Salario minimo: pubblicata la direttiva UE 2022

7 Novembre 2022 in Speciali

E' stata pubblicata il 25 ottobre scorso   sulla Gazzetta ufficiale europea la direttiva sul salario minimo – 2022/2041, che intende  garantire ai lavoratori dell’Unione condizioni dignitose. Il Parlamento  l'ha approvata nella versione definitiva nella seduta del 19 ottobre 2022.

Come di consueto la direttiva europea  enuncia alcuni principi e criteri per il raggiungimento di un obiettivo condiviso lasciando agli Stati membri la liberta di definire  le modalità con cui realizzarli.

 L'obiettivo della direttiva è far si che le normative dei paesi membri consentano   «un livello di vita dignitoso» a tutti i  propri lavoratori  e una riduzione delle disuguaglianze .

Si introducono in particolare:

  •  regole piu stringenti  per i 21 paesi che già prevedono il salario minimo,  con maggiore trasparenza e  
  • alcuni  criteri di determinazione degli importi, 
  • un sistema di controlli piu forte
  • la raccomandazione al rafforzamento del sistema della contrattazione  collettiva.

Il termine per l'adeguamento  per i paesi membri è fissato al 15 novembre 2024.

Vediamo  più in dettaglio cosa prevede la  direttiva e la situazione in Italia in tema di salario minimo.

Salario minimo UE: non obbligatorio per gli Stati

Come detto una volta entrata in vigore la direttiva  non sarà obbligatorio il recepimento  integrale in tutte le legislazioni nazionali 

Si prevede infatti semplicemente il  rafforzamento del diritto nei paesi in cui è già previsto, ed un invito ai Governi a favorire una elaborazione politica condivisa sul tema .

Attualmente non hanno una legislazione sul salario minimo:

  • Austria, 
  • Cipro,  
  • Danimarca,  
  • Finlandia, 
  • Svezia e 
  • Italia 

L'italia conta comunque su un sistema di contrattazione collettiva molto diffuso e strutturato che dà garanzie  alla maggioranza dei lavoratori dipendenti.

ll commissario UE al Lavoro Schmit in conferenza stampa  aveva dichiarato infatti «In Italia è in corso un dibattito molto forte e ampio su come rafforzare un sistema di contrattazione collettiva nel vostro paese ed eventualmente introdurre un salario minimo. Non imporremo un salario minimo politicamente, non è questo il problema. E penso che questo strumento sia un contributo a questo dibattito». 

Da parte della sinistra  sono state avanzate  proposte legislative in merito  mentre per i partiti di centro destra  non sono necessarie nuove leggi perché si puo continuare a fare affidamento sulla tutela garantita dalla contrattazione collettiva che nel nostro paese è molto piu sviluppata che altrove

Purtroppo è presente sempre di più anche il fenomeno del dumping contrattuale cioe di contratti "civetta" fatti da organizzazioni poco rappresentative che non garantiscono tutele minime (sono oltre 1000 i contratti collettivi nazionali registrati al CNEL)

La direttiva europea  ricorda infatti che " Sebbene una solida contrattazione collettiva, in particolare a livello settoriale o intersettoriale, contribuisca ad

assicurare una tutela garantita dal salario minimo adeguata, negli ultimi decenni le strutture tradizionali di  contrattazione collettiva si sono indebolite, a causa, tra l’altro, di spostamenti strutturali dell’economia verso settori meno sindacalizzati e a causa del calo delle adesioni ai sindacati, in particolare come conseguenza di attività antisindacali e dell’aumento delle forme di lavoro precarie e atipiche. Inoltre, la contrattazione collettiva a livello

settoriale e intersettoriale ha subito pressioni in alcuni Stati membri all’indomani della crisi finanziaria del 2008".

Cosa prevede la nuova direttiva 2022/2041

La direttiva  prevede in particolare:

  1. l'ampliamento dell'applicabilità del salario minimo a una maggiore platea di lavoratori e
  2.  procedure per assicurare l’adeguatezza dei salari minimi  e il loro progressivo aggiornamento almeno una volta ogni due anni (o 4 per i paesi in  cui  si utilizzano meccanismi di indicizzazione)  nei paesi in cui già esistono
  3. la promozione della contrattazione collettiva  e la partecipazione delle parti sociali nella definizione dei salari.

Su quest'ultimo punto , all'art 4 la direttiva prevede nello specifico  che:

"ogni Stato membro, qualora il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia  dell’80 %, prevede un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione  delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime. Tale Stato membro definisce altresì un piano d’azione per  promuovere la contrattazione collettiva. Lo Stato membro definisce tale piano d’azione previa consultazione delle parti  sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esseconcordato. Il piano d’azione stabilisce un calendario chiaro e misure concrete per aumentare progressivamente il tasso di  copertura della contrattazione collettiva, nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali. Lo Stato membro riesamina il  suo piano d’azione periodicamente, e lo aggiorna se necessario. Qualora lo Stato membro aggiorni il suo piano d’azione,  ciò avviene previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta  congiunta delle parti sociali, come da esse concordato. In ogni caso, tale piano d’azione è sottoposto a riesame almeno  ogni cinque anni. Il piano d’azione e gli eventuali aggiornamenti sono resi pubblici e notificati alla Commissione.

Criteri per l’importo del salario minimo

In tema invece specificamente di importo del salario minimo,  per i paesi in cui è previsto, l’art. 5 della direttiva  prevede che  tali stati   istituiscano le necessarie procedure per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali in modo da  contribuire alla loro adeguatezza, al fine di 

  • garantire livelli di vita dignitosi ,
  •  ridurre la povertà lavorativa, 
  • promuovere la coesione sociale e la convergenza sociale verso l’alto ,
  • ridurre il  gap  retributivo di genere.

Per conseguire tali obiettivi  vanno utilizzati criteri che tengano conto almeno gli elementi seguenti:

  • a) il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita;
  • b) il livello generale dei salari e la loro distribuzione;
  • c) il tasso di crescita dei salari;
  • d) i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività.

Si prevede inoltre che gli Stati membri possono ricorrere a un meccanismo automatico di adeguamento dell’indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati e conformemente al  diritto e alle prassi nazionali, a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale.

Come valori di riferimento indicativi per orientare la  valutazione dell’adeguatezza dei salari  minimi legali  vengono ricordati i valori di riferimento indicativi comunemente utilizzati a livello internazionale, quali il 60 % del salario lordo mediano e il 50 % del salario lordo medio, e/o valori di riferimento indicativi utilizzati a livello nazionale.

I progetti di legge sul salario minimo in Italia e il nodo cuneo fiscale

Le  proposte di legge  (vedi Legge sul salario minimo il testo base in discussione) con l'adozione poi di un testo unico erano ferme al  Senato al momento della crisi del Governo Draghi.

In estrema sintesi  il testo  del  ddl Catalfo   intendeva introdurre :

  •     un salario minimo orario di 9 euro lordi l’ora,  
  •     il riconoscimento dei Ccnl maggiormente rappresentativi, in chiave anti-dumping; 
  •     un meccanismo di rivalutazione legata all’indice dei prezzi al consumo, automatica in caso di contratti scaduti o disdettati e non rinnovati (simile alla vecchia “scala mobile” ).

 Il provvedimento non è considerato prioritario  dai partiti di centro destra, che teme il pericolo di gravare  eccessivamente  con nuovi costi le Piccole e Medie imprese e i lavoratori autonomi. Uno studio dell'INAPP   (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) del 2019  ha infatti indicato nelle PMI del Mezzogiorno i soggetti piu pesantemente colpiti da un eventuale aumento dei costi per il personale.

La proposta  piu condivisa era  invece quella sostenuta anche da Confindustria di aumentare i salari attraverso un intervento di riduzione del cuneo fiscale ovvero un alleggerimento del prelievo fiscale e contributivo sui salari lordi  che oggi si attesta all'80 per cento della retribuzione.   Indirizzo che sembra oggi condiviso dal nuovo Governo Meloni.

Fondo perduto fotovoltaico: entro il 27 ottobre le domande al Parco Agrisole

26 Ottobre 2022 in Speciali

Dal 27 settembre alle ore 12.00 sarà possibile inviare le domande per il fondo perduto del Parco Agrisole per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Per termini e modalità scarica l'avviso del 22 agosto 2022

Attenzione al fatto che, il MIPAAF in data 23 settembre informa del fatto che è disponibile la versione aggiornata del Regolamento operativo e dell'elenco dei Codici ATECO (scarica qui l'allegato B aggiornato al 23.09) della misura PNRR "Parco Agrisolare", al fine di correggere alcuni refusi e rispondere ad alcuni temi posti all'attenzione del Ministero. Scarica qui l'avviso del 23 settembre con tutte le novità.

Inoltre, sono pubblicate inoltre ulteriori FAQ (ACCEDI QUI alla pagina del Ministero per gli aggiornamento). 

Si ricorda che la predetta misura ha una dotazione di 1 miliardo e 500 milioni, tutti disponibili sin da questo primo bando ed assegnati con una procedura a sportello, tramite la piattaforma attiva da domani 27 settembre,  fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

Ricordiamo, che il decreto 25 marzo del Ministero delle Politiche agricole recante norme per interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del  PNRR, Missione  2,  componente  1,  investimento  2.2 Parco Agrisolare veniva pubblicato in GU n 149 del 28 giugno 2022 

Esso reca misure per rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. 

Obiettivo finale della misura è quello di promuovere l'installazione di pannelli fotovoltaici con una nuova capacità di generazione di 375.000 Kw da energia solare.

Il decreto fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura tramite l'erogazione di  un contributo a fondo perduto per la realizzazione dei suddetti impianti fotovoltaici.

Fondo perduto Parco Agrisole: i beneficiari

Le risorse sono destinate alla realizzazione di interventi nel settore della produzione agricola primaria per una quota pari a 1,2 miliardi di euro, mentre due quote di 150 milioni di euro sono destinate rispettivamente alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli e alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli. 

Un importo pari almeno al 40% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Soggetti beneficiari del fondo perduto sono:

a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, in possesso di codice  ATECO di cui all'avviso da emanarsi ai sensi dell'art. 13 del Decreto 25 marzo 2022;
c)  indipendentemente  dai  propri  associati,  le cooperative agricole che svolgono attività di  cui  all'art.  2135  del  codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1,  comma  2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Sono  esclusi  i  soggetti   esonerati   dalla   tenuta   della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad  euro 7.000,00.
I soggetti suddetti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed  iscritti  come  attivi  nel registro delle imprese;
b) essere nel pieno e  libero  esercizio  dei  propri  diritti  e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con  la pubblica amministrazione, compresi i  provvedimenti  interdittivi  di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) non avere amministratori o rappresentanti che  si  siano  resi colpevoli  anche  solo  per   negligenza   di   false   dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da documento unico di regolarità contributiva (DURC);
f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e  non  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione  coattiva  o  volontaria,  di amministrazione controllata, di concordato preventivo  (ad  eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o  in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
g) non essere destinatari di un ordine di recupero  pendente  per effetto di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno  ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in  relazione  a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
 h) non essere stati destinatari, nei  tre  anni  precedenti  alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di  agevolazioni  concesse dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
i) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in difficoltà così come definita all'art. 2, punto 18 del regolamento GBER. 

Il decreto specifica che per le aziende agricole di  produzione  primaria,  gli  impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e  se  la loro capacità produttiva  non  supera  il  consumo  medio annuo  di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso  quello  familiare. 

La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti  di   fabbricati   strumentali   all'attività  dei   soggetti beneficiari,  ivi  compresi  quelli  destinati  alla   ricezione   ed ospitalità nell'ambito dell'attività  agrituristica.  Unitamente a tale attività possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:
a)  rimozione  e  smaltimento  dell'amianto  (o,  se  del   caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa  nazionale  di settore vigente: tale procedura  deve  essere  svolta  unicamente  da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la  relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del  grado  di  coibentazione  previsto  in  ragione  delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al  fine  di migliorare il benessere animale;
c)  realizzazione di un sistema  di  aerazione  connesso  alla sostituzione del  tetto  (intercapedine  d'aria):  la  relazione  del professionista  dovrà dare  conto  delle  modalità di  aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del  fabbricato;  a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato  mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al  fine  di migliorare il benessere animale.

Fondo perduto Parco Agrisole: presenta la domanda dal 27 settembre

Le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici SPA dall'Area clienti.

Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022.

Per ulteriori info è possibile consultare la sezione dedicata del sito MIPAF, clicca qui
Le  istanze  di  ammissione  al  contributo   potranno   essere presentate personalmente dai soggetti beneficiari o  per il  tramite dei centri di assistenza agricola o di professionisti abilitati.
Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la  seguente documentazione:

  • a) modulo   informatizzato   con   anagrafica   del    soggetto beneficiario,  descrizione  catastale  dei   manufatti   oggetto   di intervento, descrizione  di  massima  dell'intervento,  richiesta  di contributo, dichiarazione resa ai sensi del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000;
  • b) relazione  tecnica  asseverata  da  parte  del  professionista abilitato, contenente:
    • descrizione del sito  e  dei  lavori  oggetto  dell'istanza  di contributo;
    • stima  preliminare  dei  costi  e  dei  lavori,  distinti   per tipologie di intervento come elencate all'art. 6;
       cronoprogramma  delle    attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, dal momento della concessione  del  contributo sino alla conclusione  dei  lavori  nel  rispetto  delle  tempistiche previste dal PNRR;
    • descrizione  dei  lavori,  che  deve  contenere  le  specifiche tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno  degli  interventi  per cui  si  chiede  l'agevolazione,  nel  rispetto  del  principio  «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del  regolamento (UE)  2020/852,  come  meglio  specificato  nell'avviso  di  cui   al successivo art. 13;
    •  visura del catasto fabbricati;
    • documentazione atta all'identificazione del fabbricato;
    • dossier fotografico ante operam per documentare  lo  stato  dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla  data  di
    • presentazione della domanda;
    • ogni altra richiesta presente nella  modulistica  del  soggetto attuatore e disciplinata  nei  provvedimenti  e  nell'avviso  di  cui all'art. 13.

Modello dichiarazione IMU/IMPI: modello e istruzioni 2022

21 Ottobre 2022 in Speciali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 08.08.2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.07.2022 in merito all’approvazione del nuovo modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).

Premessa

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 08.08.2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.07.2022 in merito all’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), con le relative istruzioni.

La dichiarazione IMU-IMPi deve essere presentata[1], in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

I soggetti passivi dell’imposta sono[2]:

  1. i possessori di immobili, intendendosi per tali 
  • il proprietario, ovvero 
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 
  1. il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli; 
  2. nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario;
  3. per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.  

