Lipe: come ravvedersi

3 Marzo 2025 in Speciali

Attenzione al fatto che la Riforma Fiscale con il DLgs. 87/2024 non ha previsto novità sulla comunicazione Lipe.

Pertanto, continua a rendersi applicabile il previgente regime sanzionatorio in caso di ritardi e omissioni, ma sono cambiate le regole del ravvedimento operoso.

Leggi anche: Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?

Comunicazione Lipe: chi riguarda

I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

Attenzione al fatto che l’obbligo di invio della Comunicazione Lipe non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Ai fini della Lipe il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Comunicazione Lipe: regole di invio

Per trasmettere la comunicazione trimestrale Iva, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga: 

  • I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione,
  • I dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento,
  • I dati dell’eventuale dichiarante.

L'agenzia delle entrate mette a disposizione un software specifico oppure si può ricorrere ad un software di mercato, purché il risultato sia conforme alle regole previste dalle specifiche tecniche (approvate con provvedimento del 21 marzo 2018). 

Il file con la comunicazione trimestrale Iva deve essere firmato digitalmente. 

Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi: 

  • un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta
  • il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile
  • la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Un file comunicazione trimestrale Iva, può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.

Le Entrate mettono anche a disposizione un software di controllo, disponbile, dall’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Lipe: come ravvedere il mancato invio

Come detto, la misura della sanzione per la Lipe non è stata modificata, ma ci sono alcune novità in merito al ravvedimento operoso.

Il Decreto sulle sanzioni n 87/2024 in vigore dal 1° settembre, rende applicabili novità in tema di ravvedimento anche alle Lipe.

Nel caso in cui, per regolarizzare l’omessa o errata comunicazione, ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, la riduzione delle sanzioni è attualmente pari a:

  • 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo alla violazione ossia 55,56 euro;
  • 1/8 del minimo, se la regolarizzazione è dal 91° giorno successivo alla violazione sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, ossia 62,50 euro;
  • 1/7 del minimo, se la regolarizzazione è successiva al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, ossia 71,43 euro;
  • 1/6 del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio non preceduto da PVC e senza domanda di adesione, ossia 83,33 euro;
  • 1/5 del minimo, dopo il PVC, senza comunicazione di adesione e prima dello schema di atto strumentale al contradditorio, ossia 100 euro;
  • 1/4 del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio, preceduto da PVC e senza domanda di adesione, ossia 125 euro.

Le regole per il ravvedimento operoso per le LIPE sono state dettate dall'Ade con la Risoluzione n 104/2017.

La regolarizzazione può essere effettuata:

  1. con il ravvedimento prima dell’invio del Modello di dichiarazione IVA annuale. In questo caso è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione Lipe;
  2. con la correzione direttamente in sede di predisposizione del Modello di dichiarazione IVA. In questo caso non è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione.

Allegati:

Credito transizione 5.0: faq aggiornate al 21 febbraio

24 Febbraio 2025 in Speciali

Il MIMIT con un avviso pubblicato sulla pagina dedicata al Piano Transizione 5.0, informa degli aggiornamenti relativi al relativo credito di imposta.

In particolare, viene evidenziato che è disponibile per il download la versione aggiornata in data 21 febbraio 2025 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0 concernenti:

  • le caratteristiche generali del Piano, 
  • la procedura per l’accesso all’agevolazione,
  • i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232,
  • il calcolo del risparmio energetico, 
  • la determinazione dell’importo del credito d’imposta, 
  • gli impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
  • la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, 
  • i controlli e le verifiche.

In particolare, l’aggiornamento riguarda:

  • nuovo capitolo "Procedura semplificata (comma 9-bis dell'art. 38)" con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
  • FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
  • FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
  • FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
  • revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
  • FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Leggi anche: Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?

Vediamo alcune delle faq su questa agevolazione

Transizione 5.0: come si calcola il risparmio energetico del nuovo investimento?

Veniva domandato come si calcoli il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto d’investimento è localizzato all’interno di una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa.

Il GSE ha evidenziato che a tal proposito è utile ricordare che, come indicato nella FAQ n. 4.9, qualora il progetto di innovazione riguardi l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo. 

Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l’integrazione del processo produttivo con una nuova linea in funzione all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo

Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:

  • Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa;
  • il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una linea all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa.

Transizione 5.0: processo e struttura produttivi nelle imprese agricole

Veniva domandato quali siano le definizioni di “struttura produttiva” e “processo produttivo" nel settore agricolo.

Il GSE con FAQ del 2.11.2024 ha evedenziato che per le imprese operanti nel settore agricolo, è possibile definire: 

  • “processo produttivo”: la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la concimazione o la raccolta. Il singolo processo produttivo può essere eseguito da una macchina operatrice semovente specificamente progettata per quell’obiettivo (ad esempio la mietitrebbia per la raccolta del grano o la barra irroratrice semovente per i trattamenti) oppure da un’attrezzatura trainata, semi-portata o portata da una trattrice agricola (ad esempio la seminatrice trainata da una trattrice agricola).
  • “struttura produttiva”: il terreno agricolo, di appartenenza dell’impresa agricola che realizza il progetto di investimento – nonché gestito o lavorato dalla stessa secondo contratti di aƯitto o comodato d’uso – in cui sono svolti tutti i processi produttivi connessi a una specifica coltivazione o attività zootecnica.

Transizione 5.0: come soddisfare i requisiti per i moduli fotovoltaici

Veniva domandato, nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024, come sia possibile soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione.

La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181 da parte di ENEA, ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla misura Transizione 5.0: 

  • la conformità ad alcune specifiche norme tecniche;
  • la garanzia di esecuzione delle prestazioni minime così come previste rispettivamente per le tre sezioni a), b) e c) del Registro; 
  • a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, la dotazione di: 
    • un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei Paesi UE; 
    • di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.

Fermo restando l’obbligo di dotarsi, in ogni caso, dell’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (c.d. “Factory Inspection Attestation”) ai fini dell’identificazione territoriale dei moduli e, ove previsto, delle celle, le imprese che richiedono l’accesso al beneficio certificano il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli fotovoltaici ammessi, mediante la trasmissione di un’attestazione rilasciata dal produttore, ex art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19. 

Detta attestazione, da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione, dovrà, in ogni caso, assicurare il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 181/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024,e dovrà contenere, in particolare, una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni ISO.

Il GSE si riserva di poter effettuare accertamenti di merito circa la rispondenza dell’attestazione con i requisiti indicati dal legislatore.

Nelle more dell’adozione del Registro, il rispetto dei richiamati requisiti ISO potrà essere altresì provato dagli operatori attraverso il possesso di certificazioni di qualità aziendale equipollenti, rilasciate per le medesime finalità di cui alle menzionate certificazioni ISO.

Milleproroghe 2025: tutte le novità in vigore dal 25 febbraio

24 Febbraio 2025 in Speciali

La legge di conversione n 15/2025 del Dl n 202/2024 noto come Milleproroghe è in vigore dal 25 febbraio. 

Diverse le novità introdotte nell'iter presso Camera e Senato.

Tra tutte spicca la riammissione dei decaduti per la Rottamazione quater.

Dalla sua approvazione e pubblicazione in GU n 302 del 27 dicembre 2024 il Decreto Milleproroghe, DL n 202/2024 ha visto un susseguirsi di novità con emendamenti al testo originario.

Tra le altre novità emendative ve ne sono anche per i termini dei dichiarativi e in particolare, per il solo anno 2025:

  • sono prorogati dal 28 febbraio al 17 marzo i termini per l’approvazione e la messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche;
  • è prorogata dal 15 al 30 aprile la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
  • è prorogato dal 15 al 30 aprile il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – “ISA”84 e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024.

Relativamente alle polizze catastrofali per le imprese tanto discusse nei mesi passati del 2024, rimane confermata la data del 31 marzo per adeguarsi all'obbligo, tranne che per le imprese della pesca e acquacoltura e per le assemblee societarie a distanza utilizzabili ancora per tutto il 2025.

Altra norma che ha subito una ulteriore modifica è quella per lo slittamento del termine delle e-fatture per le prestazioni sanitarie inizialmente previsto al 31 marzo, ora ulteriormente esteso per tutto il 2025.

Inoltre sono introdotte novità per i crediti transizione 5.0 e ZLS rivolti agli investimenti delle imprese in beni strumentali e a particolari condizioni.

Vediamo il ripilogo di cosa contiene il Dl Milleproroghe convertito in legge n 15/2025

Milleproroghe: le proroghe per l’Economia. Proroga esenzione IVA del terzo settore

Si prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). 

Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU).

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all’Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15 per cento del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell’elenco Istat, dalle autorità indipendenti (Consob inclusa) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.

Inoltre, si proroga all’anno 2028 la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.a. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT.

Si proroga per tutto il 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

Sono prorogati al 31 dicembre 2025: gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività; i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa.

Si introduce una sospensione di 24 mesi del procedimento di revoca dell’autorizzazione per il confidi in conseguenza del venir meno del requisito di attività finanziaria di almeno 150 milioni di euro a condizione che il confidi comunichi alla Banca d’Italia l’avvio di un processo di integrazione finalizzato al rispetto di tale soglia, fornendo idonea documentazione.

Si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria sono autorizzati ad approvare i bilanci aziendali relativi agli anni precedenti il 2022.

Si proroga al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Milleproroghe: le proroghe per il Turismo

Si differisce al 31 marzo 2025 il termine per l’erogazione di risorse a favore dei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di specifici interventi realizzati dagli operatori turistico-ricettivi per il potenziamento dell’offerta turistica nazionale che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per specifici interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.

Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di taluni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

Si proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi.

Milleproroghe: le proroghe per lo Sport

Si proroga al 31 dicembre 2025 la disposizione che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

Si proroga al 31 dicembre 2027 la facoltà per l’Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell’aerea destinata alla «Città dello sport».

Milleproroghe: le proroghe per l’Agricoltura

Si mette a regime l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio xylella fastidiosa, che autorizzano il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere, previa comunicazione alla regione, all’estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Si precisa la prosecuzione puntuale di determinate misure di sostegno e attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina. 

Con una o più ordinanze di protezione civile da adottarsi entro il 31 gennaio 2025 e in deroga alle disposizioni vigenti sono regolati il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere da ricondurre in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

Milleproroghe: le proroghe per l’editoria e la pubblica amminsitrazione

Si prorogano alcune disposizioni introdotte dai provvedimenti adottati per l’emergenza Covid-19: per le annualità 2025 e 2026 l’abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite e l’applicazione della "clausola di salvaguardia"; per le annualità 2024 e 2025 il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo.

