Contributo vigilanza cooperative: versamento entro l’8.10

4 Ottobre 2023 in Speciali

Con Decreto del 26 maggio 2023 pubblicato in GU n 159 del 10 luglio il MIMIT fissa il contributo di vigilanza  dovuto 

  • dalle  società cooperative,  
  • dalle banche di credito cooperativo,
  • e dalle società di mutuo soccorso,

per il biennio 2023-2024.

Il versamento del contributo è previsto entro l’8.10.2023.

Per quanto riguarda il calcolo del contributo, si fa presente che la collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle che seguono, richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti.

Inoltre l’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevanti dal bilancio al 31.12.2022 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2022.

Contributo di vigilanza cooperative 2023/2024

Il  contributo  dovuto  dalle  società  cooperative  per  lo svolgimento  dell'attività  di  vigilanza  sugli  stessi enti è corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla base  dei  parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire: 

Fasce Importo (in euro) Numero Soci Capitale sottoscritto Fatturato
a 280,00 Fino a 100 Fino a euro 5.160,00 Fino a euro 75.000,00
b 680,00 Da 101 a 500 Da euro 5.160,01 a euro 40.000,00 Da euro 75.000,01 a euro 300.000,00
c 1.350,00 Superiore a 500 Superiore a euro 40.000,00 Da euro 300.000,01 a euro 1.000.000,00
d 1.730,00 Superiore a 500 Superiore a euro 40.000,00 Da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00
e 2.380,00 Superiore a 500 Superiore a euro 40.000,00 Superiore a euro 2.000.000,00

Per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” di cui alla lettera A) dell’art. 2425 c.c.

Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile, come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato Patrimoniale (art.2424 c.c.) e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico (art. 2425 c.c.). 

È poi prevista la maggiorazione del 50% per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 L. 59/1992 ciò vale anche per le cooperative edilizie iscritte nell’Albo nazionale che hanno avviato o realizzato un programma edilizio. La maggiorazione prevista per le cooperative sociali di cui all'art.3  L. 381/1991, è invece del 30%. Come previsto dalla L. 59/1992, la  maggiorazione è del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Contributo di vigilanza banche 2023/2024

Per il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per  lo svolgimento  dell'attività di  vigilanza  sugli  stessi   enti   e' corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla  base  dei  parametri  e nella misura indicata nella tabella a seguire: 

Fasce Importo (in euro) Numero Soci Totale attivo (migliaia di euro)
a 1.980,00 Fino a 980 Fino a 124.000
b 3.745,00 Da 981 a 1680 Da 124.001 a 290.000
c 6.660,00 Oltre 1680 Oltre 290.000

Contributo di vigilanza società di mutuo soccorso 2023/2024

Per il contributo dovuto dalle società di  mutuo  soccorso  per  lo svolgimento  dell'attività di vigilanza  sugli stessi  enti è corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla  base dei  parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire: 

Fasce Importo (in euro) Numero Soci Contributi Mutualistici (in euro)
a 280,00 Fino a 1.000 Fino a 100.000
b 560,00 Da 1.001 a 10.000 Da 100.001 a 500.000
c 840,00 Oltre 10.000 Oltre 500.000

Contributo vigilanza cooperative: modalità di versamento

I contributi sono riscossi esclusivamente tramite l’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello F24 ed i seguenti codici tributo:

Codice Descrizione
3010 Contributo biennale – maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) – interessi per ritardato pagamento
3011 Maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie – interessi per ritardato pagamento
3014 sanzioni

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale delle cooperative, all’indirizzo internet Ministero dello Sviluppo Economico – Portale delle Cooperative (mise.gov.it)

Invece, per quanto riguarda i contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di  e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad una associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all'associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.

Contributo vigilanza cooperative: termine per il versamento

Il versamento del contributo deve essere eseguito entro l’8 ottobre 2023 (90 giorni dalla pubblicazione del decreto). Tuttavia, cadendo il termine di domenica, può essere effettuato entro il giorno successivo.

Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono – in misura totale o parziale – di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, co. 2, e dell'art. 5 del D.M. 18.12.2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso:

  • di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva in tal caso è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese;
  • iscritte nel registro delle imprese dopo il 31.12.2023 sono invece esonerate dal pagamento del contributo.

CBAM: nuove regole dal 1 ottobre

18 Settembre 2023 in Speciali

Definite le norme che regolano la fase transitoria del CBAM che prenderà avvio dal prossimo 1° ottobre.

Pubblicato in Gazzetta Europea del 15 settembre il Regolamento UE 1773/2023

Leggi anche Dumping ambientale: le regole europee con CBAM 

Aggiornamento avvio fase transitoria Carbon Border Adjustment Mechanism

Lo scorso 17 agosto la Commissione europea ha adottato le disposizioni che andranno a regolare la fase transitoria per l’applicazione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). 

Tale fase decorrerà dal 1° ottobre 2023 e si concluderà il 31 dicembre 2025. 

Durante tale periodo sarà richiesto agli importatori un obbligo di rendicontazione, solo successivamente, avrà un impatto finanziario.

La Commissione europea già a partire dallo scorso 13 giugno ha avviato una fase di consultazione pubblica (conclusasi l’11 luglio) dalla quale sono emersi 187 feedback (di cui solo 2 da parte dell’Italia). 

Nella figura[1] di seguito riportata emerge la sintesi del risultato della consultazione.

Per aiutare sia gli importatori che i produttori di paesi terzi, la Commissione ha anche pubblicato una guida pratica relativa alla fase transitoria. 

Allo stesso tempo, la Commissione ha precisato che sono attualmente in fase di sviluppo strumenti informatici dedicati e volti ad aiutare gli importatori a eseguire e a riportare correttamente i dati da trasmettere, nonché materiali di formazione, webinar e tutorial per supportare le imprese quando inizierà la fase transitoria. 

Si ricorda che in questa prima fase transitoria gli importatori di merci che rientrano nel CBAM o i loro rappresentanti doganali indiretti saranno tenuti a presentare alla Commissione una relazione trimestrale, in cui sono specificati:

  • la quantità totale di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre;
  • le emissioni di CO2 incorporate in tali merci;
  • gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni.

Dunque, con l’avvio della fase transitoria, agli importatori verrà chiesto di raccogliere i dati del quarto trimestre a partire dal 1° ottobre 2023, per cui la loro prima relazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2024.

Cos’è CBAM e chi sono i soggetti interessati

Si ricorda che il 16 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il testo finale del Regolamento (UE) 2023/956 relativo al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. Carbon Border Adjustment Mechanism, o “CBAM”).

Il CBAM rappresenta una parte essenziale del pacchetto del programma “Fit for 55”, il quale mira a raggiungere gli obiettivi fissati “dall’European Green Deal, che ha quale obiettivo quello di ridurre emissioni di gas ad effetto serra del 55% entro il 2030.

In sostanza il CBAM è un meccanismo di compensazione delle emissioni di carbonio incorporate nella merce prodotta fuori dalle frontiere dell’Unione europea, che vengono scontate mediante l’acquisto e l’annuale restituzione di certificati rappresentativi delle emissioni di CO2 (certificati CBAM).

Ha natura regolatoria:

  • da una parte verrà applicato indifferentemente lo stesso prezzo del carbonio sia alle importazioni, sia alle imprese EU;
  • dall’altro lato la misura è in linea con la tutela del principio di non doppia imposizione.

Troverà applicazione per le merci ad alta intensità di carbonio elencatene all’allegato I del Regolamento (UE) 2023/956. 

L’elenco include, in particolare:

  • cemento e prodotti in cemento;
  • energia elettrica;
  • fertilizzanti minerali e chimici;
  • prodotti in ferro e acciaio;
  • prodotti in alluminio;
  • idrogeno.

Tuttavia, è previsto che in futuro l’elenco delle merci CBAM sarà ulteriormente ampliato, con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa ETS.

Pertanto, appare necessario per tutti gli importatori di merci rientranti nelle categorie sopra specificate, visto l’imminente avvio del periodo transitorio, di prepararsi alla gestione degli adempimenti da assolvere.

[1] Dati Commissione europea

Appalti riservati con quote per giovani, donne, disabili

15 Settembre 2023 in Speciali

Con il Dpcm del 20 giugno 2023  il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha fornito le linee guida  approvate dalla Conferenza Stato Regioni  per favorire le pari opportunità generazionali e di genere, e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità negli appalti.

Le norme riguardano nello specifico i contratti riservati ovvero quelli  rivolti principalmente all’inclusione lavorativa delle persone disabili o svantaggiate ,  previsti all'articolo 61 del Codice degli appalti, Dlgs 36/2023 , cui possono partecipare  le cooperative sociali , i loro consorzi e  gli operatori economici che occupano almeno il 30% di soggetti disabili o svantaggiati 

Le indicazioni potranno avere un influenza anche sul miglioramento delle pari opportunità lavorative in tutti gli ambiti non solo quello degli appalti pubblici

 Vediamo le principali indicazioni delle linee guida 

Appalti riservati obblighi previsti per la partecipazione

Il nuovo codice degli appalti prevede che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  possono  riservare  il diritto di partecipazione alle  procedure  di  appalto  e  quelle  di  concessione o possono riservarne l'esecuzione a

  •  operatori economici  e  a 
  • cooperative sociali e loro consorzi

 il  cui  scopo  principale  sia  l'integrazione sociale e professionale delle persone con  disabilita'  o svantaggiate,  oppure quando  almeno  il  30  per  cento  dei  lavoratori  dei  suddetti  operatori  economici   sia   composto   da  lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati». 

Nei bandi di  gara,  negli  avvisi e negli inviti, come  requisiti  necessari  o  come  ulteriori  requisiti premiali dell'offerta,  vanno previsti quindi meccanismi  e  strumenti  idonei  a  realizzare  le  pari  opportunita'  generazionali,  di  genere  e  di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate». 

ATTENZIONE al fatto che si considerano:

  •    soggetti con disabilita' quelli di cui all'art.  1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  
  • le   persone  svantaggiate, previste dall'art. 4 della legge 8 novembre  1991,  n.  381,  
  • gli  ex  degenti di ospedali psichiatrici, anche  giudiziari,
  •   i  soggetti  in trattamento  psichiatrico, 
  • i  tossicodipendenti,  gli  alcolisti,  
  • minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, 
  •  le persone  detenute  negli   istituti   penitenziari,  
  •  i condannati e gli  internati  ammessi  alle  misure  alternative  alla  detenzione e al lavoro all'esterno.

Quota 30% assunzioni giovani donne e disabili

Per la partecipazione deve essere richiesta quindi la produzione di  documenti che certificano l'impegno delle aziende in tema di inclusione  e pari opportunità ovvero 

      a. il  rapporto  sulla  situazione  del personale, per gli operatori che occupano oltre 50 dipendenti di cui all'art. 46 del decreto legislativo  11  aprile  2006, n. 198; ( Per la predisposizione del  rapporto  le  aziende  utilizzano  la piattaforma «equalmonitor» del Ministero del lavoro  accedendo con    le     proprie     credenziali) 

      b. la consegna della relazione di genere sulla  situazione  del  personale maschile  e  femminile per operatori con almeno 15 dipendenti non tenuti alla redazione del precedente   di  cui  al  comma  2  dell'art.  1  dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 

      c. la presentazione della dichiarazione e della   relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al  lavoro  delle  persone con disabilita', di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo   1999, n. 68. L'obbligo  riguarda  le aziende sopra i 15 dipendenti.

Le tre  relazioni vanno trasmesse alle  rappresentanze  sindacali  aziendali , le prime due anche alla consigliera regionale di parita' . 

Le linee guida specificano nel dettaglio le modalità di calcolo del 30% di assunzioni  riservate  a donne e giovani e precisano in particolare che la quota si riferisce al  numero complessivo di assunzioni necessarie all'espletamente delle attività del contratto e connesse anche tramite subappalti.

Le  assunzioni  da  destinare  a  occupazione  giovanile  e  femminile si identificano con  il  perfezionamento  di  contratti  di  lavoro subordinato disciplinati dal  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  e  dai  contratti   collettivi   sottoscritti   dalle  organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello nazionale.    

Sono previste deroghe alla quota del 30% solo se debitamente documentate 

Clausole obbligatorie per i contratti : i modelli da seguire

Il DPCM precisa che i requisiti minimi la partecipazione ai contratti riservati sono da considerare sempre obbligatori anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara , tuttavia, per la certezza e la tutela dei partecipanti richiede comunque che tali obblighi siano espressamente indicati . 

