CCNL Legno artigianato e PMI: rinnovo fino al 2026

7 Marzo 2024 in Speciali

E stato firmato nella serata del 5 marzo 2024 il rinnovo del CCNL del 13.3.2018 (QUI IL TESTO PRECEDENTE)  per il settore legno arredo e materiali lapidei  per artigiani e PMI, condiviso da  CNA, Confartigianato legno e arredo, Confartigianato marmisti, Casartigiani, Claai, Feneal–Uil, Filca–Cisl e Fillea–Cgil con vigenza 2023 2026 . L'accordo interessa circa 80mila lavoratori e 20mila imprese ed è stato raggiunto molto rapidamente, in sole 2 settimane.

 Il testo  passa al vaglio delle assemblee dei lavoratori. 

Disponibile qui il testo del nuovo accordo.

Vediamo le  principali novità.

AUMENTI RETRIBUTIVI 

Si prevedono : 

  1.  per il livello D del legno un aumento medio di 180 euro per l’artigianato e di 181 euro per le Pmi,
  2. per il settore lapideo al 5° livello aumento medio di 189 euro per l’artigianato e di 191 per le Pmi. 

che saranno erogati in 4 tranches a partire da marzo 2024, 

a cui si aggiungono  5 euro di aumento su ogni scatto di anzianità e  UNA TANTUM di 130 euro.

Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per specificare i nuovi minimi retributivi e le relative decorrenze, per tutti gli altri livelli di inquadramento e per tutti i settori.

NOVITA' NORMATIVE 

Dal punto di vista normativo l’accordo consente di raggiungere alcuni punti migliorativi come  ad esempio 

  • indennità al 30% durante i 2 ulteriori mesi di aspettativa previsti per il congedo per donne vittime di violenza,
  •  possibilità di richiedere il part time reversibile per chi fruisce di congedi;
  •  revisione della disciplina per il preavviso di dimissioni e licenziamento con prolungamento del periodo.

CCNL LEGNO ARTIGIANATO i precedenti rinnovi

Con il rinnovo  firmato   a maggio 2022  per il periodo 2019-2022 erano state definite le seguenti  novita :

CONTRATTI A TERMINE 

 i limiti quantitativi  fissati  sono i seguenti

  • imprese da 0 a 5 dipendenti 3 lavoratori a termine, 
  • da 6 a 18 dipendenti un lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza, 
  • da 19 dipendenti i:  35% del personale in forza). 

Sono in ogni caso esenti da limitazioni  i contratti a termine conclusi nei primi 15 mesi della fase di avvio di nuove attività ovvero di nuove linee di produzione e servizio.

TRATTAMENTO ECONOMICO  

Una tantum

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, è prevista l'erogazione di un importo una tantum (proporzionalmente ridotto in caso di congedi facoltativi servizio militare e part-time) pari a 150,00 euro lordi in due tranche di pari importo :

  • 75 euro con la retribuzione  di luglio e 
  • 75 euro con la retribuzione di ottobre 2022

Per gli apprendisti l'importo  è  pari a 105,00 euro. 

Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati anticipazione degli importi una tantum ie cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2022.

Tabella aumenti retributivi 2022

SETTORI AUMENTO COMPLESSIVO DATE 1 TRANCHE DATE 2^ TRANCHE
IMPRESE SETTORE LEGNO ARREDO 75 euro a livello D 45,00 euro da maggio 2022; 30,00 euro  da settembre 2022
IMPRESE LAPIDEI 79 euro a licello 5 45,00 euro da maggio 2022 34 euro da settembre 2022
PMI LEGNO ARREDO 76 euro  a livello D 50 euro da maggio 2022 26 euro da settembre 2022
PMI LAPIDEI 80 euro a livello 5 50 euro da maggio 2022 30 euro da settembre 2022

 L'inquadramento dei lavoratori nei vari livelli professionali,  avviene sulla base di declaratorie generali, che differenziano qualitativamente i livelli, e di esemplificazioni non esaustive fornite dai profili professionali.

NUOVE CATEGORIE PROFESSIONALI

Categoria A super – Quadri

 

Categoria A

– ex impiegati 1ª categoria

Categoria B

– ex impiegati 2ª categoria
– ex operaio specializzato provetto

Categoria C super

– specifici tre profili della categoria C

Categoria C

– ex impiegato 3ª categoria
– ex operaio specializzato

Categoria D

– ex impiegato di 4ª categoria
– ex operaio qualificato

Categoria E

– ex operaio di 3ª categoria

Categoria F

– lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nei settori oggetto del campo di applicazione del CCNL.

Si era prevista anche la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di dodici mesi.

Assistenza sanitaria integrativa Fondo SANARTI dal 2018

Le Parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra CONFARTIGIANATO imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

A partire dal 1° febbraio 2018, sono pertanto iscritti al Fondo – Sanarti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il CCNL, ivi compresi:

  • gli apprendisti 
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi;

le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. 

CCNL Legno lapidei artigianato: tabelle retributive fino al 2018

CONTRATTO 2016-2018 

 Una tantum  suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a € 150.00.

INCREMENTI RETRIBUTIVI IMPRESE ARTIGIANE

Settore Legno, Arredamento, Mobili 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

D

€ 33,00

€ 20,00

€ 53,00

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

5

€ 33,00

€ 23,00

€ 56,00

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI P.M.I.

Settore Legno, Arredamento, Mobili 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

D

€ 33,00

€ 30,00

€ 63,00

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo 

Livello

1° marzo 2018

1° giugno 2018

Incremento salariale a regime

5

€ 33,00

€ 33,00

€ 66,00

 

Verbale integrativo 21.3.2018 in materia di apprendistato

Il 21 marzo 2018 è stato  sottoscritto un verbale che integra l'ipotesi di accordo  in materia di apprendistato professionalizzante per i lavoratori over 29 anni 

Le parti confermano che i contratti di apprendistato  per il reinserimento lavorativo   stipulati antecedentemente al 13 marzo 2018, ai sensi dell'art. 56 del C.C.N.L., sono conformi a quanto previsto  dal D.Lgs. 81/2015 e, pertanto, ne confermano la regolamentazione; vengono anche confermati i nuovi profili formativi allegati ai C.C.N.L..

L'intesa prevede, inoltre, nell'ambito della disciplina del Contratto  di apprendistato  per il reinserimento lavorativo , i seguenti limiti quantitativi:
a) 2 contratti nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;
b) 3 contratti nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti;

e) 4 contratti nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.

Aiuti imprese agricole pera e kiwi: via alle domande

7 Marzo 2024 in Speciali

Viene pubblicato in GU n 55 del 6 marzo iDecreto Ministeriale del 13 novembre 2023 con criteri e modalità di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», per il sostegno alla filiera frutticola della pera e del kiwi, per l'anno 2023. 

Viene anche pubblicato un decreto del 13 dicembre correttivo al precedente decreto relativamente alle entità degli aiuti che di seguito verranno indicati come modificati dal ministero e quindi definitivi.

Imprese agricole pera e kiwi: aiuti 2023 via alle domande

Con il Decreto in oggetto al fine di sostenere le filiere frutticole della pera e del kiwi e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla  forte  crisi dei settori, dovuta ad una serie concomitante di eventi  climatici  e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine, sono destinate, alle aziende agricole di cui all'art. 3, le seguenti risorse:

  • è concesso un aiuto individuale così definito:
    • a) pere: fino a euro 2.000,00 per ettaro;
    • b) kiwi: fino a euro 1.500,00 per ettaro.

Le risorse complessive destinate all'aiuto ammontano:

  • a 18 milioni di euro per la filiera frutticola della pera,
  • a 5 milioni di euro per la filiera frutticola del kiwi,  

a  valere  sul  capitolo 7098 Pg 01 rubricato «Fondo per  lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle filiere agricole, della pesca  e dell'acquacoltura»  di  provenienza dell'esercizio 2021.

Aiuti imprese agricole pera e kiwi: come fare domanda

Per avere gli aiuti di cui si tratta il  soggetto  beneficiario presenta  ad  AGEA, quale  soggetto gestore  della  misura, apposita  domanda  per  il  riconoscimento dell'aiuto secondo le  modalità  definite  da  AGEA  sulla  base  di istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni  dall'entrata  in vigore del presente decreto.

AGEA puo' attuare meccanismi di delega  per  la  raccolta  delle domande in favore degli organismi pagatori regionali.

AGEA utilizza i piani di  coltivazione  grafici  registrati  nel fascicolo aziendale del SIAN,  aggiornato  dagli  Organismi  pagatori territorialmente competente.

La  domanda è corredata dalla  documentazione e dalle dichiarazioni previste dall'atto emanato da AGEA di cui  al comma  1 del presente articolo. 

Allegati:

Società agricole e agroalimentari: aiuti da ISMEA nel 2024

18 Febbraio 2024 in Speciali

Viene pubblicato in GU n 38 del 15 febbraio il Decreto del 29 dicembre 2023 del ministero dell'agricoltura con criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari  a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e sono escluse le imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 

Società agricole e agroalimentari: aiuti da ISMEA nel 2024

Con il decreto in oggetto, si disciplina,  ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 20, della legge 28 luglio  2016,  n.  154,  i criteri,  le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle  imprese  del  Settore agricolo e  agroalimentare effettuati da ISMEA.  

Sono  esclusi  dall'applicazione del presente decreto gli interventi finanziari a sostegno delle imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Gli interventi sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

  • a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;
  • b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;
  • c) finanziamenti a condizioni di mercato.

I beneficiari degli aiuti

Sono beneficiare degli interventi finanziari:

  • a) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione  di prodotti agricoli e nella commercializzazione di  prodotti  agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento  dell'Unione europea
  •  b) le società di  capitali,  anche  in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  2, lettera c), del testo unico delle  imposte  sui  redditi di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • c) le società di capitali partecipate almeno al 51 per cento  da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui  soci  siano  in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione  e nella logistica,  anche su  piattaforma  informatica,  dei  prodotti agricoli compresi nell'Allegato  I  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea. 

La tipolgia dei aiuti

Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella forma del finanziamento  a  tasso  di interesse agevolato. 

Il finanziamento agevolato può avere durata massima  di quindici  anni,  di  cui  fino  a  un massimo di cinque anni   di preammortamento e fino a un massimo di dieci  anni  di  ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. 

In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.

Le regole operative da parte di ISMEA

Il decreto precisa che l'ISMEA  trasmette  al  Ministero  lo  schema  di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire  le  modalità di presentazione delle domande  e  le  procedure  di  concessione  e  di liquidazione dei finanziamenti agevolati; in assenza di osservazioni, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello  schema,  l'ISMEA adotta le istruzioni applicative  e le pubblica sul  proprio sito istituzionale. 