Vediamo infine tutte le altre proroghe:

  • Pubblica amministrazione Il decreto stabilisce una razionalizzazione e un efficientamento del sistema delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Mentre fino a oggi il problema dei tempi necessari per bandire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla p.a., era gestito tramite proroghe annuali, che sono venute a protrarsi fino a 11 anni, con il provvedimento si introduce una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Viene al riguardo stabilito un termine massimo di tre anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dalla p.a., senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà assunzionale assegnata e dei relativi stanziamenti. La nuova norma si applicherà a decorrere dal 2025 ed è previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure assunzionali a oggi non concluse. 
  • Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della p.a. Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si proroga di un anno il termine entro il quale le p.a. possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici e all’INPS l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle p.a. in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori). Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario. Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è "dolosamente voluta" dal soggetto.
  • Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuoco Si proroga al 30 giugno 2025 la decorrenza per l’applicazione della previsione che disciplina il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato e fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si proroga al 31 dicembre 2025 la validità di specifiche graduatorie relative a concorsi banditi per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si autorizza l’impiego fino al 30 aprile 2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell’azione di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.
  • Salute Si sopprime il termine vigente del 31 dicembre 2024 entro il quale gli organi liquidatori della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa dovrebbero concludere le loro attività. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine che consente l’esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di:
    • procedere al reclutamento di medici specializzandi, dal secondo anno, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili, anche in deroga alle normative vigenti;
    • conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate, qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore;
    • conferire incarichi a tempo determinato, con le medesime procedure semplificate, per la durata di sei mesi, anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, anche in assenza di un diploma di specializzazione. Si proroga al 30 aprile 2025 del termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC (Autorizzazione immissione in commercio) sulla base dei dati delle fatture elettroniche. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN. Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dell’efficacia delle disposizioni regolamentari in materia di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni e delle province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni sull’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie autorizzate, pubbliche o private e per i professionisti che ne facciano richiesta, nonché per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, nonché la stipula di accordi contrattuali. Si proroga al 31 dicembre 2025 l’applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di dolo e colpa grave (prevista nel periodo di emergenza COVID-19), in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale – omicidio colposo e lesioni personali colpose – commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per ottenere gli incentivi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. Si modificano, in modo da mandarle a regime senza ulteriori proroghe, le disposizioni che consentono ai medici iscritti al Corso di formazione in medicina generale di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali. Si prevede la possibilità di mantenere gli incarichi già assegnati al momento dell’iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale e si specifica che tra gli incarichi convenzionali assegnabili sono inclusi quelli provvisori e di sostituzione, anche ai fini del riconoscimento delle ore di formazione. Si portano a regime le disposizioni che permettono agli specializzandi in medicina generale e in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, consentendo di valorizzare l’attività svolta quale attività pratica ai fini della formazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 lo stanziamento per i piani regionali per il recupero delle liste d’attesa incrementandolo fino ad un massimo dello 0,7% del fondo sanitario.
  • Istruzione e merito Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per accedere al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico con il titolo di studio previsto dall’ordinamento previgente. Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito, nelle more dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici. Si prorogano i termini in materia di reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo. Si proroga all’anno scolastico 2025/2026 la misura relativa alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione.
  • Cultura Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Si proroga dal 2024 al 2025 il termine di durata della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l’ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
  • Infrastrutture e trasporti Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Vengono inoltre prorogati alla medesima data del 31 dicembre 2025 i termini relativi all’obbligo di notifica della proposta di alienazione all’assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione. Infine, vengono rinnovati fino al 31 dicembre 2025 i contratti scaduti, al fine di consentire l’esercizio del suddetto diritto di prelazione. Si estendono per ulteriori sei mesi, per un totale di 36 mesi, i termini di inizio e ultimazione dei lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali. Si prorogano dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 i termini relativi all’adeguamento ai criteri di sicurezza, rispettivamente, del materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie.
  • Affari esteri e cooperazione internazionale Si proroga per tutto il 2025 l’autorizzazione di spesa per l’invio di militari dell’Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all’estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell’Est Europa.
  • Difesa Si prorogano per tutto il 2025 i termini di applicazione del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, per il progressivo conseguimento dei volumi organici di Ufficiali e Marescialli. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità di depositare atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari attraverso invio da indirizzo di posta elettronica certificata.
  • Giustizia Si proroga la riduzione del termine del tirocinio previsto per i magistrati ordinari (da 18 a 12 mesi) anche ai magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Si proroga fino al 31 dicembre 2025, per il personale del Ministero della giustizia, l’esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria che limita l’esigenza del previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nei soli casi in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento. Si proroga al 31 dicembre 2025 l’operatività delle Sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria in corso presso le stesse. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale le intercettazioni verranno effettuate attraverso le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate. Si proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.
  • Ambiente e della sicurezza energetica Si differisce al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore dell’obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui. Si elimina il termine ordinatorio previsto per l’adozione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti.
  • Lavoro e politiche sociali Si proroga il periodo di transitorietà del cinque per mille dell’IRPEF, limitatamente alle ONLUS, per consentire a dette organizzazioni di essere interessate inter alia, anche per il 2025, dal riparto del beneficio del cinque per mille dell’IRPEF.
  • Imprese e Made in Italy Si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale
  • LEP Si assegna al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio l’attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 5 dicembre 2024.
  • Sistema di informazione per la sicurezza Si proroga fino al 30 giugno 2025 la possibilità di estendere le condotte scriminabili con garanzie funzionali a ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, utilizzare l’identità di copertura nei procedimenti penali per reati scriminati con garanzie funzionali e deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura. Si proroga, fino al 30 giugno 2025, la norma che disciplina la possibilità per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti e internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.

Registro Tracciabilità dei Rifiuti: dal 13 febbraio RENTRI in vigore

13 Febbraio 2025 in Speciali

Parte dal 13 febbraio la tracciabilità dei rifiuti con il Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) e debuttano i modelli allegati al DM n 59/2023.

Ricordiamo che, le regole per il RENTRI sono state dettate nell'Allegato al Decreto n. 143 del 06.11.2023 ed hanno definito: 

  • le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI),
  • le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI,
  • i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità 
  • le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

Ricordiamo inoltre che con il Decreto n 59 del 4 aprile 2023 pubblicato in GU n 121 del 31 maggio sono disciplinate le regole operative del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità (ai sensi dell'art.188 bis del DLgs n 151/2006).

Con il provvedimento oltre ad assicurare l’attività di controllo sui rifiuti, si intende mettere a disposizione di imprese e settore pubblico:

  • dati, servizi e informazioni,
  • per promuovere l’economia circolare,
  • e il recupero di materia. 

Il RENTRI è gestito dal MASE con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

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RENTRI Registro nazionale Tracciabilità dei Rifiuti: che cos’è

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento disciplina il sistema di tracciabilita' dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Il regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di  tracciabilita', definendo:

  • a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152  del  2006 con  l'indicazione  altresi'   delle   modalita'   di   compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi,
  • b) le modalita' di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei  soggetti  obbligati  ovvero  di  coloro  che  intendano volontariamente aderirvi,
  • c) il funzionamento del  RENTRI,  ivi  incluse  le  modalita'  di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);
  • d) le modalità per la  condivisione dei  dati  del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al  fine del loro inserimento nel Catasto di  cui  all'articolo  189  del  decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le  modalita'  di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e  gli adempimenti trasmessi al  RENTRI,  garantendone,  ove  possibile,  la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • e) le modalita' di  interoperabilita'  per  l'acquisizione  della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo  alle  spedizioni di rifiuti;
  • f)  le  modalita' di svolgimento  delle funzioni di  supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali  ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n.  152 del 2006;
  • g) le modalita' di accesso ai dati del  RENTRI  da  parte  degli organi di controllo;
  • h) le modalita' per la verifica  e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui  all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  152  del 2006, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario.

Gli allegati I e  II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del  2006. 

L'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l'iscrizione al RENTRI ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge  n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  12  del 2019. Gli allegati I, II e III sono  parte  integrante  del  presente regolamento. 

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RENTRI: le imprese che devono iscriversi

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI,  mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:

  • a) gli enti e  le  imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei rifiuti;
  • b)  i  produttori  di  rifiuti  pericolosi,  fatto  salvo  quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;
  • c) gli enti e le imprese che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti pericolosi a titolo  professionale  o  che  operano  in  qualita'  di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  • d) i Consorzi istituiti per  il  recupero  e  il  riciclaggio  di particolari tipologie di rifiuti
  • e) i soggetti di cui  all'articolo  189,  comma  3,  del  decreto legislativo  n.  152  del  2006,  con  riferimento  ai  rifiuti   non pericolosi.

A copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico  degli iscritti  di  un contributo annuale e  di  un  diritto di  segreteria,  ai   sensi dell'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135  del  2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  12  del  2019,  nella misura e con le modalita' indicate nell'allegato III.

Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unita'  locale, come  individuata  ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione.

Per gli  anni successivi al primo, il contributo annuale è versato  entro il  30 aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.

Ogni variazione all'iscrizione è soggetta  al  pagamento  del diritto di segreteria, secondo le modalita' di cui all'allegato II

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RENTRI: modello di registro di carico e scarico rifiuti

E' approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190,  comma  2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I.

Nel registro cronologico di  carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
Il registro cronologico di carico e  scarico è tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:

  • a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile  mediante  il portale del RENTRI, compilato e vidimato da  parte  delle  camere  di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita' previste dalla normativa sui registri IVA;
  • b) a partire dalla data di iscrizione  al  RENTRI,  in  modalita' digitale, con vidimazione  digitale  mediante  l'assegnazione  di  un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle  camere  di commerciotramite apposita applicazione  utilizzabile  attraverso  il RENTRI; la compilazione  in  modalita'  digitale è effettuata  nel rispetto delle seguenti disposizioni:
    • 1) le registrazioni  sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione  dall'operatore, che ne deve assicurare  il corretto funzionamento e  costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilita' di riproduzione dei documenti  posti  in conservazione  e  l'estrazione  delle  informazioni  dagli  archivi informatici, relativamente alla serie di dati  trasmessi al  RENTRI, qualora cio' sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da  parte degli organi di controllo;
    • 2)  i  numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi  e  non  modificabili e garantiscono l'identificabilita' dell'utente;
    • 3) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata  con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata r l'identificativo temporale con data ed ora;
    • 4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

Il registro cronologico è tenuto in modalita' digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei  servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20. 

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RENTRI: modello di registro di identificazione rifiuti

E' approvato il modello di  formulario di  identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell'allegato II.
Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformita' al modello riportato nell'allegato II ed e' integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
Ferma restando la responsabilita' del produttore o del detentore con  riferimento  alle  informazioni  di   propria   competenza,   il formulario puo' essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
Il formulario  di  identificazione  del  rifiuto  e'  vidimato digitalmente con le modalita' indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le  modalita'  di  cui  all'articolo  7, comma 2, se in formato digitale.
L'acquisizione da parte del produttore del formulario  compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo  188-bis,  comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

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Allegati:

Ticket licenziamento NASPI: guida e importi 2025

10 Febbraio 2025 in Speciali

In quali casi di cessazione del rapporto di lavoro c'è  l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) e come si calcola? Qual'è l'importo minimo 2025?

Vediamo di seguito una sintesi dell'obbligo  e riportiamo gli importi del ticket calcolato sulla base dell'importo  Naspi 2025   comunicato dall'INPS nella circolare 25 2025 e riepiloghiamo la normativa in merito (v. circolare INPS n. 40 2020 ).

Calcolo del contributo per NASPI: “Ticket licenziamento” 2025

Il contributo  CD " TICKET LICENZIAMENTO" e' interamente  a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

Il contributo  va calcolato  sulla prima fascia di  retribuzione convenzionale (pari a 1.436,61 euro per il 2025), mentre l’importo massimo mensile  della NASPI  per il 2025 è pari a  1.562,82 euro (importo  2024 aggiornato al tasso di inflazione 2024:0,8%).

Il totale per il 2025 secondo le istruzioni date dall'Inps risulta pari a:

  •   640,76 euro (il 41% di 1.562,82 euro) per ogni anno 
  •  con importo massimo del contributo pari a 1.922,28 euro (640,76 euro moltiplicato per 3).

Per il calcolo dell'importo del contributo licenziamento,  va tenuto conto che 

  • l'importo non è collegato  alla retribuzione individuale ma  è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro,  sia part-time o full-time. La legge n. 92/2012,  stabilisce  infatti che il contributo  dovuto è pari al “41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
  •  Se la prestazione lavorativa è stata inferiore all’annualità   il ticket va  riparametrato in base agli effettivi mesi di lavoro 
  • Va considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni ma i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate, 

Inoltre, per quanto riguarda il computo dell’anzianità aziendale va considerato che:

  • non si deve tener conto dei periodi di congedo per maternità né dei periodi di aspettativa non retribuita.
  • devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale, 
  • se il lavoratore è passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie , nell’anzianità aziendale  si considera anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.

Tipologie e codici Uniemens cessazioni incluse ed escluse dal ticket

Il contributo è dovuto  "in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa ", e cioè nei casi di:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”)
  • licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”);
  • per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23
  • dimissioni per giusta causa o di dimissioni  durante il periodo tutelato di maternità;( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”).
  • dimissioni rassegnate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda  per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro
  • interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede  oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico
  • recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista (codice cessazione di nuova istituzione “1T” e “1V”),
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con accettazione dell'offerta di conciliazione ( codice Tipo cessazione “1H”).
  • Interruzioni di rapporto di lavoro intervenute nell’ambito  di contratto di espansione (DL  34 2019).

 Il c.d. ticket di licenziamento NON è dovuto nel caso di:

  • dimissioni volontarie del lavoratore (codice Tipo cessazione “1B”).
  • cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell’articolo 4 della legge n. 92/2012  "Isopensione" (codice Tipo cessazione “1L”).
  • cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell'ambito di licenziamento collettivo, o di riduzione di personale dirigente 
  •  interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi di incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs n. 148/2015.
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  in aziende con  meno di quindici dipendenti , nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.”(codice Tipo cessazione “1G”).
  • interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello- codice Tipo lavoratore “PA”).
  • interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato non comporta l’obbligo contributivo in argomento.
  • interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale  negli anni 2019 e 2020 (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 19/2018).
  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione ( codice Tipo cessazione “1M”).
  • interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (codice Tipo cessazione “1N”). Questo caso  pero non trova applicazione   se il  lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale. (Maggiori dettagli  riguardo l'obbligo contributivo per licenziamenti nelle attività di cantiere nella circolare INPS 19.3.2020)
  • licenziamenti per i quali  i datori di lavoro siano tenuti al versamento del contributo di ingresso alla procedura di mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91.

Cumulabilità Ticket licenziamento e pensioni

In generale il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può accedere alla NASpI (art. 2, comma 40, lett. c), della legge n. 92/2012).   Se il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo all’interruzione del rapporto di lavoro,  non  c'è l'obbligo di pagamento del c.d. ticket di licenziamento 

Al contrario, qualora sussista per il lavoratore,  per una delle situazioni di interruzione del rapporto di lavoro citate nel primo paragrafo il teorico diritto alla NASpI sino alla decorrenza della pensione, il datore di lavoro è tenuto all’obbligo contributivo.

Ad esempio,  nei casi di opzione per il regime sperimentale donna, totalizzazione, ricongiunzione o totalizzazione di periodi contributivi esteri pensione quota 103) in cui il sistema delle finestre  consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva,   è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione fino alla decorrenza delle pensione  (v. circolare n. 88/2019 ) il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo  cd Ticket licenziamento. 

Misura del contributo NASPI nel licenziamento collettivo

Va ricordato infine che dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo  senza accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.

 Inoltre per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per la CIGS  l'aliquota  di calcolo del contributo è pari all'82% del massimale mensile (tali  cessazioni  vanno esposte nel flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1Q”).

 Se si verificano contemporaneamente entrambi i casi precedenti  (licenziamento collettivo senza accordo sindacale, dal 1.1.2018 da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per CIGS ) il c.d. ticket di licenziamento, pari all'82% del massimale mensile, è moltiplicato per tre volte.

Guide turistiche: nuovo regolamento e bando 2025

1 Febbraio 2025 in Speciali

La riforma della professioni di guida turistica  che prevede un elenco nazionale delle guide turistiche con esame unico di accesso  e  nuove specifiche  modalità di svolgimento della professione  è apparsa in GU a novembre 2023 (legge 190 2023)

E' stato pubblicato il 28 giugno il decreto del ministero del turismo (DECRETO 26 giugno 2024, n. 88 Regolamento recante disposizioni applicative per  l'attuazione  degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre  2023,  n.  190, recante:  «Disciplina  della   professione   di   guida   turistica» con ulteriori dettagli sull'istituzione dell'albo nazionale e sugli obblighi di aggiornamento)  entrato il vigore il 13 luglio 2024. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data  di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo (quindi entro dicembre 2025)  le guide  turistiche già abilitate possono continuare a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.  Successivamente si potra esercitare solo dopo aver superato  il nuovo esame di abilitazione ed essersi iscritti al nuovo elenco.

Il bando per l'esame di abilitazione   è stato pubblicato il 28 gennaio. Le domande di ammissione possono essere inviate dal 28 gennaio al 27 febbraio 2025  sul portale di Reclultamento della pubblica amministrazione INPA,cui si accede con SPID, CIE o CNS.

Vediamo nei paragrafi seguenti la nuova disciplina con le novità del DL PNRR 19 2024  e del Decreto ministeriale attuativo .

SCARICA QUI IL TESTO DEL BANDO 

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Professione guida turistica: l’esame di accesso regionale e il nuovo Regolamento

Per poter svolgere professione ad oggi era previsto il conseguimento di una abilitazione a livello regionale attraverso il superamento di un Esame di Stato , norma contenuta nel Decreto  del Ministero del Turismo  dell’11.12.2015. 

I requisiti per sostenere l'esame di accesso agli albi regionali delle guide turistiche  erano  i seguenti:

  • maggiore età 
  • possesso del diploma di laurea triennale oppure 
  • possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione Europea  la preveda.

ATTENZIONE La legge di conversione  del DL 19 2024 aggiunge che il divieto di avvalersi di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche e il conseguente obbligo di indicare il numero di iscrizione all’elenco della guida turistica che presta la propria attività professionale, si riferiscono ad  intermediari turistici e non a piattaforme digitali in quanto a tali realtà non possono essere imposti obblighi informativi non previsti dal diritto UE.

Regolamento  professione guida turistica dal 13 luglio 2024 

Le guide turistiche che 

  • avranno  superato l'esame di abilitazione (vedi sotto i dettagli), ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, o 
  • che fossero già abilitate alla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2023, possono richiedere l'iscrizione all'elenco nazionale.

L'elenco include dati come il numero di iscrizione, nome, cognome, codice fiscale, data di abilitazione, specializzazioni, lingue straniere conosciute e titoli di studio.

L'elenco nazionale è suddiviso in due sezioni:

  1. Guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale o già abilitate.
  2. Guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero

I candidati devono versare un contributo di 10 euro per la partecipazione all'esame di abilitazione e di 30 euro per il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, che include fotografia, numero di iscrizione e codice univoco di identificazione

In alternativa alla prova attitudinale, i candidati possono scegliere un tirocinio di adattamento sotto la supervisione di una guida turistica abilitata da almeno tre anni. Questo tirocinio può essere accompagnato da formazione complementare per garantire l'acquisizione delle conoscenze specifiche necessarie(dm-guida-tur).

L'elenco nazionale è realizzato e gestito attraverso una piattaforma informatica dal Ministero del Turismo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo www.turismo.gov.it

Disposizioni Transitorie

Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica, le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione o utilizzando il tesserino personale di riconoscimento già in loro possesso

Guida turistica: definizione, attività, assicurazione

La nuova legge   definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo o il riconoscimento della qualifica professionale 

Costituiscono  attività proprie della professione di guida turistica: l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto  del  valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano

Si specifica che la visita guidata, ha il fine di: 

  • a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici,  religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, e degli ulteriori elementi di identità locali;
  • b)  trasmettere la conoscenza, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e della  necessità di rispettarlo;
  • c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità. 

L’esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione , o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita  all’estero a  alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale.

Solo una attività su base temporanea e occasionale , per siti non culturali e aperture straordinarie  senza  pagamento o  iscrizione può svolgersi senza il possesso della qualifica .

Viene inoltre specificato che  nei luoghi della cultura aperti al pubblico,  anche appartenenti a soggetti privati, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

ATTENZIONE: Con le ultime modifiche è stato eliminato l’obbligo di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale – previsto dall’articolo 3,comma 4, L. n. 190/2023, così soppresso in quanto nelle interlocuzioni con la Commissione europea,  è emerso come  sproporzionato l’obbligo di copertura assicurativa personale in  assenza di rischi diretti e specifici per la salute dei destinatari  con effetto di  aumentare gli oneri amministrativi a carico dei  professionisti senza offrire però un concreto ed effettivo beneficio a  favore dei consumatori.

Elenco nazionale guide turistiche, aggiornamento e abilitazione cittadini stranieri

Come detto, la legge di riforma della professione di guida turistica  prevede l'istituzione di un elenco nazionale presso il Ministero del Turismo al quale avranno accesso, previa domanda,  coloro che 

  • hanno superato lo specifico esame di abilitazione  nazionale  (di cui si attende il bando al massimo  entro la fine del 2025)
  • hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, 
  • sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica   e iscritti agli albi regionali alla data di entrata in vigore della  legge, ovvero  alla data del 17 dicembre 2023

L’elenco nazionale sarà pubblico,    distinto in due   sezioni  e conterrà, oltre ai dati anagrafici e al numero di iscrizione,  i dati  relativi alle  specializzazioni e alle  ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, su una apposita piattaforma informatica per la quale sono stati stanziati i fondi necessari 

Gli iscritti potranno svolgere la  professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale e riceveranno  dal Ministero del turismo un tesserino  di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione. 

Nella conversione del DL 19 si prevede che  tale elenco dia conto anche della data di ultimo adempimento dell’obbligo di aggiornamento  da parte del professionista.

OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Il decreto del 26 giugno 2024 precisa che i corsi di aggiornamento  destinati alle guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale gestito dal Ministero del Turismo sono obbligatori  e devono comprendere almeno cinquanta ore di formazione ogni tre anni , con  contenuti sia  teorici che pratici, mirati ad approfondire le esperienze maturate e le conoscenze acquisite. I corsi possono essere tenuti da docenti ed esperti delle materie rilevanti e sono organizzati da enti autorizzati e in convenzione con le regioni o le province autonome.

In caso di impedimenti per malattia o altre cause di forza maggiore, la guida deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento

Le guide turistiche devono comunicare al Ministero del Turismo l'avvenuta partecipazione ai corsi, trasmettendo l'attestazione di frequenza attraverso la piattaforma informatica, al fine di aggiornare le informazioni contenute nell'elenco nazionale.

ABILITAZIONE CITTADINI STRANIERI 

I cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità   alla normativa di un altro Stato  potranno svolgere  loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale previa integrazione della formazione e  superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, costituita da  una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali 

ATTENZIONE:  L'espletamento della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale)  potrà essere effettuato solo  nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione del professionista richiedente debba essere  opportunamente integrata, con una misura  rimessa alla scelta del richiedente.

Il tirocinio di adattamento abbia una durata massima di ventiquattro mesi,(non piu  pari e non inferiore a ventiquattro mesi.)

Inoltre,  non sarà quindi più richiesta la qualifica professionale di guida turistica  a chi  ne abbia fatto richiesta sulla base di titoli conseguiti all’estero.

Con un prossimo decreto del Ministro del turismo, d’intesa con la Conferenza  stato-regioni e il  Ministro per gli affari europei,  saranno definite  le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale,  e  le modalità di svolgimento della prova attitudinale, 

L’esame di accesso all’elenco guide turistiche: requisiti, materie e prove

Il nuovo esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica,  avrà cadenza almeno annuale e sarà indetto dal  Ministero del turismo. 

Consisterà nello svolgimento di:

  1.  una prova scritta, 
  2. una prova orale e 
  3. una prova tecnico-pratica

 riguardanti le materie di storia  dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, oltre all’accertamento delle competenze linguistiche. 