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Fanno invece eccezione, rispetto all’obbligo di presentazione della dichiarazione, gli enti non commerciali[3] che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di determinate attività.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

[1] a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.

[2] all’articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019.

[3] di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Struttura del modello di dichiarazione cartacea e specifiche tecniche

La dichiarazione:

  1. se cartacea deve essere redatta su stampato conforme al modello su fondo bianco, con caratteri in colore nero. 
  2. qualora telematica è un documento informatico formato in conformità alle specifiche tecniche

Gli eventuali aggiornamenti del modello di dichiarazione IMU-IMPi, delle istruzioni e delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it

Disponibilità dei modelli di dichiarazione

I modelli sono disponibili nel Comune di residenza e nel sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze in versione PDF editabile e possono essere utilizzati[1]

È altresì autorizzato l’utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del presente decreto. 

[1] purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche.

Presentazione della dichiarazione

La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati

Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione IMU-IMPi deve essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso[1]. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, la dichiarazione deve essere presentata al Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. 

Nel caso di presentazione della dichiarazione cartacea, il Comune deve rilasciarne ricevuta.

La dichiarazione può essere[2]:

  1. presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU-IMPi 20_ _” e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del Comune competente. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione[3];
  2. trasmessa in via telematica con posta certificata

La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente, oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica[4], attraverso il canale Fisconline/Entratel

[1] la dichiarazione relativa all’IMPi deve essere presentata ai Comuni individuati dal decreto previsto dall’articolo 38, comma 4 del decreto-legge, n. 124 del 2019. 

[2] il Comune può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. 

[3] la spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione.

[4] di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Termini di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2021 devono essere presentate entro il 31.12.2022. Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021[1], nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo. 

Limitatamente all’IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022.

[1] utilizzando il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

Registro presso OAM: pubblicato decreto con le regole

7 Settembre 2022 in Speciali

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 31 maggio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2022 stabilisce le modalita' tecniche di alimentazione e consultazione del registro e della relativa sottosezione ad accesso riservato, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto antiriciclaggio. Il trattamento dei dati e' effettuato dall'OAM.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (7 settembre 2022), l'OAM deve avviare la gestione del registro e delle relative sezione e sottosezione.

Alimentazione e consultazione del registro presso OAM

I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attivita' sul territorio della Repubblica italiana, di soggetti convenzionati ovvero agenti, comunicano all'OAM, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, ai fini dell'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro:

  1. la propria denominazione sociale, la sede legale, lo Stato membro d'origine, nonche', ove assegnati, il codice fiscale, il codice meccanografico e il numero di iscrizione nell'elenco dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l'OAM; 
  2. il nome e cognome del soggetto convenzionato o dell'agente, se persona fisica, ovvero, in caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nome e cognome del responsabile legale; il nome e cognome del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente; 
  3. per il soggetto convenzionato o agente persona fisica: la residenza anagrafica nonche' il domicilio se diverso dalla residenza e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; per il soggetto convenzionato o agente diverso da persona fisica: la sede legale e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; 
  4. la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato con il soggetto convenzionato o agente;
  5. l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, ove erogata per il tramite del soggetto convenzionato ovvero dell'agente. 

La comunicazione deve essere effettuata con cadenza semestrale

  • dal 1° al 15 gennaio e
  • dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente. 

 Per i rapporti di convenzionamento o di mandato gia' in essere alla data di avvio della gestione del registro la prima comunicazione dei dati deve essere effettuata alla prima finestra temporale utile a partire dalla data di avvio della gestione del registro .

La comunicazione e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM

L'OAM, entro quindici giorni dalla comunicazione verificata la completezza e la regolarita' della comunicazione, provvede all'annotazione nel registro e attribuisce un codice identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o agenti annotati nel registro. 

L'OAM 

  • assicura la tenuta e la gestione del registro e l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 
  • cura la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' al pubblico dei dati annotati nel registro, prevedendo idonee modalita' di consultazione 

Attenzione va prestata al fatto che nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazioneentro i termini prescritti, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni previste.

Alimentazione e consultazione della sottosezione del registro ad accesso riservato presso OAM

I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM per l'annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all'avvio del medesimo registro. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato, previa autodichiarazione, trasmessa telematicamente all'OAM, che la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato e' avvenuta per motivi non commerciali. Essa reca indicazione delle seguenti informazioni: 

  1. il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale e il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente nei confronti del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; 
  2. il codice identificativo unico, ove attribuito dall'OAM al soggetto nei confronti del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; 
  3. la data di attivazione e di cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato

Nella sottosezione ad accesso riservato sono altresi' annotati a cura dell'OAM:

  1. gli estremi dei provvedimenti di sospensione comminati successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM; 
  2. gli estremi dei decreti con cui sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie comminate successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM.

L'OAM, verificata la regolarita' e la completezza della comunicazione, provvede alla annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, delle comunicazioni e dei provvedimenti entro quindici giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni. 

 La comunicazione e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. 

L'OAM 

  1. assicura la tenuta e la gestione della sottosezione ad accesso riservato del registro e cura l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 
  2. garantisce la completa e tempestiva accessibilita' della Guardia di finanza, della Banca d'Italia e della Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla sottosezione del registro ad accesso riservato. 
  3. consente la consultazione dei dati contenuti nella sottosezione del registro ad accesso riservato ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le succursali e i punti di contatto centrale utilizzano i dati cosi' ottenuti esclusivamente per salvaguardare la correttezza e la legalita' dei comportamenti degli operatori del mercato. 

Alimentazione della sezione del registro OAM relativa ai punti di contatto centrale

I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, comunicano tempestivamente a mezzo posta elettronica all'OAM i seguenti dati identificativi del punto di contatto centrale per il tramite del quale operano sul territorio nazionale, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione ad accesso pubblico del registro: 

  1. denominazione sociale,
  2. sede legale, 
  3. codice fiscale, 
  4. nome e cognome, 
  5. luogo e data di nascita del legale rappresentante, 
  6. un indirizzo di posta elettronica certificata.

Il punto di contatto centrale comunica all'OAM l'avvio della propria operativita', anche se precedente la data di avvio del registro e ogni variazione ad essa attinente.

La periodicita' e le modalita' tecniche di invio delle comunicazion sono individuate in appositi atti attuativi dell'OAM

Attenzione va prestata al fatto che nei confronti dei soggetti che non ottemperano agli obblighi di comunicazione, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 61, comma 2, decreto antiriciclaggio.

Contributo a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro presso OAM

L'OAM determina, mediante propri atti attuativi, l'entita' del contributo semestrale dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

Ai fini della determinazione del contributo, l'OAM tiene conto della natura giuridica e della complessita' organizzativa di ciascun soggetto convenzionato o agente, desumibili da elementi quali il numero di sedi operative e il numero dei preposti. Le somme riscosse dall'OAM a titolo di contributo sono destinate a coprire integralmente i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

Indipendenza e obiettività del revisore legati allo scetticismo professionale

1 Agosto 2022 in Speciali

Il revisore legale (o la società di revisione) prima di avviare qualsiasi processo ispettivo, conoscitivo o di indagine dell’attività deve accertare la propria indipendenza ed obiettività rispetto alla società revisionata legati alle caratteristiche intrinseche e fondamentali dello scetticismo professionale[1]

La norma di riferimento si legge nell’articolo 10 del D.Lgs 39/2010 che recita “ Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché' qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”, nonché nei principi di revisione internazionali ISA Italia 200[2] e 220[3].

 Si tratta di un requisito sostanziale in quanto il revisore con riferimento al periodo cui si riferiscono i bilanci e durante il periodo in cui viene eseguita l’attività di revisione legale, deve: 

  • accertare in modo costante, sia in fase di accettazione di primo incarico che di rinnovo, e
  • documentare adeguatamente nelle proprie carte di lavoro. 

La rilevanza e delicatezza del tema si rinviene in taluni punti essenziali della norma che legano l’accettazione o il proseguimento dell’ incarico di revisione legale, alla valutazione e documentazione di: 

  1. il possesso dei requisiti di indipendenza e di obiettività di cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17 del decreto 39/2010; 
  2.  l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli; 
  3. la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione; 
  4. nel caso di società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale.

Qualora il revisore rilevi un potenziale rischio alla sua indipendenza deve adottare tempestivamente misure idonee a mitigarlo in maniera efficace. A tal fine è chiamato annualmente ad attestare la propria indipendenza e quella dell’eventuale personale impiegato nell’attività di revisione nella dichiarazione annuale di indipendenza.

 

[1] ISA 200 par.15 Un atteggiamento che comprenda un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi

[2] L’ ISA 200 stabilisce che il revisore è soggetto ai principi etici applicabili per gli incarichi di revisione contabile del bilancio inclusi quelli relativi all’indipendenza, par. 14.

[3] L’ISA 220 sottolinea l’importanza dell’indipendenza, attraverso l’obbligo in capo al revisore dell’acquisizione di informazioni pertinenti il soggetto incarico al fine di valutare circostanze e rapporti che possano costituire minaccia all’indipendenza, par. 11

Le misure idonee a garanzia dell’indipendenza: il rischio e la rilevanza delle carte di lavoro

Il comma 1-ter dell’articolo 10, D. Lgs 39/2010, sancisce  espressamente la rilevanza dell’adozione di misure ragionevoli per garantire che l’ indipendenza affinché l’attività di revisione non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale, nonché applicabile alla sua rete, ai suoi membri degli organi di amministrazione, ai suoi dirigenti, eventuali altri suoi revisori, ai suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale. 

Non devono sussistere i rischi di un autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

Ogni contenuto del requisito dell’indipendenza deve essere adeguatamente documentato nelle carte di lavoro che dovranno comprendere tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché' le misure adottate per prevenirli e limitare le  responsabilità conseguenti

La dichiarazione annuale d’indipendenza

La norma prevede la sottoscrizione della dichiarazione annuale contenente un’attestazione particolareggiata delle cariche e dei ruoli che il revisore non può rivestire per il detto requisito dell’indipendenza. In particolare, il revisore legale o il responsabile chiave dell’attività di revisione non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. 

Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché' a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.  

In generale i soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l’obiettività del revisore o del  responsabile dell'incarico.

L’indipendenza ed il corrispettivo dell’incarico di revisione

Il requisito dell’indipendenza si ravvisa anche nelle modalità di definizione del corrispettivo dell'incarico di revisione legale che non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. 

A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo: 

  1. alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché' ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
  2. alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
  3. alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.

Le procedure e l’organizzazione interna.

La norma, ed in particolare l’articolo 10– ter, nella definizione del requisito dell’indipendenza, specifica la rilevanza delle procedure e dell’organizzazione interna del revisore. In particolare,  la società di revisione legale, al fine di tutelare l'indipendenza e l’obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto della società di revisione legale, stabilisce le direttive e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8. 

Il revisore legale o la società di revisione legale si deve dotare di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.

I diversi livelli rispetto ai quali detta ragionevole sicurezza devono essere perseguibili dipendentemente dall’ampiezza e dalla dimensione dell’incarico, afferiscono a:

  • i dipendenti, nonché tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione del revisore  o sono sotto il suo controllo e che partecipando direttamente all' attività di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate a svolgere l'incarico
  • l'esternalizzazione di attività di revisione tale da non compromettere l'efficacia del suo controllo interno della qualità, né la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto, da parte del revisore o della società di revisione legale, degli obblighi previsti dal decreto o altro Regolamento Europeo. (L'esternalizzazione di attività di revisione non può influire sulla responsabilità del revisore legale o della società di revisione legale nei confronti dell'ente sottoposto a revisione);
  • l’adozione di disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi;
  • l’adozione di un sistema di controllo interno della qualità comprende direttive e procedure adeguate a garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento dell’attività e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione e proporzionato all'ampiezza e alla complessità delle attività di revisione legale svolte.

Vediamo alcuni procedimenti operativi relativi alla valutazione indipendenza, all’interno del software cloud Revisal, soluzione ideale per sindaci e revisori sviluppata da Maggioli S.p.A.

Procedimenti operativi relativi alla valutazione indipendenza:software Revisal

1)Questionario sulla sussistenza di requisiti per l’ineleggibilità o la decadenza

La valutazione finale viene data automaticamente da Revisal sulla base delle risposte al questionario.

 

 

 

2) E’ possibile inoltre calcolare, per il Sindaco o il Collegio sindacale, la dipendenza finanziaria. 

Il software, sulla base dei parametri di compenso indicati manualmente dal professionista, sviluppa un calcolo di indici e indicatori, restituendo la valutazione finale DIPENDENTE o INDIPENDENTE.

2) Al termine del processo di valutazione, è possibile stampare in formato .pdf l’attestazione di indipendenza.

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Patent box: ecco come compilare la dichiarazione dei redditi 2022

1 Agosto 2022 in Speciali

Il nuovo Patent Box, consistente in una “Super deduzione” (pari al 110%) dei costi di R&S sostenuti in relazione a determinati beni immateriali, fa il suo ingresso nei modelli dichiarativi 2022 e nelle relative istruzioni.

Degli stessi autori l'ebook Il nuovo patent box 2022 

Patent box: le spese agevolabili

Le spese cui applicare la maggiorazione del 110% risultano essere le seguenti:

spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo, o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede

quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle “attività rilevanti”

spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività di R&S “rilevanti”

spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle medesime attività agevolabili

spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi

Degli stessi autori l'ebook Il nuovo patent box 2022 

indicazione delle spese agevolabili nel Mod. redditi 2022-SC

Non rilevano, ai fini della determinazione delle spese agevolabili, gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti

Se le spese agevolabili (fatta eccezione per quelle di cui alla lett. e) si riferiscono solo in parte alle attività rilevanti, le stesse potranno essere maggiorate solo per la quota riferibile a tale utilizzo. 

Il provvedimento evidenzia che le spese agevolabili, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità, rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione dell’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse. 

Le quote di ammortamento vengono quantificate utilizzando il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, determinato ai sensi dell’art. 110, TUIR, ridotto dell’ammontare delle spese capitalizzate che hanno già usufruito, anche in applicazione del meccanismo premiale (consistente nel c.d. recapture delle spese di seguito esposto) della predetta maggiorazione.

Degli stessi autori l'ebook Il nuovo patent box 2022 

Il “meccanismo premiale” di c.d. recapture delle spese

In applicazione del comma 10-bis dell’art. 6 del D.L. 146/2021, il provvedimento attuativo stabilisce che nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali agevolabili ottiene un titolo di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.

