Fine reddito cittadinanza, avvisi in arrivo: cosa fare

28 Agosto 2023 in Speciali

Come noto ormai a tutti il 2023 è l'anno dell'addio al Reddito di cittadinanza. 

 La legge di bilancio 2023 n. 197 2022, ha anzi stabilito che già dal 1° agosto 2023 alcuni nuclei familiari cessino di percepire il contributo economico RDC.  

La platea delle famiglie considerate bisognose di sostegno economico viene divisa infatti dalla legge 197 2022 in due tipologie:

  1. famiglie con componenti  disabili o minori o over 60,  con ISEE fino a 9360 euro annui 
  2. famiglie composte solo da soggetti "occupabili" che possono lavorare  (tra i 18 e i 59 anni ) con  ISEE fino a 6000 euro annui.

 Il decreto legge 48 2023 detto Decreto Lavoro ha precisato a quale tipo di misura queste due categorie  avranno diritto :

  • Per le prime nulla cambia fino a fine anno , il RDC cessa il 31 dicembre  e dal 1 gennaio 2024 potranno fare richiesta di Assegno di inclusione  ADI  (art 1 dl 48 2023) di durata 18 mesi,  rinnovabili; (Leggi per  approfondire Assegno di inclusione  2024  ecco le regole)
  • per le seconde  il 31 luglio  2023 il RDC cessa e,  se non già prese in carico  dai servizi sociali in percorsi di formazione o orientamento, dovranno richiedere il Supporto formazione e lavoro (art 12 DL 48 2023) con durata massima 12 mesi . 

Con il messaggio  2835  del 31 luglio 2023 l'INPS  ha fornito ulteriori precisazioni  sul regime transitorio e in  particolare sulla comunicazione via SMS giunta ai nuclei che perdono il RDC e non hanno diritto all'assegno di inClusione ADI

Il 25 agosto è stato pubblicato un nuovo avviso che riassume la procedura in particolare per i disoccupati che non sono stati presi in carico dai servizi sociali dei Comuni  (v. ultimo paragrafo)

Di seguito tutti i dettagli e le istruzioni

Supporto formazione e lavoro: gli obblighi, come funziona

L'art 12 del dl Lavoro nell’ottica di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione,  istituisce il  Supporto per la formazione e il lavoro, in particolare per i soggetti che non sono in possesso di istruzione scolastica o formazione professionale, e per questo risultano difficilmente occupabili.

 Il servizio, prevede la partecipazione da settembre 2023 a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

Da notare  tra i progetti che possono essere proposti rientra il servizio civile universale, e i progetti utili alla collettività predisposti dai Comuni.

Il Supporto per la formazione e il lavoro sarà utilizzabile:

  •  dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui
  • dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione   ma NON calcolati nella scala di equivalenza e  NON sottoposti agli obblighi di avvio al lavoro ( disabili , caregivers,  soggetti con malattie oncologiche, su base volontaria).

OBBLIGHI

Il richiedente viene  convocato presso il Centro per l'impiego  per la stipula del patto di servizio personalizzato che prevede di

  •  rivolgersi almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione
  •  l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).
  • iscriversi alla nuova piattaforma SIISL  dove potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. 
  • Coloro che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico minimo devono frequentare gli appositi corsi di formazione per adulti.

CONTRIBUTO  ECONOMICO 

Per chi partecipa ai programmi formativi o  a progetti utili alla collettività, è previsto il beneficio economico di 350 euro per un massimo di dodici mensilità, 

Ogni 90 giorni l'interessato deve  confermare, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività formative o lavorative  In mancanza di conferma il  contributo viene  sospeso.

Si attende un  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 85 2023 (avvenuta il 3 luglio 2023),  con cui saranno stabilite  modalità di accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Fine Reddito cittadinanza: esempi di casi particolari

 Come detto i percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza   che rientrano nella prima categoria di nuclei con soggetti  disabili, anziani o minori ,  continueranno a ricevere le somme spettanti  non oltre il 31 dicembre 2023 mentre dal 1 gennaio 2024 rientreranno nel campo di applicazione dell'Assegno di inclusione .

ATTENZIONE la fruizione è comunque condizionata al fatto che  i componenti del nucleo tra i 18 e i 59 anni siano inseriti nei percorsi di formazione  e lavoro o di  completamento dell'istruzione obbligatoria

Per i nuclei familiari che non hanno i suddetti  requisiti  il RDC scade a fine luglio  2023, con l'ultima mensilità, anche nel caso non sia stato concluso il periodo massimo di 18 mesi previsto dal decreto 4/2019.

Nella circolare 61 del 12 luglio 2023 INPS ha fornito alcune specifiche indicazioni  sul termine finale di fruizione del Reddito di cittadinanza

ESEMPIO 1: nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo  familiare non soggetto alla riduzione del RDC  abbia percepito il Reddito di cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023.

Invece per i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza a cui si applica la predetta riduzione del periodo massimo di fruizione del beneficio, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, e che risultino percettori della misura alla data del 31 dicembre 2022, per l’anno 2023, l’erogazione della misura non potrà eccedere complessivamente la durata massima di sette mensilità.  

ESEMPIO 2: nel caso in cui il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità  abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori sette mensilità e non potrà presentare una nuova domanda.

 ESEMPIO 3: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, quattordici mensilità del Reddito di cittadinanza, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire le ulteriori quattro mensilità; dopo un mese di sospensione potrà presentare una nuova domanda per la quale la misura potrà essere riconosciuta pertre mensilità.

 ESEMPIO 4: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia fruito del Reddito di cittadinanza fino a ottobre 2022 per sette mensilità e la fruizione sia stata sospesa per due mensilità per ulteriori accertamenti, nel caso, a seguito dell’esito positivo delle suddette verifiche, i pagamenti riprendano da gennaio 2023, verranno corrisposte due mensilità relative al 2022 e ulteriori sette mensilità per il 2023. 

Fine Reddito e Assegno di inclusione: le sanzioni

 Fino alla data di entrata in vigore dell'atteso  decreto   attuativo  l’inosservanza delle  norme comporta   l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa sul Reddito di cittadinanza.

Il decreto Lavoro  48 2023 prevede da quella data  l’inasprimento delle sanzioni  e in particolare:

  • in caso di dichiarazioni false  nella richiesta   di Assegno di Inclusione:   reclusione da 2 a 6 anni. 
  • In caso di mancata comunicazione di eventuali variazioni del reddito o del patrimonio:   reclusione da 1 a 3 anni.

Fine del RDC : Avvisi , nuove istruzioni e videoguida

Nel messaggio 2835 INPS  spiega che date la previsioni del Decreto lavoro l’Istituto ha provveduto a darne notizia, da ultimo, al momento del completamento della fruizione delle sette mensilità di un primo gruppo di percettori del Reddito di cittadinanza, con un SMS che informava della sospensione, e non della cessazione,  in attesa dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali. Il messaggio 'SMS  non riguardava pertanto:

  1.  i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali
  2. i nuclei che entro il 31 ottobre potranno ricevere comunicazioni dai servizi sociali e per i quali la fruizione della misura potrà proseguire, fino al  31 dicembre 2023.

Inps precisa ora nel comunicato    del 25 agosto 2023 che circa 33mila nuclei familiari stanno ricevendo, tramite sms o email, la comunicazione di aver fruito in questo mese di agosto  della settima mensilità del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60

Questi  destinatari dal 1° settembre possono presentare la domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro ed essere  avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere uil contributo di 350 euro mensili.

 In sintesi, per accedere al Supporto per la Formazione e il lavoro, è necessario:

  1. presentare domanda all'inps seguendo le istruzioni che saranno fornite a breve 
  2. firmare  il Patto di attivazione digitale (PAD) sulla piattaforma SIISL
  3. contattare almeno tre agenzie per il lavoro;
  4. firmare anche  il Patto di servizio personalizzato;
  5.  frequentare le iniziative di attivazione al lavoro  indicate nel Patto di servizio.

E' disponibile una video guida ufficiale INPS  che illustra tutti i passaggi 

Si ricorda ancora che coloro che  che sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività  potranno proseguire nel loro percorso, che potrà portare al riconoscimento del  contributo SFL 

Bonus casa e Ecobonus: gli obblighi di comunicazione all’ENEA

25 Agosto 2023 in Speciali

Con una faq datata 25 agosto le Entrate confermano che "gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del “bonus mobili ed elettrodomestici” (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all’Enea".

Ricordiamo, a tal proposito, che l'ENEA ha attivato un portale per la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali previste da:

  • Ecobonus
  • Bonus Casa. 

In merito all'invio delle comunicazioni viene specificato che:

  • dal portale è possibile trasmettere i dati degli interventi con data fine lavori nel 2022 e nel 2023.
  • e cheil termine dei 90 giorni per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il  1° e il 31 gennaio 2023 decorre dal 1° febbraio 2023. 

Conseguentemente, si suppone che, il criterio valga per le altre date di fine lavori, ossia il termine dei 90 giorni decorre dal giorno successivo a quello di fine lavori.

Vediamo ulteriori dettagli

Ecobonus: trasmissione dati all’ENEA

Attraverso la sezione Ecobonus vanno comunicati all'ENEA:

  • i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (articolo 14 Dl n. 63/2013) 
  • e quelli relativi ai lavori connessi al “bonus facciate”, limitatamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, del 60% per quelle sostenute lo scorso anno).

La seguente tabella, aggiornata dall'ENEA al 28 giugno 2022, sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.

Componenti e tecnologie

Aliquota di detrazione

SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A

50%

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
COIBENTAZIONE INVOLUCRO
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI

65%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)

70%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)

75%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)

85%

BONUS FACCIATE
(interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio)

90%

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

Di interesse segnaliamo anche: Comunicazione per Ecobonus all'ENEA: è requisito fondante dell'agevolazione.

Bonus casa: trasmissione dati all’ENEA

Attraverso la sezione Bonus Casa vanno inviati all'ENEA:

  • i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16 bis Tuir).

La seguente tabella sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie ex art. 16 bis del DPR 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA:

Fonte tabella ENEA

Componenti e tecnologie

Tipo di intervento

Strutture edilizie

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

Infissi

riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi

Impianti tecnologici

  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamentodell’impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • microcogeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);

Elettrodomestici(*) solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:

  1. 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019
  2. 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020
  • forni
  • frigoriferi
  • lavastoviglie
  • piani cottura elettrici
  • lavasciuga
  • lavatrici
  • asciugatrici

(*)Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.  Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

Comunicazioni all’ENEA: informazoni per i tecnici

Ricordiamo infine che l'ENEA con avviso del 1 febbraio 2023 ha comunicato ai professionisti che che non è possibile correggere o integrare con messaggi via pec le asseverazioni già trasmesse. 

A nulla valgono le pec inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta. 

Ogni informazione che si ritenga necessario portare a conoscenza dell'ENEA, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale di asseverazione, dev'essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione. 

Viene precisato checorrezioni e integrazioni dell'asseverazione sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore, che può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione. 

Qualora l’asseveratore ritenga che per correzioni di piccola entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, sia sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa all’ENEA. L'asseveratore la fornisce invece ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserva per esibirla su richiesta

Inoltre viene specirficato che per quesiti sul Superbonus 110%, l’Ecobonus e il Bonus Casa (solo per interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili) è disponibile il servizio di assistenza virtuale Virgilio consultabile all'indirizzo:

In caso di risposta non soddisfacente, si consiglia di riproporre al servizio un quesito con parole diverse da quelle già adoperate: dopo tre tentativi infruttuosi, nei quali lo stesso argomento sia stato oggetto di quesiti differenti, si apre in automatico un form da compilare per inviare il quesito al gruppo di lavoro dedicato. Il form può essere inviato solo per quesiti che non hanno ricevuto risposta dal sistema Virgilio.

Imposta di bollo negli appalti: tutte le regole

30 Luglio 2023 in Speciali

Viene pubblicata la Circolare n 22 del 28 luglio delle Entrate con chiarimenti sul bollo nel nuovo codice degli appalti.

Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, attuativo dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici in aderenza, tra l’altro, alle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. 

Il decreto legislativo prevede, tra le altre, disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell’articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all’allegato I.4 al Codice medesimo. 

Con la circolare in oggetto si forniscono chiarimenti in merito a:

  • nuove modalità di calcolo,
  • versamento dell’imposta di bollo,

con particolare riferimento all’ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse.

Nuovo codice degli appalti: il bollo sul contratto

Ricordiamo che l’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici è definito nell’articolo 13 del d.lgs. n. 36 del 2023. 

Secondo il decreto i contratti pubblici sono «contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi »

Il comma 10 dell’articolo 18 del Codice dispone che con «la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. 

Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice»

Con riferimento al piano degli adempimenti fiscali, la circoalre specifica che le novità in esame trovano applicazione solo al momento della stipula del contratto.

L’articolo 1, comma 1, dell’allegato I.4 al Codice, infatti, richiamando la formulazione del citato comma 10 dell’articolo 18, stabilisce che il «valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato»

In particolare è stato introdotto un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo.

Vedi tabella seguente di cui all'allegato 4.1 al dlgs n 36/2023:

Nuovo codice degli appalti: modalità di calcolo del bollo

La Circolare n 22 chiarisce che in relazione alla nozione di “importo massimo previsto”, menzionata dalla tabella (allegato I.4), si evidenzia che l’articolo 1, comma 2, dell’allegato I.4 al Codice prevede che l’imposta è determinata «in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti (…)». 

