CBAM: nuove regole dal 1 ottobre

18 Settembre 2023 in Speciali

Definite le norme che regolano la fase transitoria del CBAM che prenderà avvio dal prossimo 1° ottobre.

Pubblicato in Gazzetta Europea del 15 settembre il Regolamento UE 1773/2023

Leggi anche Dumping ambientale: le regole europee con CBAM 

Aggiornamento avvio fase transitoria Carbon Border Adjustment Mechanism

Lo scorso 17 agosto la Commissione europea ha adottato le disposizioni che andranno a regolare la fase transitoria per l’applicazione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). 

Tale fase decorrerà dal 1° ottobre 2023 e si concluderà il 31 dicembre 2025. 

Durante tale periodo sarà richiesto agli importatori un obbligo di rendicontazione, solo successivamente, avrà un impatto finanziario.

La Commissione europea già a partire dallo scorso 13 giugno ha avviato una fase di consultazione pubblica (conclusasi l’11 luglio) dalla quale sono emersi 187 feedback (di cui solo 2 da parte dell’Italia). 

Nella figura[1] di seguito riportata emerge la sintesi del risultato della consultazione.

Per aiutare sia gli importatori che i produttori di paesi terzi, la Commissione ha anche pubblicato una guida pratica relativa alla fase transitoria. 

Allo stesso tempo, la Commissione ha precisato che sono attualmente in fase di sviluppo strumenti informatici dedicati e volti ad aiutare gli importatori a eseguire e a riportare correttamente i dati da trasmettere, nonché materiali di formazione, webinar e tutorial per supportare le imprese quando inizierà la fase transitoria. 

Si ricorda che in questa prima fase transitoria gli importatori di merci che rientrano nel CBAM o i loro rappresentanti doganali indiretti saranno tenuti a presentare alla Commissione una relazione trimestrale, in cui sono specificati:

  • la quantità totale di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre;
  • le emissioni di CO2 incorporate in tali merci;
  • gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni.

Dunque, con l’avvio della fase transitoria, agli importatori verrà chiesto di raccogliere i dati del quarto trimestre a partire dal 1° ottobre 2023, per cui la loro prima relazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2024.

Cos’è CBAM e chi sono i soggetti interessati

Si ricorda che il 16 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il testo finale del Regolamento (UE) 2023/956 relativo al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. Carbon Border Adjustment Mechanism, o “CBAM”).

Il CBAM rappresenta una parte essenziale del pacchetto del programma “Fit for 55”, il quale mira a raggiungere gli obiettivi fissati “dall’European Green Deal, che ha quale obiettivo quello di ridurre emissioni di gas ad effetto serra del 55% entro il 2030.

In sostanza il CBAM è un meccanismo di compensazione delle emissioni di carbonio incorporate nella merce prodotta fuori dalle frontiere dell’Unione europea, che vengono scontate mediante l’acquisto e l’annuale restituzione di certificati rappresentativi delle emissioni di CO2 (certificati CBAM).

Ha natura regolatoria:

  • da una parte verrà applicato indifferentemente lo stesso prezzo del carbonio sia alle importazioni, sia alle imprese EU;
  • dall’altro lato la misura è in linea con la tutela del principio di non doppia imposizione.

Troverà applicazione per le merci ad alta intensità di carbonio elencatene all’allegato I del Regolamento (UE) 2023/956. 

L’elenco include, in particolare:

  • cemento e prodotti in cemento;
  • energia elettrica;
  • fertilizzanti minerali e chimici;
  • prodotti in ferro e acciaio;
  • prodotti in alluminio;
  • idrogeno.

Tuttavia, è previsto che in futuro l’elenco delle merci CBAM sarà ulteriormente ampliato, con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa ETS.

Pertanto, appare necessario per tutti gli importatori di merci rientranti nelle categorie sopra specificate, visto l’imminente avvio del periodo transitorio, di prepararsi alla gestione degli adempimenti da assolvere.

[1] Dati Commissione europea

Appalti riservati con quote per giovani, donne, disabili

15 Settembre 2023 in Speciali

Con il Dpcm del 20 giugno 2023  il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha fornito le linee guida  approvate dalla Conferenza Stato Regioni  per favorire le pari opportunità generazionali e di genere, e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità negli appalti.

Le norme riguardano nello specifico i contratti riservati ovvero quelli  rivolti principalmente all’inclusione lavorativa delle persone disabili o svantaggiate ,  previsti all'articolo 61 del Codice degli appalti, Dlgs 36/2023 , cui possono partecipare  le cooperative sociali , i loro consorzi e  gli operatori economici che occupano almeno il 30% di soggetti disabili o svantaggiati 

Le indicazioni potranno avere un influenza anche sul miglioramento delle pari opportunità lavorative in tutti gli ambiti non solo quello degli appalti pubblici

 Vediamo le principali indicazioni delle linee guida 

Appalti riservati obblighi previsti per la partecipazione

Il nuovo codice degli appalti prevede che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  possono  riservare  il diritto di partecipazione alle  procedure  di  appalto  e  quelle  di  concessione o possono riservarne l'esecuzione a

  •  operatori economici  e  a 
  • cooperative sociali e loro consorzi

 il  cui  scopo  principale  sia  l'integrazione sociale e professionale delle persone con  disabilita'  o svantaggiate,  oppure quando  almeno  il  30  per  cento  dei  lavoratori  dei  suddetti  operatori  economici   sia   composto   da  lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati». 

Nei bandi di  gara,  negli  avvisi e negli inviti, come  requisiti  necessari  o  come  ulteriori  requisiti premiali dell'offerta,  vanno previsti quindi meccanismi  e  strumenti  idonei  a  realizzare  le  pari  opportunita'  generazionali,  di  genere  e  di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate». 

ATTENZIONE al fatto che si considerano:

  •    soggetti con disabilita' quelli di cui all'art.  1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  
  • le   persone  svantaggiate, previste dall'art. 4 della legge 8 novembre  1991,  n.  381,  
  • gli  ex  degenti di ospedali psichiatrici, anche  giudiziari,
  •   i  soggetti  in trattamento  psichiatrico, 
  • i  tossicodipendenti,  gli  alcolisti,  
  • minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, 
  •  le persone  detenute  negli   istituti   penitenziari,  
  •  i condannati e gli  internati  ammessi  alle  misure  alternative  alla  detenzione e al lavoro all'esterno.

Quota 30% assunzioni giovani donne e disabili

Per la partecipazione deve essere richiesta quindi la produzione di  documenti che certificano l'impegno delle aziende in tema di inclusione  e pari opportunità ovvero 

      a. il  rapporto  sulla  situazione  del personale, per gli operatori che occupano oltre 50 dipendenti di cui all'art. 46 del decreto legislativo  11  aprile  2006, n. 198; ( Per la predisposizione del  rapporto  le  aziende  utilizzano  la piattaforma «equalmonitor» del Ministero del lavoro  accedendo con    le     proprie     credenziali) 

      b. la consegna della relazione di genere sulla  situazione  del  personale maschile  e  femminile per operatori con almeno 15 dipendenti non tenuti alla redazione del precedente   di  cui  al  comma  2  dell'art.  1  dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 

      c. la presentazione della dichiarazione e della   relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al  lavoro  delle  persone con disabilita', di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo   1999, n. 68. L'obbligo  riguarda  le aziende sopra i 15 dipendenti.

Le tre  relazioni vanno trasmesse alle  rappresentanze  sindacali  aziendali , le prime due anche alla consigliera regionale di parita' . 

Le linee guida specificano nel dettaglio le modalità di calcolo del 30% di assunzioni  riservate  a donne e giovani e precisano in particolare che la quota si riferisce al  numero complessivo di assunzioni necessarie all'espletamente delle attività del contratto e connesse anche tramite subappalti.

Le  assunzioni  da  destinare  a  occupazione  giovanile  e  femminile si identificano con  il  perfezionamento  di  contratti  di  lavoro subordinato disciplinati dal  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  e  dai  contratti   collettivi   sottoscritti   dalle  organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello nazionale.    

Sono previste deroghe alla quota del 30% solo se debitamente documentate 

Clausole obbligatorie per i contratti : i modelli da seguire

Il DPCM precisa che i requisiti minimi la partecipazione ai contratti riservati sono da considerare sempre obbligatori anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara , tuttavia, per la certezza e la tutela dei partecipanti richiede comunque che tali obblighi siano espressamente indicati . 

Per agevolare le stazioni appaltanti nelle linee guida vengono  forniti alcuni i modelli  di redazione per le  clausole principali  che sono 

  1. aver assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita 
  2. obbligo di assicurare una quota di almeno il 30%  alle assunzioni di giovani (under 36)  e donne.

Appalti riservati Clausole di premialità

Vengono forniti inoltre modelli  di redazione delle  clausole di premialità  riguardanti i seguenti aspetti:

  1. Mancanza di accertamenti relativi ad atti discriminatori  nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine  di   presentazione delle offerte, 
  2. Impegno ad utilizzare  specifici  strumenti  di  conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del lavoro; 
  3. Impegno ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone  con  disabilita', giovani con eta' inferiore a trentasei anni e donne per  l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse  o  strumentali; 
  4. Rispetto, nell'ultimo triennio,  dei principi  della  parita' di genere e adozione di  specifiche misure per promuovere le pari  opportunita' generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del  rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi  e nel conferimento di incarichi apicali; 
  5. rispetto deli  obblighi di  cui  alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di lavoro  delle  persone  con disabilita'; 
  6.    impegno a presentare  per  ciascuno  degli esercizi finanziari ricompresi nella durata  del  contratto  di  appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai  sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 

Contratti riservati obblighi di pubblicità

Il DPCM ricorda  che sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  «Amministrazione  trasparente», vanno pubblicati i documenti già citati 

      a. il rapporto sulla situazione del personale

      b. la  relazione  di  genere  sulla  situazione  del  personale  maschile e femminile

      c.  la  dichiarazione  circa  il  rispetto  delle   norme   che  disciplinano il diritto al lavoro delle persone con  disabilita', 

e che  notizia e link di pubblicazione  vanno   comunicati  via  PEC,  ai Ministri o  autorita' delegati

  1. per le pari opportunita' e la  famiglia, 
  2.  per  le  politiche  giovanili e il servizio civile universale,
  3.  per le politiche in favore  della disabilita'.

Cooperative di tipo srl: intervento del MIMIT sull’assetto dei controlli

12 Luglio 2023 in Speciali

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti l’11 luglio 2023 pubblica l’informativa n. 93/2023 in commento alla nota n. 221466 del 5 luglio 2023 “Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative” in cui il Ministero del Made in Italy (MIMIT) ha fornito ulteriori chiarimenti sul ruolo dell’organo di controllo interno e del revisore nelle società cooperative, recependo la nota dello scorso giugno del CNDCEC in si è fatto presente che nel nostro ordinamento solo l’organo di controllo societario può cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale (ex artt. 2403 comma 2 e 2409-bis comma 2 c.c.), mentre il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione.

Sistema dei controlli nelle cooperative di tipo srl: nota MIMIT 5 luglio 2023

Il Ministero, nella nota n. 22146 del 5 luglio 2023 precisa che:

  • nella società cooperativa di tipo s.r.l. può essere nominato un organo di controllo collegiale (il collegio sindacale) o un organo di controllo monocratico (il sindaco unico); 
  • nessuna difformità può riscontrarsi tra le funzioni esercitate dal sindaco unico e dal collegio sindacale; 
  • diversa, invece, è la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco (monocratico o in forma collegiale) rispetto a quelli affidati al revisore. 

