Omessa fatturazione e dichiarazione IVA: come regolarizzare

23 Ottobre 2023 in Speciali

L'agenzia delle Entrate con risposta a interpello n 450 del 20 ottobre replica ad istante che dal  2016 cura in Italia aste immobiliari, fornendo servizi relativi all'organizzazione delle relative vendite.

Omessa fatturazione e dichiarazione IVA servizi aste immobiliari: il caso dell’interpello

In riferimento ai servizi resi, l'istante precisa di non essere parte del contratto di  compravendita, che sarà perfezionato dal venditore (cioè il proprietario dell'immobile) e dall'acquirente.

L'istante sottolinnea che, secondo le disposizioni della normativa IVA dell'Unione europea e italiana (in particolare, l'art. 47, Direttiva 2006/112/CE, e l'art. 7­quater, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972), i servizi resi da [ALFA] si qualificano ai fini IVA come relativi a beni immobili, in ragione del fatto che tali servizi sono strettamente connessi al bene immobile ceduto, che è indispensabile affinché [ALFA] possa rendere i propri servizi. 

Pertanto, [ALFA] avrebbe dovuto addebitare l'IVA italiana relativa ai servizi d'asta per gli immobili ubicati in Italia resi a clienti privati e a soggetti passivi non stabiliti in Italia. 

Considerato che [ALFA] non ha dichiarato ai fini dell'IVA italiana i predetti servizi svolti dal 2016 fino al momento in cui si è registrata ai fini IVA in Italia, la Società Istante intende regolarizzare le violazioni compiute applicando il ravvedimento operoso regolato dall'art. 13, D.lgs. 472/1997.

I chiarimenti delle Entrate.

Omessa fatturazione e dichiarazione IVA servizi aste immibiliari: chiarimenti ADE

L'agenzia fornisce chiarimenti i distinguendo i seguenti punti:

  • 1) Importo dell'IVA da versare. L'agenzia previca che soccorrono sul punto le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione  Europea, secondo cui  «la direttiva 2006/112, in particolare i suoi articoli 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell'IVA, deve essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto passivo dell'IVA, commettendo un'evasione, non abbia né indicato l'esistenza dell'operazione all'amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell'ambito dell'ispezione di una simile  dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l'operazione in questione da parte dell'amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell'IVA, a meno che,secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l'IVA in questione, nonostante l'evasione.» (così la sentenza 1 luglio 2021, causa C­521/19). Facendo  applicazione  dei  principi  appena  richiamati,  deve  dirsi  che  il prezzo concordato (e,  nel  caso  di  specie, incassato)  per  il  servizio  reso,  inizialmente  non fatturato, va inteso come comprensivo dell'imposta laddove il cessionario/committente non possa esercitare  la relativa  detrazione tipicamente laddove si  tratti  di  un consumatore finale o un soggetto non residente ­ e al netto della stessa in ipotesi contraria  (in generale quando il cessionario/committente è un soggetto passivo d'imposta).In assenza di specifico dettaglio sugli acquirenti dei  beni  immobili, elencati nell'istanza, ai quali sono stati resi nel corso del tempo i servizi che l'istante vuole ora  fatturare in sede di ravvedimento, nessuna ulteriore indicazione può aggiungersi. 
  • 2) Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità. In base all'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, «1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000. […] 3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000. […]». Alla  luce  di  quanto  sopra,  fermo  restando  che  la  sanzione  è  da considerarsi unica per le scritture/documenti che non sono tenuti e poi conservati nel rispetto della  legge, altrettanto non può dirsi per la reiterazione del comportamento tra i vari periodi  d'imposta.  Ciò  sia  per  la  già  richiamata impossibilità di  fare  ricorso  all'articolo  12  del  d.lgs.  n.  472  del  1997 in  sede  di  ravvedimento,  sia  perché le violazioni (omessa  tenuta e successiva conservazione) si configurano di anno in anno (sarebbe ad esempio  impossibile  considerare  unitariamente  una  fattura  che  doveva  essere  emessa,  e  poi  conservata, nel 2017 con altra del 2021). L'istante potrà dunque procedere a regolarizzare la propria posizione anche ai fini  della sua contabilità, istituendo i libri ed i registri necessari, nonché emettendo le fatture  per le operazioni poste in essere, con contestuale versamento di una sanzione ex articolo  9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, ridotta in base alla previsione dell'articolo 13 del  d.lgs. n. 472 del 1997, per ciascun periodo d'imposta sanato. 
  • 3) Dichiarazioni di inizio o variazione di attività le entrate richiamano l'articolo 35 del decreto IVA dispicpila le regole di apertura della PIVA. Sotto il profilo sanzionatorio, specificano che, in base all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 471 del  1997, «[…] 6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attività, previste dagli articoli 35 e 35­ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000. […]  La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.».  In merito, come «chiarito dalla circolare ministeriale n. 23 del 25 gennaio 1999 ''tale attenuante specifica, […], non esclude la possibilità diregolarizzazione spontanea'' delle violazioni commesse entro i termini di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Da tale precisazione discende che, pur essendo espressamente prevista, quale unica violazione punibile, l'omessa presentazione della dichiarazione di inizio o variazione di attività (oltre a quella di presentazione della stessa con indicazioni incomplete o inesatte), resta comunque sanzionabile ­ in forza della lettura coordinata dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. n.471 del 1997 con quello concernente l'istituto del ravvedimento  operoso ­ anche la presentazione della dichiarazione oltre i termini ordinariamente previsti;» (così la risposta n. 86 pubblicata il 5 marzo 2020). La  presentazione  tardiva,  seppur  spontanea,  della  dichiarazione  di  inizio  o  variazione di attività è dunque sempre sanzionabile, con l'effetto che, al fine di evitare tale esito, il ravvedimento risulta imprescindibile. 
  • 4)-­5) Omessi versamenti ed omessa dichiarazione IVA L'autoliquidazione di tributi ed imposte insieme alla comunicazione dei relativi dati nonché alla presentazione della  dichiarazione annuale costituiscono i cardini su cui si fonda il sistema fiscale italiano ed il connesso apparato di controllo. Presidiano tali  adempimenti diverse  norme  sanzionatorie  del  d.lgs.  n.  471  del  1997, tra cui, per quanto qui di interesse:
    • a) l'articolo 13: «1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i  versamenti  in  acconto,  i  versamenti  periodici,  il  versamento  di  conguaglio  o  a  saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato […]. 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. […]»; 
    • b) l'articolo 11, comma 2­ter: «L'omessa, incompleta o infedele comunicazione  dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21­bis del decreto­legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è  punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.»; 
    • c) il già citato articolo 5: «1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è  stato  chiesto  il  rimborso,  nonché  le  imposte  detraibili  risultanti  dalle  liquidazioni  regolarmente eseguite. […]  La sanzione non può essere comunque inferiore a euro 250.  […]»; Dalle  norme  richiamate,  fermo  quanto  già  rilevato  in risposta  ai  precedenti  quesiti,  si evince che  un contribuente che voglia  porre  rimedio al  proprio  precedente comportamento omissivo, dovrebbe, tra l'altro, per ciascun periodo d'imposta (rectius,  anno solare di riferimento): ­ emettere le fatture trascurate [si veda la risposta al quesito sub 1)].  Da notare  che la data di emissione da riportare sul documento sarà, ovviamente, il giorno in cui  si procede (la data di trasmissione al Sistema di Interscambio, laddove il contribuente volesse procedere su base volontaria tramite fattura elettronica ex articolo 1, comma 3,  del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127), mentre quella dell'operazione il giorno  dell'avvenuto incasso del corrispettivo per il servizio reso(la ''data fattura'' di cui alla  richiamata fatturazione elettronica via SdI); ­ comunicare i  dati  delle liquidazioni  periodiche cui  non  ha  provveduto,  salvo  «la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione» (cfr. la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).  Ipotesi nelle quali, dunque, la presentazione della dichiarazione assorbe il diverso  adempimento comunicativo; ­ presentare la relativa dichiarazione IVA (da considerarsi comunque formalmente omessa,  laddove  successiva  al  novantesimo  giorno  dalla  scadenza  del  termine  di  presentazione) e versare l'imposta eventualmente dovuta oltre interessi. A ciò si aggiungono le sanzioni del caso e, dunque, quella per: 
      • i) l'omessa fatturazione (e registrazione), pari al novanta per cento dell'imposta  non fatturata con un minimo di euro 500 per ciascun documento (cfr. l'articolo 6, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
      • ii) l'omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, con un minimo  di euro 500 per ognuna (si veda il sopra richiamato articolo 11, comma 2­ter,  del  medesimo d.lgs. n. 471); 
      • iii) l'omesso versamento dell'IVA dovuta, pari al trenta per cento di ogni importo non versato (cfr. l'articolo 13 del d.lgs. n. 471);
      • iv)  l'omessa  presentazione  della  dichiarazione,  pari  al  centoventi  per  cento  dell'ammontare  del  tributo  dovuto  per  il periodo  d'imposta  o  per  le  operazioni  che  avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250 (si veda  il già citato articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 471). Fermo restando che le prime tre violazioni con conseguenti sanzioni [punti da i)  a iii) dell'elenco] possono costituire oggetto di ravvedimento ex articolo 13 del d.lgs. n.  472 del 1997 ­ con riduzione tipicamente ad un sesto nel caso prospettato dall'istante  [cfr. la lettera b­ter) di tale articolo], ma comunque dipendente dal momento in cui avrà  materialmente luogo il  ravvedimento  ­  risulta  opportuno chiarire i  rapporti tra  quelle  richiamate sub iii) e iv). In  merito, va  evidenziato  come  in  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione,  il  versamento  integrale  delle relative imposte  comporta  l'applicazione  della sanzione fissa di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (euro 250 ovvero 200, qualora la dichiarazione, anche se omessa, sia presentata dal contribuente  entro  il  termine  di  presentazione della  dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta successivo  e,  comunque,  prima  dell'inizio  di qualunque  attività  amministrativa  di  accertamento  di  cui  abbia  avuto  formale  conoscenza)  solo  nell'ipotesi  in  cui detto  versamento sia stato effettuato entro il termine di cui agli articoli 8, commi 1 e 6, nonché 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322  (ovvero entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la  presentazione della dichiarazione). Pertanto, scaduto il suddetto termine, anche ove sia riscontrato il versamento del  debito  d'imposta  da  parte  del contribuente,  deve  applicarsi la  sanzione  proporzionale  di  cui all'articolo  5,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  471  del  1997 (dal  120  al  240  per  cento  dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 250 ovvero dal 60 al 120  per cento  dell'ammontare  delle  imposte  dovute,  con  un  minimo  di  euro  200,  se  la  dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta  successivo  e,  comunque,  prima dell'inizio  di  qualunque  attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza).Nei limiti segnalati la sanzione prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997  può dirsi quindi assorbita da quella del precedente articolo 5. Ciò fermo restando che l'Ufficio, in sede di eventuale controllo, non solo terrà comunque conto delle somme spontaneamente versate a titolo di sanzioni ­ versamento  che  non trova alcun  ostacolo  normativo ­ ma  potrà  fare applicazione  degli articoli  7,  comma 4 e 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Allegati:

Investimenti sostenibili 4.0 PMI: chiusura sportello al 19.10

19 Ottobre 2023 in Speciali

Il MIMIT comunica la chiusura dello sportello per l'agevolazinoe Investimenti sostenibili 4.0, per esaurimento risorse, dal 19 ottobre 2023

Il DD del 29 agosto il MIMIT ha fissato termini e modalità delle domande della misura investimenti sostenibili 4.0 per le PMI del Mezzogiorno.

Nel dettaglio, come specificato nel comunicato dello stesso Ministero delle imprese, si prevede che:

  • a partire dal 18 ottobre, 
  • le micro, piccole e medie imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna 
  • potranno presentare domanda per le agevolazioni previste dalla misura Investimenti sostenibili 4.0.

Il decreto direttoriale del 29 agosto ha definito l’iter di presentazione per l’accesso alle agevolazioni che sarà articolato in due fasi:

  1. compilazione della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023;
  2. invio della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023. (sportello chiuso dal 19 ottobre per esaurimento risorse)

Ricordiamo che la misura è disciplinata dal decreto 15 maggio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto. 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e mirano ad investimenti in linea con la tutela ambientale e coerenti con il piano Transizione 4.0, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali.

