Made in italy: le novità 2024 per valorizzare il marchio Italia

11 Gennaio 2024 in Speciali

Viene pubblicata in GU n 300 del 27 dicembre la Legge n 206/2023 con Disposizioni organiche per la valorizzazione,  la promozione e la tutela del made in Italy.

La Legge è composta da:

  • Titolo I PRINCIPI E OBIETTIVI 
  • Titolo II CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI 
    • Capo I Misure generali (fondo per il made in Italy, imprenditoria femminili, sostegno dei marchi e proprietà industriale)
    • Capo II Misure settoriali ( norme a tutela della filiera del legno, dell'olio d'oliva, del tessile)
  • Titolo III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  • Titolo IV MISURE DI PROMOZIONE 
  • Titolo V TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY 
    • Capo I Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta 
    • Capo II Nuove tecnologie 
    • Capo III Lotta alla contraffazione
  • Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Vediamo alcuni dettagli di rilievo considerando che tutte le norme in esame entrano in vigore dal giorno 11 gennaio 2024

Fondo nazionale del Made in Italy: che cos’è

Nella Legge n 206/2023 viene istituito il Fondo nazionale del Made in italy

In particolare, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il  rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo  nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro  per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
 Il  Fondo è incrementato con  risorse provenienti da soggetti non  inseriti  nella  lista  delle  pubbliche amministrazioni mediante versamento all'entrata  del  bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa,  per  importo  non inferiore  alla   dotazione iniziale e,  successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. 

Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della  disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato,  nel  capitale  di società per  azioni,  anche  con   azioni  quotate in  mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

  • a) hanno sede legale in Italia;
  • b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.

I  requisiti  di  accesso al  Fondo  le condizioni, i criteri e le relative tipologie di  intervento  nonché le modalità di apporto delle risorse  da  parte  degli  investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle  risorse del fondo  e  del  soggetto gestore,  nonché  la  remunerazione  di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e  del  made in Italy.

Il  decreto  può inoltre  disciplinare  le  modalità di gestione  contabile delle  risorse  del  Fondo  e  l'utilizzo  degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

Legge made in Italy: tutela della proprietà industriale e marchi

Per la valorizzazione della proprietà industriale si prevede che, l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile  dimostrare  l'uso continuativo  da  almeno  cinquanta   anni,   che   intenda   cessare definitivamente  l'attività svolta,  notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il  Ministero   delle imprese e del made  in  Italy  può  subentrare  gratuitamente  nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di cessione  a  titolo  oneroso  da  parte dell'impresa titolare o licenziataria
 Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy  può depositare  una domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  

Gli  oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione  sono posti  a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17  maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15  luglio 2022, n. 91.
 Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o  trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
 Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e  le  modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 

A proposito di marchi, si prevede che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio  registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile  dimostrare  l'uso continuativo  da  almeno  cinquanta   anni,  che  intenda cessare definitivamente  l'attività  svolta,  notifica  preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
 Al fine  di  tutelare  i  marchi  di particolare interesse e valenza nazionale  e  di  prevenire  la  loro estinzione  salvaguardandone  la continuità  il  Ministero   delle imprese e del made  in  Italy  può subentrare  gratuitamente  nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di cessione  a  titolo  oneroso  da  parte   dell'impresa   titolare   o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
 Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare  una domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  Gli  oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione  sono posti  a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge  17  maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15  luglio 2022, n. 91.
 Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o  trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
 Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e  le  modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 

Legge made in Italy: sostegno alla imprenditoria femminile

Al fine  di  rafforzare  il  sostegno   alle   iniziative   di autoimprenditorialità promosse da donne e  allo  sviluppo di  nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del  decreto  legislativo  21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis  del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per  un  importo di  15 milioni di euro per l'anno 2024,  destinato  al  finanziamento  degli interventi  in  favore  delle  imprese  a  prevalente partecipazione femminile.

Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono  concesse nei limiti e alle  condizioni  previsti  dalla  normativa  europea  e nazionale in materia di aiuti di Stato. 

Allegati:

Taglio cuneo fiscale 2024: tabella degli importi in busta paga

3 Gennaio 2024 in Speciali

il taglio del cuneo contributivo  per i lavoratori  con redditi piu bassi  è stato riproposto nella legge di bilancio 213 2023 anche per il 2024 .

Si ricorda che la riduzione  è iniziata nel 2022 con il Governo Draghi  ed aumentata  nel corso del 2023  fino a  al 6 e 7% con due diverse soglie di accesso.( nei paragrafi seguenti i dettagli  degli aumenti  di aliquote e gli importi che ne risultano in busta paga )

La misura è confermata con le stesse aliquote, solo per il 2024 ,  l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti attualmente in vigore.

Il governo ha espresso piu volte  l'intenzione di potenziare ulteriormente  le misure per i  ceti meno abbienti ma la stagnazione dell'economia degli ultimi mesi   ha obbligato ad escludere il   taglio ulteriore  che era stato ipotizzato.

Da notare che nella nuova legge di bilancio  trova posto anche 

  • una riduzione del cuneo contributivo per le  donne con almeno 2 figli a carico  
  • una riduzione dell'IRPEF per i redditi fino a 28 mila euro che rientreranno nel primo scaglione IRPEF con aliquota al 23% .

Vediamo di seguito un riepilogo e le tabelle dei risparmi che ne derivano . 

Riduzione cuneo fiscale Governo Draghi: gli aumenti 2022

Uno studio reso noto dalla UIL  a giugno 2022 evidenziava   che  gli aumenti che risultano dal taglio del cuneo introdotto dal Governo Draghi fino a dicembre 2022, grazie allo sconto del 1,2%  sugli stipendi sono modesti ma non irrilevanti.

Il taglio del cuneo fiscale sugli stipendi dei dipendenti  valeva al massimo 25 euro in più  al mese, con i seguenti esempi, indicativi ( senza il rateo di tredicesima) :

importo  stipendi  aumenti  in busta paga
fino a dicembre 2022
fino a 2600 euro netti  144 euro (24 al mese)
1500 euro netti
1000 euro netti 
102 euro (17 al mese)
72 euro (12 al mese)

La riduzione dei contributi era applicabile tutti i rapporti di lavoro dipendente, pubblico e privato ma sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Di norma le aliquote applicate al lavoro dipendente come contribuzione previdenziale  sono del 33% di cui 

  • il 23,81% a carico del datore di lavoro e
  •  il  9,19% a carico del lavoratore.

Questo significa che nel periodo interessato dalla norma del decreto Aiuti bis , ossia tra luglio e dicembre 2022 queste fasce di retribuzione  hanno un importo complessivo  di sconto contributivo  che si traduce in maggiore netto in busta paga che vale da 50 euro a 185 euro  per i 6 mesi.

Va ricordato che sia per i dipendenti che per i pensionati è in vigore da gennaio 2022  anche lo sgravio dello 0,8% sui contributi dovuti, che resta confermato fino a fine anno.

In entrambi i casi   non varia la  aliquota di computo ai fini della previdenza a fine carriera lavorativa, cioè il taglio non comporta riduzioni dell'importo della pensione ma resta a carico dello Stato.

Cuneo fiscale 2023 tabella importi gennaio-giugno

La  legge  di bilancio  2023 (197 2022)  prevedeva  

  • sconto  contributivo del 3% per le retribuzioni con imponibile previdenziale massimo di  1923 euro mensili (25mila euro annui)
  • taglio  del 2%  sui contributi   sulle retribuzioni fino a 35mila euro annui (2.692 euro mensili)

Va tenuto conto in entrambi i casi che i limiti di importo mensile vanno considerati con la maggiorazione del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Vediamo nella tabella seguente  le percentuali di taglio del cuneo fiscale e gli importi indicativi di sconto contributivo che si traduce in maggiore importo netto in busta paga, come calcolati dal Sole 24 Ore.

BENEFICIARI percentuale sconto contributivo 2022 percentuale sconto contributivo  2023 MAGGIORE IMPORTO IN BUSTA PAGA  FINO A GIUGNO 2023
 redditi fino a 10mila euro 0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3% 19,25 euro mensili – 231 euro l’anno
reddito fino a 15 mila euro 0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3% 28,88 euro mensili –  346,50 annui
reddito fino a 20mila euro  0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3%  32,92 euro mensili 395, 08 annui
reddito fino a  25mila euro  0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3% 41, 15 euro al mese,  493,85 annui
redditi oltre i 25mila euro  e fino a 35mila euro  0,8% genn-giugno  -2% da luglio a dicembre 2% nessuna variazione rispetto al 2022

Taglio cuneo fiscale da luglio 2023 – tabella per scaglioni

Con il decreto lavoro 48 2023 è stato aumentato l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti  :

  • dal 2 al  6 per cento  se il reddito imponibile mensile  non supera i 2.692 euro  (annualmente sono circa  35mila euro), 
  • dal 3 al 7 per cento,   se il reddito imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro ( circa 25mila euro annui)

Nella tabella seguente gli importi medi di sconto contributivo che si traduce in aumento della retribuzione netta in busta paga

taglio cuneo fiscale dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 bonus  medio risultante  in busta paga
redditi fino a  35mila euro  6%  della retribuzione imponibile da 90 a 100 euro in piu
redditi fino a 25mila euro  7%  da 60 a 70 euro in più

 Attenzione si fa riferimento all'imponibile previdenziale  non all'imponibile fiscale. Necessario quindi verificare il limite massimo mensile  e non quello annuale.  Il ministero delle finanze ha confermato che l’aumento in busta paga da luglio a dicembre 2023 può  arrivare a 100 euro  mensili.

Le istruzioni fornite dall'Inps dopo la pubblicazione del decreto lavoro  48 2023 il 4 maggio 2023 (messaggio 1932/2023 ) hanno specificato che  sui ratei di  tredicesima  non si applica il nuovo taglio, sia nel caso venga erogata in 12 rate con la paga mensile, sia nel caso in cui venga erogata intera a dicembre  

L'importo  complessivo mensile di maggiorazione in busta paga  a partire da luglio 2023  quindi  vale circa :

  • 96 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 25mila euro 
  • 99 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 35mila euro.

Per approfondire riportiamo  nella tabella seguente  le simulazioni effettuate per La Stampa  dallo Studio del dott. De Fusco  che danno anche il totale dei maggiori importi annui, comprensivi dei due diversi tagli al cuneo ( previsti da legge di bilancio e decreto Lavoro)

redditi importo mensile  taglio cuneo fiscale in busta paga importo annuo COMPLESSIVO
10mila euro annui 25,67 euro 269 euro
12.500 euro annui 32 euro 336 euro
15.000 euro annui 38 euro  404 euro
17.500 euro annui 43 euro 430 euro
20.000 euro annui 49 euro 460 euro 
25.000 euro annui 55 euro 548 euro
30.000 euro annui 56 euro  576 euro
35.000 euro annui 65 euro 591 euro

Taglio cuneo fiscale 2024 ridotto per esclusione della tredicesima

Già nel  comunicato stampa del  Consiglio dei Ministri  del 28 agosto 2023,  la Presidente  Giorgia Meloni  aveva anticipato alcune intenzioni sulla  legge di bilancio  2023 che dovrà essere " seria,    per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese”.Il comunicato stampa dopo il Consiglio dei Ministri del 27 settembre che approva la NADEF  affermava che :

"La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso. Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura"  

 Le  misure attuali del 6 e  7% di taglio ai contributi a carico dei lavoratori attualmente in vigore  quindi vengono confermate:

  •  SOLO per il 2024  e 
  • con una riduzione del risparmio in busta paga dovuta all'esclusione della tredicesima mensilità 

Va anche ricordato che  dal punto di vista operativo  i limiti retributivi  vanno valutati in ogni singolo mese dell’anno.