Società cooperative di tipo srl e intervento CNDCEC: assetti dei controlli societari

Appare interessante l’ultimo punto delle precisazioni della nota (n.22146 5.07.2023) in commento considerando che in una precedente nota del MIMIT si era stabilito che nelle cooperative di tipo s.r.l.

  • tanto nelle ipotesi in cui la società nomini il collegio sindacale o il c.d. sindaco unico, 
  • tanto nei casi in cui la società provveda alla nomina di un revisore, 

sia i primi, sia il secondo “sarebbero abilitati a esercitare, anche autonomamente, sia il controllo di gestione che quello contabile”. 

Proprio per quest’ultimo motivo con una nota dell’8 giugno 2023 il Consiglio Nazionale fa presente al Ministero il suo parere contrario in merito a quanto stabilito circa l’assetto dei controlli della s.r.l. 

È stato fatto notare che l’art. 2477 c.c., attualmente in vigore, consente di introdurre assetti dei controlli societari diversificati, sia nella forma che nella sostanza, dando vita quindi ad un sistema maggiormente destrutturato se paragonato a quelle delle s.p.a. in cui l’autonomia dei soci risulta ampliata. I soci, infatti, possono scegliere fra diverse forme di controllo e decidere la totale soppressione dell’organo di controllo interno deputato alla vigilanza sulla gestione, in luogo del mero controllo legale dei conti. 

Tuttavia, secondo il Consiglio nazionale, l’atto costitutivo della società non può ritenersi del tutto “svincolato” dalla necessità di accordare l’esatto significato ai  nomina iuris impiegati nella stessa disposizione in funzione di garanzia dell’affidamento che i terzi ripongono nell’individuazione di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), ovvero di un revisore legale.

Nella stessa prospettiva, l’atto costitutivo non può ritenersi svincolato dal rispetto dei limiti di legge che disciplinano le “competenze” e i “poteri”, sia del collegio sindacale o del sindaco unico, sia del revisore legale

Solo al primo, peraltro, l’art. 2477, co.4 c.c. estende l’applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale previsto per le s.p.a.

Di conseguenza nel complessivo sistema dei controlli della s.r.l., non è dato riscontrare alcun elemento di divergenza rispetto alle competenze tradizionalmente riconosciute dall’ordinamento all’organo di controllo e al revisore legale.

Inoltre in caso di nomina di un revisore legale, a quest’ultimo compete unicamente l’attività di revisione legale e non anche la funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. Tale attività è affidata dall’ordinamento, in via esclusiva, al collegio sindacale (o al sindaco unico, quando istituito) in quanto solo quest’ultimo è organo interno alla società che collabora alla realizzazione dell'oggetto sociale e all’efficienza dell’organizzazione medesima ed è dotato di incisivi poteri, strumentali allo svolgimento della realizzazione dei propri compiti. 

Solo all’organo di controllo societario è consentito cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale; differentemente, il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione in ossequio alle summenzionate prescrizioni.

Compiti del collegio sindacale e del revisore legale

La nota del 5 luglio del MIMIT tiene conto di quanto espresso dai commercialisti, chiarendo espressamente che con riferimento alla revisione legale e alla vigilanza dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) “si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale”.

I compiti relativi ai due organi sono infatti, sintetizzando, i seguenti:

  • il collegio sindacale(o il sindaco unico) 
    • partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo; 
    • è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione; 
    • è obbligato alla tenuta del Libro; 
    • deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
  • il revisore legale cui è attribuita la revisione legale dei conti
    • non partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione, 
    • effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed 
    • è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro; la relazione al bilancio, infine, riguarda precipuamente gli aspetti contabili. 

Assegnazione agevolata beni immobili acquistati in esenzione Iva: chiarimenti

6 Luglio 2023 in Speciali

Se all'atto di acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione  IVA, la successiva assegnazione al socio esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. L’assegnazione sarà in questo caso fuori campo Iva per mancanza del requisito oggettivo.

Se invece l'assegnazione di beni ha per oggetto immobili per i quali all'atto dell'acquisto l'Iva è stata detratta, vi sarà imponibilità Iva.

Il valore del bene per la determinazione della base imponibile sarà il prezzo di acquisto o il costo sostenuto, applicando il criterio del valore normale solo come eccezionale e residuale.

Ma vediamo di seguito il contenuto integrale della risposta del Sottosegretario per l'economia e finanze Sandra Savino, all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Saverio Congedo, risposta data nel corso della seduta del 5 luglio 2023 n. 5-01057.

L’interrogazione in ordine ad alcune questioni Iva in tema di assegnazione agevolata dei beni

Nel corso della seduta delle Giunte delle Commissioni Parlamentari – VI Commissione Finanze del 5 luglio 2023 è stato emanato un comunicato con la risposta del Sottosegretario  per l'economia e finanze, Sandra Savino all’interrogazione dell’onorevole Saverio Congedo su  alcune problematiche sollevate  in ordine all'assegnazione e cessione agevolata di immobili acquistati da società in regime di esenzione IVA.

 Oggetto dell’interrogazione il regime di tassazione agevolato volto a favorire l'assegnazione o la cessione ai soci di taluni beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri, che è stato riproposto, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, dai commi da 100 a 105 della legge di bilancio 2023, con la previsione di un versamento di imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP.
 Gli interroganti evidenziano che, con le circolari n. 26/E/2016 e 37/E/2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni, anche ai fini del trattamento IVA, dell'assegnazione o cessione agevolata ai soci, ma, nonostante i chiarimenti, permangono alcune perplessità in relazione alle assegnazioni per gli immobili acquistati in «esenzione» da IVA.
Si chiede pertanto di sapere se le disposizioni in parola consentano l'equiparazione alla disciplina applicabile all'acquisto da soggetti privati e, in caso di assegnazioni o cessioni fra soggetti con rapporti di controllo o collegamento e applicazione del pro rata di detraibilità, se la base imponibile sia da determinarsi sul valore normale oppure sia applicabile la previsione agevolativa.

La risposta nel caso di assegnazione immobile acquistato in esenzione Iva

La risposta del Sottosegretario,  sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, chiarisce quanto segue:

Come chiarito al paragrafo 7 della circolare 1° giugno 2016, n. 26/E, «sulla base dei principi generali, rilevano agli effetti dell'imposta (sul valore aggiunto), tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati.
Viceversa esulano dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto».
Tra le operazioni da ultimo menzionate rientrano le fattispecie richiamate dagli Onorevoli interroganti, vale a dire le assegnazioni di immobili acquistati in esenzione dall'IVA. Infatti, in tali ipotesi, poiché all'atto dell'acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione (trattandosi di operazione esente dall'IVA), la successiva assegnazione al socio del medesimo immobile esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
A tal proposito, si fa altresì presente che, con diversi documenti di prassi (cfr. circolare n. 40/E del 13 maggio 2002, risoluzioni n. 194/E del 17 giugno 2002 e n. 191/E del 23 luglio 2009), l'Amministrazione finanziaria ha enunciato il principio secondo cui la disposizione recata dall'articolo 2, secondo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 «non si applica se l'assegnazione al socio ha ad oggetto beni per i quali non è stata detratta l'IVA all'atto dell'acquisto e ciò anche se sugli stessi sono stati eseguiti interventi di manutenzione, riparazione, recupero, per i quali, invece, si è provveduto a detrarre la relativa imposta», con riferimento ai quali – al ricorrere delle condizioni – la società dovrà effettuare la rettifica della detrazione ex articolo 19-bis2.
 In sostanza, l'assegnazione di beni al socio realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa (di cui al numero 5) del secondo comma del citato articolo 2) che deve essere ricondotta all'articolo 16 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), il quale – secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 17 maggio 2001, cause C-322/99 e C-323/99 – va interpretato nel senso che un bene dell'impresa destinato all'uso privato dell'imprenditore o a finalità estranee all'impresa non va assoggettato ad IVA quando non abbia consentito la detrazione dell'imposta. Se dunque la società ha acquistato l'immobile in regime di esenzione IVA, nessun diritto alla detrazione è stato dalla stessa esercitato e, pertanto, non sussistono i presupposti per assoggettare a IVA l'assegnazione del medesimo immobile al socio. Tale assegnazione è fuori campo IVA per difetto del requisito oggettivo.

La risposta nel caso di assegnazione immobile acquistato con detrazione dell’Iva

Invece, nell'ipotesi in cui, all'atto dell'acquisto del bene, la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale, in via di rivalsa, ai fini della determinazione della base imponibile dell'assegnazione del bene al socio, così come indicato nel paragrafo 7.1 della citata circolare n. 26/E del 2016, «(…) occorrerà fare riferimento al criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come riformulato dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), nell'ambito degli interventi volti ad allineare la normativa nazionale in materia di IVA a quella comunitaria».

  Nel paragrafo 8 della successiva circolare 16 settembre 2016, n. 37/E, è stato precisato che il riferimento al valore normale è residuale ed eccezionale, nel senso che va considerato solo quando non è possibile determinare il prezzo di acquisto o di costo. In particolare:

   1. il criterio del prezzo di acquisto o di costo, in sostituzione di quello del valore normale vigente prima delle modifiche recate dalla legge comunitaria per il 2009, implica che la base imponibile IVA della cessione gratuita non comprende il «ricarico» normalmente praticato sul mercato per quel bene essendo costituita dal prezzo di acquisto del bene «attualizzato» al momento della cessione;

   2. il «prezzo di acquisto», secondo i principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE, Causa C-16/14, rappresenta la regola generale per i prelievi di beni da parte di un soggetto passivo per il proprio uso privato o per quello del suo personale o in destinazioni ad un'attività economica esente da IVA. Per «prezzo di acquisto», si intende il valore residuo dei beni al momento del prelievo o della destinazione dei medesimi;

   3. in assenza di un prezzo di acquisto cui fare riferimento, come potrebbe accadere nell'ipotesi di un fabbricato non acquistato ma costruito dal soggetto che intende estrometterlo dal regime IVA, la base imponibile è costituita dal costo o dal prezzo di costo di beni simili;

   4. in via di estremo subordine e con esclusivo riferimento a situazioni di mancanza assoluta di prezzo di acquisto originario o del costo, è possibile determinare la base imponibile secondo il criterio del prezzo d'acquisto di beni similari, per condizioni, dimensioni e altre caratteristiche (a condizione che esistano beni simili sul mercato), il tutto con riferimento al momento della destinazione dell'immobile, evitando l'esame in dettaglio di «quali elementi di valore abbiano condotto a tale prezzo» (cfr. punto 40 della sentenza C-16/14);

   5. in ipotesi diverse, il ricorso al valore di mercato per la determinazione della base imponibile non è ammesso perché comporterebbe una espressa violazione del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 ispirato al principio secondo cui «non è conforme al diritto comunitario una norma nazionale che consideri il valore normale quale base imponibile dei beni destinati ad attività estranee a quella di impresa, nel caso in cui tale ultima attività cessi» (Corte di Giustizia UE, sentenza 3 maggio 2013, causa C-142/12).

Dichiarazione dei redditi 2023: detrazione spese per istruzione universitaria

21 Giugno 2023 in Speciali

Tra i chiarimenti della circolare 14/2023 dell’Agenzia delle entrate, vi sono anche quelli relativi alle detrazioni delle spese universitarie che il contribuente può inserire in dichiarazione dei redditi.

In linea generale, la detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di:

  • laurea presso università statali e non statali,
  • perfezionamento e/o di specializzazione universitaria,

tenuti presso università o istituti universitari :

  • pubblici o privati,
  • italiani o stranieri.

A seguire, i dettagli delle detrazioni delle spese universitarie.

