Cassa integrazione 2022: stessi codici per ottobre 2022

5 Ottobre 2022 in Speciali

Con la circolare 76 del 30 giugno 2022  e il messaggio 2637 del 1 luglio ( di parziale rettifica) Inps fornisce un riepilogo completo e dettagliato  delle novità in tema di contribuzione per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e  per i Fondi di  solidarietà.

 Come noto la riforma in legge di bilancio (legge 234 20219  ha ampliato le coperture a tutte le imprese con almeno un dipendente prevedendo anche aliquote agevolate temporanee. 

Per i datori di lavoro  dei settori non industriali in generale sono previsti  costi maggiori  rispetto al passato.

Vengono anche fornite  istruzioni operative per la composizione  dei Flussi Uniemens  da parte dei datori di lavoro. 

Per gli oneri arretrati da gennaio a giugno si potrà compensare nei flussi di competenza da luglio a settembre 2022.

Con un nuovo messaggio n. 3649 del 5 ottobre l'istituto  precisa che i  codici causale indicati per i flussi da gennaio a giugno 2022 possono essere utilizzati anche per la denuncia di ottobre.

Vediamo in sintesi  nei paragrafi che seguono alcuni dettagli in più. 

La circolare si occupa dei seguenti argomenti :

1. Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio: aspetti contributivi

2. Platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali

3. Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)

4. Le integrazioni salariali straordinarie (CIGS)

5. Fondi di solidarietà bilaterali

6. Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

7. Il contributo addizionale

8. Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

9. Il rimborso delle quote di TFR ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D.lgs n. 148/2015

10. Aspetti contributivi connessi all’articolo 25-ter del D.lgs n. 148/2015

11.Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e adempimenti contributivi.

Cassa integrazione apprendisti e lavoratori a domicilio

A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in  ragione della matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale, di cui sono destinatari  anche per:

  • i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e 
  • i lavoratori a domicilio.

L’obbligo  sussiste, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.

L'isitituto ricorda che resta in vigore  l’articolo 2, secondo comma, della legge n. 877/1973, il quale  dispone che: “È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo  provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni”.

ATTENZIONE :  Tenuto conto delle modifiche apportate all’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, a decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello – assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti  in servizio in- in quanto il  datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale 

Calcolo dimensione aziendale dei datori di lavoro

Per la determinazione della dimensione aziendale la circolare precisa che pur restando valida la regola della media semestrale, visto lìeliminazione dell'alternatività  tra  cassa ordinaria e srtaordinaria , nel caso il datore di lavoro peri con piu posizioni contributive  il computo della media va effettuato considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (CIGO – FIS).

 Pertanto  non dovranno essere considerati i lavoratori delle matricole appartenenti a settori che comportano l’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali 

Codici di autorizzazione 2022

I datori di lavoro  di area CIG che occupano mediamente più di 15 dipendenti che operano con più posizioni contributive dovranno richiedere all’Inps l’attribuzione del codice di autorizzazione «3Y» ovvero «azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo Cigs». La richiesta va effettuata   entro il mese successivo a quello nel quale si realizza il requisito occupazionale.

I datori di lavoro operanti in ambito Fis su più matricole  devono invece richiedere i codici :

  • 0G per le aziende con più di cinque dipendenti e fino a 15,
  • 0W  per quelle con più di 15 dipendenti e 
  • 9 E per le imprese commerciali (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con più di 50 dipendenti.

validi per il 2022, anno con un contributo previdenziale temporaneo

In attesa del rilascio del codice di autorizzazione, la direzione  ha attribuito d’ufficio il codice «0J». 

Dal periodo di competenza gennaio 2023, sempre d’ufficio saranno eliminati dalle posizioni contributive attive e sarà attribuito il codice «9N», che assumerà il nuovo significato di «azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo Fis».

Precisazioni passaggio da FIS a CISOA

Con il nuovo messaggio INPS precisa,   in riferimento ai datori di lavoro con C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 che i codici L029 e L030 erano stati istituiti unicamente per il recupero del contributo ordinario del Fis da parte dei datori di lavoro contrassegnati con i C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 che, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarebbero dovuti rientrare nell'ambito di applicazione della Cisoa.

Questi datori di lavoro, sino al 31 dicembre 2021, erano tenuti al versamento della contribuzione Fis. A seguito dell'applicazione della disposizione contenuta nella legge 234/2021, avrebbero dovuto versare alla Cisoa, e di conseguenza recuperare quanto corrisposto al Fis nella prima parte dell’anno in corso. Tuttavia poiché il decreto interministeriale di accesso alla Cisoa non è stato ancora pubblicato, questi datori di lavoro sono a tutt'oggi tenuti al versamento della contribuzione Fis, utilizzando i codici sopra elencati.

Bonus verde 2022: guida alla detrazione per giardini e terrazze

26 Luglio 2022 in Speciali

Ieri 25 luglio l'agenzia delle Entrate con la Circolare n 28/E ha fornito chiarimenti sulle detrazioni per i bonus edilizi, tra essi anche alcune precisazioni per il bonus verde.

Ricordiamo che la Legge di bilancio 2022 ha confermato anche per il 2022 il “bonus verde”, l’agevolazione fiscale per gli interventi straordinari di sistemazione di terrazzi, giardini e aree scoperte di pertinenza con la messa a dimora di alberi e piante. 

Interessati sia i proprietari degli immobili, che eventuali inquilini. Il bonus spetta anche nel caso di interventi realizzati nei condomìni.

L’agevolazione era stata introdotta con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017) e poi prorogata fino appunto al 2022.

Si tratta di una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione di giardini, terrazzi, coperture, entro un limite massimo di spesa di 5.000 euro per ogni unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (il che si traduce in una detrazione massima di 1.800 Euro, con rate da 180 euro).

Bonus verde 2022: le spese agevolabili

Il bonus verde altro non è che un'altra detrazione Irpef legata alla casa. Ad essere agevolato, però, questa volta non è il mattone ma il verde. 

I contribuenti potranno detrarre il 36% delle spese documentate relative al verde, fino a un massimo di spesa di 5.000 euro per ogni unità immobiliare (che significa una detrazione totale di 1.800). 

Al momento manca un elenco delle fattispecie di interventi con riferimento ai quali si può beneficiare dell’agevolazione. La legge afferma che le spese agevolabili saranno quelle dedicate alla:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  • tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

Bonus verde 2022: a chi spetta la detrazione? Attenzione ai condomini

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.

Pertanto, oltre ai proprietari, la detrazione spetta anche a:

  • nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari (affittuari) o comodatari.

Interventi in condominio

La detrazione spetterà anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, fino ad un importo massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo compresa nel condominio stesso.

Il singolo condomino avrà diritto alla detrazione nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel caso di interventi di sistemazione del verde eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali, il bonus verde spetterà su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno, sia per la sistemazione delle pertinenze di immobili di proprietà privata che per le spese sostenute per interventi effettuati in condominio. 

Inoltre, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, potranno usufruire della detrazione per i lavori sulle parti comuni anche i proprietari di immobili per uso diverso da quello abitativo, a patto che il condominio sia destinato per almeno la metà ad abitazioni. Tuttavia in caso di un immobile nel quale sono presenti anche dei negozi: l’ammontare massimo delle spese dovrà essere calcolato sulla base al numero degli appartamenti, e non sul numero complessivo delle unità immobiliari presenti, mentre la detrazione sarà sempre ripartita sulla base di millesimi di proprietà complessivi.

Bonus verde 2022: gli interventi agevolabili

Come abbiamo detto, per quel che riguarda i lavori che possono godere dello sconto fiscale, la legge indica:

  • sistemazione a verde,
  • miglioramento di impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • creazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione finalizzate alla creazione dei nuovi spazi verdi.

Agevolati dunque fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere e riqualificazione di tappeti erbosi (esclusi quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro).

Detrazione fiscale ammessa anche per la realizzazione degli impianti di irrigazione, e per i lavori di giardinaggio necessari e conseguenti

Detrazione anche per i lavori di restauro e recupero di giardini di interesse storico e artistico di pertinenza di immobili vincolati.

In ogni caso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si deve trattare di interventi di natura straordinaria, con la conseguenza che sono agevolabili solo le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:

  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati
  • i lavori in economia. Con Circolare n 9/2022 le Entrate hanno specificato che la circostanza dei lavori in economia non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. 

Di conseguenza, la collocazione di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile solo a condizione che faccia parte di un “più ampio” intervento di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali.

Infine, la detrazione non è riconosciuta per la creazione di un giardino nell’ambito di un appalto per la costruzione di un nuovo immobile.

Il MEF ha recentemente chiarito alcuni aspetti del bonus verde, per approfondimenti si legga Bonus verde 2022 e interventi plurimi bonus edilizi: i chiarimenti del MEF

Bonus verde 2022: modalità di pagamento delle spese e documenti da conservare

Per poter usufruire dell'agevolazione "bonus verde", i pagamenti dovranno essere eseguiti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di:

  • assegni bancari, postali o circolari non trasferibili 
  • o con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici.

non è necessario il pagamento con il bonifico dedicato alle detrazioni.

La detrazione sarà poi ripartita in sede di dichiarazione, in dieci quote annuali (il massimo della quota sarà di 180 euro 1.800/10).

Come chiarito dalla Circolare n 28/2022 delle Entrate, si specifica inoltre che nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione; inoltre, la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

La stessa circolare inoltre ha riepilogato tutto i documenti da controllare e conservare ai fini della agevolazione. Vediamo la tabella di sintesi

Bonus verde 2022: tabella di sintesi su come funziona l’agevolazione

Ecco di seguito una tabella in merito al cd. Bonus verde.

Bonus verde 2022
A chi spetta Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
Percentuale detrazione 36% di massimo 5.000 euro (per un totale di 1.800 euro)
Detrazione annua massima 180 euro. La detrazione va infatti ripartita in 10 quote annuali di pari importo
Interventi che danno luogo al bonus verde
  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Quali vantaggi? La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Effettuazione del pagamento Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale, carte di credito, ecc.).
 

ETS: le linee guida sulla raccolta fondi del terzo settore

23 Luglio 2022 in Speciali

Viene pubblicato in GU n 170 del 22 luglio 2022 il Decreto 9 giugno 2022 del Ministero del lavoro per la adozione delle Linee guida per la raccolta fondi degli ETS Enti del terzo settore ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

In particolare, le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi e si configurano come un documento in grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta delle risorse.

E' bene specificare, come riporta lo stesso comunicato del Ministro, che, le regole di orientamento sono rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore, indipendentemente da:

  • forma giuridica,
  • dimensione,
  • missione, 
  • attività 
  • classificazione

e intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’art. 7 del Codice.

La norma prevede che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante:

  • sollecitazione al pubblico 
  • o attraverso la cessione 
  • o erogazione di beni o servizi di modico valore,
  • impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. 

Principi cardine della raccolta fondi per gli ETS

Come evidenziato dal documento delle Linee Guida i principi cardine volti a tutelare

  •  i donatori, 
  • i destinatari delle donazioni 
  • e gli stessi ETS 

sono individuati dall’articolo 7 del CTS in trasparenza, verità e correttezza. 

Trasparenza 

La trasparenza ha la finalità di rendere conto dell’operato complessivo dell’Ente del Terzo Settore anche mediante la diffusione delle informazioni e l’accessibilità della documentazione predisposta per la raccolta fondi. 

In particolare, è virtuoso per l’ETS esporre ai donatori e altri portatori di interesse (stakeholder), alcuni elementi che compongono l’attività di raccolta: 

1) oltre alla figura del legale rappresentante dell’ente, l’indicazione degli uffici e/o di almeno una persona di riferimento da contattare per ottenere informazioni sulla raccolta; 

2) l'indicazione della durata delle raccolte e del loro ambito territoriale e qualora tecnicamente possibile, dell'ammontare progressivo dei proventi raccolti; 

3) le categorie di beneficiari, gli enti privati o le attività di interesse generale dell'ETS ai quali saranno destinati i proventi ottenuti;

4) qualora la raccolta sia effettuata per realizzare progetti specifici, l'indicazione: a) dell'obbiettivo dei fondi da raccogliere; b) della destinazione delle risorse raccolte, qualora il progetto enunciato non possa essere realizzato c) della destinazione delle eccedenze, qualora fosse superato l’obbiettivo del progetto; d) dei tempi previsti per la realizzazione del progetto; 

5) l'indicazione delle modalità con cui eseguire la donazione e di eventuali benefici fiscali di cui il donatore può fruire; Ulteriore profilo atto a garantire la trasparenza è l’accessibilità, intesa come diritto del donatore e del destinatario della donazione a reperire informazioni sulla raccolta fondi e a riceverle se richieste. 

I donatori e i beneficiari della donazione hanno diritto di ricevere (o di poter facilmente accedere a) complete ed esaurienti informazioni sull’iniziativa di raccolta fondi. In tal senso l’ETS dovrà predisporre modalità e strumenti idonei a rispondere alle richieste di informazione e comunque fornire ai donatori, parallelamente all’assolvimento degli obblighi verso le Amministrazioni vigilanti, un’informazione chiara, diretta e facilmente comprensibile sull’utilizzo della sua donazione, sul progetto cui è destinata e/o sulle principali attività dell’ETS. 