Ai fini del beneficio derivante dal “meccanismo premiale”: 

 

 

Sono ricomprese

Le spese: 

a) di ricerca fondamentale indicate all’art. 2, lettera a) del decreto MISE; 

b) di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright

 

 

Non sono ricomprese

Le spese che hanno concorso alla formazione del numeratore del rapporto di cui all’art. 1, comma 42, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“vecchio” patent box) 

In caso di operazioni straordinarie, anche fiscalmente realizzative, che comportino il trasferimento dell’azienda, o del ramo di azienda, cui sono riferibili le spese oggetto del meccanismo premiale, il diritto di apportare la variazione in diminuzione pari al 110% del loro importo spetta al soggetto che risulti titolare della predetta azienda, o ramo di azienda, nel periodo di imposta in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale.

Il meccanismo del “recaptureopera già con riferimento alle immobilizzazioni immateriali che hanno ottenuto un titolo di privativa industriale nel 2021

Come è stato infatti chiarito dall’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’incontro con la stampa specializzata del 27 gennaio 2022 (c.d. “Telefisco 2022”): “nel caso in cui, per un’immobilizzazione immateriale   agevolabile, si ottenga il titolo di privativa industriale nel 2021, ai sensi del comma 10 bis dell’art. 6 del D.L. n. 146/2021, è possibile usufruire della maggiorazione del 110% delle spese sostenute in periodi d’imposta precedenti, in vista della creazione dell’immobilizzazione immateriale agevolabile, purché si tratti di spese sostenute non oltre l’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello in cui sia stato ottenuto il titolo di privativa industriale. Pertanto, nel caso prospettato, si potrà applicare il meccanismo del recapture dei costi sostenuti a partire dal 2013”.

Degli stessi autori l'ebook Il nuovo patent box 2022 

indicazione del “recapture” nel Mod. redditi 2022-SC

Ecco come indicare il recapture nel modello di dichiarazione dei redditi 2022

Degli stessi autori l'ebook Il nuovo patent box 2022 

Esercizio dell’opzione in dichiarazione

L’opzione per il nuovo patent box:

  1. è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce;
  2. ha durata quinquennale;
  3. è irrevocabile;
  4. è rinnovabile

Il provvedimento elenca, inoltre, alcune casistiche concernenti il c.d. periodo transitorio di cui al comma 10 dell’art. 6, D.L. 146/2021.

 

 

Soggetti che hanno presentato, con riferimento al precedente regime PB, un’istanza di ruling o di rinnovo della stessa (ex art. 31-ter, DPR 600/73)

Possono esercitare l’opzione per il nuovo PB previa comunicazione da trasmettersi, tramite PEC o con raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime PB, manifestando in maniera irrevocabile l’espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura. 

 

Soggetti non rientranti nella precedente ipotesi, che, avendo esercitato l’“opzione PB”, hanno esercitato anche l’“opzione OD” (c.d. regime di autoliquidazione ex D.L. 34/2019)

Possono continuare a fruire del precedente regime patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale. Per tali soggetti non sussiste l’obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali. 

 

 

 

Soggetti non rientranti nelle precedenti ipotesi che intendono optare per il nuovo regime patent box 

 

  • Devono esprimere l’opzione per il nuovo PB nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce. 
  • A seguito di tale opzione, quella manifestata per il precedente regime patent box si considera revocata. 

 

I contribuenti non possono esercitare l’opzione PB, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021 (quindi dal 2021 per i solari). 

Degli stessi autori l'ebook Il nuovo patent box 2022 

Bonus verde 2022: guida alla detrazione per giardini e terrazze

26 Luglio 2022 in Speciali

Ieri 25 luglio l'agenzia delle Entrate con la Circolare n 28/E ha fornito chiarimenti sulle detrazioni per i bonus edilizi, tra essi anche alcune precisazioni per il bonus verde.

Ricordiamo che la Legge di bilancio 2022 ha confermato anche per il 2022 il “bonus verde”, l’agevolazione fiscale per gli interventi straordinari di sistemazione di terrazzi, giardini e aree scoperte di pertinenza con la messa a dimora di alberi e piante. 

Interessati sia i proprietari degli immobili, che eventuali inquilini. Il bonus spetta anche nel caso di interventi realizzati nei condomìni.

L’agevolazione era stata introdotta con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017) e poi prorogata fino appunto al 2022.

Si tratta di una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione di giardini, terrazzi, coperture, entro un limite massimo di spesa di 5.000 euro per ogni unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (il che si traduce in una detrazione massima di 1.800 Euro, con rate da 180 euro).

Bonus verde 2022: le spese agevolabili

Il bonus verde altro non è che un'altra detrazione Irpef legata alla casa. Ad essere agevolato, però, questa volta non è il mattone ma il verde. 

I contribuenti potranno detrarre il 36% delle spese documentate relative al verde, fino a un massimo di spesa di 5.000 euro per ogni unità immobiliare (che significa una detrazione totale di 1.800). 

Al momento manca un elenco delle fattispecie di interventi con riferimento ai quali si può beneficiare dell’agevolazione. La legge afferma che le spese agevolabili saranno quelle dedicate alla:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  • tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

Bonus verde 2022: a chi spetta la detrazione? Attenzione ai condomini

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.

Pertanto, oltre ai proprietari, la detrazione spetta anche a:

  • nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari (affittuari) o comodatari.

Interventi in condominio

La detrazione spetterà anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, fino ad un importo massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo compresa nel condominio stesso.

Il singolo condomino avrà diritto alla detrazione nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel caso di interventi di sistemazione del verde eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali, il bonus verde spetterà su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno, sia per la sistemazione delle pertinenze di immobili di proprietà privata che per le spese sostenute per interventi effettuati in condominio. 

Inoltre, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, potranno usufruire della detrazione per i lavori sulle parti comuni anche i proprietari di immobili per uso diverso da quello abitativo, a patto che il condominio sia destinato per almeno la metà ad abitazioni. Tuttavia in caso di un immobile nel quale sono presenti anche dei negozi: l’ammontare massimo delle spese dovrà essere calcolato sulla base al numero degli appartamenti, e non sul numero complessivo delle unità immobiliari presenti, mentre la detrazione sarà sempre ripartita sulla base di millesimi di proprietà complessivi.

Bonus verde 2022: gli interventi agevolabili

Come abbiamo detto, per quel che riguarda i lavori che possono godere dello sconto fiscale, la legge indica:

  • sistemazione a verde,
  • miglioramento di impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • creazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione finalizzate alla creazione dei nuovi spazi verdi.

Agevolati dunque fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere e riqualificazione di tappeti erbosi (esclusi quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro).

Detrazione fiscale ammessa anche per la realizzazione degli impianti di irrigazione, e per i lavori di giardinaggio necessari e conseguenti

Detrazione anche per i lavori di restauro e recupero di giardini di interesse storico e artistico di pertinenza di immobili vincolati.

In ogni caso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si deve trattare di interventi di natura straordinaria, con la conseguenza che sono agevolabili solo le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:

  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati
  • i lavori in economia. Con Circolare n 9/2022 le Entrate hanno specificato che la circostanza dei lavori in economia non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. 

Di conseguenza, la collocazione di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile solo a condizione che faccia parte di un “più ampio” intervento di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali.

Infine, la detrazione non è riconosciuta per la creazione di un giardino nell’ambito di un appalto per la costruzione di un nuovo immobile.

Il MEF ha recentemente chiarito alcuni aspetti del bonus verde, per approfondimenti si legga Bonus verde 2022 e interventi plurimi bonus edilizi: i chiarimenti del MEF

Bonus verde 2022: modalità di pagamento delle spese e documenti da conservare

Per poter usufruire dell'agevolazione "bonus verde", i pagamenti dovranno essere eseguiti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di:

  • assegni bancari, postali o circolari non trasferibili 
  • o con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici.

non è necessario il pagamento con il bonifico dedicato alle detrazioni.

La detrazione sarà poi ripartita in sede di dichiarazione, in dieci quote annuali (il massimo della quota sarà di 180 euro 1.800/10).

Come chiarito dalla Circolare n 28/2022 delle Entrate, si specifica inoltre che nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione; inoltre, la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

La stessa circolare inoltre ha riepilogato tutto i documenti da controllare e conservare ai fini della agevolazione. Vediamo la tabella di sintesi

Bonus verde 2022: tabella di sintesi su come funziona l’agevolazione

Ecco di seguito una tabella in merito al cd. Bonus verde.

Bonus verde 2022
A chi spetta Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
Percentuale detrazione 36% di massimo 5.000 euro (per un totale di 1.800 euro)
Detrazione annua massima 180 euro. La detrazione va infatti ripartita in 10 quote annuali di pari importo
Interventi che danno luogo al bonus verde
  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Quali vantaggi? La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Effettuazione del pagamento Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale, carte di credito, ecc.).
 

ETS: le linee guida sulla raccolta fondi del terzo settore

23 Luglio 2022 in Speciali

Viene pubblicato in GU n 170 del 22 luglio 2022 il Decreto 9 giugno 2022 del Ministero del lavoro per la adozione delle Linee guida per la raccolta fondi degli ETS Enti del terzo settore ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

In particolare, le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi e si configurano come un documento in grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta delle risorse.

E' bene specificare, come riporta lo stesso comunicato del Ministro, che, le regole di orientamento sono rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore, indipendentemente da:

  • forma giuridica,
  • dimensione,
  • missione, 
  • attività 
  • classificazione

e intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’art. 7 del Codice.

La norma prevede che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante:

  • sollecitazione al pubblico 
  • o attraverso la cessione 
  • o erogazione di beni o servizi di modico valore,
  • impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. 

Principi cardine della raccolta fondi per gli ETS

Come evidenziato dal documento delle Linee Guida i principi cardine volti a tutelare

  •  i donatori, 
  • i destinatari delle donazioni 
  • e gli stessi ETS 

sono individuati dall’articolo 7 del CTS in trasparenza, verità e correttezza. 

Trasparenza 

La trasparenza ha la finalità di rendere conto dell’operato complessivo dell’Ente del Terzo Settore anche mediante la diffusione delle informazioni e l’accessibilità della documentazione predisposta per la raccolta fondi. 

In particolare, è virtuoso per l’ETS esporre ai donatori e altri portatori di interesse (stakeholder), alcuni elementi che compongono l’attività di raccolta: 

1) oltre alla figura del legale rappresentante dell’ente, l’indicazione degli uffici e/o di almeno una persona di riferimento da contattare per ottenere informazioni sulla raccolta; 

2) l'indicazione della durata delle raccolte e del loro ambito territoriale e qualora tecnicamente possibile, dell'ammontare progressivo dei proventi raccolti; 

3) le categorie di beneficiari, gli enti privati o le attività di interesse generale dell'ETS ai quali saranno destinati i proventi ottenuti;

4) qualora la raccolta sia effettuata per realizzare progetti specifici, l'indicazione: a) dell'obbiettivo dei fondi da raccogliere; b) della destinazione delle risorse raccolte, qualora il progetto enunciato non possa essere realizzato c) della destinazione delle eccedenze, qualora fosse superato l’obbiettivo del progetto; d) dei tempi previsti per la realizzazione del progetto; 

5) l'indicazione delle modalità con cui eseguire la donazione e di eventuali benefici fiscali di cui il donatore può fruire; Ulteriore profilo atto a garantire la trasparenza è l’accessibilità, intesa come diritto del donatore e del destinatario della donazione a reperire informazioni sulla raccolta fondi e a riceverle se richieste. 

I donatori e i beneficiari della donazione hanno diritto di ricevere (o di poter facilmente accedere a) complete ed esaurienti informazioni sull’iniziativa di raccolta fondi. In tal senso l’ETS dovrà predisporre modalità e strumenti idonei a rispondere alle richieste di informazione e comunque fornire ai donatori, parallelamente all’assolvimento degli obblighi verso le Amministrazioni vigilanti, un’informazione chiara, diretta e facilmente comprensibile sull’utilizzo della sua donazione, sul progetto cui è destinata e/o sulle principali attività dell’ETS. 

Ai fini della trasparenza dovrà altresì essere osservata la disposizione di cui all’articolo 46 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale in vigore dal 2 maggio 2018, applicabile a “qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici, o che sollecita, direttamente o indirettamente, il volontario apporto di contribuzioni di qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di carattere sociale”

In base a tale norma dovranno essere resi noti autore e beneficiario della richiesta e l’obiettivo 9 sociale che si intende perseguire con la stessa. I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente le proprie opinioni sul tema trattato, ma deve risultare chiaramente che trattasi di opinioni dei medesimi promotori e non di fatti accertati. 

Tale disposizione prevede inoltre che i messaggi non devono: sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla dignità della persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento; colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendano aderire all’appello; presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema sociale per il quale l’appello viene rivolto; sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo all’iniziativa; sollecitare i minori ad offerte di denaro.” 

Verità

L’ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere, applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 145/2007. 

Correttezza 

L’attività di raccolta fondi deve essere orientata da principi di correttezza. 

Viene quindi richiesto all’ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione. 

In particolare, nei confronti del donatore e del beneficiario dovrà essere garantito il rispetto della privacy, soprattutto in ordine al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d. lgs. n. 196/2003, e dal Regolamento europeo sulla Privacy, GDPR 2016/679. 

Nelle attività di comunicazione e di raccolta fondi si deve evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi. 

Gli ETS non devono porre in essere comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori. In ossequio ai principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Carta Costituzionale non sono ammesse discriminazioni in base al genere, alla razza, all’ideologia e al credo religioso a meno che la specifica preferenza accordata a determinate categorie di destinatari, nonché l’identificazione di peculiari caratteristiche dei collaboratori, siano interamente funzionali al perseguimento della missione.

Scarica qui il Modello in word personalizzabile di RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE redatto ai sensi dell’articolo 87, comma 6 e dell’articolo 79, comma 4, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2017 n. 117, per gli enti del terzo settore.

Modalità di raccolta fondi ETS: le principali tecniche

Il documento del ministero specifica che le modalità di raccolta fondi potrà essere: 

  • sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore)
  • sia pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.

Le Linee Guida hanno lo scopo di delineare un quadro di massima non esaustivo né cogente delle tecniche di raccolta fondi mediante cui procedere:

  • il Direct mail;
  • il Telemarketing;
  • il face-to-face;
  • il Direct response television;
  • eventi, anche di piazza;
  • il merchandising;
  • i salvadanai;
  • tramite imprese for profit;
  • attività di sostegno a distanza;
  • i lasciti testamentari;
  • numerazioni solidali;
  • donazioni online.