Si fa riferimento  infatti all’imponibile previdenziale mensile che può oscillare per eventi  indennizzati dall'INPS per cui  in alcuni periodi  il taglio contributivo potrà essere applicabile e in altri mesi  no.

Confermato anche il fatto anche  questa  diminuzione della contribuzione versata non avrà alcun effetto sul calcolo delle pensioni in quanto la differenza  resta a carico dello Stato. 

DIS COLL 2023: regole e istruzioni per la domanda

28 Dicembre 2023 in Speciali
DIS COLL sta per "Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa " ed è stata istituita dall 'art. 15 del Decreto n. 22/2015 di attuazione del Jobs act , in forma sperimentale, e resa strutturale dal Jobs act   per il lavoro autonomo e smart working (Legge n. 81/2017).
Si applica agli eventi di disoccupazione involontaria ( quindi non in caso di recesso volontario, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa) verificatisi  a partire dal 1.1. 2015 . 
Viene erogata dall'INPS e spetta ai lavoratori non  titolari di partita IVA, ma iscritti alla gestione separata INPS , delle seguenti categorie:
  • collaboratori coordinati e continuativi , 
  • dottori e assegnisti di ricerca

che perdono il lavoro di collaborazione  dopo un certo numero minimo di mesi di attività.

Non spetta invece a titolari di partita IVA , pensionati, amministratori di società o enti .

Requisiti necessari :
  1. stato di disoccupazione ;
  2. almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino  al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

Calcolo assegno, erogazione e durata della DIS COLL

La DIS-COLL decorre:

  • dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
  • dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.

Viene  corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento.

La durata massima è di 12 mesi.

Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL 

IMPORTO

L'indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile.

Quando il reddito medio mensile è superiore a un determinato importo – rivalutato ogni anno in base alla variazione dei prezzi – l'indennità di disoccupazione ha una maggiorazione.

Per il 2023 tale importo è pari a 1.352,19 euro.

La DIS-COLL non può comunque superare una misura massima, che per il 2023 è pari a 1.470,99 euro.

A partire dal sesto mese di fruizione, l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.

SE SI INIZIA UN NUOVO LAVORO:

Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione:
  • con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade.
  • Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.
L’indennità  di disoccupazione dei collaboratori viene pagata dall'INPS mediante:
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

Decadenza dal diritto alla DIS COLL e riduzione indennità

ll beneficiario perde il diritto all'indennità DIS COLL nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione
  • inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • se è titolare di pensione ;
  • se acquisisce i diritto all'assegno ordinario di invalidità, ( possibile comunque la scelta sostitutiva dell’indennità DIS-COLL);
  • non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti .

 

Aliquota contributiva per la DIS COLL

L' aliquota per il calcolo della contribuzione alla gestione separata è uguale a quella della NASpI,  pari a 1,31%.

DIS COLL Come e quando presentare la domanda

Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio,.

ATTENZIONE Scaduto tale termine , il diritto decade .   Il servizio di domanda  è disponibile all'indirizzo :

www.inps.it / Prestazioni e Servizi / Domande per Prestazioni a sostegno del reddito/Domanda Dis Coll. 

Per utilizzarlo   è necessario essere titolari SPI CIE o CNE

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  •  Enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

Nel caso di  maternità o  degenza ospedaliera  durante il rapporto di collaborazione/assegno o dottorato di ricerca successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera .
Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

L'Inps ha specificato nella circolare 115 2017 che la domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità  per la qualifica di  disoccupato  ai sensi  dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015. 

Dopo aver presentato la domanda il  collaboratore  ancora privo di  occupazione, è tenuto a contattare il Centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni  per la stipula del patto di servizio  personalizzato .

 

Nuovo servizio online Domanda Dis coll

Con il messaggio 4670 del 27 dicembre 2023 INPS comunica il rilascio di una nuova versione evolutiva del servizio di domanda per l’accesso alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL.

Il servizio è accessibile, per i cittadini, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, sussidi indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL – domanda” > “Nuova Domanda di Indennità di Disoccupazione”, 

autenticandosi con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Gli Istituti di Patronato possono utilizzare il link presente sul Portale dei Patronati al seguente percorso: “Servizi” > “Categoria: supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a progetto” > “DIS-COLL” > “Nuova procedura”.

Per i soli cittadini viene temporaneamente mantenuto anche il servizio già in uso, ( fino alla pubblicazione di un nuovo messaggio )

La nuova versione del servizio  consente all’utente di:

  • compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione DIS-COLL, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione 
  • avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito,  e
  • visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda. 

In particolare, nel caso in cui l’utente intenda presentare una domanda di DIS-COLL si attivano i controlli sincroni, sul  diritto alla prestazione per  fornire immediatamente  le informazioni e/o eventuali criticità 

In particolare  nel caso in cui venga rilevata l’assenza di iscrizione alla Gestione separata viene evidenziata all’utente, tramite un’apposita nota, la necessità di iscrizione  per potere accedere alla prestazione di DIS-COLL.

Credito d’imposta acquisto carta 2023: elenco beneficiari

27 Novembre 2023 in Speciali

Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato un avviso che annuncia il decreto del 24.11.2023 di riparto delle somme relative al bonus carta editoria per le spese 2022.

Nel dettaglio è stato emanato in data 24 novembre 2023 il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il credito di imposta per le spese sostenute, per l’anno 2022, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.  

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla presente pubblicazione.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6974, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 19/E del 22 aprile 2022.

Ricordiamo che le domande sono scadute lo scorso 6 ottobre e che con la Circolare n 1 del 6 dicembre 2022 venivano pubblicate le relative regole per gli anni 2022 e 2023.

L'articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024” ha previsto che il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per il 2022 e il 2023:

  • nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, 
  • ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: i beneficiari

Possono accedere all’agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici che abbiano:

  • la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo; 
  • la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici; 
  • l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI”con le seguenti specificazioni:
    • ▪ 58.13 (edizione di quotidiani) 
    • ▪ 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  • l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Clicca qui per l'elenco degli ammessi allegato al Decreto del 24.11.2023

Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: le spese ammesse

Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell’anno 2021 e nell’anno 2022 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 3501 e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie. 

Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: le regole per la domanda

Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con le modalità di seguito indicate entro i seguenti termini: 

  • per l’anno 2022, dal 19 gennaio al 21 febbraio 2023;
  • per l’anno 2023, dal 5 settembre al 6 ottobre 2023. 

La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale:

accessibile, 

  • previa autenticazione via SPID o CNS,
  • cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi on line”.

La domanda di accesso include idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la suddetta procedura telematica, attestante: 

  • a) l’iscrizione dell’impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione (ROC); 
  • b) la sede legale dell’impresa; 
  • c) la residenza fiscale dell’impresa ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;

Reddito di cittadinanza 2023: scadenza domande e ultime rate

26 Novembre 2023 in Speciali

La legge di bilancio 2023  (L 197 del 29.12.2022) ha modificato in senso restrittivo il reddito di cittadinanza.  Si prevede in particolare che  per il 2023  per i percettori  che possono lavorare   il sostegno economico sia  riconosciuto per un massimo di sette mesi. 

La novità dal punto di vista finanziario comporta un risparmio di spesa di circa 950 milioni di euro per il 2023 , mentre si confermano gli stanziamenti della legge di bilancio 2020 per gli anni successivi,  in vista dei nuovi strumenti che sostituiranno il Reddito di cittadinanza: 

  1. Supporto per la formazione e il lavoro e 
  2. Assegno di inclusione 

istituiti dal  Decreto Lavoro 48  del 4 maggio 2023.

ATTENZIONE INPS ha pubblicato nuove istruzioni per i casi di variazione dei requisiti  entro luglio 2023  e per la scadenza ultima per le domande e per il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre (Vedi ultimo paragrafo).

Rivediamo di seguito  tutte le regole di funzionamento  del Reddito di Cittadinanza nel 2023 e le novità 2024.

Reddito di cittadinanza 2023: la durata cambia

A norma dell'art . 1 commi  313 321,   la durata massima ordinaria  dell'erogazione del contributo economico del Reddito di cittadinanza  dal 1 gennaio 2023  diventa  di 7 mesi. Cessa  in alcuni casi dal 1 settembre 2023 (Vedi al penultimo paragrafo le novità da settembre 2023)

Fanno eccezione , cioè la durata massima resta di 18 mesi,  solo per   i nuclei familiari 

  • con minori
  • con persone disabili (come definite dal DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159)
  • con persone di età pari o superiore ai 60 anni.

 Lo stop non riguarda quindi la Pensione di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza e obblighi per gli occupabili

A decorrere dal 1° gennaio 2023,  i soggetti  occupabili  (dai 18 ai 59 anni):

  • devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.
  •  per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, l'erogazione del Reddito è subordinata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello.
  •     tutti i percettori di Rdc residenti nel Comune debbono essere impiegati in progetti utili alla collettività (non più soltanto un terzo di essi).
  • Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi, non influisce sull'importo del Reddito di cittadinanza. Vanno quindi comunicati all'Inps solo  i redditi eccedenti tale limite massimo .
  • Il contributo economico cessa se il percettore  non accetta la prima offerta di lavoro (è abolita la definizione di offerta di lavoro "congrua")

Il disegno di legge abroga  anche gli articoli riferiti al patto per il lavoro e di inclusione sociale che prevedeva l'intervento dei Centri per l'impiego e dei servizi sociali dei Comuni per predisporre le misure di reinserimento lavorativo e sociale, mai effettivamente decollate. 

Reddito di cittadinanza 2023: novità per gli importi

La legge di bilancio prevede inoltre che :

  •    la componente del reddito  di cittadinanza corrispondente  al canone annuo di affitto viene erogata direttamente al locatore dell'immobile.  Si attendeva un apposito decreto del Ministro del lavoro  entro il 2 marzo 2023 per la definizione delle modalità di attuazione, ancora in stand by.
  •    Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio, se rientra nel limite massimo di 3.000 euro lordi. I redditi eccedenti tale limite andranno  ancora comunicati all’INPS.

Infine si segnala  che ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del Rdc,  è riconosciuto l'esonero dal versamento  del 100% dei contributi previdenziali a loro carico.

Per il resto, le modalità di accesso, ISEE,  calcolo degli importi  e  pagamento non sono modificati.

Reddito di cittadinanza, lo stop: Assegno di inclusione e Supporto per il lavoro

Come detto la legge 197 2022  ha previsto nel 2024 l'abolizione  sul  reddito di cittadinanza per tutti i beneficiari. 