Di seguito, i dettagli del decreto.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: ambito di applicazione

L’agevolazione in esame è un intervento in continuità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 10 febbraio dello scorso anno, con lo scopo di incentivare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese PMI nei territori delle regioni meno sviluppate a favore di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela ambientale e coerenti con il piano di Transizione 4.0. Altro obiettivo è quello di attuare quanto previsto dal PN RIC 2021 – 2027, azione 1.3.2, obiettivo 1.3, si tratta del programma nazionale “Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”.

I programmi di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione:

  • sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI. Sono riconducibili a tale linea di azione i programmi di investimento che prevedono un contributo specifico al raggiungimento degli obiettivi climatici individuati dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e/o l'applicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
  • promozione dell'efficienza energetica delle PMI.

Gli altri programmi di investimento non riconducibili alle linee di azione appena citate, rientrano nella linea di azione volta allo sviluppo delle attività delle PMI, con l’obiettivo di incentivare la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.

A seguire, i requisiti e le specifiche condizioni ai fini dell’ammissibilità dei programmi di investimento contemplati dal decreto.

Sono disponibili risorse complessivamente pari a 400 milioni di euro a valere sull’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021-2027.

Una quota pari al 25 per cento delle risorse è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: soggetti beneficiari

Alla data di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese. Le imprese devono dimostrare la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento nei territori delle regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

d) operare in regime di contabilità ordinaria e disporre

  • di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato,
  • nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di

  • normativa edilizia e urbanistica,
  • del lavoro,
  • della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed
  • in relazione agli obblighi contributivi;

f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni del decreto in oggetto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: spese ammissibili

Le spese ammissibili alle agevolazioni sono strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardino:

  • macchinari, impianti e attrezzature;
  • opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
  • programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali;
  • acquisizione di certificazioni ambientali.

La misura ammette, inoltre, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER, le spese per i servizi di consulenza. Nello specifico, sono ammesse:

  • le spese per i servizi avanzati di consulenza specialistica 
  • le spese relative ai servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto di misure di efficientamento energetico.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 per cento.

In particolare:

  1. nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato;
  2. nel caso di imprese di media dimensione, per il 40 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.

Per le sole spese che riguardano servizi di consulenza, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER.

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall'impresa beneficiaria

  • senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni,
  • secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti
    • il 31 maggio e
    • il 30 novembre di ogni anno,

in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricada nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva.

Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: procedura di accesso e concessione

Attenzione chiuso lo sportello al 19.10 per esaurimento delle risorse

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Con il Decreto 29 agosto 2023 sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni.

Nel dettaglio, dalle ore 10.00 del 20 settembre sarà possibile avviare la compilazione delle domande che potranno essere inviate a partire dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.

Le domande devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” del sito web di Invitalia

Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico sportello.

In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente.

Ai fini dell'ammissibilità alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, l'Agenzia valuta in via preliminare la capacità dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato.

Successivamente  l'Agenzia procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità e all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 5 del decreto, completando l'istruttoria, per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Titolare effettivo: come si individua per imprese e TRUST

17 Ottobre 2023 in Speciali

Pubblicato in GU n 236 del 9 ottobre il Decreto MIMIT 29 settembre che rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi.

La comunicazioni dati relativa deve essere pertanto inviata entro 60 giorni dal 9 ottobre e nel dettaglio entro il giorno 8 dicembre che essendo festivo fa slittare la scadenza all'11 dicembre 2023.

Vediamo in base alla normativa di riferimento le istruzioni di Unionecamere per individuare il titolare effettivo.

Per ulteriori dettagli e la normativa di riferimento leggi anche Titolare effettivo: comunicazione dati entro l'11 dicembre 

Individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica

La norma di riferimento individua e puntualizza i criteri da utilizzare per individuare il titolare effettivo.

Nelle imprese con personalità giuridica, il titolare effettivo è (in base all’art. 1 comma 2 lett. o) del Decreto) “…la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio”.

 L’art. 20 del decreto antiriciclaggio prevede, a questo proposito:

(comma 2) : “Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

  • a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; 
  • b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”

(comma 3): “Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: 

  • a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; 
  • b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; 
  • c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante”. 

(comma 5): “Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”. 

I criteri indicati nei commi 2 e 3 devono essere applicati in forma "scalare" in conformità all’art. 20 (commi 2 e 3) del decreto antiriciclaggio. 

Nell'ipotesi in cui dall'applicazione di tali criteri non sia individuabile la titolarità effettiva, dovrà essere utilizzato il criterio residuale espresso nel comma 5. 

L’uso dei criteri indicati consente, pertanto, l’individuazione di almeno un titolare effettivo per ogni impresa-persona giuridica soggetta all’obbligo di comunicazione. 

Individuare il Titolare effettivo nelle persone giuridiche private

Per individuare il titoare effettivo il Decreto richiama – ed in parte puntualizza – i criteri da utilizzare.

Nelle persone giuridiche private– secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 2 lett. p) del Decreto – il titolare effettivo è individuato nei “…soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio…”. 

Quest’ultima norma dispone: 

“Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: 

  • a) i fondatori, ove in vita; 
  • b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; 
  • c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione”. 

In questo caso la titolarità effettiva è individuata in via ‘cumulativa’: i fondatori, i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione sono tutti individuati quali titolari effettivi della persona giuridica privata e devono essere comunicati all’ufficio del registro delle imprese. 

Individuare il Titolare effettivo nel TRUST

Infine, per i TRUST e gli istituti giuridici affini l'art. 1 comma 2 lett. q) del Decreto rinvia all'articolo 22, comma 5, primo periodo del decreto antiriciclaggio. 

Tale disposizione prevede che le notizie sulla titolarità effettiva sono “…relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”. 

Anche in questo caso, la titolarità effettiva è individuata in via cumulativa : se oltre al costituente (o settlor) e al fiduciario (trustee) sono presenti altri soggetti tra quelli indicati, tutti devono essere comunicati quali titolari effettivi del trust affinché siano iscritti nella ‘sezione speciale’ del registro delle imprese.

Il ‘mandato fiduciario’ è un istituto giuridico affine al trust in quanto determina…effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine”. 

I trust e gli istituti giuridici affini, compilando il modello digitale TE, sono iscritti nell’apposita ‘sezione speciale’ e comunicano contestualmente il ‘titolare effettivo’.

Il DM 12 aprile 2023 – che ha approvato il modello digitale TE per la comunicazione dei titolari effettivi – ha dato seguito, tra l'altro, alle disposizioni contenute nel Decreto 16 gennaio 1995 del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro delle Imprese e del Made in Italy), circoscrivendo ai soli mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie l’obbligo della comunicazione della titolarità effettiva. 

La comunicazione deve essere inviata dalle società fiduciarie all’ufficio del registro delle imprese in cui le stesse hanno sede. 

Nel caso di mandato fiduciario, non è possibile indicare il fiduciario quale titolare effettivo e deve essere indicato almeno il costituente (ovverosia il fiduciante) e il beneficiario. 

E’ previsto l’inoltro di una pratica diversa per ogni mandato fiduciario stipulato dalla società fiduciaria.

Fondo transizione industriale: domande dal 10.10 fino a esaurimento risorse

12 Ottobre 2023 in Speciali

Con un Comunicato stampa del 10 ottobre Invitalia, seoggetto gestore, riepiloga le caratteristiche del Fondo transizione industriale.

Ricordiamo che con il DD del MIMIT datato 30 agosto sono definite modalità e termini di presentazione delle domande.

e che il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 21 ottobre 2022, in Gazzetta Ufficiale n.297 del 21.12.2022, ha definito criteri, modalità e condizioni per l’accesso a tale Fondo con il fine ultimo di adeguare il sistema produttivo nazionale alle politiche europee nella lotta ai cambiamenti climatici. 

La misura, a sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale, ha una dotazione iniziale di 300 milioni di euro e opera attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.   

Invitalia sottoliena che si tratta di uno sportello per le imprese che investono nella tutela ambientale e i progetti devono prevedere un miglioramento dei processi aziendali in termini di tutela ambientale, mediante una maggiore efficienza energetica o attraverso il riciclo e recupero delle materie prime.

Il Fondo sostiene le spese relative al suolo aziendale, opere murarie, impianti e attrezzature di nuova fabbricazione, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, formazione del personale.

Le domande si presentano online dalle ore 12.00 del 10 ottobre alle ore 12.00 del 12 dicembre 2023 e se saranno valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

In data 3 ottobre sono anche state pubblicate FAQ per rispondere ai dubbi frequenti delle imprese interessate.

Fondo transizione industriale: i beneficiari

I soggetti beneficiari degli interventi del Fondo sono quelle imprese operanti nel territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda di accesso:

  • siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • operino in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
  • siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non siano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall’art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER;
  • non abbiano ricevuto e, successivamente, non abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • siano in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

Fondo transizione industriale: gli investimenti ammessi

Sono ammisibili all'intervento del Fondo programmi di investimento che perseguono una o più delle seguenti finalità:

  • conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa
  • uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
  • cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate. 

I programmi di investimento predetti possono essere eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale.

Fondo transizione industriale: spese ammissibili

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

Dette spese riguardano:

  •  suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. 

Fondo transizione industriale: le domande dal 10.10

I termini e le modalità per la presentazione delle domande per il Fondo per il sostengo per la transizione industriale sono stati stabiliti con il decreto direttoriale del 30 agosto 2023.

In particolare, le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web di Invitalia a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023. 

Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Nell’ambito della domanda di agevolazione, l’impresa è tenuta a:

  • dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto;
  • allegare uno studio o documento realizzato da soggetti qualificati che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da attuare al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi;
  • indicare le finalità, tra quelle appena dettagliate nel paragrafo programmi di investimenti ambientali ammissibili, alle quali è destinato il programma di investimento;
  • fornire le ulteriori informazioni e allegare la documentazione indicate con successivo provvedimento del Ministero.

Lo studio realizzato da soggetti qualificati dovrà quindi individuare obiettivi di efficienza del programma proposto, misurabili e monitorabili, nonché i pertinenti indicatori.

L’impresa beneficiaria è tenuta a:

  • avere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento;
  • consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore, dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
  • corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore o dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
  • comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
  • adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. 
  • mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione dell’investimento, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata, fatta salva la possibile sostituzione di beni che diventino obsoleti o inutilizzabili;
  • non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
  • non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del già menzionato sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.

Fondo transizione industriale: le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione» del “Quadro temporaneo” (sopra specificato).

Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni, pari:

  • al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto.

Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.

Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

Qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%

Con riferimento agli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni, pari:

  • al 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
  • al 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;

Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni, pari:

  • al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.

Per quanto concerne gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell’intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti ed della zona oggetto di investimento.

Allegati:

Modello 730 integrativo: tutte le regole

10 Ottobre 2023 in Speciali

Il Modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf ,o al professionista abilitato. 

Si presenta entro il 30 settembre (termine ordinario) ma quest'anno cadendo di sabato la scadenza è slittata al 2 ottobre.

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un Modello 730 “rettificativo”.
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Prima di vedere i dettagli per il 730 integrativo è bene sottolineare che la sua presentazione non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

Modello 730/2023 integrativo: maggior credito o minor debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano:

  • un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) 
  • o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), 
  • a sua scelta può:
    • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
    • presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2023, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2023 può essere presentato:
      • entro il 30 novembre (correttiva nei termini);
      • oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2024 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
      • oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Modello 730/2023 integrativo per i dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. 

In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. 

Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Leggi anche Modello 730/2023 a rimborso: errore dati del sostituto d'imposta, cosa fare?

730/2023 integrativo per dati sostituto d’imposta e per l’imposta

Se il contribuente si accorge:

  • sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) 
  • sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario,

il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Modello 730/2023 integrativo con minor credito o maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2023.
Il modello REDDITI Persone fisiche 2023 può essere presentato:

  • entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso); 
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2,
    comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare
    contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta
    previste in materia di ravvedimento operoso.