Inoltre, l’articolo 147 , comma 4, del Codice dei contratti pubblici, ancorché con riferimento ai metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti ai fini dell’individuazione delle soglie di rilevanza, stabilisce che il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, «al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (…)». 

Il medesimo articolo 14, ai commi successivi, individua ulteriori criteri specifici per determinare l’importo stimato in relazione a varie fattispecie. 

In coerenza con quanto espressamente stabilito da tale ultima disposizione e in considerazione della ratio della norma in commento, si ritiene, quindi, che, anche ai fini dell’individuazione dell’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere in sede di stipula del contratto, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo vada considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Il successivo articolo 2, comma 1, dell’allegato I.4 prevede, inoltre, che il «pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

Da una lettura congiunta delle citate disposizioni, la circolare chiarisce quanto segue:

  • alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 6428 , continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo,
  • ad analoga conclusione si deve giungere in relazione agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell’aggiudicatario, come si dirà nel prosieguo,
  • per effetto delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972. 

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all’allegato I.4 al Codice, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto medesimo. 

Il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell’importo già dovuto. 

Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario.

Nuovo codice degli appalti: aggiudicatario obbligato al versamento del bollo

Con riferimento ai soggetti passivi dell’imposta in commento, si evidenzia che il citato comma 10 dell’articolo 18 del d.lgs. n. 36 del 2023 pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario. 

Atteso, tuttavia, che, in forza dello stesso comma 10, con la tabella di cui all’allegato I.4 al Codice sono sostituite le sole «modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo» di cui al DPR n. 642 del 1972, si ritiene che debba restare ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall’articolo 22 dello stesso DPR9

Si precisa, altresì, che, ai sensi dell’articolo 810 del DPR n. 642 del 1972, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.

Per tutte le regole per il versamento leggi anche: Imposta di bollo appalti: regole e codice tributo per i pagamenti dal 01.07

Allegati:

Agevolazioni imprese da SIMEST: via alle domande dal 27.07 per l’estero

26 Luglio 2023 in Speciali

Dal 27 luglio sarà possibile inviare le domande a SIMEST per le agevolazione per l'internazionalizzazione delle imprese a valere sul fondo 394/81.

Con Decreto 1 giugno 2023 pubblicato in GU n 164 del 15.07 il Ministero degli Affari esteri dispone le regole per gli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.

Il decreto, adottato  ai  sensi  dell'art.  6  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce i termini, le modalità e le condizioni delle agevolazioni finanziarie concesse a valere  sul Fondo 394/81 a sostegno  delle  iniziative  delle  imprese  italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento  sui  mercati internazionali, nonche' le attivita' e gli obblighi del gestore e  le funzioni di controllo del  Ministero degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale.

Gli interventi agevolativi sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea  in materia di aiuti di importanza minore (de  minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. 

Fondo 394 di SIMEST: i beneficiari

Per beneficiare degli interventi agevolativi le  imprese richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale in Italia;

b) essere regolarmente costituite e iscritte nel  registro  delle imprese e in stato di attivita';

c) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in stato di scioglimento e non essere sottoposte  a  procedura concorsuale e non trovarsi in stato di  fallimento,  di  liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria,  di concordato preventivo o in  qualsiasi  altra  situazione  equivalente secondo la normativa vigente;
d) essere in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di normativa del lavoro e di  prevenzione  degli  infortuni  e  con  gli obblighi contributivi;
e) non essere un'impresa in difficolta' come  definita  dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione  del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del Trattato;
f) non  avere  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali  illegali  o incompatibili dalla Commissione europea;
g) avere integralmente  restituito  gli  importi  oggetto  di  un provvedimento di revoca, totale o parziale,  o  di  restituzione  dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81  o  di  un cofinanziamento.
Sono, in ogni caso, escluse  dagli  interventi agevolativi, le imprese:

a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di presentazione della domanda,  sono  stati  condannati,  con  sentenza definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi  della  normativa  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

b) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione  interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8 giugno 2001, n. 231;

c) che  controllano  direttamente  o  indirettamente,  ai  sensi dell'art. 2359 del codice civile, una societa' residente in un  Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali,  ovvero  che  sono controllate direttamente o indirettamente, ai  sensi  dell'art.  2359 del codice civile, da una societa' residente in  un  Paese  o  in  un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori  non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni  individuate nell'allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non  cooperative  a fini fiscali, adottata  con  conclusioni del  Consiglio  dell'Unione europea;

d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge  quali cause di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  pubbliche  o comunque a cio' ostative.
I soggetti beneficiari possono beneficiare degli interventi agevolativi in forma  singola oppure  associata  mediante un'aggregazione  di  micro, piccole e medie  imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, avente autonoma soggettivita' giuridica  e iscritta  nel registro delle imprese.

Le imprese associate devono soddisfare deeterminati requisiti.
Il Comitato agevolazioni è autorizzato a stabilire, con proprie delibere,  ulteriori  requisiti  che  le  imprese   italiane   devono possedere per accedere ai singoli interventi agevolativi. 

Fondo 394 di SIMEST: le risorse

Per le finalità del decreto sono  utilizzate  le disponibilità del  Fondo  394/81,  attualmente costituite   dalle disponibilità finanziarie depositate sul conto corrente infruttifero n. 22044 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a «SIMEST – Fondo ex lege 394/81».
La dotazione del Fondo 394/81 è costituita inoltre:

  • a) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli  impieghi  della liquidita' del Fondo 394/81;
  • b) dai rientri e dai rimborsi di qualsiasi  natura  spettanti  al Fondo 394/81 o imputati al medesimo;
  • c) dalle risorse stanziate da provvedimenti normativi.

Il Fondo 394/81 è gestito da SIMEST, che impiega le risorse per gli interventi agevolativi deliberati dal Comitato  agevolazioni.  

Fondo 394 di SIMEST: gli interventi

Nel  rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni  previsti  dal regolamento «de minimis» e comunque in conformita' con  la  normativa europea in  materia  di  aiuti  di  Stato,  sono  ammessi  interventi agevolativi a sostegno delle seguenti iniziative:
    a) inserimento mercati;
    b) transizione digitale o ecologica;
    c) fiere ed eventi;
    d) E-commerce;
    e) certificazioni e consulenze;
    f) Temporary manager. 

Negli articoli da 6 a 12 il dettaglio dei singoli interventi.

Fondo 394 di SIMEST: presenta la domanda

Con avviso pubblicato sempre sulla GU n 164 del 15 luglio si informa del fatto che SIMEST ha pubblicato nella sezione apposito del proprio sito, la modulistica necessaria alla agevolazione di cui si tratta: Accedi qui alla sezione circolari per tutte le regole operative.

Inoltre, si specifica che il Comitato  agevolazioni  ha altresì deliberato  l'avvio a decorrere dalle ore 9,00 del  27  luglio 2023  delle attività  di ricezione da parte di  Simest  S.p.a. delle nuove domande di finanziamento agevolato riguardanti tali circolari operative a valere sul Fondo 394/81 e correlato cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del  Fondo  per  la  promozione integrata,  a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del citato decreto 1° giugno 2023. 

Il decreto 1 giugno degli Affari esteri specifica che gli  interventi  agevolativi  sono  concessi  nei  limiti  delle risorse  finanziarie  disponibili, sulla  base  di   una   procedura valutativa a sportello.
SIMEST  effettua  l'istruttoria  delle  domande  di  ammissione all'intervento  agevolativo,  mediante  valutazione   amministrativa, patrimoniale ed economico-finanziaria, legale e di compliance  svolta sulla base della documentazione presentata, nel rispetto  dell'ordine cronologico di presentazione  delle  domande,  e  le  sottopone  alle determinazioni  del  Comitato  agevolazioni,  secondo   l'ordine   di conclusione dell'istruttoria stessa.

Con una o piu' circolari operative, sono stabiliti:

  • a) le modalita' per la concessione degli interventi agevolativi;
  • b) gli aspetti operativi e  procedurali  connessi  alla  gestione degli interventi agevolativi, all'erogazione, al rimborso, alle cause di revoca specifiche  dei  singoli  interventi  agevolativi  e  alla rendicontazione;
  • c) il tasso di interesse del finanziamento, gli importi minimi  e massimi degli interventi agevolativi, la relativa durata, le  singole voci  di spesa  ammissibili  e  la  misura  massima  di  esposizione complessiva dell'impresa richiedente nei confronti del Fondo 394;
  • d)  eventuali  ulteriori  indicazioni  ai  fini  della   corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Allegati:

Cooperative di tipo srl: intervento del MIMIT sull’assetto dei controlli

12 Luglio 2023 in Speciali

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti l’11 luglio 2023 pubblica l’informativa n. 93/2023 in commento alla nota n. 221466 del 5 luglio 2023 “Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative” in cui il Ministero del Made in Italy (MIMIT) ha fornito ulteriori chiarimenti sul ruolo dell’organo di controllo interno e del revisore nelle società cooperative, recependo la nota dello scorso giugno del CNDCEC in si è fatto presente che nel nostro ordinamento solo l’organo di controllo societario può cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale (ex artt. 2403 comma 2 e 2409-bis comma 2 c.c.), mentre il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione.

Sistema dei controlli nelle cooperative di tipo srl: nota MIMIT 5 luglio 2023

Il Ministero, nella nota n. 22146 del 5 luglio 2023 precisa che:

  • nella società cooperativa di tipo s.r.l. può essere nominato un organo di controllo collegiale (il collegio sindacale) o un organo di controllo monocratico (il sindaco unico); 
  • nessuna difformità può riscontrarsi tra le funzioni esercitate dal sindaco unico e dal collegio sindacale; 
  • diversa, invece, è la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco (monocratico o in forma collegiale) rispetto a quelli affidati al revisore. 

Società cooperative di tipo srl e intervento CNDCEC: assetti dei controlli societari

Appare interessante l’ultimo punto delle precisazioni della nota (n.22146 5.07.2023) in commento considerando che in una precedente nota del MIMIT si era stabilito che nelle cooperative di tipo s.r.l.

  • tanto nelle ipotesi in cui la società nomini il collegio sindacale o il c.d. sindaco unico, 
  • tanto nei casi in cui la società provveda alla nomina di un revisore, 

sia i primi, sia il secondo “sarebbero abilitati a esercitare, anche autonomamente, sia il controllo di gestione che quello contabile”. 

Proprio per quest’ultimo motivo con una nota dell’8 giugno 2023 il Consiglio Nazionale fa presente al Ministero il suo parere contrario in merito a quanto stabilito circa l’assetto dei controlli della s.r.l. 

È stato fatto notare che l’art. 2477 c.c., attualmente in vigore, consente di introdurre assetti dei controlli societari diversificati, sia nella forma che nella sostanza, dando vita quindi ad un sistema maggiormente destrutturato se paragonato a quelle delle s.p.a. in cui l’autonomia dei soci risulta ampliata. I soci, infatti, possono scegliere fra diverse forme di controllo e decidere la totale soppressione dell’organo di controllo interno deputato alla vigilanza sulla gestione, in luogo del mero controllo legale dei conti. 

Tuttavia, secondo il Consiglio nazionale, l’atto costitutivo della società non può ritenersi del tutto “svincolato” dalla necessità di accordare l’esatto significato ai  nomina iuris impiegati nella stessa disposizione in funzione di garanzia dell’affidamento che i terzi ripongono nell’individuazione di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), ovvero di un revisore legale.

Nella stessa prospettiva, l’atto costitutivo non può ritenersi svincolato dal rispetto dei limiti di legge che disciplinano le “competenze” e i “poteri”, sia del collegio sindacale o del sindaco unico, sia del revisore legale

Solo al primo, peraltro, l’art. 2477, co.4 c.c. estende l’applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale previsto per le s.p.a.

Di conseguenza nel complessivo sistema dei controlli della s.r.l., non è dato riscontrare alcun elemento di divergenza rispetto alle competenze tradizionalmente riconosciute dall’ordinamento all’organo di controllo e al revisore legale.

Inoltre in caso di nomina di un revisore legale, a quest’ultimo compete unicamente l’attività di revisione legale e non anche la funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. Tale attività è affidata dall’ordinamento, in via esclusiva, al collegio sindacale (o al sindaco unico, quando istituito) in quanto solo quest’ultimo è organo interno alla società che collabora alla realizzazione dell'oggetto sociale e all’efficienza dell’organizzazione medesima ed è dotato di incisivi poteri, strumentali allo svolgimento della realizzazione dei propri compiti. 

Solo all’organo di controllo societario è consentito cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale; differentemente, il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione in ossequio alle summenzionate prescrizioni.

Compiti del collegio sindacale e del revisore legale

La nota del 5 luglio del MIMIT tiene conto di quanto espresso dai commercialisti, chiarendo espressamente che con riferimento alla revisione legale e alla vigilanza dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) “si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale”.

I compiti relativi ai due organi sono infatti, sintetizzando, i seguenti:

  • il collegio sindacale(o il sindaco unico) 
    • partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo; 
    • è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione; 
    • è obbligato alla tenuta del Libro; 
    • deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
  • il revisore legale cui è attribuita la revisione legale dei conti
    • non partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione, 
    • effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed 
    • è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro; la relazione al bilancio, infine, riguarda precipuamente gli aspetti contabili. 