Per le famiglie più in difficoltà  in cui vi siano componenti che non possono lavorare  il decreto lavoro 48 del 4 maggio 2023 mette in campo , in sostituzione, a partire da 1  gennaio 2024 il nuovo "Assegno di inclusione" ( molto simile al RDC) con la sostanziale differenza che riguarda solo i nuclei in cui siano presenti: 

  • minori 
  • disabili
  • over 60 

con obblighi di formazione e lavoro per i componenti "occupabili" e contributo economico commisurato alle caratteristiche della famiglia .

Nel contempo  a partire dal 1 settembre 2023  è in vigore il nuovo strumento chiamato " Supporto per la formazione e il lavoro"  indirizzato ai 

soggetti  tra i 18 e i 59 anni 

  • che fanno parte di  nuclei familiari  diversi da quelli sopracitati  
  •  con ISEE familiare non superiore a 6mila euro annui

Si tratta di misura di attivazione al lavoro  che prevede la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro ( tra i quali rientrano anche  il servizio civile universale e i  lavori socialmente utili. Comprende un contributo fisso di 350 euro mensile per un massimo di 12 mesi 

La partecipazione ad entrambe  misure andrà richiesta in via telematica e prevede la firma della DID dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro  e di un Patto  per il lavoro. 

L'Assegno di inclusione e  il bonus per Supporto formazione lavoro non sono tra loro cumulabili.

Reddito di cittadinanza oltre le 7 mensilità: nuove istruzioni

Nel messaggio 3510 del 10 ottobre  INPS informa sulle modalità di gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese per completata fruizione delle sette mensilità , come previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023

L’Istituto,  dal mese di luglio 2023, sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione della misura del Reddito di cittadinanza per i nuclei che non abbiano i requisiti indicati  per continuare a fruire della misura nell’anno 2023 oltre le sette mensilità. La causale della sospensione è indicata  come "domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.

Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione i nuclei familiari devono avere al loro interno 

– persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

– minorenni;

– persone con almeno sessant’anni di età;

– percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 30 novembre  2023.

Cambio dei requisiti entro il 2023

In particolare si specifica che: 

Se il compimento dei  60 anni , la nascita di un figlio o l'accertamento di una nuova disabilità avviene  prima della settima mensilità o nel mese successivo viene rilevato  automaticamente dai sistemi e il RDC  prosegue  senza interruzioni 

Nel caso in cui, invece:

  • il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) oppure
  •  la DSU venga presentata successivamente  alla sospensione,

è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza che non verrà bloccata  e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo 

Disabilità erroneamente non indicate e ripresa del RDC 

Per i casi di segnalazione da parte degli utenti di disabilità erroneamente non indicate in DSU, le Strutture territorialmente competenti effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 e, in caso di esito positivo, può essere data l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.

ATTENZIONE: 

  • nel caso in cui  venga  contemporaneamente verificata la perdita di un altro requisito   il nucleo familiare cesserà dal beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.
  • Fino alla mensilità di novembre 2023,l'erogazione  del Reddito di cittadinanza  puo riprendere nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, senza bisogno di presentare una nuova domanda.

Ultime rate Reddito di cittadinanza

Nel messaggio 41 79 del 24.11.2023 INPS  ricorda che :

Per le famiglie che non hanno i requisiti  sopracitati la fruizione del beneficio termina al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa Rdc, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024, come previsto nel messaggio n.2896 del 7 agosto 2023.

Per i nuclei che attendono la presa in carico dai Comuni la rata di novembre sarà erogata il 15 dicembre  e quella di dicemnre il 27 dello stesso mese 

La Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati.

Il temine ultimo per le domande di RDC è fissato al  

  • 30 novembre p.v.
  • 20 dicembre se presentate dagli intermediari purche presentate dagli utenti  entro la scadenza del 30 novembre

Le stesse date valgono per l'erogazione degli arretrati 

Bonus vista: i rimborsi entrano nella precompilata

17 Novembre 2023 in Speciali

Il decreto attuativo del Ministero della Salute  riguardante il "bonus vista" ovvero il contributo da 50 euro che viene garantito alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro  per l'acquisto  di: 

  • occhiali  da  vista o 
  • lenti   a   contatto correttive.

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022 . La misura era stata istituita dall'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e si riferisce ad acquisti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 . E' gestita da una applicazione web collegata al sito  del Ministero della Salute rilasciata, con molto ritardo il 5 maggio 2023. 

I fondi sono in esaurimento ma è ancora possibile richiedere il buono per prossimi acquisti 

Vediamo nei paragrafi seguenti le modalità di richiesta e di erogazione del voucher  per i  beneficiari e  alcuni aspetti fiscali chiariti dal provvedimento dell'Agenzia del 15 novembre 2023

Bonus vista a chi spetta, l’importo

 Possono beneficiare del programma i membri di  nuclei  familiari  che 

  • hanno un ISEE non superiore ad euro 10.000,00 
  • a partire dal 1° gennaio  2021  e  fino  al  31  dicembre  2023,  hanno  acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a  contatto correttive. 

 Il «bonus vista» puo'  essere  richiesto  una  sola  volta,  per  ciascun  membro del nucleo familiare,   per acquisti effettuati  nel triennio 2021-2023, di occhiali da  vista  ovvero  lenti  a  contatto. 

 Il bonus è pari ad euro 50,00 in forma di  

  • rimborso diretto per gli acquisti già effettuati o
  • voucher telematico emesso  dalla piattaforma secondo l'ordine temporale di arrivo  delle domande e  fino  ad esaurimento delle risorse annuali.

Per il percipiente, il valore del «bonus vista»  non  costituisce un reddito imponibile e  non rileva  ai fini  del  computo  dell'ISEE 

ATTENZIONE  Resta fermo il diritto alla detrazione della spesa effettuata nella dichiarazione dei redditi (art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)

Richiesta del bonus vista per acquisti dal 5.5.2023

Al fine di ottenere il  «bonus  vista» i richiedenti  devono  fare domanda   sull'applicazione  web   fino al 31 dicembre 2023.

Entro la stessa data va effettuato l'acquisto e l'utilizzo del voucher .

La domanda va effettuata autenticandosi con:

  • carta  di identita' elettronica (CIE),
  • sistema  pubblico identita' digitale (SPID), oppure 
  • carta nazionale dei servizi (CNS). 

 La domanda viene compilata sul modello presente sulla piattaforma e dopo le verifiche sui requisiti il Ministero della salute, attraverso  l'applicazione  web,lo rende  disponibile  nell'area   riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario    in formato digitale con apposito  codice  a  barre/QR code 

Il  buono e' a scalare ed ha una validita' di trenta giorni. Decorso il termine  senza che il buono sia stato utilizzato,  viene  annullato.

Il  richiedente  potra'  presentare  una   ulteriore   richiesta   di  beneficio, qualora permangano disponibilita' 

Il voucher bonus vista  puo' essere utilizzato presso i  fornitori  di  occhiali  da  vista  e  lenti  a  contatto  correttive  che si siano registrati nell'apposito elenco

Bonus vista: stop rimborsi per acquisti effettuati

Per gli acquisti   effettuati  dal 1.1.2021 e fino alla data di disponibilità della piattaforma 5 maggio 2023 il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta,  andava effettuata una richiesta  via web sul sito ministeriale con gli estremi del documento di acquisto e l'IBAN del conto corrente  intestato  al  richiedente  o  beneficiario sul quale verrà effettuato l'accredito ,     allegando copia elettronica del documento giustificativo di  spesa  intestato al richiedente. 

ATTENZIONE Il ministero ha comunicato che da luglio 2023  sono cessati i rimborsi per acquisti già effettuati.  

Rimborsi bonus vista : dati all’agenzia per la precompilata – Detraibilità spesa residua

Il decreto prevede che anche  i   dati  relativi  ai  rimborsi  erogati  alle persone fisiche  per acquisti precedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della  dichiarazione dei redditi precompilati

Si tratta degli acquisti fatti dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, data di entrata in funzione della piattaforma web   rilasciata con molto ritardo anche rispetto al decreto attuativo del 15.12.2022.

Come detto  per queste richieste il bonus è  stato riconosciuto sotto forma di rimborso direttamente sull'iban dei richiedenti e non attraverso il negoziante

I dati degli  acquisti fatti con il voucher  telematico  sono stati invece già trasmessi dagli ottici  

 Se riferito ad acquisti del 2023, il rimborso riduce la spesa detraibile; se relativo a spese 2021-2022, sarà invece inserito tra i redditi a tassazione separata.

Le modalita' e  i  termini  della  comunicazione  dei  rimborsi  sono stati stabiliti con provvedimento del 15 novembre 2023 dall'agenzia delle Entrate previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, 

Viene precisato che per ciascun rimborso  i dati comunicati dal Ministero della salute  sono:

a) codici fiscali dei seguenti soggetti:

 richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”;

 beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;

 intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso.

b) importo del rimborso erogato;

c) anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.

Viene anche sottolineato che  i dati raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del  diritto di protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi

dell’Anagrafe Tributaria   ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, e per le  attività di controllo  fiscale

Saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento d, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale  periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

Comunicazioni obbligatorie collaborazioni ASD 2023: ecco istruzioni e scadenze

17 Novembre 2023 in Speciali

E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport  il decreto del 27 ottobre 2023 firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali Marina Calderone in materia di attività sportive dilettantistiche. Le indicazioni sono in vigore dal 17 novembre 2023.

Il provvedimento tenuto conto delle novità apportate dalla riforma dello sport (d.lgs 36 2021) e successivi decreti correttivi, definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie

  •  di avvio  e 
  •  di cessazione anticipata 

del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, chiarendo alcune difformità e imprecisioni dei precedenti documenti dell'ispettorato del Lavoro.

Comunicazioni lavoro sportivo dilettantistico con due modalità

Le comunicazioni possono essere effettuate   dalle associazioni o società nonché dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dalle associazioni benemerite, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e da Sport e salute S.p.a con due modalità alternative

  1. in via telematica utilizzando il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,  disponibile all’indirizzo registro.sportesalute.eu, o, in alternativa,
  2.  compilando il modello “UNILAV-Sport”, utilizzando l’applicativo del Ministero del lavoro , all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it.

Viene specificato che anche  attraverso il Registro  possono essere effettuate le comunicazioni  tramite gli intermediari abilitati 

ATTENZIONE il decreto precisa che le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del  decreto,  attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, restano valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione.

Il decreto fa riferimento ad allegati con facsimili dei modelli UNILAV che non sono però effettivamente disponibili sul sito del Governo.

Comunicazioni lavoro sportivo dilettantistico: le scadenze

Si ricorda che il termine ordinario previsto per le comunicazioni obbligatorie di avvio del lavoro sportivo è fissato al 30mo giorno del mese successivo a quello  di inizio dell'attività , ad esempio in caso di inizio attività il 1° dicembre 2023 la comunicazione andra effettuata entro il 30 gennaio 2024.

Viene specificato comunque che  il termine è valido anche in fase di prima applicazione  per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 1 luglio 2023 (data di entrata in vigore della riforma dello sport ) e fino all'entrata in vigore del provvedimento attuativo.

 Quindi la scadenza per le comunicazioni di rapporti già iniziati , non ancora effettuate è fissata al 30 dicembre 2023.