Detrazione spese universitarie 2023

La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute relative alla frequenza di:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione. Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MUR;
  • corsi di perfezionamento tenuti presso l’università (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5);
  • master universitari. Si precisa che un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
  • corsi di dottorato di ricerca. Ai sensi del decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270, e della legge 3.07.1998, n. 210, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione (Risoluzione 17.02.2010 n. 11/E);
  • istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV 13.06.2016, prot. n. 6578). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con circolare del 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado (rigo E8/E10, cod. 12,) (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta n. 5.3);
  • corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche – AFAM) (Parere MUR 10.02.2021 prot. n. 196).

Spese universitarie ammesse in detrazione dichiarazione 2023

La detrazione spetta per le spese sostenute per:

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
  • le spese sostenute per la c.d. “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.2008 n. 87/E);
  • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Parere MUR 10.02.2021, prot. n. 196). La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2022, anche se riferite a più anni.

Spese universitarie escluse dalla detrazione in dichiarazione 2023

La detrazione non spetta per: 

  • i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” (Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 2.1);
  • le spese relative:
    • all’acquisto di libri scolastici,
    • strumenti musicali,
    • materiale di cancelleria,
    • viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola;
  • le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza. Non trattandosi di una “università”, tali spese non rientrano tra gli oneri detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR; conseguentemente, non sono detraibili neanche le spese sostenute per l’alloggio ai sensi della successiva lett. i-sexies);
  • le somme versate ad un’associazione riconosciuta dal MUR per il supporto tecnico-logistico connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per l’accesso ad un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. In questa ipotesi, il ruolo dell’associazione è solo quello di predisporre parte della logistica e di curare i contatti con i corsisti in base ad un accordo organizzativo, previsto nel bando, con la stessa Università, mentre i corsi sono esclusivamente erogati da quest’ultima che rilascia anche la relativa certificazione.

Spese istruzione universitaria: limite di detraibilità 2023

È necessario distinguere se l’università è statale o non statale.

Se l’università è statale: la detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata sull’intera spesa sostenuta.

Se si tratta di università non statale: l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso.

A tal proposito si legga: IRPEF 2023: le detrazioni per spese universitarie non statali

Distinguiamo poi, ai fini della detrazione, corsi universitari e corsi post laurea all’estero, nello specifico per le spese riguardanti la frequenza di:

  • corsi universitari all’estero, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2);
  • corsi post laurea all’estero, occorre, invece, fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie e di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose, ai fini della detrazione occorre fare riferimento alla misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale”; per quanto concerne la zona geografica, per motivi di semplificazione, essa deve essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato della Città del Vaticano (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2).

Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.3).

Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso. Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto.

Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti:

  • sia presso università statali 
  • sia università non statali, 

la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto del MUR con le modalità sopra descritte.

Da notare che, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione universitaria spetta:

  • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari euro a 240.000;
  • a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

In questo caso il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con il codice 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2023 (punti da 701 a 706) con il codice 13. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Detrazione spese universitarie: documentazione da controllare e conservare

Tipologia Documenti
Spese di istruzione sostenute per università statali

– Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2022

– L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

– In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

Spese di istruzione sostenute per università non statali

– Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2022

– L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

– In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

N.B.: In questo caso la detrazione è calcolata su un importo non superiore a quello definito dal decreto del MUR

Spese per corsi di specializzazione in psicoterapia

– Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2022

– L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

– In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

– Attestazione della scuola da cui risulti l’accreditamento presso il MUR

Superbonus villette: esempio di calcolo del quoziente familiare

14 Giugno 2023 in Speciali

In data 13 giugno le Entrate hanno pubblicato una nuova circolare con diversi chiarimenti per la disciplina del Superbonus 110% relativamente alle numerose modifiche intervenute nel tempo da ultimo quelle previste dal DL n 11/2023 convertito in Legge n 38/2023.

La Circolare n 13, tra gli altri chiarimenti, riporta quelli in merito al quoziente familiare a cui è stato parametrato il superbonus per le villette.

Nel dettaglio, con un paragrafo intitolato "Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti"  si ricorda innanzitutto che l’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del Decreto Aiuti-quater ha modificato il comma 8-bis dell’articolo 119, introducendo il terzo periodo, il quale prevede che

  • per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 
  • su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell’articolo 119, 
  • la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
    • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, 
    • che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale 
    • e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro.

In altri termini, la nuova norma consente alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni che sostengono spese per gli interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, la possibilità di beneficiare della predetta detrazione nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2023, a condizione che i lavori siano avviati dal 1° gennaio 2023

Occorre precisare che per «interventi avviati dal 1° gennaio 2023»  devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la CILA sia stata presentata a decorrere dalla predetta data, per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022.

Si ritiene, inoltre, che possano rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.

Vediamo ora i chiarimenti forniti dalle entrate nella circolare sul quoziente familiare, su chi è incluso nel calcolo e un esempio pratico.

Superbonus villette: il quoziente familiare

Per quanto riguarda il requisito reddituale, l’articolo 9, comma 1), lettera b), del Decreto Aiuti-quater ha inserito il comma 8-bis.1 nel corpo dell’articolo 119 del citato Decreto Rilancio.

La disposizione stabilisce che, il reddito di riferimento per usufruire dell’agevolazione non deve superare l’importo di 15.000 euro e fornisce anche elementi utili per il calcolo di detto parametro.

Più in particolare, secondo il citato comma 8-bis.1, il reddito di riferimento è calcolato dividendo:

  • il reddito complessivo familiare,
  • per un coefficiente denominato numero di parti.

Il reddito complessivo familiare è costituito:

  • dalla somma dei redditi complessivi posseduti, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile,
  • nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa,.

Vanno sommati, inoltre, i redditi posseduti:

  • dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare, 
  • nonché quelli dei familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare se ricorrono i requisiti reddituali di cui al comma 2 dell’articolo 12 del TUIR per essere considerati fiscalmente a carico.

Si tratta, nello specifico, dei familiari che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e per i figli di età non superiore a ventiquattro anni un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro. 

Superbonus villette: chi rientra nel quoziente familiare

Ai fini della disposizione in commento, fanno parte del nucleo familiare: 

  • il coniuge o il componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza; 
  • il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà16;
  • i figli e ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile purché siano fiscalmente a carico. 

Occorre precisare che per la determinazione del nucleo familiare si fa riferimento alla composizione dello stesso nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, in linea con quanto previsto dalla disposizione per la determinazione del reddito di riferimento.

Per quanto attiene alla determinazione del reddito, per espressa previsione normativa, occorre fare riferimento al reddito complessivo relativo all’anno precedente a quello di sostenimento della spesa. 

A tal proposito occorre ricordare che il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del TUIR, ma tiene conto anche:

  • dei redditi assoggettati a cedolare secca, 
  • dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020) 
  • e della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infatti, secondo le predette norme quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per

la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche di tali redditi. 

Il numero di parti è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare e in particolare della presenza del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, del soggetto legato al contribuente da unione civile, del convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile, come sopra individuati.

Per la determinazione del numero di parti, il nuovo comma 8-bis.1 in commento rinvia alla Tabella 1-bis allegata al citato Decreto Rilancio e introdotta per effetto dell’articolo 9, comma 1-bis, del Decreto Aiuti-quater, ai sensi della quale il numero di parti:

  • è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se:
    • nel nucleo è presente il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente, 
    • nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico, 
    • di 1 se sono presenti due familiari a carico 
    • e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico. 

Le Entrate specificano che nella relazione illustrativa della disposizione agevolativa è chiarito che la presenza nel nucleo familiare del coniuge, o del soggetto legato al contribuente da unione civile, incide sul denominatore numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, sia risultato o meno a carico del contribuente che beneficia dell’agevolazione; peraltro, il contribuente stesso potrebbe essere stato a carico del coniuge.

In ogni caso rileva, ai fini del predetto calcolo, il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà. 

Coerentemente, concorrono a determinare il numero di parti i familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o dell’altro genitore o di entrambi 

Più nel dettaglio, nel caso ad esempio di un figlio di genitori separati che sia a carico di entrambi, quest’ultimo va considerato in ambedue i nuclei, a prescindere dalle percentuali di carico fiscale, per quel che riguarda sia il numero di parti sia il reddito complessivo familiare. 

Si può verificare, inoltre, la circostanza che un familiare risulti fiscalmente a carico per una sola parte dell’anno (per esempio in caso di nascita nel medesimo anno); anche in tal caso il familiare va considerato nei predetti calcoli a prescindere dalla circostanza che risulti fiscalmente a carico solo per una parte dell’anno e senza effettuare alcun ragguaglio. 

Infine, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, ai fini della determinazione del reddito di riferimento si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro (comma 2 dell’articolo 12 del TUIR) ma per i quali non spetta la detrazione per carichi di famiglia di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo 12 (in quanto per gli stessi viene erogato l’assegno unico e universale per i figli a carico); detti figli, quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono considerati al pari dei figli per i quali spetta detta detrazione.

Superbonus villette: esempio di calcolo del quoziente familiare

Prendiamo ad esempio, un contribuente con un reddito complessivo dell’anno precedente pari a 25.000 euro con un coniuge e un figlio a carico come riportato nella Circolare n 13/2023

Reddito in euro Numero di parti del nucleo

Calcolo del reddito complessivo
36.000/2,5=14.400
Reddito del contribuente 25.000 euro Il contribuente= 1
Reddito del coniuge 11.000 euro Il coniuge=1
Reddito complessivo del nucleo= 36.000 euro Un figlio a carico=0.5

Bonus Mezzogiorno 2023: domande dall’8 giugno

7 Giugno 2023 in Speciali

Con un comunicato stampa del 1 giugno le Entrate informano della possibilità di presentare domanda dall'8 giugno per le seguenti agevolazioni:

  • Crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno,
  • Credito di imposta nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls). 

Con Provvedimento del 1 giugno le entrate hanno anche approvato il modello e le istruzioni validi dal giorno 8 giugno per la comunicazione delle spese sostenute dal 1 gennaio 2023 in ragione della proroga disposta dalla legge di bilancio su queste agevolazioni:

Nel dettaglio, le imprese che investono quest’anno in beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive del Sud Italia possono richiedere il bonus per il Mezzogiorno da giovedì 8 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2024. 

A partire dalla stessa data sarà inoltre possibile accedere al credito d’imposta per gli investimenti 2023 nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls). 

Attenzione al fatto che i soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 continuano ad utilizzare il modello precedente approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2023. 

Decorso tale termine non sarà più possibile presentare comunicazioni relative agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 3.4, 3.5 e 3.6, considerando quale termine di presentazione il 31 dicembre 2023.

Bonus mezzogiorno 2023: a chi spetta

Ricordiamo che la legge di stabilità 2016 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Il bonus è stato prorogato più volte, da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 265 e 266 della legge 29 dicembre 2022 n. 197) è stata disposta una ulteriore proroga della misura al 31 dicembre 2023.

Possono beneficiare del credito d’imposta PON le piccole e medie imprese che hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l’acquisizione di beni strumentali nuovi e rispondenti agli specifici criteri di ammissibilità definiti dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2016 e relativi a:

  • ammontare minimo dell’investimento (500 mila euro),
  • esclusione delle sole attività economiche del settore agricoltura, silvicoltura e pesca,
  • localizzazione nelle regioni meno sviluppate o in quelle in transizione,
  • riconducibilità degli investimenti agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

I progetti di investimento delle PMI del Mezzogiorno che soddisfano i predetti criteri di ammissibilità sono sottoposti ad apposita istruttoria da parte della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, che ne valuta la cofinanziabilità con le risorse del Pon IC.

