Fisco buono: agevolazione per imprese per cessioni gratuite eccedenze alimenti e farmaci

9 Marzo 2023 in Speciali

La legge n.166/2016 nota come Legge Antisprechi prevede agevolazioni sulle imposte per chi cede gratuitamente le eccedenze alimentari.

Nel dettaglio, le finalità della legge 166 art. 1 consistono nel ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di:

  1. produzione, 
  2. trasformazione, 
  3. distribuzione
  4. somministrazione 

di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di  solidarietà sociale, destinandole  in  via prioritaria all'utilizzo umano;

b) favorire il  recupero e  la donazione di  medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a  fini di solidarietà sociale

c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte  a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di  prevenzione dei rifiuti,  e  dal  Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei  rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;

e) contribuire ad  attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni  sulle materie oggetto  della  presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle giovani generazioni.

Legge Antisprechi: agevolazioni IRES e IVA per chi cede gratis le eccedenze alimentari

Alla luce degli obiettivi della legge Antisprechi, il Fisco diventa una leva per promuovere l'economia di tipo circolare dando rilevanza a comportamenti virtuosi e prevedendo, a fronte di donazioni di beni strettamente indicati dalla norma l'eliminazione per le imprese di qualsiasi effetto fiscale.

Ai fini IRES le cessioni gratuite, secondo le previsioni della legge, non generano un ricavo imponibile e i costi sostenuti sono deducibili.

Per quanto riguarda l'IVA le operazioni di cessione, poiché assimilate alla distruzione dei prodotti, non scontano l'imposta. 

La finalità della Legge 166/2016 che incentiva grandi e piccole imprese a donare prodotti di prima necessità rimasti invenduti o inutilizzati promuovendo nel nostro Paese un'economia di tipo circolare.

Inoltre, accanto a tali incentivi, il legislatore ha previsto la facoltà per i Comuni di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

Leggi anche:

Legge Antisprechi: agevolazioni TARI per chi cede gratis le eccedenze alimentari

Ai sensi dell'art 17 della Legge Antisprechi di fatto i Comuni scontano la Tari a chi dona beni alimentari

In particolare, si prevede quanto segue:

  • Alle utenze non domestiche 
  • relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, 
  • che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a  titolo  gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, 
  • il comune può applicare un coefficiente di  riduzione della  tariffa proporzionale alla quantità debitamente certificata (art 16 della Legge), dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. 

Legge Antisprechi: il Comune di Varese

Secondo i dati sono diversi i Comuni che riconoscono alle attività commerciali e industriali che producono o distribuiscono beni alimentari e che li cedono, a titolo gratuito, un abbattimento della parte variabile della tariffa sui rifiuti, tra questi si annoverano: Roma, Varese, Bologna e altri.

Nel Dettaglio, il Comune di Varese, come specificato sul proprio sito istituzionale, ha riconosciuto una esenzione TARI per gli enti del Terzo Settore che recuperano eccedenze alimentari

Fino al 30 novembre, gli enti attivi nel recupero e ridistribuzione di beni eccedenti ai fini di solidarietà sociale hanno potuto richiedere l'esenzione di quota fissa e variabile della Tari

A bilancio del Comune di Varese, in questa prima fase sperimentale, sono stati previsti 20 mila euro.

Già dal 2017 il Comune di Varese ha recepito la norma di cui all'art. 17 della legge Gadda n.166/2016 cosiddetta “antispreco”, che introduce la possibilità di richiedere una riduzione della Tari.

La domanda per il riconoscimento delle agevolazioni dovevano essere presentata dall’intestatario della Tassa rifiuti entro il 30 novembre, insieme alla documentazione richiesta, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]

Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.

Agevolazioni disabili nella dichiarazione dei redditi 730/2023

8 Marzo 2023 in Speciali

Per le persone con disabilità e per i loro familiari, la normativa tributaria mostra particolare attenzione riservando loro numerose agevolazioni fiscali. Per usufruire di queste agevolazioni è necessario indicarle correttamente nella dichiarazione dei redditi, in questo approfondimento vediamo dove indicarle nel 730/2023 (anno di imposta 2022).

In  generale, possono usufruire delle agevolazioni le persone con disabilità, ovvero:

  • non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 Legge 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
  • sordi: persone minorate sensoriali dell'udito affette da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (Legge 381/1970 art. 1, comma 2)
  • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento: persone che hanno un grave handicap certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl (comma 3, articolo 3 della legge n. 104/1992).
  • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie: persone che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.

730/2023: dove indicare le spese sanitarie per persone con disabilità

Nel rigo E3 va indicato l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità per le quali spetta la detrazione del 19% sull’intero importo, ovvero:

  • mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento. Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
    • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
    • le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità(spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
    • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
    • la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
    • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
    • l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 50 o del 75 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53)

  • sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico.

Nel rigo E4 va indicato l’importo delle spese sostenute per l’acquisto:

  • di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità. Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
    • pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
    • scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
    • braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
    • paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
    • sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nell’abitacolo della persona con disabilità;
    • sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
    • sportello scorrevole.
  • di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione:

  • ha un limite di spesa di 18.075,99 euro,
  • spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.
  • spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell’handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
  • può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2019, nel 2020 o nel 2021 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

  • l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2019, 2020 o 2021);
  • il numero della rata che si utilizza per il 2022 (4, 3 o 2) nell’apposita casella. 

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

L’importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.

Nel rigo E5 va indicato l’importo della spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.

L’importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.

Nel rigo E25 va indicato l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • personale con la qualifica di educatore professionale;
  • personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto. 

Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico: coniuge; generi e nuore; figli, compresi quelli adottivi, suoceri e suocere; discendenti dei figli; fratelli e sorelle (anche unilaterali); genitori (compresi quelli adottivi); nonni e nonne.

Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

730/2023 detrazione Irpef per i figli portatori di handicap

Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più.

730/2023: la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Per interventi che rispettano requisiti specifici, le cui spese sono state sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, la detrazione corrisponde al 75% della spesa da ripartire in cinque rate annuali.

Si deve però trattare di interventi finalizzati all’utilizzo da parte di soggetti disabili, a prescindere che ci siano o meno disabili residenti nell’edificio al momento in cui vengono effettuati i lavori.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche(per esempio, ascensori e montacarichi). Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano ad esempio:
    • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione,
    • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Attenzione: La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. 

730/2023: la maggior detrazione Irpef per le polizze assicurative

Nei righi E8-E10 del modello 730/2023 è possibile indicare con il codice 38 i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 59 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. 

L’importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. 

Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.

Colonnine di ricarica: agevolazioni per imprese che le installano

14 Febbraio 2023 in Speciali

Viene pubblicato in GU n 36 del 13 febbraio il decreto 12 gennaio del Ministero dell'ambiente con criteri e modalità di concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultra-fast da realizzare nei centri urbani.

Attenzione al fatto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè entro 30 giorni dal 14 febbraio 2023, il Ministero individua:

  • il soggetto gestore,
  • definisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio,
  • i requisiti dei soggetti beneficiari, 
  • le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, 
  • nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'investimento in conformità alle disposizioni in materia  di PNRR.

Leggi anche Colonnine di ricarica: 21mila stazioni in tutta Italia, vediamo dove

Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: i beneficiari

Il decreto prevede che, al fine di garantire la necessaria  esperienza e affidabilità per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle infrastrutture nel tempo, accedono alle  agevolazioni le imprese o gli RTI che, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio stesso,  dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell'Unione europea, in misura pari ad almeno il  5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza e che sono stati selezionati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto.