Necessari i seguenti requisiti:

  • a) avere compiuto la maggiore età;
  • b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea,  in regola con le disposizioni  sull'immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
  • c) godere dei diritti civili e politici;
  • d) non aver subìto condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto;
  • e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere;
  • f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; Su questo punto interviene la modifica della nuova legge  d i conversione del DL 19 2024, per cui la partecipazione  è consentita anche a chi sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente
  • g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di una  lingua straniera al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: per i cittadini di un  altro Stato richiesta la conoscenza della lingua italiana  non inferiore al livello C1 e potrà comunque essere richiesto l’accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame.

Si introduce al contempo l’esonero dal suddetto accertamento in favore di coloro che abbiano  conseguito il proprio titolo di studio proprio nella lingua che sarebbe  oggetto di accertamento..

 Ulteriori materie  d'esame e modalità di svolgimento saranno definite con  decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge, d’intesa con la Conferenza permanente  Stato Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Guide turistiche: Obbligo di aggiornamento – Deontologia- Sanzioni

Prevista l'istituzione di una  specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica con l ’attribuzione del relativo codice ATECO.

Le guide turistiche avranno accesso gratuito agli istituti e luoghi di cultura  italiani statali e privati , e diritto ad un compenso equo per la loro prestazione 

Obbligo di aggiornamento 

Le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale potranno acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, anche in materia di  turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo, della durata minima di cinquanta ore.

Le guide avranno l’obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento continuo delle proprie competenze mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, 

Anche in questo caso il Ministero provvederà a dettagliare le specializzazioni e le modalità di svolgimento e relative  sanzioni ,  con decreti DA adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Obblighi di comportamento

 Nell’esercizio della propria attività, la guida turistica  dovrà 

  • esporre il modo visibile il tesserino di riconoscimento , da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale,e di ogni altro soggetto autorizzato;
  • fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

 È fatto divieto :

  • a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della legge 
  • ad agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario, anche telematico  avvalersi,  per attività di  guida turistica, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale

In caso di violazioni  agli obblighi sopracitati si applicano  le seguenti sanzioni:

  • da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale e 
  • da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura e  alle imprese.

 In caso di violazione degli obblighi  relativi all'esibizione del tesserino di riconoscimento  si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

Il controllo e l’applicazione delle sanzioni  sono demandate ai  Comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato con Ministero del Turismo.

DDL lavoro approvato definitivamente: cosa prevede

12 Dicembre 2024 in Speciali

E' stato approvato ieri definitivamente dall'aula del Senato il disegno di legge in materia di lavoro  approvato dal Governo già lo scorso  1 maggio 2023, insieme al DL 48 /2023 e presentato alla Camera nel mese di marzo. 

Il testo, rielaborato in sede referente dalla Commissione Lavoro  e ribattezzato Collegato Lavoro,  era stato approvato dalla Camera  il 9 ottobre 2024 

Qui il testo .   Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .

Vediamo di seguito alcuni dettagli in più  sulle principali novità.

Collegato lavoro: Assenze ingiustificate come dimissioni e conciliazione telematica

Sul tema delle assenze ingiustificate del lavoratore considerate dimissioni Il disegno di legge iniziale prevedeva che:

  • in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto  collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, 
  • in caso di assenza superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica quindi la disciplina relativa alla NASPI.

A seguito del passaggio nelle Commissioni parlamentari questo termine è stato innalzato da 5 a 15 giorni e cosi confermato anche in Sento 

Con l'articolo si intende combattere una pratica abbastanza diffusa di assenze reiterate  da parte del lavoratore volte a provocare  il licenziamento da parte del datore di lavoro,   per avere diritto alla indennità di disoccupazione.

Nel dettaglio, la disposizione  che aggiunge il comma 7-bis all’art.26 del D.Lgs. 151/2015 – prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, imputabile a volontà del lavoratore, nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni .

La risoluzione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di  lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.

Inoltre è previsto che  il datore di lavoro debba  comunica l'assenza all'ispettorato del lavoro territorialmente competente  che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione.

Infine, in tali casi non si applica la procedura relativa alle  dimissioni telematiche disciplinata al medesimo art. 26 del D.Lgs. 151/2015 in  base al quale, al di fuori di determinate ipotesi, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente

con modalità telematiche58 su appositi moduli e trasmessi al datore di lavoro e alla

sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro59

CONCILIAZIONE TELEMATICA  

Altra novità : i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro, regolati dagli artt. 410 e 412-ter del c.p.c., potranno svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, come previsto dall'art. 20 del Ddl, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12-bis del DL 76/2020. 

Le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie necessarie saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Nel frattempo, si applicheranno le modalità vigenti.

Periodo di prova massimo per i contratti a termine

Si interviene  anche  sul  decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104, in tema di periodo di prova specificando che  «Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un  giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro." In ogni caso la durata del periodo di prova può essere :

  • non inferiore a due giorni  né
  • superiore a quindici giorni per i contratti  di durata fino a  sei mesi, 
  • superiore a  trenta giorni per quelli con durata  tra  sei mesi e i dodici  mesi».

L’ex art. 6  del DDL Lavoro (ora art. 13) inoltre sopprime la norma sull’attività dell’INPS per promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi (ex art. 14) e sul potenziamento dell’attività di accertamento delle elusioni e violazioni contributive (ex art. 16) ini quanto le  disposizioni sono state ricomprese nell’art. 30 del DL 19/2024.

Collegato lavoro le novità su cassa integrazione – lavoro stagionale – somministrazione

 In tema di CASSA INTEGRAZIONE viene modificato l'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148   e si prevede la compatibilità  del trattamento di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia  attività di lavoro subordinato che di lavoro autonomo,   purché ne dia comunicazione preventiva all'INPS.

 Saranno valide a questo fine le comunicazioni a carico dei datori di  lavoro di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181.

La nuova normativa stabilisce che il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale  solo per le giornate in cui svolge attività di lavoro , a presindere dalla durata del contratto.

ATTIVITA STAGIONALI

L'art. 11 introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del DLgs. 81/2015, stabilendo che tra le attività stagionali rientrano anche quelle finalizzate a far fronte a intensificazioni del lavoro in determinati periodi dell’anno o a esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, formalizzate  dai CCNL.

CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

In tema di somministrazione a termine, il Ddl introduce nuove disposizioni, mantenendo il limite del 30% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell’utilizzatore, ma escludendo dal computo di tale limite i lavoratori somministrati a tempo determinato ma assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di lavoro o per specifiche esigenze o caratteristiche. Viene inoltre eliminato il limite di durata di 24 mesi della missione a tempo determinato per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con l'agenzia di somministrazione.

Controlli INPS e rateazioni contributive fino a 60 mesi

Agli articoli 14 e 15 o   il DDL  si occupa del ruolo dell'INPS per la promozione dell’adempimento  spontaneo degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori od omissioni.

Prevista la sanzione ridotta anche nel caso in cui il contribuente  a seguito di segnalazioni dell'istituto , anche tramite gli intermediari provveda:

  • entro  90 giorni dalla notifica della comunicazione alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori e  nei successivi 30 giorni  al versamento  di quanto eventualmente dovuto .

Per quanto riguarda i debiti contributivi  non affidati agli agenti della riscossione in arrivo dal 1 gennaio 2025 la possibilità di  pagamento rateale dei debiti per   contributi, premi ed accessori di legge, potrà  essere consentito fino ad un massimo di sessanta rate  mensili.  

I casi dovranno essere  saranno definiti con decreto interministeriale 

Collegato Lavoro le altre novità: apprendistato, sospensioni per i professionisti

Un ulteriore intervento è previsto in materia di apprendistato duale. L’articolo 18 introduce la possibilità, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, di convertire l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, in ambito di formazione professionale regionale.

Infine, l’articolo 7 stabilisce la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari per le libere professioniste a partire dall’ottavo mese di gravidanza fino al trentesimo giorno successivo al parto o all’interruzione della gravidanza. Tale sospensione  riguarda anche ai liberi professionisti in caso di malattia grave o infortunio dei figli minorenni, che impediscano lo svolgimento della professione.

Omaggi natalizi ai clienti 2024: il punto sul trattamento fiscale

10 Dicembre 2024 in Speciali

In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti. In questo approfondimento dopo aver ripreso le caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza, vengono evidenziati i trattamenti fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi per imprese e professionisti.

In pratica si tratta di un utile riepilogo per non commettere errori, precisando che nel corso del 2024 non è intervenuta nessuna variazione normativa, di conseguenza, la disciplina risulta essere la stessa applicata nel 2023.

Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa

In base alla C.M. n.188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:

  • erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Attenzione: si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:

  • costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
  • non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

Omaggi natalizi ai clienti: la deducibilità da reddito

Vediamo il trattamento fiscale ai fini Irpef/Ires degli omaggi di beni non oggetto dell'attività propria dell'impresa ai clienti.

Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti, sono ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, e dal 2016 sono deducibili secondo i seguenti limiti:

IMPOSTE DIRETTE

Impresa

Ricavi / proventi gestione caratteristica 

Importo massimo deducibile
 dal 1° gennaio 2016

(modifica introdotta dal Decreto Internazionalizzazione n. 147/2015)

Limite di spesa deducibile

Fino a € 10 milioni

1,5%

150.000

Per la parte eccedente
€ 10 milioni e fino a € 50 milioni

0,6%

150.000 + 240.000

Per la parte eccedente € 50 milioni

0,4%

390.000 + 0,4% dell’eccedenza

100% se di valore unitario non superiore a 50 €

 

Lavoratore Autonomo

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario

In merito al valore di 50,00 euro, si precisa che nel caso di un omaggio composto da più beni (ad esempio una cesta natalizia) il valore di 50,00 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio.

Omaggi natalizi ai clienti: il trattamento fiscale ai fini Iva

Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro.

In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.

Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

  • per i beni di costo unitario > a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
  • per i beni di costo unitario < a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

Omaggi natalizi ai clienti: riepilogo del trattamento fiscale

Di seguito un riepilogo del trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti, di beni non oggetto dell'attività, per le imprese e per i professionisti.

IMPRESE

Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

IVA

IRPEF / IRES

Detrazione
 IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità della spesa

Omaggio a favore di clienti

SÌ 
se costo unitario ≤ € 50,00

Esclusa da IVA

  • nel limite annuo deducibile;
  • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50

NO 
se costo unitario > € 50,00

LAVORATORI AUTONOMI

Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

IVA

IRPEF

Detrazione
 IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità della spesa

Omaggio a favore di clienti


se costo unitario ≤ € 50,00

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Imponibile IVA

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta

NO 
se costo unitario > € 50,00

Esclusa da IVA

Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell’attività

Trattamento ai fini IVA

Nel caso in cui il bene sia oggetto dell’attività d’impresa l’Iva è stata detratta, poiché l’acquisto o la produzione del bene sono stai fatti prima della destinazione ad omaggio del bene stesso. Si dovrà, allora, applicare la regola generale dell’imponibilità della cessione gratuita.
La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.

A tal proposito, la base imponibile deve essere determinata, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lett. c) del D.P.R. 633/72 in misura pari al prezzo di acquisto o al prezzo di costo dei beni (non in misura pari al valore normale dei beni stessi). Tuttavia, occorre ricordarsi che la rivalsa non è obbligatoria, perché l’articolo 18, comma 4, del D.P.R. 633/72 stabilisce un’eccezione alla regola dell’obbligatorietà della rivalsa per i casi di cessioni gratuite dei beni.
Ciò significa che l’impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell’Iva al destinatario dell’omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:

  • emissione di autofattura per omaggi (da annotare sul registro Iva delle vendite);
    l’autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi effettuati nel mese di riferimento;
  • annotazione nell’apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno).