Per agevolare le stazioni appaltanti nelle linee guida vengono  forniti alcuni i modelli  di redazione per le  clausole principali  che sono 

  1. aver assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita 
  2. obbligo di assicurare una quota di almeno il 30%  alle assunzioni di giovani (under 36)  e donne.

Appalti riservati Clausole di premialità

Vengono forniti inoltre modelli  di redazione delle  clausole di premialità  riguardanti i seguenti aspetti:

  1. Mancanza di accertamenti relativi ad atti discriminatori  nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine  di   presentazione delle offerte, 
  2. Impegno ad utilizzare  specifici  strumenti  di  conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del lavoro; 
  3. Impegno ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone  con  disabilita', giovani con eta' inferiore a trentasei anni e donne per  l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse  o  strumentali; 
  4. Rispetto, nell'ultimo triennio,  dei principi  della  parita' di genere e adozione di  specifiche misure per promuovere le pari  opportunita' generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del  rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi  e nel conferimento di incarichi apicali; 
  5. rispetto deli  obblighi di  cui  alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di lavoro  delle  persone  con disabilita'; 
  6.    impegno a presentare  per  ciascuno  degli esercizi finanziari ricompresi nella durata  del  contratto  di  appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai  sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 

Contratti riservati obblighi di pubblicità

Il DPCM ricorda  che sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  «Amministrazione  trasparente», vanno pubblicati i documenti già citati 

      a. il rapporto sulla situazione del personale

      b. la  relazione  di  genere  sulla  situazione  del  personale  maschile e femminile

      c.  la  dichiarazione  circa  il  rispetto  delle   norme   che  disciplinano il diritto al lavoro delle persone con  disabilita', 

e che  notizia e link di pubblicazione  vanno   comunicati  via  PEC,  ai Ministri o  autorita' delegati

  1. per le pari opportunita' e la  famiglia, 
  2.  per  le  politiche  giovanili e il servizio civile universale,
  3.  per le politiche in favore  della disabilita'.

Bonus casa e Ecobonus: gli obblighi di comunicazione all’ENEA

25 Agosto 2023 in Speciali

Con una faq datata 25 agosto le Entrate confermano che "gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del “bonus mobili ed elettrodomestici” (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all’Enea".

Ricordiamo, a tal proposito, che l'ENEA ha attivato un portale per la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali previste da:

  • Ecobonus
  • Bonus Casa. 

In merito all'invio delle comunicazioni viene specificato che:

  • dal portale è possibile trasmettere i dati degli interventi con data fine lavori nel 2022 e nel 2023.
  • e cheil termine dei 90 giorni per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il  1° e il 31 gennaio 2023 decorre dal 1° febbraio 2023. 

Conseguentemente, si suppone che, il criterio valga per le altre date di fine lavori, ossia il termine dei 90 giorni decorre dal giorno successivo a quello di fine lavori.

Vediamo ulteriori dettagli

Ecobonus: trasmissione dati all’ENEA

Attraverso la sezione Ecobonus vanno comunicati all'ENEA:

  • i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (articolo 14 Dl n. 63/2013) 
  • e quelli relativi ai lavori connessi al “bonus facciate”, limitatamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, del 60% per quelle sostenute lo scorso anno).

La seguente tabella, aggiornata dall'ENEA al 28 giugno 2022, sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.

Componenti e tecnologie

Aliquota di detrazione

SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A

50%

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
COIBENTAZIONE INVOLUCRO
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI

65%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)

70%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)

75%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)

85%

BONUS FACCIATE
(interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio)

90%

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

Di interesse segnaliamo anche: Comunicazione per Ecobonus all'ENEA: è requisito fondante dell'agevolazione.

Bonus casa: trasmissione dati all’ENEA

Attraverso la sezione Bonus Casa vanno inviati all'ENEA:

  • i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16 bis Tuir).

La seguente tabella sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie ex art. 16 bis del DPR 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA:

Fonte tabella ENEA

Componenti e tecnologie

Tipo di intervento

Strutture edilizie

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

Infissi

riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi

Impianti tecnologici

  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamentodell’impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • microcogeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);

Elettrodomestici(*) solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:

  1. 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019
  2. 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020
  • forni
  • frigoriferi
  • lavastoviglie
  • piani cottura elettrici
  • lavasciuga
  • lavatrici
  • asciugatrici

(*)Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.  Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

Comunicazioni all’ENEA: informazoni per i tecnici

Ricordiamo infine che l'ENEA con avviso del 1 febbraio 2023 ha comunicato ai professionisti che che non è possibile correggere o integrare con messaggi via pec le asseverazioni già trasmesse. 

A nulla valgono le pec inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta. 

Ogni informazione che si ritenga necessario portare a conoscenza dell'ENEA, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale di asseverazione, dev'essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione. 

Viene precisato checorrezioni e integrazioni dell'asseverazione sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore, che può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione. 

Qualora l’asseveratore ritenga che per correzioni di piccola entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, sia sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa all’ENEA. L'asseveratore la fornisce invece ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserva per esibirla su richiesta

Inoltre viene specirficato che per quesiti sul Superbonus 110%, l’Ecobonus e il Bonus Casa (solo per interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili) è disponibile il servizio di assistenza virtuale Virgilio consultabile all'indirizzo:

In caso di risposta non soddisfacente, si consiglia di riproporre al servizio un quesito con parole diverse da quelle già adoperate: dopo tre tentativi infruttuosi, nei quali lo stesso argomento sia stato oggetto di quesiti differenti, si apre in automatico un form da compilare per inviare il quesito al gruppo di lavoro dedicato. Il form può essere inviato solo per quesiti che non hanno ricevuto risposta dal sistema Virgilio.

Sospensione termini agosto: quali pagamenti e adempimenti riguarda

19 Luglio 2023 in Speciali

Anche per il 2023 nel mese di agosto (ma non solo) vi sono diverse fattispecie di sospensioni-slittamenti dei termini, relativi:

  • sia ai versamenti 
  • che agli adempimenti, 
  • alle richieste documentali,
  • e a quanto da versare per i c.d. “avvisi bonari”.

Sospensioni termini agosto: la sospensione di adempimenti e versamenti

Anche nel 2023 per gli adempimenti fiscali e i versamenti che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno vige il differimento allo stesso 20 di agostotermine ultimo entro cui gli stessi possono essere effettuati. 

Peraltro, dal momento che il 20.08.2023 cade di domenica, gli adempimenti e versamenti sospesi di cui sopra potranno essere effettuati entro il successivo 21.08.2023.

Da notare che simile slittamento al 21.08.2023 trova applicazione: 

  • anche per gli importi rateizzati (art. 20 del D.Lgs 241/1997); 

senza che il contribuente debba corrispondere importi a titolo di interessi qualora si tratti di somme da versare.

Esempio – versamento IVA mese di luglio

Un contribuente soggetto passivo IVA, con liquidazione dell’imposta mensile, risulta a debito per il mese di luglio, con versamento che scadrebbe il 16.08.2023.

Tuttavia, vista la sospensione dei versamenti, l’IVA in oggetto andrà versata entro il 21.08.2023 (in quanto il 20.08.2023 cade di domenica).

Sospensioni termini agosto: la sospensione delle richieste documentali

Quanto visto in precedenza vige poi, di fatto, anche  per le richieste ai contribuenti di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

Viene infatti specificamente previsto (art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006) che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.

Trattandosi di una “sospensione” dei termini ha di fatto luogo il “non decorso” dei medesimi: la presente casistica si differenzia quindi dalla “proroga” (o “differimento”) vista per i versamenti in scadenza nel periodo 01.08-20.08 di ogni anno, laddove si ha semplicemente uno spostamento in avanti dei termini originariamente previsti. 

Per questo motivo, tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 01.08.2023 e il 04.09.2023 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dallo stesso 04.09.2023

Vi rientrano, tra le altre, le diverse ipotesi di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973, tra cui (a titolo esemplificativo):

DISPOSIZIONE

(art. 32 del D.P.R. 600/1973)

FATTISPECIE

 

 

 

comma 1, n. 2)

invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. “indagini finanziarie”

comma 1, n. 3)

invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento 

 

comma 1, n. 4)

invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti

 

comma 1, n. 6)

richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali

Diversamente, non risultano sospesi – per espressa previsione normativa – i termini per:

  • le richieste effettuate nell’ambito dei c.d. “controlli sostanziali” (attività di accesso, ispezione e verifica), così come
  • le procedure di rimborso dell’IVA.

Esempio – indagine documentale

Un professionista ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, in data 20.07.2023, un questionario relativo ai suoi rapporti con alcuni clienti in un precedente periodo d’imposta: la scadenza per la produzione delle risposte è stata fissata in 30 giorni (18.08.2023).

In considerazione della sospensione dei termini dal 01.08.2023, il riscontro al questionario da parte del professionista dovrà essere fornito entro il 21.09.2023.

PERIODO

GIORNI

TOTALE

20.07.2023 – 31.07.2023

12

30 gg.

01.08.2023 – 04.09.2023

0 (sospensione)

04.09.2023 – 21.09.2023

18

Sospensioni termini agosto: la sospensione degli avvisi bonari

Vi è poi un’ulteriore sospensione, sempre dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (quindi anche per il 2023), per i versamenti e per le richieste di chiarimenti collegati:

  • ai c.d. avvisi bonari – ossia gli esiti derivanti dai controlli automatici (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e all’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA) e dai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. 600/1973); 
  • agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412 della Legge 311/2004).

Si ricorda che, in caso di scelta per la ricezione dell’avviso bonario in via telematica attraverso l’intermediario – con barratura dell’apposita casella nel frontespizio del modello di dichiarazione – i 30 giorni non decorrono dalla data di ricezione dell’atto, iniziando dopo 60 giorni dalla data in cui l’avviso è stato ricevuto dall’intermediario stesso. 

Anche per la disciplina in esame, che si sostanzia in una “sospensione”, va considerato che, qualora il termine di 30 giorni per adempiere a quanto richiesto dall’avviso bonario, oppure fornire gli appositi chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, inizi a decorrere nel periodo che va dal 01.08.2023 al 04.09.2023, lo stesso slitterà al 04.09.2023 (termine del periodo di sospensione).

Esempio – avviso bonario inviato ante sospensione

Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 25.07.2023.

Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 26.09.2023.

PERIODO

GIORNI

TOTALE

25.07.2023 – 31.07.2023

7

30 gg.

01.08.2023 – 04.09.2023

0 (sospensione)

01.09.2023 – 26.09.2023

23

Esempio – avviso bonario inviato post sospensione 

Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 10.08.2023.  

Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 03.10.2023.

PERIODO

(escluso il giorno iniziale ed incluso il giorno finale)

GIORNI

TOTALE

10.08.2023 – 04.09.2023

0 (sospensione)

30 gg.

04.09.2023 – 03.10.2023

30

FATTISPECIE

TIPOLOGIA 

PERIODO 

Art. 37, comma 11-bis, primo periodo del D.L. 223/2006

Proroga versamenti

01.08.2023 – 21.08.2023 

(il giorno 20.08.2023 cade di domenica)

Art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006

Sospensione termine di produzione documenti e informazioni verifiche fiscali 

(non “sostanziali”)

01.08.2023 – 04.09.2023 

 

Art. 7-quater, comma 17 del D.L. 193/2016

Sospensione termine versamento/fornitura informazioni a seguito del ricevimento di avvisi bonari

01.08.2023 – 04.09.2023

Bando “BIT” INAIL innovazione: elenco ammessi

16 Luglio 2023 in Speciali

E' stata pubblicata il 14 luglio 2023 la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento del Bando BIT INAIL – ARTES 4.0 N1 – 2022 finanziato con 2 milioni di euro con il Bando pubblicato dall'INAIL  il 7 novembre  2022.

Il bando viene realizzato  in collaborazione con il centro di competenza ARTES 4.0,  e mira a incentivare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0,finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e alla riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

I contributi del Bando BIT  andranno a coprire  fino al  50 % delle spese sostenute  dalle imprese. 

Con il riepilogo sui requisiti dei progetti le spese ammissibili le modalità  di partecipazione, riportiamo all'ultimo paragrafo  l'elenco dei progetti ammessi . 

Qui la graduatoria completa ammessi/non ammessi.

Bando BIT cos’è – requisiti imprese – importo finanziamenti

Il Bando Innovazione Tecnologia (BIT) ha l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. E' gestito da Artes  4.0 che è  una Associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0

Ad ARTES 4.0 sono associati, oltre all’Inail, strutture universitarie in  centri di ricerca ed istituti di formazione ad elevata qualificazione, fondazioni e partner industriali 

 Il bando è aperto a tutte le imprese , dalle MPMI alle grandi imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano una  stabile organizzazione in Italia e possiedono   gli specifici requisiti economici e di onorabilità previsti dal Bando.