In particolare, le risorse sono  assegnate  all'esito di procedure di selezione nell'ambito del  biennio  2023-2024  e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2.
Le procedure di selezione si svolgono in  forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della  tutela della  concorrenza,  nonché secondo modalità non discriminatorie

Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: le risorse

Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici sono complessivamente pari a 353.159.625 euro, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR e sono ripartite annualmente come di seguito:

  • a) anno 2023: 127.116.925 euro;
  • b) anno 2024: 127.116.925 euro;
  • c) anno 2025: 98.925.775 euro.

Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: spese ammissibili

Sono ammissibili al beneficio le spese, al netto di IVA, per:

  • a) l'acquisto e la messa in opera  di  stazioni  di  ricarica  da almeno 90 kW di potenza, ivi comprese le  spese  per  l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili  strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi  per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 50.000 euro per infrastruttura di ricarica;
  • b)  i costi per la connessione  alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite  massimo del 20 per cento del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, di cui alla lettera a);
  • c) le spese di  progettazione,  direzione  lavori,  sicurezza  e collaudi e i costi sostenuti per ottenere   le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10 per cento del costo  totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della infrastruttura di ricarica di cui alla lettera a).

Le agevolazioni sono  concesse  in forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40 per cento delle spese ammissibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per  iascuna annualità in relazione a ciascun  ambito ed  entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.

I soggetti beneficiari non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 30 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualità di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in RTI.

Le agevolazioni non  sono  cumulabili con  altri  incentivi  pubblici o regimi  di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.

Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: procedura di ammissione

Per avere accesso alla agevolazione, il decreto prevede che le risorse sono assegnate all'esito di procedure di selezione nell'ambito del biennio  2023-2024 e  sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2.
Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonché secondo modalità non discriminatorie definite ai sensi dell'art. 15.

I soggetti beneficiari indicano nell'istanza  di ammissione al beneficio di cui al presente decreto:

a)  la  riduzione  percentuale  del   costo   specifico   massimo ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere, comunque non inferiore all'1,25 per cento e non superiore al 50 per cento;

b)  il  numero di  infrastrutture di ricarica che intendono realizzare, comunque  non inferiore ai valori  minimi indicati nell'allegato 2 con riferimento a ciascun ambito e lotto.
I soggetti beneficiari presentano l'istanza di ammissione nei termini e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 15 ossia in base al decreto attuativo da emanare entro l'11 marzo 2023

Allegati:

Salario minimo: pubblicata la direttiva UE 2022

7 Novembre 2022 in Speciali

E' stata pubblicata il 25 ottobre scorso   sulla Gazzetta ufficiale europea la direttiva sul salario minimo – 2022/2041, che intende  garantire ai lavoratori dell’Unione condizioni dignitose. Il Parlamento  l'ha approvata nella versione definitiva nella seduta del 19 ottobre 2022.

Come di consueto la direttiva europea  enuncia alcuni principi e criteri per il raggiungimento di un obiettivo condiviso lasciando agli Stati membri la liberta di definire  le modalità con cui realizzarli.

 L'obiettivo della direttiva è far si che le normative dei paesi membri consentano   «un livello di vita dignitoso» a tutti i  propri lavoratori  e una riduzione delle disuguaglianze .

Si introducono in particolare:

  •  regole piu stringenti  per i 21 paesi che già prevedono il salario minimo,  con maggiore trasparenza e  
  • alcuni  criteri di determinazione degli importi, 
  • un sistema di controlli piu forte
  • la raccomandazione al rafforzamento del sistema della contrattazione  collettiva.

Il termine per l'adeguamento  per i paesi membri è fissato al 15 novembre 2024.

Vediamo  più in dettaglio cosa prevede la  direttiva e la situazione in Italia in tema di salario minimo.

Salario minimo UE: non obbligatorio per gli Stati

Come detto una volta entrata in vigore la direttiva  non sarà obbligatorio il recepimento  integrale in tutte le legislazioni nazionali 

Si prevede infatti semplicemente il  rafforzamento del diritto nei paesi in cui è già previsto, ed un invito ai Governi a favorire una elaborazione politica condivisa sul tema .

Attualmente non hanno una legislazione sul salario minimo:

  • Austria, 
  • Cipro,  
  • Danimarca,  
  • Finlandia, 
  • Svezia e 
  • Italia 

L'italia conta comunque su un sistema di contrattazione collettiva molto diffuso e strutturato che dà garanzie  alla maggioranza dei lavoratori dipendenti.

ll commissario UE al Lavoro Schmit in conferenza stampa  aveva dichiarato infatti «In Italia è in corso un dibattito molto forte e ampio su come rafforzare un sistema di contrattazione collettiva nel vostro paese ed eventualmente introdurre un salario minimo. Non imporremo un salario minimo politicamente, non è questo il problema. E penso che questo strumento sia un contributo a questo dibattito». 

Da parte della sinistra  sono state avanzate  proposte legislative in merito  mentre per i partiti di centro destra  non sono necessarie nuove leggi perché si puo continuare a fare affidamento sulla tutela garantita dalla contrattazione collettiva che nel nostro paese è molto piu sviluppata che altrove

Purtroppo è presente sempre di più anche il fenomeno del dumping contrattuale cioe di contratti "civetta" fatti da organizzazioni poco rappresentative che non garantiscono tutele minime (sono oltre 1000 i contratti collettivi nazionali registrati al CNEL)

La direttiva europea  ricorda infatti che " Sebbene una solida contrattazione collettiva, in particolare a livello settoriale o intersettoriale, contribuisca ad

assicurare una tutela garantita dal salario minimo adeguata, negli ultimi decenni le strutture tradizionali di  contrattazione collettiva si sono indebolite, a causa, tra l’altro, di spostamenti strutturali dell’economia verso settori meno sindacalizzati e a causa del calo delle adesioni ai sindacati, in particolare come conseguenza di attività antisindacali e dell’aumento delle forme di lavoro precarie e atipiche. Inoltre, la contrattazione collettiva a livello

settoriale e intersettoriale ha subito pressioni in alcuni Stati membri all’indomani della crisi finanziaria del 2008".

Cosa prevede la nuova direttiva 2022/2041

La direttiva  prevede in particolare:

  1. l'ampliamento dell'applicabilità del salario minimo a una maggiore platea di lavoratori e
  2.  procedure per assicurare l’adeguatezza dei salari minimi  e il loro progressivo aggiornamento almeno una volta ogni due anni (o 4 per i paesi in  cui  si utilizzano meccanismi di indicizzazione)  nei paesi in cui già esistono
  3. la promozione della contrattazione collettiva  e la partecipazione delle parti sociali nella definizione dei salari.

Su quest'ultimo punto , all'art 4 la direttiva prevede nello specifico  che:

"ogni Stato membro, qualora il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia  dell’80 %, prevede un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione  delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime. Tale Stato membro definisce altresì un piano d’azione per  promuovere la contrattazione collettiva. Lo Stato membro definisce tale piano d’azione previa consultazione delle parti  sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esseconcordato. Il piano d’azione stabilisce un calendario chiaro e misure concrete per aumentare progressivamente il tasso di  copertura della contrattazione collettiva, nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali. Lo Stato membro riesamina il  suo piano d’azione periodicamente, e lo aggiorna se necessario. Qualora lo Stato membro aggiorni il suo piano d’azione,  ciò avviene previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta  congiunta delle parti sociali, come da esse concordato. In ogni caso, tale piano d’azione è sottoposto a riesame almeno  ogni cinque anni. Il piano d’azione e gli eventuali aggiornamenti sono resi pubblici e notificati alla Commissione.