Va infine segnalato, che il Codice del Terzo Settore prevede per gli ETS che ricorrono all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività e consentire agli organi competenti la vigilanza

Scarica qui il Modello in word personalizzabile di RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE redatto ai sensi dell’articolo 87, comma 6 e dell’articolo 79, comma 4, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2017 n. 117, per gli enti del terzo settore. 

Allegati:

Agripark 2022: incentivi fotovoltaico settore agricolo per il parco Agrisolare

22 Luglio 2022 in Speciali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 149 del 28.06.2022 il Decreto 25.03.2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in merito agli interventi per le realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR “Parco Agrisolare”, il cd. Agripark.

Prima di entrare nel merito dell’agevolazione, riportiamo alcune definizioni:

DNSH

principio «Do No Significant Harm», sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente

GBER

regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Settore agricolo

l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria e della trasformazione di prodotti agricoli

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 201 del 13 luglio 2022  "Agripark: incentivi fotovoltaico settore agricolo" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse

Finalità e ambito di applicazione

Il decreto fornisce le direttive in merito all'erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale

Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se 

  • l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda  
  • e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purchè sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. 

In particolare, lo scopo è selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati   strumentali all'attività dei beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica. Unitamente, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi:

a)

rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro

b)

realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale

c)

realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale

Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al   principio “non   arrecare    un   danno significativo”.

 

Non sono in ogni caso ammissibili interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:  

  • attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle
  • attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento
  • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; 
  • attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 
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Soggetti Beneficiari Agripark

Sono soggetti beneficiari

imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria

imprese agroindustriali

indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi

Per espressa previsione, sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00

I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:

a

essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese

B

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione

C

non essere soggetto a sanzione interdittiva o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione

D

non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche

E

essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da documento unico di regolarità contributiva (DURC)

F

non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente

g

non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero

H

non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce

i

non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà

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Criteri e modalità dell’aiuto agripark

Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale rispetto alla spesa ammessa: 

  • per le aziende agricole attive nella produzione primaria: le intensità di aiuto di cui alla tabella 1A, come riportata; 
  • per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli: le intensità di aiuto di cui alla tabella 2 A come riportata;
  • per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b): le intensità di aiuto di cui alla tabella 3 A come riportata. 

Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00, nel limite massimo di euro 1.000.000 per singolo soggetto beneficiario. 

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Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati   interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici. 

L'investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più soggetti beneficiari e riguarda un bene materiale utilizzato da uno o più soggetti beneficiari. L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: 

  • migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
  • migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purchè l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione; 
  • creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. 

    

Spese ammissibili

Intensita massima dell’agevolazione

 

Regioni meno sviluppate e tutte le regioni in cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2013 è stato inferiore al 75% della media del PIL dell’UE-27 *

Altre regioni

Costruzione o miglioramento di beni immobili

50%

40%

ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO AD UN MASSIMO DEL LORO VALORE DI MERCATO

50%

40%

ACQUISIZIONE O SVILUPPO DI PROGRAMMI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI BREVETTI, LICENZE E DIRITTI DI AUTORE E MARCHI COMMERCIALI

50%

40%

COSTI GENERALI, COLLEGATI ALLE SPESE DI CUI SOPRA, E COME ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, ONORARI PER CONSULENZE SULLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ED ECONOMICA, COMPRESI GLI STUDI DI FATTIBILITA’

50%

40%

 

Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per: 

  • i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto; 
  • gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; 
  • gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

* Si intendono: Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

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Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici. 

    

Spese ammissibili

Intensita massima dell’agevolazione

 

Regioni meno sviluppate e tutte le regioni in cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2013 è stato inferiore al 75% della media del PIL dell’UE-27 *

Altre regioni

Costruzione o miglioramento di beni immobili

50%

40%

ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO AD UN MASSIMO DEL LORO VALORE DI MERCATO

50%

40%

ACQUISIZIONE O SVILUPPO DI PROGRAMMI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI BREVETTI, LICENZE E DIRITTI DI AUTORE E MARCHI COMMERCIALI

50%

40%

COSTI GENERALI, COLLEGATI ALLE SPESE DI CUI SOPRA, E COME ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, ONORARI PER CONSULENZE SULLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ED ECONOMICA, COMPRESI GLI STUDI DI FATTIBILITA’

50%

40%

 *: si intendono: Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

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Bonus psicologico 2022: ecco come funziona

22 Luglio 2022 in Speciali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27.06.2022, il decreto del Ministero della salute del 31.05.2022 con le regole per l’operatività del c.d. bonus psicologico, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.  

Il 19 luglio 2022 l'INPS ha pubblicato la tanto attesa circolare con le regole per richiedere il bonus psicologico. In particolare, la Circolare n 83/2022 fornisce le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022, c.d. Bonus psicologo 2022.

Ecco come funziona.

Bonus psicologico 2022: chi sono i beneficiari

Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di:

  • depressione,  
  • ansia,  
  • stress e fragilità psicologica,   

a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Sessioni di psicoterapia: i professionisti del bonus psicologo 2022

Come riportato il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso: 

  • specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti;  
  • nell'ambito dell'albo degli psicologi
  • che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).    

Il CNOP trasmette ad INPS l'elenco dei nominativi degli aderenti all'iniziativa, unitamente ai dati indicati nell'allegato disciplinare tecnico. 

L'elenco sarà consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS.

I professionisti devono autenticarsi nella piattaforma INPS per accedere al servizio utilizzando la Carta di identità elettronica (CIE), il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS).

L'avvenuto inserimento nell'elenco implica l'obbligo di accettazione dei benefici secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.   

Il professionista presente nell'elenco è abilitato all'inserimento del proprio IBAN.

Contributi e requisti patrimoniali

Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.

Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente:

 

ISEE inferiore a 15.000 il beneficio

fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario

ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro

il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario

ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro

il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario

Bonus psicologico: possibile richiederlo dal 25 luglio al 24 ottobre 2022

L'INPS con nota n 2905 del 21 luglio informa che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” o Bonus Psicologico potranno essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (art. 5, comma 1, del D.M. 31/05/2022). 

In data 19 luglio 2022 l'INPS ha pubblicato la tanto attesa circolare con le regole per richiedere il bonus psicologico.

In particolare, la Circolare n 83/2022 fornisce le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo. 

La richiesta del beneficio deve essere presentata in modalità telematica all'INPS accedendo alla piattaforma INPS. L'identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso:

  • la carta di identità elettronica (CIE),
  • il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID),  
  • la Carta nazionale dei servizi (CNS).  
  • il contact center di INPS, secondo le modalità rese disponibili sul sito dell'INPS.   

All'atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia   autonoma di residenza e, laddove richiesto dall'interessato, i dati di contatto   presenti negli archivi istituzionali dell'INPS.

Il richiedente fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in cui attesta e comunica il soddisfacimento dei requisiti. 

In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti e informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida:

in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida

in caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita

Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.

 

I benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse. 

L'assegnazione del beneficio è garantita nel rispetto dei parametri e in base all'ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso. 

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari

L'INPS comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito. Il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda.   

Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.  

Utilizzo del contributo

Ecco come funziona l’utilizzo del contributo:

  • il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco rilasciato ai fini della prenotazione; 
  • il professionista accede alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell'importo della propria prestazione, ne indica    l'ammontare inserendo la data della seduta concordata; 
  • INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione, in ogni caso il beneficiario può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne; 
  • Il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l'importo corrispondente;

INPS comunica al beneficiario l'importo utilizzato e la quota residua.

Start up innovative e agevolazioni fiscali per gli investitori: dichiarazioni 2022

21 Luglio 2022 in Speciali

Un’impresa che presenta i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento può chiedere l’iscrizione all’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, grazie alla quale acquisisce lo status di start up innovativa.

Gli investitori di una start up innovativa possono godere di specifiche agevolazioni fiscali, a regime o temporanee: tali agevolazioni si sostanziano in detrazioni dall’Irpef, deduzioni dall’Ires o nell’esenzione dalla tassazione sulle plusvalenze realizzate. Per usufruire della detrazione Irpef o della deduzione Ires il contribuente dovrà correttamente compilare la dichiarazione annuale dei redditi.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 157 del 7 giugno 2022 Start up innovative e agevolazioni fiscali per gli investitori, con compilazione dei modelli Redditi disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse

Start up innovative: premessa

Il D.L. 179/2012 come convertito dalla Legge 221/2012, ha introdotto nell’ordinamento italiano le agevolazioni, non solo fiscali, previste per le imprese che assumono la qualità di start up innovativa.

Una società di capitali, anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote non sono quotate in mercati regolamentati, assume la qualità di start up innovativa quando:

  • possiede gli specifici requisiti richiesti dalla normativa, e 
  • dopo l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

La prima iscrizione presso l’apposita sezione del Registro delle imprese, e il mantenimento della stessa negli anni successivi, non costituisce un obbligo, ma un onere che l’impresa deve sostenere per poter godere dei benefici premiali previsti dalla normativa, in quanto elemento necessario per poter assumere la qualità di start up innovativa. In altre parole, una start up innovativa, secondo l’ordinamento italiano, è tale solo se l’impresa è iscritta presso l’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

L’obiettivo ideale della normativa è quello di sostenere l’innovazione tecnologica del tessuto imprenditoriale nazionale, il quale però si scontra con gli inevitabili limiti di una capacità innovativa di solo taglio curriculare.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 157 del 7 giugno 2022 Start up innovative e agevolazioni fiscali per gli investitori, con compilazione dei modelli Redditi disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse

Requisiti start up innovativa

Più nello specifico, l’aspirante start up innovativa, per essere qualificata come tale deve:

  • essere costituita da non più di 60 mesi;
  • essere residente 
  • in Italia, o 
  • in un altro Stato membro dell’Unione Europea, sempre che abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • realizzare, dal secondo anno di attività, un valore della produzione annuale non superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuire utili, né averli distribuiti in passato;
  • presentare come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non essere stata il risultato di una fusione o una scissione societaria, né essere stata costituita in seguito a cessione d’azienda o di un suo ramo.

In riferimento al requisito del valore della produzione, la norma fa riferimento al concetto non univoco di “secondo anno di attività, che può assumere diverse interpretazioni: secondo Assonime si dovrebbe fare riferimento al secondo esercizio civilistico di durata annuale.

La vocazione innovativa, esclusiva o prevalente, richiesta all’oggetto sociale concettualmente assume un perimetro molto ampio, tale da poter essere applicato ai più diversi settori dell’economia senza particolari limitazioni.

Restando nell’ambito dell’oggetto sociale, specifiche agevolazioni poi sono previste – ma che in questa sede non si approfondiranno – per:

  • le start up innovative a vocazione sociale, e 
  • per quelle a vocazione turistica. 

In aggiunta ai precedenti requisiti, che devono essere tutti posseduti dall’impresa, l’aspirante start up innovativa deve possedere anche almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

  • le spese annuali in ricerca e sviluppo sono pari (o superiori) al 15% del maggiore valore tra 
  • costi totali (escludendo quelli legati all’acquisto o alla locazione di immobili), e 
  • valore totale della produzione dell’impresa;
  • la forza lavoro (dipendenti o collaboratori) complessiva impiegata è composta alternativamente:
  • per almeno un terzo da personale con diploma di laurea magistrale che abbia concluso o abbia in corso un dottorato di ricerca presso una università riconosciuta, anche non italiana, o che abbia svolto per almeno tre anni attività di ricerca presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
  • per almeno due terzi da personale in possesso di laurea magistrale.
  • l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di una privativa industriale relativa a una invenzione, oppure è titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

L’impresa che possiede i requisiti per assumere lo status di start up innovativa richiede l’iscrizione  alla sezione speciale del Registro delle imprese tramite Comunicazione unica, da trasmettere alla CCIAA territorialmente competente, allegando alla domanda di iscrizione una apposita autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Specifiche informazioni dovranno essere poi pubblicate sulla piattaforma telematica https://startup.registroimprese.it/.

Con cadenza almeno annuale, la start up innovativa dovrà aggiornare o confermare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sulla stessa piattaforma telematica, ed attestare le medesime informazioni al Registro delle imprese, con dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa.

In caso di perdita dei requisiti qualificanti o a causa del mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, l’impresa sarà cancellata dalla sezione speciale e manterrà la sola iscrizione nella sezione ordinaria: in conseguenza di ciò, perderà lo status di start up innovativa e le conseguenti agevolazioni previste dalla normativa.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 157 del 7 giugno 2022 Start up innovative e agevolazioni fiscali per gli investitori, con compilazione dei modelli Redditi disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse

Start up innovative e disciplina di favore

La disciplina di favore prevista per le imprese che assumono la qualità di start up innovative ha la caratteristica di prevedere due beneficiari:

  • l’impresa;
  • l’investitore.

L’obiettivo del legislatore appare quello di favorire l’impresa sotto un duplice aspetto: attraverso le agevolazioni fiscali previste per i soci si vuole favorire l’investimento nelle start up innovative, attraverso i benefici per l’impresa si vuole agevolarne l’avviamento.

Per quanto riguarda l’impresa, i principali benefici previsti riguardano gli ambiti:

Societario

La principale linea di intervento è legata all’ambito societario, per il quale sono previste una serie di deroghe alla disciplina ordinaria, in modo particolare in tema di gestione del capitale, per il quale sono disposte modalità agevolate di gestione delle partecipazioni e di gestione delle perdite

Camerale

Le agevolazioni camerali si sostanziano nell’esonero dall’obbligo di versamento dei diritti annuali dovuti alla CCIAA territorialmente competente e dei diritti di segreteria, con annesse imposte di bollo, dovute per le iscrizioni al Registro delle imprese

Fiscale

La particolare selezione, effettuata dal Legislatore, dei benefici fiscali a sostegno delle start up innovative ne conferma la volontà di agevolarne l’avviamento, con misure quali l’esonero dall’applicazione della disciplina sulle società di comodo o la maggiore libertà prevista per l’utilizzo in compensazione del credito IVA

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 157 del 7 giugno 2022 Start up innovative e agevolazioni fiscali per gli investitori, con compilazione dei modelli Redditi disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse

Agevolazioni fiscali per investimenti in start up

Le principali e più rilevanti agevolazioni fiscali previste per il contesto delle start up innovative hanno come beneficiari gli investitori.