Contributi per energia PMI Regione Calabria: domande entro il 20 ottobre

9 Ottobre 2023 in Speciali

il Dipartimento dello Sviluppo Economico e Attrattori Culturali della Regione Calabria  con Decreto Dirigenziale n. 13928 del 2 ottobre 2023 ha provveduto a riaprire i termini dell’Avviso SAFE che  interviene a sostegno delle PMI operanti sul territorio regionale per la mitigazione degli effetti della crisi internazionale in corso, con riferimento ai fabbisogni di liquidità determinati dall’incremento delle spese legate al consumo energetico

In particolare il nuovo decreto stabilisce  la riapertura dei termini per cui  le domande e i relativi allegati potranno 

  • essere inseriti nella piattaforma dal giorno 10 ottobre 2023, dalle ore 10:00 e 
  • fino alle ore 16:00 del giorno 19 ottobre 2023,

fermo restando tutto quanto previsto dal Decreto dirigenziale n. 11611 del 9 agosto 2023, fatta eccezione esclusivamente per il termine fissato per la presentazione delle domande.

L’invio definitivo delle domande precedentemente predisposte è fissato per il giorno 20 ottobre 2023 dalle ore 10:00 fino alle 16:00.

 Le domande dovranno essere compilate secondo le linee guida rese pubbliche sul portale Calabria Europa e sul sito di Fincalabra SpA.

Si precisa, inoltre, che possono presentare domanda tutti i Soggetti interessati e in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con Decreto dirigenziale n. 11611 del 9 agosto 2023, con esclusione dei Soggetti che risultano già aver predisposto ed inviato la domanda entro il precedente termine scaduto il giorno 22 settembre 2023, ore 16.00, salvo che non abbiano preventivamente presentato la rinuncia (da effettuarsi utilizzando il fac-simile reso disponibile nella pagina dedicata dell’Avviso sul portale Calabria Europa), da comunicarsi a mezzo pec al seguente indirizzo [email protected] entro e non oltre il termine ultimo del giorno 9 ottobre 2023, ore 16.00.

L’avviso è finanziato con risorse del POR Calabria FESR FSE 2014-2020.

Di seguito rivediamo  alcuni  dettagli della misura.

Contributi SAFE Calabria: Beneficiari

Possono partecipare le PMI di tutti i settori (con la sola esclusione delle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e delle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, nonché delle imprese operanti nei settori esclusi elencati alla nota 4 dell’Allegato II del regolamento (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 ).

Contributi SAFE Calabria: Spese ammissibili

Sono determinate in funzione del fabbisogno di liquidità determinato a causa dell’incremento delle spese legate al consumo energetico per la crisi internazionale collegata all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. In particolare, l’aiuto è calcolato come differenziale tra i costi medi ponderati per unità di misura per il consumo energetico (gas e/o elettrico) nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, («periodo ammissibile») e il periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022 (“periodo di riferimento”) e sarà concesso unicamente alle imprese che hanno registrato nel periodo ammissibile un incremento – determinato per come in Allegato 2 al presente Avviso – pari ad almeno il 10% dei costi energetici rispetto al periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo del contributo concedibile, di cui all’allegato 2, l’importo imponibile Iva per le fatture dei periodi imputati include esclusivamente le seguenti voci di costo rilevabili dalle stesse fatture: spese per la materia energia, spese per il trasporto e la gestione del contatore, spese per oneri di sistema, ricalcoli di importi precedenti (i.e. modifiche prezzi, errori di lettura, malfunzionamenti del sistema di misura), ricadenti nel periodo ammissibile.

Contributi SAFE Calabria: Agevolazione concedibile

Gli aiuti sono concessi, nella forma di contributo in conto capitale, solo a seguito di autorizzazione dell’aiuto notificato ex art. 108 (3) TFUE (clausola “stand still”) e in conformità con le disposizioni di cui al par. 2.1 del Quadro Temporaneo di Crisi (Comunicazione Commissione n. 101/2023), nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile, fino al limite massimo di € 2 milioni per impresa.

 La dotazione finanziaria è pari a 60.000.000 di euro .

L’Avviso  integrale e la documentazione correlata sono disponibili al seguente link: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-safe-aiuti-a-imprese-per-il-caro-energia/

E’ prevista una procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande, secondo le modalità meglio specificate nell’Avviso.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti sull’Avviso, che esulino comunque dal supporto di natura tecnica inerente il funzionamento della piattaforma informati è possibile contattare gli uffici del Soggetto gestore, Fincalabra S.p.A., al seguente indirizzo email: [email protected] oppure ai seguenti numeri telefonici: 0961.7968303 e 0961.7968302.

Ingresso lavoratori stranieri: al via i corsi di formazione all’estero

18 Settembre 2023 in Speciali

I lavoratori extracomunitari formati all'estero possono entrare in Italia  per lavoro al di fuori delle quote di ingresso stabilite dal Governo . 

Lo aveva previsto il decreto legge 20 2023, detto Decreto Cutro . 

Il  ministero del lavoro ha fornito   a luglio 2023 le Linee guida  che  definiscono le caratteristiche dei percorsi formativi  professionali e civico- linguistici    perche tale formazione sia considerata adeguata  e le modalità di invio dei progetti da parte degli enti interessati ed  ha aggiornato pochi giorni fa anche le faq in materia .

Le indicazioni sono rivolte soprattutto a enti locali , ETS, organizzazioni  e agenzie per il lavoro che intendano proporre e gestire  tali attività all'estero per favorire l'ingresso in Italia di nuovi lavoratori formati per i settori lavorativi con maggiori difficolta di reperimento del personale 

Vediamo i principali aspetti  della normativa.

Formazione professionale ai fini dell’ingresso in Italia: due aspetti

Il cd. "Decreto Cutro" (D.L. 20/2023, come convertito dalla Legge 50/2023) ha modificato l'articolo 23 del Testo Unico dell'immigrazione (D. Lgs. 286/1998), ponendo al di fuori delle quote del Decreto Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica, purché approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le Linee guida   fornite a questo proposito, specificano che i corsi  dovranno essere gratuiti e dovranno fornire ai partecipanti :

  1. conoscenze specifiche per l'esercizio di una determinata professione o attività lavorativa, ivi incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, diritti e doveri dei lavoratori
  2.  competenze linguistiche e civiche, per avviare un processo di integrazione  sociale e culturale, che comprendono:
    • conoscenza della lingua italiana di livello A1 , 
    • conoscenze dei principi della costituzione italiana e delle istituzioni pubbliche.

Formazione professionale stranieri: beneficiari e organizzatori

I corsi sono indirizzati a :

  •  cittadini stranieri residenti in Paesi terzi 
  • apolidi e  stranieri rifugiati, presenti in Paesi Terzi di primo asilo o di transito.

Possono essere soggetti proponenti, cioè organizzatori e gestori delle attività formative , singolarmente o in forma di partenariato:

  • Regioni/Province autonome e altri Enti locali, loro unioni e consorzi (così come elencati all'art. 2 del d.lgs. n. 267/2000), ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria
  • Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché proprie associazioni e articolazioni
  • Organizzazioni internazionali ed intergovernative
  • Enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati
  • Università e Istituti di ricerca, ITS Academy, Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti (CPIA), di cui al D.P.R 263/2012 e al Decreto 12 marzo 2015
  • Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e del D.lgs. 150/2015
  • Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all'Elenco dell'Agenzia per la Cooperazione italiana
  • Enti del terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
  • Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166.

Formazione per l’ingresso di lavoratori stranieri: progetti e programmi

I progetti  delle attività formative dovranno  contenere:

– i profili professionali e i relativi settori d’impiego, sulla base di un’accurata analisi dei fabbisogni del  mercato del lavoro italiano;

– le modalità di selezione dei destinatari della formazione nel Paese di realizzazione del programma ;

– le modalità dettagliate delle attività di formazione ovvero  durata e della data prevista di inizio , modalità didattiche e  strumenti  previste  (lezione frontale, FAD, laboratori professionali) 

– l’indicazione del soggetto attuatore, delle risorse umane coinvolte, delle risorse strumentali,  sedi operative nel Paese  di intervento;

– le modalità di coordinamento con Istituzioni e/o altri soggetti pubblici/privati locali;

– le fonti di finanziamento,  nel rispetto del divieto di oneri in capo ai partecipanti;

– modalità di realizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia ai fini  dell’inserimento lavorativo dei destinatari formati;

– modalità per la valutazione e il monitoraggio del percorso proposto.

I programmi  formativi dovranno dovranno necessariamente prevedere:

Per la FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA:

  • almeno 100 ore di  attività per il conseguimento di conoscenza della lingua italiana almeno al livello A1 (Quadro comune europeo di  riferimento per le lingue. La certificazione potrà essere fornita tramite un test organizzato dall’ente formatore  secondo l’art. 4, co.1, Lett. A del DI  7.12. 2021.oppure con   certificazione rilasciata da enti certificatori (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri, Università  per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria) o da un Istituto di cultura italiana  all’estero
  • almeno 10 ore di attività per la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e del  funzionamento delle Istituzioni pubbliche e del contesto socio-culturale italiano;

Per la FORMAZIONE PROFESSIONALE :

  • la durata dei  moduli tecnici  va rapportata al tipo di attività lavorativa , coerentemente con 'atlante del lavoro e delle professioni . E' richiesto il superamento di un esame finale.

Devono essere previsti anche  moduli su 

  1. diritti dei lavoratori, 
  2. elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( (modulo obbligatorio  generale di 4 ore, cui vanno aggiunti moduli di formazione specifica, differenziata in base alla classificazione di rischio del settore e della mansione del lavoratore (rischio basso, 4 ore; rischio medio, 8 ore; rischio alto, 12 ore) 
  3. competenze trasversali  su aggiornamento e  supporto alla ricerca attiva del lavoro.

Ingresso lavoratori stranieri: come inviare i progetti

I soggetti proponenti devono inviare al MLPS ([email protected]) il programma di  formazione professionale e civico-linguistica, che sarà esaminato da una Commissione interministeriale 

Inoltre in fase di avvio andrà inviato l'elenco dei partecipanti 

Tutte le eventuali variazioni, rispetto al programma approvato, andranno comunicate al MLPS.

Al termine,  allo stesso indirizzo, si dovrà comunicare l’elenco di quanti hanno concluso con successo la formazione e una relazione conclusiva

Procedura di ingresso dopo la formazione professionale

Come detto il cittadino straniero  che ha   completato con successo  il percorso di formazione professionale e civico-linguistica potrà fare fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato.

A questo fine sono necessari

  1. richiesta nominativa presentata da un datore di lavoro
  2. domanda di visto di ingresso presentata entro sei mesi dalla conclusione del corso di formazione,

Il nulla osta al visto viene garantito al di fuori dalle quote di ingresso previste annualmente dal Governo.

CBAM: nuove regole dal 1 ottobre

18 Settembre 2023 in Speciali

Definite le norme che regolano la fase transitoria del CBAM che prenderà avvio dal prossimo 1° ottobre.

Pubblicato in Gazzetta Europea del 15 settembre il Regolamento UE 1773/2023

Leggi anche Dumping ambientale: le regole europee con CBAM 

Aggiornamento avvio fase transitoria Carbon Border Adjustment Mechanism

Lo scorso 17 agosto la Commissione europea ha adottato le disposizioni che andranno a regolare la fase transitoria per l’applicazione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). 

Tale fase decorrerà dal 1° ottobre 2023 e si concluderà il 31 dicembre 2025. 

Durante tale periodo sarà richiesto agli importatori un obbligo di rendicontazione, solo successivamente, avrà un impatto finanziario.

La Commissione europea già a partire dallo scorso 13 giugno ha avviato una fase di consultazione pubblica (conclusasi l’11 luglio) dalla quale sono emersi 187 feedback (di cui solo 2 da parte dell’Italia). 

Nella figura[1] di seguito riportata emerge la sintesi del risultato della consultazione.

Per aiutare sia gli importatori che i produttori di paesi terzi, la Commissione ha anche pubblicato una guida pratica relativa alla fase transitoria. 