Comunicazioni lavoro sportivo dilettantistico: le sanzioni

Si ricorda che il mancato adempimento  dell'obbligo di comunicazione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 100 a € 500 (art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 276/2003) cui provvede la sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Whistleblowing: dal 17 dicembre obblighi anche per le PMI

17 Novembre 2023 in Speciali

Sono in vigore nuovi adempimenti obbligatori per i datori di lavoro privati  per il rispetto della nuova normativa  in tema di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di cui sono testimoni  sul proprio posto di lavoro . 

Si tratta del cosiddetto " whistleblowing " (letteralmente  "soffiata",  ovvero segnalazione)  che è stata  regolata dal recente D.Lgs. n. 24/2023 che ha recepito l'ultima direttiva europea sul tema.

Una  tutela simile  era già prevista per i dipendenti pubblici ma da quest'anno entra  in vigore anche per  il settore privato.

 In particolare da luglio sono già tenute ad adeguarsi le grandi aziende mentre dal 17 dicembre l'obbligo riguarda anche le imprese sopra i 50 dipendenti.

 Vediamo di seguito in breve le scadenze,  cosa fare, chi è obbligato e come mettersi in regola.

Qui i testi delle nuove  linee guida ANAC e il Regolamento per le segnalazioni esterne e le sanzioni da parte di ANAC.

Whistleblowing: cosa vuol dire. La normativa e gli illeciti

Whistleblowing sta per segnalazione anonima   ed è  la definizione  adottata per  le segnalazioni  dei dipendenti  su eventuali illeciti commessi  nel posto di lavoro. Nasce nel settore pubblico  e la normativa specifica intende garantire protezione ovvero impedire le ritorsioni  possibili da parte dei colleghi o superiori coinvolti.

 Sul tema  erano  stata già emanati numerosi provvedimenti, sempre più specifici , dal d.lgs 165 2001  alla legge Severino del 2010  alla  Legge del 30 novembre  2017 n. 179 .

Di conseguenza ANAC aveva emanato il Regolamento sull'esercizio del potere  sanzionatorio  in  materia  di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita'  di  cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro"   e  aveva reso  disponibile una piattaforma telematica per le segnalazioni anonime riservata agli enti pubblici e alle imprese fornitrici .

Il nuovo  D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, è entrato in vigore il 30 marzo scorso per   recepire la  Direttiva comunitaria n. 2019/1937 che  oltre a fornire le indicazioni per la protezione dei lavoratori ha  obbligato  gli Stati  ad emanare specifiche norme nazionali, se non già presenti.

Il decreto prevede anche in questo caso l'emanazione di Linee guida da parte dell'ANAC  che potranno chiarire l'applicazione pratica.

Il decreto specifica all'articolo 1 quali sono gli illeciti rilevanti

  • 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali 
  •  2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo  8 giugno 2001, n. 231,
  •  3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli  atti dell'Unione europea o nazionali
  •  4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari  dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione europea 
  •  5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

Viene inoltre specificato che  le disposizioni del decreto  NON si applicano:

 a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un  interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o  contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali  di lavoro o di impiego pubblico o  con le figure gerarchicamente  sovraordinate;

 b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia' disciplinate in  via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali 

 c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza  nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di  sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto  derivato pertinente dell'Unione europea.

 Inoltre resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o  dell'Unione europea in materia di:

  •  a) informazioni classificate;
  •  b) segreto professionale forense e medico;
  •  c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali. 

Whistleblowing settore privato: le scadenze

Le scadenze per l'attuazione delle norme del d.lgs n. 24/2023 sono diversificate sulla base della dimensione aziendale o di altri aspetti descritti nella tabella seguente:

Media dipendenti negli ultimi 12 mesi Scadenze obblighi attività
datori di lavoro con piu di 249 dipendenti  entro il 15 luglio 2023
datori di lavoro con almeno 50 dipendenti entro il 17 dicembre 2023
datori  senza limiti dimensionali  entro il 17 dicembre 2023 servizi finanziari 
datori senza limiti dimensionali  entro il 17 dicembre 2023 con modello organizzativo D. Lgs 231/2001

Per il calcolo dei dipendenti medi il decreto non fornisce indicazioni specifiche. Si potrà probabilmente fare riferimento alla normativa vigente per altri istituti  per cui vanno computati ,

  •  lavoratori subordinati a tempo  indeterminato  e pieno 
  • i lavoratori con rapporto part-time  (“pro-quota” secondo le indicazioni dell’art. 9 del D.L.vo n. 81/2015) 
  • i lavoratori con rapporto a  tempo determinato  (secondo la previsione dell’art. 27 del predetto  81 2015)
  • i lavoratori intermittenti, (con le modalità stabilite dall’art. 18 del D.Lvo n. 81/2015.)

Whistleblowing: cosa devono fare i datori di lavoro

I datori di lavoro interessati sia  pubblici che privati debbono predisporre procedure e canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni  interne all'azienda , garantendo l'anonimato e la riservatezza dell'autore e dei documenti prodotti 

La tutela può riguardare anche lavoratori autonomi, non dipendenti ma  con rapporto di collaborazione o consulenza.

I canali di segnalazione possono prevedere l'utilizzo di forme scritte, digitali  o   con conversazioni dirette  con il segnalante.

La gestione del canale di segnalazione  può essere affidata :

  1. a una persona  o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale  specificamente formato oppure
  2.  a  un soggetto esterno,

 Questi soggetti devono :

 a) rilasciare  alla persona segnalante avviso di ricevimento della  segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

 b) mantenere  interlocuzioni con la persona segnalante e  possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

 c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute  con riscontro   al segnalante entro tre mesi dalla  data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro   tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla  presentazione della segnalazione;

INFORMATIVA AI DIPENDENTI

Devono  essere messe  a disposizione  di tutti i dipendenti informazioni chiare sul canale, sulle  procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne (o esterne  nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito).

Le informazioni  vanno esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche' rese accessibili alle  persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un  rapporto giuridico  e rese pubbliche eventualmente nel sito internet aziendale.

(Alleghiamo a titolo informativo,   la circolare INPS 64 pubblicata il 13 luglio 2023 e indirizzata ai propri dipendenti , come traccia delle informazioni di base da fornire in materia) .

Whistleblowing: i divieti e le sanzioni

Il decreto 24 2023 precisa   all'art 17  quali sono i  casi di comportamenti ritorsivi verso chi segnala le irregolarità ,  che sono vietati . Si tratta in particolare di:

  • licenziamento;
  • sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
  • mancate promozioni o le retrocessioni di grado;
  • cambiamento di  mansioni;
  • trasferimento;
  • modifiche nell’orario di lavoro;
  • ostracismo. molestie discriminazione ed il trattamento sfavorevole;
  • mancato rinnovo o  risoluzione anticipata di contratti a tempo determinato.

LE SANZIONI 

Le sanzioni  sono specificate all’art. 21 del decreto e prevedono importi compresi  tra i 10.000 ed i 50.000 euro.

Whistleblowing: attenzione ai casi di mobbing e tutela privacy

Occorre porre attenzione al fatto che non vanno accolte  segnalazioni  legate a interessi personali del  dipendente  e al suo rapporto individuale di lavoro e in particolare nei riguardi dei suoi superiori ma attenzione in caso di potenziali accuse di mobbing  queste vanno vagliate , a tutela del lavoratore nell'ambito dell'art 2087 del CC

Per quanto riguarda la tutela della privacy del segnalante  e in particolare in caso si ritenga necessario  utilizzare l'identità del segnalante   per risolvere la questione evidenziata, è necessario ottenere il suo consenso (articolo 12, comma 5 del Dlgs 24/2023). In caso di rifiuto  è consigliabile acquisire in ogni caso , al di là della segnalazione, tutti gli ulteriori elementi collegati all'illecito segnalato,    pur nel  rispetto del requisito di specificità dell'accusa  e del diritto di difesa  del soggetto segnalato come possibile autore di illecito .

Fondo Garanzia Mutui Prima casa: guida completa

16 Novembre 2023 in Speciali

L'ABI ha diffuso una utile guida per orientarsi nell'accesso al Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa.

Nel dettaglio, con un comunicato stampa, si informa della pubblicazione della relativa Guida aggiornata a novembre 2023, al fine di orientare i cittadini interessati.

Ricordiamo innanzitutto che, il Fondo di garanzia per i mutui prima casa rilascia garanzie a prima richiesta nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto (anche con accollo da frazionamento) ovvero all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per consultare l'elenco delle banche e degli intermediari aderenti al Fondo: visita la pagina del gestore clicca qui.

Fondo garanzia mutuo prima casa: chi può fare richiesta

In generale, per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.
All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui erogati a:

  • giovane coppia,
  • nucleo monogenitoriale con figli minori,
  • giovane di età inferiore a 36 anni,
  • conduttore alloggi di proprietà degli istituti case popolari.

Attenzione al fatto che il Decreto Sostegni bis ha previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che, rientrando nelle categorie prioritarie, hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 (prima al 30 giugno dal decreto Milleproroghe e poi al 31 dicembre dal Decreto Proroghe). In proprosito leggi anche: Garanzia mutui casa giovani: prorogata al 31.12.

Da sottolienare inoltre che, è prevista una ulteriore proroga della misura dalla Bozza di Legge di Bilancio 2024.

Se venisse confermato il testo della norma in bozza, la misura agevolativa sarà ulteriormente prorogata fino al 31.12.2024, leggi: Agevolazione mutui prima casa: proroga al 2024.

Fondo garanzia mutuo prima casa: a quali mutui si applica

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:

  • di ammontare non superiore a 250.000 euro,
  • destinati all’acquisto – ovvero all’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica – di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso.

Fondo garanzia mutuo prima casa: come fare domanda

Per accedere al Fondo con la garanzia del 50% o dell'80% occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, clicca qui per scaricarlo e presentarlo ad una delle banche e degli intermediari finanziari aderenti, allegando un documento di identità (oppure il Passaporto unitamente al Permesso di Soggiorno per cittadini stranieri).
Attenzione al fatto che, nel caso di garanzia dell'80%, al modulo occorre allegare anche la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli

Granchio blu: al via i contributi a fondo perduto

7 Novembre 2023 in Speciali

La legge di conversione del decreto legge 104/2023  "Asset"  (Qui il testo del dl coordinato con la legge di conversione ) ha previsto  , tra le molte misure, all'art. 10  lo stanziamento  2,9 milioni di euro per l’anno 2023  per contributi a fondo perduto a favore dei consorzi e delle  imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della  specie  detta "granchio blu " (Callinectes sapidus). .  

 Ciò – come spiegava la Relazione Illustrativa allegata al provvedimento – per contenere il fenomeno della diffusione della suddetta specie che sta infestando alcune zone costiere italiane, in particolare dell'alto Adriatico,  creando gravi danni all’economia del settore ittico e dell’acquacoltura.

Si ricorda che  è stato istituito  un ulteriore  Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacoltura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.

Si attendeva per l'attuazione della misura relativa ai contributi  un decreto ministeriale, che è stato pubblicato sul sito del ministero dell'agricoltura  con avviso il 6 novembre in GU. Pubblicata  il 7 novembre anche una circolare di chiarimenti e le istruzioni operative per le domande.