Assegnazione agevolata beni immobili acquistati in esenzione Iva: chiarimenti

6 Luglio 2023 in Speciali

Se all'atto di acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione  IVA, la successiva assegnazione al socio esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. L’assegnazione sarà in questo caso fuori campo Iva per mancanza del requisito oggettivo.

Se invece l'assegnazione di beni ha per oggetto immobili per i quali all'atto dell'acquisto l'Iva è stata detratta, vi sarà imponibilità Iva.

Il valore del bene per la determinazione della base imponibile sarà il prezzo di acquisto o il costo sostenuto, applicando il criterio del valore normale solo come eccezionale e residuale.

Ma vediamo di seguito il contenuto integrale della risposta del Sottosegretario per l'economia e finanze Sandra Savino, all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Saverio Congedo, risposta data nel corso della seduta del 5 luglio 2023 n. 5-01057.

L’interrogazione in ordine ad alcune questioni Iva in tema di assegnazione agevolata dei beni

Nel corso della seduta delle Giunte delle Commissioni Parlamentari – VI Commissione Finanze del 5 luglio 2023 è stato emanato un comunicato con la risposta del Sottosegretario  per l'economia e finanze, Sandra Savino all’interrogazione dell’onorevole Saverio Congedo su  alcune problematiche sollevate  in ordine all'assegnazione e cessione agevolata di immobili acquistati da società in regime di esenzione IVA.

 Oggetto dell’interrogazione il regime di tassazione agevolato volto a favorire l'assegnazione o la cessione ai soci di taluni beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri, che è stato riproposto, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, dai commi da 100 a 105 della legge di bilancio 2023, con la previsione di un versamento di imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP.
 Gli interroganti evidenziano che, con le circolari n. 26/E/2016 e 37/E/2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni, anche ai fini del trattamento IVA, dell'assegnazione o cessione agevolata ai soci, ma, nonostante i chiarimenti, permangono alcune perplessità in relazione alle assegnazioni per gli immobili acquistati in «esenzione» da IVA.
Si chiede pertanto di sapere se le disposizioni in parola consentano l'equiparazione alla disciplina applicabile all'acquisto da soggetti privati e, in caso di assegnazioni o cessioni fra soggetti con rapporti di controllo o collegamento e applicazione del pro rata di detraibilità, se la base imponibile sia da determinarsi sul valore normale oppure sia applicabile la previsione agevolativa.

La risposta nel caso di assegnazione immobile acquistato in esenzione Iva

La risposta del Sottosegretario,  sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, chiarisce quanto segue:

Come chiarito al paragrafo 7 della circolare 1° giugno 2016, n. 26/E, «sulla base dei principi generali, rilevano agli effetti dell'imposta (sul valore aggiunto), tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati.
Viceversa esulano dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto».
Tra le operazioni da ultimo menzionate rientrano le fattispecie richiamate dagli Onorevoli interroganti, vale a dire le assegnazioni di immobili acquistati in esenzione dall'IVA. Infatti, in tali ipotesi, poiché all'atto dell'acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione (trattandosi di operazione esente dall'IVA), la successiva assegnazione al socio del medesimo immobile esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
A tal proposito, si fa altresì presente che, con diversi documenti di prassi (cfr. circolare n. 40/E del 13 maggio 2002, risoluzioni n. 194/E del 17 giugno 2002 e n. 191/E del 23 luglio 2009), l'Amministrazione finanziaria ha enunciato il principio secondo cui la disposizione recata dall'articolo 2, secondo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 «non si applica se l'assegnazione al socio ha ad oggetto beni per i quali non è stata detratta l'IVA all'atto dell'acquisto e ciò anche se sugli stessi sono stati eseguiti interventi di manutenzione, riparazione, recupero, per i quali, invece, si è provveduto a detrarre la relativa imposta», con riferimento ai quali – al ricorrere delle condizioni – la società dovrà effettuare la rettifica della detrazione ex articolo 19-bis2.
 In sostanza, l'assegnazione di beni al socio realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa (di cui al numero 5) del secondo comma del citato articolo 2) che deve essere ricondotta all'articolo 16 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), il quale – secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 17 maggio 2001, cause C-322/99 e C-323/99 – va interpretato nel senso che un bene dell'impresa destinato all'uso privato dell'imprenditore o a finalità estranee all'impresa non va assoggettato ad IVA quando non abbia consentito la detrazione dell'imposta. Se dunque la società ha acquistato l'immobile in regime di esenzione IVA, nessun diritto alla detrazione è stato dalla stessa esercitato e, pertanto, non sussistono i presupposti per assoggettare a IVA l'assegnazione del medesimo immobile al socio. Tale assegnazione è fuori campo IVA per difetto del requisito oggettivo.

La risposta nel caso di assegnazione immobile acquistato con detrazione dell’Iva

Invece, nell'ipotesi in cui, all'atto dell'acquisto del bene, la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale, in via di rivalsa, ai fini della determinazione della base imponibile dell'assegnazione del bene al socio, così come indicato nel paragrafo 7.1 della citata circolare n. 26/E del 2016, «(…) occorrerà fare riferimento al criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come riformulato dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), nell'ambito degli interventi volti ad allineare la normativa nazionale in materia di IVA a quella comunitaria».

  Nel paragrafo 8 della successiva circolare 16 settembre 2016, n. 37/E, è stato precisato che il riferimento al valore normale è residuale ed eccezionale, nel senso che va considerato solo quando non è possibile determinare il prezzo di acquisto o di costo. In particolare:

   1. il criterio del prezzo di acquisto o di costo, in sostituzione di quello del valore normale vigente prima delle modifiche recate dalla legge comunitaria per il 2009, implica che la base imponibile IVA della cessione gratuita non comprende il «ricarico» normalmente praticato sul mercato per quel bene essendo costituita dal prezzo di acquisto del bene «attualizzato» al momento della cessione;

   2. il «prezzo di acquisto», secondo i principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE, Causa C-16/14, rappresenta la regola generale per i prelievi di beni da parte di un soggetto passivo per il proprio uso privato o per quello del suo personale o in destinazioni ad un'attività economica esente da IVA. Per «prezzo di acquisto», si intende il valore residuo dei beni al momento del prelievo o della destinazione dei medesimi;

   3. in assenza di un prezzo di acquisto cui fare riferimento, come potrebbe accadere nell'ipotesi di un fabbricato non acquistato ma costruito dal soggetto che intende estrometterlo dal regime IVA, la base imponibile è costituita dal costo o dal prezzo di costo di beni simili;

   4. in via di estremo subordine e con esclusivo riferimento a situazioni di mancanza assoluta di prezzo di acquisto originario o del costo, è possibile determinare la base imponibile secondo il criterio del prezzo d'acquisto di beni similari, per condizioni, dimensioni e altre caratteristiche (a condizione che esistano beni simili sul mercato), il tutto con riferimento al momento della destinazione dell'immobile, evitando l'esame in dettaglio di «quali elementi di valore abbiano condotto a tale prezzo» (cfr. punto 40 della sentenza C-16/14);

   5. in ipotesi diverse, il ricorso al valore di mercato per la determinazione della base imponibile non è ammesso perché comporterebbe una espressa violazione del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 ispirato al principio secondo cui «non è conforme al diritto comunitario una norma nazionale che consideri il valore normale quale base imponibile dei beni destinati ad attività estranee a quella di impresa, nel caso in cui tale ultima attività cessi» (Corte di Giustizia UE, sentenza 3 maggio 2013, causa C-142/12).

Lavoro sportivo professionisti impatriati: guida aggiornata

3 Luglio 2023 in Speciali

La  conversione in legge del decreto 21 2022,  ha  apportato   alcune modificazioni all'articolo 16 (Regime speciale per lavoratori  impatriati) del decreto legislativo n. 147 del 2015  applicabili al lavoro degli sportivi professionisti. Cio al fine di ottenere una riduzione della platea cui si applica la detassazione che consente un risparmio di spesa (da destinare allo sport giovanile dilettantistico). 

 Lo sconto fiscale  infatti non  può essere usato dagli sportivi  sotto i 21 anni e per i redditi sopra il milione o 500 mila euro sulla base dell'anzianità dell'iscrizione della federazione sportiva di riferimento . 

I contratti già in essere alla data del 21 maggio 2022     non sono toccati dalla novità. 

Con la risoluzione 48 del 30 giugno 2023 l'Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni. Ripercorriamo quindi i principali aspetti della disciplina e le ultime precisazioni nei paragrafi seguenti.

Regime impatriati

 La norma, ricordiamo, attualmente prevede, in generale   che: 

  • i redditi di lavoro dipendente, 
  • i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
  •  i redditi di lavoro autonomo

 prodotti in Italia da  lavoratori che trasferiscono  la residenza in Italia  concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare, per un quinquennio  al ricorrere delle seguenti condizioni:

 a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si  impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni; 

b) l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Le limitazioni al regime impatriati per gli sportivi professionisti

E'  prevista  per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico) in vigore fino al 1 luglio 2023 ovvero dagli  articoli 25, 26 e 27 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (in vigore dal 1° gennaio 2023),  che soddisfano i requisiti precedenti la seguente disciplina speciale:

  1.   una detassazione fissata  al 50 per cento invece che al 70 per cento , prorogabile per ulteriori 5 anni 
  2.  il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. 

( commi 5-quater e 5-quinques dell’articolo 16, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in vigore dal 21 maggio 2022).

Le entrate derivanti da tale contributo sono versate a un apposito capitolo  dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili.

Il nuovo comma 5-quater  inserito dal DL 21 2022  prevede  inoltre che si  possono applicare le disposizioni del regime impatriati  solo alle seguenti condizioni:

  1. i redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI le cui  federazioni sportive  nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 (si tratta di calcio, ciclismo, golf e pallacanestro)
  2.  il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
  3.  il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, 

oppure

  1. i redditi siano prodotti in discipline  sportive  che abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, 
  2. il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
  3.  il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000.

Resta ferma in questi casi la detassazione per il  50 per cento del loro ammontare.

Non si applicano le  ulteriori agevolazioni  relative all'acquisto di immobili in Italia e  per la presenza di figli minori 

Si conferma invece il versamento del contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.

Le precisazioni della Risoluzione 48 2023

La risoluzione  48 2023 ribadisce che:

  •   le disposizioni del  comma 3 dell’articolo 12-quater del decreto Ucraina-bis, NON  si applicano   ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data del 21 maggio 2022,
  • rientrano  tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie,solo se corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.
  • il requisito anagrafico (aver compiuto «il ventesimo anno di età»), è soddisfatto per l’intero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno
  •  l’attività  deve essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta,  tenendo conto dello svolgimento dell’attività stessa nell’intero periodo d’imposta. Nel computo dei 183 giorni rientrano  vanno conteggiate anche le ferie, le festività, i riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi. Non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.
  • Le trasferte all'estero per eventi sportivi  di livello internazionale sono rilevanti ai fini del conteggio dei 183 giorni.

Come si fa domanda per il regime speciale sportivi impatriati 

Per beneficiare del regime agevolato  il lavoratore sportivo titolare di reddito dipendente  deve fare domanda scritta al datore di lavoro, che riconoscerà il beneficio  dal periodo di paga coincidente con il  periodo di imposta.

Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore sportivo  puo anche utilizzarla direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito  nella misura ridotta.

Riforma del lavoro sportivo: sintesi e dubbi dei CDL

29 Giugno 2023 in Speciali

Con l'approfondimento pubblicato il 27 giugno 2023 la Fondazione studi dei consulenti del lavoro analizza l'imminente riforma del lavoro sportivo d.lgs 36 2022.  che dovrebbe entrare in vigore il  primo luglio. Il documento ripercorre l'iter normativo, ancora in corso, che  riguarda in particolare l'inquadramento degli sportivi dilettanti  e il loro trattamento fiscale e previdenziale  impattando  in modo rilevante sull'attività  delle decine di migliaia di ASD e SSD attivi sul territorio nazionale 

Nella sua analisi la Fondazione valorizza alcuni aspetti ma evidenzia anche alcuni  punti critici  o dubbi per i quali si attende l'annunciato ulteriore decreto correttivo della riforma contenuta nel

Ma andiamo con ordine e vediamo di seguito i principali punti messi in evidenza dal documento dei Consulenti del lavoro. 

Lavoratori sportivi chi sono? e quanti?

Il documento sottolinea innanzitutto che la platea degli interessati  non sembra essere chiara neppure agli enti preposti, infatti secondo quanto riferisce il Ministro dello Sport:

  •  la  riforma dovrebbe coinvolgere una platea di circa 500mila soggetti, in massima parte  detentori di compensi inferiori a cinquemila euro all’anno, mentre
  •  il CONI riporta sul  proprio sito un numero di 1,4 milioni di operatori del settore con 140mila fra ASD e SSD  affiliate a uno o più organismi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

In ogni caso con la riforma sono  considerati lavoratori sportivi:  atleti, allenatori, tecnici,direttori di gara e tutti coloro che  svolgono, dietro corrispettivo,  mansioni  necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei  singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali .

I volontari che collaborano con ASD e SSD non possono percepire compensi ma solo rimborsi spese

Si specifica inoltre che  l’attività  sportiva può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, anche nella

forma della collaborazione coordinata e continuativa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce la non  applicazione della presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini  istituzionali in favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD)  affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI

Nell’ambito  del lavoro sportivo non è ammesso l’utilizzo del contratto di lavoro occasionale telematico  PrestO (DL 50 2017).

Lavoro sportivo e contributi previdenziali

L'approfondimento dei CDL ricorda inoltre che la riforma ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della  tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.

Quindi tutti i  lavoratori sportivi subordinati e autonomi  a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell’INPS, che  assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. 

Le aliquote contributive  per i subordinati si allineano a quelle degli altri lavoratori  prevedendo 

  • aliquota IVS pari al 33% 
  • contributi per indennità NASpI, CUAF, Malattia e Maternità (4,97%) con  massimale giornaliero pari ad €120

Per i consulenti è invece da escludersi la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (0,20%), così come quella  al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS).

 la contribuzione aggiuntiva  NASpI pari all’1,40% non si applica nei contratti a tempo determinato  mentre la contribuzione di malattia e Non  è dovuto il ticket di ingresso NASpI in caso di licenziamento. 

Fino a 5.000 euro  il reddito non è soggetto a contribuzione previdenziale  

Sulla parte eccedente, l’aliquota totale per i co.co.co. (per due  terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore)  sarà pari al 25%  + 2,03% di contributi minori “assistenziali”, mentre per i soggetti già pensionati o  assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota resta al 24%.

Da ricordare anche che si prevede una ulteriore agevolazione fino al 31/12/2027  per cui  base imponibile è ridotta del 50%.

Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale, soggetti alle aliquote ordinarie della Gestione separata (35,03% / 24%),  godranno della medesima agevolazione  sia in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000  euro  che  – fino al 31/12/2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale.

Il documento  sottolinea che : non è ancora  stato precisato se i compensi percepiti dai collaboratori nel settore dilettantistico  nel primo semestre del 2023 facciano cumulo con quanto verrà da essi percepito a  partire dal 1° luglio 2023, ai fini della soglia dei 5.000 euro di esenzione contributiva. 

Si  attendono chiarimenti su questo e anche  sul fatto che tale  soglia rimanga separata e distinta dal limite di 5.000  euro, previsto per prestatori di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 Codice civile ai fini dell'iscrizioine alla Gestione separata INPS.

Lavoro sportivo e assicurazione INAIL

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche  qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche

La Fondazione Studi rimarca che sarà necessario  prevedere una differenziazione delle tariffe di premio,  sulla base delle caratteristiche insite in ogni attività,  che hanno livelli di esposizione al rischio assai differenti fra loro ( si porta l'esempio del diverso livello di rischio tra  gioco degli scacchi e  paracadutismo ).

Adempimenti datori di lavoro sportivo

La riforma dello sport prevede anche  per i collaboratori del settore dilettantistico che la tenuta del Libro  unico del lavoro (art. 28) e la trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati  retributivi e contributi (modello UniEMens, art. 35 co.8-  quinquies) si possano facoltativamente espletare anche  tramite  le funzionalità  telematiche del RAS, 

Secondo  il  D.P.C.M. o Decreto Interministeriale fra Sport e Ministero del  Lavoro atteso  entro il 1 luglio   si prevede inoltre che l’iscrizione al LUL possa avvenire in un’unica soluzione, entro la fine di ciascun anno in cui la  prestazione si è svolta, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati  anche anticipatamente.

I Consulenti ritengono che nel silenzio della norma,l ’operatività al  RAS in riferimento all’inserimento dei dati per la tenuta del LUL, nonché per gli invii degli  UniLav, sarà riservata ai datori di lavoro e agli intermediari riconosciuti ex L. n. 12/1979.  L’art. 28 comma 4 già nella sua versione originaria precisava, inoltre, che solo nel caso in  cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000 non vi sarà obbligo  tassativo di emissione del prospetto paga.

Per ulteriori dettagli vedi QUI IL TESTO INTEGRALE DELL'APPROFONDIMENTO

Superbonus villette: esempio di calcolo del quoziente familiare

14 Giugno 2023 in Speciali

In data 13 giugno le Entrate hanno pubblicato una nuova circolare con diversi chiarimenti per la disciplina del Superbonus 110% relativamente alle numerose modifiche intervenute nel tempo da ultimo quelle previste dal DL n 11/2023 convertito in Legge n 38/2023.

La Circolare n 13, tra gli altri chiarimenti, riporta quelli in merito al quoziente familiare a cui è stato parametrato il superbonus per le villette.

Nel dettaglio, con un paragrafo intitolato "Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti"  si ricorda innanzitutto che l’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del Decreto Aiuti-quater ha modificato il comma 8-bis dell’articolo 119, introducendo il terzo periodo, il quale prevede che

  • per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 
  • su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell’articolo 119, 
  • la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
    • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, 
    • che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale 
    • e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro.

In altri termini, la nuova norma consente alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni che sostengono spese per gli interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, la possibilità di beneficiare della predetta detrazione nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2023, a condizione che i lavori siano avviati dal 1° gennaio 2023

Occorre precisare che per «interventi avviati dal 1° gennaio 2023»  devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la CILA sia stata presentata a decorrere dalla predetta data, per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022.

Si ritiene, inoltre, che possano rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.

Vediamo ora i chiarimenti forniti dalle entrate nella circolare sul quoziente familiare, su chi è incluso nel calcolo e un esempio pratico.

Superbonus villette: il quoziente familiare

Per quanto riguarda il requisito reddituale, l’articolo 9, comma 1), lettera b), del Decreto Aiuti-quater ha inserito il comma 8-bis.1 nel corpo dell’articolo 119 del citato Decreto Rilancio.

La disposizione stabilisce che, il reddito di riferimento per usufruire dell’agevolazione non deve superare l’importo di 15.000 euro e fornisce anche elementi utili per il calcolo di detto parametro.

Più in particolare, secondo il citato comma 8-bis.1, il reddito di riferimento è calcolato dividendo:

  • il reddito complessivo familiare,
  • per un coefficiente denominato numero di parti.

Il reddito complessivo familiare è costituito:

  • dalla somma dei redditi complessivi posseduti, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile,
  • nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa,.

Vanno sommati, inoltre, i redditi posseduti:

  • dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare, 
  • nonché quelli dei familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare se ricorrono i requisiti reddituali di cui al comma 2 dell’articolo 12 del TUIR per essere considerati fiscalmente a carico.

Si tratta, nello specifico, dei familiari che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e per i figli di età non superiore a ventiquattro anni un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro. 

Superbonus villette: chi rientra nel quoziente familiare

Ai fini della disposizione in commento, fanno parte del nucleo familiare: 

  • il coniuge o il componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza; 
  • il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà16;
  • i figli e ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile purché siano fiscalmente a carico. 

Occorre precisare che per la determinazione del nucleo familiare si fa riferimento alla composizione dello stesso nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, in linea con quanto previsto dalla disposizione per la determinazione del reddito di riferimento.

Per quanto attiene alla determinazione del reddito, per espressa previsione normativa, occorre fare riferimento al reddito complessivo relativo all’anno precedente a quello di sostenimento della spesa. 

A tal proposito occorre ricordare che il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del TUIR, ma tiene conto anche:

  • dei redditi assoggettati a cedolare secca, 
  • dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020) 
  • e della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infatti, secondo le predette norme quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per

la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche di tali redditi. 

Il numero di parti è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare e in particolare della presenza del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, del soggetto legato al contribuente da unione civile, del convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile, come sopra individuati.

Per la determinazione del numero di parti, il nuovo comma 8-bis.1 in commento rinvia alla Tabella 1-bis allegata al citato Decreto Rilancio e introdotta per effetto dell’articolo 9, comma 1-bis, del Decreto Aiuti-quater, ai sensi della quale il numero di parti:

  • è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se:
    • nel nucleo è presente il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente, 
    • nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico, 
    • di 1 se sono presenti due familiari a carico 
    • e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico. 

Le Entrate specificano che nella relazione illustrativa della disposizione agevolativa è chiarito che la presenza nel nucleo familiare del coniuge, o del soggetto legato al contribuente da unione civile, incide sul denominatore numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, sia risultato o meno a carico del contribuente che beneficia dell’agevolazione; peraltro, il contribuente stesso potrebbe essere stato a carico del coniuge.

In ogni caso rileva, ai fini del predetto calcolo, il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà. 

Coerentemente, concorrono a determinare il numero di parti i familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o dell’altro genitore o di entrambi 

Più nel dettaglio, nel caso ad esempio di un figlio di genitori separati che sia a carico di entrambi, quest’ultimo va considerato in ambedue i nuclei, a prescindere dalle percentuali di carico fiscale, per quel che riguarda sia il numero di parti sia il reddito complessivo familiare. 

Si può verificare, inoltre, la circostanza che un familiare risulti fiscalmente a carico per una sola parte dell’anno (per esempio in caso di nascita nel medesimo anno); anche in tal caso il familiare va considerato nei predetti calcoli a prescindere dalla circostanza che risulti fiscalmente a carico solo per una parte dell’anno e senza effettuare alcun ragguaglio. 

Infine, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, ai fini della determinazione del reddito di riferimento si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro (comma 2 dell’articolo 12 del TUIR) ma per i quali non spetta la detrazione per carichi di famiglia di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo 12 (in quanto per gli stessi viene erogato l’assegno unico e universale per i figli a carico); detti figli, quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono considerati al pari dei figli per i quali spetta detta detrazione.

Superbonus villette: esempio di calcolo del quoziente familiare

Prendiamo ad esempio, un contribuente con un reddito complessivo dell’anno precedente pari a 25.000 euro con un coniuge e un figlio a carico come riportato nella Circolare n 13/2023

Reddito in euro Numero di parti del nucleo

Calcolo del reddito complessivo
36.000/2,5=14.400
Reddito del contribuente 25.000 euro Il contribuente= 1
Reddito del coniuge 11.000 euro Il coniuge=1
Reddito complessivo del nucleo= 36.000 euro Un figlio a carico=0.5

Bonus barriere architettoniche: spetta per qualsiasi categoria e per singoli appartamenti

28 Maggio 2023 in Speciali

La Legge di Bilancio 2023 con il comma 365 ha prorogato al 31 dicembre 2025 il cosiddetto bonus barriere architettoniche, ossia la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

Ricordiamo innanzitutto i requisiti del bonus. L'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020:

  • riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, 
  • una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
  • per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ( termine prorogato) 
  • per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,
  • da ripartire tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo,
  • nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
    • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 
    • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 
    • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Come anche chiarito con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E (cfr. paragrafo 3.5), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, 
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, 
  • le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). 

Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Ciò premesso con diversi documenti di prassi l'Agenzia ha specificato il perimetro di applicazione del bonus chiariendo che spetta per:

  • appartamenti in condominio e non solo per le parti comuni,
  • su edifici esistenti, senza ulteriori specificazioni, è pertanto per immobili di qualsiasi categoria catastale.

Sulla prima questione la Dre Lombardia in un recente convegno ha spiegato che «è possibile fare interventi sia sulle parti comuni condominiali che sulla singola unità immobiliare, e avranno dei limiti di spesa diversi che si potranno cumulare». 

Per fare un esempio concreto il condominio può realizzare un ascensore e i singoli condomini potranno, ad esempio, ristrutturare il bagno dei loro appartamenti fruendo di massimali differenziati.

Vediamo alcuni utili interpelli.

Bonus barriere architettoniche: spetta alla ASD per i bagni dei disabili

Con Risposta a interpello n 455 del 16 settembre 2022  le Entrate hanno fornito chiarimenti al caso di un istante, associazione sportiva dilettantistica, che intendeva effettuare degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche usufruendo della detrazione del 75% nel palazzetto dello sport di cui è concessionaria. 

L'intervento, che ha l'obiettivo di rendere fruibile l'impianto sportivo anche alle persone disabili, prevede l'installazione di un montascale e la creazione di rampe di accesso. 

Ciò considerato l'Istante chiede se possa accedere, come associazione sportiva dilettantistica, alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione.

Le Entrate hanno chiarito che nel caso in esame, la Convenzione, per la gestione dell'impianto sportivo, prodotta in sede di interpllo, possa costituire titolo idoneo a consentire all'Associazione Istante l'applicazione della citata disposizione fiscale di cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020.

Ai fini dell'accesso alla detrazione in oggetto gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata». 

Sotto il profilo oggettivo, come chiarito con la risposta pubblicata il 6 settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su " edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 

Conseguentemente, l'Istante potrà usufruire, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa, per le spese sostenute nel 2022 dell'agevolazione prevista in quanto detiene l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Bonus barriere architettoniche: ammesso l’immobile in C/4 della APS

Con la Risposta a interpello n 456 le entrate chiariscono il caso di una Associazione di Promozione Sociale (APS), che intende effettuare sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4 alcuni interventi "trainanti" (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell'impianto di climatizzazione) e interventi "trainati" (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica elettrica, sostituzione serramenti) riconducibili a quelli previsti dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ed interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al successivo articolo 119-ter mediante il rifacimento degli impianti igienico sanitari, elettrici, citofonici nonché interventi mirati a garantire l'accessibilità alla sala Polivalente a persone con ridotta mobilità nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto ministero 14 giugno 1989, n. 236. 

Ciò posto, l'Istante chiede se in qualità di APS possa accedere: 

  • alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'immobile di categoria c/4, nel limite di spesa pari a euro 50.000.

Per quanto di interesse, l'agenzia ha chiarito che l'APS può fruire per le spese sostenute nel 2022, della detrazione del 75 per cento per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sul predetto immobile C/4, nei limiti di 50.000 euro, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa poichè la norma cita gli immibili esistenti senza ulteriori specificazione pertanto spetta a prescindere dalla categoria catastale.

Bonus barriere architettoniche: spetta per il bagno del disabile e le spese di completamento

Le Entrate inoltre, sempre sul bonus barriere architettoniche, nel caso di un bagno realizzato in un appartamento di proprietà del genitore di un disabile e sito in condominio, con la Risposta a interpello n 461/2022 hanno chiarito che "qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio, in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari. Con riferimento, infine, alle altre spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, nel rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa richiamata, che non sono oggetto della presente istanza di interpello"

Bando ISI 2021: proroga per le imprese subentrate

18 Maggio 2023 in Speciali

L'avviso per il BANDO ISI INAIL 2021 ha previsto lo stanziamento di 274 milioni  con cui finanzia i migliori  progetti aziendali per l'innalzamento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Gli elenchi definitivi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sono stati pubblicati ieri sul sito istituzionale 

Sono distinte in 4 categorie :

  • S = ammesse definitivamente
  • S-AMS = subentrate per l'ammissibilità
  • N-DEC = decadute/non convalidate
  • N = definitivamente non ammissibile, per carenza di fondi.

AGGIORNAMENTO 18 MAGGIO 2023 ATTENZIONE 

Per le domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (S-AMS), che negli elenchi provvisori non risultavano ammesse (N), le imprese devono provvedere, a pena di decadenza,  all'invio della propria domanda (modulo A) insieme alla documentazione a suo completamento

NON  PIU' entro le ore 18:00 del 22 maggio 2023 bensì

entro le ore 18.00 del   12 giugno 2023.

Qui le regole tecniche di funzionamento dello sportello informatico.

Nei paragrafi che seguono vediamo gli aspetti principali del bando ISI 2021 e il calendario completo della procedura.

In allegato in fondo all'articolo tutti i link ai documenti INAIL di approfondimento.

Bando ISI INAIL 2021: i 5 assi di intervento

Come di consueto, ma diversamente dall'eccezione dello scorso anno, quest'anno il bando è unico e i fondi sono suddivisi in 5 assi di intervento :

1. L’Asse 1 (Isi generalista) con risorse per 112,2 milioni, suddivisi in 107,2 milioni per progetti di investimento (asse 1.1) e cinque milioni per progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2).

2. L’Asse 2 (Isi Tematica) che puo contare su 40 milioni, destinati a progetti di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.

3. L’Asse 3 (Isi Amianto) dispone di 74 milioni per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

4. L’Asse 4 (Isi Micro e Piccole imprese) ha a disposizione 10 milioni  per micro e piccole imprese operanti nel settore della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali (codice Ateco E38) e in quello del risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (codice Ateco E39).

5. L’Asse 5 (Isi Agricoltura) mette, infine, a disposizione 37,5 milioni, di cui 20 finanziati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per progetti destinati alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 27,5 milioni per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1) e 10 milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).

Da segnalare in particolare  le seguenti novita:

 ASSE 1: tre tipologie di progetti di investimento finanziabili con l’asse 1.1, riguardanti : la riduzione del rischio incendio, la riduzione del rischio infortunistico e la riduzione del rischio radon. e cresce lo stanziamento per i fondi destinati all’adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo (Mog – asse 1.2),

 ASSE 2 : create due nuove tipologie di intervento per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (asse 2) 

ASSE 3 : incremento dei fondi per la bonifica dell’amianto (asse 3), ai quali potranno stavolta accedere anche le micro e piccole imprese agricole.

Va ricordato che INAIL finanzia per ogni progetto ammesso :

  • fino al 65% delle spese sostenute 
  • con un limite massimo di 130mila euro,

 sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di intervento.

Si segnalano in particolare  le seguenti specificazioni:

non e' previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a cinquanta dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilita' sociale di cui all'allegato (sub Asse 1.2);

ASSE  4 Per l'Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potra' essere inferiore a 2.000,00 euro ne' superiore a 50.000,00 euro. 

ASSE 5 Per l'asse 5 il finanziamento e' concesso nella misura del

  • 40% per la generalita' delle imprese agricole (sub asse 5.1) 
  • 50% per giovani agricoltori (sub asse 5.2

e per ciascun progetto il finanziamento non potra' essere inferiore a 1.000,00 euro ne' superiore a 60.000,00 euro.

Modalita’ e tempistiche per le domande. Inviati 7mila progetti

La domanda doveva  essere presentata esclusivamente in modalita' telematica, con successiva conferma,  attraverso l'apposita funzione, presente nella procedura per la compilazione della domanda on line, di upload/caricamento della documentazione come specificato negli avvisi regionali/provinciali. 

Si ricorda che le domande sono accolte in base all'ordine cronologico di presentazione, per cui il momento dell'invio è molto importante che tutta la documentazione sia perfettamente predisposta

Nella fase di registrazione all'account di posta elettronica  fornito viene attribuito un codice identificativo domanda, che permetterà in seguito l'associazione della domanda  con l'account  registrsto.

INAIL ha comunicato il 16 novembre che la procedura si è conclusa regolarmente Nei 20 minuti di apertura dello sportello informatico sono stati circa settemila  i progetti presentati dagli utenti che hanno inserito online il codice identificativo associato al proprio progetto

BANDO ISI INAIL: gli avvisi regionali

Gli avvisi regionali/provinciali con i relativi allegati sono pubblicati   anche sul sito internet dell'Inail, all'indirizzo www. Inail.it/attivita/ sicurezza/Bando ISI 2021 . 

Questo il calendario delle scadenze della procedura di domanda:

Calendario

Scadenze Isi 2021

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

2 maggio 2022

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

16 giugno 2022 entro le ore 18.00

Download codici identificativi

dal 23 giugno 2022

Regole tecniche per l'inoltro della domanda online 

12 settembre 2022

Apertura sportello 

Momento 1  Disponibilità degli indirizzi del portale del  partecipante e del portale  dell’amministratore.  – 27/10/2022   h. 10:00

Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul  portale del partecipante e dell’amministratore – 28/10/2022 h.  10:00

Momento 3 Disponibilità dell'indirizzo dello sportello  informatico nella funzione online ISI domanda.  –  14/11/2022  h. 10:00

Momento 4 Inizio autenticazione e pagina di attesa. –  16/11/2022 10:00


Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda.  – 16/11/2022 11:00


Momento 6 Fine della fase di invio della domanda.  –   16/11/2022 11:20

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico RINVIATA 

Upload della documentazione
 (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)

 dal 12 dicembre 2022 al 20 gennaio 2023, entro le ore 18:00 10 febbraio 2023

27 FEBBRAIO 2023

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi

28 febbraio 2023   21 marzo 2023

20 APRILE 2023

 Per informazioni ed assistenza sull' Avviso e' possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.

 E' anche possibile rivolgersi al servizio Inail risponde, nella sezione supporto del sito: www.inail.it .

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P.IVA fittizie: criteri delle Entrate per l’analisi di rischio

17 Maggio 2023 in Speciali

Con Provvedimento n 156803 del 16 maggio le Entrate fissano i Criteri, modalità e termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite Iva, in attuazione delle disposizioni della legge di Bilancio 2023.

L’articolo 1, comma 148, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto, dopo il comma 15-bis dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2, che prevedono ulteriori misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di evasione connessi al rilascio di nuove partite Iva.

Leggi anche: P.IVA fittizie: soppressa la norma sulla responsabilità del Commercialista.

La novità normativa, prevista dai commi 15-bis.1 e 15-bis.2, è principalmente rivolta alle partite Iva di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.

Sono altresì ricomprese le partite Iva già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette.

L’Agenzia delle Entrate, anche sulla base dei dati trasmessi e degli esiti delle istruttorie della Guardia di Finanza, effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle partite Iva, al fine di individuare tempestivamente i soggetti che presentano criticità o anomalie in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, nonché alla violazione degli obblighi tributari, secondo le modalità di seguito esposte.

P.IVA Fittizie: criteri di valutazione del rischio

Il Provvedimento delle Entrate specifica che, la valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su: 

  • elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo; 
  • elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
  • elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

P.IVA Fittizie: l’invito delle Entrate al contribuente a rischio

I soggetti titolari di partita Iva che presentano gli elementi di rischio sopra individuati o gli altri elementi, di volta in volta individuati dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della propria analisi del rischio, sono invitati, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a comparire di persona presso l’ufficio competente ai sensi dell’art 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le modalità e i tempi previsti dall’ordinamento tributario.

L’invito contiene:

  • l’indicazione dei profili di rischio individuati 
  • e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati in base alle specifiche analisi effettuate  

La comparizione personale è finalizzata alla verifica dei profili di rischio propri del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, a cui è attribuita la partita Iva.

Il contribuente è, inoltre, chiamato a fornire ogni chiarimento e ad esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria e, in ogni caso, a dimostrare documentalmente l’assenza dei profili di rischio individuati dall’ufficio.

P.IVA Fittizie: i controlli delle Entrate sui soggetti a rischio

Nei confronti dei soggetti destinatari dell’invito, l’ufficio effettua le seguenti attività:

  • riscontri volti a verificare l’effettività degli elementi di rischio individuati con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell’ente a cui si riferisce la partita Iva. Tali riscontri possono riguardare criticità di carattere fiscale unitamente ad aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, alle competenze professionali, al possesso dei requisiti di imprenditorialità ed alla solidità patrimoniale e finanziaria, da analizzare alla luce della specifica attività svolta; 
  • riscontri volti a verificare l’effettivo esercizio dell’attività di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l’assenza dei profili di rischio individuati rispetto alle anomalie emerse. Tali controlli, effettuati anche sulla base dell’esame della documentazione esibita in risposta all’invito e dei chiarimenti forniti, possono riguardare l’esistenza e l’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento dell’attività dichiarata ed ogni elemento di coerenza rispetto alla stessa; 
  • riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo Iva, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuati dall’ufficio.

P.IVA Fittizie: conseguenze per chi non risponde all’invito

Nel caso in cui il contribuente non ottemperi all’invito dell’ufficio o non fornisca gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio su indicati o emersi nel corso dell’istruttoria, anche a seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita Iva. 

La sanzione prevista dall’articolo 11, comma 7-quater del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 viene irrogata contestualmente al provvedimento di cessazione della partita Iva e non trova applicazione l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione. 

La sanzione trova applicazione nei confronti dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita Iva emessi sia ai sensi del comma 15- bis.1 che ai sensi del comma 15-bis. 

La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento

La cessazione della partita Iva comporta l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie rendendola conseguentemente invalida nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010. 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 35-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella sezione dedicata al servizio di verifica della partita Iva del sito internet dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile riscontrare, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, l’eventuale cessazione della partita Iva

Ciascun operatore potrà verificare in ogni momento se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dei citati commi, al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolente

P.IVA Fittizie: le novità della legge di Bilancio 2023

Il provvedimento specifica che, il comma 15-bis.2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 – stabilisce che, in caso di cessazione della partita Iva effettuata ai sensi dei precedenti commi 15- bis e 15-bis.1, il soggetto destinatario del provvedimento può successivamente richiedere l’attribuzione di partita Iva, solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria, 

Qualora siano state commesse violazioni fiscali prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione della partita Iva, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme (comprensive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori) ancora dovute se superiori a euro 50.000. 

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni, è prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente ai sensi dell’art 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva. 

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve riportare il contenuto minimo di cui al fac-simile allegato al provvedimento di cu si tratta.

Allegati:

Perdite su crediti: il punto sulla normativa civile e fiscale

10 Maggio 2023 in Speciali

In tema di determinazione del reddito d’impresa, un punto particolarmente sensibile è rappresentato dal coordinamento tra la disciplina civile e quella fiscale in relazione ai crediti e alle perdite su crediti.

Il trattamento civilistico

L’articolo 2426 del Codice civile, al numero 8 del comma 1, dispone che i crediti debbano essere rilevati in bilancio secondo il criterio del “presumibile valore di realizzo”.

Il quadro normativo civilistico si completa con le disposizioni contenute nel Principio contabile OIC 15 dedicato appunto ai “Crediti”.

Alla chiusura di ogni esercizio, il valore contabile dei crediti iscritti in bilancio deve essere rettificato, tramite lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, in base alle perdite potenziali da inesigibilità.

La svalutazione rappresenta una posta di stima che deve gravare sull’esercizio nella quale l’inesigibilità può essere ragionevolmente prevista, anche se non ancora definita.

Nel momento in cui l’inesigibilità del credito diviene definitiva, la posta di stima diviene effettiva e il credito inesigibile deve essere cancellato dal bilancio, secondo le previsioni del principio contabile OIC 15.

Al verificarsi delle ipotesi di inesigibilità definitiva del credito, questo sarà cancellato dal bilancio utilizzando il fondo svalutazione crediti a storno del suo valore, e rilevando una perdita su crediti per l’eccedenza che non trova capienza nel fondo.