Allo stesso tempo, la Commissione ha precisato che sono attualmente in fase di sviluppo strumenti informatici dedicati e volti ad aiutare gli importatori a eseguire e a riportare correttamente i dati da trasmettere, nonché materiali di formazione, webinar e tutorial per supportare le imprese quando inizierà la fase transitoria. 

Si ricorda che in questa prima fase transitoria gli importatori di merci che rientrano nel CBAM o i loro rappresentanti doganali indiretti saranno tenuti a presentare alla Commissione una relazione trimestrale, in cui sono specificati:

  • la quantità totale di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre;
  • le emissioni di CO2 incorporate in tali merci;
  • gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni.

Dunque, con l’avvio della fase transitoria, agli importatori verrà chiesto di raccogliere i dati del quarto trimestre a partire dal 1° ottobre 2023, per cui la loro prima relazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2024.

Cos’è CBAM e chi sono i soggetti interessati

Si ricorda che il 16 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il testo finale del Regolamento (UE) 2023/956 relativo al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. Carbon Border Adjustment Mechanism, o “CBAM”).

Il CBAM rappresenta una parte essenziale del pacchetto del programma “Fit for 55”, il quale mira a raggiungere gli obiettivi fissati “dall’European Green Deal, che ha quale obiettivo quello di ridurre emissioni di gas ad effetto serra del 55% entro il 2030.

In sostanza il CBAM è un meccanismo di compensazione delle emissioni di carbonio incorporate nella merce prodotta fuori dalle frontiere dell’Unione europea, che vengono scontate mediante l’acquisto e l’annuale restituzione di certificati rappresentativi delle emissioni di CO2 (certificati CBAM).

Ha natura regolatoria:

  • da una parte verrà applicato indifferentemente lo stesso prezzo del carbonio sia alle importazioni, sia alle imprese EU;
  • dall’altro lato la misura è in linea con la tutela del principio di non doppia imposizione.

Troverà applicazione per le merci ad alta intensità di carbonio elencatene all’allegato I del Regolamento (UE) 2023/956. 

L’elenco include, in particolare:

  • cemento e prodotti in cemento;
  • energia elettrica;
  • fertilizzanti minerali e chimici;
  • prodotti in ferro e acciaio;
  • prodotti in alluminio;
  • idrogeno.

Tuttavia, è previsto che in futuro l’elenco delle merci CBAM sarà ulteriormente ampliato, con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa ETS.

Pertanto, appare necessario per tutti gli importatori di merci rientranti nelle categorie sopra specificate, visto l’imminente avvio del periodo transitorio, di prepararsi alla gestione degli adempimenti da assolvere.

[1] Dati Commissione europea

Bando “BIT” INAIL innovazione: elenco ammessi

16 Luglio 2023 in Speciali

E' stata pubblicata il 14 luglio 2023 la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento del Bando BIT INAIL – ARTES 4.0 N1 – 2022 finanziato con 2 milioni di euro con il Bando pubblicato dall'INAIL  il 7 novembre  2022.

Il bando viene realizzato  in collaborazione con il centro di competenza ARTES 4.0,  e mira a incentivare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0,finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e alla riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

I contributi del Bando BIT  andranno a coprire  fino al  50 % delle spese sostenute  dalle imprese. 

Con il riepilogo sui requisiti dei progetti le spese ammissibili le modalità  di partecipazione, riportiamo all'ultimo paragrafo  l'elenco dei progetti ammessi . 

Qui la graduatoria completa ammessi/non ammessi.

Bando BIT cos’è – requisiti imprese – importo finanziamenti

Il Bando Innovazione Tecnologia (BIT) ha l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. E' gestito da Artes  4.0 che è  una Associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0

Ad ARTES 4.0 sono associati, oltre all’Inail, strutture universitarie in  centri di ricerca ed istituti di formazione ad elevata qualificazione, fondazioni e partner industriali 

 Il bando è aperto a tutte le imprese , dalle MPMI alle grandi imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano una  stabile organizzazione in Italia e possiedono   gli specifici requisiti economici e di onorabilità previsti dal Bando.

Nel caso di aggregazioni di più soggetti beneficiari, il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo  proponente determinerà l’inammissibilità della domanda.

IMPORTO FINANZIAMENTI

La dotazione finanziaria disponibile messa a disposizione da Inail, è pari complessivamente a 2.000.000 €.

Il contributo è concesso ed erogato alle imprese beneficiarie nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, con:

  • importo minimo non inferiore a euro 100.000 e 
  •  importo massimo non superiore a euro 140.000.

I progetti devono prevedere il coinvolgimento diretto del CC ARTES 4.0 e il ricorso alle competenze e alle strumentazioni del CC nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili a copertura dei servizi forniti (vedi elenco all’art. 1 del  Bando). 

I proponenti potranno richiedere l’erogazione del contributo economico:

  1.  in una unica soluzione al termine del progetto;
  2. in alternativa, su un unico Stato Avanzamento Lavori (SAL) intermedio non inferiore al 50% del totale 

È possibile richiedere l’erogazione di una quota a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 % del contributo richiesto, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore di Inail.

Bando Bit INAIL: aree tematiche e termini per i progetti

I progetti ammissibili al finanziamento dovranno preferibilmente essere coerenti con almeno una delle seguenti aree tematiche.

  • a. Robotica e macchine collaborative
  • b. Intelligenza Artificiale
  • c. Sistemi di controllo model-based per sistemi multivariabili
  • d. Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo
  • e. Applicazioni e tecnologie per archiviazione ed elaborazione di dati
  • f. Infrastrutture software di base
  • g. Tecnologie per la cyber-security
  • h. Realtà aumentata e virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale
  • i. Tecnologie robotiche e di realtà aumentata e di sistemi di sensori per la manutenzione predittiva e training
  • j. Sensori realizzabili con diverse tecnologie
  • k. Sviluppo e caratterizzazione materiali avanzati
  • l. Digitalizzazione e robotizzazione di processi
  • m. Tecnologie, reti e sistemi e comunicazione, wireless e wired

I progetti devono prevedere:

  1.  un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi e tempi;
  2.  una esposizione chiara dei benefici che il progetto di innovazione avrà nell’ambito della prevenzione e del contrasto degli infortuni e delle malattie professionali e in generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
  3.  un livello di maturità tecnologica (Technology readiness level, “TRL”) in un intervallo tra TRL 5 e TRL 8;
  4.  il coinvolgimento del Centro di Competenza ARTES 4.0 per lo svolgimento delle attività di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto.

Saranno valutati con particolare favore i progetti la cui realizzazione avrà riflessi in termini di transizione ecologica e sostenibilità ambientale, riduzione dell’inquinamento, riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti.

Inoltre, l’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio nazionale italiano.

REALIZZAZIONE  E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

I benefici sono concessi, per un periodo di 18 (diciotto) mesi prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi, previa richiesta, adeguatamente motivata da parte del soggetto proponente o del capofila nel caso di partenariato di imprese.

Le spese relative al progetto ammesso al finanziamento sono rendicontabili a partire dalla data di avvio del progetto.

Bando INAIL BIT come fare domanda

Le domande vanno inviate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma dedicata , previa registrazione, a partire dal 7 novembre  2022

 I soggetti proponenti devono compilare  entro e non oltre il 16 gennaio 2023   il 13 FEBBRAIO 2023 ore 17.00 gli allegati  elencati di seguito:

  •  Allegato 1 (Domanda dei benefici)
  •  Allegato 2 (Anagrafica e Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità)
  •  Allegato 3 (Idea progettuale “Abstract”)
  •  Allegato 4 (Scheda progettuale completa)
  • Allegato 5 (Budget della proposta progettuale). ( uno tra i seguenti allegati sulla base della categoria di aiuto in cui ricade il progetto proposto:
    •   Allegato 5.A_Budget per proposte progettuali relative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Art. 25 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
    •  Allegato 5.B_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione a favore delle PMI (Art. 28 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
    •  Allegato 5.C_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione dei processi e dell’organizzazione (Art. 29 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
  •  Allegato 6 (Delega del sottoscrittore)
  •  Allegato 7 (Dichiarazione d’intenti per la costituzione dell’ATS/ATI/altra forma contrattuale equipollente)

Ulteriori approfondimenti , faq   e bando integrale con tutti gli allegati  sono disponibili  nel portale di ARTES 4.0  "retecompetencecenter4-0"

Bando INAIL BIT requisiti di ammissibilità e di valutazione

La selezione delle proposte è suddivisa in 2 Fasi:

 Fase 1: verifica dei requisiti preliminari di ammissibilità previsti dall’art. 10.1.

 Fase 2: valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali 

Nella Fase 1  saranno valutati i seguenti requisiti

  1. Ricezione di tutti i documenti richiesti dal Bando e firma delle dichiarazioni sul possesso dei criteri di ammissibilità
  2. Ricorso ai servizi forniti da ARTES 4.0 nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili*
  3. Allineamento dei temi delle proposte con gli obiettivi e le aree tematiche del Bando
  4. di maturità tecnologica (TRL) (deve essere compreso in un intervallo tra TRL 5 (TRL iniziale) e TRL 8 (TRL finale).
  5. Criticità non superabili sulla compatibilità etico/normativa e scientifica della proposta riguardo la salute e sicurezza sul lavoro.

Nella Fase 2 la commissione di esperti valutera  aspetti di ideoneità dell'idea progettuale e  tecnico scientifici come segue:

a- CRITERI DI IDONEITÀ CRITERI DI IDONEITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE

  • Idoneità tecnico-scientifica del progetto proposto sulla base delle tematiche del Bando
  • Innovazione della soluzione proposta rispetto alle alternative esistenti nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro in funzione del contesto applicativo
  • Fattibilità e replicabilità della proposta progettuale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro

b -CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA CRITERIO DI VALUTAZIONE –  PUNTEGGIO MASSIMO  e MINIMO

  • Qualità tecnico-scientifica del progetto proposto in termini di chiarezza ed effettiva perseguibilità degli obiettivi rispetto alla tematica della salute e sicurezza sul lavoro: punteggio max 20  minimo 12
  • Grado di innovazione del progetto:punteggio max 20  minimo 12
  • Fattibilità tecnologica del progetto proposto punteggio max 12 minimo 8

Bando BIT 2022 Elenco progetti ammessi

Riportiamo l'elenco dei progetti  ammessi al finanziamento  con le relative  aziende proponenti .

 Qui il pdf completo con ammessi e non ammessi.

ID PROPOSTA-  ESITO –  SOCIETÀ PROPONENTE/I

 9158 Ammessa NUOVA SIMAT S.r.l.

 9167 Ammessa GLOBAL SERVICE S.r.l. 

8750 Ammessa UBIQUICOM S.r.l. 

9155 Ammessa Smart Track S.r.l.

 9116 Ammessa MEDIATE S.r.l.

8753 Ammessa E.S.TR.A. SPA – Generale Sistemi S.r.l. 

8830 Ammessa VISUAL ENGINES S.r.l. 

9032 Ammessa KIWIBIT S.r.l.

 9135 Ammessa Geckosoft S.r.l. 

8751 Ammessa SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.r.l. 

9156 Ammessa Next Generation Robotics S.r.l.

 8771 Ammessa  Gruppo Ecosafety S.r.l. 

9153 Ammessa VLAB S.r.l. (impresa proponente singola)

 8793 Ammessa EXTERYO S.r.l. 

8933 Ammessa Sigma Ingegneria S.r.l. Unipersonale 

9113 Ammessa AME ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING S.r.l. 

8630 Ammessa K-Digitale S.r.l. – Idea-Re S.r.l. 

L'avviso informa che tutte le aziende riceveranno una comunicazione via mail nelle prossime settimane 

Imprese autotrasporto di merci: dal 26 giugno domande per incentivi rinnovo veicoli

18 Giugno 2023 in Speciali

In G.U. n.119 del 23.05.2023 il decreto del 12.04.2023 firmato dal Ministro Matteo Salvini che contiene le regole per l’erogazione delle risorse finanziarie destinate alle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi

Il fine è quello di permettere l’adeguamento del parco veicolare con automezzi ecosostenibili nuovi, valorizzando l’eliminazione dei veicoli più obsoleti.