Ai fini della trasparenza dovrà altresì essere osservata la disposizione di cui all’articolo 46 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale in vigore dal 2 maggio 2018, applicabile a “qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici, o che sollecita, direttamente o indirettamente, il volontario apporto di contribuzioni di qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di carattere sociale”

In base a tale norma dovranno essere resi noti autore e beneficiario della richiesta e l’obiettivo 9 sociale che si intende perseguire con la stessa. I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente le proprie opinioni sul tema trattato, ma deve risultare chiaramente che trattasi di opinioni dei medesimi promotori e non di fatti accertati. 

Tale disposizione prevede inoltre che i messaggi non devono: sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla dignità della persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento; colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendano aderire all’appello; presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema sociale per il quale l’appello viene rivolto; sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo all’iniziativa; sollecitare i minori ad offerte di denaro.” 

Verità

L’ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere, applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 145/2007. 

Correttezza 

L’attività di raccolta fondi deve essere orientata da principi di correttezza. 

Viene quindi richiesto all’ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione. 

In particolare, nei confronti del donatore e del beneficiario dovrà essere garantito il rispetto della privacy, soprattutto in ordine al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d. lgs. n. 196/2003, e dal Regolamento europeo sulla Privacy, GDPR 2016/679. 

Nelle attività di comunicazione e di raccolta fondi si deve evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi. 

Gli ETS non devono porre in essere comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori. In ossequio ai principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Carta Costituzionale non sono ammesse discriminazioni in base al genere, alla razza, all’ideologia e al credo religioso a meno che la specifica preferenza accordata a determinate categorie di destinatari, nonché l’identificazione di peculiari caratteristiche dei collaboratori, siano interamente funzionali al perseguimento della missione.

Scarica qui il Modello in word personalizzabile di RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE redatto ai sensi dell’articolo 87, comma 6 e dell’articolo 79, comma 4, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2017 n. 117, per gli enti del terzo settore.

Modalità di raccolta fondi ETS: le principali tecniche

Il documento del ministero specifica che le modalità di raccolta fondi potrà essere: 

  • sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore)
  • sia pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.

Le Linee Guida hanno lo scopo di delineare un quadro di massima non esaustivo né cogente delle tecniche di raccolta fondi mediante cui procedere:

  • il Direct mail;
  • il Telemarketing;
  • il face-to-face;
  • il Direct response television;
  • eventi, anche di piazza;
  • il merchandising;
  • i salvadanai;
  • tramite imprese for profit;
  • attività di sostegno a distanza;
  • i lasciti testamentari;
  • numerazioni solidali;
  • donazioni online.

Va infine segnalato, che il Codice del Terzo Settore prevede per gli ETS che ricorrono all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività e consentire agli organi competenti la vigilanza

Scarica qui il Modello in word personalizzabile di RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE redatto ai sensi dell’articolo 87, comma 6 e dell’articolo 79, comma 4, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2017 n. 117, per gli enti del terzo settore. 

Allegati:

ASD e riforma dello sport: il nuovo decreto cambia il regime fiscale

13 Luglio 2022 in Speciali

Il Consiglio dei ministri ha approvato nei giorni scorsi uno schema di decreto  che corregge il  decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, (cd Riforma dello sport ) come previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo".

Vediamo di seguito le principali novità, ricordando che si tratta comunque di una bozza he potrebbe essere ancora modificato prima della pubblicazione In Gazzetta ufficiale.  In particolare sono da evidenziare: la formalizzazione dello sport dilettantistico e la ridefinizione dell'inquadramento dei lavoratori, la possibile distribuzione degli utili  in certi casi fino all'80%   e la modifica della disciplina fiscale e previdenziale.

Qui il testo della bozza

ASD e Registro nazionale nuovi adempimenti

Si opera una riforma dello sport dilettantistico con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che ne  diventa il perno, e sarà gestito dalla   direzione del Dipartimento per lo sport,  

Avrà un  ruolo non solo di certificazione dello svolgimento di attività sportiva, ma anche di regolazione , tramite apposite funzioniper gli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi ai rapporti di lavoro , con l'obiettivo di una riduzione dei costi a carico di associazioni e società.

E' previsto un  decreto che individui entro il 1  aprile  2023 i protocolli informatici  per le comunicazioni obbligatorie in collaborazione con  Ministero, Agenzia delle Entrate, Inps e INAIL  per definire in dettaglio le procedure

L’articolo 1  in tema di forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, aggiunge le cooperative  e gli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, i quali se esercitano  come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche.  

Vengono invece eliminate  le società di persone perché non potrebbero godere di agevolazioni fiscali  e per il rischio di confusione  tra i patrimoni dei soci e quelli della società. 

L’articolo 5 inserisce le Discipline Sportive Associate tra gli enti  affilianti assimilabili alle Federazioni Sportive Nazionali.

L’articolo 26  chiarisce la distinzione tra l’area del professionismo e quella del dilettantismo definendo per la prima volta in positivo dell’attività dilettantistica, che non viene più determinata solo per differenza.

Le novità per l’inquadramento del lavoratore sportivo

L’articolo 13 prevede che l'attività di lavoro sportivo, può costituire oggetto di:

  •  un rapporto di lavoro subordinato o 
  • di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

E' possibile anche  per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche  prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro;

Riguardo  le disposizioni applicabili ai lavoratori sportivi, provenienti da Paesi extraeuropei ; e il  trattamento dei dati personali si prevede entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo, uno specifico decreto.

Tra le figure dei lavoratori sportivi viene ricompreso anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Si  rimanda alla definizione elaborata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 1 del primo dicembre 2016;

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari,  con obbligo di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza e autorizazione in caso di compensi. 

Come detto, il decreto correttivo introduce la presunzione di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, se 

  •  le prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non abbiano una durata superiore alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e
  •  risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. 

Per quanto riguarda la costituzione del rapporto di lavoro, si prevede la possibilità di assolvere mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ad adempimenti quali la comunicazione dei dati  relativi al  rapporto di lavoro sportivo  .

 Il registro può sostituire il Libro Unico del Lavoro.

In tema di utilizzo di volontari si amplia la possibilità di utilizzo anche agli organismi paralimpici, al CONI al CIP e alla società sport e salute.

Ai volontari possono essere rimborsate le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Questi rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, come già succede per gli enti del terzo settore 

Viene precisato che le società professionistiche  possono   stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni resta fermo il limite massimo di  23 anni di età.

L’articolo 19  riguarda  l’abolizione del vincolo sportivo, e ne fissa il termine di decorrenza al primo gennaio 2023.

Tesseramento e professionismo

L’articolo 15  riguarda il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici  e aggiunge la sanzione dell’inefficacia nel caso di mancata approvazione del contratto secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata.

Il tesseramento diventa possibile a partire dai 14 anni e non piu 12 di età.

Vengono comunque mantenuti, per il professionismo:

  • sia la presunzione di lavoro subordinato per gli atleti:
  • sia i criteri per identificare il lavoratore autonomo, già previsti nella legge 23 marzo 1981, n. 91.

Disciplina fiscale e contributiva

 Tenendo in considerazione  i recenti interventi della Corte di Cassazione  e della corte di giustizia europea , si prevede che  in presenza di un’attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici  non rientrano tra i redditi diversi .

L’abrogazione si riferisce unicamente alla tipologia di reddito, ai fini delle imposte dirette mentre  restano invariate le agevolazioni oggi previste

Da segnalare inoltre una agevolazione agli investimenti che possano supportare attività di avviamento e di promozione dello sport.  per cui aumenta all’80% la quota del 50% della possibile distribuzione degli utili , ma:

– limitatamente ai soli enti sportivi che gestiscono palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari,  

– sempre subordinatamente al rispetto delle condizioni già vigenti

– nel limite fissato dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commission e Europea. 

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

 La novità principale è l’applicazione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per la parte eccedente l’importo di euro 5.000,00 del compenso.

 L’articolo 23 in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi prevede quindi :

  1.  per le collaborazioni coordinate e continuative iscritte alla gestione separata INPS, l’applicazione di un’aliquota del 24% per coloro che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e del 25%, oltre le aliquote aggiuntive in vigore, per coloro che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. 
  2. Stessa aliquota del 25%, oltre le aliquote aggiuntive, si applica,per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome (art. 53, comma 1, TUIR)

ATTENZIONE : Fino al 31 dicembre 2027  il nuovo decreto introduce una riduzione del 50% delle aliquote,  con equivalente riduzione dell’imponibile contributivo  e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche . 

Non subiscono invece riduzioni le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione, che quindi vengono garantiti per intero;

Sono esclusi dal recupero contributivo  i rapporti iniziati prima del termine di decorrenza del decreto e  la comunicazione all'INPS avverrà  attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,

TRATTAMENTO FISCALE 

  •  I compensi fino all’importo di 15.000,00 euro, analogamente alla disciplina oggi vigente per importi fino a 10.000,00 euro, non sono soggetti ad alcune forma di imposizione fiscale 
  •  i compensi superiori a 15.000,00 euro rilevano esclusivamente per la parte eccedente ed esclusivamente per determinare il reddito del percipiente;
  • all’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare;
  • per agevolare il graduale inserimento nel settore professionistico di atleti e atlete di età inferiore a 23 anni, si prevede che le loro retribuzioni non costituiscono reddito per il percipiente, al fine del calcolo delle imposte dirette, fino all’importo massimo di euro 15.000,00. Per gli sport a squadre, questa agevolazione si applica alle sole società sportive professionistiche il cui fatturato non superi i 5 milioni di euro;
  • Viene escluso dalla natura retributiva l'importo erogato ai lavoratori sportivi a titolo di premio, quindi non in relazione all’attività svolta ma al raggiungimento di risultati sportivi.

Esterometro 2022: le regole nella Circolare ADE

13 Luglio 2022 in Speciali

Con la Circolare n 26 del 13 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito applicativo del nuovo Esterometro.

In particolare, si forniscono chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.

A inizio trattazione della Circolare, le Entrate ricordano che ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione, «I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: 

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; Si rammenta che il termine inizialmente previsto dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) per la decorrenza delle modifiche in tema di esterometro (1° gennaio 2022) è stato sostituito dall’articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, risultando fissato al 1° luglio 2022. Termine in ultimo confermato dall’articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione.

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione».

Leggi anche Fatturazione elettronica operazioni con l'estero: obbligo dal 2022

Esterometro: il monitoraggio delle operazioni con l’estero

Il documento di prassi datato 13 luglio 2022 sotto forma di risposte a quesiti chiarisce vari aspetti, innanzitutto l’Agenzia esplicita che la finalità dell’esterometro non è più ravvisabile nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ma ricomprende il monitoraggio di tutte le operazioni in cui la controparte del soggetto passivo IVA residente in Italia è “estera”.

Ne consegue che la trasmissione dei dati deve riferirsi non solo alle operazioni in cui la controparte è un operatore economico, ma anche a quelle poste in essere con privati consumatori.

Il monitoraggio omnicomprensivo è relativo anche all'aspetto qualitativo delle operazioni, infatti nella osservazione ricadono tutte le operazioni, prescindendo dalla natura delle stesse ed in particolare dal fatto che rilevino territorialmente in Italia ai fini del tributo.

Esistono esclusioni espressamente indicate nella norma novellata recentemente dall'art 12 del DL 73/2022 che in principio ricordate.

Si sottolinea come l'obbligo di compilazione dell’esterometro sia esteso anche ai soggetti in regime forfetario e a coloro che aderiscono al regime di vantaggio, con la previsione che, vista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 l’esterometro è dovuto solo da parte di coloro che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. 

Esterometro: i termini di trasmissione dei dati

Con un quesito si è domandato di chiarire il termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni attive verso l’estero e l'agenzia specifica quanto segue.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n 127, dal 1° luglio 2022: 

«a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; 

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione»

Dunque sottolineano le Entrate non vi è un termine unico, fisso, ma “mobile”, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate. 

Volendo esemplificare senza essere esaustivi, spiega l'Agenzia, si ha che in ipotesi di cessioni intracomunitarie, per le quali «è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione» (cfr. l’articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

Ciò, anche qualora la fattura venga emessa in un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti (si pensi ad una cessione effettuata il 1° ottobre 2022, con fattura emessa il 31 dello stesso mese ed invio dei dati operato il 10 di novembre 2022). 

Lo stesso dicasi «per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter» 

I dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto IVA – normalmente fatturate ex articolo 21, comma 6-bis del medesimo decreto nei termini “ordinari” previsti da tale norma (ossia «entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione»), sono invece trasmessi secondo la documentazione di queste operazioni (e quindi, ordinariamente, entro i citati dodici giorni). 

Qualora, invece, si parli di acquisti, si pensi, ad esempio, ai servizi ricevuti da un soggetto extra UE, in assenza di un documento comprovante l’operazione o laddove questo non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà comunque avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, da individuarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto IVA (e, quindi, per rimanere al caso ipotizzato, il «momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.» [cfr. il comma 6]).

Esterometro: la descrizione delle operazioni

Molti contribuenti si sono domandati quale fosse il livello di dettaglio della descrizione dei beni e dei servizi oggetto della transazione richiesta ai fini di assolvere agli obblighi dell’esterometro.

Rispetto all’adempimento della comunicazione trimestrale la nuova forma di invio dei dati richiede anche l’indicazione della descrizione dell’operazione. 