Si rimanda alla lettura integrale del Decreto 29 dicembre 2023 per ulteriori approfondimenti.

Allegati:

Voucher innovazione PMI: pubblicati gli elenchi degli ammessi

7 Febbraio 2024 in Speciali

Con Decreto del 5 febbraio il MIMIT ha definito, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e dell’applicazione delle riserve previste nell’ambito dell’intervento, l’elenco delle domande di agevolazione che risultano finanziabili, di quelle in approfondimento istruttorio e di quelle che non trovano copertura relative al Voucher consulenza e innovazione.

Oltre al decreto è possibile visionare tre elenchi delle imprese divisi come segue:

  • Allegata A elenco delle domande accolte,
  • Allegato B elenco delle domande che necessitano integrazioni,
  • Allegato C elenco domande non accolte per esaurimento delle risorse.

Ricordiamo intanto che con il Decreto MIMIT n 3233 del 16 ottobre venivano disciplinate, ai sensi dell’articolo 6 del decreto, le modalità e i termini per:

  • la presentazione delle domande,
  • e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di voucher a favore delle PMI e delle reti,

al fine di sostenere l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Il “Voucher per consulenza in innovazione” prevede un contributo alle spese effettuate dalle imprese per progetti di innovazione e trasformazione tecnologica e digitale, a fronte di prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società iscritti nell’apposito elenco costituito dal MIMIT.

Il “Voucher”, concedibile per le micro e piccole imprese consisterà:

  • in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro, per le medie imprese 
  • in un contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro, 
  • per le reti di imprese in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro.

Voucher innovazione PMI e reti: risorse disponibili

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a euro 75.000.000,00.

Viene precisato che nell’ambito della dotazione finanziaria:

  • a) una quota pari al 25 per cento è destinata alla concessione del voucher alle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere di micro e piccola dimensione e alle reti; 
  • b) una quota pari al 5 percento delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione del voucher alle PMI che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere in possesso, sulla base dell’elenco reso disponibile dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del rating di legalità

Voucher innovazione PMI e reti: regole per le domanda

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente può presentare domanda, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile dall’apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it), secondo le modalità indicate.

Il soggetto proponente, in fase di presentazione della domanda, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

  • a) domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 per le PMI, ovvero all’allegato 2 per le reti;
  • b) offerta sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dal legale rappresentante della società di consulenza, selezionato secondo quanto previsto al comma 8.

L'accesso alla procedura informatica, ad eccezione di quanto previsto al comma 4:

  • a) prevede l'identificazione e l'autenticazione mediante la Carta nazionale dei servizi; 
  • b) è riservato al rappresentante legale del soggetto proponente, come risultante dal certificato camerale del medesimo, il quale, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Clicca qui per tutti i modelli per presentare la domanda.

Attenzione al fatto che l’iter di compilazione e presentazione della domanda di ammissione ai contributi è articolato nelle seguenti fasi: 

  • a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del 26 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 23 novembre 2023. In tale fase, il soggetto proponente è tenuto a svolgere le seguenti attività:
    • 1) accesso tramite la Carta nazionale dei servizi all’apposita procedura informatica di cui al comma 1; 
    • 2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione del modulo di domanda di cui al comma 2 e caricamento dei relativi allegati; 
    • 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente il “codice identificativo della domanda”, le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e successiva apposizione della firma digitale; 
    • 4) caricamento della domanda sottoscritta con firma digitale e conseguente rilascio dei codici necessari per la procedura di invio di cui al punto b): “codice identificativo del soggetto proponente”, “codice di accesso alla procedura di invio” e “codice di predisposizione domanda”.
  • b) presentazione della domanda, a partire dal 29 novembre 2023.In tale fase, sono previste le seguenti attività: 
    • 1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica e immissione del “codice identificativo del soggetto proponente” e del “codice di accesso alla procedura di invio” di cui alla lettera a), numero 4); 
    • 2) immissione, a partire dalle ore 12.00 del 29 novembre 2023, da parte del soggetto proponente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice identificativo della domanda” di cui alla lettera a), numero 3) e del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4); 
    • 3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica 

Voucher innovazione PMI e reti: le spese ammesse

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal decreto, le spese devono

  • a) essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione. Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto, il contratto di consulenza deve avere una durata non inferiore a nove mesi, le relative attività di consulenza, nonché i pagamenti, devono essere completati, ai fini della presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni entro 15 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni in cui è compreso il soggetto beneficiario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2; 
  • b) essere costituite esclusivamente da titoli di spesa emessi sulla base dell’avanzamento delle attività previste nel contratto di consulenza.  Ai fini della quantificazione del voucher, viene riconosciuto esclusivamente l’importo imponibile, al netto dell’IVA, dei titoli di spesa riferibile al compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese dal manager qualificato o dalla società di consulenza. A tal fine, resta fermo che i costi che, per la loro natura, non sono inquadrabili nella categoria dei servizi professionali, quali, a titolo di esempio, gli acquisti di beni materiali e immateriali, anche se funzionali allo svolgimento dell’intervento, ovvero il rimborso di costi di trasporto, vitto e alloggio sostenuti dal manager qualificato, non sono ammissibili alle agevolazioni;
  • c) essere relative a prestazioni rese, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto, da manager qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario. A tal fine, si considerano indipendenti i manager qualificati e le società di consulenza che si trovano in condizioni di terzietà rispetto ai beneficiari tali da garantire l’erogazione del servizio di consulenza specialistica alle normali condizioni di mercato; 
  • d) essere riferibili a prestazioni rese nel periodo di svolgimento dell’incarico manageriale, come risultante dal contratto di consulenza, nonché coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell’iscrizione nell’elenco MIMIT.

Allegati:

Nautica Diporto: nuovo regolamento titoli professionali

7 Febbraio 2024 in Speciali

Con il  Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  introduce un nuovo Regolamento  che modifica il decreto 10 maggio 2005, n. 121,  riguardante la disciplina dei titoli professionali del diporto.

Il decreto entra in vigore il 90 giorno dalla sua pubblicazione in Gu, quindi dal 5 maggio 2024.

Scarica qui il testo integrale

In particolare viene inserito il titolo di ufficiale di navigazione di diporto di II Classe e vengono modificati altri aspetti concernenti i requisiti per ottenere i certificati, lo svolgimento dell'addestramento e i requisiti per i  titoli di navigazione di ufficiale di navigazione , di capitano del diporto e ufficiale di macchina.

Diporto Regolamento 2024 : ufficiale di navigazione di 2 classe i limiti

Il nuovo regolamento prevede l'istituzione del titolo di 'ufficiale di navigazione del diporto di 2 classe , che non ha l 'obbligo  di essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.

I Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe sono i seguenti 

1. L'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:

a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;

b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Diporto: requisiti per il certificato di navigazione di 2 classe

Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto 18 anni di età;

b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;

d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

g) possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Diporto titolo professionale Specializzazione vela

Si segnale infine che per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico . 

Per coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela la specializzazione si consegue senza esami

Dichiarazione IVA 2024: regole per l’intermediario

23 Gennaio 2024 in Speciali

L'agenzia delle entrate ha pubblicato il Modello IVA 2024 per l'invio della Dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2023 a partire dal 1 febbraio 2024 e fino al 30 aprile prossimo: scarica qui Modello e relative istruzioni.

Vediamo le regole per gli intermediari alla trasmissione del Modello IVA 2024 da effettuare dal 1 febbraio al 30 aprile prossimo.

Dichiarazione IVA 2024: regole per l’intermediario

Il Modello IVA 2024 deve essere inviato esclusivamente per via telematica:

  • a) direttamente dal dichiarante; 
  • b) tramite un intermediario; 
  • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
  • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Nel caso dell'invio dal parte di intermediari è bene sapere che questi sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate per via telematica sia:

  • le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante;
  • quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica

Sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, gli intermediari abilitati devono:

  • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione;
  • rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 57 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
  • conservare copia della dichiarazione trasmessa, anche su supporto informatico, per lo stesso periodo previsto dall’art. 57, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi, eventualmente, ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

In merito alla comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione si precisa che:

  • è trasmessa attraverso lo stesso canale al soggetto che ha effettuato l’invio;
  • è consultabile tramite la funzionalità “Ricerca Ricevute” presente all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Attenzione si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

Dichiarazione IVA 2024: chi sono gli l’intermediari

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie:

  • iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi,
  • in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
  • iscritti negli albi degli avvocati;
  • avvocati tributaristi – studi associati;
  • avvocati tributaristi – società tra professionisti;
  • iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al Decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;
  • associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. n. 241 del 1997;
  • associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • Caf – dipendenti;
  • Caf – imprese;
  • coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale
  • notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
  • iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
  • le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  • le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli studi professionali e le società di servizi in cui

almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi

o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Attenzione, tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Omessa dichiarazione IVA 2024: responsabilità per l’intermediario

In caso di omessa o tardiva dichiarazione IVA 2024 presentata da parte di un intermediario, tra quelli su indicati, è bene evidenziare che l’art. 7-bis, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede a suo carico una sanzione con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo le modalità chiarite con la circolare 52/E del 27 settembre 2007.

Attenzione al fatto che è prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Bitcoin, le alternative alle criptovalute: ETF, ETN, ETC, CFD, Future

21 Gennaio 2024 in Speciali

È notizia degli ultimi giorni l’approvazione, da parte della SEC (acronimo di Securities and Exchange Commission), l’ente federale preposto alla vigilanza delle borse valori degli Stati Uniti d’America, di ben dieci ETF rappresentativi del bitcoin spot.

Il bitcoin rappresenta la criptovaluta più conosciuta al mondo, che oggi costituisce un asset finanziario non più trascurabile per molti investitori.

Gli investimenti e le speculazioni in criptovalute hanno costituito a lungo una opportunità ma anche un problema per l’investitore più prudente, per due ordini di ragioni.

  1. Dal punto di vista pratico la detenzione di criptovalute può presentare dei rischi e delle difficoltà: i rischi sono legati alla possibile perdita o furto delle criptovalute, se detenute su un wallet fisico o su uno telematico utilizzando un exchange poco affidabile, come la cronaca ha dimostrato negli ultimi anni; le difficoltà sono conseguenti al fatto che, per essere convertita in valuta fiat, una criptovaluta deve essere ceduta e trasferita fuori dal contesto dei mercati regolamentati.
  2. Dal punto di vista fiscale, la detenzione di criptovalute, come la realizzazione di plusvalenze e minusvalenze in conseguenza della loro cessione, non ha avuto un chiaro e definito contesto normativo: solo recentemente l’Italia ha introdotto una specifica normativa fiscale, non ugualmente presente in tutti gli altri paesi.