Bonus Mezzogiorno e zone ZES e ZLS 2023: novità del modello 2023

Coni l provvedimento del 1 giugno è stato approvato un nuovo modello nel quale sono stati eliminati:

  • nella sezione II, dedicata all’indicazione dell’ammontare degli investimenti e del credito d’imposta, i vari riquadri con le annualità prestampate (dal 2016 al 2022). 
  • e sono stati sostituiti con un solo riquadro riguardante gli investimenti effettuati nell’anno agevolabile. 

Diversamente da quanto previsto fino ad ora, tale anno dovrà essere indicato nel nuovo spazio appositamente introdotto nel frontespizio.

In caso di proroghe delle agevolazioni non sarà più necessario procedere con la modifica del modello, ma sarà sufficiente aggiornare il software di compilazione per consentire l’indicazione del suddetto campo della nuova annualità.

Nel modello aggiornato, oltre al frontespizio con i dati:

dell’impresa e del rappresentante firmatario,

la rinuncia al credito,

la rettifica di una precedente comunicazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

sono presenti:

  • il quadro A con i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, 
  • il quadro B con i dati della struttura produttiva, 
  • il quadro C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia
  • il quadro D con l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis.

Leggi anche Bonus Mezzogiorno: le novità per il 2023 con il riepilogo delle misure annunciate dal Governo con lìapprovazione della legge di bilancio 2023

Bonus Mezzogiorno 2023: la nautica dadiporto

In merito alla compilazione del Quadro B del nuovo modello, da usare dal giorno 8 giugno per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023, si specifica che in questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti di investimento.

Attenzione al fatto che, per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. 

Nel rigo B1, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d’investimento realizzato nella struttura produttiva.

Nel rigo B2, vanno riportati i dati relativi all’ubicazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento nonché il codice dell’attività economica svolta nell’unità produttiva. 

Attenzione al fatto che, la casella “Noleggio unità da diporto” va barrata dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d’imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell’ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d’Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto. 

Leggi anche Bonus investimenti Mezzogiorno: chiarimenti sulla nautica da diporto 

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Allegati:

Fondo Distretto Pelli/Calzature: agevolazioni con domande dall’8.06

7 Giugno 2023 in Speciali

Con la Circolare Direttoriale n 1488 dell'8 maggio il MIMIT informa del fatto che è stato attivato un nuovo intervento ai sensi della legge n. 181/1989 relativo al Distretto Pelli e Calzature del Distretto Fermo e Macerata.

La misura promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni dell’area di crisi industriale complessa del Distretto finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti.

Fondo Distretto Pelli e Calzature: che cos’è

L'Accordo di programma del 22 luglio 2020 ha l'attuazione di un Progetto di riconversione e riqualificazione industriale nel territorio dei Comuni appartenenti all’area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-Maceratese.

L'obiettivo è promuovere:

  • il rilancio delle attività imprenditoriali
  • la salvaguardia dei livelli occupazionali
  • il sostegno dei programmi di investimento.

Fondo Distretto Pelli e Calzature: localizzazione dei beneficiari

Per l’accesso ai benefici le iniziative imprenditoriali devono essere realizzate nel territorio dei Comuni di cui all’allegato n. 1.

Nel dettaglio,  l’area di crisi comprende 42 Comuni così articolati:

  • SLL Civitanova Marche: Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena; 
  • SLL Fermo: Altidona, Campofilone, Carassai, Fermo, Lapedona, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monterubbiano, Moresco, Pedaso, Petritoli, Porto San Giorgio; 
  • SLL Montegiorgio: Belmonte Piceno, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte San Martino, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montottone, Penna San Giovanni, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio; 
  • SLL Montegranaro: Monte San Giusto, Montegranaro; 
  • SLL Porto Sant’Elpidio: Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare; Comuni: Corridonia e Tolentino.

Fondo Distretto Pelli e Calzature: presenta la domanda

Le domande di agevolazione possono essere presentate da

  • imprese già costituite in forma di società di capitali; 
  • società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile 
  • reti di imprese, costituite da un minimo di 3 ed un massimo di 6 imprese, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.

Le imprese interessate a presentare le domande potranno farlo all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia medesima a partire dalle ore 12.00 dell'8 giugno fino alle ore 12.00 del 20 luglio 2023.

Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria.

Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Fondo Distretto Pelli e Calzature: tipologia di intervento

Le iniziative imprenditoriali agevolabili devono:

  • prevedere la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale; 
  • comportare il mantenimento o l’incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del 3 programma di investimento. 

Nel caso di domande presentate da reti di impresa ai sensi del precedente punto A.5, il mantenimento o l’incremento occupazionale dovranno essere garantiti da ciascuna impresa partecipante alla rete 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”). 

Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili.

Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER. 

La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza, a quelle degli eventuali progetti di innovazione di processo e di innovazione dell’organizzazione e per la formazione del personale e a quelli di ricerca e sviluppo sperimentale.

Bonus investimenti 4.0: chiarimenti per indicazione nel Modello Redditi 2023

6 Giugno 2023 in Speciali

Le Entrate in data 5 giugno pubblicano due chiarimenti, tramite faq, sul tax credit beni strumentali 4.0.

Nel dettaglio si replica a due quesiti che chiedono chiarimenti sulla indicazione del bonus in dichiarazione dei redditi 2023 nel caso di:

  • investimento prenotato nel 2021 e ultimato nel 2022,
  • investimenti effettuati nel 2020 ma interconnesso nel 2022.

Nel dettaglio, le risposte della agenzia datate 5 giugno chiariscono come tali investimenti vadano indicati nella Dichiarazione dei Redditi 2023 e se andavano indicati anche precedentemente con la necessità di una eventuale integrativa.

Bonus investimenti 4.0: investimento prenotato e investimento ultimato, come indicarli

Un’impresa nel corso dell’anno 2022, ha completato l’acquisto di un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 di cui alla legge n. 232 del 2016 per il quale era stata effettuata la relativa “prenotazione” (ordine vincolante e versamento dell’acconto del 20%) nell’anno precedente 2021.

La stessa impresa ha:

  • indicato l’importo del credito d’imposta maturato nel rigo RU5, colonne 2 e 3, del modello Redditi 2022
  • riportato l’ammontare dell’investimento effettuato nel rigo RU140 del medesimo modello.

Si domandava se debba indicare nuovamente i medesimi dati nel rigo RU130 del modello Redditi 2023.

Le Entrate sottolineano che le istruzioni del modello Redditi 2022, nel rigo RU140 specificano che andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento del citato modello (2021) ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si era proceduto all’ordine vincolante ed era stato versato l’acconto del 20%.

Il corrispondente credito d’imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d’imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.

Nel modello Redditi 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione )(2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. 

Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.

La descritta modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta

Bonus investimenti 4.0: come indicare gli investimenti 2020 interconnessi nel 2022

Un’impresa ha effettuato nel periodo d’imposta 2020 uno o più investimenti in beni Transizione 4.0 (di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016), procedendo alla loro interconnessione al sistema aziendale nel 2022.
Veniva domandato se il credito d’imposta maturato a seguito di tali investimenti vada riportato nel Modello Redditi 2021, anche con presentazione di dichiarazione integrativa, oppure nel Modello Redditi 2023.

Le Entrate specificano che, con riferimento alla fattispecie esposta, il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021. 

Tale modalità di compilazione, direttamente desumibile dalle istruzioni del citato modello Redditi 2021 laddove viene precisato che “….nel RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione….”, prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.

Assegno Unico 2023: tabella importi, conguagli, istruzioni

28 Maggio 2023 in Speciali

Pubblicata  dall'INPS la circolare di istruzioni aggiornate sull'Assegno Unico dopo le modifiche intervenute con la legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197). Si tratta della circolare 41 del 7 aprile 2023.

Ricordiamo che per il secondo anno di vigenza del nuovo sostegno ai genitori, ( che decorre da marzo a febbraio) sono stati incrementati gli importi per le famiglie numerose , per i figli fino a tre anni e per i figli con disabilità

Vediamo di seguito una sintesi della circolare  con i nuovi importi (dettagliati  QUI nell'allegato 1), esempi  e istruzioni per la presentazione dell'ISEE, che ricordiamo è  sempre obbligatoria  per avere diritto all'importo aggiornato con la situazione familiare. 

C'è tempo fino al 30  giugno 2023 per ottenere gli  importi  arretrati di assegno unico  da gennaio 2023.

Assegno unico: esempi calcolo importi e maggiorazioni

Per effetto della legge di bilancio dalla mensilità di gennaio 2023:

  • aumentano del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a un anno. 
  • aumentano del 50%  gli importi dell'Assegno unico  per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita
  • aumenta del 50% la maggiorazione forfettaria per i  nuclei con almeno quattro figli a carico,
  • diventano definitivi gli aumenti degli importi per i figli disabili maggiorenni: 
    • ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
    •  l'incremento delle maggiorazioni  è confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024

Esempio – Nucleo con 3 figli: 2 minorenni (di età superiore a 3 anni) di cui uno con disabilità grave, e uno maggiorenne di età inferiore a 21 anni che frequenta un corso di laurea. Il nucleo è in possesso di un ISEE 2023 pari a 20.000 euro. Importi spettanti:

169,70 euro per ciascun figlio minorenne;

82,60 euro per il figlio maggiorenne;

102,70 euro per il figlio minorenne con disabilità grave;

81 euro a titolo di maggiorazione per figlio ulteriore al secondo.

Il totale mensile spettante  sarà pari a 605,70 euro.

Al totale di cui sopra, vanno aggiunte, ove ne ricorrano i presupposti, l’eventuale maggiorazione transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, e l’incremento di tale maggiorazione, di cui al comma 9-bis del medesimo articolo 5, di importo pari a 120 euro per la presenza del figlio disabile nel nucleo.

Si ricorda che le maggiorazioni transitorie previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, sono state introdotte con l’obiettivo di garantire che gli importi percepiti a titolo di AUU non siano inferiori a quelli che erano percepiti nel previgente regime dell’Assegno al nucleo familiare (ANF). Tali maggiorazioni si applicano a condizione che:

  • a)  il valore dell’ISEE del nucleo familiare del richiedente non sia superiore a 25.000 euro;
  • b)  gli  ANF siano stati percepiti effettivamente nel corso del 2021.

Assegno unico e universale: rivalutazione annuale e conguagli

Gli importi dell’assegno spettanti per l’annualità 2023  e le soglie ISEE sono  rideterminati  sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall 'ISTAT per il 2022.

I nuovi importi dell’assegno e le relative soglie ISEE aggiornate sulla base del comunicato ISTAT del 17 gennaio 2023, sono contenuti nell'allegato 1 della circolare.

AGGIORNAMENTO 26 MAGGIO 2023 

Con il messaggio 1947 del 26 maggio 2023 INPS precisa che  è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso del 2022  e  primi mesi del 2023.

Si effettueranno quindi  a partire dalle mensilità di aprile 2023  i conguagli sia a debito che a credito .

Il recupero di eventuali somme indebitamente erogate viene effettuato:

  • attraverso   la “compensazione con i crediti” 
  • sempre nei limiti   nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata quindi con eventuale rateazione  fino a 72 rate. 
  • la trattenuta non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro.

E'  possibile acquisire tutti i dettagli  rivolgendosi al Contact Center integrato ovvero alle Strutture INPS.

Nel messaggio sono specificati in dettaglio  i criteri e due esempi pratici di conguaglio degli importi di Assegno unico 2023

Assegno Unico e presentazione dell’ISEE: novità

A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che  avevano fatto domanda di Assegno unico e universale all’INPS entro il 28 febbraio 2022, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia,  NON E' NECESSARIO  ripresentarne una nuova. 

Si conferma invece la necessità di presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU),  annuale.

ATTENZIONE: l’INPS procede calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022.