Nel caso di aggregazioni di più soggetti beneficiari, il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo  proponente determinerà l’inammissibilità della domanda.

IMPORTO FINANZIAMENTI

La dotazione finanziaria disponibile messa a disposizione da Inail, è pari complessivamente a 2.000.000 €.

Il contributo è concesso ed erogato alle imprese beneficiarie nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, con:

  • importo minimo non inferiore a euro 100.000 e 
  •  importo massimo non superiore a euro 140.000.

I progetti devono prevedere il coinvolgimento diretto del CC ARTES 4.0 e il ricorso alle competenze e alle strumentazioni del CC nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili a copertura dei servizi forniti (vedi elenco all’art. 1 del  Bando). 

I proponenti potranno richiedere l’erogazione del contributo economico:

  1.  in una unica soluzione al termine del progetto;
  2. in alternativa, su un unico Stato Avanzamento Lavori (SAL) intermedio non inferiore al 50% del totale 

È possibile richiedere l’erogazione di una quota a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 % del contributo richiesto, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore di Inail.

Bando Bit INAIL: aree tematiche e termini per i progetti

I progetti ammissibili al finanziamento dovranno preferibilmente essere coerenti con almeno una delle seguenti aree tematiche.

  • a. Robotica e macchine collaborative
  • b. Intelligenza Artificiale
  • c. Sistemi di controllo model-based per sistemi multivariabili
  • d. Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo
  • e. Applicazioni e tecnologie per archiviazione ed elaborazione di dati
  • f. Infrastrutture software di base
  • g. Tecnologie per la cyber-security
  • h. Realtà aumentata e virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale
  • i. Tecnologie robotiche e di realtà aumentata e di sistemi di sensori per la manutenzione predittiva e training
  • j. Sensori realizzabili con diverse tecnologie
  • k. Sviluppo e caratterizzazione materiali avanzati
  • l. Digitalizzazione e robotizzazione di processi
  • m. Tecnologie, reti e sistemi e comunicazione, wireless e wired

I progetti devono prevedere:

  1.  un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi e tempi;
  2.  una esposizione chiara dei benefici che il progetto di innovazione avrà nell’ambito della prevenzione e del contrasto degli infortuni e delle malattie professionali e in generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
  3.  un livello di maturità tecnologica (Technology readiness level, “TRL”) in un intervallo tra TRL 5 e TRL 8;
  4.  il coinvolgimento del Centro di Competenza ARTES 4.0 per lo svolgimento delle attività di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto.

Saranno valutati con particolare favore i progetti la cui realizzazione avrà riflessi in termini di transizione ecologica e sostenibilità ambientale, riduzione dell’inquinamento, riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti.

Inoltre, l’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio nazionale italiano.

REALIZZAZIONE  E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

I benefici sono concessi, per un periodo di 18 (diciotto) mesi prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi, previa richiesta, adeguatamente motivata da parte del soggetto proponente o del capofila nel caso di partenariato di imprese.

Le spese relative al progetto ammesso al finanziamento sono rendicontabili a partire dalla data di avvio del progetto.

Bando INAIL BIT come fare domanda

Le domande vanno inviate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma dedicata , previa registrazione, a partire dal 7 novembre  2022

 I soggetti proponenti devono compilare  entro e non oltre il 16 gennaio 2023   il 13 FEBBRAIO 2023 ore 17.00 gli allegati  elencati di seguito:

  •  Allegato 1 (Domanda dei benefici)
  •  Allegato 2 (Anagrafica e Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità)
  •  Allegato 3 (Idea progettuale “Abstract”)
  •  Allegato 4 (Scheda progettuale completa)
  • Allegato 5 (Budget della proposta progettuale). ( uno tra i seguenti allegati sulla base della categoria di aiuto in cui ricade il progetto proposto:
    •   Allegato 5.A_Budget per proposte progettuali relative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Art. 25 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
    •  Allegato 5.B_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione a favore delle PMI (Art. 28 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
    •  Allegato 5.C_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione dei processi e dell’organizzazione (Art. 29 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
  •  Allegato 6 (Delega del sottoscrittore)
  •  Allegato 7 (Dichiarazione d’intenti per la costituzione dell’ATS/ATI/altra forma contrattuale equipollente)

Ulteriori approfondimenti , faq   e bando integrale con tutti gli allegati  sono disponibili  nel portale di ARTES 4.0  "retecompetencecenter4-0"

Bando INAIL BIT requisiti di ammissibilità e di valutazione

La selezione delle proposte è suddivisa in 2 Fasi:

 Fase 1: verifica dei requisiti preliminari di ammissibilità previsti dall’art. 10.1.

 Fase 2: valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali 

Nella Fase 1  saranno valutati i seguenti requisiti

  1. Ricezione di tutti i documenti richiesti dal Bando e firma delle dichiarazioni sul possesso dei criteri di ammissibilità
  2. Ricorso ai servizi forniti da ARTES 4.0 nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili*
  3. Allineamento dei temi delle proposte con gli obiettivi e le aree tematiche del Bando
  4. di maturità tecnologica (TRL) (deve essere compreso in un intervallo tra TRL 5 (TRL iniziale) e TRL 8 (TRL finale).
  5. Criticità non superabili sulla compatibilità etico/normativa e scientifica della proposta riguardo la salute e sicurezza sul lavoro.

Nella Fase 2 la commissione di esperti valutera  aspetti di ideoneità dell'idea progettuale e  tecnico scientifici come segue:

a- CRITERI DI IDONEITÀ CRITERI DI IDONEITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE

  • Idoneità tecnico-scientifica del progetto proposto sulla base delle tematiche del Bando
  • Innovazione della soluzione proposta rispetto alle alternative esistenti nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro in funzione del contesto applicativo
  • Fattibilità e replicabilità della proposta progettuale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro

b -CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA CRITERIO DI VALUTAZIONE –  PUNTEGGIO MASSIMO  e MINIMO

  • Qualità tecnico-scientifica del progetto proposto in termini di chiarezza ed effettiva perseguibilità degli obiettivi rispetto alla tematica della salute e sicurezza sul lavoro: punteggio max 20  minimo 12
  • Grado di innovazione del progetto:punteggio max 20  minimo 12
  • Fattibilità tecnologica del progetto proposto punteggio max 12 minimo 8

Bando BIT 2022 Elenco progetti ammessi

Riportiamo l'elenco dei progetti  ammessi al finanziamento  con le relative  aziende proponenti .

 Qui il pdf completo con ammessi e non ammessi.

ID PROPOSTA-  ESITO –  SOCIETÀ PROPONENTE/I

 9158 Ammessa NUOVA SIMAT S.r.l.

 9167 Ammessa GLOBAL SERVICE S.r.l. 

8750 Ammessa UBIQUICOM S.r.l. 

9155 Ammessa Smart Track S.r.l.

 9116 Ammessa MEDIATE S.r.l.

8753 Ammessa E.S.TR.A. SPA – Generale Sistemi S.r.l. 

8830 Ammessa VISUAL ENGINES S.r.l. 

9032 Ammessa KIWIBIT S.r.l.

 9135 Ammessa Geckosoft S.r.l. 

8751 Ammessa SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.r.l. 

9156 Ammessa Next Generation Robotics S.r.l.

 8771 Ammessa  Gruppo Ecosafety S.r.l. 

9153 Ammessa VLAB S.r.l. (impresa proponente singola)

 8793 Ammessa EXTERYO S.r.l. 

8933 Ammessa Sigma Ingegneria S.r.l. Unipersonale 

9113 Ammessa AME ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING S.r.l. 

8630 Ammessa K-Digitale S.r.l. – Idea-Re S.r.l. 

L'avviso informa che tutte le aziende riceveranno una comunicazione via mail nelle prossime settimane 

Assegnazione agevolata beni immobili acquistati in esenzione Iva: chiarimenti

6 Luglio 2023 in Speciali

Se all'atto di acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione  IVA, la successiva assegnazione al socio esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. L’assegnazione sarà in questo caso fuori campo Iva per mancanza del requisito oggettivo.

Se invece l'assegnazione di beni ha per oggetto immobili per i quali all'atto dell'acquisto l'Iva è stata detratta, vi sarà imponibilità Iva.

Il valore del bene per la determinazione della base imponibile sarà il prezzo di acquisto o il costo sostenuto, applicando il criterio del valore normale solo come eccezionale e residuale.

Ma vediamo di seguito il contenuto integrale della risposta del Sottosegretario per l'economia e finanze Sandra Savino, all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Saverio Congedo, risposta data nel corso della seduta del 5 luglio 2023 n. 5-01057.

L’interrogazione in ordine ad alcune questioni Iva in tema di assegnazione agevolata dei beni

Nel corso della seduta delle Giunte delle Commissioni Parlamentari – VI Commissione Finanze del 5 luglio 2023 è stato emanato un comunicato con la risposta del Sottosegretario  per l'economia e finanze, Sandra Savino all’interrogazione dell’onorevole Saverio Congedo su  alcune problematiche sollevate  in ordine all'assegnazione e cessione agevolata di immobili acquistati da società in regime di esenzione IVA.

 Oggetto dell’interrogazione il regime di tassazione agevolato volto a favorire l'assegnazione o la cessione ai soci di taluni beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri, che è stato riproposto, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, dai commi da 100 a 105 della legge di bilancio 2023, con la previsione di un versamento di imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP.
 Gli interroganti evidenziano che, con le circolari n. 26/E/2016 e 37/E/2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni, anche ai fini del trattamento IVA, dell'assegnazione o cessione agevolata ai soci, ma, nonostante i chiarimenti, permangono alcune perplessità in relazione alle assegnazioni per gli immobili acquistati in «esenzione» da IVA.
Si chiede pertanto di sapere se le disposizioni in parola consentano l'equiparazione alla disciplina applicabile all'acquisto da soggetti privati e, in caso di assegnazioni o cessioni fra soggetti con rapporti di controllo o collegamento e applicazione del pro rata di detraibilità, se la base imponibile sia da determinarsi sul valore normale oppure sia applicabile la previsione agevolativa.

La risposta nel caso di assegnazione immobile acquistato in esenzione Iva

La risposta del Sottosegretario,  sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, chiarisce quanto segue:

Come chiarito al paragrafo 7 della circolare 1° giugno 2016, n. 26/E, «sulla base dei principi generali, rilevano agli effetti dell'imposta (sul valore aggiunto), tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati.
Viceversa esulano dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto».
Tra le operazioni da ultimo menzionate rientrano le fattispecie richiamate dagli Onorevoli interroganti, vale a dire le assegnazioni di immobili acquistati in esenzione dall'IVA. Infatti, in tali ipotesi, poiché all'atto dell'acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione (trattandosi di operazione esente dall'IVA), la successiva assegnazione al socio del medesimo immobile esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
A tal proposito, si fa altresì presente che, con diversi documenti di prassi (cfr. circolare n. 40/E del 13 maggio 2002, risoluzioni n. 194/E del 17 giugno 2002 e n. 191/E del 23 luglio 2009), l'Amministrazione finanziaria ha enunciato il principio secondo cui la disposizione recata dall'articolo 2, secondo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 «non si applica se l'assegnazione al socio ha ad oggetto beni per i quali non è stata detratta l'IVA all'atto dell'acquisto e ciò anche se sugli stessi sono stati eseguiti interventi di manutenzione, riparazione, recupero, per i quali, invece, si è provveduto a detrarre la relativa imposta», con riferimento ai quali – al ricorrere delle condizioni – la società dovrà effettuare la rettifica della detrazione ex articolo 19-bis2.
 In sostanza, l'assegnazione di beni al socio realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa (di cui al numero 5) del secondo comma del citato articolo 2) che deve essere ricondotta all'articolo 16 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), il quale – secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 17 maggio 2001, cause C-322/99 e C-323/99 – va interpretato nel senso che un bene dell'impresa destinato all'uso privato dell'imprenditore o a finalità estranee all'impresa non va assoggettato ad IVA quando non abbia consentito la detrazione dell'imposta. Se dunque la società ha acquistato l'immobile in regime di esenzione IVA, nessun diritto alla detrazione è stato dalla stessa esercitato e, pertanto, non sussistono i presupposti per assoggettare a IVA l'assegnazione del medesimo immobile al socio. Tale assegnazione è fuori campo IVA per difetto del requisito oggettivo.