La normativa di favore a beneficio dell’investitore, costruita per stratificazione a partire dalla prima originaria misura, conta oggi quattro agevolazioni:

  • detrazione Irpef o deduzione Ires sulle somme investite, a regime;
  • incremento della detrazione Irpef e della deduzione Ires, per il solo 2019;
  • incremento della detrazione Irpef in regime de minimis, a carattere temporaneo;
  • esenzione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche.

Le specifiche agevolazioni saranno approfondite nel prosieguo.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 157 del 7 giugno 2022 Start up innovative e agevolazioni fiscali per gli investitori, con compilazione dei modelli Redditi disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse

Deduzione sul modello Redditi PF 2022: esempio

Un caso particolare di compilazione del modello Redditi PF 2022 è quello che può interessare le persone fisiche partecipanti una società di capitali, nel caso in cui questa abbia optato per l’opzione per la tassazione per trasparenza ex articolo 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, e contestualmente abbia effettuato uno o più investimenti in Start up innovative.

In questo caso la società trasparente può trasferire ai soci, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili, la quota di conferimento in Start up innovativa eccedente il reddito complessivo

Per contro l’investitore potrà dedurre la quota di conferimento eccedente a lui spettante compilando il rigo RP34 del modello Redditi PF 2022, dove indicherà in:

  • colonna 1 “Codice fiscale il codice fiscale della società partecipata;
  • colonna 2 “Importo la quota di conferimento trasferita.

Tale importo sarà deducibile dal reddito complessivo del contribuente. In caso di trasferimenti di più quote da parte di più società partecipate, saranno compilati più moduli e il loro totale sarà riportato sulla colonna 3 del primo dei moduli utilizzati.

Le modalità operative dell’agevolazione sono individuate dall’art. 4, comma 6 del Decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05.05.2019 che tratta appunto delle Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in Start up innovative e in PMI innovative.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 157 del 7 giugno 2022 Start up innovative e agevolazioni fiscali per gli investitori, con compilazione dei modelli Redditi disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse

Nuova Sabatini 2022: più Green e più Sud

21 Luglio 2022 in Speciali

La norma istitutiva “Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese” prevede una misura di aiuto a favore delle micro, piccole e medie imprese, volta a favorire l'accesso al credito delle stesse, attraverso la previsione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in: 

  • macchinari
  • impianti
  • attrezzature 

nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

Con il DM 22 aprile 2022 sono riportate le indicazioni per l’accesso alla Nuova Sabatini contenente anche due nuove linee di intervento oltre a quella principale, la Nuova Sabatini Green per gli investimenti a basso impatto ambientale e la Nuova Sabatini Sud, dedicata alle PMI delle regioni del Mezzogiorno.

Riportiamo di seguito il quadro dell’agevolazione rivisto con le principali novità.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 191 del 04.07.2022 "Nuova Sabatini 2022: più green e più Sud" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

Sabatini Green e Sud: ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti.

 

Requisiti soggettivi PMI

Regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese ovvero nel registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo registro delle imprese

Nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria

Non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda

Non si trovano in condizioni tali da risultare «impresa in difficoltà» così come individuata, per i settori agricolo e forestale, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, per i settori non ricompresi nei precedenti. 

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Caratteristiche finanziamento

La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore.

Il finanziamento, il cui contratto deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, potrà coprire il 100% degli investimenti previsti ed avrà le seguenti caratteristiche.

 

CARATTERISTICHE FINANZIAMENTO

deliberato a copertura dei programmi di investimento

durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene

deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 4.000.000 euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria, fermo restando quanto previsto per i programmi nel settore della pesca e acquacoltura.

Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di euro 4.000.000,00, rileva l'importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, peri quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti

erogato in un'unica soluzione all'impresa beneficiaria, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo, se successiva. Nell'ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l'impresa richiedente o l'intermediario finanziario può, altresì, procedere al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene; l'importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell'importo complessivo del contratto di leasing finanziario. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva.

Il finanziamento è concesso, fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, dal soggetto finanziatore a valere sul plafond di provvista, costituito presso la gestione separata di CDP, ovvero a valere su diversa provvista. 

In caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 191 del 04.07.2022 "Nuova Sabatini 2022: più green e più Sud" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

Sabatini green e sud 2022:

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per la realizzazione di programmi concernenti gli investimenti contenuti nell’articolo 9, D.M. 22 aprile 2022 e devono essere realizzati esclusivamente sul territorio nazionale.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi devono prevedere investimenti che, considerati singolarmente ovvero nel loro insieme, presentino autonomia funzionale; non è ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti che integrano, con nuovi moduli, l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.

Non sono, in ogni caso, ammissibili i programmi concernenti l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

Il programma, unitariamente considerato, deve essere avviato successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, pena la revoca totale delle agevolazioni.

Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

  • l'impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l'emissione di conferme d'ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
  • sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
  • sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma.

I programmi devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine, è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito al programma o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

I beni oggetto del programma non possono essere alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei 3 anni successivi alla data di ultimazione del programma di investimento.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 191 del 04.07.2022 "Nuova Sabatini 2022: più green e più Sud" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

Sabatini Green e Sud: spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all'acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all’attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell'impresa in cui è realizzato l'investimento.

Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e iscritti in bilancio nell'attivo dello Stato patrimoniale per almeno 3 anni, nel rispetto dei principi contabili applicabili (OIC 16 – Immobilizzazione materiali).

Le imprese in contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, nonché le imprese agricole che adottano il regime contabile e di tassazione speciale previsto dalla legge, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono trasmettere una apposita DSAN (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) resa dal legale rappresentante dell'impresa, da tenere agli atti dell'impresa stessa, redatta con le modalità indicate dal Ministero.

Le spese devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA credit transfer, ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni devono riportare nell'apposito campo il «Codice unico di progetto – CUP», che sarà reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell'intervento «art. 2, comma 4, decreto-legge n. 69/2013» da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 191 del 04.07.2022 "Nuova Sabatini 2022: più green e più Sud" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

Sabatini Green e Sud: importo delle agevolazioni

A fronte del finanziamento (che può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia) è concessa un'agevolazione nella forma di contributo in conto impianti, pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento, a un tasso d'interesse annuo pari:

  • al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
  • al 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

L’eventuale esaurimento delle risorse disponibili è comunicato con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda le misure per il Meridione, possono accedere agli specifici incentivi della Nuova Sabatini Sud le imprese di micro e piccola dimensione, in possesso dei requisiti richiesti anche per la Nuova Sabatini aventi la sede legale o un’unità locale nelle regioni del Mezzogiorno come risultante dai sistemi camerali.

L’agevolazione sotto forma di contributo in conto impianti è pari all'ammontare complessivo degli interessi, calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento richiesto, a un tasso d'interesse annuo pari al 5,5%.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 191 del 04.07.2022 "Nuova Sabatini 2022: più green e più Sud" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

Quadro AC: il quadro degli amministratori di condominio nel modello Redditi

20 Luglio 2022 in Speciali

Il quadro AC del modello Redditi deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio, in carica al 31.12.2021, per effettuare due specifici adempimenti:

  • comunicare i dati identificativi del condominio, nel caso in cui sulle parti comuni condominiali siano stati effettuati degli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • comunicare all’anagrafe tributaria l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitor

In questo approfondimento vediamo la compilazione del quadro AC.

Questo articolo è un estratto della circolare del Giorno 175 del 22 giugno 2022 "Quadro AC amministratori di condominio modello Reddti 2022" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del giorno di Fiscoetasse

Il condominio 2022

Il condominio rappresenta una particolare forma di comunione che riguarda le parti comuni dell’edificio e che, in quanto tale, necessita di essere amministrata. L’amministrazione dei beni che fanno parte della comunione edilizia (regolata dal codice civile e dal regolamento condominiale) è affidata all’assemblea dei condòmini che decide in base al principio di prevalenza della maggioranza, nel bene degli interessi comuni.

L’art. 1129 del C.C. (dopo la riforma attuata con la legge 220/2012) ha reso obbligatoria la nomina dell’amministratore quando i condomini sono più di 8. Al di sotto di tale soglia il condominio si definisce “minimo”.

L’amministratore viene nominato dall’assemblea e, nel caso questa non vi provveda, dall’autorità giudiziaria – su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario. La carica è annuale e va confermata di anno in anno

L’assemblea delibera, sia per la nomina che per la revoca dell’amministratore, in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno 500 millesimi di proprietà e la maggioranza dei presenti (in ogni caso un terzo dei proprietari). 

L’amministratore, su richiesta anche di un solo condomino, può essere revocato dall’autorità giudiziaria nei seguenti casi: 

  • se non informa l’assemblea condominiale di una citazione o di un provvedimento giudiziario che esorbita dalle sue attribuzioni
  • se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità; 
  • se per due anni non ha reso il conto della sua gestione. 

La revoca può anche essere decisa in assemblea a maggioranza, per “gravi irregolarità”, che sono ad esempio:

  • omessa convocazione dell'assemblea condominiale per il rendiconto annuale; 
  • la mancata esecuzione delle delibere dell'assemblea;
  • la mancata apertura e utilizzo di un conto corrente condominiale;
  • la gestione non trasparente delle entrate e uscite compresa la mancata fornitura della documentazione ai condomini che ne fanno richiesta; 
  • la mancata diligenza nelle azioni giudiziarie contro i condomini morosi.

In caso di revoca senza giusta causa l'amministratore ha diritto al risarcimento del danno subito, in base al corrispettivo annuale ancora dovutogli.

All’amministratore sono riservati compiti di carattere:

  • amministrativo;
  • esecutivo;
  • rappresentativo;

che permettono al condominio di agire in modo unitario nei rapporti con i terzi (fornitori, utenze, amministrazione finanziaria eccetera).

Tra i vari compiti del condominio figura anche la compilazione del quadro AC della dichiarazione dei redditi (modello Redditi), per comunicare l’ammontare complessivo degli acquisti fatti nel periodo d’imposta e i dati identificativi dei relativi fornitori.

Questo articolo è un estratto della circolare del Giorno 175 del 22 giugno 2022 "Quadro AC amministratori di condominio modello Reddti 2022" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del giorno di Fiscoetasse

Quadro AC modello Redditi 2022

Il quadro AC del Modello Redditi (o quadro K del Modello 730) è destinato agli amministratori di condominio nei casi di interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di edifici condominiali.

In particolare, il quadro deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio, in carica al 31.12.2021 (con riguardo al modello Redditi 2022, per l’anno 2021), per comunicare i dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali (sezione I del quadro AC del Modello Redditi o del quadro K del Modello 730).

Si ricorda, infatti, che il D.L. n. 70/2011 ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella sezione II del quadro AC del Modello Redditi (o del quadro K del Modello 730):

  • i dati catastali identificativi dell’immobile;
  • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Pertanto, in relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14.05.2011, per i quali nell’anno 2021 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio deve

  • indicare nel quadro AC del Modello Redditi 2022 (o nel quadro K del Modello 730/2022) i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

  • effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (sezione III del quadro AC del Modello Redditi o del quadro K del Modello 730). 

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, supercondomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno (2021, nel caso di specie) somme superiori a € 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Questo articolo è un estratto della circolare del Giorno 175 del 22 giugno 2022 "Quadro AC amministratori di condominio modello Reddti 2022" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del giorno di Fiscoetasse

730/2022 e quadro K: riepilogo della compilazione

Come anticipato, il quadro K del modello 730/2022, segue le stesse regole di compilazione del quadro AC del modello REDDITIPF2022 descritte sopra.  

Riassumendo:

  • Nel rigo K1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio: 
    •  nel campo 1, il codice fiscale;
    •  nel campo 2, l’eventuale denominazione. 
  • Nei righi K1 e K2 vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara. Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento. 
  • Nei righi da K4 a K9 devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare. La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare. 

 

Questo articolo è un estratto della circolare del Giorno 175 del 22 giugno 2022 "Quadro AC amministratori di condominio modello Reddti 2022" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del giorno di Fiscoetasse

Dati che non devono essere presentati

L’art. 7, comma 9, primo e secondo periodo del D.P.R. 605/1973, prevede che:

gli “amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni”

Il Decreto che ha dato attuazione alla norma è stato il Decreto MEF 12.11.1998, il quale stabilisce che l’amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita):

  • relativamente a ciascun condominio
  • il codice fiscale,
  • la denominazione,
  • l’indirizzo completo,
  • lo specifico codice di natura giuridica;
  • relativamente a ciascun fornitore
  • il cognome e il nome,
  • la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto,
  • il codice fiscale,
  • il domicilio fiscale,
  • l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare.

Si esclude poi dall’obbligo di comunicazione, nella sezione III del quadro AC del Modello Redditi (o quadro K del Modello 730), i dati relativi a:

  • le forniture di acqua, energia elettrica e gas;
  • le forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette a “ritenute alla fonte”;
  • gli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a € 258,23 per singolo fornitore.

 

DATI DA COMUNICARE 

DATI DA NON COMUNICARE 

  • Dati amministratore
  • Dati condominio
  • Dati fornitore
  • Importo acquisti beni e servizi (> € 258,23 per fornitore)
  • Dati forniture acqua, energia elettrica e gas;
  • Dati forniture servizi le cui somme già assoggettate a “ritenuta alla fonte”;
  • Dati acquisti beni e servizi ≤ € 258,23 per fornitore

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Esterometro 2022: le regole nella Circolare ADE

13 Luglio 2022 in Speciali

Con la Circolare n 26 del 13 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito applicativo del nuovo Esterometro.

In particolare, si forniscono chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.

A inizio trattazione della Circolare, le Entrate ricordano che ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione, «I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: 

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; Si rammenta che il termine inizialmente previsto dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) per la decorrenza delle modifiche in tema di esterometro (1° gennaio 2022) è stato sostituito dall’articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, risultando fissato al 1° luglio 2022. Termine in ultimo confermato dall’articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione.

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione».

Leggi anche Fatturazione elettronica operazioni con l'estero: obbligo dal 2022

Esterometro: il monitoraggio delle operazioni con l’estero

Il documento di prassi datato 13 luglio 2022 sotto forma di risposte a quesiti chiarisce vari aspetti, innanzitutto l’Agenzia esplicita che la finalità dell’esterometro non è più ravvisabile nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ma ricomprende il monitoraggio di tutte le operazioni in cui la controparte del soggetto passivo IVA residente in Italia è “estera”.

Ne consegue che la trasmissione dei dati deve riferirsi non solo alle operazioni in cui la controparte è un operatore economico, ma anche a quelle poste in essere con privati consumatori.