Infatti la normativa prevede che, per salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell’anno, in deroga alla disciplina generale  l'importo degli assegni di gennaio e febbraio farà ancora  riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre benché  scaduto.

Per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023 sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023.

  • Se al momento dell’elaborazione della domanda di Assegno unico e universale l’ISEE non risultasse  ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, ma
  • se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi dovuti e i relativi  arretrati.

La circolare fornisce il seguente esempio nel caso di nuovo nato nel 2023

Esempio

Nel nucleo familiare, non percettore di AUU, è presente un nuovo nato nel mese di gennaio 2023. In tale caso, la domanda di AUU per il nuovo nato può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, con diritto a tutti gli arretrati e alle due mensilità di novembre e dicembre corrispondenti al settimo e all’ottavo mese di gravidanza.

Se l’utente presenta a marzo 2023 sia la domanda di AUU sia l’ISEE in cui è presente il minore, le rate di novembre e dicembre 2022 saranno calcolate sulla base della soglia ISEE 2023, ma applicando gli importi delle tabelle vigenti per l’anno 2022, mentre, le rate di gennaio e febbraio 2023, nonché le mensilità successive dell’anno di competenza saranno calcolate sulla base dell’ISEE 2023 e degli importi vigenti per l’anno 2023.

Se l’utente presenta la domanda di AUU a marzo 2023 e l’ISEE in cui è presente il minore a giugno 2023, ossia dopo i 120 giorni dalla nascita, detto ISEE sarà preso in considerazione esclusivamente per le mensilità con decorrenza da marzo 2023, mentre le mensilità precedenti (novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023) saranno corrisposte al minimo.

Assegno Unico 2023: novità permessi di soggiorno

L'istituto richiama il  messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022  e la circolare 23 2022 in merito ai titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’Assegno unico e universale.

Viene anche precisato che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso  ed è stato  prorogato fino al 31 dicembre 2023.

Assegno Unico 2023: calendario pagamenti

Nella circolare si specifica anche una novità  per quanto riguarda i pagamenti dell'assegno Unico, che si svolgeranno con il seguente caalendario fisso:

  • dal 10 al 20 di ogni mese, grazie a un'istruttoria semplificata delle domande di AUU – sarà  corrisposto l’importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente; 
  • dal 20 al 30, saranno messi in pagamento  gli importi relativi alle  nuove domande pervenute nel mese precedente e per gli assegni che – rispetto al  mese precedente – subiscono variazioni in ragione di mutamenti delle condizioni del nucleo beneficiario e  dell'Isee. 

Albo Autotrasportatori: le regole per iscriversi

15 Maggio 2023 in Speciali

Il Comitato centrale di direzione dell'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi è l'organo direttio dell'Albo. Esso ha specifiche funzioni attribuitegli dalla legge (D Lgs n 284/2005)

La legge di Stabilità 2014 ne ha successivamente aumentato le competenze nell’ottica di 

  • realizzare un maggior controllo sul possesso dei requisiti richiesti alle imprese per esercitare la professione
  • ma anche di verificare in modo più preciso lo svolgimento della loro attività economica. 

Tra le rincipali attribuzioni assegnate al Comitato Centrale dalla attuale legislazione vi sono le seguenti:

  • curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; 
  • accreditare gli organismi di certificazione di qualità;
  • attuare le direttive del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in materia di autotrasporto; 
  • verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica e alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel Ced presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi di Inail, Inps e Camere di Commercio;
  • svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento CE n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009,
  • curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;
  • svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore.

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Albo autotrasportatori: come iscriversi

Le imprese che intendono esercitare il trasporto di merci su strada devono iscriversi all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi tenuto presso l'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio rispetto alla sede principale/unica dell’impresa presentando apposita domanda:

A) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.

B) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.

C) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 3,5 t;

Le cooperative/consorzi che intendono esercitare il trasporto di merci per conto terzi su strada devono iscriversi all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi  tenuto presso l’Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio rispetto alla sede principale/unica dell’impresa presentando apposita domanda.

Per ciascun tipo di iscrizione è necessario:

  • predisporre la domanda, 
  • allegare documenti specificatamente previsti
  • versare un contributo.

Consulta qui tutti i documenti necessari.

Albo autotrasportatori: le quote da pagare per iscriversi

Con Delibera del 18 ottobre 2022 del Ministero dei Trasporti sono state stabilite le quote per il 2023 che ciascina impresa ha versato entro il 31 dicembre scorso.

In particolare, entro il  31 dicembre 2022,  le mprese scritte all'albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del  31  dicembre 2022, debbono corrispondere, per l'annualità  2023,  la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art.  9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

La quota da versare per l'anno 2023 è stabilita nelle  seguenti misure:

Quota  fissa  di  iscrizione  dovuta  da  tutte  le  imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00;

Ulteriore quota dovuta  da  ogni  impresa  in  relazione alla  dimensione numerica del proprio parco veicolare,  qualunque  sia  la  massa  dei veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto: 

A Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 a 5 5,16
B

Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 a 10

10,33
C

Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11 a 50

25,82
D

Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51 a 100

103,29
E

Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 101 a 200

258,23
F

Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli superiore a 200

516,46

Albo autotrasportatori: come si paga la quota

Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalita' alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2023 o ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella  citata sezione «Pagamento quote» del portale albo:

  • a)  Pagamento   on-line,   effettuato    in  modo  integrato nell'applicazione dei  pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di  scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in  tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
  • b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza  il  pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una  delle  modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta.

Le imprese iscritte alla Provincia autonoma di  Bolzano,  ai  sensi della  normativa  riportata  in  premessa,  dovranno  effettuare   il pagamento esclusivamente sul conto corrente bancario, intestato  alla Provincia autonoma di Bolzano. 

Perdite su crediti: il punto sulla normativa civile e fiscale

10 Maggio 2023 in Speciali

In tema di determinazione del reddito d’impresa, un punto particolarmente sensibile è rappresentato dal coordinamento tra la disciplina civile e quella fiscale in relazione ai crediti e alle perdite su crediti.

Il trattamento civilistico

L’articolo 2426 del Codice civile, al numero 8 del comma 1, dispone che i crediti debbano essere rilevati in bilancio secondo il criterio del “presumibile valore di realizzo”.

Il quadro normativo civilistico si completa con le disposizioni contenute nel Principio contabile OIC 15 dedicato appunto ai “Crediti”.

Alla chiusura di ogni esercizio, il valore contabile dei crediti iscritti in bilancio deve essere rettificato, tramite lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, in base alle perdite potenziali da inesigibilità.

La svalutazione rappresenta una posta di stima che deve gravare sull’esercizio nella quale l’inesigibilità può essere ragionevolmente prevista, anche se non ancora definita.

Nel momento in cui l’inesigibilità del credito diviene definitiva, la posta di stima diviene effettiva e il credito inesigibile deve essere cancellato dal bilancio, secondo le previsioni del principio contabile OIC 15.

Al verificarsi delle ipotesi di inesigibilità definitiva del credito, questo sarà cancellato dal bilancio utilizzando il fondo svalutazione crediti a storno del suo valore, e rilevando una perdita su crediti per l’eccedenza che non trova capienza nel fondo.

Il trattamento fiscale

La normativa fiscale si distingue sensibilmente da quella civilistica, non tanto nelle definizioni o nelle rilevazioni, quanto nelle condizioni che permettono il riconoscimento fiscale, e quindi la deduzione, delle perdite su crediti.

Il perno della normativa fiscale sul tema è costituito dal comma 5 dell’articolo 101 del TUIR.

La norma individua due classi di situazioni in relazioni alle quali una perdita su crediti, previamente rilevata in bilancio, può godere del riconoscimento fiscale:

  • qualora questa risulti da elementi certi e precisi;
  • in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Prima di entrare nel merito analitico delle singole situazioni, sarà necessario precisare che la normativa fiscale diverge da quella civilistica anche per talune questioni relative al fondo di svalutazione crediti.

Fiscalmente è ammessa in deduzione una percentuale forfetaria annua del 0,50% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio, fino a quando il fondo non raggiungerà il limite di consistenza del 5% del valore nominale degli stessi.

Le perdite rilevate dovranno essere prima imputate al fondo di svalutazione fiscalmente riconosciuto, e poi dedotte come perdite su crediti nei limiti della parte della perdita che non trova copertura nel fondo stanziato.

Gli elementi certi e precisi

La deducibilità delle perdite su crediti, per il caso in cui il debitore sia in bonis, è subordinata all’esistenza di elementi certi e precisi che attestino la definitività della loro inesigibilità.

Il fulcro della questione è rappresentato dall’inesigibilità del credito e dalla definitività della situazione: un credito definitivamente inesigibile, come regola generale, presenta gli elementi certi e precisi che permettono la rilevazione fiscale della perdita.

La valutazione dell’esistenza degli elementi certi e precisi è da effettuarsi caso per caso, in quanto subordinata a specifiche situazioni che possono, tuttavia, essere classificate in due grandi categorie:

  • quelle derivanti da una valutazione di inesigibilità definitiva;
  • quelle conseguenti ad un atto realizzativo o estintivo.

Le situazioni in cui gli elementi certi e precisi derivino da una valutazione dell’inesigibilità, dato il contrasto logico tra l’incertezza di una stima e la certezza della definitività, dovranno essere supportate da idonea documentazione, come ad esempio:

  • un decreto che attesti lo stato di fuga o di latitanza del debitore;
  • l’esito negativo di azioni esecutive per il recupero del credito.

Le situazioni in cui la perdita su crediti viene rilevata in conseguenza di un atto realizzativo o estintivo racchiude quell’insieme eterogeneo di fattispecie in conseguenza delle quali il debito smette di esistere, parzialmente o totalmente, motivo per cui la porzione di credito non riscossa potrà essere legittimamente rilevata come perdita e dedotta; a titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria di situazioni:

  • la cessione definitiva del credito;
  • la transazione con il debitore;
  • il decesso del debitore.

Il legislatore, nella parte finale del citato comma 5 dell’articolo 101 del TUIR. individua altresì due specifiche situazioni in coincidenza delle quali un debito potrà essere dedotto automaticamente, in quanto sussistono di diritto gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma:

  • quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
  • in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, oppure nel caso in cui lo stesso abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato di risanamento, il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR prevede che le perdite su crediti siano sempre deducibili, a prescindere dall’esistenza degli elementi certi e precisi.

La perdita, in questo caso, non dovrà necessariamente investire l’intero importo del credito, ma dovrà essere oggetto di valutazione in base al presumibile valore di realizzo, da valutare in base alle specifiche condizioni e configurazioni della procedura concorsuale.

I crediti di modesto importo

In considerazione delle difficoltà nelle quali, in talune situazioni, il creditore può trovarsi per dimostrare l’effettiva esistenza degli elementi certi e precisi richiesti dalla normativa fiscale ai fini della deducibilità di una perdita su crediti, il medesimo comma 5 dell’articolo 101 del TUIR individua una specifica situazione, grazie alla quale è possibile effettuare legittimamente la deduzione senza dover dimostrare l’inesigibilità definitiva del credito: infatti, in caso di crediti di modesto importo, il legislatore prevede una presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi, a date condizioni, senza quindi necessità di fornire documentazione a supporto.

Per poter godere della deducibilità automatica, è richiesto che il credito sia scaduto da oltre sei mesi e che questo sia di modesto importo.

La definizione di modesto importo è definita con precisione dal legislatore, e si configura in:

  • euro 5.000 per le imprese con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro;
  • euro 2.500 per le imprese di minore dimensione.