La risposta nel caso di assegnazione immobile acquistato con detrazione dell’Iva

Invece, nell'ipotesi in cui, all'atto dell'acquisto del bene, la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale, in via di rivalsa, ai fini della determinazione della base imponibile dell'assegnazione del bene al socio, così come indicato nel paragrafo 7.1 della citata circolare n. 26/E del 2016, «(…) occorrerà fare riferimento al criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come riformulato dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), nell'ambito degli interventi volti ad allineare la normativa nazionale in materia di IVA a quella comunitaria».

  Nel paragrafo 8 della successiva circolare 16 settembre 2016, n. 37/E, è stato precisato che il riferimento al valore normale è residuale ed eccezionale, nel senso che va considerato solo quando non è possibile determinare il prezzo di acquisto o di costo. In particolare:

   1. il criterio del prezzo di acquisto o di costo, in sostituzione di quello del valore normale vigente prima delle modifiche recate dalla legge comunitaria per il 2009, implica che la base imponibile IVA della cessione gratuita non comprende il «ricarico» normalmente praticato sul mercato per quel bene essendo costituita dal prezzo di acquisto del bene «attualizzato» al momento della cessione;

   2. il «prezzo di acquisto», secondo i principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE, Causa C-16/14, rappresenta la regola generale per i prelievi di beni da parte di un soggetto passivo per il proprio uso privato o per quello del suo personale o in destinazioni ad un'attività economica esente da IVA. Per «prezzo di acquisto», si intende il valore residuo dei beni al momento del prelievo o della destinazione dei medesimi;

   3. in assenza di un prezzo di acquisto cui fare riferimento, come potrebbe accadere nell'ipotesi di un fabbricato non acquistato ma costruito dal soggetto che intende estrometterlo dal regime IVA, la base imponibile è costituita dal costo o dal prezzo di costo di beni simili;

   4. in via di estremo subordine e con esclusivo riferimento a situazioni di mancanza assoluta di prezzo di acquisto originario o del costo, è possibile determinare la base imponibile secondo il criterio del prezzo d'acquisto di beni similari, per condizioni, dimensioni e altre caratteristiche (a condizione che esistano beni simili sul mercato), il tutto con riferimento al momento della destinazione dell'immobile, evitando l'esame in dettaglio di «quali elementi di valore abbiano condotto a tale prezzo» (cfr. punto 40 della sentenza C-16/14);

   5. in ipotesi diverse, il ricorso al valore di mercato per la determinazione della base imponibile non è ammesso perché comporterebbe una espressa violazione del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 ispirato al principio secondo cui «non è conforme al diritto comunitario una norma nazionale che consideri il valore normale quale base imponibile dei beni destinati ad attività estranee a quella di impresa, nel caso in cui tale ultima attività cessi» (Corte di Giustizia UE, sentenza 3 maggio 2013, causa C-142/12).

Riforma del lavoro sportivo: sintesi e dubbi dei CDL

29 Giugno 2023 in Speciali

Con l'approfondimento pubblicato il 27 giugno 2023 la Fondazione studi dei consulenti del lavoro analizza l'imminente riforma del lavoro sportivo d.lgs 36 2022.  che dovrebbe entrare in vigore il  primo luglio. Il documento ripercorre l'iter normativo, ancora in corso, che  riguarda in particolare l'inquadramento degli sportivi dilettanti  e il loro trattamento fiscale e previdenziale  impattando  in modo rilevante sull'attività  delle decine di migliaia di ASD e SSD attivi sul territorio nazionale 

Nella sua analisi la Fondazione valorizza alcuni aspetti ma evidenzia anche alcuni  punti critici  o dubbi per i quali si attende l'annunciato ulteriore decreto correttivo della riforma contenuta nel

Ma andiamo con ordine e vediamo di seguito i principali punti messi in evidenza dal documento dei Consulenti del lavoro. 

Lavoratori sportivi chi sono? e quanti?

Il documento sottolinea innanzitutto che la platea degli interessati  non sembra essere chiara neppure agli enti preposti, infatti secondo quanto riferisce il Ministro dello Sport:

  •  la  riforma dovrebbe coinvolgere una platea di circa 500mila soggetti, in massima parte  detentori di compensi inferiori a cinquemila euro all’anno, mentre
  •  il CONI riporta sul  proprio sito un numero di 1,4 milioni di operatori del settore con 140mila fra ASD e SSD  affiliate a uno o più organismi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

In ogni caso con la riforma sono  considerati lavoratori sportivi:  atleti, allenatori, tecnici,direttori di gara e tutti coloro che  svolgono, dietro corrispettivo,  mansioni  necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei  singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali .

I volontari che collaborano con ASD e SSD non possono percepire compensi ma solo rimborsi spese

Si specifica inoltre che  l’attività  sportiva può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, anche nella

forma della collaborazione coordinata e continuativa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce la non  applicazione della presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini  istituzionali in favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD)  affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI

Nell’ambito  del lavoro sportivo non è ammesso l’utilizzo del contratto di lavoro occasionale telematico  PrestO (DL 50 2017).

Lavoro sportivo e contributi previdenziali

L'approfondimento dei CDL ricorda inoltre che la riforma ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della  tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.

Quindi tutti i  lavoratori sportivi subordinati e autonomi  a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell’INPS, che  assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. 

Le aliquote contributive  per i subordinati si allineano a quelle degli altri lavoratori  prevedendo 

  • aliquota IVS pari al 33% 
  • contributi per indennità NASpI, CUAF, Malattia e Maternità (4,97%) con  massimale giornaliero pari ad €120

Per i consulenti è invece da escludersi la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (0,20%), così come quella  al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS).

 la contribuzione aggiuntiva  NASpI pari all’1,40% non si applica nei contratti a tempo determinato  mentre la contribuzione di malattia e Non  è dovuto il ticket di ingresso NASpI in caso di licenziamento. 

Fino a 5.000 euro  il reddito non è soggetto a contribuzione previdenziale  

Sulla parte eccedente, l’aliquota totale per i co.co.co. (per due  terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore)  sarà pari al 25%  + 2,03% di contributi minori “assistenziali”, mentre per i soggetti già pensionati o  assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota resta al 24%.

Da ricordare anche che si prevede una ulteriore agevolazione fino al 31/12/2027  per cui  base imponibile è ridotta del 50%.

Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale, soggetti alle aliquote ordinarie della Gestione separata (35,03% / 24%),  godranno della medesima agevolazione  sia in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000  euro  che  – fino al 31/12/2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale.

Il documento  sottolinea che : non è ancora  stato precisato se i compensi percepiti dai collaboratori nel settore dilettantistico  nel primo semestre del 2023 facciano cumulo con quanto verrà da essi percepito a  partire dal 1° luglio 2023, ai fini della soglia dei 5.000 euro di esenzione contributiva. 

Si  attendono chiarimenti su questo e anche  sul fatto che tale  soglia rimanga separata e distinta dal limite di 5.000  euro, previsto per prestatori di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 Codice civile ai fini dell'iscrizioine alla Gestione separata INPS.

Lavoro sportivo e assicurazione INAIL

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche  qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche

La Fondazione Studi rimarca che sarà necessario  prevedere una differenziazione delle tariffe di premio,  sulla base delle caratteristiche insite in ogni attività,  che hanno livelli di esposizione al rischio assai differenti fra loro ( si porta l'esempio del diverso livello di rischio tra  gioco degli scacchi e  paracadutismo ).

Adempimenti datori di lavoro sportivo

La riforma dello sport prevede anche  per i collaboratori del settore dilettantistico che la tenuta del Libro  unico del lavoro (art. 28) e la trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati  retributivi e contributi (modello UniEMens, art. 35 co.8-  quinquies) si possano facoltativamente espletare anche  tramite  le funzionalità  telematiche del RAS, 

Secondo  il  D.P.C.M. o Decreto Interministeriale fra Sport e Ministero del  Lavoro atteso  entro il 1 luglio   si prevede inoltre che l’iscrizione al LUL possa avvenire in un’unica soluzione, entro la fine di ciascun anno in cui la  prestazione si è svolta, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati  anche anticipatamente.

I Consulenti ritengono che nel silenzio della norma,l ’operatività al  RAS in riferimento all’inserimento dei dati per la tenuta del LUL, nonché per gli invii degli  UniLav, sarà riservata ai datori di lavoro e agli intermediari riconosciuti ex L. n. 12/1979.  L’art. 28 comma 4 già nella sua versione originaria precisava, inoltre, che solo nel caso in  cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000 non vi sarà obbligo  tassativo di emissione del prospetto paga.

Per ulteriori dettagli vedi QUI IL TESTO INTEGRALE DELL'APPROFONDIMENTO

Alluvione Emilia, Marche e Toscana: faq delle Entrate con chiarimenti

28 Giugno 2023 in Speciali

Sul sito dell'agenzia delle entrate,  in data odierna 28 giugno, vengono pubblicate due faq relative alle sospensione dei termini tributari per le zone alluvonate.

Si risponde a dubbi relativi a:

  • pagamenti delle tasse entro il 31 luglio
  • sospensione estiva dei termini tributari in relazione alla sospensione per le zone alluvionate

Termini tributari zone alluvionate: nessuna maggiorazione per chi paga le tasse entro il 31.07

Nel dattaglio, veniva chiesto se,  nel caso in cui un contribuente scelga di non avvalersi della sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, procedendo al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) secondo le regole ordinarie:

  • il rinvio del carico fiscale al 31 luglio 2023, in applicazione del comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, possa essere effettuato senza pagamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • i versamenti rateali originali possano essere mantenuti ed i pagamenti, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possano essere effettuati entro il 20 novembre 2023 senza applicazione degli interessi previsti dal medesimo articolo 20.

 Le entrate chiariscono che l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (c.d. “Decreto Alluvione”), ha disposto nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Il successivo comma 7, primo periodo, del citato articolo 1 ha previsto, inoltre, che: “I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023”.

In base a quanto disposto dal comma 7 si evince, dunque, che:

  • nulla osta al mantenimento, su base volontaria, dei versamenti rateali originali;
  • per tutte le somme in scadenza nel periodo di sospensione è consentito effettuare i pagamenti entro il 20 novembre 2023 senza alcun importo aggiuntivo a titolo di maggiorazione, interessi o sanzioni.

Pertanto, qualora si intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, avvalendosi della facoltà introdotta dal comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Inoltre, nel caso in cui il contribuente decida di mantenere i versamenti rateali ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

  • se titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20 novembre 2023) e, pertanto, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi;
  • se non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest’ultima, qualora non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni.

Nei casi descritti è, comunque, opportuno dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

Comunicazioni da controllo automatizzato: la sospensione estiva si somma a quella da Alluvione

Il decreto-legge n. 61/2023 ha sospeso i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1° maggio – 31 agosto 2023. 

Cio premesso, veniva chiesto, per quanto riguarda le somme richieste con le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, quando devono essere effettuati i versamenti che ricadono nel periodo di sospensione?

Le entrate hanno replicato che secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art 1 del DL n 61/2023 i termini di versamento relativi a

  • cartelle di pagamento, 
  • avvisi di accertamento ed “altri atti emessi dagli enti impositori”, sospesi ai sensi del comma 2,

riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

Tra gli “altri atti” genericamente richiamati dal comma 7 rientrano anche le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, i cui termini sono interessati:

  • oltre che dalla sospensione in argomento, 
  • anche dalla sospensione “estiva” prevista dall’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016.

In base a tale norma Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata”

Si precisa che la sospensione “estiva” si riferisce al pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute.

Pertanto, ipotizzando una comunicazione d’irregolarità recapitata il 10 aprile 2023, considerando le due sospensioni sopra richiamate, il computo del termine di trenta giorni, entro cui provvedere al pagamento dell’intera somma dovuta o della prima rata, si interrompe il 1° maggio e riprende a decorrere dal 5 settembre 2023, per scadere il 14 settembre 2023.

Relativamente alle rateazioni in corso alla data di inizio della sospensione, si fa presente che il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra 1° maggio al 31 agosto 2023 deve essere effettuato entro il 1°settembre 2023.

Resta fermo il termine di versamento previsto dall’originario piano di rateazione per le rate aventi scadenza al di fuori del periodo di sospensione.

Imprese autotrasporto di merci: dal 26 giugno domande per incentivi rinnovo veicoli

18 Giugno 2023 in Speciali

In G.U. n.119 del 23.05.2023 il decreto del 12.04.2023 firmato dal Ministro Matteo Salvini che contiene le regole per l’erogazione delle risorse finanziarie destinate alle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi

Il fine è quello di permettere l’adeguamento del parco veicolare con automezzi ecosostenibili nuovi, valorizzando l’eliminazione dei veicoli più obsoleti.