Il monitoraggio omnicomprensivo è relativo anche all'aspetto qualitativo delle operazioni, infatti nella osservazione ricadono tutte le operazioni, prescindendo dalla natura delle stesse ed in particolare dal fatto che rilevino territorialmente in Italia ai fini del tributo.

Esistono esclusioni espressamente indicate nella norma novellata recentemente dall'art 12 del DL 73/2022 che in principio ricordate.

Si sottolinea come l'obbligo di compilazione dell’esterometro sia esteso anche ai soggetti in regime forfetario e a coloro che aderiscono al regime di vantaggio, con la previsione che, vista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 l’esterometro è dovuto solo da parte di coloro che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. 

Esterometro: i termini di trasmissione dei dati

Con un quesito si è domandato di chiarire il termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni attive verso l’estero e l'agenzia specifica quanto segue.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n 127, dal 1° luglio 2022: 

«a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; 

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione»

Dunque sottolineano le Entrate non vi è un termine unico, fisso, ma “mobile”, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate. 

Volendo esemplificare senza essere esaustivi, spiega l'Agenzia, si ha che in ipotesi di cessioni intracomunitarie, per le quali «è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione» (cfr. l’articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

Ciò, anche qualora la fattura venga emessa in un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti (si pensi ad una cessione effettuata il 1° ottobre 2022, con fattura emessa il 31 dello stesso mese ed invio dei dati operato il 10 di novembre 2022). 

Lo stesso dicasi «per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter» 

I dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto IVA – normalmente fatturate ex articolo 21, comma 6-bis del medesimo decreto nei termini “ordinari” previsti da tale norma (ossia «entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione»), sono invece trasmessi secondo la documentazione di queste operazioni (e quindi, ordinariamente, entro i citati dodici giorni). 

Qualora, invece, si parli di acquisti, si pensi, ad esempio, ai servizi ricevuti da un soggetto extra UE, in assenza di un documento comprovante l’operazione o laddove questo non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà comunque avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, da individuarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto IVA (e, quindi, per rimanere al caso ipotizzato, il «momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.» [cfr. il comma 6]).

Esterometro: la descrizione delle operazioni

Molti contribuenti si sono domandati quale fosse il livello di dettaglio della descrizione dei beni e dei servizi oggetto della transazione richiesta ai fini di assolvere agli obblighi dell’esterometro.

Rispetto all’adempimento della comunicazione trimestrale la nuova forma di invio dei dati richiede anche l’indicazione della descrizione dell’operazione. 

L’Agenzia ha indicato chiaramente che:

  • Per le operazioni attive, qualora, per generare il file XML da trasmettere a SdI per l’esterometro non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, il campo 2.2.1.4  potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa. Tale impostazione è, peraltro, coerente con quanto accade, in genere, per le operazioni attive tracciate con documento di trasporto, per le quali la «fattura differita può contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472» (cfr la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, quesito 1.1). 
  • Quanto alle ulteriori operazioni passive, ossia quelle che danno luogo all’integrazione di un documento ricevuto, anche ai fini della più ampia semplificazione nei limiti consentiti dal legislatore, si ritiene che la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati. Pertanto, anche per generare il file XML in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l’esterometro, il 10 campo 2.2.1.4  potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto. 

 

General contractor: l’Agenzia spiega chi è e cosa fa

25 Giugno 2022 in Speciali

Con Circolare n 23 del 23 giugno le Entrate fornisce chiarimenti sul superbonus 110%

In particolare, si fornisce un documento di riepilogo e sintesi, seppure in ben 130 pagine, della normativa e delle regole applicative della detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti. 

Ai fini di una pratica individuazione delle sezioni di interesse, si riporta l'indice del documento dell'Agenzia delle Entrate:

  • Soggetti che possono fruire del superbonus 110%
  • Edifici interessati
  • Tipologie di interventi
  • Spese ammesse alla detrazione
  • Opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito in alternativa alla detrazione
  • Adempimenti procedurali

Vediamo nel dettaglio i chiarimenti dell'Agenzia sulla figura del General Contractor

Chi è il general contractor: lo spiega l’Agenzia delle Entrate

Nell’ambito degli interventi ammessi al Superbonus, talune attività possono essere svolte da un soggetto in qualità di contraente generale, c.d. general contractor.

Si tratta, nella generalità dei casi, di imprese o professionisti che su incarico dei committenti (persone fisiche, condomini) gestiscono:

  • i rapporti con le imprese
  • nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, 
  • e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente.

Molto frequentemente il general contractor è un’impresa già operante nei settori della riqualificazione energetica ed edilizia che, in taluni casi, subappalta la gestione di una parte o dell’intero intervento gestendo, comunque, anche i rapporti con i professionisti e i tecnici. 

Nello svolgere tale attività di coordinamento generale, oltre che eseguire direttamente le prestazioni che non subappalta a terzi (ad esempio, provvedendo alla progettazione e alla realizzazione delle opere), in alcuni casi il general contractor addebita al committente un corrispettivo che remunera sia le attività svolte direttamente e sia quelle effettuate dai diversi fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione delle opere agevolabili.

Il general contractor si rapporta, ai fini dell’esecuzione dell’intero intervento:

  • da un lato, con il committente
  • e, dall’altro, con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dell’intervento stesso.

Vediamo a quali condizioni sono agevolabili gli interventi realizzati avvalendosi dell’attività di un general contractor.

General contractor: quali sono le spese agevolabili col 110%

Nel documento di prassi datato 23 giugno, le Entrate specificano che al fine di stabilire a quali condizioni sono agevolabili gli interventi realizzati avvalendosi dell’attività di un general contractor, si osserva che l’articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”), individua nel contraente generale il soggetto che, in qualità di unico referente nei confronti del committente dei lavori, si impegna a realizzare l’intervento oggetto dell’incarico in tutti i suoi aspetti, essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l’obbligazione di risultato, ovvero il corretto completamento dell’opera commissionata. 

Tale figura è stata, dunque, normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di “contraente generale” è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti. 

Pertanto, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione.

Va, inoltre, precisato che l’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, non rientra tra le spese ammesse al Superbonus trattandosi di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato.

In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che:

  • gli vengono addebitati da un’impresa (o anche da una associazione temporanea di imprese, o da un consorzio di imprese) o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi 
  • nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità,
  • a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, 

mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili. 

Al riguardo, si rileva che con la circolare n. 30/E del 2020 è stato confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus. 

Tale chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l'attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione. 

Pertanto NON sono agevolabili col superbonus 110% nè il compenso dell'amministratore nè quello corrisposto al General Contractor per il "mero" coordinamento delle attività svolte

General contractor: la fatturazione nel mandato senza rappresentanza

La Circolare n 23 delle Entrate precisa che lo schema contrattuale che regola i rapporti tra il committente/beneficiario della detrazione, il general contractor e i professionisti e le imprese che intervengono per la realizzazione degli interventi agevolabili non rileva ai fini della detrazione delle spese ma si riflette sulla modalità di fatturazione delle prestazioni. 

Ad esempio spiega l'agenzia,  nell’ipotesi in cui il general contractor di cui si avvale il committente/beneficiario della detrazione, agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, in forza del quale i fornitori e i professionisti, anche nell’ipotesi in cui siano individuati dal committente medesimo, effettuano la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti del general contractor che, a sua volta, riaddebita i costi al committente/beneficiario della detrazione, trova applicazione, ai fini IVA, l'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

Ai sensi di tale disposizione, «le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario»nel senso che hanno la stessa natura.

In sostanza, il trattamento fiscale oggettivo dell'operazione, resa o ricevuta dal mandatario si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi degli operatori.

 Il mandatario, comunque, pur agendo per conto di un terzo opera a nome proprio (cfr. risoluzioni n. 6/E del 1998 e n. 250/E del 30 luglio 2002). 

Si ritiene che questi importi riaddebitati costituiscano parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dal general contractor al committente. 

Resta fermo che nella fattura emessa dal general contractor per riaddebitare i costi al committente/beneficiario della detrazione, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili. 

General contractor: la fatturazione nel mandato con rappresentanza e le ESCO

La detrazione spetta anche nella diversa ipotesi in cui il beneficiario della detrazione affidi direttamente l’incarico per la realizzazione degli interventi agevolabili ai tecnici e alle imprese e deleghi il general contractor al pagamento del compenso dovuto in suo nome e per suo conto, in forza di un mandato con rappresentanza. 

I tecnici e le imprese coinvolte nell’intervento emetteranno fattura a nome del committente/beneficiario della detrazione e il general contractor, che ha pagato la fattura, riaddebiterà le relative somme al committente/beneficiario della detrazione stesso senza applicazione dell'IVA. 

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 3), del d.P.R. n. 633 del 1972, infatti, sono escluse dal computo della base imponibile, ai fini IVA, «le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate», ossia quelle somme, anticipate per conto del mandante, che risultino da idonea fattura emessa da un terzo e intestata direttamente al mandante (cfr. risoluzione n. 164/E del 31 luglio 2003). 

Anche in tale caso resta fermo che nella fattura emessa dal general contractor per riaddebitare al committente le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili.

La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (Energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomini, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus. 

Al riguardo si precisa che, in merito alle prestazioni degli altri professionisti si determina il medesimo fenomeno che caratterizza l’affidamento in subappalto della realizzazione degli interventi, seppur senza la previsione di alcun margine attribuito al contraente generale in relazione alle prestazioni professionali.

General contractor: chiarimenti sullo sconto in fattura

Infine, l'agenzia evidenzia che, resta esclusa dalle sue valutazioni la legittimità e tipologia dei contratti che regolano i rapporti tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni e il general contractor. 

Infatti, a prescindere dallo schema contrattuale sottostante, il general contractor può operare lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio. 

Si ricorda che, ai sensi del comma 1-bis del citato articolo 121,

  • l’opzione per lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), 
  • che per gli interventi ammessi al Superbonus gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 

Ciò anche nella ipotesi di spese sostenute in nome e per conto del committente/beneficiario della detrazione. 

Resta fermo che, in ogni caso, il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del general contractor è consentita a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti, i tecnici o le imprese che realizzano gli interventi agevolabili avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell'agevolazione.

Indennità ALAS spettacolo 2022: tutte le regole

23 Giugno 2022 in Speciali

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi del settore spettacolo è stata istituita dall'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. E' in vigore dal 1 gennaio 2022 e va richiesta entro 68 giorni dall'interruzione del rapporto di lavoro. 

Con la circolare  8 del 14.1.2022,  Inps ha fornito le prime istruzioni operative . La prima scadenza per gli eventi già verificatisi dal 1 gennaio  2022 è fissata al 23 marzo 2022 (68 giorno dalla pubblicazione della  circolare) 

Nuove istruzioni   sulle modalità di versamento dei contributi sono state fornite con il messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022 mentre nel messaggio 2535  del 22 giugno 2022 viene illustrata la modalità per proporre istanza di riesame, in caso di diniego (v. ultimo paragrafo)

Vediamo di seguito i dettagli su requisiti, calcolo degli importi, modalità per la domanda, contributi utili.

Disoccupazione spettacolo ALAS 2022: a chi spetta 

ALAS  è rivolta ai lavoratori autonomi, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997  per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2022. 

E' richiesta  un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee dai datori di lavoro/committenti, per i quali l'istituto si riserva di dare indicazioni in un successivo messaggio

In particolare i destinatari della nuova prestazione ALAS sono:

  1. i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli 
  2. i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi sopra riportate e 
  3. i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui al punto 23-bis) dell'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, inserito dall’articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Disoccupazione spettacolo ALAS: requisiti

Devono essere presenti tutti i seguenti requisiti: 

 a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;

 b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, dell'AGO o delle gestioni sostitutive ;

c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza, per tutta la durata dell'indennità

d) avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; 

e) avere un reddito relativo all'anno civile precedente la domanda non superiore a 35.000 euro da autocertificare e che sarà oggetto di scambio di informazioni con l'Agenzia delle Entrate .

Contributi utili e cumulabilità

 Ai fini del perfezionamento del requisito  dei 15 giorni di contributi , si considerano utili:

  • i contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997. 
  •  i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria .

L’indennità ALAS è incompatibile:

  • con le prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria, quali la NASpI, la DIS-COLL e
  •  l’indennità di disoccupazione agricola
  • .con le indennità di malattia e maternità; in caso di evento di malattia e/o maternità, durante la percezione  l'indennità viene sospesa per poi essere ripristinata dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.

E' incompatibile inoltre :

  • con  APE  sociale 
  • né con  l'assegno ordinario di invalidità. In questo caso il beneficiario può optare a favore dell’indennità e successivamente  rinunciare alla stessa in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. Tale rinuncia è definitiva.

ALAS è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se queste prevedono   come compenso il solo gettone di presenza.

Calcolo importi, trattamento fiscale e contibutivo, decorrenza

La misura dell'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, nello stesso periodo. 

Sono  compresi i periodi di tutela della maternità/paternità e del congedo parentale  sia ai fini dell'importo che della durata delle prestazione.

L’indennità,  rispetto al reddito medio mensile così determinato, è pari al 75 per cento del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT  

 Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell’ALAS è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro. 

L’indennità ALAS non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021.

Viene  corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo. 

Ai fini della durata  sono conteggiati i periodi di maternità mentre  non sono computati i periodi contributivi  che hanno già dato luogo  a una prestazione  precedente

La durata massima è fissata in 6 mesi, pari a 156 giorni di contributi giornalieri.

 L’indennità ALAS è esente da tassazione IRPEF e  spetta a decorrere:

  •  dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro  se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; 
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo; 
  • dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale del precedente paragrafo 5, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; 
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.

Per i periodi di fruizione  è riconosciuta  la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso. 

La contribuzione figurativa derivante dall’indennità ALAS è computato ai fini della pensione.

 Sull’indennità ALAS non competono gli assegni per il nucleo familiare.

ALAS: presentazione della domanda: scadenze e modalità

Per fruire dell’indennità ALAS i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali  anche attraverso gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS. 

Necessario il possesso dell'identità digitale SPID o CIE o CNS per'accesso sul portale www.inps.it

In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento). 

Il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dalle  seguenti date

  • a) data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997; 
  • b) data di cessazione del periodo di maternità indennizzato; 
  • c) data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.

Nel caso di evento di maternità indennizzabile, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua. La circolare fornisce alcuni esempi  specifici

Inps informa anche che è in preparazione la procedura informatica  dedicata per le domande.

ALAS: ricorsi e richiesta riesame

Competente a decidere i ricorsi amministrativi  è il Comitato Provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.