 QUI il testo integrale del DM.

Granchio blu – Contributi a fondo perduto: a chi spettano

Possono beneficiare delle risorse stanziate dal decreto Asset:

  • i Consorzi e le imprese dell’acquacoltura e della pesca che abbiano provveduto alla cattura e allo smaltimento del granchio blu “Callinectes sapidus e Portunus segnis”.
  • Per le imprese di pesca l’iscrizione nel R.I.P., Registro Imprese di Pesca è requisito di ammissibilità.
  • Con la circolare operativa  del 6 novembre  è stato specificato che  per iscrizione al R.I.P. si intende
    • nel caso di impresa della pesca marittima l’iscrizione al Registro Imprese Pesca tenuto dagli Uffici  marittimi del Corpo delle Capitanerie di Porto e 
    • nel caso di imprese della pesca lagunare  professionale delle acque interne,  l’iscrizione al Registro degli  Ispettorati di Porto tenuti dagli Ispettorati di Porto regionali.

Sono escluse invece 

  •  le imprese che si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ( con eccezione delle imprese le cui difficoltà sono state causate  proprio dai danni arrecati dal granchio blu )
  • le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Aiuti alla pesca contro il granchio blu: interventi ammissibili e misura

Sono ammissibili al contributo i costi sostenuti dalla data del 1° agosto 2023 e fino al 31 ottobre 2023,  

per 

  • – acquisto di attrezzi da pesca appositamente utilizzati per la cattura dei granchi blu quali ad esempio nasse, reti da posta e gabbie, teli di contenimento  nonchè strumenti e materiali per la costruzione di attrezzi 
  • – spese sostenute per lo smaltimento quale rifiuto, presso gli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale
  • – spese connesse allo smaltimento: spese di trasporto dei granchi blu presso gli impianti autorizzati allo smaltimento quali noleggio carrelli elevatori, noleggio celle frigorifere, contenitori per scarti, cassette in plastica, bins.

Non eleggibile l’acquisto di attrezzi da pesca trainati.

Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto:

  •  in misura dell’80% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi  relativi alla cattura
  •  in misura del 100% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi  di smaltimento , 

 esclusivamente dietro presentazione della copia delle fatture, intestate al beneficiario del contributo, corredate delle relative quietanze e  documentazione bancaria o postale attestante l’avvenuto pagamento, 

Richiesta inoltre in caso di spese di smaltimento: l'attestazione di avvenuto smaltimento rilasciata dagli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati

Aiuti alla pesca contro il granchio blu: come fare domanda

La domanda di contributo deve essere presentata alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura:

  •    relativamente alle spese sostenute dai soggetti beneficiari dalla data del 1° agosto 2023 e fino al 31 ottobre 2023,
  •  a partire dal decimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto,
  •  esclusivamente accedendo alla piattaforma online che verrà attivata sul sito  del Ministero dell'agricoltura dalle ore 10.00 del 16 NOVEMBRE  AL 24 NOVEMBRE 2023.

Qui le istruzioni operative per la compilazione 

Alla domanda online  andranno allegati:

  • – documento di identità del beneficiario in corso di validità e/o del sottoscrittore dell’istanza;
  • -modello allegato  1 nel caso di beneficiari che siano Consorzi o imprese della pesca e dell’acquacoltura non consorziate;
  • – modelli  allegati 2 e 3  per i soggetti beneficiari aderenti al Consorzio;
  • – copia delle fatture intestate al beneficiario del contributo corredate delle relative quietanze e  documentazione bancaria o postale attestante l’avvenuto pagamento.

Aiuti alla pesca contro il granchio blu: istruttoria domande e priorità

La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura svolgerà  l’istruttoria sulle domande e quantificherà  l’ammontare del contributo erogabile per ciascun soggetto richiedente   fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

ATTENZIONE Viene data priorità alle domande presentate dai Consorzi  in qualità di beneficiari e a tutte quelle presentate dai Consorzi anche per i loro consorziati.

Lavoro sportivo subordinato: condizioni, contratti a termine, apprendistato

31 Ottobre 2023 in Speciali

l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito la scorsa settimana con la circolare 2 2023  i chiarimenti sulle novità in tema di lavoro previste dalla riforma del lavoro sportivo   DLgs. 36/2021 e dal DL 120/2023. 

Tra i vari aspetti sono state specificate alcune particolarità  relative alle tipologie di  contratti applicabili .

Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni riguardo  il lavoro subordinato.

Lavoro nel settore sportivo professionistico: requisiti e contratti a termine

Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici ovvero presso le società che svolgono la propria attività sportiva con finalità  lucrative è regolato dalle norme contenute nel Titolo V del D.Lgs. n. 36/2021 e, in particolare, dall’art. 27 .

Si prevede anzitutto che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività  principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Può essere qualificato come lavoro autonomo solo se ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro  collegate in un breve periodo di tempo;
  2. b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di  preparazione o allenamento;
  3. c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore  settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno. 

Gli ispettori dovranno verificare le condizioni  autonomamente, caso per caso, ad esempio  qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni  l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto. e il rapporto qualificarsi come lavoro autonomo.

Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in  forma scritta, a pena di nullità e deve deve essere depositato, a cura della società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, 

Il contratto di lavoro  subordinato  può avere  termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

Sono ammesse anche:

  1. la successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti e 
  2. la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi sia il consenso del lavoratore e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni nazionali.

Lavoro sportivo e contratto di apprendistato

Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare  :

  1. contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore,  
  2. e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca,

La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67  (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dellosport). 

In relazione all'apprendistato  di primo livello , il limite di età minimo – in deroga  ala normativa vigente  – è fissato a 14 anni, atteso  che il percorso di apprendistato assolve all'obbligo di istruzione e ciò anche nell'ottica della “valorizzazione non  solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti”.

Ai contratti di apprendistato nel settore sportivo  non  si applica  la disciplina del licenziamento illegittimo, del recesso al termine del   rapporto ovvero della sua prosecuzione e del contingentamento del numero di apprendisti.

Inoltre, diversamente da quanto prevede la disciplina generale del   D.Lgs. n. 81/2015, la riforma dello sport prevede espressamente che al termine del periodo di  apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.

Si attende comunque l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione degli “standard professionali e formativi relativi ai percorsi  di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche”.

 per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante,:

  • il limite minimo di età è fissato a 15 anni, 
  •  il limite massimo  resta confermato a 23 anni .

Contratti di lavoro nel settore dilettanti

Si ricorda che nel settore dilettanti invece  il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa,  sempre che

 la durata delle prestazioni anche  continuativa, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e 

quando le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali (art. 28 del DLgs. 36/2021).

Questi requisiti per l'ispettorato sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo in quanto data la particolarità del settore non si applica comunque la presunzione di lavoro subordinato prevista dalla disciplina in materia di etero-organizzazione (’art. 2 comma 2 del DLgs. 81/2015) 

Titolare effettivo: come si individua per imprese e TRUST

17 Ottobre 2023 in Speciali

Pubblicato in GU n 236 del 9 ottobre il Decreto MIMIT 29 settembre che rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi.

La comunicazioni dati relativa deve essere pertanto inviata entro 60 giorni dal 9 ottobre e nel dettaglio entro il giorno 8 dicembre che essendo festivo fa slittare la scadenza all'11 dicembre 2023.

Vediamo in base alla normativa di riferimento le istruzioni di Unionecamere per individuare il titolare effettivo.

Per ulteriori dettagli e la normativa di riferimento leggi anche Titolare effettivo: comunicazione dati entro l'11 dicembre 

Individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica

La norma di riferimento individua e puntualizza i criteri da utilizzare per individuare il titolare effettivo.

Nelle imprese con personalità giuridica, il titolare effettivo è (in base all’art. 1 comma 2 lett. o) del Decreto) “…la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio”.

 L’art. 20 del decreto antiriciclaggio prevede, a questo proposito:

(comma 2) : “Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

  • a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; 
  • b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”

(comma 3): “Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: 

  • a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; 
  • b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; 
  • c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante”. 

(comma 5): “Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”. 

I criteri indicati nei commi 2 e 3 devono essere applicati in forma "scalare" in conformità all’art. 20 (commi 2 e 3) del decreto antiriciclaggio. 

Nell'ipotesi in cui dall'applicazione di tali criteri non sia individuabile la titolarità effettiva, dovrà essere utilizzato il criterio residuale espresso nel comma 5. 

L’uso dei criteri indicati consente, pertanto, l’individuazione di almeno un titolare effettivo per ogni impresa-persona giuridica soggetta all’obbligo di comunicazione. 

Individuare il Titolare effettivo nelle persone giuridiche private

Per individuare il titoare effettivo il Decreto richiama – ed in parte puntualizza – i criteri da utilizzare.

Nelle persone giuridiche private– secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 2 lett. p) del Decreto – il titolare effettivo è individuato nei “…soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio…”. 

Quest’ultima norma dispone: 

“Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: 

  • a) i fondatori, ove in vita; 
  • b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; 
  • c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione”. 

In questo caso la titolarità effettiva è individuata in via ‘cumulativa’: i fondatori, i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione sono tutti individuati quali titolari effettivi della persona giuridica privata e devono essere comunicati all’ufficio del registro delle imprese. 

Individuare il Titolare effettivo nel TRUST

Infine, per i TRUST e gli istituti giuridici affini l'art. 1 comma 2 lett. q) del Decreto rinvia all'articolo 22, comma 5, primo periodo del decreto antiriciclaggio. 

Tale disposizione prevede che le notizie sulla titolarità effettiva sono “…relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”. 

Anche in questo caso, la titolarità effettiva è individuata in via cumulativa : se oltre al costituente (o settlor) e al fiduciario (trustee) sono presenti altri soggetti tra quelli indicati, tutti devono essere comunicati quali titolari effettivi del trust affinché siano iscritti nella ‘sezione speciale’ del registro delle imprese.

Il ‘mandato fiduciario’ è un istituto giuridico affine al trust in quanto determina…effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine”. 

I trust e gli istituti giuridici affini, compilando il modello digitale TE, sono iscritti nell’apposita ‘sezione speciale’ e comunicano contestualmente il ‘titolare effettivo’.

Il DM 12 aprile 2023 – che ha approvato il modello digitale TE per la comunicazione dei titolari effettivi – ha dato seguito, tra l'altro, alle disposizioni contenute nel Decreto 16 gennaio 1995 del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro delle Imprese e del Made in Italy), circoscrivendo ai soli mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie l’obbligo della comunicazione della titolarità effettiva. 

La comunicazione deve essere inviata dalle società fiduciarie all’ufficio del registro delle imprese in cui le stesse hanno sede. 

Nel caso di mandato fiduciario, non è possibile indicare il fiduciario quale titolare effettivo e deve essere indicato almeno il costituente (ovverosia il fiduciante) e il beneficiario. 

E’ previsto l’inoltro di una pratica diversa per ogni mandato fiduciario stipulato dalla società fiduciaria.

Cessione crediti edilizi: i documenti necessari

10 Ottobre 2023 in Speciali

Il 3 ottobre Poste ha finalmente riattivato la Piattaforma di cessione dei crediti edilizi compreso il superbonus.

