Fondo Solimare: domande solo su Omnia IS dal 1 gennaio

23 Dicembre 2024 in Speciali

Con il decreto del Ministero del lavoro 8 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2023 sono state approvate  le modifiche del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE per l'adeguamento alla normativa vigente, .

In particolare si tratta del recepimento nella disciplina del Fondo di  sostanziali modifiche  riguardanti:

  • la platea dei  datori  di  lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo  
  • l'importo, la durata e  le  causali  di  accesso  alla  normativa  in  materia di assegno di integrazione salariale – AIS – di cui alla riforma  della Cassa integrazione contenuta nella legge  n. 234 del 2021
  • la disciplina  del  Comitato  amministratore,   che   garantisce la rappresentanza di tutte le parti sociali.

Il 22 gennaio INPS ha pubblicato le istruzioni operative. nella circolare 16 2024.

Il 25 settembre sono state fornite   con il messaggio  3158 anche le istruzioni sulle modalità di richiesta dell'assegno di solidarietà tramite la piattaforma OMNIA IS, a partire dal 30 settembre 2024.

L'istituto ha precisato con il messaggio 4386 del 20 dicembre che la  modalità precedente verrà dismessa a partire dal 1 gennaio 2025. 

Vediamo le principali novità e indicazioni per le domande  di AIS all'ultimo paragrafo. 

Fondo Solimare marittimi: scopo e prestazioni

La principale novità è l'estensione del campo di applicazione che non prevede più limitazioni legate al numero di lavoratori occupati nè di inquadramento. 

Il decreto prevede precisamente che: 

"il Fondo ha lo scopo  di  attuare interventi a tutela del reddito dei  lavoratori  marittimi  e  del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere  dal numero dei  dipendenti,  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione  dell'attivita' lavorativa in relazioni alle  causali  previste  dalla  normativa in materia  di  cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  e  straordinaria». 

Fondo Solimare le prestazioni di integrazione salariale

 Per gli assegno di integrazione salariale  si prevedono le seguenti modifiche 

  •  importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente come previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 148/2015 e  versamento della  contribuzione correlata (v. ultimo paragrafo)
  • durata almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale  differenziate in base alla causale invocata:
  • per causali ordinarie, pari alle durate previste dall' articolo 12 del Dlgs 148/2015 ( fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
  • causali straordinarie,  e  contratto di solidarietà,  durata massima di  ventiquattro mesi in un quinquennio mobile, salvo alcune eccezioni.

La circolare INPS riepiloga con la seguente tabella:

ART. 11 Causali ordinarie

ART. 12 Durata garantita dal Fondo

Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

fino a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane

Situazioni temporanee di mercato

ART. 21 Causali straordinarie

ART. 22 Durata garantita dal Fondo

Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione

12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile

Crisi aziendale

12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione

Contratto di solidarietà

12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 la durata dei trattamenti per la causale contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente

L'istituto specifica inoltre che:

  • a seguito dell’ampliamento della platea dei datori di lavoro ricompresi nel Fondo, per quanto concerne il computo della durata della prestazione nell’arco temporale del biennio e del quinquennio mobile, dovranno considerarsi anche i periodi già autorizzati dal FIS 
  •  i periodi richiesti e autorizzati per le causali ordinarie e per le causali straordinarie saranno computati rispettivamente nell’arco temporale del biennio mobile e del quinquennio mobile , considerando  tutte le prestazioni autorizzate nel periodo di riferimento, compresi gli interventi  per eventi oggettivamente non evitabili, a eccezione delle prestazioni di assegno ordinario autorizzato con causali COVID-19,e dell' assegno di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’articolo 44, comma 11–sexies, del decreto legislativo n. 148/2015, introdotto dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Fondo Solimare: regime transitorio per le aziende di nuova iscrizione ecomitato amministratore

Con riguardo al limite di accesso alla prestazione di integrazione salariale il decreto prevede che «In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al  Fondo  con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il limite  e' modificato come segue: 

  • nessun limite per  le  prestazioni  erogate  nel 2023; 
  • dieci volte nell'anno  2024;  
  • otto  volte  nell'anno  2025;
  • sette volte nell'anno 2026; 
  • sei volte nell'anno 2027 e 
  • cinque  volte  nell'anno 2028.». 

Modificata anche la composizione del   comitato  amministratore   che sarà composto  da  quattordici  esperti  di  cui  

  • sette  designati   unitariamente dalle Segreterie  nazionali  delle  organizzazioni   sindacali   Filt-CIGL, Fit-CISL  e  Uiltrasporti  e 
  •  sette  designati   dalle   Associazioni  datoriali    Confitarma,     Assarmatori,     Assorimorchiatori     e Federimorchiatori.

Fondo Solimare importo integrazione salariale 2023

Per quanto concerne la misura della prestazione di integrazione salariale, la circolare richiama  quanto illustrato nella circolare n. 18/2022, per cui per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione/riduzione decorrenti dal 1° gennaio 2022, viene eliminato il massimale inferiore, applicando esclusivamente il massimale superiore.

Si ricorda che la misura della prestazione è pari a quanto garantito dal trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate.

 Per l’anno 2024 l’importo è pari a  1.392,89 euro lordi (1.311,56 netti)

A seguito  delle modifiche non è più applicabile all’importo lordo della prestazione la riduzione del 5,84%, prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Assegno integrazione Fondo Solimare: nuova domanda su Omnia IS

Nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) affidati all’INPS, prosegue il rilascio dei servizi legati alla nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”, sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell’Istituto.

L'istituto informa che a decorrere dal 30 settembre 2024 sarà rilasciato sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo – SOLIMARE.

Si ricorda che la piattaforma consente agli utenti  di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di prestazione richiedibile in base all’inquadramento della posizione contributiva risultante dalle banche dati dell’Istituto. La prestazione richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario.

La domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo – SOLIMARE può essere presentata sia per le causali ordinarie che per le causali straordinarie, ai sensi della normativa vigente.

Modalità di accesso 

La domanda di assegno di integrazione salariale per il Fondo di solidarietà per il settore marittimo – SOLIMARE può essere presentata, dal 30 settembre 2024, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nel campo “Ricerca” presente nella home page, l“Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 nel menù deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e poi  “OMNIA Integrazioni Salariali”.

Fino al 31 dicembre è ancora possibile utilizzare  l’applicativo “CIFWEB” che poi verrà dismesso

A partire dal 1° gennaio 2025, le domande di  dovranno  essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”. 

DDL lavoro approvato definitivamente: cosa prevede

12 Dicembre 2024 in Speciali

E' stato approvato ieri definitivamente dall'aula del Senato il disegno di legge in materia di lavoro  approvato dal Governo già lo scorso  1 maggio 2023, insieme al DL 48 /2023 e presentato alla Camera nel mese di marzo. 

Il testo, rielaborato in sede referente dalla Commissione Lavoro  e ribattezzato Collegato Lavoro,  era stato approvato dalla Camera  il 9 ottobre 2024 

Qui il testo .   Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .

Vediamo di seguito alcuni dettagli in più  sulle principali novità.

Collegato lavoro: Assenze ingiustificate come dimissioni e conciliazione telematica

Sul tema delle assenze ingiustificate del lavoratore considerate dimissioni Il disegno di legge iniziale prevedeva che:

  • in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto  collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, 
  • in caso di assenza superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica quindi la disciplina relativa alla NASPI.

A seguito del passaggio nelle Commissioni parlamentari questo termine è stato innalzato da 5 a 15 giorni e cosi confermato anche in Sento 

Con l'articolo si intende combattere una pratica abbastanza diffusa di assenze reiterate  da parte del lavoratore volte a provocare  il licenziamento da parte del datore di lavoro,   per avere diritto alla indennità di disoccupazione.

Nel dettaglio, la disposizione  che aggiunge il comma 7-bis all’art.26 del D.Lgs. 151/2015 – prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, imputabile a volontà del lavoratore, nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni .

La risoluzione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di  lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.

Inoltre è previsto che  il datore di lavoro debba  comunica l'assenza all'ispettorato del lavoro territorialmente competente  che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione.

Infine, in tali casi non si applica la procedura relativa alle  dimissioni telematiche disciplinata al medesimo art. 26 del D.Lgs. 151/2015 in  base al quale, al di fuori di determinate ipotesi, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente

con modalità telematiche58 su appositi moduli e trasmessi al datore di lavoro e alla

sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro59

CONCILIAZIONE TELEMATICA  

Altra novità : i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro, regolati dagli artt. 410 e 412-ter del c.p.c., potranno svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, come previsto dall'art. 20 del Ddl, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12-bis del DL 76/2020. 

Le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie necessarie saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Nel frattempo, si applicheranno le modalità vigenti.

Periodo di prova massimo per i contratti a termine

Si interviene  anche  sul  decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104, in tema di periodo di prova specificando che  «Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un  giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro." In ogni caso la durata del periodo di prova può essere :

  • non inferiore a due giorni  né
  • superiore a quindici giorni per i contratti  di durata fino a  sei mesi, 
  • superiore a  trenta giorni per quelli con durata  tra  sei mesi e i dodici  mesi».

L’ex art. 6  del DDL Lavoro (ora art. 13) inoltre sopprime la norma sull’attività dell’INPS per promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi (ex art. 14) e sul potenziamento dell’attività di accertamento delle elusioni e violazioni contributive (ex art. 16) ini quanto le  disposizioni sono state ricomprese nell’art. 30 del DL 19/2024.

Collegato lavoro le novità su cassa integrazione – lavoro stagionale – somministrazione

 In tema di CASSA INTEGRAZIONE viene modificato l'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148   e si prevede la compatibilità  del trattamento di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia  attività di lavoro subordinato che di lavoro autonomo,   purché ne dia comunicazione preventiva all'INPS.

 Saranno valide a questo fine le comunicazioni a carico dei datori di  lavoro di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181.

La nuova normativa stabilisce che il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale  solo per le giornate in cui svolge attività di lavoro , a presindere dalla durata del contratto.

ATTIVITA STAGIONALI

L'art. 11 introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del DLgs. 81/2015, stabilendo che tra le attività stagionali rientrano anche quelle finalizzate a far fronte a intensificazioni del lavoro in determinati periodi dell’anno o a esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, formalizzate  dai CCNL.

CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

In tema di somministrazione a termine, il Ddl introduce nuove disposizioni, mantenendo il limite del 30% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell’utilizzatore, ma escludendo dal computo di tale limite i lavoratori somministrati a tempo determinato ma assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di lavoro o per specifiche esigenze o caratteristiche. Viene inoltre eliminato il limite di durata di 24 mesi della missione a tempo determinato per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con l'agenzia di somministrazione.

Controlli INPS e rateazioni contributive fino a 60 mesi

Agli articoli 14 e 15 o   il DDL  si occupa del ruolo dell'INPS per la promozione dell’adempimento  spontaneo degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori od omissioni.

Prevista la sanzione ridotta anche nel caso in cui il contribuente  a seguito di segnalazioni dell'istituto , anche tramite gli intermediari provveda:

  • entro  90 giorni dalla notifica della comunicazione alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori e  nei successivi 30 giorni  al versamento  di quanto eventualmente dovuto .