 In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello della  domanda, che  va presentato entro  90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo.

La gestione dell’istruttoria delle domande ALAS è  automatizzata. Le domande accolte saranno ri-processate automaticamente, una volta consolidato presso l’Agenzia delle Entrate il reddito relativo all’anno di osservazione, per verificare la conformità dell’esito .Nei casi in cui venissero rilevate non conformità si procederà con il recupero delle somme erogate. 

RICHIESTA RIESAME

L'Inps, con il messaggio 2535/2022 del 22 giugno 2022,  ha chiarito le modalita per la richiesta di riesame in caso di respingimento:

La richiesta va  inviata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'esito (negativo) della domanda  sempre dalla stessa sezione del sito

"Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)".

All'accesso l'applicazione mostrerà in evidenza nella sezione "Le mie ultime domande", la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l'istruttoria si sia conclusa con esito negativo, il tasto "Richiedi riesame".

Cliccando sul pulsante "Presenta richiesta di riesame", la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

Il messaggio fornisce anche in allegato le tipologie  e le motivazioni di diniego previste

Evasione fiscale: chi e cosa cosa controlla l’Agenzia nel 2022

21 Giugno 2022 in Speciali

Con Circolare n 21 del 20 giugno le Entrate forniscono indirizzi operativi e linee guida per il 2022 in tema di:

  • prevenzione e contrasto all’evasione fiscale,
  • attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza 
  • attività per i servizi ai contribuenti (on line e in presenza)

In merito alla prevenzione e contrasto della evasione fiscale, nella circolare vengono indicate le attività della Agenzia in collaborazione con la Guardia di Finanza per categorie di contribuenti e in particolare:

  • grandi contribuenti
  • imprese di medie e piccole dimensioni 
  • persone Fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Evasione fiscale: controlli e compliance 2022 sulle grandi imprese

Le Entrate innanzitutto specificano che occorre mantenere la funzione del controllo nella consolidata ottica di compliance che caratterizza il rapporto tra il Fisco e le grandi imprese. 

Le attività istruttorie esterne si svolgeranno con modalità volte a limitare, quanto possibile, gli spostamenti fisici da parte dei contribuenti e dei loro rappresentanti, nonché del personale dipendente, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle indicazioni di prassi impartite.

L’iniziativa delle Direzioni regionali sarà altresì indirizzata allo svolgimento delle attività istruttorie interne, mediante una ricognizione degli elementi informativi più rilevanti e recenti, accordando priorità alle forme di comunicazione con il contribuente che non comportino riunioni in presenza. 

Attraverso le linee di intervento, si continuerà a intercettare e contrastare, efficacemente, i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva, nazionale e internazionale, anche mediante l’uso appropriato delle banche dati disponibili per l’Agenzia delle entrate e di fonti informative appropriate.

Le Direzioni regionali avranno cura di potenziare il ricorso al coordinamento e l’interazione con le giurisdizioni fiscali estere, attivando le adeguate forme di cooperazione amministrativa assicurate dal Settore Internazionale della Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale. 

Sarà, inoltre, garantita e data continuità a ogni adeguata e sistematica forma di coordinamento con la Guardia di Finanza, attraverso l’attivazione di tavoli congiunti tra le strutture centrali e territoriali dell’Agenzia e i Reparti operanti e il Comando Generale, le cui soluzioni consentono di conferire omogeneità alle tematiche di maggiore rilevanza e complessità. 

Nelle attività accertative, si renderà opportuno dare priorità a posizioni riguardanti fattispecie e comportamenti che risultano di particolare disvalore. 

In particolare, saranno oggetto di contrasto i fenomeni evasivi ed abusivi maggiormente lesivi delle ragioni erariali, quali:

  • le frodi, 
  • l’abuso del diritto, 
  • le false compensazioni,
  • l’indebita fruizione di regimi agevolativi e di misure di sostegno previste per fronteggiare le conseguenze negative prodotte dalla pandemia da COVID-19

Nel corso del 2022, inoltre, la Direzione centrale Grandi Contribuenti e Internazionale continuerà con l’attività di controllo della corretta applicazione della disciplina sul sistema di scambio automatico finanziario internazionale (Common Reporting Standard), con particolare riguardo agli obblighi di adeguata verifica (due diligence) e comunicazione (reporting) all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, che si qualificano come conti oggetto di comunicazione, da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione secondo le disposizioni della legge 18 giugno 2015, n. 95, di attuazione della Direttiva 2014/107/UE – DAC 2, e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni. 

Gli esiti di tale attività saranno oggetto di specifica condivisione con le Direzioni regionali, attraverso una successiva attività di formazione rivolta alle strutture operative cui sarà demandato il prosieguo dell’attività di controllo.

Evasione fiscale: controlli e compliance 2022 sulle medie e piccole imprese

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal PNNR e, nel contempo, supportare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi fiscali, sono incrementate le attività di promozione per l’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA, affiancando alle comunicazioni aventi funzione di reminder quelle che, tramite gli incroci centralizzati basati sull’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici individuano potenziali maggiori imponibili da sottoporre a tassazione.

Entrambe le tipologie di comunicazione preventiva consentono al contribuente di regolarizzare la propria posizione attraverso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso evitando ulteriori aggravi futuri.

In particolare, è previsto l’invio di comunicazioni a coloro che, in base ai dati delle fatture elettroniche, dell’esterometro e dei corrispettivi telematici, non risultino ancora aver presentato la dichiarazione, ovvero l’abbiano presentata con dati incompleti. 

Detta attività è finalizzata a consentire il corretto adempimento dichiarativo, nei modi e termini di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando delle riduzioni sanzionatorie ivi previste per la correzione di errori e omissioni. 

Nel primo trimestre dell’anno sono state inviate comunicazioni a coloro che, in base ai dati delle fatture elettroniche, dell’esterometro e dei corrispettivi telematici, non risultano aver presentato le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA per il terzo trimestre del 2021 mentre è previsto, nel quarto trimestre dell’anno, l’invio di analoghe comunicazioni ai soggetti che non risultino aver presentato le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA per i primi trimestri del 2022. 

Anche in questo caso, la finalità è quella di consentire la regolarizzazione dell’adempimento, mediante l’invio, da parte del contribuente, delle comunicazioni omesse, ovvero in sede di dichiarazione annuale IVA (modello IVA 2023), attraverso la compilazione del quadro VH, consentendo, altresì, il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

Nel terzo trimestre del 2022 è previsto inoltre l’invio di comunicazioni ai contribuenti che risultino aver dichiarato, nella dichiarazione annuale IVA per l’annualità d’imposta 2019, un ammontare di IVA portata in detrazione superiore a quello ricostruito dai dati desunti dalla fatturazione elettronica e, se presenti, dalle bollette doganali di importazione. 

Nel quarto trimestre del 2022, è previsto l’invio di comunicazioni ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie in fase di registrazione degli aiuti individuali nel Registro Nazionale aiuti di Stato. 

Con la comunicazione, si invita il contribuente a verificare la correttezza dei dati dichiarati nel quadro dichiarativo relativo agli aiuti di Stato e, nel caso, a rettificare la dichiarazione fiscale restituendo le somme indebitamente fruite, evitando, in tal modo, future attività di recupero. 

Per quanto riguarda le attività afferenti alla gestione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), anche per il 2022 si prevede una campagna informativa finalizzata a portare a conoscenza dei contribuenti l’eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze, riscontrati nei modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2020, al fine di evitare il ripetersi delle stesse anomalie per il periodo d’imposta 2021.

Le relative comunicazioni saranno rese disponibili tramite pubblicazione nel cassetto fiscale, nella seconda metà del 2022. 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e, attualmente, l’Agenzia delle entrate gestisce gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici (commi 1 e 7 dell’articolo 10 del citato Regolamento), che devono essere registrati nel Registro Nazionale aiuti di Stato, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. 

È ovviamente fatta salva la facoltà, per il contribuente, di correggere gli errori oggetto di comunicazione anche per l’annualità 2020, ricorrendo allo strumento del ravvedimento operoso e presentando una dichiarazione integrativa. 

Tale attività, in coerenza con il più complesso progetto degli ISA, rappresenta uno strumento di ausilio per stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

Evasione fiscale: controlli e compliance su persone sisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Nell’anno 2022 è previsto l’invio di lettere di compliance finalizzato a favorire il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e a porre rimedio ad eventuali errori od omissioni attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

I contribuenti destinatari delle comunicazioni sono le persone fisiche per le quali risulta, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate, un’anomalia riguardante una o più categorie reddituali. 

Le comunicazioni sono inviate agli indirizzi di posta elettronica certificata e, in caso di indirizzo PEC non attivo, la spedizione sarà effettuata mediante posta ordinaria. 

Dette comunicazioni, corredate con i dati in possesso dell’Agenzia, sono altresì consultabili all’interno del «Cassetto fiscale» del contribuente. 

Nel corso del 2022, saranno, inoltre, elaborate ulteriori comunicazioni aventi la finalità di ricordare ai contribuenti l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione all’anno di imposta 2021. 

Tali comunicazioni saranno inviate, presumibilmente nel mese di gennaio 2023, alle persone fisiche che, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia, risultino aver percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i quali non risulta presentata la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021 in presenza di più certificazioni uniche non conguagliate.

I contribuenti saranno invitati alla presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni successivi al termine previsto per l’originario adempimento dichiarativo beneficiando, in base a quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, della riduzione di sanzioni sia per la presentazione della dichiarazione sia per i relativi versamenti delle imposte dovute. 

Nel corso del 2022 è previsto, inoltre, l’invio di comunicazioni ai contribuenti che non risultino aver correttamente ottemperato agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW), ovvero che non risultino aver dichiarato i redditi di capitale certificati dal flusso di dati pervenuti nell’ambito dello scambio automatico internazionale di informazioni, sulla base del Common Reporting Standard (CRS). 

Inoltre, sono destinatari di specifiche comunicazioni anche i contribuenti che risultano non aver adempiuto correttamente agli obblighi dichiarativi sulla base dei dati e delle informazioni pervenuti nell’ambito dello scambio automatico previsto dalla Direttiva del 22 Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Direttiva 2011/16/UE).

In considerazione delle difficoltà determinatesi a seguito della diffusione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i contribuenti saranno invitati, prioritariamente, ad utilizzare il canale CIVIS o gli altri strumenti telematici disponibili (e-mail – PEC) per l’invio della documentazione in loro possesso e, solo come modalità residuale, alla consegna diretta dei documenti in Ufficio, sempre previo appuntamento. 

Le Direzioni provinciali e le Sezioni di Assistenza Multicanale forniranno la consueta assistenza ai contribuenti, rispetto al contenuto delle comunicazioni e alle modalità per correggere gli errori riscontrati nella dichiarazione presentata, ed esamineranno, tempestivamente, gli elementi ritenuti utili a giustificare l’anomalia segnalata. 

Tirocini migranti Bando PUOI: domande dal 20-6 al 20-7

19 Giugno 2022 in Speciali

E' stato pubblicato il nuovo Avviso PUOI – Protezione Unita a Obiettivo Integrazione, progetto dedicato ai migranti vulnerabili  promosso dalla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e attuato da ANPAL Servizi spa.  e prevede il finanziamento di percorsi di inserimento lavorativo di giovani migranti  con la collaborazione di operatori pubblici e privati del mercato del lavoro.

Sono stanziate  questo fine risorse per 11,8 milioni di euro a valere sul PNRR.

I progetti devono prevedere un peprcosrso di orientamento e formazione con tirocinio di sei mesi.I Soggetti che intendono farsi promotori di questi percorsi devono presentare le domande di partecipazione a partire dal 20 giugno e fino al 20 luglio 2022 e – dopo la pubblicazione negli elenchi degli idonei e fino al 18 settembre – potranno richiedere il nulla osta all'avvio dei tirocini per i partecipanti. 

 Vediamo di seguito maggiori dettagli: di cosa si tratta, chi è interessato e come si partecipa.

Tirocini bando PUOI: chi sono i beneficiari

I destinatari delle azioni sono 

  • richiedenti e titolari di protezione internazionale,
  •  titolari di permessi di soggiorno rilasciato in casi speciali che consentono lo svolgimento di attività lavorativa, 
  • titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale e temporanea, 
  • cittadini stranieri fino a 24 anni non compiuti entrati in Italia come minori non accompagnati, regolarmente soggiornanti, inoccupati o disoccupati.

Tirocini bando PUOI: i piani di azione e gli importi di finanziamento

E' prevista per ciascun partecipante una dote di  .5940 euro,  che sono da suddividere  per i seguenti costi:

  1. € 2.340,00 in favore del beneficiario/Soggetto Promotore, a fronte di ciascun percorso di inserimento socio-lavorativo
  2. € 3.000,00 in favore del Destinatario, come indennità di frequenza del tirocinio ;
  3. € 600,00 in favore del Soggetto Ospitante il tirocinio come contributo per il tutoraggio aziendale

Per la gestione delle attività previste, ANPAL Servizi S.p.A. mette a disposizione dei beneficiari unsistema informativo, denominato PLUS.

Tutti i materiali per partecipare al bando sono disponibili sul sito di ANPAL SERVIZI-  qui

L'ente deve predisporre in un piano formativo sulla base dei modelli forniti da ANPAL e al termine  del percorso  di orientamento devono chiedere il nulla osta per l'isnerimento del tirocinante nell'azienda ospitante 

I percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo ammissibili a contributo  dovranno essere così articolati:

  • Area A1. Accoglienza
  • Area A2. Presa in carico e accompagnamento alla predisposizione del Patto di Servizio
  • Area A3. Orientamento specialistico e definizione del Piano Azione Individuale
  • Area A4. Orientamento per l'individuazione delle opportunità occupazionali
  • Area A5. Tirocinio extracurriculare di 6 mesi

Ciascun tirocinio dovrà concludersi entro e non oltre il 30/04/2023.

Per ogni area sono dettagliate nel bando le ore da dedicare e gli importi specifici ammessi per ogni azione.

Soggetti promotori e soggetti Ospitanti

Possono presentare domanda di partecipazione all’Avviso come soggetti prommotori:

  • i soggetti pubblici e privati autorizzati all’intermediazione di lavoro ( AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO) ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
  • i soggetti accreditati a livello nazionale  all’erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi dell’art 12, co. 2 e 3 del D.Lgs. 150/2015 
  • i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale

I Soggetti Promotori non possono coincidere, su uno stesso percorso, con i Soggetti Ospitanti i  tirocini. Inoltre, laddove il Soggetto Promotore abbia natura pubblica, è esclusa ogni attribuzione

economica per le attività svolte dal Soggetto stesso. 