Questione di non secondaria importanza è costituita dal corretto momento di rilevazione di questa tipologia di perdite su crediti, in quanto un errore in tal senso potrebbe comprometterne la deducibilità: in conseguenza del disallineamento tra norme civili e fiscali, il momento in cui una tali perdite debbano essere rilevate in bilancio, non per forza coinciderà con il momento in cui le stesse saranno fiscalmente deducibile.

La questione è stata a lungo di battuta, non a caso il legislatore nel 2015 ha promulgato il comma 5-bis dell’articolo 101 del TUIR, in base al quale “per i crediti di modesta entità […] la deduzione della perdita su crediti è ammessa […] nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui […]sussistono gli elementi certi e precisi”, a cui ha fatto seguito una norma di interpretazione autentica, emanata con il comma 3 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 147/2015, che interpreta il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, e più recentemente un chiarimento di prassi (la Risposta a interpello numero 342/2021) secondo il quale “compete all'impresa creditrice la scelta circa l'esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale […] con l'unico limite rappresentato dal periodo d'imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio

I crediti prescritti

Una situazione particolare è quella della perdita scaturente dalla prescrizione di un credito: queste poste negative di bilancio sono deducibili in base al comma 5-bis dell’articolo 101 del TUIR, ciò che è in discussione è con quali limiti e in quali condizioni.

Nel 2021 l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione, emanando un principio di diritto (per un approfondimento si veda l’articolo: La deducibilità delle perdite su crediti prescritti con il quale si ammette la deduzione delle poste in esame, anche in questo caso con il limite derivante dal rispetto dei principi di corretta imputazione temporale.

Ricordando infatti che una perdita scaturente dalla prescrizione di un credito è deducibile sia per esplicita previsione normativa sia perchè la sua cancellazione dal bilancio è prevista dai principi contabili, secondo la posizione della prassi, in caso di prescrizione di un credito, la perdita derivante sarà sicuramente deducibile ma con il limite temporale costituito dall’esercizio in cui deve essere effettuata la cancellazione dal bilancio in base ai principi contabili, cioè l’anno fiscale in cui è avvenuta la prescrizione.

Polizza vita estera: la rilevanza fiscale

3 Maggio 2023 in Speciali

Fattispecie di non ordinaria trattazione è il caso della polizza vita corrisposta ad un contribuente italiano da una compagnia di assicurazione di un paese estero.

La situazione unisce questioni relative alla tassazione della polizza vita con specificità legate al fatto che chi l’eroga non ha sede in Italia.

In ragione della stratificazione delle questioni e della specificità della normativa italiana, i dubbi applicativi possono essere più d’uno, per lo più chiariti dalla prassi con la Risposta a interpello numero 300/2019.

L’imposta sostitutiva

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello 300/2019, “rientrano nella definizione di contratti di assicurazione sulla vita, sia quelli aventi ad oggetto il rischio morte qualora la compagnia sia obbligata a corrispondere al beneficiario una somma o una rendita alla morte dell’assicurato, sia quelli che assicurano in caso di sopravvivenza dell’assicurato il diritto a quest’ultimo o al terzo beneficiario di ricevere una somma o una rendita ad una data prestabilita”.

Siccome l’articolo 34 del DPR 601/1973 prevede che “i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”, ai fini della tassazione diretta, per una polizza vita, bisognerà distinguere tra componente a copertura del rischio demografico e componente finanziaria: la prima risulterà esente dalle imposte sui redditi, la seconda sottoposta a imposizione fiscale in base alle disposizioni dell’articolo 44 comma 1 lettera g) del TUIR, il quale prevede che “i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”.

Definita la base imponibile, il passo successivo è l’applicazione dell’imposta: come nel caso di polizza vita erogata da compagnia assicurativa con sede in Italia, il reddito scaturente è un reddito di capitale sottoposto a imposta sostitutiva del 26%, ex articolo 26-ter comma 1 del DPR 600/1973.

L’Agenzia delle Entrate ci ricorda però che l’aliquota del 26% si applica ai contratti sottoscritti dal giorno 1 luglio 2014 per le plusvalenze realizzate in data successiva; diversamente, alle polizze sottoscritte in data precedente dovranno applicarsi diverse aliquote in base al periodo di maturazione dei redditi sottostanti, per la precisione:

  • il 12,50% per la parte di redditi maturati fino al giorno 31 dicembre 2011;
  • il 20% per la parte di redditi maturati dal giorno 1 gennaio 2012 al giorno 30 giugno 2014;
  • il 26% per la parte di redditi maturati da giorno 1 luglio 2014 in poi.

L’imposta sostitutiva, in questa situazione, di norma dovrebbe essere versata dall’impresa di assicurazione che agisce come sostituto d’imposta; ma, nel caso in cui il soggetto erogante non abbia sede in Italia, sarà necessario valutare il caso specifico: infatti tale compagnia potrebbe anche essere stabilita in Italia, oppure operare tramite rappresentante fiscale o per il tramite di intermediari: anche in questi casi agirà come sostituto d’imposta ed effettuerà direttamente la ritenuta che poi verserà per conto del contribuente.

Nei casi diversi da questi, invece, l’impresa di assicurazione estera non potrà agire come sostituto d’imposta: ciò comporterà che l’imposta sostitutiva del 26% dovrà essere liquidata dallo stesso contribuente, il quale sarà gravato anche da connessi obblighi dichiarativi da risolversi con la compilazione del quadro RM del modello Redditi PF, dedicato ai “Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva”.

In alternativa, sarà anche possibile “optare per il regime di tassazione ordinaria al fine di fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del TUIR per le imposte pagate all’estero”.

Il quadro RM

Le istruzioni del modello Redditi PF 2023, precisano che nella sezione V del quadro RM dovranno essere indicati “i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sezione I), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (articolo 18 del TUIR). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero”.

L’Agenzia delle Entrate precisa che “il contribuente deve assoggettare ad imposizione detti redditi in dichiarazione, indicando nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche 2019, l’ammontare del reddito al lordo delle eventuali ritenute subìte con applicazione dell’aliquota vigente nei periodi di maturazione, sulla base di quanto certificato dalla compagnia assicuratrice erogante”.

La compilazione della sezione non presenta particolari rilevanze, facendo attenzione al fatto che, nel caso in cui il contribuente voglia optare per la tassazione ordinaria dovrà flaggare la colonna 7 del rigo RM12 e procedere alla compilazione del successivo rigo RM15 della sezione VI.

In questo caso “il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all’Irpef e riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN; le relative ritenute devono essere sommate alle altre ritenute e riportati nel rigo RN33, colonna 4”.

 

Il quadro RW e l’IVAFE

Dichiarata e liquidata l’imposta, il passaggio finale sarà definire se il valore finanziario della polizza vita detenuta all’estero dovrà essere dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale.

Secondo l’Agenzia delle Entrate “tale obbligo sussiste anche in presenza di polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e che non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi”.

In termini di monitoraggio fiscale il periodo di detenzione da considerare è quello che va dall’inizio del periodo di riferimento fino al giorno dell’accredito delle somme e di estinzione della polizza, nel caso in cui avvenga in corso d’anno; ricordando che il monitoraggio fiscale si effettua per le attività detenute all’estero in ogni anno fiscale di mantenimento.

Direttamente collegata al monitoraggio fiscale è l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero che, semplificando per brevità, è alternativa all’Imposta di bollo sugli strumenti finanziari, ed è dovuta nel caso in cui la media delle giacenze estere nel periodo di imposta supera i 5.000 euro.  

Bonus edilizi: le regole per detrazione in 10 anni

2 Maggio 2023 in Speciali

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi 2 maggio sulla pagina della Piattaforma cessione crediti la nuova guida aggiornata alla possibilità di detrarre in 10 anni alcuni bonus edilizi.

Ricordiamo che con Provvedimento n 132123 del 18 aprile le Entrate hanno disciplinato:

  • le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 
  • per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi.

In particolare, i soggetti titolari di crediti da:

  • Superbonus, 
  • Sismabonus 
  • e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) 

possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. 

Condizione per poterlo fare è comunicare la scelta dal 2 maggio tramite la nuova funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione al fatto che, la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo. 

Le novità sono previste in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (Dl n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), e le Entrate forniscono le relative istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità.

Per un riepilogo di quanto approvato dal DL n 11/2023 leggi anche Superbonus 110% : tutte le novità

Bonus edilizi in 10 anni: quali crediti riguarda

La novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo 2023.

Il provvedimento specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

Bonus edilizi in 10 anni: beneficiari

Secondo le regole delle Entrate, fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

In particolare, sulla guida delle entrate alla pagina 27 viene indicato che attraverso la funzione "ulteriore rateazione" l’utente può comunicare all’Agenzia delle Entrate di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, che consentono di ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai bonus edilizi.

L’utente, inoltre, può interrogare le comunicazioni effettuate. 

Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

Bonus edilizi in 10 anni: esempio pratico

Sempre in data 18 aprile, le entrate hanno pubblicato un comunicato che annuncia il provvedimento con un pratico esempio di calcolo, vediamolo.

La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

ESEMPIO RATA 2023

  • un soggetto dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro,
  • prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno, 
  • potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro),
  • e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): 
    • questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, 
    • utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033.

 Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. 

In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.

 

Allegati:

Lavoro: si cercano un milione di tecnici

20 Aprile 2023 in Speciali

Con un tasso di disoccupazione giovanile del 22,4%  e due milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano, c'è un  milione i posti  di lavoro vacanti per profili tecnico professionali .

Mancano tecnici nell'edilizia dell'informatica nel turismo  . A lanciare l'allarme ieri dopo i numerosi appelli delle associazioni degli imprenditori è stato ieri il ministro del lavoro Calderone.

 Alla situazione  le imprese cercano una soluzione anche associandosi  per offrire formazione specifica come con l'iniziativa di Distretto Italia del Consorzio Elis (che conta Autostrade per l'italia Tim, Poste Italiane, BNP Paribas  tra i partecipanti)

Vediamo di seguito più in dettaglio la situazione paradossale  del mercato del lavoro oggi in Italia e la proposta, tra le tante del Consorzio Elis con le opportunità lavorative per i giovani  presenti nella piattaforma Distretto Italia.

Mercato del lavoro in affanno: i dati e i posti vacanti

I dati forniti recentemente da  Unioncamere-Anpal  sono chiari: le difficola di reperimento delle figure necessarie per industria e servizi riguarda il 40§§% delle assunzioni 

le aziende faticano a trovare soprattutto 

  1.   tecnici della salute (61,3%), della gestione dei processi produttivi (60,7%), in campo ingegneristico (59,9%).
  2. operai specializzati in metalmeccanica utensileria  (76,8%),costruzioni (72,4%) carpenteria metallica (71,5%).
  3. laureati  in materie STEM ovvero scienze tecnologia  matematica   per i quali nel 47% dei casi servono  4-5 mesi di ricerca  prima di trovare il candidato adatto 

Queste difficoltà provocano  una perdita di valore aggiunto di 37,7 miliardi, la difficoltà di reperimento del personale ha riguardato il 40% delle assunzioni nel 2022 , mentre è cresciuto al  45,2%,  ad aprile 2023 secondo il Bollettino excelsior delle Cmere di commercio 

Al forum di Confcommercio  è stato affermato che il settore  cerca con il 2023  circa 560mila lavoratori in più  e già si prevedono difficolta per meta dei profili (230mila profili) 

Nei giorni scorsi anche le aziende impegnati nei progetti per la realizzazione del PNRR hanno segnalato la ricerca di   10mila tecnici 

Lo stesso ministro del lavoro Calderone intervenendo ieri al Forum di Confcommercio ha segnalato la preoccupazione questo problema ma la soluzione proposta di incentivare il lavoro femminile non sembra del tutto soddisfacente

Il vicepresidente di confindustria ha evidenziato   l'impegno delle imprese che sono in fase di grande cambiamento e sono impegnate nelle Academpi scuole professionali superiori  chiedono un rilancio della collaborazione tra pubblico e privato  

Anche  le fondazioni ITS con il potenziamento degli Istituti tecnici superiori vanno in questa direzione ma non sono ancora sufficienti evidentemente 

 Andrea Prete, presidente di Unioncamere  ha affermato che la caarenza di personale potrà essere parzialmente sanata anche aumentando gli ingressi regolamentati di stranieri oltre che aumentando l'informazione ai nostri giovani  per spingerli verso percorsi formativi che offrono opportunità, in primis Its e lauree Stem. I

Importante anche la proposta di a"ttivare politiche di decontribuzione elevata per contrastare la fuga dei cervelli " non solo per favorire il loro ritorno dopo anni di permanenza all'estero e va affrontato con efficacia il problema dell’occupazione femminile».