Per quanto riguarda i debiti contributivi  non affidati agli agenti della riscossione in arrivo dal 1 gennaio 2025 la possibilità di  pagamento rateale dei debiti per   contributi, premi ed accessori di legge, potrà  essere consentito fino ad un massimo di sessanta rate  mensili.  

I casi dovranno essere  saranno definiti con decreto interministeriale 

Collegato Lavoro le altre novità: apprendistato, sospensioni per i professionisti

Un ulteriore intervento è previsto in materia di apprendistato duale. L’articolo 18 introduce la possibilità, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, di convertire l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, in ambito di formazione professionale regionale.

Infine, l’articolo 7 stabilisce la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari per le libere professioniste a partire dall’ottavo mese di gravidanza fino al trentesimo giorno successivo al parto o all’interruzione della gravidanza. Tale sospensione  riguarda anche ai liberi professionisti in caso di malattia grave o infortunio dei figli minorenni, che impediscano lo svolgimento della professione.

CCNL artigiani area meccanica rinnovo 2024

10 Dicembre 2024 in Speciali

II giorno 21 dicembre 2023 era  stata raggiunta una prima intesa economica nel corso delle trattative per il  rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica (Settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Autoriparazione, Orafi, Argentieri, Affini, e dalle aziende del Settore Odontotecnica, Restauro Artistico di Beni Culturali).

L'Accordo siglato prevedeva l'erogazione di un «Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali« (AFAC) pari a regime a 96 euro per il 4° livello di inquadramento. 

Si tratta in particolare di aumenti pari al 6,6% sui minimi contrattuali  concordati nel 2021 ( vedi  sotto i dettagli  e tabelle)

La trattativa per il rinnovo del contratto proseguirà a partire dal mese di gennaio.

Si ricorda che il CCNL firmato il 17 dicembre 2021 ha realizzato l’accorpamento nel C.C.N.L. Area Meccanica delle regolamentazioni contrattuali del Settore Artigiano Metalmeccanica ed Installazione di Impianti , dei Settore Artigiano Orafi, Argentieri ed Affini e del Settore Odontotecnica  (Disponibile qui  il testo integrale del contratto  2021 in PDF )

Rinnovo CCNL artigiani area meccanica 2024

L'ipotesi di accordo firmata il  19 novembre 2024  per il rinnovo del CCNL Area Meccanica introduce diverse novità in ambito contrattuale. 

La durata del contratto è stabilita dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. 

La sfera di applicazione è stata ampliata per includere le imprese che svolgono attività subacquee, integrando così l’art. 17 sulla classificazione del personale del settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti. 

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti matureranno scatti di anzianità pari a 10 euro, con rivalutazione al termine del periodo formativo. 

È stata prevista anche una regolamentazione più chiara per il lavoro supplementare nei contratti a tempo parziale, con una maggiorazione del 10% per le ore prestate entro i limiti contrattuali. 

Sono stati modificati gli articoli relativi al preavviso di licenziamento e dimissioni per gli operai dei settori interessati e introdotte nuove disposizioni sulla formazione, garantendo 16 ore di formazione triennali durante l’orario di lavoro.

CCNL artigiani area meccanica: Novità Economiche

Dal punto di vista economico, l’accordo prevede un aumento retributivo complessivo da distribuire in quattro tranches: 1° dicembre 2024, 1° luglio 2025, 1° marzo 2026 e 1° novembre 2026. Questo incremento mira ad adeguare i salari alle necessità economiche attuali dei lavoratori dei settori coinvolti. 

Gli scatti di anzianità previsti per gli apprendisti contribuiscono a rafforzare le garanzie economiche anche durante il periodo formativo.

Inoltre, gli articoli riguardanti festività, ferie, gratifica natalizia, tredicesima mensilità, indennità di maneggio denaro e permessi sono stati unificati per semplificare la gestione dei diritti economici e migliorare la chiarezza contrattuale. 

Questi interventi mirano a una maggiore equità e semplificazione delle tutele economiche per tutti i lavoratori del comparto.

CCNL artigiani Tabelle importi anticipo futuri aumenti AFAC 2023-2024

Riportiamo dal  volantino sindacale le tabelle riassuntive degli aumenti previsti a gennaio 2024  per le diverse aree interessate

AFAC METALMECCANICI ARTIGIANI

AFAC 2023-2024  ORAFI, ARGENTIERI E AFFINI

AFAC 2023 2024 ODONTOTECNICI


AFAC 2023-2024 AREA RESTAURO BENI CULTURALI

CCNL artigiani area meccanica tabelle aumenti 2023-2026

METALMECCANICI E INSTALLAZIONE IMPIANTI 

L i v .

Prima tranche dall’1.12.2024

Seconda tranche dall’1.7.2025

Terza tranche dall’1.3.2026

Quarta tranche dall’1.11.2026

Incremento salariale a regime

Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

Euro

4 °

50

25

25

20

120

216

ORAFI ARGENTIERI E AFFINI 

L i v .

Prima tranche dall’1.12.2024

Seconda tranche dall’1.7.2025

Terza tranche dall’1.3.2026

Quarta tranche dall’1.11.2026

Incremento salariale a regime

Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

Euro

4 °

50

25

25

20

120

216

RESTAURO 

L i v .

Prima tranche dall’1.12.2024

Seconda tranche dall’1.7.2025

Terza tranche dall’1.3.2026

Quarta tranche dall’1.11.2026

Incremento salariale a regime

Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

Euro

4 °

50

25

25

44

144

240

ODONTOTECNICI

L i v .

Prima tranche dall’1.12.2024

Seconda tranche dall’1.7.2025

Terza tranche dall’1.3.2026

Quarta tranche dall’1.11.2026

Incremento salariale a regime

Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

Euro

4 °

50

25

25

9

109

205

Omaggi natalizi ai clienti 2024: il punto sul trattamento fiscale

10 Dicembre 2024 in Speciali

In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti. In questo approfondimento dopo aver ripreso le caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza, vengono evidenziati i trattamenti fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi per imprese e professionisti.

In pratica si tratta di un utile riepilogo per non commettere errori, precisando che nel corso del 2024 non è intervenuta nessuna variazione normativa, di conseguenza, la disciplina risulta essere la stessa applicata nel 2023.

Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa

In base alla C.M. n.188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:

  • erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Attenzione: si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:

  • costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
  • non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

Omaggi natalizi ai clienti: la deducibilità da reddito

Vediamo il trattamento fiscale ai fini Irpef/Ires degli omaggi di beni non oggetto dell'attività propria dell'impresa ai clienti.

Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti, sono ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, e dal 2016 sono deducibili secondo i seguenti limiti:

IMPOSTE DIRETTE

Impresa

Ricavi / proventi gestione caratteristica 

Importo massimo deducibile
 dal 1° gennaio 2016

(modifica introdotta dal Decreto Internazionalizzazione n. 147/2015)

Limite di spesa deducibile

Fino a € 10 milioni

1,5%

150.000

Per la parte eccedente
€ 10 milioni e fino a € 50 milioni

0,6%

150.000 + 240.000

Per la parte eccedente € 50 milioni

0,4%

390.000 + 0,4% dell’eccedenza

100% se di valore unitario non superiore a 50 €

 

Lavoratore Autonomo

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario

In merito al valore di 50,00 euro, si precisa che nel caso di un omaggio composto da più beni (ad esempio una cesta natalizia) il valore di 50,00 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio.

Omaggi natalizi ai clienti: il trattamento fiscale ai fini Iva

Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro.

In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.

Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

  • per i beni di costo unitario > a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
  • per i beni di costo unitario < a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

Omaggi natalizi ai clienti: riepilogo del trattamento fiscale

Di seguito un riepilogo del trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti, di beni non oggetto dell'attività, per le imprese e per i professionisti.

IMPRESE

Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

IVA

IRPEF / IRES

Detrazione
 IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità della spesa

Omaggio a favore di clienti

SÌ 
se costo unitario ≤ € 50,00

Esclusa da IVA

  • nel limite annuo deducibile;
  • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50

NO 
se costo unitario > € 50,00

LAVORATORI AUTONOMI

Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

IVA

IRPEF

Detrazione
 IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità della spesa

Omaggio a favore di clienti


se costo unitario ≤ € 50,00

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Imponibile IVA

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta

NO 
se costo unitario > € 50,00

Esclusa da IVA

Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell’attività

Trattamento ai fini IVA

Nel caso in cui il bene sia oggetto dell’attività d’impresa l’Iva è stata detratta, poiché l’acquisto o la produzione del bene sono stai fatti prima della destinazione ad omaggio del bene stesso. Si dovrà, allora, applicare la regola generale dell’imponibilità della cessione gratuita.
La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.

A tal proposito, la base imponibile deve essere determinata, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lett. c) del D.P.R. 633/72 in misura pari al prezzo di acquisto o al prezzo di costo dei beni (non in misura pari al valore normale dei beni stessi). Tuttavia, occorre ricordarsi che la rivalsa non è obbligatoria, perché l’articolo 18, comma 4, del D.P.R. 633/72 stabilisce un’eccezione alla regola dell’obbligatorietà della rivalsa per i casi di cessioni gratuite dei beni.
Ciò significa che l’impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell’Iva al destinatario dell’omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:

  • emissione di autofattura per omaggi (da annotare sul registro Iva delle vendite);
    l’autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi effettuati nel mese di riferimento;
  • annotazione nell’apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno).

Trattamento ai fini Irpef/Ires

Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
Si applicano pertanto le stesse regole per gli omaggi di beni non oggetto dell'attività destinati ai clienti.

Destinatari omaggio

IVA

IRPEF / IRES

Detrazione
 IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità della spesa

Clienti

 

se la spesa non è qualificata come spesa di rappresentaza
Iva a credito detraibile

se la spesa è qualificata come spesa di rappresentanza
Iva a credito detraibile se il costo è ≤ € 50,00

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Imponibile IVA

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

  • nel limite annuo deducibile;
  • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50

Leggi sul tema anche Omaggi natalizi imprese 2024:regole in vigore e vedi le novità in arrivo nel 2025 in Decreto IRPEF le novità fiscali per il lavoro dipendente

Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre

17 Ottobre 2024 in Speciali

Il MASE con avviso pubblicato sulla pagina preposta del proprio sito comunica l'avvio delle domande dalle ore 12 del giorno 21 ottobre per il tax credit eco imballaggi.

Ricordiamo che le regole attuative per questo bonus sono state previste con il Decreto MASE del 2 aprile pubblicato nella GU n 117 del 21 maggio 2024.

Il decreto contiene i  con i criteri e modalità di applicazione  e  di fruizione del  credito d'imposta nonché requisiti  tecnici  e  certificazioni  idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

Il decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalità di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690,  della  legge di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei  limiti di spesa annui, nonché i  requisiti  tecnici  e  le certificazioni idonee ad  attestare,  secondo  la  vigente  normativa  europea  e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e  degli  imballaggi ammissibili  all'agevolazione.

Credito d’imposta eco imballaggi: i beneficiari

I beneficiari sono tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:

  • a) sono costituite, regolarmente iscritte e  «attive»  presso  il registro delle imprese;
  • b) svolgono un'attivita' economica in Italia, disponendo  di  una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
  • c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti  e non  sono  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a   procedure concorsuali;
  • d)  hanno   acquistato   prodotti,   realizzati   con   materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno  acquistato  imballaggi  biodegradabili  e  compostabili secondo la  normativa  UNI  EN  13432:2002, imballaggi  in  carta  e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, secondo quanto previsto dall'art. 4;

Sono, in ogni  caso, escluse dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto le imprese:

  • a) destinatarie di sanzioni interdittive ai  sensi  dell'art.  9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  • b) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.              

Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre

Per accedere all'agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano apposita istanza secondo le modalità indicate dal MASE con avviso.

In particolare, il MASE evidenzia che il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro per ciascuna annualità.

Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024.

Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2023 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.

Come previsto dal decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail: [email protected] oppure chiamando il numero 06 5722 5138 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30.

Scarica qui la modulistica necessaria

Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.
Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell'allegato 1 e  riportano l'ammontare complessivo  delle spese sostenute allegando l'attestazione di cui al comma 3 del medesimo art. 4. 

Al solo fine di consentire lo svolgimento  dei controlli previsti i  soggetti  beneficiari  allegano all'istanza  la documentazione giustificativa delle  spese  e  del relativo pagamento, nonché quella  comprovante  il possesso  delle certificazioni.

Credito d’imposta eco imballaggi: la % spettante

L'agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria ai sensi dell'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 36% per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 4, ed è fruita sotto forma di credito d'imposta ai sensi dell'art. 17  del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  

L'agevolazione  massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, di cui all'art. 7,  comma  2,  non  può comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.
Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  delle  agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualità  di cui all'art. 7, comma  1, il  Ministero  procede  al riparto  delle risorse  disponibili  in  proporzione  all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.
L'agevolazione  non è cumulabile,  con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o comunicati  ai sensi  dei  regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano   alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle  attività  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il credito di imposta è cumulabile con altre  agevolazioni  che non si configurino come aiuti di Stato e che  abbiano  ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale  cumulo,  tenuto  conto  anche della non concorrenza  alla  formazione  del reddito e  della  base imponibile dell'imposta regionale  sulle attività  produttive,  non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d’imposta eco imballaggi: spese ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:

  • a) prodotti realizzati con materiali provenienti  dalla  raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica; 
  • b) imballaggi primari e secondari biodegradabili  e  compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
    • i) gli imballaggi  in  carta  e  cartone,  ad  eccezione  degli imballaggi in carta stampati  con  inchiostri,  degli imballaggi  in carta trattata o spalmata con  prodotti  chimici  diversi  da  quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e  degli imballaggi  in carta  accoppiati  con   altri   materiali   non   biodegradabili   e compostabili;
    • ii) gli imballaggi in legno non impregnati;
  • c)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata della carta;
  • d)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata dell'alluminio;
  • e)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata del vetro.

I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni  previste dall'allegato  1  al presente decreto.
L'effettività del  sostenimento  delle   spese   oggetto   di agevolazione deve risultare  da  un'apposita attestazione  resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da  un  revisore legale  iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali,   o da   un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e  degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti  del  lavoro, ovvero  dal  responsabile  del  centro   di assistenza fiscale. A tal fine, con la già menzionata  attestazione, è certificato:

  • a. l'elenco delle spese ammissibili ad  agevolazione  nonché  il periodo  d'imposta  cui  sono  riferite.  Le  spese  si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
  • b. l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo  produttivo del soggetto proponente;
  • c.  l'integrale  pagamento  delle  fatture  di  acquisto  cui  si riferiscono  le  spese  rendicontate,  che  deve  essere   effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e  con modalità che consentano la  piena tracciabilità dei  pagamenti  e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
  • d. che l'impresa proponente  non  ha  ottenuto,  a  fronte  delle medesime  spese  oggetto  della  richiesta  di agevolazione,   altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai  sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che  dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate  nel  ciclo  produttivo  del   soggetto   proponente,   si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.                  

Bonus eccellenze gastronomiche assunzioni giovani: ripartono le domande dal 1 ottobre

9 Ottobre 2024 in Speciali

Invitalia, soggetto gestore della misura “Giovani diplomati”, promossa dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha già concesso agevolazioni per oltre 6,8 milioni di euro, a fronte di investimenti attivati per oltre 13 milioni di euro per la stipula di contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

La dotazione finanziaria ancora disponibile per  “Giovani diplomati” è di oltre 9 milioni e, come previsto dal decreto direttoriale di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo del MASAF, è possibile presentare domanda dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata del sito Invitalia.

Ricordiamo tutte le regole di questa misura.

Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni: che cos’è

Giovani diplomati” è l’incentivo che finanzia i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
È gestito da Invitalia ed è promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022.

Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni: imprese beneficiarie

Le agevolazioni sono rivolte a:

  • imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione) regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni, oppure che abbiano acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo,
  • imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e dal codice ATECO 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca) regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o, in alternativa, che abbiano acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo

Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni giovani: il contributo

Ciascuna impresa può ottenere un contributo a fondo perduto non superiore a 30.000 euro, fino a coprire massimo il 70% delle spese totali ammissibili relative alla remunerazione lorda per l’inserimento, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

I contratti di apprendistato devono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e devono essere stipulati, a pena di decadenza dalle agevolazioni, dopo la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione delle agevolazioni.

I giovani diplomati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • diploma di istruzione secondaria superiore conseguito da non oltre cinque anni presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA)
  • non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del contratto di apprendistato, i 30 anni di età

Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis (Generale Reg. UE 2831/23, SIEG Reg. UE 2832/23).

Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni giovani: domande dal 1° ottobre

Con decreto direttoriale il MASAF dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata.

Accedi qui per tutte la modulistica.
Attenzione al fatto che, sono fatte salve le domande di contributo già presentate e che non è consentita la presentazione da parte delle imprese che hanno già presentato una regolare domanda di contributo entro le ore 12:00 del 13 maggio 2024, come risultante dall’attestazione di avvenuta presentazione della domanda.
È possibile sin da ora procedere con la registrazione dell’impresa richiedente le agevolazioni e scegliere un eventuale delegato, accedendo alla sezione Anagrafica e deleghe.

Contributi per EPS: domande entro il 15 ottobre per Alimentiamo lo sport

8 Ottobre 2024 in Speciali

Il Dipartimento dello sport ha pubblicato in data 30 settembre, l' avviso con le regole per il bando alimentiamo lo sport 2024.

Beneficiari delle risorse sono gli enti di promozione dello sport.

Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 4.271.475,00.

Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], entro le ore 12 del giorno 15 ottobre 2024, pena l’inammissibilità della domanda.

Tutti i fac simile per presentare la domanda sono disponibili nell'avviso in allegato, clicca qui per i dettagli

Alimentiamo lo sport: cosa riguarda il progetto

L'avviso ha per oggetto la selezione di progetti volti a realizzare una o più delle seguenti finalità:

  • a) valorizzare la connessione tra lo sport, la salute e l’educazione alimentare, promuovendo momenti di condivisione dell’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione e di miglioramento della condizione psicofisica di ognuno, sottolineando la correlazione tra tali aspetti e l’educazione alimentare, attraverso attività che mostrino un approccio integrato all’attività fisica, all’importanza di una dieta sana, equilibrata e rispettosa dell’ambiente e ai rispettivi riflessi sulla salute;
  • b) promuovere la diffusione della pratica sportiva anche tra le fasce deboli della popolazione e nelle aree disagiate o scarsamente popolate, rendendola un momento di aggregazione e di superamento delle disuguaglianze in un’ottica di coesione sociale e di rafforzamento del senso di comunità, coinvolgendo attori del territorio e privilegiando l’apertura degli eventi a tutti, attraverso misure come la gratuità totale o parziale dell’evento, la rimozione di barriere architettoniche, la valorizzazione degli spazi pubblici, nonché l’utilizzo di soluzioni ecosostenibili per la realizzazione degli eventi e di forme di mobilità condivisa per raggiungere i luoghi di svolgimento;
  • c) favorire il coinvolgimento delle scuole, fin da quella dell’infanzia, attraverso attività ludiche e ricreative che introducano fin da piccoli all’importanza del gioco e dell’attività sportiva come momento di sviluppo personale e relazionale, nonché di socializzazione e di educazione al rispetto degli altri, in un’ottica di crescita non solo individuale maanche del senso di socialità e di comunità;
  • d) promuovere iniziative di condivisione intergenerazionale di esperienze, buone pratiche e memorie di vita, rivolte soprattutto ai giovani ma con il coinvolgimento di ogni fascia della popolazione, al fine di incentivare l’esercizio fisico a tutte le età e consentire lo scambio e la condivisione del vissuto di diverse generazioni, anche attraverso il supporto di associazioni culturali o altri enti che preservino la memoria storica dello sport sui territori.

Alimentiamo lo sport 2024: durata dei progetti e importo del contributo

Viene precisato che saranno ammessi alla valutazione progetti che abbiano la durata massima di 12 mesi con un budget economico congruo rispetto alla durata indicata.  Questi ultimi aspetti saranno disciplinati con apposita convenzione. 

Non è necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2025.

La richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a euro 280.000,00.

Alimentiamo lo sport 2024: erogazione dei contributi agli EPS

Il finanziamento verrà erogato in tre tranche sulla base di convenzioni sottoscritte con firma digitale tra il Capo del Dipartimento per lo Sport, o suo delegato, e il legale rappresentante del soggetto proponente, o il soggetto munito di specifici poteri, secondo quanto di seguito dettagliato:

  • a. la prima tranche, pari al 30% del contributo concesso, sarà erogata alla presentazione di un piano esecutivo dettagliato delle attività;
  • b. la seconda tranche, pari al 50% del contributo concesso, sarà erogata previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte e di un prospetto delle spese per l’intero importo erogato con la prima tranche e corredata della documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta pari almeno al 20% del contributo totale;
  • c. il restante 20% del contributo concesso verrà erogato a conclusione del progetto, previa verifica amministrativa della documentazione, elencata nel punto 10 lett c dell'avviso di cui si tratta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente che deve pervenire entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.

Allegati:

Esperti innovazione: Albo aggiornato 2024

2 Ottobre 2024 in Speciali

Il  Ministero dello sviluppo economico aveva  costituito con il decreto direttoriale del 31 agosto 2016  il nuovo Albo degli esperti in innovazione tecnologica,  con allegato elenco dei nominativi 

Si tratta di soggetti con specifiche professionalità in materia di ricerca e sviluppo competitivo che il Ministero può incaricare di  valutazioni e  perizie sui  progetti di innovazione tecnologica, programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati ai sensi dell’art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, e di quelli presentati sui bandi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.

 L'Albo era stato inizialmente istituito nel 2006 e   poi  aggiornato con  decreto del Direttore generale  attività imprenditoriali nel  2008, e rientra  nell'ambito delle attività previste dal programma quadro dell’unione Europea per la ricerca e l’innovazione Orizzonte 2020 che è volto ad incentivare lo sviluppo scientifico e tecnologico nei paesi dell'Unione .

Albo esperti innovazione tecnologica : come funziona

Il Ministero, diventato nel frattempo Ministero del made in Italy provvede ad aggiornare l'albo a seguito delle nuove domande  che possono essere presentate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, cui segue l' esame da parte della Commissione preposta, per la valutazione dei requisiti dei candidati.