Nello specifico, il decreto per il rinnovo dei veicoli obsoleti mette a disposizione delle imprese di autotrasporto risorse pari a 25 milioni di euro con riferimento all’annualità 2022, per l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati.

Incentivi per autotrasporto di merci: chi sono i beneficiari

Le risorse sono destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

  • attive sul territorio italiano;
  • attualmente iscritte
    •  al Registro elettronico nazionale (R.E.N.);
    • all’albo degli autotrasportatori 
  • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2026, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

Ripartizione risorse per imprese di autotrasporto merci

La ripartizione delle risorse prevede:
• 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
• 15 milioni per la rottamazione (con contestuale acquisizione di automezzi commerciali nuovi euro VI step E ed euro 6 E);
• 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.

Decreto rinnovo veicoli: investimenti finanziabili

Sono previsti contributi per diverse tipologie di investimenti ed in particolare:

  • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
    • a metano CNG,
    • ibrida (diesel/elettrico),
    • elettrica (full electric),

di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate.

In questo caso il contributo sarà pari a:

  • 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
  • 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
  • 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate. 
  • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
    • ibrida (diesel/elettrico)
    • a metano CNG e LNG

di massa superiore a 7 tonnellate

il contributo sarà pari a:

  • 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa da 7 a 16 tonnellate;
  • 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

Nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione  di   autoveicoli  di  massa   complessiva  fino  a   3,5 tonnellate  per  il   trasporto  merci  come   veicoli  elettrici,   il contributo è determinato in misura pari al 40 per  cento  dei   costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento  con  un tetto massimo pari ad euro 2.000.  

L’art 2 del decreto stabilisce che in caso di contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro VI step E o euro 6 E, è concesso un incremento degli importi sopra riportati di 1000 euro per ciascun mezzo rottamato.

 Inoltre sono finanziabili anche gli investimenti riguardanti:

  • acquisizione automezzi commerciali di massa complessiva a pari o superiore a 7 tonnellate (i contributi riconosciuti saranno da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro);
  • acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 step E ed Euro 6 E di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro);
  • acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo;
  • acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere.

Si precisa che sono finanziabili esclusivamente gli investimenti avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto (che entra in vigore dal 23 maggio 2023).

Incentivi imprese autotrasporto: come prenotarsi

È necessario che il beneficiario produca copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.

Tuttavia l’ammissibilità del contributo accantonato con la prenotazione, è subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento.

Diversamente il beneficiario perde il contributo.

Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro 30 giorni dal 23 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto) saranno definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti e le modalità di presentazione delle domande.

Domanda agevolazioni autotrasporto di merci conto terzi dal 26.06.2023

In G.U. n.138 del 15.06.2023 il decreto del 08.06.2023 con il quale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone sulle modalità di presentazione delle domande, sulle fasi di prenotazione e rendicontazione per l'erogazione delle risorse destinate agli investimenti per il rinnovo dei veicoli obsoleti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Sono due le fasi del procedimento di ammissione ai benefici previsti dal decreto in esame:

  1. la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo;
  2. la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

Inoltre, è previsto un sola finestra temporale per richiedere gli incentivi:

dalle ore 10.00 del 26.06.2023 alle ore 16.00 dell'11.08.2023

Ogni impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia.

Il soggetto gestore procede all’implementazione di tre contatori”, uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti.

La lista delle domande pervenute ed i “contatori” delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagine web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente e indirizzata a [email protected]

Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza.

Sono escluse le domande inviate al di fuori dei termini di presentazione.

Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l’elenco delle domande pervenute, indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificato successivamente. L’elenco verrà pubblicato entro la data dell’11.09.2023.

6)Agevolazione per imprese autotrasporto di merci: fase di rendicontazione

Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato la domanda hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento e che lo stesso è stato avviato in data successiva al 23.05.2023, che corrisponde alla data successiva alla pubblicazione in G.U. del decreto n. 97 del 12.04.2023.

Quest’ultimo è un presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.

La guida all’utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina http://ramspa.it nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”, entro l’11.09.2023.

Lavori usuranti comunicazione con Modello LAV-US

1 Febbraio 2023 in Speciali

Scade  il 31 Marzo  di ogni anno il termine per la presentazione del Modello LAV_US con cui i datori di lavoro comunicano all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento ed ai competenti istituti previdenziali i dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, che danno diritto all'accesso pensionistico anticipato.

Il D.Lgs 67/2011 prevede l'accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, (si veda oltre cosa si intende )  ed inoltre, con l'articolo 5, impone un'ulteriore adempimento in capo al datore di lavoro: l'invio di una comunicazione con l'indicazione

  • del periodo e 
  • del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti.

L'obbligo viene assolto attraverso la presentazione telematica del Modello LAV_US entro il 31 Marzo di ogni anno .

I lavoratori soggetti a comunicazione

Non tutti i lavoratori sono soggetti a comunicazione, ma solamente coloro i quali sono addetti a lavori particolarmente faticosi o pesanti. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1 D.Lgs 67/2011, tra i soggetti obbligati rientrano coloro che svolgono:

  • lavori usuranti,
  • lavoro notturno,
  • lavori a catena e
  • i conducenti di veicoli.

Lavoro usurante
I lavori usuranti sono previsti tassativamente dall'art. 2 D.M. 19 maggio 1999:
• lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
• lavori in cassoni ad aria compressa;
• lavori svolti dai palombari;
• lavori ad alte temperature;
• lavorazione del vetro cavo;
• lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
• lavori di asportazione dell'amianto;

Lavoro notturno
Il D.lgs 66/2003 definisce “periodo notturno” un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, mentre “lavoratore notturno” è chi svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero, o parte del suo orario di lavoro ( secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, in mancanza si applica il limite di 80 giorni l'anno).
Il lavoro notturno è considerato usurante:
• se organizzato in turni, almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”, e per un numero di giorni non inferiore a 64;
• se invece il lavoro è svolto in modo ordinario i lavoratori devono prestare la loro attività per almeno tre ore nel periodo tra la mezzanotte e le cinque.

Lavori a catena
Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” e che sono indicate tassativamente dall'Allegato 1 del D.Lgs 67/2011:
• prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
• lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;
• macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
• costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
• apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
• elettrodomestici;
• altri strumenti e apparecchi;
• confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
• confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

Conducenti di veicoli
Rientrano tra i lavoratori soggetti alla comunicazione anche i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

 

Il Modello LAV_US: composizione ed invio, sanzioni

La comunicazione va effettuata entro il 31 Marzo di ogni anno tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito ClicLavoro (https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/).

Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia  in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.
Il Modello può essere presentato direttamente dal datore di lavoro, azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da intermediari abilitati ( ad es. i Consulenti del Lavoro).

Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:

  1. Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
  2. Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, in questa sezione vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
  3. Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.

Il mancato invio del Modello LAV_US comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.

 

Fonti normative

Le fonti normative consultate in tema di lavoro usurante e compilazione modello LAV-US sono le seguenti:

  •  D.lgs 67/2011 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
  •  D.M. 19 Maggio 1999 Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti;
  •  Nota Direttoriale 28 Novembre 2011 Indirizzi operativi per la compilazione del modello LAV_US
  •  D.M. 20 Settembre 2017 Concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Fondo straordinario editoria: le agevolazioni 2022

14 Dicembre 2022 in Speciali

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con un comunicato del 14 dicembre informa del Provvedimento del capo Dipartimento sempre del 14.12 con le modalità per la fruizione dei contributi previsti dal D.P.C.M. 28 settembre 2022 di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2022.

In particolare, il decreto disciplina le misure:

  • per il sostegno alle edicole (articolo 2 del D.P.C.M. 28 settembre 2022) 
  • per le assunzioni di professionisti e giornalisti a tempo indeterminato (articolo 4, commi 1 e 2), le cui disposizioni sono immediatamente operative in quanto non subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

Si specifica invece che, per le altre agevolazioni di cui al D.P.C.M. 28 settembre 2022, relative ai contributi per le copie cartacee di quotidiani e periodici vendute (articolo 3) e agli investimenti in tecnologie innovative (articolo 5), è stato predisposto un ulteriore schema di provvedimento per l’invio alla Commissione europea ai fini dell’acquisizione della prescritta autorizzazione.

Ricordiamo che con il DPCM emanato il 28 settembre 2022 Pubblicato in GU n 268 del 16 novembre 2022  sono state ripartite le risorse, pari a 90 milioni per il 2022, del Fondo Straordinario per l'Editoria istituito dalla legge di Bilancio 2022.

Nel dettaglio, l’assegnazione è così ripartita: 

  • 15 milioni per il bonus edicole,
  • 28 milioni per il contributo straordinario sul numero di copie vendute nel 2021, 
  • 12 milioni per l’assunzione di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali e per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti giornalistici co.co.co 
  • 35 milioni come contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati dalle tv nazionali e locali, dalle emittenti radiofoniche e dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici, comprese le agenzie di stampa.

Fondo straordianario editoria: Bonus edicole modalità

Ai sensi dell’articolo 2, del decreto del DPCM del 28 settembre 2022 viene riconosciuto:

  • alle persone fisiche esercenti attività di rivendita esclusiva, 
  • non titolari di reddito di lavoro dipendente, 

un contributo una tantum fino a 2.000 euro per:

  • trasformazione digitale
  • ammodernamento tecnologico
  • fornitura di pubblicazioni degli esercizi commerciali limitrofi
  • attivazione di punti vendita addizionali
  • realizzazione di progetti di consegna a domicilio di quotidiani e periodici

Lo stanziamento totale per il 2022 è pari a 15ML di euro.

Per sapere come richiederlo leggi Bonus una tantum edicole 2022: come richiederlo

Fondo straordianrio editoria: contributo sul numero di copie vendute nel 2021

Al fine di sostenere la domanda di informazione, e a seguito dell'incremento dei costi di produzione, 

  • alle imprese editoriali di giornali e periodici 
  • con almeno tre dipendenti inquadrati ai sensi dell'art 1 del contratto collettivo nazionale dei giornalisti, 
  • e in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, 
  • è riconosciuto un contributo pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiano o rivista venduti nel 2021 venduti in edicola o presso punti vendita non esclusivi.

Il contributo è previsto per un importo massimo complessivo per il 2022 pari 28 milioni di euro.

Fondo straordinario editoria: contributo investimenti in tecnologie innovative effettuati da tv e radio

Al fine di incentivare gli investimenti orientati alla innovazione tecnologica, e alla transizione digitale nel settore dell'edtoria radiofonica e televisiva nonchè delle imprese editoriali, di quotidiani e periodicie delle agenzie di stampa, per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo con tetto massimo complessivo pari a 35 ML di euro, per spese destinate ad investimeti in tecnologe innovative per

  • adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi 
  • finalizzati a miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza.

Per sapere come presentare domanda leggi anche: Innovazione tecnologica Editoria: domande dal 7 novembre

Contratto somministrazione di lavoro dopo il decreto Dignità

1 Marzo 2022 in Speciali

Per somministrazione di lavoro si intende la fornitura professionale di lavoratori/trici attuata da un soggetto autorizzato (somministratore) a beneficio di un altro soggetto (utilizzatore). La somministrazione di lavoro coinvolge  quindi tre soggetti:

a) il/la lavoratore/trice 
b) l’utilizzatore = l'azienda o professionista  che utilizza il prestatore di lavoro, può essere un soggetto privato o anche una Pubblica Amministrazione, 
c) il somministratore = agenzie di somministrazione di lavoro.

Il somministratore deve essere registrato presso il Ministero del Lavoro , dove è istituito un apposito albo delle Agenzie per il lavoro. Sul mercato del lavoro possono operare senza la necessità di iscrizione all'albo (soggetti autorizzati ope legis) solamente:

  • le università pubbliche e private;
  • le fondazioni universitarie.
  • enti locali come i Comuni e le Provincie;
  • gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici o paritari;
  • le Associazioni dei datori di lavoro e del lavoratori, comparativamente più rappresentative, firmatarie di C.C.N.L.; 
  • gli Enti Bilaterali;
  • l'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.

DIVIETI DI APPLICAZIONE

I contratti di somministrazione di lavoro sono applicabili a qualsiasi settore produttivo. La Pubblica Amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato.  

La somministrazione, sia a termine che a tempo indeterminato, è inoltre vietata nei seguenti casi:

  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi  di lavoratori adibiti alle stesse mansioni  salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
  • presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
  • da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi  per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il contratto tra somministratore e lavoratore e gli obblighi dell’utilizzatore

Il contratto di somministrazione di lavoro  tra agenzia e utilizzatore va stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
1) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
2) il numero dei lavoratori da somministrare;
3) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
4) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
5) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;
6) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

7) NOVITA' DECRETO DIGNITA' 2018 : in caso di contratto di durata superiore ai 12 mesi , di rinnovo o di proroga che supera i limite,  va specificata la causale addotta dall'azienda per l'utilizzo del lavoro in somministrazione (v. dettagli nel paragrafo sottostante) 

Il rapporto di lavoro  tra agenzia di somministrazione e lavoratore puo realizzarsi con due tipi di assunzione :

1) Assunzione a tempo indeterminato:
Il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel contratto di lavoro è determinata l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
2) Assunzione a tempo determinato:
Il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato  come modificata dal Decreto Dignità 2018 (v. paragrafo sotto).  

PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO
Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

POTERE DISCIPLINARE E RESPONSABILITA CIVILE
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, ma l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nello svolgimento delle sue mansioni.

CLAUSOLE LIMITATRICI
E’ nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

  • L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
  • I lavoratori  somministrati hanno diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli  condizionati alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. Godno inoltre dei diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.

CAMBIO DI MANSIONI

Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.

CCNL: Sono attualmente in vigore i due contratti collettivi nazionali seguenti:

  • CCNL agenzie di somministrazione (Assolavoro) del 27 febbraio 2014
  • CCNL agenzie di somministrazione (Assosomm)  del 7 aprile 2014.

Salute, sicurezza e altri adempimenti

Il somministratore deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e  addestrarli  all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie in conformità  al decreto legislativo n. 81 del 2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.

L’utilizzatore  deve osservare nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza.

Sanzioni per somministrazione irregolare

In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni descritti,   il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
Nel caso di somministrazione irregolare, tutti i pagamenti e gli atti «compiuti» dal somministratore nella costituzione e gestione del rapporto si considerano compiuti dall’utilizzatore. Ciò vale anche per gli atti «ricevuti» dal somministratore.
Le conseguenze sanzionatorie prevedono la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore (indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione).

Le novità apportate dal Decreto Dignità 2018

LIMITE QUANTITATIVO

Il comma 02 dell’art. 2 del Decreto dignità  stabilisce un nuovo limite quantitativo con riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato:

  • il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto.  ATTENZIONE nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato al momento della stipula del contratto.  
  • Sono però fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e il limite del D.Lgs. 81/2015 in materia di numero complessivo dei contratti a tempo determinato.
  • Rimane esclusa  dai limiti la somministrazione relativa ai lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ( v. decreto del Ministro del lavoro 18 ottobre 2017).

Alle violazioni del nuovo limite percentuale si applica  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.

LIMITI TEMPORALI, RINNOVI,  DURATA E CAUSALI  

Si applicano gli articoli 19, commi 1, 2 e 3, e 21, commi 01, 1 e 3 del novellato  D.Lgs. 81/2015,  precedentemente esclusi, in materia di apposizione del termine, durata, proroghe, rinnovi e causalità dei contratti a termine; in sintesi :

  • durata massima complessiva per il lavoratore, nelle stesse mansioni  di 24 mesi 
  • numero massimo rinnovi : 4  e non piu 5 
  • Per i contratti superiori a 12 mesi o per ogni proroga o rinnovo vanno specificate le causali , obbligatoriamente a scelta tra le due  seguenti: 1.ragioni sostitutive o estranee all'azienda oppure  2. incrementi di attività aziendale temporanei significativi e non programmabili )
  • non si applicano le norme su Stop and go (interruzioni e riassunzioni a tempo determinato)  e sul diritto di precedenza

CONTRIBUTO ADDIZIONALE (l. 92 /2012):

Anche i  contratti in somministrazione sono soggetti ad aumento dello 0,5% del contributo , per ogni contratto stipulato.

SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA
Il comma 1-bis della l. 96/2018 prevede che quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicata al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

Chiarimenti sulla somministrazione : circolare ministeriale n. 17-2018

Nella circolare n. 17  del 31.10.2018 il Ministero del lavoro  ha evidenziato che

  • nel limite massimo di durata del rapporto di lavoro con un lavoratore rientrano si cumulano i contratti di lavoro a termine e i contratti in somministrazione
  • nel computo dei 24 mesi rientrano anche i rapporti di lavoro intercorsi prima della  entrata in vigore del decreto n. 87 2018 (14 luglio 2018).
  • sono fatte salve le eventuali diverse previsioni del contratti collettivi di lavoro , che restano ancora valide fino alla scadenza degli stessi.
  • il cumulo tra contratti a termine e somministrazione  stipulati con lo stesso lavoratore  nella stessa azienda si applica anche per determinare l'obbligo di specificare la causale . 
  • L'obbligo di causale NON sussiste in caso di periodi di lavoro in  somministrazione oltre i 12 mesi dello stesso lavoratore ma in aziende utilizzatrici diverse. 
  •  Il limite percentuale del 30% trova applicazione per ogni nuova assunzione a partire dal 12 agosto 2018. Pertanto, qualora presso l’utilizzatore fosse presente una percentuale di lavoratori, con contratti stipulati  prima del 12 agosto 2018, superiore a quella di legge, i rapporti in corso  potranno continuare fino alla loro scadenza e  non sarà possibile effettuare  nuove assunzioni né proroghe per i rapporti in corso fino a quando il datore di lavoro o l’utilizzatore non rientri nei nuovi limiti.

IVA 2022 per le attività di spettacolo, intrattenimento e per le ASD

17 Febbraio 2022 in Speciali

Le attività di intrattenimento, quelle di spettacolo e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) seguono spesso regimi IVA particolari. In vista della scadenza il 2 maggio 2022 per la presentazione della dichiarazione IVA 2022 (anno d'imposta 2021), in questo articolo riepiloghiamo la disciplina.

Regime forfettario IVA 2022 per le attività di intrattenimento

Il  regime IVA delle attività di intrattenimento è un regime forfettario disciplinato dall’articolo 74, sesto comma del Testo Unico IVA (DPR 633/72) costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e delle altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. In particolare, ai sensi del d.P.R. 442/97 che disciplina le modalità di comunicazione delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione esercitata nell’anno 2021 devono barrare la casella 1 del rigo VO7. L’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Attenzione va prestata al fatto che la comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO7.

Il regime forfettario IVA presenta queste caratteristiche principali:

  • applicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;
  • forfetizzazione della detrazione;
  • esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;
  • obbligo di adozione della contabilità separata per le attività diverse da quelle di intrattenimento;
  • versamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti. Si ricorda che il pagamento di entrambe le imposte deve essere effettuato mediante l’utilizzo del modello di pagamento unificato (modello F24) indicando i codici tributo
    • 6728 relativo all’imposta sugli intrattenimenti
    • 6729 relativo all’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti.

In generale, i soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972 e che applicano il regime forfetario di cui sopra sono obbligati

  1. ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica comunque connesse alle attività di cui alla tariffa.
  2. a certificare mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate, i corrispettivi per l’ingresso o l’occupazione del posto e quindi per partecipare all’intrattenimento e i corrispettivi delle altre attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti.

Grande attenzione deve essere prestata al fatto che l’articolo 74, sesto comma, DPR 633/72 esclude dal campo di applicazione del regime in esame le operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, ivi comprese le prestazioni pubblicitarie, eventualmente effettuate nell’esercizio di attività di intrattenimento. Ne consegue, pertanto, l’attrazione delle stesse nel regime IVA ordinario. Da ciò deriva limitatamente alle predette operazioni:

  • la determinazione della base imponibile secondo i criteri generali;
  • la determinazione della detrazione secondo i principi dettati dall’articolo 19;
  • l’osservanza degli obblighi di liquidazione e di presentazione della dichiarazione annuale.

Attività di spettacolo: dichiarazione IVA 2022

Per quanto riguarda le attività di spettacolo è previsto un particolare regime agevolativo con base imponibile pari al 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti per

  • i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti
  • gli esercenti le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al d.P.R. n. 633/1972 che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro.

Il regime agevolativo costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti minori esercenti attività di spettacolo, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta in cui il contribuente ha operato la scelta. Pertanto, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione relativa all’anno 2021 devono barrare la casella 1 del rigo VO14. La comunicazione della revoca, invece, deve essere effettuata barrando la casella 2 del medesimo rigo VO14.
Si ricorda che l’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Tuttavia il superamento del limite di 25.822,84 euro di volume d’affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il regime agevolativo a partire dall’anno solare successivo. 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito recenti indicazioni sul tema:

Attenzione va prestata all’obbligo di istituire una contabilità separata per le attività che rientrano nel campo di applicazione del regime agevolativo in esame, qualora il soggetto svolga anche altre attività.

 Infine, per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l’articolo 8 del d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, prevede per i soggetti, che effettuano spettacoli viaggianti nonché quelli che svolgono le altre attività spettacolistiche di cui alla tabella C, che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 50.000,00 euro: 

  • esonero dall’obbligo di annotazione dei corrispettivi; 
  • esonero dall’obbligo di liquidazione e di effettuazione dei versamenti dell’imposta; 
  • conservazione delle fatture ricevute; 
  • possibilità di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale; 
  • versamento annuale dell’imposta; 
  • presentazione della dichiarazione annuale. 

Associazioni e società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati

In generale, l’art. 90 L.289/2002 prevede le seguenti tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico:

  • associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
  • associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
  • società sportive dilettantistiche di capitali (ivi comprese le società cooperative) senza fine di lucro.

Si ricorda che il regime forfettario IVA ex art. 74, sesto comma, applicabile alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, alle associazioni senza scopo di lucro e alle associazioni pro-loco che si avvalgono delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991, si estende anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro che effettuino la medesima opzione. Nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, che optano per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, il particolare regime IVA disciplinato dal sesto comma dell’articolo 74, trova applicazione anche per quei proventi percepiti nell’esercizio di attività non soggette ad imposta sugli intrattenimenti. 

Pertanto, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro, per comunicare l’opzione effettuata nell’anno 2021, provvederanno a barrare la casella 1 del rigo VO30. Attenzione va prestata al fatto che l’opzione è vincolante per almeno un quinquennio. 

Tuttavia, la perdita in corso d’anno dei requisiti necessari per l’accesso ai benefici concessi dalla legge n. 398/1991, comporta l’applicazione dell’IVA secondo i criteri generali a decorrere dal mese successivo a quello in cui i requisiti stessi sono venuti meno. Si ricorda che il limite per avvalersi del regime agevolato recato dalla legge n. 398/1991, è fissato a 400.000 euro dall’art. 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art. 1, comma 50, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO30. 

È inoltre opportuno chiarire che restano invece obbligati a tutti gli adempimenti IVA – ivi compreso quello della presentazione della dichiarazione annuale – le società e le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamente, che non hanno optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 e che, non svolgendo attività di intrattenimento, non rientrano nel regime speciale forfetario previsto dall’art. 74, 6° comma.

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Certificazioni Uniche di lavoro autonomo 2020: Minimi e Forfettari

1 Marzo 2020 in Speciali

Si approssima il termine per l’invio telematico e la consegna delle Certificazioni Uniche 2020 e, uno dei dubbi più ricorrenti, riguarda il ruolo di sostituto di imposta ricoperto dai contribuenti Minimi e Forfettari.
Proviamo a fare il punto.

In primo luogo occorre fare una distinzione alla base tra contribuenti Minimi (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) e contribuenti Forfettari (nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014 e successive modifiche apportate dall’articolo 1, comma 692 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Legge di bilancio 2020”):

  • Contribuenti Minimi: sono sostituti di imposta
  • Contribuenti Forfettari: non sono sostituti di imposta

Vediamo di seguito quali sono le casistiche, gli adempimenti e le esclusioni previste dalla normativa.