Trattamento ai fini Irpef/Ires

Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
Si applicano pertanto le stesse regole per gli omaggi di beni non oggetto dell'attività destinati ai clienti.

Destinatari omaggio

IVA

IRPEF / IRES

Detrazione
 IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità della spesa

Clienti

 

se la spesa non è qualificata come spesa di rappresentaza
Iva a credito detraibile

se la spesa è qualificata come spesa di rappresentanza
Iva a credito detraibile se il costo è ≤ € 50,00

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Imponibile IVA

(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

  • nel limite annuo deducibile;
  • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50

Leggi sul tema anche Omaggi natalizi imprese 2024:regole in vigore e vedi le novità in arrivo nel 2025 in Decreto IRPEF le novità fiscali per il lavoro dipendente

CCNL artigiani area meccanica rinnovo 2024

10 Dicembre 2024 in Speciali

II giorno 21 dicembre 2023 era  stata raggiunta una prima intesa economica nel corso delle trattative per il  rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica (Settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Autoriparazione, Orafi, Argentieri, Affini, e dalle aziende del Settore Odontotecnica, Restauro Artistico di Beni Culturali).

L'Accordo siglato prevedeva l'erogazione di un «Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali« (AFAC) pari a regime a 96 euro per il 4° livello di inquadramento. 

Si tratta in particolare di aumenti pari al 6,6% sui minimi contrattuali  concordati nel 2021 ( vedi  sotto i dettagli  e tabelle)

La trattativa per il rinnovo del contratto proseguirà a partire dal mese di gennaio.

Si ricorda che il CCNL firmato il 17 dicembre 2021 ha realizzato l’accorpamento nel C.C.N.L. Area Meccanica delle regolamentazioni contrattuali del Settore Artigiano Metalmeccanica ed Installazione di Impianti , dei Settore Artigiano Orafi, Argentieri ed Affini e del Settore Odontotecnica  (Disponibile qui  il testo integrale del contratto  2021 in PDF )

Rinnovo CCNL artigiani area meccanica 2024

L'ipotesi di accordo firmata il  19 novembre 2024  per il rinnovo del CCNL Area Meccanica introduce diverse novità in ambito contrattuale. 

La durata del contratto è stabilita dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. 

La sfera di applicazione è stata ampliata per includere le imprese che svolgono attività subacquee, integrando così l’art. 17 sulla classificazione del personale del settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti. 

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti matureranno scatti di anzianità pari a 10 euro, con rivalutazione al termine del periodo formativo. 

È stata prevista anche una regolamentazione più chiara per il lavoro supplementare nei contratti a tempo parziale, con una maggiorazione del 10% per le ore prestate entro i limiti contrattuali. 

Sono stati modificati gli articoli relativi al preavviso di licenziamento e dimissioni per gli operai dei settori interessati e introdotte nuove disposizioni sulla formazione, garantendo 16 ore di formazione triennali durante l’orario di lavoro.

CCNL artigiani area meccanica: Novità Economiche

Dal punto di vista economico, l’accordo prevede un aumento retributivo complessivo da distribuire in quattro tranches: 1° dicembre 2024, 1° luglio 2025, 1° marzo 2026 e 1° novembre 2026. Questo incremento mira ad adeguare i salari alle necessità economiche attuali dei lavoratori dei settori coinvolti. 

Gli scatti di anzianità previsti per gli apprendisti contribuiscono a rafforzare le garanzie economiche anche durante il periodo formativo.

Inoltre, gli articoli riguardanti festività, ferie, gratifica natalizia, tredicesima mensilità, indennità di maneggio denaro e permessi sono stati unificati per semplificare la gestione dei diritti economici e migliorare la chiarezza contrattuale. 

Questi interventi mirano a una maggiore equità e semplificazione delle tutele economiche per tutti i lavoratori del comparto.

CCNL artigiani Tabelle importi anticipo futuri aumenti AFAC 2023-2024

Riportiamo dal  volantino sindacale le tabelle riassuntive degli aumenti previsti a gennaio 2024  per le diverse aree interessate

AFAC METALMECCANICI ARTIGIANI

AFAC 2023-2024  ORAFI, ARGENTIERI E AFFINI

AFAC 2023 2024 ODONTOTECNICI


AFAC 2023-2024 AREA RESTAURO BENI CULTURALI

CCNL artigiani area meccanica tabelle aumenti 2023-2026

METALMECCANICI E INSTALLAZIONE IMPIANTI 

L i v .

Prima tranche dall’1.12.2024

Seconda tranche dall’1.7.2025

Terza tranche dall’1.3.2026

Quarta tranche dall’1.11.2026

Incremento salariale a regime

Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

Euro

4 °

50

25

25

20

120

216

ORAFI ARGENTIERI E AFFINI 

L i v .

Prima tranche dall’1.12.2024

Seconda tranche dall’1.7.2025

Terza tranche dall’1.3.2026

Quarta tranche dall’1.11.2026

Incremento salariale a regime

Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

Euro

4 °

50

25

25

20

120

216

RESTAURO 

L i v .

Prima tranche dall’1.12.2024

Seconda tranche dall’1.7.2025

Terza tranche dall’1.3.2026

Quarta tranche dall’1.11.2026

Incremento salariale a regime

Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

Euro

4 °

50

25

25

44

144

240

ODONTOTECNICI

L i v .

Prima tranche dall’1.12.2024

Seconda tranche dall’1.7.2025

Terza tranche dall’1.3.2026

Quarta tranche dall’1.11.2026

Incremento salariale a regime

Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

Euro

4 °

50

25

25

9

109

205

Bonus eccellenze gastronomiche assunzioni giovani: ripartono le domande dal 1 ottobre

9 Ottobre 2024 in Speciali

Invitalia, soggetto gestore della misura “Giovani diplomati”, promossa dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha già concesso agevolazioni per oltre 6,8 milioni di euro, a fronte di investimenti attivati per oltre 13 milioni di euro per la stipula di contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

La dotazione finanziaria ancora disponibile per  “Giovani diplomati” è di oltre 9 milioni e, come previsto dal decreto direttoriale di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo del MASAF, è possibile presentare domanda dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata del sito Invitalia.

Ricordiamo tutte le regole di questa misura.

Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni: che cos’è

Giovani diplomati” è l’incentivo che finanzia i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
È gestito da Invitalia ed è promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022.

Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni: imprese beneficiarie

Le agevolazioni sono rivolte a:

  • imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione) regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni, oppure che abbiano acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo,
  • imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e dal codice ATECO 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca) regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o, in alternativa, che abbiano acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo

Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni giovani: il contributo

Ciascuna impresa può ottenere un contributo a fondo perduto non superiore a 30.000 euro, fino a coprire massimo il 70% delle spese totali ammissibili relative alla remunerazione lorda per l’inserimento, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

I contratti di apprendistato devono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e devono essere stipulati, a pena di decadenza dalle agevolazioni, dopo la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione delle agevolazioni.

I giovani diplomati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • diploma di istruzione secondaria superiore conseguito da non oltre cinque anni presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA)
  • non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del contratto di apprendistato, i 30 anni di età

Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis (Generale Reg. UE 2831/23, SIEG Reg. UE 2832/23).

Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni giovani: domande dal 1° ottobre

Con decreto direttoriale il MASAF dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata.

Accedi qui per tutte la modulistica.
Attenzione al fatto che, sono fatte salve le domande di contributo già presentate e che non è consentita la presentazione da parte delle imprese che hanno già presentato una regolare domanda di contributo entro le ore 12:00 del 13 maggio 2024, come risultante dall’attestazione di avvenuta presentazione della domanda.
È possibile sin da ora procedere con la registrazione dell’impresa richiedente le agevolazioni e scegliere un eventuale delegato, accedendo alla sezione Anagrafica e deleghe.

Contributi per EPS: domande entro il 15 ottobre per Alimentiamo lo sport

8 Ottobre 2024 in Speciali

Il Dipartimento dello sport ha pubblicato in data 30 settembre, l' avviso con le regole per il bando alimentiamo lo sport 2024.

Beneficiari delle risorse sono gli enti di promozione dello sport.

Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 4.271.475,00.

Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], entro le ore 12 del giorno 15 ottobre 2024, pena l’inammissibilità della domanda.

Tutti i fac simile per presentare la domanda sono disponibili nell'avviso in allegato, clicca qui per i dettagli

Alimentiamo lo sport: cosa riguarda il progetto

L'avviso ha per oggetto la selezione di progetti volti a realizzare una o più delle seguenti finalità:

  • a) valorizzare la connessione tra lo sport, la salute e l’educazione alimentare, promuovendo momenti di condivisione dell’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione e di miglioramento della condizione psicofisica di ognuno, sottolineando la correlazione tra tali aspetti e l’educazione alimentare, attraverso attività che mostrino un approccio integrato all’attività fisica, all’importanza di una dieta sana, equilibrata e rispettosa dell’ambiente e ai rispettivi riflessi sulla salute;
  • b) promuovere la diffusione della pratica sportiva anche tra le fasce deboli della popolazione e nelle aree disagiate o scarsamente popolate, rendendola un momento di aggregazione e di superamento delle disuguaglianze in un’ottica di coesione sociale e di rafforzamento del senso di comunità, coinvolgendo attori del territorio e privilegiando l’apertura degli eventi a tutti, attraverso misure come la gratuità totale o parziale dell’evento, la rimozione di barriere architettoniche, la valorizzazione degli spazi pubblici, nonché l’utilizzo di soluzioni ecosostenibili per la realizzazione degli eventi e di forme di mobilità condivisa per raggiungere i luoghi di svolgimento;
  • c) favorire il coinvolgimento delle scuole, fin da quella dell’infanzia, attraverso attività ludiche e ricreative che introducano fin da piccoli all’importanza del gioco e dell’attività sportiva come momento di sviluppo personale e relazionale, nonché di socializzazione e di educazione al rispetto degli altri, in un’ottica di crescita non solo individuale maanche del senso di socialità e di comunità;
  • d) promuovere iniziative di condivisione intergenerazionale di esperienze, buone pratiche e memorie di vita, rivolte soprattutto ai giovani ma con il coinvolgimento di ogni fascia della popolazione, al fine di incentivare l’esercizio fisico a tutte le età e consentire lo scambio e la condivisione del vissuto di diverse generazioni, anche attraverso il supporto di associazioni culturali o altri enti che preservino la memoria storica dello sport sui territori.

Alimentiamo lo sport 2024: durata dei progetti e importo del contributo

Viene precisato che saranno ammessi alla valutazione progetti che abbiano la durata massima di 12 mesi con un budget economico congruo rispetto alla durata indicata.  Questi ultimi aspetti saranno disciplinati con apposita convenzione. 

Non è necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2025.

La richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a euro 280.000,00.

Alimentiamo lo sport 2024: erogazione dei contributi agli EPS

Il finanziamento verrà erogato in tre tranche sulla base di convenzioni sottoscritte con firma digitale tra il Capo del Dipartimento per lo Sport, o suo delegato, e il legale rappresentante del soggetto proponente, o il soggetto munito di specifici poteri, secondo quanto di seguito dettagliato:

  • a. la prima tranche, pari al 30% del contributo concesso, sarà erogata alla presentazione di un piano esecutivo dettagliato delle attività;
  • b. la seconda tranche, pari al 50% del contributo concesso, sarà erogata previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte e di un prospetto delle spese per l’intero importo erogato con la prima tranche e corredata della documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta pari almeno al 20% del contributo totale;
  • c. il restante 20% del contributo concesso verrà erogato a conclusione del progetto, previa verifica amministrativa della documentazione, elencata nel punto 10 lett c dell'avviso di cui si tratta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente che deve pervenire entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.