L’Agenzia ha indicato chiaramente che:

  • Per le operazioni attive, qualora, per generare il file XML da trasmettere a SdI per l’esterometro non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, il campo 2.2.1.4  potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa. Tale impostazione è, peraltro, coerente con quanto accade, in genere, per le operazioni attive tracciate con documento di trasporto, per le quali la «fattura differita può contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472» (cfr la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, quesito 1.1). 
  • Quanto alle ulteriori operazioni passive, ossia quelle che danno luogo all’integrazione di un documento ricevuto, anche ai fini della più ampia semplificazione nei limiti consentiti dal legislatore, si ritiene che la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati. Pertanto, anche per generare il file XML in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l’esterometro, il 10 campo 2.2.1.4  potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto. 

 

Dimissioni telematiche: cosa fare se il lavoratore non provvede

12 Giugno 2022 in Speciali

Come noto il  provvedimento di cui all'art. 26 del  Decreto legislativo n.151/2015  , al fine di contrastare il fenomeno delle “ dimissioni in bianco “, prevede che le “dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro “ siano fatte dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità  telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro (sistema informatico SMV attraverso il sito www.lavoro.gov.it) .

La   modalità telematica è obbligatoria per tutte le categorie di lavoratori dipendenti del settore privato, anche se permangono alcune eccezioni (ad esempio  quelle durante il periodo di maternità).

La procedura è da utilizzare anche per le dimissioni per raggiungimento dell'età pensionabile.

Nota: Il Ministero del Lavoro , con la risposta n. 16104 del 22 agosto 2016, ha disposto che anche agli “sportivi professionisti – giocatori e allenatori operanti nel calcio, nella pallacanestro e negli altri settori dove le competizioni agonistiche non sono svolte da dilettanti “- si applica la procedura di presentazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.

AGGIORNAMENTO 14.6.2022

Il Tribunale di Udine, con sentenza  del 26 maggio 2022, ha affermato che  i comportamenti del lavoratore che implicano dimissioni di fatto dal posto di lavoro  giustificano la comunicazione  di dimissioni effettuata dal parte del datore di lavoro, con perdita del diritto alla NASPI per il dipendente. 

Vedi maggiori dettagli nell'articolDimissioni telematiche non necessarie in caso di assenze ingiustificate

Dimissioni telematiche: procedura e modello

In via generale,  la  trasmissione dei moduli  di dimissione telematica può avvenire con il PIN – INPS  dispositivo da parte dello stesso lavoratore sul portale CLICLAVORO ovvero  anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione . 

A far data dal 2 gennaio 2018 il Ministero del lavoro ha reso disponibile una applicazione "Dimissioni Volontarie" per cellulari e tablet . 

L' accesso è possibile  tramite  SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale  o CIE carta di identità elettronica, mentre i  soggetti abilitati, come consulenti del lavoro e patronati, possono  utilizzare le proprie credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca è stato adottato  un  apposito  modulo disponibile  ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it, allegato al decreto ministeriale  con apposite modalità tecniche  (circolare n.12 del 4 marzo 2016 ).

Il   modulo si compone di 5 (cinque) sezioni:

-dati identificativi del lavoratore;

-dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;

-dati identificativi della comunicazione;

– dati identificativi del soggetto abilitato

– i dati rilasciati dal sistema al fine di identificare il modulo ovvero il codice identificativo  e la data certa di trasmissione.

Dopo aver completato la compilazione, il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro rendendo così le dimissioni valide (il dipendente deve rispettare il termine di preavviso, pena il risarcimento del danno). Il sistema ad ogni modulo attribuisce la data di trasmissione (marca temporale) e un codice identificativo specifico. Il soggetto abilitato deve provvedere alla firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi e alla trasmissione del modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Per le assunzioni avvenute prima del 2008 il lavoratore dovrà compilare interamente le sezioni relative al datore di lavoro e al rapporto di lavoro in quanto i dati non sono a disposizione del sistema.
Dalla data di trasmissione decorre il termine dei 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni .

Si rammenta che nessuna sanzione è prevista per il lavoratore che ometta di eseguire la procedura di dimissione online.

Salvo che il fatto costituisca reato, invece, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000 (l'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza dell 'Ispettorato Territoriale del  Lavoro e la sanzione non è sanabile con l’applicazione dell’istituto della diffida obbligatoria).

In caso di malfunzionamento  dei sistemi informativi ovvero in caso di  manutenzione dell’infrastruttura tecnologica  per cui i servizi e la navigazione sul sito non sono disponibili, fino al termine degli interventi, i lavoratori devono compilare il modello in autonomia e trasmetterlo, dalla propria casella di posta elettronica, a [email protected], allegando la copia del proprio documento di identità (i modelli privi del documento non saranno considerati validi)  .

In  alternativa, i lavoratori devono recarsi presso la sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente o presso uno dei soggetti abilitati che dovranno farsi carico di identificare il cittadino, acquisire il modello compilato e inviarlo a  [email protected]  e all'azienda.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fronte dei molteplici dubbi operativi  ha fornito molte  risposte ad apposite FAQ (frequently asked questions) consultabili sul  sito web.

Mancata effettuazione della DID online

La mancata effettuazione della procedura, come prescritta dall’articolo 26, del decreto legislativo n. 151/2015 e dal Decreto 15 dicembre 2015, produce  l’inefficacia delle dimissioni/risoluzione consensuale.

Le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste sono inefficaci e qualora si verifichi un caso di mancata effettuazione  il datore di lavoro dovrebbe sempre invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina.

Ancora oggi occorre dire che il caso del lavoratore che abbandona il posto di lavoro senza rilasciare le “ dimissioni telematiche on line “ non ha trovato una soluzione pratica dal punto di vista normativo . In questi casi siamo in presenza solo di dimissioni di fatto non convalidate  con la procedura telematica.

A parere di chi scrive  in assenza delle dimissioni telematiche on line sarebbe necessario prevedere   la possibilità  per il datore di lavoro di inviare una comunicazione al lavoratore a mezzo PEC o raccomandata e  prevedere la conferma delle  dimissioni nel caso di silenzio oltre i 7 giorni (come già previsto  in precedenza dalla legge 92-2012).

 

Dimissioni senza procedura telematica: esempi di soluzioni pratiche

Le aziende che si trovano a dover gestire una simile  situazione, (in attesa di una soluzione legislativa alla problematica)  hanno di fronte la scelta tra le seguenti due  modalità operative:

1) procedimento disciplinare : iniziare un procedimento nei confronti del lavoratore  al fine di poter effettuare il licenziamento per “giusta causa “ ; la  procedura è comunque complessa e costosa in quanto prevede l’obbligo di versare all’INPS il contributo di licenziamento (da 500 a 1.500 euro in relazione all’anzianità lavorativa del dipendente) e  vi è sempre la possibilità per il dipendente  di impugnare   il   licenziamento.

2) contestare al lavoratore l'abbandono del posto : in assenza della procedura di cui al punto 1 , si puo contestare al dipendente l’abbandono del posto di lavoro (si elabora comunque il libro unico del lavoro esponendo le assenze ingiustificate del lavoratore al fine di non versare alcun contributo previdenziale sul minimale contributivo .
Allo stesso tempo e consigliabile  continuare ad invitare  il lavoratore al rilascio delle dimissioni telematiche come previsto dalla normativa vigente.

ATTENZIONE:  nel caso in cui il datore di lavoro sia a conoscenza che il lavoratore  stia già lavorando presso altra azienda  ovvero svolga una attività lavorativa autonoma, potrebbe essere utile segnalare il fatto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro , al fine di dimostrare la buona fede del datore di lavoro che si trova ad essere in attesa delle dimissioni telematiche . In  questi casi l'Ispettorato potrebbe contattare il lavoratore  e chiedere  a sua volta di rilasciare le dimissioni telematiche.

Esempio pratico di adempimenti e cedolino paga: 

Nel  libro unico devono essere  segnalate tutte le assenze ingiustificate  ( le assenze ingiustificate non danno diritto alle mensilità aggiuntive , non permettono la maturazione del TFR   e  nemmeno di ferie e  permessi).

In busta paga pertanto  andrebbero riportati solo valori a 0:

ore retribuite  del mese  0 

IMPONIBILE INPS totale   = euro 0

ALIQUOTA INPS 9.19%   =  euro  0

IMPONIBILE FISCALE:  =   euro 0 

retribuzione spettante al  lavoratore =   0
Se nel mese fosse presente una festività o una ex festività , però,  è consigliabile   retribuire tali giornate al lavoratore assente.

I soggetti esclusi dall’obbligo

Le  modalità telematiche di effettuazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non trovano applicazione:

a) per il lavoro domestico;

b) per i lavoratori del settore marittimo e del pubblico impiego;

c) per  i lavoratori che recedono durante il periodo di prova;

d) qualora le stesse intervengano nelle sedi  protette  (di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003).

 

Lavoro femminile: finanziamenti alle imprese con il bando RIPARTO

10 Giugno 2022 in Speciali

E' stato pubblicato sul sito del dipartimento delle politiche per la famiglia un Avviso pubblico  denominato "#RiParto" che prevede  il finanziamento di iniziative di sostegno alla genitorialita e al lavoro femminile, da parte delle imprese  

Il bando mira al  coinvolgimento del mondo delle imprese nel cambiamento operativo, ma soprattutto culturale, riguardante la partecipazione femminile al mercato del lavoro in armonia con le esigenze familiari e genitoriali  come previsto  dalla  legge del 7 aprile 2022, n. 32, cd. “Family Act”, in accordo con gli obiettivi del PNRR . Il finanziamento dedicato dalla legge è pari a 50 milioni di euro. 

I progetti di welfare aziendale presentati all'interno dell'avviso dovranno prevedere, in particolare, il supporto all’assunzione del nuovo ruolo genitoriale in un’ottica di conciliazione della vita privata e lavorativa,  ad esempio  con 

  • iniziative di sostegno psicologico e fisico; 
  • incentivi economici finalizzati al rientro al lavoro dopo il parto/adozione;
  •  formazione e aggiornamento per l’accompagnamento al rientro al lavoro dopo il parto/adozione

I progetti , per i quali il finanziamento statale può arrivare  al  90 % dei costi, andranno presentati entro il 5 settembre 2022.

IL 30% del finanziamento viene erogato ai progetti ammessi dopo 10 giorni dall'inizio delle attività 

La ministra Bonetti ha presentato l'iniziativa  affermando che "Con il bando #RiParto  prosegue il cammino che abbiamointrapreso con il Family Act, il Pnrr e la Strategia per la parità di genere per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro delle donne. 

Di seguito alcuni  dettagli e il testo del bando con i requisiti delle imprese e dei progetti , le modalità di partecipazione e di valutazione delle domande, i tempi di erogazione dei finanziamenti

Bando Riparto per il lavoro femminile: chi puo partecipare

L’iniziativa ha il fine di sostenere le lavoratrici madri  mediante il finanziamento di progetti proposti dalle imprese che favoriscano   la risoluzione dei problemi piu comuni  nel momento di rientro al lavoro

Possono presentare domanda di finanziamento:

  • – le imprese, ai sensi dell’articolo 2082 c.c e dell’articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale;
  • – i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.

anche in forma associata con altri soggetti aventi gli stessi requisiti richiesti dall’Avviso per i partecipanti singoli, costituendosi in associazione temporanea di scopo (ATS), contratto di rete o associazione temporanea d’impresa (ATI) presentandoi una unica domanda di finanziamento

Il soggetto proponente deve trovarsi nelle seguenti condizioni, a pena di esclusione:

a. aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le  quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali 

b. non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l’esclusione da  agevolazioni, finanziamenti e contributi;

c. contribuire ai costi del progetto secondo le percentuali indicate  nel bando

d. essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente  competente e,ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;

e. avere la sede legale principale o unità operative, sul territorio nazionale;

f. non trovarsi in alcuna delle situazioni previste come causa di esclusione dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

g. non essere in stato di liquidazione volontaria;

h. non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c),  del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di  contrarre con la Pubblica amministrazione.

Durata e destinatarie dei progetti finanziabili dal Bando Riparto

La durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi  nei quali non vanno considerati i tempi i  rilevazione dei dati e le attività di studio finalizzati alla redazione del progetto.

Destinatarie delle azioni progettuali sono

  • le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato edeterminato, anche in part time, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, incluse le
  • dirigenti
  • socie lavoratrici di società cooperative, 
  • le lavoratrici in somministrazione nonché le
  • titolari di un rapporto di collaborazione

Bando RIPARTO: come funziona il finanziamento, importi e percentuali

La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa:

  1. a. tra un minimo di euro 15.000,00 e un massimo di euro 50.000,00  per le imprese con meno di 10 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile , siano uguali o inferiori ai 2 milioni di euro  (microimprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi con risorse finanziarie pari  ad almeno il 10% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse quantificabili nella percentuale suddetta;
  2.  tra un minimo di euro 30.000,00 e un massimo di euro 100.000,00  per le imprese con meno di 50 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, uguali o inferiori a 10 milioni di euro (piccole imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi  per almenoo il  15% del totale dell’importo richiesto 
  3. tra un minimo di euro 80.000,00 e un massimo di euro 250.000,00 per le imprese con dipendenti  dalle 50 alle 250 unità e i cui ricavi della voce A1 del conto economico,  siano  uguali o inferiori a 50 milioni di euro (medie imprese). Il soggetto proponente deve contribuire con risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell’importo richiesto 
  4.  tra un minimo di euro 200.000,00  e un massimo di euro 1.000.000,00  per le imprese con più di 250 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico,relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano superiori a 50 milioni di euro (grandi imprese). Il soggetto proponente deve contribuire per almeno il 30% del totale dell’importo richiesto .