Nello specifico, il decreto per il rinnovo dei veicoli obsoleti mette a disposizione delle imprese di autotrasporto risorse pari a 25 milioni di euro con riferimento all’annualità 2022, per l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati.

Incentivi per autotrasporto di merci: chi sono i beneficiari

Le risorse sono destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

  • attive sul territorio italiano;
  • attualmente iscritte
    •  al Registro elettronico nazionale (R.E.N.);
    • all’albo degli autotrasportatori 
  • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2026, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

Ripartizione risorse per imprese di autotrasporto merci

La ripartizione delle risorse prevede:
• 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
• 15 milioni per la rottamazione (con contestuale acquisizione di automezzi commerciali nuovi euro VI step E ed euro 6 E);
• 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.

Decreto rinnovo veicoli: investimenti finanziabili

Sono previsti contributi per diverse tipologie di investimenti ed in particolare:

  • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
    • a metano CNG,
    • ibrida (diesel/elettrico),
    • elettrica (full electric),

di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate.

In questo caso il contributo sarà pari a:

  • 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
  • 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
  • 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate. 
  • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
    • ibrida (diesel/elettrico)
    • a metano CNG e LNG

di massa superiore a 7 tonnellate

il contributo sarà pari a:

  • 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa da 7 a 16 tonnellate;
  • 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

Nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione  di   autoveicoli  di  massa   complessiva  fino  a   3,5 tonnellate  per  il   trasporto  merci  come   veicoli  elettrici,   il contributo è determinato in misura pari al 40 per  cento  dei   costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento  con  un tetto massimo pari ad euro 2.000.  

L’art 2 del decreto stabilisce che in caso di contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro VI step E o euro 6 E, è concesso un incremento degli importi sopra riportati di 1000 euro per ciascun mezzo rottamato.

 Inoltre sono finanziabili anche gli investimenti riguardanti:

  • acquisizione automezzi commerciali di massa complessiva a pari o superiore a 7 tonnellate (i contributi riconosciuti saranno da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro);
  • acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 step E ed Euro 6 E di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro);
  • acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo;
  • acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere.

Si precisa che sono finanziabili esclusivamente gli investimenti avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto (che entra in vigore dal 23 maggio 2023).

Incentivi imprese autotrasporto: come prenotarsi

È necessario che il beneficiario produca copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.

Tuttavia l’ammissibilità del contributo accantonato con la prenotazione, è subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento.

Diversamente il beneficiario perde il contributo.

Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro 30 giorni dal 23 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto) saranno definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti e le modalità di presentazione delle domande.

Domanda agevolazioni autotrasporto di merci conto terzi dal 26.06.2023

In G.U. n.138 del 15.06.2023 il decreto del 08.06.2023 con il quale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone sulle modalità di presentazione delle domande, sulle fasi di prenotazione e rendicontazione per l'erogazione delle risorse destinate agli investimenti per il rinnovo dei veicoli obsoleti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Sono due le fasi del procedimento di ammissione ai benefici previsti dal decreto in esame:

  1. la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo;
  2. la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

Inoltre, è previsto un sola finestra temporale per richiedere gli incentivi:

dalle ore 10.00 del 26.06.2023 alle ore 16.00 dell'11.08.2023

Ogni impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia.

Il soggetto gestore procede all’implementazione di tre contatori”, uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti.

La lista delle domande pervenute ed i “contatori” delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagine web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente e indirizzata a [email protected]

Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza.

Sono escluse le domande inviate al di fuori dei termini di presentazione.

Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l’elenco delle domande pervenute, indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificato successivamente. L’elenco verrà pubblicato entro la data dell’11.09.2023.

6)Agevolazione per imprese autotrasporto di merci: fase di rendicontazione

Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato la domanda hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento e che lo stesso è stato avviato in data successiva al 23.05.2023, che corrisponde alla data successiva alla pubblicazione in G.U. del decreto n. 97 del 12.04.2023.

Quest’ultimo è un presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.

La guida all’utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina http://ramspa.it nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”, entro l’11.09.2023.

Bonus investimenti 4.0: chiarimenti per indicazione nel Modello Redditi 2023

6 Giugno 2023 in Speciali

Le Entrate in data 5 giugno pubblicano due chiarimenti, tramite faq, sul tax credit beni strumentali 4.0.

Nel dettaglio si replica a due quesiti che chiedono chiarimenti sulla indicazione del bonus in dichiarazione dei redditi 2023 nel caso di:

  • investimento prenotato nel 2021 e ultimato nel 2022,
  • investimenti effettuati nel 2020 ma interconnesso nel 2022.

Nel dettaglio, le risposte della agenzia datate 5 giugno chiariscono come tali investimenti vadano indicati nella Dichiarazione dei Redditi 2023 e se andavano indicati anche precedentemente con la necessità di una eventuale integrativa.

Bonus investimenti 4.0: investimento prenotato e investimento ultimato, come indicarli

Un’impresa nel corso dell’anno 2022, ha completato l’acquisto di un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 di cui alla legge n. 232 del 2016 per il quale era stata effettuata la relativa “prenotazione” (ordine vincolante e versamento dell’acconto del 20%) nell’anno precedente 2021.

La stessa impresa ha:

  • indicato l’importo del credito d’imposta maturato nel rigo RU5, colonne 2 e 3, del modello Redditi 2022
  • riportato l’ammontare dell’investimento effettuato nel rigo RU140 del medesimo modello.

Si domandava se debba indicare nuovamente i medesimi dati nel rigo RU130 del modello Redditi 2023.

Le Entrate sottolineano che le istruzioni del modello Redditi 2022, nel rigo RU140 specificano che andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento del citato modello (2021) ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si era proceduto all’ordine vincolante ed era stato versato l’acconto del 20%.

Il corrispondente credito d’imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d’imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.

Nel modello Redditi 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione )(2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. 

Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.

La descritta modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta

Bonus investimenti 4.0: come indicare gli investimenti 2020 interconnessi nel 2022

Un’impresa ha effettuato nel periodo d’imposta 2020 uno o più investimenti in beni Transizione 4.0 (di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016), procedendo alla loro interconnessione al sistema aziendale nel 2022.
Veniva domandato se il credito d’imposta maturato a seguito di tali investimenti vada riportato nel Modello Redditi 2021, anche con presentazione di dichiarazione integrativa, oppure nel Modello Redditi 2023.

Le Entrate specificano che, con riferimento alla fattispecie esposta, il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021. 

Tale modalità di compilazione, direttamente desumibile dalle istruzioni del citato modello Redditi 2021 laddove viene precisato che “….nel RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione….”, prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.

Bonus barriere architettoniche: spetta per qualsiasi categoria e per singoli appartamenti

28 Maggio 2023 in Speciali

La Legge di Bilancio 2023 con il comma 365 ha prorogato al 31 dicembre 2025 il cosiddetto bonus barriere architettoniche, ossia la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

Ricordiamo innanzitutto i requisiti del bonus. L'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020:

  • riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, 
  • una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
  • per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ( termine prorogato) 
  • per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,
  • da ripartire tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo,
  • nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
    • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 
    • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 
    • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Come anche chiarito con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E (cfr. paragrafo 3.5), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, 
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, 
  • le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). 

Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Ciò premesso con diversi documenti di prassi l'Agenzia ha specificato il perimetro di applicazione del bonus chiariendo che spetta per:

  • appartamenti in condominio e non solo per le parti comuni,
  • su edifici esistenti, senza ulteriori specificazioni, è pertanto per immobili di qualsiasi categoria catastale.

Sulla prima questione la Dre Lombardia in un recente convegno ha spiegato che «è possibile fare interventi sia sulle parti comuni condominiali che sulla singola unità immobiliare, e avranno dei limiti di spesa diversi che si potranno cumulare». 

Per fare un esempio concreto il condominio può realizzare un ascensore e i singoli condomini potranno, ad esempio, ristrutturare il bagno dei loro appartamenti fruendo di massimali differenziati.

Vediamo alcuni utili interpelli.

Bonus barriere architettoniche: spetta alla ASD per i bagni dei disabili

Con Risposta a interpello n 455 del 16 settembre 2022  le Entrate hanno fornito chiarimenti al caso di un istante, associazione sportiva dilettantistica, che intendeva effettuare degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche usufruendo della detrazione del 75% nel palazzetto dello sport di cui è concessionaria. 

L'intervento, che ha l'obiettivo di rendere fruibile l'impianto sportivo anche alle persone disabili, prevede l'installazione di un montascale e la creazione di rampe di accesso. 

Ciò considerato l'Istante chiede se possa accedere, come associazione sportiva dilettantistica, alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione.

Le Entrate hanno chiarito che nel caso in esame, la Convenzione, per la gestione dell'impianto sportivo, prodotta in sede di interpllo, possa costituire titolo idoneo a consentire all'Associazione Istante l'applicazione della citata disposizione fiscale di cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020.

Ai fini dell'accesso alla detrazione in oggetto gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata». 

Sotto il profilo oggettivo, come chiarito con la risposta pubblicata il 6 settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su " edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 

Conseguentemente, l'Istante potrà usufruire, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa, per le spese sostenute nel 2022 dell'agevolazione prevista in quanto detiene l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Bonus barriere architettoniche: ammesso l’immobile in C/4 della APS

Con la Risposta a interpello n 456 le entrate chiariscono il caso di una Associazione di Promozione Sociale (APS), che intende effettuare sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4 alcuni interventi "trainanti" (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell'impianto di climatizzazione) e interventi "trainati" (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica elettrica, sostituzione serramenti) riconducibili a quelli previsti dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ed interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al successivo articolo 119-ter mediante il rifacimento degli impianti igienico sanitari, elettrici, citofonici nonché interventi mirati a garantire l'accessibilità alla sala Polivalente a persone con ridotta mobilità nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto ministero 14 giugno 1989, n. 236. 

Ciò posto, l'Istante chiede se in qualità di APS possa accedere: 

  • alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'immobile di categoria c/4, nel limite di spesa pari a euro 50.000.

Per quanto di interesse, l'agenzia ha chiarito che l'APS può fruire per le spese sostenute nel 2022, della detrazione del 75 per cento per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sul predetto immobile C/4, nei limiti di 50.000 euro, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa poichè la norma cita gli immibili esistenti senza ulteriori specificazione pertanto spetta a prescindere dalla categoria catastale.

Bonus barriere architettoniche: spetta per il bagno del disabile e le spese di completamento

Le Entrate inoltre, sempre sul bonus barriere architettoniche, nel caso di un bagno realizzato in un appartamento di proprietà del genitore di un disabile e sito in condominio, con la Risposta a interpello n 461/2022 hanno chiarito che "qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio, in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari. Con riferimento, infine, alle altre spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, nel rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa richiamata, che non sono oggetto della presente istanza di interpello"

Progetti installazione colonnine di ricarica pubbliche: domande dal 12 maggio

21 Maggio 2023 in Speciali

Il Ministero dell'ambiente ha pubblicato sul proprio sito internet delle FAQ aggiornate al 17 maggio relative all'Investimento 4.3 – Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica.

Le imprese interessate all'invio di progetti di installazione di colonnine di ricarica sul territorio possono presentare domanda dal 12 maggio 

Nel dettaglio l’Investimento prevede:

  • la costruzione su larga scala di punti pubblici di ricarica rapida (in autostrada e in centri urbani)
  •  e di stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio, 
  • con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica (in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione). 

Gli obiettivi strategici includono:

  • la riduzione dell’emissione di gas climalteranti derivanti dai trasporti, 
  • la promozione di una mobilità sostenibile, 
  • la transizione dal modello tradizionale di stazioni di rifornimento basate su carburante verso punti di rifornimento per veicoli elettrici.

All'Investimento si accompagnano le riforme dei prezzi della ricarica elettrica e delle relative concessioni elencate nella componente di riforma del contesto imprenditoriale. 

Leggi anche il "dizionario" delle stazioni di ricarica

Progetto installazione colonnine di ricarica pubbliche: che cos’è

L'obiettivo del PNRR – M2C2 Investimento 4.3 – Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica Obiettivi è quello di installare 

  • 7500 punti di ricarica rapida in autostrada; 
  • 13000 punti di ricarica rapida in centri urbani; 
  • 100 stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio.

L’importo complessivo dell’Investimento, pari a 741.320.000 euro, si compone di tre linee d’intervento:

  • linea A: installazione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW;
  • linea B: installazione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW;
  • linea C: installazione di stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia. 

Il Ministero specifica che i Decreti Ministeriali relativi, rispettivamente, alle linee di investimento A e B, che danno attuazione alla misura, sono in corso di finalizzazione.