Gia nei mesi passati si leggevano le prime anticipazioni in merito, ma a seguito della ufficializzazione della riapertura, Poste ha informato i contribuenti e aggiornato le regole di cessione.

Prima di leggere il dettaglio per conoscere il corrispettivo di cessione leggi: Quanto costa cedere il credito da Superbonus? 

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Quali crediti edilizi posso cedere a Poste?

Il servizio di Poste Italiane è attivo dal 3 ottobre per le richieste di cessione presentate:

  • dai beneficiari originari del credito d’imposta (c.d. prime cessioni),
  • relativamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2024,
  • in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti.

Inoltre, viene specificato che, l’importo massimo cedibile è pari a 50.000 euro per cliente, anche tramite più cessioni, fermo restando che il totale dei crediti ceduti dallo stesso cliente a Poste Italianecomprensivo di quelli ceduti anteriormente alla data di riapertura del servizio, non può superare il limite di 150.000 euro.

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Cessione crediti edilizi: i documenti per istruire la pratica

Al fine della cessione del credito d’imposta è necessario fornire la documentazione richiesta tramite mail da Poste Italiane.

titolo esemplificativo Poste fornisce agli interessati il seguente elenco:

  • Copia dell’asseverazione dei lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane completa del timbro professionale.
  • Dichiarazione dell’asseveratore in merito all’effettivo svolgimento dei lavori ed alla congruenza degli stessi rispetto al valore dell’immobile, completa del timbro professionale.
  • Copia della polizza assicurativa di R.C. professionale dell’asseveratore comprensiva della copia del suo documento di riconoscimento e del tesserino professionale.
  • Contratti di appalto sottoscritti tra i soggetti che hanno realizzato i lavori ed il committente oppure contratti di prestazione d'opera con eventuale certificazione SOA se prevista.
  • Titolo edilizio abilitativo degli interventi (es. CILA/CILAS/SCIA) oppure nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili nonostante non necessitino di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente.
  • Notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, necessariamente con ricevuta di trasmissione, oppure nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza.
  • Autodichiarazione del cliente che attesti la sussistenza di tutti i requisiti di legge, pro tempore vigenti, per la spettanza della detrazione e per la cedibilità. L’autodichiarazione deve essere datata, firmata e completata con la copia del proprio documento di riconoscimento e con il codice fiscale.
  • Nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del DM del 6 agosto 2020:
  • relazione tecnica depositata presso il comune di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente, obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 119 del decreto rilancio, con la relativa ricevuta di deposito;
  • APE (Attestato di Prestazione Energetica) nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 del DM del 6 agosto 2020; oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza.
  • Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
  • Copia dei bonifici di pagamento da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato o, nei casi consentiti dalla legge, altre evidenze di pagamento.
  • Copia delle fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e un prospetto riepilogativo di quadratura con i bonifici.
  • Copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale o patrimoniale del proponente la cessione del credito d’imposta con riferimento al costo dei lavori eseguiti (ad esempio, cedolino o dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno).
  • Copia di un documento attestante il diritto di proprietà o di godimento sull’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (ad esempio, visura catastale storica per la proprietà, contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento).

In ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/07 “Antiriciclaggio” e dall’articolo 122-bis del DL 34/2020, Poste Italiane, in base agli esiti delle verifiche soggettive ed oggettive, invita il richiedente a recarsi personalmente presso l’Ufficio Postale di riferimento del conto al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

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Cessione crediti edilizi: i documenti dopo l’accettazione di Poste

Dopo l’accettazione contrattuale della proposta da parte di Poste Italiane, il cliente deve effettuare, per il tramite di un intermediario fiscale abilitato, la comunicazione di cessione sul sito dell’Agenzia delle Entrate e, successivamente, deve caricare sul sito di Poste Italiane i seguenti documenti:

  • Copia del "modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” trasmesso dall’intermediario fiscale all’Agenzia delle Entrate, con relativa ricevuta rilasciata da quest’ultima e completo della firma autografa dell’intermediario fiscale.
  • Copia di una dichiarazione del medesimo intermediario fiscale, esclusivamente nella forma che viene resa disponibile al richiedente tramite mail, in merito all’esistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni, alla conformità del modulo di comunicazione ed alla presenza del visto di conformità. Sulla dichiarazione deve essere presente il timbro professionale.
  • Per ogni intermediario fiscale copia della polizza assicurativa di R.C. professionale e copia del suo documento di riconoscimento.

L’invio di documentazione errata o non conforme a quanto richiesto, o il mancato rispetto delle tempistiche richieste per l’invio della stessa, non consente a Poste Italiane di proseguire con la valutazione della richiesta con conseguente rifiuto della domanda.

Cessione crediti edilizi: i controlli di Poste

Al fine di valutare la possibilità di acquisire un credito d’imposta in prima cessione, Poste Italiane effettua verifiche:

  1. soggettive sul richiedente
  2. oggettive su documentazione specifica.

In particolare, in fase di identificazione del cliente, oltre ai controlli standard antiriciclaggio, Poste Italiane effettua ulteriori controlli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presenza di segnalazioni in CAI (Centrale Allarme Interbancaria) relative all’emissione di assegni senza autorizzazione e/o senza fondi o utilizzo improprio di carte di credito, lo status “attivo” del conto corrente.

L’esito negativo di questi primi controlli soggettivi impedisce l’accesso al servizio.

Modello 730 integrativo: tutte le regole

10 Ottobre 2023 in Speciali

Il Modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf ,o al professionista abilitato. 

Si presenta entro il 30 settembre (termine ordinario) ma quest'anno cadendo di sabato la scadenza è slittata al 2 ottobre.

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un Modello 730 “rettificativo”.
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Prima di vedere i dettagli per il 730 integrativo è bene sottolineare che la sua presentazione non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

Modello 730/2023 integrativo: maggior credito o minor debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano:

  • un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) 
  • o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), 
  • a sua scelta può:
    • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
    • presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2023, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2023 può essere presentato:
      • entro il 30 novembre (correttiva nei termini);
      • oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2024 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
      • oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Modello 730/2023 integrativo per i dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. 

In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. 

Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Leggi anche Modello 730/2023 a rimborso: errore dati del sostituto d'imposta, cosa fare?

730/2023 integrativo per dati sostituto d’imposta e per l’imposta

Se il contribuente si accorge:

  • sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) 
  • sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario,

il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Modello 730/2023 integrativo con minor credito o maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2023.
Il modello REDDITI Persone fisiche 2023 può essere presentato:

  • entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso); 
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2,
    comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare
    contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta
    previste in materia di ravvedimento operoso.

Modello 770/2023: guida per l’invio

5 Ottobre 2023 in Speciali

Il Modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati fiscali delle ritenute operate nel 2022,
  • i relativi versamenti,
  • le eventuali compensazioni effettuate,
  • il riepilogo dei crediti,
  • gli altri dati contributivi e assicurativi.

Il Modello 770/2023 va presentato entro il prossimo 31 ottobre e tal fine ricordiamo che con il Provvedimento n 25954 del 27 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello e istruzioni da utilizzare.

Anche quest'anno 

Attenzione al fatto che viene confermata la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il modello 770 in massimo 3 invii.

770/2023: i dati da indicare

In particolare il modello 770 viene utilizzato per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
  • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, se richiesta, la Certificazione.

770/2023: soggetti obbligati e modalità di invio

Sono obbligati a presentare il Modello 770/2023:

  • i soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi,
  • i soggetti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

Nello specifico si tratta di:

  • società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato, così come gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i curatori fallimentari, i commissari
  • liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Per quanto riguarda le modalità di invio si evidenzia che la dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2023, deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

  • a) direttamente dal sostituto d’imposta; 
  • b) tramite un intermediario abilitato;
  • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
  • d) tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

770/2023: alcune novità di quest’anno

Tra le novità di quest'anno:

  • il rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:
    • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
    • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST;
  • al Rigo SX49 –trattamento integrativo”, per la compilazione della colonna 7 – credito residuo, quest’anno viene precisato che la somma da riportare in detto campo è comprensiva dell’eventuale importo dichiarato nel quado DI con la nota Q;
  • nel quadro SO è stata istituita una terza sezione, per consentire agli intermediari e alle imprese di assicurazione di comunicare i dati riferiti ai Piani di risparmio a lungo termine, PIR, per la verifica del rispetto dei limiti annuali e complessivi di investimento da parte di ciascun contribuente. Le istruzioni al modello precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, tenuto alla compilazione della sezione in argomento è l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se si tratta di data antecedente;
  • nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per tenere conto delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.

Contributo vigilanza cooperative: versamento entro l’8.10

4 Ottobre 2023 in Speciali

Con Decreto del 26 maggio 2023 pubblicato in GU n 159 del 10 luglio il MIMIT fissa il contributo di vigilanza  dovuto 

  • dalle  società cooperative,  
  • dalle banche di credito cooperativo,
  • e dalle società di mutuo soccorso,

per il biennio 2023-2024.

Il versamento del contributo è previsto entro l’8.10.2023.

Per quanto riguarda il calcolo del contributo, si fa presente che la collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle che seguono, richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti.

Inoltre l’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevanti dal bilancio al 31.12.2022 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2022.

Contributo di vigilanza cooperative 2023/2024

Il  contributo  dovuto  dalle  società  cooperative  per  lo svolgimento  dell'attività  di  vigilanza  sugli  stessi enti è corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla base  dei  parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire: 

Fasce Importo (in euro) Numero Soci Capitale sottoscritto Fatturato
a 280,00 Fino a 100 Fino a euro 5.160,00 Fino a euro 75.000,00
b 680,00 Da 101 a 500 Da euro 5.160,01 a euro 40.000,00 Da euro 75.000,01 a euro 300.000,00
c 1.350,00 Superiore a 500 Superiore a euro 40.000,00 Da euro 300.000,01 a euro 1.000.000,00
d 1.730,00 Superiore a 500 Superiore a euro 40.000,00 Da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00
e 2.380,00 Superiore a 500 Superiore a euro 40.000,00 Superiore a euro 2.000.000,00

Per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” di cui alla lettera A) dell’art. 2425 c.c.

Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile, come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato Patrimoniale (art.2424 c.c.) e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico (art. 2425 c.c.). 