Ricordiamo che l'iscrizione all'albo esperti innovazione  è riservata a soggetti laureati, anche all'estero,  con adeguato curriculum tecnico- scientifico,  preferibilmente dipendenti di organismi o centri di ricerca ma anche soggetti indipendenti.  Non sono ammessi invece  lavoratori in quiescenza. 

 Le aree di competenza sono suddivise in 10 macrosettori industriali che sono:

  • Manifatturiero/Processi &  Impianti  industriali/Fabbricazione e trasformazione avanzate
  • Mobilità e trasporti
  • Aerospazio e Aeronautica
  • Farmaceutica e biotecnologie
  • Chimica
  • Energia e ambiente
  • Microelettronica e Semiconduttori
  • Informatica e  Telecomunicazioni
  • Materiali avanzati
  • Nanotecnologie

Per ciascuno  poi vengono specificati  diversi  ambiti applicativi e le tecnologie fondamentali dei quali i candidati devono portare evidenza per proporre la loro richiesta di iscrizione.  La domanda puo essere presentata per più di un settore industriale o ambito applicativo, con un massimo di 5.  

Va anche sottolineato che a seguito di tre rinunce ad incarichi o a ritardi superiori a 30 giorni nella loro effettuazione  è prevista la decadenza dall'Albo .

Sul sito MIMIT  i modelli e la normativa a riguardo.

Aggiornamento albo esperti innovazione

Con il decreto del Ministero delle Imprese  e del made in Italy  (ex MISE)  del 26 marzo 2024  è stato  effettuato  l'inserimento nell'albo  dei  40 soggetti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2023  e per i quali è stata  confermata la sussistenza dei requisiti

Con decreto del 27 settembre 2024  l'albo  viene aggiornato con l’inserimento degli esperti che hanno presentato domanda entro il 30 giugno 2024 e per i quali la Commissione appositamente nominata ha verificato la sussistenza delle condizioni.

QUI IL NUOVO ELENCO AGGIORNATO

Allegati:

Nuova Sabatini Capitalizzazione: via alle domande dal 1.10

30 Settembre 2024 in Speciali

Partono da martedì 1 ottobre le domande per la Nuova sabatini Capitalizzazione

Ricordiamo che in proposito il MIMIT ha pubblicato la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115,  che integra e modifica la circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 , recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

Viene specificato che la circolare definisce:

  • le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, 
  • nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
    • 5% per le micro e piccole imprese;
    • 3,575% per le medie imprese.

Nuova Sabatini Capitalizzazione PMI: le regole

La Circolare in oggetto evidenzia che esclusivamente per le PMI che possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi del decreto Capitalizzazione, il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:   

  • la delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare le seguenti caratteristiche: 
    • a) deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;   
    • b) deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa; 
    • c) non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale; 
    • d) l’aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30 per cento dell’importo del finanziamento; e) l’aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d’investimento; Pag. 8 di 13 f) l’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile; g) l’aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse; 
  • l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo di cui al punto 13.3, pena la revoca del contributo stesso;
  • la PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo di cui al punto 13.3, è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;
  • il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato, secondo i termini e le modalità previste dal precedente punto, deve risultare effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione e come di seguito specificato:
    • nei casi previsti dal punto 13.2, l’aumento di capitale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della richiesta di cui al punto 13.3, pena la revoca del contributo; nei casi previsti dal punto 13.6, l’aumento di capitale deve risultare versato in misura almeno proporzionale alle quote di contributo previste dal provvedimento di concessione di cui al paragrafo 10, pena la revoca del contributo.”.

Viene anche previsto che “Il programma d’investimento indicato nella domanda di agevolazione di cui all'allegato n. 1 Bis deve essere finalizzato esclusivamente all’accesso al contributo di cui al decreto Capitalizzazione. Nel caso in cui la PMI intenda effettuare un programma d’investimento destinato all’ottenimento del contributo di cui al decreto, deve presentare domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della presente circolare. Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell’aumento di capitale, ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto Capitalizzazione, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell’istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all’articolo 11 del decreto.”.

Le domande di accesso alle agevolazioni di cui al decreto Capitalizzazione e previste dalla presente circolare possono essere presentate – secondo le modalità indicate al paragrafo 9 – da parte delle PMI ai soggetti finanziatori a partire dal 1° ottobre 2024. 

Allegati:

Turismo sostenibile: contributi europei alle PMI

23 Settembre 2024 in Speciali

Il progetto FuTOURiSME – fostering digital & sustainable transition of TOURism SMEs for FUture innovation and resilience, finanziato nel quadro del Programma per il mercato unico – sezione COSME (bando SMP-COSME-2022-TOURSME) è un bando che ha l'obiettivo di identificare e sostenere lo sviluppo, l'implementazione e lo scaling-up di soluzioni innovative da parte delle piccole e medie imprese (PMI) turistiche europee, al fine di:

  •     contribuire a innovare l'offerta nell'ecosistema turistico e potenziare il duplice processo di transizione (verde e digitale);
  •     dotare le PMI delle competenze necessarie per sfruttare le opportunità derivanti dalla doppia transizione;
  •     raccogliere le migliori pratiche e strategie per portare avanti la trasformazione del settore turistico.

Sono previsti contributi a fondo perduto dell'importo di 30mila euro.

 Vediamo i dettagli per la partecipazione, tenendo conto che la scadenza per le domande è fissata al 27 novembre 2024.

Bando Futourisme: Interventi ammissibili

Ogni progetto innovativo deve riguardare almeno un aspetto  tra quelli elencati nel bando. 

    Migliorare l'infrastruttura digitale, compreso l'accesso a Internet ad alta velocità e le tecnologie intelligenti, per migliorare l'esperienza dei visitatori e l'efficienza operativa.

    Formazione e risorse per sviluppare abilità e competenze digitali, per sfruttare efficacemente le nuove tecnologie.

    Adozione di soluzioni digitali innovative, come l'intelligenza artificiale, i big data e l'Internet delle cose (IoT), per migliorare il processo decisionale, il marketing e il coinvolgimento dei clienti.

Per il bando con “progetto innovativo” si intende un'iniziativa strutturata e strategica che sviluppa, implementa e scala soluzioni innovative per un turismo sostenibile, digitale e inclusivo e che contribuisce chiaramente a innovare l'offerta nell'ecosistema turistico.

Bando Futourisme: il contributo

Il bando sosterrà 60 progetti innovativi realizzati da PMI del turismo o da partenariati con una somma forfettaria di 30.000 euro ciascuno, per incoraggiare l'adozione di tecnologie digitali e sostenibili che abbiano un impatto positivo sia sulle loro operazioni commerciali che sull'ambiente.

Scarica qui il bando ufficiale

Ulteriori dettagli,  faq e modelli di domanda sono disponibili a questo link

Bando Futourisme per il turismo sostenibile: chi puo partecipare

Le candidature devono essere presentate da una delle seguenti tipologie di candidati:

  • – singola PMI turistica.
  • – partenariato di PMI turistiche, composto da un minimo di 2 a un massimo di 4 PMI turistiche;
  • – partenariato composto da un minimo di 2 e un massimo di 4 partner (deve comprendere almeno 1 PMI turistica e almeno 1 ente pubblico o privato che svolga un ruolo strumentale nell'aiutare la/e PMI turistica/e a realizzare il progetto).

I partenariati devono essere composti da PMI/enti con sede nello stesso Paese e possono preesistere e capitalizzare su precedenti progetti innovativi.

Le PMI e gli enti devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi: Cipro, Francia, Grecia, Italia, Spagna;

Sarà possibile inviare le candidature fino al 27 novembre 2024.

Esame Revisori 2024: domanda entro il 5 settembre

21 Agosto 2024 in Speciali

Il MEF ha pubblicato un avviso per informare delle pubblicazione in GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 63 del 6 agosto 2024 il bando per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.

Le domande vanno presentate entro il 5 settembre prossimo, e a tal fine, è state predisposta un’apposita applicazione informatica che resterà accessibile su questo sito istituzionale fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

Ai fini delle domande il MEF precisa che:

  • non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando. 
  • tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
  • ai fini della regolarità della domanda, si rammenta che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame.

Vediamo tutte le regole.

Esame idoneità revisori 2024: chi è ammesso

Per l'ammissione al esame occorre tenere come norma di riferimento l'art 2 del Decreto n 63/2106 che recita testualmente:

  1. Per l'ammissione all'esame e' necessario:
    • a) aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economi e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto  ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012;
    • b) essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.
  2. In deroga al comma 1, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneita' per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla data
    di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
  3. Sono, altresì, ammessi a sostenere l'esame di idoneita' coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed abbiano, alla data di
    presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.

Esame idoneità Revisori 2024: quota per la domanda

Il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame di cui all’articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nella misura di euro 100,00

Dovrà, inoltre, assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.

Il pagamento del contributo potrà essere assolto nella fase di presentazione del modulo di iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti “PagoPA”, il bollo dovrà essere apposto sulla “ricevuta di avvenuta iscrizione” così come previsto dall’articolo 2, comma 2 del bando.

Esame idoneità revisori 2024: svolgimento delle prove

Con DM 13 febbraio 2023, n. 71 “Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”  sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame. 

In particolare le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando. 

Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse. 

Le due prove si svolgeranno  in un’unica giornata di esame.

La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore. 

La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.

Attenzione al fatto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 dicembre 2024, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.

Allegati:

Disciplina fiscale buoni pasto 2024

19 Agosto 2024 in Speciali

Il datore di lavoro che desidera erogare il servizio dei pasti ai lavoratori è libero nella scelta della tipologia dell'offerta, potendo optare, all'interno del proprio sistema di welfare aziendale

  • per l'erogazione di buoni pasto o "ticket restaurant" (sia in formato cartaceo che elettronico); 
  • per il riconoscimento di un'indennità sostitutiva
  • oppure per la somministrazione del vitto tramite l'organizzazione di una mensa interna (o anche tramite terzi). 

Vediamo il trattamento fiscale dei buoni pasto e le indicazioni fornite nel merito, nel corso del tempo, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Buoni pasto: disciplina generale

I datori di lavoro possono somministrare pasti a favore dei dipendenti attraverso una mensa o mediante servizi sostitutivi.

La fornitura dei buoni pasto rappresenta infatti un servizio sostitutivo di mensa, di importo corrispondente al valore facciale del buono pasto.

BUONI PASTO

DEFINIZIONE

Documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo ogni prestazione in denaro

CARATTERISTICHE

Non risultano:

  • cedibili,
  • commercializzabili,
  • cumulabili
  • convertibili in denaro.

Sono equiparabili a compensi in denaro e non in natura

Buoni pasto: definizione

L’articolo 2, comma 1, lett. c), D.M. 122/2017 definisce il buono pasto come:

“il documento di legittimazione, anche in forma elettronica (…) che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.

L’articolo 4 dello stesso decreto dispone poi che i buoni pasto:

  • consentono al “titolare” di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono (ossia il valore della prestazione indicato sul buono, IVA inclusa);
  • consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società emittente i buoni;
  • sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato (a tempo pieno o parziale), anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che “hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”;
  • non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
  • sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

Trattamento fiscale dei buoni pasto

Fiscalmente i buoni pasto, essendo veri e propri compensi (in natura) corrisposti al lavoratore dipendente, devono essere in generale sottoposti a tassazione ai fini dell’Irpef in capo al dipendente.