Per quanto riguarda le linee A e B, le risorse, suddivise per tipologia di installazione (superstrade, centri urbani e infrastrutture abbinate a sistemi di accumulo), sono assegnate attraverso bandi annuali nei quali viene messo a disposizione l’intero contingente previsto per ciascun anno, eventualmente incrementato delle risorse non assegnate nelle precedenti procedure e ripartito sui diversi lotti elencati in un apposito allegato al decreto.

Con riferimento alla linea di investimento C (stazioni di ricarica sperimentale con stoccaggio), le risorse a disposizione sono assegnate in un unico bando nel quale viene messo a disposizione l’intero contingente.

 Decreto Ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023 – Criteri e modalità per la concessione dei benefici la realizzazione nei centri urbani di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici.

Decreto Ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023 – Criteri e modalità per la concessione dei benefici la realizzazione sulle superstrade di almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.

Installazione colonnine ricarica autostrade: le domande dal 12 maggio

Con Avviso del 10 maggio 2023 il MASE rende note le regole operative per partecipare alla linea di intervento A ossia quella per la installazione delle colonnine di ricarica nelle autostrade.

In particolare, l'Avviso disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023 per l’installazione delle infrastrutture di ricarica per l’anno 2023, per le quali sono rese disponibili dall’art. 3, comma 2, lett. a) dello stesso decreto, risorse finanziarie pari a € 149.352.660.

Si disciplina, altresì, le modalità di verifica del rispetto delle condizioni e dei requisiti necessari per l’erogazione delle agevolazioni.

La concessione delle agevolazioni avviene con una procedura valutativa a graduatoria, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, dalla scheda di dettaglio della Missione 2 Componente 2 del PNRR, dall’articolo 46 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i., nonché con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023.

Sono “Soggetto proponente” che presenta l’istanza di ammissione alle agevolazioni (o al beneficio) di cui al Decreto, le imprese, di qualsiasi dimensione e operante in tutti i settori, o un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) costituito da sole imprese. Le risorse sono assegnate all’esito della procedura di selezione da svolgersi nell’anno 2023.

Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico esclusivamente i soggetti proponenti che alla data di emanazione del presente Avviso risultano attivi e iscritti al Registro delle imprese e che risultino in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

  • a) sono iscritti presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • b) sono in regola con gli adempimenti fiscali; 
  • c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e dispongono della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • d) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altre procedure concorsuali ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • e) non sono soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
  • f) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 
  • g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni; 
  • h) non rientrano in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
  • i) non hanno ricevuto né richiesto altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso;
  • j) dispongano di esperienza nella gestione di infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo, in un numero almeno pari al 5% del numero complessivo di infrastrutture di ricarica per le quali, in esito alla procedura di selezione di cui all’articolo 5, comma 1, risultino assegnatari delle agevolazioni previste; 
  • k) qualora i soggetti proponenti si connotino come RTI, è conferito ad uno dei soggetti costituenti l’RTI, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente Avviso;
  • l) non hanno amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 
  • m) non hanno conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto proponente o beneficiario; 
  • n) non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà, così come definite all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.

Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE dalle ore 17:00 della data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e quindi dal 12 maggio, secondo le indicazioni ivi previste, fino alle ore 21:59 del 30° giorno successivo al medesimo giorno di pubblicazione. 

Qualora l’ultimo giorno utile sia festivo, la data ultima per la presentazione è fissata al primo giorno lavorativo successivo.

Installazione colonnine ricarica città: le domande dal 12 maggio

Con Avviso del 10 maggio 2023 il MASE rende note le regole operative per partecipare alla linea di intervento A ossia quella per la installazione delle colonnine di ricarica nelle autostrade.

In particolare, l'Avviso disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023 per l’installazione delle infrastrutture di ricarica per l’anno 2023, per le quali sono rese disponibili dall’art. 3, comma 2, lett. a) dello stesso decreto, risorse finanziarie pari a € 149.352.660.

Si disciplina, altresì, le modalità di verifica del rispetto delle condizioni e dei requisiti necessari per l’erogazione delle agevolazioni.

La concessione delle agevolazioni avviene con una procedura valutativa a graduatoria, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, dalla scheda di dettaglio della Missione 2 Componente 2 del PNRR, dall’articolo 46 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i., nonché con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023.

Sono “Soggetto proponente” che presenta l’istanza di ammissione alle agevolazioni (o al beneficio) di cui al Decreto, le imprese, di qualsiasi dimensione e operante in tutti i settori, o un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) costituito da sole imprese. Le risorse sono assegnate all’esito della procedura di selezione da svolgersi nell’anno 2023.

Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico esclusivamente i soggetti proponenti che alla data di emanazione del presente Avviso risultano attivi e iscritti al Registro delle imprese e che risultino in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

  • a) sono iscritti presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • b) sono in regola con gli adempimenti fiscali; 
  • c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e dispongono della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • d) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altre procedure concorsuali ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • e) non sono soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
  • f) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 
  • g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni; 
  • h) non rientrano in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
  • i) non hanno ricevuto né richiesto altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso;
  • j) dispongano di esperienza nella gestione di infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo, in un numero almeno pari al 5% del numero complessivo di infrastrutture di ricarica per le quali, in esito alla procedura di selezione di cui all’articolo 5, comma 1, risultino assegnatari delle agevolazioni previste; 
  • k) qualora i soggetti proponenti si connotino come RTI, è conferito ad uno dei soggetti costituenti l’RTI, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente Avviso;
  • l) non hanno amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 
  • m) non hanno conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto proponente o beneficiario; 
  • n) non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà, così come definite all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.

Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE dalle ore 17:00 della data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e quindi dal 12 maggio, secondo le indicazioni ivi previste, fino alle ore 21:59 del 30° giorno successivo al medesimo giorno di pubblicazione. 

Qualora l’ultimo giorno utile sia festivo, la data ultima per la presentazione è fissata al primo giorno lavorativo successivo.

Albo Autotrasportatori: le regole per iscriversi

15 Maggio 2023 in Speciali

Il Comitato centrale di direzione dell'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi è l'organo direttio dell'Albo. Esso ha specifiche funzioni attribuitegli dalla legge (D Lgs n 284/2005)

La legge di Stabilità 2014 ne ha successivamente aumentato le competenze nell’ottica di 

  • realizzare un maggior controllo sul possesso dei requisiti richiesti alle imprese per esercitare la professione
  • ma anche di verificare in modo più preciso lo svolgimento della loro attività economica. 

Tra le rincipali attribuzioni assegnate al Comitato Centrale dalla attuale legislazione vi sono le seguenti:

  • curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; 
  • accreditare gli organismi di certificazione di qualità;
  • attuare le direttive del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in materia di autotrasporto; 
  • verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica e alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel Ced presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi di Inail, Inps e Camere di Commercio;
  • svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento CE n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009,
  • curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;
  • svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore.

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Albo autotrasportatori: come iscriversi

Le imprese che intendono esercitare il trasporto di merci su strada devono iscriversi all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi tenuto presso l'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio rispetto alla sede principale/unica dell’impresa presentando apposita domanda:

A) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.

B) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.

C) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 3,5 t;

Le cooperative/consorzi che intendono esercitare il trasporto di merci per conto terzi su strada devono iscriversi all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi  tenuto presso l’Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio rispetto alla sede principale/unica dell’impresa presentando apposita domanda.

Per ciascun tipo di iscrizione è necessario:

  • predisporre la domanda, 
  • allegare documenti specificatamente previsti
  • versare un contributo.

Consulta qui tutti i documenti necessari.

Albo autotrasportatori: le quote da pagare per iscriversi

Con Delibera del 18 ottobre 2022 del Ministero dei Trasporti sono state stabilite le quote per il 2023 che ciascina impresa ha versato entro il 31 dicembre scorso.

In particolare, entro il  31 dicembre 2022,  le mprese scritte all'albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del  31  dicembre 2022, debbono corrispondere, per l'annualità  2023,  la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art.  9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

La quota da versare per l'anno 2023 è stabilita nelle  seguenti misure:

Quota  fissa  di  iscrizione  dovuta  da  tutte  le  imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00;

Ulteriore quota dovuta  da  ogni  impresa  in  relazione alla  dimensione numerica del proprio parco veicolare,  qualunque  sia  la  massa  dei veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto: 

A Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 a 5 5,16
B

Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 a 10

10,33
C

Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11 a 50

25,82
D

Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51 a 100

103,29
E

Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 101 a 200

258,23
F

Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli superiore a 200

516,46

Albo autotrasportatori: come si paga la quota

Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalita' alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2023 o ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella  citata sezione «Pagamento quote» del portale albo:

  • a)  Pagamento   on-line,   effettuato    in  modo  integrato nell'applicazione dei  pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di  scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in  tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
  • b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza  il  pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una  delle  modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta.

Le imprese iscritte alla Provincia autonoma di  Bolzano,  ai  sensi della  normativa  riportata  in  premessa,  dovranno  effettuare   il pagamento esclusivamente sul conto corrente bancario, intestato  alla Provincia autonoma di Bolzano. 

Perdite su crediti: il punto sulla normativa civile e fiscale

10 Maggio 2023 in Speciali

In tema di determinazione del reddito d’impresa, un punto particolarmente sensibile è rappresentato dal coordinamento tra la disciplina civile e quella fiscale in relazione ai crediti e alle perdite su crediti.

Il trattamento civilistico

L’articolo 2426 del Codice civile, al numero 8 del comma 1, dispone che i crediti debbano essere rilevati in bilancio secondo il criterio del “presumibile valore di realizzo”.

Il quadro normativo civilistico si completa con le disposizioni contenute nel Principio contabile OIC 15 dedicato appunto ai “Crediti”.

Alla chiusura di ogni esercizio, il valore contabile dei crediti iscritti in bilancio deve essere rettificato, tramite lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, in base alle perdite potenziali da inesigibilità.

La svalutazione rappresenta una posta di stima che deve gravare sull’esercizio nella quale l’inesigibilità può essere ragionevolmente prevista, anche se non ancora definita.

Nel momento in cui l’inesigibilità del credito diviene definitiva, la posta di stima diviene effettiva e il credito inesigibile deve essere cancellato dal bilancio, secondo le previsioni del principio contabile OIC 15.

Al verificarsi delle ipotesi di inesigibilità definitiva del credito, questo sarà cancellato dal bilancio utilizzando il fondo svalutazione crediti a storno del suo valore, e rilevando una perdita su crediti per l’eccedenza che non trova capienza nel fondo.

Il trattamento fiscale

La normativa fiscale si distingue sensibilmente da quella civilistica, non tanto nelle definizioni o nelle rilevazioni, quanto nelle condizioni che permettono il riconoscimento fiscale, e quindi la deduzione, delle perdite su crediti.

Il perno della normativa fiscale sul tema è costituito dal comma 5 dell’articolo 101 del TUIR.

La norma individua due classi di situazioni in relazioni alle quali una perdita su crediti, previamente rilevata in bilancio, può godere del riconoscimento fiscale:

  • qualora questa risulti da elementi certi e precisi;
  • in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Prima di entrare nel merito analitico delle singole situazioni, sarà necessario precisare che la normativa fiscale diverge da quella civilistica anche per talune questioni relative al fondo di svalutazione crediti.

Fiscalmente è ammessa in deduzione una percentuale forfetaria annua del 0,50% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio, fino a quando il fondo non raggiungerà il limite di consistenza del 5% del valore nominale degli stessi.

Le perdite rilevate dovranno essere prima imputate al fondo di svalutazione fiscalmente riconosciuto, e poi dedotte come perdite su crediti nei limiti della parte della perdita che non trova copertura nel fondo stanziato.

Gli elementi certi e precisi

La deducibilità delle perdite su crediti, per il caso in cui il debitore sia in bonis, è subordinata all’esistenza di elementi certi e precisi che attestino la definitività della loro inesigibilità.

Il fulcro della questione è rappresentato dall’inesigibilità del credito e dalla definitività della situazione: un credito definitivamente inesigibile, come regola generale, presenta gli elementi certi e precisi che permettono la rilevazione fiscale della perdita.

La valutazione dell’esistenza degli elementi certi e precisi è da effettuarsi caso per caso, in quanto subordinata a specifiche situazioni che possono, tuttavia, essere classificate in due grandi categorie:

  • quelle derivanti da una valutazione di inesigibilità definitiva;
  • quelle conseguenti ad un atto realizzativo o estintivo.

