registri speciali previsti ai fini Iva.

Si specifica che la disposizione di cui all’art. 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994, è in vigore dal 6 dicembre 2017 ma in più occasioni l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per l’applicazione di tale norma vige il principio del favor rei e dunque, anche per i registri Iva che avrebbero dovuto essere stampati prima del 6 dicembre 2017, l’omissione dell’adempimento non provoca l’irrogazione di sanzioni.

 

Scritture contabili ausiliarie di magazzino

L’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino è disciplinato dall’articolo 1 del D.P.R. 695/1996 e riguarda tutti i contribuenti che per almeno due periodi di imposta consecutivi:

  • realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 Euro
  • dichiarano alla fine del periodo di imposta rimanenze finali per un valore complessivo superiore ad Euro 1.032.914 Euro.

L’obbligo, pertanto, è in vigore dal secondo periodo di imposta successivo e cessa di esistere se per due esercizi consecutivi uno di questi due limiti non è superato (il soggetto non sarà più obbligato dal periodo di imposta successivo).

Scadenza: le scritture ausiliarie di magazzino devono essere stampate entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Regime Forfettario 2019:novità in arrivo con la Legge di Bilancio

26 Novembre 2018 in Speciali

Una delle principali novità che introdurrà la Legge di Bilancio 2019 è rappresentata dall’ampliamento del numero di soggetti che potranno accedere al Regime Forfettario.

Vediamo insieme quali sono i requisiti di accesso e cosa cambia rispetto al Regime vigente fino al 31.12.2018

Requisiti per il Regime Forfettario 2019: cosa cambia

Ricavi: il nuovo Regime Forfettario è applicabile da tutte le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che nel 2018 non avranno superato il limite massimo di 65.000 Euro di ricavi. 

Rispetto al precedente Regime nel quale, a seconda del settore di appartenenza dell’attività professionale o di impresa (individuato attraverso il codice Ateco) veniva stabilita una diversa soglia di ricavi conseguiti nell’anno precedente, il nuovo Regime unifica a 65.000 Euro il limite.

Percentuali di imponibilità: non sono previste variazioni rispetto alle percentuali forfettarie di imponibilità previste dal precedente Regime a seconda della tipologia di attività svolta.

Beni strumentali: è eliminato il limite che nel precedente Regime escludeva tutti i soggetti che nell’anno precedente avessero utilizzato beni strumentali per un valore complessivo superiore ad Euro 20.000,00. 
Tale limite, oltremodo stringente, escludeva un gran numero di soggetti in quanto prevedeva di comprendere nel computo: per i beni di proprietà, il valore storico di acquisto; per i beni utilizzati in forza di contratto di locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore determinato alla data di stipula del contratto.

Costi per lavoro dipendente, assimilato e compensi erogati ai collaboratori: diventa ininfluente anche l’importo del costo per il lavoro e assimilato sostenuto nell’anno precedente. Nel Regime in essere fino al 2018, il limite era pari ad Euro 5.000.

Redditi da lavoro dipendente percepiti: il nuovo Regime elimina il limite massimo di 30.000,00 di reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente.
Aggiunge però una nuova barriera: sarà prevista l’impossibilità di accedere al Regime forfettario per tutti coloro i quali nell’anno precedente abbiano prestato la loro attività lavorativa in qualità di dipendenti (o assimilati) e che ora vogliano esercitare attività di impresa o professionale principalmente nei confronti dello stesso soggetto che un tempo era il datore di lavoro.

Partecipazione in S.r.l.: fino al 2018 era esclusa la possibilità di adottare il Regime forfettario per i titolari di quote di partecipazione in S.r.l. trasparenti. La nuova disciplina elimina la specifica di “S.r.l. trasparenti” intendendo escludere tutti i soggetti proprietari di quote di partecipazione in S.r.l. (anche non in regime di trasparenza).

Imposta sostitutiva e deduzione dei contributi: l’aliquota dell'imposta sostitutiva è rimasta invariata, così come la possibilità di dedurre dal reddito i contributi versati nell’anno.
Ricordiamo che l’imposta sostitutiva è pari al 15%, ridotta per i primi 5 anni per le Start-Up al 5%. Si considerano Start-Up le attività poste in essere da chi nel triennio precedente non abbia avuto nessun impiego o da chi stia intraprendendo una nuova attività che non sia la mera prosecuzione della precedente (fatta eccezione per il praticantato obbligatorio). 

Regimi speciali e persone fisiche non residenti: resta immutata l’impossibilità di accedere al Regime per chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di applicazione del reddito; per le persone fisiche non residenti e per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessione di fabbricati (o porzioni di fabbricato), terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.