Allegati:

Esperti innovazione: Albo aggiornato 2024

2 Ottobre 2024 in Speciali

Il  Ministero dello sviluppo economico aveva  costituito con il decreto direttoriale del 31 agosto 2016  il nuovo Albo degli esperti in innovazione tecnologica,  con allegato elenco dei nominativi 

Si tratta di soggetti con specifiche professionalità in materia di ricerca e sviluppo competitivo che il Ministero può incaricare di  valutazioni e  perizie sui  progetti di innovazione tecnologica, programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati ai sensi dell’art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, e di quelli presentati sui bandi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.

 L'Albo era stato inizialmente istituito nel 2006 e   poi  aggiornato con  decreto del Direttore generale  attività imprenditoriali nel  2008, e rientra  nell'ambito delle attività previste dal programma quadro dell’unione Europea per la ricerca e l’innovazione Orizzonte 2020 che è volto ad incentivare lo sviluppo scientifico e tecnologico nei paesi dell'Unione .

Albo esperti innovazione tecnologica : come funziona

Il Ministero, diventato nel frattempo Ministero del made in Italy provvede ad aggiornare l'albo a seguito delle nuove domande  che possono essere presentate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, cui segue l' esame da parte della Commissione preposta, per la valutazione dei requisiti dei candidati.

Ricordiamo che l'iscrizione all'albo esperti innovazione  è riservata a soggetti laureati, anche all'estero,  con adeguato curriculum tecnico- scientifico,  preferibilmente dipendenti di organismi o centri di ricerca ma anche soggetti indipendenti.  Non sono ammessi invece  lavoratori in quiescenza. 

 Le aree di competenza sono suddivise in 10 macrosettori industriali che sono:

  • Manifatturiero/Processi &  Impianti  industriali/Fabbricazione e trasformazione avanzate
  • Mobilità e trasporti
  • Aerospazio e Aeronautica
  • Farmaceutica e biotecnologie
  • Chimica
  • Energia e ambiente
  • Microelettronica e Semiconduttori
  • Informatica e  Telecomunicazioni
  • Materiali avanzati
  • Nanotecnologie

Per ciascuno  poi vengono specificati  diversi  ambiti applicativi e le tecnologie fondamentali dei quali i candidati devono portare evidenza per proporre la loro richiesta di iscrizione.  La domanda puo essere presentata per più di un settore industriale o ambito applicativo, con un massimo di 5.  

Va anche sottolineato che a seguito di tre rinunce ad incarichi o a ritardi superiori a 30 giorni nella loro effettuazione  è prevista la decadenza dall'Albo .

Sul sito MIMIT  i modelli e la normativa a riguardo.

Aggiornamento albo esperti innovazione

Con il decreto del Ministero delle Imprese  e del made in Italy  (ex MISE)  del 26 marzo 2024  è stato  effettuato  l'inserimento nell'albo  dei  40 soggetti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2023  e per i quali è stata  confermata la sussistenza dei requisiti

Con decreto del 27 settembre 2024  l'albo  viene aggiornato con l’inserimento degli esperti che hanno presentato domanda entro il 30 giugno 2024 e per i quali la Commissione appositamente nominata ha verificato la sussistenza delle condizioni.

QUI IL NUOVO ELENCO AGGIORNATO

Allegati:

Nuova Sabatini Capitalizzazione: via alle domande dal 1.10

30 Settembre 2024 in Speciali

Partono da martedì 1 ottobre le domande per la Nuova sabatini Capitalizzazione

Ricordiamo che in proposito il MIMIT ha pubblicato la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115,  che integra e modifica la circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 , recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

Viene specificato che la circolare definisce:

  • le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, 
  • nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
    • 5% per le micro e piccole imprese;
    • 3,575% per le medie imprese.

Nuova Sabatini Capitalizzazione PMI: le regole

La Circolare in oggetto evidenzia che esclusivamente per le PMI che possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi del decreto Capitalizzazione, il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:   

  • la delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare le seguenti caratteristiche: 
    • a) deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;   
    • b) deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa; 
    • c) non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale; 
    • d) l’aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30 per cento dell’importo del finanziamento; e) l’aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d’investimento; Pag. 8 di 13 f) l’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile; g) l’aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse; 
  • l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo di cui al punto 13.3, pena la revoca del contributo stesso;
  • la PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo di cui al punto 13.3, è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;
  • il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato, secondo i termini e le modalità previste dal precedente punto, deve risultare effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione e come di seguito specificato:
    • nei casi previsti dal punto 13.2, l’aumento di capitale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della richiesta di cui al punto 13.3, pena la revoca del contributo; nei casi previsti dal punto 13.6, l’aumento di capitale deve risultare versato in misura almeno proporzionale alle quote di contributo previste dal provvedimento di concessione di cui al paragrafo 10, pena la revoca del contributo.”.

Viene anche previsto che “Il programma d’investimento indicato nella domanda di agevolazione di cui all'allegato n. 1 Bis deve essere finalizzato esclusivamente all’accesso al contributo di cui al decreto Capitalizzazione. Nel caso in cui la PMI intenda effettuare un programma d’investimento destinato all’ottenimento del contributo di cui al decreto, deve presentare domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della presente circolare. Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell’aumento di capitale, ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto Capitalizzazione, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell’istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all’articolo 11 del decreto.”.

Le domande di accesso alle agevolazioni di cui al decreto Capitalizzazione e previste dalla presente circolare possono essere presentate – secondo le modalità indicate al paragrafo 9 – da parte delle PMI ai soggetti finanziatori a partire dal 1° ottobre 2024. 

Allegati:

Adeguamento rimanenze magazzino: prima rata in scadenza il 30.09

24 Settembre 2024 in Speciali

E' in scadenza il prossimo 30 settembre il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva prevista per l'adeguamento delle rimanenze di magazzino disciplinata dalla Legge di bilancio 2024 

La disposizione è stata introdotta per la regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali o l’iscrizione dei valori in precedenza omessi. 

La norma originaria prevedeva due rate coincidenti con gli ordinari acconti per il 2024. 

Visto che i coefficienti di maggiorazione necessari per la regolarizzazione ai fini Iva sono stati emanati con decreto del 24 giugno 2024, il tempo a disposizione è divenuto ristretto, di qui la proroga operata a tempo scaduto, ovvero successivamente alla scadenza del primo acconto del 31 luglio (già prorogata rispetto all’ordinario 30 giugno), operata dal decreto ominbus ( ora in dirittura d'arrivo per la conversione in legge) che ha rideterminato la prima scadenza per il prossimo 30 settembre.

La relazione illustrativa al decreto, ha chiarito come il differimento del versamento rileva per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile (differimento di tre mesi) e per quelli con periodo d’imposta non coincidente con l’anno civile per i quali la scadenza del termine di versamento per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 è antecedente alla data del 30 settembre 2024. 

Quindi la proroga vale sia per i soggetti solari sia per quelli a cavallo il cui saldo è dovuto prima del 30 settembre.

Per quanto riguarda le rilevazioni contabili, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino può essere effettuato entro il 30 settembre 2024, nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo

Riepilogando le norme di riferimento per l'adeguamento delle rimanenze di magazzino, si ricorda che in data 24 giugno il MEF ha pubblicato l'atteso decreto con i coefficienti di maggiorazione (il decreto è andato in GU n 147 del 25 giugno).

Il provvedimento ha seguito la Risoluzione n 30/2024  pubblicata dall'ADE in data 17 giugno, con la istituzione dei codici tributo necessari alla misura.

Infine, nella Circolare n 15 del 25 giugno sugli ISA le Entrate evidenziano che relativamente all'adeguamento del magazzino, nella modulistica ISA è stato introdotto nel quadro F il campo 2 del rigo F08 denominato “Adeguamento valore esistenze iniziali" che consente di segnalare se è stato effettuato l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino (art 1 commi 78-85 della L. 213/2023)
La novità si è resa necessaria in quanto, con la modifica delle esistenze iniziali relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, non sarebbe stata soddisfatta la condizione indicata all'art 92 comma 7 del TUIR, secondo cui “Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo”; generando anomalia di diversi indicatori.

Barrando la casella in questione gli indicatori coinvolti vengono disattivati. 

Adeguamento rimanenze 2024: cosa prevede

I commi 78-85 dell'unico articolo della legge di bilancio 2024 prevedono che agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali possano adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori.

L’adeguamento previsto, può essere effettuato in due modi:

  1. eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi: l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’adeguamento comporta poi il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
  2. registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente: tale caso comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

Attenzione al fatto che, l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicembre 2023.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui 

  • la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023,
  • e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Adeguamento rimanenze 2024: i coefficienti

Con il decreto Mef sono approvati i coefficienti di maggiorazione indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4, da utilizzare per determinare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta  sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito  delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di  eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di cui al comma 1, i soggetti che, nel  periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno  svolto attività economiche:

  • a) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui  all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di  importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il  medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione  degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1;
  • b) e hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;  La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente
  • c) per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di  cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di  importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui  all’allegato n. 3.

Adeguamento rimanenze 2024: i codici tributo

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 dispone che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Si prevede, in caso di eliminazione di valori, il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e di un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate.

In caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono con la Risoluzione n 30/2024 i seguenti codici tributo:

  • “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; 
  • “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; 
  • “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

Per ulteriori istruzioni si rimanda alla risoluzione n 30.

Allegati:

Turismo sostenibile: contributi europei alle PMI

23 Settembre 2024 in Speciali

Il progetto FuTOURiSME – fostering digital & sustainable transition of TOURism SMEs for FUture innovation and resilience, finanziato nel quadro del Programma per il mercato unico – sezione COSME (bando SMP-COSME-2022-TOURSME) è un bando che ha l'obiettivo di identificare e sostenere lo sviluppo, l'implementazione e lo scaling-up di soluzioni innovative da parte delle piccole e medie imprese (PMI) turistiche europee, al fine di:

  •     contribuire a innovare l'offerta nell'ecosistema turistico e potenziare il duplice processo di transizione (verde e digitale);
  •     dotare le PMI delle competenze necessarie per sfruttare le opportunità derivanti dalla doppia transizione;
  •     raccogliere le migliori pratiche e strategie per portare avanti la trasformazione del settore turistico.

Sono previsti contributi a fondo perduto dell'importo di 30mila euro.

 Vediamo i dettagli per la partecipazione, tenendo conto che la scadenza per le domande è fissata al 27 novembre 2024.

Bando Futourisme: Interventi ammissibili

Ogni progetto innovativo deve riguardare almeno un aspetto  tra quelli elencati nel bando. 

    Migliorare l'infrastruttura digitale, compreso l'accesso a Internet ad alta velocità e le tecnologie intelligenti, per migliorare l'esperienza dei visitatori e l'efficienza operativa.

    Formazione e risorse per sviluppare abilità e competenze digitali, per sfruttare efficacemente le nuove tecnologie.

    Adozione di soluzioni digitali innovative, come l'intelligenza artificiale, i big data e l'Internet delle cose (IoT), per migliorare il processo decisionale, il marketing e il coinvolgimento dei clienti.

Per il bando con “progetto innovativo” si intende un'iniziativa strutturata e strategica che sviluppa, implementa e scala soluzioni innovative per un turismo sostenibile, digitale e inclusivo e che contribuisce chiaramente a innovare l'offerta nell'ecosistema turistico.

Bando Futourisme: il contributo

Il bando sosterrà 60 progetti innovativi realizzati da PMI del turismo o da partenariati con una somma forfettaria di 30.000 euro ciascuno, per incoraggiare l'adozione di tecnologie digitali e sostenibili che abbiano un impatto positivo sia sulle loro operazioni commerciali che sull'ambiente.