La proposta del consorzio Elis – come partecipare

Una delle iniziative che vanno nella direzione dell'offerta formativa mirata ai bisogni delle aziende è  Distretto Italia, il programma promosso dal Consorzio ELIS con la  partecipazione di 34 soggetti tra imprese, agenzie del lavoro, banche  ed enti formativi 

Il piano d’intervento di Distretto Italia è stato presentato  in un evento che ha visto la partecipazione della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone,  e del  Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha affermato “Il progetto di Distretto Italia è esattamente quello che il Governo vuole realizzare nel sistema formativo pubblico. Dobbiamo incentivare il lavoro,  e far dobbiamo far capire ai milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano che hanno un futuro proprio nello studio e nel lavoro."

Il progetto ha tre linee di azione

  1.  Orientare i giovani tra i 16 e i 30 anni  nelle scelte di studio e di lavoro con l'iniziativa Scuola per la scuola,  attraverso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). 
  2. offrire la giusta formazione  in particolare per le professioni tecniche   nelle Scuole dei mestieri 
  3. l'inserimento  nelle aziende partecipanti . 

Sempre per aiutare l'orientamento dei giovani è il progetto  Officine Futuro con una piattaforma digitale di gaming, appositamente sviluppata  e che si rivolge anche a docenti e genitori, che svolgono un importante ruolo di supporto nelle scelte di studio e di lavoro dei giovani. In queste settimane, i promotori di Distretto Italia stanno effettuando una serie d’incontri, proprio con studenti e docenti di scuole superiori e università, in diverse città italiane, per mettere a punto i nuovi programmi .

Nel frattempo partono i  primi corsi offerti per 

  • posatori di fibra ottica, 
  • responsabili di cantiere e 
  • impiantisti elettrici, 
  •  programmatori software

Per i primi tre profili sono previste 5 settimane di formazione e poi l'inserimento in azienda

per i programmatori la parte teorica ha una  durata di 20 settimane.

Nella piattaforma i requisiti e le modalità per fare domanda di partecipazione.

Distretto Italia: le aziende partecipanti

Distretto Italia coinvolge scuole e istituti tecnici superiori su tutto il territorio nazionale e vede la partecipazione di 34 soggetti tra imprese, agenzie del lavoro e altri enti: 

  • Autostrade per l’Italia (Gruppo che presiede il Semestre di progetto del Consorzio), 
  • A2A, Adecco, 
  • Bain & Company, 
  • BNL BNP Paribas, 
  • Boston Consulting Group,
  •  Cisco,
  •  Confimprese, 
  • Enel, 
  • Engineering, 
  • Eni Corporate University, 
  • Ferrovie dello Stato Italiane,
  •  Fincantieri,
  •  FMTS Group, 
  • Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, 
  • Generali Italia, 
  • Gi Group,
  •  Gruppo FNM, 
  • Made in Genesi, 
  • ManpowerGroup, 
  • Milano Serravalle – Milano Tangenziali, 
  • Open Economics,
  •  Open Fiber, Orienta, 
  • Poste Italiane, 
  • Randstad,
  •  SITE Spa, 
  • Skuola.net, 
  • Soft Strategy, 
  • Synergie, 
  • TIM, 
  • Trenord e 
  • Umana.

IVA agevolata disabili: guida alla documentazione per sussidi informatici

6 Aprile 2023 in Speciali

Con Risposta a interpello n 282 del 4 aprile le Entrate chiariscono quando è possibile acquistare prodotti informatici con IVA al 4% se disabili con Legge n 104.

Vediamo i dettagli dell'interpello

La società istante che svolge l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di elaboratori elettronici, loro componenti e prodotti connessi, telefoni cellulari e dispositivi mobili, effettua anche vendita di prodotti informatici a soggetti portatori di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e quindi con applicazione di IVA agevolata al 4 per cento ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 14 marzo 1998 del Ministero delle Finanze.

In proposito, la Società fa presente che in data 4 agosto 2022 ha sospeso la vendita di un cellulare con aliquota IVA al 4 per cento, poiché sebbene il cliente fosse in possesso dei requisiti soggettivi e del supporto documentale aveva acquistato, a breve distanza di tempo e nello stesso negozio il medesimo prodotto fruendo dell'aliquota IVA ridotta. 

L'Istante  chiede,  dunque, di sapere se l'esercente sia tenuto a verificare se il cliente abbia richiesto ed  ottenuto  di recente l'acquisto di  un prodotto similare con l'applicazione dell'IVA ridotta e a chiedere al cliente di giustificare l'eventuale secondo acquisto agevolato effettuato a breve distanza temporale dal precedente.

Iva agevolata disabili: quando spetta

Le Entrate ricordano che l'art. 1, comma  3­bis),  del decreto  legge  29  maggio  1989,  n.  202 prevede che ''Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento'' 

In virtù di quanto previsto dall'art. 2, nono comma, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, l'aliquota IVA agevolata ''si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104' 

Rientrano nell'agevolazione in parola le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche sia di comune reperibilità (i.e. fax, modem, computer, telefono a viva voce, ecc.) sia appositamente fabbricati. 

Deve, in ogni caso, trattarsi di  sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. 

In particolare, l'articolo 1 del citato d.m. del 14 marzo 1998 prevede che l'aliquota del 4 per cento si applica ''Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3della legge 5 febbraio 1992, n. 104''. 

Il successivo articolo 2, comma 1, precisa che ''Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio''. 

Iva agevolata disabili: la documentazione necessaria

Riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell'aliquota IVA agevolata, l'articolo  2, comma  2,  del citato  d.m. 14 marzo  1998,  nella  formulazione in vigore dal 4 maggio 2021, prevede che  «Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata»

Il  successivo comma  2­bis  stabilisce che i certificati dai quali non risulti  il  collegamento funzionale tra il  sussidio tecnico ­informatico e la menomazione permanente sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale. 

Occorre, tuttavia, osservare che la possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi successivamente al 4 maggio 2021 data di  entrata in vigore del  citato comma  2­bis dell'art. 2 dell'aggiornato decreto del ministero delle finanze del 14 marzo 1998. 

Pertanto, nel  caso in  cui  il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all'articolo  2  del  d.m.  14  marzo  1998,  è  necessario esibire l'attestazione del medico specialista. 

Iva agevolata disabili: è possibile per due acquisti ravvicinati di prodotti informatici?

Tanto premesso l'agenzia specifica che, in assenza di un'espressa limitazione del numero di sussidi informatici che un singolo cliente  (soggetto  disabile  ex  art. 3  della  legge  n.  104  del  1992) può acquistare, al fine dell'ottenimento dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento l'esercente dovrà acquisire copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, attestante l'invalidità funzionale permanente da cui risulti, nei termini  anzidetti, lo  specifico  collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che il soggetto interessato intende acquistare. 

Al riguardo, si evidenzia, che la ricorrenza dell'invalidità funzionale permanente e lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico informatico richiede valutazioni non effettuabili né dall'Amministrazione finanziaria né dal rivenditore del bene, risultando demandate ai soggetti a ciò istituzionalmente preposti (ad esempio: aziende sanitarie locali; commissioni mediche; ecc.).

In relazione al caso di specie, pertanto, nel ribadire quanto sopra precisato a proposito dell'assenza di un limite di acquisto dei sussidi, occorre ricordare che la necessità dell'attestazione del collegamento funzionale tra la menomazione e lo specifico sussidio tecnico informatico preposto ''ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i  quali tali funzioni  sono impedite  o limitate  da menomazioni  di  natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio'' vale per quei sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che ''per vocazione'' possono essere utilizzati esclusivamente da un malato affetto da menomazioni  funzionali  permanenti.  

Per questa  ragione  il certificato rilasciato dal soggetto preposto deve contenere l'individuazione dello specifico sussidio tecnico informatico oggetto di acquisto per il quale ricorre il sopra menzionato nesso funzionale. 

Nel  caso  rappresentato dall'istante,  alla luce della documentazione fornita in sede di integrazione, risulta assente tale analitica indicazione.

Rimborsi fiscali agli eredi: breve guida su erogazione e rinuncia

6 Aprile 2023 in Speciali

L'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, ha introdotto il comma 6-bis dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il quale prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, intestati ad un contribuente defunto, sono erogati:

  • ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione, dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge,
  • per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.

Infatti, la norma consente un automatismo nell’individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e velocizzare il relativo pagamento.

I soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.

Come avvengono i pagamenti automatici e come rinunciarvi.

Rimborsi fiscali agli eredi: come avvengono

I pagamento dei rimborsi fiscali spettanti al contribuente deceduto avvengono secondo le regole disposte dall’art. 5 del decreto legge n. 73/2022.
Come specificato anche dall'Agenzia con FAQ del 29 marzo:

  • nei casi di successione legittima (eredità devoluta per legge), l’Agenzia delle entrate eroga il rimborso direttamente ai beneficiari, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, come risultante dalla dichiarazione di successione presentata. Non è necessario presentare alcuna istanza;
  • nelle ipotesi di successione testamentaria, invece, o quando la dichiarazione di successione non è stata presentata, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, competente per la lavorazione del rimborso, chiederà agli interessati di produrre la documentazione idonea ad attestare la qualità di erede

Rimborsi fiscali agli eredi: come rinunciare

I soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.

Inoltre, gli stessi soggetti, possono revocare la precedente comunicazione inviata, chiedendo il pagamento dei rimborsi intestati al contribuente deceduto.

A tal fine  necessaria una comunicazione, predisposta in modalità elettronica e inviata esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate:

La comunicazione può essere trasmessa:

  • direttamente dal richiedente, 
  • dall’eventuale rappresentante del richiedente 
  • o tramite un incaricato autorizzato ad accedere all’area riservata del chiamato all’eredità

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la sua acquisizione. 

La ricevuta è messa a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web

E' bene specificare che, la comunicazione può essere inviata solo successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione. 

La comunicazione non produce effetti se è inviata successivamente al pagamento dei rimborsi.

La revoca può essere inviata in un qualsiasi momento successivo all’invio della comunicazione. 

La revoca non produce effetti se è stata presentata all’Agenzia delle entrate una rinuncia espressa all’eredità.

Rimborsi fiscali agli eredi: istruzioni per la rinuncia

Nel Modello Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all'eredità 

approvato con il Provvedimento n 339178/2022 l'erede può decidere di rinunciare ai rimborsi e successivamente anche revocare la rinuncia. 

Nel Modello occorre procedere come segue:

  • barrare la casella "Comunicazione" qualora il chiamato all’eredità intenda comunicare che NON vuole ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.
  • barrare la casella di revoca qualora il chiamato all’eredità intenda revocare la precedente comunicazione inviata e chiedere il pagamento dei rimborsi intestati al contribuente deceduto.