Si inserisce in questo contesto il fenomeno della nascita di strumenti finanziari rappresentativi del Bitcoin, che permettono all’investitore di acquistare un prodotto finanziario analogo alla più famosa criptovaluta senza doversi sobbarcare le problematiche legate alla sua detenzione o le incertezze di ordine fiscale.

Le alternative al bitcoin

Numerosi sono oggi gli strumenti finanziari che permettono l’investimento o la speculazione in criptovalute, senza le problematiche prima indicate di ordine pratico e fiscale; più precisamente:

  • Future;
  • CFD;
  • ETF;
  • ETN e ETC.

Il future del bitcoin è un contratto derivato quotato negli Stati Uniti d’America: è uno strumento regolamentato e privo di incertezze normative, ma, per la sua natura, è più adatto alla speculazione di breve o brevissimo termine che all’investimento, specialmente in conseguenza delle sue scadenze che obbligano al rollover.

Uno strumento similare è il CFD, acronimo di Contract for Difference, un contratto derivato molto utilizzato dai broker retail nell’Unione Europea. Anche in questo caso, lo strumento si addice alla speculazione di breve o brevissimo termine ma non a quella di lungo termine, per due ordini di motivazioni:

  • i CFD non sono quotati in borsa, ma sono emessi dal broker emittente, con tutte le incertezze derivanti da questo fatto;
  • il mantenimento di una posizione overnight su questi strumenti comporta l’applicazione di un tasso di interesse, chiamato swap, per ogni successivo giorno di contrattazione ( per un approfondimento sui tassi swap è possibile leggere l’articolo Trading: il trattamento fiscale degli swap overnight).

Di diversa natura, e più adatti alle posizioni aperte con finalità di investimento, sono gli ETF, gli ETN e gli ETC, tutti appartenenti alla più grande famiglia degli ETP, acronimo di Exchange Traded Products, costituiti da un ampio ventaglio di strumenti finanziari, quotati in borsa, che riproducono uno specifico sottostante, nel caso in esame il bitcoin.

Gli ETF (acronimo di Exchange Traded Funds) del bitcoin sono fondi quotati in borsa, per cui sono facilmente acquistabili, facilmente vendibili e non presentano costi o difficoltà tecniche che precludono il mantenimento di una posizione di lungo periodo.

Gli ETF da pochi giorni autorizzati dalla FED in numero di dieci sono rappresentativi del bitcoin spot, questo vuol dire che il fondo acquista effettivamente bitcoin per conto degli investitori, per cui le criptovalute sono detenute all’interno del fondo, e le azioni di questo sono liberamente scambiate sui mercati finanziari. Ciò comporta che l’investitore può investire in bitcoin, acquistando senza difficoltà le quote dell’ETF, ma anche senza le problematiche e le incertezze derivanti dall’acquisto e dalla conseguente detenzione di criptovalute.

Va precisato che il prezzo dell’ETF non rispecchia quello del sottostante, ma è a questo direttamente collegato, dato che il suo valore (il cosiddetto NAV) è dato dalla differenza tra totale attivo (i bitcoin detenuti) e totale passivo (per lo più rappresentato dai costi di gestione) del fondo, diviso per il numero di azioni in circolazione.

Similari agli ETF sono gli ETN (acronimo di Exchange Traded Notes) e gli ETC (acronimo di Exchange Traded Commodities); la differenza principale, e non trascurabile, è costituita dal fatto che gli ETF sono dei fondi con un patrimonio separato da quello dell’emittente, mentre ETN ed ETC sono strumenti finanziari il cui patrimonio non è segregato.

Nonostante l’autorizzazione della FED, oggi gli ETF americani non possono essere ancora acquistati dagli investitori europei, per mancanza di alcuni adempimenti burocratici, ma lo saranno di certo in un futuro prossimo. Gli ETC e gli ETN rappresentativi del bitcoin sono invece acquistabili da subito dall’investitore italiano, e sono sul mercato da diverso tempo.

Il differente trattamento fiscale

Viste le possibili alternative al bitcoin, per speculare o investire in criptovalute senza detenerle effettivamente, vediamo anche come questi strumenti finanziari si differenziano dal punto di vista fiscale.

Se la detenzione di bitcoin obbliga il contribuente a sottostare agli obblighi e alla tassazione previsti dalla normativa italiana (per un approfondimento dell’argomento si veda l’articolo Criptovalute: la normativa fiscale organica in Legge di bilancio 2023); diversamente, la tassazione degli strumenti finanziari prima elencati differisce da quella del sottostante e si lega alla particolare natura dello strumento:

  • Future e CFD: le plusvalenze realizzate costituiscono redditi diversi, da rilevarsi al netto delle minusvalenze;
  • ETF: essendo quotati negli Stati Uniti d’America, dal punto di vista fiscale sono da considerarsi ETF non armonizzati, in conseguenza di ciò le plusvalenze costituiscono redditi di capitale mentre le minusvalenze sono rilevabili tra i redditi diversi;
  • ETN e ETC: le plusvalenze realizzate costituiscono redditi diversi, da rilevarsi al netto delle plusvalenze.

Fondamentalmente, quindi, tutti gli strumenti prima indicati, ad eccezione degli ETF non armonizzati, confluiscono tra i redditi diversi, il cui saldo, dopo la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze, è sottoposto a tassazione sostitutiva con aliquota del 26%.

Diversamente, le plusvalenze derivanti da un ETF non armonizzato costituiscono redditi di capitale, che sono redditi lordi, per cui non è possibile scomputare le minusvalenze (che comunque, confluendo tra i redditi diversi, possono essere scomputate dalle plusvalenze realizzate con altri strumenti finanziari), sono sottoposti a tassazione ordinaria IRPEF, ma è possibile applicare le detrazioni.

Eventuali valutazioni di convenienza dovranno essere valutate in base alla specifica struttura del reddito conseguito dal contribuente che acquista questo tipo di strumenti finanziari.

Made in italy: le novità 2024 per valorizzare il marchio Italia

11 Gennaio 2024 in Speciali

Viene pubblicata in GU n 300 del 27 dicembre la Legge n 206/2023 con Disposizioni organiche per la valorizzazione,  la promozione e la tutela del made in Italy.

La Legge è composta da:

  • Titolo I PRINCIPI E OBIETTIVI 
  • Titolo II CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI 
    • Capo I Misure generali (fondo per il made in Italy, imprenditoria femminili, sostegno dei marchi e proprietà industriale)
    • Capo II Misure settoriali ( norme a tutela della filiera del legno, dell'olio d'oliva, del tessile)
  • Titolo III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  • Titolo IV MISURE DI PROMOZIONE 
  • Titolo V TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY 
    • Capo I Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta 
    • Capo II Nuove tecnologie 
    • Capo III Lotta alla contraffazione
  • Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Vediamo alcuni dettagli di rilievo considerando che tutte le norme in esame entrano in vigore dal giorno 11 gennaio 2024

Fondo nazionale del Made in Italy: che cos’è

Nella Legge n 206/2023 viene istituito il Fondo nazionale del Made in italy

In particolare, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il  rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo  nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro  per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
 Il  Fondo è incrementato con  risorse provenienti da soggetti non  inseriti  nella  lista  delle  pubbliche amministrazioni mediante versamento all'entrata  del  bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa,  per  importo  non inferiore  alla   dotazione iniziale e,  successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. 

Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della  disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato,  nel  capitale  di società per  azioni,  anche  con   azioni  quotate in  mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

  • a) hanno sede legale in Italia;
  • b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.

I  requisiti  di  accesso al  Fondo  le condizioni, i criteri e le relative tipologie di  intervento  nonché le modalità di apporto delle risorse  da  parte  degli  investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle  risorse del fondo  e  del  soggetto gestore,  nonché  la  remunerazione  di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e  del  made in Italy.

Il  decreto  può inoltre  disciplinare  le  modalità di gestione  contabile delle  risorse  del  Fondo  e  l'utilizzo  degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

Legge made in Italy: tutela della proprietà industriale e marchi

Per la valorizzazione della proprietà industriale si prevede che, l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile  dimostrare  l'uso continuativo  da  almeno  cinquanta   anni,   che   intenda   cessare definitivamente  l'attività svolta,  notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il  Ministero   delle imprese e del made  in  Italy  può  subentrare  gratuitamente  nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di cessione  a  titolo  oneroso  da  parte dell'impresa titolare o licenziataria
 Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy  può depositare  una domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  

Gli  oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione  sono posti  a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17  maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15  luglio 2022, n. 91.
 Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o  trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
 Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e  le  modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 

A proposito di marchi, si prevede che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio  registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile  dimostrare  l'uso continuativo  da  almeno  cinquanta   anni,  che  intenda cessare definitivamente  l'attività  svolta,  notifica  preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
 Al fine  di  tutelare  i  marchi  di particolare interesse e valenza nazionale  e  di  prevenire  la  loro estinzione  salvaguardandone  la continuità  il  Ministero   delle imprese e del made  in  Italy  può subentrare  gratuitamente  nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di cessione  a  titolo  oneroso  da  parte   dell'impresa   titolare   o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
 Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare  una domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  Gli  oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione  sono posti  a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge  17  maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15  luglio 2022, n. 91.
 Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o  trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
 Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e  le  modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 

Legge made in Italy: sostegno alla imprenditoria femminile

Al fine  di  rafforzare  il  sostegno   alle   iniziative   di autoimprenditorialità promosse da donne e  allo  sviluppo di  nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del  decreto  legislativo  21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis  del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per  un  importo di  15 milioni di euro per l'anno 2024,  destinato  al  finanziamento  degli interventi  in  favore  delle  imprese  a  prevalente partecipazione femminile.

Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono  concesse nei limiti e alle  condizioni  previsti  dalla  normativa  europea  e nazionale in materia di aiuti di Stato. 

Allegati:

Le festività in busta paga

10 Gennaio 2024 in Speciali

 Ai fini del calcolo della busta paga sono considerate giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge durante le quali il dipendente solitamente non lavora, ma percepisce ugualmente  la retribuzione.

Ad oggi, dopo varie modifiche normative, sono considerati giorni festivi per tutti i lavoratori i seguenti:

1) Capodanno                  

  1° Gennaio

2) Epifania                          

 6 Gennaio

3) Giorno dell'Angelo          

  Lunedì di Pasqua

4) Anniversario della Liberazione   

    25 Aprile

5) Festa dei Lavoratori                        

     1 maggio     

6) Assunzione Beata Vergine                           

    15 Agosto

7) Ognissanti                 

    1° Novembre

8) Immacolata Concezione               

    8 Dicembre

9) Santo Natale                 

    25 Dicembre

10) Santo Stefano                 

   26 Dicembre

11) Santo Patrono del comune sede di lavoro

12) Festa della repubblica          

  2 giugno

Per il giorno di Pasqua è prevista la retribuzione soltanto da alcuni contratti collettivi.