È poi prevista la maggiorazione del 50% per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 L. 59/1992 ciò vale anche per le cooperative edilizie iscritte nell’Albo nazionale che hanno avviato o realizzato un programma edilizio. La maggiorazione prevista per le cooperative sociali di cui all'art.3  L. 381/1991, è invece del 30%. Come previsto dalla L. 59/1992, la  maggiorazione è del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Contributo di vigilanza banche 2023/2024

Per il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per  lo svolgimento  dell'attività di  vigilanza  sugli  stessi   enti   e' corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla  base  dei  parametri  e nella misura indicata nella tabella a seguire: 

Fasce Importo (in euro) Numero Soci Totale attivo (migliaia di euro)
a 1.980,00 Fino a 980 Fino a 124.000
b 3.745,00 Da 981 a 1680 Da 124.001 a 290.000
c 6.660,00 Oltre 1680 Oltre 290.000

Contributo di vigilanza società di mutuo soccorso 2023/2024

Per il contributo dovuto dalle società di  mutuo  soccorso  per  lo svolgimento  dell'attività di vigilanza  sugli stessi  enti è corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla  base dei  parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire: 

Fasce Importo (in euro) Numero Soci Contributi Mutualistici (in euro)
a 280,00 Fino a 1.000 Fino a 100.000
b 560,00 Da 1.001 a 10.000 Da 100.001 a 500.000
c 840,00 Oltre 10.000 Oltre 500.000

Contributo vigilanza cooperative: modalità di versamento

I contributi sono riscossi esclusivamente tramite l’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello F24 ed i seguenti codici tributo:

Codice Descrizione
3010 Contributo biennale – maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) – interessi per ritardato pagamento
3011 Maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie – interessi per ritardato pagamento
3014 sanzioni

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale delle cooperative, all’indirizzo internet Ministero dello Sviluppo Economico – Portale delle Cooperative (mise.gov.it)

Invece, per quanto riguarda i contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di  e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad una associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all'associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.

Contributo vigilanza cooperative: termine per il versamento

Il versamento del contributo deve essere eseguito entro l’8 ottobre 2023 (90 giorni dalla pubblicazione del decreto). Tuttavia, cadendo il termine di domenica, può essere effettuato entro il giorno successivo.

Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono – in misura totale o parziale – di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, co. 2, e dell'art. 5 del D.M. 18.12.2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso:

  • di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva in tal caso è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese;
  • iscritte nel registro delle imprese dopo il 31.12.2023 sono invece esonerate dal pagamento del contributo.

ASD e SSD: le differenze e le novità 2023

2 Ottobre 2023 in Speciali

Associazioni e società sportive nell'area del dilettantismo sono state oggetto di  recenti profonde modifiche con la recente riforma dello sport D. Lgs 36 2021 e decreti correttivi. Vediamo di seguito una sintesi delle caratteristiche  comuni,  le principali differenze e le novità dal 2023.

ASD le caratteristiche principali

Un’associazione sportiva dilettantistica (asd) è una organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune, cioè la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.

Se le ASD presentano specifiche caratteristiche e rispettano determinati obblighi normativi, sia nella fase di costituzione che di gestione, possono accedere a molteplici agevolazioni fiscali.

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SSD le caratteristiche principali 

Le società sportive dilettantistiche (ssd) si distinguono dalle asd per la forma giuridica: sono, infatti, una speciale categoria di società di capitali (srl o soc. coop.), caratterizzate dall’assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica.

Le ssd godono del medesimo regime fiscale di favore previsto per le asd, in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione.

I fattori che incidono sulla scelta di costituirsi come asd o come ssd sono principalmente:

  •  la dimensione dell’associazione, 
  • l’organizzazione e la gestione, 
  • il rischio d’impresa e l’autonomia patrimoniale.

ASD, SSD:  le differenze 

TABELLA 

ASD

SSD

Ente non commerciale di tipo associativo

Società di capitali (srl o soc. coop.)

Finalità di promozione sportiva dilettantistica

Finalità di promozione sportiva dilettantistica

Senza scopo di lucro

Senza scopo di lucro

Responsabilità patrimoniale dei soggetti che

agiscono in nome e per conto dell'associazione

Autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci

limitata al capitale conferito

Organizzazione e partecipazione democratica

all'amministrazione e alla gestione

Organizzazione e partecipazione capitalistica

all'amministrazione e alla gestione

ASD – SSD e riconoscimento dal CONI

Entrambe le  ASD e SSD devono ottenere il riconoscimento sportivo dal CONI per godere delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste.

Tale riconoscimento  si sostanzia nell'iscrizione in un apposito registro informatico, per il tramite di FNS ( Federazioni Sportive nazionali),  Discipline sportive associate) o EPS  (Enti di promozione sportiva), a cui l'asd o la ssd sono affiliate,  a loro volta riconosciuti dal CONI.  

Il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.

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ASD, SSD, nuovo registro RAS e adeguamento statuti

Il Dlgs 39/2021 ha introdotto il Registro delle Attività Sportive (RAS), on line a far data dal 31/08/2022, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il tramite di Sport e Salute spa.

Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a)  di tale decreto, le asd/ssd, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS), devono svolgere, senza scopo di lucro, attività sportiva dilettantistica, formativa, didattica, di preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai fini dell'iscrizione al RAS (e relativo mantenimento), condizione necessaria per accedere ai benefici fiscali e non previsti.

Lo statuto delle asd/ssd che intendono iscriversi al RAS (e mantenere tale iscrizione) deve espressamente prevedere l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 7, co.1, lett. b), Dlgs 36/2021 ).

L'art. 9, co. 1, Dlgs 36/2021, prevede che i sodalizi sportivi dilettantistici possono esercitare attività diverse da quelle principali, sportive, a condizione che lo statuto lo consenta e che abbiano carattere straordinario e strumentale rispetto all'attività principale.

Si tratta sostanzialmente di attività di carattere commerciale e strutturalmente connesse e funzionali allo svolgimento della pratica sportiva, essenziali al fine di recuperare le risorse finanziarie necessarie.

Le attività secondarie rispetto a quella principale vengono misurate in base all'applicazione di parametri di cui al decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, ovvero le attività diverse si considerano secondarie, rispetto alle attività principali, qualora, in ciascun esercizio, ricorra (almeno) una delle seguenti condizioni:

1. i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente;

2. i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente.

Nel computo di cui sopra non sono comprese le entrate derivanti da sponsorizzazioni, rapporti pubblicitari, cessioni di diritti e indennità relativi agli atleti, e da gestioni di impianti e strutture (art. 9, co. 1-bis, Dlgs 36/2021).

Le ulteriori clausole che devono essere presenti nello statuto di sodalizi sportivi dilettantistici, ai fini della iscrizione al RAS, riguardano il divieto di distribuzione di lucro e le incompatibilità a carico degli amministratori di asd/ssd.

Art. 11, Dlgs 36/2021 – E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA, EPS.

Art. 8, co. 2, Dlgs 36/2021 – E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

La mancata conformità degli statuti comporterebbe la non iscrivibilità al RAS per gli enti di nuova costituzione o la cancellazione per quelli già costituiti. Per gli enti già costituiti l'adeguamento degli statuti sarebbe fissato al 31/12/2023. Il mancato rispetto delle soglie quantitative, relative alle attività secondarie e strumentali per 2 esercizi consecutivi comporterebbe la cancellazione dal RAS.

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Appalti riservati con quote per giovani, donne, disabili

15 Settembre 2023 in Speciali

Con il Dpcm del 20 giugno 2023  il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha fornito le linee guida  approvate dalla Conferenza Stato Regioni  per favorire le pari opportunità generazionali e di genere, e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità negli appalti.

Le norme riguardano nello specifico i contratti riservati ovvero quelli  rivolti principalmente all’inclusione lavorativa delle persone disabili o svantaggiate ,  previsti all'articolo 61 del Codice degli appalti, Dlgs 36/2023 , cui possono partecipare  le cooperative sociali , i loro consorzi e  gli operatori economici che occupano almeno il 30% di soggetti disabili o svantaggiati 

Le indicazioni potranno avere un influenza anche sul miglioramento delle pari opportunità lavorative in tutti gli ambiti non solo quello degli appalti pubblici

 Vediamo le principali indicazioni delle linee guida 

Appalti riservati obblighi previsti per la partecipazione

Il nuovo codice degli appalti prevede che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  possono  riservare  il diritto di partecipazione alle  procedure  di  appalto  e  quelle  di  concessione o possono riservarne l'esecuzione a

  •  operatori economici  e  a 
  • cooperative sociali e loro consorzi

 il  cui  scopo  principale  sia  l'integrazione sociale e professionale delle persone con  disabilita'  o svantaggiate,  oppure quando  almeno  il  30  per  cento  dei  lavoratori  dei  suddetti  operatori  economici   sia   composto   da  lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati». 

Nei bandi di  gara,  negli  avvisi e negli inviti, come  requisiti  necessari  o  come  ulteriori  requisiti premiali dell'offerta,  vanno previsti quindi meccanismi  e  strumenti  idonei  a  realizzare  le  pari  opportunita'  generazionali,  di  genere  e  di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate». 

ATTENZIONE al fatto che si considerano:

  •    soggetti con disabilita' quelli di cui all'art.  1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  
  • le   persone  svantaggiate, previste dall'art. 4 della legge 8 novembre  1991,  n.  381,  
  • gli  ex  degenti di ospedali psichiatrici, anche  giudiziari,
  •   i  soggetti  in trattamento  psichiatrico, 
  • i  tossicodipendenti,  gli  alcolisti,  
  • minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, 
  •  le persone  detenute  negli   istituti   penitenziari,  
  •  i condannati e gli  internati  ammessi  alle  misure  alternative  alla  detenzione e al lavoro all'esterno.

Quota 30% assunzioni giovani donne e disabili

Per la partecipazione deve essere richiesta quindi la produzione di  documenti che certificano l'impegno delle aziende in tema di inclusione  e pari opportunità ovvero 

      a. il  rapporto  sulla  situazione  del personale, per gli operatori che occupano oltre 50 dipendenti di cui all'art. 46 del decreto legislativo  11  aprile  2006, n. 198; ( Per la predisposizione del  rapporto  le  aziende  utilizzano  la piattaforma «equalmonitor» del Ministero del lavoro  accedendo con    le     proprie     credenziali) 

      b. la consegna della relazione di genere sulla  situazione  del  personale maschile  e  femminile per operatori con almeno 15 dipendenti non tenuti alla redazione del precedente   di  cui  al  comma  2  dell'art.  1  dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 

      c. la presentazione della dichiarazione e della   relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al  lavoro  delle  persone con disabilita', di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo   1999, n. 68. L'obbligo  riguarda  le aziende sopra i 15 dipendenti.

Le tre  relazioni vanno trasmesse alle  rappresentanze  sindacali  aziendali , le prime due anche alla consigliera regionale di parita' . 

Le linee guida specificano nel dettaglio le modalità di calcolo del 30% di assunzioni  riservate  a donne e giovani e precisano in particolare che la quota si riferisce al  numero complessivo di assunzioni necessarie all'espletamente delle attività del contratto e connesse anche tramite subappalti.

Le  assunzioni  da  destinare  a  occupazione  giovanile  e  femminile si identificano con  il  perfezionamento  di  contratti  di  lavoro subordinato disciplinati dal  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  e  dai  contratti   collettivi   sottoscritti   dalle  organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello nazionale.    

Sono previste deroghe alla quota del 30% solo se debitamente documentate 

Clausole obbligatorie per i contratti : i modelli da seguire

Il DPCM precisa che i requisiti minimi la partecipazione ai contratti riservati sono da considerare sempre obbligatori anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara , tuttavia, per la certezza e la tutela dei partecipanti richiede comunque che tali obblighi siano espressamente indicati . 

Per agevolare le stazioni appaltanti nelle linee guida vengono  forniti alcuni i modelli  di redazione per le  clausole principali  che sono 

  1. aver assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita 
  2. obbligo di assicurare una quota di almeno il 30%  alle assunzioni di giovani (under 36)  e donne.