Scarica qui il bando ufficiale

Ulteriori dettagli,  faq e modelli di domanda sono disponibili a questo link

Bando Futourisme per il turismo sostenibile: chi puo partecipare

Le candidature devono essere presentate da una delle seguenti tipologie di candidati:

  • – singola PMI turistica.
  • – partenariato di PMI turistiche, composto da un minimo di 2 a un massimo di 4 PMI turistiche;
  • – partenariato composto da un minimo di 2 e un massimo di 4 partner (deve comprendere almeno 1 PMI turistica e almeno 1 ente pubblico o privato che svolga un ruolo strumentale nell'aiutare la/e PMI turistica/e a realizzare il progetto).

I partenariati devono essere composti da PMI/enti con sede nello stesso Paese e possono preesistere e capitalizzare su precedenti progetti innovativi.

Le PMI e gli enti devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi: Cipro, Francia, Grecia, Italia, Spagna;

Sarà possibile inviare le candidature fino al 27 novembre 2024.

Ferie: guida agli aspetti principali

23 Agosto 2024 in Speciali

Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo durate superiori previste dai C.C.N.L. in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio.
Sono obbligatorie:

  • la fruizione di almeno due settimane (continuative se richieste dal lavoratore) nell’anno di maturazione.
  • la fruizione delle restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine  dell’anno di maturazione, salvo i più ampi periodi  di differimento stabiliti dai C.C.N.L.

Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di contratto a termine di durata inferiore all’anno.

La sanzione amministrativa applicabile al datore di lavoro in caso di mancata concessione delle ferie va  da 120 a 720 euro.

Inoltre le sanzioni sono inasprite nei seguenti casi particolari: 

  • Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni,  la sanzione amministrativa  è da 480 a 1.800 euro.
  • Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro.

Maturazione delle ferie e retribuzione

Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di lavoro  prestato, cioè ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie  e, salvo diversa previsione dei CCNL, le frazioni di mese di almeno 15 giorni di calendario si computano come mese intero.
La maturazione delle ferie  avviene ugualmente  durante:

  •  il periodo di prova;
  •  i periodi di assenza per maternità, compreso l’astensione anticipata per gravidanza a rischio o lavoro a rischio e durante la proroga del congedo di maternità per lavoro a rischio;
  •  i periodi di malattia e i periodi di infortunio;
  •  i periodi di cassa integrazione a orario ridotto.

Di contro le ferie NON maturano durante:

  • i periodi di sospensione dal lavoro per sciopero;
  • i periodi di aspettativa non retribuita;
  • i periodi di aspettativa per funzioni pubbliche o cariche sindacali;
  • i periodi di congedo parentale (aspettativa post parto);
  • i periodi di cassa integrazione a zero ore, salvo condizioni di miglior favore.

Durante l’assenza per  ferie al lavoratore compete lo stesso  trattamento economico che gli sarebbe spettato in caso di lavoro.

Fruizione ferie: chi decide e come?

Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è  facoltà del datore di lavoro stabilire  il periodo di fruizione e le modalità di godimento delle  ferie  che potranno essere:

  • ferie collettive: usufruite contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori con sospensione dell’attività   produttiva;
  • ferie individuali: usufruite  individualmente dal lavoratore, garantendo una continuazione dell’attività lavorativa.

I CCNL possono prevedere un periodo per la fruizione delle ferie, altrimenti l’esatta determinazione del periodo spetta di norma al datore di lavoro, quale espressione del potere organizzativo e direttivo dell’azienda, tenendo conto delle esigenze e degli interessi del lavoratore (art. 2109 c.c.).
In ogni caso,  onde consentire al lavoratore di conoscere il periodo in cui può fruire delle ferie è consigliabile  che il datore di lavoro ne dia preventiva comunicazione in forma scritta.
Le ferie non fruite al termine del periodo di maturazione, devono essere differite ad un periodo successivo in applicazione del divieto di monetizzazione, ma sempre entro i 18 mesi successivi.
Alla scadenza del termine previsto dalla legge per la fruizione delle ferie (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione),  il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi all’INPS  ancorché le ferie non siano state godute.

Ad esempio le ferie maturate  al 31.12.2022 vanno godute entro il 30 giugno 2024.

Indennità ferie non godute. Mancata fruizione per maternità

Come detto, le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Costituzione) dei lavoratori, sono cioè vietati accordi individuali tendenti a impedirne la fruizione e /o finalizzati alla monetizzazione (pagamento di una somma in sostituzione del periodo di ferie non godute).

E’ consentito compensare le ferie con l’equivalente indennità sostituiva   SOLO nei seguenti casi:

  •  ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previste dalla legge;
  •  ferie residue al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento).

Su questo ultimo caso , recentemente la Cassazione ha precisato nell'ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330, in tema di ferie non godute, che aldilaà della normativa che vieta la monetizzazione del periodo di ferie non goduto,  va tenuto presente che vanno esclusi da tale divieto  i casi di mancata fruizione che non dipendono dalla volontà del lavoratore .

Nel caso specifico la Suprema Corte ha confermato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie di una lavoratrice dopo il termine del rapporto di lavoro  in quanto la  fruizione delle stesse era stata causata dall’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Malattia e ferie

In caso di  malattia insorta prima delle ferie programmate o collettive  la fruizione  potrà avvenire in un  momento successivo all’intervenuta guarigione.

Invece  la malattia insorta durante le ferie  ne sospende il decorso se lo stato di malattia è incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche, purché regolarmente certificata e salvo diversa previsione dei C.C.N.L..

  In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS la verifica dello stato di malattia del lavoratore e, con i corretti accertamenti sanitari, di sostenere, eventualmente,  la compatibilità tra l’evento morboso e la fruizione delle ferie. 

 

Ferie dirigenti, assenze, infortunio, prescrizione: casi pratici dalla Cassazione

Si segnalano in materia di  fruizione delle ferie  nel lavoro dipendente anche alcune  sentenze di Cassazione su casi particolari  in cui è stato affermato che:

  • FERIE DIRIGENTI: Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive. (Cassazione  civ.,  sez. lavoro  Sentenza  n. 23697 del 10 Ottobre 2017)
  •  ASSENZE INGIUSTIFICATE: I giorni di assenza  ingiustificata dal posto di lavoro non possono essere imputati alle ferie ancora fruibili da parte del lavoratore, in assenza di accordo  preventivo con il datore di lavoro; tale circostanza è idonea a giustificare un licenziamento per motivo soggettivo. (Cass. civ., sez. VI lavoro ordinanza n. 28232 del 06 Novembre 2018)
  • CALCOLO INCENTIVI: gli incentivi  retributivi collegati alle mansioni  del singolo dipendente vanno erogati anche  per i giorni di ferie (sentenza di Cassazione n. 19663 dell'11 luglio 2023) 
  • PRESCRIZIONE INDENNITA' FERIE NON GODUTE:  il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'indennità per ferie non godute  anche dopo il periodo di prescrizione del diritto che decorre dal  termine del rapporto di lavoro, se non ha adempiuto all'obbligo di  invitare il lavoratore alla fruizione nei tempi previsti per legge  (Ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023)
  • Non rientra nella fattispecie dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore al ritorno delle ferie, in quanto non verificato nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro. ( Corte di Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 475 del 13 Gennaio 2014)

Modello 730/2024: invio entro il 30 settembre

22 Agosto 2024 in Speciali

Entro il 30 settembre dovrà essere inviato il Modello 730/2024 per i dipendenti e i pensionati.

Diverse le novità per quest'anno anche alla luce delle prime norme di attuazione della Riforma Fiscale.

L'agenzia delle Entrate a tal proposito ha pubblicato:

Inoltre con il Provvedimento n 68478 sono state definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta del modello 730-4 e del modello 730 4 integrativo previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, dall’articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Prima di vedere il dettaglio delle novità di quest'anno, ricordiamo che possono presentare il Modello 730 i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi).

Ricordiamo inoltre che utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente: 

  • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice; 
  • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
  • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Modello 730/2024: le principali novità di quest’anno

Le principali novità contenute nel modello 730/2024 sono le seguenti:

  • Ampliamento platea 730: da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF. In particolare è ora possibile presentare il 730:
    • per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282; 
    • per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
    • assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività);
  • Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF  come quadro aggiuntivo al modello 730; 
  • Detrazioni per familiari a carico: per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell’assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali; 
  • Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione: le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%; 
  • Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti: è ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;
  • Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 di cembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro; 
  • Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo: dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i com pensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo; 
  • Detrazione Super bonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;
  • Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro; 
  • Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;
  • Credito d’imposta mediazioni: è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione; 
  • Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri; 
  • Credito d’imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione de mandata dal giudice; 
  • Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: è prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
  • Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l’anno d’imposta 2022

Modello 730/2024: chi può utilizzarlo

Come da istruzioni, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2024 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); 
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità); 
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica; 
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
    • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo; 
    • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;   
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2023 al mese di giugno dell’anno 2024;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

Da quest’anno i contribuenti su elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendente mente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. 

Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.  

Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.   

In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. 

Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24. 

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2023 hanno percepito: 

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto); 
  • redditi dei terreni e dei fabbricati; 
  • redditi di capitale; 
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); 
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D; 
  • redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L. 

Da quest’anno, inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W. 

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.  

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI PF, devono presentarlo in via telematica all’Agenzia delle entrate. 

Il 730 semplificato 2024

Con il comunicato stampa del 29 aprile, che ha aperto la campagna della Precompilata 2024, le entrate hanno spiegato con esempi in cosa consisterà il 730 semplificato 2024,

Già dalla Circolare n. 8/2024 venivano date istruzioni sui dichiarativi e chiarimenti in merito alle principali novità di quest'anno generati dalla norme della riforma fiscale con il decreto adempimenti tributari Dlgs n 1/2024,

La circolare evidenzia che per quanto riguarda le persone fisiche non titolari di partita IVA le principali semplificazioni riguardano:

  1. una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, incluse le pensioni, e assimilati a quelli di lavoro dipendente che utilizzano il modello di dichiarazione 730. In particolare, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili al contribuente, in modo analitico all'interno di un'apposita sezione, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Tali informazioni, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.
  2. l'estensione dell'utilizzo del modello di dichiarazione 730. A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, sono introdotte novità relativamente all’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730”). In particolare, la possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. Ad esempio, tale modello potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Con futuri provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà stabilita la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato
  3. possibilità di riportare nel modello 730 i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva. 
  4. possibilità per i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio

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Disciplina fiscale buoni pasto 2024

19 Agosto 2024 in Speciali

Il datore di lavoro che desidera erogare il servizio dei pasti ai lavoratori è libero nella scelta della tipologia dell'offerta, potendo optare, all'interno del proprio sistema di welfare aziendale

  • per l'erogazione di buoni pasto o "ticket restaurant" (sia in formato cartaceo che elettronico); 
  • per il riconoscimento di un'indennità sostitutiva
  • oppure per la somministrazione del vitto tramite l'organizzazione di una mensa interna (o anche tramite terzi). 

Vediamo il trattamento fiscale dei buoni pasto e le indicazioni fornite nel merito, nel corso del tempo, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Buoni pasto: disciplina generale

I datori di lavoro possono somministrare pasti a favore dei dipendenti attraverso una mensa o mediante servizi sostitutivi.

La fornitura dei buoni pasto rappresenta infatti un servizio sostitutivo di mensa, di importo corrispondente al valore facciale del buono pasto.

BUONI PASTO

DEFINIZIONE

Documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo ogni prestazione in denaro

CARATTERISTICHE

Non risultano:

  • cedibili,
  • commercializzabili,
  • cumulabili
  • convertibili in denaro.