Le situazioni in cui gli elementi certi e precisi derivino da una valutazione dell’inesigibilità, dato il contrasto logico tra l’incertezza di una stima e la certezza della definitività, dovranno essere supportate da idonea documentazione, come ad esempio:

  • un decreto che attesti lo stato di fuga o di latitanza del debitore;
  • l’esito negativo di azioni esecutive per il recupero del credito.

Le situazioni in cui la perdita su crediti viene rilevata in conseguenza di un atto realizzativo o estintivo racchiude quell’insieme eterogeneo di fattispecie in conseguenza delle quali il debito smette di esistere, parzialmente o totalmente, motivo per cui la porzione di credito non riscossa potrà essere legittimamente rilevata come perdita e dedotta; a titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria di situazioni:

  • la cessione definitiva del credito;
  • la transazione con il debitore;
  • il decesso del debitore.

Il legislatore, nella parte finale del citato comma 5 dell’articolo 101 del TUIR. individua altresì due specifiche situazioni in coincidenza delle quali un debito potrà essere dedotto automaticamente, in quanto sussistono di diritto gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma:

  • quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
  • in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, oppure nel caso in cui lo stesso abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato di risanamento, il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR prevede che le perdite su crediti siano sempre deducibili, a prescindere dall’esistenza degli elementi certi e precisi.

La perdita, in questo caso, non dovrà necessariamente investire l’intero importo del credito, ma dovrà essere oggetto di valutazione in base al presumibile valore di realizzo, da valutare in base alle specifiche condizioni e configurazioni della procedura concorsuale.

I crediti di modesto importo

In considerazione delle difficoltà nelle quali, in talune situazioni, il creditore può trovarsi per dimostrare l’effettiva esistenza degli elementi certi e precisi richiesti dalla normativa fiscale ai fini della deducibilità di una perdita su crediti, il medesimo comma 5 dell’articolo 101 del TUIR individua una specifica situazione, grazie alla quale è possibile effettuare legittimamente la deduzione senza dover dimostrare l’inesigibilità definitiva del credito: infatti, in caso di crediti di modesto importo, il legislatore prevede una presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi, a date condizioni, senza quindi necessità di fornire documentazione a supporto.

Per poter godere della deducibilità automatica, è richiesto che il credito sia scaduto da oltre sei mesi e che questo sia di modesto importo.

La definizione di modesto importo è definita con precisione dal legislatore, e si configura in:

  • euro 5.000 per le imprese con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro;
  • euro 2.500 per le imprese di minore dimensione.

Questione di non secondaria importanza è costituita dal corretto momento di rilevazione di questa tipologia di perdite su crediti, in quanto un errore in tal senso potrebbe comprometterne la deducibilità: in conseguenza del disallineamento tra norme civili e fiscali, il momento in cui una tali perdite debbano essere rilevate in bilancio, non per forza coinciderà con il momento in cui le stesse saranno fiscalmente deducibile.

La questione è stata a lungo di battuta, non a caso il legislatore nel 2015 ha promulgato il comma 5-bis dell’articolo 101 del TUIR, in base al quale “per i crediti di modesta entità […] la deduzione della perdita su crediti è ammessa […] nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui […]sussistono gli elementi certi e precisi”, a cui ha fatto seguito una norma di interpretazione autentica, emanata con il comma 3 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 147/2015, che interpreta il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, e più recentemente un chiarimento di prassi (la Risposta a interpello numero 342/2021) secondo il quale “compete all'impresa creditrice la scelta circa l'esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale […] con l'unico limite rappresentato dal periodo d'imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio

I crediti prescritti

Una situazione particolare è quella della perdita scaturente dalla prescrizione di un credito: queste poste negative di bilancio sono deducibili in base al comma 5-bis dell’articolo 101 del TUIR, ciò che è in discussione è con quali limiti e in quali condizioni.

Nel 2021 l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione, emanando un principio di diritto (per un approfondimento si veda l’articolo: La deducibilità delle perdite su crediti prescritti con il quale si ammette la deduzione delle poste in esame, anche in questo caso con il limite derivante dal rispetto dei principi di corretta imputazione temporale.

Ricordando infatti che una perdita scaturente dalla prescrizione di un credito è deducibile sia per esplicita previsione normativa sia perchè la sua cancellazione dal bilancio è prevista dai principi contabili, secondo la posizione della prassi, in caso di prescrizione di un credito, la perdita derivante sarà sicuramente deducibile ma con il limite temporale costituito dall’esercizio in cui deve essere effettuata la cancellazione dal bilancio in base ai principi contabili, cioè l’anno fiscale in cui è avvenuta la prescrizione.

Polizza vita estera: la rilevanza fiscale

3 Maggio 2023 in Speciali

Fattispecie di non ordinaria trattazione è il caso della polizza vita corrisposta ad un contribuente italiano da una compagnia di assicurazione di un paese estero.

La situazione unisce questioni relative alla tassazione della polizza vita con specificità legate al fatto che chi l’eroga non ha sede in Italia.

In ragione della stratificazione delle questioni e della specificità della normativa italiana, i dubbi applicativi possono essere più d’uno, per lo più chiariti dalla prassi con la Risposta a interpello numero 300/2019.

L’imposta sostitutiva

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello 300/2019, “rientrano nella definizione di contratti di assicurazione sulla vita, sia quelli aventi ad oggetto il rischio morte qualora la compagnia sia obbligata a corrispondere al beneficiario una somma o una rendita alla morte dell’assicurato, sia quelli che assicurano in caso di sopravvivenza dell’assicurato il diritto a quest’ultimo o al terzo beneficiario di ricevere una somma o una rendita ad una data prestabilita”.

Siccome l’articolo 34 del DPR 601/1973 prevede che “i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”, ai fini della tassazione diretta, per una polizza vita, bisognerà distinguere tra componente a copertura del rischio demografico e componente finanziaria: la prima risulterà esente dalle imposte sui redditi, la seconda sottoposta a imposizione fiscale in base alle disposizioni dell’articolo 44 comma 1 lettera g) del TUIR, il quale prevede che “i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”.

Definita la base imponibile, il passo successivo è l’applicazione dell’imposta: come nel caso di polizza vita erogata da compagnia assicurativa con sede in Italia, il reddito scaturente è un reddito di capitale sottoposto a imposta sostitutiva del 26%, ex articolo 26-ter comma 1 del DPR 600/1973.

L’Agenzia delle Entrate ci ricorda però che l’aliquota del 26% si applica ai contratti sottoscritti dal giorno 1 luglio 2014 per le plusvalenze realizzate in data successiva; diversamente, alle polizze sottoscritte in data precedente dovranno applicarsi diverse aliquote in base al periodo di maturazione dei redditi sottostanti, per la precisione:

  • il 12,50% per la parte di redditi maturati fino al giorno 31 dicembre 2011;
  • il 20% per la parte di redditi maturati dal giorno 1 gennaio 2012 al giorno 30 giugno 2014;
  • il 26% per la parte di redditi maturati da giorno 1 luglio 2014 in poi.

L’imposta sostitutiva, in questa situazione, di norma dovrebbe essere versata dall’impresa di assicurazione che agisce come sostituto d’imposta; ma, nel caso in cui il soggetto erogante non abbia sede in Italia, sarà necessario valutare il caso specifico: infatti tale compagnia potrebbe anche essere stabilita in Italia, oppure operare tramite rappresentante fiscale o per il tramite di intermediari: anche in questi casi agirà come sostituto d’imposta ed effettuerà direttamente la ritenuta che poi verserà per conto del contribuente.

Nei casi diversi da questi, invece, l’impresa di assicurazione estera non potrà agire come sostituto d’imposta: ciò comporterà che l’imposta sostitutiva del 26% dovrà essere liquidata dallo stesso contribuente, il quale sarà gravato anche da connessi obblighi dichiarativi da risolversi con la compilazione del quadro RM del modello Redditi PF, dedicato ai “Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva”.

In alternativa, sarà anche possibile “optare per il regime di tassazione ordinaria al fine di fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del TUIR per le imposte pagate all’estero”.

Il quadro RM

Le istruzioni del modello Redditi PF 2023, precisano che nella sezione V del quadro RM dovranno essere indicati “i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sezione I), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (articolo 18 del TUIR). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero”.

L’Agenzia delle Entrate precisa che “il contribuente deve assoggettare ad imposizione detti redditi in dichiarazione, indicando nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche 2019, l’ammontare del reddito al lordo delle eventuali ritenute subìte con applicazione dell’aliquota vigente nei periodi di maturazione, sulla base di quanto certificato dalla compagnia assicuratrice erogante”.

La compilazione della sezione non presenta particolari rilevanze, facendo attenzione al fatto che, nel caso in cui il contribuente voglia optare per la tassazione ordinaria dovrà flaggare la colonna 7 del rigo RM12 e procedere alla compilazione del successivo rigo RM15 della sezione VI.

In questo caso “il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all’Irpef e riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN; le relative ritenute devono essere sommate alle altre ritenute e riportati nel rigo RN33, colonna 4”.

 

Il quadro RW e l’IVAFE

Dichiarata e liquidata l’imposta, il passaggio finale sarà definire se il valore finanziario della polizza vita detenuta all’estero dovrà essere dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale.

Secondo l’Agenzia delle Entrate “tale obbligo sussiste anche in presenza di polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e che non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi”.

In termini di monitoraggio fiscale il periodo di detenzione da considerare è quello che va dall’inizio del periodo di riferimento fino al giorno dell’accredito delle somme e di estinzione della polizza, nel caso in cui avvenga in corso d’anno; ricordando che il monitoraggio fiscale si effettua per le attività detenute all’estero in ogni anno fiscale di mantenimento.

Direttamente collegata al monitoraggio fiscale è l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero che, semplificando per brevità, è alternativa all’Imposta di bollo sugli strumenti finanziari, ed è dovuta nel caso in cui la media delle giacenze estere nel periodo di imposta supera i 5.000 euro.  

Bonus edilizi: le regole per detrazione in 10 anni

2 Maggio 2023 in Speciali

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi 2 maggio sulla pagina della Piattaforma cessione crediti la nuova guida aggiornata alla possibilità di detrarre in 10 anni alcuni bonus edilizi.

Ricordiamo che con Provvedimento n 132123 del 18 aprile le Entrate hanno disciplinato:

  • le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 
  • per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi.

In particolare, i soggetti titolari di crediti da:

  • Superbonus, 
  • Sismabonus 
  • e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) 

possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. 

Condizione per poterlo fare è comunicare la scelta dal 2 maggio tramite la nuova funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione al fatto che, la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo. 

Le novità sono previste in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (Dl n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), e le Entrate forniscono le relative istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità.

Per un riepilogo di quanto approvato dal DL n 11/2023 leggi anche Superbonus 110% : tutte le novità

Bonus edilizi in 10 anni: quali crediti riguarda

La novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo 2023.

Il provvedimento specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

Bonus edilizi in 10 anni: beneficiari

Secondo le regole delle Entrate, fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

In particolare, sulla guida delle entrate alla pagina 27 viene indicato che attraverso la funzione "ulteriore rateazione" l’utente può comunicare all’Agenzia delle Entrate di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, che consentono di ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai bonus edilizi.

L’utente, inoltre, può interrogare le comunicazioni effettuate. 

Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

Bonus edilizi in 10 anni: esempio pratico

Sempre in data 18 aprile, le entrate hanno pubblicato un comunicato che annuncia il provvedimento con un pratico esempio di calcolo, vediamolo.

La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

ESEMPIO RATA 2023

  • un soggetto dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro,
  • prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno, 
  • potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro),
  • e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): 
    • questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, 
    • utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033.

 Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. 

In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.

 

Allegati:

Decreto lavoro approvato: tutte le misure

1 Maggio 2023 in Speciali

Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato diversi provvedimenti in materia di lavoro e di inclusione sociale . 

In particolare lle misure sono suddivise in  tre provvedimenti legislativi:

  1. Decreto lavor , un DECRETO LEGGE  ( subito operativo ma che deve essere  convertito in legge entro 2 mesi con possibili modifiche) "Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro che contiene :la  riduzione del cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui;  la nuova misura di contrasto alla povertà e l’esclusione sociale,  che prende il posto del Reddito di cittadinanza; rafforzamento delle  regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.
  2. Un DISEGNO DI LEGGE   con  misure piu a lungo termine  in materia di somministrazione  di lavoro cassa integrazione  periodo di prova  ecc
  3. un DECRETO LEGISLATIVO con misure per l'inclusione delle persone con disabilità.

Vediamo di seguito le principali novità, sulla base dal comunicato ufficiale  del Governo, in attesa del testo dei decreti.