Appalti riservati Clausole di premialità

Vengono forniti inoltre modelli  di redazione delle  clausole di premialità  riguardanti i seguenti aspetti:

  1. Mancanza di accertamenti relativi ad atti discriminatori  nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine  di   presentazione delle offerte, 
  2. Impegno ad utilizzare  specifici  strumenti  di  conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del lavoro; 
  3. Impegno ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone  con  disabilita', giovani con eta' inferiore a trentasei anni e donne per  l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse  o  strumentali; 
  4. Rispetto, nell'ultimo triennio,  dei principi  della  parita' di genere e adozione di  specifiche misure per promuovere le pari  opportunita' generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del  rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi  e nel conferimento di incarichi apicali; 
  5. rispetto deli  obblighi di  cui  alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di lavoro  delle  persone  con disabilita'; 
  6.    impegno a presentare  per  ciascuno  degli esercizi finanziari ricompresi nella durata  del  contratto  di  appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai  sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 

Contratti riservati obblighi di pubblicità

Il DPCM ricorda  che sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  «Amministrazione  trasparente», vanno pubblicati i documenti già citati 

      a. il rapporto sulla situazione del personale

      b. la  relazione  di  genere  sulla  situazione  del  personale  maschile e femminile

      c.  la  dichiarazione  circa  il  rispetto  delle   norme   che  disciplinano il diritto al lavoro delle persone con  disabilita', 

e che  notizia e link di pubblicazione  vanno   comunicati  via  PEC,  ai Ministri o  autorita' delegati

  1. per le pari opportunita' e la  famiglia, 
  2.  per  le  politiche  giovanili e il servizio civile universale,
  3.  per le politiche in favore  della disabilita'.

Bonus casa e Ecobonus: gli obblighi di comunicazione all’ENEA

25 Agosto 2023 in Speciali

Con una faq datata 25 agosto le Entrate confermano che "gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del “bonus mobili ed elettrodomestici” (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all’Enea".

Ricordiamo, a tal proposito, che l'ENEA ha attivato un portale per la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali previste da:

  • Ecobonus
  • Bonus Casa. 

In merito all'invio delle comunicazioni viene specificato che:

  • dal portale è possibile trasmettere i dati degli interventi con data fine lavori nel 2022 e nel 2023.
  • e cheil termine dei 90 giorni per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il  1° e il 31 gennaio 2023 decorre dal 1° febbraio 2023. 

Conseguentemente, si suppone che, il criterio valga per le altre date di fine lavori, ossia il termine dei 90 giorni decorre dal giorno successivo a quello di fine lavori.

Vediamo ulteriori dettagli

Ecobonus: trasmissione dati all’ENEA

Attraverso la sezione Ecobonus vanno comunicati all'ENEA:

  • i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (articolo 14 Dl n. 63/2013) 
  • e quelli relativi ai lavori connessi al “bonus facciate”, limitatamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, del 60% per quelle sostenute lo scorso anno).

La seguente tabella, aggiornata dall'ENEA al 28 giugno 2022, sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.

Componenti e tecnologie

Aliquota di detrazione

SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A

50%

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
COIBENTAZIONE INVOLUCRO
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI

65%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)

70%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)

75%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)

85%

BONUS FACCIATE
(interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio)

90%

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

Di interesse segnaliamo anche: Comunicazione per Ecobonus all'ENEA: è requisito fondante dell'agevolazione.

Bonus casa: trasmissione dati all’ENEA

Attraverso la sezione Bonus Casa vanno inviati all'ENEA:

  • i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16 bis Tuir).

La seguente tabella sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie ex art. 16 bis del DPR 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA:

Fonte tabella ENEA

Componenti e tecnologie

Tipo di intervento

Strutture edilizie

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

Infissi

riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi

Impianti tecnologici

  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamentodell’impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • microcogeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);

Elettrodomestici(*) solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:

  1. 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019
  2. 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020
  • forni
  • frigoriferi
  • lavastoviglie
  • piani cottura elettrici
  • lavasciuga
  • lavatrici
  • asciugatrici

(*)Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.  Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

Comunicazioni all’ENEA: informazoni per i tecnici

Ricordiamo infine che l'ENEA con avviso del 1 febbraio 2023 ha comunicato ai professionisti che che non è possibile correggere o integrare con messaggi via pec le asseverazioni già trasmesse. 

A nulla valgono le pec inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta. 

Ogni informazione che si ritenga necessario portare a conoscenza dell'ENEA, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale di asseverazione, dev'essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione. 

Viene precisato checorrezioni e integrazioni dell'asseverazione sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore, che può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione. 

Qualora l’asseveratore ritenga che per correzioni di piccola entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, sia sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa all’ENEA. L'asseveratore la fornisce invece ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserva per esibirla su richiesta

Inoltre viene specirficato che per quesiti sul Superbonus 110%, l’Ecobonus e il Bonus Casa (solo per interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili) è disponibile il servizio di assistenza virtuale Virgilio consultabile all'indirizzo:

In caso di risposta non soddisfacente, si consiglia di riproporre al servizio un quesito con parole diverse da quelle già adoperate: dopo tre tentativi infruttuosi, nei quali lo stesso argomento sia stato oggetto di quesiti differenti, si apre in automatico un form da compilare per inviare il quesito al gruppo di lavoro dedicato. Il form può essere inviato solo per quesiti che non hanno ricevuto risposta dal sistema Virgilio.

Sospensione termini agosto: quali pagamenti e adempimenti riguarda

19 Luglio 2023 in Speciali

Anche per il 2023 nel mese di agosto (ma non solo) vi sono diverse fattispecie di sospensioni-slittamenti dei termini, relativi:

  • sia ai versamenti 
  • che agli adempimenti, 
  • alle richieste documentali,
  • e a quanto da versare per i c.d. “avvisi bonari”.

Sospensioni termini agosto: la sospensione di adempimenti e versamenti

Anche nel 2023 per gli adempimenti fiscali e i versamenti che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno vige il differimento allo stesso 20 di agostotermine ultimo entro cui gli stessi possono essere effettuati. 

Peraltro, dal momento che il 20.08.2023 cade di domenica, gli adempimenti e versamenti sospesi di cui sopra potranno essere effettuati entro il successivo 21.08.2023.

Da notare che simile slittamento al 21.08.2023 trova applicazione: 

  • anche per gli importi rateizzati (art. 20 del D.Lgs 241/1997); 

senza che il contribuente debba corrispondere importi a titolo di interessi qualora si tratti di somme da versare.

Esempio – versamento IVA mese di luglio

Un contribuente soggetto passivo IVA, con liquidazione dell’imposta mensile, risulta a debito per il mese di luglio, con versamento che scadrebbe il 16.08.2023.

Tuttavia, vista la sospensione dei versamenti, l’IVA in oggetto andrà versata entro il 21.08.2023 (in quanto il 20.08.2023 cade di domenica).

Sospensioni termini agosto: la sospensione delle richieste documentali

Quanto visto in precedenza vige poi, di fatto, anche  per le richieste ai contribuenti di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

Viene infatti specificamente previsto (art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006) che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.

Trattandosi di una “sospensione” dei termini ha di fatto luogo il “non decorso” dei medesimi: la presente casistica si differenzia quindi dalla “proroga” (o “differimento”) vista per i versamenti in scadenza nel periodo 01.08-20.08 di ogni anno, laddove si ha semplicemente uno spostamento in avanti dei termini originariamente previsti. 

Per questo motivo, tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 01.08.2023 e il 04.09.2023 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dallo stesso 04.09.2023

Vi rientrano, tra le altre, le diverse ipotesi di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973, tra cui (a titolo esemplificativo):

DISPOSIZIONE

(art. 32 del D.P.R. 600/1973)

FATTISPECIE

 

 

 

comma 1, n. 2)

invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. “indagini finanziarie”

comma 1, n. 3)

invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento 

 

comma 1, n. 4)

invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti

 

comma 1, n. 6)

richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali

Diversamente, non risultano sospesi – per espressa previsione normativa – i termini per:

  • le richieste effettuate nell’ambito dei c.d. “controlli sostanziali” (attività di accesso, ispezione e verifica), così come
  • le procedure di rimborso dell’IVA.

Esempio – indagine documentale

Un professionista ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, in data 20.07.2023, un questionario relativo ai suoi rapporti con alcuni clienti in un precedente periodo d’imposta: la scadenza per la produzione delle risposte è stata fissata in 30 giorni (18.08.2023).

In considerazione della sospensione dei termini dal 01.08.2023, il riscontro al questionario da parte del professionista dovrà essere fornito entro il 21.09.2023.

PERIODO

GIORNI

TOTALE

20.07.2023 – 31.07.2023

12

30 gg.

01.08.2023 – 04.09.2023

0 (sospensione)

04.09.2023 – 21.09.2023

18

Sospensioni termini agosto: la sospensione degli avvisi bonari

Vi è poi un’ulteriore sospensione, sempre dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (quindi anche per il 2023), per i versamenti e per le richieste di chiarimenti collegati:

  • ai c.d. avvisi bonari – ossia gli esiti derivanti dai controlli automatici (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e all’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA) e dai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. 600/1973); 
  • agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412 della Legge 311/2004).

Si ricorda che, in caso di scelta per la ricezione dell’avviso bonario in via telematica attraverso l’intermediario – con barratura dell’apposita casella nel frontespizio del modello di dichiarazione – i 30 giorni non decorrono dalla data di ricezione dell’atto, iniziando dopo 60 giorni dalla data in cui l’avviso è stato ricevuto dall’intermediario stesso. 

Anche per la disciplina in esame, che si sostanzia in una “sospensione”, va considerato che, qualora il termine di 30 giorni per adempiere a quanto richiesto dall’avviso bonario, oppure fornire gli appositi chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, inizi a decorrere nel periodo che va dal 01.08.2023 al 04.09.2023, lo stesso slitterà al 04.09.2023 (termine del periodo di sospensione).

Esempio – avviso bonario inviato ante sospensione

Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 25.07.2023.

Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 26.09.2023.

PERIODO

GIORNI

TOTALE

25.07.2023 – 31.07.2023

7

30 gg.

01.08.2023 – 04.09.2023

0 (sospensione)

01.09.2023 – 26.09.2023

23

Esempio – avviso bonario inviato post sospensione 

Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 10.08.2023.  

Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 03.10.2023.

PERIODO

(escluso il giorno iniziale ed incluso il giorno finale)

GIORNI

TOTALE

10.08.2023 – 04.09.2023

0 (sospensione)

30 gg.

04.09.2023 – 03.10.2023

30

FATTISPECIE

TIPOLOGIA 

PERIODO 

Art. 37, comma 11-bis, primo periodo del D.L. 223/2006

Proroga versamenti

01.08.2023 – 21.08.2023 

(il giorno 20.08.2023 cade di domenica)

Art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006

Sospensione termine di produzione documenti e informazioni verifiche fiscali 

(non “sostanziali”)

01.08.2023 – 04.09.2023 

 

Art. 7-quater, comma 17 del D.L. 193/2016

Sospensione termine versamento/fornitura informazioni a seguito del ricevimento di avvisi bonari

01.08.2023 – 04.09.2023