Criteri per l’importo del salario minimo

In tema invece specificamente di importo del salario minimo,  per i paesi in cui è previsto, l’art. 5 della direttiva  prevede che  tali stati   istituiscano le necessarie procedure per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali in modo da  contribuire alla loro adeguatezza, al fine di 

  • garantire livelli di vita dignitosi ,
  •  ridurre la povertà lavorativa, 
  • promuovere la coesione sociale e la convergenza sociale verso l’alto ,
  • ridurre il  gap  retributivo di genere.

Per conseguire tali obiettivi  vanno utilizzati criteri che tengano conto almeno gli elementi seguenti:

  • a) il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita;
  • b) il livello generale dei salari e la loro distribuzione;
  • c) il tasso di crescita dei salari;
  • d) i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività.

Si prevede inoltre che gli Stati membri possono ricorrere a un meccanismo automatico di adeguamento dell’indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati e conformemente al  diritto e alle prassi nazionali, a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale.

Come valori di riferimento indicativi per orientare la  valutazione dell’adeguatezza dei salari  minimi legali  vengono ricordati i valori di riferimento indicativi comunemente utilizzati a livello internazionale, quali il 60 % del salario lordo mediano e il 50 % del salario lordo medio, e/o valori di riferimento indicativi utilizzati a livello nazionale.

I progetti di legge sul salario minimo in Italia e il nodo cuneo fiscale

Le  proposte di legge  (vedi Legge sul salario minimo il testo base in discussione) con l'adozione poi di un testo unico erano ferme al  Senato al momento della crisi del Governo Draghi.

In estrema sintesi  il testo  del  ddl Catalfo   intendeva introdurre :

  •     un salario minimo orario di 9 euro lordi l’ora,  
  •     il riconoscimento dei Ccnl maggiormente rappresentativi, in chiave anti-dumping; 
  •     un meccanismo di rivalutazione legata all’indice dei prezzi al consumo, automatica in caso di contratti scaduti o disdettati e non rinnovati (simile alla vecchia “scala mobile” ).

 Il provvedimento non è considerato prioritario  dai partiti di centro destra, che teme il pericolo di gravare  eccessivamente  con nuovi costi le Piccole e Medie imprese e i lavoratori autonomi. Uno studio dell'INAPP   (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) del 2019  ha infatti indicato nelle PMI del Mezzogiorno i soggetti piu pesantemente colpiti da un eventuale aumento dei costi per il personale.

La proposta  piu condivisa era  invece quella sostenuta anche da Confindustria di aumentare i salari attraverso un intervento di riduzione del cuneo fiscale ovvero un alleggerimento del prelievo fiscale e contributivo sui salari lordi  che oggi si attesta all'80 per cento della retribuzione.   Indirizzo che sembra oggi condiviso dal nuovo Governo Meloni.

Criptovalute: registro degli operatori al via il 16 maggio

12 Maggio 2022 in Speciali

Sarà attivo dal 16 maggio prossimo il nuovo  registro per gli operatori di criptovalute,  previsto dal Decreto ministeriale del 13  gennaio 2022. (QUI il testo).

 Lo comunica l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori incaricato della gestione. Per essere in regola , coloro che già operano nel settore, in possesso dei requisiti , dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi per continuare a lavorare. Attraverso il registro saranno effettuate 

  1. la comunicazione di inizio attivita e le 
  2. comunicazioni trimestrali  dei dati delle prestazioni effettuate.

L'obbligo riguarda:

  1.  i prestatori di servizi relativi all'utilizzo si valuta virtuale (criptovalute) e
  2. i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Vediamo di seguito  in dettaglio i requisiti e le modalità per fare domanda.

Requisiti per l’iscrizione al Registro Operatori valuta virtuale

 I requisiti per l’iscrizione, previsti dalla normativa in vigore, sono: 

  1. per i soggetti diversi dalle persone fisiche sede legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
  2.  per le persone fisiche cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea o di Stato diverso e  domicilio nel territorio della Repubblica.

Domanda, e iter di iscrizione al Registro operatori criptovalute – Contributo una tantum

Dal 16 maggio 2022  chi intende iniziare l'attività di operatore nel settore delle valute virtuali dovrà preventivamente registrarsi  nella sezione speciale del Registro dei cambiavalute all'interno dell'area riservata della piattaforma OAM.

ATTENZIONE La “Registrazione” al portale web dell’Organismo NON equivale a comunicare la  propria operatività in Italia per l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute  per effettuare la quale è necessario compilare l’apposito servizio disponibile in area privata, dopo aver  completato la “Registrazione” stessa.

Per la registrazione al portale è richiesta una casella di posta elettronica certificata   (PEC), già attiva al momento della registrazione

Per chi già sta operando è previsto un termine di 60 giorni decorrenti dal 16 maggio 2022 per l'iscrizione 

Nella pagina web www.organismo-am.it, sarà disponibile il servizio di “Registrazione” in cui vanno inseriti i dati anagrafici .

Una volta completata la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con password all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Organismo. 

Tramite la propria area  è possibile compilare firmare e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività.

Devono essere indicati:

  •  i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante), 
  • identificativo fiscale, 
  • estremi documento di identificazione,
  •  un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),
  • la tipologia di attività e servizi prestati, 
  • le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web).

 Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata.

CONTRIBUTO UNA TANTUM

La registrazione nel Registro prevede il pagamento di un contributo una tantum , di cui  andra inviata la ricevuta  

L'importo del contributo è pari a 

  • 500 euro per le persone fisiche e 
  • 8.300  euro per le società .

ITER DELLA DOMANDA

Dalla ricezione della domanda l'OAM avra 15 giorni di tempo per verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata.

Il termine puo essere sospeso una sola volta, e per un massimo di 10 giorni,  in caso di  comunicazione incompleta ,  per l'integrazione.

 Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, l'organismo Agenti e mediatori puo negare l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato.

Potrà comunque essere presentata una successiva richiesta di iscrizione.

Obbligo di trasmissione dati all’OAM

Gli operatori iscritti devono trasmettere all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza trimestrale e riguarda in particolare i dati identificativi e dati sintetici sull’operatività complessiva in Italia, suddivisi per singolo cliente .

Nel dettaglio dovranno essere inviati telematicamente all’OAM:

Dati identificativi del cliente:

1. Cognome e nome;

2. Luogo e data di nascita;

3. Residenza;

4. Codice fiscale/Partita IVA, ove assegnato;

5. Estremi del documento di identificazione.

Dati relativi all’operatività complessiva per singolo cliente:

1) controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo  totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente;

2) numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legaleriferibili a ciascun cliente;

3) numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;

4) numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;

5) numero e controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingressoda/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente  e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

I dati del registro e guide operative

  • cognome e nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione a in caso di soggetto diverso da persona fisica; 
  • codice fiscale o partita IVA, ove assegnato; 
  • indicazione della tipologia di servizio prestato; 
  • indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

Ai seguenti link è possibile scaricare le Guide operative 

IVA 2022 per le attività di spettacolo, intrattenimento e per le ASD

17 Febbraio 2022 in Speciali

Le attività di intrattenimento, quelle di spettacolo e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) seguono spesso regimi IVA particolari. In vista della scadenza il 2 maggio 2022 per la presentazione della dichiarazione IVA 2022 (anno d'imposta 2021), in questo articolo riepiloghiamo la disciplina.

Regime forfettario IVA 2022 per le attività di intrattenimento

Il  regime IVA delle attività di intrattenimento è un regime forfettario disciplinato dall’articolo 74, sesto comma del Testo Unico IVA (DPR 633/72) costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e delle altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. In particolare, ai sensi del d.P.R. 442/97 che disciplina le modalità di comunicazione delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione esercitata nell’anno 2021 devono barrare la casella 1 del rigo VO7. L’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Attenzione va prestata al fatto che la comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO7.

Il regime forfettario IVA presenta queste caratteristiche principali:

  • applicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;
  • forfetizzazione della detrazione;
  • esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;
  • obbligo di adozione della contabilità separata per le attività diverse da quelle di intrattenimento;
  • versamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti. Si ricorda che il pagamento di entrambe le imposte deve essere effettuato mediante l’utilizzo del modello di pagamento unificato (modello F24) indicando i codici tributo
    • 6728 relativo all’imposta sugli intrattenimenti
    • 6729 relativo all’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti.

In generale, i soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972 e che applicano il regime forfetario di cui sopra sono obbligati

  1. ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica comunque connesse alle attività di cui alla tariffa.
  2. a certificare mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate, i corrispettivi per l’ingresso o l’occupazione del posto e quindi per partecipare all’intrattenimento e i corrispettivi delle altre attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti.

Grande attenzione deve essere prestata al fatto che l’articolo 74, sesto comma, DPR 633/72 esclude dal campo di applicazione del regime in esame le operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, ivi comprese le prestazioni pubblicitarie, eventualmente effettuate nell’esercizio di attività di intrattenimento. Ne consegue, pertanto, l’attrazione delle stesse nel regime IVA ordinario. Da ciò deriva limitatamente alle predette operazioni:

  • la determinazione della base imponibile secondo i criteri generali;
  • la determinazione della detrazione secondo i principi dettati dall’articolo 19;
  • l’osservanza degli obblighi di liquidazione e di presentazione della dichiarazione annuale.

Attività di spettacolo: dichiarazione IVA 2022

Per quanto riguarda le attività di spettacolo è previsto un particolare regime agevolativo con base imponibile pari al 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti per

  • i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti
  • gli esercenti le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al d.P.R. n. 633/1972 che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro.

Il regime agevolativo costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti minori esercenti attività di spettacolo, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta in cui il contribuente ha operato la scelta. Pertanto, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione relativa all’anno 2021 devono barrare la casella 1 del rigo VO14. La comunicazione della revoca, invece, deve essere effettuata barrando la casella 2 del medesimo rigo VO14.
Si ricorda che l’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Tuttavia il superamento del limite di 25.822,84 euro di volume d’affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il regime agevolativo a partire dall’anno solare successivo. 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito recenti indicazioni sul tema:

Attenzione va prestata all’obbligo di istituire una contabilità separata per le attività che rientrano nel campo di applicazione del regime agevolativo in esame, qualora il soggetto svolga anche altre attività.

 Infine, per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l’articolo 8 del d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, prevede per i soggetti, che effettuano spettacoli viaggianti nonché quelli che svolgono le altre attività spettacolistiche di cui alla tabella C, che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 50.000,00 euro: 

  • esonero dall’obbligo di annotazione dei corrispettivi; 
  • esonero dall’obbligo di liquidazione e di effettuazione dei versamenti dell’imposta; 
  • conservazione delle fatture ricevute; 
  • possibilità di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale; 
  • versamento annuale dell’imposta; 
  • presentazione della dichiarazione annuale. 

Associazioni e società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati

In generale, l’art. 90 L.289/2002 prevede le seguenti tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico:

  • associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
  • associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
  • società sportive dilettantistiche di capitali (ivi comprese le società cooperative) senza fine di lucro.

Si ricorda che il regime forfettario IVA ex art. 74, sesto comma, applicabile alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, alle associazioni senza scopo di lucro e alle associazioni pro-loco che si avvalgono delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991, si estende anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro che effettuino la medesima opzione. Nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, che optano per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, il particolare regime IVA disciplinato dal sesto comma dell’articolo 74, trova applicazione anche per quei proventi percepiti nell’esercizio di attività non soggette ad imposta sugli intrattenimenti. 

Pertanto, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro, per comunicare l’opzione effettuata nell’anno 2021, provvederanno a barrare la casella 1 del rigo VO30. Attenzione va prestata al fatto che l’opzione è vincolante per almeno un quinquennio. 

Tuttavia, la perdita in corso d’anno dei requisiti necessari per l’accesso ai benefici concessi dalla legge n. 398/1991, comporta l’applicazione dell’IVA secondo i criteri generali a decorrere dal mese successivo a quello in cui i requisiti stessi sono venuti meno. Si ricorda che il limite per avvalersi del regime agevolato recato dalla legge n. 398/1991, è fissato a 400.000 euro dall’art. 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art. 1, comma 50, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO30. 

È inoltre opportuno chiarire che restano invece obbligati a tutti gli adempimenti IVA – ivi compreso quello della presentazione della dichiarazione annuale – le società e le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamente, che non hanno optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 e che, non svolgendo attività di intrattenimento, non rientrano nel regime speciale forfetario previsto dall’art. 74, 6° comma.

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Certificazioni Uniche di lavoro autonomo 2020: Minimi e Forfettari

1 Marzo 2020 in Speciali

Si approssima il termine per l’invio telematico e la consegna delle Certificazioni Uniche 2020 e, uno dei dubbi più ricorrenti, riguarda il ruolo di sostituto di imposta ricoperto dai contribuenti Minimi e Forfettari.
Proviamo a fare il punto.

In primo luogo occorre fare una distinzione alla base tra contribuenti Minimi (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) e contribuenti Forfettari (nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014 e successive modifiche apportate dall’articolo 1, comma 692 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Legge di bilancio 2020”):

  • Contribuenti Minimi: sono sostituti di imposta
  • Contribuenti Forfettari: non sono sostituti di imposta

Vediamo di seguito quali sono le casistiche, gli adempimenti e le esclusioni previste dalla normativa.

Contribuenti Minimi che ricevono fatture da Ordinari

Il contribuente Minimo è sostituto di imposta quindi al ricevimento di una fattura da parte di un soggetto che applica la ritenuta di acconto (professionisti, agenti, prestatori di lavoro occasionale, etc.):

  • deve versare la ritenuta d’acconto esposta con modello F24 (codice tributo 1040) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura;
  • deve certificare il compenso pagato trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle Entrate il Modello ministeriale CU2020 e consegnarlo al percipiente;
  • deve presentare il Modello 770/2020 dal quale si evincano i versamenti effettuati sulla base delle ritenute operate nel corso del medesimo anno.

Contribuenti Minimi che ricevono fatture da Forfettari

Nel caso in cui il contribuente Minimo riceva una fattura da un soggetto Forfettario, dovrà unicamente provvedere alla certificazione del compenso non essendovi alcuna ritenuta da versare.

In questo caso il contribuente Minimo dovrà compilare la Certificazione Unica indicando l’ammontare lordo corrisposto al punto 4 “Ammontare lordo corrisposto” e al punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”.
Causale (punto 1) e Codice (punto 6) da verificare di volta in volta a seconda della tipologia di percettore e di compenso pagato.

Non dovrà presentare il Modello 770 in quanto non avrà alcun versamento di ritenute di acconto da dichiarare.

Contribuenti Forfettari che ricevono fatture da ordinari

Il contribuente Forfettario non è sostituto di imposta per espressa previsione normativa dell’articolo 1, comma 69, Legge 190/2014: “I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni”.

Dunque, al ricevimento di una fattura soggetta a ritenuta d’acconto, il contribuente Forfettario dovrà pagare per intero il totale della fattura al lordo dell’eventuale ritenuta d’acconto esposta.
Egli è esentato dall’obbligo di:

  • versamento della ritenuta d’acconto
  • compilazione, invio e consegna della Certificazione Unica
  • compilazione e presentazione telematica del Modello 770

Per sopperire al mancato invio della Certificazione Unica, il contribuente Forfettario dovrà compilare il quadro RS del Modello Unico PF indicando il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo corrisposto.

L’articolo 1, comma 69, Legge 190/2014, infatti, prosegue: “Nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi”.

Contribuenti ordinari che ricevono fatture da Minimi o Forfettari

Dopo aver distinto la natura di sostituto di imposta dei contribuenti minimi e forfettari, vediamo il caso in cui sia un soggetto ordinario a ricevere fattura da un soggetto Minimo o Forfettario.
In entrambi i casi, il contribuente in regime ordinario riceverà una fattura nella quale sarà specificato che il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto.
A titolo esemplificativo:

  • per i contribuenti Minimi: “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 98/2011”;
  • per i contribuenti Forfettari: “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche”.

Pertanto, il contribuente ordinario dovrà:

  • pagare il compenso lordo al percipiente (Minimo o Forfettario);
  • certificare il compenso pagato specificando che trattasi di somme non soggette a ritenuta

Non dovrà presentare il Modello 770 in quanto non avrà alcun versamento di ritenute di acconto da dichiarare.

Percipiente

(chi emette la fattura)

Committente

(chi riceve la fattura)

Modello CU  Modello 770
Ordinario Ordinario Si Si
Minimo Si Si
Forfettario No No
Minimo Ordinario Si No
Minimo Si No
Forfettario No No
Forfettario Ordinario Si No
Minimo Si No
Forfettario No No

 

Reddito di cittadinanza per assunzioni e nuove imprese: le regole

22 Luglio 2019 in Speciali

L'inps ha pubblicato il 19 luglio 2019 la circolare 104 2019 , con le regole per ottenere uno sgravio contributivo pari al  reddito di cittadinanza da parte delle aziende che assumono i percettori  . Ricordiamo che  il REDDITO DI CITTADINANZA è un regime di aiuto composto da:

  • un  sussidio economico che integra il reddito del nucleo familiare con determinati requisiti (primo fra tutti l’ISEE inferiore a 9.360 euro), erogato mensilmente    
  • un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale per i soggetti maggiorenni disoccupati .

L'Inps non chiarisce nel dettaglio le modalità di domanda né della comunicazione in Uniemens. Ripercorre invece le  caratteristiche generali dello sgravio, con alcune specificazioni ed esempi pratici.

In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato (anche con contratto di apprendistato) di un beneficiario di RDC è previsto:

  • lo sgravio contributivo a favore del datore di lavoro per l'importo pari alla differenza tra le 18 mensilità totali e quelle già fruite dal beneficiario, non inferiore a 5 mensilità di RDC, Lo sgravio massimo mensile sarà pari a 780 euro.
  • In caso di assunzione di donne o soggetti svantaggiati il minimo di mensilità è pari a 6 mensilità.
  • Nel caso l’assunzione avvenga nel periodo di rinnovo del RDC l’incentivo è fissato in 5 mensilità

L'agevolazione viene suddivisa a metà in caso di "mediazione" ( percorsi formativi personalizzati per il lavoratore ) da parte di una agenzia per il lavoro, che avrà diritto all'altra metà dell'importo previsto.
L’agevolazione è riconosciuta solo se l’assunzione realizza un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti per gli incentivi alle assunzioni (art. 31 D.lgs. 150/2015).

Sono esclusi dall' agevolazione i seguenti oneri:

  •  premi INAIL
  •  contributo Fondo tesoreria INPS
  •  contributi Fondi solidarietà d.lgs 148/ 2015
  •  contribuzione aggiuntiva NASPI
  •  contributo di solidarietà del 10% fondi pensione o sanitari
  •  contributi solidarietà ex Enpals e sportivi professionisti.

La fruibilità è soggetta ad alcune condizioni:

  •  segnalazione della disponibilità di posti di lavoro da parte delle aziende sulla piattaforma dedicata di ANPAL servizi (MyANPAL non ancora operativa )
  • rispetto art. 31 d.lgs 150/2015 (regime de minimis, incremento occupazionale netto; normativa DURC sicurezza, collocamento obbligatorio)
  •  L'assunzione comporta un divieto di licenziamento per i 36 mesi successivi (salvo che per giusta causa o giustificato motivo), con recupero dei contributi non versati e sanzioni civili.
  • Disponibilità alla firma di un Patto per la formazione o di riqualificazione professionale del lavoratore con il CPI.

 E' riconosciuta  la piena compatibilità e cumulabilità con il c.d. “Bonus Sud”  della legge n. 145/2018, per gli anni 2019 e 2020 per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Nel caso in cui il datore abbia esaurito la possibilità di usufruire degli sgravi contributivi (perché ha raggiunto il tetto massimo), le agevolazioni sono “godute” sotto forma di credito di imposta. Anche in questo caso si attende  un D.M. dei  Ministri del Lavoro e dell’Economia a stabilire le modalità di accesso  (doveva essere emanato entro il  30 marzo 2019). 

In sintesi:

RDC COME INCENTIVO PER IL LAVORO 

destinatari

 agevolazione

 quando e come

importo massimo

PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI

sgravio contributivo per le mensilità non fruite dal beneficiario (minimo 5)

in caso di assunzione

a tempo pieno e indeterminato

max 780 € mensili

in caso di patto di formazione con enti accreditati il bonus viene suddiviso tra azienda e ente formativo (390 € max)

PER I BENEFICIARI

6 mensilità di RDC in un’unica soluzione + 2 mensilità erogate anche se varia la situazione reddituale

in caso di avvio di una attività di lavoro autonomo o impresa

max 4860 € totali

Reddito di cittadinanza: le istruzioni INPS nella circolare 104 2019

 Vediamo le specificazioni fornite dall'INPS nella circolare 104 :

Riguardo l'importo dello sgravio come detto il massimo erogabile è pari a 780 euro ma  la somma è molto variabile  perche ogni percettore riceve un importo diverso basato sulla sua specifica situazione economica, sui redditi che già percepisce  e sul numero di componenti della famiglia.

Il reddito da lavoro concorre, dal mese successivo a quello della variazione, alla rideterminazione del RCC  nella misura dell'80%.  (Va ricordato che il  lavoratore deve comunicare entro  30 giorni il reddito previsto per l'anno solare  del nuovo lavoro) 
La circolare aggiunge che il RDC , nel nuovo importo  rideterminato potrà essere utilizzato come sgravio per una  eventuale successiva assunzione di un altro membro del nucleo familiare. "Ad esempio, nel caso in cui il Rdc percepito dal nucleo sia pari a 1.100 euro mensili, l’assunzione di un membro del nucleo familiare comporta il riconoscimento di uno sgravio – parametrato ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – per un ammontare pari al minore valore tra il tetto di 780 euro e l’importo dei predetti contributi mensili, pari in ipotesi a 500 euro mensili.

La circolare ricorda che la norma prevede  che  “nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute […]”. Pertanto, l’importo del predetto beneficio economico, che il lavoratore continua a percepire, non rileva ai fini della determinazione dell’ammontare dell’incentivo spettante ."

L'assunzione come detto deve essere a tempo pieno e  indeterminato  anche da parte di una agenzia di somministrazione. In questo caso il beneficio è  trasferito all'azienda utilizzatrice; il lavoratore puo essere utilizzato anche con contratti a termine ma sempre a tempo pieno . Non sono ancora definite le modalità con cui l'agenzia deve comunicare all'INPS  le destinazioni  del lavoratore .

I DATORI DI LAVORO DESTINATARI  sono :

  • datori di lavoro privati sia imprenditori che non imprenditori ,
  • enti associazioni consorzi 
  • enti pubblici economici 
  • enti morali;   enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:

le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;  le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane,

La FRUIZIONE DEL BENEFICIO comporta il divieto di licenziamento del percettore di Rdc per 36 mesi successivi . In quest’ultima situazione si deve restituire tutto l’importo fruito, con applicazione delle sanzioni civili. Fanno eccezione:

  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo dichiarato illegittimo;
  • recesso dal contratto di apprendistato alla fine del periodo di formazione;
  • recesso durante il periodo di prova; dimissioni per giusta causa.

Nel caso in cui l’incentivo sia fruito contemporaneamente dall’azienda e da un ente di formazione (che ha riqualificato il lavoratore) a fronte di un licenziamento, la restituzione del bonus è dovuta solo dal datore di lavoro e non dall’ente.

L’incentivo può  seguire il lavoratore in caso trasferimento d’azienda e passaggio del dipendente ad altro datore di lavoro, tranne che nel caso di subentro in appalto di servizi in attuazione di un obbligo.

 

Reddito di Cittadinanza: incentivo per nuove imprese

Nel caso in cui il beneficiario avvii una attività di lavoro autonomo o impresa individuale nei primi 6 mesi di fruizione del beneficio è possibile ottenere fino a un massimo di 6 mensilità del RDC, erogati in un’unica soluzione (massimo 4.860 euro).
Il soggetto è tenuto a comunicare all'INPS in via telematica l'avvio dell'attività economica e a rendicontare trimestralmente il bilancio.
L'erogazione del RDC resta invariata nei primi due mesi dall'avvio della nuova attività.

Start up: fuoriuscita e rientro nel regime forfettario 2019. È possibile

28 Gennaio 2019 in Speciali

Con la rivisitazione del complesso delle regole che fino al 31.12.2018 hanno disciplinato il regime forfettario di determinazione del reddito, si pongono numerosi quesiti organizzativi e pratici che gli operatori del settore sono portati a risolvere rifacendosi all’interpretazione delle norme.

Questo contributo ha lo scopo di intervenire sulla comprensione della corretta aliquota di imposta applicabile nel caso di fuoriuscita e rientro nel regime forfettario per le attività indentificate come Start-Up.

Quesito esemplificativo

Un soggetto che nel 2017 ha aderito al regime forfettario con aliquota di imposta ridotta al 5% (per riconoscimento dei requisiti di individuazione delle Start-Up) e che nel 2018 è dovuto fuoriuscire dal regime per superamento dei limiti, può nel 2019 rientrare nel regime forfettario (con i nuovi limiti) e continuare a beneficiare dell’aliquota di imposta sostitutiva ridotta al 5% per le Start-Up, ovvero i requisiti per la definizione di Start-Up devono intendersi persi e il soggetto dovrà applicare l’aliquota piena del 15%?

Regime forfettario 2019: i requisiti delle start-up

Come è noto, l’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014 (e successive modifiche), permette a chi ha i requisiti per accedere al regime forfettario di valutare un’ulteriore riduzione dell’aliquota di imposta.

In luogo dell’aliquota del 15%, il contribuente che si trovi nelle condizioni richieste e di seguito indicate, potrà beneficiare della riduzione di 2/3 dell’imposta sostitutiva così che per il primo anno di attività e per i successivi 4, l’aliquota sarà pari al 5%.

Tale agevolazione è applicabile a condizione che:

  • Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sottoforma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54."

Regime forfettario 2019: rientro al 5% per le start up fuoriuscite dal regime

Alla luce della previsione legislativa una prima interpretazione potrebbe essere la seguente.

Se dovessimo attenerci unicamente alla mera lettura di queste condizioni, probabilmente, in sede di valutazione dell’aliquota di imposta applicabile nel caso di cui sopra, ci troveremmo a dover escludere la possibilità di usufruire della riduzione per mancato rispetto dei punti a) e b) del comma 65 dell’art. 1, L. 190/2014 (e successive modificazioni).

Non si potrebbe dire, infatti, che il soggetto non abbia svolto nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o di impresa o che lo stesso soggetto non stia meramente proseguendo un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo.

Questo perché nell’anno in cui, per superamento dei limiti, è dovuto fuoriuscire dal regime forfettario, l’attività è proseguita nel regime ordinario.

Occorre però approfondire la lettura delle condizioni e ampliare l’interpretazione della norma a nuove considerazioni.

Dunque, i requisiti per l’attribuzione della qualifica di Start-Up, seppur identificati all’interno della norma che disciplina il regime forfettario, devono ritenersi indipendenti rispetto all’appartenenza o meno al regime.

Invero, il requisito di cui alla lettera a), è da interpretarsi come valutazione di novità assoluta dell’attività svolta da porre in essere al momento dell’inizio dell’attività e non anche successivamente.
Così come l’espressione “da esercitare” di cui alla lettera b) dei requisiti, si pone nella linea temporale prima dell’inizio dell’attività.

Questi due aspetti ci consentono di rivedere la prima interpretazione posta in essere, portando l’attenzione verso una valutazione dei requisiti che debba essere valida per l’inizio dell’attività e che non debba essere rivista successivamente.

Inoltre, l’articolo non fa menzione di condizioni di decadenza della qualifica di Start-Up, ma stabilisce a priori la durata quinquennale dello status.

Detto ciò appare ora evidente che, nell’esemplificazione proposta per la descrizione del caso, il contribuente fuoriuscito dal regime forfettario per superamento dei limiti, che si trovi ancora nel quinquennio previsto per poter usufruire dell’aliquota ridotta al 5%, possa rientrare nel regime forfettario in costanza di applicazione dell’imposta sostitutiva al 5%.

Alla luce di questa osservazione, emerge la contrapposizione e il distacco che sussiste tra l’impostazione che obbliga il contribuente a verificare annualmente la persistenza dei requisiti che gli permettono di rimanere nel regime forfettario e la valutazione per l’attribuzione dello status di Start-Up che deve essere effettuata solo all’inizio dell’attività e una volta acquisita, indipendentemente da ciò che accade successivamente, permane per 5 anni.

A titolo meramente esemplificativo:

Anno 2017: primo anno di attività, sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime forfettario e identificazione dello status di Start-Up, superamento dei limiti per la permanenza nel regime forfettario Aliquota imposta sostitutiva 5% (Start-Up)
Anno 2018: secondo anno di attività Imposta progressiva per scaglioni Irpef
Anno 2019: terzo anno di attività, sussistenza dei requisiti per il rientro nel regime forfettario (nuovi limiti) Aliquota imposta sostitutiva 5% (Start-Up)

Nonostante la valutazione appaia priva di ulteriori dubbi interpretativi, si auspica ad un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Stampa dei registri contabili 2019

14 Gennaio 2019 in Speciali

L’imprenditore è tenuto a conservare e aggiornare i libri e i registri contabili previsti dalle normative civilistiche e fiscali tra cui fondamentali il D.P.R. 600/73 e il D.P.R. 633/72.
Nel rispetto dell’inderogabile requisito di trasparenza nei confronti dei terzi, l’imprenditore dovrà, mediante la corretta tenuta delle scritture contabili, l’aggiornamento e la conservazione dei registri richiesti dalle normative, rendere la più completa e veritiera evidenza di tutti i fatti esterni e interni all’azienda che nel corso dell’esercizio si sono sviluppati.
I principali libri e registri sono i seguenti:

  • Libro Giornale
  • Libro degli Inventari
  • Registro dei Beni Ammortizzabili
  • Registri previsti ai fini Iva
  • Scritture contabili ausiliarie di magazzino

I registri contabili vanno conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del codice civile) e comunque sino alla definizione dell’eventuale accertamento tributario.
Vediamo qual è il metodo alternativo alla conservazione cartacea dei libri e dei registri.

Conservazione digitale

In alternativa alla registrazione e conservazione di tipo meccanografico, l’azienda può optare per la conservazione digitale dei documenti.

L’articolo 2215 bis C.c. in merito stabilisce che: “i documenti e le scritture contabili possono essere conservate anche in modalità informatica, per cui le registrazioni devono corrispondere ai documenti e le immagini devono essere rese leggibili in qualsiasi momento dal soggetto che le utilizza.”

La valenza legale rispetto alla forma e al contenuto del documento, nonché alla sua data certa, è attestata dalla firma digitale e dalla marcatura temporale da apporsi almeno una volta all’anno.

La conservazione sostitutiva rende il documento non deteriorabile diversamente rispetto a quanto accade per i registri cartacei soggetti all’usura del tempo.

Nel dettaglio, con la firma digitale si attribuisce al documento un riferimento temporale che corrisponde alla data in cui la firma è apposta. La marca temporale, invece, rappresenta il servizio offerto da un soggetto che certifica il riferimento temporale della rilevazione rendendolo opponibile ai terzi.

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, le modalità di assolvimento divergono rispetto a quelle previste per l’archiviazione cartacea in quanto, nel caso di archiviazione digitale l’imposta di bollo dovrà essere versata con modello F24 entro 120 giorni alla chiusura dell’esercizio (Codice tributo 2501). L’ammontare annuo dell’imposta è determinato in base al numero di movimentazioni contabili (fatture, atti, documenti e registri).

Stampa Libro Giornale

Il Libro Giornale è obbligatorio per tutti i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria. È un registro cronologico nel quale devono essere trascritte tutte le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. Ogni operazione deve essere caratterizzata da: data, descrizione, rappresentazione contabile e importi relativi distinti per mastri.

Tutte le operazioni devono essere perentoriamente trascritte sul Libro giornale entro e non oltre 60 giorni dal loro accadimento (data in cui l’operazione è stata effettuata o data in cui l’azienda ne è venuta a conoscenza).

Scadenza: il Libro Giornale deve essere stampato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Abbinata alla stampa del Libro Giornale vi è la stampa dei mastrini/partitari nella quale devono essere contenute tutte le movimentazioni contabili registrate. Le scritture contabili devono essere stampate e firmate dopo la chiusura dei conti e non vi è l’obbligo di bollare o vidimare. 

Stampa Libro Inventari

Il Libro degli Inventari è obbligatorio per tutti i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria. Esso deve essere redatto indicando tutti gli elementi prescritti dall’articolo 2217 del Codice Civile integrato dalle ulteriori informazioni richieste dall’art. 15 del D.P.R. 600/73.

Per il primo esercizio in cui viene redatto, deve contenere: l’elenco delle attività e delle passività conferite nonché il valore del capitale conferito. Nel caso si tratti di un imprenditore individuale dovrà essere riportata la valutazione delle eventuali attività e passività dell’imprenditore al momento dell’inizio dell’attività.

Per tutti i successivi esercizi, dal libro dovranno emergere una parte sintetica nella quale sono riportati Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e una analitica nella quale è indicata la consistenza dei beni aziendali raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, con valore attribuito a ciascun gruppo.
Scadenza: il Libro degli Inventari deve essere stampato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Stampa Registro dei Beni Ammortizzabili

Il Registro dei beni ammortizzabili, racchiude tutte le informazioni inerenti i cespiti di proprietà dell’azienda.

In particolare in esso sono rilevate le seguenti informazioni: anno di acquisizione, costo originario, rivalutazioni o svalutazioni, coefficiente di ammortamento, fondo ammortamento aggiornato al periodo precedente, quota annuale di ammortamento ed eliminazione dal processo produttivo.

L’azienda è esonerata dall’obbligo di tenuta del Registro dei beni ammortizzabili soltanto nel caso in cui tutte le informazioni che dovrebbero essere ivi contenute, vengano riportate nel libro inventari o nel registro Iva acquisti (rispettivamente per le aziende in contabilità ordinaria o semplificata).
Scadenza: il Registro dei beni ammortizzabili deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

 

Stampa Registri Iva

La tenuta dei Registri Iva è disciplinata dall’articolo 14, lettera b) del D.P.R. n. 600/73.
I principali Registri Iva sono i seguenti:

  • Registro delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/72 così come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018 n. 119): “Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese”. Il 2° comma dell’articolo riporta quali sono le informazioni essenziali da registrare: “Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l' ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.”
  • Registro dei corrispettivi (art. 24 D.P.R. 633/72): in luogo rispetto a quanto previsto dall’articolo 23, i commercianti al minuto possono annotare nel registro dei corrispettivi tutte le operazioni effettuate in ciascun giorno distinguendo a seconda dell’aliquota Iva applicabile.
  • Registro degli acquisti (art. 25 D.P.R. 633/72 così come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018 n. 119): “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro”.

Il 2° comma dell’articolo riporta quali sono le informazioni essenziali da registrare: “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.”

Scadenza: i registri Iva devono essere stampati entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Esclusivamente con riferimento al Registro Vendite e al Registro Acquisti, l’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994 (introdotto dall’art. 19-octies, comma 6, D.L. 148/2017 Decreto Fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018) introduce però una deroga a tale termine stabilendo che: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Questa deroga è applicabile a tutti i soggetti passivi Iva a condizione che i Registri siano aggiornati sui supporti elettronici e gli stessi possano essere stampati con immediatezza su richiesta degli organi di ispezione e controllo.

Come anticipato, tale semplificazione non è applicabile per quanto riguarda la stampa del registro dei corrispettivi e di tutti gli altri registri speciali previsti ai fini Iva.

Si specifica che la disposizione di cui all’art. 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994, è in vigore dal 6 dicembre 2017 ma in più occasioni l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per l’applicazione di tale norma vige il principio del favor rei e dunque, anche per i registri Iva che avrebbero dovuto essere stampati prima del 6 dicembre 2017, l’omissione dell’adempimento non provoca l’irrogazione di sanzioni.

 

Scritture contabili ausiliarie di magazzino

L’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino è disciplinato dall’articolo 1 del D.P.R. 695/1996 e riguarda tutti i contribuenti che per almeno due periodi di imposta consecutivi:

  • realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 Euro
  • dichiarano alla fine del periodo di imposta rimanenze finali per un valore complessivo superiore ad Euro 1.032.914 Euro.

L’obbligo, pertanto, è in vigore dal secondo periodo di imposta successivo e cessa di esistere se per due esercizi consecutivi uno di questi due limiti non è superato (il soggetto non sarà più obbligato dal periodo di imposta successivo).

Scadenza: le scritture ausiliarie di magazzino devono essere stampate entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Regime Forfettario 2019:novità in arrivo con la Legge di Bilancio

26 Novembre 2018 in Speciali

Una delle principali novità che introdurrà la Legge di Bilancio 2019 è rappresentata dall’ampliamento del numero di soggetti che potranno accedere al Regime Forfettario.

Vediamo insieme quali sono i requisiti di accesso e cosa cambia rispetto al Regime vigente fino al 31.12.2018

Requisiti per il Regime Forfettario 2019: cosa cambia

Ricavi: il nuovo Regime Forfettario è applicabile da tutte le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che nel 2018 non avranno superato il limite massimo di 65.000 Euro di ricavi. 

Rispetto al precedente Regime nel quale, a seconda del settore di appartenenza dell’attività professionale o di impresa (individuato attraverso il codice Ateco) veniva stabilita una diversa soglia di ricavi conseguiti nell’anno precedente, il nuovo Regime unifica a 65.000 Euro il limite.

Percentuali di imponibilità: non sono previste variazioni rispetto alle percentuali forfettarie di imponibilità previste dal precedente Regime a seconda della tipologia di attività svolta.

Beni strumentali: è eliminato il limite che nel precedente Regime escludeva tutti i soggetti che nell’anno precedente avessero utilizzato beni strumentali per un valore complessivo superiore ad Euro 20.000,00. 
Tale limite, oltremodo stringente, escludeva un gran numero di soggetti in quanto prevedeva di comprendere nel computo: per i beni di proprietà, il valore storico di acquisto; per i beni utilizzati in forza di contratto di locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore determinato alla data di stipula del contratto.

Costi per lavoro dipendente, assimilato e compensi erogati ai collaboratori: diventa ininfluente anche l’importo del costo per il lavoro e assimilato sostenuto nell’anno precedente. Nel Regime in essere fino al 2018, il limite era pari ad Euro 5.000.

Redditi da lavoro dipendente percepiti: il nuovo Regime elimina il limite massimo di 30.000,00 di reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente.
Aggiunge però una nuova barriera: sarà prevista l’impossibilità di accedere al Regime forfettario per tutti coloro i quali nell’anno precedente abbiano prestato la loro attività lavorativa in qualità di dipendenti (o assimilati) e che ora vogliano esercitare attività di impresa o professionale principalmente nei confronti dello stesso soggetto che un tempo era il datore di lavoro.

Partecipazione in S.r.l.: fino al 2018 era esclusa la possibilità di adottare il Regime forfettario per i titolari di quote di partecipazione in S.r.l. trasparenti. La nuova disciplina elimina la specifica di “S.r.l. trasparenti” intendendo escludere tutti i soggetti proprietari di quote di partecipazione in S.r.l. (anche non in regime di trasparenza).

Imposta sostitutiva e deduzione dei contributi: l’aliquota dell'imposta sostitutiva è rimasta invariata, così come la possibilità di dedurre dal reddito i contributi versati nell’anno.
Ricordiamo che l’imposta sostitutiva è pari al 15%, ridotta per i primi 5 anni per le Start-Up al 5%. Si considerano Start-Up le attività poste in essere da chi nel triennio precedente non abbia avuto nessun impiego o da chi stia intraprendendo una nuova attività che non sia la mera prosecuzione della precedente (fatta eccezione per il praticantato obbligatorio). 

Regimi speciali e persone fisiche non residenti: resta immutata l’impossibilità di accedere al Regime per chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di applicazione del reddito; per le persone fisiche non residenti e per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessione di fabbricati (o porzioni di fabbricato), terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.

Fatturazione elettronica: nel periodo particolare che stiamo vivendo di profondo cambiamento non possiamo tralasciare il fatto che i contribuenti forfettari non avranno l’obbligo di emettere le fatture elettroniche.
 

La valutazione della convenienza del nuovo regime forfettario

Come valutare, allora, la convenienza fiscale della determinazione del reddito con i metodi ordinari rispetto al metodo forfettario?

Riportiamo di seguito gli aspetti rilevanti per il passaggio al regime forfettario.

• Iva sui corrispettivi: nel caso in cui l’attività di impresa sia di commercio al minuto, stante il mantenimento degli stessi prezzi di vendita, il commerciante incamererà l’intero prezzo non dovendo più provvedere al versamento dell’Iva.
In questo caso, l’importo corrispondente all’Iva applicata nel regime ordinario di determinazione del reddito rientrerà a fare parte dei ricavi.

Esempio:
Prezzo di vendita 100 (Iva 22% inclusa)
Con regime ordinario di determinazione del reddito: Incasso 82 e Verso Iva 18
Con regime forfettario, se il prezzo applicato rimane 100: Incasso 100 e Verso 0

• Iva sugli acquisti: l’Iva sulle fatture di acquisto sarà un costo per chi aderisce al Regime forfettario, in quanto si perderà il diritto alla detrazione.
Nella valutazione è quindi opportuno sommare l’Iva sugli acquisti al maggiore carico fiscale in capo al contribuente.

• Rettifica della detrazione Iva: nel passaggio al Regime forfettario sarà necessario applicare la rettifica delle detrazioni Iva ai sensi dell’articolo 19 bis 2 del D.p.r. 633/72 per tutti i beni e servizi non ceduti o non ancora utilizzati esistenti alla data del 31.12.2018. 
In altre parole, i beni per i quali dovrà essere operata la rettifica Iva sono: i servizi non utilizzati al 31.12.2018, le rimanenze di magazzino e i beni strumentali acquistati da non più di 5 anni (per i beni immobili il periodo di riferimento passa da 5 a 10 anni).
Questa valutazione diventa rilevante in presenza di tali condizioni, in quanto, il contribuente, alla presentazione della Dichiarazione Iva 2019 per anno 2018, si troverà a dover riversare una parte di Iva detratta al tempo dell’acquisto.

Esempio:
Automezzo acquistato nel 2017, Valore: 30.000 + Iva al 22%
Iva: 30.000 * 22% = 6.600
Rettifica: 6.600 / 5 = 1.320 
Anni da rettificare (2019, 2020, 2021) quindi, Valore della rettifica: 1.320 * 3 = 3.960

• Incidenza dei costi: a seconda della tipologia di attività svolta, l’incidenza dei costi potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella valutazione di convenienza. 
In particolare, calcolando la percentuale di incidenza dei costi sul totale dei ricavi e confrontandola con la percentuale di deduzione forfettaria legata al nuovo regime, sarà immediata la valutazione di quale regime contribuisca ad abbassare maggiormente il reddito.

Esempio:

Professionista con il regime ordinario di determinazione del reddito:
Realizza Ricavi per 100 e sostiene costi per 40
Reddito imponibile = 60

Professionista con il regime forfettario di determinazione del reddito:
Realizza Ricavi per 100 e ha aliquota di imponibilità dei ricavi al 78%
Reddito imponibile = 78

La percentuale di imponibilità, in questo caso, fa sì che il reddito tassato sia superiore con il regime forfettario rispetto a quello determinato ordinariamente.

• Altri redditi soggetti Irpef: il Regime forfettario consente l’applicazione dell’imposta sostitutiva che si sostituisce (per l’appunto) all’Irpef, all’Irap e alle Addizionali Regionali e Comunali. 
Questo elemento deve essere valutato ai fini della convenienza fiscale in quanto l’applicazione del regime, per chi ha altri redditi imponibili, potrebbe evitare il superamento degli scaglioni di reddito e conseguentemente l’applicazione di maggiori aliquote fiscali.

• Detrazioni fiscali: il Regime forfettario non consente al contribuente di beneficiare delle detrazioni fiscali. Per questo motivo è opportuno considerare l’importo delle spese che il soggetto ha sostenuto nei 10 anni precedenti e quelle che intende sostenere nei prossimi anni in quanto, se rilevanti avrebbero un impatto decisivo sul calcolo dell’imposta dovuta.

• Start-Up: valutate le condizioni di cui sopra, se il soggetto potrà beneficiare dell’aliquota ridotta per le nuove attività, tale elemento diventerebbe insieme agli altri, determinante nel calcolo di convenienza fiscale.