Decreto legge in materia di lavoro e inclusione sociale

Ecco in sintesi le principali novità del Decreto lavoro 

Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).   L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Assegno di inclusione sociale e lavorativa,

Dal 1° gennaio 2024,  al posto del reddito di cittadinanza si introduce l'assegno di inclusione  che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti.  Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia: 

  •     a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale oppure 
  •     a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavori.

Contributo  di accompagnamento al lavoro   350 euro 

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, ( tra cui anche il  servizio civile universale,)  Gli interessati devono  una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, . Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Incentivo al lavoro giovanile 

Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. 

Misure sui contratti a termine: le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale saranno:

  •    causali previste dai contratti collettivi;
  •     per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
  •    sostituzione di altri lavoratori.

Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi

  •  Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.
  • l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; 
  • estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; 
  • obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Disegno di legge: contributi assunzione disabili – somministrazione – ricongiunzione contributi

 Il disegno di legge che viene presentato dal Governo per l'approvazione del  Parlamento prevede:

  • Contributo per le assunzioni di persone con disabilità da parte di  enti e organizzazioni :  per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.
  • Modifiche in materia di somministrazione di lavoro:  si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo):  l’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi  della  somministrazione, si estende in caso di assunzione  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • Sospensione della prestazione di cassa integrazione: si estende ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi la disciplina che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate.
  • Durata del periodo di prova: Si puntualizza la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.
  • Rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l’attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR possibili assunzioni per i comuni 
  • Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo :  consente all'INPS  accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati anche di altre pubbliche amministrazioni e possibilità di inviiare i contribuenti a comparire per fornire dati ed elementi informativi. Qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dall’accertamento, le sanzioni civili sono ridotte nella misura del 50%. Entro tale termine il contribuente può inoltrare domanda di dilazione con agevolazioni sull'applicazione delle sanzioni .
  • Ricostituzione del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie:Si prevede l’incremento, per l’anno 2023, di un importo pari a euro 2.427.740 per il Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito presso la Presidenza del Consiglio.
  • Ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti: con  rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.
  • istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.

Decreto legislativo con misure per la disabilità

E'  stato approvato infine in esame preliminare un decreto legislativo in tema di  riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227 

Le disposizioni mirano a garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione.

Si introduce un’apposita figura qualificata nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. 

Gli  obiettivi di tutela e accessibilità delle persone con disabilità nell’esercizio delle prestazioni lavorative e nell’accesso e fruizione dei servizi della pubblica amministrazione entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti. 

Lavoro: si cercano un milione di tecnici

20 Aprile 2023 in Speciali

Con un tasso di disoccupazione giovanile del 22,4%  e due milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano, c'è un  milione i posti  di lavoro vacanti per profili tecnico professionali .

Mancano tecnici nell'edilizia dell'informatica nel turismo  . A lanciare l'allarme ieri dopo i numerosi appelli delle associazioni degli imprenditori è stato ieri il ministro del lavoro Calderone.

 Alla situazione  le imprese cercano una soluzione anche associandosi  per offrire formazione specifica come con l'iniziativa di Distretto Italia del Consorzio Elis (che conta Autostrade per l'italia Tim, Poste Italiane, BNP Paribas  tra i partecipanti)

Vediamo di seguito più in dettaglio la situazione paradossale  del mercato del lavoro oggi in Italia e la proposta, tra le tante del Consorzio Elis con le opportunità lavorative per i giovani  presenti nella piattaforma Distretto Italia.

Mercato del lavoro in affanno: i dati e i posti vacanti

I dati forniti recentemente da  Unioncamere-Anpal  sono chiari: le difficola di reperimento delle figure necessarie per industria e servizi riguarda il 40§§% delle assunzioni 

le aziende faticano a trovare soprattutto 

  1.   tecnici della salute (61,3%), della gestione dei processi produttivi (60,7%), in campo ingegneristico (59,9%).
  2. operai specializzati in metalmeccanica utensileria  (76,8%),costruzioni (72,4%) carpenteria metallica (71,5%).
  3. laureati  in materie STEM ovvero scienze tecnologia  matematica   per i quali nel 47% dei casi servono  4-5 mesi di ricerca  prima di trovare il candidato adatto 

Queste difficoltà provocano  una perdita di valore aggiunto di 37,7 miliardi, la difficoltà di reperimento del personale ha riguardato il 40% delle assunzioni nel 2022 , mentre è cresciuto al  45,2%,  ad aprile 2023 secondo il Bollettino excelsior delle Cmere di commercio 

Al forum di Confcommercio  è stato affermato che il settore  cerca con il 2023  circa 560mila lavoratori in più  e già si prevedono difficolta per meta dei profili (230mila profili) 

Nei giorni scorsi anche le aziende impegnati nei progetti per la realizzazione del PNRR hanno segnalato la ricerca di   10mila tecnici 

Lo stesso ministro del lavoro Calderone intervenendo ieri al Forum di Confcommercio ha segnalato la preoccupazione questo problema ma la soluzione proposta di incentivare il lavoro femminile non sembra del tutto soddisfacente

Il vicepresidente di confindustria ha evidenziato   l'impegno delle imprese che sono in fase di grande cambiamento e sono impegnate nelle Academpi scuole professionali superiori  chiedono un rilancio della collaborazione tra pubblico e privato  

Anche  le fondazioni ITS con il potenziamento degli Istituti tecnici superiori vanno in questa direzione ma non sono ancora sufficienti evidentemente 

 Andrea Prete, presidente di Unioncamere  ha affermato che la caarenza di personale potrà essere parzialmente sanata anche aumentando gli ingressi regolamentati di stranieri oltre che aumentando l'informazione ai nostri giovani  per spingerli verso percorsi formativi che offrono opportunità, in primis Its e lauree Stem. I

Importante anche la proposta di a"ttivare politiche di decontribuzione elevata per contrastare la fuga dei cervelli " non solo per favorire il loro ritorno dopo anni di permanenza all'estero e va affrontato con efficacia il problema dell’occupazione femminile».

La proposta del consorzio Elis – come partecipare

Una delle iniziative che vanno nella direzione dell'offerta formativa mirata ai bisogni delle aziende è  Distretto Italia, il programma promosso dal Consorzio ELIS con la  partecipazione di 34 soggetti tra imprese, agenzie del lavoro, banche  ed enti formativi 

Il piano d’intervento di Distretto Italia è stato presentato  in un evento che ha visto la partecipazione della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone,  e del  Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha affermato “Il progetto di Distretto Italia è esattamente quello che il Governo vuole realizzare nel sistema formativo pubblico. Dobbiamo incentivare il lavoro,  e far dobbiamo far capire ai milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano che hanno un futuro proprio nello studio e nel lavoro."

Il progetto ha tre linee di azione

  1.  Orientare i giovani tra i 16 e i 30 anni  nelle scelte di studio e di lavoro con l'iniziativa Scuola per la scuola,  attraverso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). 
  2. offrire la giusta formazione  in particolare per le professioni tecniche   nelle Scuole dei mestieri 
  3. l'inserimento  nelle aziende partecipanti . 

Sempre per aiutare l'orientamento dei giovani è il progetto  Officine Futuro con una piattaforma digitale di gaming, appositamente sviluppata  e che si rivolge anche a docenti e genitori, che svolgono un importante ruolo di supporto nelle scelte di studio e di lavoro dei giovani. In queste settimane, i promotori di Distretto Italia stanno effettuando una serie d’incontri, proprio con studenti e docenti di scuole superiori e università, in diverse città italiane, per mettere a punto i nuovi programmi .

Nel frattempo partono i  primi corsi offerti per 

  • posatori di fibra ottica, 
  • responsabili di cantiere e 
  • impiantisti elettrici, 
  •  programmatori software

Per i primi tre profili sono previste 5 settimane di formazione e poi l'inserimento in azienda

per i programmatori la parte teorica ha una  durata di 20 settimane.

Nella piattaforma i requisiti e le modalità per fare domanda di partecipazione.

Distretto Italia: le aziende partecipanti

Distretto Italia coinvolge scuole e istituti tecnici superiori su tutto il territorio nazionale e vede la partecipazione di 34 soggetti tra imprese, agenzie del lavoro e altri enti: 

  • Autostrade per l’Italia (Gruppo che presiede il Semestre di progetto del Consorzio), 
  • A2A, Adecco, 
  • Bain & Company, 
  • BNL BNP Paribas, 
  • Boston Consulting Group,
  •  Cisco,
  •  Confimprese, 
  • Enel, 
  • Engineering, 
  • Eni Corporate University, 
  • Ferrovie dello Stato Italiane,
  •  Fincantieri,
  •  FMTS Group, 
  • Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, 
  • Generali Italia, 
  • Gi Group,
  •  Gruppo FNM, 
  • Made in Genesi, 
  • ManpowerGroup, 
  • Milano Serravalle – Milano Tangenziali, 
  • Open Economics,
  •  Open Fiber, Orienta, 
  • Poste Italiane, 
  • Randstad,
  •  SITE Spa, 
  • Skuola.net, 
  • Soft Strategy, 
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Imprese avicole: sostegni per danni da restrizioni sanitarie 2021-2022

18 Aprile 2023 in Speciali

Viene pubblicato sul sito del MASAF il decreto n 915 del 13 aprile con le regole per Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022.

Imprese avicole: sostegni per danni da restrizioni sanitarie

Con il decreto di cui si tratta si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subìto danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022. 

Per il sostegno alle aziende avicole tenuto conto delle risorse di cui al DM n. 216437 del 12 maggio 2022 di cui in premessa, è complessivamente disponibile lo stanziamento di euro 40.000.000,00  per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 528, della legge di bilancio n.234 del 30 dicembre 2021. 

Dalla somma indicata, euro 3.000.000,00 sono destinati alle imprese operanti nel settore della trasformazione, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 “relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».”

Sostegni imprese avicole: i beneficiari

Possono beneficiare del sostegno

  • le PMI, così come definite all’allegato I del regolamento UE 2022/2472 
  • e le Grandi Imprese della filiera avicola che possono dimostrare di aver subìto danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria così come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa. 

Possono altresì concorrere al beneficio, gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che, seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subìto danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021- 31 maggio 2022. 

Le PMI, appartenenti al settore della produzione primaria, beneficeranno dei sostegni erogati dal presente decreto, sulla base del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022. 

Le Grandi Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli beneficeranno dei contributi, in base al punto (373), lettera b della sezione 1.2.1.3 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui in premessa a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione Europea; Le PMI e le Grandi Imprese, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, beneficeranno dei sostegni elargiti dal presente decreto sulla base del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2012 e successive modifiche.

Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

  • a) Pollo
  • b) Faraona
  • c) Anatra 
  • d) Oca 
  • e) Gallina ovaiola 
  • f) Pollastra 
  • g) Cappone 
  • h) Pulcino delle specie elencate
  • i) Tacchino
  • j) Uova da consumo e da cova del genere “Gallus” e “Meleagris” 
  • k) Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne)

È considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività, svolta nell’azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita.

Sostegni imprese avicole: i danni e le domande

Il decreto precisa che il danno subìto dalle aziende è calcolato sulla base del valore di mercato degli animali e dei prodotti avicoli immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizoozia.

I costi non sostenuti sono citati all’articolo 3 comma 3, ed i maggiori costi legati al prolungato accasamento, all’articolo 3, comma 1 h) 

I soggetti che intendono usufruire dei benefici presentano apposita domanda all’Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa. 

Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l’epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022

Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA – Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all’Organismo pagatore territorialmente competente

 

Sostegno imprese avicole: ambito di intervento

Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a: 

a) Estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento) 

b) Distruzione di uova da cova 

c) Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti 

d) Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti 

e) Soppressione dei pulcini Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 7

f) Soppressione pollastre 

g) Macellazione anticipata riproduttori 

h) Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento) 

i) Perdita di valore per vendita di animali fuori standard 

k) Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico

l) Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata 

m) Riduzione dell’attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova

ma limitato a compensare fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione (animali o prodotti) totale subìta dai beneficiari, calcolata, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A, che è parte integrante del presente decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, ed agli incubatoi e agli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori delle zone di protezione e sorveglianza, che sono compensati fino ad un massimo del 100% della produzione.

Sostegno imprese avicole: pagamenti entro il 30.09.2023

L’Organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro il 30 settembre 2023. 

Le attività di AGEA e degli Organismi pagatori territorialmente competenti dovranno essere effettuate nell’ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

In alternativa, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall’articolo 3 comma 2 prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1. 

In tal caso, contestualmente alla documentazione prevista all’articolo 5 comma 4, alla domanda deve essere quindi allegata anche idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante. 3. 

Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all’articolo 2 del decreto in oggetto, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022

Allegati: