Con l'avvicinarsi delle festività di fine 2026, la disciplina sostanziale degli omaggi resta impostata sugli stessi criteri consolidati già illustrati per il 2025 (destinatario, natura del bene, soglia di 50 euro, percentuali di deducibilità).
La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025) non ha modificato l'impianto introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di spese di rappresentanza, omaggi e tracciabilità dei pagamenti, né le soglie di esenzione dei fringe benefit per i dipendenti: le regole descritte di seguito sono quindi pienamente in vigore anche per gli omaggi natalizi 2026.
Nel corso del 2025 l'Agenzia delle Entrate è inoltre intervenuta con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, che ha fornito un quadro sistematico dei nuovi obblighi di tracciabilità applicabili alle spese di rappresentanza (e quindi agli omaggi), utile riferimento operativo per la campagna omaggi 2026.
In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti. In questo approfondimento dopo aver ripreso le caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza, vengono evidenziati i trattamenti fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi per imprese e professionisti.
In pratica si tratta di un utile riepilogo per non commettere errori, precisando che nel corso del 2024 non è intervenuta nessuna variazione normativa, di conseguenza, la disciplina risulta essere la stessa applicata nel 2023.
Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa
In base alla prassi consolidata (a partire dalla C.M. n. 188/E/1998), gli acquisti di beni destinati a essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, continuano a costituire "spese di rappresentanza", indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per la definizione di "spese di rappresentanza", sia ai fini della deducibilità dalle imposte dirette sia della detraibilità dell'IVA, resta il riferimento ai requisiti dell'art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008: si considerano "inerenti" le spese di rappresentanza effettivamente sostenute e documentate, che riguardino erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con le pratiche commerciali di settore.
Resta fermo che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:
- costituisce spesa di rappresentanza se destinato ai clienti;
- non costituisce spesa di rappresentanza, per mancanza del requisito dell'inerenza, se destinato ai dipendenti, ipotesi in cui va qualificato come spesa per prestazioni di lavoro (art. 95, comma 1, TUIR).
Onere della prova rafforzato (confermato anche per il 2026)
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26553 del 2 ottobre 2025, ha ribadito che il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla norma non è di per sé sufficiente a garantire la deducibilità: il contribuente deve dimostrare, con elementi oggettivi, la concreta destinazione della spesa a finalità promozionali o di pubbliche relazioni, escludendo ogni utilizzo personale. Il principio non è stato smentito da interventi successivi e resta quindi pienamente valido per la campagna omaggi 2026. È opportuno conservare un supporto documentale che colleghi ciascun omaggio al destinatario e alla finalità commerciale perseguita (ad esempio un registro degli omaggi o una scheda interna).
Omaggi natalizi ai clienti: la deducibilità da reddito
Ai fini reddituali, i costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati a omaggio ai clienti restano ricompresi tra le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, TUIR e sono deducibili secondo gli stessi limiti percentuali introdotti dal 2016:
| Soggetto |
Ricavi/proventi gestione caratteristica
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Importo massimo deducibile
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Limite di spesa deducibile
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|---|---|---|---|
| Impresa | Fino a € 10 milioni |
1,5%
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150.000
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| Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni |
0,6%
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150.000 + 240.000
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| Per la parte eccedente € 50 milioni |
0,4%
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390.000 + 0,4% dell'eccedenza
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| Impresa | 100% se di valore unitario non superiore a € 50 |
—
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| Lavoratore autonomo | Nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario | ||
In merito al valore di 50,00 euro, resta fermo che, nel caso di un omaggio composto da più beni (ad esempio un cesto natalizio), la soglia va riferita al valore complessivo dell'omaggio e non ai singoli componenti.
Obbligo di pagamento tracciabile (in vigore dal 2025, confermato per il 2026)
L'art. 1, comma 81, lett. d), Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi dal 2025 per i soggetti "solari"), la condizione della tracciabilità del pagamento ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza — categoria in cui rientrano gli omaggi ai clienti. Si considerano mezzi di pagamento tracciati, tra gli altri: bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, nonché le app di pagamento riconosciute tramite IBAN. Il pagamento in contanti comporta l'indeducibilità del costo, indipendentemente dal rispetto degli altri requisiti (valore unitario, inerenza, limiti percentuali). La Legge di Bilancio 2026 non ha modificato questa disciplina, che resta quindi pienamente applicabile agli omaggi natalizi 2026.