Ciascun promotore potrà attivare fino ad un massimo di 75 percorsi.

Soggetti Ospitanti 

Possono essere soggetti ospitanti tutti i datori di lavoro di natura pubblica o privata provvisti dei requisiti  previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, che possano ospitare tirocinanti ed abbiano  almeno una sede operativa nel territorio nazionale.

Avviso PUOI : modalità per la domanda

L’Avviso è pubblicato in versione integrale sul sito web istituzionale www.anpalservizi.it – sezione Bandi. L’ammissione all’Avviso avverrà per ordine di protocollo informatico di presentazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a partire dalle ore 00.00 del 20/06/2022 e  non oltre le ore 24.00 del 20/07/2022 a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:  [email protected], indicando nell’oggetto “Avviso Rifinanziamento PUOI”.

Il termine per l’invio della domanda è perentorio. Faranno fede la data e l’ora indicate nel messaggio  dal gestore del servizio di posta elettronica certificata.

Alla domanda di partecipazione il Soggetto Promotore dovrà allegare copia di un documento  d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante;

Ogni Soggetto Promotore deve essere in possesso  una casella di Posta Elettronica Certificata  per l’invio della domanda, che sarà considerata valida  per ogni

successiva comunicazione ufficiale inerente all’Avviso.

Le domande pervenute saranno sottoposte alla valutazione formale di ANPAL Servizi S.p.A.  secondo l’ordine di arrivo e

ANPAL Servizi S.p.A. effettuerà le seguenti verifiche:

 il possesso in capo al Soggetto Promotore dei requisiti previsti all’art. 3 dell’Avviso;

 la completezza e correttezza della domanda, secondo quanto indicato all’art. 8 dell’Avviso.

 la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione d’ufficio del Documento Unico di  Regolarità Contributiva (DURC) che deve permanere per tutta la durata dell'attività finanziata.

Dimissioni telematiche: cosa fare se il lavoratore non provvede

12 Giugno 2022 in Speciali

Come noto il  provvedimento di cui all'art. 26 del  Decreto legislativo n.151/2015  , al fine di contrastare il fenomeno delle “ dimissioni in bianco “, prevede che le “dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro “ siano fatte dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità  telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro (sistema informatico SMV attraverso il sito www.lavoro.gov.it) .

La   modalità telematica è obbligatoria per tutte le categorie di lavoratori dipendenti del settore privato, anche se permangono alcune eccezioni (ad esempio  quelle durante il periodo di maternità).

La procedura è da utilizzare anche per le dimissioni per raggiungimento dell'età pensionabile.

Nota: Il Ministero del Lavoro , con la risposta n. 16104 del 22 agosto 2016, ha disposto che anche agli “sportivi professionisti – giocatori e allenatori operanti nel calcio, nella pallacanestro e negli altri settori dove le competizioni agonistiche non sono svolte da dilettanti “- si applica la procedura di presentazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.

AGGIORNAMENTO 14.6.2022

Il Tribunale di Udine, con sentenza  del 26 maggio 2022, ha affermato che  i comportamenti del lavoratore che implicano dimissioni di fatto dal posto di lavoro  giustificano la comunicazione  di dimissioni effettuata dal parte del datore di lavoro, con perdita del diritto alla NASPI per il dipendente. 

Vedi maggiori dettagli nell'articolDimissioni telematiche non necessarie in caso di assenze ingiustificate

Dimissioni telematiche: procedura e modello

In via generale,  la  trasmissione dei moduli  di dimissione telematica può avvenire con il PIN – INPS  dispositivo da parte dello stesso lavoratore sul portale CLICLAVORO ovvero  anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione . 

A far data dal 2 gennaio 2018 il Ministero del lavoro ha reso disponibile una applicazione "Dimissioni Volontarie" per cellulari e tablet . 

L' accesso è possibile  tramite  SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale  o CIE carta di identità elettronica, mentre i  soggetti abilitati, come consulenti del lavoro e patronati, possono  utilizzare le proprie credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca è stato adottato  un  apposito  modulo disponibile  ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it, allegato al decreto ministeriale  con apposite modalità tecniche  (circolare n.12 del 4 marzo 2016 ).

Il   modulo si compone di 5 (cinque) sezioni:

-dati identificativi del lavoratore;

-dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;

-dati identificativi della comunicazione;

– dati identificativi del soggetto abilitato

– i dati rilasciati dal sistema al fine di identificare il modulo ovvero il codice identificativo  e la data certa di trasmissione.

Dopo aver completato la compilazione, il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro rendendo così le dimissioni valide (il dipendente deve rispettare il termine di preavviso, pena il risarcimento del danno). Il sistema ad ogni modulo attribuisce la data di trasmissione (marca temporale) e un codice identificativo specifico. Il soggetto abilitato deve provvedere alla firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi e alla trasmissione del modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Per le assunzioni avvenute prima del 2008 il lavoratore dovrà compilare interamente le sezioni relative al datore di lavoro e al rapporto di lavoro in quanto i dati non sono a disposizione del sistema.
Dalla data di trasmissione decorre il termine dei 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni .

Si rammenta che nessuna sanzione è prevista per il lavoratore che ometta di eseguire la procedura di dimissione online.

Salvo che il fatto costituisca reato, invece, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000 (l'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza dell 'Ispettorato Territoriale del  Lavoro e la sanzione non è sanabile con l’applicazione dell’istituto della diffida obbligatoria).

In caso di malfunzionamento  dei sistemi informativi ovvero in caso di  manutenzione dell’infrastruttura tecnologica  per cui i servizi e la navigazione sul sito non sono disponibili, fino al termine degli interventi, i lavoratori devono compilare il modello in autonomia e trasmetterlo, dalla propria casella di posta elettronica, a [email protected], allegando la copia del proprio documento di identità (i modelli privi del documento non saranno considerati validi)  .

In  alternativa, i lavoratori devono recarsi presso la sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente o presso uno dei soggetti abilitati che dovranno farsi carico di identificare il cittadino, acquisire il modello compilato e inviarlo a  [email protected]  e all'azienda.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fronte dei molteplici dubbi operativi  ha fornito molte  risposte ad apposite FAQ (frequently asked questions) consultabili sul  sito web.

Mancata effettuazione della DID online

La mancata effettuazione della procedura, come prescritta dall’articolo 26, del decreto legislativo n. 151/2015 e dal Decreto 15 dicembre 2015, produce  l’inefficacia delle dimissioni/risoluzione consensuale.

Le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste sono inefficaci e qualora si verifichi un caso di mancata effettuazione  il datore di lavoro dovrebbe sempre invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina.

Ancora oggi occorre dire che il caso del lavoratore che abbandona il posto di lavoro senza rilasciare le “ dimissioni telematiche on line “ non ha trovato una soluzione pratica dal punto di vista normativo . In questi casi siamo in presenza solo di dimissioni di fatto non convalidate  con la procedura telematica.

A parere di chi scrive  in assenza delle dimissioni telematiche on line sarebbe necessario prevedere   la possibilità  per il datore di lavoro di inviare una comunicazione al lavoratore a mezzo PEC o raccomandata e  prevedere la conferma delle  dimissioni nel caso di silenzio oltre i 7 giorni (come già previsto  in precedenza dalla legge 92-2012).

 

Dimissioni senza procedura telematica: esempi di soluzioni pratiche

Le aziende che si trovano a dover gestire una simile  situazione, (in attesa di una soluzione legislativa alla problematica)  hanno di fronte la scelta tra le seguenti due  modalità operative:

1) procedimento disciplinare : iniziare un procedimento nei confronti del lavoratore  al fine di poter effettuare il licenziamento per “giusta causa “ ; la  procedura è comunque complessa e costosa in quanto prevede l’obbligo di versare all’INPS il contributo di licenziamento (da 500 a 1.500 euro in relazione all’anzianità lavorativa del dipendente) e  vi è sempre la possibilità per il dipendente  di impugnare   il   licenziamento.

2) contestare al lavoratore l'abbandono del posto : in assenza della procedura di cui al punto 1 , si puo contestare al dipendente l’abbandono del posto di lavoro (si elabora comunque il libro unico del lavoro esponendo le assenze ingiustificate del lavoratore al fine di non versare alcun contributo previdenziale sul minimale contributivo .
Allo stesso tempo e consigliabile  continuare ad invitare  il lavoratore al rilascio delle dimissioni telematiche come previsto dalla normativa vigente.

ATTENZIONE:  nel caso in cui il datore di lavoro sia a conoscenza che il lavoratore  stia già lavorando presso altra azienda  ovvero svolga una attività lavorativa autonoma, potrebbe essere utile segnalare il fatto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro , al fine di dimostrare la buona fede del datore di lavoro che si trova ad essere in attesa delle dimissioni telematiche . In  questi casi l'Ispettorato potrebbe contattare il lavoratore  e chiedere  a sua volta di rilasciare le dimissioni telematiche.

Esempio pratico di adempimenti e cedolino paga: 

Nel  libro unico devono essere  segnalate tutte le assenze ingiustificate  ( le assenze ingiustificate non danno diritto alle mensilità aggiuntive , non permettono la maturazione del TFR   e  nemmeno di ferie e  permessi).

In busta paga pertanto  andrebbero riportati solo valori a 0:

ore retribuite  del mese  0 

IMPONIBILE INPS totale   = euro 0

ALIQUOTA INPS 9.19%   =  euro  0

IMPONIBILE FISCALE:  =   euro 0 

retribuzione spettante al  lavoratore =   0
Se nel mese fosse presente una festività o una ex festività , però,  è consigliabile   retribuire tali giornate al lavoratore assente.

I soggetti esclusi dall’obbligo

Le  modalità telematiche di effettuazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non trovano applicazione:

a) per il lavoro domestico;

b) per i lavoratori del settore marittimo e del pubblico impiego;

c) per  i lavoratori che recedono durante il periodo di prova;

d) qualora le stesse intervengano nelle sedi  protette  (di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003).

 

Credito di imposta cargo bike: agevolazione per PMI da richiedere entro il 30 giugno

1 Giugno 2022 in Speciali

Con Decreto del Ministero della transizione ecologica del 9 marzo pubblicato in GU n 98 del 28 aprile 2022 vengono dettate disposizioni per il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto di cargo bike a pedalata assistita ai fini della ottimizzazione dei processi della logista in ambito urbano.

L'incentivo sotto forma di  credito  d'imposta  è riconosciuto alle microimprese e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE  della  Commissione  europea  del  6  maggio  2003,  che acquistano:

  • cargo bike 
  • e  cargo  bike  a  pedalata  assistita  di cui all'art. 3 
  • per l'effettuazione di trasporto merci urbano di  ultimo miglio, da intendersi come trasporto in ambito urbano per la consegna di merci proprie o di terzi presso il cliente.

Credito d’imposta cargo bike: le caratteristiche del veicolo

Il decreto stabilisce che l'incentivo è riconosciuto per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita:

a) conformi alle  previsioni  di  cui  all'art.  50  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci;

c) equipaggiate con uno o più vani o superfici di  carico  merci chiaramente identificabili.

Le cargo bike e cargo bike a pedalata assistita  devono soddisfare inoltre seguenti ulteriori requisiti:

  • a) massa complessiva a pieno carico non superiore a:
    • 1) 250 kg nel caso di veicolo isolato;
    • 2) 300 kg nel caso di veicolo provvisto di rimorchio;
  • b) volume o superficie di carico complessivi uguali o maggiori a:
    • 1) 200 dm³, nel caso di uno o piu' vani di carico  chiusi  o  a cassone;
    • 2) 25 dm²,  nel  caso  di  una  o  piu'  superfici  di  carico, eventualmente delimitate con sponde laterali ribassate.

 I requisiti devono  essere  ricavabili  dalla documentazione tecnica fornita dal produttore del veicolo. 

Credito d’imposta cargo bike: come richiederlo

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta:

  • in relazione alle spese sostenute nel 2021,
  • le microimprese e piccole imprese interessate, 
  • entro il 30 giugno 2022, presentano al Ministero della transizione ecologica apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.mite.gov.it  alla data che sarà comunicata nella sezione news dello stesso sito istituzionale

L'istanza firmata digitalmente dal  legale rappresentante dell'impresa, deve contenere indicazioni su:

a) la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni di cui all'art. 3;

b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto.

e deve essere corredata da:

a)   attestazione   dell'effettivo   sostenimento   delle   spese rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3;

b)   dichiarazioni   sostitutive   di   atto   notorio e  di autocertificazione che  attestano anche i requisiti soggettivi e specificano  di  non usufruire di altre agevolazioni per le  medesime  voci  di  spesa 

c) documentazione tecnica dei veicoli attestante  la  sussistenza dei requisiti richiesti

Credito d’imposta cargo bike: ammontare ed erogazione del contributo

L'incentivo, sotto forma di credito di imposta è riconosciuto, 

  • nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021,
  • nella misura del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

L'effettività del sostenimento delle spese risulta da  apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e degli esperti contabili, o nell'albo  dei  periti  commerciali  o  in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del  centro di assistenza fiscale.

Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013,  al  regolamento (UE) n. 1408/2013  e  al  regolamento  (UE)  n.  717/2014 e non  è cumulabile,  in  relazione  a  medesime  voci  di  spesa,  con  altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.

Il  credito  d'imposta  è riconosciuto  dal  Ministero  della transizione ecologica secondo l'ordine cronologico di  presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle  risorse  complessivamente disponibili.

Il  Ministero,  ricevuta l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica  la  correttezza  dei dati indicati e della documentazione trasmessa e, nel caso in cui  le verifiche si concludano positivamente, determina,  sulla  base  delle dichiarazioni   rese   dal    soggetto    richiedente,   l'ammontare dell'agevolazione concedibile, nel limite massimo di 2.000  euro  per ciascun beneficiario.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione  dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica, previa  verifica,  mediante il Registro nazionale degli aiuti di  Stato,  circa  il  rispetto  da parte  dell'impresa   beneficiaria   del   massimale   previsto   dal regolamento «de  minimis», procede alla  registrazione  dell'aiuto individuale  e  comunica  al  beneficiario  l'ammontare  del  credito d'imposta spettante e la data a decorrere dalla quale  lo  stesso è utilizzabile.

Il  credito  di  imposta  è  utilizzabile  esclusivamente   in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di cui all'art. 5,  comma  

A tal fine, il modello  F24 è presentato  esclusivamente  tramite  i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

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