I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti, pena la revoca del finanziamento e la risoluzione della convenzione, ad avviare le attività progettuali entro trenta giorni successivi alla sottoscrizione della  stessa e a rispettare le tempistiche ivi indicate, e a darne comunicazione al Dipartimento politiche per la famiglia con una “comunicazione di inizio attività” inviata mediante PEC all’indirizzo [email protected].

 La comunicazione di inizio di attività,  deve essere inviata, entro 10 giorni dalla data di avvio dell’attività medesima,  mediante PEC all’indirizzo [email protected].

La conclusione del progetto deve avvenire in ventiquattro mesi decorrenti dalla data di avvio delle  attività.  

L’eventuale richiesta di  proroga deve essere dettagliatamente motivata, può essere concessa per una sola volta e per cause non  imputabili al soggetto beneficiario, sino ad un massimo di sei mesi

L’importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:

  •  il 30 per cento entro 60 giorni isuccessivi alla comunicazione  di inizio attività
  •  fino ad un ulteriore 40 per cento del finanziamento concesso, dopo 10 mesi calcolati dalla data  di avvio delle attività
  • il saldo  dopo la chiusura delle attivita da comunicare al dipartimento entro 60 giotni 

Bando RIPARTO: come fare domanda

Per accedere al finanziamento  occorre presentare, entro le ore 12.00 del 5 settembre 2022, via PEC all’indirizzo: [email protected]:, la

domanda unitamente alla documentazione, da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente o al capofila per  imprese in rete 

Nell’oggetto della PEC deve essere indicato il codice CUP “J51D22000010001” e la denominazione  del soggetto proponente o del capofila 

La domanda di finanziamento e la documentazione  devono essere in formato PDF e firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto  proponente, o da un suo delegato, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento http://famiglia.governo.it.

La documentazione richiesta comprende:

  • una relazione sulle attività in materia di conciliazione dei tempi di cura della famiglia e di lavoro  svolte negli ultimi due anni dal soggetto proponente ovvero una dichiarazione di non aver mai  intrapreso azioni di welfare;
  • il piano finanziario redatto utilizzando il Modello n. 2 (cfr. Modulistica – Modello n. 2)
  • il patto di integrità (cfr. Modulistica – Modello n. 3) presentato e sottoscritto digitalmente dal  legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato e per le richieste di imprese in rete da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai loro delegati;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con allegata  fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (cfr.  Modulistica – Modello n. 4). 
  • il Modello n. 5, sottoscritto digitalmente, in caso di ATS, ATI o contratto di rete , col quale i singoli componenti  dichiarano la volontà di costituirsi formalmente, in caso di ammissione al finanziamento, in associazione temporanea con l’indicazione del soggetto capofila.

Allegati:

Aiuti di Stato pronto il modello per comunicare i sostegni ricevuti

28 Aprile 2022 in Speciali

È online dal 27 aprile 2022 il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate

SCARICA IL MODELLO E RELATIVE ISTRUZIONI

ATTENZIONE: Con Provvedimento del 25.10.2022 n. 398976, è stata pubblicata la nuova versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022, con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione. SCARICA QUI LA NUOVA VERSIONE

Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. 

In particolare l'agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 143438 del 27.04.2022 per:

  • la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021,
  • la definizione delle modalità di restituzione in caso di superamento dei massimali 
  • e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Autodichiarazione aiuti di stato: presentazione dal 28 aprile al 30 giugno 2022

ATTENZIONE: L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.06.2022 n. 233822, ha prorogato la scadenza al 30 novembre 2022. 

La dichiarazione va inviata dal 28 aprile 2022 al 30 novembre 2022 (in luogo del 30 giugno) esclusivamente con modalità telematiche:

  • direttamente dal contribuente
  • oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni,

mediante: 

a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; 

b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. 

SCARICA IL MODELLO E RELATIVE ISTRUZIONI

A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta:

  • la presa in carico, 
  • ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, devono inviare la dichiarazione rispettando un calendario specifico le seguenti date:

  • entro il 30 giugno oppure, se successivo,
  • entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. 

Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

Si considerano tempestive le Dichiarazioni trasmesse entro i termini suddetti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto. 

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Dichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate 

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti elencati per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati.

L'agenzia precisa che la Dichiarazione va comunque presentata quando: 

  • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C; 
  • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti; 
  • il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Autodichiarazione aiuti di stato: chi deve presentarla

La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di cui si tratta deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). 

In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”.

In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

Allegati:

Pensione inabilità-invalidità civile 2022: tutte le regole

19 Aprile 2022 in Speciali

La pensione di inabilità, detto anche di invalidità  "civile",(L.118/71 ) da non confondere con l' assegno ordinario di invalidità, (vedi paragrafo sotto)  è una prestazione di assistenza economica, erogata dall'Inps

  •  ai soggetti con inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali),
  •   in stato di bisogno economico, 
  • ovvero con reddito personale massimo di 17.050,42 euro il limite di reddito annuo personale previsto per il 2022 ( per invalidi totali, ciechi civili e sordomuti ) e 5010,20 euro per invalidi parziali e minori.
  • con residenza stabile in Italia. 

In questi giorni INPS ha comunicato che le procedure di liquidazione degli assegni mensili vengono automatizzate per consentire una maggiore velocità di risposte alle domande . E' stata estesa infatti a tutto il territorio nazionale la semplificazione sperimentata  presso alcune  strutture territoriali  nei mesi scorsi 

Dal 12 aprile le domande di liquidazione dell'assegno mensile di assistenza e della pensione di inabilità saranno gestite con il processo di liquidazione centralizzata, che prevede l'erogazione della prestazione economica senza necessità di interventi  delle sedi territoriali.

Ricordiamo di seguito in 5 punti principali di cosa si tratta e come si richiede.

Pensione di inabilità: cos’è, limiti di reddito, importi 2022

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

Per l’anno 2022 l’importo della pensione è di 291,69 euro mensili.

Il limite massimo di reddito personale annuo per avere accesso alla prestazione economica è pari a 17.050,42 euro.

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione vengono considerati i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato . Per gli anni successivi si considerano:

  • per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre 
  • per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2021 pari a 67 anni), la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

Importi differenziati sono previsti per i ciechi  totali o parziali. In particolare

  • Pensione per ciechi parziali euro 215,35
  • Pensione per ciechi assoluti euro 315,45.

Maggiorazioni e indennità di accompagnamento

Gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti infra-sessantacinquenni hanno diritto  anche a una maggiorazione a pari a 10,33 euro mensili a patto che non  superino i seguenti limiti di reddito 

  •  euro 6.213,74 (pensionato solo) o 
  • 13.023,53 euro (pensionato coniugato).

Inoltre la sentenza della Corte Costituzionale numero 152 del 23 giugno 2020 ha ordinato un ulteriore maggiorazione detta "incremento al milione"  pari a euro 368,58 che  spetta a invalidi civili totali, sordomuti e ciechi totali, con redditi non superiori a:

  •  euro 8.583,51 (pensionato solo) o
  • euro 14.662,96 (pensionato coniugato).

Infine da ricordare anche  l'indennità di accompagnamento,riconosciuta senza alcun limite di reddito nel 2022:

  •  agli invalidi civili totali per  525,17 euro mensili 
  • ai ciechi civili civili  per   946,80 euro.

Ulteriori dettagli e le tabelle complete sono stati forniti dalla circolare INPS 197 2021

Pensione di inabilità 2022: i requisiti

La pensione di inabilità-invalidità civile può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
  • reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2022: 17.050,42 euro);
  • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • cittadinanza italiana oppure:
    • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
    • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione di inabilità- invalidità civile è cumulabile con..

La pensione di inabilità è compatibile:

  1. con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.
  2. con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
  3. È compatibile con l'attività lavorativa.

Pensione di inabilità: gli step per la domanda

Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto :

  1. che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.
  2. La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).Nella domanda devono essere inseriti i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
  3. L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

ATTENZIONE Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Inps ha reso disponibile anche una tabella con le motivazioni per eventuali ritardi 

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Inabilità e invalidità: le differenze

A differenza dell'assegno di inabilità  l’assegno ordinario di invalidità  viene erogato sempre dall'INPS a coloro  la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale ma deriva  da versamenti contributivi.

E' disciplinato dalla L.222/84 che  richiede:

  1.  lo stato di impossibilità assoluta e permanente a prestare qualsiasi attività lavorativa oppure 
  2.  una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale (requisito sanitario).
  3. la presenza di un requisito contributivo: almeno 5 anni di versamenti contributivi di cui 3 nel quinquennio antecedente alla domanda amministrativa volta al conseguimento della prestazione.

Può essere riconosciuta a lavoratori  

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla gestione separata.

Dopo la presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari sia amministrativi, viene emessa  l'autorizzazione INPS che  ha validità triennale.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato  definitivamente, salvo le facoltà di revisione.

Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’assegno di invalidità può essere determinato in due modi:

  1. con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure,
  2.  se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995,  totalmente con il sistema contributivo.

Criptovalute: tassazione e obblighi dichiarativi, come orientarsi

22 Marzo 2022 in Speciali

Senza entrare nel merito delle questioni tecniche relative alla blockchain e in generale alla finanza decentralizzata, che non hanno rilevanza ai fini fiscali, potremmo iniziare col dire che le criptovalute vengono usualmente considerate delle valute virtuali in ragione della loro capacità di fungere da mezzo di scambio e grazie al fatto che, come le valute tradizionali, assumono la funzione di unità di conto (questo ultimo aspetto dipende però anche dalle caratteristiche della specifica valuta virtuale).

Il fatto che le criptovalute siano ormai una realtà consolidata nel panorama finanziario globale lo dimostra la quotazione del future del bitcoin, la più famosa delle criptovalute, e il fatto che molti broker abbiano nella loro offerta finanziaria il rapporto di cambio spot tra bitcoin e valute tradizionali.

Con questa breve guida cercheremo di fornire delle indicazioni semplici e schematiche sulla tassazione e sugli obblighi dichiarativi derivanti dalla detenzione e dalla cessione di criptovalute da parte di persone fisiche, all’infuori dall’attività d’impresa, per aiutare il contribuente a orientarsi in una questione ancora in divenire.

La tassazione del trading su criptovalute non costituisce oggetto di trattamento di questa guida, in quanto attività per sua natura speculativa, di prodotti finanziari complessi, che richiede specifica trattazione.

Il momento impositivo e il problema di fondo

La difficoltà dell’inquadrare in modo semplice e schematico la tassazione delle criptovalute deriva dal fatto che questa, in Italia, non è oggetto di regolamentazione specifica.

Di conseguenza sarà necessario inquadrare per natura l’attività, al fine di applicare le norme fiscali più coerenti per assimilazione; con tutte le conseguenze del fatto in termini di opinabilità.

Più concretamente, oggi, l’inquadramento fiscale applicato alle criptovalute discende da interpretazioni di prassi, sostenute da alcuni appoggi giurisprudenziali: questo rende la normativa fumosa nella definizione dei suoi confini, e incerta a causa del suo continuo divenire.

Per chi non lo sapesse, il ciclo di vita di una criptovaluta è caratterizzato da tre momenti: 

  • la creazione (mining per gli esterofili o per i tecnici), 
  • il deposito
  • lo scambio.

In base alla configurazione attuale della disciplina sul tema, il momento impositivo è rappresentato dallo scambio: nel momento in cui la criptovaluta viene utilizzata per acquistare beni o servizi, o scambiata con diversa valuta (tradizionale o virtuale), essa diviene oggetto di tassazione.

In termini di obblighi dichiarativi, invece, sono interessati due momenti: 

  1. lo scambio, che interessa la tassazione, 
  2. e la detenzione, che può interessare il monitoraggio fiscale.

L’inquadramento fiscale

Come accennato, il primo passo per rintracciare il corretto trattamento fiscale di una attività, in mancanza di normativa specifica, è costituito dal suo inquadramento per natura.

Una criptovaluta è uno strumento ibrido con caratteristiche tali da potersi considerare, con similare livello di correttezza: uno strumento finanziario, una valuta, una attività immateriale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 72/E/2016, supportata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE causa C-264/14 del 22 ottobre 2015, ha deciso di assimilare le criptovalute alle valute estere.

Tale interpretazione non è in linea con le scelte legislative di alcuni stati esteri e con il parere di parte della dottrina, ma, bisogna dire, finora non è stata messa in discussione dalla giurisprudenza nazionale, per cui, in attesa di un auspicabile intervento del Legislatore, costituisce il principale punto di riferimento per il contribuente.

L’assimilazione della criptovaluta a una valuta estera porta con sé alcuni obblighi in tema di monitoraggio fiscale, di cui si approfondirà nel seguito, e comporta che il sistema di tassazione più coerentemente applicabile è quello previsto dall’articolo 67 del TUIR, il quale:

  • al comma 1 lettera c-ter afferma che costituiscono redditi diversi imponibili “le plusvalenze […] realizzate mediante cessione a titolo oneroso […] di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti”;
  • al comma 1-ter dispone che “le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui”.

Semplificando per brevità, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria, soggetti a imposta sostitutiva del 26%, le plusvalenze derivanti da cessione a termine di criptovalute se l’ammontare detenuto dal contribuente supera la cifra di 51.645,69 euro per sette giorni lavorativi continui durante l’arco dell’anno.