Contribuenti Minimi che ricevono fatture da Ordinari

Il contribuente Minimo è sostituto di imposta quindi al ricevimento di una fattura da parte di un soggetto che applica la ritenuta di acconto (professionisti, agenti, prestatori di lavoro occasionale, etc.):

  • deve versare la ritenuta d’acconto esposta con modello F24 (codice tributo 1040) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura;
  • deve certificare il compenso pagato trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle Entrate il Modello ministeriale CU2020 e consegnarlo al percipiente;
  • deve presentare il Modello 770/2020 dal quale si evincano i versamenti effettuati sulla base delle ritenute operate nel corso del medesimo anno.

Contribuenti Minimi che ricevono fatture da Forfettari

Nel caso in cui il contribuente Minimo riceva una fattura da un soggetto Forfettario, dovrà unicamente provvedere alla certificazione del compenso non essendovi alcuna ritenuta da versare.

In questo caso il contribuente Minimo dovrà compilare la Certificazione Unica indicando l’ammontare lordo corrisposto al punto 4 “Ammontare lordo corrisposto” e al punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”.
Causale (punto 1) e Codice (punto 6) da verificare di volta in volta a seconda della tipologia di percettore e di compenso pagato.

Non dovrà presentare il Modello 770 in quanto non avrà alcun versamento di ritenute di acconto da dichiarare.

Contribuenti Forfettari che ricevono fatture da ordinari

Il contribuente Forfettario non è sostituto di imposta per espressa previsione normativa dell’articolo 1, comma 69, Legge 190/2014: “I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni”.

Dunque, al ricevimento di una fattura soggetta a ritenuta d’acconto, il contribuente Forfettario dovrà pagare per intero il totale della fattura al lordo dell’eventuale ritenuta d’acconto esposta.
Egli è esentato dall’obbligo di:

  • versamento della ritenuta d’acconto
  • compilazione, invio e consegna della Certificazione Unica
  • compilazione e presentazione telematica del Modello 770

Per sopperire al mancato invio della Certificazione Unica, il contribuente Forfettario dovrà compilare il quadro RS del Modello Unico PF indicando il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo corrisposto.

L’articolo 1, comma 69, Legge 190/2014, infatti, prosegue: “Nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi”.

Contribuenti ordinari che ricevono fatture da Minimi o Forfettari

Dopo aver distinto la natura di sostituto di imposta dei contribuenti minimi e forfettari, vediamo il caso in cui sia un soggetto ordinario a ricevere fattura da un soggetto Minimo o Forfettario.
In entrambi i casi, il contribuente in regime ordinario riceverà una fattura nella quale sarà specificato che il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto.
A titolo esemplificativo:

  • per i contribuenti Minimi: “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 98/2011”;
  • per i contribuenti Forfettari: “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche”.

Pertanto, il contribuente ordinario dovrà:

  • pagare il compenso lordo al percipiente (Minimo o Forfettario);
  • certificare il compenso pagato specificando che trattasi di somme non soggette a ritenuta

Non dovrà presentare il Modello 770 in quanto non avrà alcun versamento di ritenute di acconto da dichiarare.

Percipiente

(chi emette la fattura)

Committente

(chi riceve la fattura)

Modello CU  Modello 770
Ordinario Ordinario Si Si
Minimo Si Si
Forfettario No No
Minimo Ordinario Si No
Minimo Si No
Forfettario No No
Forfettario Ordinario Si No
Minimo Si No
Forfettario No No

 

Start up: fuoriuscita e rientro nel regime forfettario 2019. È possibile

28 Gennaio 2019 in Speciali

Con la rivisitazione del complesso delle regole che fino al 31.12.2018 hanno disciplinato il regime forfettario di determinazione del reddito, si pongono numerosi quesiti organizzativi e pratici che gli operatori del settore sono portati a risolvere rifacendosi all’interpretazione delle norme.

Questo contributo ha lo scopo di intervenire sulla comprensione della corretta aliquota di imposta applicabile nel caso di fuoriuscita e rientro nel regime forfettario per le attività indentificate come Start-Up.

Quesito esemplificativo

Un soggetto che nel 2017 ha aderito al regime forfettario con aliquota di imposta ridotta al 5% (per riconoscimento dei requisiti di individuazione delle Start-Up) e che nel 2018 è dovuto fuoriuscire dal regime per superamento dei limiti, può nel 2019 rientrare nel regime forfettario (con i nuovi limiti) e continuare a beneficiare dell’aliquota di imposta sostitutiva ridotta al 5% per le Start-Up, ovvero i requisiti per la definizione di Start-Up devono intendersi persi e il soggetto dovrà applicare l’aliquota piena del 15%?

Regime forfettario 2019: i requisiti delle start-up

Come è noto, l’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014 (e successive modifiche), permette a chi ha i requisiti per accedere al regime forfettario di valutare un’ulteriore riduzione dell’aliquota di imposta.

In luogo dell’aliquota del 15%, il contribuente che si trovi nelle condizioni richieste e di seguito indicate, potrà beneficiare della riduzione di 2/3 dell’imposta sostitutiva così che per il primo anno di attività e per i successivi 4, l’aliquota sarà pari al 5%.

Tale agevolazione è applicabile a condizione che:

  • Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sottoforma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54."

Regime forfettario 2019: rientro al 5% per le start up fuoriuscite dal regime

Alla luce della previsione legislativa una prima interpretazione potrebbe essere la seguente.

Se dovessimo attenerci unicamente alla mera lettura di queste condizioni, probabilmente, in sede di valutazione dell’aliquota di imposta applicabile nel caso di cui sopra, ci troveremmo a dover escludere la possibilità di usufruire della riduzione per mancato rispetto dei punti a) e b) del comma 65 dell’art. 1, L. 190/2014 (e successive modificazioni).

Non si potrebbe dire, infatti, che il soggetto non abbia svolto nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o di impresa o che lo stesso soggetto non stia meramente proseguendo un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo.

Questo perché nell’anno in cui, per superamento dei limiti, è dovuto fuoriuscire dal regime forfettario, l’attività è proseguita nel regime ordinario.

Occorre però approfondire la lettura delle condizioni e ampliare l’interpretazione della norma a nuove considerazioni.

Dunque, i requisiti per l’attribuzione della qualifica di Start-Up, seppur identificati all’interno della norma che disciplina il regime forfettario, devono ritenersi indipendenti rispetto all’appartenenza o meno al regime.

Invero, il requisito di cui alla lettera a), è da interpretarsi come valutazione di novità assoluta dell’attività svolta da porre in essere al momento dell’inizio dell’attività e non anche successivamente.
Così come l’espressione “da esercitare” di cui alla lettera b) dei requisiti, si pone nella linea temporale prima dell’inizio dell’attività.

Questi due aspetti ci consentono di rivedere la prima interpretazione posta in essere, portando l’attenzione verso una valutazione dei requisiti che debba essere valida per l’inizio dell’attività e che non debba essere rivista successivamente.

Inoltre, l’articolo non fa menzione di condizioni di decadenza della qualifica di Start-Up, ma stabilisce a priori la durata quinquennale dello status.

Detto ciò appare ora evidente che, nell’esemplificazione proposta per la descrizione del caso, il contribuente fuoriuscito dal regime forfettario per superamento dei limiti, che si trovi ancora nel quinquennio previsto per poter usufruire dell’aliquota ridotta al 5%, possa rientrare nel regime forfettario in costanza di applicazione dell’imposta sostitutiva al 5%.

Alla luce di questa osservazione, emerge la contrapposizione e il distacco che sussiste tra l’impostazione che obbliga il contribuente a verificare annualmente la persistenza dei requisiti che gli permettono di rimanere nel regime forfettario e la valutazione per l’attribuzione dello status di Start-Up che deve essere effettuata solo all’inizio dell’attività e una volta acquisita, indipendentemente da ciò che accade successivamente, permane per 5 anni.

A titolo meramente esemplificativo:

Anno 2017: primo anno di attività, sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime forfettario e identificazione dello status di Start-Up, superamento dei limiti per la permanenza nel regime forfettario Aliquota imposta sostitutiva 5% (Start-Up)
Anno 2018: secondo anno di attività Imposta progressiva per scaglioni Irpef
Anno 2019: terzo anno di attività, sussistenza dei requisiti per il rientro nel regime forfettario (nuovi limiti) Aliquota imposta sostitutiva 5% (Start-Up)

Nonostante la valutazione appaia priva di ulteriori dubbi interpretativi, si auspica ad un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Stampa dei registri contabili 2019

14 Gennaio 2019 in Speciali

L’imprenditore è tenuto a conservare e aggiornare i libri e i registri contabili previsti dalle normative civilistiche e fiscali tra cui fondamentali il D.P.R. 600/73 e il D.P.R. 633/72.
Nel rispetto dell’inderogabile requisito di trasparenza nei confronti dei terzi, l’imprenditore dovrà, mediante la corretta tenuta delle scritture contabili, l’aggiornamento e la conservazione dei registri richiesti dalle normative, rendere la più completa e veritiera evidenza di tutti i fatti esterni e interni all’azienda che nel corso dell’esercizio si sono sviluppati.
I principali libri e registri sono i seguenti:

  • Libro Giornale
  • Libro degli Inventari
  • Registro dei Beni Ammortizzabili
  • Registri previsti ai fini Iva
  • Scritture contabili ausiliarie di magazzino

I registri contabili vanno conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del codice civile) e comunque sino alla definizione dell’eventuale accertamento tributario.
Vediamo qual è il metodo alternativo alla conservazione cartacea dei libri e dei registri.

Conservazione digitale

In alternativa alla registrazione e conservazione di tipo meccanografico, l’azienda può optare per la conservazione digitale dei documenti.

L’articolo 2215 bis C.c. in merito stabilisce che: “i documenti e le scritture contabili possono essere conservate anche in modalità informatica, per cui le registrazioni devono corrispondere ai documenti e le immagini devono essere rese leggibili in qualsiasi momento dal soggetto che le utilizza.”

La valenza legale rispetto alla forma e al contenuto del documento, nonché alla sua data certa, è attestata dalla firma digitale e dalla marcatura temporale da apporsi almeno una volta all’anno.

La conservazione sostitutiva rende il documento non deteriorabile diversamente rispetto a quanto accade per i registri cartacei soggetti all’usura del tempo.

Nel dettaglio, con la firma digitale si attribuisce al documento un riferimento temporale che corrisponde alla data in cui la firma è apposta. La marca temporale, invece, rappresenta il servizio offerto da un soggetto che certifica il riferimento temporale della rilevazione rendendolo opponibile ai terzi.

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, le modalità di assolvimento divergono rispetto a quelle previste per l’archiviazione cartacea in quanto, nel caso di archiviazione digitale l’imposta di bollo dovrà essere versata con modello F24 entro 120 giorni alla chiusura dell’esercizio (Codice tributo 2501). L’ammontare annuo dell’imposta è determinato in base al numero di movimentazioni contabili (fatture, atti, documenti e registri).

Stampa Libro Giornale

Il Libro Giornale è obbligatorio per tutti i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria. È un registro cronologico nel quale devono essere trascritte tutte le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. Ogni operazione deve essere caratterizzata da: data, descrizione, rappresentazione contabile e importi relativi distinti per mastri.

Tutte le operazioni devono essere perentoriamente trascritte sul Libro giornale entro e non oltre 60 giorni dal loro accadimento (data in cui l’operazione è stata effettuata o data in cui l’azienda ne è venuta a conoscenza).

Scadenza: il Libro Giornale deve essere stampato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Abbinata alla stampa del Libro Giornale vi è la stampa dei mastrini/partitari nella quale devono essere contenute tutte le movimentazioni contabili registrate. Le scritture contabili devono essere stampate e firmate dopo la chiusura dei conti e non vi è l’obbligo di bollare o vidimare. 

Stampa Libro Inventari

Il Libro degli Inventari è obbligatorio per tutti i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria. Esso deve essere redatto indicando tutti gli elementi prescritti dall’articolo 2217 del Codice Civile integrato dalle ulteriori informazioni richieste dall’art. 15 del D.P.R. 600/73.