Il trattamento fiscale

La normativa fiscale si distingue sensibilmente da quella civilistica, non tanto nelle definizioni o nelle rilevazioni, quanto nelle condizioni che permettono il riconoscimento fiscale, e quindi la deduzione, delle perdite su crediti.

Il perno della normativa fiscale sul tema è costituito dal comma 5 dell’articolo 101 del TUIR.

La norma individua due classi di situazioni in relazioni alle quali una perdita su crediti, previamente rilevata in bilancio, può godere del riconoscimento fiscale:

  • qualora questa risulti da elementi certi e precisi;
  • in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Prima di entrare nel merito analitico delle singole situazioni, sarà necessario precisare che la normativa fiscale diverge da quella civilistica anche per talune questioni relative al fondo di svalutazione crediti.

Fiscalmente è ammessa in deduzione una percentuale forfetaria annua del 0,50% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio, fino a quando il fondo non raggiungerà il limite di consistenza del 5% del valore nominale degli stessi.

Le perdite rilevate dovranno essere prima imputate al fondo di svalutazione fiscalmente riconosciuto, e poi dedotte come perdite su crediti nei limiti della parte della perdita che non trova copertura nel fondo stanziato.

Gli elementi certi e precisi

La deducibilità delle perdite su crediti, per il caso in cui il debitore sia in bonis, è subordinata all’esistenza di elementi certi e precisi che attestino la definitività della loro inesigibilità.

Il fulcro della questione è rappresentato dall’inesigibilità del credito e dalla definitività della situazione: un credito definitivamente inesigibile, come regola generale, presenta gli elementi certi e precisi che permettono la rilevazione fiscale della perdita.

La valutazione dell’esistenza degli elementi certi e precisi è da effettuarsi caso per caso, in quanto subordinata a specifiche situazioni che possono, tuttavia, essere classificate in due grandi categorie:

  • quelle derivanti da una valutazione di inesigibilità definitiva;
  • quelle conseguenti ad un atto realizzativo o estintivo.

Le situazioni in cui gli elementi certi e precisi derivino da una valutazione dell’inesigibilità, dato il contrasto logico tra l’incertezza di una stima e la certezza della definitività, dovranno essere supportate da idonea documentazione, come ad esempio:

  • un decreto che attesti lo stato di fuga o di latitanza del debitore;
  • l’esito negativo di azioni esecutive per il recupero del credito.

Le situazioni in cui la perdita su crediti viene rilevata in conseguenza di un atto realizzativo o estintivo racchiude quell’insieme eterogeneo di fattispecie in conseguenza delle quali il debito smette di esistere, parzialmente o totalmente, motivo per cui la porzione di credito non riscossa potrà essere legittimamente rilevata come perdita e dedotta; a titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria di situazioni:

  • la cessione definitiva del credito;
  • la transazione con il debitore;
  • il decesso del debitore.

Il legislatore, nella parte finale del citato comma 5 dell’articolo 101 del TUIR. individua altresì due specifiche situazioni in coincidenza delle quali un debito potrà essere dedotto automaticamente, in quanto sussistono di diritto gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma:

  • quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
  • in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, oppure nel caso in cui lo stesso abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato di risanamento, il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR prevede che le perdite su crediti siano sempre deducibili, a prescindere dall’esistenza degli elementi certi e precisi.

La perdita, in questo caso, non dovrà necessariamente investire l’intero importo del credito, ma dovrà essere oggetto di valutazione in base al presumibile valore di realizzo, da valutare in base alle specifiche condizioni e configurazioni della procedura concorsuale.

I crediti di modesto importo

In considerazione delle difficoltà nelle quali, in talune situazioni, il creditore può trovarsi per dimostrare l’effettiva esistenza degli elementi certi e precisi richiesti dalla normativa fiscale ai fini della deducibilità di una perdita su crediti, il medesimo comma 5 dell’articolo 101 del TUIR individua una specifica situazione, grazie alla quale è possibile effettuare legittimamente la deduzione senza dover dimostrare l’inesigibilità definitiva del credito: infatti, in caso di crediti di modesto importo, il legislatore prevede una presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi, a date condizioni, senza quindi necessità di fornire documentazione a supporto.

Per poter godere della deducibilità automatica, è richiesto che il credito sia scaduto da oltre sei mesi e che questo sia di modesto importo.

La definizione di modesto importo è definita con precisione dal legislatore, e si configura in:

  • euro 5.000 per le imprese con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro;
  • euro 2.500 per le imprese di minore dimensione.

Questione di non secondaria importanza è costituita dal corretto momento di rilevazione di questa tipologia di perdite su crediti, in quanto un errore in tal senso potrebbe comprometterne la deducibilità: in conseguenza del disallineamento tra norme civili e fiscali, il momento in cui una tali perdite debbano essere rilevate in bilancio, non per forza coinciderà con il momento in cui le stesse saranno fiscalmente deducibile.

La questione è stata a lungo di battuta, non a caso il legislatore nel 2015 ha promulgato il comma 5-bis dell’articolo 101 del TUIR, in base al quale “per i crediti di modesta entità […] la deduzione della perdita su crediti è ammessa […] nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui […]sussistono gli elementi certi e precisi”, a cui ha fatto seguito una norma di interpretazione autentica, emanata con il comma 3 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 147/2015, che interpreta il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, e più recentemente un chiarimento di prassi (la Risposta a interpello numero 342/2021) secondo il quale “compete all'impresa creditrice la scelta circa l'esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale […] con l'unico limite rappresentato dal periodo d'imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio

I crediti prescritti

Una situazione particolare è quella della perdita scaturente dalla prescrizione di un credito: queste poste negative di bilancio sono deducibili in base al comma 5-bis dell’articolo 101 del TUIR, ciò che è in discussione è con quali limiti e in quali condizioni.

Nel 2021 l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione, emanando un principio di diritto (per un approfondimento si veda l’articolo: La deducibilità delle perdite su crediti prescritti con il quale si ammette la deduzione delle poste in esame, anche in questo caso con il limite derivante dal rispetto dei principi di corretta imputazione temporale.

Ricordando infatti che una perdita scaturente dalla prescrizione di un credito è deducibile sia per esplicita previsione normativa sia perchè la sua cancellazione dal bilancio è prevista dai principi contabili, secondo la posizione della prassi, in caso di prescrizione di un credito, la perdita derivante sarà sicuramente deducibile ma con il limite temporale costituito dall’esercizio in cui deve essere effettuata la cancellazione dal bilancio in base ai principi contabili, cioè l’anno fiscale in cui è avvenuta la prescrizione.

Polizza vita estera: la rilevanza fiscale

3 Maggio 2023 in Speciali

Fattispecie di non ordinaria trattazione è il caso della polizza vita corrisposta ad un contribuente italiano da una compagnia di assicurazione di un paese estero.

La situazione unisce questioni relative alla tassazione della polizza vita con specificità legate al fatto che chi l’eroga non ha sede in Italia.

In ragione della stratificazione delle questioni e della specificità della normativa italiana, i dubbi applicativi possono essere più d’uno, per lo più chiariti dalla prassi con la Risposta a interpello numero 300/2019.

L’imposta sostitutiva

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello 300/2019, “rientrano nella definizione di contratti di assicurazione sulla vita, sia quelli aventi ad oggetto il rischio morte qualora la compagnia sia obbligata a corrispondere al beneficiario una somma o una rendita alla morte dell’assicurato, sia quelli che assicurano in caso di sopravvivenza dell’assicurato il diritto a quest’ultimo o al terzo beneficiario di ricevere una somma o una rendita ad una data prestabilita”.

Siccome l’articolo 34 del DPR 601/1973 prevede che “i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”, ai fini della tassazione diretta, per una polizza vita, bisognerà distinguere tra componente a copertura del rischio demografico e componente finanziaria: la prima risulterà esente dalle imposte sui redditi, la seconda sottoposta a imposizione fiscale in base alle disposizioni dell’articolo 44 comma 1 lettera g) del TUIR, il quale prevede che “i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”.

Definita la base imponibile, il passo successivo è l’applicazione dell’imposta: come nel caso di polizza vita erogata da compagnia assicurativa con sede in Italia, il reddito scaturente è un reddito di capitale sottoposto a imposta sostitutiva del 26%, ex articolo 26-ter comma 1 del DPR 600/1973.

L’Agenzia delle Entrate ci ricorda però che l’aliquota del 26% si applica ai contratti sottoscritti dal giorno 1 luglio 2014 per le plusvalenze realizzate in data successiva; diversamente, alle polizze sottoscritte in data precedente dovranno applicarsi diverse aliquote in base al periodo di maturazione dei redditi sottostanti, per la precisione:

  • il 12,50% per la parte di redditi maturati fino al giorno 31 dicembre 2011;
  • il 20% per la parte di redditi maturati dal giorno 1 gennaio 2012 al giorno 30 giugno 2014;
  • il 26% per la parte di redditi maturati da giorno 1 luglio 2014 in poi.

L’imposta sostitutiva, in questa situazione, di norma dovrebbe essere versata dall’impresa di assicurazione che agisce come sostituto d’imposta; ma, nel caso in cui il soggetto erogante non abbia sede in Italia, sarà necessario valutare il caso specifico: infatti tale compagnia potrebbe anche essere stabilita in Italia, oppure operare tramite rappresentante fiscale o per il tramite di intermediari: anche in questi casi agirà come sostituto d’imposta ed effettuerà direttamente la ritenuta che poi verserà per conto del contribuente.

Nei casi diversi da questi, invece, l’impresa di assicurazione estera non potrà agire come sostituto d’imposta: ciò comporterà che l’imposta sostitutiva del 26% dovrà essere liquidata dallo stesso contribuente, il quale sarà gravato anche da connessi obblighi dichiarativi da risolversi con la compilazione del quadro RM del modello Redditi PF, dedicato ai “Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva”.

In alternativa, sarà anche possibile “optare per il regime di tassazione ordinaria al fine di fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del TUIR per le imposte pagate all’estero”.

Il quadro RM

Le istruzioni del modello Redditi PF 2023, precisano che nella sezione V del quadro RM dovranno essere indicati “i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sezione I), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (articolo 18 del TUIR). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero”.

L’Agenzia delle Entrate precisa che “il contribuente deve assoggettare ad imposizione detti redditi in dichiarazione, indicando nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche 2019, l’ammontare del reddito al lordo delle eventuali ritenute subìte con applicazione dell’aliquota vigente nei periodi di maturazione, sulla base di quanto certificato dalla compagnia assicuratrice erogante”.

La compilazione della sezione non presenta particolari rilevanze, facendo attenzione al fatto che, nel caso in cui il contribuente voglia optare per la tassazione ordinaria dovrà flaggare la colonna 7 del rigo RM12 e procedere alla compilazione del successivo rigo RM15 della sezione VI.

In questo caso “il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all’Irpef e riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN; le relative ritenute devono essere sommate alle altre ritenute e riportati nel rigo RN33, colonna 4”.

 

Il quadro RW e l’IVAFE

Dichiarata e liquidata l’imposta, il passaggio finale sarà definire se il valore finanziario della polizza vita detenuta all’estero dovrà essere dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale.

Secondo l’Agenzia delle Entrate “tale obbligo sussiste anche in presenza di polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e che non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi”.

In termini di monitoraggio fiscale il periodo di detenzione da considerare è quello che va dall’inizio del periodo di riferimento fino al giorno dell’accredito delle somme e di estinzione della polizza, nel caso in cui avvenga in corso d’anno; ricordando che il monitoraggio fiscale si effettua per le attività detenute all’estero in ogni anno fiscale di mantenimento.

Direttamente collegata al monitoraggio fiscale è l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero che, semplificando per brevità, è alternativa all’Imposta di bollo sugli strumenti finanziari, ed è dovuta nel caso in cui la media delle giacenze estere nel periodo di imposta supera i 5.000 euro.  

Bonus edilizi: le regole per detrazione in 10 anni

2 Maggio 2023 in Speciali

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi 2 maggio sulla pagina della Piattaforma cessione crediti la nuova guida aggiornata alla possibilità di detrarre in 10 anni alcuni bonus edilizi.

Ricordiamo che con Provvedimento n 132123 del 18 aprile le Entrate hanno disciplinato:

  • le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 
  • per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi.

In particolare, i soggetti titolari di crediti da:

  • Superbonus, 
  • Sismabonus 
  • e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) 

possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. 

Condizione per poterlo fare è comunicare la scelta dal 2 maggio tramite la nuova funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione al fatto che, la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo. 

Le novità sono previste in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (Dl n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), e le Entrate forniscono le relative istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità.

Per un riepilogo di quanto approvato dal DL n 11/2023 leggi anche Superbonus 110% : tutte le novità

Bonus edilizi in 10 anni: quali crediti riguarda

La novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo 2023.

Il provvedimento specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

Bonus edilizi in 10 anni: beneficiari

Secondo le regole delle Entrate, fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

In particolare, sulla guida delle entrate alla pagina 27 viene indicato che attraverso la funzione "ulteriore rateazione" l’utente può comunicare all’Agenzia delle Entrate di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, che consentono di ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai bonus edilizi.

L’utente, inoltre, può interrogare le comunicazioni effettuate. 

Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

Bonus edilizi in 10 anni: esempio pratico

Sempre in data 18 aprile, le entrate hanno pubblicato un comunicato che annuncia il provvedimento con un pratico esempio di calcolo, vediamolo.

La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

ESEMPIO RATA 2023

  • un soggetto dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro,
  • prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno, 
  • potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro),
  • e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): 
    • questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, 
    • utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033.

 Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. 

In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.

 

Allegati:

Decreto lavoro approvato: tutte le misure

1 Maggio 2023 in Speciali

Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato diversi provvedimenti in materia di lavoro e di inclusione sociale . 

In particolare lle misure sono suddivise in  tre provvedimenti legislativi:

  1. Decreto lavor , un DECRETO LEGGE  ( subito operativo ma che deve essere  convertito in legge entro 2 mesi con possibili modifiche) "Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro che contiene :la  riduzione del cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui;  la nuova misura di contrasto alla povertà e l’esclusione sociale,  che prende il posto del Reddito di cittadinanza; rafforzamento delle  regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.
  2. Un DISEGNO DI LEGGE   con  misure piu a lungo termine  in materia di somministrazione  di lavoro cassa integrazione  periodo di prova  ecc
  3. un DECRETO LEGISLATIVO con misure per l'inclusione delle persone con disabilità.

Vediamo di seguito le principali novità, sulla base dal comunicato ufficiale  del Governo, in attesa del testo dei decreti.

Decreto legge in materia di lavoro e inclusione sociale

Ecco in sintesi le principali novità del Decreto lavoro 

Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).   L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Assegno di inclusione sociale e lavorativa,

Dal 1° gennaio 2024,  al posto del reddito di cittadinanza si introduce l'assegno di inclusione  che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti.  Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia: 

  •     a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale oppure 
  •     a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavori.

Contributo  di accompagnamento al lavoro   350 euro 

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, ( tra cui anche il  servizio civile universale,)  Gli interessati devono  una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, . Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Incentivo al lavoro giovanile 

Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. 

Misure sui contratti a termine: le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale saranno:

  •    causali previste dai contratti collettivi;
  •     per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
  •    sostituzione di altri lavoratori.

Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi

  •  Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.
  • l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; 
  • estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; 
  • obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Disegno di legge: contributi assunzione disabili – somministrazione – ricongiunzione contributi

 Il disegno di legge che viene presentato dal Governo per l'approvazione del  Parlamento prevede:

  • Contributo per le assunzioni di persone con disabilità da parte di  enti e organizzazioni :  per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.
  • Modifiche in materia di somministrazione di lavoro:  si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo):  l’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi  della  somministrazione, si estende in caso di assunzione  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • Sospensione della prestazione di cassa integrazione: si estende ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi la disciplina che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate.
  • Durata del periodo di prova: Si puntualizza la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.
  • Rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l’attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR possibili assunzioni per i comuni 
  • Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo :  consente all'INPS  accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati anche di altre pubbliche amministrazioni e possibilità di inviiare i contribuenti a comparire per fornire dati ed elementi informativi. Qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dall’accertamento, le sanzioni civili sono ridotte nella misura del 50%. Entro tale termine il contribuente può inoltrare domanda di dilazione con agevolazioni sull'applicazione delle sanzioni .
  • Ricostituzione del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie:Si prevede l’incremento, per l’anno 2023, di un importo pari a euro 2.427.740 per il Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito presso la Presidenza del Consiglio.
  • Ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti: con  rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.
  • istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.

Decreto legislativo con misure per la disabilità

E'  stato approvato infine in esame preliminare un decreto legislativo in tema di  riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227 

Le disposizioni mirano a garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione.

Si introduce un’apposita figura qualificata nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. 

Gli  obiettivi di tutela e accessibilità delle persone con disabilità nell’esercizio delle prestazioni lavorative e nell’accesso e fruizione dei servizi della pubblica amministrazione entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti. 

Lavoro: si cercano un milione di tecnici

20 Aprile 2023 in Speciali

Con un tasso di disoccupazione giovanile del 22,4%  e due milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano, c'è un  milione i posti  di lavoro vacanti per profili tecnico professionali .

Mancano tecnici nell'edilizia dell'informatica nel turismo  . A lanciare l'allarme ieri dopo i numerosi appelli delle associazioni degli imprenditori è stato ieri il ministro del lavoro Calderone.

 Alla situazione  le imprese cercano una soluzione anche associandosi  per offrire formazione specifica come con l'iniziativa di Distretto Italia del Consorzio Elis (che conta Autostrade per l'italia Tim, Poste Italiane, BNP Paribas  tra i partecipanti)

Vediamo di seguito più in dettaglio la situazione paradossale  del mercato del lavoro oggi in Italia e la proposta, tra le tante del Consorzio Elis con le opportunità lavorative per i giovani  presenti nella piattaforma Distretto Italia.

Mercato del lavoro in affanno: i dati e i posti vacanti

I dati forniti recentemente da  Unioncamere-Anpal  sono chiari: le difficola di reperimento delle figure necessarie per industria e servizi riguarda il 40§§% delle assunzioni 

le aziende faticano a trovare soprattutto 

  1.   tecnici della salute (61,3%), della gestione dei processi produttivi (60,7%), in campo ingegneristico (59,9%).
  2. operai specializzati in metalmeccanica utensileria  (76,8%),costruzioni (72,4%) carpenteria metallica (71,5%).
  3. laureati  in materie STEM ovvero scienze tecnologia  matematica   per i quali nel 47% dei casi servono  4-5 mesi di ricerca  prima di trovare il candidato adatto 

Queste difficoltà provocano  una perdita di valore aggiunto di 37,7 miliardi, la difficoltà di reperimento del personale ha riguardato il 40% delle assunzioni nel 2022 , mentre è cresciuto al  45,2%,  ad aprile 2023 secondo il Bollettino excelsior delle Cmere di commercio 

Al forum di Confcommercio  è stato affermato che il settore  cerca con il 2023  circa 560mila lavoratori in più  e già si prevedono difficolta per meta dei profili (230mila profili) 

Nei giorni scorsi anche le aziende impegnati nei progetti per la realizzazione del PNRR hanno segnalato la ricerca di   10mila tecnici 

Lo stesso ministro del lavoro Calderone intervenendo ieri al Forum di Confcommercio ha segnalato la preoccupazione questo problema ma la soluzione proposta di incentivare il lavoro femminile non sembra del tutto soddisfacente

Il vicepresidente di confindustria ha evidenziato   l'impegno delle imprese che sono in fase di grande cambiamento e sono impegnate nelle Academpi scuole professionali superiori  chiedono un rilancio della collaborazione tra pubblico e privato  

Anche  le fondazioni ITS con il potenziamento degli Istituti tecnici superiori vanno in questa direzione ma non sono ancora sufficienti evidentemente 

 Andrea Prete, presidente di Unioncamere  ha affermato che la caarenza di personale potrà essere parzialmente sanata anche aumentando gli ingressi regolamentati di stranieri oltre che aumentando l'informazione ai nostri giovani  per spingerli verso percorsi formativi che offrono opportunità, in primis Its e lauree Stem. I

Importante anche la proposta di a"ttivare politiche di decontribuzione elevata per contrastare la fuga dei cervelli " non solo per favorire il loro ritorno dopo anni di permanenza all'estero e va affrontato con efficacia il problema dell’occupazione femminile».

La proposta del consorzio Elis – come partecipare

Una delle iniziative che vanno nella direzione dell'offerta formativa mirata ai bisogni delle aziende è  Distretto Italia, il programma promosso dal Consorzio ELIS con la  partecipazione di 34 soggetti tra imprese, agenzie del lavoro, banche  ed enti formativi 

Il piano d’intervento di Distretto Italia è stato presentato  in un evento che ha visto la partecipazione della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone,  e del  Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha affermato “Il progetto di Distretto Italia è esattamente quello che il Governo vuole realizzare nel sistema formativo pubblico. Dobbiamo incentivare il lavoro,  e far dobbiamo far capire ai milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano che hanno un futuro proprio nello studio e nel lavoro."

Il progetto ha tre linee di azione

  1.  Orientare i giovani tra i 16 e i 30 anni  nelle scelte di studio e di lavoro con l'iniziativa Scuola per la scuola,  attraverso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). 
  2. offrire la giusta formazione  in particolare per le professioni tecniche   nelle Scuole dei mestieri 
  3. l'inserimento  nelle aziende partecipanti . 

Sempre per aiutare l'orientamento dei giovani è il progetto  Officine Futuro con una piattaforma digitale di gaming, appositamente sviluppata  e che si rivolge anche a docenti e genitori, che svolgono un importante ruolo di supporto nelle scelte di studio e di lavoro dei giovani. In queste settimane, i promotori di Distretto Italia stanno effettuando una serie d’incontri, proprio con studenti e docenti di scuole superiori e università, in diverse città italiane, per mettere a punto i nuovi programmi .

Nel frattempo partono i  primi corsi offerti per 

  • posatori di fibra ottica, 
  • responsabili di cantiere e 
  • impiantisti elettrici, 
  •  programmatori software

Per i primi tre profili sono previste 5 settimane di formazione e poi l'inserimento in azienda

per i programmatori la parte teorica ha una  durata di 20 settimane.

Nella piattaforma i requisiti e le modalità per fare domanda di partecipazione.

Distretto Italia: le aziende partecipanti

Distretto Italia coinvolge scuole e istituti tecnici superiori su tutto il territorio nazionale e vede la partecipazione di 34 soggetti tra imprese, agenzie del lavoro e altri enti: 

  • Autostrade per l’Italia (Gruppo che presiede il Semestre di progetto del Consorzio), 
  • A2A, Adecco, 
  • Bain & Company, 
  • BNL BNP Paribas, 
  • Boston Consulting Group,
  •  Cisco,
  •  Confimprese, 
  • Enel, 
  • Engineering, 
  • Eni Corporate University, 
  • Ferrovie dello Stato Italiane,
  •  Fincantieri,
  •  FMTS Group, 
  • Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, 
  • Generali Italia, 
  • Gi Group,
  •  Gruppo FNM, 
  • Made in Genesi, 
  • ManpowerGroup, 
  • Milano Serravalle – Milano Tangenziali, 
  • Open Economics,
  •  Open Fiber, Orienta, 
  • Poste Italiane, 
  • Randstad,
  •  SITE Spa, 
  • Skuola.net, 
  • Soft Strategy, 
  • Synergie, 
  • TIM, 
  • Trenord e 
  • Umana.

Rimborsi fiscali agli eredi: breve guida su erogazione e rinuncia

6 Aprile 2023 in Speciali

L'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, ha introdotto il comma 6-bis dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il quale prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, intestati ad un contribuente defunto, sono erogati:

  • ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione, dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge,
  • per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.

Infatti, la norma consente un automatismo nell’individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e velocizzare il relativo pagamento.

I soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.

Come avvengono i pagamenti automatici e come rinunciarvi.

Rimborsi fiscali agli eredi: come avvengono

I pagamento dei rimborsi fiscali spettanti al contribuente deceduto avvengono secondo le regole disposte dall’art. 5 del decreto legge n. 73/2022.
Come specificato anche dall'Agenzia con FAQ del 29 marzo:

  • nei casi di successione legittima (eredità devoluta per legge), l’Agenzia delle entrate eroga il rimborso direttamente ai beneficiari, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, come risultante dalla dichiarazione di successione presentata. Non è necessario presentare alcuna istanza;
  • nelle ipotesi di successione testamentaria, invece, o quando la dichiarazione di successione non è stata presentata, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, competente per la lavorazione del rimborso, chiederà agli interessati di produrre la documentazione idonea ad attestare la qualità di erede

Rimborsi fiscali agli eredi: come rinunciare

I soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.

Inoltre, gli stessi soggetti, possono revocare la precedente comunicazione inviata, chiedendo il pagamento dei rimborsi intestati al contribuente deceduto.

A tal fine  necessaria una comunicazione, predisposta in modalità elettronica e inviata esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate:

La comunicazione può essere trasmessa:

  • direttamente dal richiedente, 
  • dall’eventuale rappresentante del richiedente 
  • o tramite un incaricato autorizzato ad accedere all’area riservata del chiamato all’eredità

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la sua acquisizione. 

La ricevuta è messa a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web

E' bene specificare che, la comunicazione può essere inviata solo successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione. 

La comunicazione non produce effetti se è inviata successivamente al pagamento dei rimborsi.

La revoca può essere inviata in un qualsiasi momento successivo all’invio della comunicazione. 

La revoca non produce effetti se è stata presentata all’Agenzia delle entrate una rinuncia espressa all’eredità.

Rimborsi fiscali agli eredi: istruzioni per la rinuncia

Nel Modello Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all'eredità 

approvato con il Provvedimento n 339178/2022 l'erede può decidere di rinunciare ai rimborsi e successivamente anche revocare la rinuncia. 

Nel Modello occorre procedere come segue:

  • barrare la casella "Comunicazione" qualora il chiamato all’eredità intenda comunicare che NON vuole ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto.
  • barrare la casella di revoca qualora il chiamato all’eredità intenda revocare la precedente comunicazione inviata e chiedere il pagamento dei rimborsi intestati al contribuente deceduto.