L’Agenzia delle Entrate, nella recente risposta a Interpello numero 788/2021 precisa che “il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo di imposta, e cioè al primo gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione”.

L’eventuale minusvalenza, ovviamente, potrà essere rilevata dal contribuente solo al sussistere delle medesime condizioni.

Il perno dell’impostazione normativa si basa sul postulato che, al superamento del limite quantitativo identificato dalla norma, si realizzi quella finalità speculativa necessaria per attrarre a tassazione la plusvalenza realizzata.

Gli obblighi dichiarativi

Come anticipato, gli obblighi dichiarativi che riguardano il contribuente sono costituiti dal monitoraggio fiscale e dalla tassazione, rispettivamente legati ai diversi momenti della detenzione e dello utilizzo della criptovaluta.

Per quanto riguarda la tassazione, realizzate le condizioni di imponibilità previste dall’articolo 67 del TUIR, come analizzate nel precedente paragrafo, alla plusvalenza realizzata si applicherà una imposta sostitutiva del 26% ed il reddito diverso di tipo finanziario dovrà essere esposto sul quadro RT del modello Redditi PF; oppure, nel caso in cui il contribuente possa e voglia presentare il modello 730, integrando questo con il medesimo quadro (sulle modalità di integrazione del modello 730 si veda l’articolo L’integrazione del 730 con i quadri RM RT RW del modello Redditi PF).

Gli obblighi di monitoraggio fiscale, conseguenti alla detenzione della criptovaluta, si concretizzano nella compilazione del quadro RW del modello Redditi PF.

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la già citata risposta a Interpello numero 788/2021, in funzione di dove e come sono detenute le criptovalute è possibile distinguere tre diverse situazioni, in relazione alle quali vige o non vige l’obbligo di dichiarazione delle consistenze sul quadro RW.

In base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di compilazione del quadro RW, se le criptovalute sono detenute:

  • tramite intermediario residente in Italia: non vige;
  • tramite intermediario non residente in Italia: vige;
  • tramite portafogli digitali: vige.

Infatti l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E/2013 precisa che “sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”, e, con la risposta a Interpello 788/2021, che “con riferimento alla detenzione di valute virtuali […] si ritiene che tale obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”, anche per quelle di cui il contribuente “detenga direttamente la chiave privata”.

La medesima risposta a Interpello precisa infine che, a prescindere dall’obbligo di monitoraggio fiscale, le criptovalute non sono soggette a IVAFE, “in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria”.

Credito d’imposta restauro immobili interesse storico

3 Marzo 2022 in Speciali

L’art 65-bis del Decreto Sostegni Bis ha istituito il “Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio”con una dotazione pari a 1.000.000 di euro per gli anni 2021 – 2022. Per beneficiarne, è necessario inviare una domanda al Ministero dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo

Il Decreto Ministeriale 346 del 6 ottobre 2021 individua i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo nonché le procedure per l’accesso alle relative risorse.

Il 14 dicembre 2021 sul sito del Ministero della cultura (MIC) e il Ministero delle Finanze con comunicato stampa apposito è stato pubblicato il modulo di domanda e gli elementi da allegare alla richiesta.

Bonus restauro immobili interesse storico: chi sono i beneficiari?

Alle persone fisiche soggetti passivi dell’imposta che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di interesse storico e artistico è riconosciuto un credito d'imposta al 50% per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per interventi, autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del Codice, volti alla

  • manutenzione, 
  • protezione 
  • e restauro dei predetti immobili. 

Il credito spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.

Restauro immobili interesse storico: misura del credito

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% dei costi sostenuti dalle persone fisiche per 

  • gli interventi conservativi 
  • realizzati negli anni 2021 e 2022, 
  • fino a un importo massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun immobile 

e comunque nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.

Immobili interesse storico: spese eleggibili per il credito d’imposta

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono eleggibili le spese, effettivamente sostenute dalle persone fisiche, per i seguenti interventi: 

restauri di cui all’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico

eliminazione delle barriere architettoniche

Si considerano effettivamente sostenute le spese attestate a tal fine da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente.

Ricordiamo che, in base a quanto previsto dall’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del passaggio:

prevenzione

si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto

manutenzione

si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti

restauro

si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale

Modalità di utilizzo, cumulabilità e cessione del credito d’imposta per immobili interesse storico

Il credito d’imposta ha le seguenti caratteristiche:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio. 
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della cultura, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 

 

  • I beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione
  • Il credito d’imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblic
  • Il credito d’imposta non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), del TUIR. 

 Per quanto riguarda la cedibilità del credito, questa non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. I cessionari del credito rispondono per l’utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ceduto. Inoltre, ai fini della cedibilità del credito, il beneficiario richiede alla DG ABAP l’attestazione relativa al riconoscimento e all’effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima. A tal fine, il beneficiario comunica il valore del credito maturato con l’attestazione di effettività della spesa effettuata. La comunicazione dalla DG ABAP costituisce comunque attestazione di effettività del credito.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, la DG ABAP verifica l’effettività del credito maturato e rilascia l’attestazione.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del creditoceduto da parte del cessionario, il cedente è tenuto a comunicare alla DG ABAP i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonché l’importo del credito ceduto. La DG ABAP comunica al cedente e al cessionario l’accettazione della cessione del credito. Gli importi dei crediti d’imposta sono fruibili, da parte dei cessionari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione della cessione del credito da parte della DG ABAP.

procedura di accesso e riconoscimento del credito d’imposta

Le istanze per il riconoscimento del credito d’imposta devono essere presentate in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell’intervento conservativo via PEC, all’indirizzo:

mediante l’apposito modulo e unitamente alla documentazione richiesta prevista dal comunicato Ministero della Cultura del  14 dicembre 2021.

Pertanto, entro lunedì 28 febbraio 2022 devono essere trasmesse via pec le domande inerenti alle spese sostenute nel corso del 2021. Si ricorda che i fondi sono fino ad esaurimento delle richieste e secondo la presentazione delle domande.

Nell'istanza, sottoscritta digitalmente dal richiedente, devono essere indicati: 

Domanda in carta da bollo compilata con l’indicazione delle generalità, della residenza e del codice fiscale del richiedente, sottoscritta digitalmente

Estremi del provvedimento di tutela

Copia del provvedimento di autorizzazione del progetto di restauro, rilasciato ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.42/2004

Dichiarazione di assenza contributi o contributi goduti

Dichiarazione dei contributi pubblici o privati goduti, riferiti ai lavori oggetto della richiesta e dei relativi importi

Dichiarazione di inizio e di fine dei lavori a firma dall’architetto DD.LL

Consuntivo di spesa giurato a firma dall’architetto DD.LL., con l’indicazione degli interventi realizzati al 31/12/2021 (o 31/12/2022 a seconda dell’anno di presentazione della domanda) in forma di computo metrico estimativo redatto sulla base di prezzari ufficiali ed eventuale analisi dei prezzi.

Si fa presente che, nel computo metrico estimativo degli interventi, le voci dovranno essere sviluppate "a misura". Si invita a prendere come riferimento i prezzari ufficiali in uso nelle località ove si svolge l’intervento, oppure a redigere specifiche analisi dei prezzi.

Elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d’imposta a firma dall’architetto DD.LL

Documentazione fotografica a consuntivo

 

Per quanto riguarda la tempistica:

  1. Entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle istanze, la DG ABAP le trasmette alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti sulla base dell’ubicazione del bene. 
  2. Le Soprintendenze curano l’istruttoria delle istanze trasmesse, verificandone l’ammissibilità, anche in ragione dei requisiti previsti dal presente decreto. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione delle istanze da parte della DG ABAP, ciascuna Soprintendenza comunica alla stessa Direzione generale l’esito dell’istruttoria e indica l’ammontare complessivo delle spese ammesse al beneficio.
  4. Entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento del Direttore generale è riconosciuto il credito d’imposta, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili. La DG ABAP, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità concordate con l’Agenzia medesima, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni o revoche intervenute, anche con riferimento alle cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 6, comma 7. 

 

Qualora i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate nell’anno di riferimento, gli importi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere per l'anno successivo.

Contratto somministrazione di lavoro dopo il decreto Dignità

1 Marzo 2022 in Speciali

Per somministrazione di lavoro si intende la fornitura professionale di lavoratori/trici attuata da un soggetto autorizzato (somministratore) a beneficio di un altro soggetto (utilizzatore). La somministrazione di lavoro coinvolge  quindi tre soggetti:

a) il/la lavoratore/trice 
b) l’utilizzatore = l'azienda o professionista  che utilizza il prestatore di lavoro, può essere un soggetto privato o anche una Pubblica Amministrazione, 
c) il somministratore = agenzie di somministrazione di lavoro.

Il somministratore deve essere registrato presso il Ministero del Lavoro , dove è istituito un apposito albo delle Agenzie per il lavoro. Sul mercato del lavoro possono operare senza la necessità di iscrizione all'albo (soggetti autorizzati ope legis) solamente:

  • le università pubbliche e private;
  • le fondazioni universitarie.
  • enti locali come i Comuni e le Provincie;
  • gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici o paritari;
  • le Associazioni dei datori di lavoro e del lavoratori, comparativamente più rappresentative, firmatarie di C.C.N.L.; 
  • gli Enti Bilaterali;
  • l'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.

DIVIETI DI APPLICAZIONE

I contratti di somministrazione di lavoro sono applicabili a qualsiasi settore produttivo. La Pubblica Amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato.  

La somministrazione, sia a termine che a tempo indeterminato, è inoltre vietata nei seguenti casi:

  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi  di lavoratori adibiti alle stesse mansioni  salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
  • presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
  • da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi  per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il contratto tra somministratore e lavoratore e gli obblighi dell’utilizzatore

Il contratto di somministrazione di lavoro  tra agenzia e utilizzatore va stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
1) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
2) il numero dei lavoratori da somministrare;
3) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
4) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
5) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;
6) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

7) NOVITA' DECRETO DIGNITA' 2018 : in caso di contratto di durata superiore ai 12 mesi , di rinnovo o di proroga che supera i limite,  va specificata la causale addotta dall'azienda per l'utilizzo del lavoro in somministrazione (v. dettagli nel paragrafo sottostante) 

Il rapporto di lavoro  tra agenzia di somministrazione e lavoratore puo realizzarsi con due tipi di assunzione :

1) Assunzione a tempo indeterminato:
Il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel contratto di lavoro è determinata l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
2) Assunzione a tempo determinato:
Il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato  come modificata dal Decreto Dignità 2018 (v. paragrafo sotto).  

PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO
Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

POTERE DISCIPLINARE E RESPONSABILITA CIVILE
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, ma l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nello svolgimento delle sue mansioni.

CLAUSOLE LIMITATRICI
E’ nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

  • L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
  • I lavoratori  somministrati hanno diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli  condizionati alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. Godno inoltre dei diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.

CAMBIO DI MANSIONI

Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.

CCNL: Sono attualmente in vigore i due contratti collettivi nazionali seguenti:

  • CCNL agenzie di somministrazione (Assolavoro) del 27 febbraio 2014
  • CCNL agenzie di somministrazione (Assosomm)  del 7 aprile 2014.

Salute, sicurezza e altri adempimenti

Il somministratore deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e  addestrarli  all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie in conformità  al decreto legislativo n. 81 del 2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.

L’utilizzatore  deve osservare nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza.

Sanzioni per somministrazione irregolare

In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni descritti,   il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
Nel caso di somministrazione irregolare, tutti i pagamenti e gli atti «compiuti» dal somministratore nella costituzione e gestione del rapporto si considerano compiuti dall’utilizzatore. Ciò vale anche per gli atti «ricevuti» dal somministratore.
Le conseguenze sanzionatorie prevedono la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore (indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione).

Le novità apportate dal Decreto Dignità 2018

LIMITE QUANTITATIVO

Il comma 02 dell’art. 2 del Decreto dignità  stabilisce un nuovo limite quantitativo con riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato:

  • il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto.  ATTENZIONE nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato al momento della stipula del contratto.  
  • Sono però fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e il limite del D.Lgs. 81/2015 in materia di numero complessivo dei contratti a tempo determinato.
  • Rimane esclusa  dai limiti la somministrazione relativa ai lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ( v. decreto del Ministro del lavoro 18 ottobre 2017).

Alle violazioni del nuovo limite percentuale si applica  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.

LIMITI TEMPORALI, RINNOVI,  DURATA E CAUSALI  

Si applicano gli articoli 19, commi 1, 2 e 3, e 21, commi 01, 1 e 3 del novellato  D.Lgs. 81/2015,  precedentemente esclusi, in materia di apposizione del termine, durata, proroghe, rinnovi e causalità dei contratti a termine; in sintesi :

  • durata massima complessiva per il lavoratore, nelle stesse mansioni  di 24 mesi 
  • numero massimo rinnovi : 4  e non piu 5 
  • Per i contratti superiori a 12 mesi o per ogni proroga o rinnovo vanno specificate le causali , obbligatoriamente a scelta tra le due  seguenti: 1.ragioni sostitutive o estranee all'azienda oppure  2. incrementi di attività aziendale temporanei significativi e non programmabili )
  • non si applicano le norme su Stop and go (interruzioni e riassunzioni a tempo determinato)  e sul diritto di precedenza

CONTRIBUTO ADDIZIONALE (l. 92 /2012):

Anche i  contratti in somministrazione sono soggetti ad aumento dello 0,5% del contributo , per ogni contratto stipulato.

SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA
Il comma 1-bis della l. 96/2018 prevede che quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicata al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

Chiarimenti sulla somministrazione : circolare ministeriale n. 17-2018

Nella circolare n. 17  del 31.10.2018 il Ministero del lavoro  ha evidenziato che

  • nel limite massimo di durata del rapporto di lavoro con un lavoratore rientrano si cumulano i contratti di lavoro a termine e i contratti in somministrazione
  • nel computo dei 24 mesi rientrano anche i rapporti di lavoro intercorsi prima della  entrata in vigore del decreto n. 87 2018 (14 luglio 2018).
  • sono fatte salve le eventuali diverse previsioni del contratti collettivi di lavoro , che restano ancora valide fino alla scadenza degli stessi.
  • il cumulo tra contratti a termine e somministrazione  stipulati con lo stesso lavoratore  nella stessa azienda si applica anche per determinare l'obbligo di specificare la causale . 
  • L'obbligo di causale NON sussiste in caso di periodi di lavoro in  somministrazione oltre i 12 mesi dello stesso lavoratore ma in aziende utilizzatrici diverse. 
  •  Il limite percentuale del 30% trova applicazione per ogni nuova assunzione a partire dal 12 agosto 2018. Pertanto, qualora presso l’utilizzatore fosse presente una percentuale di lavoratori, con contratti stipulati  prima del 12 agosto 2018, superiore a quella di legge, i rapporti in corso  potranno continuare fino alla loro scadenza e  non sarà possibile effettuare  nuove assunzioni né proroghe per i rapporti in corso fino a quando il datore di lavoro o l’utilizzatore non rientri nei nuovi limiti.

IVA 2022 per le attività di spettacolo, intrattenimento e per le ASD

17 Febbraio 2022 in Speciali

Le attività di intrattenimento, quelle di spettacolo e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) seguono spesso regimi IVA particolari. In vista della scadenza il 2 maggio 2022 per la presentazione della dichiarazione IVA 2022 (anno d'imposta 2021), in questo articolo riepiloghiamo la disciplina.

Regime forfettario IVA 2022 per le attività di intrattenimento

Il  regime IVA delle attività di intrattenimento è un regime forfettario disciplinato dall’articolo 74, sesto comma del Testo Unico IVA (DPR 633/72) costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e delle altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. In particolare, ai sensi del d.P.R. 442/97 che disciplina le modalità di comunicazione delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione esercitata nell’anno 2021 devono barrare la casella 1 del rigo VO7. L’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Attenzione va prestata al fatto che la comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO7.

Il regime forfettario IVA presenta queste caratteristiche principali:

  • applicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;
  • forfetizzazione della detrazione;
  • esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;
  • obbligo di adozione della contabilità separata per le attività diverse da quelle di intrattenimento;
  • versamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti. Si ricorda che il pagamento di entrambe le imposte deve essere effettuato mediante l’utilizzo del modello di pagamento unificato (modello F24) indicando i codici tributo
    • 6728 relativo all’imposta sugli intrattenimenti
    • 6729 relativo all’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti.

In generale, i soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972 e che applicano il regime forfetario di cui sopra sono obbligati

  1. ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica comunque connesse alle attività di cui alla tariffa.
  2. a certificare mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate, i corrispettivi per l’ingresso o l’occupazione del posto e quindi per partecipare all’intrattenimento e i corrispettivi delle altre attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti.

Grande attenzione deve essere prestata al fatto che l’articolo 74, sesto comma, DPR 633/72 esclude dal campo di applicazione del regime in esame le operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, ivi comprese le prestazioni pubblicitarie, eventualmente effettuate nell’esercizio di attività di intrattenimento. Ne consegue, pertanto, l’attrazione delle stesse nel regime IVA ordinario. Da ciò deriva limitatamente alle predette operazioni:

  • la determinazione della base imponibile secondo i criteri generali;
  • la determinazione della detrazione secondo i principi dettati dall’articolo 19;
  • l’osservanza degli obblighi di liquidazione e di presentazione della dichiarazione annuale.

Attività di spettacolo: dichiarazione IVA 2022

Per quanto riguarda le attività di spettacolo è previsto un particolare regime agevolativo con base imponibile pari al 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti per

  • i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti
  • gli esercenti le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al d.P.R. n. 633/1972 che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro.

Il regime agevolativo costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti minori esercenti attività di spettacolo, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta in cui il contribuente ha operato la scelta. Pertanto, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione relativa all’anno 2021 devono barrare la casella 1 del rigo VO14. La comunicazione della revoca, invece, deve essere effettuata barrando la casella 2 del medesimo rigo VO14.
Si ricorda che l’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Tuttavia il superamento del limite di 25.822,84 euro di volume d’affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il regime agevolativo a partire dall’anno solare successivo. 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito recenti indicazioni sul tema:

Attenzione va prestata all’obbligo di istituire una contabilità separata per le attività che rientrano nel campo di applicazione del regime agevolativo in esame, qualora il soggetto svolga anche altre attività.

 Infine, per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l’articolo 8 del d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, prevede per i soggetti, che effettuano spettacoli viaggianti nonché quelli che svolgono le altre attività spettacolistiche di cui alla tabella C, che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 50.000,00 euro: 

  • esonero dall’obbligo di annotazione dei corrispettivi; 
  • esonero dall’obbligo di liquidazione e di effettuazione dei versamenti dell’imposta; 
  • conservazione delle fatture ricevute; 
  • possibilità di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale; 
  • versamento annuale dell’imposta; 
  • presentazione della dichiarazione annuale. 

Associazioni e società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati

In generale, l’art. 90 L.289/2002 prevede le seguenti tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico:

  • associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
  • associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
  • società sportive dilettantistiche di capitali (ivi comprese le società cooperative) senza fine di lucro.

Si ricorda che il regime forfettario IVA ex art. 74, sesto comma, applicabile alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, alle associazioni senza scopo di lucro e alle associazioni pro-loco che si avvalgono delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991, si estende anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro che effettuino la medesima opzione. Nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, che optano per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, il particolare regime IVA disciplinato dal sesto comma dell’articolo 74, trova applicazione anche per quei proventi percepiti nell’esercizio di attività non soggette ad imposta sugli intrattenimenti. 

Pertanto, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro, per comunicare l’opzione effettuata nell’anno 2021, provvederanno a barrare la casella 1 del rigo VO30. Attenzione va prestata al fatto che l’opzione è vincolante per almeno un quinquennio. 

Tuttavia, la perdita in corso d’anno dei requisiti necessari per l’accesso ai benefici concessi dalla legge n. 398/1991, comporta l’applicazione dell’IVA secondo i criteri generali a decorrere dal mese successivo a quello in cui i requisiti stessi sono venuti meno. Si ricorda che il limite per avvalersi del regime agevolato recato dalla legge n. 398/1991, è fissato a 400.000 euro dall’art. 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art. 1, comma 50, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO30. 

È inoltre opportuno chiarire che restano invece obbligati a tutti gli adempimenti IVA – ivi compreso quello della presentazione della dichiarazione annuale – le società e le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamente, che non hanno optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 e che, non svolgendo attività di intrattenimento, non rientrano nel regime speciale forfetario previsto dall’art. 74, 6° comma.

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Forfettari: controlli di fine anno 2021

6 Dicembre 2021 in Speciali

I soggetti che usufruiscono del regime forfettario, prima della fine del periodo d’imposta, devono  “monitorare” le situazioni che potrebbero farli ricadere nelle cause ostative al regime agevolato, con riferimento:

  • al limite di reddito;
  • al possesso diretto o indiretto di partecipazioni di controllo;
  • e alla prevalenza rispetto al totale annuo di fatture emesse verso un precedente datore di lavoro o altro soggetto ad esso collegato.

In alcuni casi è possibile evitare la fuoriuscita eliminando la causa ostativa.

Ricordiamo che il regime forfettario è un "regime naturale", pertanto:

  1. in presenza delle condizioni e dei presupposti, il contribuente rientra automaticamente in questo regime e
  2. il contribuente se non vuole aderire deve effettuare l'opzione per rimanere nel regime normale. Su questo ultimo punto, anche in base a quanto indicato dall Dre-Emilia Romagna n. 909-1960/2021 del 27 settembre 2021, è comunque possibile rientrare nel regime forfettario abbandonando il regime normale, anche prima di un triennio.

Forfettari 2021 – 2022: controlli di fine anno

I soggetti che usufruiscono del regime forfettario devono verificare gli elementi che potrebbero determinare l’uscita dal regime agevolato.
Fuoriescono dal regime forfettario a partire dal 2022 i contribuenti che nell’anno 2021:

  • percepiscono compensi superiori a 65.000 euro;
  • rientrano nelle cause ostative (possesso di partecipazioni di controllo diretto o indiretto, fatturano prevalentemente verso ex datori di lavoro);
  • a seguito di accertamento divenuto definitivo perdono la condizione del limite dei compensi.

Limiti di reddito

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 alla legge 190/2014, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Si fa riferimento al limite di 65.000 euro, ragguagliato ad anno, di ricavi conseguiti e ai compensi percepiti nel periodo di imposta, calcolati in base al criterio di cassa.
Dal momento che si tratta di un limite ragguagliato ad anno, per le attività iniziate nel corso dell’anno 2021 occorre verificare il limite relativo.

Ad esempio, nel caso di inizio attività il 1° ottobre 2019, il limite di reddito da non superare è 3/12 di 65.000 euro cioè pari a 16.250 euro:

  • se il contribuente percepisce 16.300 euro entro il 31 dicembre 2021 fuoriesce dal regime nell’anno 2022;
  • se il contribuente percepisce 16.200 euro rimane nel regime forfettario anche nell’anno 2022.

Il superamento dei ricavi o dei compensi massimi su base annua, non causa l’immediata decadenza dal regime, ma solo dal periodo di imposta successivo.

Attenzione va prestata al fatto che una delle condizioni previste per da regime forfettario è che il limite delle spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio non sia maggiore di massimo di euro 20mila euro lordi.

Controllo diretto di srl

Tra le cause ostative introdotte nell’attuale versione del regime forfettario, analizziamo quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014. Tale disposizione prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

La circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
2) dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione. 

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.

Pertanto, in linea generale il contribuente può aderire per il 2021 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l'esistenza – decadrà dal regime nel 2022.

 

Rapporti prevalenti con precedenti datori di lavoro

In base alla lettera d-bis) del comma 57 non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro, o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Ai fini della verifica assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che il requisito della prevalenza può essere verificato solo al termine del periodo d'imposta di applicazione del regime forfetario. Pertanto, in linea generale il contribuente può applicare per il 2021 il regime forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata alla fine di detto anno e – ove ne sia accertata l'esistenza – decadrà dal regime nel 2022.
Rimane inteso che se manca la prevalenza, ossia il fatturato nei confronti del precedente datore di lavoro (degli ultimi due anni) o soggetto riconducibile collegato direttamente o indirettamente è inferiore al 50%, manca la causa ostativa e non c’è fuoriuscita dal regime agevolato.
La causa ostativa non si applica qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta anteriormente ai due periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfetario.

Riduzione del cuneo fiscale: a chi spetta e quanto

6 Ottobre 2021 in Speciali

Si torna a parlare di riduzione del cuneo fiscale con l'approvazione di ieri  5 ottobre 2021 in CDM del disegno di legge  che delega il Governo ad attuare una  riforma complessiva del fisco entro il 2023.

Leggi sulla riforma  Busta paga 2022 novità Irpef e detrazioni   e    IRPEF 2022 nuove aliquote e detrazioni 

Il D.L. n. 3/2020, convertito nella L. n. 21/2020, ha modificato, con decorrenza dal 1° luglio 2020, il sistema di tassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato per ridurne il carico fiscale.
L’intervento normativo avviene con un provvedimento che abroga con decorrenza dal 1° luglio 2020 il comma 1-bis dell’art. 13 del Tuir, con il quale negli ultimi anni era stato introdotto il credito bonus Irpef (cd. Bonus Renzi – 80 euro mensili).
Oltre al classico sistema delle detrazioni d’imposta previste dal Tuir, che rimangono immutate (salva, come già detto, l’abrogazione del credito bonus irpef), il D.L. n. 3/2020, in attesa di una revisione delle detrazioni fiscali e degli strumenti a sostegno del reddito, introduce due ulteriori e distinti meccanismi di riduzione delle imposte dovute sul lavoro dipendente e assimilato:

  1. Il primo, a carattere temporaneo, è costituito da un’ulteriore detrazione d’imposta, e spetta, dal 1° luglio a 31 dicembre 2020, nel caso di redditi oltre i 28.000,00 e fino a 40.000,00 euro, e che diminuisce all’aumentare del reddito.
  2. Il secondo, introdotto in sostituzione dell’abrogato credito bonus Irpef ricalcandone sostanzialmente le regole principali, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2020, il riconoscimento di una somma a titolo di  trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito e che quindi costituisce un importo netto, pari a 100 euro mensili, nel caso di redditi non superiori a 28.000 euro, a condizione però che l’imposta dovuta, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendente e assimilato, sia maggiore di zero.

Detrazione per lavoro dipendente e assimilato

La nuova, ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato spetta ai titolari di:

  •  Redditi di lavoro dipendente  con esclusione di Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati.
  •  Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, del Tuir) ad esempio, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b)), i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)).