Per il primo esercizio in cui viene redatto, deve contenere: l’elenco delle attività e delle passività conferite nonché il valore del capitale conferito. Nel caso si tratti di un imprenditore individuale dovrà essere riportata la valutazione delle eventuali attività e passività dell’imprenditore al momento dell’inizio dell’attività.

Per tutti i successivi esercizi, dal libro dovranno emergere una parte sintetica nella quale sono riportati Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e una analitica nella quale è indicata la consistenza dei beni aziendali raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, con valore attribuito a ciascun gruppo.
Scadenza: il Libro degli Inventari deve essere stampato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Stampa Registro dei Beni Ammortizzabili

Il Registro dei beni ammortizzabili, racchiude tutte le informazioni inerenti i cespiti di proprietà dell’azienda.

In particolare in esso sono rilevate le seguenti informazioni: anno di acquisizione, costo originario, rivalutazioni o svalutazioni, coefficiente di ammortamento, fondo ammortamento aggiornato al periodo precedente, quota annuale di ammortamento ed eliminazione dal processo produttivo.

L’azienda è esonerata dall’obbligo di tenuta del Registro dei beni ammortizzabili soltanto nel caso in cui tutte le informazioni che dovrebbero essere ivi contenute, vengano riportate nel libro inventari o nel registro Iva acquisti (rispettivamente per le aziende in contabilità ordinaria o semplificata).
Scadenza: il Registro dei beni ammortizzabili deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

 

Stampa Registri Iva

La tenuta dei Registri Iva è disciplinata dall’articolo 14, lettera b) del D.P.R. n. 600/73.
I principali Registri Iva sono i seguenti:

  • Registro delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/72 così come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018 n. 119): “Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese”. Il 2° comma dell’articolo riporta quali sono le informazioni essenziali da registrare: “Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l' ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.”
  • Registro dei corrispettivi (art. 24 D.P.R. 633/72): in luogo rispetto a quanto previsto dall’articolo 23, i commercianti al minuto possono annotare nel registro dei corrispettivi tutte le operazioni effettuate in ciascun giorno distinguendo a seconda dell’aliquota Iva applicabile.
  • Registro degli acquisti (art. 25 D.P.R. 633/72 così come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018 n. 119): “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro”.

Il 2° comma dell’articolo riporta quali sono le informazioni essenziali da registrare: “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.”

Scadenza: i registri Iva devono essere stampati entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Esclusivamente con riferimento al Registro Vendite e al Registro Acquisti, l’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994 (introdotto dall’art. 19-octies, comma 6, D.L. 148/2017 Decreto Fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018) introduce però una deroga a tale termine stabilendo che: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Questa deroga è applicabile a tutti i soggetti passivi Iva a condizione che i Registri siano aggiornati sui supporti elettronici e gli stessi possano essere stampati con immediatezza su richiesta degli organi di ispezione e controllo.

Come anticipato, tale semplificazione non è applicabile per quanto riguarda la stampa del registro dei corrispettivi e di tutti gli altri registri speciali previsti ai fini Iva.

Si specifica che la disposizione di cui all’art. 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994, è in vigore dal 6 dicembre 2017 ma in più occasioni l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per l’applicazione di tale norma vige il principio del favor rei e dunque, anche per i registri Iva che avrebbero dovuto essere stampati prima del 6 dicembre 2017, l’omissione dell’adempimento non provoca l’irrogazione di sanzioni.

 

Scritture contabili ausiliarie di magazzino

L’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino è disciplinato dall’articolo 1 del D.P.R. 695/1996 e riguarda tutti i contribuenti che per almeno due periodi di imposta consecutivi:

  • realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 Euro
  • dichiarano alla fine del periodo di imposta rimanenze finali per un valore complessivo superiore ad Euro 1.032.914 Euro.

L’obbligo, pertanto, è in vigore dal secondo periodo di imposta successivo e cessa di esistere se per due esercizi consecutivi uno di questi due limiti non è superato (il soggetto non sarà più obbligato dal periodo di imposta successivo).

Scadenza: le scritture ausiliarie di magazzino devono essere stampate entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Regime Forfettario 2019:novità in arrivo con la Legge di Bilancio

26 Novembre 2018 in Speciali

Una delle principali novità che introdurrà la Legge di Bilancio 2019 è rappresentata dall’ampliamento del numero di soggetti che potranno accedere al Regime Forfettario.

Vediamo insieme quali sono i requisiti di accesso e cosa cambia rispetto al Regime vigente fino al 31.12.2018

Requisiti per il Regime Forfettario 2019: cosa cambia

Ricavi: il nuovo Regime Forfettario è applicabile da tutte le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che nel 2018 non avranno superato il limite massimo di 65.000 Euro di ricavi. 

Rispetto al precedente Regime nel quale, a seconda del settore di appartenenza dell’attività professionale o di impresa (individuato attraverso il codice Ateco) veniva stabilita una diversa soglia di ricavi conseguiti nell’anno precedente, il nuovo Regime unifica a 65.000 Euro il limite.

Percentuali di imponibilità: non sono previste variazioni rispetto alle percentuali forfettarie di imponibilità previste dal precedente Regime a seconda della tipologia di attività svolta.

Beni strumentali: è eliminato il limite che nel precedente Regime escludeva tutti i soggetti che nell’anno precedente avessero utilizzato beni strumentali per un valore complessivo superiore ad Euro 20.000,00. 
Tale limite, oltremodo stringente, escludeva un gran numero di soggetti in quanto prevedeva di comprendere nel computo: per i beni di proprietà, il valore storico di acquisto; per i beni utilizzati in forza di contratto di locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore determinato alla data di stipula del contratto.

Costi per lavoro dipendente, assimilato e compensi erogati ai collaboratori: diventa ininfluente anche l’importo del costo per il lavoro e assimilato sostenuto nell’anno precedente. Nel Regime in essere fino al 2018, il limite era pari ad Euro 5.000.

Redditi da lavoro dipendente percepiti: il nuovo Regime elimina il limite massimo di 30.000,00 di reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente.
Aggiunge però una nuova barriera: sarà prevista l’impossibilità di accedere al Regime forfettario per tutti coloro i quali nell’anno precedente abbiano prestato la loro attività lavorativa in qualità di dipendenti (o assimilati) e che ora vogliano esercitare attività di impresa o professionale principalmente nei confronti dello stesso soggetto che un tempo era il datore di lavoro.

Partecipazione in S.r.l.: fino al 2018 era esclusa la possibilità di adottare il Regime forfettario per i titolari di quote di partecipazione in S.r.l. trasparenti. La nuova disciplina elimina la specifica di “S.r.l. trasparenti” intendendo escludere tutti i soggetti proprietari di quote di partecipazione in S.r.l. (anche non in regime di trasparenza).

Imposta sostitutiva e deduzione dei contributi: l’aliquota dell'imposta sostitutiva è rimasta invariata, così come la possibilità di dedurre dal reddito i contributi versati nell’anno.
Ricordiamo che l’imposta sostitutiva è pari al 15%, ridotta per i primi 5 anni per le Start-Up al 5%. Si considerano Start-Up le attività poste in essere da chi nel triennio precedente non abbia avuto nessun impiego o da chi stia intraprendendo una nuova attività che non sia la mera prosecuzione della precedente (fatta eccezione per il praticantato obbligatorio). 

Regimi speciali e persone fisiche non residenti: resta immutata l’impossibilità di accedere al Regime per chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di applicazione del reddito; per le persone fisiche non residenti e per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessione di fabbricati (o porzioni di fabbricato), terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.

Fatturazione elettronica: nel periodo particolare che stiamo vivendo di profondo cambiamento non possiamo tralasciare il fatto che i contribuenti forfettari non avranno l’obbligo di emettere le fatture elettroniche.
 

La valutazione della convenienza del nuovo regime forfettario

Come valutare, allora, la convenienza fiscale della determinazione del reddito con i metodi ordinari rispetto al metodo forfettario?

Riportiamo di seguito gli aspetti rilevanti per il passaggio al regime forfettario.

• Iva sui corrispettivi: nel caso in cui l’attività di impresa sia di commercio al minuto, stante il mantenimento degli stessi prezzi di vendita, il commerciante incamererà l’intero prezzo non dovendo più provvedere al versamento dell’Iva.
In questo caso, l’importo corrispondente all’Iva applicata nel regime ordinario di determinazione del reddito rientrerà a fare parte dei ricavi.

Esempio:
Prezzo di vendita 100 (Iva 22% inclusa)
Con regime ordinario di determinazione del reddito: Incasso 82 e Verso Iva 18
Con regime forfettario, se il prezzo applicato rimane 100: Incasso 100 e Verso 0

• Iva sugli acquisti: l’Iva sulle fatture di acquisto sarà un costo per chi aderisce al Regime forfettario, in quanto si perderà il diritto alla detrazione.
Nella valutazione è quindi opportuno sommare l’Iva sugli acquisti al maggiore carico fiscale in capo al contribuente.

• Rettifica della detrazione Iva: nel passaggio al Regime forfettario sarà necessario applicare la rettifica delle detrazioni Iva ai sensi dell’articolo 19 bis 2 del D.p.r. 633/72 per tutti i beni e servizi non ceduti o non ancora utilizzati esistenti alla data del 31.12.2018. 
In altre parole, i beni per i quali dovrà essere operata la rettifica Iva sono: i servizi non utilizzati al 31.12.2018, le rimanenze di magazzino e i beni strumentali acquistati da non più di 5 anni (per i beni immobili il periodo di riferimento passa da 5 a 10 anni).
Questa valutazione diventa rilevante in presenza di tali condizioni, in quanto, il contribuente, alla presentazione della Dichiarazione Iva 2019 per anno 2018, si troverà a dover riversare una parte di Iva detratta al tempo dell’acquisto.

Esempio:
Automezzo acquistato nel 2017, Valore: 30.000 + Iva al 22%
Iva: 30.000 * 22% = 6.600
Rettifica: 6.600 / 5 = 1.320 
Anni da rettificare (2019, 2020, 2021) quindi, Valore della rettifica: 1.320 * 3 = 3.960

• Incidenza dei costi: a seconda della tipologia di attività svolta, l’incidenza dei costi potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella valutazione di convenienza. 
In particolare, calcolando la percentuale di incidenza dei costi sul totale dei ricavi e confrontandola con la percentuale di deduzione forfettaria legata al nuovo regime, sarà immediata la valutazione di quale regime contribuisca ad abbassare maggiormente il reddito.

Esempio:

Professionista con il regime ordinario di determinazione del reddito:
Realizza Ricavi per 100 e sostiene costi per 40
Reddito imponibile = 60

Professionista con il regime forfettario di determinazione del reddito:
Realizza Ricavi per 100 e ha aliquota di imponibilità dei ricavi al 78%
Reddito imponibile = 78

La percentuale di imponibilità, in questo caso, fa sì che il reddito tassato sia superiore con il regime forfettario rispetto a quello determinato ordinariamente.

• Altri redditi soggetti Irpef: il Regime forfettario consente l’applicazione dell’imposta sostitutiva che si sostituisce (per l’appunto) all’Irpef, all’Irap e alle Addizionali Regionali e Comunali. 
Questo elemento deve essere valutato ai fini della convenienza fiscale in quanto l’applicazione del regime, per chi ha altri redditi imponibili, potrebbe evitare il superamento degli scaglioni di reddito e conseguentemente l’applicazione di maggiori aliquote fiscali.

• Detrazioni fiscali: il Regime forfettario non consente al contribuente di beneficiare delle detrazioni fiscali. Per questo motivo è opportuno considerare l’importo delle spese che il soggetto ha sostenuto nei 10 anni precedenti e quelle che intende sostenere nei prossimi anni in quanto, se rilevanti avrebbero un impatto decisivo sul calcolo dell’imposta dovuta.

• Start-Up: valutate le condizioni di cui sopra, se il soggetto potrà beneficiare dell’aliquota ridotta per le nuove attività, tale elemento diventerebbe insieme agli altri, determinante nel calcolo di convenienza fiscale.