Un breve accenno meritano le festività soppresse che sono il 19 marzo San Giuseppe, l'Ascensione e il Corpus domini (con date variabili) e il 29 giugno – San Pietro e Paolo; per questo  i contratti collettivi di solito compensano la mancata fruizione delle 4 festività soppresse con permessi retribuiti di 32 ore.

Trattamento economico previdenziale e fiscale delle festività

La retribuzione durante le festività è la normale retribuzione globale di fatto giornaliera. L’entità varia a seconda del giorno in cui cade la festività.

Festività infrasettimanale: per gli impiegati e operai retribuiti in misura fissa (mensilizzati), la festività è compresa nella retribuzione globale di fatto (26 gg).

Per gli operai retribuiti in misura oraria : si considera la retribuzione globale di fatto oraria.

Festività cadente di domenica: per gli impiegati ed operai retribuiti in misura fissa spetta un importo aggiuntivo (un giorno in più).

Per gli operai retribuiti in misura oraria: 6 ore e 40 minuti (40 ore settimanali : 6 giorni) (N.B. Se il contratto prevede 5 giorni settimanali, 40:5 = 8 ore). Nel cedolino 6 ore e 40 minuti diventeranno 6,67;

Attenzione! è interessante fare caso a questa particolarità: se si scrive 6,50 è chiaro che sono 6 ore e 30 minuti, mentre,  se si scrive 6,67 non è così intuitivo capire che si tratta di 6 ore e 40 minuti perchè si dovrà fare la seguente proporzione :

60 minuti : 1 ora = 40 minuti : x (60 minuti stanno ad 1 ora come 40 minuti stanno ad x)

x = 40*1/60 = 0,67

Ma che cos'è l'incognita x? Sono i centesimi, perchè i computer adottano il sistema decimale e non del tempo. Quindi ogni volta che parliamo di minuti dobbiamo fare una conversione da minuti dell'orologio a centesimi.

Festività cadenti di sabato: è inclusa nei mensilizzati; corrisponde ad 8 ore per gli operai pagati a ore.

Attenzione! se il dipendente lavora in un giorno festivo e non è previsto un riposo compensativo, la retribuzione sarà considerata di lavoro straordinario, quindi (è qui che bisogna fare attenzione) oltre a pagare la festività, deve essere pagato anche il lavoro svolto + la maggiorazione per lavoro straordinario festivo. Se invece è previsto un riposo compensativo in un'altra giornata deve essere pagata la festività + la maggiorazione ma non la retribuzione base.

Gli elementi retributivi  correlati  ai giorni di festività sono imponibili interamente sia  dal punto di vista  dei contributi previdenziali che delle trattenute fiscali.

Festività: esempi di compilazione della busta paga

1. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria con riposo compensativo:

LIBRO UNICO DEL LAVORO

 

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CALCOLO BUSTA PAGA :

paga oraria (p.h.) 8,49523 * 176 ore = 1.495,16

festività 6,67 * 8,49523 =                          56,66

8,49523 * 15% * 8 ore =                                  10,19

Totale                                                        1.562,01

 

2. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria senza riposo compensativo:

LIBRO UNICO DEL LAVORO

 

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CALCOLO BUSTA PAGA :

paga oraria (p.h.) 8,49523 * 168 ore = 1.495,16

festività 6,67 * 8,49523 =                          56,66

8,49523 * 50% = 4,25                                     

4,25 + 8,49523 = 12,75                                

12,75 * 8 ore (FS) =                                 102,00

Totale                                                     1.653,82

Festivita e Cassa integrazione

Per i giorni festivi che cadono in periodi di utilizzo di  Cig /Fis/Cigd, come molto probabile in questo anno di pandemia, il compenso  viene gestito in maniera diversa:

  1. rimane a carico del datore di lavoro, cioe non rientra fra gli elementi integrabili ,  per   i lavoratori retribuiti a  ore e sospesi da non più di due settimane a orario ridotto  oppure sospesi a zero ore settimanali,
  2. è a carico della Cassa invece:
  •   per i lavoratori retribuiti a ore  e  sospesi a zero ore settimanali,  da oltre due settimane;
  •   per i lavoratori retribuiti con fisso  mensile sospesi a zero ore settimanali,   anche da non più di due settimane.

 Si ricorda infine che  i giorni di festività sono conteggiati ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare ANF. 

Taglio cuneo fiscale 2024: tabella degli importi in busta paga

3 Gennaio 2024 in Speciali

il taglio del cuneo contributivo  per i lavoratori  con redditi piu bassi  è stato riproposto nella legge di bilancio 213 2023 anche per il 2024 .

Si ricorda che la riduzione  è iniziata nel 2022 con il Governo Draghi  ed aumentata  nel corso del 2023  fino a  al 6 e 7% con due diverse soglie di accesso.( nei paragrafi seguenti i dettagli  degli aumenti  di aliquote e gli importi che ne risultano in busta paga )

La misura è confermata con le stesse aliquote, solo per il 2024 ,  l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti attualmente in vigore.

Il governo ha espresso piu volte  l'intenzione di potenziare ulteriormente  le misure per i  ceti meno abbienti ma la stagnazione dell'economia degli ultimi mesi   ha obbligato ad escludere il   taglio ulteriore  che era stato ipotizzato.

Da notare che nella nuova legge di bilancio  trova posto anche 

  • una riduzione del cuneo contributivo per le  donne con almeno 2 figli a carico  
  • una riduzione dell'IRPEF per i redditi fino a 28 mila euro che rientreranno nel primo scaglione IRPEF con aliquota al 23% .

Vediamo di seguito un riepilogo e le tabelle dei risparmi che ne derivano . 

Riduzione cuneo fiscale Governo Draghi: gli aumenti 2022

Uno studio reso noto dalla UIL  a giugno 2022 evidenziava   che  gli aumenti che risultano dal taglio del cuneo introdotto dal Governo Draghi fino a dicembre 2022, grazie allo sconto del 1,2%  sugli stipendi sono modesti ma non irrilevanti.

Il taglio del cuneo fiscale sugli stipendi dei dipendenti  valeva al massimo 25 euro in più  al mese, con i seguenti esempi, indicativi ( senza il rateo di tredicesima) :

importo  stipendi  aumenti  in busta paga
fino a dicembre 2022
fino a 2600 euro netti  144 euro (24 al mese)
1500 euro netti
1000 euro netti 
102 euro (17 al mese)
72 euro (12 al mese)

La riduzione dei contributi era applicabile tutti i rapporti di lavoro dipendente, pubblico e privato ma sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Di norma le aliquote applicate al lavoro dipendente come contribuzione previdenziale  sono del 33% di cui 

  • il 23,81% a carico del datore di lavoro e
  •  il  9,19% a carico del lavoratore.

Questo significa che nel periodo interessato dalla norma del decreto Aiuti bis , ossia tra luglio e dicembre 2022 queste fasce di retribuzione  hanno un importo complessivo  di sconto contributivo  che si traduce in maggiore netto in busta paga che vale da 50 euro a 185 euro  per i 6 mesi.

Va ricordato che sia per i dipendenti che per i pensionati è in vigore da gennaio 2022  anche lo sgravio dello 0,8% sui contributi dovuti, che resta confermato fino a fine anno.

In entrambi i casi   non varia la  aliquota di computo ai fini della previdenza a fine carriera lavorativa, cioè il taglio non comporta riduzioni dell'importo della pensione ma resta a carico dello Stato.

Cuneo fiscale 2023 tabella importi gennaio-giugno

La  legge  di bilancio  2023 (197 2022)  prevedeva  

  • sconto  contributivo del 3% per le retribuzioni con imponibile previdenziale massimo di  1923 euro mensili (25mila euro annui)
  • taglio  del 2%  sui contributi   sulle retribuzioni fino a 35mila euro annui (2.692 euro mensili)

Va tenuto conto in entrambi i casi che i limiti di importo mensile vanno considerati con la maggiorazione del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Vediamo nella tabella seguente  le percentuali di taglio del cuneo fiscale e gli importi indicativi di sconto contributivo che si traduce in maggiore importo netto in busta paga, come calcolati dal Sole 24 Ore.

BENEFICIARI percentuale sconto contributivo 2022 percentuale sconto contributivo  2023 MAGGIORE IMPORTO IN BUSTA PAGA  FINO A GIUGNO 2023
 redditi fino a 10mila euro 0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3% 19,25 euro mensili – 231 euro l’anno
reddito fino a 15 mila euro 0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3% 28,88 euro mensili –  346,50 annui
reddito fino a 20mila euro  0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3%  32,92 euro mensili 395, 08 annui
reddito fino a  25mila euro  0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3% 41, 15 euro al mese,  493,85 annui
redditi oltre i 25mila euro  e fino a 35mila euro  0,8% genn-giugno  -2% da luglio a dicembre 2% nessuna variazione rispetto al 2022

Taglio cuneo fiscale da luglio 2023 – tabella per scaglioni

Con il decreto lavoro 48 2023 è stato aumentato l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti  :

  • dal 2 al  6 per cento  se il reddito imponibile mensile  non supera i 2.692 euro  (annualmente sono circa  35mila euro), 
  • dal 3 al 7 per cento,   se il reddito imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro ( circa 25mila euro annui)

Nella tabella seguente gli importi medi di sconto contributivo che si traduce in aumento della retribuzione netta in busta paga

taglio cuneo fiscale dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 bonus  medio risultante  in busta paga
redditi fino a  35mila euro  6%  della retribuzione imponibile da 90 a 100 euro in piu
redditi fino a 25mila euro  7%  da 60 a 70 euro in più

 Attenzione si fa riferimento all'imponibile previdenziale  non all'imponibile fiscale. Necessario quindi verificare il limite massimo mensile  e non quello annuale.  Il ministero delle finanze ha confermato che l’aumento in busta paga da luglio a dicembre 2023 può  arrivare a 100 euro  mensili.

Le istruzioni fornite dall'Inps dopo la pubblicazione del decreto lavoro  48 2023 il 4 maggio 2023 (messaggio 1932/2023 ) hanno specificato che  sui ratei di  tredicesima  non si applica il nuovo taglio, sia nel caso venga erogata in 12 rate con la paga mensile, sia nel caso in cui venga erogata intera a dicembre  

L'importo  complessivo mensile di maggiorazione in busta paga  a partire da luglio 2023  quindi  vale circa :

  • 96 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 25mila euro 
  • 99 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 35mila euro.