Decarbonizzazione industriale: incentivi con domande dal 20 marzo

20 Marzo 2023 in Speciali

Con un comunicato stampa del 20 marzo Invitalia, soggetto gestore della misura “Hard-To-Abate”, informa del fatto che:

  • dalle 10.00 del 20 marzo e fino alle 10.00 del 30 giugno 2023,
  • è possibile presentare la domanda per Hard to Abate-HTA ,
  • il nuovo incentivo che sostiene progetti di investimento e di ricerca e sviluppo per la decarbonizzazione dei processi industriali, principalmente attraverso l’utilizzo di idrogeno a basse emissioni di carbonio, nei settori oggi più inquinanti e difficili da riconvertire e che utilizzano i combustibili fossili come fonte di energia (cemento, cartiere, ceramica, industrie del vetro, ecc.).

Viene specificato che HTA è promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con dotazione finanziaria che ammonta a 1 miliardo di euro, a valere sulle risorse messe a disposizione dalla Missione 2, Componente 2 del PNRR per l’attuazione dell’Investimento 3.2 “Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate”.

La domanda di agevolazioni può essere presentata anche in forma congiunta (tramite contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione), fino ad un massimo di 5 soggetti.

La dotazione finanziaria di 1 miliardo è ripartita come segue:

  • 450 milioni per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio e di progetti di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile
  • 550 milioni per il finanziamento di progetti di investimento che prevedono l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali.

Le agevolazioni sono concesse nella sola forma di contributo a fondo perduto.

Tutte le regole operative sono dettate dal Decreto Direttoriale MASE del 15 marzo 2023.

Incentivi Decarbonizzazione industriale: i beneficiari

L’incentivo Hard to Abate-HTA  è rivolto a:

  • imprese di qualsiasi dimensione,
  • organismi di ricerca.

Nel dettaglio, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, anche in forma congiunta, e gli Organismi di Ricerca (in qualità di co-proponenti) che intendono realizzare un piano di decarbonizzazione industriale.

I Piani di decarbonizzazione presentati in forma congiunta devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, a cui possono partecipare massimo 5 soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e previa indicazione dello stesso.

Incentivi Decarbonizzazione industriale: i progetti ammissibili

I Piani di decarbonizzazione industriale devono prevedere in alternativa la realizzazione di:

  • un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali (Capo II Decreto Direttoriale), eventualmente abbinato, in modo connesso e funzionale in relazione all’obiettivo comune del Piano di decarbonizzazione industriale da realizzare, a un progetto di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile;
  • un progetto di investimento che preveda l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali (Capo III del Decreto Direttoriale), eventualmente abbinato, in modo connesso e funzionale in relazione all’obiettivo comune del Piano di decarbonizzazione industriale da realizzare, a:
    •  un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio;
    • un progetto di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile;
  • un progetto di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile in sostituzione di idrogeno grigio (Capo IV Decreto Direttoriale).

Ogni progetto deve prevedere costi e spese ammissibili non inferiori a 500 mila euro.

Il piano di decarbonizzazione deve essere ultimato entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e comunque entro e non oltre l’11 maggio 2026, se antecedente.

Il piano di decarbonizzazione deve rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm).

Incentivi Decarbonizzazione industriale: presenta la domanda dal 20.03

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, sulla piattaforma dedicata dalle ore 10 del giorno 20 marzo e fino alle ore 10 del giorno 30 giugno.

Il soggetto proponente potrà presentare domanda online attraverso il suo rappresentante legale o un procuratore speciale.

Per presentare domanda di agevolazioni sarà necessario:

  • essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE)
  • accedere alla piattaforma dedicata per caricare la domanda di agevolazioni, il piano di decarbonizzazione industriale e gli allegati.

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Al termine della compilazione del piano di decarbonizzazione e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.

Si sottolinea che la modulistica sarà a breve disponibile. (Visita qui la pagina preposta all'incentivo del sito di Invitalia)

Allegati:

Whistleblowing: in GU la legge di tutela per violazioni nel luogo di lavoro

16 Marzo 2023 in Speciali

Pubblicato in GU n. 63 del 15 marzo il D. lgs n 24 del 10 marzo 2023 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".

In particolare, il decreto legislativo disciplina la protezione dei cosiddetti whistleblowers, ossia le persone che segnalano:

  • violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea 
  • che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato,

di cui siano venute a conoscenza  nel loro contesto lavorativo . 

Si ricorda che attualmente è in vigore una legge applicabile agli enti della pubblica amministrazione e alle imprese fornitrici della PA

Leggi anche Whistleblowing : è legge la tutela dei dipendenti 

Si specifica che, per quanto riguarda i soggetti del settore privato:

negli enti con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno ed alla divulgazione pubblica. 

Attenzione al fatto che le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing riguardanti l ’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna hanno effetto: 

  • per le aziende con piu di 249 dipendenti  in media nell'ultimo anno,  dal 15 luglio 2023
  • per le aziende  che hanno impiegato, nell’ultimo anno  fino a 249 dipendenti ,   dal 17 dicembre 2023.

Il provvedimento è stato annunciato da ANAC Autorità nazionale Anticorruzione, che riporta nel comunicato stampa del 10 marzo le parole del Presidente Giuseppe Busia:

"Finalmente l'Italia recepisce in via definitiva la direttiva europea sul whistleblowing da Anac fortemente voluta e richiesta. La tutela del whistleblower è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, e rappresenta un`estensione del diritto di libertà di espressione". 

Busia sottolinea che "preservare da comportamenti ritorsivi chi segnala illeciti o violazioni della legge sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle aziende private è l'imperativo dell'Autorità che con questo decreto vede rafforzate le proprie competenze sulla materia: l'Anac diventa infatti l'unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato".

Viene annunciato che il 23 e 24 marzo, si riunirà a Roma, a Palazzo Sciarra, sede dell'Autorità, l'ottava assemblea del Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), la rete delle 29 autorità europee che mirano a promuovere e salvaguardare l'integrità pubblica nei rispettivi Paesi e sono responsabili della gestione di segnalazioni provenienti da whistleblowers e della loro protezione da comportamenti ritorsivi. 

Whistleblowing: soggetti tutelati

Le tutele del decreto legislativo whistleblowing si rivolgono a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di:

  • dipendenti o collaboratori, 
  • lavoratori subordinati e autonomi, 
  • liberi professionisti 
  • ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, 
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Attenzione al fatto che, i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato  devono attivare  propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell’identità del whistleblower.

Whistleblowing: come segnalare la violazione ad ANAC

Per effettuare una segnalazione ad ANAC si procede tramite la  piattaforma informatica messa a disposizione da Anac o in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole. 

L’Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

Vedi qui il Regolamento ANAC

Ti può interessare l'aggiornatissimo  Responsabilità amministrativa  enti e whistleblowing  di M Compagnone –  eBook in PDF 250 pagine

Whistleblowing: divieto di ritorsione

Anac, nell'enunciare le tutele del decreto appena approvato specifica che, i whistleblowers non possono subire ritorsioni tra le quali:

  • il licenziamento, 
  • la sospensione; 
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione; 
  • il mutamento di funzioni,
  • il cambiamento del luogo di lavoro, 
  • la riduzione dello stipendio, 
  • la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione; 
  • le note di merito negative; 
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; 
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; 
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; 
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; 
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; 
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l’annullamento di una licenza o di un permesso; 
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Whistleblowing: le sanzioni

L’Anac applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  •  a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
  •  b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  • c) da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Whistleblowing: sostegno a chi segnala gli illeciti

È istituto presso Anac l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con Anac.

 Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Quota 103: tutte le regole e istruzioni per la domanda

11 Marzo 2023 in Speciali

La legge di bilancio 2023 L 197-2022 in vigore dal 1 gennaio,  introduce all'art 1 co. 283-285  in via sperimentale SOLO per il 2023, una nuova forma di pensione anticipata, definita dalla norma ”pensione anticipata flessibile”,   ma comunemente detta  “Quota 103”.

Il regime   sostituisce Quota 102 dello scorso anno e Quota 100, rimandando ancora il ritorno al regime della legge Fornero, anche in vista  di una possibile riforma previdenziale complessiva. 

Un messaggio del 20 febbraio ha comunicato la disponibilità della piattaforma telematica per le domande (v. ultimo paragrafo).

In data 10 marzo invece è stata finalmente pubblicata la circolare completa di istruzioni n. 27-2023

Vediamo di seguito le regole principali per accedere a  Quota 103  nel 2023: beneficiari, requisiti , particolarità su importo e cumulo con i redditi da lavoro, finestre di decorrenza. 

Quota 103: requisiti

Il diritto  alla pensione  Quoa 103 si consegue al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023   dei seguenti requisiti:

  • età anagrafica di almeno 62 anni e 
  •  anzianità contributiva di almeno 41 anni, anche in cumulo tra diverse gestioni INPS.

La circolare 27 precisa che resta fermo il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 

 I soggetti che conseguono il diritto possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente.

 Sono interessati in particolare  gli iscritti:

  •   alle gestioni INPS AGO dipendenti, pubblici e privati, e forme esclusive e sostitutive e
  •   alle gestioni speciali  INPS (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata)  per lavoratori autonomi e parasubordinati.

Sono esclusi personale militare e delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza.

Quota 103 importo e cumulo redditi – Casi particolari

Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, (nel 2023 sono  2.818,7 euro mensili lordi)    con riferimento alle mensilità di anticipo del pensionamento prima  del raggiungimento dei requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia. In quel momento verrà posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.

E’ previsto, per la durata dell’anticipo, il divieto di cumulo  con i redditi da lavoro ,  con deroga  di 5.000 euro derivanti da lavoro autonomo occasionale.

ATTENZIONE La circolare INPS  del 10 marzo 2023 precisa che:

  1. " per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione i requisiti per la pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello di cui al comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 , il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista dal Fondo di appartenenza "
  2.  il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. 
  3. per  gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per  COVID-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale  sanitario  in quiescenza,prorogati fino al 31 dicembre 2023,  non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile
  4. per quanto riguarda gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà il riconoscimento è possibile  entro il 31 dicembre 2023,  con i requisiti di accesso a pensione di Quota 103  purchè in  presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Quota 103: finestre di accesso e pagamento TFR-TFS pubblico impiego

Sono previste due tempistiche differenti per la decorrenza degli assegni: 

1 – i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento 

  •    dal 1° aprile 2023 se dipendenti privati o  
  •   dal 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici (con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;)

2 –  i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto  alla pensione: 

  •   dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, se dipendenti privati e
  •   dal settimo mese se dipendenti pubblici, 

Il  personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

Nella circolare 27 2023 INPS precisa che i termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate  per i dipendenti pubblici relative a pensionamenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.

Il trattamento sarà pagabile  dunque  dopo:

  • dodici mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero 
  • dopo ventiquattro mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

Quota 103 e incentivo al trattenimento in servizio dei dipendenti

Per chi matura i requisiti di Quota 103 è previsto anche un incentivo, riservato ai i lavoratori dipendenti  che  decidano comunque di  rimanere al lavoro: consiste nell’esonero dal versamento dei contributi a carico del lavoratore   che sono, in genere, pari al 9,19% della retribuzione imponibile, per il periodo di percezione dell'assegno anticipato  

L’importo  corrispondente viene  versato in busta paga. 

Domande Quota 103

Con il  messaggio 754 del 21 febbraio 2023  INPS  comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile (Quota 103)

Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

  1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
  2. utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
  3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

 ATTENZIONE sul sito la pensione in oggetto è  definita come “Pensione Anticipata Flessibile”, nel gruppo  Anzianità/Anticipata/Vecchiaia – Sottogruppo:        Pensione di anzianità/anticipata – requisito anticipata flessibile