Tuttavia, i buoni pasto concessi alla generalità/categorie omogenee di dipendenti non generano, in capo a loro, reddito imponibile (e di conseguenza contributivo) entro il limite massimo di:

  • € 4 se in formato cartaceo
  • € 8 se in formato elettronico.

Per quanto attiene la natura reddituale della consegna del buono , la R.M. 26/2010 ha ritenuto che si tratta di importo assimilato ad un compenso “in denaro” (non in natura), motivo per cui non trova applicazione la non imponibilità fino al limite di € 258 annui dell’eccedenza rispetto al limite di esenzione specifica fino ad € 4 / 8.

Per questo motivo solo l’eventuale maggiore valore sarà  assoggettato a tassazione.

 

Esempio 

Un lavoratore ha ricevuto 

  • buoni pasto elettronici dal datore di lavoro;
  • del valore di € 10 per ogni giorno effettivamente lavorato;

Per il lavoratore soltanto € 2 (giornalieri) sconteranno la tassazione in busta paga ai fini Irpef

Invece per il datore di lavoro tali spese, analogamente a quelle relative ad una convenzione con un esercizio pubblico, rappresentano il costo per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

L’acquisto dei  buoni pasto  è completamente deducibile e, dunque, non sconta il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio.

Cumulabilità del buono pasto

In relazione alla cumulabilità dei buoni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto non rileva sotto il profilo fiscale, non incidendo, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente. Pertanto, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) dei ticket opera, nei limiti di 4/8 € giornalieri, a prescindere dal numero di buoni utilizzati.

Il datore di lavoro è tenuto di conseguenza a verificare i limiti di esenzione, valutando esclusivamente il valore nominale dei buoni erogati.

Buono pasto e indennità sostitutiva la non imponibilità in capo al dipendente

Fiscalmente, l’art. 51, co. 2, lett. c) del Tuir prevede la totale esclusione dalla base imponibile Irpef per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro: 

  1. presso la propria azienda
  2. in quelle inter-aziendali
  3. effettuate in mense aziendali organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. Rientrano in tale accezione anche i casi di convenzioni stipulate con ristoranti e la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti.

ATTENZIONE l’indennità sostitutiva di mensa  è considerata a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione, pertanto viene inserita in busta paga, moltiplicata per i giorni in cui il lavoratore è stato presente in azienda ed è esente fino alla soglia di 5,29 euro.

Fornire buoni pasto/ticket spendibili in esercizi pubblici convenzionati è una fattispecie assimilata a quelle precedenti. In questi casi, quindi, l’irrilevanza fiscale del benefit erogato coincide con il valore nominale dello stesso – non esiste cioè un limite – come avviene invece per le prestazioni sostitutive) e quindi il sostituto d’imposta non opera alcuna ritenuta fiscale o trattenuta contributiva.

Art. 51 c. 2 Tuir

“Non concorrono a formare il reddito (di lavoro dipendente) (omissis) lett. c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ed altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione“

Con riferimento alla fattispecie del “buono pasto” – in relazione ai quali, ai fini dell’esclusione, si deve fare riferimento al valore nominale del buono – è stato chiarito che negli stessi deve essere individuabile un collegamento tra i tagliandi ed il tipo di prestazione cui danno diritto. Inoltre:

  • i tagliandi devono recare sul retro la precisazione che non possono essere 
  • cedibili, 
  • cumulabili, 
  • commerciabili, 
  • convertibili in denaro;
  • i buoni devono consentire esclusivamente l’espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto, ed essere debitamente datati e sottoscritti.

 

Part- time

L’esenzione fino all’importo giornaliero di € 4/8 opera anche in presenza di personale assunto a tempo parziale anche quando l’orario lavorativo non prevede il diritto alla pausa pranzo

Categorie omogenee

Non va fatto riferimento al codice civile (dirigenti, operai, eccetera), ma tutti i dipendenti di un certo tipo (es: lavoratori di una certa qualifica o un certo livello).

Ove le prestazioni non riguardino almeno una categoria omogenea di dipendenti, l’importo va considerato compenso (in natura o denaro) assoggettato a tassazione

Modalità diverse di somministrazione

Il datore di lavoro può scegliere modalità diverse di somministrazione dei pasti ai dipendenti, potendo adottare più sistemi contemporaneamente (ad esempio istituendo il servizio di mensa per una categoria di dipendenti o implementando il sistema dei c.d. “ticket restaurant” per un’altra categoria e provvedere all’erogazione di una indennità sostitutiva per un’altra ancora – magari per chi non possa usufruire del servizio mensa).

Non è invece possibile che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata di lavoro, possa avvalersi di più prestazioni: per esempio avvalersi del servizio mensa ed utilizzare anche il buono pasto  beneficiando della franchigia di euro 4/8 di esclusione dal reddito

Alla luce di quanto chiarito, va ricordato che qualora il contribuente si rechi in trasferta la fornitura del  buono pasto in aggiunta al rimborso del vitto, determina la riduzione della franchigia di imposta relativa all’indennità di trasferta, e comporta l’integrale tassazione del predetto ticket.

Concordato preventivo biennale forfettari: software e regole nel decreto MEF

18 Luglio 2024 in Speciali

Pubblicato in GU n 167 del 18 luglio il Decreto MEF del 15 luglio ricordiamolo è disponibile il software per l'adesione al concordato preventivo biennale dei forfettari.

Di fatto è stato aggiornato il software di compilazione del modello redditi PF 2024 

Come specificato dalla stessa Ade l'aggiornamento del software è:

  • finalizzato a permettere ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario di aderire al concordato preventivo per l’anno 2024, come previsto dal decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024
  • per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione
  • aggiornato per l’anno 2023 il controllo sul limite delle spese indicate nella colonna 8 dei righi da RP61 a RP64 nel caso di codici 4, 6 e 13 e del codice “2” nel campo percentuale di col. 6
  • aggiornato il controllo sul rigo RL32 del quadro RL nel caso di sezione II-B e sezione III del quadro RL compilata ed assenza dei righi RL28 e RL29 e del quadro RE

Il decreto MEF del 15 luglio riporta molte similitudini con il decreto del 14 giugno pubblicato per i soggetti ISA. (Leggi anche: Concordato preventivo biennale: decreto e software per gli ISA)

Attenzione al fatto che per i contribuenti in regime forfetario l’applicazione del Concordato preventivo è limitato a un solo anno, quindi la proposta che si accetta vincola esclusivamente per l’anno di imposta 2024.

Il decreto del 15 luglio fissa la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti la proposta di concordata.

Si tratta di criteri che tengono conto dei redditi individuali, dei redditi settoriali per i contribuenti Isa, degli andamenti economici e dei mercati e degli specifici limiti posti dalla normativa sulla tutela dei dati personali. 

Il decreto precisa che i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, devono comunicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari ad elaborare la proposta.

Per sapere come aderire leggi anche: CPB forfettari: come aderire entro il 15.10

Concordato preventivo biennale forfettari: come aderire

Ricordiamo che il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi previsto dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024.

A questo istituto possono accedere, tra gli altri, anche i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014, oggetto di Concordato, non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Ciascun contribuente può calcolare la propria proposta di concordato, compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi, utilizzando l’applicativo Redditionline.
 Tramite tale applicativo il contribuente può:

  • inserire i dati necessari, 
  • calcolare la proposta di Concordato preventivo 
  • e, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, accettare tale proposta.

Concordato preventivo biennale forfettari: requisiti di adesione

Possono accedere al Concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, ovvero, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).

Non possono accedere al Concordato i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

Concordato preventivo biennale forfettari: benefici e obblighi

L’adesione al Concordato preventivo vincola il contribuente sperimentalmente per il solo periodo di imposta 2024.

Nel periodo d’imposta oggetto di Concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per il regime forfetario.

I soggetti che aderiscono alla proposta di Concordato sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano le specifiche cause di decadenza.

L’adesione al Concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.

CPB forfettari: cessazione e decadenza

Il CPB cessa di avere efficacia se si verificano situazioni che modificano in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività
  • modifica dell’attività (a meno che tale attività rientri in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari)
  • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato.

Inoltre, sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.

A titolo esemplificativo si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, etc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

Allegati:

Certificazione crediti ricerca e sviluppo: Linee guida del MIMIT

10 Luglio 2024 in Speciali

Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 4 luglio con le Linee Guida per la corretta applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e disign.

A partire dalle ore 14.00 dell'8 luglio 2024 i certificatori potranno quindi inviare alla piattaforma dedicata le certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate. Leggi anche Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: pronti i modelli e le linee guida.

Il MIMIT precisa che i  certificatori che hanno firmato l'apposito modello di certificazione in data antecedente alla data di pubblicazione delle linee guida (4 luglio 2024) sono invitati ad accedere alla piattaforma di rilascio delle certificazioni, effettuare il download del documento, procedere alla sua firma e successivamente all’invio, previa valutazione della coerenza con il contenuto delle linee guida. In difetto di tale procedura, si riterrà che il certificatore, procedendo all’invio della certificazione firmata in data antecedente alla pubblicazione delle linee guida abbia comunque valutato la coerenza di tale certificazione con le predette linee guida.

Ricordiamo che il credito d'imposta ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: [email protected]

Come evideziato in premessa delle linee guida, l’obiettivo del documento è di fornire indicazioni di carattere generale e trasversale in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori ai sensi dell’art. 23, co. 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022, per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198 – 208 della L. 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, in riferimento a progetti condotti da un soggetto che intenda usufruire (o abbia già usufruito) di tale beneficio, in assenza di constatazione di violazioni circa l’utilizzo del credito d’imposta.
Le indicazioni verranno successivamente integrate per esaminare casi concreti, determinate tipologie di attività o fattispecie particolari e periodicamente aggiornate per tener conto di modifiche normative, interventi giurisprudenziali o orientamenti di prassi.

Il documento di 50 pagine è suddiviso in 4 sezioni con specifica, tra l'altro, delle attività ammissibili per:

  • il credito di imposta ricerca e sviluppo,
  • il credito di imposta innovazione,
  • il credito di imposta design.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 del D.L. n. 145/2013 «sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  • a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  • b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  • c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,
    modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali».

Di contro, giusta il disposto del successivo comma quinto, «non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti».

In virtù dell’art. 2 del D.M. del 27.5.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  • «a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  • b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  • c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali».

In virtù del secondo comma di tale disposizione «non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti

Credito d’imposta innovazione: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

Le attività di innovazione devono essere legate a progetti che rispettino i criteri di cui al Manuale di Oslo soprariportati e quindi devono avere riferimenti puntualmente differenti rispetto ai principi generali applicati ai progetti di ricerca e sviluppo, per potersi allineare alle indicazioni della normativa che ne differenziano la portata in termini di documentazione e di
benefici associati.
Il dettaglio applicativo nella definizione della portata associata alle attività di innovazione tecnologica è da intendersi, fondamentalmente ed in linea con le indicazioni del Manuale di Oslo, nel perimetro del confronto di valutazione ed analisi sia delle conoscenze di riferimento, sia del contesto di ricaduta delle attività medesime.
Si precisa, poi, che l’accezione “tecnologica” aggiunta alla definizione di innovazione è propedeutica a distinguere le attività ammissibili al credito rispetto alle altre forme di rinnovamento che possono caratterizzare le imprese e che possono riguardare, ad esempio, le attività volte ad aggiornare le caratteristiche estetiche dei prodotti (legate alla moda, al design, al marchio, alla confezione, ecc.), le tecniche di gestione aziendale (procedure di qualità, ecc.), le strategie e gli strumenti di marketing, le modalità di finanziamento dei nuovi prodotti (venture capital ecc.) o le strategie d’impresa (accordi produttivi e commerciali tra imprese).

redito d’imposta design: attività ammissibili secondo le Linee Guida MIMIT

Il co. 202 dell’articolo 1 della L. n. 160 del 2019 ha stabilito che tra le attività innovative ammissibili al credito, diverse da quelle di R&S e di innovazione tecnologica, rientrano anche le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo, della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. In tal modo si attraggono nel campo di applicazione del beneficio anche le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, che abbiano ad oggetto innovazioni legate, in via generale, all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non necessariamente legate a
elementi funzionali, tecnici o tecnologici dei prodotti.
L’art. 4, co. 1 del Decreto MISE del 26 maggio 2020 prevede, senza riprodurre l’elencazione dei settori prevista dalla norma istitutiva del credito d’imposta, che del resto ha espressamente carattere meramente esemplificativo, che le attività ammissibili al beneficio siano costituite dall’innovazione significativa dei prodotti dell’impresa «sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali» come (ma non soltanto) «le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti» ovvero anche 14 dei materiali del prodotto stesso.
Per prodotto ai fini della disposizione deve intendersi qualsiasi oggetto avente carattere industriale o artigianale, seppure inserito in (o confezione esterna di tipo decorativo o protettivo di) prodotto complesso, i simboli grafici ed i caratteri tipografici.
Sulla base delle indicazioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. del 10.2.2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale a cui la norma fa sostanzialmente riferimento.
La significatività dell’innovazione estetica, senza pretesa di completezza, può essere rappresentata dai caratteri della “novità” ed “individualità” indicati dagli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 30 del 10.2.2005 recante il Codice della proprietà industriale e, dunque, nella circostanza che il prodotto i) differisce da quelli precedenti dell’impresa per elementi rilevanti e ii) «l’impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi» prodotto precedente dell’impresa. Per i settori nei quali è previsto il rinnovo ad intervalli regolari dei prodotti sono ammissibili al credito d’imposta i progetti «relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o
campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari recedenti».
L’esclusione disposta per le modifiche non rilevanti dal secondo comma dell’art. 4 del D.M. del MISE come «l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio» induce a ritenere che le novità debbano caratterizzarsi per la loro significatività
da interpretarsi come per le attività previste dal primo comma. Le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
A tale riguardo, si osserva che generalmente, le attività di ideazione e sviluppo di una collezione o di un campionario si articolano in quattro fasi che comprendono un insieme diverso di attività:

  • Fase 1 – ideazione: attività volte a individuare le tendenze della moda o dello stile. Sono compresi i viaggi alle fiere di preselezione, gli abbonamenti a riviste, quaderni di tendenze e altre fonti di informazione per la preparazione delle collezioni;
  • Fase 2 – progettazione: questa fase comporta il lavoro di designer esterni o la dedizione degli interni alla creazione di nuove collezioni o campionari. Una volta progettato il prodotto, esso deve essere adattato alle esigenze del mercato o alle caratteristiche di lavoro dell'impresa. Non tutti i progetti originali finiscono per diventare prototipi. Alcuni non vengono accettati. I disegni selezionati sono definiti fino a ottenere l'insieme delle schede tecniche della prima versione dei corrispondenti prototipi;
  • Fase 3 – materializzazione: sulla base delle schede tecniche risultanti dalla seconda fase, saranno prodotte le prime versioni dei prototipi. Questi ultimi possono subire modifiche, frutto di diverse prove, che si materializzano in diverse versioni del prototipo fino alla versione finale dello stesso. Questa versione finale del prototipo può essere riportata in un catalogo;
  • Fase 4 – preserie, marketing e distribuzione: la preserie è una serie di piccoli spin che verranno utilizzati per mostrare i prodotti ai rivenditori, alle fiere, ecc. Le spese di marketing vanno dalla realizzazione dei cataloghi alla campagna pubblicitaria. Infine, il campionario è distribuito.

Delle quattro fasi che caratterizzano la progettazione e relazione di una nuova collezione o di un nuovo campionario, solo le spese relative alle fasi 2 e 3 sono ammissibili ai fini dell’agevolazione

Impianto Fotovoltaico: quando l’energia prodotta è reddito

9 Luglio 2024 in Speciali

Il GSE, Gruppo servizi energetici, garantisce lo sviluppo sostenibile dell'Italia, promuove le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.

Occorre sapere che, i proprietari di un impianto fotovoltaico, oltre ad usare energia per autoconsumo posso vederla, se in eccedenza.

A tal proposito, vediamo quando, gli introiti che ne derivano hanno una rilevanza fiscale e quindi vanno dichiarati nel 730 o nel modello redditi.

Impianto fotovoltaico: lo scambio sul posto

Come specificato dallo stesso GSE il servizio di Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. 

Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. 

Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.  

Impianto fotovoltaico: il ritiro dedicato

ll Ritiro Dedicato invece è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete.

Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato.  

Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. 

I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell'incentivo, per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete.

Impianto fotovoltaico: quali introiti vanno indicati nel 730 o nel Modello Redditi

Lo stesso GSE replicando al seguante quesito:

"Come persona fisica o ente non commerciale, titolare di un impianto fino a 20 kW, a quale regime fiscale è sottoposto il contributo dello Scambio sul Posto? 

con FAQ del 13 maggio 2024 ha chiarito che nel caso:

  • di una persona fisica,
  • o di un ente non commerciale, 

il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale, mentre le eccedenze liquidate agli Utenti costituiscono reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del Tuir.

Pertanto, tali redditi andranno indicati nel Modello Unico Persone fisiche nella Sezione 2° del Quadro RL – ALTRI REDDITI e fatti concorrere alla determinazione della base imponibile del soggetto persona fisica o ente non commerciale.

Inoltre, ai fini della dichiarazione dei redditi, viene chiarito che rilava la certificazione delle eccedenze ricevute, da allegare alla dichiarazione. Tale certificazione è scaricabile nella sezione Servizi del portale GSE.

Sempre con FAQ di maggio 2024, relativa al RID o Ritiro Dedicato, si evidenzia che, per le persone fisiche che non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, è importante distinguere se il servizio di Ritiro dedicato avviene in regime di cessione parziale o totale dell'energia elettrica.

In caso di Ritiro Dedicato con cessione parziale dell'energia, sempreché gli impianti siano di potenza non superiore a 20 kW e asserviti all'abitazione, le somme incassate costituiscono “redditi diversi” di cui all'art. 67 comma 1 lettera i) del TUIR, da dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730, quadro D – modello Redditi PF quadro RL).

Per contro, indipendentemente dalla potenza degli impianti, nel caso di Ritiro Dedicato con cessione totale dell'energia elettrica, l'attività energetica si considera “attività commerciale abituale” e le somme percepite costituiscono componenti positivi di reddito di impresa; pertanto il soggetto responsabile dell'impianto dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali relativi all'esercizio di un'attività imprenditoriale (apertura partita IVA, fatturazione ecc.)

ETF non armonizzato: la tassazione

28 Giugno 2024 in Speciali

Un ETF, acronimo di Exchange Traded Funds, è un fondo di investimento o una Sicav (a sua volta acronimo di Società di Investimento a Capitale Variabile), che riproduce un dato sottostante, per lo più rappresentato da un indice azionario, un paniere obbligazionario o altri strumenti finanziari.

Gli ETF negli ultimi anni hanno avuto una ampia diffusione presso il pubblico perché permettono di investire e disinvestire con facilità, dato che questi titoli di norma sono quotati in borsa (ma non lo devono essere necessariamente), senza le complicazioni derivanti dal possesso di un sottostante a volte anche complesso.

Si pensi, ad esempio, all’ETF del bitcoin, di recente introduzione, che permette di acquistare uno strumento rappresentativo di una criptovaluta senza le complicazioni, anche di tipo pratico, legate alla detenzione di una cripto-attività.

Da un punto di vista normativo, gli EFT appartengono alla famiglia degli OICR, acronimo di Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio, i quali sono fiscalmente soggetti alle disposizioni emanate nel 2014 con il Decreto Legislativo numero 44 del 4 marzo 2014, che recepisce la Direttiva UE 2011/61/UE.

Per inquadrare il correttamente gli ETF dal punto di vista fiscale è necessario partire dalla differenziazione effettuata dal legislatore nazionale, il quale, ai fini tributari, propone due diversi trattamenti a seconda che l’ETF sia armonizzato o non armonizzato.

Si definiscono armonizzati gli ETF conformi alla legislazione europea e quindi emessi in uno stato appartenente all’Unione Europea; per contro quelli emessi in paesi esteri extra-UE si considerano non armonizzati, come nel caso degli ETF quotati in USA.

In questa sede si approfondirà il trattamento fiscale degli ETF non armonizzati; per un approfondimento del diverso trattamento riservato agli ETF armonizzati è possibile leggere l’articolo “ETF armonizzato: la tassazione”, dello stesso autore.

Composizione del reddito e tassazione

Dalla detenzione e dalla cessione di un ETF, a seconda delle caratteristiche dello strumento finanziario e del sottostante, da un punto di vista reddituale, possono derivare:

  • interessi, su obbligazioni;
  • dividendi, su azioni;
  • plusvalenze o minusvalenze, da alienazione dell’ETF.

Lo schema impositivo previsto dalle norme fiscali italiane, novellate nel 2014, prevede di:

  • fare confluire tra i redditi di capitale: interessi, dividendi e plusvalenze;
  • destinare ai redditi diversi: le sole minusvalenze realizzate.

Il fatto che minusvalenze e plusvalenze derivanti dall’alienazione di un ETF confluiscano in due categorie reddituali differenti, ha delle implicazioni pratiche per il contribuente: infatti non è possibile compensare le plusvalenze conseguite con le eventuali minusvalenze realizzate.

Tali minusvalenze, infatti, potranno essere compensate solo con plusvalenze, derivanti dalla cessione di altre tipologie di strumenti finanziari, che, per disposizione normativa, confluiscono tra i redditi diversi, come quelli derivanti dalla cessione di azioni, future, CFD, o altro.

Di conseguenza il contribuente che acquista e vende soltanto ETF non può tecnicamente compensare le plusvalenze con le minusvalenze.

Le minusvalenze saranno comunque compensabili entro i successivi quattro anni fiscali.

Per quanto riguarda, nello specifico, dividendi percepiti e plusvalenze realizzate nel contesto di un ETF non armonizzato, essi sono sottoposti a tassazione ordinaria, in quanto confluiscono a tutti gli effetti nel reddito complessivo soggetto alle aliquote a scaglioni.

Così facendo tali redditi si sommano con eventuali altri redditi percepiti dal contribuente ma, al tempo stesso, è possibile utilizzare le detrazioni a cui il contribuente ha eventualmente diritto a scomputo dell’imposta dovuta.

Di conseguenza il maggiore o minore carico fiscale, rispetto a redditi analoghi derivanti da altri strumenti finanziari sottoposti a imposta sostitutiva del 26%, dipende dalla specifica situazione del contribuente.

Il regime fiscale e il modello Redditi

Come è facile immaginare, dato che il reddito scaturente dalla detenzione e dalla cessione di un ETF non armonizzato è soggetto a tassazione ordinaria, per questa fattispecie non è prevista la possibilità di usufruire del regime amministrato (quel regime fiscale previsto per chi opera sui mercati finanziari, consistente nel trasporre gli obblighi fiscali in capo all’intermediario), per cui il regime naturale è quello dichiarativo; in conseguenza di ciò la dichiarazione dei redditi e la liquidazione dell’imposta dovrà necessariamente passare dalla dichiarazione annuale.

In questa situazione, eventuali ritenute del 26% subite dal contribuente saranno a titolo d’acconto, per cui saranno scomputabili dall’imposta dovuta, e spetta il credito per le imposte estere versate, ex articolo 165 del TUIR.

Per quanto riguarda la compilazione del modello Redditi PF 2014, a essere interessato è il quadro RL, dedicato agli “Altri redditi”; con maggiore precisione, il contribuente dovrà compilare il rigo RL2, dedicato ai redditi di capitale sottoposti a tassazione ordinaria, la cui redazione non presenta particolari complessità:

  • in colonna 1Tipo reddito”: dovrà essere indicato il codice 4;
  • in colonna 2Redditi”: i redditi percepiti al lordo delle ritenute subite;
  • in colonna 3Ritenute”: le eventuali ritenute a titolo d’acconto operate.

 L’eventuale credito d’imposta per le imposte versate all’estero va esposto sul quadro CE, appunto denominato “Credito di imposta per redditi prodotti all’estero”, del medesimo modello Redditi PF 2024.

Per ultimo, si segnala che quando un ETF è detenuto attraverso un intermediario residente fuori dall’Italia, esso è sottoposto agli obblighi di monitoraggio fiscale consistenti nella compilazione del quadro RW del modello Redditi PF e nell’eventuale versamento dell’IVAFE, l’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

 

 

Quattordicesima 2024 in arrivo, regole e calcolo

21 Giugno 2024 in Speciali

Come noto, alcuni contratti collettivi prevedono l’erogazione, oltre che della tredicesima mensilità, di un’ulteriore mensilità, che solitamente prende il nome di “quattordicesima” o “premio feriale”

La quattordicesima mensilità rientra tra quelli che sono definiti “compensi a periodicità plurimensile”, ovvero quei compensi che hanno una periodicità superiore a quella del normale periodo di paga.

Solitamente la contrattazione collettiva regolamenta l’entità della retribuzione lorda a cui parametrare la mensilità aggiuntiva, la maturazione ed il suo pagamento.

In assenza di precisa regolamentazione da parte del CCNL applicato, valgono le seguenti regole generali:

Quattordicesima come si calcola l'importo 

Solitamente, per stabilire l’ammontare della quattordicesima, il CCNL fa riferimento al concetto di normale mensilità o retribuzione di fatto mensile. Normalmente la retribuzione da prendere in considerazione è quella relativa al mese di Giugno.
Per stabilire l’ammontare della mensilità aggiuntiva, quindi, si dovranno prendere in considerazione i soli elementi che abbiano natura retributiva con carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza.
Alla luce di ciò, devono essere esclusi dal calcolo della retribuzione utile ai fini della quattordicesima, elementi quali gli ANF (assegni per il nucleo familiare) e la maggiorazione per lavoro straordinario.

Maturazione della Mensilità Aggiuntiva:

Generalmente, il periodo di maturazione della quattordicesima mensilità non è coincidente con l’anno solare, e viene stabilito dalla contrattazione collettiva tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo.
Pertanto, il lavoratore che abbia prestato servizio ininterrottamente per tutto l’arco temporale di maturazione, avrà diritto di ricevere la mensilità aggiuntiva in misura piena.
In caso contrario, quindi per i lavoratori assunti nel corso del periodo di maturazione, la mensilità aggiuntiva dovrà essere riparametrata in base ai mesi di anzianità, tenendo presente che, nella generalità dei casi, la frazione di mese si considera come mese intero solo nel caso in cui sia pari ad almeno 15 giorni.

L'importo viene erogato con nella busta paga di luglio.

Formula di calcolo della quattordicesima

In pratica per il calcolo della quattordicesima  si procede  moltiplicando l'importo della retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati tra il 1 luglio dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno corrente e poi si divide la somma per 12. 

Retribuzione lorda mensile  X numero di mesi lavorati 

——————————————————————————-

     12

ATTENZIONE  vanno considerati  come lavorativi i mesi nei quali sia presente un contratto di almeno 15 giorni (anche non interamente lavorati)

ESEMPIO 

RETRIBUZIONE MEDIA LORDA 2000  euro

ASSUNZIONE 1 OTTOBRE 2021 = MESI LAVORATI 8 

2000 X 8 = 16000 : 12 =  

16000:12 = 1333,33 importo quattordicesima

Quattordicesima e assenze

Alcune tipologie di assenza dal lavoro consentono comunque  la maturazione della quattordicesima mensilità, altre no ,  come illustrato nella seguente tabella:

Tipo di Assenza

Maturazione Quattordicesima Mensilità

Congedo di Maternità o Paternità

SI

Congedo Parentale

NO

Congedo Matrimoniale

SI

Infortunio e/o Malattia

SI

Sciopero

NO

Ferie, Permessi e Festività

SI

Malattia del bambino (art. 48 D. Lgs. 151/2001)

NO

Aspettativa non retribuita

NO

Periodi di Cassa integrazione  a orario parziale

SI

Periodi di Cassa integrazione  a zero ore 

SI

Trattamento fiscale e previdenziale della quattordicesima e sgravio contributivo

Imponibile Previdenziale:

Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

ATTENZIONE   per il 2023  è  stato previsto  dalla legge di bilancio 2023 -n. 197-2022-  l’esonero contributivo  parziale  sui redditi da lavoro dipendente pari al  

  1. 2%  per i redditi fino a 35mila euro (1923 euro mensili) o 
  2. 3% per i redditi fino a 25 mila euro (2692 euro mensili)

e aumentato  del 4%  con il Decreto Lavoro n. 48-2023  per il periodo luglio -dicembre 2023 e riconfermato anche per il 2024 (legge 213 2023) con le percentuali quindi rispettivamente del 6 e 7%. Lo sgravio non si applica pero ai ratei di tredicesima e quattordicesima.

 Le istruzioni  dettagliate in merito  sono state fornite dall' INPS  con la circolare n. 7/2023 e n. 11 2024

 Imponibile Fiscale:

Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte del reddito imponibile ai fini fiscali, ma senza fare cumulo con le somme erogate nel periodo di paga in cui viene erogata la quattordicesima.

Sgravio contributivo madri 2024: le istruzioni

31 Maggio 2024 in Speciali

La  legge di Bilancio 2024, legge 213 2023, pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale  prevede un nuovo  taglio del cuneo contributivo,  riservato  alle lavoratrici madri, occupate sia nel settore pubblico che nel privato.

I commi 180-181  prevedono  infatti lo sgravio totale dei contributi  previdenziali a carico delle lavoratrici , pari al 9,19% della retribuzione imponibile, sempre che 

  • siano assunte a tempo indeterminato e 
  • abbiano  due o più figli. 

Il nuovo incentivo intende favorire l'occupazione femminile e sostenere le famiglie. Va ricordato comunque che   l'aumento del  netto in busta paga, dovuto allo sgravio contributivo,  comporta maggiori imposte.  

Il 31 gennaio INPS  ha pubblicato la circolare 27 2024 con le istruzioni operative per l'applicazione del beneficio da parte dei datori di lavoro.

Vediamo di seguito maggiori dettagli su requisiti, condizioni, applicabilità e i possibili effetti in busta paga.

Sgravio contributivo madri 2024: i requisiti

Il comma 180  della  legge di bilancio 213 2023  come detto prevede due diverse misure: 

  1.  per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 
    1.  l' esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico  
    2. delle  lavoratrici madri di 3 o piu figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche part time
    3. sia del settore privato che del pubblico impiego, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico 
    4. fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, 
    5. nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
  2. solo per il 2024  lo stesso sgravio è previsto invece :
    • per le lavoratrici madri di due figli  (sempre con contratto a  tempo indeterminato,  ed esclusi i rapporti di  lavoro domestico)
    • fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

In entrambi i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè il calcolo della pensione non prevede riduzioni.

La circolare INPS specifica che l'applicazione di questo taglio contributivo è alternativa a quella dell'esonero dei contributi IVS già in vigore per i redditi fino a 25/ 35mila euro annui.

Sconto contributivo madri: platea e cumulabilità con esonero IVS

Secondo la stima contenuta nella relazione tecnica, il nuovo esonero  riguarderà circa il 6% delle  donne occupate.  È destinato  infatti  alle  570.475 lavoratrici con due o piu figli che risultano ad oggi nelle banche dati dell'INPS .

 La platea della nuova  decontribuzione per le madri  risulta dunque limitata : su 9,74 milioni di occupate nel 2022, a beneficiare del nuovo sgravio, come detto, saranno circa il 6 per cento del totale.

Sono escluse le lavoratrici dipendenti con contratti a tempo determinato (1,48 milioni), le libere professioniste (482mila), le lavoratrici  autonome (751mila), oltre alle lavoratrici domestiche.  e ovviamente le lavoratrici senza figli o con un figlio unico.

CUMULABILITA CON ESONERO IVS

La circolare afferma che l’esonero  in oggetto risulta strutturalmente alternativo all’esonero parziale sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore,  in quanto ad esempio nel caso di sgravio del 7% , l’onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice con aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta i 247,39 euro, inferiore alla quota contributiva massima esonerabile  con l'esonero at 1 commi 180 e 181, pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).

Resta fermo che dal mese successivo a quello in cui scada la fruizione di una delle due misure per  maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita  si può ricorrere alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

ESEMPIO 

"Le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti  per l’accesso all’esonero comma 180 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese della nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere, sino al 31 dicembre 2024, all’esonero di cui al comma 181 in  alternativa al  comma 15  fruito nella precedente mensilità (cfr., sul punto, anche la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024)".

Nel settore privato il beneficio è già attivo  mentre nel settore pubblico dovrebbe iniziare con la busta paga di maggio (messaggio Noi Pa-Mef 35/2024), e con il riconoscimento delle quote arretrate dal 1° gennaio 2024.

Esonero contributivo madri: i possibili risparmi

Necessario  evidenziare  che  il risparmio contributivo   garantito da questa nuova misura fa comunque innalzare l'imponibile fiscale con conseguente maggiori tasse da versare .

Un articolo  del Sole 24 ore del 6 novembre 2023 aveva proposto alcuni esempi:

  1.  una dipendente con  due figli, con retribuzione imponibile mensile imponibile ai fini previdenziali di 1.500 euro,  potrà avere uno sconto contributivo complessivo, con relativo aumento in busta paga rispetto ad oggi, con il solo taglio del cuneo fiscale ordinario,   di circa 138 euro invece che  105.  
  2. Invece una  dirigente  con figli e titolare di  un imponibile previdenziale di 5.600 euro mensili  che  non ha avuto finora il taglio del cuneo contributivo perché il reddito supera i 35mila euro annui,  potrà avere il  taglio  massimo stabilito dalla legge ( 250 euro al mese x 12 mesi) ma dovrà comunque versare circa 256 euro di contributi .