Per approfondire riportiamo  nella tabella seguente  le simulazioni effettuate per La Stampa  dallo Studio del dott. De Fusco  che danno anche il totale dei maggiori importi annui, comprensivi dei due diversi tagli al cuneo ( previsti da legge di bilancio e decreto Lavoro)

redditi importo mensile  taglio cuneo fiscale in busta paga importo annuo COMPLESSIVO
10mila euro annui 25,67 euro 269 euro
12.500 euro annui 32 euro 336 euro
15.000 euro annui 38 euro  404 euro
17.500 euro annui 43 euro 430 euro
20.000 euro annui 49 euro 460 euro 
25.000 euro annui 55 euro 548 euro
30.000 euro annui 56 euro  576 euro
35.000 euro annui 65 euro 591 euro

Taglio cuneo fiscale 2024 ridotto per esclusione della tredicesima

Già nel  comunicato stampa del  Consiglio dei Ministri  del 28 agosto 2023,  la Presidente  Giorgia Meloni  aveva anticipato alcune intenzioni sulla  legge di bilancio  2023 che dovrà essere " seria,    per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese”.Il comunicato stampa dopo il Consiglio dei Ministri del 27 settembre che approva la NADEF  affermava che :

"La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso. Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura"  

 Le  misure attuali del 6 e  7% di taglio ai contributi a carico dei lavoratori attualmente in vigore  quindi vengono confermate:

  •  SOLO per il 2024  e 
  • con una riduzione del risparmio in busta paga dovuta all'esclusione della tredicesima mensilità 

Va anche ricordato che  dal punto di vista operativo  i limiti retributivi  vanno valutati in ogni singolo mese dell’anno.

Si fa riferimento  infatti all’imponibile previdenziale mensile che può oscillare per eventi  indennizzati dall'INPS per cui  in alcuni periodi  il taglio contributivo potrà essere applicabile e in altri mesi  no.

Confermato anche il fatto anche  questa  diminuzione della contribuzione versata non avrà alcun effetto sul calcolo delle pensioni in quanto la differenza  resta a carico dello Stato. 

Periti tribunale (CTU): ecco anche le specifiche tecniche

18 Dicembre 2023 in Speciali

Dal 1 settembre 2023 è  in vigore il nuovo albo nazionale  dei consulenti tecnici di ufficio  previsto  dalla Riforma della giustizia Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) . Con il provvedimento attuativo  DM 109 2023 del 14 agosto sono stati definiti

  • nuove categorie 
  • i settori di specializzazione per ciascuna categoria 
  • gli obblighi a carico degli iscritti 
  • le modalità di iscrizione e di sospensione volontaria dall'albo stesso.

 Il provvedimento  è entrato  in vigore il 26 agosto 2023 e prevede  l'istituzione di albi telematici in ogni tribunale, suddivisi in settori e specializzazioni,   e di un elenco nazionale complessivo, che opera ugualmente solo in modalità telematica .

Il 15 dicembre  2023 sono state pubblicate le specifiche tecniche per le domande di iscrizione da parte del dipartimento della transizione digitale del Ministero della Giustizia.

 Vediamo di seguito  maggiori dettagli operativi.

Requisiti generali per l’iscrizione agli albi e all’elenco nazionale

Possono iscriversi :

  • i professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali, 
  •  Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA  o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui  all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4

REQUISITI previsti sono inoltre: 

  • essere in regola con gli obblighi di formazione professionale  continua, ove previsti;
  • essere in regola con i versamenti previdenziali connessi all'iscrizione agli ordini 
  • condotta morale specchiata;
  • possesso  speciale competenza tecnica nelle materie  oggetto della categoria di interesse;
  • residenza anagrafica o domicilio professionale  nel circondario del tribunale.

la procedura è riepilogata complessivamente in questa figura :

Elenco nazionale ed albi CTU tribunale: i dati presenti

L'elenco nazionale come detto ricomprende gli albi istituiti in ogni Tribunale, suddivisi in 

  • 89 categorie previste, con requisiti specifici.
  • 978 settori di specializzazione

 Ogni professionista può essere iscritto a più categorie o settori di specializzazione.

Il decreto 109 2023 prevede che per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:

 a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;

 b) il titolo di studio conseguito;

 c) l'ordine o il collegio professionale cui e' iscritto, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;

 d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;

 e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito  della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;

 f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;

 g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

 In particolare nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali  conosciuti. 

Il decreto 109 prevede anche un nuovo provvedimento del dipartimento informatico che specificherà le modalità di aggiornamento da parte dei tribunali.

Domande di iscrizione agli albi CTU – regime transitorio – Specifiche tecniche

Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun  Tribunale  possono essere presentate ogni  anno in due finestre temporali:

  1.  tra il 1°  marzo e il 30 aprile e 
  2. tra il 1° settembre e il 31 ottobre.

 I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto, data di entrata in vigore del DM 109 2023,   mantengono la propria iscrizione  ma possono :

  • chiedere l'iscrizione in uno dei settori di specializzazione e
  •  modificare la categoria di appartenenza.

Per l 'operatività si attendeva come previsto dal l dm 109   l'emanazione di  provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, sulle specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante  aggiornamento in modalita' informatica degli albi e dell'elenco. 

Il provvedimento è apparso in Gazzetta Ufficiale Il 16 dicembre 2023. Qui il testo 

Viene sottolineato che dovrà essere assicurato che non siano mai pubblicati i dati delle parti del procedimento nell'ambito del quale sia stato conferito l'incarico .

Il provvedimento chiarisce gli step  per l'inoltro delle comande come segue:

ACCESSO E AUTENTICATIONE 

L’utente esterno (CTU e Perito) può accedere al sistema tramite il link presente nell’Area Servizi sotto la voce Portale Albo CTU del Portale dei Servizi Telematici https://pst.giustizia.it.mediante una procedura di autenticazione forte, attraverso l’impiego della CNS (smart card o USB key) o utilizzando SPID.

COMPILAZIONE CV

Effettuato l'acceso al sistema, per poter compilare la domanda di iscrizione, il candidato dovrà obbligatoriamente compilare il proprio Curriculum Vitae  seguendo un modello incrementale basato su schede (ndr: wizard) digitando o selezionando tutte le informazioni contrassegnate come obbligatorie (riconoscibili in quanto contrassegnate da “*”).

Per poter considerare esaurita ciascuna scheda, sarà necessario indicare obbligatoriamente al suo interno i dati minimi o indicando di non esserne in possesso

Il candidato ha a disposizione una scheda con le comunicazioni e il monitoraggio della propria posizione. Una volta registrata la domanda, se si è effettuato l’accesso con CNS, è previsto il passaggio di firma digitale della domanda.

 Il sistema permette di scaricare la domanda stessa in formato pdf e di ricaricare nel sistema il documento PDF firmato. 

La domanda viene firmata digitalmente extra sistema e sono ammesse entrambe le modalità di firma, CAdES e PAdES.

Per tutte le nuove domande, il candidato potrà scaricare la cosiddetta impronta della domanda stessa (in formato HASH) per provvedere extra sistema al pagamento. Il sistema permette a questo punto il caricamento della ricevuta di pagamento del bollo in formato XML. Dopo l’acquisizione da parte del sistema della suddetta ricevuta la domanda risulta definitivamente inviata e disponibile per l’istruttoria e per l’udienza da parte del tribunale e della commissione.

Durante il processo di verifica della domanda il sistema notificherà tramite PEC e attraverso l’area di monitoraggio disponibile al candidato:

  1.  le comunicazioni inerenti all’avanzamento della domanda,
  2.  eventuali richieste di integrazione avanzate dal Tribunale e
  3.  i termini entro i quali deve avvenire l’integrazione stessa.

 Entro detti termini il candidato avrà la possibilità di caricare tramite il sistema l’ulteriore documentazione PDF.

Dopo che la domanda è stata accolta, ma solo per la prima iscrizione del candidato all’albo di un Tribunale, verrà richiesto il pagamento extra sistema della tassa governativa

Il candidato può caricare nel sistema la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa governativa (extra sistema) in formato XML.

Sospensione volontaria dagli albi CTU cancellazione dalle categorie

Il decreto prevede la possibilità di  chiedere la cancellazione da una categoria o specializzazione  indicate inizialmente 

E' possibile inoltre  chiedere la sospensione temporanea dall’albo per motivazioni personali o professionali per 

  • un periodo non superiore a nove mesi per ciascuna categoria 
  • e per un periodo non superiore a 18 mesi per più categorie nell'arco di quattro anni.

CTU dettagli sul requisito della competenza

ATTENZIONE  Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla  categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attivita' professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo  effettivo e continuativo.

 In mancanza del requisito sopracitato  la speciale  competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

  •  a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o   approfondimento post-universitari, purchè l'aspirante sia iscritto  da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni  professionali;
  •  b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attivita' di docenza, attivita' di ricerca, iscrizione a societa' scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
  •  c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione  accreditato.

ATTENZIONE:

 Per la categoria medico-chirurgica, rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento  del titolo di specializzazione.

 Per la specializzazione medico legale  invece il requisito dei cinque anni non si applica ed è sufficiente il possesso di uno tra i requisiti definiti alle lettere a) e b).

Fondo solidarietà mutui prima casa: come sospendere la rata entro il 31.12.2023

4 Dicembre 2023 in Speciali

L'ABI ha pubblicato nel mese di novembre un documento informativo sulla possibilità per le famiglie e i professionisti in difficoltà, di sospendere il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto di immobile entro il 31 dicembre 2023 (salvo proroghe della misura)

Dal documento si evince sinteticamente chi può richiedere l'agevolazione e a quali condizioni, vediamole.

E' bene sottolineare che la Guida rientra tra gli strumenti promossi da ABI in occasione del Mese dell’educazione finanziaria, svolto nel mese di ottobre 2023.

Fondo solidarietà mutui prima casa: cos’è la sospensione della rata?

Nel dettaglio, il fondo di solidarietà mutui prima casa consente di richiedere alla banca che ha erogato il mutuo la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi allungando il piano di ammortamento per un periodo pari alla durata della sospensione. 

La sospensione può essere richiesta al verificarsi, nei 3 anni precedenti la domanda, dei seguenti eventi che riguardino il mutuatario:

  1. morte, 
  2. riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80%,
  3. perdita del posto di lavoro (subordinato a tempo determinato o indeterminato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia, con attualità dello stato di disoccupazione),
  4. sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

Attenzione al fatto che, negli ultimi due casi la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a: 

  • 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni,
  • 12 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni,
  • 18 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.

La richiesta di sospensione può essere presentata senza l’indicazione dell’ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente (in deroga al limite previsto di 30.000 euro) fino al 31 dicembre 2023

Fondo solidarietà mutui prima casa: spetta anche ai professionisti?