Sono equiparabili a compensi in denaro e non in natura

Buoni pasto: definizione

L’articolo 2, comma 1, lett. c), D.M. 122/2017 definisce il buono pasto come:

“il documento di legittimazione, anche in forma elettronica (…) che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.

L’articolo 4 dello stesso decreto dispone poi che i buoni pasto:

  • consentono al “titolare” di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono (ossia il valore della prestazione indicato sul buono, IVA inclusa);
  • consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società emittente i buoni;
  • sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato (a tempo pieno o parziale), anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che “hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”;
  • non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
  • sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

Trattamento fiscale dei buoni pasto

Fiscalmente i buoni pasto, essendo veri e propri compensi (in natura) corrisposti al lavoratore dipendente, devono essere in generale sottoposti a tassazione ai fini dell’Irpef in capo al dipendente.

Tuttavia, i buoni pasto concessi alla generalità/categorie omogenee di dipendenti non generano, in capo a loro, reddito imponibile (e di conseguenza contributivo) entro il limite massimo di:

  • € 4 se in formato cartaceo
  • € 8 se in formato elettronico.

Per quanto attiene la natura reddituale della consegna del buono , la R.M. 26/2010 ha ritenuto che si tratta di importo assimilato ad un compenso “in denaro” (non in natura), motivo per cui non trova applicazione la non imponibilità fino al limite di € 258 annui dell’eccedenza rispetto al limite di esenzione specifica fino ad € 4 / 8.

Per questo motivo solo l’eventuale maggiore valore sarà  assoggettato a tassazione.

 

Esempio 

Un lavoratore ha ricevuto 

  • buoni pasto elettronici dal datore di lavoro;
  • del valore di € 10 per ogni giorno effettivamente lavorato;

Per il lavoratore soltanto € 2 (giornalieri) sconteranno la tassazione in busta paga ai fini Irpef

Invece per il datore di lavoro tali spese, analogamente a quelle relative ad una convenzione con un esercizio pubblico, rappresentano il costo per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

L’acquisto dei  buoni pasto  è completamente deducibile e, dunque, non sconta il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio.

Cumulabilità del buono pasto

In relazione alla cumulabilità dei buoni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto non rileva sotto il profilo fiscale, non incidendo, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente. Pertanto, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) dei ticket opera, nei limiti di 4/8 € giornalieri, a prescindere dal numero di buoni utilizzati.

Il datore di lavoro è tenuto di conseguenza a verificare i limiti di esenzione, valutando esclusivamente il valore nominale dei buoni erogati.

Buono pasto e indennità sostitutiva la non imponibilità in capo al dipendente

Fiscalmente, l’art. 51, co. 2, lett. c) del Tuir prevede la totale esclusione dalla base imponibile Irpef per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro: 

  1. presso la propria azienda
  2. in quelle inter-aziendali
  3. effettuate in mense aziendali organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. Rientrano in tale accezione anche i casi di convenzioni stipulate con ristoranti e la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti.

ATTENZIONE l’indennità sostitutiva di mensa  è considerata a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione, pertanto viene inserita in busta paga, moltiplicata per i giorni in cui il lavoratore è stato presente in azienda ed è esente fino alla soglia di 5,29 euro.

Fornire buoni pasto/ticket spendibili in esercizi pubblici convenzionati è una fattispecie assimilata a quelle precedenti. In questi casi, quindi, l’irrilevanza fiscale del benefit erogato coincide con il valore nominale dello stesso – non esiste cioè un limite – come avviene invece per le prestazioni sostitutive) e quindi il sostituto d’imposta non opera alcuna ritenuta fiscale o trattenuta contributiva.

Art. 51 c. 2 Tuir

“Non concorrono a formare il reddito (di lavoro dipendente) (omissis) lett. c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ed altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione“

Con riferimento alla fattispecie del “buono pasto” – in relazione ai quali, ai fini dell’esclusione, si deve fare riferimento al valore nominale del buono – è stato chiarito che negli stessi deve essere individuabile un collegamento tra i tagliandi ed il tipo di prestazione cui danno diritto. Inoltre:

  • i tagliandi devono recare sul retro la precisazione che non possono essere 
  • cedibili, 
  • cumulabili, 
  • commerciabili, 
  • convertibili in denaro;
  • i buoni devono consentire esclusivamente l’espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto, ed essere debitamente datati e sottoscritti.

 

Part- time

L’esenzione fino all’importo giornaliero di € 4/8 opera anche in presenza di personale assunto a tempo parziale anche quando l’orario lavorativo non prevede il diritto alla pausa pranzo

Categorie omogenee

Non va fatto riferimento al codice civile (dirigenti, operai, eccetera), ma tutti i dipendenti di un certo tipo (es: lavoratori di una certa qualifica o un certo livello).

Ove le prestazioni non riguardino almeno una categoria omogenea di dipendenti, l’importo va considerato compenso (in natura o denaro) assoggettato a tassazione

Modalità diverse di somministrazione

Il datore di lavoro può scegliere modalità diverse di somministrazione dei pasti ai dipendenti, potendo adottare più sistemi contemporaneamente (ad esempio istituendo il servizio di mensa per una categoria di dipendenti o implementando il sistema dei c.d. “ticket restaurant” per un’altra categoria e provvedere all’erogazione di una indennità sostitutiva per un’altra ancora – magari per chi non possa usufruire del servizio mensa).

Non è invece possibile che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata di lavoro, possa avvalersi di più prestazioni: per esempio avvalersi del servizio mensa ed utilizzare anche il buono pasto  beneficiando della franchigia di euro 4/8 di esclusione dal reddito

Alla luce di quanto chiarito, va ricordato che qualora il contribuente si rechi in trasferta la fornitura del  buono pasto in aggiunta al rimborso del vitto, determina la riduzione della franchigia di imposta relativa all’indennità di trasferta, e comporta l’integrale tassazione del predetto ticket.

Concordato preventivo biennale forfettari: software e regole nel decreto MEF

18 Luglio 2024 in Speciali

Pubblicato in GU n 167 del 18 luglio il Decreto MEF del 15 luglio ricordiamolo è disponibile il software per l'adesione al concordato preventivo biennale dei forfettari.

Di fatto è stato aggiornato il software di compilazione del modello redditi PF 2024 

Come specificato dalla stessa Ade l'aggiornamento del software è:

  • finalizzato a permettere ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario di aderire al concordato preventivo per l’anno 2024, come previsto dal decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024
  • per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione
  • aggiornato per l’anno 2023 il controllo sul limite delle spese indicate nella colonna 8 dei righi da RP61 a RP64 nel caso di codici 4, 6 e 13 e del codice “2” nel campo percentuale di col. 6
  • aggiornato il controllo sul rigo RL32 del quadro RL nel caso di sezione II-B e sezione III del quadro RL compilata ed assenza dei righi RL28 e RL29 e del quadro RE

Il decreto MEF del 15 luglio riporta molte similitudini con il decreto del 14 giugno pubblicato per i soggetti ISA. (Leggi anche: Concordato preventivo biennale: decreto e software per gli ISA)

Attenzione al fatto che per i contribuenti in regime forfetario l’applicazione del Concordato preventivo è limitato a un solo anno, quindi la proposta che si accetta vincola esclusivamente per l’anno di imposta 2024.

Il decreto del 15 luglio fissa la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti la proposta di concordata.

Si tratta di criteri che tengono conto dei redditi individuali, dei redditi settoriali per i contribuenti Isa, degli andamenti economici e dei mercati e degli specifici limiti posti dalla normativa sulla tutela dei dati personali. 

Il decreto precisa che i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, devono comunicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari ad elaborare la proposta.

Per sapere come aderire leggi anche: CPB forfettari: come aderire entro il 15.10

Concordato preventivo biennale forfettari: come aderire

Ricordiamo che il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi previsto dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024.

A questo istituto possono accedere, tra gli altri, anche i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014, oggetto di Concordato, non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Ciascun contribuente può calcolare la propria proposta di concordato, compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi, utilizzando l’applicativo Redditionline.
 Tramite tale applicativo il contribuente può:

  • inserire i dati necessari, 
  • calcolare la proposta di Concordato preventivo 
  • e, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, accettare tale proposta.

Concordato preventivo biennale forfettari: requisiti di adesione

Possono accedere al Concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, ovvero, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).

Non possono accedere al Concordato i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

Concordato preventivo biennale forfettari: benefici e obblighi

L’adesione al Concordato preventivo vincola il contribuente sperimentalmente per il solo periodo di imposta 2024.

Nel periodo d’imposta oggetto di Concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per il regime forfetario.

I soggetti che aderiscono alla proposta di Concordato sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano le specifiche cause di decadenza.

L’adesione al Concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.

CPB forfettari: cessazione e decadenza

Il CPB cessa di avere efficacia se si verificano situazioni che modificano in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività
  • modifica dell’attività (a meno che tale attività rientri in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari)
  • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato.

Inoltre, sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.

A titolo esemplificativo si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, etc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

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Impianto Fotovoltaico: quando l’energia prodotta è reddito

9 Luglio 2024 in Speciali

Il GSE, Gruppo servizi energetici, garantisce lo sviluppo sostenibile dell'Italia, promuove le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.

Occorre sapere che, i proprietari di un impianto fotovoltaico, oltre ad usare energia per autoconsumo posso vederla, se in eccedenza.

A tal proposito, vediamo quando, gli introiti che ne derivano hanno una rilevanza fiscale e quindi vanno dichiarati nel 730 o nel modello redditi.

Impianto fotovoltaico: lo scambio sul posto

Come specificato dallo stesso GSE il servizio di Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. 

Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. 

Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.  

Impianto fotovoltaico: il ritiro dedicato

ll Ritiro Dedicato invece è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete.

Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato.  

Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. 

I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell'incentivo, per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete.

Impianto fotovoltaico: quali introiti vanno indicati nel 730 o nel Modello Redditi

Lo stesso GSE replicando al seguante quesito:

"Come persona fisica o ente non commerciale, titolare di un impianto fino a 20 kW, a quale regime fiscale è sottoposto il contributo dello Scambio sul Posto? 

con FAQ del 13 maggio 2024 ha chiarito che nel caso:

  • di una persona fisica,
  • o di un ente non commerciale, 

il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale, mentre le eccedenze liquidate agli Utenti costituiscono reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del Tuir.

Pertanto, tali redditi andranno indicati nel Modello Unico Persone fisiche nella Sezione 2° del Quadro RL – ALTRI REDDITI e fatti concorrere alla determinazione della base imponibile del soggetto persona fisica o ente non commerciale.

Inoltre, ai fini della dichiarazione dei redditi, viene chiarito che rilava la certificazione delle eccedenze ricevute, da allegare alla dichiarazione. Tale certificazione è scaricabile nella sezione Servizi del portale GSE.

Sempre con FAQ di maggio 2024, relativa al RID o Ritiro Dedicato, si evidenzia che, per le persone fisiche che non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, è importante distinguere se il servizio di Ritiro dedicato avviene in regime di cessione parziale o totale dell'energia elettrica.

In caso di Ritiro Dedicato con cessione parziale dell'energia, sempreché gli impianti siano di potenza non superiore a 20 kW e asserviti all'abitazione, le somme incassate costituiscono “redditi diversi” di cui all'art. 67 comma 1 lettera i) del TUIR, da dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730, quadro D – modello Redditi PF quadro RL).

Per contro, indipendentemente dalla potenza degli impianti, nel caso di Ritiro Dedicato con cessione totale dell'energia elettrica, l'attività energetica si considera “attività commerciale abituale” e le somme percepite costituiscono componenti positivi di reddito di impresa; pertanto il soggetto responsabile dell'impianto dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali relativi all'esercizio di un'attività imprenditoriale (apertura partita IVA, fatturazione ecc.)