La detrazione, in ogni caso, spetta se il reddito complessivo del lavoratore è pari agli importi indicati nella seguente Tabella  e va rapportata alle prestazioni rese nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, per beneficiare della nuova ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato, si prevede espressamente che lo stesso debba essere considerato:

  • al lordo della eventuale quota esente (D.L. n. 78/2010), per docenti e ricercatori residenti  e D. Lgs. n. 147/2015, per lavoratori così detti “impatriati).
  • al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

  ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO 

in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO

DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO

a)

Oltre 28.000,00

e fino a 35.000,00

480,00 + [120,00 × (35.000,00 – Reddito complessivo) : 7.000,00]

b)

Oltre 35.000,00

e fino a 40.000,00

480,00 × [(40.000,00 – Reddito complessivo) : 5.000,00]

Nel caso previsto alla lettera a), a seconda del reddito complessivo, l’importo di 480,00 euro annui è aumentato di una somma variabile, ottenuta con la formula indicata nella tabella.

Nel caso previsto nella lettera b), invece, per determinare l’importo della detrazione effettivamente spettante, si dovrà risolvere il rapporto matematico indicato nella formula e moltiplicare il risultato ottenuto (“rapporto di detrazione”, da assumere nelle prime quattro cifre decimali) per la corrispondente detrazione “teorica”.

Trattamento integrativo per lavoro dipendente e assimilato

In sostituzione dell’abrogato credito bonus Irpef  (80 euro) per lavoro dipendente e assimilato, ed in vista di una revisione strutturale degli strumenti di sostegno al reddito, l’articolo 1 del D.L. n. 3/2020  ha previsto, dal 1° luglio 2020, un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.
Il recupero dell’importo maturato dai lavoratori per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ed anticipato dai sostituti d’imposta in busta paga, avverrà tramite compensazione nel modello F24.
Il trattamento integrativo spetta esattamente agli stessi soggetti che fino al 30 giugno 2020 avevano  diritto al credito bonus Irpef, ossia:

  • ai percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a) (Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati)
  • e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir, quali, ad esempio i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)).

Come già previsto per il credito bonus Irpef, anche il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente o assimilato sia di importo superiore alla sola detrazione prevista dall’art. 13, comma 1 del Tuir e pertanto non spetta, ad esempio, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente e assimilato prodotto in un intero anno (365 giorni) sia pari a 8.145,00 euro, in quanto in tale circostanza l’imposta lorda viene completamente azzerata dalla relativa detrazione di lavoro dipendente o assimilato.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

In vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

Da riconoscere se l’imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Fino a 28.000,00

600,00

Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Tuir.

ANNO 2021

TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

In vigore dal 1° gennaio 2021

Da riconoscere se l’imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Fino a 28.000,00

1.200,00

Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Tuir.

Conguaglio importi spettanti e Codici tributo

Il D.L. 3/2020 prevede un meccanismo particolare ed innovativo che il sostituto d’imposta deve attuare nel caso in cui in sede di conguaglio gli importi riconosciuti durante l’anno a titolo di ulteriore detrazione e/o di trattamento integrativo risultino non spettanti in base al reddito annuo del lavoratore.

Questo  meccanismo non si applica, invece, al credito bonus Iperf per lavoro dipendente e assimilato in vigore fino al 30 giugno 2020, che, qualora si riveli non spettante, va trattenuto in un’unica soluzione in sede di conguaglio.

I codici tributo da utilizzare per la compensazione in F24  del trattamento integrativo  2020 , istituiti con la Risoluzione  35 E, sono i seguenti:
Per il modello F24:

  •  “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.  da esporre nella  sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):

  •  “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione  del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio  2020, n. 3”   che va esposto nella  sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a  credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati,  rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo,  nei formati “00MM” e “AAAA”.

Salvaguardia credito ed emergenza COVID

Il  Decreto Rilancio ha previsto che, per l’anno 2020,  sia il credito bonus Irpef  (cd. 80 euro mensili- bonus Renzi), spettante fino al 30 giugno 2020, che il nuovo trattamento integrativo nella misura di 100 euro mensili, sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti,  in possesso dei requisiti previsti, anche nel caso in cui gli stessi risultino incapienti, per effetto del minor reddito prodotto nel 2020 a causa della fruizione delle misure di sostegno previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, quali la cassa integrazione/assegno ordinario o il congedo parentale/bonus baby sitting per l’emergenza Covid-19.
Si tratta quindi di un’eccezione, stabilita per il solo anno 2020, al principio generale . (…)

Taglio cuneo fiscale: priorità nella nuova riforma fiscale

AGGIORNAMENTO 6.10.2021 

La legge di bilancio  2021 ( l. 178 2020)  ha garantito   la detrazione di imposta   anche nel 2021 per i redditi fino a 40mila euro,  con  il risultato di aumenti in busta paga che andranno dall'1% a piu del 4 % in busta paga.  La norma non porta  però tale  disciplina a regime  proprio in vista della  complessiva riforma fiscale per la quale il Governo Draghi ha approvato ieri il disegno di legge delega. 

Dalla bozza attualmente diffusa e dalle dichiarazioni del Ministro dell'Economia Franco in Conferenza Stampa   emerge che  considera necessario "ridurre il cuneo fiscale sul lavoro che in Italia  per un lavoratore di reddito medio è di 5 punti superiore a quello degli altri paesi eruropei e di 11 punti rispetto alla media dei paesi OCSE ."

Posto che,come afferma il ministro ,  "larga parte del cuneo è imputabile all'imposta sulle persone fisiche " è probabile anche un intervento diretto sulle aliquote medie effettive sui redditi da lavoro .

Leggi in merito IRPEF 2022 nuove aliquote e detrazioni 

Certificazioni Uniche di lavoro autonomo 2020: Minimi e Forfettari

1 Marzo 2020 in Speciali

Si approssima il termine per l’invio telematico e la consegna delle Certificazioni Uniche 2020 e, uno dei dubbi più ricorrenti, riguarda il ruolo di sostituto di imposta ricoperto dai contribuenti Minimi e Forfettari.
Proviamo a fare il punto.

In primo luogo occorre fare una distinzione alla base tra contribuenti Minimi (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) e contribuenti Forfettari (nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014 e successive modifiche apportate dall’articolo 1, comma 692 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Legge di bilancio 2020”):

  • Contribuenti Minimi: sono sostituti di imposta
  • Contribuenti Forfettari: non sono sostituti di imposta

Vediamo di seguito quali sono le casistiche, gli adempimenti e le esclusioni previste dalla normativa.

Contribuenti Minimi che ricevono fatture da Ordinari

Il contribuente Minimo è sostituto di imposta quindi al ricevimento di una fattura da parte di un soggetto che applica la ritenuta di acconto (professionisti, agenti, prestatori di lavoro occasionale, etc.):

  • deve versare la ritenuta d’acconto esposta con modello F24 (codice tributo 1040) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura;
  • deve certificare il compenso pagato trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle Entrate il Modello ministeriale CU2020 e consegnarlo al percipiente;
  • deve presentare il Modello 770/2020 dal quale si evincano i versamenti effettuati sulla base delle ritenute operate nel corso del medesimo anno.

Contribuenti Minimi che ricevono fatture da Forfettari

Nel caso in cui il contribuente Minimo riceva una fattura da un soggetto Forfettario, dovrà unicamente provvedere alla certificazione del compenso non essendovi alcuna ritenuta da versare.

In questo caso il contribuente Minimo dovrà compilare la Certificazione Unica indicando l’ammontare lordo corrisposto al punto 4 “Ammontare lordo corrisposto” e al punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”.
Causale (punto 1) e Codice (punto 6) da verificare di volta in volta a seconda della tipologia di percettore e di compenso pagato.

Non dovrà presentare il Modello 770 in quanto non avrà alcun versamento di ritenute di acconto da dichiarare.

Contribuenti Forfettari che ricevono fatture da ordinari

Il contribuente Forfettario non è sostituto di imposta per espressa previsione normativa dell’articolo 1, comma 69, Legge 190/2014: “I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni”.

Dunque, al ricevimento di una fattura soggetta a ritenuta d’acconto, il contribuente Forfettario dovrà pagare per intero il totale della fattura al lordo dell’eventuale ritenuta d’acconto esposta.
Egli è esentato dall’obbligo di:

  • versamento della ritenuta d’acconto
  • compilazione, invio e consegna della Certificazione Unica
  • compilazione e presentazione telematica del Modello 770

Per sopperire al mancato invio della Certificazione Unica, il contribuente Forfettario dovrà compilare il quadro RS del Modello Unico PF indicando il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo corrisposto.

L’articolo 1, comma 69, Legge 190/2014, infatti, prosegue: “Nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi”.

Contribuenti ordinari che ricevono fatture da Minimi o Forfettari

Dopo aver distinto la natura di sostituto di imposta dei contribuenti minimi e forfettari, vediamo il caso in cui sia un soggetto ordinario a ricevere fattura da un soggetto Minimo o Forfettario.
In entrambi i casi, il contribuente in regime ordinario riceverà una fattura nella quale sarà specificato che il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto.
A titolo esemplificativo:

  • per i contribuenti Minimi: “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 98/2011”;
  • per i contribuenti Forfettari: “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche”.

Pertanto, il contribuente ordinario dovrà:

  • pagare il compenso lordo al percipiente (Minimo o Forfettario);
  • certificare il compenso pagato specificando che trattasi di somme non soggette a ritenuta

Non dovrà presentare il Modello 770 in quanto non avrà alcun versamento di ritenute di acconto da dichiarare.

Percipiente

(chi emette la fattura)

Committente

(chi riceve la fattura)

Modello CU  Modello 770
Ordinario Ordinario Si Si
Minimo Si Si
Forfettario No No
Minimo Ordinario Si No
Minimo Si No
Forfettario No No
Forfettario Ordinario Si No
Minimo Si No
Forfettario No No

 

Compensazioni 2020: impossibile compensare dal 1 gennaio

20 Dicembre 2019 in Speciali

Già da gennaio saranno in vigore le nuove regole per la compensazione orizzontale dei crediti Irpef/Ires/Irap il cui utilizzo non è piu' ammesso dal 1 gennaio ma solo dopo dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione. Questo vuol dire che i crediti IRPEF/IRES/IRAP non potranno essere compensati prima di maggio/giugno a voler essere ottimisti, in quando essendo la presentazione della dichiarazione telematica occorre attendere la pubblicazione dei software da parte dell'Agenzia.

Si ricorda che nel 2019 il termine per la presentazione delle dichiarazioni è slittato al mese di novembre.

Preoccupazione quindi per le aziende e professionisti. Tanti infatti sono i professionisti o gli agenti di commercio che a causa della ritenuta di acconto che subiscono sull'incasso lordo, si trovano a fine anno a credito di imposta che di solito hanno sempre compensato con il pagamento di altri tributi o contributi da pagare con il modello F24.

I limiti della compensazione orizzontale

Il legislatore ha stabilito determinati limiti alla compensazione orizzontale per prevenire il rischio di frodi fiscali; inoltre, non sempre i crediti fiscali possono essere utilizzati in compensazione esterna.

Tra i principali controlli preventivi segnaliamo:

• obbligo di presentazione del modello F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia;
• obbligo di apporre il visto di conformità per i crediti di importo superiore ai 5.000 euro;
• massimali annuali di utilizzo per i crediti del quadro RU (massimo 250.000 euro, salvo esclusioni disposte dalle norme istitutive del singolo credito);
• massimali annuali di utilizzo per gli altri crediti d’imposta (massimo 700.000 euro, salvo esclusioni disposte dalle norme istitutive del singolo credito);
• la compensazione è preclusa in presenza di somme iscritte a ruolo di importo superiore 1.500 euro.

Nuova stretta dal 2020 nel decreto fiscale

Dal 27 ottobre 2019, con l’entrata in vigore del decreto fiscale (DL 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019), trovano applicazione anche le seguenti limitazioni:

• in caso di importi superiori a 5.000 euro annui, la compensazione può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito;

• divieto di compensazione per le partite Iva cessate d’Ufficio o escluse dall’archivio Vies;

• divieto di compensazione in caso di accollo del debito d’imposta altrui;

• l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (F24 web) è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus Renzi di 80 euro);

• estensione dell’obbligo di utilizzare le modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione (estendendo l’obbligo anche alle persone fisiche non titolari di partita Iva).

Si ricorda che il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni, quindi entro il 25 dicembre 2019, a pena di decadenza. Ad oggi risulta già approvato ma non ancora pubblicato in Gazzetta.

Reddito di cittadinanza per assunzioni e nuove imprese: le regole

22 Luglio 2019 in Speciali

L'inps ha pubblicato il 19 luglio 2019 la circolare 104 2019 , con le regole per ottenere uno sgravio contributivo pari al  reddito di cittadinanza da parte delle aziende che assumono i percettori  . Ricordiamo che  il REDDITO DI CITTADINANZA è un regime di aiuto composto da:

  • un  sussidio economico che integra il reddito del nucleo familiare con determinati requisiti (primo fra tutti l’ISEE inferiore a 9.360 euro), erogato mensilmente    
  • un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale per i soggetti maggiorenni disoccupati .

L'Inps non chiarisce nel dettaglio le modalità di domanda né della comunicazione in Uniemens. Ripercorre invece le  caratteristiche generali dello sgravio, con alcune specificazioni ed esempi pratici.