Viene specificato che la misura agevolativa è stata estesa anche:

  • ai lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile che dichiarino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus; 
  • alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogati, di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni che consentono l’accesso ai benefici del Fondo verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020. In particolare, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per: 
    1. 6 mesi, qualora gli eventi riguardino un numero di assegnatari compreso tra un valore del 10% e fino al 20% dei soci;
    2. 12 mesi, qualora gli eventi riguardino un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20% e fino al 40% dei soci;
    3. 18 mesi, qualora gli eventi riguardino un numero di assegnatari superiore al 40% dei soci;
  •  ai mutui garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa.

Sospensione della rata: per quali mutui spetta?

La possibilità di sospendere la rata del mutuo spetta per i mutui:

  • relativi ad un immobile adibito ad abitazione principale non di lusso che non superano l’importo di 250.000 euro (400.000 euro fino al 31 dicembre 2023),
  • ai mutui in ammortamento da almeno un anno,
  • che non godono di agevolazioni pubbliche o polizze assicurative che coprono le rate sospese per gli eventi previsti dalla misura,
  • anche ai mutui con un ritardo nei pagamenti, purché non superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, e per i quali non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o non sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato. 

Sospensione rata mutuo: come richiederla

Per richiedere la sospensione della rata del proprio mutuo entro il 31 dicembre 2023 occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap:

diverso per persone fisiche o cooperative edilizie, corredato della documentazione necessaria, da presentare presso la banca che ha concesso il mutuo, con le modalità definite dalla banca stessa. 

Entro il termine di 10 giorni dall’acquisizione della domanda la banca la invia al Gestore. 

Quest’ultimo rilascia, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo. Entro i successivi 5 giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, la banca comunica al beneficiario la sospensione dell’ammortamento del mutuo. 

La sospensione del pagamento delle rate non comporta l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria né sono necessarie garanzie aggiuntive. 

Gli interessi che maturano durante il periodo di sospensione (il 50% di questi viene sostenuto dal Fondo) si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare, senza produzione di interessi su altri interessi**.

Bonus vista: i rimborsi entrano nella precompilata

17 Novembre 2023 in Speciali

Il decreto attuativo del Ministero della Salute  riguardante il "bonus vista" ovvero il contributo da 50 euro che viene garantito alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro  per l'acquisto  di: 

  • occhiali  da  vista o 
  • lenti   a   contatto correttive.

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022 . La misura era stata istituita dall'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e si riferisce ad acquisti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 . E' gestita da una applicazione web collegata al sito  del Ministero della Salute rilasciata, con molto ritardo il 5 maggio 2023. 

I fondi sono in esaurimento ma è ancora possibile richiedere il buono per prossimi acquisti 

Vediamo nei paragrafi seguenti le modalità di richiesta e di erogazione del voucher  per i  beneficiari e  alcuni aspetti fiscali chiariti dal provvedimento dell'Agenzia del 15 novembre 2023

Bonus vista a chi spetta, l’importo

 Possono beneficiare del programma i membri di  nuclei  familiari  che 

  • hanno un ISEE non superiore ad euro 10.000,00 
  • a partire dal 1° gennaio  2021  e  fino  al  31  dicembre  2023,  hanno  acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a  contatto correttive. 

 Il «bonus vista» puo'  essere  richiesto  una  sola  volta,  per  ciascun  membro del nucleo familiare,   per acquisti effettuati  nel triennio 2021-2023, di occhiali da  vista  ovvero  lenti  a  contatto. 

 Il bonus è pari ad euro 50,00 in forma di  

  • rimborso diretto per gli acquisti già effettuati o
  • voucher telematico emesso  dalla piattaforma secondo l'ordine temporale di arrivo  delle domande e  fino  ad esaurimento delle risorse annuali.

Per il percipiente, il valore del «bonus vista»  non  costituisce un reddito imponibile e  non rileva  ai fini  del  computo  dell'ISEE 

ATTENZIONE  Resta fermo il diritto alla detrazione della spesa effettuata nella dichiarazione dei redditi (art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)

Richiesta del bonus vista per acquisti dal 5.5.2023

Al fine di ottenere il  «bonus  vista» i richiedenti  devono  fare domanda   sull'applicazione  web   fino al 31 dicembre 2023.

Entro la stessa data va effettuato l'acquisto e l'utilizzo del voucher .

La domanda va effettuata autenticandosi con:

  • carta  di identita' elettronica (CIE),
  • sistema  pubblico identita' digitale (SPID), oppure 
  • carta nazionale dei servizi (CNS). 

 La domanda viene compilata sul modello presente sulla piattaforma e dopo le verifiche sui requisiti il Ministero della salute, attraverso  l'applicazione  web,lo rende  disponibile  nell'area   riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario    in formato digitale con apposito  codice  a  barre/QR code 

Il  buono e' a scalare ed ha una validita' di trenta giorni. Decorso il termine  senza che il buono sia stato utilizzato,  viene  annullato.

Il  richiedente  potra'  presentare  una   ulteriore   richiesta   di  beneficio, qualora permangano disponibilita' 

Il voucher bonus vista  puo' essere utilizzato presso i  fornitori  di  occhiali  da  vista  e  lenti  a  contatto  correttive  che si siano registrati nell'apposito elenco

Bonus vista: stop rimborsi per acquisti effettuati

Per gli acquisti   effettuati  dal 1.1.2021 e fino alla data di disponibilità della piattaforma 5 maggio 2023 il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta,  andava effettuata una richiesta  via web sul sito ministeriale con gli estremi del documento di acquisto e l'IBAN del conto corrente  intestato  al  richiedente  o  beneficiario sul quale verrà effettuato l'accredito ,     allegando copia elettronica del documento giustificativo di  spesa  intestato al richiedente. 

ATTENZIONE Il ministero ha comunicato che da luglio 2023  sono cessati i rimborsi per acquisti già effettuati.  

Rimborsi bonus vista : dati all’agenzia per la precompilata – Detraibilità spesa residua

Il decreto prevede che anche  i   dati  relativi  ai  rimborsi  erogati  alle persone fisiche  per acquisti precedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della  dichiarazione dei redditi precompilati

Si tratta degli acquisti fatti dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, data di entrata in funzione della piattaforma web   rilasciata con molto ritardo anche rispetto al decreto attuativo del 15.12.2022.

Come detto  per queste richieste il bonus è  stato riconosciuto sotto forma di rimborso direttamente sull'iban dei richiedenti e non attraverso il negoziante

I dati degli  acquisti fatti con il voucher  telematico  sono stati invece già trasmessi dagli ottici  

 Se riferito ad acquisti del 2023, il rimborso riduce la spesa detraibile; se relativo a spese 2021-2022, sarà invece inserito tra i redditi a tassazione separata.

Le modalita' e  i  termini  della  comunicazione  dei  rimborsi  sono stati stabiliti con provvedimento del 15 novembre 2023 dall'agenzia delle Entrate previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, 

Viene precisato che per ciascun rimborso  i dati comunicati dal Ministero della salute  sono:

a) codici fiscali dei seguenti soggetti:

 richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”;

 beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;

 intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso.

b) importo del rimborso erogato;

c) anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.

Viene anche sottolineato che  i dati raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del  diritto di protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi

dell’Anagrafe Tributaria   ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, e per le  attività di controllo  fiscale

Saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento d, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale  periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

Fondo Garanzia Mutui Prima casa: guida completa

16 Novembre 2023 in Speciali

L'ABI ha diffuso una utile guida per orientarsi nell'accesso al Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa.

Nel dettaglio, con un comunicato stampa, si informa della pubblicazione della relativa Guida aggiornata a novembre 2023, al fine di orientare i cittadini interessati.

Ricordiamo innanzitutto che, il Fondo di garanzia per i mutui prima casa rilascia garanzie a prima richiesta nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto (anche con accollo da frazionamento) ovvero all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per consultare l'elenco delle banche e degli intermediari aderenti al Fondo: visita la pagina del gestore clicca qui.

Fondo garanzia mutuo prima casa: chi può fare richiesta

In generale, per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.
All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui erogati a:

  • giovane coppia,
  • nucleo monogenitoriale con figli minori,
  • giovane di età inferiore a 36 anni,
  • conduttore alloggi di proprietà degli istituti case popolari.

Attenzione al fatto che il Decreto Sostegni bis ha previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che, rientrando nelle categorie prioritarie, hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 (prima al 30 giugno dal decreto Milleproroghe e poi al 31 dicembre dal Decreto Proroghe). In proprosito leggi anche: Garanzia mutui casa giovani: prorogata al 31.12.

Da sottolienare inoltre che, è prevista una ulteriore proroga della misura dalla Bozza di Legge di Bilancio 2024.

Se venisse confermato il testo della norma in bozza, la misura agevolativa sarà ulteriormente prorogata fino al 31.12.2024, leggi: Agevolazione mutui prima casa: proroga al 2024.

Fondo garanzia mutuo prima casa: a quali mutui si applica

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:

  • di ammontare non superiore a 250.000 euro,
  • destinati all’acquisto – ovvero all’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica – di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso.

Fondo garanzia mutuo prima casa: come fare domanda

Per accedere al Fondo con la garanzia del 50% o dell'80% occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, clicca qui per scaricarlo e presentarlo ad una delle banche e degli intermediari finanziari aderenti, allegando un documento di identità (oppure il Passaporto unitamente al Permesso di Soggiorno per cittadini stranieri).
Attenzione al fatto che, nel caso di garanzia dell'80%, al modulo occorre allegare anche la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli

Granchio blu: al via i contributi a fondo perduto

7 Novembre 2023 in Speciali

La legge di conversione del decreto legge 104/2023  "Asset"  (Qui il testo del dl coordinato con la legge di conversione ) ha previsto  , tra le molte misure, all'art. 10  lo stanziamento  2,9 milioni di euro per l’anno 2023  per contributi a fondo perduto a favore dei consorzi e delle  imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della  specie  detta "granchio blu " (Callinectes sapidus). .  

 Ciò – come spiegava la Relazione Illustrativa allegata al provvedimento – per contenere il fenomeno della diffusione della suddetta specie che sta infestando alcune zone costiere italiane, in particolare dell'alto Adriatico,  creando gravi danni all’economia del settore ittico e dell’acquacoltura.

Si ricorda che  è stato istituito  un ulteriore  Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacoltura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.

Si attendeva per l'attuazione della misura relativa ai contributi  un decreto ministeriale, che è stato pubblicato sul sito del ministero dell'agricoltura  con avviso il 6 novembre in GU. Pubblicata  il 7 novembre anche una circolare di chiarimenti e le istruzioni operative per le domande.