Detrazioni affitti per inquilini 2023: a chi spettano e come si calcolano

4 Aprile 2023 in Speciali

Il pagamento del canone di locazione per l’abitazione principale è considerato dal legislatore un onere meritevole di agevolazione fiscale.

Per questo motivo, in sede di dichiarazione dei redditi, sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, che vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca).

In linea generale, l’agevolazione è limitata ai titolari di redditi fino ai 30.987,41 euro, ma riguarda tutti i contratti
stipulati per l’abitazione principale
, ed è riconosciuta per tutte le tipologie e le durate del contratto, compresi i contratti di durata transitoria che rientrano nella categoria dei contratti a canone concordato.

La detrazione è definita in misura fissa che varia in base al reddito
dell'inquilino e alla tipologia contratto
.

Vediamo nel dettaglio quali sono gli importi delle detrazioni spettanti agli inquilini di adibiti ad abitazione principale.

Dichiarazioni 2023: importi detrazioni per canoni di locazione

Abbiamo detto che in sede di dichiarazione dei redditi (730/2023 o Redditi PF 2023), i locatari di immobili adibiti ad abitazione principale, possono usufruire di una detrazione, in virtù del contratto di locazione, riconosciuta e graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo dell'affittuario (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). In particolare, le detrazioni previste dal legislatore per i suddetti contribuenti sono:

  1. Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
  2. Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale
  3. Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti per l’abitazione principale
  4. Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (da indicare nel rigo E72) .

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni.

Come evidenziato nelle istruzioni del Modello di dichiarazione 730/2023 (anno di imposta 2022) dell'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire delle suddette detrazioni è necessario compilare la Sezione V – (righi da E71 a E72) a seconda della tipologia.

e sono riconosciute secondo i seguenti importi, così riepilogati:

RIGO
CODICE DETRAZIONE
(da indicare in colonna 1 – Tipologia)
DETRAZIONE (*)
E71 1
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
  • 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro;
2
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale
  • 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
  • 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
4
Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti per l’abitazione principale
  • 20% del canone di locazione se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, l’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;
    In tal caso la detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta.
E72 Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
  • 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
  • 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
(*) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Nel Modello Redditi PF 2023 è necessario compilare il Rigo RP71 (inserendo i rispettivi codici 1, 2 o 4 a seconda della tipologia) o il Rigo RP72.

Dichiarazioni 2023: detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Per i contratti di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti stipulati o rinnovati è prevista la seguente detrazione ai fini Irpef:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

Dichiarazioni 2023: detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati in regime convenzionale

Nei contratti a canone concordato, dove il contribuente è intestatario di contratto di locazione stipulato ai sensi della L. n 431 del 9 dicembre 1998, è prevista una detrazione d’imposta di:

  • 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non superiore a 30.987,41 euro.
  • Nessuna detrazione se il reddito è superiore a 30.987,41

Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale. 

Dichiarazioni 2023: detrazione per gli inquilini di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti

Per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 20 anni e i 31 anni non compiuti, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d'età, è prevista, in sede della dichiarazione dei redditi, una detrazione pari al 20% del canone di locazione, se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro, e fino ad un massimo di 2.000 euro. Non può essere inferiore a 991,60 euro.

La detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. 

La detrazione spetta per i primi 4 anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025.

La condizione per fruire dell’agevolazione è che l’immobile in questione sia diverso dall'abitazione principale dei genitori del giovane intestatario del contratto o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Il requisito dell'età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d'imposta in cui si intende fruire della detrazione.

L'importo deve essere indicato nel modello 730/2023 (anno di imposta 2022) al rigo E71 con il codice 4.

Dichiarazioni 2023: detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Nelle dichiarazioni dei redditi sono previste detrazioni anche a favore dei lavoratori dipendenti, che per motivi di lavoro:

  • trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo;
  • il nuovo comune di trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione;
  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di 3 anni dalla richiesta della detrazione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza.Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2020, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022.

Attenzione va prestata al fatto che la detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Inoltre, se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Tale detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza e spetta nella misura

  • di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro.
  • di 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

Nel modello dichiarativo 730/2023 deve essere indicata nel rigo E72

Dichiarazioni 2023: detrazioni per studenti fuori sede

E' utile infine ricordare che è prevista una detrazione Irpef anche per gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università che stipulano o rinnovano un contratto di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e coope rative.

È un’agevolazione che prevede la detrazione del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, calcolata su un importo massimo di 2.633,00 euro, e può beneficiarne sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico. 

Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata:

  • in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente 
  • e comunque in una Provincia diversa 
  • oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

Tale detrazione va indicata nel modello 730/2023 nei righi E8-E10 con il codice 18.

Si ricorda che dall’anno d’imposta 2020, la detrazione d’imposta per questa spesa varia in base all’importo del reddito complessivo:

  • spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro,
  • in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. 

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Pro-rata di detraibilità: come funziona e come si calcola

2 Aprile 2023 in Speciali

I contribuenti, soggetti IVA, che effettuano soltanto operazioni imponibili (o, per meglio dire, che danno diritto alla detrazione), non sottendono a limitazioni di detraibilità dell’IVA a monte derivante dagli acquisti e dalle importazioni.

Diversamente, coloro che effettuano contestualmente, operazioni che danno diritto alla detrazione e operazioni esenti, saranno soggetti alla limitazione della detraibilità dell’IVA a monte, secondo le modalità stabilite dal DPR 633/72.

Il presupposto del pro-rata di detraibilità

Le metodologie di determinazione della parte indetraibile dell’IVA disponibile sono sostanzialmente due: il metodo analitico e il metodo forfetario, altrimenti detto, quest’ultimo, pro-rata di detraibilità.

La scelta del metodo da utilizzare non è libera, e dipende dalla caratteristiche dell’attività esercitata: come regola generale, l’effettuazione occasionale di operazioni esenti non obbliga all’applicazione del pro-rata di detraibilità, richiedendo invece l’applicazione del metodo analitico, mentre l’effettuazione abituale e l’effettuazione anche solo saltuaria ma ripetuta, dello stesso tipo di operazioni, obbliga all’utilizzo del metodo forfetario.

Esulando dalla regola generale, che, quando si entra nel campo dell’IVA, il più delle volte non è che una astrazione, data l’esistenza, per ogni norma, di una moltitudine di eccezioni, i due metodi non sono necessariamente alternativi, ma, in talune situazioni, possono anche coesistere.

Se è vero che i contribuenti che effettuano operazioni esenti solo occasionalmente applicheranno solo il metodo analitico, coloro che effettuano operazioni esenti abitualmente o continuativamente applicheranno di certo il metodo forfetario, ma, a seconda della tipologia di operazione effettuate, possibilmente anche quello analitico.

Per un approfondimento sui casi e sulle modalità in cui e con cui si applicano le due metodologie si rimanda all’articolo La detrazione parziale dell’IVA: metodo analitico e pro-rata di detraibilità.

Il presupposto concettuale del pro-rata di detraibilità, dell’IVA a monte, è l’effettuazione di operazioni che, a valle, possono essere classificate come imponibili (che rientrano nel perimetro dell’imposta), come non imponibili (che non rientrano nel perimetro dell’imposta), e come esenti (che rientrano nel perimetro dell’imposta ma a cui questa non viene applicata); ai fini della determinazione del pro-rata, sarà necessario precisare, con operazioni imponibili si intendono le operazioni considerate imponibili dalla normativa IVA e le operazioni assimilate alle operazioni imponibili, specificate con modalità analitica dall’articolo 19 comma 3 del DPR 633/72, al quale si rimanda per un approfondimento, che individua talune fattispecie di operazioni che, anche se diverse dall’essere imponibili, danno comunque diritto alla detrazione dell’IVA a monte. Per maggiore chiarezza chiameremo l’insieme delle operazioni imponibili e delle operazioni a queste assimilate con la generica espressione di operazioni che danno diritto alla detrazione.

Il calcolo del pro-rata di detraibilità

Il pro-rata di detraibilità non è altro che una percentuale di detrazione forfetaria, che si applica all’IVA a monte disponibile (quella rimanente dopo l’eventuale applicazione del metodo analitico agli acquisti) per determinare l’effettivo ammontare d’imposta disponibile ed utilizzabile, risultante dal rapporto tra la somma delle operazioni che danno diritto alla detrazione (le operazioni imponibili più quelle a queste assimilate) e lo stesso importo maggiorato delle operazioni esenti:

Il risultato del calcolo è arrotondato all’unità, superiore o inferiore a seconda che la cifra superi o meno i cinque decimi, considerando tre cifre decimali.

Nello specifico le operazioni che danno diritto alla detrazione, ai fini del pro-rata di detraibilità, sono:

  • le operazioni imponibili;
  • le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni UE, servizi internazionali, altro) ;

(in questi primi due casi con l’eccezione delle cessioni di beni ammortizzabili, materiali o immateriali, e dei passaggi interni in caso di contabilità separata)

  • le operazioni fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità che, se fossero effettuate nel territorio dello Stato, sarebbero detraibili;
  • le operazioni finanziarie e assicurative esenti rese a soggetti extra-UE (o intra-UE per beni comunque destinati ad essere esportati);
  • la cessione di oro da parte dei soggetti che producono o trasformano ora da investimento;
  • la cessione di prodotti in specifici settori quali tabacchi, editoria, ed altro, elencati nell’articolo 74 comma 1 del DPR 633/72.

Le operazioni esenti, da sommare al denominatore della formula, ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità, sono:

  • le attività finanziarie ed assicurative;
  • le attività connesse al versamento delle imposte;
  • le attività relative al settore dei giochi (lotto, lotterie, scommesse, altro);

(rientrano tra queste tre casi anche gli eventuali relativi rapporti di mandato e mediazione collegati alle medesime tipologie di operazioni; fanno eccezione, invece, i casi in cui queste non sono oggetto dell’attività propria dell’impresa, rappresentando solo un collaterale, e i casi in cui sono attività accessorie ad attività imponibili)

  • la cessione di oro da investimento;
  • le cessioni gratuite con finalità benefica;
  • i servizi di pompe funebri;
  • i servizi postali;
  • i servizi di trasporto pubblico;
  • i servizi sanitari e socio- assistenziali;
  • i servizi culturali;
  • le cessioni di organi, di sangue e latte umani, di plasma sanguigno.

(da queste ulteriori categorie sono comunque escluse le cessioni di beni che sono stati acquistati senza diritto alla detrazione)

Le modalità di applicazione del pro-rata di detraibilità

Negli anni successivi al primo (di assoggettamento al pro-rata di detraibilità), la detrazione in misura ridotta si applica alle liquidazioni periodiche, in linea provvisoria, utilizzando la percentuale di detraibilità risultante dalla dichiarazione IVA annuale dell’anno precedente e non potrà essere utilizzata una percentuale previsionale.

In sede di dichiarazione IVA annuale dell’anno di riferimento, sarà calcolata la percentuale di detraibilità da pro-rata con modalità definitive, e dovrà essere rilevato il relativo conguaglio.

Solo nel primo anno di assoggettamento al pro-rata di detraibilità potrà essere utilizzata una percentuale previsionale, da conguagliare, poi, sempre in sede di dichiarazione annuale.

Nell’anno in cui il contribuente uscirà dal perimetro del pro-rata di detraibilità, per mancata effettuazione di operazione esenti, questi dovrà calcolare l’imposta detraibile con modalità ordinarie, senza applicazione del metodo forfetario.

Una volta calcolata la parte dell’IVA disponibile che risulterà indetraibile per effetto dell’applicazione del pro-rata di detraibilità, questa dovrà essere spesata a conto economico come un costo dell’esercizio; per un approfondimento sulle modalità di contabilizzazione e di classificazione si rimanda all’articolo La contabilizzazione dell’IVA indetraibile, parzialmente indetraibile e da pro-rata.

Per i contribuenti che, per le caratteristiche della propria attività, dovessero ritenere troppo punitiva la limitazione della detraibilità da pro-rata, l’unico modo per mitigarne gli effetti negativi è attraverso la segregazione delle attività che non danno diritto alla detrazione attraverso l’utilizzo della contabilità separata.

Beni strumentali

Il comma 2 dell’articolo 19-bis del DPR 633/72 dispone che per il calcolo della percentuale di detrazione da pro-rata “non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili”, in quanto cessioni estranee all’attività tipica dell’impresa.

Tali cessioni saranno quindi escluse dal calcolo della percentuale di detrazione, come sopra indicato.

Con la Risposta a interpello numero 165/2020, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che “per l'individuazione dei beni strumentali ammortizzabili ai fini della disposizione in commento, in assenza di una definizione ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, si deve avere riguardo ai criteri per essi disposti ai fini delle imposte dirette”.

A riguardo l’Agenzia precisa che la distinzione da fare è tra beni oggetto dell’attività economica propria dell’impresa, come quelli destinati alla vendita, e beni strumentali utilizzati per realizzare questa attività.

Ai fini di questa differenziazione può essere utile richiamare le classificazioni civilistiche del bilancio d’esercizio, confluendo i primi tra le rimanenze e i secondi tra le immobilizzazioni.

Il fatto che il contribuente svolga “una continua e sistematica attività di compravendita” dei beni strumentali all’attività dell’impresa, a prescindere dalle motivazioni, non è rilevante ai fini del calcolo del pro-rata, in quanto a questo fine ciò che importa è solo la natura strumentale dei beni ceduti.