In tutti i casi   con il taglio contributivo l'imponibile fiscale sarà più alto.

Sgravio contributivo madri 2024: istruzioni Uniemens ai datori di lavoro

Nella circolare 27 del 31 gennaio  2024 INPS riepiloga la normativa sull'esonero contributivo per le madri fornendo importanti specificazioni sui requisiti  sull'applicabilità, oltre che  le istruzioni per la fruizione nei flussi Uniemens.

In particolare, in tema di REQUISITI l'istituto specifica  che la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del  secondo (per il 2024)  o terzo figlio (o  successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del  secondo/terzo figlio (o successivo), 

Non si decade dal diritto a beneficiare della  riduzione contributiva in caso di 

  • fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare , 
  •  morte prematura,  
  • non convivenza di uno  dei figli o 
  •  affidamento esclusivo al padre.

La circolare riporta alcuni esempi specifici  di casistiche riguardo alla  decorrenza e alla durata dell'agevolazione in relazione alla data di nascita dei figli.

UNIEMENS 

I datori di lavoro non agricoli  autorizzati possono esporre  a partire  dal flusso Uniemens di competenza febbraio 2024, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero  valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento  <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati 

– nell’elemento <CodiceCausale> il valore “ELA3” avente il significato di  “Esonero articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023” nella casistica in cui sono presenti  almeno tre figli oppure 

–  il valore “ELA2” avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 181,  legge n. 213/2023” nel caso  in cui siano presenti due figli.

UNIEMENS POSAGRI

I datori di lavoro agricolo  sono tenuti ad esporre nel flusso di denuncia Uniemens – PosAgri, a partire dal mese di competenza di gennaio 2024, i dati delle lavoratrici alle quali  spetta l’esonero  compilando anche i campi sotto specificati:

a) Lavoratrici madri di tre o più figli:

in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;  in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “LG”, che assume il nuovo  significato di “Esonero art. 1, comma 180, legge n. 213/2023 tre o più figli”;

b) Lavoratrici madri di due figli:

in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”; in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “LF”, che assume il nuovo  significato di “Esonero art. 1, comma 181, legge n. 213/2023 due figli”.

ARRETRATI 

Dato che nel mese di gennaio 2024 non è stato possibile applicare lo sgravio  per mancanza di istruzioni ,  il recupero degli arretrati di esonero  per i mesi di gennaio e febbraio potrà essere effettuato entro il mese di maggio 2024.

Sgravio contributivo madri: obbligo di comunicazione dei Codici fiscali

Per  l’accesso alla misura, le lavoratrici pubbliche e private  devono comunicare al loro datore di lavoro la  volontà di avvalersi dell’esonero fornendo:

  •  il numero  e 
  • i codici fiscali dei figli, 

dati  che consentono all'istituto le verifiche sulla spettanza del beneficio.

I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l’esonero  spettante  secondo le indicazioni  specificate nella circolare  per le diverse gestioni.

Inps annuncia anche che è in preparazione un nuovo applicativo per consentire  alla lavoratrice di comunicare direttamente all’Istituto le informazioni e sottolinea che l'assenza di comunicazione dei codici fiscali dei figli, con una delle due modalità descritte,  comporta la revoca del beneficio.

Come rateizzare i debiti da cartelle: guida 2024

23 Maggio 2024 in Speciali

Le Entrate hanno aggiornato e pubblicato la guida 2024 con tutte le regole sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento. 

Vediamo di seguito tutti i tipi di rateizzazione delle cartelle in base al debito e alla tipologia di ammortamento.

Prima però, facciamo una premessa e ricordiamo che l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l’articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999 attribuiscono all’Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate.

Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di:

  • 6 anni in caso di rateizzazione ordinaria, 
  • 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.

Possono essere rateizzate le somme iscritte a ruolo da:

  • Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
  • altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti.

Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione: 

  • a. se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto. Tale preclusione:
    •  opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;
    •  può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022; in tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute alla data di presentazione della nuova richiesta;
  • b. se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati).
  • c. se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti;
  • d. oggetto della c.d. “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio”  per le quali si è determinata l’inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020.

Cartelle di pagamento: rateizzazione ordinaria

Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). 

Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. 

La rata minima è pari a 50 euro.

Cartelle di pagamento: rateizzazione per somme fino a 120 mila euro

Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120 mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica.

Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto. 

Cartelle di pagamento: rateizzazione per somme oltre 120 mila euro

Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna richiesta di rateizzazione, siano di importo superiore a 120 mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. 

Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:

  • la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell’azienda, che deve essere inferiore a 1; 
  • il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell’Indice Alfa calcolato come rapporto tra l’importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) oppure il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni ecc.) moltiplicato per 100.

Cartelle di pagamento: rateizzazione straordinaria a 120 rate

I contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni). 

I requisiti per la grave e comprovata situazione di difficoltà sono stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che fissa anche il numero massimo di rate concedibili in base alla situazione economica.   

In questo caso, come previsto dal decreto citato, le rate possono essere esclusivamente di importo costante. 

Proroga della rateizzazzione

Se un contribuente dimostra il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione in proroga.   

La proroga è richiedibile una sola volta, e a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano per il quale si chiede la proroga.   

La proroga può essere: 

  • ordinaria fino a un massimo di ulteriori 72 rate
  • straordinaria fino a un massimo di 120 rate nel caso in cui oltre al peggioramento della situazione di difficoltà economica sussiste anche la condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Il numero massimo di rate concedibili per una richiesta di rateizzazione in proroga è determinato dalla differenza tra il numero delle rate richieste e concedibili (massimo 72 o massimo 120) e il numero delle rate scadute e non pagate alla data di accoglimento, del precedente piano di pagamento rateale per il quale si sta chiedendo la proroga. 

I contribuenti devono indicare il numero di protocollo della rateizzazione per la quale richiedono la proroga e allegare i documenti, indicati sul modello, che attestano il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.  

Fondo Filiera Apistica: le regole per gli incentivi 2024

22 Maggio 2024 in Speciali

Viene pubblicato in GU n 112 del 21 maggio il decreto 2 aprile del Ministero dell'Agricoltura con la definizione dei criteri e delle modalità di  riparto delle  risorse disponibili sul Fondo per la  tutela e il rilancio delle  filiere apistica, brassicola, della  canapa  e  della  frutta  a  guscio. 

Le risorse utilizzabili per le finalità  del  presente  decreto assommano a euro 14.088.908,00; esse sono appostate sul capitolo  di spesa 7099 – pg1, 

  • derivanti dalla somma di 4.088.908,00  euro, quali fondi residui dell'esercizio 2022, 
  • 5 milioni di euro,  quali  fondi dell'esercizio  2023,  
  • 5   milioni   di   euro   quali   fondi dell'esercizio 2024.  

Il contributo è concesso nella forma di contributo a  fondo perduto computato in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 6

I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle  risorse stanziate nell'ambito dello  specifico bando emanato dal  soggetto gestore.

Fondo Filiera Apistica: i beneficiari

Beneficiari del fondo perduto le microimprese e  le  piccole  e medie imprese (PMI) come definite all'art. 1, comma 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.
Sono escluse dalla concessione dei benefici  le imprese che si trovano  nelle condizioni  di  impresa  in difficolta' cosi' come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01) o impresa che le succede.
Sono escluse dai pagamenti risultanti dai  benefici  di  cui  al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine  di  recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione  che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato  interno  e che on hanno rimborsato o versato  in  un  conto bloccato  l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli  interessi di recupero. 

Fondo Filiera Apistica: finalità

Gli interventi ammissibili sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese agricole  volti  all'aumento della  loro competitività e della sostenibilità ambientale attraverso:

  • a) la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti nell’ambito delle specie afferenti alla filiera della  frutta  a guscio,  ivi compresi interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei  castagneti tradizionali da frutto, compresa la trasformazione dei  boschi  cedui castanili in castagneti da frutto»;
  • b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti irrigui volti alla razionalizzazione nell'utilizzo della risorsa idrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti,  compresi  sistemi  di accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna;
  • c)  introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sia nei nuovi impianti  che  negli  impianti  esistenti. nonché’ della fase di lavorazione del prodotto  fresco  e  post raccolta, e di essiccazione  per  ridurre  il  pericolo  di  malattie parassitarie»;
  • d) una campagna informativa e di promozione, in continuità con le attività già avviate,  rivolta  al consumatore al  fine  di stimolare una domanda destagionalizzata ed  un  acquisto  consapevole della qualità e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie afferenti alla filiera della frutta in guscio.           

Fondo Filiera Apistica: entità del sostegno

Nel dettaglio, l'entità del sostegno è  pari   al   65% del costo dell'investimento ammissibile; tale aliquota e' aumentata all'80% del costo dell'investimento  quando  sostenuto  da  aziende  condotte  da giovani agricoltori.

Il contributo è concesso al Soggetto  beneficiario  nel  limite dell'importo massimo di euro 100.000,00.

All'interno del medesimo bando sara' predisposta una graduatoria per ogni singola specie a guscio indicata.

Le spese sono ritenute ammissibili se corrispondenti ai seguenti criteri minimi

  • a) spese riferite  ad  interventi  effettuati  nel  limite  di  5 (cinque) ettari di nuovi impianti e/o reimpianti  per  azienda;  tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese  di  impianto  prevedono almeno due specie di frutta a guscio;
  • b) sono altresi' ritenuti ammissibili, nel limite  di  5  ettari, quegli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei   castagneti tradizionali e/o trasformazione di cedui castanili in  castagneto  da frutto;
  • c) applicazione dei costi standard come  definiti  nel  documento «Metodologia per l'individuazione  delle  Unita'  Di  Costo  Standard (Ucs) per i nuovi impianti  arborei,  per  la  Misura  4  dei  Psr  – Aggiornamento luglio 2022», elaborata ed  applicata  nell'ambito  dei Programmi di sviluppo rurale, quando riferiti all'impianto base, alle lavorazioni aggiuntive effettuate e agli impianti irrigui  realizzati sul medesimo impianto base;
  • d) con l'applicazione del costo reale quando le voci di spesa non sono comprese nell'elenco delle voci UCS; queste voci possono  essere finanziate,  qualora  ammissibili,  solo  previa rendicontazione  di dettagliati giustificativi di spesa.

Le spese per beni e servizi legati all'introduzione di  impianti irrigui sulle superfici  sede  dei  nuovi  impianti e/o  reimpianti, nonche' all'introduzione di innovazioni nella gestione  della  difesa fitoiatrica, sono ammesse entro i seguenti massimali:

  • a) 4.000,00 euro/ettaro se trattasi solo di  impianto  irriguo  o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica;
  • b)  6.000,00  euro/ettaro  qualora  le  spese  di  investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento.

Quando  disponibile è obbligatorio  l'utilizzo  di  materiale vivaistico «certificato» o con passaporto. Per  la riconversione  di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto  e  il  recupero  di castagneti da frutto abbandonati, in caso  di  carenza  di  materiale certificato, è consentito  l'uso  di  materiale  di   propagazione prelevato  presso  la  propria  azienda.  

Per i  rimanenti  casi è consentito esclusivamente l'utilizzo di materiale prodotto secondo le vigenti normative di settore.