 QUI il testo integrale del DM.

Granchio blu – Contributi a fondo perduto: a chi spettano

Possono beneficiare delle risorse stanziate dal decreto Asset:

  • i Consorzi e le imprese dell’acquacoltura e della pesca che abbiano provveduto alla cattura e allo smaltimento del granchio blu “Callinectes sapidus e Portunus segnis”.
  • Per le imprese di pesca l’iscrizione nel R.I.P., Registro Imprese di Pesca è requisito di ammissibilità.
  • Con la circolare operativa  del 6 novembre  è stato specificato che  per iscrizione al R.I.P. si intende
    • nel caso di impresa della pesca marittima l’iscrizione al Registro Imprese Pesca tenuto dagli Uffici  marittimi del Corpo delle Capitanerie di Porto e 
    • nel caso di imprese della pesca lagunare  professionale delle acque interne,  l’iscrizione al Registro degli  Ispettorati di Porto tenuti dagli Ispettorati di Porto regionali.

Sono escluse invece 

  •  le imprese che si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ( con eccezione delle imprese le cui difficoltà sono state causate  proprio dai danni arrecati dal granchio blu )
  • le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Aiuti alla pesca contro il granchio blu: interventi ammissibili e misura

Sono ammissibili al contributo i costi sostenuti dalla data del 1° agosto 2023 e fino al 31 ottobre 2023,  

per 

  • – acquisto di attrezzi da pesca appositamente utilizzati per la cattura dei granchi blu quali ad esempio nasse, reti da posta e gabbie, teli di contenimento  nonchè strumenti e materiali per la costruzione di attrezzi 
  • – spese sostenute per lo smaltimento quale rifiuto, presso gli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale
  • – spese connesse allo smaltimento: spese di trasporto dei granchi blu presso gli impianti autorizzati allo smaltimento quali noleggio carrelli elevatori, noleggio celle frigorifere, contenitori per scarti, cassette in plastica, bins.

Non eleggibile l’acquisto di attrezzi da pesca trainati.

Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto:

  •  in misura dell’80% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi  relativi alla cattura
  •  in misura del 100% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi  di smaltimento , 

 esclusivamente dietro presentazione della copia delle fatture, intestate al beneficiario del contributo, corredate delle relative quietanze e  documentazione bancaria o postale attestante l’avvenuto pagamento, 

Richiesta inoltre in caso di spese di smaltimento: l'attestazione di avvenuto smaltimento rilasciata dagli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati

Aiuti alla pesca contro il granchio blu: come fare domanda

La domanda di contributo deve essere presentata alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura:

  •    relativamente alle spese sostenute dai soggetti beneficiari dalla data del 1° agosto 2023 e fino al 31 ottobre 2023,
  •  a partire dal decimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto,
  •  esclusivamente accedendo alla piattaforma online che verrà attivata sul sito  del Ministero dell'agricoltura dalle ore 10.00 del 16 NOVEMBRE  AL 24 NOVEMBRE 2023.

Qui le istruzioni operative per la compilazione 

Alla domanda online  andranno allegati:

  • – documento di identità del beneficiario in corso di validità e/o del sottoscrittore dell’istanza;
  • -modello allegato  1 nel caso di beneficiari che siano Consorzi o imprese della pesca e dell’acquacoltura non consorziate;
  • – modelli  allegati 2 e 3  per i soggetti beneficiari aderenti al Consorzio;
  • – copia delle fatture intestate al beneficiario del contributo corredate delle relative quietanze e  documentazione bancaria o postale attestante l’avvenuto pagamento.

Aiuti alla pesca contro il granchio blu: istruttoria domande e priorità

La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura svolgerà  l’istruttoria sulle domande e quantificherà  l’ammontare del contributo erogabile per ciascun soggetto richiedente   fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

ATTENZIONE Viene data priorità alle domande presentate dai Consorzi  in qualità di beneficiari e a tutte quelle presentate dai Consorzi anche per i loro consorziati.

Lavoro sportivo subordinato: condizioni, contratti a termine, apprendistato

31 Ottobre 2023 in Speciali

l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito la scorsa settimana con la circolare 2 2023  i chiarimenti sulle novità in tema di lavoro previste dalla riforma del lavoro sportivo   DLgs. 36/2021 e dal DL 120/2023. 

Tra i vari aspetti sono state specificate alcune particolarità  relative alle tipologie di  contratti applicabili .

Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni riguardo  il lavoro subordinato.

Lavoro nel settore sportivo professionistico: requisiti e contratti a termine

Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici ovvero presso le società che svolgono la propria attività sportiva con finalità  lucrative è regolato dalle norme contenute nel Titolo V del D.Lgs. n. 36/2021 e, in particolare, dall’art. 27 .

Si prevede anzitutto che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività  principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Può essere qualificato come lavoro autonomo solo se ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro  collegate in un breve periodo di tempo;
  2. b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di  preparazione o allenamento;
  3. c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore  settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno. 

Gli ispettori dovranno verificare le condizioni  autonomamente, caso per caso, ad esempio  qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni  l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto. e il rapporto qualificarsi come lavoro autonomo.

Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in  forma scritta, a pena di nullità e deve deve essere depositato, a cura della società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, 

Il contratto di lavoro  subordinato  può avere  termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

Sono ammesse anche:

  1. la successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti e 
  2. la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi sia il consenso del lavoratore e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni nazionali.

Lavoro sportivo e contratto di apprendistato

Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare  :

  1. contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore,  
  2. e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca,

La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67  (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dellosport). 

In relazione all'apprendistato  di primo livello , il limite di età minimo – in deroga  ala normativa vigente  – è fissato a 14 anni, atteso  che il percorso di apprendistato assolve all'obbligo di istruzione e ciò anche nell'ottica della “valorizzazione non  solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti”.

Ai contratti di apprendistato nel settore sportivo  non  si applica  la disciplina del licenziamento illegittimo, del recesso al termine del   rapporto ovvero della sua prosecuzione e del contingentamento del numero di apprendisti.

Inoltre, diversamente da quanto prevede la disciplina generale del   D.Lgs. n. 81/2015, la riforma dello sport prevede espressamente che al termine del periodo di  apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.

Si attende comunque l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione degli “standard professionali e formativi relativi ai percorsi  di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche”.

 per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante,:

  • il limite minimo di età è fissato a 15 anni, 
  •  il limite massimo  resta confermato a 23 anni .

Contratti di lavoro nel settore dilettanti

Si ricorda che nel settore dilettanti invece  il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa,  sempre che

 la durata delle prestazioni anche  continuativa, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e 

quando le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali (art. 28 del DLgs. 36/2021).

Questi requisiti per l'ispettorato sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo in quanto data la particolarità del settore non si applica comunque la presunzione di lavoro subordinato prevista dalla disciplina in materia di etero-organizzazione (’art. 2 comma 2 del DLgs. 81/2015) 

Investimenti sostenibili 4.0 PMI: chiusura sportello al 19.10

19 Ottobre 2023 in Speciali

Il MIMIT comunica la chiusura dello sportello per l'agevolazinoe Investimenti sostenibili 4.0, per esaurimento risorse, dal 19 ottobre 2023

Il DD del 29 agosto il MIMIT ha fissato termini e modalità delle domande della misura investimenti sostenibili 4.0 per le PMI del Mezzogiorno.

Nel dettaglio, come specificato nel comunicato dello stesso Ministero delle imprese, si prevede che:

  • a partire dal 18 ottobre, 
  • le micro, piccole e medie imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna 
  • potranno presentare domanda per le agevolazioni previste dalla misura Investimenti sostenibili 4.0.

Il decreto direttoriale del 29 agosto ha definito l’iter di presentazione per l’accesso alle agevolazioni che sarà articolato in due fasi:

  1. compilazione della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023;
  2. invio della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023. (sportello chiuso dal 19 ottobre per esaurimento risorse)

Ricordiamo che la misura è disciplinata dal decreto 15 maggio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto. 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e mirano ad investimenti in linea con la tutela ambientale e coerenti con il piano Transizione 4.0, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali.

Di seguito, i dettagli del decreto.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: ambito di applicazione

L’agevolazione in esame è un intervento in continuità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 10 febbraio dello scorso anno, con lo scopo di incentivare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese PMI nei territori delle regioni meno sviluppate a favore di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela ambientale e coerenti con il piano di Transizione 4.0. Altro obiettivo è quello di attuare quanto previsto dal PN RIC 2021 – 2027, azione 1.3.2, obiettivo 1.3, si tratta del programma nazionale “Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”.

I programmi di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione:

  • sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI. Sono riconducibili a tale linea di azione i programmi di investimento che prevedono un contributo specifico al raggiungimento degli obiettivi climatici individuati dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e/o l'applicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
  • promozione dell'efficienza energetica delle PMI.

Gli altri programmi di investimento non riconducibili alle linee di azione appena citate, rientrano nella linea di azione volta allo sviluppo delle attività delle PMI, con l’obiettivo di incentivare la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.

A seguire, i requisiti e le specifiche condizioni ai fini dell’ammissibilità dei programmi di investimento contemplati dal decreto.

Sono disponibili risorse complessivamente pari a 400 milioni di euro a valere sull’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021-2027.

Una quota pari al 25 per cento delle risorse è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: soggetti beneficiari

Alla data di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese. Le imprese devono dimostrare la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento nei territori delle regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

d) operare in regime di contabilità ordinaria e disporre

  • di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato,
  • nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di

  • normativa edilizia e urbanistica,
  • del lavoro,
  • della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed
  • in relazione agli obblighi contributivi;

f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni del decreto in oggetto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: spese ammissibili

Le spese ammissibili alle agevolazioni sono strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardino:

  • macchinari, impianti e attrezzature;
  • opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
  • programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali;
  • acquisizione di certificazioni ambientali.

La misura ammette, inoltre, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER, le spese per i servizi di consulenza. Nello specifico, sono ammesse:

  • le spese per i servizi avanzati di consulenza specialistica 
  • le spese relative ai servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto di misure di efficientamento energetico.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 per cento.

In particolare:

  1. nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato;
  2. nel caso di imprese di media dimensione, per il 40 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.

Per le sole spese che riguardano servizi di consulenza, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER.

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall'impresa beneficiaria

  • senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni,
  • secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti
    • il 31 maggio e
    • il 30 novembre di ogni anno,

in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricada nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva.

Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive.

Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: procedura di accesso e concessione

Attenzione chiuso lo sportello al 19.10 per esaurimento delle risorse

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Con il Decreto 29 agosto 2023 sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni.