Con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro organico dei nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di rappresentanza (oltre che di trasferta), chiarendo tra l'altro che l'obbligo si applica anche agli omaggi acquistati all'estero, mentre resta escluso per le spese di pubblicità e sponsorizzazione, che continuano a essere integralmente deducibili senza vincoli di tracciabilità.
con riferimento alle spese di rappresentanza e agli omaggi, dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 17.6.2025, n. 84 (convertito con modificazioni dalla L. 108/2025), che ha modificato l'art. 54-septies TUIR: anche per i professionisti, dal 2025 e senza variazioni per il 2026, la deducibilità nel limite dell'1% dei compensi percepiti è subordinata al pagamento con strumenti tracciabili.
Si segnala inoltre che, diversamente da quanto previsto per le imprese, per i lavoratori autonomi manca un riferimento al costo minimo del bene: anche gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro non sono quindi deducibili integralmente, ma concorrono a formare il plafond dell'1% dei compensi.
Omaggi natalizi ai clienti: il trattamento fiscale ai fini Iva
Restano invariate le regole sulla detraibilità dell'IVA relativa ai beni che costituiscono spese di rappresentanza: la detrazione è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 (art. 19-bis1, comma 1, lett. h), DPR 633/1972).
Considerato che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono cessioni gratuite, resta applicabile anche l'art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni rilevante ai fini IVA (operazione fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell'attività, di costo unitario non superiore a € 50, così come la cessione di beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'IVA.
Dalla lettura combinata delle due disposizioni deriva quindi che:
- per i beni di costo unitario superiore a € 50: l'IVA assolta sull'acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
- per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 50: l'IVA assolta sull'acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita resta comunque irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).
Questa impostazione vale anche per gli omaggi costituiti da alimenti e bevande (spumante, panettoni, torrone), per i quali non opera la limitazione generale alla detrazione prevista dall'art. 19-bis1, lett. f), DPR 633/1972, purché il costo unitario non superi i 50 euro.
Nessun impatto diretto della tracciabilità sull'IVA, ma attenzione alla documentazione (regole confermate per il 2026)
L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 incide sulla deducibilità ai fini delle imposte dirette (e, in via indiretta, sull'IRAP), non sui criteri di detraibilità IVA sopra descritti, che restano legati esclusivamente al costo unitario del bene. Resta comunque opportuno, ai fini della prova dell'inerenza, documentare la consegna dell'omaggio (ad esempio con un DDT o un documento di consegna recante la causale "omaggio"), pur non essendo richiesta l'emissione di fattura al momento della consegna.
Omaggi natalizi ai clienti: riepilogo del trattamento fiscale
Imprese – Omaggi ai clienti di beni non oggetto dell'attività
| Destinatario | Detrazione IVA a credito | Cessione gratuita | Deducibilità della spesa | Pagamento tracciabile |
|---|---|---|---|---|
| Clienti | SÌ se costo unitario ≤ € 50,00 NO se costo unitario > € 50,00 |
Esclusa da IVA | Nel limite annuo deducibile (1,5% – 0,6% – 0,4% dei ricavi); per intero nell'esercizio se valore unitario ≤ € 50 | Obbligatorio dal 2025, confermato per il 2026, a pena di indeducibilità |
Lavoratori autonomi – Omaggi ai clienti di beni non oggetto dell'attività
| Destinatario | Detrazione IVA a credito | Cessione gratuita | Deducibilità della spesa | Pagamento tracciabile |
|---|---|---|---|---|
| Clienti | SÌ se costo unitario ≤ € 50,00 (salvo la scelta di non detrarre l'IVA per non assoggettare a IVA la cessione gratuita) NO se costo unitario > € 50,00 |
Imponibile IVA se detratta l'IVA a credito; esclusa da IVA in caso contrario | Nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta | Obbligatorio dal 2025, confermato per il 2026 (art. 54-septies TUIR, come modificato dal D.L. 84/2025), a pena di indeducibilità |
Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell’attività
Trattamento ai fini IVA
Restano invariate le regole generali: quando il bene omaggiato è oggetto dell'attività d'impresa e l'IVA è stata detratta all'acquisto, si applica la regola generale dell'imponibilità della cessione gratuita, indipendentemente dal costo unitario del bene, salvo che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta.
La base imponibile è determinata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), DPR 633/72, in misura pari al prezzo di acquisto o al prezzo di costo dei beni. La rivalsa dell'IVA non è obbligatoria (art. 18, comma 4, DPR 633/72): l'impresa può quindi farsi carico dell'imposta senza addebitarla al cliente, documentando l'operazione mediante:
- autofattura per omaggi, in formato elettronico con tipo documento TD27, singola per ciascuna cessione oppure riepilogativa mensile;
- annotazione nell'apposito registro degli omaggi, se compatibile con il regime del cedente (non utilizzabile dai commercianti soggetti all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi).
Trattamento ai fini IRPEF/IRES
Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, TUIR, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell'attività dell'impresa: si applicano quindi le stesse regole illustrate al paragrafo 2, incluso l'obbligo di tracciabilità del pagamento in vigore dal 2025 e confermato per il 2026.
| Destinatario | Detrazione IVA a credito | Cessione gratuita | Deducibilità della spesa | Pagamento tracciabile |
|---|---|---|---|---|
| Clienti | Se la spesa non è qualificata di rappresentanza: IVA a credito detraibile. Se qualificata di rappresentanza: detraibile solo se costo ≤ € 50,00 (salvo scelta di non detrarre l'IVA) |
Imponibile IVA (salvo scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto) |
Nel limite annuo deducibile; per intero nell'esercizio se valore unitario ≤ € 50 | Obbligatorio dal 2025, confermato per il 2026, a pena di indeducibilità |
Sintesi degli elementi vigenti per la campagna omaggi natalizi 2026
| Elemento | Situazione fino al 2024 | Situazione dal 2025 | Situazione per il 2026 |
|---|---|---|---|
| Soglia di 50 euro (IVA e imposte dirette) | Invariata dal 2014 | Confermata, nessuna modifica | Confermata, nessuna modifica |
| Limiti percentuali di deducibilità (1,5% – 0,6% – 0,4%) | In vigore dal 2016 | Confermati, nessuna modifica | Confermati, nessuna modifica |
| Tracciabilità del pagamento (imprese) | Non richiesta | Obbligatoria a pena di indeducibilità (art. 1, comma 81, lett. d, L. 207/2024) | Invariata; chiarimenti operativi con la circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 22.12.2025 |
| Tracciabilità del pagamento (lavoratori autonomi) | Non richiesta | Obbligatoria a pena di indeducibilità (art. 54-septies TUIR, come modif. da D.L. 84/2025) | Invariata |
| Tracciabilità per pubblicità e sponsorizzazioni | Non prevista | Espressamente esclusa dall'obbligo | Esclusione confermata |
| Onere della prova dell'inerenza | Criteri del DM 19.11.2008 | Rafforzato dalla Cassazione, ord. n. 26553/2025: necessaria prova concreta della finalità promozionale | Principio non superato, resta il riferimento operativo |
| Fringe benefit per omaggi/erogazioni ai dipendenti | € 1.000 / € 2.000 (a seconda dei figli a carico) già previsti dal 2024 | Soglie confermate per il triennio 2025-2027 (art. 1, commi 390-391, L. 207/2024) | Confermate senza modifiche dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) |
Nota operativa: per il Modello Redditi e il Modello IRAP 2026 (riferiti al periodo d'imposta 2025, primo anno di applicazione piena dell'obbligo di tracciabilità) sono segnalate in dottrina alcune incertezze dichiarative, in particolare sull'individuazione del rigo/codice con cui esporre l'indeducibilità da mancata tracciabilità. È opportuno monitorare eventuali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in prossimità delle scadenze dichiarative.