Fatturazione elettronica: nel periodo particolare che stiamo vivendo di profondo cambiamento non possiamo tralasciare il fatto che i contribuenti forfettari non avranno l’obbligo di emettere le fatture elettroniche.
 

La valutazione della convenienza del nuovo regime forfettario

Come valutare, allora, la convenienza fiscale della determinazione del reddito con i metodi ordinari rispetto al metodo forfettario?

Riportiamo di seguito gli aspetti rilevanti per il passaggio al regime forfettario.

• Iva sui corrispettivi: nel caso in cui l’attività di impresa sia di commercio al minuto, stante il mantenimento degli stessi prezzi di vendita, il commerciante incamererà l’intero prezzo non dovendo più provvedere al versamento dell’Iva.
In questo caso, l’importo corrispondente all’Iva applicata nel regime ordinario di determinazione del reddito rientrerà a fare parte dei ricavi.

Esempio:
Prezzo di vendita 100 (Iva 22% inclusa)
Con regime ordinario di determinazione del reddito: Incasso 82 e Verso Iva 18
Con regime forfettario, se il prezzo applicato rimane 100: Incasso 100 e Verso 0

• Iva sugli acquisti: l’Iva sulle fatture di acquisto sarà un costo per chi aderisce al Regime forfettario, in quanto si perderà il diritto alla detrazione.
Nella valutazione è quindi opportuno sommare l’Iva sugli acquisti al maggiore carico fiscale in capo al contribuente.

• Rettifica della detrazione Iva: nel passaggio al Regime forfettario sarà necessario applicare la rettifica delle detrazioni Iva ai sensi dell’articolo 19 bis 2 del D.p.r. 633/72 per tutti i beni e servizi non ceduti o non ancora utilizzati esistenti alla data del 31.12.2018. 
In altre parole, i beni per i quali dovrà essere operata la rettifica Iva sono: i servizi non utilizzati al 31.12.2018, le rimanenze di magazzino e i beni strumentali acquistati da non più di 5 anni (per i beni immobili il periodo di riferimento passa da 5 a 10 anni).
Questa valutazione diventa rilevante in presenza di tali condizioni, in quanto, il contribuente, alla presentazione della Dichiarazione Iva 2019 per anno 2018, si troverà a dover riversare una parte di Iva detratta al tempo dell’acquisto.

Esempio:
Automezzo acquistato nel 2017, Valore: 30.000 + Iva al 22%
Iva: 30.000 * 22% = 6.600
Rettifica: 6.600 / 5 = 1.320 
Anni da rettificare (2019, 2020, 2021) quindi, Valore della rettifica: 1.320 * 3 = 3.960

• Incidenza dei costi: a seconda della tipologia di attività svolta, l’incidenza dei costi potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella valutazione di convenienza. 
In particolare, calcolando la percentuale di incidenza dei costi sul totale dei ricavi e confrontandola con la percentuale di deduzione forfettaria legata al nuovo regime, sarà immediata la valutazione di quale regime contribuisca ad abbassare maggiormente il reddito.

Esempio:

Professionista con il regime ordinario di determinazione del reddito:
Realizza Ricavi per 100 e sostiene costi per 40
Reddito imponibile = 60

Professionista con il regime forfettario di determinazione del reddito:
Realizza Ricavi per 100 e ha aliquota di imponibilità dei ricavi al 78%
Reddito imponibile = 78

La percentuale di imponibilità, in questo caso, fa sì che il reddito tassato sia superiore con il regime forfettario rispetto a quello determinato ordinariamente.

• Altri redditi soggetti Irpef: il Regime forfettario consente l’applicazione dell’imposta sostitutiva che si sostituisce (per l’appunto) all’Irpef, all’Irap e alle Addizionali Regionali e Comunali. 
Questo elemento deve essere valutato ai fini della convenienza fiscale in quanto l’applicazione del regime, per chi ha altri redditi imponibili, potrebbe evitare il superamento degli scaglioni di reddito e conseguentemente l’applicazione di maggiori aliquote fiscali.

• Detrazioni fiscali: il Regime forfettario non consente al contribuente di beneficiare delle detrazioni fiscali. Per questo motivo è opportuno considerare l’importo delle spese che il soggetto ha sostenuto nei 10 anni precedenti e quelle che intende sostenere nei prossimi anni in quanto, se rilevanti avrebbero un impatto decisivo sul calcolo dell’imposta dovuta.

• Start-Up: valutate le condizioni di cui sopra, se il soggetto potrà beneficiare dell’aliquota ridotta per le nuove attività, tale elemento diventerebbe insieme agli altri, determinante nel calcolo di convenienza fiscale.