Nel dettaglio, dalle ore 10.00 del 20 settembre sarà possibile avviare la compilazione delle domande che potranno essere inviate a partire dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.

Le domande devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” del sito web di Invitalia

Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico sportello.

In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente.

Ai fini dell'ammissibilità alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, l'Agenzia valuta in via preliminare la capacità dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato.

Successivamente  l'Agenzia procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità e all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 5 del decreto, completando l'istruttoria, per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Fondo transizione industriale: domande dal 10.10 fino a esaurimento risorse

12 Ottobre 2023 in Speciali

Con un Comunicato stampa del 10 ottobre Invitalia, seoggetto gestore, riepiloga le caratteristiche del Fondo transizione industriale.

Ricordiamo che con il DD del MIMIT datato 30 agosto sono definite modalità e termini di presentazione delle domande.

e che il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 21 ottobre 2022, in Gazzetta Ufficiale n.297 del 21.12.2022, ha definito criteri, modalità e condizioni per l’accesso a tale Fondo con il fine ultimo di adeguare il sistema produttivo nazionale alle politiche europee nella lotta ai cambiamenti climatici. 

La misura, a sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale, ha una dotazione iniziale di 300 milioni di euro e opera attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.   

Invitalia sottoliena che si tratta di uno sportello per le imprese che investono nella tutela ambientale e i progetti devono prevedere un miglioramento dei processi aziendali in termini di tutela ambientale, mediante una maggiore efficienza energetica o attraverso il riciclo e recupero delle materie prime.

Il Fondo sostiene le spese relative al suolo aziendale, opere murarie, impianti e attrezzature di nuova fabbricazione, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, formazione del personale.

Le domande si presentano online dalle ore 12.00 del 10 ottobre alle ore 12.00 del 12 dicembre 2023 e se saranno valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

In data 3 ottobre sono anche state pubblicate FAQ per rispondere ai dubbi frequenti delle imprese interessate.

Fondo transizione industriale: i beneficiari

I soggetti beneficiari degli interventi del Fondo sono quelle imprese operanti nel territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda di accesso:

  • siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • operino in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
  • siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non siano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall’art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER;
  • non abbiano ricevuto e, successivamente, non abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • siano in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

Fondo transizione industriale: gli investimenti ammessi

Sono ammisibili all'intervento del Fondo programmi di investimento che perseguono una o più delle seguenti finalità:

  • conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa
  • uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
  • cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate. 

I programmi di investimento predetti possono essere eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale.

Fondo transizione industriale: spese ammissibili

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

Dette spese riguardano:

  •  suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. 

Fondo transizione industriale: le domande dal 10.10

I termini e le modalità per la presentazione delle domande per il Fondo per il sostengo per la transizione industriale sono stati stabiliti con il decreto direttoriale del 30 agosto 2023.

In particolare, le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web di Invitalia a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023. 

Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Nell’ambito della domanda di agevolazione, l’impresa è tenuta a:

  • dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto;
  • allegare uno studio o documento realizzato da soggetti qualificati che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da attuare al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi;
  • indicare le finalità, tra quelle appena dettagliate nel paragrafo programmi di investimenti ambientali ammissibili, alle quali è destinato il programma di investimento;
  • fornire le ulteriori informazioni e allegare la documentazione indicate con successivo provvedimento del Ministero.

Lo studio realizzato da soggetti qualificati dovrà quindi individuare obiettivi di efficienza del programma proposto, misurabili e monitorabili, nonché i pertinenti indicatori.

L’impresa beneficiaria è tenuta a:

  • avere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento;
  • consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore, dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
  • corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore o dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
  • comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
  • adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. 
  • mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione dell’investimento, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata, fatta salva la possibile sostituzione di beni che diventino obsoleti o inutilizzabili;
  • non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
  • non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del già menzionato sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.

Fondo transizione industriale: le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione» del “Quadro temporaneo” (sopra specificato).

Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni, pari:

  • al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto.

Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.

Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

Qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%

Con riferimento agli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni, pari:

  • al 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
  • al 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;

Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni, pari:

  • al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.

Per quanto concerne gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell’intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti ed della zona oggetto di investimento.

Allegati:

Contributi per energia PMI Regione Calabria: domande entro il 20 ottobre

9 Ottobre 2023 in Speciali

il Dipartimento dello Sviluppo Economico e Attrattori Culturali della Regione Calabria  con Decreto Dirigenziale n. 13928 del 2 ottobre 2023 ha provveduto a riaprire i termini dell’Avviso SAFE che  interviene a sostegno delle PMI operanti sul territorio regionale per la mitigazione degli effetti della crisi internazionale in corso, con riferimento ai fabbisogni di liquidità determinati dall’incremento delle spese legate al consumo energetico

In particolare il nuovo decreto stabilisce  la riapertura dei termini per cui  le domande e i relativi allegati potranno 

  • essere inseriti nella piattaforma dal giorno 10 ottobre 2023, dalle ore 10:00 e 
  • fino alle ore 16:00 del giorno 19 ottobre 2023,

fermo restando tutto quanto previsto dal Decreto dirigenziale n. 11611 del 9 agosto 2023, fatta eccezione esclusivamente per il termine fissato per la presentazione delle domande.

L’invio definitivo delle domande precedentemente predisposte è fissato per il giorno 20 ottobre 2023 dalle ore 10:00 fino alle 16:00.

 Le domande dovranno essere compilate secondo le linee guida rese pubbliche sul portale Calabria Europa e sul sito di Fincalabra SpA.

Si precisa, inoltre, che possono presentare domanda tutti i Soggetti interessati e in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con Decreto dirigenziale n. 11611 del 9 agosto 2023, con esclusione dei Soggetti che risultano già aver predisposto ed inviato la domanda entro il precedente termine scaduto il giorno 22 settembre 2023, ore 16.00, salvo che non abbiano preventivamente presentato la rinuncia (da effettuarsi utilizzando il fac-simile reso disponibile nella pagina dedicata dell’Avviso sul portale Calabria Europa), da comunicarsi a mezzo pec al seguente indirizzo [email protected] entro e non oltre il termine ultimo del giorno 9 ottobre 2023, ore 16.00.

L’avviso è finanziato con risorse del POR Calabria FESR FSE 2014-2020.

Di seguito rivediamo  alcuni  dettagli della misura.

Contributi SAFE Calabria: Beneficiari

Possono partecipare le PMI di tutti i settori (con la sola esclusione delle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e delle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, nonché delle imprese operanti nei settori esclusi elencati alla nota 4 dell’Allegato II del regolamento (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 ).

Contributi SAFE Calabria: Spese ammissibili

Sono determinate in funzione del fabbisogno di liquidità determinato a causa dell’incremento delle spese legate al consumo energetico per la crisi internazionale collegata all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. In particolare, l’aiuto è calcolato come differenziale tra i costi medi ponderati per unità di misura per il consumo energetico (gas e/o elettrico) nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, («periodo ammissibile») e il periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022 (“periodo di riferimento”) e sarà concesso unicamente alle imprese che hanno registrato nel periodo ammissibile un incremento – determinato per come in Allegato 2 al presente Avviso – pari ad almeno il 10% dei costi energetici rispetto al periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo del contributo concedibile, di cui all’allegato 2, l’importo imponibile Iva per le fatture dei periodi imputati include esclusivamente le seguenti voci di costo rilevabili dalle stesse fatture: spese per la materia energia, spese per il trasporto e la gestione del contatore, spese per oneri di sistema, ricalcoli di importi precedenti (i.e. modifiche prezzi, errori di lettura, malfunzionamenti del sistema di misura), ricadenti nel periodo ammissibile.

Contributi SAFE Calabria: Agevolazione concedibile

Gli aiuti sono concessi, nella forma di contributo in conto capitale, solo a seguito di autorizzazione dell’aiuto notificato ex art. 108 (3) TFUE (clausola “stand still”) e in conformità con le disposizioni di cui al par. 2.1 del Quadro Temporaneo di Crisi (Comunicazione Commissione n. 101/2023), nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile, fino al limite massimo di € 2 milioni per impresa.

 La dotazione finanziaria è pari a 60.000.000 di euro .

L’Avviso  integrale e la documentazione correlata sono disponibili al seguente link: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-safe-aiuti-a-imprese-per-il-caro-energia/

E’ prevista una procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande, secondo le modalità meglio specificate nell’Avviso.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti sull’Avviso, che esulino comunque dal supporto di natura tecnica inerente il funzionamento della piattaforma informati è possibile contattare gli uffici del Soggetto gestore, Fincalabra S.p.A., al seguente indirizzo email: [email protected] oppure ai seguenti numeri telefonici: 0961.7968303 e 0961.7968302.

Modello 770/2023: guida per l’invio

5 Ottobre 2023 in Speciali

Il Modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati fiscali delle ritenute operate nel 2022,
  • i relativi versamenti,
  • le eventuali compensazioni effettuate,
  • il riepilogo dei crediti,
  • gli altri dati contributivi e assicurativi.

Il Modello 770/2023 va presentato entro il prossimo 31 ottobre e tal fine ricordiamo che con il Provvedimento n 25954 del 27 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello e istruzioni da utilizzare.

Anche quest'anno 

Attenzione al fatto che viene confermata la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il modello 770 in massimo 3 invii.

770/2023: i dati da indicare

In particolare il modello 770 viene utilizzato per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
  • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, se richiesta, la Certificazione.

770/2023: soggetti obbligati e modalità di invio

Sono obbligati a presentare il Modello 770/2023:

  • i soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi,
  • i soggetti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

Nello specifico si tratta di:

  • società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato, così come gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i curatori fallimentari, i commissari
  • liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Per quanto riguarda le modalità di invio si evidenzia che la dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2023, deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

  • a) direttamente dal sostituto d’imposta; 
  • b) tramite un intermediario abilitato;
  • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
  • d) tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

770/2023: alcune novità di quest’anno

Tra le novità di quest'anno:

  • il rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:
    • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
    • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST;
  • al Rigo SX49 –trattamento integrativo”, per la compilazione della colonna 7 – credito residuo, quest’anno viene precisato che la somma da riportare in detto campo è comprensiva dell’eventuale importo dichiarato nel quado DI con la nota Q;
  • nel quadro SO è stata istituita una terza sezione, per consentire agli intermediari e alle imprese di assicurazione di comunicare i dati riferiti ai Piani di risparmio a lungo termine, PIR, per la verifica del rispetto dei limiti annuali e complessivi di investimento da parte di ciascun contribuente. Le istruzioni al modello precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, tenuto alla compilazione della sezione in argomento è l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se si tratta di data antecedente;
  • nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per tenere conto delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.