In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato (anche con contratto di apprendistato) di un beneficiario di RDC è previsto:

  • lo sgravio contributivo a favore del datore di lavoro per l'importo pari alla differenza tra le 18 mensilità totali e quelle già fruite dal beneficiario, non inferiore a 5 mensilità di RDC, Lo sgravio massimo mensile sarà pari a 780 euro.
  • In caso di assunzione di donne o soggetti svantaggiati il minimo di mensilità è pari a 6 mensilità.
  • Nel caso l’assunzione avvenga nel periodo di rinnovo del RDC l’incentivo è fissato in 5 mensilità

L'agevolazione viene suddivisa a metà in caso di "mediazione" ( percorsi formativi personalizzati per il lavoratore ) da parte di una agenzia per il lavoro, che avrà diritto all'altra metà dell'importo previsto.
L’agevolazione è riconosciuta solo se l’assunzione realizza un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti per gli incentivi alle assunzioni (art. 31 D.lgs. 150/2015).

Sono esclusi dall' agevolazione i seguenti oneri:

  •  premi INAIL
  •  contributo Fondo tesoreria INPS
  •  contributi Fondi solidarietà d.lgs 148/ 2015
  •  contribuzione aggiuntiva NASPI
  •  contributo di solidarietà del 10% fondi pensione o sanitari
  •  contributi solidarietà ex Enpals e sportivi professionisti.

La fruibilità è soggetta ad alcune condizioni:

  •  segnalazione della disponibilità di posti di lavoro da parte delle aziende sulla piattaforma dedicata di ANPAL servizi (MyANPAL non ancora operativa )
  • rispetto art. 31 d.lgs 150/2015 (regime de minimis, incremento occupazionale netto; normativa DURC sicurezza, collocamento obbligatorio)
  •  L'assunzione comporta un divieto di licenziamento per i 36 mesi successivi (salvo che per giusta causa o giustificato motivo), con recupero dei contributi non versati e sanzioni civili.
  • Disponibilità alla firma di un Patto per la formazione o di riqualificazione professionale del lavoratore con il CPI.

 E' riconosciuta  la piena compatibilità e cumulabilità con il c.d. “Bonus Sud”  della legge n. 145/2018, per gli anni 2019 e 2020 per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Nel caso in cui il datore abbia esaurito la possibilità di usufruire degli sgravi contributivi (perché ha raggiunto il tetto massimo), le agevolazioni sono “godute” sotto forma di credito di imposta. Anche in questo caso si attende  un D.M. dei  Ministri del Lavoro e dell’Economia a stabilire le modalità di accesso  (doveva essere emanato entro il  30 marzo 2019). 

In sintesi:

RDC COME INCENTIVO PER IL LAVORO 

destinatari

 agevolazione

 quando e come

importo massimo

PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI

sgravio contributivo per le mensilità non fruite dal beneficiario (minimo 5)

in caso di assunzione

a tempo pieno e indeterminato

max 780 € mensili

in caso di patto di formazione con enti accreditati il bonus viene suddiviso tra azienda e ente formativo (390 € max)

PER I BENEFICIARI

6 mensilità di RDC in un’unica soluzione + 2 mensilità erogate anche se varia la situazione reddituale

in caso di avvio di una attività di lavoro autonomo o impresa

max 4860 € totali

Reddito di cittadinanza: le istruzioni INPS nella circolare 104 2019

 Vediamo le specificazioni fornite dall'INPS nella circolare 104 :

Riguardo l'importo dello sgravio come detto il massimo erogabile è pari a 780 euro ma  la somma è molto variabile  perche ogni percettore riceve un importo diverso basato sulla sua specifica situazione economica, sui redditi che già percepisce  e sul numero di componenti della famiglia.

Il reddito da lavoro concorre, dal mese successivo a quello della variazione, alla rideterminazione del RCC  nella misura dell'80%.  (Va ricordato che il  lavoratore deve comunicare entro  30 giorni il reddito previsto per l'anno solare  del nuovo lavoro) 
La circolare aggiunge che il RDC , nel nuovo importo  rideterminato potrà essere utilizzato come sgravio per una  eventuale successiva assunzione di un altro membro del nucleo familiare. "Ad esempio, nel caso in cui il Rdc percepito dal nucleo sia pari a 1.100 euro mensili, l’assunzione di un membro del nucleo familiare comporta il riconoscimento di uno sgravio – parametrato ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – per un ammontare pari al minore valore tra il tetto di 780 euro e l’importo dei predetti contributi mensili, pari in ipotesi a 500 euro mensili.

La circolare ricorda che la norma prevede  che  “nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute […]”. Pertanto, l’importo del predetto beneficio economico, che il lavoratore continua a percepire, non rileva ai fini della determinazione dell’ammontare dell’incentivo spettante ."

L'assunzione come detto deve essere a tempo pieno e  indeterminato  anche da parte di una agenzia di somministrazione. In questo caso il beneficio è  trasferito all'azienda utilizzatrice; il lavoratore puo essere utilizzato anche con contratti a termine ma sempre a tempo pieno . Non sono ancora definite le modalità con cui l'agenzia deve comunicare all'INPS  le destinazioni  del lavoratore .

I DATORI DI LAVORO DESTINATARI  sono :

  • datori di lavoro privati sia imprenditori che non imprenditori ,
  • enti associazioni consorzi 
  • enti pubblici economici 
  • enti morali;   enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:

le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;  le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane,

La FRUIZIONE DEL BENEFICIO comporta il divieto di licenziamento del percettore di Rdc per 36 mesi successivi . In quest’ultima situazione si deve restituire tutto l’importo fruito, con applicazione delle sanzioni civili. Fanno eccezione:

  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo dichiarato illegittimo;
  • recesso dal contratto di apprendistato alla fine del periodo di formazione;
  • recesso durante il periodo di prova; dimissioni per giusta causa.

Nel caso in cui l’incentivo sia fruito contemporaneamente dall’azienda e da un ente di formazione (che ha riqualificato il lavoratore) a fronte di un licenziamento, la restituzione del bonus è dovuta solo dal datore di lavoro e non dall’ente.

L’incentivo può  seguire il lavoratore in caso trasferimento d’azienda e passaggio del dipendente ad altro datore di lavoro, tranne che nel caso di subentro in appalto di servizi in attuazione di un obbligo.

 

Reddito di Cittadinanza: incentivo per nuove imprese

Nel caso in cui il beneficiario avvii una attività di lavoro autonomo o impresa individuale nei primi 6 mesi di fruizione del beneficio è possibile ottenere fino a un massimo di 6 mensilità del RDC, erogati in un’unica soluzione (massimo 4.860 euro).
Il soggetto è tenuto a comunicare all'INPS in via telematica l'avvio dell'attività economica e a rendicontare trimestralmente il bilancio.
L'erogazione del RDC resta invariata nei primi due mesi dall'avvio della nuova attività.

Sanatoria errori formali: ecco le regole

19 Marzo 2019 in Speciali

Il decreto Fiscale 2019, D.L. 119/2018, ha introdotto all’interno della c.d. pace fiscale, la regolarizzazione degli errori formali. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n°62274/2019 con le regole attuative. Pare opportuno evidenziare che con il provvedimento non sono stati forniti molti chiarimenti in merito agli errori che possono essere oggetto di regolarizzazione ma ci si è limitati a fornire chiarimenti più in linea di principio.

Con la definizione agevolata disciplinata nei commi da 1 a 8 dell’articolo 9, rubricato “Irregolarità formali”, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, possono essere regolarizzate, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. 

Violazioni formali correggibili

Sono regolarizzabili le violazioni formali per le quali è competenza dell’Agenzia delle Entrate l’irrogazione delle sanzioni amministrative. Le violazioni inoltre devono essere state commesse fino al 24 ottobre 2018 e i soggetti che possono aver commesso l’errore sanabile sono:

  • il contribuente,
  • il sostituto d’imposta,
  • l’intermediario
  • altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti.

La regolarizzazione riguarda le violazioni che non rilevano:

  • sulla determinazione della base imponibile,
  • sul calcolo dell'imposta e
  • sul versamento del tributo

ma allo stesso tempo possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Nel provvedimento viene specificato che non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni poiché l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta.

La regolarizzazione non si applica:

  • alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli appena elencati;
  • alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire il 19 dicembre 2018;
  • alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
  • agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

La regolarizzazione non può essere utilizzata per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L’esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, sia con riferimento a IVAFE e IVIE.
 

Perfezionamento definizione agevolata errori formali

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la rimozione delle irregolarità od omissioni e
  • il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019 oppure in due rate di pari importo così suddivise:

PRIMA O UNICA RATA SECONDA RATA
31 maggio 2019 2 marzo 2020

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 e le modalità di versamento è il seguente

PF99” denominato “VIOLAZIONI FORMALI – definizione agevolata – art. 9 del DL n. 119/2018”.

 Il provvedimento specifica che per tale versamento non sarà possibile utilizzare delle somme in compensazione.

Requisito essenziale per il perfezionamento della regolarizzazione, disciplinato dal comma 3 dell’articolo 9 del D.L.119/2018, è dato dalla “rimozione delle irregolarità od omissioni”. La rimozione deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020. Tuttavia nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate viene specificato che “qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni”.

Sanatoria errori formali : proroga termini di accertamento

Nel provvedimento viene infine ripetuto quanto già disciplinato dal D.L. 119/2018 ovvero che con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di processo verbale di constatazione, sono prorogati di due anni i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione.
Tuttavia col provvedimento dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito che i PVC possono essere pervenuti anche successivamente al 24 Ottobre 2018.

Esterometro 2019: ecco come funziona

5 Marzo 2019 in Speciali

Gli adempimenti ai fini IVA riguardanti le operazioni con l’estero, già di per sé articolati, dal 1° gennaio 2019 dovranno interfacciarsi con la fatturazione elettronica che è diventata obbligatoria in Italia per le operazioni in ambito B2B.

In linea di principio le operazioni con l'estero sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica ma è stato introdotto un nuovo adempimento, il c.d. esterometro, per comunicare le operazioni effettuate da e verso operatori non residenti. Per evitare l’esterometro si può optare per la fatturazione elettronica delle operazioni attive verso l’estero. I soggetti passivi esteri identificati in Italia, se in un primo tempo sembravano dover rientrare tra i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica (articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017) con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 e con l’art. 15 del Decreto fiscale sono stati esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019.

Dopo annunci di slittamenti da una parte e minacce di astensione collettiva dall'altra, in extremis il giorno prima della scadenza inziale prevista il 28 febbraio 2019 è stata concessa la proroga al 30 aprile 2019 per gli esterometri relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

Questo articolo è  un estratto della Circolare del Giorno 230/2018 Fatturazione soggetti esteri identificati redatta dagli stessi autori e disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno 

Esterometro 2019: cos’è e quali operazioni include

Con l’introduzione della fatturazione elettronica scompare lo “spesometro” ossia la comunicazione generalizzata di tutte le fatture attive e passive comprese le bollette doganali. Il termine per inviare l’ultima comunicazione delle operazioni del secondo semestre 2018 era previsto il 28 febbraio 2019 ma in seguito alle polemiche e alle richieste degli operatori, in extremis è stata concessa la proroga al 30 aprile 2019 anche per lo spesometro. 

Rimangono confermate nel 2019, con regole invariate, le comunicazioni Intrastat per le operazioni con soggetti comunitari. A partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, è introdotta una nuova comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “esterometro”. Gli operatori IVA residenti comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione (quindi sono comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Si riepilogano di seguito le operazioni da includere della comunicazione “esterometro”:

  • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

Esterometro 2019: cosa indicare

Nella nuova comunicazione occorre pertanto indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale. A tal fine occorre indicare nell’esterometro l’acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:

  • da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);
  • da fornitore extracomunitario (autofattura).

Allo stesso modo occorre indicare nell’esterometro le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia.
A differenza delle precedenti, le fatture attive e passive che hanno come controparte un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, non sono incluse nell’esterometro.
È possibile inoltre non comunicare l’operazione nell’esterometro se viene emessa fattura elettronica con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario “XXXXXXX” (esclusivamente per i dati delle fatture emesse).

Affinché il file xml sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file (di seguito Sistema Ricevente), il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.

  EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA VERSO
TIPOLOGIA CLIENTE Non residenti, non stabiliti ma identificati Non residenti, non stabiliti, non identificati
CODICE DESTINATARIO “0000000” “XXXXXXX”
FIRMA ELETTRONICA NO SI
OBBLIGO DI RIPORTARE L’OPERAZIONE NELL’ESTEROMETRO NO NO


E' possibile trasmettere i dati con un file compresso (.zip) non firmato se tutti i file xml in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file xml non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato.

 

Esterometro 2019: informazioni da trasmettere

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono con l’esterometro le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore,
  • i dati identificativi del cessionario/committente,
  • la data del documento comprovante l’operazione,
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
  • il numero del documento,
  • la base imponibile,
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

 

Esterometro 2019: modalità di trasmissione

È possibile trasmettere i dati con un file compresso (.zip) non firmato se tutti i file xml in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file xml non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato.

Il file può essere inviato dall’interfaccia “Fatture e corrispettivi”. Non è possibile trasmettere i file dati fattura (“Esterometro”) attraverso la piattaforma Desktop telematico. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

La prima comunicazione mensile delle operazioni di gennaio doveva essere inviata entro il 28 febbraio 2019 ma come detto è stata prorogata al 30 aprile 2019.